21.2.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 64/7


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI* da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici

(2023/C 64/04)

Indice

1.

Determinazione dell’origine di un operatore economico 8

1.1.

Elementi di prova che possono essere utilizzati per determinare se una persona giuridica svolge una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese 8

1.2.

Prove documentali che possono essere utilizzate per determinare l’«attività commerciale sostanziale» 8

2.

Determinazione dell’origine dei servizi 9

3.

Determinazione dell’origine dei beni 9

3.1.

Origine delle merci sulla base della nozione di merci interamente ottenute in un unico paese 9

3.2.

Origine delle merci cui contribuiscono due o più paesi e nozione di «ultima trasformazione sostanziale» 10

3.2.1.

Determinazione dell’origine dei prodotti inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU 10

3.2.2.

Determinazione dell’origine dei prodotti non inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU 10

4.

Obblighi per gli aggiudicatari 11

4.1.

Obblighi relativi al subappalto nell’esecuzione dell’appalto 11

4.2.

Obblighi relativi all’origine dei beni utilizzati nell’esecuzione dell’appalto 12

4.3.

Obblighi relativi alla fornitura di prove adeguate su richiesta 12

4.4.

Obblighi relativi al pagamento di una penale proporzionata 13

5.

Come e quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero applicare una misura IPI 13

Il regolamento (UE) 2022/1031 («regolamento IPI») (1) fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. Il regolamento prevede inoltre la possibilità per la Commissione di imporre misure IPI in relazione a tali misure o pratiche di paesi terzi per limitare l'accesso degli operatori economici, dei beni o dei servizi di paesi terzi alle procedure di appalto pubblico dell'Unione.

L'articolo 12 del regolamento IPI prevede che, entro sei mesi dal 29 agosto 2022, la Commissione emani orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Il considerando 34 del regolamento IPI afferma che gli orientamenti dovrebbero fornire informazioni in particolare sulla nozione di origine delle persone fisiche e giuridiche, origine dei beni e dei servizi e obbligo supplementare, nonché sull'applicazione di tali disposizioni nell'ambito del regolamento. Gli orientamenti dovrebbero inoltre tenere conto delle esigenze specifiche di informazione delle PMI nell'applicazione che esse danno al regolamento, al fine di non sovraccaricarle.

1.   Determinazione dell’origine di un operatore economico

Ai fini dell'applicazione del regolamento IPI, l'origine di un operatore economico deve essere determinata come segue.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una persona fisica, la sua origine è il paese di cui la persona ha la cittadinanza o in cui gode del diritto di residenza permanente.

Nel caso in cui l'operatore economico sia una persona giuridica, la sua origine è il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata, a condizione che svolga un'attività commerciale sostanziale nel territorio di tale paese.

Il criterio dell'attività commerciale sostanziale ha la funzione di evitare la potenziale elusione delle misure IPI adottate a norma del regolamento IPI mediante la creazione, da parte di persone fisiche o giuridiche originarie di un paese soggetto a una misura IPI, di società fittizie o di comodo nel territorio di un paese diverso dal paese soggetto alla misura IPI.

1.1.    Elementi di prova che possono essere utilizzati per determinare se una persona giuridica svolge una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese

Una persona giuridica svolge una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese se esercita nel territorio di tale paese un'attività commerciale che non costituisce una costruzione artificiosa creata principalmente a fini fiscali o allo scopo di eludere una misura IPI.

Per dimostrare di svolgere una «attività commerciale sostanziale» in uno specifico paese, l'operatore economico può fare riferimento, tra l'altro, agli elementi seguenti:

tipo di attività commerciale (ad esempio impianto di produzione, ufficio di rappresentanza, centro di ricerca e sviluppo ecc.);

volume/intensità/percentuale dell'attività commerciale nel paese in questione;

investimenti di capitale nel paese in questione;

numero di dipendenti nel paese in questione;

informazioni sulla sua clientela nel paese in questione;

durata dello stabilimento della società nel paese in questione;

indirizzo commerciale o postale nel paese in questione;

pagamento di tributi nel paese in questione.

I suddetti elementi non esaustivi dovrebbero essere valutati nel loro insieme caso per caso. Ai fini di tale valutazione potrebbero essere presi in considerazione altri elementi, a seconda delle caratteristiche del caso in esame.

1.2.    Prove documentali che possono essere utilizzate per determinare l’«attività commerciale sostanziale»

Tra gli esempi di prove documentali che possono essere richieste agli operatori economici, comprese le PMI, in caso di dubbio sul loro esercizio di una «attività commerciale sostanziale» nel territorio del paese in cui sono costituiti o altrimenti organizzati figurano i seguenti:

documenti aziendali (vendite e altre operazioni): fatture, ricevute, contratti commerciali, lettere di credito, documenti di spedizione, piani aziendali, corrispondenza con fornitori/creditori e acquirenti ed elenco degli stessi, registri delle scorte acquistate e dei beni venduti, relazione sulla visita all'impresa ecc.;

informazioni finanziarie: conto sottoposto a revisione contabile, bilancio, estratto conto bancario, dichiarazioni dei redditi e valutazioni formulate da organismi competenti ecc.; e

informazioni sui dipendenti: registri dei contributi versati a regimi pensionistici o di assicurazione sanitaria, contratti di lavoro ecc.

Gli elenchi di esempi di cui sopra non sono esaustivi. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono richiedere qualsiasi tipo di prova documentale che ritengano appropriata per determinare il paese in cui un operatore economico svolge la propria attività commerciale sostanziale.

2.   Determinazione dell’origine dei servizi

Ai fini del regolamento IPI, l'origine di un servizio è determinata in base all'origine dell'operatore economico che lo presta. Gli orientamenti inerenti alla determinazione dell'origine dell'operatore economico sono quindi pertinenti anche per la determinazione dell'origine dei servizi.

3.   Determinazione dell’origine dei beni

Ai fini del regolamento IPI, l'origine dei beni forniti nell'esecuzione di un appalto pubblico deve essere determinata sulla base delle regole di origine non preferenziali stabilite nel codice doganale dell'Unione («CDU») (2), come ulteriormente specificate dalle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione («regolamento delegato sul CDU») (3).

In sostanza, le regole di origine non preferenziali vengono utilizzate per determinare il paese di origine delle merci ai fini dell'applicazione del trattamento della nazione più favorita (ossia il trattamento tariffario standard dell'Unione), ma anche ai fini dell'attuazione di una serie di misure di politica commerciale quali dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia e restrizioni quantitative o contingenti tariffari. Sono inoltre utilizzate per le statistiche sul commercio, gli appalti pubblici e i marchi di origine. L'Unione applica il proprio insieme di regole di origine non preferenziali, che possono essere diverse da quelle di altri paesi terzi.

L'origine non preferenziale può essere diversa dall'origine preferenziale determinata nel contesto di un regime commerciale preferenziale per le merci, come il sistema di preferenze generalizzate dell'Unione o un accordo di libero scambio, che prevede un trattamento tariffario preferenziale. Occorre tenere presente che, anche se ai beni utilizzati nell'esecuzione di un appalto è stata accordata una preferenza tariffaria all'importazione nell'Unione e l'origine di tali beni è stata determinata sulla base delle regole di origine preferenziali applicabili agli scambi con il paese esportatore, l'origine di tali beni, nel contesto dell'applicazione delle misure IPI, dovrebbe comunque essere dichiarata all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore in base a norme di origine non preferenziali. In tale contesto occorre osservare che il paese di origine non è necessariamente il paese da cui i beni sono stati spediti e/o forniti.

In via preliminare, è importante conoscere la corretta classificazione del bene finale nel «sistema armonizzato» (4) («SA»), in quanto a ciascun bene è collegata una specifica regola di origine in base alla sua classificazione nel SA.

