5.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 160/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(2023/C 160/01)

I.   INTRODUZIONE

1.

L’esperienza della Commissione nell’applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) ha dimostrato che in genere alcune categorie di concentrazioni non suscitano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. La presente comunicazione mira a stabilire le condizioni alle quali la Commissione esaminerà, in modo rapido, determinate concentrazioni e a fornire orientamenti sulla procedura semplificata di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 maggio 2023 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il «regolamento di esecuzione») (2). La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 2013 (3) e sarà applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

2.

Nel quadro della procedura semplificata, la Commissione esaminerà le concentrazioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 5 della presente comunicazione, purché non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione (4). Per tali concentrazioni, la Commissione adotta una decisione in forma abbreviata nella quale dichiara che una concentrazione è compatibile con il mercato interno entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni (5). In determinate circostanze la Commissione può inoltre avvalersi della clausola di flessibilità di cui ai punti 8 e 9 della presente comunicazione per esaminare, con procedura semplificata, determinate concentrazioni che non soddisfano le condizioni di cui al punto 5 della medesima comunicazione, purché non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla seguente sezione II.C (6). Tuttavia la Commissione può avviare un’indagine, adottare una decisione in forma completa o intraprendere entrambe le azioni a norma del regolamento sulle concentrazioni in merito a un progetto di concentrazione, anche se quest’ultimo rientra nelle categorie di cui alla presente comunicazione, in particolare se si applica una qualsiasi delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

3.

Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono dar luogo a sovrapposizioni orizzontali (7) o a relazioni verticali (8) che soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), della presente comunicazione. A condizione che non si applichino le riserve o le esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione, tali sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali saranno valutate in modo rapido (ossia allo stesso modo di una decisione in forma abbreviata) nella decisione definitiva della Commissione nel quadro della procedura normale. In determinate circostanze, la Commissione può inoltre avvalersi della clausola di flessibilità di cui al punto 8 della presente comunicazione per esaminare in modo rapido, nel quadro della procedura normale, determinate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali, purché non si applichi alcuna delle riserve o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

4.

Mediante la procedura delineata nelle sezioni da II a IV, la Commissione mira a rendere il controllo delle concentrazioni dell’UE più mirato ed efficace.

II.   CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

A.   Concentrazioni ammissibili

5.

In linea di principio (9), la Commissione applicherà la procedura semplificata alle seguenti categorie di concentrazioni (10):

(a)

Due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune, a condizione che tale impresa comune non realizzi un fatturato corrente o un fatturato previsto nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) (11) e che le imprese interessate non abbiano previsto di trasferire alcun attivo all'interno del SEE all'impresa comune al momento della notifica (12);

(b)

due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune che svolge solo attività di entità trascurabile nel territorio del SEE. Rientrano in tale contesto le concentrazioni per le quali sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)

il fatturato annuo corrente dell'impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite (13), così come il fatturato annuo previsto, sono inferiori a 100 milioni di EUR nel SEE (14);

ii)

il valore totale dei trasferimenti di elementi dell'attivo all'impresa comune nel SEE previsti (15) al momento della notifica è inferiore a 100 milioni di EUR (16).

(c)

Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, a condizione che nessuna parte della concentrazione operi nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico (17) o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato rilevante del prodotto nel quale opera un'altra parte della concentrazione (18).

(d)

Due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa e le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punti i) e ii), risultano soddisfatte indipendentemente dalla definizione plausibile di mercato (19) presa in considerazione:

i)

la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione che operano nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico (20) (sovrapposizione orizzontale) soddisfa almeno una delle condizioni seguenti (21):

aa)

è inferiore al 20 %;

bb)

è inferiore al 50 % e l'incremento (delta) dell'indice di Herfindahl-Hirschman («HHI») risultante dalla concentrazione in tale mercato è inferiore a 150 (22).

ii)

le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione che operano in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è attiva un'altra parte (relazione verticale) (23) soddisfano almeno una delle condizioni seguenti (24):

aa)

sono inferiori al 30 % nei mercati a monte e a valle;

bb)

sono inferiori al 30 % nel mercato a monte e le parti della concentrazione che operano nel mercato a valle detengono una quota di acquisto (25) inferiore al 30 % dei fattori di produzione a monte;

cc)

sono inferiori al 50 % tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle, l'incremento (delta) dell'indice di HHI risultante dalla concentrazione è inferiore a 150 tanto sui mercati a monte quanto su quelli a valle e l'impresa più piccola in termini di quota di mercato è la stessa nei mercati a monte e a valle (26).

