Bruxelles, 19.12.2023

COM(2023) 791 final

2023/0464(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda la conclusione di un nuovo accordo di partenariato tra l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Il gruppo, già noto come "gruppo degli Stati ACP", è diventato nell'aprile 2020 un'organizzazione internazionale, l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP).

Dal 2000 l'accordo di partenariato di Cotonou costituisce il quadro di riferimento per le relazioni tra l'UE e i 79 paesi ACP. Esso poggia sul dialogo politico e sulla cooperazione economica, commerciale e allo sviluppo. L'accordo, riveduto nel 2005 e nel 2010, è scaduto alla fine di febbraio 2020. Tuttavia, poiché occorreva più tempo ai partner per negoziare l'accordo di partenariato destinato a sostituirlo (di seguito "l'accordo") e all'UE per completare il processo interno di approvazione della firma dell'accordo, l'applicazione dell'accordo di Cotonou è stata prorogata cinque volte in via transitoria: inizialmente fino al 31 dicembre 2020 e successivamente fino al 30 novembre 2021, 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 31 ottobre 2023. L'accordo è stato firmato il 15 novembre 2023 dall'UE e dai suoi Stati membri e dai membri dell'OSACP 1 . A norma dell'articolo 98, paragrafo 4, dell'accordo, la sua applicazione provvisoria decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla firma. Al fine di evitare un vuoto giuridico nelle relazioni UE-ACP, la proroga dell'applicazione dell'accordo attuale sarà rinnovata fino al 31 dicembre 2023.

Un accordo aggiornato è indispensabile per rafforzare le relazioni UE-ACP affinché rispecchino le nuove ambizioni dettate da esigenze e sfide emergenti. Il mondo, più interconnesso che mai, è notevolmente cambiato dall'adozione dell'accordo di Cotonou, così come sono cambiati l'UE, i suoi partner e le loro aspirazioni comuni.

I negoziati relativi a un nuovo accordo sono iniziati nel settembre 2018, poco dopo che, nel giugno 2018, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, in merito alle disposizioni di un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, che rientrano nelle competenze dell'Unione, e a negoziare tali disposizioni, e aveva adottato direttive di negoziato. Nel corso dei negoziati, il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati regolarmente informati e è stato consultato il comitato speciale istituito con decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati. Il 15 aprile 2021 i capi negoziatori hanno siglato il progetto di testo dell'accordo, a eccezione della definizione delle parti dello stesso.

L'accordo ha l'obiettivo generale di istituire un partenariato politico ambizioso e rafforzato che consenta nuove dinamiche e si spinga oltre la tradizionale cooperazione allo sviluppo. Poiché nell'ambito dell'accordo saranno conferiti poteri a ciascuna regione, l'UE e i membri dell'OSACP potranno realizzare maggiori obiettivi ambiziosi a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.

Il nuovo accordo si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

1.promuovere, proteggere e garantire i diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo, prestando particolare attenzione alla parità di genere;

2.costruire Stati e società pacifici e resilienti, affrontando le minacce attuali ed emergenti per la pace e la sicurezza;

3.promuovere lo sviluppo umano e sociale, e in particolare eliminare la povertà e combattere le disuguaglianze, garantendo che ciascuno possa vivere dignitosamente e che nessuno sia lasciato indietro, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze;

4.mobilitare gli investimenti, sostenere gli scambi commerciali e promuovere lo sviluppo del settore privato al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva e creare posti di lavoro dignitosi per tutti;

5.combattere i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali; e

6.attuare un approccio globale e equilibrato in materia di migrazione, in modo da trarre vantaggio da una migrazione e da una mobilità sicure, ordinate e regolari e arginare la migrazione irregolare, affrontandone al contempo le cause profonde, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente alle competenze rispettive delle parti.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il testo negoziato sia accettabile per l'Unione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo è stato negoziato conformemente alle direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio nel giugno 2018 2 in merito alla raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e che si basa su una valutazione preliminare, su una valutazione d'impatto e su una comunicazione. Tutti questi documenti di riferimento hanno tenuto conto delle politiche e delle strategie pertinenti dell'UE nei vari settori interessati, nonché di quelle dei partner, tra cui l'Agenda 2063 dell'Unione africana, la strategia comune Africa-UE del 2007, la strategia comune del 2012 relativa al partenariato UE-Caraibi e la strategia del 2006 per un partenariato rafforzato con le isole del Pacifico.

Il nuovo partenariato si fonda su una serie di norme e obiettivi concordati a livello internazionale. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (OSS) e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici figurano al centro dell'accordo e dell'azione futura dei partner.

A livello tematico, nello specifico, l'accordo è pienamente conforme alle politiche esistenti dell'UE.

·Conformemente alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea 3 , l'accordo contribuirà alla costruzione di società inclusive, pacifiche e resilienti. Esso promuove un approccio globale e integrato ai conflitti e alle crisi e mira a risalire alle loro cause profonde e a affrontare le minacce nuove o crescenti che gravano sulla sicurezza, quali il terrorismo e il suo finanziamento e l'estremismo violento, solo per citarne alcune. Il partenariato politico sarà fondamentale per approfondire ulteriormente le azioni in questi settori e, più in generale, in tutti gli ambiti contemplati dal partenariato. L'accordo, che promuove una maggiore cooperazione politica, ribadisce l'importanza di cooperare nei consessi internazionali, ma anche di stabilire alleanze sulla scena mondiale per realizzare un sistema multilaterale efficace. 

·Conformemente al consenso europeo in materia di sviluppo 4 , l'accordo comprende impegni globali ispirati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ne agevolerà il conseguimento. L'approccio dell'accordo incentrato sulle persone tiene conto dei diversi aspetti interconnessi dello sviluppo sostenibile, siano essi economici, sociali, ambientali o legati alla sicurezza. Tutte queste importanti dimensioni, unitamente a altri temi trasversali quali giovani, parità di genere, buon governo e diritti umani, si completano a vicenda e sono state poste particolarmente in rilievo. Insieme, i partner si adopereranno per proteggere il pianeta, eliminare la povertà in qualsiasi forma, combattere le disuguaglianze e promuovere la coesione sociale.

·Conformemente al Green Deal europeo 5 e alle politiche ambientali dell'UE, l'accordo riconosce la necessità di adottare misure urgenti a vari livelli per garantire la sostenibilità del pianeta e contrastare la grave minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dall'uso non sostenibile delle risorse naturali. I partner puntano a rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici e la resilienza e a svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione dell'accordo di Parigi, che fungerà da quadro generale di riferimento del partenariato. 

·Conformemente al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 6 e alla politica migratoria dell'UE, l'accordo adotta un'impostazione globale e equilibrata, affrontando in modo coerente le varie dimensioni interconnesse della migrazione, sia regolare che irregolare, al fine di promuovere una gestione corretta della migrazione e della mobilità. 

·La proposta è inoltre pienamente coerente con altre politiche pertinenti dell'Unione connesse alle priorità fissate (energia, istruzione, parità di genere, occupazione, ricerca e innovazione, commercio). 

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica per la conclusione dell'accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'adottare la decisione che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di partenariato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il Consiglio ha adattato il titolo e l'articolo 1 della decisione raccomandata affinché l'accordo di partenariato sia definito "misto". 7 Inoltre, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una decisione intergovernativa distinta che autorizza la Commissione a negoziare a loro nome le disposizioni di applicazione provvisoria che rientrano nella competenza degli Stati membri 8 . I negoziati si sono conclusi positivamente il 15 aprile 2021, fatta eccezione per la definizione delle parti. L'11 giugno 2021 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato come accordo che riguarda la sola UE. Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato come accordo misto 9 . A seguito della decisione del Consiglio e al fine di evitare che la conclusione da parte dell'Unione europea subisca ritardi in sede di Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante hanno deciso di presentare l'allegato progetto di proposta di conclusione dell'accordo come accordo misto.

   Proporzionalità

L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. La proposta rafforza la cooperazione con le rispettive regioni, consentendo un approccio più mirato e sostenendo una strategia organica dell'UE nei confronti dell'Africa. L'accordo proposto agevola altresì le interazioni tra i vari livelli di governance.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Era importante che l'UE e i suoi partner tenessero conto degli insegnamenti tratti dalla loro cooperazione di lunga data. Nell'ambito dell'elaborazione delle politiche in vista di un nuovo accordo di partenariato con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, si è proceduto a una serie di valutazioni e consultazioni specifiche prima e durante i negoziati per conoscere il parere dell'opinione pubblica, dei portatori di interessi e dei partner e trarre conclusioni dalla cooperazione UE-ACP degli ultimi decenni. Tali attività possono essere raggruppate in due categorie:

·valutazione dell'accordo di partenariato di Cotonou;

·consultazione pubblica.

Le relative conclusioni e risultati sono stati presi in considerazione e trovano riscontro nell'accordo proposto.

Valutazione d'impatto

Nel 2016 è stata pubblicata una valutazione d'impatto (SWD(2016) 0380 final), unitamente a una comunicazione sulle future relazioni tra l'UE e i paesi ACP (JOIN(2016) 52 final), servita come base per la successiva raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati e le direttive di negoziato del Consiglio. La valutazione aveva l'obiettivo di determinare il tipo di formato necessario per organizzare e disciplinare al meglio le relazioni con i partner dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. La valutazione d'impatto ha individuato varie opzioni e la soluzione privilegiata, sulla quale è infine caduta la scelta e che può essere sintetizzata come segue: "l'opzione preferita per l'UE consiste in un nuovo partenariato tra l'UE e i paesi ACP, sotto forma di un accordo globale che comprenda un elenco di valori, principi e interessi comuni e individui principi generali e canali di cooperazione sulla scena internazionale, nonché di tre partenariati che definiscano priorità e azioni specifiche per regione da attuare, rispettivamente, in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico."

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

Uno degli obiettivi dell'accordo è promuovere e difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo. Si tratta di un aspetto importante tenuto conto dell'evolversi della scena internazionale, sulla quale si trovano potenze emergenti che non condividono necessariamente tali valori e principi. Conformemente all'approccio comune dell'UE relativo all'uso delle clausole politiche, in caso di violazione degli elementi essenziali dell'accordo le parti procedono a consultazioni strutturate e sistematiche. Se le parti non riescono a pervenire a una soluzione accettabile per entrambe, la parte che effettua la notifica può adottare misure appropriate.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo non contiene alcun protocollo finanziario. L'UE si impegna a mettere a disposizione il livello adeguato di risorse finanziarie conformemente alle proprie disposizioni regolamentari e procedure interne.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione dell'accordo verrà sorvegliata attraverso un dialogo di partenariato periodico (si veda la parte generale, parte I, articolo 3, paragrafo 1). I protocolli regionali contengono disposizioni specifiche in materia di attuazione e sorveglianza (si vedano il Protocollo regionale Africa, parte I, articolo 6, il Protocollo regionale Caraibi, parte I, articolo 8, e il Protocollo regionale Pacifico, parte I, articolo 8).

Il Consiglio dei ministri OSACP-UE vigila sull'attuazione effettiva e coerente dell'accordo, adotta orientamenti politici e prende decisioni per dare effetto a aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo (si veda la parte generale, parte V, articolo 88).

Spiegazione dettagliata dell'esito dei negoziati

L'accordo istituisce un partenariato politico ambizioso e rafforzato tra l'UE e i membri dell'OSACP al fine di produrre effetti reciprocamente positivi per gli interessi comuni. Esso avrà la forma di un accordo di associazione e sarà concluso per un periodo di vent'anni.

Sotto un profilo più strategico, l'accordo estende l'ambito e la portata della cooperazione tra i partner, con l'obiettivo generale di costruire società più forti. Il partenariato rinnovato costituisce un risultato politico e segna una svolta significativa. Esso modifica le dinamiche e migliora le relazioni tra i partner per rispondere in modo specifico alle sfide più pressanti cui deve far fronte ciascuna regione. L'accordo è in sintonia con il contesto regionale e mondiale ma anche con le leggi, le norme e i progressi più recenti concordati a livello internazionale e, soprattutto, con le esigenze dei cittadini.

Ciò permette di creare un quadro coerente con i paesi partner a ogni livello politico, sia esso nazionale o (sub)regionale, o a livello di partenariato con una dimensione mondiale. L'accordo sostiene un multilateralismo efficace e definisce il contesto per azioni più politiche e coordinate sulla scena mondiale, ove l'impatto del partenariato può essere significativo.

Struttura innovativa "1 + 3"

Le relazioni tra l'UE e i membri dell'OSACP sono state sì approfondite ma anche rivedute per essere adattate allo scopo, fissando il baricentro nelle tre regioni. Di conseguenza, l'accordo consta ora di:

1. una Parte generale (la base comune), comune a tutti i firmatari, che consiste delle seguenti parti:

Parte I - Disposizioni generali, che illustra gli obiettivi e i principi generali.

Parte II - Priorità strategiche, suddivisa in sei titoli principali:

·Titolo I - Diritti umani, democrazia e governance all'interno di società incentrate sulle persone e fondate sui diritti

·Titolo II - Pace e sicurezza

·Titolo III - Sviluppo umano e sociale

·Titolo IV - Crescita e sviluppo economici inclusivi e sostenibili

·Titolo V - Sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici

·Titolo VI - Migrazione e mobilità.

Parte III - Alleanze mondiali e cooperazione internazionale, che illustra in dettaglio le nuove ambizioni politiche sulla scena mondiale.

Parte IV - Modalità di cooperazione e attuazione, che descrive le varie risorse per conseguire gli obiettivi del partenariato.

Parte V - Quadro istituzionale, che illustra le diverse configurazioni e i diversi partner coinvolti.

Parte VI - Disposizioni finali, che descrive dettagliatamente l'applicazione dell'accordo.

Allegato I: Processo di rimpatrio e riammissione

Allegato II: Operazioni della Banca europea per gli investimenti

L'accordo stabilisce il quadro istituzionale che disciplinerà l'accordo di partenariato, sia a livello di base comune che a livello regionale. In particolare, la parte generale dell'accordo (la base comune), che si applica a tutti i firmatari, sarà gestita dal Consiglio dei ministri OSACP-UE (che dovrebbe riunirsi ogni 3 anni), coadiuvato da un Comitato degli ambasciatori, da eventuali vertici OSACP-UE (di comune accordo) e da una nuova Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE (che si riunisce ogni anno e i cui membri sono anche membri delle tre assemblee parlamentari paritetiche regionali). 

2. Sono previsti tre protocolli regionali tra i paesi di ciascuna regione e l'UE rispettivamente. Ciascun protocollo è adattato alle esigenze e alle dinamiche delle regioni e permette quindi di affrontare le particolari sfide cui devono far fronte queste ultime. Secondo tale logica, ogni regione avrà il proprio assetto istituzionale per dirigere il protocollo in questione. Tale assetto comprende un Consiglio dei ministri, che si riunisce a intervalli convenuti dalle parti, un Comitato degli ambasciatori, la possibilità di riunirsi a livello di capi di Stato o di governo e un'Assemblea parlamentare paritetica:

A.Protocollo regionale Africa

Prevede priorità appositamente concepite e dettagliate specificamente in funzione delle esigenze della regione:

·crescita e sviluppo economici inclusivi e sostenibili;

·sviluppo umano e sociale;

·ambiente, gestione delle risorse naturali e cambiamenti climatici;

·pace e sicurezza;

·diritti umani, democrazia e governance;

·migrazione e mobilità;

nonché una governance specifica:

Consiglio dei ministri Africa-UE, Comitato misto Africa-UE; Assemblea parlamentare Africa-UE.

Il protocollo sull'Africa sarà attuato in modo da garantire la coerenza e la complementarità con il partenariato intercontinentale, tenendo conto degli orientamenti strategici e politici dei vertici UA-UE. Incoraggia il dialogo e la cooperazione sulle questioni transregionali e continentali con i paesi africani che non sono parti del presente accordo, con le comunità economiche regionali e altri soggetti pertinenti.

B.Protocollo regionale Caraibi

Prevede priorità appositamente concepite e dettagliate specificamente in funzione delle esigenze della regione:

·crescita e sviluppo economici inclusivi e sostenibili;

·sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici e gestione sostenibile delle risorse naturali;

·diritti umani, governance, pace e sicurezza;

·sviluppo umano e coesione sociale,

nonché una governance specifica:

Consiglio dei ministri Caraibi-UE, Comitato misto Caraibi-UE, Assemblea parlamentare Caraibi-UE.

C. Protocollo regionale Pacifico

Prevede priorità appositamente concepite e dettagliate specificamente in funzione delle esigenze della regione:

·sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici;

·sviluppo economico inclusivo e sostenibile;

·oceani, mare e pesca;

·sicurezza, diritti umani, democrazia e governance;

·sviluppo umano e sociale;

nonché una governance specifica:

Consiglio dei ministri Pacifico-UE, Comitato misto Pacifico-UE, Assemblea parlamentare Pacifico-UE.

Partenariato incentrato sulle persone

L'accordo va oltre quello che lo ha preceduto in vari settori e offre l'opportunità di svolgere un ruolo importante in numerosi ambiti.

I partner contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e alla lotta contro i cambiamenti climatici, con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi quali quadri di orientamento generali del partenariato.

L'accordo punta a creare nuove opportunità economiche per tutti. Particolare attenzione è rivolta alla crescita sostenibile e inclusiva e alla creazione di posti di lavoro. In particolare, sarà essenziale stimolare gli investimenti e lo sviluppo del settore privato per accelerare lo sviluppo sostenibile, cui contribuiranno in modo significativo la scienza, la tecnologia, la ricerca, l'innovazione e la transizione digitale. Il miglioramento della cooperazione sulle questioni economiche e commerciali consentirà inoltre di agevolare gli scambi bilaterali e i flussi di investimenti, ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, migliorare gli appalti pubblici e tutelare la proprietà intellettuale. Tutti gli accordi commerciali esistenti, come gli accordi di partenariato economico (APE), resteranno in vigore. La cooperazione tra i partner contribuirà al rispetto di standard ambientali, sociali e del lavoro elevati.

Tale impostazione va di pari passo con una rinnovata attenzione ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale in una serie di ambiti. Riconoscendo che occorre agire tempestivamente e che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituiscono una grave minaccia per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, i partner hanno concordato impegni ambiziosi per preservare e proteggere il pianeta, i suoi ecosistemi e i suoi oceani. Conformemente agli obiettivi dell'accordo di Parigi, la risposta ai cambiamenti climatici sarà rafforzata. Saranno compiuti sforzi congiunti per affrontare i problemi di adattamento e mitigazione e fronteggiare meglio le calamità naturali. Ciò rientra in un approccio globale e rispettoso dell'ambiente che promuove lo sviluppo sostenibile di un'economia blu e sostiene la transizione verso economie più verdi (a basse emissioni/efficienti sotto il profilo delle risorse).

La cooperazione tra l'UE e i membri dell'OSACP si fonda anche su un insieme comune di valori e principi universali. Il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, dei principi democratici e dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite costituisce il fondamento della cooperazione a norma dell'accordo. Tali diritti e principi sono considerati questioni fondamentali per garantire lo sviluppo di altre priorità reciproche, al pari degli impegni a favore dello Stato di diritto e del buon governo, che sono stati rafforzati nell'accordo. Lo stesso vale per i settori della pace e della sicurezza, nel cui ambito saranno affrontate minacce nuove o emergenti, come la pirateria, la tratta di esseri umani e il traffico di droga, armi e altri beni illeciti, nonché la cybercriminalità e le minacce alla cybersicurezza, elementi essenziali di un approccio integrato ai conflitti, alle crisi e alle loro cause profonde.

L'accordo promuove una cooperazione rafforzata, sia settoriale che politica, anche su questioni di politica estera di interesse comune, tra cui figurano il mantenimento della pace, il terrorismo, le situazioni di fragilità, la pena di morte (con disposizioni senza precedenti), ma anche l'applicazione della legge, la migrazione e la mobilità. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, nuovi impegni che rispecchiano un approccio globale ed equilibrato affrontano in modo coerente le varie dimensioni interconnesse della migrazione regolare e irregolare. Per favorire una buona gestione della migrazione e della mobilità, l'accordo promuove una cooperazione rafforzata tra i partner, le agenzie e le istituzioni interessate, migliorando nel contempo il rimpatrio e la riammissione, con maggiori prevedibilità e applicabilità. Saranno affrontate meglio le sfide comuni, comprese le cause profonde della migrazione irregolare, della tratta di esseri umani e del traffico di migranti.

Il partenariato incoraggia fortemente lo sviluppo umano e sociale, con l'obiettivo di combattere la povertà e le disuguaglianze, senza lasciare indietro nessuno. Come raccomandato nelle direttive di negoziato, nel quadro dell'accordo sono stati assunti impegni più fermi per migliorare la parità di genere, i servizi sociali, quali istruzione e sanità, e l'inclusione sociale. I partner collaboreranno per fronteggiare meglio le diverse sfide che si presentano, quali la sicurezza alimentare, la rapida crescita demografica e le crisi sanitarie mondiali.

Il dialogo è stato per anni al centro delle relazioni tra l'UE e gli Stati OSACP e il nuovo accordo rafforzerà ulteriormente questa importante dimensione attraverso un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

Inoltre, il testo dell'accordo promuove la cooperazione multilaterale, riconoscendo l'importanza dei giovani e dei vari partner, compresi le autorità locali, le organizzazioni della società civile e il settore privato, per forgiare un futuro migliore. Saranno fondamentali la partecipazione fattiva al dialogo e ai processi di cooperazione, ma anche la collaborazione volta a un'efficace attuazione dell'accordo.

Tutti i suddetti elementi sono strettamente legati e risulteranno fondamentali per far progredire ulteriormente le nostre relazioni. Questo significa che i protocolli regionali, la loro interpretazione e la loro attuazione devono sempre rispettare le disposizioni e i principi contenuti nella parte generale dell'accordo.

2023/0464 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione [che figura nel documento 8371/23 DCL 1 del Consiglio] 10 del Consiglio, l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP) ("l'accordo") è stato firmato il 15 novembre 2023, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)L'accordo rispecchia lo stretto legame storico e i sempre più profondi legami sviluppatisi tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), nonché il desiderio delle parti di rafforzare e ampliare ulteriormente le loro relazioni in modo ambizioso e innovativo. L'accordo ridefinisce le relazioni tra l'UE e i suoi Stati membri e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, compresi le priorità e i metodi di lavoro nei diversi settori strategici contemplati dall'accordo.

(3)È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra ("l'accordo").

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 98, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.  11

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 relativo alla graduale eliminazione della deroga riguardante la lingua irlandese, gli accordi internazionali sono tradotti in irlandese solo a decorrere dal 1º gennaio 2022.
(2)    Le direttive di negoziato si fondano su valutazioni preliminari, su una valutazione d'impatto, su una comunicazione e su una raccomandazione:o    Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati su un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, COM (2017) 763 final.o    COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, JOIN 2016 (52) final.o    DOCUMENTO DI LAVORO CONGIUNTO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE Evaluation of the Cotonou Partnership Agreement (Valutazione dell'accordo di partenariato di Cotonou), SWD(2016) 250 final.o    DOCUMENTO DI LAVORO CONGIUNTO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE - VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un partenariato rinnovato con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, SWD(2016) 380 final. JOIN(2016) 52 final. SWD(2016) 381 final.o    DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONGIUNTO Verso un nuovo partenariato tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dopo il 2020, JOIN(2015) 33 final.
(3)     Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea
(4)     Consenso europeo in materia di sviluppo  
(5)     Green Deal europeo  
(6)     Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo  
(7)    Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, in merito alle disposizioni di un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, che rientrano nelle competenze dell'Unione, e a negoziare tali disposizioni, ST 9426 2018 INIT.
(8)    Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, che rientrano nelle competenze degli Stati membri, ST 9426 2018 INIT.
(9)    Decisione del Consiglio [che figura nel documento 8371/23 DCL 1 del Consiglio], del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra.
(10)    Decisione del Consiglio [che figura nel documento 8371/23 DCL 1 del Consiglio], del 20 luglio 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra.
(11)    La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.

Bruxelles, 19.12.2023

COM(2023) 791 final

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra


ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,

E I MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI DELL'AFRICA DEI CARAIBI

E DEL PA
CIFICO, DALL'ALTRA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - PRIORITÀ STRATEGICHE

TITOLO I - DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE ALL'INTERNO DI SOCIETÀ INCENTRATE SULLE PERSONE E FONDATE SUI DIRITTI

TITOLO II - PACE E SICUREZZA

TITOLO III - SVILUPPO UMANO E SOCIALE

TITOLO IV - CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICI INCLUSIVI E SOSTENIBILI

TITOLO V - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

TITOLO VI - MIGRAZIONE E MOBILITÀ

PARTE III - ALLEANZE MONDIALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PARTE IV - MODALITÀ DI COOPERAZIONE E ATTUAZIONE

PARTE V - QUADRO ISTITUZIONALE

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI


PROTOCOLLI REGIONALI

PROTOCOLLO REGIONALE AFRICA

PARTE I - QUADRO DI COOPERAZIONE

PARTE II - SETTORI CHIAVE DI COOPERAZIONE

TITOLO I - CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICI INCLUSIVI E SOSTENIBILI

TITOLO II - SVILUPPO UMANO E SOCIALE

TITOLO III - AMBIENTE, GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI E CAMBIAMENTI CLIMATICI

TITOLO IV - PACE E SICUREZZA

TITOLO V - DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE

TITOLO VI - MIGRAZIONE E MOBILITÀ


PROTOCOLLO REGIONALE CARAIBI

PARTE I - QUADRO DI COOPERAZIONE

PARTE II - SETTORI CHIAVE DI COOPERAZIONE

TITOLO I - CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICI INCLUSIVI E SOSTENIBILI

TITOLO II - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

TITOLO III - DIRITTI UMANI, GOVERNANCE, PACE E SICUREZZA

TITOLO IV- SVILUPPO UMANO, COESIONE SOCIALE E MOBILITÀ

PROTOCOLLO REGIONALE PACIFICO

PARTE I - QUADRO DI COOPERAZIONE

PARTE II - SETTORI CHIAVE DI COOPERAZIONE

TITOLO I - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI


TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO INCLUSIVO E SOSTENIBILE

TITOLO III - OCEANI, MARE E PESCA

TITOLO IV - SICUREZZA, DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE

TITOLO V - SVILUPPO UMANO E SOCIALE

ALLEGATI

ALLEGATO I: PROCESSO DI RIMPATRIO E RIAMMISSIONE

ALLEGATO II: OPERAZIONI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI


IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,


LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

L’UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,


LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, di seguito denominati "Stati Membri dell’Unione europea",

e

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominati congiuntamente "la parte UE",

da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ANGOLA,

ANTIGUA E BARBUDA,

IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

BARBADOS,

IL BELIZE,

LA REPUBBLICA DEL BENIN,

LA REPUBBLICA DEL BOTSWANA,

IL BURKINA FASO,


LA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

LA REPUBBLICA DI CABO VERDE

LA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

LA REPUBBLICA DEL CIAD,

L'UNIONE DELLE COMORE,

LA REPUBBLICA DEL CONGO,

LE ISOLE COOK,

LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

LA REPUBBLICA DI CUBA,

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

LA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL COMMONWEALTH DI DOMINICA,

LA REPUBBLICA DOMINICANA,


REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

LO STATO DI ERITREA,

IL REGNO DI ESWATINI,

LA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA,

LA REPUBBLICA DI FIGI,

LA REPUBBLICA GABONESE,

LA REPUBBLICA DELLA GAMBIA,

LA REPUBBLICA DEL GHANA,

GRENADA,

LA REPUBBLICA DI GUINEA,

LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU,

LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA,

LA REPUBBLICA DI HAITI,

LA GIAMAICA,


LA REPUBBLICA DEL KENYA,

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

IL REGNO DI LESOTHO,

LA REPUBBLICA DI LIBERIA,

LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

LA REPUBBLICA DEL MALAWI,

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE,

LA REPUBBLICA DEL MALI,

LA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

LA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

GLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

LA REPUBBLICA DI NAMIBIA,


LA REPUBBLICA DI NAURU,

LA REPUBBLICA DEL NIGER,

LA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

NIUE,

LA REPUBBLICA DI PALAU,

LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

LA REPUBBLICA DEL RUANDA,

LA FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS,

SANTA LUCIA,

SAINT VINCENT E GRENADINE,

LO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOMÉ E PRINCIPE,

LA REPUBBLICA DEL SENEGAL,


LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

LA REPUBBLICA DI SIERRA LEONE,

LE ISOLE SALOMONE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA,

LA REPUBBLICA DEL SUDAN,

LA REPUBBLICA DI SURINAME,

LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA,

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR LESTE,

LA REPUBBLICA DEL TOGO,

IL REGNO DI TONGA,

LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

TUVALU,


LA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

LA REPUBBLICA DI VANUATU,

LA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), di seguito denominati “membri dell'OSACP”, dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente le "parti",

VISTI l'accordo di Georgetown riveduto che istituisce l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dall'altro,

CONSIDERANDO i loro saldi legami e gli stretti vincoli politici, economici e culturali che li uniscono,


RIBADENDO la loro adesione a un ordine mondiale basato su regole, avente il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro,

CONFERMANDO il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

SOTTOLINEANDO l'importanza di un dialogo periodico su questioni di interesse comune a tutti i livelli pertinenti,

RIBADENDO l'impegno a consolidare il loro partenariato coordinando le rispettive azioni nei consessi internazionali sulla base di interessi comuni, valori condivisi e rispetto reciproco, e consapevoli della loro capacità di incidere sui risultati a livello mondiale attraverso un'azione congiunta,

CONFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici e dei diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonché a favore dei principi dello Stato di diritto e del buon governo,

RICORDANDO la loro ferma volontà di promuovere la pace e la sicurezza e i rispettivi obblighi internazionali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché la loro determinazione a prevenire e perseguire i crimini più gravi che costituiscono motivo di allarme per la comunità internazionale,

RIBADENDO il loro impegno a promuovere la cooperazione multilaterale per contribuire al conseguimento dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dei diversi ruoli svolti dai differenti portatori di interessi e garantendo che tutti operino nel rispetto dello Stato di diritto,


SOTTOLINEANDO l'urgenza di affrontare le sfide ambientali mondiali, l'importanza dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'impellente necessità di costruire economie stabili, sostenibili e a basse emissioni di CO₂ e società resilienti ai cambiamenti climatici, e di progredire verso il conseguimento degli obiettivi comuni in materia di ambiente, cambiamenti climatici ed energie rinnovabili,

RICONOSCENDO l'importanza di una trasformazione economica strutturale per conseguire una crescita e uno sviluppo economici inclusivi e sostenibili,

RICORDANDO la loro adesione ai principi e alle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli convenuti in sede di Organizzazione mondiale del commercio,

RICORDANDO il loro impegno a rispettare i diritti dei lavoratori, tenendo conto dei principi stabiliti nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

RICONOSCENDO che la scienza, la tecnologia, la ricerca e l'innovazione svolgono un importante ruolo nell'accelerare la transizione verso società basate sulla conoscenza, agevolata dall'uso di strumenti digitali ai fini dello sviluppo sostenibile,

RICORDANDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sociale e umano, a eliminare la povertà e a combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, senza lasciare indietro nessuno,

CONSAPEVOLI che le mutevoli dinamiche demografiche, combinate a cambiamenti economici, sociali e ambientali, offrono opportunità ma rappresentano nel contempo una sfida per lo sviluppo sostenibile,


RIBADENDO che la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze sono essenziali per conseguire uno sviluppo inclusivo e sostenibile,

RICONOSCENDO l'importanza dei giovani per plasmare il futuro e contribuire allo sviluppo sostenibile,

RIBADENDO il loro impegno a promuovere un partenariato incentrato sulle persone e a rafforzare i contatti interpersonali, anche attraverso la cooperazione e gli scambi nei settori della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, dell'istruzione e della cultura,

RIBADENDO il loro impegno a intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di migrazione e mobilità,

RICONOSCENDO i crescenti rischi comportati dalle calamità naturali, dagli shock economici e da altri shock esogeni, comprese le pandemie,

CONFERMANDO la loro volontà di collaborare a sostegno dell'integrazione regionale e continentale, in particolare per conseguire gli obiettivi fissati nell'Agenda 2063 dell'Unione africana e nei quadri di integrazione e cooperazione dei Caraibi e del Pacifico,

RICORDANDO i principi della coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell'efficacia degli aiuti, nonché i principi del programma d'azione di Addis Abeba,


VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro 1 , come modificato da ultimo ("accordo di Cotonou"),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:


PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Obiettivi

1.    L'Unione europea e i suoi Stati membri, di seguito denominati "parte UE", da una parte, e l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra, di seguito congiuntamente denominati "parti", convengono di concludere il presente accordo che istituisce un partenariato politico rafforzato al fine di produrre effetti reciprocamente positivi per gli interessi comuni e incrociati e conformemente ai valori condivisi.

2.    Il presente accordo contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite (ONU), con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 ("Agenda 2030") e l'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici, firmato a Parigi il 12 dicembre 2015 ("accordo di Parigi") quali quadri generali che guidano il partenariato ai sensi del presente accordo.

3.    Il presente accordo si propone gli obiettivi seguenti:

a)    promuovere, proteggere e garantire i diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo, prestando particolare attenzione alla parità di genere;


b)    costruire Stati e società pacifici e resilienti, affrontando le minacce attuali ed emergenti per la pace e la sicurezza;

c)    promuovere lo sviluppo umano e sociale, in particolare per eliminare la povertà e combattere le disuguaglianze, garantendo che ciascuno possa vivere dignitosamente e che nessuno sia lasciato indietro, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze;

d)    mobilitare gli investimenti, sostenere gli scambi commerciali e promuovere lo sviluppo del settore privato, al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva e creare posti di lavoro dignitosi per tutti;

e)    combattere i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;

f)    attuare un approccio globale ed equilibrato in materia di migrazione, in modo da trarre vantaggio da una migrazione e da una mobilità sicure, ordinate e regolari, e in modo da arginare la migrazione illegale affrontandone al contempo le cause profonde, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente alle competenze rispettive delle parti.

4.    Un dialogo e un'azione di partenariato adattati alle specificità delle parti costituiscono i principali strumenti per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

5.    Il presente accordo agevola l'adozione di posizioni comuni a opera delle parti sulla scena internazionale, rafforzando i partenariati per promuovere il multilateralismo e l'ordine internazionale basato su regole, onde portare avanti l'azione a livello mondiale.


ARTICOLO 2

Principi

1.    Le parti perseguono gli obiettivi del presente accordo in uno spirito di responsabilità condivisa, solidarietà, reciprocità, rispetto reciproco e rendicontabilità.

2.    Le parti ribadiscono il proprio impegno a sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni, fondate sul rispetto del principio dell'uguaglianza sovrana fra tutti gli Stati, e ad astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite ("Carta dell’ONU").

3.    Le parti convengono di attuare ciascun protocollo regionale in conformità dei principi generali stabiliti di comune accordo nella parte generale, tenendo conto delle specificità delle regioni. Esse convengono altresì di adattare le proprie azioni alle diverse esigenze dei paesi meno sviluppati (PMS), dei paesi senza sbocco sul mare, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) e degli Stati costieri a bassa altitudine, tenendo conto delle diverse sfide cui devono far fronte.

4.    Le parti prendono decisioni e intraprendono azioni al livello nazionale, regionale o multinazionale più appropriato.

5.    Le parti promuovono sistematicamente una prospettiva di genere e garantiscono che la parità di genere sia integrata in tutte le politiche.


6.    Le parti adottano un approccio integrato alla loro cooperazione, che comprenda elementi politici, economici, sociali, ambientali e culturali.

7.    Le parti intensificano gli sforzi tesi a favorire l'integrazione e la cooperazione regionali onde gestire al meglio i problemi legati alla sicurezza, sfruttare i vantaggi economici della globalizzazione e cogliere le sfide e le opportunità transnazionali, a seconda del caso.

8.    Le parti promuovono un approccio multipartecipativo, consentendo l'attiva partecipazione di un'ampia gamma di soggetti, compresi i parlamenti, le autorità locali, la società civile e il settore privato, ai processi di dialogo di partenariato e di cooperazione.

9.    È prevista la possibilità di cooperare a livello ufficiale e in formati regionali ad hoc per conseguire gli obiettivi del partenariato ai sensi del presente accordo in modo più efficace ed efficiente. Le parti possono altresì convenire disposizioni e procedure flessibili che consentano alle parti interessate di approfondire il dialogo e la cooperazione in merito a specifiche questioni tematiche e interregionali.

ARTICOLO 3

Dialogo di partenariato

1.    Le parti avviano un dialogo di partenariato periodico, equilibrato, globale e sostanziale in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che comporti impegni e, se del caso, azioni di entrambe le parti ai fini di un'efficace attuazione del presente accordo.


2.    Le parti convengono che l'obiettivo del dialogo di partenariato è scambiare informazioni, promuovere la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei programmi comuni a livello nazionale, regionale e internazionale. Esse cooperano e si coordinano su questioni di interesse comune e sulle nuove sfide nei contesti internazionali.

3.    Le parti convengono che il dialogo di partenariato si svolga in modo flessibile e su misura, a intervalli regolari, nella veste appropriata e al livello nazionale, regionale o multinazionale più adeguato, sfruttando appieno tutti i canali possibili, anche in contesti regionali e internazionali. Esse convengono di sorvegliare e valutare l'efficacia del dialogo di partenariato e di adattarne la portata, se del caso.

4.    Le parti convengono che i parlamenti e, se del caso, i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e del settore privato siano debitamente informati, consultati e messi in condizione di contribuire al dialogo di partenariato. Le organizzazioni regionali e continentali sono associate al dialogo di partenariato, se del caso.

ARTICOLO 4

Coerenza delle politiche

1.    Le parti si adoperano per elaborare politiche coerenti a livello nazionale, regionale e internazionale al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, attraverso un approccio mirato, strategico e basato sul partenariato.


2.    Le parti promuovono individualmente e collettivamente le sinergie tra le politiche al fine di evitare, o di ridurre al minimo, le potenziali ripercussioni negative delle proprie politiche sulle altre parti. Le parti si impegnano a informare e, se del caso, a consultare le altre parti in merito alle iniziative e alle misure che possono avere effetti significativi sulle stesse.

3.    Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo quale elemento fondamentale per conseguire gli OSS.

ARTICOLO 5

Soggetti

1.    Le parti riconoscono che i governi svolgono un ruolo centrale nella definizione e nell'attuazione delle priorità e delle strategie per i loro paesi. Esse riconoscono il ruolo decisivo dei parlamenti nell'elaborare e nell'adottare la legislazione, nell'approvare i bilanci e nel chiamare i governi a rendere conto del proprio operato. Esse riconoscono il ruolo svolto e il contributo fornito dagli enti locali per rafforzare la rendicontabilità democratica e integrare l'azione dei governi.

2.    Le parti riconoscono l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni subregionali, regionali, continentali e intercontinentali nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo, in particolare di quelli dei protocolli regionali.


3.    Le parti riconoscono l'importanza del ruolo e del contributo dei portatori di interessi, in tutte le forme e specificità nazionali, ossia la società civile, le parti economiche e sociali, comprese le organizzazioni sindacali, e il settore privato, e convengono di favorire e rafforzare la loro partecipazione effettiva al fine di promuovere processi politici più inclusivi e multipartecipativi. A tal fine, le parti garantiscono che tutti i portatori di interessi, se del caso, siano informati e consultati in merito alle strategie e alle politiche settoriali, apportino il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, beneficino dello sviluppo delle capacità in settori critici e partecipino all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori che li riguardano. Tale partecipazione ai programmi di cooperazione è funzione della misura in cui essi rispondono alle esigenze della popolazione, delle loro competenze specifiche nonché della misura nella quale hanno strutture di governance responsabili e trasparenti.

ARTICOLO 6

Struttura

1.    Il presente accordo si compone della parte generale (parti da I a VI), di tre protocolli regionali ("protocolli regionali") e degli allegati.

2.    La parte generale e gli allegati sono giuridicamente vincolanti per le parti.


3.    I protocolli regionali sono giuridicamente vincolanti per la parte UE e per i membri dell’OSACP di Africa, Caraibi e Pacifico. Nessun elemento dei protocolli regionali e della loro interpretazione e attuazione può pregiudicare le disposizioni della parte generale e le decisioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE, o derogarvi.

ARTICOLO 7

Tematiche trasversali

1.    Le parti convengono che si tenga sistematicamente conto delle seguenti tematiche trasversali per orientare l'azione in tutti i settori di cooperazione: diritti umani, democrazia, parità di genere, pace e sicurezza, tutela ambientale, lotta contro i cambiamenti climatici, cultura e gioventù.

2.    Le parti cooperano per sostenere lo sviluppo delle capacità al fine di affrontare efficacemente le sfide e conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente accordo. Esse intendono incoraggiare il rafforzamento delle istituzioni, promuovere lo scambio di migliori prassi e agevolare il trasferimento e la condivisione delle conoscenze.

3.    Le parti rafforzano la resilienza di paesi, comunità e persone, e in particolare quella delle popolazioni vulnerabili, alle sfide legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici, agli shock economici, ai conflitti, alle crisi politiche, alle epidemie e alle pandemie.


PARTE II

PRIORITÀ STRATEGICHE

TITOLO I

DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE ALL'INTERNO DI SOCIETÀ INCENTRATE SULLE PERSONE E FONDATE SUI DIRITTI

ARTICOLO 8

Le parti ribadiscono la propria determinazione a promuovere, proteggere, e garantire i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, nonché a consolidare lo Stato di diritto e il buon governo, nel rispetto della Carta dell’ONU, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale in materia di diritti umani e, se del caso, del diritto internazionale umanitario.

Le parti promuovono politiche incentrate sulle persone e basate sui diritti, che includano tutti i diritti umani e garantiscano parità di accesso alle opportunità per tutti i membri della società e che siano orientate verso uno sviluppo sostenibile imperniato sull'essere umano. Le parti riconoscono che il rispetto della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e del buon governo è parte integrante dello sviluppo sostenibile.


ARTICOLO 9

Diritti umani, democrazia e Stato di diritto

1.    Le parti, riconoscendo che i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi, promuovono, proteggono e garantiscono tutti i diritti umani, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali. Esse proteggono tutte le libertà fondamentali, quali la libertà di opinione e di espressione, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di pensiero, di religione e di credo, e ne garantiscono il pieno e paritario esercizio.

2.    Le parti si impegnano a promuovere il rispetto e l'osservanza universali dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza discriminazioni fondate su qualsivoglia motivo, compresi il sesso, l'origine etnica o sociale, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, la disabilità, l'età o qualsiasi altra condizione. Esse si impegnano a combattere tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza a essi associata, nonché tutte le forme di violenza e discriminazione, compreso l'incitamento all'odio. Esse si impegnano a riconoscere e a promuovere i diritti delle popolazioni indigene, come stabilito nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

3.    Le parti avviano un dialogo di partenariato a livello bilaterale sulla pena di morte. Qualora la pena di morte sia prevista dalla legislazione nazionale e continui a essere applicata, le parti rispettano il principio del giusto processo e le norme minime concordate a livello internazionale.


4.    Le parti ribadiscono che i principi democratici universalmente riconosciuti sui quali si fonda l'organizzazione dello Stato garantiscono la legittimità della sua autorità, la legalità delle sue azioni, che si rispecchia nel suo assetto costituzionale, legislativo e normativo, e l'esistenza di meccanismi di partecipazione. Esse salvaguardano e rafforzano l'applicazione di tali principi garantendo elezioni inclusive, trasparenti e credibili, nel debito rispetto della sovranità, nonché consentendo e sostenendo processi decisionali partecipativi. Le parti promuovono il rispetto delle migliori pratiche elettorali e la cooperazione reciproca, anche in materia di osservazione elettorale all'interno dell'UE e dei membri dell'OSACP, se del caso.

5.    Le parti sostengono attivamente il consolidamento dello Stato di diritto a livello nazionale, regionale e internazionale, riconoscendone l'importanza fondamentale per la tutela dei diritti umani e il buon funzionamento delle istituzioni democratiche. A tal fine è indispensabile garantire l'esistenza di un sistema giudiziario indipendente, imparziale e ben funzionante, l'uguaglianza davanti alla legge, il diritto a un processo equo e giusto e l'accesso a meccanismi efficaci di ricorso.

6.    Le parti riconoscono il diritto allo sviluppo basato sull'indivisibilità, l'interdipendenza, l'universalità e l'inalienabilità di tutti i diritti umani, in virtù dei quali tutti gli esseri umani e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e contribuire a uno sviluppo economico, sociale, culturale e politico che permetta di realizzare pienamente tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, e di beneficiare di tale sviluppo. Esse sostengono misure volte a rafforzare il diritto allo sviluppo e garantiscono, tra l'altro, pari opportunità affinché tutti possano accedere alle risorse di base e a servizi essenziali quali l'istruzione, i servizi sanitari, l'alimentazione, l'alloggio, l'occupazione e l'equa distribuzione del reddito, e beneficiarne.


7.    Le parti convengono che il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto ispira le loro politiche interne e internazionali e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

ARTICOLO 10

Parità di genere

1.    Le parti ribadiscono il loro forte impegno a conseguire la parità di genere, il pieno esercizio di tutti i diritti umani da parte di ognuno, nonché l'emancipazione di tutti quale elemento trainante dello sviluppo sostenibile. Esse integrano il principio della parità di genere nelle rispettive costituzioni nazionali o in altre normative pertinenti.

2.    Le parti riconoscono che la disparità di genere priva le donne dei loro diritti umani fondamentali e delle loro opportunità. Esse adottano e rafforzano la legislazione applicabile, i quadri giuridici nonché politiche, programmi e meccanismi validi per garantire alle donne e alle ragazze la parità di accesso e una piena ed equa partecipazione a tutti gli ambiti della vita, su un piano di parità con gli uomini e i ragazzi, come pure pari opportunità e pari controllo al riguardo.


3.    Le parti si concentrano, in particolare, sul miglioramento dell'accesso delle donne e, se del caso, delle ragazze, a tutte le risorse di cui hanno bisogno nel corso della vita per realizzare il loro pieno potenziale ed esercitare appieno i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali, per esempio per quanto riguarda l'istruzione di qualità, la salute, le opportunità di lavoro, l'accesso alle risorse economiche e il controllo delle stesse, il processo decisionale politico, le strutture di governance e le imprese private, con particolare attenzione alle donne in situazioni di vulnerabilità. Esse promuovono la piena ed effettiva partecipazione e l'accesso paritario delle donne alla leadership a tutti i livelli decisionali in ambito politico, economico e della vita pubblica.

4.    Le parti si impegnano a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza e discriminazione sessuale e di genere sia nella sfera pubblica che in quella privata, compresi la tratta di esseri umani e lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Esse adottano tutte le misure necessarie per combattere i pregiudizi di genere profondamente radicati ed eliminare tutte le pratiche dannose, quali i matrimoni infantili, precoci e forzati e le mutilazioni e le escissioni genitali femminili.

ARTICOLO 11

Società inclusive e pluralistiche

1.    Le parti si impegnano a garantire pari opportunità a tutti i membri della società in ogni ambito della vita. Esse prevengono, vietano ed eliminano le pratiche discriminatorie e adottano misure efficaci per garantire il pieno ed equo esercizio di tutti i diritti umani.


2.    Le parti proteggono e promuovono la libertà di espressione, la libertà di opinione, la libertà di riunione e l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione quali pilastri della democrazia, rilevando che tali elementi non costituiscono soltanto diritti umani ma anche condizioni indispensabili per la democrazia, lo sviluppo e il dialogo.

3.    Le parti promuovono società inclusive e pluralistiche, compresa la democrazia pluripartitica. Esse sostengono il ruolo fondamentale di partiti politici e assemblee nazionali e locali efficaci, trasparenti e responsabili. Esse promuovono inoltre la partecipazione attiva e reale di tutti i portatori di interessi e di tutti cittadini, ivi compresi le donne e i giovani, a processi politici e decisionali reattivi, inclusivi, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli.

4.    Le parti preservano e ampliano uno spazio favorevole a una società civile attiva, organizzata e trasparente, riconoscendone il ruolo nella promozione e nella sorveglianza della democrazia, dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della giustizia e dell'inclusione sociali, nonché il ruolo di difensore dei titolari di diritti e dello Stato di diritto, rafforzando in tal modo la trasparenza e la rendicontabilità a livello interno.

5.    Le parti, riconoscendo che Internet offre una piattaforma per la condivisione di conoscenze e idee, si adoperano per sfruttare appieno il potenziale delle soluzioni digitali al fine di promuovere la parità di accesso del pubblico alle informazioni a tutti i livelli e il processo decisionale partecipativo, nonché di rafforzare la competenza digitale, affrontando nel contempo i rischi di abuso e promuovendo atteggiamenti aperti nei confronti della diversità e il rispetto di quest'ultima.


ARTICOLO 12

Buon governo

1.    Le parti ribadiscono che il buon governo poggia su governi trasparenti, responsabili, partecipativi e tenuti a rendere conto del proprio operato, nonché su adeguati meccanismi di controllo. Esse convengono che il buon governo è determinante per il rispetto di tutti i diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. Esse si impegnano a garantire l'accesso universale ai servizi pubblici senza alcuna discriminazione. Esse si impegnano inoltre a favore della trasparenza e della rendicontabilità quali elementi integranti del buon governo e del consolidamento delle istituzioni.

2.    Le parti si impegnano a garantire la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali, economiche e finanziarie ai fini di un'equa ripartizione dei benefici e di uno sviluppo sostenibile.

3.    Le parti si impegnano a creare un contesto favorevole alla trasparenza e alla rendicontabilità nella pubblica amministrazione, anche rafforzando l'integrità e l'indipendenza delle istituzioni di governance. Esse sviluppano e realizzano sistemi di sana gestione delle finanze pubbliche, compatibili con i principi fondamentali di efficacia, trasparenza e rendicontabilità, al fine di tutelare le finanze pubbliche e migliorare la prestazione di servizi pubblici eliminando gli ostacoli amministrativi e colmando le carenze normative.


4.    Le parti garantiscono la trasparenza e la rendicontabilità nei finanziamenti pubblici, compresa l'assistenza finanziaria, e la prestazione di servizi pubblici. Esse migliorano la riscossione delle entrate e contrastano l'evasione e l'elusione fiscali e i flussi finanziari illeciti. Esse convengono di cooperare nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e di avviare tempestivamente un dialogo di partenariato a livello bilaterale e internazionale su questioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

5.    Le parti combattono la corruzione a tutti i livelli e in tutte le sue forme, elaborando e attuando, o mantenendo, politiche anticorruzione efficaci e coordinate che tengano conto dei principi dello Stato di diritto, della corretta gestione degli affari pubblici e della proprietà pubblica, dell'integrità, della trasparenza e della rendicontabilità. Esse adottano misure legislative e di altro tipo per prevenire e perseguire la corruzione, l'appropriazione indebita, la malversazione o qualsiasi altra distrazione di risorse compiuta da funzionari pubblici allo scopo di procurarsi vantaggi diretti o indiretti, nonché per recuperare e restituire i beni ottenuti mediante corruzione.

6.    Le parti riconoscono e si impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore fiscale, comprese le norme internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni, l'equa imposizione e le norme minime contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Esse promuovono il buon governo in materia fiscale, migliorano la cooperazione internazionale nel settore fiscale e agevolano la riscossione del gettito fiscale. Esse cooperano per rafforzare la capacità di rispettare tali principi e norme e sfruttare i vantaggi derivanti da un settore finanziario prospero basato su regole. Esse convengono di avviare tempestivamente un dialogo di partenariato a livello bilaterale e internazionale sulle questioni fiscali.


7.    Le parti convengono che il buon governo è alla base delle loro politiche interne e internazionali e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Esse convengono inoltre che i gravi casi di corruzione, attiva e passiva, costituiscono una violazione di tale elemento.

ARTICOLO 13

Amministrazione pubblica

Le parti, riconoscendo l'importanza di sistemi e processi di pubblica amministrazione efficienti ed efficaci, dotati di risorse adeguate e di una solida base di risorse umane, si impegnano a promuovere la collaborazione in questo settore. Esse convengono inoltre di cooperare al fine di modernizzare le proprie amministrazioni pubbliche e sviluppare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale. Le iniziative a tale riguardo mirano, tra l'altro, a migliorare l'efficienza organizzativa, aumentare l'efficacia delle istituzioni in materia di erogazione dei servizi, accelerare la diffusione dell'e-governance e dei servizi digitali e la digitalizzazione dei registri pubblici e rafforzare i processi di decentramento, conformemente alle rispettive strategie di sviluppo economico e sociale.


ARTICOLO 14

Statistiche

1.    Le parti, riconoscendo che le statistiche sono fondamentali per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, sviluppano e rafforzano i propri sistemi statistici, anche per quanto riguarda la raccolta, l'elaborazione, il controllo della qualità e la diffusione delle statistiche, al fine di contribuire all'obiettivo a lungo termine di ottenere dati disaggregati di qualità, comparabili a livello internazionale, accessibili, tempestivi e affidabili, tenuto conto del fatto che tali dati sono essenziali per orientare il processo decisionale a sostegno delle rispettive priorità di sviluppo sociale ed economico, nonché per sostenere e sorvegliare i progressi compiuti.

2.    Le parti si impegnano ad aumentare l'alfabetizzazione statistica e a promuovere l'uso dei dati nel processo decisionale collaborando con gli utenti all'interno e all'esterno del governo, nonché avvalendosi di nuove tecnologie e fonti di dati. Esse collaborano all'uso della tecnologia per la raccolta e la protezione dei dati e promuovono la diffusione di statistiche comparabili a livello nazionale e regionale.

3.    Le parti garantiscono l'indipendenza professionale dei rispettivi istituti statistici.


ARTICOLO 15

Dati personali

1.    Le parti riconoscono il loro comune interesse a tutelare il diritto di ogni individuo alla vita privata per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, nonché l'importanza di mantenere solidi regimi di protezione dei dati e di garantirne l'effettiva applicazione. Esse assicurano, tra l'altro, che i dati personali siano trattati in modo corretto e trasparente e raccolti per finalità esplicite, determinate e legittime e che il loro trattamento non sia incompatibile con tali finalità.

Ai fini del presente articolo, per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2.    Le parti garantiscono un elevato livello di protezione dei dati personali di ciascun individuo conformemente alle norme multilaterali vigenti e alle prassi e agli strumenti giuridici internazionali. A tal fine esse predispongono politiche e quadri giuridici e regolamentari adeguati, nonché l'opportuna capacità amministrativa di attuazione, comprese autorità garanti indipendenti.


TITOLO II

PACE E SICUREZZA

ARTICOLO 16

Le parti riconoscono che la pace, la stabilità e la sicurezza, comprese la sicurezza umana e la resilienza, sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la prosperità. Uno sviluppo sostenibile non è possibile senza la pace e la sicurezza e una pace e una sicurezza durature non sono possibili senza uno sviluppo inclusivo. Le parti adottano un approccio globale e integrato ai conflitti e alle crisi, comprese le situazioni di fragilità, contrastano la proliferazione delle armi di distruzione di massa e affrontano tutti i gravi crimini che costituiscono motivo di allarme per la comunità internazionale. Le parti fanno fronte alle minacce nuove o crescenti che gravano sulla sicurezza, compresi il terrorismo e il suo finanziamento, l'estremismo violento, la criminalità organizzata, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la pirateria, la tratta di esseri umani e il traffico di droga, armi e altri beni illeciti, la cibercriminalità e le minacce alla cibersicurezza.


ARTICOLO 17

Conflitti e crisi

1.    Le parti applicano un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, anche mediante iniziative di prevenzione, mediazione, risoluzione e riconciliazione, nonché di gestione delle crisi e di mantenimento della pace e sostegno alla pace. Esse sostengono la giustizia di transizione attraverso misure specifiche adattate al contesto, volte a promuovere la verità, la giustizia, la riparazione e la garanzia di non ripetizione. Esse contribuiscono al consolidamento delle istituzioni e dello Stato e alla sicurezza umana, prestando particolare attenzione alle situazioni di fragilità.

2.    Le parti cooperano per prevenire e affrontare in modo globale le cause profonde dei conflitti e dell'instabilità. Esse prestano particolare attenzione alla governance efficace delle risorse naturali, in particolare per quanto riguarda le materie prime, in modo da apportare vantaggi sostenibili alla società nel suo insieme e garantire che lo sfruttamento e il commercio illegali non contribuiscano a provocare e ad alimentare i conflitti.

3.    Le parti riconoscono l'importanza di un dialogo e di una consultazione improntati al rispetto reciproco quale mezzo per la risoluzione dei conflitti, con la partecipazione delle autorità e delle comunità locali, nonché delle organizzazioni della società civile. In tale contesto, esse agiscono in stretta cooperazione con le organizzazioni continentali e regionali.


4.    Le parti adottano in modo coordinato tutte le misure appropriate per prevenire l'intensificazione della violenza, limitarne la diffusione territoriale e agevolare la risoluzione pacifica delle controversie. Esse prestano particolare attenzione a garantire che le risorse finanziarie siano utilizzate in conformità dei principi e degli obiettivi del presente accordo e a prevenire la deviazione dei fondi verso fini bellici. Le parti adottano inoltre misure volte a prevenire le attività mercenarie e risolvere il problema dei bambini soldato e si adoperano per limitare a un livello responsabile le spese militari.

5.    In seguito a un conflitto le parti prendono tutte le opportune iniziative di stabilizzazione durante la transizione al fine di agevolare il ritorno a una situazione di non violenza, di stabilità e di democrazia. Ciò può comprendere il sostegno al disarmo e alla smobilitazione, nonché al ritorno degli ex combattenti e al loro reinserimento sostenibile nella società. Le parti assicurano i necessari collegamenti tra le misure di emergenza, la ricostruzione e gli obiettivi di sviluppo a più lungo termine.

6.    Le parti promuovono la partecipazione effettiva di tutti i cittadini, compresi le donne e i giovani, al consolidamento della pace, alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione, alla risoluzione dei conflitti e alla risposta umanitaria, nonché alla gestione delle crisi, al mantenimento della pace e al sostegno alla pace. Le parti ritengono importante affrontare la situazione delle donne e delle ragazze vittime di violenza di genere nei conflitti e il problema distinto della criminalità e della violenza nei confronti delle persone vulnerabili e delle persone con disabilità.


ARTICOLO 18

Non proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.    Le parti riconoscono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello interno degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2.    Esse convengono inoltre di cooperare alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, innanzitutto adottando le misure necessarie per firmare o ratificare tutti gli strumenti internazionali pertinenti o per aderirvi, a seconda dei casi, nonché per attuarli e rispettarli pienamente, in secondo luogo creando e mantenendo un sistema efficace di controlli delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione e, infine, collaborando nei consessi multilaterali e nell'ambito dei regimi di controllo delle esportazioni.

3.    Le parti convengono di instaurare un dialogo periodico di partenariato che integri e consolidi la loro cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori.


4.    Le parti, considerando che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari possono avere conseguenze estremamente destabilizzanti per le società, e riconoscendo che possono derivare da attività criminali tra cui la proliferazione illecita, i traffici, il terrorismo, o da incidenti o eventi naturali come le pandemie, cooperano al fine di rafforzare la capacità istituzionale di ridurre tali rischi.

ARTICOLO 19

Crimini gravi motivo di allarme per la comunità internazionale

1.    Le parti convengono di agire di concerto per prevenire il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra avvalendosi dei quadri bilaterali e multilaterali appropriati, conformemente al principio della responsabilità di fornire protezione.

2.    Le parti, ribadendo che i crimini più gravi che costituiscono motivo di allarme per l'insieme della comunità internazionale non devono rimanere impuniti, assicurano un'indagine e un'azione penale eque ed efficaci adottando misure a livello nazionale, regionale e internazionale, a seconda dei casi.

3.    Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della Corte penale internazionale ("CPI") costituiscano un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali. Esse ribadiscono il proprio impegno a cooperare pienamente con i meccanismi nazionali, regionali e internazionali della giustizia penale, compresa la CPI, conformemente al principio di complementarità. Esse sono incoraggiate a ratificare e attuare lo statuto di Roma della CPI e i relativi strumenti e a migliorare ulteriormente l'efficacia della CPI. Si devono compiere sforzi per rafforzare i meccanismi della giustizia penale a tutti i livelli.


ARTICOLO 20

Terrorismo ed estremismo violento

1.    Le parti, ribadendo la propria ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo, estremismo violento e radicalizzazione, si impegnano a combatterli attraverso la cooperazione internazionale, conformemente alla Carta dell’ONU e al diritto internazionale, alle convenzioni e agli strumenti pertinenti. Le parti, riconoscendo che la lotta contro il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, costituisce una priorità comune, collaborano a tutti i livelli per prevenire e combattere il terrorismo, l'estremismo violento e la radicalizzazione. Le parti, riconoscendo l'importanza di eliminare tutti i fattori che contribuiscono all'estremismo violento in tutte le sue forme, compresi l'intolleranza religiosa, l'incitamento all'odio, la xenofobia, il razzismo e altre forme di intolleranza, si impegnano a contrastare l'estremismo violento e a promuovere la tolleranza religiosa e il dialogo interreligioso.