Per determinare l'origine non preferenziale delle merci vengono utilizzate due nozioni fondamentali, ossia la nozione di merci «interamente ottenute in un unico paese» e quella di merci che hanno subito un'«ultima trasformazione sostanziale» in un paese.

3.1.    Origine delle merci sulla base della nozione di merci interamente ottenute in un unico paese

A norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del CDU, «[l]e merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio».

L'articolo 31 del regolamento delegato sul CDU contiene un elenco esaustivo di merci che si considerano interamente ottenute in un unico paese o territorio. L'elenco fa principalmente riferimento a prodotti ottenuti allo stato naturale e a prodotti derivati da prodotti interamente ottenuti in un unico paese o territorio. Pertanto anche ai fini del regolamento IPI tali prodotti possono essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio.

3.2.    Origine delle merci cui contribuiscono due o più paesi e nozione di «ultima trasformazione sostanziale»

A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del CDU, «[l]e merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

La nozione di «ultima trasformazione sostanziale» implica che l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione.

Nella pratica, per valutare dove ha avuto luogo l'ultima trasformazione sostanziale è necessario ottenere dagli operatori economici che partecipano alla procedura di appalto informazioni su tutti i materiali utilizzati. In particolare, occorre identificare i materiali utilizzati nell'ultimo paese di produzione che non sono originari di tale paese. Infatti, tali materiali non originari devono essere stati sostanzialmente trasformati o lavorati nell'ultimo paese per poter attribuire l'origine delle merci in questione al paese di produzione del prodotto finale.

In sostanza, il nuovo bene prodotto in un paese deve possedere caratteristiche e funzionalità distinte, che devono differire da quelle dei materiali utilizzati nella sua produzione, per poter attribuire l'origine del bene allo stesso paese in cui è stato prodotto.

Il criterio dell'«ultima trasformazione sostanziale» deve essere verificato con due modalità diverse, a seconda che il prodotto in esame sia incluso nell'allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU (cfr. punto 3.2.1) oppure no (cfr. punto 3.2.2) (5).

3.2.1.   Determinazione dell’origine dei prodotti inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU

Le regole di cui all'allegato 22-01 (comprese le note introduttive) si applicano solo alle merci specificamente elencate in tale allegato che rientrano in una voce ad almeno quattro cifre del SA.

Si considera che le merci di cui a tale allegato abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le regole primarie o residuali contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali regole. Ad esempio, tra le merci elencate nell'allegato 22-01 figurano determinati prodotti agricoli (ad esempio carni, caffè, cereali macinati), taluni prodotti chimici, prodotti tessili, indumenti e accessori di abbigliamento, calzature, nonché alcuni prodotti siderurgici, utensili metallici e macchinari, compresi macchinari elettrici. Di fatto l'elenco è piuttosto limitato e non copre l'intero spettro dei prodotti classificati nella nomenclatura combinata dell'Unione.

Le regole applicabili ai prodotti di cui all'allegato 22-01 sono elencate ed evidenziate nella tabella «Norme dell'elenco» (6). Qualora l'ultimo paese di produzione non possa essere determinato sulla base delle regole primarie specificamente elencate, esso deve essere determinato applicando le «regole residuali» stabilite all'inizio di ciascun capitolo.

3.2.2.   Determinazione dell’origine dei prodotti non inclusi nell’allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU

Per le merci non elencate nell'allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU, l'origine è determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in rapporto alla nozione di «ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del CDU.

Nel tentativo di rafforzare l'interpretazione armonizzata del principio di base dell'«ultima trasformazione sostanziale» per quanto riguarda le merci non elencate nell'allegato 22-01 del regolamento delegato sul CDU, per tali prodotti sono stati elaborati orientamenti specifici giuridicamente non vincolanti. Anche gli orientamenti riguardanti tali prodotti sono elencati (ma non evidenziati) nella tabella «Norme dell'elenco» precedentemente menzionata.

Se la norma dell'elenco non è soddisfatta nell'ultimo paese di produzione, il paese di origine è determinato applicando le «regole residuali» stabilite all'inizio di ciascun capitolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nonché gli appaltatori, comprese le PMI, dovrebbero attenersi alle rispettive regole e tenere conto degli orientamenti relativi all'origine non preferenziale (cfr. gli orientamenti sulle regole di origine non preferenziali) (7).

In caso di dubbi sull'origine dei beni o al fine di garantire la certezza del diritto, gli appaltatori, in particolare le PMI che possono non disporre delle competenze necessarie, possono richiedere informazioni vincolanti in materia di origine. Per ulteriori informazioni si veda: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/binding-origin-information-2.

4.   Obblighi per gli aggiudicatari

A norma dell'articolo 8 del regolamento IPI, nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di accordi quadro (i cosiddetti «call-off») soggetti alla misura IPI, gli aggiudicatori sono soggetti a una serie di obblighi riguardanti: i) il subappalto; ii) l'origine dei beni utilizzati nell'esecuzione dell'appalto; iii) la fornitura di prove adeguate in relazione al subappalto e all'origine dei beni, su richiesta; e iv) il pagamento di una penale proporzionata in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto e di origine.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono includere nella documentazione degli appalti pubblici cui si applica una misura IPI un riferimento a tali obblighi, in modo che gli operatori economici che partecipano alle pertinenti procedure, in particolare le PMI, siano pienamente consapevoli delle prescrizioni applicabili nel caso in cui si aggiudichino l'appalto.

4.1.    Obblighi relativi al subappalto nell’esecuzione dell’appalto

Per «subappalto» si intende l'incarico, assegnato a terzi, per l'esecuzione parziale di un appalto; la nozione non comprende la semplice fornitura di beni o parti necessari per la prestazione di un servizio.

Gli operatori economici cui è stato aggiudicato un appalto per la prestazione di servizi (compresi i lavori pubblici) sono tenuti a non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI.

Nel caso degli appalti pubblici di lavori, il semplice utilizzo di materiali, beni e componenti da incorporare in opere definitive o che ne formeranno parte integrante nell'ambito di un appalto di lavori non costituisce un subappalto e di conseguenza non deve essere incluso nel calcolo in relazione alla soglia del 50 %. Ad esempio, se l'appalto aggiudicato riguarda la costruzione di un ponte, il costo dei materiali utilizzati (quali acciaio, calcestruzzo, pietra, asfalto ecc.) non deve essere incluso nel calcolo del valore del contratto ai fini della soglia del 50 %.

Inoltre i beni acquistati dall'appaltatore e destinati a essere utilizzati nell'esecuzione dell'appalto (quali i macchinari usati dall'aggiudicatario di un appalto di forniture per testare e installare i beni forniti, le attrezzature utilizzate dall'aggiudicatario di un appalto di lavori per la costruzione di una strada, i computer usati dall'aggiudicatario di un appalto di servizi per redigere uno studio) non devono essere inclusi nel calcolo del valore del contratto ai fini della soglia del 50 %.

4.2.    Obblighi relativi all’origine dei beni utilizzati nell’esecuzione dell’appalto

Per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, gli operatori cui è stato aggiudicato l'appalto sono tenuti a garantire che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto.

Pertanto oltre il 50 % dei beni utilizzati nell'esecuzione di appalti di fornitura di beni deve essere originario dell'Unione o di un paese terzo non soggetto alla misura IPI.

Tutti i beni da consegnare nell'ambito di un appalto di fornitura rientrano in tale soglia. Per «beni» si intendono i beni indicati nell'oggetto di una procedura di appalto pubblico e nei capitolati del pertinente contratto, esclusi i fattori produttivi, i materiali o gli ingredienti contenuti nei beni forniti. Di conseguenza i materiali, i beni e i componenti da incorporare nei beni acquistati o che ne formeranno parte integrante non rientrano in tale soglia. Ad esempio, se l'appalto riguarda la consegna di dispositivi elettronici, i semiconduttori utilizzati nella produzione di tali dispositivi non saranno conteggiati ai fini della soglia del 50 % del valore del contratto, ma più del 50 % di tali dispositivi elettronici acquistati deve essere originario di un paese che non è soggetto alla misura IPI.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono richiedere le informazioni sull'origine dei beni utilizzati in qualsiasi momento dell'esecuzione di un appalto.

