COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.11.2023
COM(2023) 777 final
2023/0452(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE ("direttiva e-privacy"), con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico online dai loro servizi.
Come spiegato nel considerando 10, il regolamento provvisorio intende fornire una soluzione temporanea in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 10, secondo comma, il regolamento provvisorio scadrà il 3 agosto 2024.
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, adottata dalla Commissione l'11 maggio 2022, mira a fornire tale quadro giuridico a lungo termine.
I negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento a lungo termine non si sono conclusi e non è certo che si concluderanno in tempo utile affinché il regolamento a lungo termine entri in vigore e si applichi prima della scadenza del regolamento provvisorio. È pertanto necessario introdurre, con la presente proposta, una proroga limitata del regolamento provvisorio per consentire la prosecuzione delle suddette attività effettuate su base volontaria per un periodo di tempo sufficiente a permettere la conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine. Ciò garantirà che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati in modo efficace e lecito senza interruzioni fino a quando non sarà concordato il regime a lungo termine istituito dalla proposta di regolamento.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta mantiene gli impegni assunti nella strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, in particolare proporre una legislazione per contrastare efficacemente gli abusi sessuali online sui minori. Il quadro giuridico attuale dell'UE in questo settore è costituito dalla legislazione dell'Unione in materia di abusi sessuali su minori, ossia la direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori e il regolamento provvisorio, che si applica fino al 3 agosto 2024.
La legislazione proposta integra la strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi, che mira a creare esperienze digitali sicure per i minori e a promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta proroga il periodo di applicazione del regolamento provvisorio per un periodo di tempo limitato, senza modificare in altro modo tale regolamento.
Di conseguenza, come nel caso del regolamento provvisorio nella versione precedente alla modifica ora proposta, l'approccio ivi contenuto si basa sul regolamento generale sulla protezione dei dati. Come spiegato ai considerando 12 e 15 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento provvisorio, il regolamento generale sulla protezione dei dati si applica e non è pregiudicato dal regolamento provvisorio. Pertanto le norme stabilite nel regolamento generale sulla protezione dei dati devono continuare ad essere rispettate, comprese quelle sulla liceità del trattamento (articolo 6). Nella pratica i prestatori tendono a invocare vari motivi per il trattamento previsti da tale regolamento per effettuare il trattamento di dati personali inerenti alla rilevazione volontaria e alla segnalazione di casi di abuso sessuale online su minori.
Analogamente al regolamento provvisorio nella sua forma attuale, la proposta riguarda i fornitori che offrono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e sono pertanto soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e-privacy e della relativa proposta di revisione attualmente in fase di negoziazione, con entrambe le quali la proposta è coerente.
La proposta è inoltre coerente con il regolamento sui servizi digitali. Il regolamento provvisorio da prorogarsi integra il quadro orizzontale del regolamento sui servizi digitali, stabilendo le norme specifiche necessarie per il caso particolare della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La pertinente base giuridica è costituita dagli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Tali disposizioni costituiscono anche la base giuridica del regolamento provvisorio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'UE è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali online sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per continuare a garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio. La proroga limitata del regolamento provvisorio può essere adottata solo mediante un atto legislativo dell'Unione.
•Proporzionalità
La proposta soddisfa il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Introduce una proroga limitata della deroga temporanea e mirata in relazione ad alcuni aspetti delle modifiche del quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se ed in quanto sono attualmente conformi al diritto dell'Unione.
La durata della proroga è limitata a un periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine, quale ragionevolmente valutabile al giorno d'oggi tenendo conto in particolare dello stato attuale dei negoziati e delle prossime elezioni del Parlamento europeo.
•Scelta dell'atto giuridico
Gli obiettivi della presente proposta possono essere perseguiti al meglio mediante un regolamento, dato che l'atto modificato, vale a dire il regolamento provvisorio, è anch'esso un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
Tenuto conto dell'obiettivo strategico e dell'importanza del fattore tempo in relazione a tale questione, non sono disponibili altre opzioni strategiche sostanzialmente diverse e quindi non è necessario effettuare una valutazione d'impatto. In particolare, con tale misura si intende introdurre una proroga limitata della deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva e-privacy per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano continuare a utilizzare su base volontaria tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi dopo il 3 agosto 2024, in attesa dell'adozione della legislazione a lungo termine.
•Diritti fondamentali
La proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").
Le misure proposte sono conformi all'articolo 7 della Carta, che tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, diritto che comprende la riservatezza delle comunicazioni. Inoltre, nella misura in cui il trattamento delle comunicazioni elettroniche da parte di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero con il solo obiettivo di individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori e rimuovere il materiale pedopornografico rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dalla presente proposta, il regolamento generale sulla protezione dei dati, che recepisce nel diritto derivato l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta, secondo cui ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, continua ad applicarsi a tale trattamento.
La proposta è inoltre conforme all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, il quale stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È altresì conforme agli articoli 1, 3 e 4 della Carta relativi, rispettivamente, al diritto alla dignità umana, al diritto all'integrità della persona e alla proibizione di trattamenti inumani o degradanti, considerato che gli abusi sessuali su minori possono interferire (gravemente) con tali diritti fondamentali dei minori coinvolti.
Infine, consentendo ai fornitori, a determinate condizioni adeguate, di adottare misure volontarie per contrastare eventuali usi impropri dei loro servizi, la proposta tiene conto anche della loro libertà d'impresa, garantita dall'articolo 16 della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 contiene la modifica del regolamento provvisorio introdotta dal regolamento proposto, consistente in una proroga limitata del periodo di applicazione del regolamento provvisorio. Si tratta dell'unica modifica apportata al regolamento provvisorio.
L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento proposto.
2023/0452 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede un regime temporaneo per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine. Tale regolamento si applica fino al 3 agosto 2024.
(2)La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori mira a fornire tale quadro giuridico a lungo termine. Tuttavia, i negoziati interistituzionali su detta proposta non si sono ancora conclusi e non è certo che si concluderanno in tempo utile affinché il quadro giuridico a lungo termine, comprese le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2021/1232 in esso contenute, sia adottato, entri in vigore e si applichi prima del 3 agosto 2024.
(3)È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, in conformità delle norme applicabili del diritto dell'Unione, comprese le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, senza interruzioni in attesa della conclusione di tali negoziati interistituzionali e dell'adozione, dell'entrata in vigore e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine.
(4)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un ulteriore periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine.
(5)Tenuto conto della necessità di garantire tempestivamente la certezza del diritto e della natura limitata della modifica, ossia la proroga del periodo di applicazione del regime esistente, è opportuno disporre che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1232, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Esso si applica fino al 3 agosto 2026."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente