Bruxelles, 20.12.2023

COM(2023) 798 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su soluzioni istituzionali per gli accordi UE-Svizzera relativi al mercato interno e su accordi sui quali si basi il contributo permanente della Svizzera alla coesione dell'Unione e l'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Motivi

Una stretta interconnessione economica, storica, culturale, sociale e politica unisce Unione europea e Svizzera: l'Unione è il primo partner commerciale della Svizzera, la Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Unione; oltre 1,3 milioni di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera, quasi 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'UE; il confine fra Unione e Svizzera è attraversato ogni giorno, nelle due direzioni, da centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.

L'Unione e la Svizzera sono legate da molteplici accordi bilaterali. La Svizzera partecipa al mercato interno dell'UE in virtù di accordi sulla libera circolazione delle persone, sul trasporto terrestre, sul trasporto aereo, sul commercio di prodotti agricoli e sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 1 ; è un paese associato Schengen; è tradizionalmente un partner solido nella ricerca e innovazione; durante la crisi COVID-19 ha intensificato la cooperazione con l'Unione sulle minacce per la salute a carattere transfrontaliero; è fortemente integrata nella rete elettrica dell'UE.

Sebbene strette, le relazioni tra l'Unione e la Svizzera sono ostacolate da vari e annosi problemi strutturali nei vigenti accordi relativi al mercato interno, segnatamente:

mancanza di un'interpretazione e di un'applicazione uniformi del diritto dell'Unione nei settori del mercato interno cui la Svizzera partecipa;

assenza dell'obbligo per la Svizzera di provvedere all'allineamento dinamico al diritto dell'Unione;

mancanza di un meccanismo efficace di risoluzione delle controversie in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea intervenga relativamente al diritto dell'Unione;

mancanza di condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle svizzere, in particolare perché gli accordi relativi al mercato interno non contemplano norme sugli aiuti di Stato;

mancanza di un contributo finanziario regolare ed equo alla coesione economica e sociale dell'Unione.

Contesto

Tra il 2014 e il 2021 l'Unione e la Svizzera hanno condotto negoziati su un accordo quadro istituzionale volto a risolvere i vari problemi strutturali che ostacolano le relazioni fra le due parti. Secondo le direttive di negoziato impartite dal Consiglio nel 2014 2 , un accordo quadro istituzionale avrebbe instaurato un quadro di governance unico entro il quale gestire i vigenti accordi relativi al mercato interno e garantirne la corretta applicazione. Avrebbe predisposto altresì il quadro di governance per ulteriori accordi relativi al mercato interno, fra cui gli accordi per i quali il Consiglio aveva autorizzato i negoziati, in particolare in materia di sicurezza degli alimenti (2003 e 2008) e energia elettrica (2006), ma anche per l'accordo sulla salute, i cui negoziati erano stati autorizzati dal Consiglio nel 2008.

Nel novembre 2018 i negoziatori hanno concordato a livello tecnico un progetto di accordo quadro istituzionale. In reazione al rifiuto del Consiglio federale svizzero di approvare il progetto di testo si sono interrotti i negoziati sugli altri accordi, in quanto sia il Consiglio, nelle conclusioni del 19 febbraio 2019, sia il Parlamento europeo, nella raccomandazione del 26 marzo 2019, avevano subordinato alla conclusione dell'accordo quadro istituzionale la conclusione di nuovi accordi sull'accesso al mercato o il miglioramento delle condizioni previste dagli accordi vigenti. Nonostante gli ulteriori tentativi di giungere a una soluzione, il 26 maggio 2021 Consiglio federale ha deciso di porre fine unilateralmente ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale.

Il 25 febbraio 2022 il Consiglio federale ha proposto di riprendere i negoziati su un vasto complesso di misure inerenti alle relazioni bilaterali UE-Svizzera, risolvendo le questioni istituzionali nell'ambito dei diversi accordi relativi al mercato interno, vigenti e futuri, piuttosto che in un accordo trasversale. Tra marzo 2022 e novembre 2023 i rappresentanti della Commissione hanno tenuto colloqui esplorativi con la Svizzera per stabilire se la Commissione potesse accettare le proposte del Consiglio federale come base per raccomandare il riavvio dei negoziati.

Dai colloqui esplorativi è scaturita un'intesa che registra il comune consenso politico delle parti sulla via da seguire verso un futuro negoziato, l'indicazione delle componenti e dei parametri di un vasto pacchetto negoziale e la perimetrazione degli obiettivi e delle soluzioni sugli aspetti istituzionali e settoriali fondamentali. L'intesa è stata approvata dal Consiglio federale svizzero l'8 novembre 2023 e dalla Commissione europea il 21 novembre 2023. Le parti si sono impegnate a muovere dall'intesa per improntare il mandato negoziale che chiederanno rispettivamente di ottenere e hanno espresso l'intento comune di concludere i negoziati nel 2024.

Il Consiglio federale svizzero ha consultato il parlamento federale e i cantoni su un nuovo mandato negoziale.

Nel corso dei colloqui esplorativi gli Stati membri (gruppo EFTA 3 ) e il Parlamento europeo (commissione AFET e delegazione DEEA 4 ) sono stati informati sistematicamente. Nella risoluzione del 4 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha chiesto la rapida conclusione dei colloqui, la celere adozione dei mandati negoziali e la conclusione dei negoziati entro l'attuale legislatura del Parlamento europeo e attuale mandato della Commissione.

Obiettivi

Con i negoziati su un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Svizzera l'Unione mira a stabilire diritti equivalenti per i cittadini e condizioni di parità per le imprese. A tal fine è necessario affrontare le annose questioni strutturali per segnare un nuovo equilibrio di diritti e obblighi per l'UE e la Svizzera in tutti gli accordi interconnessi di accesso al mercato, garantendo nel contempo la certezza del diritto e l'uniformità d'approccio nei settori del mercato interno cui la Svizzera partecipa e ampliando i benefici tangibili per i cittadini e le imprese dell'Unione e della Svizzera. Ne consegue che gli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri debbano basarsi sul principio di non discriminazione tra i cittadini e sulla parità di condizioni tra le imprese.

Gli accordi dovrebbero prevedere disposizioni istituzionali che rispecchino i principi essenziali e gli elementi indicati qui di seguito.

Interpretazione e applicazione uniformi dell'acquis dell'Unione: obbligo di interpretare e applicare in modo omogeneo l'acquis dell'Unione, comprese le disposizioni sugli aiuti di Stato, in tutto il mercato interno. Questo implica che gli accordi con la Svizzera e gli atti dell'Unione da essi richiamati siano interpretati e applicati in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia prima sia dopo la firma dell'accordo corrispondente.

Allineamento dinamico: obbligo delle parti di provvedere all'adeguamento dinamico degli accordi con la Svizzera relativi al mercato interno all'evoluzione dell'acquis dell'Unione, mediante un'adeguata procedura decisionale e un termine massimo per l'integrazione del pertinente acquis dell'Unione nell'ordinamento giuridico svizzero.

Risoluzione delle controversie: meccanismo efficace di risoluzione delle controversie che salvaguardi la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a interpretare il diritto dell'Unione. A tal fine è opportuno istituire un tribunale arbitrale indipendente incaricato di dirimere le controversie. Qualora l'applicazione delle disposizioni degli accordi implichi nozioni di diritto dell'Unione, dovrebbe essere fatto obbligo al tribunale arbitrale di sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui decisione sarebbe per esso giuridicamente vincolante.

Interconnessione fra gli accordi: procedura da seguire quando una delle parti ritiene che l'altra parte non si sia conformata alla decisione del tribunale arbitrale, compresa la facoltà di tale parte di adottare misure compensative proporzionate ed effettive nell'ambito dell'accordo in questione o di qualsiasi altro accordo relativo al mercato interno, compresa la sospensione parziale o totale dell'accordo o degli accordi. Dovrebbero essere mantenute le vigenti disposizioni in materia di denuncia che collegano gli accordi UE-Svizzera conclusi nell'aprile 2002.

Lungimiranza delle soluzioni istituzionali: le disposizioni istituzionali stabilite nel corso dei negoziati dovrebbero applicarsi identiche agli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri, fatti salvi gli adeguamenti motivati da aspetti tecnici.

Le disposizioni istituzionali dovrebbero essere incluse sia nei futuri accordi sull'energia elettrica e sulla sicurezza degli alimenti, i cui negoziati sono stati sospesi nel 2018 in attesa della conclusione dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale, sia in qualsiasi accordo relativo al mercato interno futuro. Dovrebbero applicarsi per analogia in un futuro accordo sulla salute che preveda la partecipazione della Svizzera ai meccanismi e alle reti dell'Unione. L'accordo sull'energia elettrica dovrebbe mirare a promuovere gli scambi di energia elettrica, aumentare il benessere sociale, garantire la stabilità della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento e agevolare la transizione verso un sistema energetico a zero emissioni nette. Il futuro accordo sulla sicurezza degli alimenti dovrebbe mirare a contribuire alla creazione di uno spazio UE-Svizzera di sicurezza degli alimenti. L'accordo sulla salute dovrebbe mirare a promuovere la collaborazione a vantaggio della salute delle popolazioni dell'Unione e della Svizzera.

L'introduzione di disposizioni istituzionali nell'accordo sulla libera circolazione delle persone dovrebbe portare a un sensibile miglioramento dei diritti dei cittadini dell'Unione in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell'Unione, in particolare mediante l'integrazione in tale accordo della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente all'interno dell'UE 5 e l'introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie. Elementi centrali dell'accordo dovrebbero essere i principi di non discriminazione tra Stati membri e di reciprocità. Dovrebbero essere migliorate le condizioni alle quali i cittadini dell'Unione e della Svizzera possono acquistare la residenza permanente. Le modifiche dell'accordo sulla libera circolazione delle persone dovrebbero inoltre inquadrare meglio le vigenti misure svizzere di accompagnamento della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 6 e i successivi sviluppi dell'acquis dell'Unione in materia. Potrebbe essere necessario concordare specifiche e limitate eccezioni.

L'introduzione delle disposizioni istituzionali nell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia non dovrebbe alterare l'ambito di applicazione dell'accordo, che contempla il trasporto internazionale di passeggeri ad eccezione del trasporto puramente interno svizzero (ossia il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale). Potrebbe essere necessario concordare specifiche e limitate eccezioni.

Nell'ottica del nuovo equilibrio tra diritti e obblighi, l'Unione punta a istituire un meccanismo permanente e giuridicamente vincolante che disciplini il contributo finanziario regolare, concordato ed equo della Svizzera alla coesione dell'UE. È altresì opportuno stabilire il principio secondo cui la Svizzera deve contribuire ai costi di sviluppo, funzionamento e manutenzione di ogni sistema di informazione dell'UE cui ha accesso.

Nei negoziati l'UE mira a stabilire modalità adeguate per l'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione, in particolare: Orizzonte Europa, programma Euratom di ricerca e formazione, attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, Europa digitale, Erasmus+ e componente Copernicus del programma e delle attività spaziali dell'UE, ovvero loro parti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Pur non alterando gli obiettivi dei diversi accordi, le disposizioni istituzionali garantirebbero un'applicazione più coerente e uniforme dell'acquis dell'Unione in tutti i comparti del mercato interno cui la Svizzera partecipa o nei settori in cui si è impegnata per un allineamento dinamico. Elementi centrali dei diversi accordi sarebbero i principi di non discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione e di parità di condizioni fra imprese dell'UE e imprese svizzere.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati su un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali UE-Svizzera concorrerebbero al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione in tema di:

giustizia, diritti fondamentali e occupazione;

imprese e industria;

salute;

trasporti;

energia;

sicurezza degli alimenti;

commercio;

mercato unico;

concorrenza.

L'accordo di associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione concorrerebbe a promuovere gli obiettivi politici dell'Unione anche in tema di:

istruzione e formazione;

ricerca e innovazione;

economia e società digitali;

spazio.

L'instaurazione di un quadro giuridicamente vincolante circa il contributo finanziario della Svizzera alla coesione economica e sociale dell'UE concorrerebbe nel lungo periodo al conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione, non da ultimo offrendo certezza e prevedibilità del diritto.

Ottenendo che la Svizzera contribuisca adeguatamente alla gestione e al funzionamento dei programmi e delle agenzie cui partecipa e dei sistemi di informazione cui ha accesso, i negoziati garantirebbero infine la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della decisione è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in cui è fissata la procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Unione e paesi terzi. Alle materie che ricadono nell'ambito di applicazione del trattato Euratom dovrebbe inoltre applicarsi l'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (sugli accordi Euratom).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

n/a (competenza esclusiva)