(e)

una parte acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui detiene già il controllo congiunto.

6.

Una concentrazione può tuttavia soddisfare i criteri di più di una delle categorie descritte nella presente comunicazione. Pertanto le parti notificanti possono presentare la notifica di una concentrazione sulla base di più di una categoria (27).

7.

Per applicare il punto 5, lettere c) e d), nel caso di un’acquisizione del controllo congiunto nel contesto della quale l’impresa comune non è attiva nello stesso mercato del prodotto in cui operano le imprese che acquisiscono il controllo congiunto, le relazioni che sussistono solo tra le imprese che acquisiscono detto controllo non sono considerate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali ai sensi della presente comunicazione (28). Tuttavia se l’impresa comune e le imprese che acquisiscono il controllo congiunto operano nello stesso mercato del prodotto e mercato geografico, le quote di mercato congiunte dovrebbero tenere conto delle attività di tutte le imprese attive in tale mercato. Se la concentrazione non comporta alcun incremento e le sovrapposizioni orizzontali e le relazioni verticali sono preesistenti, tali sovrapposizioni e relazioni preesistenti non sono prese in considerazione ai fini dell’applicazione del punto 5, lettere c) e d).

B.   Clausola di flessibilità per il passaggio dalla procedura normale alla procedura semplificata

8.

Su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare con procedura semplificata determinate concentrazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione. Ciò può avvenire se due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un’altra impresa, purché le condizioni di cui al punto 8, lettera a) e b), risultino soddisfatte in tutte le definizioni plausibili di mercato (29):

(a)

la quota di mercato congiunta di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una sovrapposizione orizzontale rimane inferiore al 25 %;

(b)

le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione coinvolte in una relazione verticale soddisfano almeno una delle condizioni seguenti (30):

i)

sono inferiori al 35 % nei mercati a monte e a valle;

ii)

sono inferiori al 50 % in un mercato, mentre le quote di mercato individuali e congiunte di tutte le parti della concentrazione in tutti gli altri mercati collegati a livello verticale sono inferiori al 10 %.

9.

Su richiesta delle parti notificanti, la Commissione può esaminare con procedura semplificata determinate concentrazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione. Ciò può avvenire se due o più imprese acquisiscono il controllo congiunto di un’impresa comune, purché (31):

(a)

il fatturato annuo corrente dell'impresa comune e il fatturato delle attività ad essa conferite (32) nel SEE è inferiore a 150 milioni di EUR (33); e

(b)

il valore totale dei trasferimenti di attivi all'impresa comune nel SEE previsti (34) al momento della notifica sia inferiore a 150 milioni di EUR (35).

10.

Le categorie di cui ai punti 8 e 9 si applicano in alternativa, non cumulativamente. Per dissipare eventuali dubbi, il punto 8 può essere combinato con il punto 5, lettera d). Le parti notificanti possono pertanto chiedere l’applicazione della clausola di flessibilità per alcuni mercati, purché le condizioni di cui al punto 8 siano soddisfatte, e possono beneficiare della procedura semplificata se tutti i restanti mercati soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d).

C.   Misure di salvaguardia ed esclusioni

11.

La presente sezione illustra una lista non esaustiva di esempi di tipi di concentrazioni che possono essere esclusi dalla procedura semplificata.

12.