2.    Le parti convengono che è essenziale che la lotta contro il terrorismo sia condotta nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in piena conformità del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario, i principi dell’ONU, le risoluzioni e dichiarazioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU e gli strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro il terrorismo.

3.    Le parti collaborano per proteggere le infrastrutture critiche, affrontare le sfide rappresentate dal terrorismo alle frontiere e rafforzare la sicurezza dell'aviazione civile.


ARTICOLO 21

Criminalità organizzata

1.    Le parti, riconoscendo le implicazioni politiche, economiche, culturali e sociali negative delle attività della criminalità organizzata, intensificano la cooperazione per prevenire e combattere più efficacemente tali attività. Esse collaborano nell'ambito di un approccio integrato per affrontare le cause profonde del fenomeno e fornire alternative alla criminalità. A tale riguardo, esse affrontano i legami tra la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico illecito di armi, materiali pericolosi, stupefacenti e loro precursori, specie selvatiche, legname e beni culturali, nonché altre attività economiche e finanziarie illegali.

2.    Le parti si impegnano a intensificare gli sforzi per prevenire, combattere ed eliminare la tratta di esseri umani e per contribuire all'elaborazione e all'attuazione di strategie e quadri legislativi e istituzionali adeguati, prestando particolare attenzione alle persone in situazioni vulnerabili, comprese le donne, i bambini e i minori non accompagnati, e alle loro esigenze specifiche. Le parti continuano a difendere le norme della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, firmata a New York il 15 novembre 2000, e del suo protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.

3.    Le parti intensificano gli sforzi per recuperare e restituire i beni rubati e combattere tutte le forme di criminalità organizzata. A tale riguardo, esse rafforzano i quadri giuridici e amministrativi per combattere il riciclaggio e i flussi finanziari illeciti, comprese la frode fiscale e la frode nell'ambito degli appalti pubblici, nonché la corruzione attiva e passiva nei settori privato e pubblico, che possono indebolire la mobilitazione delle risorse interne.


4.    Le parti promuovono la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione al rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle riforme nei settori della giustizia e della sicurezza. Esse promuovono programmi multidisciplinari destinati ai gruppi vulnerabili e volti a sostenere le vittime di violenza, compresa la violenza da armi da fuoco, nonché la mediazione e altre soluzioni di prevenzione e riconciliazione basate sul coinvolgimento della comunità.

ARTICOLO 22

Sicurezza marittima

1.    Le parti convengono di rafforzare la sicurezza marittima, in particolare fronteggiando le diverse forme di reati commessi in mare e i traffici illeciti, contrastando la pirateria e gli atti di depredazione armata in mare, proteggendo le infrastrutture marittime critiche e promuovendo la libertà di navigazione e lo Stato di diritto in mare, conformemente alla convenzione dell’ONU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (UNCLOS).

2.    Le parti convengono di intensificare gli sforzi in materia di applicazione del diritto marittimo per contrastare le minacce marittime nei paesi maggiormente colpiti dai reati commessi in mare. Esse convengono di rafforzare le procedure di indagine e di azione penale quale mezzo per contrastare i reati commessi in mare. Esse convengono inoltre di promuovere l'attuazione di modelli di perseguimento degli atti di pirateria nell'ambito della giurisdizione nazionale quale risposta regionale della giustizia penale e meccanismo deterrente contro i reati commessi in mare, come la pirateria, gli atti di depredazione armata, l'inquinamento marino e idrico, il traffico di migranti, il traffico di stupefacenti e di armi e il trasporto di rifiuti nucleari. Le parti convengono di promuovere iniziative regionali nei settori della sicurezza marittima, della lotta contro la pirateria e della protezione dall'inquinamento marino.


ARTICOLO 23

Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali

1.    Le parti riconoscono che la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro illegali costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

2.    Le parti convengono di rafforzare la lotta contro il commercio illegale, l'eccessivo accumulo e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro e di altre armi convenzionali e relative munizioni, dovuti anche a misure di sicurezza insufficienti e alla gestione inadeguata dei depositi e delle scorte, conformemente al programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. Esse convengono di promuovere l'individuazione delle reti di trafficanti basata sull'intelligence per contrastare più efficacemente il rischio che il deflusso su larga scala di scorte statali continua a comportare per la stabilità regionale. Le parti si adoperano per rafforzare le capacità nazionali delle unità di contrasto e dei punti di contatto competenti per recuperare, sequestrare, rintracciare e analizzare le armi da fuoco illegali e i dati connessi relativi alla giustizia penale, al fine di comprendere meglio e sorvegliare i flussi di traffici illeciti e sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale.


3.    Le parti riconoscono l'importanza di istituire controlli sul commercio internazionale di armi convenzionali, comprese la loro importazione ed esportazione, conformemente alle norme internazionali vigenti, tra cui il trattato sul commercio delle armi, firmato a New York il 2 aprile 2013, e le risoluzioni dell'ONU in materia. Esse provvedono ad applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale nonché di ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali a favore di soggetti non autorizzati. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di una regolamentazione interna e di controlli sull'acquisizione e sulla detenzione legali di armi da fuoco al fine di ridurre la violenza armata.

4.    Le parti cooperano al fine di rimuovere le mine e i residuati bellici esplosivi, compresi gli ordigni esplosivi improvvisati.

ARTICOLO 24

Droghe illecite

1.    Le parti provvedono a garantire un approccio globale, equilibrato, integrato e basato su elementi concreti per prevenire e contrastare il traffico illecito di stupefacenti e di nuove sostanze psicoattive, nonché per promuovere la riduzione della domanda di droga. A tal fine, esse affrontano i fattori di rischio che interessano gli individui, le comunità e la società, che possono comprendere la mancanza di servizi, la necessità di infrastrutture, la violenza connessa alla droga, l'esclusione, l'emarginazione e la disgregazione sociale, al fine di contribuire alla promozione di società pacifiche e inclusive.

   

2.    Le parti convengono che le politiche e le azioni in materia di stupefacenti, comprese quelle che prevedono la partecipazione della società civile, della comunità scientifica e del mondo accademico, sono volte a rafforzare le strutture chiamate a prevenire e contrastare efficacemente le droghe illecite, riducendo sensibilmente l'offerta, il traffico e la domanda di tali droghe.

3.    Le parti si adoperano per contenere le conseguenze negative del consumo di droghe per gli individui e per la società nel suo insieme, nonché per ridurre efficacemente la diversione e il traffico illecito di precursori classificati e non classificati, compresi i precursori "di progettazione".

4.    Le parti collaborano strettamente tra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti per continuare a coordinare gli sforzi e le azioni contro il commercio illecito di stupefacenti.

ARTICOLO 25

Cibersicurezza e cibercriminalità

1.    Le parti riconoscono l'importanza di un ambiente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) aperto, sicuro e stabile, accessibile e pacifico, basato sulle norme, sulle regole e sui principi di comportamento responsabile dello Stato e sull'applicazione del diritto internazionale vigente. A tal fine, le parti si impegnano a rafforzare la cooperazione per promuovere la cibersicurezza, prevenire e combattere la criminalità informatica ed elettronica ad alta tecnologia e l'impiego abusivo dei social media, nonché per migliorare la sicurezza delle reti attraverso lo scambio di migliori pratiche che aumentino la ciberresilienza, anche per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture critiche.


2.    Le parti riconoscono la necessità di prevenire e contrastare la cibercriminalità, compresi l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori online, collaborando e scambiando le migliori pratiche per combattere i reati informatici, basandosi sulle norme e sugli standard internazionali in vigore, compresi quelli della convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001, e della convenzione dell'Unione africana sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati personali, firmata a Malabo il 27 giugno 2014.

ARTICOLO 26

Cooperazione nell'attività di contrasto

1.    Le parti agevolano la cooperazione tra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto regionali e internazionali al fine di sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalità transnazionale e dal terrorismo. Una siffatta cooperazione contribuisce alla prevenzione della criminalità e comprende, tra l'altro, scambi di opinioni sui quadri legislativi, assistenza amministrativa e tecnica volta a rafforzare le capacità istituzionali e operative delle autorità di contrasto, nonché scambi di informazioni e misure in materia di indagini.

2.    Le parti, riconoscendo l'importanza della sicurezza delle frontiere, si adoperano per gestire le sfide attuali e future che interessano le frontiere, secondo un approccio basato sulla gestione integrata delle frontiere. Esse promuovono risposte intersettoriali legittime volte a prevenire, individuare e, se del caso, reprimere la criminalità transfrontaliera e rimuovere altri rischi.


TITOLO III

SVILUPPO UMANO E SOCIALE

ARTICOLO 27

Le parti ribadiscono la propria determinazione a collaborare a favore dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà in tutte le sue forme per contrastare le disuguaglianze e promuovere la coesione sociale. Esse convengono inoltre di cooperare per garantire che tutti dispongano dei mezzi necessari per vivere dignitosamente e di un tenore di vita adeguato, anche grazie a opportuni sistemi di protezione sociale e servizi sociali. Esse prestano particolare attenzione alle donne e alle ragazze, ai giovani, ai minori e alle persone più vulnerabili e svantaggiate, conformemente ai principi di non lasciare indietro nessuno e di raggiungere per prime le persone più svantaggiate. Esse convengono inoltre di collaborare per affrontare le sfide e cogliere le opportunità presentate dalla rapida crescita demografica.


CAPO 1

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 28

Istruzione

1.    Le parti sostengono l'apprendimento permanente inclusivo e un'istruzione equa e di qualità a tutti i livelli. Esse si adoperano per garantire che ogni ragazza e ragazzo portino a termine un ciclo di istruzione primaria e secondaria gratuita, equa e di qualità e abbiano uno sviluppo infantile di qualità e un accesso a cure e istruzione pre-scolastiche, tenendo debitamente conto dei divari di genere. Esse si adoperano per garantire a ogni donna e uomo parità di accesso a un'istruzione tecnica, professionale e terziaria, anche universitaria, a costi accessibili e di qualità. Viene prestata particolare attenzione agli investimenti nelle scienze, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica (STEM) e alla promozione dell'istruzione digitale e dell'educazione artistica per tutti.

2.    Le parti intensificano gli sforzi per garantire che tutti dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità necessarie per godere di una migliore qualità della vita, impegnarsi pienamente nella società, contribuire al benessere sociale ed economico delle loro comunità e partecipare attivamente ed equamente alla vita democratica e culturale.


3.    Le parti promuovono la sicurezza nelle scuole e il buon funzionamento dei sistemi di istruzione, dotandoli di risorse adeguate per pianificare, gestire e garantire un'offerta di istruzione e formazione efficace, anche online e attraverso altri mezzi non convenzionali. Esse cooperano per instaurare e rafforzare sistemi di garanzia della qualità e il riconoscimento reciproco delle qualifiche. Esse agevolano la mobilità degli studenti, del personale e dei docenti universitari tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e tra questi e l'Unione europea.

ARTICOLO 29

Salute

1.    Le parti riconoscono che la salute è fondamentale per la vita delle persone e costituisce un indicatore chiave dello sviluppo sostenibile. Esse ribadiscono il loro impegno a tutelare e promuovere il più elevato livello possibile di salute fisica e mentale per tutti.

2.    Le parti rafforzano i sistemi sanitari nazionali mediante risorse e meccanismi sostenibili di finanziamento della sanità, infrastrutture operative, personale sanitario qualificato, anche per quanto riguarda l'assunzione e il mantenimento in servizio di quest'ultimo, e tecnologie adeguate, quali gli strumenti digitali, a sostegno dello sviluppo della sanità mobile.

3.    Le parti promuovono la copertura sanitaria universale, l'accesso equo e universale a servizi sanitari completi e di qualità e l'accesso a medicinali e vaccini essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili.


4.    Le parti cooperano per prevenire e combattere le malattie trasmissibili e altre gravi minacce sanitarie transfrontaliere, quali la resistenza antimicrobica, e per ridurre l'incidenza delle malattie non trasmissibili grazie a una migliore prevenzione e a un migliore controllo. Esse cooperano per fronteggiare le crisi sanitarie mondiali e prevenirne l'intensificazione, sostenendo tra l'altro sistemi di allarme rapido per uno scambio veloce di informazioni, la preparazione e l'azione tempestiva nell'ambito dell'assistenza umanitaria per la sopravvivenza, nonché l'elaborazione di piani coerenti e multisettoriali volti a rafforzare la capacità dei sistemi sanitari. Esse sostengono la ricerca e lo sviluppo, nonché la distribuzione di vaccini, strumenti diagnostici e medicinali.

5.    Le parti sostengono l'accesso universale ai prodotti sanitari e ai servizi di assistenza sanitaria relativi alla salute sessuale e riproduttiva, anche a fini di pianificazione familiare, informazione ed educazione, nonché l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali.

ARTICOLO 30

Sicurezza alimentare e miglioramento della nutrizione

1.    Le parti riconoscono che il conseguimento della sicurezza alimentare e di una migliore nutrizione rappresentano una sfida mondiale di rilievo nella lotta contro la povertà e le crescenti disuguaglianze e convengono pertanto di affrontare le cause strutturali di tali condizioni, tra cui i conflitti, le crisi, il degrado delle risorse naturali e i cambiamenti climatici.


2.    Le parti promuovono la resilienza dei mezzi di sussistenza e un accesso sicuro alla terra, all'acqua e ad altre risorse, e favoriscono una crescita inclusiva e sostenibile della produzione e della produttività agricole, nonché catene del valore efficienti.

3.    Le parti promuovono azioni in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e alla variabilità del clima lungo tutte le catene del valore della produzione alimentare.

4.    Le parti si adoperano per fornire a tutti l'accesso a prodotti alimentari sicuri, nutrienti, in quantità sufficiente e a prezzi accessibili, per aumentare la capacità di garantire una produzione alimentare diversificata e per elaborare politiche in materia di sicurezza alimentare e nutrizione, nonché meccanismi di protezione sociale a favore della sicurezza alimentare e del miglioramento della nutrizione, in grado di rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, soprattutto nei paesi soggetti a crisi ricorrenti.

5.    Le parti intensificano gli sforzi coordinati, accelerati e intersettoriali per porre fine alla fame, contrastare tutte le forme di malnutrizione e garantire che le carestie siano evitate in ogni circostanza.

ARTICOLO 31

Acqua, servizi igienico-sanitari e alloggi

1.    Le parti promuovono l'accesso universale a un'acqua potabile sufficiente e sicura, anche attraverso una gestione sostenibile e integrata delle risorse e dei sistemi idrici, nonché attraverso un uso e un riciclaggio più efficienti dell'acqua.


2.    Le parti si adoperano per garantire a tutti un accesso adeguato ed equo ai servizi igienico-sanitari, comprese la gestione dei rifiuti e la promozione dell'igiene, prestando particolare attenzione alle esigenze delle donne, delle ragazze e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

3.    Le parti riconoscono che un alloggio adeguato, sicuro e a prezzi accessibili produce un effetto trasformativo sulle comunità vulnerabili ed emarginate e incide significativamente sulla salute delle persone e sullo sviluppo socioeconomico delle loro comunità. Esse si adoperano per garantire a tutti l'accesso ad alloggi adeguati, sicuri e a prezzi contenuti, elaborando politiche, strategie e codici urbanistici e dell'edilizia, e per riqualificare le baraccopoli.

4.    Le parti promuovono l'accesso a un'energia affidabile, sostenibile, moderna e a prezzi accessibili per tutti, nonché a sistemi energetici consolidati che sostengano, tra l'altro, i settori dell'acqua, dei servizi igienico-sanitari e dell'edilizia abitativa.


CAPO 2

DISUGUAGLIANZE E COESIONE SOCIALE

ARTICOLO 32

Coesione e protezione sociali

1.    Le parti mirano a rafforzare la coesione sociale conseguendo progressivamente una maggiore uguaglianza e una maggiore inclusione sociale e garantendo che lo sviluppo umano e sociale proceda di pari passo con lo sviluppo economico, senza lasciare indietro nessuno. Viene prestata particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni svantaggiate, di vulnerabilità ed emarginazione, compresi gli anziani e gli orfani, conformemente ai principi di solidarietà e non discriminazione. Le parti promuovono in particolare:

a)    politiche economiche orientate a una società più inclusiva, che consentano una migliore distribuzione del reddito e del valore creato;

b)    politiche di bilancio e salariali solide ed eque, che consentano una migliore ridistribuzione della ricchezza, garantiscano livelli adeguati di spesa sociale e riducano l'economia informale;

c)    politiche sociali efficaci e accesso equo ai servizi sociali, all'assistenza sociale e alla previdenza sociale, nonché alla giustizia; e


d)    politiche occupazionali volte a conseguire un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, compresi i giovani e le persone con disabilità, e a garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro.

2.    Le parti promuovono l'elaborazione e l'attuazione di politiche e sistemi di protezione sociale e previdenza sociale al fine di eliminare la povertà e rafforzare la coesione sociale. Esse riconoscono il ruolo trasformativo che le politiche e i sistemi di protezione sociale svolgono nelle società promuovendo l'equità, l'inclusione sociale e il dialogo con le parti sociali e rafforzando una crescita economica inclusiva ed equa. Esse si impegnano a instaurare progressivamente sistemi universali di protezione sociale a titolarità nazionale, compresa l'adozione di livelli minimi di protezione sociale.

3.    Le parti promuovono i diritti delle persone con disabilità per garantire loro pieno inserimento nella società e pari partecipazione al mercato del lavoro, tenendo conto delle loro esigenze specifiche. Esse adottano misure concrete per firmare, ratificare e attuare integralmente la convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 Dicembre 2006.

ARTICOLO 33

Lavoro dignitoso

1.    Le parti ribadiscono il loro impegno a conseguire una piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e tutti gli uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità. A tal fine, esse promuovono l'agenda del lavoro dignitoso quale definita nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.


2.    Le parti riaffermano i loro obblighi quali membri dell'OIL e gli impegni assunti nel quadro della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti. Esse ribadiscono il proprio impegno a favore del dialogo sociale nonché della promozione e dell'effettiva attuazione delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni e nei protocolli pertinenti dell'OIL in materia di libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva, abolizione del lavoro forzato, della schiavitù moderna, della tratta di esseri umani e del lavoro minorile, affrontando in via prioritaria le sue forme peggiori e questioni quali l'età minima sul lavoro, l'uguaglianza di retribuzione e la non discriminazione nel lavoro. Esse compiono sforzi continui e duraturi per ratificare tali convenzioni e protocolli o aderirvi, a seconda dei casi, se non lo hanno ancora fatto.

3.    Le parti promuovono un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori. Esse adottano e attuano misure e politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia nell'economia formale che in quella informale, e si adoperano per istituire e mantenere un sistema efficace di ispezione del lavoro, in conformità delle norme internazionali del lavoro definite dall'OIL.


CAPO 3

POPOLAZIONE E SVILUPPO

ARTICOLO 34

Demografia

1.    Le parti riconoscono che la crescita demografica e i cambiamenti demografici possono avere una notevole incidenza sui vantaggi in termini di sviluppo e sui progressi economici e collaborano a un approccio integrato volto a ridurre al minimo le sfide e a massimizzare gli effetti positivi del dividendo demografico. A tal fine, esse mirano a istituire, sostenere, mantenere e consolidare le riforme strutturali e le trasformazioni dei sistemi economici e sociali al fine di creare opportunità di istruzione, occupazione e sostentamento dignitosi per una popolazione giovane emergente.

2.    Le parti sostengono processi di dialogo politico inclusivo e integrano le tendenze e le proiezioni demografiche in tutte le politiche al fine di permettere e promuovere la piena e attiva partecipazione dei minori e dei giovani alla società, nonché di promuovere l'autonomia degli anziani, tutelare le loro esigenze e rendere possibile il loro coinvolgimento attivo.


3.    Le parti favoriscono un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile attraverso una governance e una pianificazione urbane efficaci, al fine di ridurre al minimo qualsiasi ripercussione negativa sull'ambiente e di rimediare alle altre conseguenze sociali ed economiche negative provocate dalla rapida crescita demografica nelle aree urbane. Esse si adoperano per affrontare efficacemente le sfide di una rapida urbanizzazione e cogliere le opportunità che questa comporta, anche attraverso politiche urbane nazionali, una pianificazione urbana integrata e partecipativa, l'erogazione di servizi comunali, compresa la gestione dei rifiuti, e il finanziamento dello sviluppo urbano e delle infrastrutture urbane, al fine di creare città resilienti e vivibili.

ARTICOLO 35

Giovani

1.    Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società, anche in termini di elaborazione, attuazione e follow-up delle politiche che li riguardano. Questo comprende:

a)    il sostegno all'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità che consentano loro di partecipare pienamente alla società, comprese competenze adeguate al mercato del lavoro, attraverso l'istruzione, la formazione professionale e tecnica e l'accesso alle tecnologie digitali;

b)    la creazione di opportunità di lavoro dignitoso, anche mediante il sostegno all'imprenditorialità giovanile; e


c)    la promozione dell'emancipazione e della cittadinanza responsabile dei giovani, aprendo spazi per la loro partecipazione attiva alla vita politica e culturale e al consolidamento e al mantenimento della pace, anche al fine di contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento.

2.    Le parti convengono che offrire ai minori un ambiente sicuro e stimolante è indispensabile per favorire lo sviluppo di una popolazione giovanile sana e in grado di realizzare appieno il proprio potenziale, anche sotto il profilo fisico, psicologico, sociale ed economico. Esse si adoperano per garantire che i diritti e le esigenze delle ragazze e dei ragazzi siano riconosciuti e realizzati dalla nascita e dalla prima infanzia fino all'adolescenza e al passaggio all'età adulta. Esse si adoperano per migliorare la protezione dei minori e la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano.

ARTICOLO 36

Parità di genere ed emancipazione di donne e ragazze

1.    Le parti riconoscono che la parità di genere e l'emancipazione economica delle donne sono essenziali per conseguire uno sviluppo sostenibile equo e una crescita inclusiva. Esse avviano riforme, anche attraverso la creazione e il consolidamento di quadri giuridici, per garantire alle donne pari diritti in materia di risorse economiche e finanziarie e l'accesso alle terre e alle risorse naturali, all'eredità e ad altre forme di proprietà, nonché la titolarità e il controllo di queste. Esse prendono misure per accrescere la piena ed effettiva partecipazione delle donne alla vita politica.


Le parti, oltre a sostenere la parità di accesso all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose, promuovono il riconoscimento dell'assistenza e del lavoro domestico non retribuiti attraverso la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie.

2.    Le parti si impegnano a favore dell'attuazione piena ed effettiva della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nonché dei risultati delle rispettive conferenze di revisione, come pure a favore, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti.

3.    Le parti riconoscono che la gestione della salute mestruale è importante per la salute delle donne e delle ragazze, nonché per la loro dignità, la loro mobilità e il loro benessere, e convengono pertanto di promuovere misure di sostegno adeguate e appropriate.


CAPO 4

CULTURA

ARTICOLO 37

Cultura e sviluppo sostenibile

1.    Le parti ribadiscono che la cultura è un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile e costituisce parte integrante delle sue dimensioni sociale, economica e ambientale. Esse si impegnano a integrare una prospettiva culturale nelle loro politiche e strategie di sviluppo, tenendo conto delle specificità culturali e dei sistemi di conoscenze locali e indigene.

2.    Le parti potenziano il contributo degli operatori culturali allo sviluppo sostenibile favorendo la loro partecipazione a un dialogo rafforzato, alle reti professionali e a partenariati multipartecipativi.

ARTICOLO 38

Diversità culturale e comprensione reciproca

1.    Le parti riconoscono che tutti gli esseri umani hanno il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e si impegnano a proteggere e salvaguardare i diritti culturali e la libertà di espressione artistica.


2.    Le parti convengono di promuovere una visione di sviluppo umano e sociale che integri il dialogo tra le culture e il riconoscimento della diversità culturale come patrimonio comune dell'umanità. Esse si impegnano a rafforzare la comprensione e la conoscenza reciproche delle rispettive culture, nel debito rispetto della diversità, dei valori universali e dei diritti umani, promuovendo la dimensione culturale nell'istruzione, nonché gli scambi culturali e le iniziative congiunte volte a incoraggiare il dialogo interculturale.

3.    Le parti riconoscono il ruolo svolto dalla cultura nel mantenimento della pace e della coesione nazionale. Esse confermano che il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un clima di fiducia e comprensione reciproche, sono fondamentali per instaurare e mantenere la pace e la sicurezza e per i processi di riconciliazione, nonché per ripristinare la memoria collettiva e i legami sociali tra comunità. Esse rafforzano il ruolo della cultura nello sviluppo della resilienza, nonché nel conseguimento di una ripresa e di una ricostruzione sostenibili dopo una crisi, in particolare in termini di sviluppo urbano.

ARTICOLO 39

Patrimonio culturale e settori creativi

1.    Le parti promuovono il riconoscimento del patrimonio culturale come fattore unificante, capace di rispecchiare identità e retaggi diversi, favorendo nel contempo l'affermarsi di valori comuni. Esse si adoperano per salvaguardare, preservare, conservare e sviluppare il patrimonio culturale materiale e immateriale, conformemente alle norme e alle convenzioni internazionali, quale veicolo di coesione sociale, creatività e innovazione.


2.    Le parti convengono che i settori culturali e creativi, comprese le arti contemporanee, sono essenziali per la crescita economica inclusiva, la diversificazione e la creazione di opportunità di lavoro. A tal fine, esse sostengono l'imprenditorialità culturale e lo sviluppo a lungo termine dei settori culturali e creativi.

3.    Le parti adottano misure, conformemente al diritto internazionale vigente, per prevenire e combattere l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti dei beni culturali. Esse promuovono la conservazione, lo sviluppo delle capacità e la collaborazione tra i professionisti del patrimonio culturale, le comunità di origine e le istituzioni culturali e perseguono la cooperazione internazionale e un dialogo costante per promuovere l'accesso al patrimonio culturale.


TITOLO IV

CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICI INCLUSIVI E SOSTENIBILI

ARTICOLO 40

1.    Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare le loro relazioni economiche nel reciproco interesse e a vantaggio di entrambe, al fine di operare una trasformazione economica strutturale attraverso una crescita e uno sviluppo economici inclusivi e sostenibili in linea con gli OSS, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. Esse perseguono strategie integrate che comprendano le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. Esse adottano opportune misure per creare posti di lavoro dignitosi per tutti e sostenere la transizione verso economie a basse emissioni ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Esse sostengono l'emancipazione socioeconomica dei gruppi emarginati, delle donne e dei giovani.


2.    Le parti sostengono lo sviluppo del settore privato e attraggono e trattengono gli investimenti da fonti interne ed esterne, compresi gli investimenti delle rispettive diaspore. Esse rafforzano gli scambi commerciali e collaborano in materia di scienza, tecnologia, innovazione e ricerca al fine di creare economie forti, competitive e diversificate, approfondire l'integrazione regionale e promuovere l'integrazione delle economie dei membri dell'OSACP nelle catene del valore regionali e mondiali. Esse si adoperano per migliorare la stabilità macroeconomica e finanziaria al fine di generare maggiori investimenti e consolidare la crescita economica sostenibile. Esse convengono di rafforzare le capacità produttive e normative, potenziare l'imprenditorialità e promuovere l'industria manifatturiera e l'industrializzazione, concentrandosi sull'innovazione e sulla creazione di valore aggiunto nei settori della produzione e dei servizi. Le parti cooperano per rafforzare le capacità al fine di agevolare la trasformazione economica strutturale e promuovere il commercio sostenibile.

3.    Le parti promuovono un dialogo pubblico-privato incentrato su questioni che incidono positivamente sulle loro iniziative in materia di trasformazione economica e crescita economica sostenibile, instaurano un dialogo con tutti i portatori di interessi pertinenti e garantiscono il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle norme fondamentali del lavoro.


CAPO 1

INVESTIMENTI

ARTICOLO 41

Mobilitazione di investimenti sostenibili e responsabili

1.    Le parti si impegnano a mobilitare investimenti sostenibili e responsabili al fine di promuovere una crescita e uno sviluppo economici inclusivi e sostenibili. A tal fine, esse instaurano un clima favorevole agli investimenti, che contribuisca ad attrarre investimenti da fonti nazionali ed estere, compresi quelli delle rispettive diaspore, riservandosi il diritto di disciplinarli attraverso quadri normativi, amministrativi e politici trasparenti, prevedibili ed efficienti.

2.    Le parti convengono di sostenere le riforme e le politiche economiche e istituzionali necessarie, basate su una strategia nazionale generale di sviluppo e coerenti e sinergiche a livello nazionale, regionale e internazionale, al fine di creare un contesto favorevole agli investimenti sostenibili e di agevolare lo sviluppo di un settore privato dinamico, vitale e competitivo.


3.    Le parti cooperano per istituire sistemi finanziari solidi al fine di mobilitare investimenti a favore di progetti sostenibili. Esse adottano misure volte a sostenere gli investimenti, migliorando l'accesso ai finanziamenti attraverso l'assistenza tecnica, le sovvenzioni, le garanzie e gli strumenti finanziari innovativi, onde ridurre i rischi, aumentare la fiducia degli investitori e mobilitare fonti di finanziamento pubbliche e private. In tale contesto, esse tengono anche conto della necessità di ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, garantendo nel contempo l'addizionalità degli investimenti che non sarebbero stati effettuati senza tali misure di sostegno. Esse prestano particolare attenzione ai settori prioritari di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

4.    Le parti convengono di migliorare il contesto normativo nonché la qualità, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi finanziari e non finanziari, al fine di sostenere lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI) nell'ambito della mobilitazione degli investimenti interni.

5.    Le parti comprendono e riconoscono l'importanza di investimenti responsabili da parte dei soggetti interessati quale mezzo per conseguire un valore economico, sociale e ambientale sostenibile a lungo termine. A sostegno di tale obiettivo, esse promuovonole pratiche di responsabilità sociale delle imprese (RSI) e la condotta responsabile delle imprese (RBC), comprese le linee guida di attuazione, le norme e gli strumenti applicabili riconosciuti a livello internazionale che forniscono agli investitori, ai governi e ad altri soggetti orientamenti sull'attuazione della RSI e della RBC a integrazione delle leggi nazionali e di altre normative applicabili.


ARTICOLO 42

Agevolazione e tutela degli investimenti

1.    Le parti convengono di agevolare gli investimenti attraverso disposizioni legislative, regolamentari e politiche volte a ridurre gli ostacoli normativi e amministrativi, a migliorare la trasparenza e a evitare una concorrenza dannosa per gli investimenti. Esse convengono che tali misure siano elaborate in modo trasparente e messe a disposizione del pubblico per incoraggiare il dialogo pubblico-privato e offrire a tutti i portatori di interessi la possibilità di partecipare.

2.    Le parti cooperano per promuovere l'uso efficace degli strumenti digitali al fine di agevolare gli investimenti.

3.    Le parti, in linea con le rispettive strategie, concordano sull'importanza di garantire la certezza del diritto e una protezione adeguata agli investimenti realizzati, il cui trattamento ha carattere non discriminatorio e comprende meccanismi efficaci di prevenzione e risoluzione delle controversie. A tale riguardo, esse ribadiscono l'importanza di concludere accordi internazionali in materia di investimenti che salvaguardino pienamente il loro diritto sovrano di disciplinare gli investimenti a fini legittimi di politica pubblica.

4.    Le parti rafforzano la capacità delle istituzioni pubbliche e private competenti di promuovere e agevolare efficacemente gli investimenti e di prevenire e gestire le controversie in materia di investimenti.


CAPO 2

CRESCITA ECONOMICA, DIVERSIFICAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE

ARTICOLO 43

Crescita sostenibile e inclusiva

1.    Le parti concordano sull'importanza della trasformazione economica, dello sviluppo del settore privato e del progresso industriale per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile. Esse promuovono l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti attraverso maggiori competitività, diversificazione, digitalizzazione, innovazione, accesso ai finanziamenti, valore aggiunto nei settori manifatturiero e dei servizi e collegamenti tra settori e industrie. Esse rivolgono particolare attenzione alle MPMI locali e alla formalizzazione delle attività economiche informali.

2.    Le parti promuovono la transizione verso un'economia a basse emissioni ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Esse favoriscono modelli di consumo e produzione sostenibili, una gestione ecocompatibile dei rifiuti e delle sostanze chimiche e misure volte a ridurre tutte le forme di inquinamento. Le parti convengono che un'urbanizzazione ben gestita è un elemento fondamentale per far avanzare lo sviluppo economico sostenibile. Esse cooperano pertanto per affrontare efficacemente le sfide di una rapida urbanizzazione e cogliere le opportunità che questa comporta, e sostengono lo sviluppo urbano e le infrastrutture urbane, nonché collegamenti efficaci tra zone rurali e urbane.


3.    Le parti convengono di cooperare nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, in particolare, per sostenere l'inclusione economica e sociale e l'emancipazione delle donne, dei giovani e dei più poveri e vulnerabili. Esse convengono inoltre di garantire il rispetto delle norme sociali e del lavoro sancite dalle convenzioni e dai protocolli dell'ILO e l'accesso alla giustizia nel rispetto del giusto processo, compresi mezzi di ricorso adeguati ed efficaci.

ARTICOLO 44

Trasformazione economica e industrializzazione

1.    Le parti intensificano la cooperazione nel settore della trasformazione economica, compresa l'industrializzazione. Esse promuovono la transizione dalla dipendenza dai prodotti di base a economie diversificate, nonché la valorizzazione delle risorse naturali, la creazione di valore aggiunto e l'integrazione nelle catene del valore regionali e mondiali. Esse concordano sull'importanza del ruolo svolto dal settore dei servizi nella trasformazione economica e nell'industrializzazione.

2.    Le parti cooperano per sostenere lo sviluppo delle capacità produttive, il miglioramento della produttività, la diversificazione e la competitività. Esse si adoperano per rimediare ai vincoli sul versante dell'offerta promuovendo, tra l'altro, l'innovazione e il potenziamento tecnologici e la loro diffusione, il miglioramento del clima imprenditoriale e d'investimento, il rafforzamento delle capacità normative, la stabilità macroeconomica, nonché lo sviluppo di mercati dei capitali efficienti e di sistemi finanziari solidi per garantire un migliore accesso ai finanziamenti, in particolare per il settore privato. A tal fine, esse confermano l'importanza della digitalizzazione dell'economia per accelerare lo sviluppo della capacità produttiva. Viene posto l'accento sui settori e sulle industrie a elevato valore aggiunto e che presentano un forte potenziale di creazione di posti di lavoro dignitosi.


3.    Le parti si impegnano a migliorare la stabilità macroeconomica e finanziaria perseguendo politiche monetarie e di bilancio solide e trasparenti, nonché a promuovere riforme economiche e strutturali che permettano di creare un contesto favorevole a maggiori investimenti e di favorire lo sviluppo del settore privato. Le parti riconoscono inoltre l'importanza dell'indipendenza delle banche centrali nella definizione dei propri obiettivi strategici e nella conduzione delle politiche monetarie. Esse convengono altresì di mantenere il dialogo e di scambiare informazioni tra le rispettive autorità, se del caso, per migliorare la comprensione degli elementi essenziali delle rispettive economie delle parti.

4.    Le parti intensificano gli sforzi nel settore dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale, nonché in materia di ricerca e innovazione, e garantiscono un migliore collegamento tra le misure adottate e le opportunità ed esigenze del mercato del lavoro in termini di competenze. Esse cooperano per mettere a frutto le rispettive esperienze, anche per quanto riguarda il potenziamento delle capacità produttive attraverso lo sviluppo di competenze e la promozione del trasferimento di tecnologie, favorendo i collegamenti tra le imprese dei membri dell'OSACP e della parte UE, con particolare attenzione alle MPMI.

5.    Le parti ribadiscono il ruolo significativo delle infrastrutture per ovviare ai vincoli sul versante dell'offerta e creare catene del valore regionali e subregionali competitive grazie a una migliore circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. Esse cooperano per sviluppare infrastrutture efficienti e sostenibili, anche nei settori del trasporto aereo, terrestre e marittimo, dell'energia, dell'acqua e della connettività digitale, tenendo debitamente conto delle diverse esigenze delle economie dei paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari. Di conseguenza, esse cooperano per mobilitare risorse pubbliche e private, anche attraverso investimenti nello sviluppo delle infrastrutture.


6.    Le parti, impegnandosi a favore di una crescita economica condivisa, convengono di cooperare, tra l'altro, nei seguenti settori considerati prioritari: agricoltura e industria agroalimentare, allevamento e industria conciaria, economia blu, pesca, industrie minerarie ed estrattive, industrie culturali e creative, turismo sostenibile, energia sostenibile, TIC e trasporti. Le parti sottolineano il ruolo significativo di questi settori per la creazione di valore aggiunto e di posti di lavoro dignitosi e per rafforzare le capacità produttive, nonché per contribuire agli sforzi globali di trasformazione economica. Esse cooperano di conseguenza al fine di individuare i fattori trainanti della crescita per ciascun settore, mobilitare gli investimenti e ovviare ai vincoli che ostacolano la creazione di collegamenti a monte e a valle.

7.    Le parti promuovono il dialogo, stimolano il trasferimento di competenze e tecnologie, si adoperano per migliorare le catene del valore e rafforzano la cooperazione ai fini dello scambio di esperienze fruttuose e della diffusione delle migliori pratiche nel settore agricolo. Esse cooperano altresì per sostenere meccanismi e quadri volti a incrementare la produzione agricola sostenibile e di qualità.


ARTICOLO 45

Sviluppo del settore privato

1.    Le parti, riconoscendo l'importanza dello sviluppo del settore privato per la trasformazione economica e la creazione di posti di lavoro, mirano a promuovere l'imprenditorialità e a sviluppare e migliorare la competitività delle imprese. Particolare attenzione è rivolta alle MPM, comprese le start-up, soprattutto attraverso la promozione di quadri giuridici, amministrativi e istituzionali favorevoli che ne consentano l'effettiva integrazione in catene del valore e di approvvigionamento sostenibili. Viene inoltre prestata attenzione al settore informale e alla trasformazione delle attività economiche informali in attività formali, nonché alla promozione dell'integrazione degli obiettivi legati alla sostenibilità nei modelli aziendali. Le parti convengono inoltre di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità tra le donne e i giovani nell'ambito della loro emancipazione economica e della promozione dello sviluppo inclusivo. Esse ribadiscono l'importanza di sviluppare capacità regionali e nazionali al fine di migliorare la competitività nel settore manifatturiero a media e alta tecnologia.

2.    Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra settore pubblico e privato, anche attraverso forum commerciali del settore privato. Esse intensificano la cooperazione ai fini dello scambio di esperienze fruttuose e di una diffusione delle migliori pratiche in grado di favorire l'imprenditorialità, promuovere il dialogo e i contatti tra imprese e stimolare i trasferimenti di competenze e tecnologie.

3.    Le parti convengono che occorre istituire strategie ed elaborare migliori politiche di inclusione finanziaria e una normativa adeguata, nonché migliorare l'accesso ai finanziamenti e ai servizi finanziari e non finanziari, anche attraverso meccanismi di finanziamento innovativi, rivolgendo particolare attenzione alla concessione di crediti a tassi accessibili alle aziende agricole a conduzione familiare, ai piccoli proprietari, alle microimprese e alle piccole e medie imprese, alle donne e ai giovani imprenditori.


4.    Le parti riconoscono che sia le fonti di finanziamento pubbliche che quelle private svolgono un ruolo determinante nel sostenere lo sviluppo del settore privato, in particolare attraverso strumenti e meccanismi quali i partenariati pubblico-privato (PPP) e i finanziamenti misti, e nel promuovere gli investimenti in tutti i settori pertinenti, compreso lo sviluppo delle infrastrutture. Di conseguenza, esse cooperano per sviluppare quadri e strategie trasparenti e prevedibili per il ricorso ai PPP, compreso il rafforzamento delle capacità istituzionali per negoziare, attuare e sorvegliare progetti nell'ambito di un PPP.

CAPO 3

SCIENZA, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E RICERCA

ARTICOLO 46

Scienza, tecnologia e innovazione

1.    Le parti riconoscono il ruolo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nell'ampliare le frontiere della conoscenza, accelerare la transizione e compiere un netto balzo in avanti verso lo sviluppo sostenibile grazie alla trasformazione economica, alla creazione di valore aggiunto lungo la catena del valore e ai legami tra le imprese, nonché nel promuovere lo sviluppo delle conoscenze e l'emancipazione umana, in particolare delle donne e dei giovani, e aiutare i responsabili dei processi decisionali e politici a perseguire lo sviluppo sostenibile.


2.    Le parti si adoperano per sviluppare le società della conoscenza. Esse convengono di investire nel capitale umano, promuovere l'adozione di quadri strategici e normativi coerenti e globali e sviluppare la connettività delle infrastrutture e gli strumenti digitali.

3.    Le parti intensificano la cooperazione sulla base del reciproco vantaggio, sfruttando i meccanismi esistenti ed esplorando nel contempo nuove strade per il finanziamento della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, fatta salva una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale. Esse promuovono le conoscenze indigene, tradizionali e locali quale strumento per colmare le lacune in materia di conoscenze e tecnologie nei settori interessati.

4.    Le parti incoraggiano gli investimenti nella creazione, nella diffusione e nel trasferimento di nuove tecnologie, con particolare attenzione alle tecnologie pulite e innovative che tutelano l'ambiente. Esse promuovono le energie rinnovabili e cooperano per sviluppare la capacità produttiva e normativa.

5.    Le parti esaminano le possibili ripercussioni delle tecnologie sulla società, affrontano le questioni relative alla cibersicurezza, garantiscono la protezione dei dati personali e tengono conto degli effetti della tecnologia di rottura, comprese l'intelligenza artificiale e la robotica.

6.    Le parti riconoscono il ruolo dello spazio quale catalizzatore di vantaggi sociali ed economici, anche nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, della governance degli oceani, dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura, delle attività minerarie e della silvicoltura. Esse cooperano su questioni di interesse comune nelle attività spaziali in campo civile, quali la ricerca spaziale, le applicazioni e i servizi del sistema globale di navigazione satellitare, lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, l'uso di applicazioni e servizi di osservazione della Terra e le scienze della Terra.


ARTICOLO 47

Ricerca e sviluppo

1.    Le parti convengono che la ricerca e lo sviluppo sono essenziali per generare prosperità economica e creare opportunità di lavoro dignitoso e possono apportare un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

2.    Le parti incoraggiano la generazione e la divulgazione di nuove conoscenze, tenendo conto dei loro potenziali effetti, anche nocivi, sull'ambiente e sulla società. Esse sostengono il miglioramento delle competenze per tenere il passo con il progresso tecnologico e l'innovazione, nonché la mobilità e la formazione dei ricercatori. Esse promuovono i partenariati tra l'industria, il mondo accademico e il settore pubblico, nonché le attività del settore privato volte ad acquisire conoscenze e a sperimentare idee al fine di creare nuovi prodotti con un autentico potenziale commerciale, prestando particolare attenzione alle donne e ai giovani quali innovatori.

3.    Le parti promuovono gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo, in particolare nei segmenti a elevato valore aggiunto delle catene del valore, e si adoperano per affrontare le sfide sociali, soprattutto nei settori dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, dell'energia, della sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e della salute.


ARTICOLO 48

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed economia digitale

1.    Le parti cooperano per ridurre il divario digitale promuovendo la cooperazione in materia di sviluppo della società digitale a vantaggio dei cittadini e delle imprese, grazie all'accessibilità delle tecnologie digitali, comprese le TIC adeguate alla situazione locale. Le parti sostengono misure che consentano un facile accesso alle TIC attraverso, tra l'altro, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e a prezzi accessibili e lo sviluppo e la ridistribuzione di reti di comunicazione senza fili a basso costo. Esse si adoperano altresì a favore di una maggiore complementarità e di una maggiore armonizzazione dei sistemi di comunicazione e del loro adeguamento alle nuove tecnologie.

2.    Le parti riconoscono il ruolo centrale dell'economia digitale quale amplificatore e acceleratore del cambiamento, in grado di stimolare una diversificazione economica significativa, creare posti di lavoro e consentire alla crescita di compiere un netto balzo in avanti. Esse convengono di promuovere la digitalizzazione al fine di ridurre i costi di transazione e le asimmetrie informative, con l'obiettivo generale di migliorare la produttività e la sostenibilità.

3.    Le parti promuovono e sostengono l'imprenditorialità digitale, in particolare tra le donne e i giovani, e la trasformazione digitale delle MPMI. Esse incoraggiano lo sviluppo del commercio elettronico per ammodernare le catene di approvvigionamento ed espandere i mercati e favoriscono l'espansione dei servizi bancari online, anche per ridurre i costi delle rimesse, e la diffusione di soluzioni di e-governance.

4.    Le parti cooperano allo sviluppo e alla gestione delle politiche in materia di protezione della vita privata e dei dati, favorendo misure intese ad agevolare i flussi di dati e sostennendo il quadro normativo volto a promuovere la produzione, la vendita e la fornitura di prodotti e servizi digitali.


CAPO 4

COOPERAZIONE COMMERCIALE

ARTICOLO 49

Commercio e sviluppo sostenibile

1.    Le parti riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e sinergici. Esse ribadiscono il proprio impegno, tenuto debitamente conto dei rispettivi livelli di sviluppo, a potenziare l'integrazione dello sviluppo sostenibile, che consiste nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale e nella tutela dell'ambiente, in tutti gli aspetti delle loro relazioni commerciali, al fine di promuovere una crescita sostenibile. A tal fine, le parti incoraggiano nelle loro relazioni commerciali un elevato livello di tutela ambientale, di protezione sociale e di protezione dei lavoratori, in particolare alla luce degli impegni di cui all'articolo 54, ai capi da 1 a 3 del titolo V, nonché al capo 2 del titolo III della presente parte, al fine di conseguire gli OSS convenuti nell'ambito dell'Agenda 2030. Le parti convengono inoltre che le misure ambientali e sociali non siano utilizzate a fini protezionistici.

2.    Le parti convengono che non è opportuno incoraggiare gli scambi e gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare il livello di protezione interna previsto dalla legislazione in materia di ambiente o di lavoro o il livello di applicazione di tale legislazione.


3.    Le parti riconoscono i rispettivi diritti di determinare gli obiettivi e le priorità della politica di sviluppo sostenibile e di stabilire i propri livelli di protezione interna nei settori sociale, del lavoro e ambientale, compresi i cambiamenti climatici, come ritengono opportuno, a condizione che le leggi e le politiche adottate non siano incompatibili con gli impegni assunti nei confronti delle norme di protezione riconosciute a livello internazionale e degli accordi in materia.

4.    Le parti promuovono gli scambi di prodotti ottenuti mediante la gestione sostenibile, la conservazione e l'uso efficiente delle risorse naturali. Esse cooperano inoltre, conformemente ai loro impegni internazionali, per promuovere gli scambi di beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché gli investimenti in tali beni e servizi, compresi i prodotti fabbricati e rifabbricati a basse emissioni di CO₂, le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico.

5.    Le parti cooperano per promuovere la coerenza e le sinergie tra le politiche in materia di commercio, lavoro e ambiente e intensificano il dialogo e lo scambio di informazioni e migliori pratiche sugli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio, anche con la partecipazione dei pertinenti portatori di interessi. In tale contesto, esse convengono inoltre di cooperare per promuovere le pratiche di responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese, compresi gli orientamenti, le norme e gli strumenti applicabili riconosciuti a livello internazionale, integrando tali pratiche nelle attività commerciali e imprenditoriali. Inoltre, la cooperazione mira a cogliere le sfide e le opportunità presentate dagli aspetti attinenti al commercio dei sistemi volontari privati e pubblici di garanzia della sostenibilità per quanto riguarda, tra l'altro, il lavoro, l'ambiente, la conservazione della biodiversità, l'uso e la gestione sostenibili delle risorse forestali, le pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti provenienti da attività di pesca gestite in modo sostenibile.


6.    Le parti convengono di mantenere o istituire, se del caso, sistemi volti a sostenere e sorvegliare l'effettiva attuazione delle norme sociali, del lavoro e ambientali riconosciute a livello internazionale e degli accordi in materia nell'ambito delle loro relazioni commerciali, anche rafforzando le capacità delle istituzioni di adottare e applicare la legislazione pertinente.

ARTICOLO 50

Regimi commerciali

1.    Le parti riconoscono l'importanza di basarsi sui risultati dell'accordo di Cotonou nell'ambito delle loro relazioni commerciali. Esse sottolineano l'importanza degli scambi commerciali nelle loro relazioni generali e si impegnano a promuovere l'intensificazione e la diversificazione dei flussi commerciali a vantaggio di entrambe, in particolare in vista dell'integrazione delle economie dei membri dell'OSACP nelle catene del valore regionali e mondiali.

2.    Le parti convengono che la cooperazione commerciale sia condotta conformemente al sistema commerciale multilaterale basato su regole al fine di promuovere scambi liberi, equi e aperti per conseguire una crescita e uno sviluppo sostenibili, in particolare nei membri dell'OSACP. A tal fine, la cooperazione è conforme agli obblighi assunti dalle parti in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC), comprese le disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato.


3.    Le parti riconoscono l'importanza di instaurare regimi commerciali per creare maggiori opportunità commerciali e promuovere la propria effettiva integrazione nell'economia mondiale. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di aderire a regimi regionali o multilaterali per ridurre o abolire le misure non tariffarie che incidono sugli scambi di beni e servizi. Esse si adoperano inoltre per limitare gli effetti negativi che i propri regimi commerciali instaurati con terzi potrebbero produrre sulla posizione concorrenziale di ciascuna parte sul mercato interno delle altre.

4.    Le parti, tenuto conto della necessità di basarsi sui propri regimi commerciali preferenziali e sugli accordi di partenariato economico ("APE") esistenti quali strumenti della loro cooperazione commerciale, riconoscono che la cooperazione è rafforzata principalmente per sostenere l'attuazione concreta di tali strumenti esistenti.

5.    Le parti convengono inoltre che il quadro degli APE è inclusivo e tiene conto dell'eterogeneità delle situazioni dei membri e delle regioni dell'OSACP nelle diverse fasi del processo degli APE, nonché del livello di sviluppo dei membri dell'OSACP. I firmatari degli APE ribadiscono l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne la piena attuazione, che dovrebbe favorire la loro crescita economica e il loro sviluppo economico, contribuendo nel contempo ad approfondire i processi di integrazione regionale in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico (ACP). Le parti riconoscono l'importanza di ampliare l'ambito di applicazione degli APE e di incoraggiare l'adesione di nuovi membri. Le parti convengono di mantenere o stabilire, ai livelli appropriati, accordi ACP-UE per sorvegliare l'attuazione degli APE e valutarne l'incidenza sullo sviluppo delle economie dei membri dell'OSACP in tutte le regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e sui rispettivi processi di integrazione regionale.


6.    Le parti dei rispettivi APE convengono che i riferimenti ivi contenuti alle disposizioni dell'accordo di Cotonou relative alle misure appropriate si intendono come riferimenti alle disposizioni corrispondenti del presente accordo.

7.    Le parti convengono inoltre che la loro cooperazione contribuisce a intensificare le iniziative e i processi di integrazione regionale in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico e a incoraggiare ulteriormente il commercio regionale intra-ACP.

8.    Le parti sottolineano l'importanza della loro attiva partecipazione all'OMC e ad altre organizzazioni internazionali competenti, di cui divengono membri e di cui seguono da vicino il programma e le attività. Esse convengono di cooperare strettamente per individuare e promuovere i loro interessi comuni nell'ambito della cooperazione economica e commerciale internazionale, in particolare nel quadro dell'OMC. In tale contesto ci si adopera in particolare per migliorare l'accesso dei beni e servizi originari dei membri dell'OSACP al mercato dell'Unione europea e ad altri mercati.

9.    Le parti riconoscono l'importanza della flessibilità nell'applicazione delle norme dell'OMC per tener conto dei diversi livelli di sviluppo dei paesi e delle regioni ACP e delle difficoltà cui questi ultimi devono far fronte per rispettare gli obblighi assunti. Esse convengono pertanto di cooperare al fine di sviluppare la capacità necessaria e adeguata per assolvere efficacemente gli impegni assunti nell'ambito dell'OMC. Le parti riconoscono altresì l'approccio innovativo al trattamento speciale e differenziato proprio dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi ("TFA"), che consente ai PMS e ai paesi in via di sviluppo di attuare pienamente gli impegni assunti, fatta salva la fornitura del sostegno commerciale necessario, in conformità delle rispettive notifiche di attuazione a titolo del TFA.


10.    Le parti riconoscono l'importanza di intensificare il dialogo per affrontare le questioni commerciali e le questioni inerenti agli scambi che presentano un interesse comune. Esse convengono di promuovere la partecipazione della società civile e del settore privato a tale dialogo.

ARTICOLO 51

Scambi di servizi

1.    Le parti convengono che gli scambi di servizi sono un potente motore di crescita e sviluppo delle loro economie e ribadiscono i rispettivi diritti e obblighi nell'ambito dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC.

2.    Le parti si impegnano a cooperare e a intensificare gli scambi di servizi, in particolare per quanto riguarda i modi di fornitura che presentano un interesse sotto il profilo delle esportazioni, compresa la circolazione delle persone fisiche per motivi professionali, e i settori che considerano prioritari, tra cui il settore delle TIC, il turismo, i trasporti, i servizi ambientali, i servizi finanziari, i servizi sportivi e altri settori prioritari, a seconda dei casi.

3.    Le parti, tenuto conto dell'articolo 39, paragrafo 2, cooperano per rafforzare la capacità di fornire servizi connessi alle industrie culturali e creative.


4.    Le parti cooperano per eliminare gli ostacoli agli scambi di servizi al fine di agevolare l'accesso ai mercati e rafforzare gli scambi. Esse convengono inoltre di intensificare la cooperazione per sostenere lo sviluppo di quadri normativi interni e di capacità, migliorare la capacità dei prestatori di servizi di conformarsi ai regolamenti e alle norme dell'UE e dei membri dell'OSACP a livello continentale, regionale, nazionale e subnazionale, e incoraggiare la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento, se del caso, nei settori dei servizi di interesse comune di cui al paragrafo 2.

5.    Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti ed economicamente vantaggiosi quale principale modo di trasporto per agevolare gli scambi commerciali. Le parti migliorano la competitività dei servizi di trasporto marittimo rafforzando la connettività per incrementare la circolazione sicura di merci e persone nel settore del trasporto marittimo. A tal fine, esse cooperano nelle sedi appropriate al fine di liberalizzare il trasporto marittimo quale principale modo di trasporto per agevolare gli scambi commerciali. Esse consentono l'accesso ai mercati del trasporto marittimo internazionale e ai porti e ai servizi portuali, su base non discriminatoria e commerciale. Le parti cooperano per sviluppare e promuovere servizi di trasporto marittimo efficienti ed economicamente vantaggiosi nei membri dell'OSACP ai fini di una maggiore partecipazione degli operatori dei membri dell'OSACP ai servizi internazionali di trasporto marittimo.


ARTICOLO 52

Settori connessi al commercio

1.    Le parti riconoscono la crescente importanza delle misure non tariffarie negli scambi commerciali alla luce della riduzione delle barriere tariffarie. Esse riconoscono pertanto la necessità di cooperare al fine di sorvegliare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi, aumentando e agevolando così il commercio tra la parte UE e i membri dell'OSACP, nonché tra questi ultimi. A tale riguardo, le parti convengono di mantenere o concludere, se del caso, accordi per ovviare alle misure non tariffarie che possono incidere negativamente sulle esportazioni verso il mercato dell'altra parte.

2.    Le parti convengono di intensificare la loro cooperazione in materia di normazione e certificazione delle merci al fine di prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli tecnici inutili agli scambi nell'ambito dell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT"), e si adoperano per potenziare quest'ultimo attraverso una maggiore e migliore trasparenza. Le parti convengono inoltre di cooperare per stabilire e rafforzare le capacità tecniche e l'infrastruttura istituzionale riguardo a questioni concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi.


3.    Le parti ribadiscono il diritto di ciascuna parte di adottare o applicare misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante sul proprio territorio, garantendo nel contempo che tali misure SPS adottate da ciascuna parte non creino inutili ostacoli agli scambi, conformemente all'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo SPS"). A tal fine, esse convengono di intensificare la loro collaborazione ai fini di un'efficace attuazione dei principi e delle disposizioni dell'accordo SPS, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo. In tale contesto, le parti cooperano per affrontare le questioni sanitarie e fitosanitarie, compresa la gestione della resistenza antimicrobica, e le questioni relative al benessere degli animali, al fine di rafforzare le proprie capacità e migliorare l'accesso ai rispettivi mercati, salvaguardando nel contempo l'adeguato livello di protezione delle persone, degli animali e delle piante.


4.    Le parti riconoscono che il sistema di proprietà intellettuale è inteso a promuovere il progresso economico, sociale e culturale stimolando il lavoro creativo e l'innovazione tecnologica, in particolare tra la parte UE e le regioni ACP, contribuendo nel contempo a un'economia più sostenibile e inclusiva. In tale contesto, le parti ribadiscono l'importanza della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'articolo 7 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS"), che dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica, nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e obblighi. Le parti riconoscono la necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale, compresi diritti d'autore e diritti connessi, marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli industriali, topografie di circuiti integrati, privative per ritrovati vegetali e brevetti. Tale protezione comprende anche la tutela dalla concorrenza sleale e la protezione delle informazioni segrete. Le parti sottolineano l'importanza, in tale contesto, dell'adesione all'accordo TRIPS, alla convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e alle convenzioni di cui alla parte I dell'accordo TRIPS, in funzione del proprio livello di sviluppo. Le parti sottolineano inoltre l'importanza della cooperazione e dell'assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale per quanto concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di conseguire un livello di protezione efficace, in particolare nei membri dell'OSACP.


5.    Le parti ribadiscono che l'introduzione e l'attuazione di politiche e di regole di concorrenza solide ed efficaci sono di fondamentale importanza per promuovere e garantire un contesto favorevole agli investimenti, un processo d'industrializzazione sostenibile e un accesso trasparente ai mercati. Esse si impegnano pertanto ad attuare norme e politiche nazionali o regionali al fine di contrastare efficacemente le pratiche commerciali anticoncorrenziali, comprese le sovvenzioni concesse dalle parti in relazione ad attività economiche, che possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e incidere negativamente sugli interessi commerciali delle altre parti. Esse si impegnano a garantire parità di condizioni tra gli operatori pubblici e privati del mercato. Esse convengono inoltre di rafforzare la cooperazione in questo settore al fine di formulare e sostenere, in collaborazione con le autorità nazionali e regionali competenti, efficaci politiche di concorrenza che assicurino progressivamente la corretta applicazione delle regole di concorrenza. In tale contesto, le parti convengono di cooperare per sviluppare le capacità adeguate al fine di istituire il quadro giuridico adatto per la tutela della concorrenza e di applicarlo attraverso gli organismi competenti in materia di concorrenza, in particolare sul territorio dei membri dell'OSACP.

6.    Le parti convengono di intensificare la cooperazione per garantire un migliore funzionamento dei mercati internazionali dei prodotti di base e una maggiore trasparenza del mercato.

7.    Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza degli appalti pubblici per promuovere lo sviluppo economico e l'industrializzazione. Esse convengono che la cooperazione è importante per migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici. Esse si impegnano a rispettare i principi di trasparenza, competitività e prevedibilità dei sistemi di appalti e cooperano a tal fine.


ARTICOLO 53

Agevolazione degli scambi

Le parti riconoscono l'importanza di ridurre i costi degli scambi per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile delle loro economie. Esse cooperano pertanto per semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, compresa la digitalizzazione delle procedure doganali e di sdoganamento, nonché per aumentare la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali e agevolare il commercio legittimo, sulla base dei rispettivi impegni assunti nell'ambito del TFA. Conformemente al TFA, i membri dell'OSACP necessitano di un'assistenza tecnica adeguata e prevedibile per sviluppare le proprie capacità di attuare pienamente il presente accordo. Le parti si impegnano inoltre a fornire tale assistenza in funzione delle esigenze di attuazione dei membri dell'OSACP notificate nell'ambito del TFA.


TITOLO V

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ARTICOLO 54

1.    Le parti convengono che il degrado ambientale, l'uso non sostenibile delle risorse naturali e i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia per il conseguimento dello sviluppo sostenibile e mettono a repentaglio la vita, la qualità della vita e i mezzi di sussistenza delle generazioni attuali e future. A tale riguardo, le parti ribadiscono la necessità di conseguire un elevato livello di tutela ambientale e di garantire una conservazione efficace e una gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa la biodiversità. Esse riaffermano altresì l'esigenza di concordare un'azione ambiziosa per gestire e ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile, resiliente e a basse emissioni di CO₂, contribuendo nel contempo alla creazione di posti di lavoro dignitosi per tutti.

2.    Le parti integrano la sostenibilità ambientale, la lotta contro i cambiamenti climatici e il perseguimento di una crescita sostenibile sotto il profilo ambientale in tutte le politiche e in tutti i piani e gli investimenti. Esse si adoperano per stringere alleanze efficaci nei contesti internazionali su questioni pertinenti, onde portare avanti l'azione a livello mondiale e garantire un dialogo costruttivo con le autorità locali, la società civile e il settore privato. Le parti danno efficace attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie.


