Bruxelles, 13.12.2023

COM(2023) 794 final

2023/0467(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento a una serie di atti relativi al bilancio, al direttore e alle questioni del personale della Comunità dell'energia.

2.Contesto della proposta

2.1.Il trattato della Comunità dell'energia

Obiettivo del trattato della Comunità dell'energia (di seguito "il trattato") 1 è creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'acquis dell'Unione in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato 2 . Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2.Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione europea. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale, adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera con modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'UE è una delle dieci parti e dispone di un voto, se del caso, in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

Per l'adozione degli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 2 e 4, è necessario il voto all'unanimità del Consiglio ministeriale, a norma dell'articolo 88 del trattato. Per l'adozione dell'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punti 1, 5 e 6, è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti espressi, compreso un voto favorevole dell'Unione europea, a norma dell'articolo 83 del trattato. Per l'adozione dell'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 3, è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi, a norma dell'articolo 69 e dell'articolo 88, prima frase. Per l'adozione dell'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 7, è sufficiente la maggioranza semplice dei voti espressi.

2.3.L'atto previsto del consiglio ministeriale

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento ai seguenti atti previsti del Consiglio ministeriale, elencati nell'allegato della proposta di decisione del Consiglio:

(1)atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, quale modificato dagli atti procedurali 2009/04/MC-EnC e 2022//02/MC-EnC, e che modifica l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, quale modificato dagli atti procedurali 2016/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC.

(2)Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio.

(3)Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2021//02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

(4)Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio.

(5)Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC sull'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia.

(6)Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, quale modificato dagli atti procedurali n. 2014/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC.

(7)Decisione 2023/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

Gli atti previsti del Consiglio ministeriale (di seguito "gli atti previsti") sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia ("il segretariato") nella sede di Vienna, tra le cui competenze figura il sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

3.1.Gli atti previsti del Consiglio ministeriale

3.1.1.Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, quale modificato dagli atti procedurali n. 2009/04/MC-EnC e n. 2022/02/MC-EnC, e che modifica l'atto procedurale n. 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, quale modificato dagli atti procedurali n. 2016/01/MC-EnC e n. 2022/02/MC-EnC.

L'atto procedurale prevede la modifica dello statuto del personale della Comunità dell'energia, chiarendo in particolare le norme applicabili alla carica di direttore del segretariato della Comunità dell'energia e al personale del segretariato della Comunità dell'energia, le disposizioni in materia di prestazioni sociali e i procedimenti arbitrali relativi al personale. È opportuno, inoltre, modificare di conseguenza le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007 e che modifica l'atto procedurale sulle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia.

3.1.2.Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale n. 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio.

L'atto procedurale prevede modifiche al bilancio della Comunità dell'energia per gli anni 2022-2023 per adeguare la retribuzione del direttore, al fine di portarla a un livello commisurato alle responsabilità esercitate e ai compiti svolti nell'ambito di tale bilancio e per tenere conto, nella linea di bilancio "Risorse umane" e nella spesa totale per il periodo 2022-2023, della retribuzione annua a tempo pieno del direttore. Gli adeguamenti salariali non determinano un aumento del bilancio generale della Comunità dell'energia nel periodo 2022-2023, né comportano un aumento del contributo dell'Unione europea a tale bilancio.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale n. 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio.

3.1.3.Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale n. 2021//02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

L'atto procedurale modifica i termini della nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la durata del mandato del presente direttore, la retribuzione applicabile nell'ambito del bilancio attuale e del successivo e le condizioni di lavoro. Su tale base la presidenza sarà tenuta a pubblicare un atto di nomina modificato.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale n. 2021/02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato dalla Comunità dell'energia.

3.1.4.Atto procedurale 2023/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio.

L'atto procedurale prevede un bilancio di 6 602 731 EUR per il 2024 e di 6 734 786 EUR per il 2025. Tali importi corrispondono rispettivamente a un aumento del 29,97 % e del 31,97 % rispetto al 2023, che sarà finanziato aumentando di conseguenza i contributi di tutte le parti contraenti e dell'Unione europea.

Essi sono giustificati da adeguamenti salariali per il personale del segretariato della Comunità dell'energia legati all'inflazione e dall'aumento delle attività e sfide che la Comunità dell'energia dovrà affrontare per promuovere e raggiungere i suoi principali obiettivi e traguardi politici, tra cui rientrano in particolare il Green Deal europeo e la sua attuazione al livello della Comunità dell'energia.

L'Unione europea contribuisce al bilancio con una quota pari al 94,78 % del totale, mentre la parte restante è finanziata dalle nove parti contraenti non appartenenti all'UE.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e i contributi delle parti al bilancio.

3.1.5.Atto procedurale n. 2023/XX/MC-EnC sull'adozione dell'organigramma del segretariato della Comunità dell'energia.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'adozione dell'organigramma del segretariato dalla Comunità dell'energia.

3.1.6.Atto procedurale n. 2023/XX/MC-EnC che modifica l'atto procedurale n. 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, quale modificato dagli atti procedurali n. 2014/01/MC-EnC e n. 2022/02/MC-EnC.

