17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 101/51


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 101/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Conca de Barberà»

PDO-ES-A1422-AM04

Data della comunicazione: 20.12.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Riduzione del limite del titolo alcolometrico e aumento dell’acidità volatile

DESCRIZIONE

Viene ridotto il titolo alcolometrico volumico effettivo e totale minimo dei vini della denominazione di origine «Conca de Barberà»

e vengono aumentati i valori di acidità volatile reale espressa in acido acetico.

La modifica interessa il punto 2.2, Caratteristiche fisico-chimiche, del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Storicamente, i vini prodotti nella Conca de Barberà erano vini a bassa gradazione alcolica o ottenuti da varietà di uve con rendimento alcolico moderato.

Nell'ordinanza del 27 luglio 1972, la Conca de Barberà già figurava come una comarca di «vinos enverados» (vini verdi).

Nel suo «Manual de Vinos españoles» del 1981 José Peñín, riferendosi alla Conca de Barberà, indica tra i vari attributi il titolo alcolometrico moderato dei vini (il più basso della Catalogna).

Benché storicamente le condizioni climatiche della Conca de Barberà abbiano sempre impedito la normale maturazione delle uve, dando luogo a vini con un titolo alcolometrico moderato, oggi a causa dei cambiamenti climatici la variabilità delle vendemmie è divenuta più abituale e i vini presentano in genere un titolo alcolometrico basso.

Per quanto riguarda l'acidità volatile, i viticoltori iscritti alla denominazione di origine «Conca de Barberà» sono sempre più rispettosi dell'ambiente e aumentano i vigneti biologici, con la conseguente tendenza a ridurre i trattamenti fitosanitari nei vigneti. Di conseguenza, le uve presentano un maggior numero di microrganismi e, quando avviene la fermentazione alcolica, l'acidità volatile dei vini aumenta.

2.   Soppressione della deroga relativa al titolo alcolometrico dei rossi monovarietali «Trepat»

DESCRIZIONE

Viene eliminata la deroga relativa al limite per il titolo alcolometrico (effettivo e totale) dei vini rossi monovarietali della varietà «Trepat».

La modifica interessa il punto 2.2, Caratteristiche fisico-chimiche, del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Per i vini rossi monovarietali «Trepat» era stato fissato un titolo alcolometrico minimo effettivo e totale inferiore (11 % invece del limite generale di 11,5 % vol). Ora il titolo alcolometrico volumico minimo effettivo e totale viene ridotto per tutti i vini prodotti, compresi i monovarietali rossi «Trepat». Il titolo alcolometrico volumico effettivo minimo risulta quindi lo stesso per tutti i vini rossi.

3.   Inclusione di due varietà

DESCRIZIONE

Vengono introdotte le varietà Querol e Garró.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché i suddetti vitigni sono introdotti come varietà secondarie.

Si tratta di una modifica ordinaria in quanto non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Su richiesta di un'azienda vinicola della zona e tenuto conto degli studi effettuati dall'INCAVI, si è deciso di includere nel disciplinare della DOP «Conca de Barberà» le varietà rosse Querol e Garró, quest'ultima con il suo sinonimo Mandó.

Gli studi indicano un buon potenziale enologico di queste varietà, sia in termini di titolo alcolometrico che di colore, tanto nei vini monovarietali che in quelli assemblati. La varietà «Querol» si distingue per l'intensità del gusto e la qualità del colore, che consentono di ottenere vini di alta qualità, mentre la «Garró», oltre agli aromi vegetali, presenta note di frutta fresca e candita. Si ritiene pertanto che i vini ottenuti da queste varietà saranno vini di qualità.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

Conca de Barberà

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vino bianco e vino rosato

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Ottenuti esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Bianco: colore dal giallo pallido con sfumature verdognole fino a intense tonalità dorate. Limpidi e brillanti, senza torbidità. Predominio degli aromi primari. Se giovane, è leggero e fresco in bocca.

Rosato: dal rosso brillante con sfumature violacee al color buccia di cipolla, con tonalità intermedie aranciate, in base al grado di invecchiamento. Aroma franco, con intense note floreali e/o fruttate nei vini giovani e possibili note vanigliate in caso di passaggio in legno.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

18

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vino rosso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il colore può variare dal ciliegia intenso con riflessi violacei al rubino con bordo ocra. Presenta aromi puliti e intensi, chiaramente fruttati nei vini giovani, con note vanigliate, tostate e speziate man mano che aumenta il periodo di invecchiamento in barrique.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vino liquoroso

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vino dall'ampia gamma cromatica, dai colori più opachi e intensi alle tonalità più evolute descritte per il vino bianco e rosso, raggiungendo sfumature ambrate a seconda del livello di invecchiamento. Presenta un lieve calore, con aromi più fruttati se non invecchiato in legno, mentre le aldeidi e gli aromi di frutta secca caratterizzano i vini più maturi. In bocca è caldo, opulento e persistente.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

33,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vino spumante di qualità

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore corrisponde a quello previsto per il vino bianco, rosato e rosso, con aromi freschi e fruttati propri delle varietà da cui essi sono ottenuti. In bocca i vini sono freschi, cremosi ed equilibrati.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9,5

Acidità totale minima

3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185

5.   Vino frizzante

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Il colore corrisponde a quello descritto per il vino bianco e/o rosato, ma con l'aggiunta di anidride carbonica. Aroma franco, fruttato e/o floreale. In bocca è equilibrato e fresco, con una lieve sensazione di solletico dovuta all'emissione di diossido di carbonio.

*

Tenore massimo di anidride solforosa: 200 mg/l (bianchi e rosati) e 150 mg/l (rossi), se il tenore di zuccheri è < 5 g/l; 250 mg/l (bianchi e rosati) e 200 mg/l (rossi), se tale tenore è pari o superiore a 5 g/l.

*

Per quanto concerne i limiti dei parametri non contemplati si applica la legislazione pertinente dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   

 

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

La vendemmia è effettuata con la massima cautela. Alla produzione di vini protetti sono destinate esclusivamente le uve sufficientemente mature per ottenere vini con un titolo alcolometrico naturale pari o superiore a 9 % vol. La resa non può superare i 70 litri di mosto o di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.

5.2.   Rese massime

1.

 

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.

 

84 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

È costituita dalle parcelle vitate situate nei comuni o nelle aree geografiche seguenti:

 

Barberà de la Conca

 

Blancafort

 

Conesa

 

L'Espluga de Francolí

 

Forés

 

Montblanc

 

Pira

 

Rocafort de Queralt

 

Sarral

 

Senan

 

Solivella

 

Vallclara

 

Vilaverd

 

Vimbodí

Fogli catastali 11, 16, 20, 21 e foglio 10, parcella 23, del comune di Vilanova de Prades.

Foglio 1, parcelle 13, 15, 18, 28, 29, 34, 66 e 77, e foglio 4, parcelle 35 e 51, del comune di Cabra del Camp.

Foglio 35, parcella 14, foglio 36, parcella 1 e foglio 41, parcella 13, del comune di Aiguamúrcia.

Le parcelle dei summenzionati comuni di Cabra del Camp e Aiguamúrcia sono situate al di fuori dei confini della DOP Conca de Barberà, ma sono storicamente proprietà dei soci della cantina «Agrícola de Barberà de la Conca, SCCL» e/o dei fornitori delle cantine «Bodegas Concavins, SA», pertanto possono essere utilizzate per la produzione dei vini protetti dalla DOP Conca de Barberà qualora soddisfino anche i requisiti seguenti:

le uve di dette tenute siano state vinificate nelle cantine summenzionate prima del 1o gennaio 1989;

la presente autorizzazione rimane in vigore a condizione che i proprietari di detti vigneti siano i proprietari attuali o loro discendenti diretti ed è da considerarsi come autorizzazione individuale soggetta a controllo specifico.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