3.    Le parti si adoperano per sviluppare e rafforzare la resilienza, in particolare delle popolazioni vulnerabili, alle sfide ambientali e a quelle determinate dai cambiamenti climatici, nonché alle calamità naturali e alle catastrofi provocate dall'uomo.

4.    Nel promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici e le calamità naturali, le parti tengono conto degli elementi seguenti: i) la vulnerabilità dei SIDS, dei PMS, dei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e delle popolazioni costiere, in particolare alla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici e dall'esaurimento delle risorse naturali, nonché i loro sforzi di adattamento; ii) l'esposizione e la vulnerabilità dei paesi all'aggravarsi dei problemi di siccità, inondazioni, erosione costiera, carenza idrica, degrado del suolo e delle foreste, perdita di biodiversità, deforestazione e desertificazione; iii) la necessità di ridurre al minimo ed evitare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi gli eventi a insorgenza lenta come l'innalzamento del livello del mare, e di porvi rimedio; iv) i collegamenti tra le strategie in materia di cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di calamità, la resilienza e la sicurezza alimentare; v) il ruolo fondamentale degli ecosistemi naturali per garantire la sicurezza alimentare e la nutrizione e lottare contro i cambiamenti climatici; vi) il nesso tra degrado ambientale e cambiamenti climatici, da un lato, e sfollamenti e migrazione, dall'altro, e vii) le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla pace e sulla sicurezza.


CAPO 1

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

ARTICOLO 55

Ambiente e risorse naturali

1.    Le parti si adoperano per preservare, proteggere, migliorare e ripristinare l'ambiente. A tal fine esse promuovono misure a livello nazionale, regionale e mondiale, anche per quanto riguarda le zone che presentano un valore elevato in termini di biodiversità, la protezione degli ecosistemi naturali, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la carenza idrica e la siccità, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento industriale, i rischi industriali e la gestione delle sostanze chimiche.

2.    Le parti sostengono la conservazione, nonché la gestione e l'uso sostenibili, delle risorse naturali, compresi il suolo, l'acqua, le foreste, la biodiversità e gli ecosistemi. Esse promuovono azioni volte a porre fine al traffico di specie protette di flora e fauna e contrastano sia la domanda che l'offerta di prodotti illegali della flora e fauna selvatiche. Esse promuovono la governance sostenibile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste.


3.    Le parti promuovono gli strumenti giuridici, le strategie integrate in materia di ambiente e sviluppo e il buon governo per integrare le considerazioni sulla biodiversità in tutti i settori pertinenti, allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità e mantenere la fornitura di servizi ecosistemici. Le parti favoriscono strategie basate sugli ecosistemi e soluzioni ispirate alla natura per conseguire gli obiettivi ambientali. Esse riconoscono l'importanza degli ecosistemi e della biodiversità per contrastare i cambiamenti climatici e per preservare e ripristinare tutti gli ecosistemi, compresi quelli acquatici e terrestri. Esse istituiscono, gestiscono e migliorano altresì la governance delle aree protette.

4.    Le parti riconoscono che gli ecosistemi naturali, in particolare le foreste, offrono habitat per animali e piante e svolgono un ruolo determinante nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nella conservazione della biodiversità, nonché nella prevenzione della desertificazione e del degrado del suolo e nella lotta contro tali fenomeni. Le parti riconoscono inoltre che le foreste, le zone umide e le savane proteggono le acque e il suolo, offrono protezione dai rischi naturali e forniscono altri servizi ambientali. Tenuto conto di quanto precede, le parti promuovono la conservazione e il ripristino di tutti gli ecosistemi, comprese le foreste.

5.    Le parti perseverano nella lotta contro la desertificazione, il degrado del suolo e la siccità e si adoperano per ripristinare e risanare i terreni e i suoli degradati al fine di garantire una gestione sostenibile dei terreni e conseguire la neutralità in termini di degrado del suolo. Esse riducono la perdita di biodiversità, creano opportunità di lavoro e contribuiscono a migliorare la fornitura di servizi e funzioni ecosistemici, anche migliorando la preparazione e la resilienza al rischio di siccità, nonché riducendo ulteriormente i rischi e le conseguenze delle tempeste di sabbia e di polvere.

6.    Le parti promuovono un accesso giusto ed equo all'uso delle risorse genetiche, una condivisione giusta ed equa dei benefici che ne derivano e un accesso adeguato a tali risorse, come convenuto a livello internazionale.


7.    Le parti sostengono la promozione di strategie fondate sull'economia circolare e di pratiche di consumo e produzione sostenibili e si adoperano per sfruttare le opportunità di investimento offerte dalle migliori tecnologie pulite disponibili.

CAPO 2

OCEANI, MARI E RISORSE MARINE

ARTICOLO 56

Governance degli oceani

1.    Le parti riconoscono le crescenti pressioni antropiche e i loro effetti cumulativi sui mari e sugli oceani, dei quali riconoscono la natura di bene comune interconnesso la cui conservazione, protezione e governance è una responsabilità condivisa che richiede azioni collettive e coordinate dei portatori di interessi. Le parti ribadiscono il carattere universale e unitario della UNCLOS quale base per l'azione e la cooperazione a livello nazionale, regionale e mondiale nei settori marino e marittimo.

2.    Le parti rafforzano la governance degli oceani e fronteggiano efficacemente le crescenti pressioni esercitate sui mari e sugli oceani, che minacciano la resilienza degli ecosistemi marini e il loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.


3.    Le parti promuovono e migliorano la protezione e il ripristino degli ecosistemi marini nonché la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine, anche nelle zone non soggette alla loro rispettiva giurisdizione, onde disporre di oceani sani e produttivi. Esse incoraggiano la gestione sostenibile della pesca a livello nazionale, regionale e mondiale, cooperando con le competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e combattendo la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Le parti promuovono la conservazione delle specie acquatiche minacciate e le azioni volte a controllare l'inquinamento e i rifiuti marini nonché a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, compresa l'acidificazione degli oceani.

4.    Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile di un'economia blu al fine di garantire il contributo degli oceani alla sicurezza alimentare e alla nutrizione, migliorare i mezzi di sussistenza, creare opportunità di lavoro e garantire l'equità sociale e il benessere culturale alle generazioni attuali e future.

5.    Le parti sostengono l'attuazione di politiche e strategie in materia di crescita blu al fine di promuovere una gestione integrata degli oceani che ripristini, protegga e preservi la diversità, la produttività, la resilienza, le funzioni essenziali e il valore intrinseco degli ecosistemi marini.

6.    Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione su tutti gli aspetti della governance degli oceani, comprese le questioni relative ai cambiamenti climatici, all'innalzamento del livello del mare e alle sue possibili conseguenze e implicazioni, allo sfruttamento minerario dei fondali marini, alla pesca, all'inquinamento marino e alla ricerca e sviluppo.


CAPO 3

CAMBIAMENTI CLIMATICI

ARTICOLO 57

Impegni in materia di clima

1.    Le parti riconoscono che gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e della variabilità climatica minacciano la vita e i mezzi di sussistenza delle persone. Esse confermano il proprio impegno ad adottare misure urgenti per prevenire i cambiamenti climatici, gestirne gli effetti e cooperare senza indugio e in modo coordinato a livello internazionale, regionale, interregionale e nazionale, al fine di rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici.

2.    Le parti danno efficace attuazione alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici stipulata a New York il 9 maggio 1992 e all'accordo di Parigi.

3.    Le parti si impegnano a conseguire l'obiettivo generale di contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 ºC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi tesi a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 ºC rispetto ai livelli preindustriali, migliorando la capacità di adattamento, riducendo le vulnerabilità e rafforzando la resilienza, garantendo che tutti gli investimenti e i flussi finanziari siano coerenti con l'accordo di Parigi.


ARTICOLO 58

Azione per il clima

1.    Le parti convengono di avviare un'azione per il clima per affrontare le questioni dell'adattamento, della mitigazione e delle modalità di attuazione, e di concentrarsi sui paesi più vulnerabili, compresi i SIDS, gli Stati costieri a bassa altitudine, i PMS e i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

2.    Le parti convengono di attuare i rispettivi contributi determinati a livello nazionale e di seguire i progressi compiuti al riguardo, nonché di adoperarsi per formulare e comunicare strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra per la metà del secolo, onde conseguire l'obiettivo relativo alla temperatura stabilito dall'accordo di Parigi, tenendo conto delle loro responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità, alla luce delle diverse situazioni nazionali. Esse si impegnano a rafforzare i legami tra i contributi determinati a livello nazionale, l'Agenda 2030 e le proprie strategie nazionali.

3.    Le parti convengono di procedere alla pianificazione e alla realizzazione dell'adattamento e di sorvegliare l'avanzamento dell'attuazione dei piani nazionali di adattamento (NAP) e di altre strategie. Esse si impegnano a predisporre e rafforzare strutture di governance efficaci a tal fine. Esse riconoscono la necessità di rafforzare ulteriormente l'integrazione dei NAP e delle altre strategie di adattamento nelle strategie e nei processi nazionali al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile resiliente ai cambiamenti climatici.


ARTICOLO 59

Cambiamenti climatici e sicurezza

Le parti affrontano la minaccia per la sicurezza rappresentata dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale, in particolare nelle situazioni di fragilità e nei paesi più vulnerabili. Le parti elaborano strategie di resilienza tenendo conto della minaccia per la sicurezza.

CAPO 4

CALAMITÀ NATURALI

ARTICOLO 60

Riduzione e gestione del rischio di calamità

1.    Le parti riconoscono gli effetti negativi sullo sviluppo sostenibile delle calamità naturali, compresi gli tsunami, i terremoti e le eruzioni vulcaniche, nonché la frequenza e l'intensità crescenti di fenomeni legati al clima quali cicloni e uragani, inondazioni e siccità.


2.    Le parti promuovono politiche e strategie coerenti a tutti i livelli per individuare le vulnerabilità e altri fattori di rischio. Esse cooperano per migliorare la resilienza alle conseguenze a breve e lungo termine delle calamità e prestano particolare attenzione al coordinamento, alla complementarità e alle sinergie tra le strategie di riduzione del rischio di calamità e le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Le parti avviano azioni preventive e di allarme rapido e migliorano la riduzione del rischio di calamità e la preparazione alle calamità rafforzando la comunicazione e la governance del rischio sul terreno e integrando efficacemente la riduzione del rischio di calamità nelle strategie di sviluppo.

3.    Le parti integrano sistematicamente nella propria azione la valutazione completa e la gestione del rischio, nonché la resilienza al rischio, affinché persone, comunità, istituzioni e paesi possano prepararsi, resistere e adattarsi meglio agli shock e ai loro strascichi e riprendersi rapidamente da questi, anche quando le conseguenze superano qualsiasi sforzo di adattamento, senza compromettere le prospettive di sviluppo a lungo termine.

4.    Le parti affrontano il rischio di calamità adottando un approccio multirischio integrato che abbracci la comprensione del rischio di calamità, il rafforzamento della relativa governance e lo sviluppo delle capacità istituzionali necessarie per realizzare efficacemente investimenti basati sull'analisi del rischio. Esse garantiscono risultati inclusivi ed equi per rafforzare la resilienza dei più vulnerabili.

5.    Le parti elaborano strategie volte a rafforzare la resilienza urbana e rurale per migliorare la gestione del rischio di calamità, rivolgendo particolare attenzione agli insediamenti non pianificati.


ARTICOLO 61

Risposta alle calamità e ripresa

1.    Le parti convengono che una risposta tempestiva e coordinata alle calamità naturali è fondamentale per il ripristino e la ripresa in seguito a una catastrofe. Esse concordano sull'importanza di valutazioni coordinate delle necessità, di una migliore preparazione alle calamità e di una capacità di risposta tempestiva ed efficace a livello locale che soddisfi le esigenze delle persone colpite da crisi, anche attraverso valide strategie di comunicazione.

2.    Le parti convengono che nell'ambito della risposta alle calamità e degli interventi a favore della ripresa siano privilegiati, a breve termine, l'assistenza emergenziale e il ripristino, compreso il sostegno a una ripresa rapida. Esse convengono che l'assistenza prestata in seguito a un'emergenza mira a collegare il soccorso a breve termine allo sviluppo a più lungo termine attraverso un processo di ripresa sostenibile finalizzato a ricostruire meglio, anche mediante interventi di ricostruzione e ripristino del tessuto socioeconomico e culturale. Ciò comporta un maggiore coordinamento tra i portatori di interessi in ambito umanitario e nel settore dello sviluppo sin dall'inizio della crisi per sviluppare adeguatamente la resilienza delle popolazioni colpite.


TITOLO VI

MIGRAZIONE E MOBILITÀ

ARTICOLO 62

Le parti ribadiscono il proprio impegno a rafforzare la cooperazione in materia di migrazione e mobilità, ispirandosi ai principi di solidarietà, partenariato e responsabilità condivisa. Esse adottano un approccio globale, coerente, pragmatico ed equilibrato, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale in materia di diritti umani e, ove applicabili, il diritto internazionale dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario, nonché del principio di sovranità, tenendo conto delle rispettive competenze. Esse riconoscono che, se ben gestite, la migrazione e la mobilità possono incidere positivamente sullo sviluppo sostenibile e riconoscono la necessità di ovviare agli eventuali effetti negativi della migrazione illegale sui paesi di origine, di transito e di destinazione. Le parti convengono di adoperarsi per rafforzare le capacità ai fini di una gestione efficiente ed efficace della migrazione sotto tutti i suoi aspetti. Esse ribadiscono il proprio impegno a garantire il rispetto della dignità di tutti i rifugiati e migranti e la tutela dei loro diritti umani. Le parti affrontano tutti gli aspetti pertinenti della migrazione e della mobilità di cui al presente titolo nel quadro del loro dialogo periodico di partenariato.


CAPO 1

MIGRAZIONE LEGALE E MOBILITÀ

ARTICOLO 63

Migrazione legale e mobilità

1.    Le parti si adoperano per sfruttare i vantaggi di una migrazione e di una mobilità sicure, ordinate e regolari, nel pieno rispetto del diritto internazionale e secondo le rispettive competenze. A tale riguardo, esse si prodigano per creare e utilizzare percorsi legali per la migrazione, anche nell'ambito della migrazione per motivi di lavoro e di altri programmi di mobilità, tenendo conto delle priorità nazionali e delle esigenze del mercato del lavoro.

2.    Le parti si adoperano per applicare requisiti trasparenti ed efficaci in materia di ammissione e soggiorno per motivi di lavoro, ricerca, studio, formazione e volontariato, al fine di agevolare la migrazione circolare e la mobilità. Le parti migliorano la trasparenza delle informazioni in merito alle norme applicabili in materia di migrazione.

3.    Le parti prendono in considerazione la migrazione circolare quale mezzo per favorire la crescita e lo sviluppo nei paesi di origine e di destinazione. A tal fine, esse valutano programmi di migrazione circolare e attuano e migliorano, a seconda dei casi, i quadri giuridici volti ad agevolare le procedure di rientro dei cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, e ponderano gli aspetti del loro reinserimento nei paesi di origine onde garantire che l'esperienza o le qualifiche acquisite possano tornare a vantaggio del mercato del lavoro e delle comunità locali.


4.    Le parti instaurano un dialogo sulle procedure che disciplinano la migrazione legale compresi il ricongiungimento familiare e, se del caso, la trasferibilità dei diritti pensionistici. Esse perseguono inoltre uno scambio aperto sulle questioni relative ai visti e sull'agevolazione della mobilità e dei contatti interpersonali, anche in settori quali il turismo, la cultura, lo sport, l'istruzione, la ricerca e l'attività d'impresa, al fine di favorire la comprensione reciproca e promuovere valori comuni.

5.    Le parti promuovono la cooperazione tra le agenzie e le istituzioni pertinenti, le autorità locali, la società civile e le parti sociali al fine di favorire progetti di ricerca comuni, l'individuazione delle carenze di competenze e delle opportunità di investimento e di lavoro, nonché la valutazione delle politiche e delle strategie in materia di migrazione per motivi di lavoro.

6.    Le parti cooperano per migliorare la trasparenza e la comparabilità di tutte le qualifiche onde facilitarne il riconoscimento ai fini dell'accesso al proseguimento degli studi e l'accettazione sul mercato del lavoro.

7.    Le parti cooperano per migliorare e modernizzare i sistemi di anagrafe dello stato civile al fine di rafforzare la sicurezza di carte d'identità e passaporti e migliorarne il rilascio.


ARTICOLO 64

Integrazione e non discriminazione

1.    Le parti proseguono gli sforzi tesi ad adottare politiche di integrazione efficaci per coloro che soggiornano legalmente sul loro territorio, volte a garantire diritti e a imporre obblighi comparabili a quelli dei propri cittadini, e a promuovere la coesione sociale. A tale riguardo, le parti sostengono l'elaborazione e l'attuazione di strategie volte a integrare nei mercati del lavoro e nelle società di accoglienza i cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, promuovendo e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra i vari soggetti che si occupano dell'integrazione a livello nazionale, regionale e locale, comprese le amministrazioni locali e la società civile.

2.    Le parti convengono di garantire un trattamento equo ai cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, il potenziamento della non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, nonché l'elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia.


3.    Le parti convengono che i cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, non sono discriminati in base alla cittadinanza rispetto ai cittadini di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e del membro dell'OSACP, ripesstivamente, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la retribuzione e il licenziamento. A tal fine, le parti cooperano affinché le norme in materia di migrazione e i meccanismi di assunzione siano guidati da principi equi ed etici che garantiscano che tutti i cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, siano trattati in modo equo e dignitoso nei paesi di accoglienza e siano tutelati dallo sfruttamento.


CAPO 2

MIGRAZIONE E SVILUPPO

ARTICOLO 65

Migrazione e sviluppo

Le parti convengono che una migrazione ben gestita può essere fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile e convengono inoltre di cooperare e sostenere i paesi di origine, anche stimolando la crescita e le opportunità di occupazione e promuovendo gli investimenti, lo sviluppo del settore privato, il commercio e l'innovazione, l'istruzione e la formazione professionale, la salute, la protezione sociale e la previdenza sociale, in particolare per i giovani e le donne. Le parti cooperano per creare condizioni che possano limitare l'incidenza negativa della perdita di competenze sullo sviluppo dei paesi di origine.

ARTICOLO 66

Diaspora e sviluppo

Le parti riconoscono il ruolo significativo delle diaspore e le diverse forme di contributo che i membri della diaspora apportano allo sviluppo dei propri paesi di origine, anche attraverso finanziamenti, investimenti, trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie e legami, reti e meccanismi culturali, nonché nell'ambito dei processi di riconciliazione nazionale.


ARTICOLO 67

Rimesse

1.    Le parti si adoperano per favorire un trasferimento delle rimesse più economico, più sicuro, più rapido e conforme alla legge, al fine di agevolare gli investimenti produttivi interni, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie e strumenti innovativi.

2.    Le parti cooperano per far scendere sotto il 3 % i costi delle operazioni sulle rimesse, eliminare i corridoi di rimesse dal costo superiore al 5 %, conformemente agli obiettivi concordati a livello internazionale, e migliorare i regimi normativi ai fini di un maggiore coinvolgimento di soggetti non tradizionali.

ARTICOLO 68

Migrazione sud-sud

1.    Le parti riconoscono l'importanza della migrazione sud-sud in termini sia di sfide che di opportunità, compresi i vantaggi che la sua corretta gestione può apportare allo sviluppo sostenibile dei paesi di origine, transito e destinazione. A tal fine, le parti sostengono politiche e azioni volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale nei paesi di origine, transito e destinazione.


2.    Le parti si scambiano esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'attenuazione delle conseguenze sociali ed economiche dei flussi migratori sud-sud per i paesi di origine, transito e destinazione e intensificano la cooperazione a livello nazionale e regionale.

ARTICOLO 69

Calamità naturali, cambiamenti climatici e degrado ambientale

1.    Le parti tengono conto del nesso tra la migrazione, compresi gli sfollamenti, e le calamità naturali, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale.

2.    Le parti prendono misure per rispondere alle esigenze degli sfollati adottando strategie di mitigazione delle calamità naturali e degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale, nonché di adattamento e resilienza agli stessi, a tutti i livelli pertinenti, compreso il livello interregionale.


CAPO 3

MIGRAZIONE ILLEGALE

ARTICOLO 70

Cause profonde della migrazione illegale

1.    Le parti confermano l'impegno politico condiviso ad affrontare le cause profonde della migrazione illegale e degli sfollamenti forzati e a formulare risposte adeguate a riguardo.

2.    Le parti ribadiscono la propria determinazione a contenere i flussi di migrazione illegale, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. A tale riguardo, esse riconoscono le ripercussioni negative della migrazione illegale sui paesi di origine, transito e destinazione, comprese le sfide che essa comporta sul piano umanitario e della sicurezza. Le parti riconoscono che i migranti corrono un maggiore rischio di subire violazioni dei diritti umani e diventare vittime di tratta e abusi e convengono di attuare misure volte a proteggerli da qualsiasi forma di sfruttamento e abuso.


ARTICOLO 71

Traffico di migranti

1.    Le parti intensificano gli sforzi congiunti per prevenire la criminalità transfrontaliera legata al traffico di migranti e per porre fine all'impunità delle organizzazioni criminali attraverso indagini e azioni penali efficaci.

2.    Le parti garantiscono l'esistenza di quadri legislativi e istituzionali adeguati, in linea con la convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, in particolare il suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Esse si impegnano inoltre a migliorare la condivisione delle informazioni e a promuovere la cooperazione operativa, di polizia e giudiziaria.

ARTICOLO 72

Tratta di esseri umani

Le parti combattono la tratta di esseri umani conformemente alla convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. Le parti intensificano altresì la prevenzione, anche contrastando l'impunità di tutti i responsabili, e garantiscono che tutte le vittime abbiano accesso ai diritti che spettano loro, tenendo conto in particolare della vulnerabilità di donne e bambini.


ARTICOLO 73

Gestione integrata delle frontiere

Le parti promuovono e sostengono la gestione integrata delle frontiere, ivi compreso il controllo di frontiera, la raccolta e la condivisione di informazioni e intelligence, e il divieto di produrre e utilizzare documentazione fraudolenta, nonché la cooperazione operativa, di polizia e giudiziaria in materia di indagini e azioni penali.

CAPO 4

RIMPATRIO, RIAMMISSIONE E REINSERIMENTO

ARTICOLO 74

Rimpatrio e riammissione

1.    Le parti riaffermano il loro diritto di rimpatriare i migranti il cui soggiorno è illegale e ribadiscono l'obbligo giuridico di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e di ciascun membro dell'OSACP di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, senza condizioni e senza ulteriori adempimenti oltre alla verifica di cui al paragrafo 3. A tal fine, le parti cooperano in materia di rimpatrio e riammissione e garantiscono che i diritti e la dignità dei singoli siano pienamente tutelati e rispettati, anche nell'ambito delle procedure avviate per rimpatriare nei rispettivi paesi d'origine i migranti il cui soggiorno è illegale.


2.    Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio e la riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di un membro dell'OSACP, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori adempimenti oltre alla verifica di cui al paragrafo 3 per le persone sprovviste di un documento di viaggio valido.

Ciascun membro dell'OSACP accetta il rimpatrio e la riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori adempimenti oltre alla verifica di cui al paragrafo 3 per le persone sprovviste di un documento di viaggio valido.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo con riguardo alle persone in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Per quanto riguarda i membri dell'OSACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano con riguardo solo alle persone che sono considerate loro cittadini ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici.

3.    Gli Stati membri dell'Unione europea e i membri dell'OSACP rispondono rapidamente alle rispettive richieste di riammissione. Essi procedono a verifiche mediante le procedure di identificazione più appropriate ed efficienti, al fine di accertare la cittadinanza dell'interessato e rilasciare adeguati documenti di viaggio ai fini del rimpatrio, come indicato nell'allegato I. Nessun elemento di tale allegato osta al rimpatrio di una persona ai sensi di intese formali o informali tra lo Stato al quale è presentata la domanda di riammissionee lo Stato che presenta domanda di riammissione.


4.    Nonostante le procedure di cui all'articolo 101, paragrafo 5, se una parte ritiene che un'altra parte non abbia rispettato il termine di cui all'allegato I conformemente all'allegato 9, capo 5, norma 5.26, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, ne informa l'altra parte. Se tale altra parte continua a non rispettare tali obblighi, a decorrere da 30 giorni dalla notifica la parte notificante può adottare misure proporzionate.

5.    Le parti convengono di sorvegliare l'attuazione di tali impegni nel quadro del dialogo periodico di partenariato tra le parti.

ARTICOLO 75

Reinserimento

Le parti esaminano le modalità di cooperazione per promuovere il rimpatrio volontario e agevolare la reintegrazione sostenibile delle persone rimpatriate, se del caso anche mediante programmi di reintegrazione sostenibile. Viene prestata particolare attenzione alle esigenze delle persone rimpatriate che si trovano in situazioni di vulnerabilità, quali i minori, gli anziani, le persone con disabilità e le vittime della tratta.


CAPO 5

PROTEZIONE E ASILO

ARTICOLO 76

Rifugiati e altri sfollati

1.    Le parti si impegnano a rafforzare la protezione e la dignità dei rifugiati e degli altri sfollati conformemente al diritto internazionale e al diritto internazionale in materia di diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e, ove applicabile, al diritto internazionale dei rifugiati e al diritto internazionale umanitario.

2.    Le parti sostengono l'integrazione dei rifugiati e degli altri sfollati nei paesi di accoglienza, a seconda dei casi, e rafforzano le capacità dei paesi di primo asilo, transito e destinazione. Le parti cooperano per garantire ai rifugiati e agli sfollati la sicurezza nei campi profughi, l'accesso alla giustizia, l'assistenza legale, la protezione dei testimoni, l'assistenza medica e il sostegno sociopsicologico nei paesi di transito e di accoglienza.

3.    Le parti prestano particolare attenzione alle persone in situazioni di vulnerabilità, comprese le donne, i bambini e i minori non accompagnati, e alle loro esigenze specifiche, tenendo conto del principio degli interessi superiori del minore.


PARTE III

ALLEANZE MONDIALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 77

Le parti ribadiscono l'importanza di cooperare a livello internazionale al fine di promuovere e difendere i loro interessi comuni e di salvaguardare e rafforzare il multilateralismo. Esse si impegnano a unire le forze a favore di un mondo più pacifico, cooperativo e giusto, saldamente ancorato ai valori comuni di pace, democrazia, diritti umani, Stato di diritto, parità di genere, sviluppo sostenibile, salvaguardia dell'ambiente e lotta contro i cambiamenti climatici. Esse concordano sull'importanza di stringere e consolidare alleanze mondiali per conseguire un sistema multilaterale efficace che consenta di rispondere alle sfide mondiali per garantire a tutti un mondo migliore e più sicuro.

ARTICOLO 78

Multilateralismo e governance mondiale

1.    Le parti si impegnano a favore di un ordine internazionale basato su regole, avente il multilateralismo come principio fondamentale e l’ONU al centro. Esse promuovono il dialogo internazionale e cercano soluzioni multilaterali per far progredire l'azione mondiale.


2.    Le parti adottano le misure necessarie per la ratifica dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti, o per l'adesione agli stessi, a seconda dei casi, nonché per la loro attuazione e il loro recepimento.

3.    Le parti si adoperano per rafforzare la governance mondiale e sostenere le riforme necessarie e la modernizzazione delle istituzioni multilaterali onde renderle più rappresentative, reattive, efficaci, efficienti, inclusive, trasparenti, democratiche e responsabili.

4.    Le parti approfondiscono il loro approccio multipartecipativo al multilateralismo coinvolgendo in modo più efficace la società civile, il settore privato e le parti sociali nell'elaborazione di risposte alle sfide mondiali.

ARTICOLO 79

Cooperazione nelle organizzazioni e nei consessi internazionali

1.    Le parti si adoperano per adottare risoluzioni, comunicazioni e dichiarazioni congiunte, coordinare le loro posizioni e, se del caso, il loro voto e avviare azioni comuni basate su una comunanza di interessi, sul rispetto reciproco e sull'uguaglianza, in modo da garantirsi una maggiore presenza e un ruolo più incisivo all'interno delle organizzazioni e dei consessi internazionali e regionali.


2.    Le parti stabiliscono modalità operative adeguate per una cooperazione e un coordinamento efficaci sul piano internazionale, anche mediante la convocazione di riunioni ministeriali a livello di membri dell'OSACP della parte UE. Esse si adoperano per trovare un terreno d'intesa, a livello sia politico che operativo, su una serie di temi strategici e per unire le forze su questioni di interesse reciproco e di rilevanza mondiale per portare avanti l'azione internazionale.

3.    Le parti possono impegnarsi attivamente a cooperare a stretto contatto e a stringere partenariati strategici con paesi terzi e gruppi che condividono i loro valori e interessi al fine di ottimizzare, ove possibile, le soluzioni cooperative a problemi comuni.

ARTICOLO 80

Settori di intervento internazionale

1.    Le parti convengono di cooperare e di avviare azioni congiunte su questioni legate alle priorità strategiche definite nella parte II, nonché in altri ambiti problematici qualora lo ritengano necessario.


2.    Le parti intensificano la cooperazione e il dialogo per garantire la pace e la sicurezza internazionali. Esse adottano un approccio inclusivo e integrato per prevenire e gestire i conflitti e le crisi, fondato su partenariati regionali e internazionali di ampio respiro, approfonditi e duraturi. Esse operano a livello nazionale, regionale e internazionale per migliorare l'efficacia dell'impegno multilaterale a favore di una pace e di una sicurezza sostenibili attraverso partenariati rafforzati con l’ONUe i soggetti regionali e subregionali. Esse affrontano i gravi crimini che costituiscono motivo di allarme per la comunità internazionale e le minacce che gravano sulla sicurezza internazionale, quali la criminalità organizzata, il terrorismo e l'estremismo violento, e cooperano per promuovere e rafforzare l'architettura internazionale per il controllo degli armamenti, la non proliferazione e il disarmo, nonché per rafforzare la cibersicurezza e combattere la cibercriminalità.

3.    Le parti si impegnano nei consessi internazionali per difendere le norme e gli accordi internazionali volti a promuovere e tutelare i diritti umani per tutti, conseguire la parità di genere e rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto. Esse cooperano con gli organi e i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani e sostengono pienamente l'operato del Consiglio dei diritti umani dell’ONU. Esse stabiliscono alleanze transregionali al servizio di valori e interessi comuni, ove opportuno.

4.    Le parti cooperano per progredire verso il conseguimento degli OSS e di altre tabelle di marcia concordate a livello internazionale per la promozione dello sviluppo umano e sociale. Esse cooperano a stretto contatto a livello internazionale al fine di:

a)    porre fine alla povertà estrema e alla fame;

b)    contrastare l'insicurezza alimentare e porvi rimedio;


c)    promuovere l'accesso universale e a prezzi contenuti a servizi sociali di qualità quali l'istruzione, la sanità, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e l'alloggio;

d)    emancipare le donne e i giovani; e

e)    proteggere le persone più vulnerabili della società e agevolarne l'inclusione e il contributo alla vita economica, sociale e politica, senza lasciare indietro nessuno.

Esse cooperano per rafforzare la coerenza e la coesione del sistema finanziario e monetario internazionale al fine di garantire un migliore accesso al finanziamento dello sviluppo in favore dello sviluppo sostenibile.

5.    Le parti collaborano a livello internazionale per conseguire una crescita e uno sviluppo economici inclusivi e sostenibili attraverso misure volte a favorire la trasformazione economica strutturale, la creazione di posti di lavoro dignitosi per tutti e l'integrazione dei membri dell'OSACP nell'economia mondiale, anche mediante l'integrazione regionale e continentale. Le parti salvaguardano e rafforzano il sistema commerciale multilaterale basato su regole, con al centro l'OMC, in tutte le sue funzioni, allo scopo di garantire che tale sistema sia in grado di affrontare efficacemente le sfide del commercio mondiale e sfruttare il potenziale di sviluppo degli scambi.

6.    Le parti intensificano la cooperazione per promuovere un'azione collettiva forte e risoluta in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici, aumentando il livello di ambizione mondiale e indicando il cammino da seguire per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi. Esse difendono le norme e gli accordi internazionali che permettono di fornire beni pubblici globali e proteggere le generazioni future, comprese le iniziative volte a rafforzare la governance internazionale degli oceani.


7.    Le parti collaborano con i partner di tutto il mondo al fine di perseguire un approccio esaustivo e globale in tutti gli aspetti legati alla migrazione e alla mobilità, basato sui principi di solidarietà, responsabilità condivisa e partenariato.

PARTE IV

MODALITÀ DI COOPERAZIONE E ATTUAZIONE

ARTICOLO 81

Modalità di cooperazione efficaci e diversificate

1.    Le parti convengono di mobilitare risorse finanziarie e non finanziarie per conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente accordo sulla base degli interessi reciproci, in uno spirito di autentico partenariato e conformemente al principio di "non lasciare indietro nessuno". Esse sottolineano l'importanza del finanziamento dello sviluppo quale elemento indispensabile per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi.

2.    Le parti convengono che le modalità di cooperazione sono diversificate e comprendono una serie di politiche e strumenti provenienti da tutti i soggetti e le fonti disponibili. Esse convengono inoltre che le modalità di cooperazione sono adattate in modo da rispecchiare gli obiettivi, le strategie e le priorità di regioni e paesi diversi, stabiliti a livello nazionale, regionale, continentale e interregionale, e sono attuate su tale base.


3.    Le parti ribadiscono il proprio impegno a favore dei principi di efficacia dello sviluppo, ossia la titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, i partenariati inclusivi, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la rendicontabilità reciproca.

ARTICOLO 82

Cooperazione internazionale allo sviluppo

1.    La parte UE riafferma il proprio impegno politico a incrementare le risorse della cooperazione allo sviluppo al fine di conseguire lo sviluppo sostenibile, in particolare eliminando la povertà e lottando contro il degrado ambientale e i cambiamenti climatici. La parte UE si impegna a mettere a disposizione il livello adeguato di risorse finanziarie conformemente alle proprie disposizioni regolamentari e procedure interne.

2.    Le parti convengono che, nell'assegnazione delle risorse, sono privilegiati i paesi che ne hanno più bisogno e nei quali l'impatto di tali risorse può essere maggiore, in particolare i PMS, i paesi a basso reddito, i paesi colpiti da crisi e teatro di conflitti, i paesi in situazioni di fragilità e vulnerabilità post-crisi e/o post-conflitto, compresi i SIDS, e i LLDC. Viene inoltre prestata la dovuta attenzione alle difficoltà specifiche incontrate dai paesi a reddito medio, in particolare per quanto riguarda le disuguaglianze, l'esclusione sociale e l'accesso alle risorse.


3.    La parte UE mobilita risorse a sostegno di programmi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e contribuisce alla cooperazione e alle iniziative regionali, interregionali e intercontinentali volte a rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni di reciproco interesse e di rilievo comune.

4.    Le parti convengono che la cooperazione può assumere forme diverse, per esempio programmi di sostegno alle politiche settoriali, misure di cooperazione amministrativa e tecnica, sviluppo di capacità e accordi triangolari, e che può concretarsi attraverso diversi tipi di finanziamento e di procedure, compresi il sostegno al bilancio, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto.

5.    La parte UE e i membri dell'OSACP più avanzati si prefiggono di sviluppare nuove forme di impegno, compresi cofinanziamenti e strumenti finanziari innovativi.

6.    Le parti cooperano e promuovono l'uso delle risorse finanziarie per favorire la mobilitazione delle risorse interne, fornire assistenza umanitaria e di emergenza, far fronte a circostanze impreviste, nuove esigenze o sfide emergenti, agevolare gli scambi e promuovere iniziative o priorità internazionali.

7.    Le parti convengono che qualsiasi decisione di concedere un sostegno al bilancio:

a)    si basa su una serie precisa di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici;

b)    si basa sulla titolarità nazionale, sulla rendicontabilità reciproca e sull'impegno comune a favore dei valori e dei principi universali;


c)    comprende il rafforzamento del dialogo politico e una migliore governance e integra l'impegno a riscuotere di più e a spendere meglio; e

d)    è articolata in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese beneficiario.

8.    Le parti convengono di promuovere la prevedibilità e la sicurezza dell'apporto di risorse e di intensificare gli sforzi per migliorare ulteriormente le proprie modalità di gestione e attuazione della cooperazione allo sviluppo, in particolare attraverso un più stretto coordinamento e una maggiore coerenza e tenendo conto dei rispettivi vantaggi comparativi, anche per quanto riguarda le esperienze di transizione.

9.    Le parti convengono che la programmazione si basa su un dialogo tempestivo, continuativo e inclusivo tra la parte UE e i membri dell'OSACP, comprese le autorità nazionali e locali e le organizzazioni regionali, continentali e internazionali, e prevede il coinvolgimento dei parlamenti, della società civile, del settore privato e di altri portatori di interessi al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali. Esse convengono che la programmazione è sincronizzata, se del caso, con i cicli strategici dei beneficiari e si impegnano ad avvalersi delle loro istituzioni, dei loro sistemi e delle loro procedure. Esse convengono inoltre che la programmazione fornisce un quadro pluriennale specifico e su misura per la cooperazione, comprese modalità di cooperazione diversificate.

10.    Le parti convengono che la cooperazione con i paesi terzi e con altri soggetti, comprese la cooperazione sud-sud e la cooperazione triangolare, è incoraggiata in caso di evidente valore aggiunto e di comprovato vantaggio comparativo.


11.    Le parti possono decidere di procedere a un esame della gestione e dell'impatto delle risorse finanziarie, a una data stabilita di comune accordo, al fine di migliorare l'efficacia della programmazione e della concessione degli aiuti.

12.    Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione in materia di razionalizzazione dell'uso delle risorse finanziarie, se del caso, anche attraverso la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

ARTICOLO 83

Risorse pubbliche interne

1.    I membri dell'OSACP firmatari del presente accordo ribadiscono il proprio impegno a potenziare la mobilitazione delle risorse interne. Essi favoriscono contesti atti a incrementare i flussi privati interni e incoraggiano il commercio quale motore di sviluppo.

2.    I membri dell'OSACP firmatari del presente accordo si adoperano per migliorare la riscossione delle entrate attraverso la modernizzazione dei sistemi fiscali, il miglioramento della politica fiscale, una riscossione più efficiente delle imposte, nonché il rafforzamento e la riforma dell'amministrazione fiscale. Essi si adoperano per migliorare l'equità, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dei rispettivi sistemi fiscali, anche ampliando la base imponibile e proseguendo gli sforzi tesi a integrare il settore informale nell'economia formale in funzione della situazione del paese. Essi rafforzano la legittimità fiscale migliorando l'efficienza e l'efficacia della loro spesa pubblica.


3.    Le parti convengono di intensificare gli sforzi tesi a combattere i flussi finanziari illeciti al fine di eliminarli, a cooperare al recupero del capitale e dei beni perduti, nonché a rafforzare le buone pratiche in materia di restituzione dei beni per promuovere lo sviluppo sostenibile. Esse promuovono misure anticorruzione, antifrode e antiriciclaggio e adottano misure per contrastare l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e altre pratiche fiscali dannose, attraverso una maggiore cooperazione internazionale, una migliore regolamentazione interna e il potenziamento delle capacità e dello scambio di informazioni.

4.    Le parti rafforzano la buona governance finanziaria e fiscale, la trasparenza e la rendicontabilità e cooperano a tal fine. Esse si impegnano a intensificare la cooperazione fiscale internazionale in modo inclusivo, equo e trasparente e, a tale riguardo, convengono di cooperare nei consessi internazionali in merito alle questioni fiscali.

ARTICOLO 84

Risorse private interne e internazionali

1.    Le parti riconoscono che i flussi di capitale privato sono complementi indispensabili delle iniziative di sviluppo nazionali. Esse elaborano politiche e, ove opportuno, rafforzano i quadri e gli strumenti normativi per allineare meglio gli incentivi offerti al settore privato e gli obiettivi pubblici. Esse cooperano per mobilitare investimenti sostenibili e responsabili, incoraggiare il settore privato a impegnarsi come partner nel processo di sviluppo e investire in settori determinanti per lo sviluppo sostenibile.


2.    Le parti si impegnano a ricorrere alla combinazione di sovvenzioni e prestiti, nonché alle garanzie, quali leve per attrarre finanziamenti privati e ovviare alle carenze del mercato, limitando nel contempo le distorsioni di quest'ultimo.

3.    Le parti riconoscono che le rimesse sono una fonte privata di finanziamento essenziale per lo sviluppo sostenibile. Esse predispongono la legislazione e i quadri normativi pertinenti al fine di creare un mercato competitivo e trasparente che consenta trasferimenti di denaro più economici, rapidi e sicuri attraverso canali legali e ufficiali sia nei paesi di origine che nei paesi di destinazione, e di trovare soluzioni di trasferimento innovative e a prezzi accessibili. Esse incoraggiano la creazione di prodotti finanziari innovativi e costruiscono incentivi per rafforzare il contributo delle rispettive diaspore allo sviluppo. Esse promuovono il dialogo tra tutti i portatori di interessi pubblici e privati pertinenti per agevolare i flussi di rimesse, al fine di accrescerne l'impatto sullo sviluppo.

ARTICOLO 85

Debito e sostenibilità del debito

1.    Le parti si impegnano a rendere il debito sostenibile a lungo termine attraverso politiche coordinate volte al finanziamento, alla riduzione, alla ristrutturazione o alla gestione del debito, a seconda dei casi. Esse convengono di aiutare i paesi a sviluppare capacità di gestione del debito e a elaborare strategie per il debito a medio e lungo termine.


2.    Le parti sottolineano l'importanza della collaborazione tra debitori e creditori per prevenire e risolvere le crisi del debito. Esse concordano sulla necessità di rafforzare il dialogo, la condivisione delle informazioni e la trasparenza, affinché le valutazioni e le analisi della sostenibilità del debito poggino su dati completi, obiettivi e affidabili.

3.    Le parti, tenendo conto dei legami tra debito e crescita economica, si impegnano ad avviare il dialogo e la cooperazione nel quadro delle discussioni internazionali sul problema generale dell'indebitamento, fatte salve le discussioni specifiche che si svolgono nelle sedi pertinenti.

4.    Le parti convengono di contribuire, se del caso, alle iniziative di riduzione del debito approvate a livello internazionale al fine di alleviare l'onere del servizio del debito che grava sui membri dell'OSACP.


PARTE V

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 86

Istituzioni congiunte

1.    Le parti istituiscono le seguenti istituzioni congiunte a livello dei membri dell'OSACP e della parte UE: il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori (ALSOC OSACP-UE) e l'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE. Le parti istituiscono inoltre, quali istituzioni congiunte per ciascuno dei protocolli regionali, un consiglio dei ministri, un comitato misto e un'assemblea parlamentare.

2.    Le parti si adoperano per garantire il coordinamento e la complementarità tra le istituzioni congiunte istituite dal presente accordo e le istituzioni congiunte di altri quadri o accordi cui aderiscono, compresi gli APE, fatte salve le pertinenti disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 87

Vertici dei capi di Stato o di governo

Le parti possono riunirsi a livello di capi di Stato o di governo, di comune accordo e nella veste appropriata, secondo un calendario e un ordine del giorno concordati.


ARTICOLO 88

Consiglio dei ministri OSACP-UE

1.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale. Esso è copresieduto da un presidente designato dai membri dell'OSACP, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.

2.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE si riunisce, di norma, ogni tre anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti, in una forma e una composizione adeguate alle questioni da affrontare. Se del caso, alle riunioni possono partecipare osservatori.

3.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può istituire comitati e gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente, per esempio questioni relative al commercio e al finanziamento dello sviluppo. Esso può inoltre delegare poteri all'ALSOC OSACP-UE.

4.    Le funzioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE sono le seguenti:

a)    fornire orientamenti politici strategici;

b)    vigilare sull'effettiva e coerente attuazione del presente accordo;


c)    adottare orientamenti politici e prendere decisioni per dare effetto ad aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente accordo; e

d)    adottare posizioni comuni, concordare azioni congiunte in materia di cooperazione internazionale e agevolare il coordinamento nelle organizzazioni e nei consessi internazionali.

5.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata al paragrafo 4 per accordo comune delle parti. Esso può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell’Unione europea e almeno due terzi dei membri che rappresentano i governi dei membri dell'OSACP. Ogni membro del Consiglio dei ministri OSACP-UE può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente. Il Consiglio dei ministri OSACP-UE presenta all'Assemblea parlamentare paritetica una relazione sull'attuazione del presente accordo. Esso esamina le risoluzioni e le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare paritetica e ne tiene conto.

6.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti. Le norme di cui al paragrafo 5 si applicano mutatis mutandis alla procedura scritta.

7.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


ARTICOLO 89

Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE

1.    Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori (ALSOC OSACP-UE) comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, d'ufficio, il segretario generale dell'OSACP e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari. L'ALSOC OSACP-UE si riunisce una volta l'anno e in sessioni straordinarie su richiesta dei copresidenti e, in particolare, per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE. Esso è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio dei ministri OSACP-UE. Esso adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti. Se del caso, alle riunioni possono partecipare osservatori.

2.    L'ALSOC OSACP-UE prepara le sessioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati conferitigli dal Consiglio dei ministri OSACP-UE.

3.    L'ALSOC OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


ARTICOLO 90

Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE

1.    Ciascun membro delle tre assemblee parlamentari regionali è membro dell'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE. L'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE si riunisce una volta l'anno, come precisato nel suo regolamento interno di cui al paragrafo 3. Essa è copresieduta da un membro del Parlamento europeo e da un membro del parlamento dei membri dell'OSACP, designati secondo le rispettive procedure.

2.    Le funzioni dell'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE, in quanto organo consultivo, sono le seguenti:

a)    adottare risoluzioni e formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo; e

b)    promuovere i processi democratici, favorire la cooperazione tra i parlamenti e agevolare una migliore comprensione tra i popoli dei membri dell'OSACP e gli Stati membri dell'Unione europea.

3.    L'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


ARTICOLO 91

Vertice regionale

Le parti di ciascun protocollo regionale possono decidere di riunirsi a livello di capi di Stato o di governo, con una frequenza concordata dalle rispettive parti e in base a un calendario e a un ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

ARTICOLO 92

Consigli dei ministri regionali

1.    Le parti istituiscono un consiglio dei ministri per ciascuno dei tre protocolli regionali:

a)    il Consiglio dei ministri Africa-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato in Africa a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale;

b)    il Consiglio dei ministri Caraibi-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato nella regione dei Caraibi a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale; e


c)    il Consiglio dei ministri Pacifico-UE comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato nella regione del Pacifico a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.

Ciascun consiglio dei ministri regionale è copresieduto dal presidente designato rispettivamente dagli Stati parte dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro, secondo le rispettive procedure.

Ciascun consiglio dei ministri regionale si riunisce con una frequenza concordata dalle rispettive parti, in una composizione adeguata alle questioni da affrontare e su iniziativa dei copresidenti, e adotta decisioni per accordo comune.

2.    Le funzioni di ciascun consiglio dei ministri regionale sono le seguenti:

a)    fissare priorità e, se del caso, stabilire piani d'azione in relazione agli obiettivi del rispettivo protocollo regionale;

b)    adottare decisioni e formulare raccomandazioni per dare effetto ad aspetti specifici del rispettivo protocollo regionale, comprese le decisioni relative alla revisione o modifica del protocollo, conformemente all'articolo 99, paragrafo 5; salvo disposizioni contrarie, le decisioni sono vincolanti per tutte le parti del rispettivo protocollo regionale; e

c)    mantenere un dialogo e procedere a scambi di opinioni su tutte le questioni di interesse comune.


3.    Ciascun consiglio dei ministri regionale adotta decisioni o formula raccomandazioni per accordo comune. Esso può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell’Unione europea e almeno due terzi dei membri che rappresentano la rispettiva regione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Ogni membro di un consiglio dei ministri regionale può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

4.    Ciascun consiglio dei ministri regionale:

a)    può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta; le norme di cui all'articolo 88 si applicano mutatis mutandis alla procedura scritta del consiglio dei ministri regionale;

b)    può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro incaricati di trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente e può delegare poteri al rispettivo comitato misto regionale;

c)    presenta al Consiglio dei ministri OSACP-UE una relazione sull'attuazione del proprio rispettivo protocollo; e

d)    adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


ARTICOLO 93

Comitati misti regionali

1.    Ciascun comitato misto regionale comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno membro africano dell'OSACP per il protocollo Africa-UE, di ciascuno membro OSACP dei Caraibi per il protocollo Caraibi-UE e di ciascuno membro dell'OSACP del Pacifico per il protocollo Pacifico-UE a livello di ambasciatori o di alti funzionari, e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.

2.    Ciascun comitato misto regionale è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del rispettivo consiglio dei ministri regionale. Se del caso, esso può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti.

3.    Ciascun comitato misto regionale prepara le sessioni del rispettivo consiglio dei ministri regionale, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati conferitigli dal rispettivo consiglio dei ministri regionale.

4.    Ciascun comitato misto regionale adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


ARTICOLO 94

Assemblee parlamentari regionali

1.    Le parti istituiscono per ciascuno dei tre protocolli regionali un'assemblea parlamentare regionale copresieduta, da un lato, da un membro del Parlamento europeo e, dall'altro, da un membro del parlamento delle rispettive parti dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico, designato come presidente, secondo le rispettive procedure:

a)    l'Assemblea parlamentare Africa-UE comprende, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, membri del parlamento di ciascuno Stato parte dell'Africa, in numero uguale;

b)    l'Assemblea parlamentare Caraibi-UE comprende, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, membri del parlamento di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi, in numero uguale;

c)    l'Assemblea parlamentare Pacifico-UE comprende, da un lato, membri del Parlamento europeo e, dall'altro, membri del parlamento di ciascuno Stato parte del Pacifico, in numero uguale.


2.    In quanto organo consultivo, ciascuna assemblea parlamentare regionale si riunisce in particolare prima delle riunioni del corrispondente consiglio dei ministri regionale. A tale riguardo, ogni assemblea parlamentare regionale riceve in tempo utile l'ordine del giorno del consiglio dei ministri regionale corrispondente, sulla base del quale può rivolgere raccomandazioni a detto consiglio dei ministri regionale, ed è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del pertinente consiglio dei ministri regionale.

3.    Ciascuna assemblea parlamentare regionale:

a)    può adottare risoluzioni e discutere eventuali questioni relative al rispettivo protocollo regionale;

b)    può promuovere i processi democratici attraverso il dialogo e la consultazione e agevolare una migliore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e quelli dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

c)    instaura contatti con l'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE su questioni relative al presente accordo, al fine di garantire il coordinamento e la coerenza; e

d)    adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.


ARTICOLO 95

Dialogo con i portatori di interessi

1.    Le parti convengono che il dialogo con i portatori di interessi, segnatamente le autorità locali, la società civile e i rappresentanti del settore privato, è parte integrante di un processo decisionale ben informato e del perseguimento degli obiettivi del presente partenariato.

2.    I portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del rispettivo consiglio dei ministri.

3.    Al fine di promuovere tale dialogo sono istituiti, ove opportuno, meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi.

4.    L'esito delle consultazioni dei portatori di interessi è comunicato, a seconda dei casi, al consiglio dei ministri, al comitato misto o all'assemblea parlamentare competente.


PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 96

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni indicate in tali trattati, e, dall'altra, ai territori dei membri dell'OSACP.

ARTICOLO 97

Altri accordi o intese

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri dell'Unione europea e uno o più membri dell'OSACP non sono di ostacolo all'applicazione del presente accordo.


ARTICOLO 98

Consenso a essere vincolate, entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.    Le parti esprimono il proprio consenso a essere vincolate dal presente accordo conformemente alle rispettive norme e procedure interne.

2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e dei suoi Stati membri e almeno due terzi dei membri dell'OSACP hanno espletato le rispettive procedure interne a tal fine e hanno depositato i rispettivi strumenti per esprimere il proprio consenso a essere vincolati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("depositario"), che ne trasmette copia certificata conforme al segretariato dell'OSACP.

3.    I membri dell'OSACP che non abbiano espletato le procedure di cui al paragrafo 2 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo conformemente al paragrafo 2 possono procedervi soltanto entro dodici mesi da tale data. Per tali membri dell'OSACP, il presente accordo diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti per esprimere il proprio consenso a essere vincolati presso il depositario, che ne trasmette copia certificata conforme al segretariato dell'OSACP. Tali membri dell'OSACP riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione del presente accordo presa dopo la data della sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 2.


4.    Nonostante i paragrafi 2 e 3, l'Unione europea e i membri dell'OSACP possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio, in tutto o in parte, in attesa della sua entrata in vigore e conformemente alle rispettive procedure interne. L'applicazione provvisoria ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma del presente accordo. Prima dell’inizio dell’applicazione provvisoria, l'Unione europea notifica ai membri dell’OSACP le parti del presente accordo che si applicano a titolo provvisorio.

ARTICOLO 99

Durata e revisione

1.    Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di 20 anni. Tre anni prima della fine di tale periodo iniziale, le parti avviano un dialogo con l'intento di esaminare le disposizioni che disciplineranno successivamente le loro relazioni. Il presente accordo è tacitamente prorogato una sola volta di cinque anni, a meno che le parti non decidano di denunciarlo o prorogarlo prima della fine del periodo iniziale di 20 anni.

2.    Le parti possono presentare proposte di modifica del presente accordo al Consiglio dei ministri OSACP-UE al più tardi sei mesi prima della pertinente riunione del Consiglio dei ministri OSACP-UE. Le eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio dei ministri OSACP-UE e sono soggette alle procedure di cui all'articolo 98 per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria del presente accordo.


3.    Entro sei mesi dalla scadenza dell'Agenda 2030, le parti avviano negoziati al fine di esaminare e rivedere le priorità strategiche del presente accordo, compresi il protocollo regionale Africa, il protocollo regionale Caraibi e il protocollo regionale Pacifico, e di introdurre qualsiasi altra modifica necessaria. L'accordo modificato entra in vigore conformemente alle procedure previste per l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria del presente accordo.

4.    Le parti possono presentare proposte di modifica degli allegati del presente accordo al Consiglio dei ministri OSACP-UE al più tardi sei mesi prima della pertinente riunione del Consiglio dei ministri OSACP-UE . Ogni modifica è approvata dal Consiglio dei ministri OSACP-UE.

5.    Le parti del rispettivo protocollo regionale possono presentare proposte di modifica del loro protocollo al consiglio dei ministri regionale interessato e al Consiglio dei ministri OSACP-UE al più tardi 120 giorni prima della pertinente riunione del rispettivo consiglio dei ministri regionale. Le eventuali modifiche sono adottate dal consiglio dei ministri regionale interessato e immediatamente notificate al Consiglio dei ministri OSACP-UE, che può dare la propria approvazione entro 120 giorni dalla data della notifica, anche mediante procedura scritta o delega di potere all'ALSOC OSACP-UE. Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può rifiutare di approvare una modifica ritenuta incompatibile col presente accordo e comunica i motivi del rifiuto al consiglio dei ministri regionale interessato. Il mancato rifiuto dell'approvazione entro 120 giorni dalla data della notifica vale come assenso. Il protocollo regionale modificato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'approvazione.


6.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può adottare le misure transitorie necessarie qualora sia previsto un nuovo accordo tra le parti e fino all'entrata in vigore o all'applicazione provvisoria di tale accordo.

ARTICOLO 100

Denuncia

Il presente accordo può essere denunciato dalla parte UE nei confronti di ciascun membro dell'OSACP e da ciascun membro dell'OSACP nei confronti della parte UE. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che la relativa notifica scritta è pervenuta al depositario, che ne trasmette copia certificata conforme al segretariato dell'OSACP.

ARTICOLO 101

Risoluzione delle controversie e adempimento degli obblighi

1.    Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, richieste per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse discutono tra di loro le divergenze e le controversie in merito all'applicazione del presente accordo e affrontano le questioni di interpretazione attinenti all'accordo a norma del presente articolo.


2.    Fatte salve le procedure di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo e all'articolo 74, paragrafo 4, tutte le questioni relative all'interpretazione del presente accordo possono essere risolte mediante consultazioni in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE o, previo accordo delle parti, di un sottocomitato speciale o di qualsiasi altro meccanismo appropriato che riferisca al Consiglio dei ministri OSACP-UE. Le parti forniscono le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolverla in modo tempestivo e amichevole.

3.    Ai fini dei paragrafi da 4 a 9, per "parte" si intende l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e ciascun membro dell'OSACP, dall'altro.

4.    Le parti affrontano le divergenze tra di loro nell'ambito del dialogo di partenariato, al fine di evitare situazioni in cui una parte possa ritenere necessario ricorrere alle consultazioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

5.    Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo, glielo notifica, fornendo tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe entro 90 giorni dalla data della notifica. Se ciò non è ritenuto sufficiente, le parti procedono a consultazioni strutturate e sistematiche. Se le parti non riescono a pervenire a una soluzione accettabile per entrambe entro 120 giorni dall'avvio delle consultazioni, la parte che effettua la notifica può adottare misure proporzionate al mancato adempimento dell'obbligo specifico.


6.    Nonostante il paragrafo 5, se una parte ritiene che l'altra violi uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 e 18, salvo in casi di particolare urgenza o nei casi gravi di corruzione di cui all'articolo 12, ne dà notifica all'altra parte, fornendo tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe entro 60 giorni dalla data della notifica. Se ciò non è ritenuto sufficiente, le parti procedono a consultazioni strutturate e sistematiche. Fermo restando il carattere bilaterale delle consultazioni, un comitato misto speciale partecipa, previo accordo delle parti interessate, alla fase di consultazioni strutturate e sistematiche. Il comitato misto speciale, composto da un numero uguale di rappresentanti della parte UE e dei membri dell'OSACP nel rispetto dei principi di partenariato autentico e di rendicontabilità reciproca, fornisce consulenza sull'adempimento degli obblighi e presta opportunamente assistenza affinché la parte interessata adotti le misure necessarie per adempiere a propri obblighi derivanti dal presente accordo. La parte interessata resta l'unica responsabile dell'adempimento degli obblighi che le incombono in virtù dal presente accordo. Se le parti non riescono a pervenire a una soluzione accettabile per entrambe entro 90 giorni dall'avvio delle consultazioni, la parte che effettua la notifica può adottare misure appropriate.

7.    Se una parte ritiene che una violazione di uno degli elementi essenziali costituisca un caso di particolare urgenza, può adottare misure appropriate con effetto immediato, senza consultazioni preliminari. Per "casi di particolare urgenza" si intendono casi eccezionali di violazioni particolarmente gravi e flagranti di uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 e 18.


8.    Le "misure appropriate" di cui ai paragrafi 6 e 7 sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Si privilegiano le misure che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure appropriate possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo. Dopo l'adozione delle misure appropriate, su richiesta di una delle parti, possono essere avviate consultazioni al fine di procedere a un esame approfondito della situazione e trovare soluzioni che consentano il ritiro delle misure appropriate.

9.    Le parti convengono che le consultazioni si svolgono al livello e nella forma considerati più idonei per giungere a una soluzione accettabile per entrambe. Esse convengono che, fermo restando il carattere bilaterale delle consultazioni, i soggetti regionali e internazionali competenti possono partecipare al processo di consultazione previo accordo delle parti interessate.

ARTICOLO 102

Adesione

1.    Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data della sua adesione all'Unione europea mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'Unione europea non prevede una siffatta adesione automatica del nuovo Stato membro al presente accordo, lo Stato membro in questione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione presso il depositario, che ne trasmette copia certificata conforme al segretariato dell'OSACP.


2.    Ogni domanda di adesione al presente accordo avanzata da uno Stato indipendente membro dell'OSACP o da qualsiasi altro Stato indipendente le cui caratteristiche strutturali e la cui situazione economica e sociale siano paragonabili a quelle dei membri dell'OSACP è presentata al Consiglio dei ministri OSACP-UE. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri OSACP-UE, lo Stato in questione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione presso il depositario, che ne trasmette copia certificata conforme al segretariato dell'OSACP.

3.    Le parti esaminano gli effetti dell'adesione dei nuovi Stati sul presente accordo.

4.    Il Consiglio dei ministri OSACP-UE può decidere le misure transitorie o di adeguamento eventualmente necessarie.

ARTICOLO 103

Status di osservatore

Ai fini degli obiettivi del presente accordo, a soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali, può essere concesso lo status di osservatore nelle istituzioni istituite dalla parte V della parte generale del presente accordo mediante decisione dell'istituzione congiunta interessata.


ARTICOLO 104

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOLLI REGIONALI

PROTOCOLLO REGIONALE AFRICA

PARTE I

QUADRO DI COOPERAZIONE

CAPO 1

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Partenariato autentico

1.    Ai fini del presente protocollo, per "parti" si intendono le parti vincolate dal presente protocollo a norma dell'articolo 6 della parte generale del presente accordo.

2.    Le relazioni tra le parti sono disciplinate dalle disposizioni della parte generale del presente accordo e dalle priorità strategiche ai sensi del presente protocollo, che sono complementari e sinergiche, a norma dell'articolo 6 della parte generale del presente accordo.


3.    Le parti attuano il presente protocollo all'insegna della titolarità condivisa, della reciprocità, della mutua rendicontabilità e della trasparenza, prevedendo competenze complementari a livello nazionale, regionale e internazionale.

ARTICOLO 2

Priorità strategiche

1.    Le parti adottano misure specifiche nei seguenti settori di intervento chiave di cui alla parte II del presente protocollo:

a)    crescita e sviluppo economici inclusivi e sostenibili;

b)    sviluppo umano e sociale;

c)    ambiente, gestione delle risorse naturali e cambiamenti climatici;

d)    pace e sicurezza;

e)    diritti umani, democrazia e governance;

f)    migrazione e mobilità.

2.    Le parti possono definire di comune accordo altri settori di intervento e cooperazione.


ARTICOLO 3

Integrazione e cooperazione regionali e continentali

1.    Le parti promuovono le interconnessioni e i collegamenti strategici tra l'Africa e l'Unione europea.

2.    Le parti sostengono l'integrazione regionale e continentale in Africa quale strumento efficace per raggiungere la pace e la prosperità e realizzare le priorità del presente protocollo, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2063 dell'Unione africana (UA) ("Agenda 2063") e di altri quadri regionali pertinenti.

3.    Le parti sostengono l'integrazione economica regionale in Africa, tra le altre cose attraverso la creazione di mercati più ampi, il miglioramento dell'interconnettività e la libera circolazione di persone, merci, servizi, capitali, manodopera e tecnologie, nel contesto dell'attuazione del trattato istitutivo della Comunità economica africana, firmato ad Abuja il 3 giugno 1991, e dell’accordo che istituisce la zona continentale di libero scambio per l'Africa, firmato a Kigali il 21 marzo 2018.

4.    Le parti appoggiano l'Unione africana e le organizzazioni regionali nella promozione della pace, della sicurezza, della democrazia e della governance nell'ambito di meccanismi regionali e continentali quali l'architettura africana di pace e sicurezza (APSA) e l'architettura di governance africana (AGA).


5.    Le parti convengono di garantire la coerenza e la complementarità fra il presente protocollo e il partenariato intercontinentale definito dai successivi vertici UA-UE e relativi documenti finali. Nel perseguire le priorità per il continente illustrate nell'Agenda 2063, le parti riconoscono il ruolo dell'UA e delle comunità economiche regionali (REC) in relazione alle questioni di portata continentale e transregionale. In tale contesto esse possono avviare un dialogo e una cooperazione sulle questioni transregionali e continentali con i paesi africani che non sono parti del presente accordo.

6.    Le parti convengono di avviare e approfondire la cooperazione con le REC, prendendo atto della funzione che queste svolgono in quanto elementi essenziali dell'agenda per l'integrazione africana. Esse convengono inoltre di cooperare con altri soggetti regionali e continentali pertinenti che sono disposti a promuovere obiettivi comuni e capaci di agire in tal senso.

7.    Le parti incoraggiano la cooperazione regionale con i paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati all'Unione europea e le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea nei settori di interesse comune.


CAPO 2

SOGGETTI E PROCESSI

ARTICOLO 4

Disposizioni istituzionali

1.    Le istituzioni congiunte istituite dal presente protocollo, la cui composizione e le cui funzioni sono definite nella parte generale del presente accordo, sono le seguenti:

a)    Consiglio dei ministri Africa-UE;

b)    Comitato misto Africa-UE;

c)    Assemblea parlamentare Africa-UE.

2.    Nel cooperare e nell'attuare il presente protocollo le parti tengono conto degli orientamenti strategici e politici dei vertici UA-UE.


ARTICOLO 5

Consultazione dei portatori di interessi

Le parti predispongono meccanismi di consultazione aperta e trasparente di tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui autorità locali, rappresentanti della società civile e settore privato, al fine di tenerli informati e raccogliere contributi in merito ai processi politici e all'attuazione del presente protocollo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della parte generale del presente accordo.

ARTICOLO 6

Attuazione e sorveglianza

1.    Le parti promuovo modalità di cooperazione efficaci in ciascun settore di intervento e svolgono le relative attività al livello interno, regionale, multinazionale e continentale più appropriato. A tal fine esse riconoscono il ruolo delle organizzazioni regionali e continentali nell'attuazione del presente protocollo e si adoperano per intensificare la partecipazione dei portatori di interessi.

2.    Le parti sorvegliano l'attuazione del presente protocollo, anche attraverso un approccio multipartecipativo. Esse possono procedere a un riesame periodico e, se del caso, rivedere e ampliare l'ambito di applicazione nei settori di intervento esistenti e in nuovi settori di intervento secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 5, della parte generale del presente accordo.


PARTE II

SETTORI CHIAVE DI COOPERAZIONE

TITOLO I

CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICI INCLUSIVI E SOSTENIBILI

ARTICOLO 7

Le parti promuovono una crescita e uno sviluppo economici inclusivi e sostenibili, nell'interesse e a vantaggio di entrambe, incoraggiando la trasformazione strutturale e la diversificazione dell'economica, creando posti di lavoro di qualità a condizioni dignitose e facendo progredire l'integrazione economica regionale. Esse investono nel capitale umano e nelle competenze, promuovono un solido assetto macroeconomico e creano un contesto imprenditoriale favorevole a un aumento dei flussi di investimento e allo sviluppo del settore privato. Esse adottano misure e cooperano per rafforzare le capacità al fine di mitigare i cambiamenti climatici e ridurre al minimo altri rischi ambientali, sostenendo un cambiamento di paradigma nella produzione e nel consumo e promuovendo le infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, le energie rinnovabili e le tecnologie pulite, una gestione corretta dei rifiuti e delle sostanze chimiche e una gestione integrata delle risorse idriche, nell'intento di dissociare la crescita economica dal degrado ambientale e consentire una transizione graduale verso economie circolari. Esse fanno leva su settori chiave in forte crescita che presentano un grande potenziale di creazione di posti di lavoro dignitosi, portando all'integrazione in catene regionali e mondiali di elevato valore. Esse si prodigano affinché tutti traggano vantaggio dalle opportunità commerciali che ne derivano, riservando un'attenzione particolare alle donne e ai giovani, e affinché le norme fondamentali del lavoro siano promosse e attuate, anche attraverso un dialogo sociale efficace.



CAPO 1

TRASFORMAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 8

Governance economica

1.    Le parti migliorano la stabilità macroeconomica, promuovono le riforme strutturali e le opportune politiche economiche, di bilancio e monetarie che creano lo spazio necessario all'espansione degli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo del settore privato, e rafforzano la resilienza agli shock economici. Esse agevolano il processo di riforma economica migliorando la comprensione comune degli elementi di base delle rispettive economie e lo scambio di informazioni al riguardo, come pure l'elaborazione e l'attuazione delle politiche economiche.

2.    Le parti convengono di sposare i principi del buon governo economico, adottare misure tese a migliorare la gestione delle finanze pubbliche, adoperarsi a favore della sostenibilità del debito pubblico, potenziare i sistemi statistici nazionali e regionali e i meccanismi di sorveglianza regionali e multilaterali e promuovere un'esecuzione trasparente del bilancio, che contempli l'accesso del pubblico ai documenti, sistemi di controllo efficaci e un sistema di appalti pubblici concorrenziale, trasparente e responsabile.


ARTICOLO 9

Capitale umano e competenze

1.    Le parti valorizzano il capitale umano attraverso investimenti nei settori dell'istruzione, del miglioramento delle competenze e dello sviluppo delle capacità allo scopo di rispondere alla domanda del mercato del lavoro e aumentare la produttività del lavoro, prestando particolare attenzione ai principi di parità di genere e non discriminazione. Esse provvedono affinché i sistemi e i programmi di istruzione nazionali siano orientati verso le future esigenze occupazionali e sopperiscano al fabbisogno nazionale di capacità.

2.    Le parti promuovono, anche in collaborazione con il settore privato, sistemi di istruzione e formazione tecnica e professionale basati sulla domanda e adeguati alle esigenze dei mercati del lavoro locali e regionali e alle opportunità da essi offerte, specie nelle zone rurali e remote.

3.    Le parti cooperano per elaborare e attuare politiche finalizzate a migliorare le competenze e l'alfabetizzazione digitali e integrarle nel sistema di istruzione.


ARTICOLO 10

Contesto imprenditoriale e clima di investimento

1.    Le parti migliorano i quadri normativi nazionali e regionali, semplificano la regolamentazione e le procedure negli affari, riducono e snelliscono le formalità amministrative, rinsaldano la cooperazione e sviluppano le capacità di attuare politiche di concorrenza efficaci. In materia di imprese e investimenti esse adottano quadri normativi aperti, chiari e trasparenti che tutelino i diritti di proprietà, i diritti fondiari e i diritti di proprietà intellettuale. Le parti assicurano l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità dei regimi fiscali e rinforzano il ruolo delle autorità doganali nell'agevolare gli scambi commerciali, applicando al contempo le norme vigenti per contrastare frodi e altre infrazioni. Esse promuovono politiche che migliorino la rilevanza, l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni del mercato del lavoro, trovando il giusto equilibrio tra flessibilità e protezione dei lavoratori.

2.    Le parti sostengono le riforme del settore finanziario mediante misure intese a promuovere un miglior accesso ai finanziamenti e ai servizi finanziari, soprattutto per le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI), lo sviluppo e l'interconnettività dei mercati finanziari e l'integrazione dei mercati dei capitali allo scopo di garantire un'allocazione efficiente del risparmio agli investimenti produttivi e al settore privato. Esse mirano a stimolare la concorrenza tra i prestatori di servizi finanziari, sviluppare settori bancari e non bancari efficienti e potenziare i servizi finanziari mobili e digitali in vista di un maggior accesso ai finanziamenti, soprattutto per le MPMI. Esse si prefiggono inoltre di intensificare la collaborazione finalizzata ad attuare le norme internazionali e garantire l'apertura dei mercati, la tutela dei consumatori e degli altri utenti e un maggior accesso ai servizi mobili.


3.    Le parti si adoperano per fornire alle imprese e agli investitori informazioni utili e di facile accesso sulle possibilità commerciali e sulle modalità di costituzione di un'impresa in Africa e nell'Unione europea. Esse sostengono il dialogo strutturato pubblico-privato, la creazione di una rete di contatti tra gli operatori economici e l'istituzione di partenariati commerciali, così che gli sforzi tesi a ridurre i rischi di investimento e rimuovere gli ostacoli agli investimenti sostenibili tengano conto dei punti di vista del settore privato, sempre privilegiando i programmi di riforma del clima di investimento.

4.    Le parti favoriscono lo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche al fine di perseguire miglioramenti delle politiche e riforme normative del contesto imprenditoriale e del clima di investimento, anche attraverso la formazione e il trasferimento di competenze e conoscenze.

5.    Le parti convengono di sottoporre a un'adeguata riflessione, nell'ambito del loro dialogo, le questioni inerenti al contesto imprenditoriale e al clima di investimento.

ARTICOLO 11

Infrastrutture

1.    Le parti favoriscono lo sviluppo sostenibile e resiliente delle infrastrutture essenziali, come quelle destinate all'energia, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e alla connettività digitale, al fine di agevolare la trasformazione delle loro economie, tenendo in considerazione il programma di sviluppo delle infrastrutture in Africa.


2.    Le parti collaborano per individuare, promuovere e finanziare in maniera congiunta progetti che favoriranno verosimilmente la trasformazione delle loro economie. Esse cooperano allo scopo di costruire e mantenere infrastrutture mirate, compresi parchi industriali e zone franche industriali, atte a sostenere la competitività delle industrie e dei settori collegati ai mercati mondiali.

3.    Le parti migliorano la governance del settore delle infrastrutture. Esse mobilitano investimenti, intensificano la mobilitazione delle risorse interne, incoraggiano i partenariati pubblico-privato e sfruttano le competenze e la capacità d'innovazione del settore privato nel campo dell'offerta di infrastrutture e servizi connessi.

4.    Le parti convengono di facilitare lo sviluppo e il mantenimento di infrastrutture sostenibili e resilienti attraverso un maggior sostegno finanziario, tecnologico e tecnico, con particolare riguardo per i paesi meno sviluppati, i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS).

ARTICOLO 12

Proprietà intellettuale

1.    Le parti intensificano la cooperazione in materia di diritti di proprietà intellettuale, segnatamente ai fini dell'elaborazione del quadro normativo per la promozione, la tutela e il rispetto di tali diritti, tenendo conto degli obiettivi politici di base.

2.    Le parti cooperano per rafforzare le capacità di promuovere, tutelare e far rispettare i diritti di proprietà intellettuale a livello interno, regionale e continentale.


3.    Le parti si assicurano che i propri ordinamenti prevedano procedure volte a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, così che i titolari di tali diritti possano tutelarsi efficacemente da eventuali violazioni.

4.    Le parti sviluppano le capacità di promuovere la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche (IG) per i prodotti agricoli e alimentari africani ed europei. Esse intraprendono iniziative finalizzate a sostenere l'attuazione della strategia continentale dell'UA per le indicazioni geografiche in Africa, nonché ad aiutare le comunità locali a sfruttare appieno le IG per progredire nelle catene del valore regionali e mondiali.

ARTICOLO 13

Investimenti

1.    Le parti si impegnano a collaborare per sbloccare investimenti sostenibili e responsabili da fonti interne ed esterne, sia pubbliche che private. Esse riservano un'attenzione particolare ai settori che risultano essenziali per lo sviluppo economico, presentano un forte potenziale di creare occupazione sostenibile, in particolare nei comparti a valore aggiunto, e favoriscono la sostenibilità ambientale.

2.    Le parti convengono di agevolare gli investimenti per mezzo di politiche e disposizioni legislative e regolamentari che saranno elaborate in modo trasparente, incoraggiando il dialogo pubblico-privato e offrendo a tutti i portatori di interessi la possibilità di partecipare.


3.    Le parti intensificano gli sforzi tesi a migliorare il clima di investimento e il contesto imprenditoriale. Esse sostengono misure volte a colmare le lacune conoscitive degli investitori stranieri circa le condizioni locali di investimento. Esse promuovono i contatti commerciali e le reti di informazione e agevolano gli investimenti congiunti e le joint venture.

4.    Le parti incoraggiano un uso efficace e più strategico degli investimenti pubblici per attirare investimenti del settore privato attraverso finanziamenti misti, garanzie e altri strumenti finanziari innovativi, così da mobilitare ulteriori risorse dai mercati dei capitali, ridurre i rischi legati agli investimenti e facilitare l'accesso ai finanziamenti. Le parti, in un'ottica di coerenza, tengono conto delle altre iniziative che contribuiscono al finanziamento e alla promozione degli investimenti privati in Africa.

5.    Le parti promuovono la responsabilità sociale (RSI) e la condotta responsabile (RBC) delle imprese lungo l'intera catena del valore, predisponendo quadri strategici di sostegno che incoraggino le imprese ad adottare prassi in tal senso e sostenendo il rispetto, l'attuazione, il seguito e la diffusione delle norme internazionali pertinenti, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO. Esse riconoscono il contributo di altre iniziative volontarie, compresa l'autoregolamentazione settoriale, alla sostenibilità e alla RSI.


ARTICOLO 14

Industrializzazione

1.    Le parti promuovono l'industrializzazione inclusiva e sostenibile in Africa mediante l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare nei settori a elevato valore aggiunto e ad alta intensità di manodopera.

2.    Le parti favoriscono la trasformazione delle economie africane e la loro transizione dalla dipendenza dai prodotti di base alla diversificazione mediante la lavorazione e la trasformazione locali delle materie prime, la produzione manifatturiera che apporta valore aggiunto e l'integrazione nelle catene del valore regionali e mondiali, anche tenendo conto della strategia per lo sviluppo industriale accelerato in Africa.

3.    Le parti si adoperano per eliminare le strozzature che ostacolano lo sviluppo industriale. Esse affrontano i vincoli sul versante dell'offerta, stimolano il miglioramento della produttività, incoraggiano l'uso di TIC avanzate e dell'intelligenza artificiale e sostengono la trasformazione digitale, tenendo presenti le tecnologie basate sulle reti sociali, sui dispositivi mobili, sull'analisi dei dati e sui servizi cloud (SMAC). Le parti promuovono pratiche climaticamente intelligenti e rispettose dell'ambiente e l'uso di energia pulita e a prezzi accessibili.

4.    Le parti si prodigano per creare collegamenti industriali facendo leva sull'aumento del valore aggiunto, a vantaggio tra l'altro dell'agricoltura e dei paesi ricchi di risorse. Esse favoriscono i rapporti tra piccole e grandi industrie in Africa. Esse sviluppano il settore dei servizi affinché contribuisca efficacemente all'industrializzazione.


5.    Le parti agevolano lo sviluppo di MPMI in Africa, instaurando tra le altre cose collegamenti all'interno del continente e sinergie con le imprese dell'Unione europea. Esse sostengono le politiche di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e femminile nel quadro dell'emancipazione economica dei giovani e delle donne e della promozione dello sviluppo inclusivo.

ARTICOLO 15

Sviluppo del settore privato

1.    Le parti promuovono e rafforzano il ruolo del settore privato quale volano efficace dello sviluppo sostenibile fondato sull’RSI e sull’RBC. Esse instaurano condizioni che consentano di dispiegare il potenziale dell'imprenditoria orientata alle opportunità e valorizzare maggiormente la base imprenditoriale africana, combinando strumenti quali i finanziamenti, i servizi e la formazione, la cultura imprenditoriale, i quadri normativi, l'innovazione e l'applicazione di tecnologie moderne. Particolare attenzione è rivolta al settore informale e alla formalizzazione delle relative attività economiche.

2.    Le parti predispongono il giusto quadro per gli affari e aiutano microimprese, piccole e medie imprese e start-up a cogliere le opportunità di crescita, anche promuovendo iniziative a favore della loro internazionalizzazione. Esse rafforzano i servizi di sostegno alle MPMI concentrandosi sulle misure di accompagnamento, l'accesso ai mercati, lo sviluppo delle capacità e la modernizzazione delle imprese. Esse promuovono e sostengono l'innovazione e l'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e le donne.


3.    Le parti sostengono il dialogo strutturato tra il settore privato dell'Africa e quello dell'Unione europea, come pure la cooperazione tra MPMI africane e dell'Unione europea, al fine di contribuire a plasmare un contesto imprenditoriale più propizio alla crescita in tutti i settori economici.

4.    Le parti promuovono l'impegno e le iniziative del settore privato in materia di sviluppo verde delle imprese ed economia circolare, anche sviluppando l'imprenditoria sociale e agevolando l'accesso alla finanza sostenibile.

5.    Le parti incoraggiano e favoriscono un impiego più ampio delle rispettive valute nelle proprie operazioni internazionali.

ARTICOLO 16

Cooperazione commerciale

1.    Le parti, consce della rilevanza del commercio quale importante fattore di crescita e sviluppo delle economie, coltivano le opportunità commerciali a reciproco vantaggio. Esse cooperano per sviluppare le capacità commerciali e definire condizioni e politiche generali che facilitino l'intensificazione dei flussi commerciali tra di loro.

2.    Le parti convengono che la cooperazione commerciale è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC, anche per quanto riguarda il trattamento speciale e differenziato.


3.    Le parti convengono che la cooperazione commerciale si fonda principalmente sui regimi commerciali preferenziali e sugli accordi di partenariato economico (APE) esistenti.

4.    I firmatari degli APE ne sostengono l'attuazione, compresa la possibilità di ampliare il relativo ambito di applicazione e l'adesione di nuovi membri, se del caso.

5.    Le parti cooperano per favorire, con i rispettivi mezzi, l'attuazione dell’area di libero scambio continentale africana.

6.    Le parti convengono che l'attuazione degli APE, l’accordo che istituisce

l’area di libero scambio continentale africana e gli altri regimi commerciali applicabili sono complementari e sinergici e contribuiscono ad approfondire il processo di integrazione regionale e continentale nel quadro dell'agenda dell'Unione africana per il commercio e la trasformazione strutturale.

7.    Le parti convengono di mantenere o istituire ai livelli opportuni modalità comuni per sorvegliare l'attuazione degli APE e discutere di altri regimi commerciali applicabili, nonché per valutarne l'impatto sullo sviluppo delle economie africane e sui propri processi di integrazione regionale e continentale.

8.    Le parti sostengono i processi di integrazione economica regionale, anche agevolando gli scambi e armonizzando le norme, e promuovono il commercio all'interno dell'Africa e l'integrazione dei paesi africani nelle catene del valore regionali e mondiali. Le parti convengono inoltre di facilitare e stimolare la creazione e il consolidamento dei mercati regionali di beni e servizi.

   


9.    Le parti patrocinano iniziative volte a ridurre ed eliminare gli inutili ostacoli tecnici agli scambi nell'ambito dell'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("accordo TBT"). Esse cooperano per rafforzare le normative e le pratiche sanitarie e fitosanitarie in conformità dell'accordo dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie ("accordo SPS"). Esse cooperano in particolare per elaborare norme internazionali che sostengano i propri quadri strategici in materia. Esse cooperano ai fini di una maggiore trasparenza in fase di elaborazione delle misure normative e attuazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità (prove, certificazione, taratura). Esse affrontano tra le altre cose le questioni inerenti alla metrologia e all'accreditamento di laboratori e altri organismi di valutazione della conformità, cui affiancano un'adeguata infrastruttura di vigilanza del mercato.

10.    Le parti cooperano in materia di agevolazione degli scambi sulla base dei rispettivi impegni assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi ("TFA"). Esse adottano misure, anche di assistenza tecnica, finalizzate ad attuare l'accordo TBT, l'accordo SPS e il TFA, e sostengono il rispetto delle norme internazionali attraverso un adeguato sviluppo delle capacità.

11.    Le parti catalizzano lo sviluppo dei mercati grazie ai collegamenti infrastrutturali e danno priorità all'eliminazione delle barriere e dei vincoli superflui che ostacolano le esportazioni tra l'Africa e l'Unione europea.

12.    Le parti si impegnano, in linea con il proprio livello di sviluppo e le proprie priorità, a migliorare l'accesso delle merci ai mercati africani e dell'Unione europea onde trarre il massimo vantaggio dagli accordi commerciali esistenti.


CAPO 2

SETTORI CHIAVE

ARTICOLO 17

Agricoltura

1.    Le parti cooperano per aumentare la produzione, la produttività e la trasformazione sostenibili e di qualità nel settore agricolo, al fine di migliorare la sicurezza alimentare e della nutrizione, i mezzi di sostentamento e le catene del valore, creare posti di lavoro dignitosi e innalzare il reddito. Esse potenziano le pratiche resilienti ai cambiamenti climatici, promuovono la gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici, aboliscono gli incentivi generatori di modelli di produzione non sostenibili e usano le tecnologie più sostenibili, più efficienti sotto il profilo energetico e a minori emissioni di CO₂. Esse assicurano la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, prestando attenzione a tutti gli aspetti della sostenibilità, e incrementano la resilienza dei propri sistemi agroalimentari di fronte ai rischi di natura climatica e ambientale e agli shock esogeni.

2.    Le parti cooperano per stimolare gli investimenti pubblici e privati, collegare meglio le imprese africane e dell'Unione europea nel settore agroalimentare, scambiare migliori pratiche e riunire le competenze dell'Africa e dell'Unione europea in materia di sviluppo agricolo. Esse sostengono l'attuazione del programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa (CAADP).


3.    Le parti incentivano gli investimenti, introducendo norme e regolamenti favorevoli agli investitori onde promuovere investimenti privati responsabili nel settore agroalimentare e far sì che possano prosperare. Esse sostengono lo sviluppo di catene del valore agroalimentari sostenibili, segnatamente per mezzo del potenziamento delle infrastrutture rurali, del miglioramento dell'istruzione e della formazione professionali, della ricerca e delle tecnologie agricole, nonché di un accesso agevolato ai finanziamenti e ai mercati.

4.    Le parti cooperano per migliorare le possibilità di accesso ai mercati nazionali, regionali e internazionali offerte a produttori, trasformatori ed esportatori di prodotti agricoli. Esse promuovono lo sviluppo delle capacità nel settore delle norme SPS, dei regimi di commercio equo incentrati sulla trasformazione agroalimentare, dell'accesso ai servizi, della consulenza agricola e delle tecnologie adeguate, concentrandosi in particolare sulle capacità di giovani agricoltori, donne, piccoli proprietari terrieri e aziende agricole a conduzione familiare. Esse sviluppano le capacità delle organizzazioni di aziende agricole a conduzione familiare e di MPMI in termini di tecniche di produzione e trasformazione per mezzo di politiche di emancipazione rivolte in particolare ai giovani e alle donne.

5.    Le parti cooperano in materia di governance del settore agricolo, segnatamente attraverso misure che sostengano i sistemi di informazione e allarme rapido volti a prevenire le crisi, nonché attraverso processi decisionali inclusivi e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni professionali a livello nazionale, regionale e continentale. Esse agevolano l'accesso ai terreni agricoli e ai diritti di successione, anche per le aziende agricole a conduzione familiare, i giovani e le donne.


ARTICOLO 18

Allevamento e industria conciaria

1.    Le parti cooperano per migliorare la produzione zootecnica sostenibile, la pastorizia e la transumanza transfrontaliera, sviluppare catene del valore dell'allevamento, anche potenziando le capacità delle organizzazioni professionali, e sostenere la trasformazione, la conservazione, il commercio e lo sviluppo di prodotti di origine animale quali pellame, latte e carne, in un'ottica di sostenibilità ambientale, resilienza ai cambiamenti climatici, sviluppo socioeconomico e crescita inclusiva. Esse cooperano anche per modernizzare le infrastrutture di trasformazione e commercializzazione del bestiame e dei prodotti zootecnici onde facilitare l'accesso ai mercati e rafforzare i mercati interregionali in Africa.

2.    Le parti cooperano per sviluppare e modernizzare il settore zootecnico in linea con gli obiettivi del CAADP, tenendo presente la strategia per lo sviluppo zootecnico in Africa.

3.    Le parti cooperano per migliorare la salute animale e i servizi veterinari e per garantire la gestione sostenibile delle risorse agropastorali. Esse incoraggiano l'istituzione degli opportuni quadri normativi nazionali e regionali e il potenziamento delle capacità di ricerca veterinaria. Esse cooperano per affrontare i rischi derivanti dalle malattie animali transfrontaliere rafforzando i meccanismi di sorveglianza e la cooperazione epidemiologica a livello transfrontaliero.


ARTICOLO 19

Economia blu e pesca

1.    Le parti sostengono l'economia blu, riconciliando la crescita economica sostenibile con il miglioramento dei mezzi di sussistenza, l'equità sociale, la conservazione e la biodiversità degli ecosistemi acquatici marini e interni e la resilienza ai cambiamenti climatici, e potenziando tanto la sicurezza alimentare quanto la trasparenza, l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi alimentari.

2.    Le parti convengono di promuovere gli investimenti sostenibili e responsabili a beneficio dell'economia blu e di favorire interventi mirati tesi a stimolare l'aumento degli investimenti del settore privato. Esse promuovono la gestione integrata dei bacini idrografici e la pianificazione dello spazio marittimo per conciliare le molteplici esigenze d'uso e la salvaguardia dell'ambiente. Esse danno ulteriore impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie e alla condivisione di conoscenze, innovazioni, migliori pratiche ed esperienze maturate in materia di economia blu sostenibile.

3.    Le parti promuovono la pesca sostenibile in mare e nelle acque interne allo scopo di creare posti di lavoro, generare reddito, lottare contro la povertà e migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione. Esse agevolano le joint venture, favoriscono l'apporto di valore aggiunto e sopperiscono alle perdite successive alla cattura attraverso misure adeguate, oltre a promuovere un migliore accesso ai mercati. Esse accrescono i vantaggi sociali ed economici della pesca su piccola scala, compresa la pesca artigianale, costruendo catene del valore della pesca sostenibile e potenziando gli investimenti e le capacità locali, sempre prestando attenzione alla partecipazione delle persone vulnerabili ed emarginate.


4.    Le parti garantiscono sia la conservazione che la gestione e l'uso sostenibili delle risorse alieutiche in mare e nelle acque interne, così da mantenere gli stock ittici a livelli sostenibili, prevenire la pesca eccessiva, sostenere l'attuazione di politiche climaticamente intelligenti e ridurre al minimo le ripercussioni negative della pesca sull'ambiente naturale. Esse promuovono la cooperazione regionale e le migliori pratiche in materia di gestione della pesca, comprese la raccolta e la comunicazione di dati e statistiche sulla pesca.

5.    Le parti cooperano per sviluppare un'acquacoltura sostenibile in mare e nelle acque interne tramite un'efficace pianificazione dello spazio, un approccio basato sugli ecosistemi, un miglior accesso ai finanziamenti e una maggiore parità di condizioni per gli investitori, provvedendo al contempo affinché sia tenuto conto delle preoccupazioni delle comunità locali.

6.    Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile di un turismo costiero e marittimo che generi entrate e crei posti di lavoro, tenendo in debita considerazione gli aspetti ambientali e sociali.

7.    Le parti sondano le possibilità offerte dalle attività marittime sostenibili innovative, nuove ed emergenti, tra cui l'energia mareomotrice. Esse predispongono i quadri normativi e strategici necessari per lo sviluppo futuro, sostenendo la ricerca e riducendo le strozzature tecniche in modo da agevolare l'accesso degli investitori, scongiurando nel contempo rischi per l'ambiente marino.

8.    Le parti sostengono l'attuazione di strategie e piani d'azione incentrati sull'economia blu. Esse agevolano la partecipazione del settore privato e di altri portatori di interessi allo sviluppo e alla realizzazione di un'economia blu sostenibile. Esse prestano la dovuta attenzione al progresso dei SIDS, riconoscendone la dipendenza dagli oceani.


ARTICOLO 20

Industrie estrattive e trasformazione delle risorse minerarie

1.    Le parti promuovono il settore delle industrie estrattive per conseguire una crescita e uno sviluppo inclusivi e sostenibili e trasformare le economie africane. Esse incoraggiano gli investimenti nelle industrie estrattive e nella trasformazione delle risorse minerarie, tenendo conto del principio della sovranità dei paesi sulle risorse naturali. Esse favoriscono una maggiore integrazione tra le catene del valore africane e quelle dell'Unione europea.

2.    Le parti promuovono un accesso equo, responsabile e senza distorsioni alle risorse estrattive, nel totale rispetto della sovranità di ciascun paese sulle proprie risorse naturali, e favoriscono gli scambi sostenibili tra operatori dell'Africa e dell'Unione europea, difendendo i diritti delle comunità interessate. Esse sostengono la definizione, l'armonizzazione e l'attuazione di politiche coerenti e di solidi assetti normativi e giuridici in materia di prospezione, sfruttamento, trattamento, concessione di licenze, sottoscrizione di contratti, tassazione, trasformazione ed esportazione delle risorse estrattive. Le parti incoraggiano l'ingresso delle MPMI locali nel settore estrattivo facilitando il trasferimento di competenze e tecnologie in modo da contribuire alla loro competitività, affinché possano partecipare a pieno titolo alle catene del valore.


3.    Le parti promuovono la buona governance nel settore estrattivo nell'interesse dello sviluppo socioeconomico. Esse rafforzano la legislazione interna per garantire l'osservanza dei principi e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto ove opportuno delle strategie regionali. Esse contrastano la frode e l'evasione fiscali e provvedono affinché tutti gli operatori versino le imposte, gli oneri e i diritti dovuti ai paesi ospitanti. Esse fanno ricorso a strumenti giuridici nazionali, regionali e internazionali per combattere lo sfruttamento e il commercio illegali delle risorse minerarie.

4.    Le parti sostengono le iniziative nazionali, regionali e internazionali tese a migliorare la trasparenza e la rendicontabilità nell'uso e nella gestione delle risorse estrattive, anche promuovendo il processo di Kimberley, l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e altre iniziative pertinenti incentrate sull'estrazione e l'approvvigionamento responsabili e sostenibili dei minerali, quali le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

5.    Le parti sostengono lo sviluppo di una legislazione e di meccanismi adeguati, che tengano conto delle esigenze dei minatori impegnati in attività artigianali e su piccola scala, delle comunità locali e della società civile nel contempo favorendone la partecipazione, in modo da garantire uno sfruttamento inclusivo e sostenibile delle risorse estrattive. Esse promuovono la sostenibilità ambientale, pratiche climaticamente intelligenti, condizioni di lavoro dignitose, la salute e la sicurezza delle comunità locali e il rispetto dei diritti umani, conformemente agli obblighi e agli impegni internazionali. Esse cooperano per sviluppare le capacità produttive degli imprenditori locali che partecipano alle catene del valore estrattive e dei minatori impegnati in attività artigianali e su piccola scala, e incoraggiano i partenariati sociali tra imprese estrattive, comunità locali e altri portatori di interessi. Esse promuovono attività nazionali e regionali di mappatura e prospezione al fine di migliorare la qualità delle informazioni geologiche e dei sistemi di gestione dei geodati in Africa.


ARTICOLO 21

Industria manifatturiera

1.    Le parti cooperano per promuovere l'industria manifatturiera sostenibile in Africa, elaborando strategie su misura tese a ridurre la dipendenza dalla produzione primaria destinata al segmento inferiore del mercato e creare valore aggiunto a livello locale e regionale.

2.    Le parti elaborano politiche volte ad attrarre maggiori investimenti diretti da fonti nazionali ed estere nel settore manifatturiero. Esse cooperano al fine di sostenere le capacità delle MPMI. Esse promuovono l'innovazione e i poli, le reti e i partenariati manifatturieri avanzati.

3.    Le parti si adoperano per aumentare la quota di attività manifatturiere ad alta intensità di manodopera. Esse cooperano per assimilare tecnologie nuove ed emergenti onde trasformare le catene di approvvigionamento e modernizzare la produzione.

4.    Le parti appoggiano gli sforzi tesi a intensificare gli scambi di prodotti finiti mediante il collegamento ai mercati e l'agevolazione del commercio, anche migliorando le norme di qualità e le infrastrutture. Esse approfondiscono l'integrazione regionale per dispiegare il potenziale dell'Africa in termini di produzione manifatturiera e migliorarne la competitività sui mercati mondiali.


ARTICOLO 22

Servizi

1.    Le parti adottano misure a sostegno dello sviluppo di un settore dei servizi dinamico e solido per preparare il terreno all'aumento degli scambi di servizi, delle esportazioni e degli investimenti, nonché all'approfondimento dell'integrazione regionale e della cooperazione interregionale.

2.    Le parti elaborano politiche e misure settoriali volte a superare gli ostacoli normativi, migliorare i quadri istituzionali e normativi e accrescere la capacità di prestare servizi. Esse favoriscono l'attuazione dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS), rafforzano la cooperazione regionale, riducono la frammentazione dei mercati dei servizi in Africa, intensificano la generazione e l'analisi di dati sugli scambi di servizi e sostengono il monitoraggio dell'integrazione dei servizi e dell'impatto delle riforme in termini di diminuzione dei costi commerciali.

3.    Le parti cooperano per migliorare gli scambi di servizi, compresi gli spostamenti di persone fisiche tra l'Africa e l'Unione europea per motivi professionali, in particolare nei settori essenziali per la crescita e lo sviluppo delle loro economie quali le TIC, la sanità, i servizi finanziari, la distribuzione, il turismo, l'edilizia e i relativi servizi di ingegneria, in linea con gli accordi internazionali vigenti.

4.    Le parti cooperano al fine di rafforzare le capacità di prestare servizi connessi alle industrie culturali e creative.


ARTICOLO 23

Trasporti

1.    Le parti cooperano allo scopo di dotarsi di sistemi di trasporto moderni, sicuri e sostenibili, in grado di rafforzare l'interconnettività all'interno dell'Africa e tra l'Africa e l'Unione europea.

2.    Le parti migliorano la governance generale del settore dei trasporti, definendo e applicando una regolamentazione efficiente che consenta una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto e in ciascuno di essi. Esse si prefiggono di ridurre l'impatto ambientale dei modi di trasporto promuovendo le energie pulite mediante norme migliorate in materia di carburanti e tecnologie efficienti sotto il profilo energetico.

3.    Le parti danno impulso agli investimenti a sostegno di un ulteriore sviluppo delle infrastrutture e delle reti di trasporto (vale a dire stradale, aereo, ferroviario, per vie navigabili), riservando un'attenzione particolare alle infrastrutture di collegamento mancanti e alla loro manutenzione e tenendo conto del programma di sviluppo delle infrastrutture in Africa. Le parti migliorano l'accesso delle comunità rurali e remote alle infrastrutture di base per far progredire lo sviluppo socioeconomico di tali comunità. Esse si impegnano per potenziare le infrastrutture e gli impianti portuali sostenibili e valutano la possibilità di creare porti verdi.

4.    Le parti cooperano nel settore dell'aviazione, sostenendo tra le altre cose la creazione e il consolidamento del mercato unico del trasporto aereo in Africa. Esse stimolano gli investimenti, ampliano e approfondiscono la cooperazione normativa e migliorano la sicurezza e la security e la sorveglianza dello spazio aereo, ivi compresa la propria capacità di rispondere alle minacce e ai rischi connessi.


ARTICOLO 24

Energia sostenibile

1.    Le parti si prodigano per catalizzare l'accesso all'energia sostenibile ed economicamente accessibile, realizzare infrastrutture energetiche resilienti, soprattutto nelle zone rurali, e incoraggiare lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'uso efficiente dell'energia. Esse promuovono l'uso delle energie e delle tecnologie a basse emissioni di CO₂ più efficienti in tutti i settori, segnatamente nell'agricoltura, nella produzione manifatturiera, nelle industrie estrattive e nel turismo.

2.    Le parti promuovono la sicurezza energetica e creano e rafforzano interconnessioni energetiche efficaci in Africa e tra l'Africa e l'Unione europea, in modo da garantire l'affidabilità e l'accessibilità economica dell'approvvigionamento energetico. Esse affrontano le sfide normative, economiche, sociali e di altro tipo connesse allo sviluppo di corridoi strategici per l'energia sostenibile.

3.    Le parti favoriscono l'apertura, la trasparenza, la competitività e l'efficienza dei mercati dell'energia adottando quadri giuridici e normativi che stimolino gli investimenti a favore dell'energia sostenibile, dello stoccaggio di energia e dell'efficienza energetica. Esse eliminano gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili dannosi per l'ambiente. Esse si impegnano a rinsaldare il partenariato tra il settore privato africano e quello dell'Unione europea, come pure la partecipazione attiva dei rispettivi settori pubblici e privati, al fine di trainare gli investimenti destinati alla produzione di energia sostenibile, all'efficienza energetica e all'accesso all'energia. Esse mobilitano investimenti a sostegno di un mix energetico pulito e diversificato per l'energia elettrica, prediligendo le risorse rinnovabili. Esse sostengono l'attuazione delle pertinenti iniziative nazionali e regionali dedicate all'energia in Africa, anche contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa africana per le energie rinnovabili.


4.    Le parti promuovono l'efficienza energetica e il risparmio energetico in tutte le fasi della catena dell'energia, dalla generazione al consumo. Esse convengono di adoperarsi per aumentare le capacità di produzione e stoccaggio dell'energia sostenibile e per migliorare le infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione promuovendo soluzioni sicure, sostenibili, efficienti sotto il profilo delle risorse e climaticamente intelligenti, che concorrano in modo più incisivo all'eliminazione della povertà.

5.    Le parti sostengono lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate, sostenibili ed economicamente efficienti, ponendo l'accento su quelle rinnovabili e a basse emissioni e sulle misure di efficientamento e risparmio energetico, per mezzo del rafforzamento delle capacità e della promozione di partenariati, collegamenti e joint venture tra operatori economici africani e dell'Unione europea. Esse promuovono le reti comuni di ricerca e innovazione nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

6.    Le parti sostengono le riforme settoriali e la definizione degli opportuni quadri normativi e strategici al fine di garantire l'interconnettività e la cooperazione regionali nel settore dell'energia. Esse consolidano i consorzi energetici regionali quale mezzo per l'integrazione dei mercati e degli scambi transfrontalieri di energia.


ARTICOLO 25

TIC ed economia digitale

1.    Le parti ampliano l'accesso alle TIC aperte, sicure e a costi accessibili, anche sostenendo gli investimenti privati e pubblici. Esse si prodigano per predisporre le istituzioni di regolamentazione necessarie ai fini del rilascio della licenza ai prestatori di servizi, della promozione della concorrenzialità, del trattamento equo dei consumatori e della protezione dei dati e dei consumatori.

2.    Le parti migliorano l'accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e instaurano una connettività digitale a prezzi accessibili, anche attraverso un assetto strategico e normativo favorevole. Esse ottimizzano il contesto imprenditoriale e agevolano l'accesso ai finanziamenti e ai servizi di sostegno alle imprese al fine di promuovere l'imprenditoria digitalizzata e rendere pervasiva la digitalizzazione, così da consentire interventi più efficaci ed efficienti in tutti i comparti dell'economia in un'ottica di crescita e trasformazione economiche inclusive.

3.    Le parti cooperano, segnatamente attraverso la definizione e l'adeguamento degli opportuni assetti giuridici e istituzionali, per plasmare un contesto che permetta di concretizzare il potenziale dell'economia digitale, compreso il commercio elettronico, in termini di creazione di posti di lavoro e sviluppo economico, concentrandosi in particolare sulle donne e sui giovani.

4.    Le parti sostengono la transizione verso economie basate sulla conoscenza.


ARTICOLO 26

Turismo

1.    Le parti cooperano per creare condizioni propizie a uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, che stimoli lo sviluppo economico, generi occupazione e aiuti l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, anche affrontando le sfide specifiche con cui deve misurarsi il settore turistico.

2.    Le parti stimolano gli investimenti nella promozione e nello sviluppo dei prodotti turistici, prestando la dovuta attenzione alla competitività di MPMI. Esse consolidano i collegamenti fra il turismo e altri settori economici pertinenti, quali l'agricoltura, la silvicoltura, i trasporti, l'economia blu, la cultura e il patrimonio culturale, nell'intento di ottimizzare i benefici socioeconomici del turismo.

3.    Le parti migliorano la tutela e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare la protezione dell'ambiente e delle specie selvatiche. Esse rispettano l'integrità e gli interessi delle comunità locali e le coinvolgono quanto più possibile nel processo di sviluppo del turismo, soprattutto il turismo rurale e di comunità e l'ecoturismo.

4.    Le parti mettono a punto iniziative volte a promuovere il turismo sostenibile e innalzare il livello dei servizi. Esse promuovono la formazione e lo scambio di esperienze e condividono informazioni e statistiche di reciproco interesse in ambito turistico.


CAPO 3

SCIENZA, SVILUPPO TECNOLOGICO, RICERCA E INNOVAZIONE

ARTICOLO 27

Scienza e sviluppo tecnologico

Le parti approfondiscono la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con reciproco vantaggio, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico, affrontare le sfide sociali globali e migliorare la competitività regionale.

ARTICOLO 28

Ricerca e innovazione

1.    Le parti convengono di mobilitare risorse a favore delle attività di ricerca e innovazione volte a sostenere la crescita e lo sviluppo economici inclusivi, nonché la transizione verso società ed economie basate sulle conoscenze.


2.    Le parti incoraggiano lo sviluppo di infrastrutture e strutture di ricerca. Esse promuovono la ricerca di base e applicata, anche nel campo dell'ingegneria e dell'intelligenza artificiale, e caldeggiano l'apertura dei dati al fine di conseguire un'eccellenza scientifica che apporti vantaggi reciproci. Esse sostengono la ricerca svolta presso università, istituti e centri di ricerca africani, riservando un'attenzione particolare allo sviluppo delle capacità e al trasferimento di tecnologie e competenze tecniche. Esse intensificano la partecipazione alla ricerca, allo sviluppo e al trasferimento di tecnologie, all'innovazione e alla generazione di conoscenze a livello mondiale.

3.    Le parti promuovono e sostengono programmi innovativi di mobilità e formazione destinati a studenti, docenti universitari e ricercatori, e potenziano le capacità degli istituti di istruzione superiore di creare una rete efficace di contatti nel settore della ricerca e dell'innovazione. Esse incoraggiano il dialogo, lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra la comunità accademica, i ricercatori e gli innovatori, da un lato, e il settore privato, dall'altro, al fine di migliorare la produttività e la competitività e rafforzare gli ecosistemi imprenditoriali.

ARTICOLO 29

Tecnologia spaziale e geospaziale

1.    Le parti concretizzano i potenziali benefici della scienza, della tecnologia e dell'innovazione spaziali e delle relative applicazioni a vantaggio di questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, quali la ricerca spaziale, le applicazioni e i servizi dei sistemi globali di navigazione satellitare, lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, l'osservazione della Terra e la scienza della Terra, in particolare per quanto riguarda il ricorso all'allarme rapido e alla sorveglianza. Esse cooperano per sviluppare un mercato e un'industria spaziali responsabili e sostenibili, che promuovano e rispondano alle rispettive esigenze.


2.    Le parti cooperano per intraprendere attività che sfruttino le tecnologie e le applicazioni spaziali ai fini dello sviluppo sostenibile e del miglioramento del benessere delle persone e che muovano dalle opportunità e dalle sfide socioeconomiche in Africa, tenendo conto della strategia e della politica spaziali africane. Esse migliorano l'accesso a dati, informazioni, servizi e prodotti di origine spaziale.

TITOLO II

SVILUPPO UMANO E SOCIALE

ARTICOLO 30

Le parti si adoperano per eliminare la povertà in tutte le sue forme entro il 2030, lottare contro le disuguaglianze, conseguire la parità di genere e creare i presupposti affinché tutti possano vivere dignitosamente, partecipare alla vita democratica e contribuire attivamente alla crescita economica sostenibile. Esse promuovono la protezione sociale allo scopo di eliminare la povertà e lottare contro le disuguaglianze, nonché come mezzo per innescare un circolo virtuoso che porti a uno sviluppo inclusivo, equo e sostenibile. Esse investono nel capitale umano in quanto parte integrante dello sviluppo umano e sociale e strumento per migliorare l'occupabilità dei giovani, in un'ottica di potenziamento della produttività e dell'imprenditoria.


CAPO 1

SVILUPPO UMANO

ARTICOLO 31

Istruzione

1.    Le parti mirano a rendere universale, inclusivo ed equo l'accesso all'istruzione di qualità a tutti i livelli, dall'istruzione prescolare a quella superiore, anche con un aumento dei tassi di iscrizione e proseguimento degli studi. Esse accrescono la qualità dell'istruzione formale e dell'apprendimento informale, cooperano nell'elaborazione dei programmi e migliorano le infrastrutture e le attrezzature nei centri di istruzione. Esse prestano particolare attenzione alle esigenze specifiche di donne e ragazze nonché ai gruppi più vulnerabili ed emarginati, tra cui le persone con disabilità, e a coloro che si trovano in situazioni di emergenza o precarietà.

2.    Le parti promuovono la maggiore diffusione e applicazione dell'insegnamento della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) e delle arti per tutti. Esse promuovono l'uso di tecnologie digitali accessibili e a prezzi contenuti, nonché lo sviluppo delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali per tutti.

3.    Le parti si prodigano per aumentare le iscrizioni e migliorare la qualità dell'istruzione terziaria, della formazione tecnica e professionale e dell'apprendimento sul lavoro e in età adulta, così da costituire una massa critica di persone altamente istruite e lavoratori qualificati nel campo dell'innovazione e rispondere con efficacia a specifiche esigenze economiche.


4.    Le parti collaborano per incoraggiare il riconoscimento e la trasparenza delle qualifiche e il miglioramento del controllo della qualità e della pertinenza. Esse forniscono maggiore sostegno a iniziative mirate ad agevolare la mobilità di studenti, personale, docenti universitari e ricercatori tra l'Africa e l'Unione europea. Esse favoriscono i partenariati tra istituti e promuovono lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze.

ARTICOLO 32

Salute

1.    Le parti si prefiggono di conseguire la copertura sanitaria universale e un accesso equo a servizi sanitari essenziali di qualità, anche grazie al potenziamento dei sistemi sanitari nazionali e a strutture sanitarie moderne e funzionanti.

2.    Le parti cooperano per azzerare la mortalità e la morbilità materne, infantili e neonatali, ove prevenibili. Esse mirano a fornire un accesso universale ai servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva. Esse cooperano per frenare l'aumento dell'incidenza delle malattie non trasmissibili e degli oneri che queste comportano.

3.    Le parti cooperano nella lotta alle malattie trasmissibili e trasmesse da vettori, incluse le malattie tropicali trascurate. Esse cooperano per far fronte alle pandemie, per esempio di HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, e ridurre in modo sostanziale il tasso di decessi a esse ascrivibili. Esse sostengono l'accesso a farmaci, vaccini e strumenti diagnostici essenziali sicuri e a prezzi contenuti, ivi compreso l'accesso universale ai trattamenti antiretrovirali per le persone affette da HIV/AIDS.


4.    Le parti rafforzano la capacità di preparazione e risposta alle emergenze al fine di individuare, prevenire e affrontare i focolai di malattie e altre minacce per la salute, per esempio la resistenza antimicrobica, secondo un approccio "One Health". Esse convengono di incrementare il sostegno fornito ai sistemi nazionali e regionali di prevenzione, sorveglianza e monitoraggio sanitari.

5.    Le parti cooperano al fine di promuovere le conoscenze locali e regolamentare la medicina tradizionale nelle attività di salute pubblica.

ARTICOLO 33

Acqua, servizi igienico-sanitari e alloggi

1.    Le parti si adoperano per garantire che tutti abbiano accesso a spazi moderni e vivibili, dotati di servizi di base di qualità.

2.    Le parti favoriscono l'accesso di tutti ad alloggi dignitosi e a prezzi contenuti situati in insediamenti umani sostenibili, tenendo conto dell'efficacia della pianificazione territoriale, dei regimi fondiari e dei sistemi di uso e gestione del territorio in sede di attuazione delle politiche abitative. Esse si prodigano per ridurre la percentuale di persone che vivono in baraccopoli e cooperano per risanare gli insediamenti malsani e informali.

3.    Le parti promuovono l'accesso universale ad acqua sufficiente, sicura, fisicamente accessibile e a prezzi contenuti per uso personale e domestico, anche mediante una gestione sostenibile e integrata delle risorse e dei sistemi idrici e un uso e un riciclo dell'acqua più efficienti.


4.    Le parti sostengono l'accesso fisico, accettabile e a prezzi abbordabili a servizi igienico-sanitari per tutti, in ogni ambito della vita, che siano sicuri, igienici, protetti, socialmente e culturalmente accettabili e che rispettino la vita privata e la dignità.

5.    Le parti ampliano l'accesso a servizi energetici sostenibili per tutti e sostengono l'uso efficiente dell'energia da parte delle famiglie.

ARTICOLO 34

Sicurezza alimentare e miglioramento della nutrizione

1.    Le parti migliorano l'accesso ad alimenti sicuri e nutrienti per raggiungere l'obiettivo di sconfiggere la fame e porre fine alle carestie e ad altri tipi di crisi alimentari. Esse sostengono la creazione di sistemi adeguati di approvvigionamento e stoccaggio degli alimenti.

2.    Le parti combattono tutte le forme di malnutrizione, anche ottimizzando la produzione e la distribuzione degli alimenti e migliorando i sistemi igienico-sanitari e le condizioni ambientali. Esse favoriscono la produzione e la produttività agricole sostenibili, anche a livello di pesca su piccola scala, per dispiegare appieno il loro potenziale in quanto fonti essenziali di alimenti e sicurezza della nutrizione, migliorando tra le altre cose l'accesso ai finanziamenti per i piccoli produttori e sviluppando infrastrutture di irrigazione, stoccaggio e trasporto onde agevolare l'accesso al mercato e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari.


3.    Le parti accrescono la resilienza delle popolazioni più vulnerabili agli shock alimentari grazie a reti rafforzate di sicurezza sociale. Esse intensificano il coordinamento fra l'azione umanitaria e l'azione per lo sviluppo al fine di anticipare e prevenire meglio le carestie e le crisi alimentari di altro tipo e di prepararsi meglio a tali evenienze, con interventi tempestivi per assicurare la disponibilità di alimenti a livello locale.

CAPO 2

DISUGUAGLIANZE E COESIONE SOCIALE

ARTICOLO 35

Disuguaglianze e protezione sociale

1.    Le parti promuovono l'elaborazione e l'attuazione di politiche e sistemi di protezione sociale e sicurezza sociale finalizzati a eliminare la povertà, lottare contro le disuguaglianze e migliorare la coesione sociale.

2.    Le parti sostengono il ruolo trasformativo delle politiche e dei sistemi di protezione sociale, che giovano all'equità, promuovono l'inclusione sociale e il dialogo con le parti sociali e favoriscono una crescita economica inclusiva, equa e sostenibile. Esse si propongono di sviluppare progressivamente sistemi universali di protezione sociale a titolarità nazionale, anche dotandosi di livelli minimi di protezione sociale, con particolare riguardo per le persone in situazioni di vulnerabilità.


3.    Le parti cooperano a sostegno del conseguimento e del mantenimento della crescita del reddito per il 40 % della popolazione nello strato sociale più basso a un tasso superiore rispetto alla media nazionale.

4.    Le parti si adoperano affinché a tutti i lavoratori del settore formale siano garantite prestazioni di sicurezza sociale. Esse si impegnano altresì allo scopo di aumentare il numero di persone occupate nel settore informale e nell'economia rurale che hanno accesso alla sicurezza sociale, fino a renderla progressivamente universale.

5.    Le parti mettono a punto iniziative a sostegno della transizione dall'economia informale a quella formale, segnatamente per mezzo dell'accesso al credito e alla microfinanza e del rafforzamento delle misure di protezione sociale.

6.    Le parti promuovono e facilitano, anche attraverso lo sviluppo di capacità, il dialogo tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori nell'economia formale e informale e le organizzazioni della società civile.

ARTICOLO 36

Lavoro dignitoso

1.    Le parti sostengono l'elaborazione e l'attuazione di politiche macroeconomiche, occupazionali e sociali incentrate sul conseguimento di un'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti, nello specifico i giovani e le donne, nonché le persone e i gruppi vulnerabili.


2.    Le parti sviluppano e mantengono mercati del lavoro inclusivi e ben funzionanti e adottano misure volte a far fronte al problema dell'economia informale e prevenire pratiche di lavoro inique.

3.    Le parti patrocinano misure che garantiscano pari opportunità di impiego e pari retribuzione a fronte di lavoro di pari valore, nonché adeguati congedi parentali retribuiti sia nel settore pubblico che nel privato. Esse adottano provvedimenti di prevenzione e protezione da tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro, assicurano il rispetto dei diritti fondamentali sul lavoro e migliorano le condizioni sanitarie e di sicurezza per i lavoratori.

4.    Le parti si adoperano per porre fine al lavoro minorile, affrontando in via prioritaria le sue forme peggiori.

ARTICOLO 37

Persone con disabilità

1.    Le parti promuovono, proteggono e garantiscono il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani da parte di ogni persona con disabilità, nell'intento di dare effettiva attuazione alla convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità.


2.    Le parti adottano misure tese ad assicurare la piena inclusione nella società delle persone con disabilità e la loro partecipazione a tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, compresi gli affari democratici e politici e i processi decisionali. Esse prevengono, contrastano ed eliminano ogni pratica lesiva e forma di sfruttamento, violenza, abuso o discriminazione a danno di persone con disabilità, e proteggono i familiari, i prestatori di assistenza e gli intermediari dalla discriminazione basata sull'associazione a persone con disabilità.

3.    Le parti promuovono l'accesso equo e senza barriere delle persone con disabilità ai servizi sociali, ai trasporti e ad altre infrastrutture fisiche, così come alle attività ricreative e culturali, e sostengono, ove opportuno, metodi di comunicazione alternativi atti a garantire la loro piena inclusione nella società.

4.    Le parti promuovono la parità di accesso ai mercati del lavoro, proibendo qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità in tutte le forme e condizioni di impiego. Esse sostengono l'impiego delle persone con disabilità nel settore pubblico e in quello privato mediante politiche mirate e misure incentivanti, anche per quanto concerne il lavoro autonomo e l'imprenditoria.


ARTICOLO 38

Cultura, sport e contatti interpersonali

1.    Le parti sostengono la cultura come volano dello sviluppo economico sostenibile. Esse instaurano condizioni favorevoli all'innovazione, alla diversità e allo sviluppo culturali, nonché alla creazione, alla protezione, alla produzione e alla distribuzione di opere culturali. Esse incoraggiano l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di promozione della propria cultura.

2.    Le parti migliorano la tutela e la promozione del patrimonio culturale tangibile e intangibile e della diversità delle espressioni culturali allo scopo di approfondire la comprensione reciproca e favorire scambi culturali equilibrati.

3.    Le parti si adoperano per favorire la mobilità dei professionisti della cultura e la circolazione delle opere d'arte e per realizzare iniziative comuni in vari settori culturali e creativi. Esse incoraggiano gli scambi e il dialogo interculturali tra le organizzazioni giovanili e la società civile dell'Africa e dell'Unione europea.

4.    Le parti sostengono lo sviluppo delle industrie creative. Esse si prodigano per mettere in atto misure di sostegno che stimolino la creazione artistica e agevolino lo scambio di espressioni artistiche.


5.    Le parti promuovono lo sport quale fattore trainante dello sviluppo sostenibile, dell'inclusione sociale, della non discriminazione e del progresso dei diritti umani. Esse si impegnano al fine di predisporre strutture adeguate e incoraggiare la partecipazione delle persone alle attività sportive e ad altre attività di educazione fisica. Esse sostengono lo sport anche come mezzo di dialogo interculturale e cooperazione tra le nazioni, prevenzione dei conflitti e della violenza e riconciliazione al termine dei conflitti.

CAPO 3

POPOLAZIONE E SVILUPPO

ARTICOLO 39

Demografia

1.    Le parti riconoscono la necessità di gestire le opportunità e le sfide derivanti dal cambiamento demografico per rispondere meglio alle aspirazioni e alle speranze delle generazioni future in Africa e nell'Unione europea.

2.    Le parti provvedono alla raccolta, all'analisi, alla conservazione e alla diffusione sistematiche di statistiche e dati su tutta la popolazione, nel rispetto delle norme etiche, di riservatezza e di tutela della vita privata, e tengono conto dei dati e delle tendenze nei rispettivi piani di sviluppo.


3.    Le parti emancipano le donne e i giovani e investono a loro favore, riconoscendone il ruolo cruciale nei processi demografici. Esse promuovono i diritti umani delle donne e dei giovani e forniscono loro l'istruzione e le competenze di cui hanno bisogno. Esse mobilitano investimenti e sbloccano opportunità economiche per dispiegare il potenziale delle popolazioni composte da un numero elevato di giovani.

ARTICOLO 40

Parità di genere ed emancipazione femminile

1.    Le parti rafforzano la cooperazione volta a migliorare e ampliare la parità di partecipazione e di opportunità per tutte e tutti, in ogni settore della vita politica, economica, sociale e culturale. Esse fanno in modo che la prospettiva di genere sia sistematicamente integrata in tutti i programmi e le politiche.

2.    Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo umano e sociale delle donne e delle ragazze. Esse provvedono affinché siano rimossi tutti gli ostacoli alla salute e all'istruzione, così da porre fine alle disparità di genere. Esse si adoperano per offrire un accesso universale e paritario all'istruzione formale e alla formazione professionale, al fine di realizzare appieno il potenziale delle donne e delle ragazze e aiutarle a raggiungere le loro aspirazioni. Le parti si accertano che il materiale e i metodi didattici siano attenti alle tematiche di genere e incoraggiano donne e ragazze a intraprendere studi nelle discipline STEM.


3.    Le parti agevolano l'accesso paritario delle donne alle possibilità economiche, all'occupazione, al credito e ai servizi finanziari, così come al controllo e all'uso della terra e di altri fattori produttivi. Le parti sostengono le imprenditrici, colmano il divario retributivo di genere ed eliminano normative e pratiche discriminatorie. Esse adottano provvedimenti efficaci per individuare e contrastare gli atti di sessismo e per affrontare le cause profonde della discriminazione di genere, quali norme sociali negative e stereotipi di genere, anche nei mezzi di comunicazione di massa.

4.    Le parti danno più voce alle donne e alle ragazze e accrescono la loro partecipazione alla vita politica attuando misure volte a conseguire la parità di genere nei processi elettorali, politici e di governance e nelle posizioni governative di alto livello, anche in seno agli organi costituzionali e alle imprese di proprietà statale, e promuovono il ruolo attivo di donne e ragazze negli sforzi di pace e riconciliazione.

5.    Le parti emanano e applicano disposizioni normative che proteggano le donne e le ragazze da ogni forma di violenza, tra cui quella sessuale e di genere, lo sfruttamento e gli abusi sessuali e la tratta di esseri umani.


6.    Le parti si impegnano a favore dell'attuazione piena ed effettiva della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e dei risultati delle relative conferenze di revisione. Le parti continuano a insistere sulla necessità di fornire un accesso universale a un'informazione e a un'educazione esaurienti, di qualità e dal costo contenuto in tema di salute sessuale e riproduttiva, tenuto conto degli orientamenti tecnici internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in materia di educazione sessuale, nonché sulla necessità di offrire i relativi servizi di assistenza sanitaria. Esse promuovono e incoraggiano la ratifica e l'attuazione effettiva del protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa, firmato a Banjul il 26 giugno 1981 ("protocollo di Maputo") e sostengono, ove opportuno, l'attuazione effettiva del piano d'azione di Maputo 2016-2030.

ARTICOLO 41

Giovani

1.    Le parti sostengono l'imprenditorialità giovanile e si prodigano per garantire ai giovani un'occupazione dignitosa, anche aiutandoli ad acquisire competenze utili sul mercato del lavoro attraverso l'istruzione e la formazione tecnica e professionale e un miglior accesso alle tecnologie digitali, e per agevolare l'accesso alla terra e al credito. Esse istituiscono servizi per l'impiego a misura di giovani, che li mettano in collegamento con le opportunità di lavoro.


2.    Le parti cooperano al fine di emancipare i giovani e aprire spazi per la loro partecipazione attiva ai processi decisionali e alla vita democratica e politica, nonché agli sforzi di pace e riconciliazione. Esse promuovono politiche e programmi rivolti ai giovani emarginati, compresi programmi che ne difendano i diritti, in modo da offrire loro la possibilità di reinserirsi nella società e incoraggiarli a farlo.

3.    Le parti patrocinano iniziative volte a far sì che ogni bambino abbia accesso a servizi di base di qualità, a prevenire il reclutamento e l'impiego di minori in situazioni di conflitto e a porre fine a tutte le forme di violenza e pratiche lesive a danno dei minori, compreso il matrimonio infantile, precoce e forzato, il lavoro minorile, gli abusi e le punizioni corporali, con particolare riguardo per i minori in situazioni di vulnerabilità.

ARTICOLO 42

Urbanizzazione e sviluppo rurale sostenibili

1.    Le parti valorizzano il potenziale delle città quali poli di crescita sostenibile e inclusiva e innovazione.


2.    Le parti promuovono un assetto territoriale sostenibile e la gestione equa dei mercati fondiari, prestando particolare attenzione alla trasparenza e alla regolamentazione delle acquisizioni fondiarie e dei diritti di proprietà. Esse promuovono inoltre la mobilità urbana sostenibile e città intelligenti e sicure che sfruttino le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalle tecnologie. Le parti integrano soluzioni per la produzione di energia sostenibile e l'efficientamento energetico, incoraggiano l'uso produttivo dell'energia, migliorano la gestione dei rifiuti e affrontano la questione dell'inquinamento in tutte le sue forme. Esse potenziano le soluzioni di mobilità urbana e provvedono affinché servizi e infrastrutture siano progettati nel rispetto del clima e dell'ambiente e le risorse siano usate in modo efficiente. Esse migliorano la resilienza delle città agli shock e colgono le possibilità di creare un'economia a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici.

3.    Le parti promuovono uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, con particolare attenzione all'occupazione e alla generazione di reddito. Esse accelerano la diversificazione rurale apportando valore aggiunto ai prodotti locali e sfruttando le risorse naturali e culturali. Esse promuovono politiche territoriali e urbane inclusive, equilibrate e integrate, il coordinamento dei soggetti pubblici a vari livelli, coinvolgendo attivamente le autorità e le comunità locali, e rinsaldando i legami tra zone rurali e aree urbane.



TITOLO III

AMBIENTE, GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ARTICOLO 43

Le parti intraprendono azioni ambiziose al fine di mitigare i cambiamenti climatici e adattarvisi, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e gestire le risorse naturali in modo sostenibile, nell'intento di arrestare e far retrocedere i cambiamenti climatici e il degrado ambientale e conseguire uno sviluppo sostenibile. Esse adottano misure mirate per ridurre e prevenire la perdita di biodiversità, mantenere e ripristinare gli ecosistemi, proteggere le specie selvatiche e combattere il relativo traffico, promuovere la gestione sostenibile dell'acqua, del suolo e di altre risorse naturali, rafforzare la governance degli oceani, contrastare tutte le forme di inquinamento, favorire una gestione corretta dei rifiuti e incrementare la resilienza alle calamità naturali. Le parti collaborano per evitare che gli impatti dei cambiamenti climatici e il degrado ambientale continuino ad agire da fattori di moltiplicazione delle minacce, con gravi implicazioni per la pace e la sicurezza. Esse accelerano la transizione verso percorsi di sviluppo più rispettosi dell'ambiente nei settori economici chiave, promuovono le economie circolari e l'efficienza delle risorse e appoggiano l'energia pulita e sostenibile e le tecnologie a basse emissioni di CO₂, così che la crescita economica proceda di pari passo con la transizione verso basse emissioni e la sostenibilità ambientale. Esse si prodigano per stringere alleanze efficaci nei consessi internazionali allo scopo di portare avanti l'azione a livello mondiale. Esse potenziano le capacità di attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte e integrano la sostenibilità ambientale, gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici e il perseguimento di una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale nelle politiche, nei piani e negli investimenti nazionali e locali. Esse promuovono la partecipazione costruttiva delle autorità locali, della società civile e del settore privato e il rispetto dei diritti di tutti, ivi comprese le popolazioni indigene di cui alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) e le comunità locali.


CAPO 1

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

ARTICOLO 44

Biodiversità ed ecosistemi

1.    Le parti cooperano per garantire la conservazione, la salvaguardia e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, affinché gli importanti servizi economici, sociali e culturali che questi forniscono continuino a sostenere il benessere umano e la crescita economica. Esse definiscono e attuano strategie e piani d'azione nazionali in materia di biodiversità, in linea con la convenzione sulla diversità biologica e i relativi protocolli.

2.    Le parti si dotano di normative e strategie integrate volte a introdurre considerazioni sulla biodiversità in tutti i settori pertinenti. Esse sostengono le opzioni innovative, quali le soluzioni basate sulla natura o l'agroecologia, e la valorizzazione dei servizi ecosistemici al fine di integrare al massimo la biodiversità.


3.    Le parti adottano un approccio inclusivo finalizzato ad affrontare le cause principali della perdita di habitat, come il cambiamento di uso del suolo, l'espansione dell'agricoltura di sussistenza e lo sviluppo dell'agricoltura commerciale, delle aree urbane e delle infrastrutture energetiche. Esse intervengono per tenere sotto controllo lo sfruttamento forestale, il dissodamento dei terreni a fini di coltivazione, gli incendi, il pascolo degli animali e le specie invasive. Esse tutelano e preservano foreste, terreni boschivi, pascoli, zone umide e altre aree caratterizzate dalla presenza di copertura vegetale, e ne promuovono l'uso sostenibile e la riabilitazione. Esse mantengono e aumentano la diversità genetica e delle specie vegetali e animali, siano esse terrestri, marine o di acqua dolce.

4.    Le parti intensificano gli sforzi tesi a istituire e gestire efficacemente le zone protette e a migliorarne la governance, in un'ottica di conservazione della biodiversità.

5.    Le parti rafforzano la partecipazione delle comunità locali e delle popolazioni indigene di cui alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) alla conservazione degli ecosistemi, anche attraverso la promozione del turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e la creazione di posti di lavoro e altre opportunità economiche.


ARTICOLO 45

Economia circolare

1.    Le parti prevengono o riducono al minimo la produzione di rifiuti alla fonte. Esse migliorano la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti e l'efficienza delle risorse al fine di adattare la produzione e il consumo all'obiettivo di un'economia circolare, anche mediante servizi adeguati di raccolta e cernita dei rifiuti e iniziative e impianti di riciclaggio compatibili con l'ambiente. Esse si impegnano ad adottare politiche in materia di economia circolare volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, rendere i prodotti più efficienti sotto il profilo dell'energia e delle risorse, ampliare la scelta proposta ai consumatori e migliorare la gestione dei rifiuti.

2.    Le parti istituiscono i regimi normativi e i meccanismi di applicazione interni indispensabili ai fini di una gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti compatibile con l'ambiente e dell'attuazione degli accordi multilaterali pertinenti. Esse adottano le misure necessarie per combattere lo scarico e il commercio illegale di rifiuti pericolosi, compresi i materiali radioattivi e i rifiuti organici e di sostanze chimiche, conformemente alla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 Marzo 1989, e tenuto conto delle disposizioni della convenzione di Bamako sul divieto di importazione in Africa di rifiuti pericolosi e sul controllo dei movimenti transfrontalieri e la gestione dei rifiuti pericolosi prodotti in Africa, firmata a Bamako il 30 gennaio 1991. Esse prevengono o riducono al minimo la presenza di sostanze pericolose nei cicli dei materiali e gestiscono le sostanze chimiche contenute nei prodotti per tutto il ciclo di vita. Esse favoriscono un processo decisionale consapevole in merito a misure adeguate di protezione dell'ambiente e della salute umana, tra cui misure finalizzate a contrastare l'inquinamento derivante da una gestione inadeguata dei rifiuti e porre rimedio ai danni ambientali associati.


3.    Le parti affrontano fattivamente l'inquinamento in tutte le sue forme. Esse adottano misure volte a rilevarlo, prevenirlo e segnalarlo. Esse intensificano gli sforzi per prevenire l'inquinamento da plastica e rimuovere dall'ambiente la plastica e le microplastiche. Esse vagliano le possibilità di rinsaldare la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Esse sensibilizzano, anche organizzando campagne pubbliche, ai rischi che l'inquinamento rappresenta per la salute pubblica e per l'ambiente e ai molteplici benefici che discendono dal miglioramento della qualità dell'aria.

ARTICOLO 46

Governance degli oceani

1.    Le parti rafforzano la governance degli oceani, in conformità della convenzione dell’ONU sul diritto del mare (UNCLOS), per fare sì che questi siano puliti e gestiti in modo sostenibile, attutendo le pressioni su oceani e mari, promuovendo lo sviluppo sostenibile dell'economia blu e approfondendo le conoscenze relative agli oceani.

2.    Le parti assicurano la conservazione e la gestione e l'uso sostenibili delle risorse marine vive a livello bilaterale, regionale e multilaterale, segnatamente nel quadro degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca.


3.    Le parti mantengono o adottano iniziative contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), compresa, se del caso, l'attuazione di politiche e misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti della pesca INN. Esse promuovono, attuano e fanno rispettare effettivamente misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza tese alla conservazione degli stock ittici e alla prevenzione del sovrasfruttamento, quali programmi di osservazione, sistemi di controllo dei pescherecci, licenze e autorizzazioni di pesca, registrazione e dichiarazione delle catture, controllo dei trasbordi, ispezioni e controllo da parte dello Stato di approdo, nonché misure associate atte a garantire il rispetto delle norme, tra cui sanzioni in conformità della regolamentazione interna.

4.    Le parti convengono di adottare le misure necessarie per vietare determinate forme di sovvenzioni alla pesca che concorrono alla sovraccapacità e al sovrasfruttamento, abolire le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca INN e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni di tale tipo, nella consapevolezza che un trattamento particolare, differenziato, appropriato ed efficace per i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati in Africa dovrebbe costituire parte integrante dei negoziati dell'OMC riguardanti le sovvenzioni alla pesca.

5.    Le parti riducono le pressioni sugli oceani salvaguardando, preservando e ripristinando gli ecosistemi costieri e marini, valorizzando il capitale naturale costiero e marino e combattendo l'inquinamento marino, compresi gli sversamenti di petrolio, la distruzione dei fondali marini, l'inquinamento acustico e i rifiuti marini, in particolare plastica e microplastiche da fonti terrestri e marine. Esse sostengono le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra delle navi e si adoperano a favore della relativa regolamentazione, oltre a favorire attivamente l'attuazione urgente della strategia iniziale dell'Organizzazione marittima internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle navi. Esse intensificano le operazioni di pulizia degli oceani e delle coste, prestando particolare attenzione alle zone di accumulo nei gyre oceanici.


6.    Le parti intervengono in relazione agli oceani per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi.

7.    Le parti elaborano misure per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili.

8.    Le parti riconoscono i timori generali circa l'effetto che lo sfruttamento minerario dei fondali marini produce sull'ambiente marino e sulla relativa biodiversità. Esse si valgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, applicano il principio di precauzione e l'approccio ecosistemico, promuovono la ricerca e condividono migliori pratiche nei settori di interesse reciproco connessi alle risorse minerali dei fondali marini, al fine di provvedere alla sana gestione ambientale delle attività di tutela e conservazione dell'ambiente marino e della relativa biodiversità.

ARTICOLO 47

Gestione fondiaria e degrado del suolo

1.    Le parti cooperano per prevenire il degrado del suolo e definire strategie integrate a lungo termine finalizzate alla conservazione e alla gestione sostenibile dei terreni.


2.    Le parti promuovono approcci integrati e adottano misure di conservazione e miglioramento del suolo. Esse contrastano l'erosione e il degrado del suolo e il deterioramento delle relative proprietà fisiche, chimiche e biologiche. Esse fanno fronte all'inquinamento causato nello specifico dalle attività agricole, segnatamente acquacoltura e allevamento. Esse assicurano la sostenibilità e l'equità dei diritti fondiari e di occupazione, come pure la sostenibilità della gestione delle risorse fondiarie, idriche e forestali, e creano opportunità economiche sostenibili per le popolazioni delle zone rurali. Esse provvedono affinché le forme di uso non agricolo dei terreni, tra cui si annoverano, a titolo non limitativo, lavori pubblici, attività minerarie e smaltimento di rifiuti, non causino erosione, inquinamento o qualsiasi altra forma di degrado del suolo.

3.    Le parti adottano misure in materia di pianificazione del territorio e infrastrutture efficaci che rafforzino la resilienza nei paesi a rischio e migliorino al contempo le capacità di risposta alle catastrofi. Esse pianificano e attuano misure di mitigazione e riabilitazione basate sulle migliori pratiche e conoscenze scientifiche, nonché sulle conoscenze ed esperienze locali nelle zone oggetto di degrado del suolo.

ARTICOLO 48

Foreste

1.    Le parti promuovono la gestione sostenibile delle foreste e l'uso sostenibile delle risorse forestali. Esse frenano la deforestazione e il degrado forestale e combattono il disboscamento illegale e il commercio di legname associato.


2.    Le parti sostengono iniziative di ripristino del paesaggio forestale per far retrocedere la deforestazione; istituire riserve forestali; ripristinare i paesaggi forestali degradati; attuare, ove necessario, programmi di imboschimento e limitare il pascolo boschivo a stagioni e intensità che consentano la rigenerazione delle foreste.

3.    Le parti promuovono catene del valore sostenibili dei prodotti agricoli e forestali, dando priorità alla creazione di posti di lavoro e altre opportunità economiche nel settore della conservazione degli ecosistemi.

4.    Le parti sostengono l'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), anche mediante la conclusione e l'attuazione di accordi volontari di partenariato. Esse rafforzano la coerenza e le interazioni positive a livello nazionale tra il piano d’azione FLEGT e il quadro di Varsavia per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+).

5.    Le parti potenziano la partecipazione delle autorità e delle comunità locali alla protezione delle foreste. Le parti sensibilizzano i cittadini al problema della deforestazione a tutti i livelli e incoraggiano il consumo di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Esse promuovono e sostengono l'uso di combustibili per cucina alternativi e sostenibili da parte delle popolazioni locali.


ARTICOLO 49

Specie selvatiche

1.    Le parti sostengono la conservazione in situ dei paesaggi africani essenziali per preservare la biodiversità, in particolare le zone protette transfrontaliere che ospitano gli habitat di specie selvatiche chiave e offrono una connettività adeguata ai fini della migrazione di tali specie e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nell'area di ripartizione. Le parti rafforzano altresì le agenzie responsabili delle zone protette e promuovono la partecipazione delle comunità rurali alla gestione sostenibile delle specie selvatiche e dei terreni boschivi.

2.    Le parti combattono il traffico di specie selvatiche sostenendo l'elaborazione e l'applicazione di politiche e leggi che lo configurino come reato grave, potenziando le misure antibracconaggio e il controllo esercitato dalle autorità di contrasto e promuovendo il coordinamento internazionale nell'ambito del Consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), che comprende la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, e altri pertinenti consessi internazionali. Le parti sensibilizzano l'opinione pubblica, educano e influenzano i consumatori, distruggono le scorte e promuovono la diplomazia e la sensibilizzazione di alto profilo.

3.    Le parti sostengono gli sforzi tesi a promuovere il consumo sostenibile di selvaggina, sviluppando nel contempo le fonti alternative di proteine a prezzi accessibili e i mezzi di sussistenza sostenibili.


ARTICOLO 50

Gestione idrica e delle acque dolci

1.    Le parti gestiscono le proprie risorse idriche in modo sostenibile nell'intento di mantenere livelli quantitativi e qualitativi elevati. Esse promuovono la gestione integrata delle risorse idriche e attuano politiche di pianificazione, conservazione, gestione, uso e sviluppo delle acque sotterranee e superficiali, nonché di raccolta e uso delle acque piovane. Esse salvaguardano e ripristinano le fonti idriche e gli ecosistemi acquatici, prevengono l'inquinamento delle acque, raccolgono e trattano le acque reflue e rendono possibile uno sviluppo urbano rispettoso dell'ambiente. Esse ottimizzano il contributo del settore idrico al fine di mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi a essi.

2.    Le parti promuovono la cooperazione per la gestione delle risorse idriche transfrontaliere in un'ottica di sostenibilità delle acque dolci, prevenzione del degrado del suolo e della desertificazione, miglioramento della resilienza ai rischi connessi all'acqua, per esempio inondazioni, siccità e inquinamento, anche mediante sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, e prevenzione dei rischi di conflitti.

3.    Le parti favoriscono una gestione idrica sostenibile e la buona governance delle acque a tutti i livelli. Esse intensificano il dialogo e incoraggiano i partenariati tra le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile.


4.    Le parti promuovono lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle attività di pesca d'acqua dolce allo scopo di mantenere la salute degli stock ittici e ridurre al minimo eventuali impatti negativi sull'ambiente naturale. Esse combattono la pesca INN in violazione delle leggi nazionali. Esse rafforzano le capacità, promuovono la cooperazione regionale e adottano misure per migliorare la gestione e la governance della pesca d'acqua dolce a livello nazionale e regionale. Esse integrano nella pesca e nell'acquacoltura d'acqua dolce la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, promuovono il ripristino e la conservazione degli ecosistemi acquatici e della relativa biodiversità e lottano contro tutte le forme di inquinamento di laghi e fiumi.

CAPO 2

CAMBIAMENTI CLIMATICI E CALAMITÀ NATURALI

ARTICOLO 51

Azione per il clima

1.    Le parti perseguono gli obiettivi e si ispirano ai principi della convenzione quadro dell’ONU sui cambiamenti climatici. Esse mettono in atto a livello interno politiche e programmi globali e inclusivi per accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi.


2.    Le parti formulano, comunicano e perseguono contributi determinati a livello nazionale (NDC) progressivi e ambiziosi, sviluppano e attuano, se del caso, piani nazionali di adattamento ambiziosi, elaborano visioni a lungo termine verso uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici e investono nelle capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi. Esse approntano sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica e sistemi di valutazione per seguire i progressi compiuti in materia di azione per il clima.

3.    Le parti definiscono strategie a lungo termine tese a ridurre le emissioni del settore dei trasporti (stradali, aerei e marittimi). Esse promuovono la mobilità urbana intelligente e l'attuazione di approcci strategici e incentivi positivi per ridurre le emissioni dovute alla gestione fondiaria non sostenibile, alla deforestazione e al degrado forestale. Esse si adoperano per promuovere le energie rinnovabili e l'efficienza energetica e spronano i paesi a intraprendere la transizione energetica. Esse eliminano gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi e riducono al minimo le possibili ripercussioni negative sullo sviluppo, in modo da tutelare i poveri e le comunità interessate. Esse approfondiscono la cooperazione internazionale al fine di preservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi di assorbimento e i serbatoi di GES.

4.    Le parti promuovono una riduzione graduale ambiziosa degli idrofluorocarburi ai sensi del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, firmato a Montreal il 16 settembre 1987, cooperando nel sostegno alla ratifica del relativo emendamento di Kigali, e si adoperano per assicurarne una celere attuazione onde realizzare la riduzione graduale ambiziosa della produzione e il consumo di idrofluorocarburi a livello mondiale.


5.    Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza, segnatamente in situazioni di fragilità e nei paesi più vulnerabili, e agiscono di conseguenza. Esse prendono provvedimenti e collaborano per rafforzare le misure in materia di adattamento e resilienza al fine di garantire la prevenzione dei conflitti mediante sistemi di allarme rapido, tenendo conto delle sfide sul piano della sicurezza connesse agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e dei fattori di rischio ambientale, e rinsaldano il legame tra l'allarme rapido e l'intervento tempestivo in tutti i settori strategici, anche attraverso valutazioni dei rischi e valutazioni d'impatto.

6.    Le parti si prefiggono, con i rispettivi sforzi sul piano interno e internazionale, di scongiurare le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, compresi eventi meteorologici estremi ed eventi a insorgenza lenta, ridurli al minimo e porvi rimedio, e in tale contesto riconoscono l'importanza dello sviluppo sostenibile nel limitare il rischio di perdite e danni.

7.    Le parti prendono iniziative volte a incanalare i flussi finanziari in un percorso di sviluppo a basse emissioni di GES e resiliente ai cambiamenti climatici.

8.    Le parti si propongono di migliorare le conoscenze e le capacità in materia di opzioni e strumenti strategici e di migliori pratiche per aumentare l'efficienza delle risorse durante l'intero ciclo di vita delle risorse naturali e dei prodotti. Esse collaborano per rafforzare le capacità scientifiche e tecniche umane e istituzionali ai fini dell'azione per il clima e della gestione e monitoraggio dell'ambiente a tutti i livelli pertinenti, dedicando un'attenzione particolare ai paesi più vulnerabili. Esse promuovono l'impiego di tecnologie e sistemi di informazione spaziali.


9.    Le parti rafforzano il coordinamento a tutti i livelli di governance per incoraggiare le autorità locali ad assumere e concretare impegni ambiziosi in materia di clima ed energia e per metterle nelle condizioni di farlo. Esse promuovono le sinergie tra pubblica amministrazione, organizzazioni della società civile e imprese private e la partecipazione del settore privato alla realizzazione di un'economia a basse emissioni di GES e resiliente ai cambiamenti climatici, anche per mezzo della collaborazione nella ricerca. Le parti promuovono le iniziative esistenti, quali il patto globale dei sindaci per il clima e l'energia, e sostengono l'attuazione dei relativi piani d'azione.

ARTICOLO 52

Siccità e desertificazione

1.    Le parti combattono la desertificazione attraverso miglioramenti della governance fondiaria, della lotta contro i suoli degradati e della gestione sostenibile dei terreni e delle acque. Esse accelerano i progressi verso l'attuazione dei piani d'azione nazionali e degli obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, firmata a Parigi il 17 giugno 1994, nonché delle altre iniziative internazionali e regionali pertinenti, compresa l'iniziativa "Grande muraglia verde" (Great Green Wall).

2.    Le parti cooperano per prepararsi e rispondere alle emergenze provocate dalla siccità e si adoperano per incrementare la resilienza di fronte al degrado ambientale e alla desertificazione, nonché alle minacce per la salute e alle crisi umanitarie connesse, affrontando i fattori che sono causa di vulnerabilità.


ARTICOLO 53

Resilienza alle calamità naturali

1.    Le parti cooperano al fine di migliorare la resilienza delle popolazioni, delle società e delle infrastrutture alle calamità naturali, prendendo in considerazione l'impatto dei cambiamenti climatici. Esse promuovono lo scambio di informazioni e buone pratiche riguardo all'attuazione e alla sorveglianza del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015‑2030 mediante strategie integrate nazionali e locali.

2.    Le parti promuovono la gestione del rischio di calamità, che prevede tra l'altro la valutazione esaustiva dei rischi, l'attuazione di piani di riduzione del rischio a tutti i livelli, il rinsaldamento del legame tra la riduzione del rischio di calamità e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la raccolta e l'uso di statistiche sulle calamità e dati sulle perdite. Le parti favoriscono lo sviluppo di una cultura di prevenzione dei rischi e protezione finanziaria, anche attraverso opportuni strumenti innovativi quali i meccanismi di trasferimento del rischio.

3.    Le parti si preparano e rispondono alle emergenze causate da eventi meteorologici estremi e calamità naturali come le inondazioni, l'innalzamento del livello del mare, l'erosione costiera e l'interrimento. Esse cooperano per valutare e attenuare l'impatto degli eventi meteorologici estremi e delle calamità naturali.

4.    Le parti potenziano le capacità regionali di risposta a calamità ed emergenze, compresi i meccanismi di protezione civile, così come le capacità delle comunità e delle istituzioni locali, concentrandosi sulle famiglie e sui gruppi più vulnerabili ed emarginati.


5.    Le parti sostengono l'impiego di tecnologie e sistemi di informazione spaziali per migliorare le misure di prevenzione, preparazione, risposta e recupero.

TITOLO IV

PACE E SICUREZZA

ARTICOLO 54

Le parti promuovono la cooperazione e il coordinamento a livello regionale, interregionale, continentale e mondiale in materia di promozione e mantenimento della pace e della sicurezza in Africa e in Europa. Esse rinsaldano le iniziative e i meccanismi comuni volti a garantire la pace, prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento, combattere tutte le forme di criminalità organizzata e minacce per la sicurezza e migliorare la sicurezza marittima, tenuto conto della complessità di tali sfide e della necessità di affrontarne le cause profonde. Le parti cooperano per assicurare il finanziamento sostenibile di tutte le attività di pace e sicurezza.


ARTICOLO 55

Cooperazione regionale e multilaterale

1.    Le parti approfondiscono il dialogo e la cooperazione istituzionale per far fronte alle sfide sul piano della pace e della sicurezza. Esse rafforzano il sostegno al miglioramento dell'efficienza operativa dell'APSA, come previsto dall'Agenda 2063. Esse incoraggiano le sinergie tra l'APSA e l'AGA in linea con il programma di riforma dell'Unione africana.

2.    Le parti sostengono gli sforzi profusi dall'UA e dalle REC, come pure gli sforzi nel quadro dei meccanismi regionali e di altri accordi regionali di cooperazione nel settore della sicurezza, per costruire società pacifiche, inclusive e resilienti. Le parti intensificano la cooperazione tra l'UA, l'UE e le Nazioni Unite nonché, se del caso, la cooperazione multilaterale con altre organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati.

3.    Le parti promuovono la titolarità locale, l'inclusività, la resilienza e la sostenibilità di tutte le azioni, in dialogo con le autorità nazionali e locali, le comunità e la società civile.


ARTICOLO 56

Conflitti e crisi

1.    Le parti si prodigano per la risoluzione pacifica di tutti i conflitti tra Stati africani e all'interno di tali Stati. Esse applicano un approccio integrato alle crisi e ai conflitti, nel rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, approfondendo la cooperazione strategica e rafforzando l'azione comune in tutte le fasi del ciclo dei conflitti, dalla prevenzione all'allarme rapido fino alla costruzione di una pace duratura, passando per la mediazione, la gestione delle crisi, la stabilizzazione e la riforma del settore della sicurezza.

2.    Le parti sostengono iniziative e meccanismi atti a prevenire i conflitti ed evitare di mettere a repentaglio la pace e la sicurezza. Esse agiscono in modo coordinato per risalire alle cause profonde dei conflitti e delle crisi, fronteggiare i rischi di scoppio e inasprimento di conflitti violenti e irrobustire il sostegno alle iniziative diplomatiche, agli sforzi di mediazione e al dialogo multilaterale tesi a risolvere pacificamente contenziosi e conflitti. A tal fine esse sostengono la piena operatività del sistema di allarme rapido a livello continentale.

3.    Le parti cooperano nel campo della gestione delle crisi e della risoluzione pacifica dei conflitti, anche per mezzo della cooperazione tra le operazioni di sostegno della pace a guida africana, le operazioni UE di gestione delle crisi e le operazioni di pace delle Nazioni Unite, qualora si svolgano nella stessa zona.


4.    Le parti cooperano alla stabilizzazione al termine dei conflitti, consolidano e favoriscono l'attuazione di processi di risoluzione delle crisi, accompagnano i processi costituzionali ed elettorali e promuovono la giustizia di transizione, i processi di riconciliazione e le misure di reinserimento delle vittime di conflitti armati e guerre. Esse sostengono il ripristino e la ricostruzione delle zone devastate dalla guerra.

5.    Le parti promuovono l'agenda in materia di donne, pace e sicurezza (WPS) e l'agenda in materia di giovani, pace e sicurezza e rafforzano il ruolo attivo delle donne e dei giovani nel contesto della pace e della sicurezza, dall'allarme rapido alla mediazione fino alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione e al mantenimento della pace, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, segnatamente le risoluzioni 1325 (2000) e 2250 (2015), nonché con le politiche e le decisioni dell'UA e dell'UE.

ARTICOLO 57

Terrorismo, estremismo violento e radicalizzazione

1.    Le parti prevengono e contrastano il terrorismo in tutte le sue forme, affrontando i fattori che possano creare un contesto favorevole all'estremismo violento e alla radicalizzazione, anche attraverso la promozione della tolleranza religiosa e del dialogo interreligioso, e rispondendo alle sfide poste dai legami fra terrorismo e criminalità organizzata transnazionale, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale, ivi compresi il diritto in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario.


2.    Le parti approfondiscono la cooperazione per consentire a singoli individui e comunità di prevenire gli atti di terrorismo, estremismo violento e radicalizzazione e diventare più resilienti a tali atti. Esse si prodigano per coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi, inclusi i giovani, i leader religiosi e la società civile, promuovere la comprensione reciproca, la diversità e il dialogo interreligioso, individuare interventi su misura e arginare il reclutamento, la radicalizzazione e l'istigazione a commettere atti terroristici, sia online che offline. Esse cooperano per rafforzare il sostegno offerto alle vittime del terrorismo.

3.    Le parti cooperano al fine di attuare tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 2396 (2017) e 2462 (2019), e dell'Assemblea generale dell’ONU, come pure le convenzioni e gli strumenti internazionali, tra cui la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e il piano d'azione delle Nazioni Unite per prevenire l'estremismo violento.

4.    Le parti intensificano l'impegno di scambio di informazioni e conoscenze sui gruppi terroristici e sulle relative reti di favoreggiamento, sempre nel totale rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale in materia di diritti umani. Esse sostengono iniziative di cooperazione nell'attività di contrasto e potenziano le capacità di lottare contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, anche per mezzo della formazione e della professionalizzazione delle forze di sicurezza. Esse cooperano per reprimere il finanziamento del terrorismo identificando, rilevando, confiscando e congelando o sequestrando tutti i fondi e gli altri beni usati o destinati allo scopo di commettere un atto terroristico.

5.    Le parti impediscono agli autori di atti di terrorismo, estremismo violento e radicalizzazione di entrare in possesso di armi di distruzione di massa.


ARTICOLO 58

Criminalità organizzata

1.    Le parti si oppongono a tutte le forme di criminalità organizzata, in particolar modo la tratta di esseri umani e il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, droghe illecite, materiali pericolosi, beni culturali e specie selvatiche, così come alla criminalità ambientale, mediante una migliore gestione dei controlli di frontiera, la raccolta e la condivisione di informazioni e dati e lo scambio di competenze e assistenza tecnica. Esse adottano misure normative e di altro tipo in conformità della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali.

2.    Le parti si battono in modo adeguato contro la tratta di esseri umani, in linea con le norme della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. Esse prevengono la tratta di esseri umani potenziando la cooperazione giudiziaria e nell'attività di contrasto, onde combattere l'impunità di tutti i responsabili lungo la catena della tratta, e scoraggiando la domanda alla base di ogni forma di sfruttamento. Esse garantiscono alle vittime una protezione consona, tenuto conto della specificità di genere di tale crimine, perpetrato in misura sproporzionata a danno di donne e ragazze e principalmente a fini di sfruttamento sessuale.

3.    Le parti adottano misure normative e di altro tipo intese a prevenire e combattere il traffico di migranti, rinsaldando la cooperazione giudiziaria e nell'attività di contrasto al fine di investigare e perseguire il traffico di migranti e i reati connessi in conformità della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali, segnatamente il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.


4.    Le parti rafforzano la cooperazione allo scopo di prevenire e combattere lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminali, inclusa la corruzione. Esse scambiano informazioni e attuano misure idonee a lottare contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, così da dare effettiva e integrale attuazione alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Esse sostengono l'istituzione di norme e di organi nazionali per il recupero dei beni, come pure la confisca dei beni di origine illecita e il relativo impiego a fini di pubblica utilità, ampliando la responsabilità penale degli autori di reati e delle persone responsabili di favoreggiamento e assicurando lo smantellamento dei flussi finanziari illeciti, privando così i criminali dei profitti.

5.    Le parti emanano norme e mettono a punto iniziative volte a contrastare la criminalità, comprese la criminalità e la violenza urbane. Esse promuovono il controllo delle armi da fuoco nell'intento di prevenire e ridurre gli effetti negativi della violenza armata sulla società e sulle persone e creare un contesto sicuro per lo sviluppo sostenibile. Esse combattono tutte le forme di violenza e sostengono chi ne è vittima.


ARTICOLO 59

Armi leggere e di piccolo calibro

1.    Le parti promuovono l'effettiva attuazione del trattato sul commercio delle armi e del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni. Esse sostengono il piano d'azione per l'attuazione della strategia dell'Unione africana sul controllo della proliferazione, della circolazione e del traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro, nonché il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

2.    Le parti cooperano nel contrasto alla proliferazione e al traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro che alimentano i conflitti armati e il terrorismo e fomentano i reati a mano armata quali l'abigeato e il bracconaggio, anche attraverso una miglior gestione delle scorte, la distruzione delle armi e munizioni in eccedenza e la marcatura, la registrazione, il tracciamento e il controllo delle esportazioni e delle importazioni.


ARTICOLO 60

Cibersicurezza e cibercriminalità

1.    Le parti si adoperano per elaborare e attuare norme e misure a difesa di un ambiente aperto, libero, sicuro, stabile, accessibile e pacifico nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Esse si prodigano per promuovere l'elaborazione e l'attuazione, nel quadro delle Nazioni Unite, di norme di comportamento responsabile nel ciberspazio accettate a livello internazionale, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

2.    Le parti cooperano al fine di prevenire e combattere la cibercriminalità e la diffusione di contenuti illegali in rete. Esse si scambiano informazioni in materia di istruzione e formazione degli investigatori che si occupano di cibercriminalità, indagini sulla cibercriminalità e informatica forense, sempre assicurando un livello elevato di protezione dei dati. Esse promuovono la cultura delle cibersicurezza e cooperano per prevenire e contrastare la cibercriminalità basandosi sulle norme e gli standard internazionali esistenti, ivi compresi quelli della convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e della convenzione dell'UA sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati personali.


ARTICOLO 61

Droghe illecite

1.    Le parti rinforzano l'impostazione equilibrata, integrata e basata su dati concreti delle proprie politiche in materia di droga. Esse si adoperano per prevenire e combattere la coltivazione, la produzione e il traffico di droghe e sostanze psicoattive illecite, anche adottando misure più efficaci di prevenzione e contrasto dei crimini connessi alla droga, in conformità degli obblighi internazionali applicabili in materia di diritti umani.

2.    Le parti intensificano e accelerano le iniziative sul versante della domanda, varano programmi di prevenzione e sensibilizzazione e adottano le misure necessarie per parare gli effetti degli stupefacenti sulla salute e sulla società. Esse promuovono il dialogo con i portatori di interessi pertinenti, tra cui la società civile, la comunità scientifica e il mondo accademico, allo scopo di affrontare adeguatamente il problema del consumo di droghe illecite.

ARTICOLO 62

Sicurezza marittima

1.    Le parti adottano iniziative a livello nazionale, regionale e continentale che concorrono al miglioramento della sicurezza marittima, segnatamente nel Mar Rosso, nel Corno d'Africa, nell'Oceano Indiano e nel Golfo di Guinea. Esse promuovono la cooperazione tra l'Unione africana, l'Unione europea e le Nazioni Unite, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali, e incoraggiano la complementarità degli sforzi.


2.    Le parti cooperano per combattere tutti i tipi di criminalità organizzata transnazionale in mare, tra cui la tratta di esseri umani e il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, droghe illecite, specie selvatiche e migranti. Esse scoraggiano, prevengono e reprimono gli atti di pirateria e depredazione armata in mare, compreso il furto di petrolio e gas, per far sì che le rotte commerciali siano aperte e sicure.

3.    Le parti intensificano gli sforzi multilaterali tesi a rispondere con efficacia ai reati commessi in alto mare. Esse elaborano misure per migliorare la capacità di contrasto e la titolarità degli Stati costieri e delle organizzazioni regionali e promuovono il coordinamento e lo scambio di informazioni a livello regionale per affrontare le minacce marittime e contrastare le varie forme di criminalità in mare.

4.    Le parti sviluppano e potenziano meccanismi interregionali di scambio di informazioni e incoraggiano la sorveglianza marittima e la conoscenza del settore marittimo, nonché la cooperazione tra le guardie costiere e le marine degli Stati costieri.

5.    Le parti promuovono e rispettano la libertà dell'alto mare, la libertà di navigazione e altri principi, diritti e obblighi sanciti dal diritto internazionale, sollecitando al contempo l'applicazione universale dell’UNCLOS e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.


ARTICOLO 63

Cooperazione nell'attività di contrasto

1.    Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione in materia di contrasto, anche per mezzo della cooperazione strategica tra organi dell'Unione africana quali AFRIPOL e organi dell'Unione europea quali EUROPOL, per agevolare la prevenzione, l'accertamento, lo svolgimento di indagini e il perseguimento delle attività di reti terroristiche e di criminalità organizzata transnazionali nella regione africana e nell'Unione europea.

2.    Le parti cooperano in ambito di ricerca e soccorso e in altre situazioni di emergenza e incoraggiano gli Stati a concludere accordi bilaterali a tale riguardo.

3.    Le parti approfondiscono la cooperazione nel settore della gestione integrata delle frontiere e migliorano la raccolta e la condivisione di informazioni e dati.

4.    Le parti convengono di adoperarsi per potenziare le capacità di polizia, anche attraverso programmi mirati di formazione strategica, operativa e tattica delle forze di polizia, adeguati alle realtà del contesto africano.


TITOLO V

DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE

ARTICOLO 64

Le parti promuovono società resilienti, sostenibili e inclusive, fondate su istituzioni e processi decisionali responsabili, efficaci e trasparenti a tutti i livelli, nelle quali sono rispettati, promossi e applicati i diritti umani, le libertà fondamentali, lo Stato di diritto e i principi democratici. Esse si prodigano per accelerare i progressi verso la parità di genere. Esse offrono uno spazio aperto che incoraggi i cittadini e la società civile a dare voce alle proprie aspirazioni e preoccupazioni, esprimere le proprie opinioni e fornire un apporto a tutte le questioni politiche, economiche, sociali e culturali, contribuendo ad aumentare la fiducia nelle istituzioni pubbliche.

ARTICOLO 65

Diritti umani

1.    Le parti emanano e attuano una legislazione che contribuisca alla tutela, alla promozione e al rispetto dei diritti umani, siano essi civili, politici, economici, sociali o culturali. Esse sostengono la ratifica, il recepimento e l'attuazione della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e degli strumenti dell'AGA.


2.    Le parti applicano nella sua integralità il principio che vieta qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella fondata sul sesso, l'origine etnica o sociale, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la disabilità, l'età o altre condizioni, nel contempo privilegiando l'adozione di leggi esaurienti sull'uguaglianza e sul contrasto delle discriminazioni. Esse adottano misure tese a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di donne e ragazze e la loro emancipazione, anche incoraggiando la firma e la ratifica, ove ancora necessarie, e l'attuazione del protocollo di Maputo. Esse si impegnano al massimo per promuovere e tutelare i diritti dei minori, anche incoraggiando la firma e la ratifica, ove ancora necessarie, e l'attuazione della Carta africana sui diritti e il benessere del bambino. Esse adottano misure per promuovere il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone appartenenti a minoranze, delle persone con disabilità e delle persone affette da albinismo, nonché delle popolazioni indigene di cui alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

3.    Le parti combattono fattivamente l'impunità, a garanzia dello Stato di diritto e del funzionamento indipendente, imparziale ed efficace del sistema giudiziario. Esse garantiscono il diritto delle vittime e dei sopravvissuti a una riparazione adeguata, effettiva e celere.

4.    Le parti aiutano il sistema africano dei diritti umani, in particolare la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, a guidare gli Stati africani verso l'adempimento degli obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di diritti umani. Esse osservano e preservano l'integrità e l'indipendenza di tali organismi e provvedono affinché tutti gli Stati africani ottemperino alle sentenze della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.


5.    Le parti rafforzano le capacità della società civile e tutelano i difensori dei diritti umani che agiscono a livello nazionale, regionale e continentale. Esse cooperano per sensibilizzare ai diritti umani, anche tramite la cooperazione con gli enti nazionali per i diritti umani, i sistemi di istruzione e i mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 66

Parità di genere

1.    Le parti assicurano l'uguaglianza davanti alla legge e la parità di accesso alla giustizia, alla protezione e ai benefici della legge per tutti. Esse adottano misure volte a garantire, migliorare e ampliare la parità di partecipazione e di opportunità in ogni settore della vita politica, economica, sociale e culturale. Esse fanno in modo che la prospettiva di genere sia sistematicamente integrata in tutti i programmi e le politiche.

2.    Le parti cooperano per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza, discriminazione e molestie sessuali e di genere, come pure la violenza domestica, e combattono la tratta di esseri umani. Esse prendono tutti i provvedimenti necessari per dare il via a uno sforzo concertato teso a porre fine ai matrimoni infantili, precoci e forzati, alle mutilazioni e alle escissioni genitali femminili e ad altre pratiche dannose e discriminatorie nei confronti di donne e ragazze. Esse forniscono sostegno alle vittime di ogni forma di violenza nonché ai sopravvissuti e alle sopravvissute. Le parti si impegnano ad attuare in modo integrale, effettivo e non discriminatorio la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, firmata a New York il 18 dicembre 1979, e il relativo protocollo opzionale.


3.    Le parti garantiscono il rispetto e la promozione dei diritti sociali delle donne e delle ragazze, nello specifico rimuovendo tutte le barriere sul fronte della salute e dell'istruzione di qualità e colmando le disparità di genere. Esse rafforzano i diritti economici delle donne e delle ragazze.

4.    Le parti si accertano che la legislazione vigente riconosca il diritto delle donne e delle ragazze di partecipare appieno a tutti gli aspetti della vita pubblica e creano condizioni e opportunità che permettano alle donne di assumere posizioni paritarie, anche in veste di leader e decisori politici. Le parti potenziano il ruolo delle donne e ne favoriscono la partecipazione a tutti i livelli nel campo della pace, della sicurezza e della prevenzione e risoluzione di conflitti, violenza ed estremismo.

ARTICOLO 67

Democrazia

1.    Le parti promuovono e rafforzano i valori e i principi universali della democrazia. Esse salvaguardano la separazione dei poteri, favoriscono il pluralismo politico e migliorano la trasparenza dei processi democratici, la partecipazione a essi e la fiducia nei loro confronti, nonché la fiducia che lega i leader politici e la popolazione, anche sostenendo la ratifica e l'attuazione della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo.


2.    Le parti assicurano l'integrità dei processi elettorali garantendo lo svolgimento di elezioni inclusive, trasparenti e credibili conformemente ai cicli elettorali e alle disposizioni costituzionali, nel dovuto rispetto della sovranità. Esse promuovono norme e migliori pratiche internazionali e regionali in materia di gestione delle elezioni e rafforzano le commissioni elettorali indipendenti e imparziali, garantendo condizioni di parità per tutti i partiti politici e i candidati. Esse intensificano la cooperazione in materia di osservazione elettorale, ivi compreso, se del caso, il seguito da dare alle raccomandazioni che scaturiscono da tale attività, e rinsaldano la cooperazione con l'Unione africana e REC. Esse rafforzano i meccanismi nazionali che consentono di sanare tempestivamente le dispute elettorali.

3.    Le parti potenziano la capacità dei parlamenti eletti di espletare le proprie funzioni legislative, di bilancio e di controllo, nel rispetto delle prerogative di tutti i membri.

4.    Le parti si dotano di disposizioni legislative e regolamentari interne che riconoscano i diversi livelli di governo cui è conferito il mandato di esercitare competenze in virtù di poteri delegati. Esse rafforzano le amministrazioni locali e decentralizzano il potere verso autorità locali elette democraticamente in conformità delle leggi nazionali.

5.    Le parti promuovono società inclusive e pluralistiche. Esse aboliscono qualsiasi limitazione delle libertà di associazione, espressione e riunione pacifica. Esse preservano e ampliano un margine di manovra che consenta alla società civile di intervenire nella sensibilizzazione e nell'elaborazione delle politiche e vegliano sulla libertà e l'indipendenza dei mezzi di comunicazione, così che i governi siano chiamati a raggiungere i più elevati livelli di trasparenza e rendicontabilità nella gestione degli affari pubblici. Esse promuovono relazioni costruttive tra lo Stato e i cittadini e sensibilizzano ai principi democratici e ai diritti umani, anche tramite i sistemi di istruzione e i mezzi di comunicazione.


ARTICOLO 68

Stato di diritto e giustizia

1.    Le parti cooperano per consolidare lo Stato di diritto e rafforzare le istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione della giustizia. Esse difendono l'indipendenza della magistratura e mirano a far sì che il sistema giudiziario funzioni in modo indipendente, imparziale ed efficace e che i cittadini godano di un accesso effettivo ed equo alla giustizia e al gratuito patrocinio.

2.    Le parti prevengono, condannano ed eliminano ogni forma di tortura e di altra pena o trattamento crudele, disumano o degradante per mano di soggetti statali e non statali in qualsiasi contesto, inclusi i contesti legati al terrorismo, alla gestione delle crisi e alla migrazione, sostenendo la ratifica e l'effettiva attuazione della convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, e del relativo protocollo opzionale.

3.    Le parti si assicurano che le violazioni e gli abusi del diritto internazionale in materia di diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario, compresi i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio, nonché il reclutamento di bambini soldato e le violenze sessuali e basate sul genere e sull'identità, siano oggetto di adeguate indagini e azioni penali. Esse rafforzano la legislazione e i sistemi giudiziari interni, anche attraverso un'effettiva cooperazione tra Stati e l'assistenza giudiziaria reciproca qualora uno Stato desideri intentare un'azione interna contro i crimini internazionali di maggiore gravità.


4.    Le parti agevolano le riforme della giustizia, garantendo sistemi e procedure giudiziari moderni, trasparenti ed efficienti, impartendo una formazione adeguata e migliorando l'accesso alla legislazione, alla giurisprudenza e ad altre informazioni giuridiche, modernizzando i sistemi penitenziari e potenziandone al massimo la funzione riabilitativa, nonché contrastando le violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza.

ARTICOLO 69

Buon governo

1.    Le parti sostengono gli sforzi volti a consolidare il buon governo promuovendo la cultura e le pratiche democratiche, sviluppando e rafforzando istituzioni di governance responsabili, trasparenti e reattive a tutti i livelli e instillando i principi di pluralismo politico, trasparenza e tolleranza. Esse sostengono la piena attuazione degli strumenti dell'AGA e incoraggiano il coordinamento e l'armonizzazione effettivi delle politiche di governance degli Stati africani.

2.    Le parti migliorano la capacità dei governi a tutti i livelli di erogare servizi pubblici di qualità, garantire un'amministrazione pubblica efficace, trasparente, responsabile e inclusiva, promuovere l'imparzialità e l'efficacia degli organi di contrasto e favorire la partecipazione dei cittadini e il loro accesso alle informazioni pubbliche.


3.    Le parti sostengono l'uso delle tecnologie digitali e accelerano la diffusione di soluzioni di e-governance semplificate e di facile utilizzo quale mezzo per migliorare l'accesso alle informazioni e ai servizi pubblici e la loro disponibilità, nonché per aumentare la trasparenza e la rendicontabilità, evitando al contempo gli abusi e promuovendo e tutelando i diritti umani e le libertà fondamentali.

ARTICOLO 70

Amministrazione pubblica, statistiche e dati personali

1.    Le parti sviluppano le capacità di concepimento e attuazione delle politiche, si dotano di una funzione pubblica professionale ed efficiente, migliorano i meccanismi normativi e di governance e rafforzano la capacità dei governi di erogare servizi pubblici di qualità.

2.    Le parti garantiscono imparzialità, equità, rispetto delle procedure e continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e sostengono istituzioni che forniscano servizi pubblici efficaci ed efficienti all'insegna della rendicontabilità, dell'inclusività e della trasparenza, anche attraverso la promozione della Carta africana dei valori e dei principi dei servizi pubblici e dell'amministrazione pubblica.

3.    Le parti sostengono la produzione, la conservazione, la gestione e la divulgazione di informazioni e dati statistici a livello nazionale, regionale e continentale, promuovendo tra le altre cose la Carta africana sulle statistiche, che funge da quadro strategico per lo sviluppo delle statistiche in Africa. Esse approntano sistemi di identificazione solidi, sicuri e inclusivi onde assicurare un'identità giuridica a tutti i cittadini, anche rafforzando il sistema di anagrafe e statistiche di stato civile.


4.    Le parti garantiscono un livello elevato di tutela del diritto di ciascun individuo alla vita privata nell'ambito del trattamento dei dati personali, conformemente alle norme multilaterali e alle prassi e strumenti giuridici internazionali esistenti. Esse si adoperano per mantenere regimi robusti di protezione dei dati e assicurarne l'effettiva applicazione per mezzo di autorità garanti indipendenti.

ARTICOLO 71

Corruzione

1.    Le parti varano e rafforzano disposizioni normative, istituzioni e altre misure per prevenire e combattere la corruzione in tutte le sue forme, la frode, i reati societari di stampo finanziario e gli illeciti correlati nel settore pubblico e privato, anche applicando e promuovendo le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione dell’ONU contro la corruzione, firmata a New York il 31 ottobre 2003. Esse adottano le misure normative e di altro tipo necessarie per prevenire la corruzione e garantire l'effettiva applicazione della normativa anticorruzione, lo svolgimento di indagini e azioni penali all'insegna dell'imparzialità e l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il reato di corruzione e i reati connessi. Esse adottano misure normative e di altro tipo che proteggano con efficacia da eventuali ritorsioni, anche in ambito lavorativo, e dall'intimidazione nei confronti di chi segnala casi di corruzione e illeciti correlati e di chi testimonia in merito a tali illeciti, tutelandone tra l'altro l'identità.


2.
   Le parti adottano misure normative volte a consentire il congelamento e la confisca dei proventi e beni strumentali derivanti da atti di corruzione e illeciti correlati, oppure di altri beni di valore corrispondente a quello dei proventi e beni strumentali. Esse cooperano per recuperare tali proventi e beni strumentali e restituirli ai legittimi proprietari precedenti nel paese di origine, in conformità della convenzione dell'ONU contro la corruzione. Esse adottano misure normative e di altro tipo finalizzate a combattere il riciclaggio dei proventi della corruzione.

3.    Le parti garantiscono trasparenza e rendicontabilità nella gestione delle risorse pubbliche, compresi i beni recuperati e restituiti. Esse incoraggiano azioni che sostengano i valori di una cultura improntata alla trasparenza, all'integrità e alla legalità, nonché il cambiamento dell'atteggiamento dei cittadini nei confronti delle pratiche di corruzione. Esse rafforzano le capacità e le competenze dell'amministrazione pubblica in termini di lotta alla corruzione. Esse promuovono l'istituzione di organismi specializzati nell'anticorruzione.

4.    Le parti cooperano alle indagini su atti di corruzione e illeciti correlati, segnatamente se commessi nell'ambito di operazioni commerciali internazionali.


ARTICOLO 72

Governance finanziaria

1.    Le parti promuovono la sana gestione delle finanze pubbliche, ivi compresi la mobilitazione efficace e trasparente delle entrate interne, la gestione del bilancio e l'uso delle entrate pubbliche in linea con i principi dell'Addis Tax Initiative . Esse promuovono la gestione sostenibile del debito pubblico, sistemi di appalto sostenibili e l'appoggio agli organi nazionali di vigilanza.

2.    Le parti migliorano la governance delle risorse naturali e la gestione delle entrate da esse derivanti, di modo che le comunità e le società possano prosperare grazie al loro impiego, anche conformandosi all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e al processo di Kimberley.

3.    Le parti combattono la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscali e i flussi finanziari illeciti e potenziano il recupero dei beni. Esse si adoperano per garantire l'efficienza, l'efficacia, la certezza, la trasparenza e l'equità dei regimi fiscali.

4.    Le parti prendono provvedimenti concreti, anche mediante l'emanazione di norme, e rafforzano le istituzioni e i meccanismi pertinenti al fine di attuare i principi del buon governo fiscale.


TITOLO VI

MIGRAZIONE E MOBILITÀ

ARTICOLO 73

Le parti adottano un approccio globale ed equilibrato per affrontare la questione della migrazione. Esse ribadiscono l'impegno a proteggere i diritti umani di tutti i rifugiati e migranti e trattano la questione migratoria con spirito di solidarietà, partenariato autentico e responsabilità condivisa, nei limiti delle rispettive competenze, nonché nel pieno rispetto del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale in materia di diritti umani. Esse riconoscono che gli interessi africani ed europei in materia di migrazione sono strettamente collegati e che, quando ben gestite, la migrazione e la mobilità possono essere fonte di prosperità, innovazione e sviluppo sostenibile. Esse avviano un dialogo e cooperano su tutti gli aspetti connessi alla migrazione legale e illegale, anche adottando misure concrete in materia di migrazione legale, arginando la migrazione illegale e affrontandone le cause profonde, prevenendo e combattendo il traffico di migranti, contrastando la tratta di esseri umani, salvando vite umane e garantendo protezione, intensificando l'impegno e gli investimenti delle comunità della diaspora a favore dello sviluppo sostenibile, massimizzando l'impatto delle rimesse, rafforzando la cooperazione in materia di rimpatrio, riammissione e reinserimento sostenibile dei rimpatriati e dedicando un'attenzione particolare alle persone in situazioni di vulnerabilità, quali donne, bambini e minori non accompagnati, e alle loro esigenze specifiche. Le parti convengono di cooperare per definire un approccio integrato in materia di gestione delle frontiere che agevoli gli spostamenti transfrontalieri legittimi delle persone e freni la migrazione illegale. Esse approfondiscono la cooperazione e il dialogo sulla scorta delle iniziative esistenti, in particolare il seguito del piano d'azione comune di La Valletta, i processi di Khartoum e Rabat, e il dialogo intercontinentale UA‑UE in materia di migrazione e mobilità. Esse incoraggiano la cooperazione triangolare tra i paesi subsahariani, mediterranei ed europei riguardo alle questioni connesse alla migrazione. Esse promuovono il dialogo per far fronte a tutte le questioni inerenti alla migrazione e cooperano al fine di elaborare strategie di risposta adeguate e pertinenti.


ARTICOLO 74

Migrazione legale e mobilità

1.    Le parti si prodigano per aumentare il trasferimento e la condivisione di conoscenze e potenziare i programmi di mobilità che agevolano gli scambi accademici rivolti a studenti, ricercatori, professionisti del mondo accademico e istituzioni.

2.    Le parti si adoperano per facilitare le visite a scopi commerciali e di investimento.

3.    Le parti mirano, nell'ambito delle rispettive competenze, a tracciare percorsi verso una gestione efficace della migrazione e della mobilità per motivi di lavoro, anche per mezzo delle opportune misure di protezione sociale e della lotta contro tutte le forme di sfruttamento.

4.    Le parti cooperano per migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche onde facilitarne il riconoscimento e l'accettazione sul mercato del lavoro.

5.    Le parti dialogano, se del caso, sulle procedure che disciplinano la trasferibilità dei diritti pensionistici dei migranti in soggiorno legale.

6.    Le parti cooperano a campagne di sensibilizzazione in tema di migrazione legale volte a orientare le decisioni dei migranti e informarli dei possibili percorsi sicuri e legali di migrazione. Esse mettono inoltre a disposizione informazioni sulle possibilità di cambiare il proprio status contemplate dai rispettivi ordinamenti giuridici.


7.    Le parti si adoperano per introdurre requisiti trasparenti ed efficaci di ammissione e soggiorno per motivi di lavoro, ricerca, studio, formazione e volontariato, allo scopo di agevolare la mobilità e la migrazione circolare.

8.    Le parti facilitano l'accesso alle procedure di ricongiungimento familiare per i migranti in considerazione degli interessi superiori del minore.

9.    Le parti cooperano per migliorare e ammodernare i sistemi di stato civile ed emettere documenti di viaggio biometrici sulla base delle specifiche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, anche impegnandosi per combattere le frodi d'identità e la falsificazione di documenti.

ARTICOLO 75

Mobilità intra-africana

1.    Le parti riconoscono l'importanza della mobilità intra-africana e i notevoli benefici che ne possono derivare sul piano dell'integrazione regionale e dello sviluppo sostenibile dei paesi ospitanti e dei paesi di origine.

2.    Le parti si impegnano a sostenere ulteriormente la cooperazione intra-africana a fini di gestione della migrazione, tenendo presente il quadro dell'Unione africana sulla politica migratoria per l'Africa.


ARTICOLO 76

Diaspora, rimesse e sviluppo sostenibile

1.    Le parti incoraggiano e sostengono l'impegno delle comunità della diaspora a favore dello sviluppo sostenibile dei rispettivi paesi di origine. Esse cooperano per promuovere e favorire gli investimenti e l'attività d'impresa da parte delle comunità della diaspora come mezzo per stimolare lo sviluppo locale e l'imprenditorialità nei paesi di origine e trasferire conoscenze, esperienze e tecnologie.

2.    Le parti si prefiggono di ridurre significativamente i costi delle operazioni sulle rimesse portandoli al di sotto del 3 %, soprattutto per i paesi a basso e medio reddito, nonché di eliminare i corridoi di rimesse dal costo superiore al 5 % in conformità degli obiettivi concordati a livello internazionale, cooperare allo scopo di creare più punti d'accesso ai servizi di rimessa, in particolare nelle zone rurali, promuovere l'inclusione finanziaria, anche mediante strumenti finanziari innovativi e nuove tecnologie, e migliorare i regimi normativi ai fini di un maggiore coinvolgimento di attori non tradizionali.

3.    Le parti sostengono l'operato delle istituzioni che assistono nell'applicazione di strategie e strumenti finalizzati a sfruttare le rimesse e gli investimenti delle comunità della diaspora per lo sviluppo sostenibile.


ARTICOLO 77

Migrazione illegale, traffico di migranti e tratta di esseri umani

1.    Le parti cooperano per risalire alle cause profonde della migrazione illegale e degli sfollamenti forzati ed elaborare risposte adeguate. Esse cooperano per sostenere i paesi di origine mediante strategie appropriate, anche in un'ottica di promozione della crescita economica e dello sviluppo sostenibile.

2.    Le parti si adoperano per contenere la migrazione illegale attraverso una cooperazione rafforzata in materia di gestione integrata delle frontiere, miglioramento della raccolta e della condivisione di dati e informazioni e promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia, con particolare riferimento ai paesi di origine e transito dei flussi migratori. Esse cooperano per predisporre e mantenere, ove opportuno, reti di comunicazione che agevolino la sorveglianza marittima e salvino vite umane in mare.

3.    Le parti introducono e attuano disposizioni normative, rafforzano le istituzioni e intensificano gli sforzi di collaborazione per far fronte alla tratta di esseri umani, anche proteggendo le vittime e fornendo loro assistenza, e prevengono e combattono il traffico di migranti conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali, in particolare il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.


4.    Le parti cooperano per sorvegliare le rotte della migrazione illegale, potenziare le azioni nazionali, regionali e transregionali e intensificare gli sforzi comuni volti a smantellare le reti criminali responsabili del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Esse cooperano al fine di condividere informazioni pertinenti e intelligence criminale sulle rotte della tratta e del traffico e sulle reti criminali, anche in relazione al modus operandi e alle operazioni finanziarie di tali reti, nonché al fine di migliorare la raccolta dei dati e perfezionare le strategie di analisi e diffusione. Le parti provvedono all'effettiva applicazione della normativa e delle misure pertinenti nei confronti di coloro che sfruttano i migranti irregolari. Esse intensificano gli sforzi profusi nelle indagini e nei procedimenti penali nei confronti dei responsabili.

5.    Le parti sostengono campagne di sensibilizzazione ai rischi connessi alla migrazione illegale, avvalendosi di tutti i mezzi disponibili a livello regionale, nazionale e locale in linea con le strategie e i programmi pertinenti.

ARTICOLO 78

Rimpatrio, riammissione e reinserimento

1.    Le parti riaffermano il loro diritto di rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale e ribadiscono l'obbligo giuridico di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e di ciascun membro dell'OSACP di riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, senza condizioni e senza ulteriori adempimenti oltre alla verifica di cui al paragrafo 3. A tal fine, le parti cooperano in materia di rimpatrio e riammissione e garantiscono che i diritti e la dignità dei singoli siano pienamente tutelati e rispettati, anche nell'ambito delle procedure avviate per rimpatriare nei rispettivi paesi d'origine i migranti il cui soggiorno è illegale.


2.    Ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta il rimpatrio e la riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di un membro dell'OSACP, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori adempimenti oltre alla verifica di cui al paragrafo 3 per le persone sprovviste di un documento di viaggio valido.

Ciascun membro dell'OSACP accetta il rimpatrio e la riammissione dei propri cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori adempimenti oltre alla verifica di cui al paragrafo 3 per le persone sprovviste di un documento di viaggio valido.

Per quanto riguarda l'Unione europea, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo rispetto alle persone in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Per quanto riguarda i membri dell'OSACP, gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano solo rispetto alle persone che sono considerate loro cittadini ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici.

3.    Gli Stati membri dell'Unione europea e i membri dell'OSACP rispondono rapidamente alle rispettive richieste di riammissione. Essi procedono a verifiche mediante le procedure di identificazione più appropriate ed efficienti, al fine di accertare la cittadinanza dell'interessato e rilasciare adeguati documenti di viaggio ai fini del rimpatrio, come indicato nell'allegato I. Nessun elemento di tale allegato osta al rimpatrio di una persona ai sensi di intese formali o informali tra lo Stato al quale è presentata la domanda di riammissione e lo Stato che presenta domanda di riammissione.


4.    Nonostante le procedure di cui all'articolo 101, paragrafo 5, della parte generale del presente accordo, se una parte ritiene che un'altra parte non abbia rispettato il termine di cui all'allegato I, conformemente all'allegato 9, capo 5, punto 5.26, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, ne informa l'altra parte. Se tale altra parte continua a non rispettare tali obblighi, la parte notificante può adottare misure proporzionate a decorrere da 30 giorni dalla notifica.

5.    Le parti convengono di sorvegliare l'attuazione di tali impegni nel quadro del dialogo periodico di partenariato.

ARTICOLO 79

Protezione e asilo

1.    Le parti si impegnano a garantire un livello elevato di protezione e assistenza alle vittime di sfollamenti forzati, compresi i rifugiati, i richiedenti asilo e gli sfollati interni, nel pieno rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale dei diritti umani e, se del caso, del diritto internazionale dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario, compreso il principio fondamentale di non respingimento.

2.    Le parti riconoscono che i campi profughi dovrebbero rappresentare un'eccezione e, per quanto possibile, una misura temporanea in risposta a un'emergenza, e che dovrebbe essere privilegiata l'integrazione sostenibile dei rifugiati. Esse approfondiscono la cooperazione per facilitare l'integrazione sostenibile dei rifugiati nelle comunità di accoglienza e nei paesi di asilo. Esse sostengono l'attuazione del quadro globale di risposta per i rifugiati dell’ONU.


3.    Le parti provvedono affinché rifugiati e richiedenti asilo possano beneficiare dei propri diritti umani grazie all'accesso sicuro ai servizi di base, conformemente agli obblighi internazionali.

4.    Le parti difendono in ogni momento l'interesse superiore del minore e garantiscono a tutti i bambini rifugiati il pieno accesso al sistema di istruzione in ambienti di apprendimento sicuri. Esse adottano un approccio attento alle tematiche di genere nel far fronte alle vulnerabilità dei minori e si assicurano che questi non siano criminalizzati né siano oggetto di misure punitive a causa della loro condizione di rifugiati o di quella dei genitori.

________________

PROTOCOLLO REGIONALE CARAIBI

PARTE I

QUADRO DI COOPERAZIONE

CAPO 1

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Partenariato autentico

1.    Ai fini del presente protocollo, per "parti" si intendono le parti vincolate dal presente protocollo a norma dell'articolo 6 della parte generale del presente accordo.

2.    Le relazioni tra le parti sono disciplinate dalle disposizioni della parte generale del presente accordo e dal presente protocollo, che sono complementari e sinergici, a norma dell'articolo 6 della parte generale del presente accordo.


3.    Le parti convengono di attuare il presente protocollo prevedendo competenze complementari a livello nazionale, regionale e internazionale, in base ai principi di rispetto reciproco e rendicontabilità, di uguaglianza e titolarità condivisa, e coinvolgendo tutti i pertinenti portatori di interessi. Le parti attuano il presente protocollo con modalità che muovono dai profondi legami politici, economici e culturali tra le parti del presente accordo e li consolidano.

4.    Le parti, tenuto conto dei quadri politici in cui operano e degli applicabili accordi internazionali, sostengono i processi di integrazione e cooperazione regionali, intensificano l'impegno a favore del multilateralismo e dell'ordine mondiale basato su regole e definiscono e attuano politiche e misure multidimensionali e coerenti nel perseguimento dello sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti.

ARTICOLO 2

Priorità strategiche

1.    Le parti ribadiscono il carattere vasto e complessivo del partenariato con la regione caraibica e convengono che fra le priorità strategiche del presente protocollo si annoverino le seguenti:

a)    rafforzare il partenariato politico, sostenuto da un dialogo regolare ed efficace e dalla promozione di interessi comuni;


b)    approfondire le relazioni economiche, promuovere la trasformazione e la diversificazione e favorire una crescita e uno sviluppo economici inclusivi e sostenibili grazie a commercio, investimenti, sviluppo del settore privato e industrializzazione sostenibile;

c)    migliorare la sostenibilità ambientale e la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, perseguire una gestione sostenibile delle risorse naturali e rafforzare la gestione delle calamità;

d)    costruire società inclusive, pacifiche e sicure, avendo particolare cura di propugnare i diritti umani, la parità di genere, la giustizia e la governance, governance finanziaria compresa, e la sicurezza dei cittadini;

e)    investire nello sviluppo umano e sociale, affrontare il problema della povertà e delle sempre maggiori disuguaglianze, gestire la migrazione, sfruttare le conoscenze, le competenze imprenditoriali e gli investimenti delle comunità della diaspora e assicurare che nessuno sia lasciato indietro.

2.    Le parti riservano particolare attenzione ad Haiti, unico paese meno avanzato dei Caraibi, al fine di colmarne le carenze strutturali sostenendolo nel contempo per il consolidamento delle istituzioni, il miglioramento della governance e la riduzione della povertà e delle disuguaglianze sociali.


ARTICOLO 3

Multilateralismo e conclusione di alleanze

1.    Le parti ribadiscono il loro forte impegno a favore del multilateralismo. Le parti intensificano la cooperazione e, ove opportuno, definiscono posizioni comuni in sede di Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni e consessi internazionali e regionali.

2.    Le parti intensificano il dialogo e le consultazioni per concludere alleanze strategiche su questioni globali di interesse comune, quali cambiamenti climatici, governance degli oceani, sviluppo sostenibile, sviluppo umano e sociale, diritti umani e aspetti relativi alla pace e alla sicurezza e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Le parti cooperano per sanare le vulnerabilità dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SID) nei pertinenti quadri politici mondiali.

3.    Le parti si impegnano a, secondo il caso, firmare o ratificare i pertinenti e applicabili trattati e convenzioni internazionali fondamentali, ovvero a aderirvi, e ad attuarli.


ARTICOLO 4

Integrazione e cooperazione regionali

1.    Le parti promuovono l'integrazione e la cooperazione regionali nei Caraibi quale mezzo importante per conseguire pace e prosperità, costruire economie e società sostenibili e resilienti e migliorare la competitività sui mercati internazionali. Le parti sostengono la definizione e il rafforzamento di politiche e capacità interne complementari, contribuendo a promuovere la stabilità regionale, la coesione e la prosperità nei Caraibi.

2.    Le parti convengono di promuovere il riconoscimento universale dei Caraibi come spazio di pace. Le parti promuovono altresì lo sviluppo sostenibile del Mar dei Caraibi in quanto facilitatore dell'integrazione e della cooperazione regionali.

3.    Le parti intensificano la cooperazione con le organizzazioni di integrazione regionale e con i paesi e territori che condividono gli stessi valori e che sono disposti e in grado di promuovere obiettivi comuni e di contribuire allo sviluppo economico, sociale e politico della regione caraibica nel complesso. Le parti sostengono ove opportuno la definizione di approcci regionali alle questioni di interesse comune, compreso con la più ampia regione dell'America latina e dei Caraibi.


CAPO 2

SOGGETTI E PROCESSI

ARTICOLO 5

Disposizioni istituzionali

1.    Le istituzioni create dal presente protocollo, la cui composizione e le cui funzioni sono definite nella parte generale del presente accordo, sono le seguenti:

a)    Consiglio dei ministri Caraibi-UE;

b)    Comitato misto Caraibi-UE;

c)    Assemblea parlamentare Caraibi-UE.

2.    Le parti possono decidere di riunirsi a livello di capi di Stato o di governo per impartire sul piano politico l'indirizzo strategico al partenariato Caraibi-Ue e per vigilare su di esso.


ARTICOLO 6

Paesi e territori d'oltremare e regioni ultraperiferiche della regione caraibica

1.    Le parti rinsaldano i legami economici, culturali e interpersonali storicamente stretti tra gli Stati caraibici membri dell'OSACP e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati all'UE e le regioni ultraperiferiche dell'UE (RUP). Le parti favoriscono la partecipazione dei PTOM e delle RUP ai processi di integrazione e cooperazione regionali così come, ove opportuno, alle organizzazioni regionali, specie nei settori seguenti: commercio, investimenti e cooperazione economica; sviluppo del settore privato; energia; connettività e digitalizzazione; sviluppo umano e sociale; e cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, gestione sostenibile delle risorse naturali e turismo.

2.    Le parti convengono di attribuire ai paesi e territori d'oltremare della regione caraibica lo status di osservatori nelle istituzioni congiunte istituite dal presente protocollo.

ARTICOLO 7

Consultazione dei portatori di interessi

Le parti stabiliscono e sviluppano meccanismi di consultazione e dialogo con tutti i portatori di interessi, fra cui autorità locali, esponenti della società civile e settore privato, al fine di informarli, consigliarli e consultarli, e di ottenere da essi contributi per i processi politici e per l'attuazione del presente protocollo. La finalità della consultazione e del dialogo è ottenere contributi da apportare alle riunioni del Consiglio dei ministri Caraibi-UE.


ARTICOLO 8

Attuazione e sorveglianza

1.    Le parti attuano gli impegni assunti al livello più appropriato in funzione dei quadri politici in cui operano. Le parti definiscono e applicano misure volte a produrre il massimo effetto nell'attuazione del presente protocollo e a intensificare la partecipazione di tutti i portatori di interessi.

2.    Le parti sorvegliano e riesaminano il presente protocollo per accertare che sia attuato nel totale rispetto del principio di partenariato autentico e secondo le relative priorità strategiche. Le parti possono riesaminare il presente protocollo a cadenza regolare e, di comune accordo, ampliarne l'ambito di applicazione, in particolare estendendolo a nuovi settori di intervento, secondo la procedura di cui all'articolo 99 della parte generale del presente accordo.


PARTE II

SETTORI CHIAVE DI COOPERAZIONE

TITOLO I

CRESCITA E SVILUPPO ECONOMICI INCLUSIVI E SOSTENIBILI

ARTICOLO 9

Le parti promuovono la crescita e lo sviluppo economici sostenibili e inclusivi mediante la trasformazione e la diversificazione dell'economia, una maggiore resilienza economica, un'integrazione e una cooperazione regionali avanzate, il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali e il miglioramento della transizione verso la piena occupazione e un lavoro dignitoso per tutti. Le parti cooperano per agevolare un'intensificazione dei flussi commerciali e di investimento, migliorando la stabilità macroeconomica e finanziaria e il contesto imprenditoriale, per stimolare la trasformazione digitale, per favorire lo sviluppo del settore privato e l'industrializzazione e per promuovere economie a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, permettendo a tutti di trarre vantaggio dalle possibilità commerciali che così si aprono. Le parti rispettano e tutelano i diritti umani e le norme fondamentali del lavoro, anche attraverso il dialogo sociale, promuovono la sostenibilità ambientale e favoriscono una prosperità condivisa. Le parti convengono di concentrare gli sforzi sui settori economici nevralgici ed emergenti, con un effetto moltiplicatore sulla crescita sostenibile, sulla capacità di aggiungere valore, sulla creazione di occupazione e sull'eliminazione della povertà.


CAPO 1

CONTESTO ECONOMICO GENERALE

ARTICOLO 10

Fattori di sviluppo economico

1.    Le parti migliorano la stabilità macroeconomica e finanziaria, rafforzano la gestione delle finanze pubbliche e operano per la sostenibilità del debito pubblico. Le parti sostengono l'integrazione e la cooperazione economiche regionali nei Caraibi così che i paesi possano trarre beneficio da un'integrazione più profonda nelle catene del valore regionali e mondiali. Le parti armonizzano e semplificano la regolamentazione e le procedure negli affari, adottano politiche di concorrenza sane, anche in termini di trasparenza delle sovvenzioni pubbliche, e provvedono alla vigenza di sistemi fiscali efficaci e prevedibili, anche sul piano infraregionale.

2.    Le parti instaurano un contesto giuridico favorevole all'attività d'impresa, aumentano l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi giudiziari, migliorano il contesto imprenditoriale riformando i requisiti normativi, migliorano l'accesso ai finanziamenti e tutelano i diritti di proprietà immobiliare e fondiaria e i diritti di proprietà intellettuale.


3.    Le parti promuovono le politiche che migliorano la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia dei mercati del lavoro e sostengono la mobilità dei lavoratori, anche nella dimensione infraregionale. Le parti promuovono un'istruzione di qualità e lo sviluppo di competenze e predispongono un'idonea istruzione e formazione tecnica e professionale. Le parti provvedono affinché lo sviluppo del capitale umano risponda alle esigenze e alle possibilità presenti sui mercati del lavoro e benefici del coinvolgimento del settore privato.

4.    Le parti sostengono lo sviluppo delle infrastrutture fondamentali quali energia, trasporti, acqua e servizi igienico-sanitari, connettività digitale. Le parti cooperano per sfruttare le opportunità offerte dal progresso tecnologico e dall'economia digitale, anche nel campo dell'intelligenza artificiale.

5.    Le parti cooperano per migliorare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese (MPMI), anche tramite i servizi bancari e non bancari regolamentati. Le parti sviluppano e rafforzano i servizi finanziari digitali, anche tramite una maggiore cooperazione per l'attuazione delle norme concordate a livello internazionale e l'impegno per mercati efficienti e affidabili, la protezione dei consumatori e un maggiore accesso ai servizi finanziari sui dispositivi mobili.

6.    Le parti affrontano la questione dell'inquinamento da attività economica in tutte le sue forme, anche stabilendo chiaramente e attribuendo le responsabilità agli operatori del settore e agli operatori economici che intervengono nell'intera catena logistica, sulla scorta del principio di responsabilità estesa del produttore e del principio chi inquina paga. Le parti sostengono le iniziative di crescita verde, una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e l'adozione di tecnologie e processi industriali puliti e rispettosi dell'ambiente.


7.    Le parti sviluppano l'economia circolare promuovendo il consumo e la produzione sostenibili delle risorse, anche tramite il potenziamento della capacità scientifica e tecnologica, le norme, lo scambio di migliori pratiche e la razionalizzazione delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili.

8.    Le parti promuovono la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche e intervengono a sostegno di un impiego più diffuso della tecnologia e delle innovazioni per creare maggiore valore nelle catene del valore regionali e mondiali.

ARTICOLO 11

Investimenti

1.    Le parti si impegnano a promuovere gli investimenti pubblici e privati, in particolare nei settori a valore aggiunto che presentano forti potenzialità di creazione di occupazione sostenibile e di robusta crescita economica.

2.    Le parti armonizzano e semplificano le norme, le procedure e i requisiti attinenti agli investimenti. A tal fine le parti danno priorità alle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Le parti sostengono lo sviluppo di politiche, strategie e strumenti di investimento regionali.

3.    Le parti incoraggiano e favoriscono gli investimenti nei Caraibi, anche rafforzando le misure di agevolazione delle imprese. Le parti sostengono gli investimenti migliorando la trasparenza, l'informazione e la sensibilizzazione degli investitori sulle possibilità commerciali e sulle condizioni e procedure d'investimento. Le parti favoriscono un rafforzamento dell'analisi e delle competenze tecniche in materia di tendenze economiche e di gestione dei rischi negli investimenti.


4.    Le parti usano strategicamente le finanze pubbliche per rafforzare i meccanismi e gli strumenti di investimento e per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati, anche attraverso finanziamenti misti, garanzie e altri strumenti finanziari innovativi, tenendo conto della sostenibilità del debito.

ARTICOLO 12

Sviluppo del settore privato e industrializzazione

1.    Le parti appoggiano lo sviluppo del settore privato e un'industrializzazione sostenibile, ed elaborano politiche che promuovono l'imprenditorialità, la diversificazione e la produttività. Le parti sostengono la competitività delle imprese, tra l'altro rafforzando la capacità di assicurare la conformità ai fini dell'applicazione delle norme internazionali pertinenti, potenziando le misure di innovazione e migliorando l'accesso a modalità innovative di finanziamento. Le parti promuovono la capacità istituzionale di contribuire all'elaborazione delle politiche commerciali ed economiche.

2.    Le parti danno priorità allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile, in particolare predisponendo un sostegno e una formazione mirati all'attività imprenditoriale e assicurando l'accesso a tecnologie e finanziamenti affidabili e a prezzi accessibili.

3.    Le parti sostengono la crescita e la competitività delle MPMI, promuovono lo sviluppo dell'imprenditoria regionale e favoriscono i contatti da impresa a impresa tra operatori economici dei Caraibi e dell'UE.


4.    Le parti prestano particolare attenzione al settore informale e alla formalizzazione delle attività economiche che vi si svolgono, anche per mezzo di un sostegno mirato allo sviluppo delle imprese.

5.    Le parti incoraggiano e favoriscono l'istituzione e il potenziamento di organizzazioni professionali e commerciali del settore privato di livello regionale, tra l'altro rafforzandone la capacità tecnica, istituzionale, di ricerca e di sensibilizzazione.

6.    Le parti incrementano la digitalizzazione e promuovono le iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori economici nevralgici, anche rinsaldando i collegamenti fra industria, ricerca e istituzioni accademiche, al fine di aumentare il volume dei prodotti ad alto valore, migliorare la competitività e aprire nuovi mercati.

7.    Le parti promuovono l'aumento dei partenariati pubblico-privato come mezzo per mobilitare capitali interni ed esteri.

8.    Le parti sostengono una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e l'adozione di tecnologie e processi industriali più puliti e più rispettosi dell'ambiente.


9.    Le parti promuovono lo sviluppo industriale ai fini di una crescita economica sostenibile. Le parti adottano politiche mirate volte ad agevolare la crescita e le opportunità per l'industria, in particolare tramite la creazione di collegamenti e attività foriere di valore aggiunto. Le parti elaborano e attuano politiche industriali sostenibili a livello nazionale e regionale per aumentare la competitività del settore privato, in particolare nel comparto manifatturiero e delle esportazioni a media e alta tecnologia. Le parti incoraggiano e favoriscono lo sviluppo di tecnologie adeguate per promuovere la diversificazione dell'economica verso la produzione di prodotti industriali ad alto valore.

10.    Le parti incoraggiano un impiego più ampio delle rispettive valute nelle operazioni internazionali.

ARTICOLO 13

Cooperazione commerciale

1.    Le parti favoriscono i processi di integrazione e cooperazione regionali nei Caraibi, anche agevolando maggiormente il commercio e aumentando l'armonizzazione normativa per consentire ai paesi e agli operatori economici di trarre vantaggio dagli scambi con i vicini e promuoverne l'integrazione nelle catene del valore fondamentali a livello regionale e mondiale. Le parti adottano misure concrete per sostenere lo sviluppo del mercato e dell'economia unici della CARICOM (CSME) e l'Unione economica dell'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali (OECS).


2.    Le parti sostengono l'attuazione dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra ("APE CARIFORUMUE") per aumentarne l'efficacia quale strumento di promozione dello sviluppo sostenibile e garantirne la rilevanza commerciale. A tal fine le parti cooperano nel potenziamento di meccanismi, procedure e istituzioni al fine di migliorare le capacità di produzione e di regolamentazione a livello nazionale e regionale. Le parti cooperano nella predisposizione di adeguate politiche di sostegno per favorire l'intensificazione dei flussi commerciali, anche tramite il potenziamento della produzione e dell'attività imprenditoriale, infrastrutture di qualità, regimi rafforzati di sostegno digitale, l'aumento degli investimenti nei settori che apportano valore aggiunto e lo sviluppo di un commercio elettronico efficace.

3.    Le parti favoriscono gli scambi all'interno della più ampia regione caraibica, compresi i PTOM associati all'UE e altri territori, quale mezzo per promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile.

4.    Le parti sostengono l'attuazione dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi e favoriscono il commercio mediante, tra l'altro, l'adozione di misure di sostegno volte a ridurre i costi commerciali e alleviare l'onere finanziario e regolamentare a carico delle MPMI.

5.    Le parti puntano a un trattamento innovativo, particolare e differenziato, per gli accordi commerciali multilaterali o bilaterali nuovi, ove applicabile, per esempio provvedendo affinché gli elementi di flessibilità degli impegni commerciali rispecchino le comprovate esigenze in termini di capacità di attuazione.


CAPO 2

SETTORI ECONOMICI PRIORITARI

ARTICOLO 14

Servizi

1.    Le parti rafforzano la capacità di produzione e di regolamentazione nei comparti dei servizi fondamentali, anche predisponendo politiche settoriali, regimi normativi e capacità di regolamentazione nazionale e regionale che consentano ai prestatori di servizi di cogliere le opportunità di mercato offerte dall'APE CARIFORUM-UE, dal CSME, dall'OECS e da altri accordi regionali infracaraibici. Le parti prestano particolare attenzione ai settori delle professioni, congressuale, dell'elaborazione dati, ricreativo, culturale e creativo, così come ai servizi sportivi, educativi, finanziari, della comunicazione, audiovisivi, dei trasporti, ambientali e turistici.

2.    Le parti elaborano strategie e politiche atte a migliorare l'accesso al finanziamento del commercio e ai servizi finanziari. Le parti potenziano la capacità di raccogliere, archiviare, divulgare e analizzare dati e statistiche sugli scambi di servizi.

3.    Le parti cooperano per promuovere e rafforzare il ruolo dei servizi nella competitività commerciale e per approfondire le catene del valore, anche promuovendo l'innovazione nell'industria manifatturiera connessa ai servizi e potenziando il ruolo dei servizi quale fattore nella produzione delle merci.


4.    Le parti sostengono il potenziamento della capacità degli organi professionali regionali di contribuire alla negoziazione e all'efficace promozione di accordi sul riconoscimento reciproco.

ARTICOLO 15

Economia blu

1.    Le parti promuovono lo sviluppo di economie blu sostenibili e innovative. In tale contesto le parti puntano a una situazione in cui crescita economica e creazione di posti di lavoro dignitosi procedono di pari passo con l'aumento della sicurezza alimentare e nutrizionale, il miglioramento dei mezzi di sostentamento, l'equità sociale e il potenziamento degli ecosistemi oceanici, ai quali si associa una simultanea riduzione dei rischi ambientali e degli impatti ecologici negativi. Le parti sostengono l'applicazione di approcci precauzionali e scientifici alla conservazione e alla protezione degli ecosistemi marini e della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali. Le parti favoriscono gli investimenti interni ed esteri e predispongono il quadro normativo e l'infrastruttura necessari per promuovere le attività dell'economia blu. Le parti promuovono la collaborazione bilaterale e multilaterale volta a favorire lo sviluppo di economie blu sostenibili e innovative.

2.    Le parti favoriscono lo sviluppo della pesca sostenibile tramite la promozione, nel settore, della sostenibilità delle catene del valore e il miglioramento delle capacità locali di trasformazione dei prodotti della pesca e di soddisfacimento dei requisiti normativi dei mercati internazionali, tenendo conto delle esigenze della pesca artigianale e garantendo la sicurezza, salubrità e dignità delle condizioni in cui operano i pescatori e i lavoratori del settore.


3.    Le parti cooperano per sviluppare un'acquacoltura sostenibile, maricoltura compresa, tramite un'efficace pianificazione dello spazio, l'adesione a un approccio ecosistemico e una migliore parità di condizioni per gli investitori, provvedendo affinché sia tenuto conto degli interessi delle comunità locali.

4.    Le parti colgono le opportunità offerte dalle biotecnologie marine, anche sostenendo la ricerca, incoraggiando la collaborazione tra mondo accademico, operatori economici e responsabili politici, promuovendo il trasferimento tecnologico e riducendo le strozzature tecniche per agevolare l'accesso agli investitori scongiurando nel contempo rischi per l'ambiente marino.

ARTICOLO 16

Agricoltura

1.    Le parti cooperano per aumentare e diversificare la produzione sostenibile e la produttività in agricoltura, al fine di consolidare la sicurezza alimentare e la nutrizione, migliorare i mezzi di sostentamento, creare posti di lavoro dignitosi e innalzare il reddito grazie all'accesso ai mercati regionali e internazionali. Le parti potenziano le pratiche agricole resilienti ai cambiamenti climatici, in particolare nelle piccole aziende agricole, promuovono la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici ed eliminano gli incentivi generatori di produzione non sostenibile.

2.    Le parti potenziano la ricerca, la formazione, la scienza e l'innovazione nell'agricoltura intelligente, a livello nazionale e regionale.


3.    Le parti sviluppano il settore agroalimentare, promuovono gli investimenti in esso e varano norme e regolamentazioni a supporto di un loro aumento. Le parti cooperano per migliorare le possibilità offerte a produttori, trasformatori e esportatori di accedere ai mercati e di approfittare del maggior valore introdotto nelle catene del valore locali, regionali e mondiali, anche promuovendo un maggiore ricorso alla tecnologia e all'innovazione, potenziando la capacità di adattarsi agli ostacoli non tariffari, in particolare gli ostacoli tecnici agli scambi e le norme sanitarie e fitosanitarie, e promuovendo i regimi di commercio equo e i regimi biologici per creare valore aggiunto nella trasformazione agroalimentare.

4.    Le parti garantiscono la parità dei diritti fondiari e di successione per le donne, di cui potenziano l'accesso ai finanziamenti e ai mercati nonché ai servizi di sostegno e alla consulenza agricola. Le parti sostengono l'imprenditoria giovanile, anche attraverso l'erogazione di servizi di divulgazione, tecnologici e di finanziamento mirati.

ARTICOLO 17

Industrie estrattive

1.    Le parti promuovono un accesso equo e non discriminatorio all'estrazione e al commercio sostenibili dei minerali e delle materie prime, nel totale rispetto della sovranità di ciascun paese sulle proprie risorse naturali e nella difesa dei diritti delle comunità interessate. Le parti promuovono l'equa ripartizione delle risorse e combattono lo sfruttamento illegale delle risorse minerarie mediante i mezzi giuridici nazionali, regionali e internazionali.


2.    Le parti promuovono la trasparenza, la rendicontabilità e la gestione responsabile delle industrie estrattive, in conformità dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive e degli altri pertinenti impegni regionali e internazionali.

3.    Le parti rafforzano la responsabilità sociale delle imprese e la condotta responsabile delle imprese lungo l'intera catena del valore, anche attraverso lo sviluppo e l'attuazione della normativa pertinente, tenendo se del caso conto delle applicabili norme internazionali.

ARTICOLO 18

Energia sostenibile

1.    Le parti cooperano per rafforzare la sicurezza energetica, garantire l'accesso universale all'energia sostenibile, compresi i consumatori più vulnerabili e i settori economici fondamentali, e aumentare la resilienza dell'infrastruttura energetica per migliorare l'accessibilità, la durabilità e l'accessibilità economica dell'energia pulita.

2.    Le parti favoriscono l'apertura, la trasparenza e l'efficienza di mercati energetici che stimolino investimenti inclusivi e sostenibili, in particolare nella generazione di energia rinnovabile, nella cogenerazione, nella trasmissione e distribuzione e nell'efficienza energetica. Le parti cooperano per potenziare l'imprenditorialità nel settore.


3.    Le parti cooperano per aumentare gli investimenti pubblici e privati nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, avendo cura di definire e attuare opportune iniziative nazionali e regionali nel settore dell'energia supportate da sistemi infrastrutturali di qualità.

4.    Le parti promuovono l'efficienza energetica e il risparmio energetico in tutte le fasi della catena energetica, dalla generazione al consumo.

5.    Le parti cooperano per allacciare e rafforzare interconnessioni energetiche efficaci, per promuovere la transizione energetica nella regione caraibica mediante lo sviluppo e l'impiego di tecnologie energetiche pulite, diversificate, efficienti in termini di costi e sostenibili, comprese le tecnologie dell'energia rinnovabile e a basse emissioni, per promuovere il trasferimento di tecnologia e per sviluppare sia le capacità umane e tecniche sia la ricerca e l'innovazione.

ARTICOLO 19

Connettività

1.    Le parti potenziano una connettività infraregionale sostenibile, globale e basata su regole. Le parti cooperano per migliorare i collegamenti di trasporto, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'infrastruttura digitale in modo resiliente e sostenibile. Le parti si adoperano per cogliere le opportunità economiche, grazie anche al potenziamento della capacità tecnica e umana dei soggetti fondamentali.


2.    Le parti cooperano per lo sviluppo di trasporti sostenibili di qualità e dei relativi sistemi infrastrutturali, agevolando e migliorando così la circolazione delle persone, comprese le persone a mobilità ridotta, e delle merci. Le parti mirano a migliorare l'accesso al trasporto rurale e urbano, aereo, marittimo e per idrovie interne, per ferrovia e su strada, anche sviluppando e promuovendo la cooperazione infraregionale nella regione caraibica.

3.    Le parti sostengono gli investimenti nei trasporti e migliorano la governance generale del settore, anche superando i vincoli di capacità e sviluppando e attuando normative efficienti che consentano una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto e in ciascuno di essi.

4.    Le parti migliorano l'accesso universale a TIC aperte, sicure e a costi accessibili, anche sostenendo investimenti mirati. Le parti predispongono i quadri normativi e le istituzioni di regolamentazione necessari ai fini del rilascio della licenza ai prestatori di servizi, della promozione delle condotte concorrenziali, del trattamento equo dei consumatori e del sostegno alla protezione dei dati e dei consumatori.

5.    Le parti potenziano l'accesso universale a una connettività a banda larga aperta, sicura, affidabile e a costi accessibili e sviluppano l'infrastruttura digitale, anche migliorando i collegamenti tramite cavo sottomarino e altre moderne tecnologie di trasmissione. Le parti definiscono politiche e normative atte ad agevolare l'effettivo rilascio della licenza ai prestatori di servizi, promuovere la concorrenzialità e il trattamento equo e la protezione dei consumatori e garantire la riservatezza delle comunicazioni e i diritti di ciascuno relativamente al trattamento dei dati personali.


6.    Le parti favoriscono l'istituzione di un'economia digitale regionale in grado di generare posti di lavoro dignitosi e sviluppo economico, instaurando un quadro normativo propizio alla promozione dell'imprenditoria digitale, alla mobilitazione degli investimenti e all'agevolazione di un impulso alla digitalizzazione in provenienza dal settore privato. Le parti cooperano per rimuovere gli ostacoli superflui, sviluppare piattaforme di servizi fiduciari elettronici e di firma elettronica per sostenere un aumento degli scambi commerciali, favorire l'emergere di nuovi prodotti, promuovere lo sviluppo e l'impiego delle pertinenti norme internazionali e dei dati aperti e migliorare la protezione dei consumatori e dei dati personali.

ARTICOLO 20

Turismo

1.    Le parti cooperano per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo al fine di favorire uno sviluppo economico inclusivo. Le parti provvedono a integrare nella pianificazione e nello sviluppo delle politiche turistiche le considerazioni ambientali, culturali e sociali e gli aspetti dell'impiego sostenibile e della conservazione della biodiversità e delle altre risorse naturali.

2.    Le parti sostengono gli investimenti volti a promuovere e sviluppare i prodotti e servizi turistici, e a creare così posti di lavoro dignitosi, dando vita a partenariati innovativi con gli operatori economici fondamentali, investendo nello sviluppo del capitale umano e nella commercializzazione e agevolando i contatti tra imprese per stimolare la competitività e migliorare il livello dei servizi. A tal fine le parti convengono di prestare particolare attenzione alle MPMI.


3.    Le parti rinsaldano i collegamenti tra il settore turistico e altri settori economici, in particolare agricoltura, settore manifatturiero, economia blu e trasporti. Le parti mobilitano investimenti in energia sostenibile, infrastrutture e servizi di base, tecnologie digitali, statistiche e sviluppo umano al fine di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'industria del turismo.

4.    Le parti adottano misure per trarre dal turismo i massimi vantaggi socioeconomici. Le parti migliorano la conservazione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali e promuovono tutte le forme innovative di turismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), e delle comunità locali e massimizzando il coinvolgimento di questi portatori di interessi nello sviluppo turistico.

ARTICOLO 21

Ricerca, innovazione e tecnologia

1.    Le parti cooperano in materia di scienza, ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico al fine di sostenere la diversificazione economica, promuovere lo sviluppo sociale ed economico, migliorare la competitività regionale e favorire l'emergere di un'economia digitale inclusiva. Le parti sviluppano l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di calcolo e di dati scientifici e promuovono lo sviluppo in tal senso nel contesto regionale.


2.    Le parti promuovono lo sviluppo delle capacità, delle infrastrutture e delle strutture di ricerca, delle pubblicazioni e dei dati scientifici. Le parti promuovono e sostengono programmi innovativi di formazione e mobilità destinati a docenti universitari e ricercatori. Le parti potenziano la capacità degli istituti di istruzione superiore di collaborare efficacemente nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica e tecnologica, anche mediante l'accesso a programmi di scambio accademico. Le parti favoriscono la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche, le istituzioni accademiche e le imprese. Le parti promuovono l'apertura dei dati e l'innovazione a favore del progresso economico e di un'eccellenza scientifica che apporti vantaggi reciproci.

3.    Le parti sostengono lo sviluppo di economie basate sulla conoscenza e di società digitali inclusive. Le parti promuovono la preservazione e l'uso delle conoscenze tradizionali, la biodiversità e la gestione sostenibile delle altre risorse naturali, così come promuovono il trasferimento di tecnologie e competenze.

4.    Le parti cooperano su questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, quali la ricerca spaziale, l'applicazione e i servizi del sistema globale di navigazione satellitare, lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, l'osservazione della Terra e la scienza della Terra, in particolare per quanto riguarda l'impiego dei meccanismi di allarme rapido e di sorveglianza.


ARTICOLO 22

Cultura e industrie creative

1.    Le parti promuovono la cultura e le industrie creative quali motori dello sviluppo sociale ed economico sostenibile e di posti di lavoro dignitosi. Le parti adottano, fra l'altro, misure a sostegno dello sviluppo creativo e della digitalizzazione delle esecuzioni e produzioni artistiche. Le parti si scambiano le migliori pratiche di promozione dello sviluppo e dell'imprenditoria in campo culturale.

2.    Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile attraverso il rafforzamento degli scambi culturali, la promozione delle coproduzioni, iniziative culturali e creative comuni e una maggiore mobilità dei professionisti della cultura e della creatività e dei collegati operatori didattici. Le parti sostengono la circolazione delle opere d'arte nel rispetto totale delle convenzioni internazionali consolidate.

3.    Le parti sostengono il dialogo interculturale tra i giovani, le organizzazioni della società civile e i singoli cittadini dell'Unione europea e della regione caraibica.


ARTICOLO 23

Industria manifatturiera

1.    Le parti cooperano per promuovere un'industria manifatturiera sostenibile al fine di accrescerne la capacità di apportare valore aggiunto, in particolare nell'esportazione di prodotti ad alta tecnologia, favorire una maggiore diversificazione e massimizzarne le potenzialità di collegamento a monte con settori fondamentali dell'economia quali agricoltura, economia blu, industrie estrattive e servizi.

2.    Le parti elaborano politiche volte ad attrarre investimenti diretti da fonti nazionali ed estere nel settore manifatturiero. Le parti promuovono l'agevolazione dell'imprenditoria per incoraggiare la collaborazione tra pari, approfondire i partenariati commerciali e sviluppare poli, ecosistemi e reti industriali.

3.    Le parti cooperano per elaborare misure volte ad aumentare la competitività del settore manifatturiero migliorando la capacità produttiva e sciogliendo i nodi dovuti a carenza di manodopera qualificata, carenze logistiche e infrastrutturali e accesso limitato ai finanziamenti e all'analisi del mercato. Le parti sostengono la ricerca e l'innovazione, promuovono lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie abilitanti fondamentali, rinsaldano i legami tra settori industriali e istituzioni accademiche e di ricerca.


4.    Le parti sostengono l'intensificazione degli scambi di prodotti finiti, anche mediante il miglioramento dei collegamenti con i mercati d'esportazione, il potenziamento della capacità di regolamentazione degli scambi, l'agevolazione degli scambi e il rafforzamento della capacità di conformarsi alle pertinenti norme internazionali sul lavoro e sull'ambiente.

ARTICOLO 24

Imprenditoria e servizi finanziari internazionali

Le parti si adoperano per sviluppare nei Caraibi un settore imprenditoriale e dei servizi finanziari internazionali fondato sulle regole, anche sostenendo una cooperazione mirata volta a rafforzare le discipline normative della regione ai fini della conformità alle norme concordate a livello internazionale, della definizione di politiche settoriali adeguate, del miglioramento dello sviluppo delle competenze e del potenziamento dell'impiego delle tecnologie e della digitalizzazione. Le parti si adoperano affinché le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione del settore dei servizi alle imprese e finanziari internazionali e di relativa vigilanza siano applicate e fatte rispettare nel rispettivo territorio.


TITOLO II

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

ARTICOLO 25

Le parti riconoscono che il carattere a lungo termine delle sfide collegate alla sostenibilità climatica e ambientale minaccia l'esistenza stessa dei paesi colpiti e si ripercuote sui mezzi di sostentamento. Le parti adottano misure ambiziose per mitigare i cambiamenti climatici e adattarvisi, per preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e per perseguire l'uso e la gestione sostenibili delle risorse naturali, nell'intento di irrobustire la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e stimolare una controtendenza rispetto al degrado ambientale. Le parti adottano misure concrete per parare la perdita di biodiversità, preservare e ripristinare gli ecosistemi, promuovere la governance degli oceani, stimolare una controtendenza rispetto alla deforestazione, prevenire le calamità naturali e i pericoli di origine antropica e rispondervi, anche mediante, secondo il caso, i finanziamenti per il clima, la promozione del trasferimento di tecnologie e lo sviluppo di capacità. Le parti investono nella crescita verde, promuovono le economie circolari e sostengono la transizione a uno sviluppo a basse emissioni resiliente ai cambiamenti climatici, provvedendo affinché la crescita economica integri pienamente la sostenibilità ambientale. Le parti cooperano a livello di regione caraibica nel complesso e portano avanti la cooperazione sud-sud e triangolare.


ARTICOLO 26

Azione per il clima

1.    Le parti definiscono politiche e programmi interni globali e inclusivi in materia di clima e intervengono concretamente per accelerare l'attuazione integrale della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici e del relativo accordo di Parigi e sostenere l'azione multilaterale sui cambiamenti climatici.

2.    Le parti promuovono l'integrazione delle politiche e misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle strategie e nei piani nazionali e regionali e nei dialoghi politici. Le parti cooperano per promuovere l'azione di adattamento, comprese la prevenzione, la riduzione al minimo e la lotta contro le perdite e i danni associati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Le parti approntano sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica e sistemi di valutazione per seguire i progressi compiuti in materia di azione per il clima.

3.    Le parti cooperano per preparare, comunicare e aggiornare contributi determinati a livello nazionale (NDC) via via più ambiziosi, portare avanti le misure nazionali e regionali di mitigazione necessarie per conseguirne gli obiettivi e definire strategie a lungo termine per uno sviluppo a basse emissioni di CO₂ e resiliente ai cambiamenti climatici.

4.    Le parti stabiliscono e attuano piani nazionali di adattamento e strategie nazionali e regionali. Le parti integrano misure di adattamento in tutti i settori vulnerabili essenziali, infrastrutture comprese, e approntano un sistema efficace di governance per le azioni di adattamento e per l'agevolazione dello scambio di conoscenze e buone pratiche sui cambiamenti climatici a livello nazionale e regionale.


5.    Le parti operano per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle prodotte dalle attività di trasporto aereo e marittimo, coerentemente con gli impegni e obblighi internazionali assunti, fra l'altro con l'accordo di Parigi.

6.    Le parti, viste le minacce che i cambiamenti climatici rappresentano per la pace e la sicurezza e il benessere delle persone e delle comunità, cooperano per rafforzare le capacità di adattamento e mitigazione e promuovono misure di rafforzamento della resilienza che permettano loro di superare la vulnerabilità.

7.    Le parti promuovono l'eliminazione graduale della produzione e del consumo di idrofluorocarburi in virtù del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono, firmato a Montreal il 16 settembre 1987, cooperando per sostenere la ratifica dell'emendamento di Kigali e assicurandone una celere attuazione.

8.    Le parti razionalizzano ed eliminano gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi e riducono al minimo i possibili effetti negativi di tale eliminazione in modo da tutelare le comunità povere e vulnerabili. Le parti promuovono il passaggio a fonti energetiche rinnovabili e più pulite, in linea con le azioni indicate nei contributi determinati a livello nazionale.

9.    Le parti cooperano per far progredire le economie a basse emissioni di CO₂ e la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici rafforzando la crescita verde nei settori fondamentali ed emergenti dell'economia, anche mediante l'adozione dell'ecoinnovazione, la promozione del trasferimento di tecnologie, lo sviluppo di norme e lo scambio di migliori pratiche.


10.    Le parti approntano strumenti di finanziamento innovativi e convogliano i flussi finanziari in un percorso di sviluppo a basse emissioni di CO₂ e resiliente ai cambiamenti climatici, concentrando l'azione su finanziamenti per il clima inclusivi, mirati a tutelare i soggetti più poveri e più vulnerabili dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Le parti promuovono strumenti di politica economica che sostengono l'azione in materia di cambiamenti climatici quali, secondo il caso, la fissazione del prezzo del carbonio, gli strumenti basati sul mercato e le imposte sul carbonio.

11.    Le parti promuovono un maggiore coordinamento a tutti i livelli di governo ai fini del concretamento di impegni ambiziosi in materia di clima ed energia. Le parti incoraggiano e responsabilizzano le autorità locali e sostengono iniziative quali il patto globale dei sindaci per il clima e l'energia e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili nei SIDS.

12.    Le parti collaborano per rafforzare le rispettive capacità umane e istituzionali nella scienza e nella tecnica ai fini dell'azione per il clima e della gestione e monitoraggio dell'ambiente, anche mediante l'uso di tecnologie e sistemi di informazione attinenti allo spazio, e per l'erogazione di servizi climatici complessivi, specie ai portatori di interessi in situazione di vulnerabilità.


ARTICOLO 27

Biodiversità, ecosistemi e risorse naturali

1.    Le parti favoriscono la conservazione, l'uso sostenibile e il ripristino degli ecosistemi, anche al fine di migliorare i mezzi di sostentamento delle popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), e delle comunità locali, potenziando al contempo l'erogazione dei servizi ecosistemici e di permettere ai rispettivi paesi d'incanalarsi verso lo sviluppo sostenibile. Le parti tutelano, ripristinano e rafforzano la biodiversità e adottano misure per accelerare l'attuazione della convenzione sulla diversità biologica e del protocollo di Nagoya, sull'accesso alle risorse genetiche e sulla giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzo alla Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Nagoya il 29 ottobre 2010. Le parti collaborano nei negoziati multilaterali sulla conservazione delle risorse naturali, degli ecosistemi e della biodiversità. Le parti riconoscono che il Mar dei Caraibi comprende ecosistemi fragili e una biodiversità unica nel suo genere e cooperano pertanto al fine di tutelarli. Le parti adottano misure per evitare o ridurre l'impatto delle specie esotiche invasive sulle specie e sugli ecosistemi indigeni così come sui mezzi di sostentamento delle persone.

2.    Le parti promuovono sistemi sostenibili di gestione integrata delle risorse idriche, preservano e salvaguardano le fonti e gli ecosistemi acquatici, raccolgono e trattano le acque reflue, affrontano il problema del degrado del suolo e dell'inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee e superano l'aleatorietà nella disponibilità di acqua grazie a sistemi di raccolta e stoccaggio.


3.    Le parti cooperano per gestire e proteggere in modo sostenibile il suolo al fine di preservarne la funzione essenziale per, segnatamente, l'agricoltura, gli alloggi e le infrastrutture e per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai relativi effetti, così come la funzione altrettanto essenziale di serbatoio naturale dell'acqua piovana.

4.    Le parti tutelano la flora e la fauna selvatiche e ne combattono il traffico sostenendo l'adozione e l'applicazione di politiche e leggi che lo configurano come reato grave. Le parti potenziano le misure antibracconaggio e la sorveglianza esercitata tramite le attività di contrasto e promuovono il coordinamento internazionale, anche nell'ambito del consorzio internazionale per la lotta ai reati contro le specie selvatiche (ICCWC), della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 Marzo 1973, e degli altri pertinenti quadri internazionali. Le parti sensibilizzano l'opinione pubblica, educano e influenzano i consumatori, distruggono le scorte di flora e fauna selvatiche e relativi prodotti accumulate con il traffico illecito, potenziano il ruolo delle comunità locali e promuovono la diplomazia e la sensibilizzazione di alto profilo sulla necessità di proteggere le specie selvatiche.

5.    Le parti si adoperano per istituire e aggiornare i necessari regimi normativi e meccanismi di applicazione al fine di migliorare la gestione di tutti i tipi di rifiuti e sostanze pericolose. Le parti collaborano per prevenire o ridurre al minimo la produzione di rifiuti alla fonte e per migliorare la riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti e l'efficienza delle risorse, anche mediante sistemi di raccolta efficienti e un riciclaggio efficace, così da adattare produzione e consumo all'obiettivo di un'economia circolare. Le parti adottano misure per prevenire o ridurre al minimo la presenza di sostanze pericolose nei cicli dei materiali e per gestire le sostanze chimiche contenute nei prodotti per tutto il ciclo di vita. Le parti cooperano per migliorare la corretta gestione delle sostanze pericolose e dei contaminanti nucleari e per porre fine alla relativa circolazione transfrontaliera illecita nel Mar dei Caraibi.


6.    Le parti affrontano la questione dell'inquinamento in tutte le sue forme e sensibilizzano, anche organizzando campagne pubbliche, ai rischi che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la salute pubblica e per l'ambiente e ai molteplici benefici che discendono dal miglioramento della qualità dell'aria.

7.    Le parti si adoperano per definire regimi di protezione degli ecosistemi fragili e della biodiversità, anche sostenendo l'adozione di misure di contrasto dei reati ambientali. Le parti cooperano per la ricerca, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, anche istituendo poli della conoscenza e partenariati di ricerca. Le parti promuovono l'impiego di sistemi di gestione ambientale riconosciuti a livello internazionale come mezzo per ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente. Le parti rafforzano la partecipazione delle popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), e delle comunità locali alla conservazione degli ecosistemi, dando la priorità alla creazione di posti di lavoro e ad altre opportunità economiche.

ARTICOLO 28

Foreste

1.    Le parti promuovono la gestione e l'uso sostenibili delle risorse forestali. Le parti cooperano per stimolare una controtendenza rispetto alla deforestazione, sostenere il rimboschimento, arrestare il degrado forestale e ripristinare la capacità delle foreste di prestare servizi ecosistemici.

2.    Le parti promuovono catene del valore sostenibili dei prodotti forestali, dando priorità alla creazione di posti di lavoro e allo sfruttamento delle opportunità economiche insite nella conservazione degli ecosistemi. Le parti combattono il disboscamento illegale e l'associato commercio di legname e promuovono attività estrattive responsabili.


3.    Le parti sostengono l'attuazione di meccanismi di sostenibilità, quali il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative di diritto forestale, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), anche mediante la conclusione e/o l'attuazione di accordi volontari di partenariato. Le parti rafforzano la coerenza e le interazioni positive a livello nazionale tra i meccanismi di sostenibilità e il quadro di Varsavia per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+).

4.    Le parti potenziano la partecipazione delle autorità e comunità locali alla gestione sostenibile delle foreste. Le parti sensibilizzano maggiormente i cittadini al problema della deforestazione a tutti i livelli e incoraggiano la produzione e il consumo di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

ARTICOLO 29

Governance degli oceani

1.    Le parti rafforzano la governance degli oceani, in conformità della convenzione dell'ONU sul diritto del mare (UNCLOS), per fare sì che gli oceani siano sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile, per attutire le pressioni su oceani e mari e per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia blu. Le parti cooperano per rafforzare le capacità nazionali e regionali di gestire in modo oculato e responsabile le risorse marine e costiere, stabilire misure per l'uso, la gestione e la conservazione sostenibili della diversità biologica marina nelle zone sotto giurisdizione nazionale e oltre, promuovere le conoscenze e la ricerca e favorire il trasferimento di tecnologie di governance degli oceani. Le parti intervengono in relazione agli oceani per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.


2.    Le parti cooperano ai fini della conservazione e della gestione e dell'uso sostenibili delle risorse marine vive a livello bilaterale, regionale e multilaterale e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3.    Le parti promuovono lo sviluppo e la gestione sostenibili delle risorse alieutiche mediante, tra l'altro, l'adozione della necessaria regolamentazione, il rafforzamento delle capacità di gestione, di conformità alle regole e di applicazione, un migliore accesso ai finanziamenti, la promozione delle migliori pratiche e il trasferimento di tecnologie. Le parti mantengono o adottano iniziative per combattere la pesca INN, se del caso comprese l'applicazione di sistemi di tracciabilità e misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti di tali attività di pesca. Le parti promuovono e attuano effettivamente le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza e le collegate misure di esecuzione atte a garantire il rispetto delle norme ai fini della conservazione degli stock ittici e della prevenzione del sovrasfruttamento, in conformità della convenzione dell'UNCLOS.

4.    Le parti convengono di adottare le misure necessarie per vietare le forme di sovvenzioni alla pesca che concorrono alla sovraccapacità e al sovrasfruttamento, eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca INN e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni di tale tipo, nella consapevolezza che un trattamento particolare, differenziato, appropriato ed efficace per i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati debba costituire parte integrante dei negoziati dell'OMC in materia di sovvenzioni alla pesca e degli accordi che ne scaturiscano.


5.    Le parti cooperano per preservare e ripristinare gli ecosistemi costieri e marini e la relativa biodiversità e per promuovere la valorizzazione del capitale naturale marino e costiero. Le parti elaborano misure volte a prevenire e attutire l'impatto dell'acidificazione degli oceani sugli ecosistemi della biodiversità marina, comprese le barriere coralline, sulla sostenibilità della pesca e sui mezzi di sostentamento delle comunità costiere che dipendono dalle risorse del mare.

6.    Le parti affrontano il problema dell'inquinamento marino, compreso l'inquinamento acustico, e riducono i detriti marini, in particolare la plastica e le microplastiche. Le parti affrontano le cause profonde dei rifiuti marini, anche tramite politiche e misure di prevenzione e gestione dei rifiuti. Le parti intensificano le operazioni di pulizia degli oceani e delle coste, prestando particolare attenzione alle zone di accumulo nei gyre oceanici.

7.    Le parti sostengono la regolamentazione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra connesse al settore marittimo e sostengono attivamente l'attuazione urgente della prima strategia dell'Organizzazione marittima internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dalle navi.

8.    Le parti elaborano misure di conservazione e strumenti di gestione pertinenti alle singole zone per proteggere e ripristinare le aree e risorse costiere e marine, comprese le zone marine protette, in conformità del diritto nazionale e internazionale e sulla scorta delle migliori informazioni scientifiche disponibili e delle conoscenze delle comunità locali.

9.    Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione su tutti gli aspetti della governance degli oceani, comprese le questioni relative all'innalzamento del livello dei mari e ai suoi possibili effetti e implicazioni.


10.    Le parti riconoscono i timori generali circa l'effetto che lo sfruttamento minerario dei fondali marini produce sull'ambiente marino e sulla relativa biodiversità. Le parti si valgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, applicano il principio di precauzione e un approccio ecosistemico, promuovono la ricerca e condividono le migliori pratiche nei settori di interesse reciproco in relazione alle risorse minerali dei fondali marini, così da assicurare la sana gestione ambientale delle attività ai fini della tutela e della preservazione dell'ambiente marino e della relativa biodiversità.

ARTICOLO 30

Resilienza di fronte alle calamità naturali e gestione globale delle calamità

1.    Le parti cooperano per rafforzare la resilienza delle persone, delle società e delle infrastrutture di fronte alle calamità naturali e per aumentare le capacità di monitoraggio, di allarme rapido e di valutazione del rischio ai fini di un miglioramento delle misure di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e recupero in linea con il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 ("quadro di riferimento di Sendai").

2.    Le parti rafforzano la resilienza investendo nella prevenzione e nella preparazione al rischio di calamità, integrando iniziative di riduzione del rischio negli interventi di recupero e promuovendo l'assicurazione contro i rischi finanziari e soluzioni a prezzo accessibile di trasferimento del rischio. Le parti promuovono la raccolta e l'uso di dati statistici sulle calamità e di dati sulle perdite, la valutazione globale dei rischi e l'attuazione di piani di riduzione del rischio a tutti i livelli.


3.    Le parti adottano misure volte a rinsaldare il legame tra riduzione del rischio di calamità e adattamento ai cambiamenti climatici e promuovono lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione e il monitoraggio del quadro di riferimento di Sendai. Le parti pongono la resilienza di fronte ai pericoli climatici e naturali al centro di tutte le iniziative di ricostruzione e recupero, anche attuando il principio di migliore ricostruzione.

4.    Le parti cooperano per far fronte agli effetti delle calamità naturali e dei pericoli di origine antropica prestando tempestivamente e in modo efficiente assistenza umanitaria e soccorso.

5.    Le parti potenziano la governance inclusiva dei rischi a tutti i livelli. Le parti aumentano le capacità di monitoraggio, di allarme rapido e di valutazione dei rischi e migliorano le misure interne e regionali di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e recupero, compresi i meccanismi di protezione civile al fine di intensificare la capacità di ridurre i rischi di calamità a livello nazionale e regionale e potenziare i centri di eccellenza per l'innovazione climatica. Le parti promuovono il coinvolgimento delle comunità colpite, della società civile e delle autorità locali nella definizione e nell'attuazione delle risposte politiche, concentrandosi sulle famiglie e sui gruppi emarginati e più vulnerabili.

6.    Le parti rafforzano la resilienza ambientale favorendo, tra l'altro, l'impiego delle TIC e delle tecnologie spaziali per accelerare i processi di prevenzione delle calamità, preparazione, risposta e recupero. Le parti promuovono le possibilità di potenziare la ricerca e di diffondere le migliori pratiche in materia di gestione del rischio di calamità.


TITOLO III

DIRITTI UMANI, GOVERNANCE, PACE E SICUREZZA

ARTICOLO 31

Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione al fine di rafforzare la sicurezza in tutte le sue dimensioni e di realizzare società pacifiche e resilienti. Le parti promuovono e tutelano pienamente i diritti umani, la dignità umana, le libertà fondamentali e i principi democratici, si dotano di istituzioni responsabili e trasparenti, rafforzano la governance e il sistema giudiziario e mettono a disposizione di singoli e gruppi uno spazio sufficiente e adeguato a permettere loro di esprimere le proprie aspirazioni e concorrere alla formazione delle politiche. A tal fine le parti prestano particolare attenzione alla promozione dei diritti dei giovani, delle donne e delle ragazze, delle popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), degli anziani e delle persone con disabilità. Le parti intensificano le iniziative per promuovere la sicurezza dei cittadini e prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare con riferimento alle droghe illecite, alla sicurezza marittima, alla cibersicurezza, al riciclaggio e alla gestione delle frontiere, alla corruzione, ai traffici in tutte le loro forme e al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.


CAPO 1

DIRITTI UMANI, GIUSTIZIA E GOVERNANCE

ARTICOLO 32

Diritti umani

1.    Le parti concorrono alla salvaguardia, alla promozione e al rispetto dei diritti umani in conformità del diritto internazionale. Le parti promuovono la ratifica e l'attuazione universali degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e vi concorrono, danno effettiva attuazione agli strumenti di cui sono parti e vagliano l'ipotesi di aderire agli altri di cui non sono parti. Le parti applicano nella sua integralità il principio di non discriminazione enunciato all'articolo 9 della parte generale del presente accordo, attribuendo priorità all'adozione e attuazione di leggi esaurienti sull'uguaglianza e il contrasto delle discriminazioni.

2.    Le parti cooperano per rafforzare la tutela giuridica, così da chiamare i responsabili a rispondere delle violazioni e degli abusi dei diritti umani, da promuovere l'accesso alla giustizia e da mettere mezzi di ricorso adeguati ed effettivi a disposizione delle vittime e dei superstiti di tali violazioni e abusi.

3.    Le parti portano avanti l'impegno per conseguire la parità di genere e per garantire alle donne e alle ragazze il pieno godimento di tutti i diritti umani e l'emancipazione.


4.    Le parti promuovono e tutelano i diritti dei minori, lottano contro il lavoro minorile e gli abusi sui minori e combattono tutte le forme di sfruttamento minorile.

5.    Le parti promuovono i diritti delle persone con disabilità e adottano misure più incisive per garantirne la piena inclusione nella società.

6.    Le parti continuano a sviluppare e sostenere meccanismi di sorveglianza sui diritti umani, anche in termini di rispettivi obblighi di comunicazione. Le parti riconoscono e rispettano l'indipendenza delle istituzioni nazionali per i diritti umani e promuovono un contesto sicuro e propizio in cui i difensori dei diritti umani possano operare liberamente e avere opportuno accesso ai meccanismi regionali e internazionali. Le parti promuovono la partecipazione delle istituzioni nazionali per i diritti umani e dei difensori dei diritti umani ai consessi e processi consultivi. Le parti provvedono al pieno ed effettivo coinvolgimento delle popolazioni indigene, ai sensi dellla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), in tutte le questioni che le riguardano. Le parti provvedono affinché i processi consultivi tengano conto del ruolo delle conoscenze tradizionali e degli interessi delle comunità locali.

7.    Le parti cooperano per sensibilizzare ai diritti umani e alla democrazia, anche tramite i sistemi di istruzione e i mezzi di comunicazione.


ARTICOLO 33

Stato di diritto e giustizia

1.    Le parti cooperano per potenziare l'accesso effettivo, equo e universale alla giustizia e cooperano per consolidare lo Stato di diritto e rafforzare le istituzioni a tutti i livelli nelle attività di contrasto e nell'amministrazione della giustizia. A tal fine le parti migliorano l'accesso ai servizi legali per le persone in situazione di vulnerabilità.

2.    Le parti cooperano per garantire l'indipendenza, la rendicontabilità e l'imparzialità della magistratura. Le parti puntano a disporre di ordinamenti e procedure giudiziari moderni ed efficienti, anche condividendo le migliori pratiche, migliorare la capacità di amministrare la giustizia celermente e con equità, intensificare il ricorso a meccanismi giuridici alternativi di risoluzione delle controversie, ridurre gli arretrati e l'eccesso di custodia cautelare, garantire una formazione adeguata, e migliorare l'accesso alla normativa, alla giurisprudenza e alle altre informazioni giuridiche per gli operatori della giustizia e i cittadini.

3.    Le parti condannano qualsiasi forma di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti e vi si oppongono. Le parti prevengono le violazioni di detto principio da parte delle forze di sicurezza, se ne occupano quando si verificano e rafforzano il rispetto dello Stato di diritto in tutta la filiera della sicurezza e della giustizia, anche tramite la formazione sull'etica. Le parti potenziano la lotta contro l'impunità e contro la negazione del diritto delle vittime a ottenere giustizia e riparazione, prestando particolare attenzione a consegnare alla giustizia i responsabili di violazioni dei diritti umani.


4.    Le parti cooperano per modernizzare i sistemi penitenziari e massimizzarne la loro funzione riabilitativa, anche migliorando il rispetto dei diritti dei detenuti, attuando programmi di riabilitazione e istruzione, aumentando il tasso di reinserimento sociale dei detenuti, sostenendo l'assistenza ai detenuti, adoperandosi per eliminare il sovraffollamento, migliorando la gestione degli istituti di pena, l'amministrazione penitenziaria e le condizioni di detenzione in linea con le migliori prassi e le norme internazionali e offrendo alternative alla reclusione per reati minori.

ARTICOLO 34

Governance

1.    Le parti adottano misure concrete per dotarsi di istituzioni pubbliche inclusive, responsabili e trasparenti. Le parti rafforzano la capacità di definizione e attuazione delle politiche, sviluppano una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale, rafforzano l'erogazione di servizi pubblici di qualità, migliorano i meccanismi normativi e di governance e promuovono l'imparzialità e l'efficacia dei servizi di contrasto.

2.    Le parti potenziano le capacità dei parlamenti nazionali e delle istituzioni locali, comunali, nazionali e regionali di garantire e rafforzare il rispetto dei principi e delle pratiche democratici.

3.    Le parti promuovono il rispetto della libertà di espressione e dell'indipendenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione e tutelano e ampliano lo spazio di espressione della società civile al fine di migliorare la rendicontabilità democratica.


4.    Le parti accelerano e ampliano la diffusione dell'infrastruttura dell'amministrazione elettronica e dei servizi digitali quale mezzo per migliorare l'accesso ai servizi pubblici e la loro disponibilità, sostenendo così lo sviluppo di istituzioni pubbliche responsabili e trasparenti.

5.    Le parti sviluppano e rafforzano le istituzioni, le norme e i meccanismi per prevenire e combattere la corruzione attiva e passiva, la frode e i reati societari, anche in ordine alla confisca e alla restituzione dei beni recuperati. Le parti dispongono il controllo dell'effettivo rispetto della normativa anticorruzione, lo svolgimento di indagini e azioni penali all'insegna dell'imparzialità e l'applicazione di sanzioni effettive e proporzionate per il reato di corruzione e i reati connessi. Le parti promuovono e applicano le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione dell'ONU contro la corruzione, firmata a New York il 31 Ottobre 2003, nella consapevolezza che la corruzione è un problema transnazionale, collegato ad altre forme di criminalità transnazionale ed economica, che richiede un impegno comune e multidisciplinare anche sul piano internazionale.

ARTICOLO 35

Finanze pubbliche e governance finanziaria

1.    Le parti promuovono la sana gestione delle finanze pubbliche, anche in termini di impiego rafforzato ed efficace delle entrate pubbliche, gestione sostenibile del debito pubblico, sistemi sostenibili di appalti pubblici e appoggio agli organi nazionali di vigilanza. Le parti promuovono una maggiore rendicontabilità, trasparenza, equità, legalità e integrità nella gestione delle risorse pubbliche. Le parti sostengono misure volte a instaurare sistemi di spesa pubblica efficaci, equi e trasparenti. Le parti cooperano per rafforzare la mobilitazione delle risorse interne nei SIDS caraibici per appoggiarne lo sviluppo sostenibile e potenziarne la resilienza economica.


2.    Le parti cooperano per rafforzare le finanze pubbliche, tra l'altro potenziando la capacità di rispetto delle norme internazionali, definendo politiche e misure atte ad aumentare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'equità dei regimi fiscali e collaborando in sede di ONU e negli altri consessi che trattano di finanza pubblica a livello mondiale.

3.    Le parti adottano misure per contrastare i flussi finanziari illeciti, la frode fiscale e l'evasione fiscale e per ridurre le possibilità di elusione fiscale, anche tramite consultazioni bilaterali e multilaterali. Le parti applicano i principi del buon governo fiscale, anche tramite l'adozione di norme, la definizione di politiche globali, l'adozione di misure concrete e il potenziamento delle istituzioni e dei meccanismi pertinenti.

CAPO 2

CRIMINALITÀ E SICUREZZA

ARTICOLO 36

Sicurezza umana e dei cittadini

1.    Le parti adottano un approccio integrato volto a prevenire e ridurre i rischi di criminalità e a promuovere iniziative di riconciliazione, riabilitazione e reinserimento.


2.    Le parti perseguono, combattono e si adoperano a prevenire tutte le forme di violenza, compresa la violenza sessuale, di genere e domestica. Le parti mirano a sostenere, assistere ed emancipare le vittime e i superstiti e ad adottare misure per contrastare l'emarginazione, la vittimizzazione e la stigmatizzazione.

3.    Le parti affrontano il problema della violenza fra bande tramite misure globali di riduzione del rischio, prevenzione ed educazione, con servizi sociali adeguati, con interventi a livello di comunità per interrompere il ciclo della violenza e con l'offerta di mezzi di sostentamento alternativi per i giovani e le persone in situazione di vulnerabilità. Le parti regolano l'accesso alle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni e il loro uso al fine di prevenire e ridurre gli effetti negativi della violenza armata sulla società e sulle persone.

4.    Le parti affrontano i problemi sociali e di sicurezza causati dall'espulsione dei delinquenti stranieri e dei condannati a fine pena e si adoperano a cooperare per favorirne la riabilitazione e il reinserimento nella società e ridurre al minimo il tasso di recidiva. Le parti provvedono allo scambio tempestivo delle informazioni sull'espulsione attraverso i canali appropriati, in conformità degli accordi di cooperazione amministrativa o giudiziaria applicabili, e promuovono la cooperazione tra le autorità di contrasto prevista nel presente protocollo.


ARTICOLO 37

Criminalità organizzata

1.    Le parti combattono tutte le forme di criminalità organizzata, anche collaborando a livello nazionale, regionale e internazionale e adottando misure normative e di altro tipo in conformità della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali. Le parti cooperano per aumentare la capacità di assolvere gli obblighi internazionali di segnalazione. Le parti combattono il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico di droghe illecite e il contrabbando di specie della flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione e di sostanze e rifiuti pericolosi. Le parti intervengono contro i reati ambientali, compreso il disboscamento illegale e l'associato commercio di legname. Le parti cooperano nella lotta contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, delle altre armi convenzionali e dei prodotti a duplice uso. A tal fine le parti cooperano, tra l'altro, per migliorare il reperimento delle armi leggere e di piccolo calibro illegali e relative munizioni, rintracciarne l'origine, sostenerne la distruzione, rafforzare la capacità di investigare e perseguire efficacemente i reati connessi con armi da fuoco e condividere le migliori pratiche.

2.    Le parti migliorano la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, promuovono le indagini e il perseguimento dei responsabili, collaborano per prevenire e individuare i casi di tratta di esseri umani e definiscono misure efficaci per il reinserimento delle vittime nella società. Le parti provvedono a che tutte le vittime abbiano effettivo accesso ai diritti di cui godono, tenendo presente la particolare vulnerabilità delle donne e dei minori. Le parti promuovono lo scambio di informazioni, compresa l'intelligence criminale, e rafforzano le capacità di elaborare politiche e attuare interventi volti a contrastare la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.


3.    Le parti cooperano per prevenire e combattere lo sfruttamento dei loro istituti finanziari e di determinate loro imprese e professioni non finanziarie per finanziare il terrorismo e riciclare i proventi di attività criminose. Le parti promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione, anche in ordine allo sviluppo di capacità e altre forme di assistenza tecnica. Le parti attuano misure volte a combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, a smantellare i flussi finanziari illeciti, privando così i criminali dei profitti, e a dare effettiva e integrale attuazione alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale. Le parti sostengono l'istituzione e il potenziamento di norme e di organi nazionali per il recupero dei beni, la confisca dei proventi di reato, la relativa restituzione e il relativo impiego a fini di pubblica utilità e l'ampliamento della responsabilità penale degli autori di reati e delle persone responsabili di favoreggiamento.

4.    Le parti intensificano la cooperazione per prevenire e combattere i reati cibernetici, elettronici e ad alta tecnologia così come la diffusione di contenuti illegali in rete. Le parti aumentano la capacità di contrasto della criminalità informatica, anche mediante la messa in comune e la formazione delle risorse umane e la promozione della collaborazione tra responsabili politici, operatori economici e ricercatori. Le parti scambiano informazioni in materia di istruzione e formazione degli investigatori che si occupano di cibercriminalità, di modalità investigative riguardo alla cibercriminalità e di scienze forensi digitali. Le parti riconoscono che la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e le altre norme internazionali applicabili gettano la base della promozione della cooperazione internazionale e concorrono alla definizione delle politiche interne sulla cibercriminalità.


5.    Le parti adottano misure per aumentare la resilienza delle persone e delle comunità di fronte al terrorismo e all'estremismo violento. Le parti intensificano l'impegno di scambio di informazioni e competenze sui gruppi terroristici e sulle relative reti di favoreggiamento, sempre nel totale rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto alla tutela della vita privata. Le parti cooperano per assicurare alla giustizia gli autori di atti di terrorismo e adottano misure volte ad agevolare la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che si sono radicalizzate, rispettivamente cittadine di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e di ciascuno Stato caraibico.

ARTICOLO 38

Droghe illecite

1.    Le parti cooperano per contenere i problemi, fra l'altro di sicurezza e di salute, causati dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di droghe illecite e di sostanze psicoattive e dal relativo traffico e transito nel rispettivo territorio. La cooperazione si esplica, secondo il caso, a livello bilaterale, regionale, multilaterale o triangolare.

2.    Le parti cooperano per ridurre sia l'offerta sia la domanda di droga, in ossequio al principio della responsabilità comune e condivisa e con un approccio integrato, equilibrato e basato su dati concreti.


3.    Le parti cooperano per migliorare le capacità giudiziarie e di contrasto, anche in termini di attività di segnalazione. Le parti individuano i gruppi criminali organizzati di dimensione transnazionale, ne bloccano le attività e li smantellano, grazie a un potenziamento dei meccanismi di scambio di informazioni e dell'intelligence criminale sulla droga, promuovendo nel contempo indagini e operazioni comuni, anche fra paesi limitrofi.

4.    Le parti trattano i fattori di rischio collegati all'abuso di droghe che producono effetti negativi su persone, comunità e società. Le parti rafforzano lo Stato di diritto e sviluppano istituzioni e servizi pubblici responsabili, efficaci e inclusivi per combattere la violenza connessa alla droga.

5.    Le parti adottano misure per sostenere attività di sviluppo alternative atte a sostituire la coltivazione e la produzione di droghe illecite nelle zone rurali e urbane e per innalzare il benessere economico delle popolazioni vulnerabili colpite promuovendo nel contempo l'inclusione sociale a livello di comunità e nella società in generale.

6.    Le parti intensificano e accelerano le iniziative volte a ridurre la domanda di droga e adottano le misure necessarie per pararne gli effetti sulla salute e sulla società. Le parti adottano misure adattate alla fascia d'età e al genere, mirate agli specifici bisogni dei gruppi vulnerabili, anche sotto forma di programmi di prevenzione, trattamento, assistenza, riabilitazione e reinserimento sociale.

7.    Le parti fanno fronte alle minacce nuove ed emergenti poste dalla produzione illecita, dal consumo e dall'abuso di sostanze sintetiche, oppiacei compresi, mettono a punto e potenziano programmi in materia e migliorano i meccanismi di segnalazione per parare al problema dell'uso illecito di precursori chimici.


ARTICOLO 39

Cooperazione nell'attività di contrasto e gestione integrata delle frontiere

1.    Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione nelle attività di contrasto e una cooperazione giudiziaria strategica. Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di contrasto ai fini dello scambio tempestivo di informazioni e di intelligence criminale, incoraggiano la condivisione delle migliori pratiche e sviluppano capacità.

2.    Le parti favoriscono la cooperazione regionale in materia di sicurezza rafforzando la gestione integrata delle frontiere, la condivisione delle informazioni e dell'intelligence e la raccolta e l'analisi dei dati, sempre nel rispetto delle applicabili norme di protezione dei dati personali. Le parti promuovono la composizione pacifica dei contenziosi e delle controversie sui confini in conformità del diritto internazionale. Le parti sostengono l'adozione, ove opportuno, di misure di rafforzamento della fiducia e di strategie specifiche di sviluppo per aumentare la fiducia e ridurre i rischi di tensione ai confini.

ARTICOLO 40

Sicurezza marittima e aerea

1.    Le parti sviluppano la cooperazione in materia marittima e aerea al fine di migliorare la sicurezza in tutti i suoi aspetti e affinare, fra l'altro, l'individuazione e la gestione dei carichi ad alto rischio in conformità del diritto internazionale e delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.


2.    Le parti rafforzano, in conformità dell'UNCLOS, la sicurezza marittima in termini di risposta alle minacce cui sono esposte le navi e le installazioni e i mezzi marittimi di importanza vitale, di miglioramento della sorveglianza e di applicazione delle pertinenti disposizioni normative e regolamentari. Le parti adottano misure contro gli atti di pirateria e di depredazione e contro tutte le forme di criminalità organizzata in mare, anche impiegando tecnologie spaziali.


TITOLO IV

SVILUPPO UMANO, COESIONE SOCIALE E MOBILITÀ

ARTICOLO 41

Le parti sono risolute a eliminare la povertà in qualsiasi forma entro il 2030, a combattere efficacemente le disuguaglianze, a conseguire la parità di genere e a emancipare le donne e i giovani affinché ciascuno disponga dei mezzi necessari per vivere dignitosamente. Le parti sono altresì risolute a promuovere la coesione sociale e a instaurare le condizioni che permettano ai cittadini di partecipare effettivamente alla vita democratica e di apportare un contributo attivo alla crescita economica sostenibile. Le parti prestano particolare attenzione alle persone in situazione di vulnerabilità, tra cui donne, bambini e anziani, alle popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), alle comunità locali e alle persone con disabilità. Le parti intervengono concretamente per promuovere la protezione sociale quale investimento fondamentale per l'eliminazione della povertà e la lotta alle disuguaglianze e strumento importante per creare un ciclo autorafforzato verso uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, reinvestendo maggiormente gli effetti economici positivi nella società e nelle persone e aumentando la resilienza sociale. Le parti adottano un approccio globale ed equilibrato in tema di migrazione. Le parti trattano la questione migratoria con spirito di solidarietà, partenariato e responsabilità condivisa, nei limiti delle rispettive competenze. Le parti colgono i benefici della migrazione, promuovono l'integrazione dei migranti, sfruttano le conoscenze, le competenze imprenditoriali e gli investimenti delle comunità della diaspora e massimizzano l'impiego delle rimesse come fonte di finanziamento per uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Le parti portano avanti un dialogo aperto sulla mobilità tra l'Unione europea e i Caraibi e cooperano per attutire l'impatto negativo della perdita di competenze sullo sviluppo dei paesi.


CAPO 1

SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 42

Istruzione

1.    Le parti consolidano e promuovono l'accesso inclusivo, equo e dal costo accessibile all'istruzione, di cui migliorano la qualità a tutti i livelli, anche tramite il potenziamento e l'inclusività dei sistemi nazionali di istruzione e il miglioramento delle infrastrutture e dei materiali, prestando particolare attenzione alle persone con disabilità. Le parti propugnano la parità di genere al fine di instaurare un ambiente che permetta alle ragazze di godere delle stesse possibilità di istruzione e di un analogo grado di istruzione dei ragazzi.

2.    Le parti sostengono la maggiore diffusione e applicazione dell'insegnamento della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica e delle arti a tutti i livelli del sistema educativo.

3.    Le parti promuovono l'uso di tecnologie innovative accessibili e a prezzi contenuti a scopo didattico e lo sviluppo delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali per tutti.

4.    Le parti cooperano per aumentare il tasso d'iscrizione e la qualità nell'istruzione terziaria, nella formazione tecnica e professionale, nell'apprendimento non formale e in quello basato sul lavoro e lungo tutto l'arco della vita, al fine di aumentare il numero di persone con elevato grado di istruzione e di lavoratori qualificati.


5.    Le parti cooperano per rafforzare lo sviluppo accademico, promuovere il riconoscimento reciproco delle qualifiche e agevolare la mobilità di studenti, personale e docenti accademici tra i Caraibi e l'Unione europea.

6.    Le parti cooperano per promuovere la ricerca accademica, lo sviluppo e l'innovazione, tra l'altro rafforzando la collaborazione tra le istituzioni fondamentali e promuovendo l'uso della ricerca e dell'analisi scientifiche nel perseguimento di un'eccellenza accademica reciprocamente vantaggiosa.

ARTICOLO 43

Salute

1.    Le parti promuovono una copertura sanitaria universale dal costo accessibile e un accesso equo ai servizi sanitari, anche tramite il potenziamento dei sistemi sanitari nazionali, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili di qualità e l'accesso a medicinali essenziali, vaccini e strumenti diagnostici sicuri e dal costo accessibile.

2.    Le parti cooperano per parare le conseguenze dell'incidenza e dell'onere sempre maggiori rappresentati dalle malattie non trasmissibili, intervenendo su prevenzione e controllo, anche tramite la promozione di regimi alimentari e stili di vita sani, l'impiego di strumenti digitali e l'educazione alla salute.

3.    Le parti rafforzano le capacità nazionali e regionali di individuare e reagire rapidamente ed efficacemente ai focolai di malattie trasmissibili e ad altre emergenze sanitarie di portata nazionale e internazionale, seguendo un approccio olistico alla salute ("one health") che considera salute umana, salute animale, piante ed ecosistemi complessivamente.


4.    Le parti cooperano per far fronte alle emergenze sanitarie mediante, tra l'altro, l'uso di sistemi di allarme rapido per uno scambio celere delle informazioni, lo sviluppo di piani multisettoriali coerenti per rafforzare la capacità dei sistemi sanitari, la fornitura a prezzi accessibili dei medicinali essenziali, dei vaccini e delle attrezzature sanitarie, anche in ordine alla diagnostica, e la prestazione dell'assistenza umanitaria e del soccorso. Le parti intensificano la cooperazione internazionale per attutire l'impatto delle emergenze sanitarie mondiali.

5.    Le parti promuovono la ricerca e la condivisione di conoscenze, esperienze e migliori pratiche nel settore sanitario.

ARTICOLO 44

Alloggi, acqua e servizi igienico-sanitari

1.    Le parti sostengono l'accesso universale a un alloggio dignitoso, sicuro e dal costo accessibile, prestando particolare attenzione alle persone in situazione di vulnerabilità o di emarginazione, comprese le popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), e le comunità locali, al fine di produrre un effetto positivo sulla salute delle persone, promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità e colmare le disuguaglianze tra famiglie urbane e famiglie rurali. Le parti promuovono alloggi e infrastrutture intelligenti sotto il profilo climatico, tra l'altro mediante la definizione e l'applicazione di codici edilizi.


2.    Le parti migliorano l'accesso a un approvvigionamento idrico sicuro, dal costo accessibile e sostenibile, anche tramite la predisposizione di una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti solidi e la promozione di interventi di riciclaggio dell'acqua.

3.    Le parti promuovono l'accesso universale sufficiente, equo e dal costo accessibile ai servizi igienico-sanitari, prestando particolare attenzione ai bisogni delle donne e ragazze e delle persone in situazione di vulnerabilità.

4.    Le parti promuovono un migliore accesso universale all'energia elettrica a prezzi accessibili e aumentano l'efficienza e la sostenibilità dell'impiego dell'energia per tutti.

ARTICOLO 45

Urbanizzazione e sviluppo rurale sostenibili

1.    Le parti promuovono un ambiente che permetta uno sviluppo rurale e urbano sostenibile. Le parti promuovono un assetto territoriale sostenibile, prestando particolare attenzione alla trasparenza e regolarità delle acquisizioni fondiarie e dei diritti di proprietà, alla sostenibilità della mobilità urbana e allo sviluppo di città intelligenti e sicure.

2.    Le parti promuovono uno sviluppo equilibrato delle economie e delle comunità rurali, con particolare attenzione all'occupazione e alla generazione di reddito. Le parti accelerano la diversificazione rurale apportando valore aggiunto alla produzione locale e sfruttano le risorse naturali e culturali.


3.    Le parti promuovono politiche urbane e rurali inclusive, equilibrate e integrate e il coordinamento dei soggetti pubblici a vari livelli, coinvolgendo attivamente le autorità e comunità locali e rinsaldando i legami tra zone rurali e aree urbane.

ARTICOLO 46

Sicurezza alimentare e miglioramento della nutrizione

1.    Le parti cooperano affinché ciascuno abbia accesso ad alimenti in quantità sufficiente, a prezzi accessibili, sicuri e nutrienti, così da porre fine a tutte le forme di malnutrizione e da evitare crisi alimentari. A tal fine le parti prestano particolare attenzione ai paesi più vulnerabili, compresi quelli colpiti da calamità, e alle persone in situazione di vulnerabilità.

2.    Le parti, consapevoli dell'effetto negativo che la riduzione della produzione agricola, l'elevata dipendenza dall'importazione di prodotti alimentari e lo sfruttamento eccessivo degli stock ittici producono sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione, favoriscono lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare a dimensione locale.

3.    Le parti cooperano per parare l'effetto delle crisi alimentari e assicurano la disponibilità di alimenti a livello locale intervenendo tempestivamente con la definizione di iniziative strategiche e l'approntamento di infrastrutture, anche sotto forma di investimenti in sistemi di trasporto e stoccaggio resilienti ai cambiamenti climatici. In tale contesto le parti rispondono ai bisogni delle popolazioni più vulnerabili.


CAPO 2

COESIONE SOCIALE

ARTICOLO 47

Uguaglianza, protezione sociale e lavoro dignitoso

1.    Le parti promuovono l'uguaglianza tramite l'adozione di politiche a sostegno del conseguimento graduale e del mantenimento di una crescita del reddito per gli strati più poveri della popolazione a un tasso superiore rispetto alla media nazionale.

2.    Le parti promuovono politiche fiscali, economiche e sociali eque e sane, orientate a una maggiore inclusività delle società, con una distribuzione migliore del reddito che permetta di ridurre le disuguaglianze e l'iniquità.

3.    Le parti si adoperano per ampliare la copertura della protezione sociale, in particolare per le persone in situazione di vulnerabilità, per arrivare gradualmente all'universalità, attraverso reti di sicurezza sociale, la garanzia di un reddito di base e sistemi di protezione sociale sufficienti e in grado di reagire agli shock. Le parti promuovono la ricerca e la condivisione di conoscenze, esperienze e migliori pratiche in materia di protezione sociale.


4.    Le parti promuovono la creazione di mercati del lavoro e politiche dell'occupazione inclusivi e efficienti, che permettano di conformarsi ai livelli internazionali in termini di lavoro dignitoso per tutti, e salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, anche tramite il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Le parti combattono tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e lavorativo, nei settori formali così come in quelli informali.

5.    Le parti affrontano le questioni che riguardano l'economia informale, compresi l'accesso innovativo ai servizi finanziari, al credito e ai microfinanziamenti e il rafforzamento delle misure di protezione sociale, per agevolare una transizione fluida all'economia formale.

6.    Le parti adottano misure concrete per promuovere i diritti delle persone con disabilità al fine di progredire nell'effettiva attuazione degli applicabili accordi internazionali, promuovendo la piena inclusione di tali persone nella società, senza discriminazioni di sorta, e la loro parità di accesso ai servizi sociali e ai mercati del lavoro.

7.    Le parti promuovono la coesione sociale, anche tutelando e valorizzando il patrimonio culturale materiale e immateriale e la diversità delle espressioni culturali.


ARTICOLO 48

Parità di genere ed emancipazione delle donne e ragazze

1.    Le parti potenziano le politiche, i programmi e i meccanismi volti a promuovere la parità di genere e a garantire e migliorare le pari opportunità di partecipazione a tutti i settori della vita politica, economica, sociale e culturale. Le parti provvedono a che la prospettiva di genere sia integrata sistematicamente in tutte le politiche, anche stabilendo e consolidando i quadri giuridici.

2.    Le parti tutelano l'integrità fisica e psichica delle donne e delle ragazze adottando misure normative e politiche che vietino il matrimonio infantile, precoce e forzato ed eliminando tutte le forme di violenza sessuale e di genere, in particolare la violenza domestica su donne e uomini, la tratta di esseri umani, tutte le forme di sfruttamento sessuale e lavorativo e ogni forma di molestia nella sfera pubblica e in quella privata. Le parti favoriscono l'accesso alla giustizia e promuovono iniziative di prevenzione e campagne di sensibilizzazione che stimolino un mutamento comportamentale, al fine di affermare la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze.

3.    Le parti sostengono l'effettiva attuazione di tutti gli accordi internazionali in materia, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, firmata a New York il 18 dicembre 1979, e incoraggiano la ratifica del relativo protocollo opzionale.


4.    Le parti provvedono a che i diritti delle donne e delle ragazze siano rispettati e promossi. Le parti rafforzano i diritti sociali delle donne e delle ragazze, in particolare nella sanità e nell'istruzione, compreso l'accesso ai servizi di pianificazione familiare. Le parti promuovono i diritti economici delle donne, anche agevolando loro l'accesso alle possibilità economiche, ai servizi finanziari, alle tecnologie abilitanti e all'occupazione, così come al controllo e all'uso della terra e degli altri fattori produttivi. Le parti sostengono le imprenditrici, riducono il divario retributivo di genere ed eliminano le altre norme e pratiche discriminatorie.

5.    Le parti rafforzano la partecipazione e la voce delle donne e ragazze nella vita politica, anche tramite un migliore accesso ai processi e alle posizioni elettorali, politici e di governance, e nelle iniziative di costruzione delle comunità.

6.    Le parti conferiscono autorità alle organizzazioni femminili e potenziano la capacità delle istituzioni nazionali e regionali di affrontare questioni di violenza contro le donne e le ragazze, comprese la prevenzione e la protezione da tutte le forme di violenza sessuale e di genere. Le parti sviluppano meccanismi di indagine e di rendicontabilità sulle molestie, offrono assistenza e sostegno alle vittime e promuovono condizioni di sicurezza e protezione per le donne e le ragazze.

7.    Le parti sono impegnate a favore dell'attuazione piena ed effettiva della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e dei risultati delle relative conferenze di revisione. Le parti rilevano la necessità di un accesso universale a un'informazione ed educazione esaurienti, di qualità e dal costo accessibile in materia di salute sessuale e riproduttiva, tenuto conto degli orientamenti tecnici internazionali emanati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in materia di educazione sessuale, e rilevano la necessità di offrire servizi di assistenza sulla salute sessuale e riproduttiva. Le parti perseguono ove opportuno l'effettiva attuazione del consenso di Montevideo sulla popolazione e lo sviluppo.


ARTICOLO 49

Giovani

1.    Le parti definiscono politiche mirate per promuovere l'emancipazione dei giovani e favorirne la partecipazione alla vita politica, sociale, civica ed economica.

2.    Le parti sostengono l'imprenditorialità giovanile e promuovono la creazione di posti di lavoro sostenibili in tutti i settori, con condizioni di lavoro dignitose per i giovani, anche aiutandoli ad acquisire competenze d'interesse per il mercato del lavoro tramite l'istruzione, la formazione tecnica e professionale e un migliore accesso alle tecnologie, e sostenendo i servizi per l'impiego affinché mettano i giovani in collegamento con le possibilità di lavoro e con le possibilità di accesso ai servizi finanziari e di partenariato per le start-up.

3.    Le parti istituiscono strutture di governance per promuovere la cittadinanza giovanile responsabile, aumentare l'influenza dei giovani nei processi decisionali e favorirne la partecipazione attiva alla vita politica e alle iniziative di costruzione delle comunità. Le parti promuovono una maggiore partecipazione dei giovani all'azione ambientale, in particolare ai programmi di monitoraggio e adattamento ai cambiamenti climatici.

4.    Le parti adottano misure per migliorare l'accesso dei giovani alla giustizia e rafforzare i sistemi di protezione dei minori. Le parti adottano tutte le misure appropriate per proteggere il minore da qualsiasi forma di violenza, lesione o abuso di carattere fisico o psichico, da negligenza o trattamento negligente, da maltrattamenti o sfruttamento, abusi sessuali compresi.


5.    Le parti promuovono programmi in campo sociale e della giustizia volti alla prevenzione della delinquenza giovanile e all'integrazione dei giovani nella vita economica e sociale. Le parti sostengono le istituzioni, quali scuole, organizzazioni sociali e confessionali e associazioni giovanili, che concorrono ad aumentare la resilienza dei giovani a rischio e delle comunità vulnerabili.

ARTICOLO 50

Sport

Le parti promuovono lo sport e l'educazione fisica come motore dello sviluppo sostenibile, della salute e del benessere, dell'inclusione sociale, dell'assenza di discriminazioni e della promozione dei diritti umani. Le parti collaborano per sfruttare la potenza economica, culturale e sociale dello sport, anche approntando strutture adeguate, promuovendo la partecipazione allo sport e ad altre forme di attività fisica e scambiando le migliori pratiche. Le parti promuovono la mobilità degli sportivi e degli altri professionisti del settore quale mezzo per rafforzare il dialogo interculturale e la cooperazione.


CAPO 3

MIGRAZIONE, MOBILITÀ E SVILUPPO

ARTICOLO 51

Migrazione, mobilità e sviluppo

1.    Le parti riconoscono il contributo che i migranti in situazione di soggiorno legale e le loro comunità della diaspora apportano alla vita economica, sociale, politica e culturale dei paesi ospitanti. Le parti sostengono la loro integrazione, promuovendo tra l'altro, secondo le competenze rispettive, l'imprenditorialità, il sostegno alle imprese e lo sviluppo delle competenze. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i diritti umani di tutti i migranti e di tutte le persone vittime di sfollamenti forzati, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, nel pieno rispetto del diritto internazionale e prestando particolare attenzione alle persone in situazione di vulnerabilità, in particolare donne e bambini.

2.    Le parti portano avanti un dialogo aperto per promuovere la mobilità e i soggiorni di breve durata al fine di intensificare l'interazione in settori quali il turismo e gli affari e di promuovere la comprensione reciproca e i valori condivisi. L'interazione tiene conto della peculiarità dei PTOM associati all'Unione europea e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, in considerazione della loro vicinanza fisica, dei loro legami economici e culturali e degli altri settori di cooperazione.


3.    Le parti vagliano l'ipotesi di predisporre regimi di migrazione circolare e attuano e migliorano, se del caso, i quadri giuridici al fine di agevolare le procedure di rientro dei cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente. Le parti tengono presenti gli aspetti del reinserimento nel paese di origine dei cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o di un membro dell'OSACP che risiedono legalmente nei territori dei membri dell'OSACP o degli Stati membri dell'Unione europea, rispettivamente, così che l'esperienza o le qualifiche acquisite possano giovare al mercato del lavoro e alla comunità locali.

4.    Le parti cooperano per attutire l'impatto negativo della perdita di competenze sullo sviluppo dei paesi. Le parti adottano un approccio coerente per promuovere la formazione degli esponenti di determinate professioni nei Caraibi, comprendendovi l'ampliamento dei programmi di formazione e la promozione della partecipazione dei cittadini dell'Unione europea.

5.    Le parti, consapevoli dell'importanza che, se gestite correttamente, le rimesse rivestono come fonte di sviluppo inclusivo e sostenibile, si propongono di far scendere sotto il 3 % i costi delle operazioni sulle rimesse, di eliminare entro il 2030 i corridoi di rimesse dal costo superiore al 5 %, di promuovere l'inclusione finanziaria mediante strumenti finanziari innovativi e nuove tecnologie e di migliorare i regimi normativi ai fini di un maggiore coinvolgimento degli operatori economici non tradizionali. Le parti rafforzano il contributo delle comunità della diaspora allo sviluppo sostenibile dei paesi di origine, promuovendone e favorendone gli investimenti e l'attività d'impresa come mezzo per stimolare lo sviluppo locale e l'imprenditorialità nei paesi di origine e per trasferire conoscenze, esperienze e tecnologie.


6.    Le parti stabiliscono misure volte a sfruttare i vantaggi della migrazione sud-sud e ad attenuarne gli eventuali impatti negativi, sulla base dei principi di solidarietà, prosperità condivisa e responsabilità.

7.    Le parti promuovono lo scambio delle migliori pratiche nell'ambito dei programmi di mobilità Caraibi-UE e infraregionali, compresa la libera circolazione delle persone nei processi di integrazione regionale.

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PROTOCOLLO REGIONALE PACIFICO

PARTE I

QUADRO DI COOPERAZIONE

CAPO 1

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Partenariato autentico

1.    Ai fini del presente protocollo, per "parti" si intendono le parti vincolate dal presente protocollo a norma dell'articolo 6 della parte generale del presente accordo.

2.    Le relazioni tra le parti sono disciplinate dalle disposizioni della parte generale del presente accordo e dalle specifiche finalità stabilite nel presente protocollo, che sono complementari e sinergiche, a norma dell'articolo 6 della parte generale del presente accordo.


3.    Le parti convengono di rafforzare le relazioni e di intensificare la cooperazione al fine di promuovere i valori condivisi, gli interessi comuni, le responsabilità e gli obblighi. Il partenariato autentico è attuato in uno spirito di rispetto e rendicontabilità reciproci, di uguaglianza e di titolarità condivisa.

ARTICOLO 2

Multilateralismo

1.    Le parti potenziano il dialogo e la cooperazione e intensificano l'impegno a favore del multilateralismo e dell'ordine mondiale basato su regole.

2.    Le parti si adoperano, in un adeguato dialogo di partenariato, di cui all’articolo 3 della parte generale, per costruire coalizioni strategiche su vari temi di rilevanza mondiale, in particolare i cambiamenti climatici, la governance degli oceani, la biodiversità, lo sviluppo economico inclusivo e sostenibile, i diritti umani e le questioni relative alla pace e alla sicurezza. Ove opportuno le parti coordinano le posizioni da assumere in sede di Nazioni Unite e di altre organizzazioni e consessi internazionali e regionali. Le parti si attivano con misure concrete per, secondo il caso, firmare o ratificare i trattati e convenzioni internazionali fondamentali, ovvero ad aderirvi, e ad attuarli.


ARTICOLO 3

Finalità

Le parti ribadiscono il carattere vasto e complessivo del presente protocollo e convengono che esso persegue, tra l'altro, le finalità seguenti:

a)    rafforzare il partenariato politico che le unisce, sostenuto da un dialogo regolare e dalla promozione degli interessi comuni;

b)    migliorare la resilienza ambientale e di fronte ai cambiamenti climatici, e perseguire una gestione sostenibile delle risorse naturali;

c)    costruire società democratiche, pacifiche e basate sui diritti, che si fondino sullo Stato di diritto e sul buon governo, e progredire verso la parità di genere e nella governance finanziaria;

d)    favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile con il potenziamento degli investimenti e dello sviluppo del settore privato, prestando particolare attenzione all'economia blu e al miglioramento della connettività;

e)    sostenere misure concrete volte a rafforzare la governance degli oceani e la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse marine vive, anche nella pesca; e

f)    investire nello sviluppo umano e sociale sanando le disuguaglianze e assicurando che nessuno sia lasciato indietro, con particolare attenzione alla promozione dei giovani e all'emancipazione economica, sociale e politica delle donne e delle ragazze.


ARTICOLO 4

Integrazione e cooperazione regionali

1.    Le parti sostengono il processo di integrazione e cooperazione nel Pacifico quale modo per gestire le sfide transnazionali e agevolare l'attuazione del presente protocollo così da trarne pieno beneficio, tenendo conto dei quadri politici in cui le stesse parti operano, compreso il quadro per il regionalismo del Pacifico.

2.    Le parti convengono di intensificare la cooperazione con le organizzazioni regionali, i paesi e i territori che condividono gli stessi valori e che sono disposti e in grado di promuovere e perseguire obiettivi comuni, contribuendo allo sviluppo politico, economico e sociale della regione del Pacifico nel suo complesso.

3.    Le parti promuovono e sostengono la cooperazione sud-sud e triangolare quale mezzo per rafforzare la cooperazione regionale.


CAPO 2

SOGGETTI E PROCESSI

ARTICOLO 5

Disposizioni istituzionali

1.    Le istituzioni miste istituite dal presente protocollo, previste nella parte generale del presente accordo con indicazione delle rispettive composizioni e funzioni, sono le seguenti:

a)    Consiglio dei ministri Pacifico-UE;

b)    Comitato misto Pacifico-UE;

c)    Assemblea parlamentare Pacifico-UE.

2.    Le parti possono decidere, ove lo ritengano necessario, di riunirsi a livello di capi di Stato o di governo con calendario e ordine del giorno fissati di comune accordo.


ARTICOLO 6

Paesi e territori d'oltremare nella regione del Pacifico

1.    Le parti convengono di rafforzare i legami tra i paesi e territori d'oltremare (PTOM) associati all'UE nella regione del Pacifico e i membri dell'OSACP della regione del Pacifico.

2.    Le parti si adoperano per coinvolgere ove appropriato i PTOM nell'integrazione, nella cooperazione e nelle organizzazioni a livello regionale, in particolare per quanto riguarda cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, gestione sostenibile delle risorse naturali, connettività e commercio e investimenti.

3.    Le parti convengono di attribuire ai PTOM della regione del Pacifico lo status di osservatori nelle istituzioni comuni istituite dal presente protocollo.

ARTICOLO 7

Meccanismi di consultazione e interazione con i portatori di interessi

Le parti istituiscono meccanismi di consultazione e di dialogo con tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui autorità locali, rappresentanti della società civile e settore privato, al fine di tenerli informati dell'attuazione pratica del presente protocollo e raccogliere contributi al riguardo, fra l'altro nella prospettiva del Consiglio dei ministri Pacifico-UE.


ARTICOLO 8

Attuazione, monitoraggio e valutazione

1.    Le parti intervengono in ciascun settore di cooperazione tenendo conto, in conformità del regime giuridico istituito dal presente accordo, dei rispettivi quadri strategici e politici, se del caso comprese le strategie regionali adottate dai membri dell'OSACP del Pacifico.

2.    Le parti intervengono e attuano misure al livello più appropriato: interno, regionale o multinazionale. Le parti mirano a massimizzare gli effetti sui portatori di interessi e ad aumentarne la partecipazione, anche attraverso lo sviluppo di capacità.

3.    Le parti vigilano sul presente protocollo affinché le azioni e le misure siano attuate con efficacia ed efficienza, anche seguendo un approccio multipartecipativo. Le parti possono adattare il presente protocollo all'evoluzione della situazione e possono ampliarne l'ambito di applicazione per potenziare la cooperazione nei settori esistenti e in settori nuovi, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 5, della parte generale del presente accordo.

4.    Le parti effettuano periodicamente esercizi indipendenti di monitoraggio e valutazione delle attività prospettate nei settori chiave di cooperazione a norma del presente protocollo.


PARTE II

SETTORI CHIAVE DI COOPERAZIONE

TITOLO I

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

ARTICOLO 9

Le parti, consapevoli della grave minaccia che i cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello dei mari e il degrado ambientale rappresentano per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e per la vita umana e consapevoli dei rischi considerevoli cui sono esposti i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, rafforzano la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e stimolano una controtendenza rispetto al degrado ambientale. Le parti intervengono con azioni ambiziose per mitigare i cambiamenti climatici e adattarvisi, per prevenire, ridurre al minimo e affrontare i rischi di perdite e danni, per salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e per favorire una gestione sostenibile delle risorse naturali. Le parti adottano misure per contrastare la perdita di biodiversità, mantenere e ripristinare gli ecosistemi, promuovere la governance degli oceani e prevenire le calamità e rispondervi. Le parti investono nella crescita verde, nelle economie circolari e nelle energie rinnovabili, in modo che la crescita economica proceda di pari passo con la sostenibilità ambientale.


ARTICOLO 10

Azione per il clima

1.    Le parti, richiamandosi agli obiettivi, ai principi e alle disposizioni della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi e rilevando la necessità di intensificare a livello mondiale l'impegno per contrastare i cambiamenti climatici, alla luce dei risultati della relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico dedicata agli effetti di un riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, convengono di concorrere alla riduzione delle emissioni sul piano mondiale, coerentemente con il contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e di proseguire gli sforzi necessari per tenere la rotta verso il contenimento del riscaldamento globale a 1,5°C. Le parti riconoscono l'importanza di azzerare il prima possibile le emissioni di origine antropica nette a livello mondiale. Le parti si impegnano a tal fine a versare contributi determinati a livello nazionale (NDC) via via più consistenti di quelli attuali e commisurati al massimo sforzo possibile consentito dalle diverse circostanze nazionali, e ribadiscono l'obiettivo di ciascuno di conseguire, la neutralità in termini di emissioni di CO₂ entro il 2050.

2.    Le parti definiscono sul piano interno politiche e programmi globali e inclusivi in materia di clima, anche per via normativa e nell'ambito della governance, e intervengono concretamente per accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi. Le parti approntano sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica e sistemi di valutazione per seguire i progressi compiuti in materia di azione per il clima.


3.    Le parti accelerano e intensificano le iniziative di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, anche stabilendo e attuando piani nazionali di adattamento ambiziosi. Le parti definiscono e attuano politiche, strategie e discipline normative al fine di integrare l'adattamento nei settori socioeconomici e ambientali d'interesse.

4.    Le parti, consapevoli che l'energia da combustibili fossili e il settore dei trasporti concorrono in misura considerevole alle emissioni di CO₂, si impegnano a ricercare soluzioni per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e a ridurre ulteriormente le emissioni di CO₂ dovute ai trasporti terrestri, aerei e marittimi. Le parti intensificano l'azione cooperativa nello sviluppo e trasferimento di tecnologie. Le parti puntano a razionalizzare ed eliminare gradualmente le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco nei consumi e a ridurre al minimo i possibili effetti negativi di detta eliminazione in modo da tutelare le fasce povere della popolazione e le comunità colpite da tale evoluzione.

5.    Le parti affrontano la questione dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti seguendo un approccio integrato, olistico, equilibrato e scevro di considerazioni di mercato, tenendo fra l'altro conto della vulnerabilità dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei quadri politici in cui le parti stesse operano, fra cui il quadro per uno sviluppo resiliente nel Pacifico (FRDP) e il partenariato per la resilienza nel Pacifico.

6.    Le parti sostengono le iniziative volte a incanalare i flussi finanziari in un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Le parti cooperano per mobilitare finanziamenti per il clima attingendo a un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali, per sostenere lo sviluppo e l'attuazione dei piani nazionali di adattamento e degli NDC oltre i livelli attuali, conformemente all'accordo di Parigi.


7.    Le parti promuovono una riduzione graduale ambiziosa degli idrofluorocarburi in virtù del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, firmato a Montreal il 16 settembre 1987, e del relativo emendamento di Kigali. Le parti incoraggiano tutte le parti del presente protocollo a ratificare e attuare in tempi brevi tale emendamento.

8.    Le parti potenziano il coordinamento a tutti i livelli di governance e agiscono in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili, da cui traggono indirizzo, e, se del caso, in base al complesso di conoscenze tradizionali, indigene e locali. Le parti incoraggiano le autorità locali ad assumere e concretare impegni ambiziosi in materia di clima ed energia e le mettono in condizione di operare a tal fine. Le parti promuovono le iniziative esistenti, quali il patto globale dei sindaci per il clima e l'energia, e sostengono l'attuazione dei relativi piani d'azione.

9.    Le parti collaborano per allacciare reti di conoscenze in materia di adattamento e risposta ai cambiamenti climatici e per rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale da dedicare all'azione per il clima e alla gestione e sorveglianza dell'ambiente, anche tramite le tecnologie e i sistemi di informazione attinenti allo spazio.


ARTICOLO 11

Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali

1.    Le parti favoriscono la conservazione, l'uso sostenibile e il ripristino degli ecosistemi e i servizi ecosistemici, assicurando il collegamento fra biodiversità e mezzi di sostentamento. Le parti tutelano, ripristinano e rafforzano la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e al quadro globale post-2020 in materia di biodiversità. Le parti sostengono lo sviluppo di strategie a lungo termine incentrate sull'integrazione della dimensione della biodiversità nei quadri nazionali e regionali della regione del Pacifico, garantendo il coordinamento e la coerenza sul piano interistituzionale e apportando dati per informare il processo decisionale.

2.    Le parti promuovono un approccio integrato alla gestione e all'uso sostenibili delle risorse naturali e dell'ambiente a tutti i livelli e potenziano i meccanismi che permettono di assicurarne il rispetto, anche in termini di sviluppo dell'economia circolare e verde e in considerazione dei bisogni delle generazioni attuali e future e, ove appropriato, delle pratiche indigene, tradizionali e consuetudinarie.

3.    Le parti cooperano per gestire in modo sostenibile le rispettive risorse forestali e le altre risorse arboree, ridurre la deforestazione e stimolare una controtendenza al riguardo, combattere il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti a base di legno, ripristinare le funzioni delle foreste naturali, compresi i servizi ecosistemici, e promuovere un'attività estrattiva responsabile, tenuto conto delle istanze di sviluppo sostenibile, anche in termini di bisogni economici, sociali e ambientali delle rispettive popolazioni in crescita.


4.    Le parti promuovono sistemi sostenibili di gestione integrata delle risorse idriche, atti a preservare e salvaguardare le fonti idriche e gli ecosistemi, raccogliere e trattare le acque reflue, affrontare il problema del degrado del suolo e dell'inquinamento delle risorse idriche superficiali e sotterranee e superare l'aleatorietà nella disponibilità di acqua grazie a sistemi di raccolta e stoccaggio.

5.    Le parti cooperano per contrastare la minaccia che le specie esotiche invasive rappresentano per la sopravvivenza delle specie locali, la biodiversità, le funzioni e i servizi ecosistemici, i mezzi di sostentamento e la resilienza delle popolazioni, così come per il commercio e lo sviluppo economico.

6.    Le parti affrontano fattivamente la questione dell'inquinamento in tutte le sue forme. Le parti si adoperano per istituire i quadri normativi e i meccanismi di applicazione necessari per una corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti. Le parti mirano a prevenire o ridurre al minimo la produzione di rifiuti alla fonte e a migliorare la riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti e l'efficienza delle risorse, così da adattare produzione e consumo all'obiettivo di un'economia circolare. Le parti adottano misure per prevenire o ridurre al minimo la presenza di sostanze pericolose nei cicli dei materiali e per gestire le sostanze chimiche contenute nei prodotti per tutto il loro ciclo di vita.


ARTICOLO 12

Resilienza di fronte alle calamità

1.    Le parti cooperano per rafforzare la resilienza delle persone, delle società, delle istituzioni e delle infrastrutture di fronte agli eventi calamitosi. Le parti tengono conto dei forti legami tra calamità e cambiamenti climatici e dell'impatto delle calamità sullo sviluppo umano e sociale, sui mezzi di sostentamento delle persone, in particolare dei gruppi e dei soggetti vulnerabili, sul patrimonio culturale, sull'integrità ambientale, sullo sviluppo economico e sulla sicurezza umana. Le parti si adoperano per attuare e sorvegliare il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, anche tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, tenendo conto dei quadri politici in cui operano, fra cui l'FRDP.

2.    Le parti promuovono un approccio olistico alla riduzione del rischio di calamità, fra l'altro tenendo conto dell'FRDP, investendo nella prevenzione e preparazione al rischio, integrando iniziative di riduzione del rischio negli interventi di recupero e promuovendo l'assicurazione contro i rischi finanziari. Le parti sostengono la resilienza dei servizi pubblici, delle infrastrutture e della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e idrico, avendo cura che gli investimenti prospettino una visione realistica dei rischi futuri e vi rispondano. Le parti pongono la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici al centro di tutte le iniziative di ricostruzione e recupero, anche attuando il principio di migliore ricostruzione.


3.    Le parti cooperano per rafforzare l'accesso, il trasferimento e l'impiego sistematico delle tecnologie per lo sviluppo della resilienza. Le parti investono nella raccolta e nell'uso di dati statistici sulle calamità e di dati sulle perdite, in una valutazione globale dei rischi, nell'attuazione di piani di riduzione del rischio a tutti i livelli e nel rinsaldamento del legame tra la riduzione del rischio di calamità e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le parti sostengono l'impiego delle tecnologie e delle informazioni spaziali per migliorare le misure di prevenzione, preparazione, risposta e recupero.

4.    Le parti si adoperano per rafforzare una governance inclusiva dei rischi a tutti i livelli, compresi lo sviluppo della capacità di ridurre i rischi di calamità sul piano nazionale e regionale e potenziare i centri di eccellenza per l'innovazione climatica. Le parti operano per aumentare le capacità di sorveglianza, di allarme rapido e di valutazione dei rischi e per migliorare la capacità e l'idoneità interne e regionali di prevenzione, mitigazione, preparazione, risposta e recupero, compresi i meccanismi di protezione civile, così come la capacità delle comunità e delle istituzioni locali, concentrandosi sulle famiglie e sui gruppi che vivono le situazioni più acute di vulnerabilità ed emarginazione.

5.    Le parti sorvegliano le priorità e gli obiettivi della gestione del rischio di calamità e del rischio climatico e li valutano alla luce delle migliori pratiche internazionali.


TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO INCLUSIVO E SOSTENIBILE

ARTICOLO 13

1.    Le parti portano avanti strategie integrate e attuano riforme per costruire economie resilienti e diversificate, promuovere la crescita e la trasformazione dell'economia, rafforzare le relazioni commerciali e imprenditoriali e sostenere la transizione a una piena occupazione di qualità. Le parti operano per instaurare un contesto imprenditoriale propizio all'aumento dei flussi di investimenti e allo sviluppo del settore privato. Le parti rafforzano e approfondiscono la cooperazione economica infraregionale, compresa la mobilità delle merci e dei servizi. Le parti incoraggiano e favoriscono un impiego più ampio delle rispettive valute nelle operazioni internazionali.

2.    Le parti promuovono misure a sostegno della natura trasformativa della scienza, della tecnologia, dell'innovazione e della ricerca. Le parti si adoperano per conseguire economie circolari, a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, per liberare possibilità commerciali a vantaggio di tutti, per garantire che le norme fondamentali del lavoro siano rispettate e applicate, anche tramite il dialogo sociale, e per promuovere l'emancipazione e l'inclusione socioeconomiche delle persone in situazione di vulnerabilità, delle donne e dei giovani, anche grazie a misure adeguate di protezione sociale. Le parti convengono di concentrare l'azione sui settori fondamentali che producono un effetto moltiplicatore sulla crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro e l'eliminazione della povertà, compresa la possibilità di cooperare in nuovi settori economici.


CAPO 1

CRESCITA E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA

ARTICOLO 14

Fattori di sviluppo economico

1.    Le parti portano avanti in via prioritaria le misure che sostengono l'innalzamento della produttività in economia tramite la diversificazione, il miglioramento tecnologico e l'innovazione e le misure che migliorano la stabilità macroeconomica e del settore finanziario, semplificano e armonizzano le normative e procedure negli affari, rafforzano l'efficacia e la prevedibilità dei regimi fiscali e aumentano l'efficienza della pubblica amministrazione e dei sistemi giudiziari. Le parti adottano solide politiche di concorrenza e garantiscono la tutela dei diritti di proprietà immobiliare e fondiaria e dei diritti di proprietà intellettuale.

2.    Le parti convengono di promuovere norme, regolamentazioni e politiche sane di agevolazione dell'imprenditoria, volte a ridurre gli ostacoli normativi e amministrativi e ad accrescere la trasparenza sviluppando nel contempo le competenze imprenditoriali e la cultura imprenditoriale nell'intento di aumentare gli investimenti e lo sviluppo del settore privato. Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e il comportamento responsabile delle imprese, anche sotto il profilo ambientale.


3.    Le parti convengono di curare e potenziare lo sviluppo del capitale umano, in particolare tramite investimenti e sostegno da destinare alla creazione di una forza lavoro istruita, formata, competente, qualificata ed efficiente, che riceva una formazione sufficiente a consentirle di accedere a un lavoro dignitoso, anche nei nuovi settori dinamici in crescita, rispondendo alle esigenze dei mercati del lavoro e rafforzando la partecipazione del settore privato. Le parti insistono in particolare sul miglioramento dell'alfabetizzazione digitale, sull'istruzione e formazione tecnica e professionale e sui programmi di istruzione terziaria.

4.    Le parti promuovono le politiche che rafforzano la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni del mercato del lavoro. Le parti promuovono la mobilità infraregionale dei lavoratori a sostegno delle esigenze di sviluppo dei membri dell'OSACP del Pacifico e in risposta ai bisogni del settore privato, nonché a titolo di contributo al miglioramento dell'integrazione economica, all'aumento degli investimenti e al potenziamento della produttività delle imprese.

5.    Le parti sostengono lo sviluppo delle infrastrutture fondamentali quali energia, trasporti e acqua, così come dei servizi collegati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della connettività digitale.

6.    Le parti promuovono lo sviluppo delle zone rurali e la diversificazione dell'economia rurale, anche rinsaldando i collegamenti tra infrastrutture resilienti, turismo, agricoltura e industria.


7.    Le parti sostengono misure volte al miglioramento della qualità, della disponibilità e dell'accessibilità dei servizi assicurativi, finanziari e non finanziari destinati alle imprese private dell'economia formale così come di quella informale. Le parti migliorano l'accesso a finanziamenti dal costo accessibile, anche tramite lo sviluppo di sistemi bancari e non bancari economicamente sostenibili e il potenziamento dei servizi della finanza digitale che favoriscono l'aggiunta di valore grazie all'integrazione delle imprese, specie le microimprese e le piccole e medie imprese, nelle catene del valore regionali e globali e tramite l'aumento della produzione, la capacità di regolamentazione degli scambi, l'imprenditorialità, una migliore agevolazione degli affari, la diversificazione dei prodotti e delle destinazioni di esportazione, il potenziamento tecnologico e le tecnologie innovative, comprese le piattaforme di commercio elettronico.

ARTICOLO 15

Investimenti

1.    Le parti si impegnano a incoraggiare, instaurare e mantenere un contesto propizio a investimenti responsabili, con reciproco vantaggio. Le parti snelliscono e accelerano le procedure e i requisiti amministrativi e sostengono le misure che instaurano un clima d'investimento prevedibile e sicuro, agevolano i partenariati e promuovono il dialogo fra settore pubblico e settore privato.

2.    Le parti convengono di attrarre e trattenere investimenti pubblici e privati sostenibili e responsabili, compresi gli investimenti esteri diretti, mediante formule di finanziamento misto, garanzie e altri strumenti finanziari innovativi atti a rafforzare la fiducia degli investitori. Le parti si adoperano per mettere a disposizione degli investitori informazioni adeguate e di facile accesso sulle possibilità commerciali, sia nell'Unione europea sia nei membri dell'OSACP del Pacifico.


3.    Le parti si impegnano a cooperare per favorire gli investimenti tramite una combinazione adeguata di interventi, prestando particolare attenzione ai giovani e alle donne.

ARTICOLO 16

Sviluppo del settore privato

1.    Le parti sostengono lo sviluppo di un settore privato dinamico, competitivo e responsabile, anche mediante l'adozione delle necessarie politiche e riforme economiche, istituzionali e normative a livello nazionale o regionale, o entrambi. Le parti adottano misure volte ad aumentare e migliorare la produttività e l'efficienza del settore privato. Le parti prestano particolare attenzione alla crescita e al miglioramento della competitività delle microimprese e piccole e medie imprese e degli incubatori di imprese, così come allo sviluppo dell'artigianato.

2.    Le parti sfruttano le possibilità offerte dal progresso tecnologico e dall'economia digitale. Le parti si adoperano per mobilitare gli investimenti a sostegno della ricerca e dell'innovazione così come dell'economia digitale, e per incoraggiare il settore privato a promuovere la digitalizzazione, in particolare in termini di investimenti, innovazione, conoscenza del mercato, accesso e competenze.


3.    Le parti promuovono lo sviluppo industriale ai fini di una crescita economica sostenibile. Le parti adottano politiche mirate che servano ad agevolare la crescita e le opportunità per l'industria, in particolare tramite la creazione di collegamenti e attività foriere di valore aggiunto, comprese le imprese artigiane. Le parti incoraggiano lo sviluppo di tecnologie e processi adeguati e la diversificazione dei prodotti di nicchia. Le parti elaborano e applicano strategie atte a sviluppare la capacità regionale e nazionale di competere nel settore manifatturiero e nelle esportazioni a media e alta tecnologia.

4.    Le parti sostengono una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e l'adozione di tecnologie e processi industriali più puliti e più rispettosi dell'ambiente. Le parti affrontano fattivamente la questione dell'inquinamento da attività economica in tutte le sue forme, anche stabilendo chiaramente e attribuendo le responsabilità ai soggetti del settore e agli operatori economici che intervengono nell'intera catena logistica, sulla scorta della responsabilità estesa del produttore e del principio "chi inquina paga".

ARTICOLO 17

Scienza, tecnologia, innovazione e ricerca

1.    Le parti cooperano nella ricerca scientifica, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico, far fronte alle sfide sociali e migliorare la competitività regionale. Le parti sviluppano l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di calcolo e di dati scientifici promuovendo lo sviluppo in tal senso nel rispettivo contesto regionale.


2.    Le parti favoriscono, se del caso, l'accesso reciproco ai rispettivi programmi scientifici, tecnologici e innovativi, alle infrastrutture e ai centri di ricerca, alle pubblicazioni e ai dati scientifici nei settori d'interesse, fra cui cambiamenti climatici e oceani.

3.    Le parti cooperano su questioni di interesse comune nel settore delle attività spaziali civili, quali la ricerca spaziale, le applicazioni e i servizi del sistema globale di navigazione satellitare, lo sviluppo di sistemi di potenziamento satellitare, l'osservazione della Terra e la scienza della Terra, in particolare per quanto riguarda l'uso dell'allarme rapido e della sorveglianza.

ARTICOLO 18

Rimesse

Le parti, consapevoli dell'importanza che le rimesse rivestono come fonte rilevante di sviluppo inclusivo e sostenibile, si adoperano per far scendere sotto il 3 % i costi delle operazioni sulle rimesse, per eliminare entro il 2030 i corridoi di rimesse dal costo superiore al 5 %, per sensibilizzare sulla necessità di alfabetizzazione finanziaria, per promuovere l'inclusione finanziaria mediante strumenti finanziari innovativi e per migliorare i regimi normativi ai fini di un maggiore coinvolgimento di soggetti non tradizionali, anche grazie all'impiego di tecnologie nuove.


CAPO 2

COOPERAZIONE COMMERCIALE

ARTICOLO 19

Integrazione commerciale

1.    Le parti si impegnano ad accrescere le possibilità commerciali con reciproco vantaggio e a livello di regione nel suo complesso, compresi i PTOM. Le parti mirano a promuovere l'integrazione fluida e graduale dei membri dell’OSACP del Pacifico nell'economia mondiale, in particolare sfruttando appieno le potenzialità dell'integrazione regionale e degli scambi commerciali con altre regioni.

2.    Le parti sostengono l'attuazione e il funzionamento dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, incoraggiando i paesi interessati ad aderirvi e ampliando se del caso l'ambito di applicazione di tale accordo.

3.    Le parti sostengono i processi di integrazione economica regionale nella regione del Pacifico, comprese l'agevolazione del commercio e l'armonizzazione normativa, per consentire ai paesi di trarre vantaggio dagli scambi con i vicini e promuoverne l'integrazione nelle catene del valore a livello regionale e mondiale.


ARTICOLO 20

Capacità commerciale

1.    Le parti cooperano per sviluppare la capacità commerciale, anche potenziando la produzione e l'imprenditorialità e aumentando gli investimenti nei settori che apportano valore aggiunto. Le parti provvedono affinché siano predisposte le condizioni generali e le giuste politiche interne atte a favorire l'incremento dei flussi commerciali.

2.    Le parti cooperano in materia di agevolazione degli scambi, sulla base degli impegni assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi. La cooperazione tiene conto delle esigenze specifiche dei membri dell'OSACP del Pacifico, anche in termini di vincoli geografici, tecnologia, finanziamento al commercio e connettività. Le parti si adoperano per ridurre i costi commerciali collegati a importazioni, esportazioni, transito e altre formalità doganali che gravano sulla circolazione delle merci e dei servizi, anche in termini di automazione delle formalità doganali.

3.    Le parti cooperano per evitare, individuare ed eliminare gli ostacoli tecnici superflui agli scambi e gli ostacoli non tariffari superflui che ne limitano le esportazioni. Le parti cooperano in particolare per garantire la conformità alle norme internazionali tramite un adeguato sostegno allo sviluppo delle capacità e un miglioramento dei meccanismi di controllo della qualità e dei laboratori di certificazione.

4.    Le parti cooperano per rafforzare le norme e le pratiche sanitarie e fitosanitarie, anche mediante meccanismi istituzionali e normativi e adeguati sistemi e infrastrutture di informazione.


5.    Le parti cooperano per attuare intese amministrative di cooperazione e di verifica nelle loro relazioni commerciali.

6.    Le parti, consapevoli del contributo della tecnologia digitale all'agevolazione degli scambi, convengono di cooperare per istituire adeguate piattaforme digitali regionali del Pacifico per il commercio nazionale e transfrontaliero.

ARTICOLO 21

Servizi

1.    Le parti sostengono lo sviluppo di un settore dei servizi solido e dinamico, riconoscendone l'importanza in termini di contributo alla crescita economica e alla creazione di occupazione e la funzione di apporto per tutte le attività economiche e di agevolazione dei processi di produzione e di esportazione trasformativi.

2.    Le parti cooperano al fine di rafforzare le capacità di prestare servizi. Le parti prestano attenzione particolare ai servizi connessi alla circolazione delle persone fisiche per motivi professionali, ai servizi finanziari e commerciali di altra natura, al turismo, ai settori culturali e creativi, all'edilizia e alle relative attività ingegneristiche.

3.    Le parti convengono di incoraggiare, ove opportuno, la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento, anche al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali. Le parti cooperano per eliminare gli ostacoli agli scambi di servizi, al fine di promuovere la concorrenza, creare occupazione, stimolare la crescita e lo sviluppo e migliorare la qualità del settore dei servizi.


CAPO 3

SETTORI CHIAVE

ARTICOLO 22

Economia blu

1.    Le parti promuovono un'economia blu che sia gestita adeguatamente, sostenibile e atta a conciliare una crescita economica sostenibile con la creazione di occupazione, il miglioramento dei mezzi di sostentamento e dell'equità sociale, l'equità dei benefici economici e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, e che si fondi sulla conservazione degli ecosistemi marini e della biodiversità e sull'uso sostenibile delle risorse.

2.    Le parti cooperano per sviluppare un'acquacoltura sostenibile tramite un'efficace pianificazione dello spazio, un approccio ecosistemico e una maggiore parità di condizioni per gli investitori, provvedendo affinché risponda agli interessi delle comunità locali.

3.    Le parti potenziano lo sviluppo sostenibile della pesca, anche a livello di pesca artigianale, promuovendo catene del valore sostenibili grazie a maggiori investimenti nella produttività e nelle capacità di trasformazione locali, garantendo nel contempo la sostenibilità delle risorse alieutiche e una maggiore sicurezza degli alimenti e dell'approvvigionamento alimentare.


4.    Le parti colgono le possibilità che si aprono nella biotecnologia marina, sostenendo la ricerca e riducendo le strozzature tecniche per favorire l'accesso degli investitori scongiurando nel contempo i rischi per l'ambiente marino.

5.    Le parti promuovono la ricerca, l'innovazione e la condivisione delle conoscenze, delle migliori pratiche e degli insegnamenti tratti nell'economia blu, anche rafforzando la pianificazione dello spazio e impostando un solido processo decisionale in materia di investimenti.

6.    Le parti promuovono le energie marine rinnovabili al fine di accelerare la transizione all'energia pulita in tutte le isole.

ARTICOLO 23

Agricoltura

1.    Le parti promuovono l'agricoltura sostenibile e sostengono le pratiche e le azioni agroecologiche atte a sviluppare un'agricoltura resiliente di fronte ai cambiamenti climatici, ad apportare valore aggiunto e a permettere la diversificazione, al fine di migliorare i mezzi di sostentamento, aumentare i redditi e generare occupazione dignitosa.

2.    Le parti cooperano per offrire a produttori, trasformatori ed esportatori, in particolare ai piccoli coltivatori, maggiori possibilità di accesso ai mercati a livello nazionale, regionale e mondiale, anche tramite il miglioramento del sostegno alla consulenza agricola, delle infrastrutture rurali e dell'accesso ai finanziamenti. Le parti cooperano per garantire la conformità alle pratiche e norme riconosciute a livello internazionale, tenendo conto dei pertinenti quadri politici.


3.    Le parti promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare sviluppando catene del valore inclusive, improntate alla biodiversità e sensibili agli aspetti nutrizionali, anche attraverso l'aggiunta di valore e la trasformazione sul piano locale e il potenziamento delle capacità degli operatori che intervengono nella catena del valore. Le parti si impegnano a favore della registrazione e protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari della regione del Pacifico e dell'Unione europea.

4.    Le parti cooperano per combattere gli organismi nocivi, le malattie e le specie invasive che colpiscono l'agricoltura.

ARTICOLO 24

Turismo

1.    Le parti si impegnano a favore di uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, massimizzandone le potenzialità di crescita economica, creazione di occupazione dignitosa e aumento delle entrate pubbliche e provvedendo nel contempo a integrarvi le dimensioni ambientale, culturale e sociale.

2.    Le parti migliorano la tutela e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali e rinsaldano i collegamenti tra il turismo e altri settori economici, in particolare i trasporti, l'agricoltura e l'economia blu.


3.    Le parti cooperano per promuovere le pratiche di sviluppo sostenibile e mirano a ottimizzare i benefici socioeconomici del turismo, proteggendo le terre, gli oceani, i popoli e le culture, rispettando l'integrità e gli interessi delle comunità locali e sostenendone la partecipazione al processo di sviluppo del turismo, in particolare il turismo rurale e di comunità e l'ecoturismo. Le parti incoraggiano gli investimenti in nuove tecnologie ai fini della ricerca e dello sviluppo statistico, nella resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e alle calamità, nella biodiversità, nella gestione dei rifiuti, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, nella sicurezza idrica e alimentare, nei mezzi di sostentamento e nella partecipazione delle comunità.

4.    Le parti promuovono gli investimenti nella promozione e nello sviluppo dei prodotti e servizi turistici. Le parti promuovono lo sviluppo di partenariati innovativi con le pertinenti compagnie aeree e compagnie crocieristiche e investono nello sviluppo del capitale umano, nella formazione e nello sviluppo di capacità nel settore turistico e nella commercializzazione, anche in forma digitale, e incoraggiano i contatti commerciali e gli scambi di personale qualificato, al fine di rafforzare la competitività, innalzare il livello dei servizi e sviluppare ulteriormente il settore turistico.

ARTICOLO 25

Energia sostenibile

1.    Le parti riconoscono l'importanza del settore energetico per la prosperità economica, lo sviluppo umano e sociale e la sicurezza umana, così come riconoscono la necessità di una transizione agevole a un'economia a basse emissioni di CO₂. Le parti si adoperano per rafforzare la sicurezza energetica e la resilienza delle infrastrutture energetiche al fine di migliorare l'accessibilità dell'energia pulita, anche in termini di costo.


2.    Le parti convengono di sostenere nella regione del Pacifico le riforme energetiche che contribuiscono a ridurre l'intensità di carbonio dei processi di sviluppo, ad aumentare l'efficienza dell'approvvigionamento e del consumo finale di energia, a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche e a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra, tenendo conto dei quadri politici in cui le stesse parti operano, fra cui il quadro d'azione per la sicurezza energetica della regione del Pacifico e l'FRDP.

3.    Le parti favoriscono l'apertura, la trasparenza e il funzionamento di mercati energetici che stimolino investimenti inclusivi e sostenibili nella cogenerazione responsabile, nella trasmissione e distribuzione e nell'efficienza energetica.

4.    Le parti promuovono l'efficienza energetica e il risparmio energetico lungo l'intera catena dell'energia, dalla generazione al consumo, e rafforzano, migliorano e trasformano gli impianti di produzione, generazione e distribuzione dell'energia, anche rafforzando e ampliando le reti di distribuzione nelle aree urbane e rurali.

5.    Le parti promuovono la transizione energetica della regione del Pacifico tramite lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate, efficienti in termini di costi e sostenibili, comprese le tecnologie a energia rinnovabile e a basse emissioni.


ARTICOLO 26

Connettività

1.    Le parti, consapevoli dei vincoli geografici che contraddistinguono gli Stati insulari del Pacifico, rafforzano la connettività in tutta la regione del Pacifico, provvedendo affinché sia sostenibile, generalizzata, basata su regole e propizia agli investimenti e alla parità di condizioni fra imprese. Le parti si adoperano per allacciare collegamenti di trasporto sicuri, certi, resilienti e sostenibili per via aerea, terrestre e marittima, e reti digitali, dalla rete mobile a quella fissa, dalla dorsale di internet all'ultimo miglio, dal cavo ai satelliti. Le parti si impegnano a operare per la connettività energetica, al fine di favorire soluzioni moderne, efficienti e pulite e promuovere i contatti interpersonali.

2.    Le parti si impegnano a ristrutturare, rafforzare e migliorare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, agevolando e migliorando la circolazione dei viaggiatori, anche a mobilità ridotta, e delle merci e offrendo un accesso efficiente sotto il profilo dei costi, sicuro, certo e sostenibile a servizi affidabili ed efficaci di trasporto urbano, aereo, marittimo, per via navigabile interna, ferroviario e stradale. Le parti migliorano la governance globale del settore dei trasporti, definendo e applicando una regolamentazione efficiente per favorire l'armonizzazione in tutta la regione del Pacifico, consentire una concorrenza leale e l'interoperabilità fra i modi di trasporto e in ciascuno di essi, così come per attivare e promuovere la partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'eliminazione dei vincoli di capacità e l'allacciamento dei raccordi mancanti nelle infrastrutture.


3.    Le parti riconoscono l'importanza di servizi di trasporto marittimo efficienti, anche in termini di costo, quale principale modo di trasporto in grado di agevolare gli scambi commerciali. Le parti cooperano nel trasporto marittimo per promuovere gli sforzi profusi dai membri dell'OSACP del Pacifico per sviluppare porti e servizi portuali concorrenziali, infrastrutture di navigazione comprese, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e delle persone.

4.    Le parti cooperano nel trasporto aereo, anche vagliando l'ipotesi di aumentare le rotte e la frequenza dei servizi aerei nella regione del Pacifico. Le parti cooperano per rafforzare e migliorare la sicurezza aerea in tutti i suoi aspetti e la sorveglianza dello spazio aereo, compresa la capacità di rispondere alle minacce e ai rischi connessi. Le parti convengono di rafforzare e migliorare gli ausili alla navigazione aerea e marittima, compresi il controllo del traffico aereo e la cartografia.

5.    Le parti mirano ad ampliare l'accesso a una connettività a banda larga e a infrastrutture digitali aperte, accessibili e sicure, anche attraverso il miglioramento dei cavi sottomarini. Le parti adottano misure volte a favorire un accesso agevole alle TIC, a sostenere un impiego adeguato dell'intelligenza artificiale e dell'internet delle cose e a promuovere la diffusione di reti senza fili a basso costo e di ampia portata che siano adatte alle circostanze locali. Le parti si adoperano per istituire gli organi di regolamentazione necessari per il rilascio delle licenze ai prestatori di servizi, promuovere un comportamento concorrenziale e garantire il benessere e la protezione dei consumatori, mediante il rafforzamento della cooperazione regionale e tenendo conto dei quadri politici in cui le stesse parti operano, fra cui il piano d'azione strategica regionale per le TIC nella regione del Pacifico.


ARTICOLO 27

Industrie estrattive

1.    Le parti, riconoscendo il contributo che le industrie estrattive apportano allo sviluppo economico, favoriscono gli investimenti sostenibili e responsabili nel settore mediante adeguate norme, politiche e regolamentazioni conformi alle migliori pratiche internazionali. Le parti mirano a garantire un accesso equo e senza distorsioni alle risorse estrattive, nel totale rispetto delle norme nazionali, della sovranità di ciascun paese sulle proprie risorse naturali e dei diritti delle comunità locali.

2.    Le parti convengono di promuovere la gestione responsabile delle risorse estrattive, anche in termini di definizione dei regimi normativi, tenendo conto dell'impatto ambientale. Le parti promuovono la trasparenza e la rendicontabilità secondo i principi stabiliti nell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive.

3.    Le parti promuovono l'impiego delle tecnologie per favorire la prospezione e lo sfruttamento sostenibili e responsabili delle risorse estrattive.


ARTICOLO 28

Silvicoltura

1.    Le parti promuovono la gestione sostenibile delle foreste e l'uso sostenibile delle risorse forestali, riducono e arrestano la deforestazione e il degrado forestale, preservano la biodiversità e gli ecosistemi forestali, combattono il disboscamento illegale e l'associato commercio di legname e promuovono prodotti efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

2.    Le parti promuovono catene del valore sostenibili nel settore agroindustriale e per le materie prime e i prodotti della silvicoltura, dando priorità alla creazione di posti di lavoro e alle altre possibilità economiche insite nella conservazione degli ecosistemi. Le parti cooperano ai fini della gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda l'offerta legale e sostenibile di prodotti a fini commerciali e la commercializzazione sostenibile della flora e della fauna silvane, nel totale rispetto delle migliori pratiche e norme internazionali e degli applicabili accordi internazionali. Le parti collaborano e promuovono l'impiego delle tecnologie e dei metodi adeguati per riconoscere e sviluppare le erbe aromatiche e le altre risorse silvane utilizzabili nei medicinali, scongiurando nel contempo qualsiasi perdita di biodiversità, qualsiasi squilibrio negli ecosistemi e qualsiasi intralcio nell'accesso ai medicinali.


3.
   Le parti cooperano per migliorare la governance e la sostenibilità delle foreste, anche tenendo conto del piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e incoraggiando l'elaborazione di accordi volontari di partenariato. Le parti si adoperano per aumentare la coerenza e l'interazione positiva a livello nazionale tra il piano d'azione FLEGT e l'azione per il clima nella silvicoltura e nell'uso del suolo, anche nel contesto di altre iniziative internazionali, in particolare il quadro di Varsavia per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+). Le parti si impegnano a favore dello sviluppo e della revisione delle politiche, delle normative, delle regolamentazioni, delle strategie e dei piani d'azione per il clima nella silvicoltura e nell'uso del suolo, conformemente agli NDC dei paesi. Le parti prendono iniziative per migliorare la qualità degli inventari delle emissioni e degli assorbimenti derivanti dalla silvicoltura.

4.    Le parti sostengono lo sviluppo di strategie di adattamento e di conservazione delle foreste e di iniziative volte a migliorare la salute delle foreste, stimolare una controtendenza rispetto alla deforestazione, ripristinare i paesaggi boschivi degradati, migliorare la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e recuperare superficie forestale. Le parti cooperano per definire e attuare approcci adeguati e incentivi positivi ai fini dell'adattamento e della conservazione delle foreste naturali e vergini, riconoscendone l'importanza ai fini dei servizi ecosistemici, climatici e culturali necessari alle nostre società.

5.    Le parti sostengono il rafforzamento istituzionale e lo sviluppo delle capacità delle istituzioni e degli organi regionali, subregionali e nazionali responsabili della gestione sostenibile delle foreste. Le parti sensibilizzano i cittadini al problema della deforestazione a tutti i livelli e incoraggiano il consumo di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'energia provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. Le parti promuovono e sostengono fra le comunità locali l'uso di combustibili per cucina alternativi, sostenibili e puliti. Le parti potenziano la partecipazione delle autorità e delle comunità locali alla protezione delle foreste.


TITOLO III

OCEANI, MARI E PESCA

ARTICOLO 29

Le parti riconoscono l'essenzialità degli oceani per la vita sulla Terra, per lo sviluppo sostenibile e per il sostentamento delle persone. Le parti convengono di intensificare lo sforzo per proteggere gli oceani e i mari dalle conseguenze negative e dagli effetti delle diverse pressioni che subiscono, quali i cambiamenti climatici, l'acidificazione e lo sbiancamento dei coralli, lo sfruttamento eccessivo, la pesca INN e le altre attività distruttive e non sostenibili. Le parti promuovono lo sviluppo sostenibile dell'economia blu, tutelano gli ecosistemi marini e la biodiversità, riducono l'inquinamento in qualsiasi forma e attuano politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi.


CAPO 1

GOVERNANCE DEGLI OCEANI

ARTICOLO 30

Oceani sostenibili

1.    Le parti si riconoscono vicendevolmente le iniziative adottate per una migliore governance integrata degli oceani, per il rafforzamento delle misure regionali e subregionali di conservazione e di gestione della pesca, per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, per le altre strategie specifiche alla singola regione e per gli strumenti finalizzati a una gestione efficace degli oceani.

2.    Le parti adottano le misure necessarie per attuare i trattati, le convenzioni e gli accordi internazionali e regionali relativi alla governance degli oceani di cui sono parte e per concretare la conservazione e la gestione delle risorse previste in tali ambiti.

3.    Le parti rafforzano la governance degli oceani ai fini di uno sfruttamento e di una conservazione sostenibili, in conformità della convenzione dell'ONU sul diritto del mare (UNCLOS) e in considerazione degli applicabili quadri regionali, anche promuovendo un approccio di gestione integrata che tenga conto delle dimensioni sociale, economica e ambientale dello sviluppo sostenibile.


4.    Le parti cooperano per attutire e alleviare la pressione sugli oceani e sulle relative risorse, affinché gli oceani siano sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile e per migliorare le conoscenze oceanografiche. Le parti cooperano per la protezione, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi costieri e marini.

5.    Le parti cooperano per prevenire e ridurre l'inquinamento marino e lottare contro l'inquinamento acustico e i rifiuti marini, compresi la plastica e le microplastiche, lo spandimento di idrocarburi e i contaminanti nucleari. Le parti appoggiano la regolamentazione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e si adoperano a tal fine, tramite il sostegno fattivo a un'attuazione urgente dell'iniziale strategia dell'Organizzazione marittima internazionale sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. Le parti emanano leggi e regolamenti che disciplinano lo scarico di scarti e rifiuti nocivi, compresa l'applicazione di sanzioni in caso di violazione.

6.    Le parti convengono di basare le decisioni sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tenendo debitamente conto dei principi su cui si fonda l'approccio ecosistemico, del principio di precauzione e dell'importanza delle conoscenze tradizionali e indigene.

7.    Le parti intensificano la cooperazione nella ricerca, progettazione e attuazione delle misure di conservazione e di gestione, nella pianificazione dello spazio marino e nell'istituzione di zone marine protette e di santuari marini, in conformità del diritto internazionale, sulla scorta delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e in considerazione delle conoscenze delle comunità indigene e locali.

8.    Le parti cooperano per sviluppare le capacità e le competenze in materia di governance degli oceani, anche mediante le attività di ricerca scientifica marina e il trasferimento di tecnologie marine conformemente all'UNCLOS.


9.    Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione su tutti gli aspetti della governance degli oceani, comprese le questioni relative ai cambiamenti climatici, all'innalzamento del livello dei mari e ai suoi possibili effetti e implicazioni, allo sfruttamento minerario dei fondali marini, alla pesca, all'inquinamento marino e alla ricerca e sviluppo.

10.    Le parti riconoscono i timori generali circa l'effetto che lo sfruttamento minerario dei fondali marini produce sull'ambiente marino e sulla relativa biodiversità. Le parti si valgono delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, applicano il principio di precauzione e l'approccio ecosistemico, promuovono la ricerca e condividono le migliori pratiche nei settori di interesse reciproco connessi alle risorse minerali dei fondali marini, così da assicurare la sana gestione ambientale delle attività ai fini della tutela e della preservazione dell'ambiente marino e della relativa biodiversità.

ARTICOLO 31

Biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale

1.    Le parti cooperano, anche tramite le organizzazioni e i regimi internazionali e regionali competenti, ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, basandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

2.    Le parti promuovono lo sviluppo di capacità e il trasferimento di tecnologie marine per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, anche tramite la cooperazione internazionale.


CAPO 2

PESCA

ARTICOLO 32

Conservazione e gestione sostenibili delle risorse alieutiche

1.    Le parti cooperano ai fini della conservazione e della gestione e dello sfruttamento sostenibili delle risorse alieutiche a livello, secondo il caso, bilaterale, subregionale, regionale e multilaterale.

2.    Le parti cooperano affinché le risorse alieutiche siano conservate e gestite con efficacia e sfruttate in modo sostenibile e affinché si ottenga il rendimento sociale ed economico ottimale.

3.    Le parti convengono di promuovere misure di conservazione e di gestione trasparenti e basate su dati scientifici in conformità del diritto internazionale, in particolare le norme e i principi stabiliti nell'UNCLOS e nell'accordo dell'ONU sugli stock ittici, e, ove applicabili, nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4.    Le parti cooperano ai fini dello sviluppo economico sostenibile della pesca costiera, mediante politiche, leggi e regolamenti efficaci. Le parti promuovono l'accesso delle comunità locali e degli operatori della pesca artigianale e su piccola scala alle risorse alieutiche e promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e l'equità intergenerazionale e infragenerazionale.


ARTICOLO 33

Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1.    Le parti mantengono o adottano, in conformità degli obblighi internazionali, iniziative per combattere la pesca INN nelle rispettive giurisdizioni, nelle zone di altra giurisdizione e in alto mare, in quanto riconoscono che le attività di quel tipo costituiscono una grave minaccia per la conservazione efficace, la gestione e lo sfruttamento sostenibile delle attività di pesca.

2.    Le parti attuano politiche e misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti della pesca INN. Le parti attuano e fanno rispettare misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza tese alla conservazione degli stock ittici, alla prevenzione del sovrasfruttamento e alla promozione della pesca sostenibile, quali programmi di osservazione, sistemi di controllo dei pescherecci, licenze e autorizzazioni di pesca, registrazione e dichiarazione delle catture, controllo dei trasbordi, ispezioni e controllo da parte dello Stato di approdo, e misure associate atte a garantire il rispetto delle norme, tra cui interventi repressivi e sanzioni in conformità della regolamentazione interna.

3.    Le parti convengono, in conformità degli obblighi che incombono loro in virtù delle norme nazionali e degli strumenti subregionali, regionali e internazionali vigenti, di non concedere l'ingresso nei propri porti, di negare i relativi servizi e di espellere dai propri porti le navi delle parti che risultano aver praticato la pesca INN in altre giurisdizioni e in alto mare o che hanno precedenti in tal senso.


4.    Le parti si adoperano per ratificare gli accordi internazionali in materia di pesca INN, in particolare l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, firmato a Roma il 22 novembre 2009, e promuovono la complementarità e la coerenza fra le misure e le strategie internazionali e regionali volte a combattere la pesca INN.

ARTICOLO 34

Sovvenzioni alla pesca dannose

Le parti convengono di adottare le misure necessarie per vietare determinate forme di sovvenzioni alla pesca che concorrono alla sovraccapacità e al sovrasfruttamento, abolire le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca INN e astenersi dall'introdurre sovvenzioni di tale tipo, nella consapevolezza che un trattamento particolare, differenziato, appropriato ed efficace per gli Stati in via di sviluppo e meno avanzati della regione del Pacifico dovrebbe costituire parte integrante dei negoziati dell'OMC riguardanti le sovvenzioni alla pesca.


TITOLO IV

SICUREZZA, DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE

ARTICOLO 35

Le parti cooperano per realizzare società pacifiche e resilienti e per tutelare, promuovere e rispettare i diritti umani, e rinsaldano i principi democratici e il buon governo. Le parti sostengono istituzioni che siano responsabili e trasparenti a tutti i livelli e intervengono concretamente per il buon governo fiscale e nella lotta alla corruzione, alla frode e al riciclaggio. Le parti fanno fronte, sempre nel rispetto dei diritti umani, alle minacce per la sicurezza nuove o in aumento, compresi terrorismo, minacce alla cibersicurezza e criminalità organizzata transnazionale in tutte le sue forme, nella sfera della sicurezza marittima, cibercriminalità, sicurezza umana e sicurezza ambientale, anche mediante la cooperazione regionale, tenendo conto dei quadri politici in cui le stesse parti operano, compresi i principi enunciati nella dichiarazione di Boe sulla sicurezza regionale e le pertinenti strategie dell'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Le parti si adoperano per favorire in materia, ove del caso secondo i vigenti obblighi internazionali, le attività dei meccanismi per i diritti umani, compreso l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani.


CAPO 1

SICUREZZA

ARTICOLO 36

Pace e sicurezza

1.    Le parti cooperano ai fini della pace, della sicurezza e della giustizia tramite la tutela, la promozione e il rispetto dei diritti umani, il buon governo, il rafforzamento della sicurezza umana, la sicurezza ambientale, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace.

2.    Le parti fanno fronte a tutte le forme di violenza identitaria, comprese la violenza sessuale e di genere e la violenza intercomunitaria, etnica e religiosa. Le parti sostengono i processi di riconciliazione attraverso i meccanismi della giustizia di transizione, fra cui rientrano le pratiche tradizionali o gli usi, purché siano compatibili con i diritti umani riconosciuti a livello internazionale Le parti forniscono sostegno a tutte le vittime della violenza.

3.    Le parti cooperano per rafforzare la sicurezza marittima, in conformità dell'UNCLOS e in considerazione dei pertinenti quadri regionali, mediante la condivisione delle informazioni, la risposta alle minacce cui sono esposti le navi e gli impianti e i mezzi marittimi e l'applicazione delle pertinenti disposizioni normative e regolamentari. Le parti cooperano per affrontare, anche per mezzo di tecnologie spaziali, i problemi di sicurezza posti dalla criminalità transnazionale, quali il traffico di stupefacenti, gli atti di pirateria e di depredazione in mare, il lavoro forzato, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.


4.    Le parti si adoperano per approntare nuove iniziative per prevenire e combattere il terrorismo in tutte le sue forme, nel totale rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale, intervenendo sui fattori che possono creare un contesto favorevole all'estremismo violento e alla radicalizzazione. Le parti elaborano norme e strategie nuove o potenziano quelle vigenti e cooperano per combattere e contrastare come opportuno il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e le minacce associate, sempre nel totale rispetto del diritto internazionale, ove applicabile. Le parti cooperano all'attuazione di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR), fra cui le UNSCR 2396 (2017) e 2462 (2019), e dall'Assemblea generale. Le parti si astengono dal sostenere in qualsiasi forma i soggetti statali e non statali che mirano a sviluppare, acquisire, fabbricare, detenere, trasportare, trasferire o usare per scopi terroristici armi nucleari, chimiche, biologiche o di qualsiasi altro tipo e i relativi vettori. Le parti approfondiscono la cooperazione per consentire a singoli individui e comunità di prevenire gli atti di terrorismo, estremismo violento e radicalizzazione e di aumentare la resilienza di fronte a tali atti.

5.    Le parti confermano che i cambiamenti climatici minacciano l'esistenza dei mezzi di sostentamento, della sicurezza e del benessere delle popolazioni e delle comunità e si impegnano a portare avanti l'attuazione dell'accordo di Parigi. Le parti promuovono il riconoscimento globale dei cambiamenti climatici come rischio per la sicurezza e collaborano per evitare che gli effetti dei cambiamenti climatici continuino a moltiplicare le minacce, quali le minacce derivanti dall'innalzamento del livello dei mari e dagli eventi meteorologici estremi, con gravi implicazioni per la pace e la sicurezza. Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e si attivano per contrastarla rafforzando le misure di adattamento e di resilienza e i sistemi di allarme rapido.


6.    Le parti intensificano la cooperazione per promuovere la cibersicurezza e prevenire e combattere i reati informatici e i reati favoriti dall'informatica, compresi i furti di proprietà intellettuale favoriti dall'informatica. Le parti cooperano condividendo le migliori pratiche sul modo in cui proteggere più efficacemente le infrastrutture critiche nazionali e regionali dagli attacchi informatici. Le parti promuovono la governance multipartecipativa di internet e affrontano le questioni relative alla distribuzione online di materiali illeciti o nocivi. Le parti scambiano informazioni in materia di istruzione e formazione degli esperti tecnici in cibersicurezza e degli investigatori sulla criminalità informatica, di indagini sulla criminalità informatica e di scienze forensi digitali. Le parti rafforzano la cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza e la stabilità nel ciberspazio. Le parti riconoscono che la cibercriminalità è un problema di dimensione mondiale e rilevano la necessità di basare l'azione sulle norme internazionali vigenti, fra cui la convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

ARTICOLO 37

Criminalità organizzata

1.    Le parti rafforzano e attuano la normativa e le strategie per combattere la criminalità organizzata transnazionale, compresi fra l'altro: tratta di esseri umani, droghe illecite, armi leggere e di piccolo calibro, disboscamento illegale e associato commercio di legname, commercio illecito di specie minacciate di estinzione, compresi le specie marine minacciate, la flora e la fauna selvatiche e i prodotti derivati, e altre attività economiche e finanziarie illecite.


2.    Le parti cooperano al fine di continuare ad agire in modo coordinato per prevenire e combattere l'uso del sistema finanziario per finanziare attività criminali. Le parti scambiano informazioni e applicano misure adeguate per combattere il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e i flussi finanziari illeciti, in linea con le norme e i regimi internazionali pertinenti, in particolare le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

3.    Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione nelle attività di contrasto al fine di osteggiare l'operato delle reti transnazionali della criminalità organizzata e del terrorismo. Le parti migliorano il coordinamento tra i meccanismi di sicurezza nazionali e regionali attraverso un dialogo aperto e lo scambio di informazioni strategiche a sostegno dell'allarme rapido e della cooperazione con le organizzazioni internazionali, i partner e i portatori di interessi.


CAPO 2

DIRITTI UMANI, DEMOCRAZIA E GOVERNANCE

ARTICOLO 38

Diritti umani

1.    Le parti riconoscono che i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi e convengono di rispettarli, tutelarli, garantirne il godimento e promuoverli in tutte le loro forme, siano essi diritti civili, politici, economici, sociali o culturali. Le parti adottano, in conformità degli applicabili trattati internazionali, le misure necessarie per garantire il completo ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, comprese la libertà di opinione e di espressione, la libertà di riunione e di associazione e la libertà di pensiero, di religione e di credo. Le parti si oppongono a tutte le forme di razzismo e discriminazione, compresa la discriminazione basata sul genere, e le combattono nelle loro diverse manifestazioni, fra cui violenza di genere, tratta di esseri umani, in cui le donne e le ragazze sono prese particolarmente di mira ai fini dello sfruttamento sessuale, istigazione all'odio e reati generati dall'odio, xenofobia e intolleranza collegata.

2.    Le parti intensificano l'impegno per conseguire la parità di genere e per garantire alle donne e alle ragazze il pieno godimento di tutti i diritti umani e l'emancipazione. Le parti promuovono, tutelano e rispettano i diritti dei minori.


3.    Le parti promuovono i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle popolazioni indigene, ai sensi della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

4.    Le parti sostengono le misure che consolidano l'approccio allo sviluppo basato sui diritti, che abbraccia tutti i diritti umani, e adottano le iniziative necessarie per garantire a tutti, tra l'altro, l'uguaglianza e la non discriminazione nell'esercizio dei diritti umani, compreso l'accesso alle risorse e ai servizi che sono essenziali per concretare il diritto a un tenore di vita adeguato e il controllo su di essi. Sono compresi, fra gli altri, i diritti all'istruzione, alla salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva, all'alimentazione, all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, a un alloggio adeguato, al lavoro e alla giustizia. Per il concretamento di tali diritti è necessario garantire, fra l'altro, l'accessibilità dei servizi atti ad affrontare le cause e gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e la promozione di una distribuzione giusta ed equa delle risorse.

5.    Le parti cooperano ai fini del concretamento dei diritti umani nella regione del Pacifico, anche tramite l'istituzione e il potenziamento di appositi meccanismi e istituzioni indipendenti di livello nazionale e regionale e mediante il rafforzamento di un contesto favorevole e sicuro che consenta la partecipazione fattiva della società civile, dei difensori dei diritti umani e degli altri portatori di interessi, anche sviluppandone le capacità e dando loro accesso ai meccanismi regionali e internazionali per i diritti umani.


ARTICOLO 39

Democrazia e governance

1.    Le parti sostengono i processi democratici e le istituzioni democratiche conformemente ai principi riconosciuti a livello internazionale e ai quadri giuridici nazionali, fra cui un governo responsabile del proprio operato, eletto in esito a elezioni pacifiche, inclusive, trasparenti e credibili, l'accettazione dei risultati elettorali e della conseguente transizione di governo e il diritto di ciascuno di partecipare alla cosa pubblica nella società in cui vive.

2.    Le parti potenziano il ruolo dei parlamenti, promuovono l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e tutelano e ampliano lo spazio di espressione della società civile al fine di migliorare la rendicontabilità democratica. Le parti rafforzano le capacità nazionali, regionali e decentrate di garantire il rispetto delle pratiche e dei principi democratici.

3.    Le parti promuovono i principi del buon governo. Le parti adottano misure concrete per dotarsi di istituzioni pubbliche inclusive, responsabili e trasparenti. Le parti sostengono le capacità di elaborazione e attuazione delle politiche, sviluppano una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale e rafforzano l'erogazione di servizi pubblici di qualità.

4.    Le parti accelerano la diffusione dei servizi di amministrazione elettronica e dell'infrastruttura dei servizi digitali come mezzo per migliorare l'accesso ai servizi pubblici e la loro disponibilità, migliorare le pratiche e la governance democratiche e promuovere, tutelare e rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.


5.    Le parti istituiscono o rafforzano i meccanismi e le istituzioni per combattere la corruzione in tutte le sue forme, la frode e i reati societari di stampo finanziario, anche attuando e promuovendo le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione dell'ONU contro la corruzione, firmata a New York il 31 ottobre 2003. Le parti promuovono una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilità, incoraggiano azioni che sostengano i valori di una cultura della trasparenza, la legalità e un mutato atteggiamento, così da poter debellare la corruzione, e sviluppano la normativa per agevolare il recupero e la restituzione dei beni.

6.    Le parti rafforzano i sistemi di governance per contenere la migrazione illegale e contrastare il traffico di migranti, le relative reti criminali e la tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alla protezione delle vittime.

ARTICOLO 40

Stato di diritto e giustizia

1.    Le parti promuovono la legalità e cooperano per consolidare lo Stato di diritto. Le parti mirano a garantire una magistratura indipendente, imparziale ed efficace e a rafforzare le istituzioni nell'amministrazione della giustizia. Le parti adottano le misure necessarie per garantire l'accesso universale alla giustizia e un giusto processo.


2.    Le parti condannano ogni forma di tortura e di altro trattamento crudele, disumano o degradante per mano di soggetti statali e non statali in qualsiasi contesto, anche sostenendo la ratifica e l'effettiva attuazione della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e dei relativi protocolli opzionali.

3.    Le parti promuovono le azioni di riforma della giustizia volte a assicurare sistemi e procedure giudiziari efficienti e sistemi penitenziari moderni. Le parti cooperano per rafforzare le capacità dei soggetti fondamentali degli organi giudiziari e legislativi.

ARTICOLO 41

Governance finanziaria

1.    Le parti promuovono la sana gestione delle finanze pubbliche, anche in termini di mobilitazione e impiego efficaci delle entrate pubbliche, gestione sostenibile del debito pubblico, sistemi sostenibili, trasparenti, concorrenziali e prevedibili di appalti pubblici e appoggio agli organi nazionali di vigilanza.

2.    Le parti emanano norme, prendono provvedimenti concreti e rafforzano le istituzioni e i meccanismi pertinenti al fine di attuare i principi del buon governo fiscale.

3.    Le parti cooperano per combattere l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e i flussi finanziari illeciti e per garantire l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'equità dei sistemi fiscali.


TITOLO V

SVILUPPO UMANO E SOCIALE

ARTICOLO 42

Le parti sono risolute a eliminare la povertà in qualsiasi forma entro il 2030, a promuovere lo sviluppo umano e sociale grazie a un accesso equo e inclusivo ai servizi sociali e al potenziamento della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, a combattere efficacemente le disuguaglianze, a promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e dei giovani, a fare sì che ciascuno disponga dei mezzi necessari per vivere dignitosamente e a instaurare le condizioni che permettano ai cittadini di partecipare effettivamente alla vita democratica e di contribuire fattivamente alla crescita economica sostenibile. Le parti intervengono concretamente per promuovere la coesione sociale e la protezione sociale quale investimento fondamentale per l'eliminazione della povertà e la lotta alle disuguaglianze e strumento importante per reinvestire maggiormente gli effetti economici positivi nella società e nelle persone. Le parti promuovono la cultura e lo sport quali motori dello sviluppo umano e sociale sostenibile, della crescita economica inclusiva, dell'inclusione sociale e dell'esistenza di società pacifiche.


CAPO 1

SERVIZI SOCIALI

ARTICOLO 43

Istruzione

1.    Le parti sostengono l'accesso equo e inclusivo a un'istruzione di qualità a livello primario, secondario e terziario, alla cura della prima infanzia e all'istruzione e formazione tecnica e professionale, tenendo conto dei quadri politici in cui operano, compreso il quadro regionale per l'istruzione del Pacifico. Le parti promuovono lo sviluppo dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali. Le parti prestano particolare attenzione alle donne e alle ragazze e ai gruppi emarginati e vulnerabili, fra cui le persone con disabilità.

2.    Le parti adottano misure per migliorare la qualità dell'apprendimento formale e non formale e per sostenere lo sviluppo delle competenze tramite l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, al fine di aumentare il numero di lavoratori istruiti e qualificati in grado di soddisfare i bisogni del mercato del lavoro e coglierne le opportunità.

3.    Le parti promuovono le iniziative che incoraggiano e consentono lo sviluppo e il più diffuso impiego di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.


4.    Le parti si adoperano per migliorare le infrastrutture e le dotazioni dei centri di istruzione. Le parti migliorano la qualità dell'istruzione mediante politiche basate su dati concreti, lo sviluppo di programmi di studio e una migliore qualità della formazione e dello sviluppo professionale del corpo insegnante.

ARTICOLO 44

Salute

1.    Le parti si prefiggono di conseguire la copertura sanitaria universale e un accesso equo ai servizi sanitari, anche grazie al potenziamento dei sistemi sanitari nazionali, all'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature, e alla qualità e accessibilità economica dei medicinali e dei vaccini essenziali.

2.    Le parti adottano misure volte a rafforzare la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili al fine di ridurne l'incidenza, anche aumentando gli investimenti in strategie di promozione della salute e di prevenzione primaria e secondaria. Le parti tengono conto dei quadri politici di promozione della prevenzione e del controllo delle malattie non trasmissibili in cui operano. Le parti fanno fronte alle sfide che si pongono in relazione alla salute mentale, sviluppando l'assistenza sanitaria e i servizi di prossimità, anche quelli che trattano i disturbi psicosociali.


3.    Le parti potenziano i sistemi nazionali e regionali di sorveglianza e monitoraggio per individuare e reagire prontamente e con efficacia alle malattie trasmissibili e alle altre emergenze sanitarie di dimensione nazionale, regionale e internazionale, comprese le infezioni con potenziale pandemico come l'influenza. Le parti cooperano per applicare un approccio olistico alla salute ("one health") di fronte ai problemi della resistenza antimicrobica e delle relative conseguenze per la salute umana e animale.

ARTICOLO 45

Acqua e servizi igienico-sanitari

1.    Le parti intensificano l'impegno per promuovere un accesso all'acqua in quantità sufficiente, sicura e dal costo accessibile, per uso personale e domestico, prestando particolare attenzione alle persone in situazione di vulnerabilità. Le parti promuovono iniziative volte a rafforzare la sicurezza idrica a fronte degli effetti della crescita demografica, della variabilità climatica e dei cambiamenti climatici, anche mediante un uso più efficiente dell'acqua, la sicurezza dell'acqua potabile, l'uso sostenibile delle risorse idriche e lo sviluppo di sistemi nazionali di raccolta e stoccaggio dell'acqua.

2.    Le parti sostengono l'accesso fisico, universale e a prezzi abbordabili, in ogni ambito della vita, a servizi igienico-sanitari che siano sicuri, salubri, protetti e socialmente e culturalmente accettabili e che rispettino la vita privata e la dignità. Le parti sostengono e rafforzano la partecipazione delle comunità locali alla creazione, alla gestione e al mantenimento di servizi igienici e di pratiche d'igiene nelle famiglie, nelle scuole e nelle strutture sanitarie, in particolare nelle zone esposte a sfide difficoltose quali le zone rurali e remote, le piccole isole e gli insediamenti urbani informali.


3.    Le parti riconoscono l'importanza della condivisione delle conoscenze e delle tecnologie, compreso lo sviluppo delle capacità necessarie per pianificare, fornire e mantenere sistemi e infrastrutture di qualità per l'acqua e i servizi igienico-sanitari.

ARTICOLO 46

Alloggi

1.    Le parti intensificano l'impegno per garantire l'accesso equo e universale a un alloggio adeguato, sicuro e dal costo accessibile, anche per le persone in situazione di vulnerabilità. Le parti affrontano la questione delle disuguaglianze tra famiglie urbane e abitanti delle zone rurali e tra isole remote e isole principali Le parti promuovono la condivisione delle migliori pratiche, codici edilizi compresi, al fine di migliorare la resilienza ambientale e progredire verso alloggi intelligenti sotto il profilo climatico.

2.    Le parti operano per conseguire l'accesso universale a servizi energetici sostenibili, per migliorare l'accesso all'energia elettrica e per favorire un uso efficiente dell'energia da parte delle famiglie.


ARTICOLO 47

Sicurezza alimentare e miglioramento della nutrizione

1.    Le parti mirano a garantire l'accesso universale ad alimenti in quantità sufficiente, dal costo accessibile, sicuri e nutrienti, anche promuovendo gli alimenti nutrienti locali e investendo in sistemi alimentari sostenibili, anche in termini di trasporto e stoccaggio resilienti ai cambiamenti climatici. Le parti prestano particolare attenzione a garantire una disponibilità sufficiente di fonti alimentari di emergenza nei periodi di ripristino a seguito di calamità.

2.    Le parti cooperano per eliminare tutte le forme di malnutrizione e affrontare le cause profonde dell'insicurezza alimentare e nutrizionale.

3.    Le parti sostengono la diversificazione agricola e la produzione alimentare locale, sia essa di sostentamento o commerciale. Le parti mirano a irrobustire i sistemi agricoli resilienti e diversificati e un'agricoltura efficiente sotto il profilo delle risorse, tramite l'impiego di varietà nutritive resilienti e ad alto rendimento. Le parti affrontano il problema del sovrasfruttamento delle risorse ittiche, consapevoli che il pesce è una delle risorse essenziali per la sicurezza alimentare e nutrizionale.

4.    Le parti promuovono un'alimentazione sana, riducendo la dipendenza dagli alimenti importati a basso valore nutrizionale, rafforzando la regolamentazione in materia di etichettatura nutrizionale, promuovendo programmi di educazione e sensibilizzazione in materia di nutrizione e pratiche alimentari sane e promuovendo la produzione e il consumo di alimenti sani di produzione locale.


CAPO 2

DISUGUAGLIANZE, COESIONE SOCIALE E PROTEZIONE SOCIALE

ARTICOLO 48

Protezione sociale

1.    Le parti promuovono la creazione di mercati del lavoro inclusivi ed efficienti e politiche occupazionali volte a garantire posti di lavoro dignitosi per tutti, anche migliorando le condizioni di salute e di sicurezza per i lavoratori. Le parti affrontano le questioni connesse all'economia informale, compresi l'accesso al credito e ai microfinanziamenti e il rafforzamento delle misure di protezione sociale, per agevolare la transizione verso l'economia formale. Le parti combattono tutte le forme di sfruttamento a fini di lucro, compreso lo sfruttamento sessuale e lavorativo, nell'economia formale così come in quella informale.

2.    Le parti si adoperano per ampliare la copertura della protezione sociale, in particolare per le persone in situazione di vulnerabilità, per i gruppi emarginati e per i lavoratori dell'economia informale così come di quella formale, nell'intento di arrivare gradualmente all'universalità grazie a un reddito di base garantito e a sistemi di protezione sociale sufficienti e reattivi agli shock.


ARTICOLO 49

Parità di genere ed emancipazione delle donne e ragazze

1.    Le parti rafforzano le politiche, i programmi e i meccanismi volti ad assicurare, migliorare e ampliare la parità di partecipazione e di opportunità per uomini e donne in ogni settore della vita politica, economica, sociale e culturale. Le parti incoraggiano la ratifica della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, firmata a New York il 18 dicembre 1979, e del relativo protocollo opzionale e ne sostengono l'effettiva attuazione. Le parti fanno in modo che la prospettiva di genere sia integrata sistematicamente in tutte le politiche. Le parti tengono conto dei quadri politici in cui operano, compresa l'architettura regionale del Pacifico per la parità di genere.

2.    Le parti sostengono l'emancipazione economica delle donne, individuano le opportunità economiche per le donne e garantiscono il rispetto e la promozione dei diritti economici e sociali delle donne. Le parti agevolano l'accesso delle donne ai servizi finanziari e all'occupazione, così come al controllo e all'uso della terra e degli altri fattori produttivi. Le parti adottano misure a sostegno delle imprenditrici, riducono il divario retributivo di genere ed eliminano le altre norme e pratiche discriminatorie. Le parti si adoperano per rafforzare la resilienza delle donne di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e ne preservano i mezzi di sostentamento nell'agricoltura, pesca e acquacoltura e nelle industrie culturali. Le parti potenziano la raccolta, la compilazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici accessibili sull'emancipazione economica delle donne.


3.    Le parti si impegnano ad adottare le norme e politiche necessarie per porre fine alla pratica dei matrimoni infantili, precoci e forzati, eliminare tutte le forme di violenza sessuale e di genere, in particolare la violenza domestica, tutte le forme di sfruttamento sessuale e lavorativo e ogni forma di molestia nella sfera pubblica e in quella privata, anche mediante iniziative di sensibilizzazione per stimolare un mutamento comportamentale.

4.    Le parti adottano misure volte a rafforzare la partecipazione e la voce delle donne e delle ragazze nella vita pubblica e politica, compresi i processi elettorali, politici, di governance e di sviluppo, nelle amministrazioni locali, nei meccanismi consuetudinari e tradizionali, nella leadership, negli organi costituzionali, nelle imprese pubbliche e nelle iniziative di costruzione della pace e di riconciliazione.

5.    Le parti rafforzano le istituzioni nazionali e regionali per affrontare e gestire le questioni relative a tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresi la prevenzione e la protezione contro la violenza sessuale e di genere in ogni loro forma, i meccanismi di indagine e di rendicontabilità in caso di molestie, l'assistenza e il sostegno alle vittime. Le parti si adoperano per allineare la normativa e la regolamentazione nazionali e i quadri regionali alle convenzioni internazionali e ai quadri regionali pertinenti.


6.    Le parti si impegnano a favore dell'attuazione piena ed effettiva della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, del programma d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e dei risultati delle relative conferenze di revisione. Le parti attuano politiche e progettano programmi volti a garantire l'accesso universale a servizi di salute sessuale e riproduttiva di qualità, completi, integrati e dal costo accessibile, che prevedano adeguati programmi di assistenza psicologica, informazione ed educazione sessuale, tenuto conto, ove appropriato, degli orientamenti tecnici internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in materia di educazione sessuale, e la prestazione di servizi di assistenza per la salute sessuale e riproduttiva. Le parti sostengono l'effettiva attuazione, ove appropriato, della dichiarazione ministeriale sulla popolazione e lo sviluppo in Asia e nella regione del Pacifico.

ARTICOLO 50

Giovani

1.    Le parti istituiscono strutture di governance per far fruttare il dividendo giovanile ed emancipare i giovani e aumentarne l'influenza nei processi decisionali e la partecipazione attiva alla vita politica e alle iniziative di costruzione della pace e di riconciliazione. Le parti promuovono una maggiore partecipazione dei giovani all'azione ambientale, in particolare ai programmi di monitoraggio e adattamento ai cambiamenti climatici.

2.    Le parti sostengono l'imprenditorialità giovanile e un'occupazione dignitosa per i giovani, prestando particolare attenzione a coloro che sono inseriti in un percorso di istruzione, occupazione o formazione per aiutarli ad acquisire competenze professionali utili per il mercato del lavoro.


3.    Le parti promuovono programmi in campo sociale e della giustizia volti alla prevenzione della delinquenza giovanile e all'integrazione nella vita economica e sociale. Le parti sostengono le istituzioni, quali scuole, organizzazioni di ispirazione religiosa e gruppi giovanili, che possono contribuire a rafforzare la resilienza nelle comunità vulnerabili e aiutare i giovani a rischio.

4.    Le parti adottano misure per migliorare e rafforzare i sistemi e le garanzie di tutela dei minori. Le parti sostengono misure volte a porre fine al lavoro minorile e agli abusi sui minori, ai matrimoni precoci e forzati e alle punizioni corporali.

ARTICOLO 51

Persone con disabilità

1.    Le parti promuovono, tutelano e rispettano i diritti delle persone con disabilità, senza discriminazioni di sorta. Le parti adottano misure concrete per garantire l'inclusione piena delle persone con disabilità nella società grazie alla parità di accesso ai servizi sociali, istruzione e sanità comprese, e all'effettiva partecipazione ai mercati del lavoro e alle altre opportunità economiche.

2.    Le parti incoraggiano la ratifica della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e ne sostengono l'effettiva attuazione, tenuto conto dei quadri politici in cui operano.


ARTICOLO 52

Cultura, sport e contatti interpersonali

1.    Le parti promuovono la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e la diversità delle espressioni culturali allo scopo di approfondire la comprensione reciproca e favorire scambi culturali equilibrati. Le parti cooperano e promuovono gli investimenti a sostegno della conservazione e della promozione delle arti e della cultura tradizionali, delle conoscenze indigene e della diversità culturale.

2.    Le parti promuovono le industrie creative e culturali e il turismo culturale quali motori dell'occupazione e della crescita sostenibile. Le parti si adoperano per favorire la mobilità dei professionisti della cultura e della creatività e la circolazione delle opere d'arte, e per realizzare iniziative comuni in varie sfere culturali e creative. Le parti incoraggiano l'emancipazione economica delle donne e dei giovani mediante le catene del valore culturali, rafforzando i partenariati pubblico-privato per la produzione culturale e integrando sistematicamente la dimensione culturale nelle politiche, tenuto conto dei quadri politici in cui le stesse parti operano, fra cui la strategia culturale regionale per il Pacifico.

3.    Le parti promuovono la creatività e l'innovazione, la condivisione delle conoscenze, la cocreazione internazionale e regionale e le possibilità di accesso al mercato dei beni e servizi culturali. Le parti definiscono regolamentazioni settoriali e un sostegno istituzionale che tuteli, tra l'altro, i diritti di proprietà intellettuale sulle opere dell'ingegno di carattere creativo.


4.    Le parti promuovono gli scambi nel settore culturale, anche tra istituzioni quali musei e conservatori, e incoraggiano il dialogo interculturale fra i popoli e fra i portatori di interessi. Le parti sostengono la mobilità dei giovani e degli animatori socioeducativi quale mezzo per promuovere il dialogo interculturale e l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione formale. Le parti si adoperano per attuare iniziative di mobilità nell'istruzione superiore al fine di promuovere la cooperazione e la modernizzazione in tale ambito e di incoraggiare la mobilità dei discenti e dei docenti accademici.

5.    Le parti promuovono lo sport quale fattore trainante dello sviluppo sostenibile, della crescita economica inclusiva, dell'inclusione sociale, della non discriminazione e del progresso dei diritti umani. Le parti si adoperano per sviluppare le capacità, predisporre strutture adeguate e incoraggiare una maggiore partecipazione delle persone alle attività sportive e ad altre attività di educazione fisica, prestando particolare attenzione ai giovani e alle donne. Le parti sostengono lo sport anche come mezzo di dialogo interculturale e cooperazione tra le nazioni, prevenzione dei conflitti e della violenza e riconciliazione dopo i conflitti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

   Per il Regno del Belgio,

   Per la Repubblica di Bulgaria,

   Per la Repubblica Ceca,

   Per il Regno di Danimarca,

   Per la Repubblica Federale di Germania,

   

   Per la Repubblica di Estonia,

   Per l’Irlanda,

   Per la Repubblica Ellenica,

   Per il Regno di Spagna,

   Per la Repubblica Francese,

   


   Per la Repubblica di Croazia,

   Per la Repubblica Italiana,

   Per la Repubblica di Cipro,

   Per la Repubblica di Lettonia,

   Per la Repubblica di Lituania,

   Per il Granducato del Lussemburgo,

   Per l’Ungheria,

   Per la Repubblica di Malta,

   Il Regno dei Paesi Bassi,

   Per la Repubblica d’Austria,

   Per la Repubblica di Polonia,

   Per la Repubblica Portoghese,

   Per la Romania,

   


   Per la Repubblica di Slovenia,

   Per la Repubblica Slovacca,

   Per la Repubblica di Finlandia,

   Per il Regno di Svezia,

   Per l’Unione europea

   Per la Repubblica d'angola,

   Per Antigua e Barbuda,

   Per il Commonwealth delle Bahamas,

   Per Barbados,

   Per il Belize,

   Per la Repubblica del Benin,

   Per la Repubblica del Botswana,

   


   Per il Burkina Faso,

   Per la Repubblica del Burundi,

   Per la Repubblica di Cabo Verde

   Per la Repubblica del Camerun,

   Per la Repubblica Centrafricana,

   Per la Repubblica del Ciad,

   Per l'Unione delle Comore,

   Per la Repubblica del Congo,

   Per le Isole Cook,

   Per la Repubblica della Costa d'Avorio,

   Per la Repubblica di Cuba,

   Per la Repubblica Democratica del Congo,

   


   Per la Repubblica di Gibuti,

   Il Commonwealth di Dominica,

   Per la Repubblica Dominicana,

   Per la Repubblica della Guinea Equatoriale,

   Lo Stato di Eritrea,

   Il Regno di Eswatini,

   Per la Repubblica Federale Democratica di Etiopia,

   Per la Repubblica di Figi,

   Per la Repubblica Gabonese,

   Per la Repubblica della Geambia,

   Per la Repubblica del Ghana,

   Per Grenada,

   


   Per la Repubblica di Guinea,

   Per la Repubblica di Guinea-Bissau,

   Per la Repubblica Cooperativistica della Guyana,

   Per la Repubblica di Haiti,

   Per la Giamaica,

   Per la Repubblica del Kenya,

   Per la Repubblica di Kiribati,

   Il Regno di Lesotho,

   Per la Repubblica di Liberia,

   Per la Repubblica del Madagascar,

   Per la Repubblica del Malawi,

   Per la Repubblica delle Maldive,

   Per la Repubblica del Mali,


   Per la Repubblica delle Isole Marshall,

   Per la Repubblica Islamica di Mauritania,

   Per la Repubblica di Maurizio,

   Gli Stati Federati di Micronesia,

   Per la Repubblica Del Mozambico,

   Per la Repubblica di Namibia,

   Per la Repubblica di Nauru,

   Per la Repubblica del Niger,

   Per la Repubblica Federale della Nigeria,

   Per Niue,

   Per la Repubblica di Palau,

   Lo Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea,

   


   Per la Repubblica del Ruanda,

   

   Per la Federazione di Saint Kitts e Nevis,

   Per Santa Lucia,

   Per Saint Vincent e Grenadine,

   Per lo Stato Indipendente di Samoa,

   Per la Repubblica Democratica di Sao Tomé e Principe,

   Per la Repubblica del Senegal,

   Per la Repubblica delle Seychelles,

   Per la Repubblica di Sierra Leone,

   Per le Isole Salomone,

   Per la Repubblica Federale di Somalia,

   

   

   


   Per la Repubblica del Sudan,

   

   Per la Repubblica di Suriname,

   Per la Repubblica Unita della Tanzania,

   Per la Repubblica Democratica di Timor Leste,

   Per la Repubblica del Togo,

   Il Regno di Tonga,

   Per la Repubblica di Trinidad e Tobago,

   Per Tuvalu,

   Per la Repubblica dell'Uganda,

   Per la Repubblica di Vanuatu,

   Per la Repubblica dello Zambia,

   Per la Repubblica dello Zimbabwe

________________

ALLEGATO I

PROCESSO DI RIMPATRIO E RIAMMISSIONE

1.Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioniseguenti:

1)    "Stato richiedente": lo Stato (uno dei membri dell'OSACP o uno degli Stati membri dell'Unione europea) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, della parte generale del presente accordo;

2)    "Stato richiesto": lo Stato (uno dei membri dell'OSACP o uno degli Stati membri dell'Unione europea) cui è presentata la domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, della parte generale del presente accordo.

   


2.Rimpatrio e riammissione di persone sprovviste di documento di viaggio in corso di validità

Il processo di rimpatrio e riammissione si svolge come segue:

se la persona oggetto della richiesta di riammissione è in possesso di un passaporto scaduto, di una carta d'identità in corso di validità o scaduta o di altro documento d'identità ufficiale con fotografia, o se la sua identità è stata confermata con tutti i mezzi appropriati, anche a seguito di ricerche nei registri delle domande di visto o in qualsiasi altro registro ufficiale dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, al ricevimento delle informazioni pertinenti, fornisce documenti di viaggio validi quanto prima dopo aver ricevuto la domanda dello Stato richiedente, a meno che valide ragioni non giustifichino l'impiego di più tempo, nel caso in cui lo Stato richiesto debba fornire i documenti di viaggio nel più breve tempo possibile; o

negli altri casi, se occorre verificare la cittadinanza della persona oggetto della richiesta di riammissione, lo Stato richiesto procede alla verifica necessaria subito dopo aver ricevuto la domanda dello Stato richiedente, ricorrendo alle procedure di identificazione più appropriate ed efficienti, compreso il colloquio di identificazione, su richiesta dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente e lo Stato richiesto consultano i registri biometrici, se disponibili.


In ogni caso, quando riceve una domanda di riammissione riguardante un suo cittadino, lo Stato richiesto risponde entro 30 giorni da tale domanda, nel rispetto dei termini di cui all'allegato 9, capo 5, norma 5.26, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, fornendo al proprio cittadino un documento di viaggio adeguato ai fini del rimpatrio o dimostrando allo Stato richiedente che l'interessato non è suo cittadino.

3.Mezzi di trasporto per il rimpatrio

Il rimpatrio è effettuato, previa notifica allo Stato richiesto, con qualsiasi mezzo di trasporto conformemente agli obblighi di cui all'articolo 74 della parte generale del presente accordo. Il rimpatrio in aereo non è limitato all'utilizzo di voli di linea.

4.Rimpatrio di minori non accompagnati

A tutela dell'interesse superiore del minore, il minore non accompagnato può essere ricondotto unicamente a un suo familiare, a un tutore designato, ad altra autorità prevista dalla legislazione nazionale o a una struttura di accoglienza adeguata dello Stato richiesto.


5.Accordi e intese bilaterali

Su richiesta di una parte, le parti, fatta salva l'applicabilità diretta del titolo VI, capo 4, della parte generale del presente accordo, e del presente allegato, concludono accordi o intese bilaterali che disciplinano obblighi specifici in materia di rimpatrio e riammissione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e del membro dell'OSACP interessato. Tali accordi o modalità prevedono tempi più brevi per l'identificazione e il rilascio dei documenti di viaggio al fine di agevolare ulteriormente l'attuazione del presente allegato. Tali accordi e intese bilaterali comprendono, se una o l'altra parte di tale accordo o modalità lo ritiene necessario, le modalità per il ritorno e la riammissione delle persone diverse dai cittadini delle parti, inclusi gli apolidi, che risiedono abitualmente nel territorio dello Stato richiesto.

Gli obblighi definiti in tali accordi o intese bilaterali sono compatibili con le disposizioni del presente allegato.

________________

ALLEGATO II

OPERAZIONI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 1

Personalità giuridica e status

1.    La Banca europea per gli investimenti ("BEI") e qualsiasi controllata della BEI hanno personalità giuridica nel territorio dei membri dell'OSACP, compresa in particolare la capacità di stipulare contratti, acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2.    La BEI e qualsiasi controllata della BEI beneficiano, nel territorio di ciascun membro dell'OSACP, dello stesso regime fiscale e doganale e dello status riconosciuto all'istituzione internazionale operante in tale membro dell'OSACP più favorita riguardo a tali regimi e status.


ARTICOLO 2

Regolamentazione bancaria e finanziaria

La BEI e qualsiasi controllata della BEI possono svolgere nel territorio dei membri dell'OSACP, in veste di organizzazione internazionale e ai fini previsti dal presente accordo, le attività previste dallo statuto della BEI o di tale controllata, e dalle sue modifiche successive, compresi, ma non esclusivamente, il finanziamento mediante prestiti, obbligazioni, garanzie, capitale sociale, quasi‑equity o qualsiasi altro strumento di finanziamento, la fornitura o il finanziamento di assistenza tecnica, gli investimenti sui mercati monetari, l'acquisto e la cessione di titoli e l'esecuzione di qualsiasi altra operazione finanziaria connessa a tali attività, nonché l'esecuzione di operazioni su conti bancari denominati in qualsiasi valuta.

ARTICOLO 3

Cambio

1.    Per tutte le operazioni effettuate dalla BEI o da qualsiasi controllata della BEI finanziate dall'UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, i membri dell'OSACP provvedono affinché:

a)    i beneficiari e le controparti possano convertire in qualsiasi valuta pienamente convertibile, al tasso di cambio in vigore in quel momento, gli importi nella valuta nazionale del membro OSACP interessato, che sono necessari per il pagamento tempestivo di tutte le somme dovute alla BEI o a qualsiasi controllata della BEI per tali operazioni; e


b)    gli importi di cui alla lettera a) sono liberamente, immediatamente ed effettivamente trasferibili all'interno o all'esterno del territorio del membro dell'OSACP interessato, in modo da consentire al beneficiario o controparte di cui alla lettera a) di adempiere ai propri obblighi nei confronti della BEI o della controllata.

2.    Per tutte le operazioni effettuate dalla BEI, o da una delle sue controllate, finanziate dall'UE per per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, i membri dell'OSACP provvedono affinché la BEI o la controllata possano:

a)    convertire in qualsiasi valuta pienamente convertibile, al tasso di cambio in vigore in quel momento, gli importi nella valuta nazionale del membro dell'OSACP interessato che sono ricevuti dalla BEI o dalla controllata;

b)    trasferire liberamente, immediatamente ed effettivamente gli importi così convertiti di cui alla lettera a) al di fuori del territorio del membro dell'OSACP interessato su conti bancari che la BEI o la controllata possono liberamente determinare, o disporre di tali importi nel territorio del membro dell'OSACP interessato; e

c)    convertire nella valuta nazionale del membro dell'OSACP interessato, al tasso di cambio in vigore in quel momento, qualsiasi importo in qualsiasi valuta pienamente convertibile.



ARTICOLO 4

Riconoscimento delle decisioni giudiziarie

Ogni membro dell'OSACP si impegna, nell'ambito di una controversia tra la BEI o qualsiasi controllata della BEI e un beneficiario o un terzo, in merito alle attività della BEI o di qualsiasi controllata della BEI volte a conseguire gli obiettivi del presente accordo:

a)    a garantire che il giudice del membro dell'OSACP abbia il potere di riconoscere una decisione definitiva emessa in esito a giusto processo da un organo giurisdizionale competente, compresi la Corte di giustizia dell'Unione europea o qualsiasi giudice nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o qualsiasi collegio arbitrale, nella misura consentita dalla costituzione di tale membro dell'OSACP, e

b)    a garantire l'esecuzione di siffatta decisione conformemente alle norme e procedure nazionali applicabili.

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(1)    GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.