L'atto procedurale ha l'obiettivo di rafforzare le competenze del direttore del segretariato della Comunità dell'energia in modo che possa rappresentare la Comunità dell'energia, e operare per suo conto, nell'interazione con le banche al fine di attuare il bilancio della Comunità dell'energia e garantirne la normale operatività in modo efficace.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale n. 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione.

3.1.7.Decisione 2023/XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

La decisione prevede il discarico del bilancio al direttore per l'esercizio 2022 in base alla relazione di revisione contabile concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, alla dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili e alla relazione del comitato di bilancio.

Pertanto la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale relativa al discarico del bilancio al direttore al direttore del segretariato della Comunità dell'energia.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale si compone di organi istituiti da un accordo, ossia dal trattato della Comunità dell'energia.

Gli atti che il Consiglio ministeriale è chiamato a adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0467 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006 4 , l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato"), che è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

(2)A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.

(3)Il Consiglio ministeriale è chiamato a adottare una serie di atti elencati nell'allegato della presente decisione, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, e sui quali i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare.

(4)Gli atti previsti sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia nella sede di Vienna, tra le cui competenze figura, tra l'altro, il sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale riguardo agli atti elencati nell'allegato, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nell'approvare l'adozione degli atti di cui all'allegato della presente decisione. 

(2)Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori degli atti elencati nell'allegato della presente decisione prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
(2)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Bruxelles, 13.12.2023

COM(2023) 794 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia


ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC CHE MODIFICA LO STATUTO DEL PERSONALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA DEL 18 DICEMBRE 2007, MODIFICATO DAGLI ATTI PROCEDURALI 2009/04/MC-EnC E 2022/02/MC-EnC, E CHE MODIFICA L'ATTO PROCEDURALE 2006/02/MC-EnC SULL'ADOZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'ASSUNZIONE, ALLE CONDIZIONI DI LAVORO E ALL'EQUILIBRIO GEOGRAFICO DEL PERSONALE DEL SEGRETARIATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA, MODIFICATO DAGLI ATTI PROCEDURALI 2016/01/MC-EnC E 2022/02/MC-EnC

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007 e che modifica le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 1 del presente allegato.

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC CHE MODIFICA L'ATTO PROCEDURALE 2021/01/MC-EnC RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL BILANCIO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA PER IL PERIODO 2022-2023 E AI CONTRIBUTI DELLE PARTI AL BILANCIO

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio conformemente all'addendum 2 del presente allegato.

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC CHE MODIFICA L'ATTO PROCEDURALE 2021/02/MC-EnC RELATIVO ALLA NOMINA DEL DIRETTORE DEL SEGRETARIATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale 2021/02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 3 del presente allegato.

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC RELATIVO ALL'ADOZIONE DEL BILANCIO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA PER IL PERIODO 2024-2025 E AI CONTRIBUTI DELLE PARTI AL BILANCIO

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio conformemente all'addendum 4 del presente allegato.

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC SULL'ADOZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DEL SEGRETARIATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sull'adozione dell'organigramma della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 5 del presente allegato. 

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC CHE MODIFICA L'ATTO PROCEDURALE 2006/03/MC-EnC RELATIVO ALL'ADOZIONE DELLE PROCEDURE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA PER LA DEFINIZIONE E L'ESECUZIONE DEL BILANCIO, LA REVISIONE CONTABILE E L'ISPEZIONE, MODIFICATO DAGLI ATTI PROCEDURALI 2014/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione conformemente all'addendum 6 del presente allegato.

DECISIONE 2023/XX/MC-EnC RELATIVA AL DISCARICO DI BILANCIO AL DIRETTORE DEL SEGRETARIATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 7 del presente allegato.

ADDENDUM 1 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC

DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, modificato dagli atti procedurali 2009/04/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC, e che modifica l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato, modificato dagli atti procedurali 2016/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 69, 82, 83, 86 e 87,

considerando che lo statuto del personale della Comunità dell'energia dovrebbe essere modificato per chiarire le norme relative alla nomina e alla valutazione delle prestazioni, alle retribuzioni e alle prestazioni sociali, all'arbitrato delle controversie che coinvolgono il personale del segretariato della Comunità dell'energia e all'applicabilità di tale statuto al direttore del segretariato della Comunità dell'energia,

considerando che le norme della Comunità dell'energia relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato dovrebbero essere modificate per garantire l'allineamento alle predette modifiche dello statuto del personale,

considerando che è necessario prevedere disposizioni transitorie per assicurare la certezza del diritto e l'applicabilità di tali modifiche all'attuale direttore del segretariato della Comunità dell'energia nel corso del suo mandato corrente,

vista la proposta della Commissione europea,

ADOTTA IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo 1

Modifiche dello statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, modificato dagli atti procedurali 2009/04/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC

(1)Al punto 2.1 ("Definizioni"):

al primo comma è aggiunta la frase seguente: "Il direttore è un agente.";

il terzo comma è così modificato: "«Personale distaccato»: il personale distaccato dai propri governi o da organizzazioni internazionali per lo svolgimento di un incarico presso il segretariato.";

il sesto comma è così modificato: "«Datore di lavoro»: la Comunità dell'energia, rappresentata dal direttore del segretariato della Comunità dell'energia o, nel caso del direttore, dal Consiglio ministeriale.";

(2)il punto 3.1 ("La natura internazionale del servizio") è così modificato:

"Gli agenti sono funzionari internazionali i cui obblighi sono esclusivamente internazionali. Accettando la nomina, essi si impegnano a svolgere le proprie funzioni e a determinare la propria condotta esclusivamente nell'interesse della Comunità dell'energia. Essi sono soggetti all'autorità del direttore e rispondono a quest'ultimo nell'esercizio delle loro funzioni. Il direttore è soggetto all'autorità del Consiglio ministeriale. Nell'esercizio delle loro funzioni gli agenti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o da altre autorità esterne alla Comunità dell'energia.";

(3)al punto 3.3 ("Attività esterne"):

la lettera a) è così modificata: "Gli agenti non intraprendono alcuna attività al di fuori della Comunità dell'energia che sia incompatibile con la corretta esecuzione delle loro funzioni, che possa causare un conflitto di interessi o che possa danneggiare la reputazione della Comunità dell'energia.";

la lettera b) è così modificata: "Gli agenti non assumono alcun incarico lavorativo retribuito al di fuori della Comunità dell'energia senza previa approvazione scritta da parte del direttore. L'agente che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una società operante nel settore dell'energia che potrebbe consentirgli di influenzare la gestione della società stessa ne informa per iscritto il direttore. In tal caso il direttore informa per iscritto il presidente del Consiglio ministeriale. Il direttore non assume alcun incarico lavorativo retribuito al di fuori della Comunità dell'energia senza previa approvazione scritta da parte del presidente del Consiglio ministeriale. La presidenza del Consiglio ministeriale può accordare per iscritto la propria approvazione per una serie di attività.";

la lettera c) è così modificata: "Prima di assumere le proprie funzioni presso il segretariato, il direttore presenta al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia una dichiarazione di integrità in cui sono indicati eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza. Il direttore aggiorna tale dichiarazione al mutare delle circostanze. Se, nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore viene a conoscenza di un potenziale conflitto di interessi che potrebbe essere ritenuto tale da compromettere la sua indipendenza e integrità, ne informa senza indebito ritardo la presidenza del Consiglio ministeriale.";

è inserita la lettera d) seguente: "Il direttore riferisce annualmente al Consiglio ministeriale in merito all'attuazione della presente disposizione.";

(4)il punto 3.5 ("Uso e divulgazione di informazioni"), lettera a), è così modificato:

"I funzionari del segretariato esercitano la necessaria discrezione in tutte le questioni relative ad attività ufficiali. Essi non divulgano a nessuno le informazioni non pubblicate di cui sono a conoscenza in ragione della loro posizione ufficiale, tranne nell'esercizio delle proprie funzioni o previa autorizzazione del direttore, o, nel caso del direttore, della presidenza del Consiglio ministeriale, né usano in alcun momento tali informazioni a vantaggio personale, ivi compreso per trarne vantaggi finanziari. Tale obbligo resta vincolante per i funzionari del segretariato anche dopo la separazione dal servizio.";

(5)il punto 3.7 ("Onorificenze e doni"), lettera a), è così modificato:

"Nel quadro delle proprie funzioni gli agenti non accettano da governi o da altre fonti esterne al segretariato né offrono loro onorificenze, riconoscimenti, favori, doni o compensi che siano incompatibili con lo status di funzionario internazionale. L'agente che riceve o a cui sono offerti tali riconoscimenti, favori, doni, onorificenze o compensi ne informa immediatamente il direttore. Il direttore informa il Consiglio ministeriale. I doni ricevuti dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali diventano proprietà della Comunità dell'energia, sono custoditi presso i locali del segretariato e sono elencati in un registro apposito.";

(6)al punto 4 ("Nomine"), punto 4.1 ("Nomina del direttore"), è aggiunta la frase seguente:

"La nomina del direttore ha effetto a decorrere dalla data in cui questi firma il proprio contratto di lavoro di cui al punto 4.4.";

(7)Il punto 4.1 bis ("Vicedirettore") è così modificato:

"Il direttore può assegnare la funzione di vicedirettore a uno dei capounità in carica del segretariato. Il direttore definisce i compiti del vicedirettore.";

(8)al punto 4.4 ("Contratto di lavoro"):

la lettera a) è così modificata: "Le condizioni di impiego degli agenti sono disciplinate da un contratto di lavoro firmato dal direttore e dall'agente. Prima di assumere le proprie funzioni, il direttore firma con la presidenza del Consiglio ministeriale un contratto di lavoro approvato dal Consiglio ministeriale in linea con le norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato.";

la lettera b) è così modificata: "Il contratto di lavoro indica come minimo:

(a)il nome e la sede legale del datore di lavoro;

(b)il nome e l'indirizzo del dipendente;

(c)la data effettiva della nomina;

(d)la durata della nomina;

(e)il luogo di servizio ordinario;

(f)la funzione;

(g)la retribuzione complessiva corrispondente alla nomina;

(h)le condizioni per il periodo di prova;

(i)le ferie annuali complessive;

(j)il numero di ore di lavoro settimanali;

(k)l'elenco puntuale dei documenti allegati al contratto, ivi compreso lo statuto del personale, che riguardano la disciplina del rapporto di lavoro.";

(9)al punto 4.5 ("Descrizione delle mansioni"), lettera b), è aggiunta la frase seguente:

"La descrizione delle mansioni del direttore figura nel suo contratto di lavoro.";

(10)al punto 4.7 ("Prescrizioni generali in materia di rendimento"):

la lettera a) è così modificata: "Gli agenti assolvono le proprie funzioni e responsabilità in maniera coscienziosa e seguono rigorosamente tutte le istruzioni e gli orientamenti forniti dal direttore e da altri superiori e/o supervisori. Gli agenti riferiscono regolarmente al direttore in merito alle loro attività.";

la lettera b) è così modificata: "Il direttore può assegnare all'agente, su base temporanea o permanente, funzioni e responsabilità corrispondenti al livello di istruzione e di formazione e alle capacità dell'agente e ragionevoli in rapporto alla relativa descrizione delle mansioni.";

la lettera c) è così modificata: "Gli agenti possono esprimere per iscritto il proprio disaccordo in merito a qualsiasi compito loro assegnato qualora non lo ritengano conforme a quanto prescritto alla lettera b) del presente punto.":

è inserita la lettera d) seguente: "Il direttore stabilisce una strategia di gestione del rendimento delle risorse umane che comprenda una procedura di promozione collegata a criteri di rendimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio.";

(11)al punto 4.8 ("Valutazione del rendimento/colloqui con il personale"):

la lettera b) è così modificata: "Il rapporto sul rendimento, comprendente osservazioni e raccomandazioni, è redatto per iscritto dal superiore gerarchico diretto. Il rapporto annuale è presentato all'agente interessato e discusso con quest'ultimo, il quale può allegare le osservazioni che ritiene pertinenti e vi appone firma e data.";

è aggiunta la lettera c) seguente: "Nel primo trimestre di ogni anno civile il direttore è oggetto di una valutazione annuale del rendimento. Obiettivo della valutazione annuale è valutare la competenza, l'efficienza e la condotta in servizio del direttore e all'occorrenza adeguare la descrizione delle mansioni. Un rappresentante della parte contraente che esercita la presidenza del Consiglio ministeriale nell'anno precedente la valutazione e un rappresentante della Commissione europea fungono da valutatori. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il direttore redige un'autovalutazione, che viene successivamente discussa con i due valutatori. Entro quattro settimane i valutatori stilano un rapporto, notificato per iscritto al direttore e trasmesso per informazione al Consiglio ministeriale. In caso di disaccordo con il contenuto del rapporto, il direttore può chiedere alla presidenza del Consiglio ministeriale di rivalutarlo. La presidenza è tenuta a motivare debitamente per iscritto il proprio parere e a informare il Consiglio ministeriale.";

(12)al punto 4.9 ("Periodi di nomina/proroga") è aggiunta la lettera c) seguente:

"La nomina del direttore può essere rinnovata una volta per un mandato della durata fissa di cinque anni. Ciò è indicato nel contratto di lavoro del direttore.";

(13)al punto 4.10 ("Periodo di prova"):

la lettera a) è così modificata: "Le nomine degli agenti sono soggette a un periodo di prova di sei mesi conformemente alle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato e a condizioni da specificare nel contratto di lavoro.";

dopo la lettera a) è aggiunto il comma seguente: "Il direttore svolge un periodo di prova di sei mesi. A seguito della valutazione del rendimento del direttore al termine del periodo di prova, conformemente al punto 4.8, lettera c), il Consiglio ministeriale decide se confermare o porre fine al contratto di lavoro del direttore a norma dell'articolo 88 del trattato. Ogni membro del Consiglio ministeriale può presentare per iscritto al Consiglio ministeriale le proprie osservazioni al più tardi due settimane prima della fine del periodo di prova di sei mesi. In deroga alla sezione V, punti 23-25 (frasi 1 e 2), dell'atto procedurale 2006/01/MC-EnC sull'adozione del regolamento interno del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, come modificato, il direttore può, sulla base della valutazione, avviare un procedimento di decisione per corrispondenza al più tardi dieci giorni di calendario prima della fine del periodo di prova di sei mesi. Il punto 4.10, lettera h), non si applica.";

(14)il punto 9.1 ("Retribuzioni"), lettera a), è così modificato:

"Il direttore, in consultazione con la Commissione europea, stabilisce una tabella retributiva competitiva corrispondente alla classificazione dei posti presso il segretariato della Comunità dell'energia. La tabella retributiva comprende una forcella per le promozioni. Essa è proposta dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio ministeriale nell'ambito della pertinente proposta di bilancio, a norma dell'articolo 88 del trattato.";