Proporzionalità

La decisione è proporzionata all'intento di promuovere l'obiettivo di offrire certezza del diritto e uniformità di approccio nei settori del mercato interno cui la Svizzera partecipa e di garantire che chiunque partecipi al mercato interno dell'Unione sia vincolato alle stesse norme e agli stessi obblighi.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

n/a

Consultazioni dei portatori di interessi

n/a

Assunzione e uso di perizie

n/a

Valutazione d'impatto

n/a

Efficienza normativa e semplificazione

n/a

Diritti fondamentali

n/a

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'UE prevede accordi che incideranno sul bilancio dell'UE:

l'accordo che associa la Svizzera a Orizzonte Europa, al programma Euratom di ricerca e formazione, alle attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, a Europa digitale e a Erasmus+ e che ne dispone la partecipazione alla componente Copernicus del programma spaziale dell'UE. L'accordo proposto stabilirà condizioni eque ed equilibrate riguardo al contributo finanziario che la Svizzera verserà ai programmi dell'Unione cui parteciperà, anche a copertura delle spese amministrative generali di gestione. L'accordo comprenderà una clausola di reciprocità, in base alla quale i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione potranno, per quanto possibile, partecipare ai programmi di ricerca e innovazione equivalenti della Svizzera, alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale svizzera.

Questo vale anche per gli accordi che istituiscono un meccanismo applicabile al contributo finanziario della Svizzera ai costi di sviluppo, funzionamento e manutenzione di ogni sistema di informazione dell'Unione cui ha accesso. Sarà altresì regolato il contributo della Svizzera alle spese delle agenzie e degli organismi dell'Unione cui parteciperà.

L'incidenza esatta sul bilancio dipenderà dall'esito dei negoziati.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio del processo negoziale è previsto nel 2024. Nel corso dei colloqui esplorativi, la Commissione europea e la Svizzera hanno espresso l'intento comune di concludere i negoziati nel 2024, per poi poter passare alla firma e conclusione dei diversi accordi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda al Consiglio di:

adottare una decisione che autorizzi la Commissione europea ad avviare e condurre negoziati con la Svizzera su un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera;

allegare le direttive di negoziato alla decisione;

sostituire e abrogare la decisione 6176/14 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo a un quadro istituzionale che disciplini le relazioni bilaterali;

designare un comitato speciale in consultazione con il quale devono essere condotti i negoziati;

rivolgere la decisione al negoziatore.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su soluzioni istituzionali per gli accordi UE-Svizzera relativi al mercato interno e su accordi sui quali si basi il contributo permanente della Svizzera alla coesione dell'Unione e l'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel febbraio 2014 il Consiglio rilevò che le relazioni tra l'Unione e la Svizzera si evolvevano verso un livello più elevato di integrazione. La Svizzera aveva già ottenuto l'accesso a una serie di settori collegati al mercato interno ed erano in previsione negoziati che ne avrebbero ampliato la partecipazione al mercato interno.

(2)Il Consiglio incaricò pertanto la Commissione europea di negoziare un accordo quadro istituzionale che introducesse disposizioni istituzionali negli accordi vigenti e futuri tra l'UE e la Svizzera relativi al mercato interno.

(3)Nel novembre 2018 la Commissione europea e la Svizzera misero a punto un progetto di testo dell'accordo quadro istituzionale, ma i negoziati proseguirono su diverse questioni, tra cui la libera circolazione delle persone.

(4)A seguito di ulteriori scambi con la Commissione europea, nel maggio 2021 la Svizzera pose unilateralmente fine ai negoziati sull'accordo quadro istituzionale.

(5)Nel febbraio 2022 il Consiglio federale svizzero ha proposto un metodo alternativo, consistente in un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali UE-Svizzera, che comprendeva un approccio nuovo sugli elementi istituzionali. Tali elementi istituzionali sarebbero inclusi in ciascun accordo bilaterale relativo al mercato interno piuttosto che in un accordo trasversale. Nel marzo 2022 la Commissione europea e la Svizzera hanno avviato colloqui esplorativi per appurare se entrambe le parti potessero riprendere i negoziati su tale base.

(6)Alla luce dell'esito dei colloqui esplorativi e muovendo dal mandato del 2014 relativo a un accordo quadro istituzionale e dai precedenti mandati relativi agli accordi in tema di energia elettrica, salute, sicurezza degli alimenti e partecipazione della Svizzera alle agenzie dell'Unione europea per il programma spaziale e per le ferrovie, la Commissione ha proposto di riprendere i negoziati su un vasto complesso di misure.

(7)Detto vasto complesso includerebbe:

disposizioni istituzionali da includere negli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri, le quali prevedano l'allineamento dinamico all'acquis dell'Unione, un'interpretazione e un'applicazione uniformi e la risoluzione delle controversie;

disposizioni sugli aiuti di Stato da includere negli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri;

accordi nuovi su energia elettrica e salute e un accordo aggiornato e ampliato sulla sicurezza degli alimenti;

un accordo relativo alla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione;

un accordo relativo alla partecipazione della Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale;

un accordo relativo al contributo finanziario permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea, e

altri elementi quali il contributo finanziario della Svizzera per l'accesso e l'uso dei sistemi di informazione.