Su richiesta, l'aggiudicatario dell'appalto deve dichiarare espressamente che i beni forniti nell'esecuzione del contratto rispettano le prescrizioni riguardanti la soglia relativa all'origine dei beni forniti. A tal fine, l'appaltatore dovrebbe rendere all'amministrazione aggiudicatrice una dichiarazione, che può essere formulata come segue: «Si certifica che non più del 50 % dei beni forniti nell'esecuzione dell'appalto XXX sono originari del paese [X], soggetto alla misura IPI [XYZ] del [data: xx.yy.zz]».

Nell'ambito delle procedure di valutazione dei rischi e di controllo dell'attuazione dell'articolo 8 del regolamento IPI, la Commissione raccomanda alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di invitare l'aggiudicatario a rendere una dichiarazione volontaria indicando la percentuale di beni o servizi originari di paesi soggetti a misure IPI rispetto al valore totale dell'appalto.

In linea di principio, tale dichiarazione volontaria dovrebbe essere resa prima del pagamento finale previsto dal contratto e può basarsi sui sistemi esistenti di controllo della catena di approvvigionamento e della tracciabilità di cui l'impresa si avvale nell'ambito della normale attività commerciale. Quando vengono rese tali dichiarazioni, il rischio di elusione può essere considerato inferiore a quello sussistente in assenza di tali informazioni.

4.3.    Obblighi relativi alla fornitura di prove adeguate su richiesta

L'appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, prove adeguate per dimostrare il rispetto della soglia relativa all'origine dei beni. A tale proposito, è sufficiente fornire prove attestanti che più del 50 % del valore totale dell'appalto è originario dell'Unione o di altri paesi terzi non soggetti alla misura IPI.

Nella pratica, nell'ambito di un appalto di fornitura di beni possono verificarsi due situazioni:

a)

l’appaltatore può acquistare i beni finali utilizzati per l’esecuzione dell’appalto nell’Unione (o in un paese terzo) o in un paese soggetto alla misura IPI; oppure

b)

l’appaltatore può aver prodotto tali beni utilizzando componenti o ingredienti originari dell’Unione (o di un paese terzo) oppure di un paese soggetto alla misura IPI.

Le regole di origine non preferenziali illustrate in precedenza si applicano allo stesso modo in entrambi i casi.

Nel primo caso, se i beni finali importati sono originari di un paese soggetto a una misura IPI, la loro quota rispetto al valore totale dell'appalto non può superare il 50 % del valore dell'appalto. Ciò significa che più del 50 % dei beni forniti nell'ambito dell'appalto deve essere originario dell'Unione o di paesi terzi (diversi dai paesi soggetti alla misura IPI). L'appaltatore può dimostrare il rispetto di tale soglia presentando le pertinenti fatture e/o dichiarazioni di accompagnamento dei fornitori esterni. Se nelle fatture è stata utilizzata una valuta estera, il valore deve essere convertito in euro sulla base del tasso di cambio vigente al momento dell'acquisto.

Nel secondo caso, l'appaltatore deve dimostrare che l'origine della maggior parte (più del 50 %) dei beni prodotti e forniti nell'ambito dell'appalto è stata attribuita all'Unione o a un paese terzo (diverso da un paese soggetto alla misura IPI). Benché i componenti originari di un paese soggetto alla misura IPI possano essere utilizzati, essi devono aver subito una trasformazione sostanziale nel processo di produzione in modo che l'origine del prodotto finale sia attribuita all'Unione o a un paese terzo (diverso da un paese soggetto alla misura IPI), in linea con le regole di origine non preferenziali illustrate in precedenza.