(15)dopo il punto 10.4 è inserito il punto seguente ("Congedo parentale"):

"Ogni agente ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento dello stipendio di base, di cui può usufruire nei 12 anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata del congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese.";

(16)il punto 10.7 ("Congedo speciale non retribuito") è così modificato:

"Agli agenti può essere concesso un congedo speciale non retribuito. Il direttore o, nel caso del direttore, la presidenza del Consiglio ministeriale decide caso per caso in merito alle condizioni e alla durata del congedo speciale non retribuito sulla base della relativa domanda.";

(17)al punto 12.1 ("Partecipazione/regimi nazionali di sicurezza sociale"):

la lettera a) è così modificata: "Gli agenti sono tenuti a dotarsi a proprie spese di un'adeguata assicurazione sanitaria e pensionistica a decorrere dal primo giorno di nomina, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera c). Gli agenti comunicano per iscritto al direttore o, nel caso del direttore, alla presidenza, le informazioni relative alla propria copertura assicurativa sanitaria entro un mese dalla data di nomina.";

è aggiunta la lettera c) seguente: "Il datore di lavoro può rimborsare agli agenti una quota fissa dei costi della loro assicurazione sanitaria. Tale rimborso è approvato nell'ambito della pertinente proposta di bilancio.";

(18)il punto 13 ("Ricorso del personale") è così modificato:

"L'agente che ritenga di essere stato trattato in modo non conforme alle disposizioni dello statuto, alle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico o a qualsiasi altra norma pertinente, o di essere stato oggetto di un trattamento ingiustificato o iniquo da parte di un superiore, può comunicarlo per iscritto al direttore, o al presidente e al vicepresidente del Gruppo permanente ad alto livello se il reclamo riguarda il direttore.";

(19)il punto14 ("Collegio arbitrale") è così modificato:

"Qualsiasi controversia tra il datore di lavoro e l'agente in merito al presente statuto può essere sottoposta in prima istanza dal direttore o dall'agente a un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale è composto da:

– un esperto indipendente e competente in materia di diritto del lavoro designato dalla parte contraente che esercita la presidenza al momento della riunione del collegio arbitrale;

– un esperto indipendente e competente in materia di diritto del lavoro designato dalla parte contraente che eserciterà la presidenza per il mandato successivo;

– un esperto indipendente e competente in materia di diritto del lavoro designato dalla Commissione europea, che presiede il collegio arbitrale.

L'elenco degli esperti designati è adottato dal gruppo permanente ad alto livello a maggioranza semplice per un periodo di cinque anni. Prima di giungere a una decisione, il gruppo permanente ad alto livello può respingere esperti per difetto di indipendenza o di competenze e chiedere una nuova nomina alla parte designante.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza. Il gruppo permanente ad alto livello stabilisce mediante atto procedurale le norme che disciplinano la procedura dinanzi al collegio arbitrale. Il collegio arbitrale protegge i dati personali di tutti gli agenti coinvolti.";

(20)il punto 15 ("Risoluzione delle controversie") è rinominato e sostituito dalla seguente:

"Procedura di ricorso

Su lodo del collegio arbitrale emesso a norma del punto 14, l'agente può sottoporre la controversia al Consiglio ministeriale. Il Consiglio ministeriale decide a maggioranza semplice dopo aver sentito il direttore e l'agente. La decisione è motivata e protegge i dati personali di tutti gli agenti coinvolti.

Il Consiglio ministeriale decide in merito alla controversia conformemente al presente statuto del personale o ad altre norme pertinenti.

La procedura di ricorso si svolge a Vienna oppure online e la lingua del procedimento è l'inglese.

Il gruppo permanente ad alto livello può stabilire ulteriori norme concernenti la procedura di ricorso.".

Articolo 2

Modifiche dell'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, modificato dagli atti procedurali 2016/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC

(1)Il punto II.9 è soppresso.

(1)Il punto II.10 è così modificato:

"Entro sette giorni dalla riunione del Consiglio ministeriale, sulla base della sua decisione, il Consiglio ministeriale rappresentato dalla presidenza emana un atto di nomina contenente un contratto di lavoro firmato dal direttore. Il progetto di atto di nomina è incluso nell'allegato della decisione del Consiglio ministeriale relativa alla nomina del direttore. Il contratto di lavoro contiene gli elementi elencati al punto 4.4, lettera b), dello statuto del personale della Comunità dell'energia, nonché la descrizione delle mansioni del direttore e un riferimento alle norme sul periodo di prova di cui al punto 4.10, lettera b), dello statuto del personale della Comunità dell'energia. La nomina del direttore ha effetto a decorrere dalla data in cui questi firma il proprio contratto di lavoro.";

(2)il punto II bis è così modificato:

"Il direttore può assegnare la funzione di vicedirettore a uno dei capounità in carica del segretariato. Il direttore definisce i compiti del vicedirettore.";

(3)al punto III.9:

il punto 9.2 è così modificato: "Durante il sesto mese del periodo di prova, il superiore gerarchico diretto dell'agente redige un rapporto sulla competenza, sull'efficienza e sulla condotta dell'agente. La relazione raccomanda:

(a)la conferma della nomina del funzionario;

(b)la proroga del suo periodo di prova fino a un massimo di altri sei mesi; o

(c)la cessazione della nomina del funzionario.";

il punto 9.3 è così modificato: "La relazione è trasmessa per decisione al direttore prima della fine del sesto mese.";

(4)dopo il punto III.11 è aggiunto il punto seguente:

"Il direttore svolge un periodo di prova di sei mesi. Si applica la procedura di cui al punto 4.10, lettera b), dello statuto del personale della Comunità dell'energia.".

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

(1)Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

(2)Le disposizioni dello statuto del personale, come modificato dal presente atto procedurale, che riguardano il direttore del segretariato della Comunità dell'energia si applicano al direttore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente atto procedurale, ad eccezione del punto 4.1 relativo alla nomina del direttore, dell'ultima frase del punto 4.5, lettera b), relativo alla descrizione delle mansioni nel contratto di lavoro e del punto 4.10, lettera b), relativo al periodo di prova del direttore.

Il punto 4.4, lettera a), seconda frase, relativo al contratto di lavoro si applica al direttore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente atto procedurale mediante inclusione delle condizioni di lavoro nell'atto di nomina emanato dalla presidenza in rappresentanza del Consiglio ministeriale.

   A norma del punto 3.3 dello statuto del personale della Comunità dell'energia, il direttore presenta al Consiglio ministeriale, entro il 31 gennaio 2024, la prima dichiarazione di integrità in cui sono indicati eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la sua indipendenza.

Entro la fine del 2024 il direttore riferisce per la prima volta al Consiglio ministeriale in merito alle proprie attività al di fuori della Comunità dell'energia. La relazione può essere presentata oralmente o per iscritto.

(3)Le disposizioni delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, come modificate dal presente atto procedurale, che riguardano il direttore del segretariato della Comunità dell'energia si applicano al direttore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente atto procedurale, fatta eccezione per il punto II.9 sull'assunzione del direttore e per il punto III.12 sul periodo di prova del direttore.

Articolo 4

Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale il segretariato lo mette a disposizione delle parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

………………

La presidenza

ADDENDUM 2 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC

DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

che modifica l'atto procedurale 2021/01/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e ai contributi delle parti al bilancio

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 73, 74, 86 e 88,

vista la proposta della Commissione europea del XX dicembre 2023,

visti gli articoli 24 e 25 delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, come modificati dall'atto procedurale 2022/02/MC-EnC,

considerando che il bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 deve essere modificato per adeguare la retribuzione del direttore, al fine di portarla a un livello commisurato alle responsabilità esercitate e ai compiti svolti nell'ambito di tale bilancio,

DECIDE:

Articolo 1

(1)Con effetto dal 1º gennaio 2022, il bilancio della Comunità dell'energia per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, che figura nell'allegato dell'atto procedurale 2021/01/MC-EnC, è modificato come segue:

nelle tabelle retributive 2022-2023 di cui al punto 12 (Tabella dell'organico 2022-2023) dell'allegato dell'atto procedurale 2021/01/MC-EnC, la retribuzione mensile a tempo pieno del direttore è fissata a 13 567 EUR nel 2022 e a 14 381 EUR nel 2023;

i punti 8 (Stato delle spese 2022-2023) e 9 (Dettagli dello stato delle spese 2022-2023) dell'allegato dell'atto procedurale 2021/01/MC-EnC sono opportunamente modificati per tenere conto, nella linea di bilancio "Risorse umane" e nella spesa totale per il periodo 2022-2023, della retribuzione annua a tempo pieno del direttore di cui al primo comma.

(2)Il rimborso della differenza tra gli importi precedentemente versati e i tassi aggiornati di cui al primo comma per il 2022 e il 2023 deve essere completato 30 giorni dopo l'adozione del presente atto procedurale.

Articolo 2

Tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e le istituzioni costituite in virtù di tale trattato sono destinatarie del presente atto procedurale.

Articolo 3

(1)Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

(2)Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale il direttore del segretariato della Comunità dell'energia lo mette a disposizione di tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

………………

La presidenza

ADDENDUM 3 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC

DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

che modifica l'atto procedurale 2021/02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 69 e 88,

vista la proposta della Commissione europea del XX dicembre 2023,

visto l'articolo 1 dell'atto procedurale 2021/02/MC-EnC, che ha nominato Artur Lorkowski direttore del segretariato della Comunità dell'energia per un periodo di tre anni a decorrere dal 1º dicembre 2021,

visto l'atto procedurale 2022/02/MC-EnC che ha prorogato a cinque anni, rinnovabili una sola volta, la durata del mandato del direttore del segretariato della Comunità dell'energia e ha applicato tale proroga al primo mandato dell'attuale direttore,

visto l'articolo 2 dell'atto procedurale 2021/02/MC-EnC relativo alla nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia, che ha fissato la remunerazione lorda annua del nuovo direttore a 116 532 EUR,