La presenza di una o più delle circostanze di cui alla presente sezione può indurre la Commissione ad informare le parti notificanti che la procedura semplificata non è adatta alle concentrazioni di cui al punto 5. Ove ricorrano una o più delle circostanze di cui alla presente sezione, di norma non si applica la clausola di flessibilità di cui ai punti 8 e 9. In tali casi la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale.

C.1   Imprese comuni con attività trascurabili nel SEE (punto 5, lettera b), e punto 9)

13.

Per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera b), o al punto 9, la procedura normale può essere considerata appropriata se sussistono sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali fra le parti della concentrazione in base alle quali non si può escludere che la concentrazione susciti seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno o se è presente una delle circostanze di cui alla sezione II.C (36). Inoltre, la Commissione può ritenere opportuno effettuare una valutazione completa, nell’ambito della normale procedura di concentrazione, se il fatturato di determinate imprese comuni è inferiore alla soglia di cui al punto 5, lettera b), punto i), o di cui al punto 9 al momento della notifica, ma si prevede che il fatturato superi in misura significativa tali soglie nel SEE nei tre anni successivi.

C.2   Difficoltà di definire i mercati rilevanti

14.

Nel valutare se una concentrazione che rientra nei casi di cui al punto 5, 8 o 9 debba comunque essere esaminata con procedura normale, la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato avrà presumibilmente un’importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti notificanti sono invitate a trasmettere informazioni su possibili definizioni alternative del mercato, di norma nei contatti prima della notifica (37). Spetta alle parti notificanti: i) descrivere tutti i mercati rilevanti del prodotto e geografici alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere degli effetti; e ii) fornire tutti i dati e tutte le informazioni riguardanti la definizione di detti mercati (38). La Commissione ha la facoltà di adottare la decisione definitiva in materia di definizione del mercato, dopo aver analizzato le circostanze del caso. La Commissione non applicherà la procedura semplificata qualora sia difficile definire i mercati rilevanti o determinare le quote di mercato delle parti della concentrazione. Analogamente, quando una concentrazione dà luogo a nuovi problemi giuridici di interesse generale, la Commissione può astenersi dall’adottare una decisione in forma abbreviata e può decidere di ricorrere alla procedura normale.

C.3   Partecipazioni di minoranza

15.

Una parte della concentrazione può detenere significative partecipazioni di minoranza in imprese attive nel mercato o nei mercati in cui opera un’altra parte della concentrazione. Ad esempio, un acquirente può detenere una partecipazione di minoranza in un’impresa operante nello stesso mercato o negli stessi mercati dell’impresa oggetto della transazione o in un mercato a monte o a valle del mercato o dei mercati in cui quest’ultima impresa opera. Se tali imprese detengono una quota di mercato molto significativa, in determinate circostanze, la concentrazione può non essere adatta ad un esame con procedura semplificata, anche se le quote di mercato congiunte delle parti della concentrazione sono inferiori alle soglie di cui al punto 5. Lo stesso potrebbe valere nel caso in cui uno o più concorrenti di una delle parti della concentrazione detenga partecipazioni significative non di controllo in una delle altre parti della concentrazione.

C.4   Altri attivi di valore concorrenziale

16.

Vi sono concentrazioni che possono accrescere il potere di mercato delle parti della concentrazione, anche se le parti non operano sul medesimo mercato. Ciò può avvenire attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, o attivi di valore concorrenziale, quali materie prime, diritti di proprietà intellettuale (ad esempio brevetti, know-how, progetti e marchi), infrastrutture, una base di utenti significativa o inventari di dati di valore commerciale. Queste concentrazioni possono non essere adatte ad un esame con procedura semplificata.

C.5   Mercati contigui strettamente connessi

17.

Anche le concentrazioni nelle quali almeno due delle parti della concentrazione operano in mercati contigui strettamente connessi (39) possono non essere adatte ad un esame con procedura semplificata. Ciò può avvenire in particolare quando una o più delle parti della concentrazione detiene una quota di mercato individuale o congiunta del 30 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali fra le parti della concentrazione, ma che è un mercato contiguo ad un mercato nel quale è attiva un’altra parte della concentrazione (40). La determinazione dei mercati contigui dovrebbe essere effettuata conformemente al punto 14 della presente comunicazione.