L'appaltatore deve fornire qualsiasi informazione, certificato, documento giustificativo o dichiarazione comprovante il rispetto della soglia relativa all'origine. Costituiscono prove i documenti attestanti che oltre il 50 % delle merci è originario dell'Unione o di un paese terzo non soggetto a una misura IPI. Tali prove possono inoltre contenere una descrizione dei processi di fabbricazione, compresi campioni, descrizioni o fotografie, che consenta di determinare l'origine dei beni forniti. Le prove possono consistere anche in una dichiarazione o in una prova di altro tipo resa da un fornitore di beni nell'Unione, se l'appaltatore ha acquistato i beni sul mercato dell'Unione.

Documenti pertinenti potrebbero essere anche le dichiarazioni o i certificati di origine eventualmente rilasciati dall'organismo competente del paese di origine dei beni dichiarato (ad esempio la camera di commercio). Tali dichiarazioni o certificati di origine non forniscono tuttavia informazioni sull'esattezza dell'origine dichiarata, dato che nei paesi terzi potrebbero vigere norme diverse per quanto riguarda la determinazione dell'origine dei beni. Questo tipo di certificati fornisce semplicemente un'indicazione del luogo di produzione o di provenienza dei beni e non deve dunque essere considerato una prova legittima, ma costituisce un elemento utile per la determinazione dell'origine, agevolando eventualmente gli ulteriori controlli in caso di dubbio.

4.4.    Obblighi relativi al pagamento di una penale proporzionata

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce che l'appaltatore non ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o se nutre ragionevoli dubbi circa l'affidabilità delle prove presentate dall'appaltatore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), può esigere il pagamento di una penale proporzionata compresa tra il 10 % e il 30 % del valore dell'appalto (in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d)). L'importo effettivo di tale penale dovrà essere stabilito caso per caso e può dipendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla quota di beni o servizi in relazione a cui sussistono ragionevoli dubbi.

5.   Come e quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero applicare una misura IPI

Il regolamento IPI stabilisce all'articolo 6, paragrafo 4, che la misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell'indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3 (8). Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell'IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA per beni e servizi.

Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al regolamento IPI, i pertinenti valori stimati degli appalti devono essere calcolati in conformità, rispettivamente, dell'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 5 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 16 della direttiva 2014/25/UE.

Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico contemplate che sono state avviate tra il momento dell'entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione.

Per i contratti quadro, le misure IPI saranno applicate una sola volta al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro. Le misure IPI non si applicano ai contratti basati su un accordo quadro (nella cosiddetta fase di call-off).

Il regolamento IPI dispone all'articolo 13, paragrafo 2, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori comunichino alla Commissione, mediante la banca dati Tenders Electronic Daily (TED), l'applicazione delle misure IPI nell'ambito delle informazioni sulle aggiudicazioni degli appalti. La relazione conterrà, per ciascuna procedura pertinente, informazioni sull'applicazione delle misure IPI, il numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti alla misura IPI pertinente, il numero di offerte per le quali sono state applicate l'esclusione dell'offerta o l'adeguamento dei punteggi e l'applicazione di specifiche deroghe alla misura IPI.

Nella banca dati TED vi saranno campi specifici che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno compilare.

Nella fase di valutazione dei criteri di aggiudicazione (più precisamente al momento del calcolo del punteggio finale) dovrebbe essere applicata una misura IPI sotto forma di adeguamento del punteggio.

Nella fase di valutazione dei criteri di selezione dovrebbe essere applicata una misura IPI sotto forma di esclusione.


(1)  Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/harmonised-system-0.

(5)  Cfr. anche gli orientamenti sulle regole di origine non preferenziali: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-03/Guidance%20on%20non-preferential%20rules%20of%20origin.pdf.

(6)  https://taxation-customs.ec.europa.eu/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_it.

(7)  https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2022-03/Guidance%20on%20non-preferential%20rules%20of%20origin.pdf.

(8)  In particolare a) la proporzionalità della misura IPI in relazione alla misura o pratica del paese terzo e b) la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative per i beni e i servizi in questione, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti rilevanti sulle amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori.