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30.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 115/18 |
Avviso riguardante l'apertura di contingenti tariffari a norma della misura di salvaguardia applicabile all'acciaio in relazione alla modifica del regolamento (UE) 2020/2170
(2023/C 115/06)
Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («regolamento di salvaguardia definitivo») (1).
Il 27 febbraio 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica del regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord (2). Secondo tale proposta, determinati prodotti di acciaio originari del Regno Unito e spediti direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord sarebbero ammessi a beneficiare dei pertinenti contingenti tariffari dell'Unione qualora trasferiti in Irlanda del Nord. In caso di adozione di tale proposta, la misura di salvaguardia applicabile all'acciaio dovrebbe essere modificata mediante l'apertura di contingenti tariffari dedicati per i trasferimenti delle categorie di prodotti di acciaio contemplate dalla proposta, originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord.
1 Prodotti interessati
La modifica della misura di salvaguardia applicabile all'acciaio riguarda solo due categorie di prodotti: lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati (3) (categoria 7) e profilati di ferro o di acciai non legati (4) (categoria 17).
2 Ambito del procedimento
L'ambito del procedimento si limita all'apertura di due contingenti tariffari dedicati per i trasferimenti delle categorie 7 e 17 originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord.
3 Metodologia
La Commissione ritiene che la metodologia indicata di seguito sia la più opportuna per calcolare i volumi di tali nuovi contingenti tariffari.
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a) |
Utilizzare i dati statistici disponibili (5) per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2022; |
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b) |
annualizzare tali dati per ottenere il volume che costituirebbe il contingente tariffario per un anno; |
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c) |
ripartire i volumi su base trimestrale in proporzione al numero di giorni di ogni trimestre. |
Alla luce della metodologia indicata, l'allegato I del presente avviso contiene i volumi dei contingenti tariffari così ricavati per categoria di prodotto ed origine su base annua.
I contingenti tariffari proposti non hanno nessuna incidenza sui volumi o sulla gestione dei contingenti tariffari globali esistenti per le due categorie.
3.1 Comunicazioni scritte
La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni esclusivamente sui nuovi contingenti tariffari proposti dovuti all'adeguamento. Le osservazioni dovranno vertere unicamente sulla metodologia applicata per l'adeguamento dei contingenti tariffari.
Le osservazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.2 Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate a 3 giorni supplementari.
3.3 Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte
Al fine di garantire la coerenza tra le comunicazioni e la loro rapida gestione e valutazione, la Commissione ha predisposto un modello che le parti devono utilizzare per presentare le loro osservazioni. Il modello è disponibile all'allegato II del presente avviso.
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 (7) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 (8), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G, unità G5 |
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Ufficio: CHAR 03/66 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
Indirizzo di posta elettronica: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
4 Calendario
Se la proposta di modifica del regolamento sull'applicazione dei contingenti tariffari è adottata dai colegislatori, la modifica del regolamento relativo alla misura di salvaguardia dell'Unione applicabile all'acciaio entrerà in vigore appena possibile successivamente.
5 Consigliere-auditore
Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni che possono emergere nel corso del presente procedimento.
Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi di tali domande tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
6 Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell'ambito dell'inchiesta in oggetto saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).
(2) COM(2023) 125 final 2023/0063 (COD), 27.2.2023.
(3) Codici NC: 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00.
(4) Codici NC: 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90.
(5) Dati disponibili nel sistema elettronico istituito a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015.
(6) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(7) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(8) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
(9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Volumi dei contingenti tariffari
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Numero di prodotto |
Categoria di prodotto |
Codici NC |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Anno 6 |
Aliquota del dazio supplementare |
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Dall’1.7.2023 al 30.9.2023 |
Dall’1.10.2023 al 31.12.2023 |
Dall’1.1.2024 al 31.3.2024 |
Dall’1.4.2024 al 30.6.2024 |
|||||
|
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
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|
7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 |
Ucraina (1) |
280 051,01 |
280 051,01 |
277 006,97 |
277 006,97 |
25 % |
|
Altri paesi |
575 178,29 |
575 178,29 |
568 926,35 |
568 926,35 |
25 % |
|||
|
Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito) |
5 231,58 |
5 231,58 |
5 174,72 |
5 174,72 |
25 % |
|||
|
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
Ucraina |
31 232,21 |
31 232,21 |
30 892,73 |
30 892,73 |
25 % |
|
Altri paesi |
67 361,21 |
67 361,21 |
66 629,03 |
66 629,03 |
25 % |
|||
|
Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito) |
14 061,23 |
14 061,23 |
13 908,39 |
13 908,39 |
25 % |
|||
(1) Anche se l'Ucraina figura nel presente allegato, i contingenti specifici per paese che hanno un numero d'ordine collegato ad essi non sono applicabili a seguito del regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).
ALLEGATO II
MODELLO PER LE COMUNICAZIONI
1.
Qualora si vogliano presentare osservazioni sulla metodologia illustrata nella sezione 3 dell’avviso, si prega di spiegarne le ragioni nel riquadro sottostante e in due pagine al massimo, proponendo una metodologia alternativa. Se si desidera proporre alla Commissione una metodologia alternativa per il calcolo dei volumi dei contingenti tariffari, si prega di allegare i relativi calcoli riveduti in un file Excel separato.
2.
☐ Allego un file di calcolo Excel separato (barrare la casella se del caso)
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