MACABEO - VIURA

 

TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE

 

TREPAT

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

Il clima mediterraneo di transizione tra quello mite del litorale tarragonese e quello continentale dei territori della provincia di Lérida, unito alla notevole escursione termica fra il giorno e la notte, favorisce l'ottenimento di prodotti dalle qualità specifiche, tra cui vini bianchi leggeri, dall'aroma fruttato e dalla gradazione alcolica moderata. I vini rosati sono leggeri, fruttati e freschi grazie alla moderata acidità. I vini rossi giovani si presentano soavi, leggeri e sapidi in bocca. I vini rossi sottoposti ad affinamento sono più corpulenti e acquisiscono una notevole complessità aromatica e una buona persistenza.

I suoli franco-limosi e franco-argillosi della Conca de Barberà conferiscono corpo e struttura sia ai vini bianchi, sia ai vini rosati e rossi. Le terrazze fluviali donano maggiore soavità ai vini bianchi e rosati, mentre i suoli in ardesia, ricchi di «licorella», apportano più colore e struttura ai vini rossi.

8.2.   Vino spumante di qualità e frizzante

I suoli più caratteristici della Conca de Barberà sono argillosi-calcarei e apportano corpo e struttura sia ai vini spumanti che ai vini frizzanti; nel contempo, le terrazze fluviali conferiscono maggiore soavità.

8.3.   Vino liquoroso

I suoli in ardesia del territorio conferiscono colore e maggiore struttura ai vini liquorosi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

 

Quadro giuridico:

 

nella legislazione nazionale

 

Tipo di condizione supplementare:

 

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

 

Descrizione della condizione:

i recipienti devono essere identificati singolarmente con il marchio che istituisce la denominazione di origine protetta e con un numero unico individuale per ciascuno di essi, assegnato in base al lotto di vino che la cantina destina al confezionamento.

I caratteri utilizzati per la denominazione «Conca de Barberà» presentano un'altezza massima di 4 mm, mentre quelli utilizzati per la menzione «denominazione di origine» ne misurano la metà.

Figurano quali menzioni obbligatorie dell'etichettatura:

il nome del comune con riferimento ai dati dell'imbottigliatore o dello speditore;

il titolo alcolometrico effettivo indicato per unità o per mezze unità di percentuale del volume, seguito dall'abbreviazione «% vol»;

l'indicazione, se del caso, della presenza di solfiti nel prodotto imbottigliato;

il numero di iscrizione nell'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»;

qualora si desideri indicare il nome o la ragione sociale attraverso un nome commerciale, è necessario collocarlo nello stesso campo visivo dopo averlo registrato presso l'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi. Tale registrazione è comunicata all'albo degli imbottigliatori del «Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural»;

il numero di lotto può essere collocato fuori del campo visivo in cui figurano le menzioni obbligatorie;

il nome di una varietà, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con tale varietà;

il nome di un massimo di tre varietà, a condizione che il vino menzionato sia stato prodotto interamente con le varietà indicate, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela;

laddove siano state utilizzate più di tre varietà, esse possono essere menzionate fuori del campo visivo delle menzioni obbligatorie, sempre elencate in ordine decrescente rispetto alla percentuale presente nella miscela;

l'anno di vendemmia, qualora il vino sia stato prodotto per almeno l'85 % con uva vendemmiata nell'anno che si prevede di indicare nella designazione;

per poter designare i vini con il nome del viticoltore/della viticoltrice o della proprietà, il vino deve provenire da vigneti coltivati dallo stesso viticoltore o registrati nella proprietà e dev'essere ottenuto esclusivamente dalle sue produzioni e all'interno della proprietà stessa.

Link al disciplinare del prodotto

http://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/Plec-de-Condicions-DOCB-control-canvis.pdf


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.