(8)Ai fini dell'omogeneità e della parità di condizioni per tutti gli operatori nel mercato interno, è opportuno applicare gli accordi relativi al mercato interno e gli atti dell'Unione da essi richiamati in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il principio dovrebbe valere per tutta la giurisprudenza, sia essa precedente o successiva alla conclusione dei negoziati.

(9)Il proseguimento della partecipazione della Svizzera al mercato interno e il relativo ampliamento eventuale presuppongono che alle relazioni con la Svizzera nei settori contemplati dagli accordi si applichino norme identiche a quelle applicabili nel mercato interno e che le loro interpretazione e applicazione non differiscano.

(10)L'omogeneità implica l'integrazione nei diversi accordi del diritto attuale e futuro dell'Unione nei settori da essi contemplati via via che è adottato, evolve o muta. A tal fine è opportuno prevedere una procedura di integrazione, che stipuli anche il termine massimo per l'attuazione.

(11)È opportuno istituire un tribunale arbitrale indipendente incaricato di dirimere le controversie. Qualora l'applicazione delle disposizioni degli accordi implichi nozioni di diritto dell'Unione, comprese eventuali eccezioni e garanzie, il tribunale arbitrale dovrebbe sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenerne una decisione vincolante.

(12)Per favorire il coordinamento e la coerenza nella gestione, gli accordi relativi al mercato interno vigenti tra l'UE e la Svizzera e quelli futuri dovrebbero prevedere tutti identiche disposizioni istituzionali. Tali disposizioni istituzionali sarebbero in particolare inserite negli accordi vigenti seguenti: accordo sulla libera circolazione delle persone 7 , accordo sul trasporto aereo 8 , accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 9 , accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 10 e accordo sul commercio di prodotti agricoli 11 , tutti firmati il 21 giugno 1999. Sarebbero inserite anche nei futuri accordi su energia elettrica e sicurezza degli alimenti. Dovrebbero applicarsi per analogia nel futuro accordo sulla salute, laddove preveda la partecipazione della Svizzera ai meccanismi e alle reti dell'Unione.

(13)Al fine di garantire la parità di condizioni concorrenziali nel mercato interno, è opportuno includere norme sugli aiuti di Stato applicabili agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera nei vigenti accordo sul trasporto aereo e accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, così come nei futuri accordi relativi al mercato interno, compreso quello sull'energia elettrica. Il vaglio di qualsiasi aiuto di Stato in Svizzera dovrebbe basarsi su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione.

(14)Fatto salvo l'obbligo di integrare nell'accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell'Unione e nel rispetto dei principi di non discriminazione tra Stati membri e di reciprocità, potrebbe risultare necessario concordare specifici e limitati adeguamenti del vigente acquis dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone. Gli adeguamenti non dovrebbero comportare un ridimensionamento dei diritti di cui i cittadini dell'Unione godono attualmente in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

(15)Fatto salvo l'obbligo di integrare nell'accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell'Unione in materia di distacco dei lavoratori, potrebbe risultare necessario concordare specifici e limitati adeguamenti per tener conto delle peculiarità del mercato del lavoro svizzero e assicurare l'applicazione dell'accordo. Fatti salvi i principi di non discriminazione, giustificazione e proporzionalità, gli adeguamenti dovrebbero limitarsi alla notifica preventiva della prestazione transfrontaliera di servizi al fine di agevolare i controlli in settori specifici sulla base di valutazioni dei rischi, alla costituzione di una garanzia finanziaria per i prestatori di servizi che in precedenza non hanno assolto i loro obblighi finanziari e agli obblighi per i lavoratori autonomi di presentare un insieme chiaramente limitato di documenti specifici. L'Unione può convenire sul fatto che la Svizzera non sia vincolata dalle future modifiche degli strumenti giuridici dell'Unione in materia di distacco dei lavoratori se avranno l'effetto di indebolire o abbassare considerevolmente il livello di tutela dei lavoratori distaccati in termini di condizioni di lavoro, in particolare retribuzione e indennità.