C.6   Circostanze definite negli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali e non orizzontali e altre circostanze particolari

18.

La Commissione è meno propensa ad applicare la procedura semplificata se sussiste una delle circostanze particolari di cui agli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali e non orizzontali (41) e/o di cui alla presente sezione. Rientrano in tale contesto circostanze in cui:

(a)

il mercato è già concentrato (in particolare quando meno di tre concorrenti, oltre alle parti della concentrazione, manifestano una presenza significativa nel mercato) (42);

(b)

le soglie relative alle quote di mercato di cui ai punti 5 o 8 della presente comunicazione sono superate in termini di capacità o di produzione in mercati in cui tali parametri potrebbero essere importanti (43);

(c)

una delle parti della concentrazione è entrata recentemente nel mercato (44);

(d)

vi sono sovrapposizioni in mercati nei quali i prodotti sono altamente differenziati (45);

(e)

La concentrazione proposta eliminerebbe un'importante forza concorrenziale effettiva o potenziale (46);

(f)

la concentrazione proposta combinerebbe due importanti innovatori (47);

(g)

la concentrazione proposta coinvolge un'impresa che dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti (48);

(h)

la concentrazione eliminerebbe la concorrenza potenziale (49);

(i)

vi sono indicazioni della possibilità che la concentrazione proposta consentirebbe alle parti della concentrazione di ostacolare la crescita dei loro concorrenti, di ostacolare l'accesso dei concorrenti alle forniture o ai mercati oppure di aumentare le barriere all'ingresso (50);

(j)

l'entità derivante dalla concentrazione otterrebbe, attraverso l'integrazione, avrebbe accesso a informazioni sulle attività a monte o a valle dei suoi concorrenti che sono sensibili sotto il profilo commerciale (51);

(k)

le parti della concentrazione operano in mercati che appartengono a diversi livelli di una catena del valore senza essere in una relazione verticale e le quote di mercato individuali o congiunte sono pari o superiori al 30 % in almeno uno di questi mercati.

19.

La Commissione può decidere di ricorrere ad un esame completo nel quadro della procedura normale in presenza di un problema di coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni (52).

C.7   Passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo

20.

L’esperienza acquisita fino ad oggi dalla Commissione ha dimostrato che un passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo può richiedere eccezionalmente un esame più approfondito, una decisione in forma completa o entrambi. Particolari preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza possono insorgere quando una ex impresa comune viene integrata nel gruppo o nella rete dell’azionista rimanente che ne ha acquisito il controllo esclusivo, circostanza che comporta la scomparsa dei vincoli esercitati precedentemente dalle potenziali divergenze di interessi degli altri azionisti di controllo e l’adozione da parte dell’ex impresa comune di una strategia di mercato meno concorrenziale. Per esempio, in uno scenario in cui l’impresa A e l’impresa B controllano congiuntamente l’impresa comune C, una concentrazione a seguito della quale A acquisisce il controllo esclusivo di C può suscitare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza se: i) C è un concorrente diretto di A; ii) C e A occuperanno insieme una posizione di mercato importante; e iii) l’operazione riduce il margine di indipendenza precedentemente goduto da C (53). Nei casi caratterizzati da scenari di questo tipo, che esigono un esame più approfondito, la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale (54).

21.

La Commissione può decidere di applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni anche se né la Commissione né le autorità competenti degli Stati membri hanno esaminato la precedente acquisizione del controllo congiunto dell’impresa comune in questione.

C.8   Preoccupazioni motivate sotto il profilo della concorrenza sollevate da Stati membri o da terzi

22.

La Commissione passa all’esame con procedura normale se uno Stato membro o uno degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio esprime, rispetto alla concentrazione notificata, preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sufficientemente motivate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della copia della notifica, o se un terzo esprime preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza sufficientemente motivate entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni.

C.9   Richieste di rinvio

23.

La procedura semplificata non viene utilizzata se uno Stato membro chiede il rinvio di una concentrazione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni o se la Commissione accoglie una richiesta di rinvio da parte di uno o più Stati membri di una concentrazione notificata presentata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

C.10   Rinvio prima della notifica su richiesta delle parti notificanti

24.

Fatte salve le misure di salvaguardia e le esclusioni previste nella sezione II.C della presente comunicazione, la Commissione può utilizzare la procedura semplificata quando:

(a)

a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione decide di non rinviare il caso ad uno Stato membro;

(b)

a seguito di una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, il caso è rinviato alla Commissione.

III.   DISPOSIZIONI PROCEDURALI

A.   Concentrazioni che possono essere notificate direttamente senza contatti prima della notifica

25.

A norma del regolamento sulle concentrazioni, le parti notificanti hanno il diritto di notificare una transazione di concentrazione in qualsiasi momento, purché la notifica sia completa. Le parti notificanti possono, su base volontaria, prendere contatto con la Commissione prima della notifica, al fine di preparare la procedura formale d’esame della concentrazione. I contatti prima della notifica possono essere estremamente utili, tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica, quanto per la Commissione, poiché consentono di determinare con precisione quali siano le informazioni da trasmettere nel caso concreto. Nella maggior parte dei casi, i contatti prima della notifica si traducono in una riduzione significativa delle informazioni richieste.

26.

In base all’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicare la procedura semplificata, determinate categorie di concentrazioni ammissibili all’esame con procedura semplificata (tra quelle elencate al punto 5 della presente comunicazione) possono essere esaminate entro un termine inferiore ai 25 giorni lavorativi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Ciò è dovuto al fatto che tali concentrazioni richiedono in genere meno indagini. Ad esempio, le concentrazioni di cui al punto 5, lettera a), o al punto 5, lettera c), possono essere riesaminate secondo una procedura ancora più rapida, detta «supersemplificata», come descritto nel presente punto. Secondo tale procedura supersemplificata, le concentrazioni devono essere notificate completando le sezioni pertinenti del formulario CO (55) semplificato (in particolare la sezione 7, che indica il tipo di procedura semplificata). Le parti notificanti sono invitate a notificare la concentrazione direttamente, senza contattare la Commissione prima della notifica.

B.   Contatti prima della notifica nel caso di concentrazioni che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali

27.

Le parti notificanti sono vivamente incoraggiate a prendere contatto prima della notifica nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione (compresi i prodotti in fase di sviluppo). Rientrano in questa categoria i casi di cui ai punti 5, 8 o 9 della presente comunicazione, a condizione che le attività delle parti della concentrazione si sovrappongano orizzontalmente, siano correlate verticalmente o appartengano a mercati contigui strettamente collegati. Ad esempio, i contatti prima della notifica sono fortemente incoraggiati per le concentrazioni di cui al punto 5, lettera b), che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti. Tali contatti prima della notifica sono particolarmente importanti se i criteri di cui al punto 5, lettera d) non risultano soddisfatti per uno o più mercati.

28.

Nei casi che danno luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni non orizzontali tra le attività delle parti della concentrazione, i contatti prima della notifica dovrebbero essere avviati almeno due settimane prima della data prevista per la notifica.

C.   Richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso

29.

Prima di procedere formalmente alla notifica ai sensi della procedura semplificata, le parti notificanti devono presentare una richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso. Tale richiesta deve indicare il tipo di concentrazione, il punto della presente comunicazione in cui questa rientra e la data prevista per la notifica. Nei casi di cui al punto 27, nei quali le parti notificanti notificano la concentrazione direttamente senza contatti o con pochissimi contatti prima della notifica, la richiesta di assegnazione di un team incaricato del caso deve essere presentata almeno una settimana prima della data prevista per la notifica.

D.   Decisione in forma abbreviata

30.

Se ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata (cfr. punti 5, 8 e 9), la Commissione adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. Ciò vale anche per i casi che non suscitano alcuna perplessità sotto il profilo della concorrenza notificati utilizzando il formulario CO (56). La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato interno, entro 25 giorni lavorativi dalla data della notifica, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. La Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata il più rapidamente possibile dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi entro il quale gli Stati membri possono chiedere il rinvio di una concentrazione notificata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia entro il suddetto termine di 25 giorni lavorativi la Commissione, qualora lo ritenga opportuno nella fattispecie, ha facoltà di ricorrere alla procedura normale e quindi di aprire un’indagine e/o adottare una decisione in forma completa. In tali casi, se non riceve un formulario CO, la Commissione può anche ritenere che la notifica sia sostanzialmente incompleta, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione.

E.   Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

31.

Come nel caso delle decisioni di approvazione in forma completa, la Commissione provvederà a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso per rendere noto il fatto oggetto della decisione in forma abbreviata. La versione pubblica della decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile su Internet per un periodo limitato. La decisione in forma abbreviata conterrà: i) le informazioni sulla concentrazione notificata pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al momento della notifica (il nome delle parti della concentrazione, il loro paese di origine, la natura della concentrazione e le attività economiche interessate); e ii) l’indicazione che la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno perché rientra in una o più delle categorie di cui alla presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso specifico.

F.   Mercati di cui al punto 5, lettera d) o al punto 8 nel contesto di decisioni adottate con procedura normale

32.

Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono dar luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali che soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), della presente comunicazione. Determinate concentrazioni esaminate con procedura normale possono inoltre dar luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali che soddisfano le condizioni di cui al punto 8 della presente comunicazione. La decisione definitiva in questi casi non conterrà una valutazione dettagliata di tali sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali. A tale riguardo, la decisione definitiva conterrà una dichiarazione secondo cui determinate sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali rientrano in una o più delle categorie di cui alla presente comunicazione, specificando espressamente di quale categoria o categorie si tratta nel caso specifico.

33.

La Commissione può decidere di includere una valutazione dettagliata delle sovrapposizioni orizzontali o delle relazioni verticali di cui al punto 32 qualora si applichi una delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

IV.   RESTRIZIONI ACCESSORIE

34.

La procedura semplificata non si presta ad essere applicata nelle concentrazioni nelle quali le imprese interessate chiedono un’esplicita valutazione delle restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione.

(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32004R0139.

(2)  GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22.

(3)  Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC1214%2802%29.

(4)  Cfr. sezione II.C della presente comunicazione.

(5)  Gli obblighi di notifica figurano negli allegati I e II del regolamento di esecuzione.

(6)  Cfr. sezione II.C della presente comunicazione.

(7)  Una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando le parti della concentrazione sono attive negli stessi mercati del prodotto e mercati geografici rilevanti, compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo. Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo. I prodotti in fase di sviluppo sono prodotti che saranno verosimilmente immessi sul mercato nel breve o medio termine. I prodotti in fase di sviluppo comprendono anche i servizi.

(8)  Una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando una o più parti della concentrazione sono attive in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è attiva un'altra parte, compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo. Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono le relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e le relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

(9)  A condizione che non si applichi alcuna delle misure di salvaguardia o delle esclusioni di cui alla sezione II.C della presente comunicazione.

(10)  Una concentrazione che soddisfa tutte le condizioni relative alle categorie di cui al punto 5, lettere a), b), c), d) o e), è, in linea di principio, ammissibile alla procedura semplificata. Ciò non significa tuttavia che una transazione possa beneficiare automaticamente della procedura semplificata se rientra in una di tali categorie. Ad esempio, una transazione può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 5, lettera b), ma, allo stesso tempo, dar luogo a sovrapposizioni orizzontali che superano le soglie di cui al punto 5, lettera d). In tal caso, la Commissione può decidere di ricorrere alla procedura normale di esame della concentrazione, in particolare se ricorre una delle circostanze di cui alla sezione II.C.