considerando che l'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC ha modificato il bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 per adeguare la retribuzione del direttore, portandola a un livello commisurato alle responsabilità esercitate e ai compiti svolti nell'ambito di tale bilancio,

considerando che nell'ambito del bilancio della Comunità dell'energia 2024-2025, adottato a norma dell'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC, è previsto un aumento progressivo della retribuzione del direttore, subordinato a una positiva valutazione annuale del suo operato,

considerando che è necessario modificare l'atto procedurale 2021/02/MC-EnC per garantirne l'allineamento al bilancio modificato della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 e al nuovo bilancio per il periodo 2024-2025,

visto l'articolo 3 dell'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che modifica lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007 e l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato, che stabilisce le disposizioni transitorie relative alla sua applicabilità al primo mandato dell'attuale direttore del segretariato della Comunità dell'energia,

considerando che anche l'atto di nomina dell'attuale direttore del segretariato della Comunità dell'energia, emanato dalla presidenza il 29 dicembre 2021, dovrebbe essere modificato secondo quanto indicato nell'allegato per tener conto della modifica della durata del mandato del direttore e dell'adeguamento della retribuzione e per includervi le condizioni di lavoro applicabili fino alla scadenza del primo mandato dell'attuale direttore,

considerando che l'atto di nomina modificato dovrebbe essere emanato dal Consiglio ministeriale, rappresentato dalla presidenza, il giorno dell'adozione del presente atto procedurale,

DECIDE:

Articolo 1

(1)L'articolo 1 dell'atto procedurale 2021/02/MC-EnC è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio ministeriale nomina Artur Lorkowski direttore del segretariato della Comunità dell'energia per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, a decorrere dal 1º dicembre 2021."

(2)L'articolo 2 dell'atto procedurale 2021/02/MC-EnC è sostituito dal seguente:

"Le condizioni di lavoro del direttore sono stabilite dalla versione più recente dello statuto del personale e dall'atto di nomina, che comprende le condizioni di lavoro applicabili fino alla fine del mandato. Con effetto dal 1º gennaio 2022, la retribuzione mensile a tempo pieno del direttore è determinata in linea con lo statuto del personale della Comunità dell'energia, e il suo importo è fissato a quanto indicato nel bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 a norma dell'atto procedurale 2021/1/MC-EnC, come modificato dall'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC, nel bilancio per il periodo 2024-2025 a norma dell'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio, e nel bilancio per l'anno 2026 come stabilito dal futuro atto procedurale che stabilisce il bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027 e i contributi delle parti al bilancio."

Articolo 2

L'atto di nomina del direttore del segretariato della Comunità dell'energia, che modifica l'atto di nomina del 29 dicembre 2021 e riporta le condizioni di lavoro di cui all'allegato del presente atto procedurale, è emanato dalla presidenza, in rappresentanza del Consiglio ministeriale, il giorno dell'adozione del presente atto procedurale.

Articolo 3

Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale il segretariato lo mette a disposizione delle parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato.

Articolo 4

Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

………..

La presidenza

Allegato

Atto di nomina

che modifica l'atto di nomina del 29 dicembre 2021

conformemente alle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato adottate dal Consiglio ministeriale con l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC, come modificato dagli atti procedurali 2016/01/MC-EnC e 2023/XX/MC-EnC, quest'ultimo qui allegato

(1)Nome del datore di lavoro: Comunità dell'energia, Am Hof 4, 1010 Vienna, Austria

(2)Nome del dipendente: Artur Lorkowski

(3)Data della nomina: 1o dicembre 2021

(4)Scadenza della nomina: 30 novembre 2026

(5)Titolo: Direttore

(6)Sede di servizio: Vienna, Austria

(7)Condizioni di lavoro:

quali stabilite nello statuto del personale e nelle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato, come modificati.

(8)Retribuzione:                    

in linea con lo statuto del personale della Comunità dell'energia e con quanto stabilito nel bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2022-2023 a norma dell'atto procedurale 2021/1/MC-EnC, come modificato dall'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC, nel bilancio per il periodo 2024-2025 a norma dell'atto procedurale 2023/XX/MC-EnC e nel bilancio per l'anno 2026 definito nell'atto procedurale che stabilisce il bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2026-2027.

(9)Descrizione delle mansioni:

(a)la valutazione annuale dell'operato del direttore sarà effettuata in conformità del punto 4.8 dello statuto del personale, sulla base della descrizione delle mansioni riportata di seguito e comprendente almeno i compiti seguenti:

(a)mettere a punto le attività a breve e lungo termine del segretariato e garantirne l'effettiva attuazione conformemente al suo mandato, stabilito dall'articolo 67 del trattato della Comunità dell'energia;

(b)garantire la pianificazione e la gestione efficaci delle risorse umane, compresi un'assegnazione e un uso efficienti delle risorse, motivare il personale, promuovere un sano spirito di squadra e creare e mantenere un ambiente di lavoro equilibrato e produttivo;

(c)provvedere alla pianificazione, alla gestione e all'attuazione efficaci del bilancio conformemente ai principi della sana gestione finanziaria e alle norme di bilancio;

(d)garantire la rappresentanza del segretariato della Comunità dell'energia in seno alle istituzioni e agli organi della Comunità dell'energia e all'esterno.

(b)La descrizione delle mansioni è discussa con il direttore nel corso della valutazione annuale del suo operato e, se necessario, è adeguata in base ai risultati di tale valutazione.

Presidenza della Comunità dell'energia

Fatto a Vienna, il

ADDENDUM 4 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE DEL

CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

2023/XX/MC-EnC relativo all'adozione del bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025 e ai contributi delle parti al bilancio

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 73, 74, 86 e 88,

vista la proposta della Commissione europea del XX.12.2023 al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia relativa al bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2024-2025,

visti gli articoli 24 e 25 delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione,

considerando che il Consiglio ministeriale adotta ogni due anni un bilancio che copre le spese operative della Comunità dell'energia necessarie per il funzionamento delle sue istituzioni,

considerando che ciascuna parte contribuisce al bilancio della Comunità dell'energia secondo le modalità riportate nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità dell'energia,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il bilancio della Comunità dell'energia per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 che figura nell'allegato.

Articolo 2

Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2024, i contributi delle parti al bilancio della Comunità dell'energia sono stabiliti nell'allegato del presente atto procedurale.

Articolo 3

Tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e le istituzioni costituite in virtù di tale trattato sono destinatarie del presente atto procedurale.

Articolo 4

Entro sette giorni dall'adozione del presente atto procedurale e del relativo allegato il direttore del segretariato della Comunità dell'energia li mette a disposizione di tutte le parti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e delle istituzioni costituite in virtù di tale trattato.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

………………..

La presidenza

ADDENDUM 5 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

sull'adozione dell'organigramma del segretariato

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato"), in particolare gli articoli 67 e 68,

visto l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC, del 17 novembre 2006, sull'adozione delle norme relative all'assunzione, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia,

modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC del 14 ottobre 2016,

modificato dall'atto procedurale 2022/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 15 dicembre 2022, in particolare il punto III.2,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio ministeriale adotta l'organigramma del segretariato su proposta del direttore del segretariato.

(2)L'attuale organigramma del segretariato risale al 15 dicembre 2022 ed è opportuno modificarlo,

vista la proposta del direttore del segretariato,

ADOTTA IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo unico

(1)L'organigramma del segretariato allegato al presente atto procedurale è adottato ed è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2024.

(2)Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

La presidenza

Allegato: organigramma del segretariato della Comunità dell'energia dal 1º gennaio 2024

ADDENDUM 6 DELL'ALLEGATO

ATTO PROCEDURALE 2023/XX/MC-EnC

DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC relativo all'adozione delle procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, modificato dagli atti procedurali 2014/01/MC-EnC e 2022/02/MC-EnC

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato"), in particolare gli articoli 74 e 88,

considerando che ai sensi delle norme di bilancio della Comunità dell'energia al direttore è conferito il potere di rappresentare la Comunità dell'energia e di agire per conto della stessa ai fini dell'esecuzione del bilancio della Comunità dell'energia e del suo funzionamento corrente, in particolare nell'interazione con le banche,

vista la proposta del segretariato,

ADOTTA IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo 1

L'articolo 31 è così modificato:

"Il direttore esercita le funzioni di ordinatore durante il suo mandato; esegue inoltre il bilancio nel rispetto delle norme applicabili all'esecuzione del bilancio della Comunità dell'energia a norma dell'articolo 74 del trattato, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati. In particolare il direttore è autorizzato ad aprire e chiudere i conti della Comunità dell'energia in qualsiasi banca dell'Unione europea e a gestirli, anche avviando ordini di pagamento, trasferimenti di capitale e qualsiasi altra operazione bancaria necessaria, nonché a eseguire le eventuali risoluzioni bancarie necessarie relative a tali conti, compresa la firma di documenti finanziari, strumenti e dichiarazioni nell'ambito della gestione dei conti ai fini dell'esecuzione del bilancio della Comunità dell'energia e del suo funzionamento corrente.

Il direttore informa il comitato del bilancio dell'apertura e della chiusura dei conti."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

………………

La presidenza

ADDENDUM 7 DELL'ALLEGATO

DECISIONE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

D/2023XX/MC-EnC relativa al discarico di bilancio al direttore del segretariato

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto l'atto procedurale che istituisce le procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, in particolare l'articolo 83,

previo esame della relazione sulla revisione contabile del bilancio della Comunità dell'energia per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 e della dichiarazione di affidabilità dei revisori,

tenendo conto delle osservazioni del Comitato del bilancio e della pertinente relazione,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'attuale direttore del segretariato della Comunità dell'energia, Artur Lorkowski, è dispensato dalla responsabilità gestionale e amministrativa in relazione al bilancio per il periodo 1o gennaio – 31 dicembre 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Vienna, il

Per il Consiglio ministeriale

………………

La presidenza