(16)Fatto salvo l'obbligo di integrare il diritto attuale e futuro dell'Unione nei settori contemplati dall'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, potrebbero essere concordati in materia specifici e limitati adeguamenti. Gli adeguamenti non dovrebbero alterare l'ambito di applicazione dell'accordo, che contempla il trasporto internazionale di passeggeri ad eccezione del trasporto puramente interno svizzero (ossia il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale).

(17)È opportuno che un accordo consenta in futuro una partecipazione più sistematica della Svizzera ai programmi dell'Unione, al fine di consolidare e approfondire la positiva cooperazione di lunga data tra l'UE e la Svizzera, in particolare in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura così come in altri settori di comune interesse. L'accordo stabilirebbe le modalità e condizioni generali della partecipazione della Svizzera a qualsiasi programma dell'Unione.

(18)È opportuno concordare le modalità e condizioni specifiche della partecipazione della Svizzera alla generazione di programmi dell'Unione per il periodo 2021-2027, in particolare i programmi di ricerca e innovazione, le attività dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, Europa digitale, Erasmus+, EU4Health e Copernicus.

(19)Alla luce della partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'UE e al fine di promuovere un consolidamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e sociali che le uniscono, l'Unione e la Svizzera dovrebbero istituire un nuovo meccanismo giuridicamente vincolante in base al quale la Svizzera partecipi con un contributo finanziario regolare, concordato ed equo alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le rispettive regioni. È opportuno predisporre questo nuovo meccanismo giuridicamente vincolante in tempo per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione sostituisce e abroga la decisione 6176/14 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo a un quadro istituzionale che disciplini le relazioni bilaterali.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale], che agisce da comitato speciale in conformità dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e sulla base delle direttive riportate nell'allegato.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo sul trasporto aereo, accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, accordo sulla libera circolazione delle persone, accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, accordo sul commercio di prodotti agricoli, tutti firmati il 21 giugno 1999.
(2)    Decisione 6176/14 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo a un quadro istituzionale che disciplini le relazioni bilaterali.
(3)    Gruppo "Associazione europea di libero scambio".
(4)    Commissione per gli affari esteri (AFET) e delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE) (DEEA).
(5)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(6)    Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).
(7)    GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(8)    GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.
(9)    GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.
(10)    GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(11)    GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369.

Bruxelles, 20.12.2023

COM(2023) 798 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su soluzioni istituzionali per gli accordi UE-Svizzera relativi al mercato interno e su accordi sui quali si basi il contributo permanente della Svizzera alla coesione dell'Unione e l'associazione della Svizzera ai programmi dell'Unione


ALLEGATO

DIRETTIVE PER LA NEGOZIAZIONE DI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI PER GLI ACCORDI UE-SVIZZERA RELATIVI AL MERCATO INTERNO E PER ACCORDI SUI QUALI SI BASI IL CONTRIBUTO PERMANENTE DELLA SVIZZERA ALLA COESIONE DELL'UNIONE E L'ASSOCIAZIONE DELLA SVIZZERA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

1.Disposizioni istituzionali

1.1.Principi generali

L'obiettivo comune delle parti dovrebbe essere quello di garantire omogeneità e certezza del diritto nel mercato interno. A tal fine il negoziato dovrebbe sfociare in disposizioni istituzionali concordate che saranno inserite in tutti gli accordi UE-Svizzera, vigenti e futuri, relativi al mercato interno.

In considerazione di detto obiettivo, le disposizioni istituzionali dovrebbero rispecchiare i principi essenziali e gli elementi indicati qui di seguito.

Interpretazione e applicazione uniformi dell'acquis dell'Unione: obbligo di interpretare e applicare in modo omogeneo l'acquis dell'Unione, comprese le disposizioni sugli aiuti di Stato, in tutto il mercato interno. Questo implica che gli accordi con la Svizzera e gli atti dell'Unione da essi richiamati siano interpretati e applicati in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sia prima sia dopo la firma dell'accordo corrispondente.

Allineamento dinamico: obbligo delle parti di provvedere all'adeguamento dinamico degli accordi con la Svizzera relativi al mercato interno all'evoluzione dell'acquis dell'Unione, mediante un'adeguata procedura decisionale e un termine massimo per l'integrazione del pertinente acquis dell'Unione nell'ordinamento giuridico svizzero.

Risoluzione delle controversie: meccanismo efficace di risoluzione delle controversie che salvaguardi la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a interpretare il diritto dell'Unione. A tal fine è opportuno istituire un tribunale arbitrale indipendente incaricato di dirimere le controversie. Qualora l'applicazione delle disposizioni degli accordi implichi nozioni di diritto dell'Unione, dovrebbe essere fatto obbligo al tribunale arbitrale di sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la cui decisione sarebbe per esso giuridicamente vincolante.

Interconnessione fra gli accordi: procedura da seguire quando una delle parti ritiene che l'altra parte non si sia conformata alla decisione del tribunale arbitrale, compresa la facoltà di tale parte di adottare misure compensative proporzionate ed effettive nell'ambito dell'accordo in questione o di qualsiasi altro accordo relativo al mercato interno, compresa la sospensione parziale o totale dell'accordo o degli accordi. Dovrebbero essere mantenute le vigenti disposizioni in materia di denuncia che collegano gli accordi UE-Svizzera conclusi nell'aprile 2002.

Lungimiranza delle soluzioni istituzionali: le disposizioni istituzionali stabilite nel corso dei negoziati dovrebbero applicarsi identiche agli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri, fatti salvi gli adeguamenti motivati da aspetti tecnici.

1.2.Applicazione delle disposizioni istituzionali

1.2.1.Accordi relativi al mercato interno vigenti con la Svizzera

Gli accordi relativi al mercato interno vigenti con la Svizzera dovrebbero essere modificati includendovi identiche disposizioni istituzionali stabilite nel corso dei negoziati.

Le disposizioni istituzionali che saranno negoziate dovrebbero in particolare essere inserite nei seguenti accordi relativi al mercato interno vigenti:

accordo sulla libera circolazione delle persone,

accordo sul trasporto aereo,

accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia,

accordo sul commercio di prodotti agricoli,

accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

1.2.2.Accordi relativi al mercato interno conclusi in futuro con la Svizzera

Le disposizioni istituzionali da negoziare dovrebbero applicarsi secondo opportunità anche a tutti gli eventuali accordi relativi al mercato interno conclusi in futuro con la Svizzera, compresi quelli per i quali i negoziati sono già autorizzati, in particolare in materia di energia elettrica e sicurezza degli alimenti. Dovrebbero applicarsi per analogia nel futuro accordo sulla salute, laddove preveda la partecipazione della Svizzera ai meccanismi e alle reti dell'Unione.

I negoziati su accordi che consentano alla Svizzera di accedere ad altri settori del mercato interno non dovrebbero concludersi prima della conclusione dei negoziati sulle disposizioni istituzionali.

2.Aiuti di Stato

Al fine di garantire la parità di condizioni concorrenziali nel mercato interno, è opportuno includere norme sugli aiuti di Stato applicabili agli Stati membri dell'UE e alla Svizzera almeno nell'accordo sul trasporto aereo e nell'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, così come nei futuri accordi relativi al mercato interno, compreso quello sull'energia elettrica. Il vaglio di qualsiasi aiuto di Stato dovrebbe basarsi su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione.

3.Contributo della Svizzera alla coesione dell'Unione

I negoziati dovrebbero riguardare anche un accordo UE-Svizzera in base al quale la Svizzera partecipi con un contributo finanziario regolare, concordato ed equo alla coesione dell'Unione. Questo contributo è corollario fondamentale della partecipazione della Svizzera al mercato interno. L'accordo dovrebbe pertanto istituire un meccanismo finanziario a lungo termine per il contributo svizzero alla coesione economica e sociale nell'UE.

Il primo contributo nell'ambito del meccanismo permanente dovrebbe comprendere un impegno finanziario supplementare a copertura del periodo che intercorre fra fine 2024 e l'entrata in vigore del meccanismo permanente. L'impegno dovrebbe dare debito riscontro al livello di partenariato e cooperazione fra Svizzera e UE nel periodo considerato.

4.Partecipazione ai programmi dell'Unione

4.1.Principi generali

Il negoziato dovrebbe contemplare un accordo autonomo che stabilisca le modalità e condizioni generali della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione.

Occorre che l'accordo:

garantisca un giusto equilibrio di contributi e benefici della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e ai relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

non conferisca alla Svizzera potere decisionale sui programmi dell'Unione, salvo se lo prevede il corrispondente strumento dell'Unione;

salvaguardi i diritti dell'Unione di provvedere a una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

L'accordo dovrebbe stabilire il livello del contributo finanziario che la Svizzera sarà tenuta a versare al bilancio generale dell'Unione.

L'accordo dovrebbe stabilire norme di sana gestione finanziaria in relazione ai finanziamenti dell'Unione. Dovrebbe prevedere in particolare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative e al recupero dei fondi. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e ispezioni in loco. La Procura europea può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe vagliare l'ipotesi d'includere una clausola di applicazione provvisoria con effetto retroattivo.

Ferme restando le condizioni previste dal corrispondente strumento dell'Unione, l'accordo dovrebbe delineare le norme sulla partecipazione della Svizzera alle strutture di governance dei programmi dell'Unione.

L'accordo dovrebbe prevedere la possibilità di una futura associazione della Svizzera ad altri programmi dell'Unione mediante uno o più protocolli dell'accordo. Il protocollo o i protocolli dovrebbero essere adottati mediante una procedura semplificata da un organo istituito in virtù dell'accordo.

L'accordo dovrebbe essere conforme alle politiche e agli obiettivi dell'Unione nel settore considerato.

4.2.Principi specifici

Il protocollo o i protocolli sulla partecipazione della Svizzera a Orizzonte Europa, al programma Euratom di ricerca e formazione, alle attività dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, a Europa digitale e a Erasmus+ dovrebbero prevedere le modalità e condizioni specifiche di tale partecipazione.

Per quanto riguarda Copernicus, i principi generali e le modalità e condizioni specifiche della partecipazione della Svizzera alla componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione e alle relative attività, o loro parti, dovrebbero essere stabiliti in conformità delle applicabili disposizioni del regolamento sul programma spaziale dell'Unione, in particolare l'articolo 3, lettera c), e gli articoli 7 e 24.

5.Accordo sulla libera circolazione delle persone

5.1.Libera circolazione delle persone e soggiorno di lungo periodo

Fatto salvo l'obbligo di integrare nell'accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell'Unione e nel rispetto dei principi di non discriminazione tra Stati membri e di reciprocità, potrebbe risultare necessario concordare specifici e limitati adeguamenti del vigente acquis dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone. Gli adeguamenti potrebbero riguardare il rafforzamento della tutela contro le espulsioni, la residenza permanente dei cittadini dell'UE economicamente inattivi, i requisiti degli identificatori biometrici sulle carte d'identità nazionali e le vigenti eccezioni al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale 1 . Gli adeguamenti non dovrebbero comportare un ridimensionamento dei diritti di cui i cittadini dell'Unione godono attualmente in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone. Dovrebbe essere garantita la non discriminazione nell'acquisto del soggiorno di lungo periodo da parte dei cittadini dell'Unione. Potrebbe risultare necessario soffermarsi sulle descrizioni delle misure attualmente consentite dall'applicabile diritto dell'Unione in collegamento col diritto di soggiorno delle persone che non fruiscono della residenza permanente, così come sugli obblighi di notifica a carico dei datori di lavoro svizzeri all'atto dell'assunzione di un lavoratore e a carico dei lavoratori autonomi dell'UE che si stabiliscono in Svizzera.

5.2.Distacco dei lavoratori

Fatto salvo l'obbligo di integrare nell'accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell'Unione in materia di distacco dei lavoratori, potrebbe risultare necessario concordare specifici adeguamenti per tener conto delle peculiarità del mercato del lavoro svizzero e assicurare l'applicazione dell'accordo. Fatti salvi i principi di non discriminazione, giustificazione e proporzionalità, gli adeguamenti dovrebbero limitarsi alla notifica preventiva della prestazione transfrontaliera di servizi al fine di agevolare i controlli in settori specifici sulla base di valutazioni dei rischi, alla costituzione di una garanzia finanziaria per i prestatori di servizi che in precedenza non hanno assolto i loro obblighi finanziari e agli obblighi per i lavoratori autonomi di presentare un insieme chiaramente limitato di documenti specifici. L'Unione può convenire sul fatto che la Svizzera non sia vincolata dalle future modifiche degli strumenti giuridici dell'Unione in materia di distacco dei lavoratori se avranno l'effetto di indebolire o abbassare considerevolmente il livello di tutela dei lavoratori distaccati in termini di condizioni di lavoro, in particolare retribuzione e indennità.

6.Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Fatto salvo l'obbligo di integrare il diritto attuale e futuro dell'Unione nei settori contemplati dall'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, potrebbero essere concordati in materia limitati e specifici adeguamenti. Gli adeguamenti non dovrebbero alterare l'ambito di applicazione dell'accordo, che contempla il trasporto internazionale di passeggeri ad eccezione del trasporto puramente interno svizzero (ossia il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale).

(1)    Decisione n. 1/2012 del comitato misto, del 31 marzo 2012, che adegua l'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone riguardante il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51).