Bruxelles, 11.12.2023

COM(2023) 776 final

2023/0458(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica di Timor Leste all'OMC


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") in riferimento alla prevista adozione di una decisione in merito all'adesione della Repubblica democratica di Timor Leste all'OMC.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC")

Obiettivo dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC") è conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea ("UE") è parte dell'accordo 1 . Anche tutti i 27 Stati membri dell'UE sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.

2.2.La Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio

La Conferenza dei ministri è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. Per legge e prassi, le decisioni sono adottate per consenso.

La prossima riunione della Conferenza dei ministri si terrà ad Abu Dhabi, Emirati arabi uniti, dal 26 al 29 febbraio 2024.

2.3.L'atto previsto durante la Conferenza dei ministri dell'OMC e il motivo e l'obiettivo della proposta

Durante la 13a Conferenza dei ministri dell'OMC ("CM13") può essere adottata una decisione relativa all'adesione della Repubblica democratica di Timor Leste ("Timor Leste") all'OMC.

I membri dell'OMC e Timor Leste sono giunti alla fase conclusiva di un accordo sulle condizioni di adesione di Timor Leste all'organizzazione. Questo risultato è stato raggiunto dopo diversi anni di negoziati, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata da Timor Leste nel 2016.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione di Timor Leste all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, dai quali sia Timor Leste che i suoi partner commerciali dell'OMC trarranno notevoli benefici. La domanda di adesione di Timor Leste è stata esaminata secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati ("PMS").

2.4.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il multilateralismo è al centro della politica commerciale dell'UE e l'Unione europea sostiene l'adesione dei paesi terzi all'OMC a condizioni adeguate.

2.5.Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta, che è coerente con l'azione esterna e la politica di sviluppo dell'UE, consentirà di ancorare Timor Leste al sistema commerciale multilaterale secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei PMS.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Note generali

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di unirsi a un eventuale consenso in sede di OMC sull'adozione, da parte della Conferenza dei ministri, dell'atto previsto, che consiste in una decisione relativa all'adesione di Timor Leste all'OMC.

Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso sull'atto previsto, la posizione dell'UE in sede di CM13 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE 2 .

La presente proposta riguarda un'eventuale decisione in sede di CM13 in merito all'adesione di Timor Leste all'OMC. Nel 2016 il governo di Timor Leste ha presentato domanda di adesione all'OMC. Il 7 dicembre 2016 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione di Timor Leste. La sesta riunione del gruppo di lavoro si è tenuta l'11 ottobre 2023. I negoziati multilaterali su ulteriori settori connessi al commercio sono ancora in corso. Nel marzo 2023 la Commissione ha concluso, a nome dell'UE, negoziati bilaterali su un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte di Timor Leste. Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e sviluppo sostenibile di Timor Leste. L'UE dovrebbe sostenere l'adesione di Timor Leste.

Dal momento che i negoziati sono ancora in corso, la Commissione si aspetta che il Consiglio decida in merito alla posizione dell'UE sui risultati di tali negoziati non appena la situazione dei testi pertinenti diventerà sufficientemente chiara all'inizio della Conferenza dei ministri o nel corso della stessa.

L'iniziativa è pienamente coerente con le disposizioni vigenti. Decisioni analoghe erano state preparate per precedenti Conferenze dei ministri dell'OMC, tra cui da ultimo la 10a Conferenza dei ministri dell'OMC nel 2015 3 .

Sintesi delle condizioni di adesione all'OMC

Elenco di impegni: prodotti e servizi

Tariffe sui prodotti

La tariffa doganale di Timor Leste è costituita da 10 810 linee tariffarie. Timor Leste vincola il 100 % del proprio elenco e applicherà i dazi consolidati finali a decorrere dalla data di adesione, ad eccezione di alcune linee tariffarie per i prodotti delle tecnologie dell'informazione (378 nel 2027 e 27 nel 2030).

·Prodotti industriali: il dazio consolidato finale medio per i prodotti non agricoli è del 10,0 % (i picchi tariffari più elevati raggiungono l'80 % per il pesce fresco e il bambù).

·Prodotti agricoli: il dazio consolidato finale medio per i prodotti agricoli è del 15,7 % (i picchi tariffari più elevati raggiungono l'80 % per il caffè e il cacao).

Tali medie tariffarie sono molto ambiziose per un PMS, in particolare tenendo in considerazione le piccole dimensioni e la vulnerabilità dell'economia di Timor Leste.

Servizi

Considerato il suo status di PMS, l'elenco di servizi di Timor Leste in termini di impegni specifici nel settore dei servizi è particolarmente esauriente e ambizioso. Timor Leste intende assumere impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in una vasta gamma di settori terziari, tra cui i servizi professionali, informatici e altri servizi alle imprese, i servizi di comunicazione, i servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione e dell'istruzione, i servizi ambientali, i servizi finanziari (assicurativi e bancari), i servizi sanitari e sociali, i servizi turistici e i servizi connessi ai viaggi, i servizi ricreativi, culturali e sportivi e i servizi di trasporto. Timor Leste si impegnerà inoltre a rispettare il documento di riferimento in materia di regolamentazione interna dei servizi.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La Conferenza dei ministri dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.

Gli atti previsti menzionati sopra costituiscono atti aventi effetti giuridici poiché possono incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0458 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica di Timor Leste all'OMC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994 5 , l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare decisioni per consenso.

(3)Nella 13a riunione del 26-29 febbraio 2024, la Conferenza dei ministri dell'OMC potrà adottare una decisione in merito all'adesione di Timor Leste all'OMC.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza dei ministri dell'OMC, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.

(5)I negoziati per l'adesione di Timor Leste all'OMC sono iniziati nel 2016. Il 7 dicembre 2016 è stato istituito il gruppo di lavoro sull'adesione di Timor Leste. La sesta riunione del gruppo di lavoro si è tenuta l'11 ottobre 2023. I negoziati multilaterali su ulteriori settori connessi al commercio sono ancora in corso. Nel marzo 2023 la Commissione ha concluso, a nome dell'UE, negoziati bilaterali su un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte di Timor Leste. Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e sviluppo sostenibile di Timor Leste. L'UE dovrebbe sostenere l'adesione di Timor Leste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 13a Conferenza dei ministri dell'OMC è la seguente:

associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di adottare una decisione relativa all'adesione di Timor Leste all'OMC.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(2)    Qualora, contrariamente alle aspettative attuali, il consenso fosse formalizzato in un accordo internazionale che modifica l'accordo OMC oppure in un accordo internazionale multilaterale tra alcuni membri dell'OMC, la Commissione presenterebbe le necessarie proposte a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE successivamente all'adozione dei testi e alla loro apertura per accettazione da parte della CM13 o dei membri dell'OMC interessati durante la CM13.
(3)     pdf (europa.eu) .
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.