(11)  Il termine «fatturato corrente» si riferisce al fatturato generato dall'impresa comune al momento della notifica. Il fatturato dell'impresa comune può essere determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese madri oppure della stessa impresa comune, in funzione della disponibilità di conti separati per le risorse che confluiscono nell'impresa comune. Il termine «fatturato previsto» si riferisce al fatturato che si prevede sarà generato nei tre anni successivi alla notifica.

(12)  Deve essere preso in considerazione qualsiasi attivo trasferito o che si prevede di trasferire all'impresa comune al momento della notifica, indipendentemente dalla data in cui tali attivi saranno effettivamente trasferiti all'impresa comune.

(13)  Ciò comprende varie situazioni. A titolo di esempio:

in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);

in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese madri conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;

in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

(14)  Cfr. nota 11 per indicazioni sul calcolo del fatturato delle imprese comuni e sui termini «corrente» e «previsto».

(15)  Cfr. nota 12.

(16)  Il valore totale degli attivi dell'impresa comune può essere determinato sulla base dell'ultimo bilancio preparato ed approvato di ciascuna impresa madre. Per attivo si intende: i) l'insieme delle attività materiali ed immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; le attività immateriali comprendono, per esempio, proprietà intellettuale, avviamento, prodotti in fase di sviluppo o programmi di ricerca e sviluppo); e ii) qualsiasi finanziamento, compreso l'accesso alla liquidità, qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune che una delle imprese madri abbia accettato di erogare o di garantire.

(17)  Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29. Nella presente comunicazione, ogni riferimento alle attività delle imprese nei mercati è da intendersi come riferimento alle attività nei mercati all'interno del SEE o che comprendono il SEE, ma che possono altresì estendersi al di là di tale territorio.

(18)  Cfr. gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 265 del 18.10.2008, pag. 6, nota 4, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC1018%2803%29 («Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali»). Ai fini della presente comunicazione, una relazione verticale presuppone solitamente che i fattori produttivi siano utilizzati direttamente nella produzione propria dell'entità a valle (ossia siano integrati nei prodotti a valle o siano strettamente necessari per la produzione dei prodotti a valle) o che i fattori produttivi siano rivenduti dall'impresa a valle (ad es., distributori). Sono pertanto esclusi i legami remoti o i legami con servizi forniti a vari settori, quali la fornitura di energia elettrica o i servizi di raccolta dei rifiuti.

(19)  Le soglie relative alle sovrapposizioni orizzontali e alle relazioni verticali si applicano a qualsiasi definizione alternativa plausibile del mercato del prodotto e del mercato geografico che potrebbe essere presa in considerazione. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le definizioni alternative plausibili del mercato che potrebbe essere necessario considerare (comprese quelle che definiscono mercati geografici più ristretti di quelli nazionali).

(20)  Cfr. nota 17.

(21)  Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto i), lettera aa), e altri quelle di cui al punto 5, lettera d), punto i), lettera bb), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto i).

(22)  Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. Cfr. punto 16 degli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29 («Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali»). Tuttavia, per il calcolo del delta HHI risultante dalla concentrazione è sufficiente sottrarre dal quadrato della somma delle quote di mercato delle parti della concentrazione (ovvero il quadrato della quota di mercato dell'entità derivante dalla concentrazione) la somma dei quadrati delle quote di mercato delle singole parti (dato che le quote di mercato di tutti gli altri concorrenti presenti sul mercato rimangono invariate e non influiscono quindi sul risultato dell'equazione).

(23)  Cfr. note 17 e 18.

(24)  Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera aa), e altri quelle di cui al punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), e/o al punto 5, lettera d), punto ii), lettera cc), si riterrà che l'a transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 5, lettera d), punto ii).

(25)  La quota di acquisto di un'impresa è calcolata dividendo i) il volume o il valore degli acquisti di prodotti dell'impresa nel mercato a monte per ii) le dimensioni totali del mercato a monte (in termini di volume o di valore).

(26)  Questa categoria tiene conto dei piccoli incrementi rispetto ad un'integrazione verticale preesistente. Ad esempio, l'impresa A, che opera in un mercato a monte e in un mercato a valle con una quota del 45 % su ciascuno, acquisisce l'impresa B che opera negli stessi mercati a monte e a valle con una quota dello 0,5 % su ciascuno. Tale categoria non rileva situazioni nelle quali la maggior parte dell'integrazione verticale risulta dall'operazione, anche se le quote di mercato congiunte sono inferiori al 50 % e il delta HHI è inferiore a 150. Ad esempio questa categoria non rileva la situazione seguente: l'impresa A che opera a monte con una quota di mercato del 45 % e a valle, con una quota di mercato dello 0,5 %, acquisisce l'impresa B che opera a monte con una quota di mercato dello 0,5 % e a valle con una quota di mercato del 45 %.

(27)  Se una concentrazione rientra in più di una categoria semplificata, le parti notificanti dovrebbero indicarlo esplicitamente nel formulario di notifica.

(28)  Tali sovrapposizioni o relazioni possono tuttavia avere come effetto situazioni di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e possono essere trattate in linea con il punto 19 della presente comunicazione.

(29)  Cfr. nota 17.

(30)  Per dissipare eventuali dubbi, se alcuni dei mercati plausibili interessati da una transazione soddisfano le condizioni di cui al punto 8, lettera b), punto i) e altri quelle di cui al punto 8, lettera b), punto ii), si riterrà che la transazione soddisfi le condizioni di cui al punto 8, lettera b).

(31)  Una concentrazione che soddisfa tutte le condizioni di una qualsiasi delle categorie di cui ai punti 8 o 9 è, in linea di principio, ammissibile a beneficiare della clausola di flessibilità. Ciò non significa tuttavia che una transazione possa beneficiare automaticamente della procedura semplificata se rientra in una di tali categorie. Ad esempio, una transazione può rientrare nell'ambito di applicazione del punto 9, ma anche dar luogo a sovrapposizioni orizzontali che superano le soglie di cui al punto 5, lettera d) o al punto 8. In tal caso la Commissione può non accogliere la richiesta di esame del caso con procedura semplificata.

(32)  Cfr. nota 13.

(33)  Cfr. nota 11 per indicazioni sul calcolo del fatturato delle imprese comuni e sul termine «corrente».

(34)  Cfr. nota 12.

(35)  Cfr. nota 16.

(36)  Nei casi di cui al punto 5, lettera b), o al punto 9, qualora le attività delle parti della concentrazione diano luogo a sovrapposizioni orizzontali o a relazioni verticali, le parti notificanti sono tenute a fornire tutti i dati e tutte le informazioni riguardanti la definizione di tali mercati.

(37)  Cfr. punto 28.

(38)  Come per tutte le transazioni notificatele, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

(39)  Due o più mercati del prodotto si qualificano come mercati contigui strettamente connessi quando i prodotti sono reciprocamente complementari o appartengono ad una gamma di prodotti che sono solitamente acquistati dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso finale.

(40)  Cfr. il punto 25 e la sezione V degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

(41)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

(42)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 17, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 36. Una presenza nel mercato può essere considerata significativa quando un concorrente detiene una quota pari o superiore al 5 %.

(43)  Cfr. la decisione della Commissione del 19 settembre 2019, caso M.8674, BASF/Solvay's Polyamide Business, considerando 475.

(44)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 37.

(45)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 28.

(46)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 37, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punti 7 e 26, lettera c).

(47)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 38, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26, lettera a).

(48)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 38, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26, lettera a).

(49)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 58.

(50)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punto 36, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punti 29, 49 e 75.

(51)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 78.

(52)  Cfr. gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, punti 39 e seguenti, e gli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, punto 26.

(53)  Decisione della Commissione del 17 dicembre 2008 nel caso M.5141 – KLM/Martinair, considerando da 14 a 22.

(54)  Decisione della Commissione del 18 settembre 2002, nel caso M.2908, Deutsche Post/DHL (II).

(55)  Cfr. l'allegato II del regolamento di esecuzione.

(56)  Cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione.