Bruxelles, 28.11.2023

COM(2023) 754 final

2023/0438(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

Il traffico di migranti è un'attività criminale che ha in spregio la vita umana e priva le persone della dignità nella ricerca del profitto, violando i diritti fondamentali delle persone e compromettendo gli obiettivi di gestione della migrazione dell'UE.

La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani costituiscono una delle priorità dell'Unione europea e sono essenziali per affrontare in modo globale la migrazione irregolare. Le reti criminali sfruttano la disperazione delle persone e utilizzano le rotte terrestri, marittime e aeree per favorire l'immigrazione irregolare, mettendo a rischio vite umane e cercando in ogni modo di ricavare il massimo profitto.

Nel discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2023 la presidente von der Leyen ha invitato a rafforzare tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione per contrastare efficacemente il traffico di migranti, attraverso l'aggiornamento dell'attuale quadro normativo, che ha più di vent'anni, il rafforzamento della governance in materia di traffico di migranti e del ruolo delle agenzie dell'UE, in particolare di Europol, e una più intensa cooperazione tra le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni, gli Stati membri ed i paesi partner, al fine di combattere questo problema a livello globale. La presidente von der Leyen ha anche sottolineato la necessità di collaborare con i partner per combattere questo problema mondiale. Ecco perché la Commissione sta organizzando una conferenza internazionale per lanciare un'alleanza mondiale con un invito ad agire per contrastare il traffico di persone.

Alimentato da una domanda crescente determinata da crisi emergenti e sempre più profonde, in particolare recessioni economiche, emergenze ambientali causate dai cambiamenti climatici, conflitti e pressione demografica in molti paesi terzi, il traffico di migranti verso l'UE e al suo interno sta raggiungendo nuovi picchi. Il traffico di migranti è un fattore determinante dell'aumento degli arrivi irregolari nell'UE: nel 2022 alle frontiere esterne dell'UE sono stati accertati circa 331 000 ingressi irregolari, il livello più elevato dal 2016, corrispondente a un incremento del 66 % rispetto all'anno precedente 1 . Nel 2023, fino alla fine di settembre, alle frontiere esterne dell'UE sono stati intercettati circa 281 000 attraversamenti irregolari della frontiera, pari a un incremento del 18 % rispetto allo stesso periodo del 2022. Questo dato coincide con un aumento delle attività dei trafficanti, come dimostra il nuovo record di più di 15 000 trafficanti di migranti segnalati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) nel 2022 2 . Tenendo conto dell'aumento degli arrivi irregolari e delle varie crisi a livello mondiale che interessano una serie di paesi di origine e transito, è possibile prevedere che i flussi migratori verso l'Europa e le attività criminali connesse al traffico di migranti resteranno costantemente elevati o addirittura cresceranno.

Si stima che più del 90 % dei migranti irregolari che raggiungono l'UE faccia ricorso ai trafficanti, che per la maggior parte sono organizzati in gruppi criminali. Le reti dei trafficanti traggono dalle loro attività criminali notevoli profitti, che si collocano tra i 4,7 e i 6 miliardi di EUR all'anno a livello mondiale 3 . Dare una risposta forte e decisa alle attività dei trafficanti è pertanto di primaria importanza per ridurre la migrazione irregolare. Si stima che le attività di spietati trafficanti di migranti, in particolare in mare, abbiano determinato il tragico bilancio di oltre 28 000 decessi 4 dal 2014.

Circa la metà delle reti del traffico di migranti è dedita anche ad altre attività criminose 5 , come la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi, e favorisce nel contempo anche i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'UE. Le autorità di contrasto e giudiziarie si trovano a far fronte a sfide molteplici e in costante evoluzione: la rapidità di cambiamento e di adattamento del modus operandi dei trafficanti; l'aumento del ricorso alle minacce e alla violenza nei confronti non solo dei migranti, ma anche delle autorità di contrasto 6 ; le difficoltà nel localizzare e arrestare i trafficanti che si nascondono in paesi terzi; l'utilizzo di un'ampia varietà di mezzi di trasporto, comprese imbarcazioni non adatte alla navigazione e meno facili da individuare (come pescherecci o imbarcazioni di fortuna in metallo), veicoli stradali in cui i migranti sono nascosti in condizioni pericolose, così come voli commerciali e charter, sempre più usati per portare i migranti in paesi vicini all'UE o confinanti con l'UE, da dove i migranti cercano poi di entrare irregolarmente nell'UE 7 ; l'utilizzo di strumenti digitali in tutte le fasi del processo, con pubblicità online dei servizi offerti dai trafficanti, delle rotte e dei prezzi, nonché per la falsificazione dei documenti; l'uso di cripto-valute, moneta digitale o altre forme non ufficiali di pagamento (ad esempio hawala) 8 .

Combattere il traffico di migranti è essenziale per smantellare le reti della criminalità organizzata che causano violazioni dei diritti umani e morte, e per contrastare l'incremento della migrazione irregolare nell'UE. Un approccio globale e sostenibile alla migrazione richiede una combinazione di azioni forti ed efficienti che integrino partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi di origine e di transito, che affrontino le cause profonde della migrazione, in particolare di quella irregolare, e nel contempo contrastino la criminalità organizzata, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Il nuovo patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo1 pone la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti al centro del suo approccio globale alla migrazione.

La presente proposta di regolamento fa parte di un pacchetto di misure volte a modernizzare e rafforzare il quadro giuridico esistente e a dotare l'Unione di norme adeguate allo scopo. È accompagnata da una proposta di direttiva relativa alla prevenzione e al contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Tale proposta introduce uno strumento moderno di diritto penale dell'UE che definisce chiaramente e sanziona in modo effettivo le reti della criminalità organizzata responsabili del traffico di migranti, armonizza le sanzioni tenendo conto della gravità del reato, migliora l'ambito di competenza giurisdizionale, rafforza le risorse degli Stati membri per combattere e prevenire il traffico di migranti e migliora la raccolta e la comunicazione dei dati.

Il pacchetto è stato presentato in occasione della conferenza internazionale che ha lanciato un'"alleanza mondiale per contrastare il traffico di migranti". Con questa conferenza la Commissione intende creare un quadro per una cooperazione politica forte con i partner internazionali invitando ad impegni e azioni condivisi per contrastare insieme il traffico di migranti a livello mondiale.

Queste tre iniziative integrano le iniziative esistenti nel settore del contrasto del traffico di migranti e attuano il piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025) aggiornando il quadro giuridico esistente dell'UE per sanzionare i trafficanti che operano sulle rotte migratorie e definendo un nuovo quadro giuridico moderno per la cooperazione operativa e internazionale contro il traffico di migranti per gli anni a venire.

La presente proposta di regolamento fa parte di un pacchetto coerente che comprende anche la suddetta proposta di direttiva relativa alla prevenzione e al contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Nel loro insieme, queste proposte mirano a modernizzare il quadro giuridico per combattere il traffico di migranti, al fine di dotare l'Unione degli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti, come stabilito nel programma di lavoro della Commissione per il 2024 annunciato il 17 ottobre 2023.

Obiettivo della proposta

L'obiettivo generale della presente proposta è rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e in particolare il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti.

Al fine di intensificare la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, e le relative indagini, la presente proposta persegue gli obiettivi specifici indicati di seguito.

1)Rafforzare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani

Per favorire un coordinamento e uno scambio di informazioni più efficaci, tempestivi e sistematici in materia di contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, il Centro europeo contro il traffico di migranti presso Europol sarà composto da personale di Europol e da esperti nazionali distaccati e coinvolgerà gli ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che dovrebbero essere distaccati in modo permanente presso Europol al fine di garantire lo scambio regolare delle informazioni nonché la cooperazione e il coordinamento operativi. Allo stesso tempo le agenzie che operano nel settore della giustizia e degli affari interni hanno l'opportunità di rafforzare la loro cooperazione sulla base dei rispettivi mandati e di ottimizzare lo scambio di informazioni per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Eurojust è un soggetto fondamentale nel rafforzamento della risposta delle autorità giudiziarie al traffico di migranti, che fornisce sostegno a casi complessi necessitanti di un coordinamento giudiziario transfrontaliero e a squadre investigative comuni in relazione a indagini penali sui casi di traffico di migranti.

2)Rafforzare la guida e il coordinamento nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani a livello dell'UE

Per ovviare alla carenza di analisi, coordinamento e guida strategici a livello dell'UE, la proposta definisce i compiti strategici specifici del Centro europeo contro il traffico di migranti al fine di fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione mediante il monitoraggio delle tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, la produzione di relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni della minaccia e aggiornamenti situazionali sulle rotte migratorie, come pure indagini e azioni operative. Per quanto riguarda i compiti strategici, il Centro europeo contro il traffico di migranti si riunirà almeno due volte all'anno con i rappresentanti di ciascuno Stato membro, di Eurojust, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e la Commissione per garantire una guida e un coordinamento efficaci. Il Centro europeo contro il traffico di migranti fornirà sostegno al direttore esecutivo di Europol per quanto riguarda le richieste di avviare indagini penali.

3)Migliorare la condivisione delle informazioni in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani

La proposta di regolamento rafforza l'obbligo degli Stati membri di condividere con Europol le informazioni, anche biometriche, in materia di traffico di migranti e di tratta di esseri umani, anche imponendo la creazione di collegamenti diretti delle autorità nazionali competenti e dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA) di Europol. La Commissione propone di incaricare il Centro europeo contro il traffico di migranti di individuare i casi di traffico di migranti o di tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche mediante lo scambio di dati personali; in tal modo si intende coadiuvare il direttore esecutivo nel decidere, caso per caso, in merito al trasferimento dei dati personali ai paesi terzi in conformità dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento Europol.

4)Rafforzare le risorse degli Stati membri per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani

Al fine di aiutare gli Stati membri a contrastare efficacemente il traffico di migranti e scambiare le informazioni pertinenti con Europol, la proposta prevede che essi designino servizi specializzati per combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, provvedano a dotare tali servizi di risorse adeguate, li connettano a SIENA, ed incarichino il Centro europeo contro il traffico di migranti di fungere da rete di servizi specializzati.

5)Rafforzare il sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani attraverso task force operative e distaccamenti Europol per supporto operativo

Si propone di codificare e di sviluppare ulteriormente il concetto di task force operative e di istituire un nuovo strumento nella forma di distaccamenti Europol a fini di supporto operativo, come strumenti avanzati per il coordinamento e il supporto analitico, operativo, tecnico e forense, su richiesta degli Stati membri o su proposta del direttore esecutivo di Europol. La proposta prevede anche la creazione di un gruppo di esperti operanti nei rispettivi Stati membri che possa essere messo immediatamente a disposizione di Europol per i distaccamenti e impone agli Stati membri di provvedere affinché tali strumenti siano attuati in modo efficace. Anche i paesi terzi possono partecipare alle task force operative e i distaccamenti Europol per supporto operativo possono avvenire in paesi terzi.

Per conseguire tali obiettivi la Commissione propone di incrementare le risorse finanziarie e umane di Europol per far fronte alle esigenze operative e sopperire alle carenze individuate.

   Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è coerente con le disposizioni politiche esistenti e future nell'ambito della cooperazione nell'attività di contrasto, anche riguardanti Europol, un settore di competenza condivisa tra l'UE e gli Stati membri. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e per restringere il più possibile lo spazio in cui operano i terroristi e gli autori di reati gravi. In seguito alla crisi migratoria del 2015, l'architettura generale dei sistemi di informazione e delle banche dati nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) è stata rivista riservando una particolare attenzione all'interoperabilità. Nel 2017, in seguito agli attacchi terroristici sferrati in Europa, il quadro legislativo sulla lotta al terrorismo e sullo scambio di informazioni è stato rafforzato. In risposta alle pressanti esigenze operative di far fronte all'evolversi del panorama della sicurezza e agli inviti dei colegislatori a rafforzare il sostegno di Europol, nel 2022 il regolamento Europol è stato rafforzato. Il nuovo mandato di Europol è entrato in vigore a giugno 2022, consentendo all'agenzia di rafforzare le competenze e capacità operative per sostenere meglio gli Stati membri nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Il mandato rafforza inoltre il quadro per la protezione dei dati di Europol e la supervisione del Garante europeo della protezione dei dati.

La proposta è anche in linea con il quadro normativo esistente dell'UE in materia di contrasto del traffico di migranti, anche noto come pacchetto sul favoreggiamento, composto dalla direttiva 2002/90/CE che stabilisce una definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali2, dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali3. Essa è inoltre coerente sia con il piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025), che prevede il rafforzamento della cooperazione operativa tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE, le agenzie competenti dell'UE, in particolare Europol, e i paesi partner, nello smantellamento delle reti criminali che operano il traffico di migranti, sia con il pacchetto di strumenti per contrastare l'utilizzo di mezzi di trasporto commerciali per favorire la migrazione irregolare verso l'UE. I partenariati operativi per la lotta contro il traffico di migranti con i principali paesi di origine e transito sono parte integrante dei partenariati globali in materia di migrazione che l'UE sta portando avanti con i paesi partner. Intensificare la lotta contro il traffico di migranti rappresenta un interesse comune, in quanto i paesi di origine, di transito e di destinazione condividono l'obiettivo comune di combattere contro le reti criminali e proteggere le persone da possibili azioni di abuso e sfruttamento. Il traffico di migranti rimane una sfida impegnativa che deve essere affrontata in modo costante, concertato e collettivo.

Prevenire e combattere il traffico di migranti è un obiettivo fondamentale della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata e del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

   Coerenza con le altre normative dell'Unione

Per quanto riguarda il sostegno di Europol agli Stati membri, la presente iniziativa legislativa tiene conto delle normative dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare del ruolo di Eurojust 9 nel sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave, e nella cooperazione giudiziaria attraverso squadre investigative comuni 10 . L'iniziativa legislativa tiene inoltre conto delle politiche esterne dell'Unione, in particolare dell'operato delle delegazioni dell'UE e degli esperti della sicurezza nei paesi terzi e delle missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

La presente iniziativa legislativa tiene pienamente conto della pertinente normativa dell'UE in materia di protezione dei dati (cfr. la sezione 3 sui diritti fondamentali).

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La base giuridica dell'iniziativa legislativa è data dagli articoli 85, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 85, paragrafo 1, TFUE stabilisce che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol. L'articolo 87, paragrafo 1, TFUE stabilisce che l'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi di contrasto specializzati nel settore della prevenzione o dell'accertamento dei reati e delle relative indagini. L'articolo 88, paragrafo 2, TFUE sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; e b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

   Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, l'UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'UE.

Gli Stati membri sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna 11 e l'Unione rispetta le funzioni essenziali degli Stati membri, in particolare le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale 12 . Poiché la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale, un'azione condotta esclusivamente a livello nazionale non può contrastarli efficacemente. In particolare le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti sono caratterizzate da una dimensione mondiale e da una natura agile e collaborativa 13 . Per questo motivo gli Stati membri scelgono di operare in stretta collaborazione nell'ambito dell'UE, con l'intento di coordinare le rispettive azioni di contrasto e di cooperare nell'affrontare le sfide condivise in materia di sicurezza, decidendo di mettere insieme le risorse a livello dell'UE e di condividere le competenze. Europol, in quanto Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, è una chiara espressione di tale sforzo da parte degli Stati membri di garantire la sicurezza dei propri cittadini lavorando insieme.

Europol fornisce un quadro solido e un pacchetto di strumenti sofisticati per la lotta alla criminalità, che consentono agli Stati membri di coordinare le rispettive azioni di contrasto. In particolare, Europol funge da punto nodale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità, riducendo al minimo le lacune dell'intelligence criminale e concentrandosi sui dati derivanti da indagini aperte e complesse. Europol fornisce un supporto operativo agile e in tempo reale che spazia dall'analisi operativa al coordinamento operativo e riunisce i partner pertinenti ai fini di un'azione comune. Gli Stati membri si avvalgono dei propri ufficiali di collegamento presso Europol e del canale per lo scambio di informazioni fornito dall'agenzia per scambiarsi informazioni e cooperare nelle indagini penali. Gli Stati membri mettono insieme le risorse incaricando Europol di trattare le informazioni fornite nella sua banca dati e di fornire un'analisi comune. Europol è pertanto al centro dell'architettura della sicurezza europea.

La costante evoluzione delle minacce alla sicurezza, in particolare del traffico di migranti, richiede che il lavoro delle autorità di contrasto nazionali sia efficacemente sostenuto a livello dell'UE. Sebbene vi siano differenze nel modo in cui gli Stati membri contrastano specifiche forme di reato, le rispettive autorità di contrasto possono scegliere in quali casi chiedere il sostegno di Europol a livello dell'UE o a quali iniziative congiunte partecipare. Inoltre le autorità di contrasto di tutti gli Stati membri si trovano ad affrontare la stessa evoluzione delle minacce alla sicurezza. Di conseguenza, al fine di tenere il passo con tali minacce, è necessario un intervento a livello dell'UE per rafforzare il sostegno agli Stati membri nella lotta contro la criminalità grave e il terrorismo.

Gli Stati membri, da soli, non sarebbero pertanto in grado di affrontare efficacemente tutte le sfide contemplate dalla presente proposta.

   Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, occorre che la natura e l'intensità di una determinata misura corrispondano al problema individuato. Per affrontare efficacemente tutti i problemi enucleati nella presente iniziativa legislativa occorre, in un modo o nell'altro, che gli Stati membri ricevano un sostegno a livello dell'UE.

È necessario rafforzare e intensificare la cooperazione e il coordinamento tra agenzie in materia di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani a livello dell'UE: grazie al rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra Europol, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Eurojust, all'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti e alla definizione dei suoi compiti e della sua composizione, le agenzie dell'UE saranno più preparate per assicurare che il traffico di migranti e la tratta di esseri umani possano essere combattuti in modo più efficace ed efficiente a livello dell'UE piuttosto che a livello nazionale.

È necessario rafforzare la guida e il coordinamento strategici a livello dell'UE per quanto riguarda queste attività criminose, al fine di consentire l'analisi strategica mirata, la guida e il coordinamento delle indagini e delle azioni operative a livello dell'UE e tra gli Stati membri. L'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti e la definizione dei suoi compiti e della sua composizione aiuteranno inoltre a combattere contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani in modo più efficace ed efficiente a livello dell'UE piuttosto che a livello nazionale.

La condivisione delle informazioni in materia di traffico di migranti e di tratta di esseri umani tra gli Stati membri e con Europol, nonché con i paesi terzi, deve essere rafforzata e diventare più sistematica affinché il traffico di migranti possa essere contrastato in modo più efficace ed efficiente a livello dell'UE, in particolare, facendo esplicito riferimento ai due reati per quanto riguarda l'obbligo generale degli Stati membri di condividere le informazioni, incaricando Europol di trattare i dati biometrici in modo efficace ed efficiente per sostenere gli Stati membri, nel rispetto delle garanzie esistenti in materia di trattamento dei dati biometrici e istituendo l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA).

Per quanto riguarda le strutture nazionali per combattere il traffico di migranti, come già sottolineato nel piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025), non tutti gli Stati membri sono dotati delle strutture necessarie a livello nazionale per combattere il traffico di migranti e per cooperare in modo efficace con Europol. È possibile porre rimedio a tale carenza in modo più efficace ed efficiente a livello dell'UE piuttosto che a livello nazionale, imponendo agli Stati membri di designare servizi specializzati per combattere il traffico di migranti e collegarli a SIENA e incaricando il Centro europeo contro il traffico di migranti di fungere da rete di servizi specializzati.

È necessario rafforzare il supporto sul campo di Europol agli Stati membri per contrastare il traffico di migranti. Questa esigenza può essere affrontata in modo più efficace ed efficiente a livello dell'UE piuttosto che a livello nazionale, mediante l'istituzione di task force operative e il distaccamento Europol per supporto operativo.

In quanto agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto, Europol è nella posizione ideale per fornire tale sostegno a livello dell'UE. Europol si è dimostrata in effetti molto efficace nel sostenere le autorità di contrasto nazionali nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo e in particolare il traffico di migranti. Per gli Stati membri vi sono evidenti sinergie ed economie di scala, derivanti, ad esempio, dall'impiego del gruppo di riserva e del sostegno specializzato forniti da Europol, o dalle competenze che un centro specializzato come il Centro europeo contro il traffico di migranti può offrire agli Stati membri. Di fronte alle minacce alla sicurezza e alla loro evoluzione, gli Stati membri si aspettano da Europol lo stesso livello di sostegno e ne hanno bisogno dal punto di vista operativo.

La cooperazione nell'attività di contrasto a livello dell'UE tramite Europol non sostituisce le diverse politiche nazionali in materia di sicurezza interna né l'operato delle autorità di contrasto nazionali. I diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, riconosciuti dai trattati 14 , non sono pregiudicati da tale sostegno a livello dell'UE.

   Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dato che il mandato di Europol è stabilito nel regolamento (UE) 2016/794, il rafforzamento del mandato di Europol, che è parte della presente proposta, deve assumere la forma di un regolamento. 

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Consultazioni dei portatori di interessi

Il traffico di migranti pone difficoltà all'attività di contrasto, in particolare in ragione dell'agilità e della complessità delle reti criminali coinvolte e della loro capacità di adattarsi ai cambiamenti delle dinamiche migratorie e alla risposta delle autorità di contrasto. Queste sfide sono state ben individuate da Europol e dagli Stati membri e sono state oggetto di discussione nelle riunioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" e del Consiglio europeo. Il ruolo di Europol nel contrastare il traffico di migranti è stato discusso nell'ambito sia del Consiglio che di Europol, anche dal suo consiglio di amministrazione. Inoltre nel 2021, nella relazione speciale della Corte dei conti europea riguardante il sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti è stata rilevata la necessità di rafforzare il ruolo di Europol nella lotta al traffico di migranti, in particolare di consentire a Europol di utilizzare tutte le fonti d'informazione esterne pertinenti, compresi i dati biometrici, e di incrementare lo scambio di dati con i propri partner 15 .

I servizi della Commissione hanno inoltre raccolto i contributi e i pareri necessari in merito alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza, alla coerenza e al valore aggiunto dell'UE della presente iniziativa legislativa attraverso un questionario distribuito agli Stati membri per individuare esigenze e carenze operative per quanto riguarda il sostegno di Europol in materia di traffico di migranti, nonché altre esigenze e opportunità per quanto riguarda il rafforzamento del mandato di Europol. Inoltre, in seguito al dibattito in seno al gruppo "Applicazione della legge", i servizi della Commissione hanno consultato gli Stati membri a livello di esperti attraverso un apposito workshop virtuale il 14 novembre 2023. Gli Stati membri erano in generale favorevoli al rafforzamento del mandato giuridico di Europol nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Dal processo di consultazione dei portatori di interessi sono emerse cinque aree in cui è necessario un intervento a livello dell'UE, ossia: a) la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti, b) la guida e il coordinamento strategici del contrasto al traffico di migranti, c) la condivisione delle informazioni, d) strutture nazionali specializzate nella lotta al traffico di migranti ed e) il sostegno operativo di Europol sul campo.

In tutte le fasi dell'elaborazione dell'iniziativa legislativa si è tenuto conto dei risultati della consultazione.

   Valutazione d'impatto

La presente proposta legislativa non si basa su una valutazione d'impatto in quanto le scelte a disposizione della Commissione erano limitate o inesistenti, in particolare a causa dell'urgenza delle esigenze operative di rafforzare il sostegno di Europol agli Stati membri nella lotta contro il traffico di migranti. La proposta si basa comunque sugli elementi tratti dalla relazione speciale della Corte dei conti europea del 2021 relativa al sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti e sui riscontri ricevuti nel corso delle consultazioni dei portatori di interessi.

   Diritti fondamentali

Nel trattamento dei dati personali per finalità di contrasto in generale, e per quanto riguarda il sostegno fornito da Europol in particolare, deve essere garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, in particolare i diritti alla protezione dei dati di carattere personale 16 e al rispetto della vita privata 17 . La presente proposta tiene pienamente conto di tali obblighi giuridici.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa legislativa incide sul bilancio e sul fabbisogno di personale di Europol. Si stima 18 che complessivamente sarebbero necessari una dotazione aggiuntiva di circa 50 milioni di EUR e circa 50 posti supplementari per l'intero periodo dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027. In tal modo Europol disporrebbe le risorse necessarie per svolgere in modo completo ed efficiente i nuovi compiti descritti negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e per adempiere al suo mandato riveduto. I nuovi compiti di Europol previsti dalla presente proposta legislativa richiederebbero quindi rinforzi finanziari e umani supplementari rispetto alle risorse stanziate nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, che prevedeva un aumento di 160 agenti temporanei con un costo associato di 114 milioni di EUR e un contributo supplementare complessivo dell'UE di 178 milioni di EUR per il bilancio di Europol. La presente iniziativa legislativa offre anche agli Stati membri la possibilità di contribuire direttamente al bilancio dell'agenzia, ove necessario e richiesto da compiti nuovi o già esistenti.

5.    ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio e la valutazione del mandato rafforzato di Europol sarebbero effettuati prevalentemente tramite i meccanismi applicabili a norma del regolamento Europol in vigore. L'articolo 68 prevede una valutazione che analizza, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro e che può riguardare l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol e le implicazioni finanziarie di tale modifica. Oltre a svolgere tale valutazione, la Commissione raccoglierà dati attraverso la sua rappresentanza nelle riunioni del consiglio di amministrazione di Europol e la sua supervisione, insieme agli Stati membri, dell'operato di Europol (articolo 11).    

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente iniziativa legislativa propone quanto segue:

·codificare l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti in seno a Europol e istituire un quadro di governance che ne disciplini e sostenga le attività: l'iniziativa legislativa istituisce il Centro europeo contro il traffico di migranti nella forma di centro dell'Unione di esperti specializzati nella lotta al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire il punto di riferimento degli Stati membri per il sostegno alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e, in tale contesto, dovrebbe svolgere specifici compiti strategici e operativi [articolo 3];

·stabilire la composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti: l'iniziativa legislativa stabilisce la composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti e i soggetti specifici che dovrebbero partecipare all'esecuzione dei suoi compiti, sia ai fini di analisi strategiche che per le finalità di supporto operativo e tecnico alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe essere sostenuto da tutte le altre strutture interne di Europol competenti [articolo 4];

·definire i compiti strategici e operativi del Centro europeo contro il traffico di migranti: l'iniziativa legislativa stabilisce in modo dettagliato i compiti del Centro relativi all'analisi strategica e al supporto operativo e tecnico per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. A livello strategico tali compiti comprendono: analisi strategiche e valutazioni della minaccia, sostegno per l'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative, sostegno per il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, monitoraggio del traffico di migranti e della tratta di esseri umani ed elaborazione di una relazione annuale. In tale contesto, il Centro europeo contro il traffico di migranti convocherà almeno due volte all'anno una riunione dei soggetti in esso rappresentati al fine di garantire una guida e un coordinamento efficaci a livello dell'Unione. A livello operativo i compiti del Centro europeo contro il traffico di migranti comprendono: il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri; sostegno alle attività di scambio di informazioni, alle operazioni e alle indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative; individuazione dei casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani che potrebbero richiedere un sostegno operativo avanzato [articoli 5 e 6];

·prevedere la designazione di servizi specializzati in seno alle autorità competenti degli Stati membri incaricati di prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani: l'iniziativa legislativa prevede che ogni Stato membro sia tenuto a designare uno o più servizi specializzati per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche attraverso indagini penali, provvedendo affinché tali servizi raccolgano e condividano il più rapidamente possibile tutte le informazioni pertinenti attraverso SIENA con Europol e gli altri Stati membri [articolo 8];

·dotare Europol degli strumenti avanzati necessari per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e gli altri reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol: l'iniziativa legislativa prevede l'istituzione di task force operative costituite dagli Stati membri con il sostegno di Europol come meccanismi di coordinamento per lo svolgimento di attività di intelligence criminale e indagini penali congiunte, coordinate e prioritarie, in particolare sulle reti e i gruppi criminali e i singoli autori di reato. L'iniziativa legislativa stabilisce le prescrizioni minime riguardanti la partecipazione attiva e tempestiva degli Stati membri, come l'obbligo di fornire tutte le informazioni pertinenti a Europol, e prevede che Europol debba mettere a disposizione degli Stati membri il proprio supporto avanzato in campo analitico, operativo, tecnico, forense e finanziario. Alle task force operative possono partecipare anche paesi terzi [articolo 9]; 

·prevedere che Europol sia in grado di inviare funzionari nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e forense, in collegamento o d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro: lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di soddisfare una serie minima di condizioni, come la fornitura a Europol di tutte le informazioni pertinenti. Europol dovrebbe essere in grado di effettuare l'invio di personale in modo rapido, in particolare in casi di urgenza eccezionali. Il personale e gli esperti inviati da Europol dovrebbero essere in grado di attuare le misure non coercitive di indagine che sono legate al trattamento dei dati in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento Europol e all'ordinamento nazionale di tale Stato membro. Europol dovrebbe inoltre costituire un gruppo di riserva di esperti degli Stati membri, altamente qualificati nell'attività di contrasto, con profili specializzati che possano essere messi immediatamente a disposizione di Europol per distaccamenti operativi volti a fornire supporto specializzato. Europol dovrebbe inoltre essere in grado di inviare personale ed esperti nazionali distaccati in paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza e di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE o di un accordo di cooperazione tra Europol e tale paese terzo concluso prima del 1º maggio 2017 [articolo 9];

·chiarire la natura del supporto operativo che il personale di Europol può fornire sul campo alle autorità di contrasto degli Stati membri in operazioni e indagini: l'iniziativa legislativa chiarisce che il personale di Europol può fornire supporto operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione delle misure investigative, su loro richiesta e in conformità del loro diritto nazionale, anche nel contesto dell'attuazione di task force operative e del distaccamento Europol per supporto operativo. Il personale di Europol dovrebbe essere in grado di eseguire misure investigative non coercitive in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento Europol e all'ordinamento nazionale di tale Stato membro, se così richiesto da uno Stato membro conformemente al suo diritto nazionale e autorizzato dal direttore esecutivo di Europol [articolo 9];

·rafforzare la cooperazione tra Europol e paesi terzi: l'iniziativa legislativa stabilisce norme volte a un maggior coinvolgimento dei funzionari di collegamento per la migrazione distaccati in paesi terzi nel rafforzamento della condivisione delle informazioni da parte dei paesi terzi al fine di contrastare il traffico di migranti e fornire tali informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale di Europol, utilizzando SIENA [articolo 8];

·individuare i casi di traffico di migranti che richiedono la cooperazione con i paesi terzi, che possono richiedere trasferimenti di dati personali in singoli casi a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali: l'iniziativa legislativa affida al Centro europeo contro il traffico di migranti il compito di individuare tali casi. I trasferimenti di dati personali da parte di Europol a paesi terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati, possono essere effettuati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794 [articolo 6];

·rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione: l'iniziativa legislativa inserisce tali reati tra le forme di reato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794. Per quanto non attiene al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, la proposta di regolamento amplia l'elenco dei reati che rientrano nell'ambito di competenza di Europol includendo nell'allegato I del regolamento Europol la "violazione delle misure restrittive dell'Unione". In tal modo risponde alla richiesta degli Stati membri di consentire a Europol di sostenerli nella lotta contro le violazioni delle misure restrittive dell'Unione, il che attualmente è possibile soltanto se la violazione costituisce un'altra forma di reato elencata nell'allegato I del regolamento Europol, ad esempio il riciclaggio di denaro. Tuttavia non tutte le violazioni delle misure restrittive dell'Unione figurerebbero tra i reati attualmente definiti nell'allegato I del regolamento Europol. L'inserimento della violazione delle misure restrittive dell'Unione nell'allegato I del regolamento Europol integrerebbe la proposta di direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione 19 [articolo 9].

2023/0438 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 al fine di sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

(2)Il traffico di migranti è un'attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita umana e della dignità delle persone, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima e compromettendo gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione della migrazione. Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza della lotta contro i trafficanti e ha affermato la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, anche intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. A tale scopo è importante anche potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità di Europol, specialmente del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

(3)Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol ha creato un Centro europeo contro il traffico di migranti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell'Unione. Dalla sua creazione il Centro si è continuamente evoluto e ha ampliato la sua gamma di attività per fornire agli Stati membri il miglior sostegno possibile come piattaforma dinamica per la cooperazione operativa, lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri e i partner impegnati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L'aumento degli arrivi irregolari nell'Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente elaborando nuovi modi operandi e metodi sofisticati, rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo del centro specializzato dell'Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani di Europol, istituendolo come struttura permanente nell'ambito di tale Agenzia e aumentando il livello del suo impegno a sostegno degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. È opportuno denominarlo "Centro europeo contro il traffico di migranti".

(4)Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Nell'ambito dei suoi compiti strategici, dovrebbe fornire un quadro per l'attuazione delle priorità strategiche e operative dell'Unione monitorando le tendenze del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. A tale scopo dovrebbe elaborare relazioni annuali, analisi strategiche, valutazioni delle minacce e aggiornamenti sulla situazione delle rotte migratorie e dei modi operandi, indicando anche le eventuali parti private che potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Nell'adempimento dei suoi compiti strategici e operativi, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe cooperare con il servizio europeo per l'azione esterna e con le missioni e operazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, ove opportuno e pertinente, in linea con i rispettivi mandati e competenze e conformemente al mandato di Europol.

(5)Al fine di intensificare la cooperazione tra agenzie in materia di traffico di migranti e tratta di esseri umani, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe costituire uno strumento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra Europol e altre agenzie dell'Unione, in particolare Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra le agenzie dell'Unione.

(6)Per migliorare la sua analisi strategica nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti sia sostenuto, nei suoi compiti strategici, da un quadro di cooperazione composto da personale Europol, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione, dei servizi specializzati degli Stati membri, dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe organizzare almeno due volte all'anno una riunione delle entità rappresentate al suo interno, per garantire un orientamento e un coordinamento efficaci a livello dell'Unione. Le altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire al Centro tutto il sostegno necessario per consentirgli di svolgere i suoi compiti. Per massimizzare l'efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno che Europol possa invitare a parteciparvi, in particolare, i principali attori della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) e, laddove necessario, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione.

(7)Nell'ambito del sostegno operativo e tecnico fornito agli Stati membri, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni operative degli Stati membri, favorendo tra l'altro lo scambio transfrontaliero di informazioni, le operazioni e le indagini transfrontaliere degli Stati membri, in particolare nel quadro dell'EMPACT, anche mediante supporto operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario. Europol dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani per i quali occorre avviare indagini, se necessario in collegamento con Eurojust, in casi che richiedono l'istituzione di task force operative o l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, e in casi che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche attraverso lo scambio di dati personali.

(8)In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. In particolare, per i casi di traffico di migranti individuati dal Centro europeo contro il traffico di migranti che richiedono la cooperazione con paesi terzi, potrebbe essere necessario trasferire dati personali in singoli casi allo scopo di prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali.

(9)Per potenziare il sostegno operativo e tecnico alla prevenzione e al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, è opportuno che il Centro europeo contro il traffico di migranti si avvalga per i compiti operativi di ufficiali di collegamento degli Stati membri, di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in modo da garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci, tempestivi e sistematici sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell'Unione, rafforzando la cooperazione tra le agenzie nei limiti delle rispettive competenze e con gli Stati membri. Anche altre strutture interne pertinenti di Europol dovrebbero fornire tutto il sostegno necessario. A tale scopo è opportuno che siano distaccati presso Europol ufficiali di collegamento di Eurojust e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentanti permanenti. Europol dovrebbe essere in grado di coinvolgere altri organismi o agenzie competenti dell'Unione per attingere, se del caso, alla loro esperienza nei settori di loro competenza.

(10)L'EMPACT riunisce un'ampia gamma di autorità competenti in un approccio basato sul partenariato e costituisce sia il quadro per una risposta coordinata contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, sia un catalizzatore per rendere operative le politiche e le strategie dell'Unione in materia di sicurezza. Per rafforzare la risposta multidisciplinare, olistica e coerente di prevenzione e contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, dei reati connessi e dei fattori che li facilitano, è opportuno che Europol e tutti i principali portatori di interessi aumentino i loro collegamenti nell'ambito dell'EMPACT e il sostegno operativo alle attività sviluppate da tale piattaforma.

(11)Affinché le autorità giudiziarie siano adeguatamente coinvolte nelle indagini penali su reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, è opportuno esaminare, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727, la necessità di rafforzare il mandato di Eurojust in relazione al traffico di migranti e alle modifiche del mandato di Europol.

(12)È opportuno che Europol costituisca la piattaforma centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni e agisca in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), con l'obiettivo di facilitare lo scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali. È opportuno che SIENA consenta di trasmettere e scambiare in modo rapido, sicuro e semplice informazioni e intelligence operative e strategiche sui reati e presti particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di Europol e di altri Stati e organizzazioni cooperanti.

(13)L'impegno attivo degli Stati membri e la condivisione di informazioni con Europol sono fondamentali per un approccio globale e coordinato dell'Unione alla lotta contro il traffico di migranti. Al fine di rafforzare le proprie capacità, gli Stati membri dovrebbero designare servizi specializzati nella lotta contro il traffico di migranti, dotandoli di risorse adeguate per prevenire e combattere il traffico di migranti e garantendo che possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente ed efficace. Per armonizzare e facilitare la condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri e Europol, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i loro servizi designati per la lotta contro il traffico di migranti siano direttamente connessi a SIENA. Ciò è conforme alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Anche i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri distaccati in paesi terzi dovrebbero condividere informazioni con Europol; a tal fine, è opportuno che siano connessi a SIENA in modo da poter effettuare la condivisione delle informazioni in modo efficiente ed efficace.

(14)Per una condivisione efficiente delle informazioni relative al traffico di migranti tra gli Stati membri e con Europol, in particolare nel caso di grandi reti criminali con numerosi indagati, è opportuno che gli Stati membri usino gli strumenti di sostegno più appropriati forniti da Europol, come gli appositi caricatori di dati. Al contempo, per accedere a tutte le informazioni e l'intelligence disponibili a livello di Unione sui casi corrispondenti e utilizzarle al meglio, nel pieno rispetto delle opportune garanzie in materia di protezione dei dati, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione dovrebbero consultare sistematicamente le informazioni di Europol nel corso delle indagini sul traffico di migranti, ricorrendo anche agli strumenti di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit") forniti da tale Agenzia, come l'interfaccia tecnica di sistema "Querying Europol Systems" (QUEST +).

(15)Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e un'azione concertata. Oltre a poter costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, gli Stati membri dovrebbero poter istituire una task force operativa per rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto con il sostegno di Europol. Tale meccanismo di coordinamento tra le autorità di polizia e gli altri servizi di contrasto degli Stati membri dovrebbe permettere loro di svolgere, con il sostegno di Europol, attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, tanto su reti e gruppi criminali quanto su singoli criminali, comprese persone le cui attività criminali rientrano tra le forme di criminalità di competenza di Europol e che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Per garantire il buon funzionamento e l'efficacia di tale meccanismo, gli Stati membri che istituiscono una task force operativa, vi partecipano o la sostengono dovrebbero essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi in termini di partecipazione attiva e tempestiva, ad esempio fornendo a Europol tutte le informazioni pertinenti, ed Europol dovrebbe poter mettere a disposizione di tali Stati membri il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario avanzato. È opportuno che i paesi terzi possano partecipare a una task force operativa o sostenerla.

(16)Qualora le attività di intelligence criminale svolte nell'ambito di una task force operativa conducano all'avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che potrebbero trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, o qualora le indagini penali sostenute da una task force operativa possano trarre vantaggio dalla costituzione di una squadra investigativa comune, Europol dovrebbe proporre agli Stati membri interessati tale possibilità e dovrebbe adottare misure per prestare loro assistenza conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/794. In questi casi Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust, ove opportuno.

(17)È opportuno che Europol possa inviare personale, compresi gli esperti nazionali distaccati di cui al regolamento (UE) 2016/794, nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro. Il personale dovrebbe essere inviato specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo, anche nel contesto di squadre investigative comuni, se del caso in collegamento con Eurojust, o di task force operative. Tali invii dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 . Europol dovrebbe inoltre avvalersi del personale inviato per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. È opportuno che Europol possa inviare personale ed esperti nazionali distaccati anche nei paesi terzi con cui coopera sulla base di una decisione di adeguatezza, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo in questione ai sensi dell'articolo 218 TFUE, o di un accordo di cooperazione concluso tra Europol e il paese terzo prima del 1º maggio 2017.

(18)Affinché Europol possa fornire un supporto efficace tramite l'invio di personale, lo Stato membro ospitante dovrebbe essere in grado di rispettare una serie minima di obblighi, come la fornitura di tutte le informazioni pertinenti a Europol. È opportuno che Europol possa inviare rapidamente personale ed esperti nazionali distaccati, anche in casi eccezionali di urgenza. Il personale Europol inviato e gli esperti nazionali distaccati dovrebbero essere in grado di svolgere atti di indagine non coercitivi che riguardino il trattamento dei dati in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, conformemente al regolamento (UE) 2016/794 e al diritto nazionale dello Stato membro.

(19)Nel contesto degli invii di personale a fini di sostegno operativo, Europol dovrebbe inoltre costituire una riserva di esperti altamente qualificati degli Stati membri in materia di contrasto, dotati di profili specializzati, che possano essere messi a disposizione immediata di Europol per un impiego operativo al fine di fornire sostegno specializzato. La riserva di esperti dovrebbe comprendere specialisti in analisi criminali, scienze forensi, indagini, lingue e coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, su richiesta di tale Agenzia. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi ai paesi terzi in cui Europol invia personale ed esperti nazionali distaccati a fini di sostegno operativo.

(20)Il rafforzamento del quadro giuridico di Europol offre l'opportunità di chiarire che gli obiettivi di Europol dovrebbero riguardare espressamente anche le violazioni delle misure restrittive dell'Unione. Le misure restrittive dell'Unione sono uno strumento essenziale per salvaguardare i valori, la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione, per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale e per mantenere la pace internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, in linea con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le violazioni delle misure restrittive dell'Unione costituiscono pertanto una forma di criminalità che lede un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione e in relazione alla quale Europol dovrebbe disporre di competenze sufficienti per agire al fine di sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri.

(21)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.] OPPURE

(22)[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(23)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(24)[Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data [...] 23 .

(25)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la prevenzione e l'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la natura transfrontaliera di tali reati, ma, a motivo degli effetti della cooperazione e della condivisione delle informazioni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)Il presente regolamento rispetta pienamente i diritti e le garanzie fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(27)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme volte a rafforzare la cooperazione di polizia e il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani mediante:

a)    l'istituzione di un Centro europeo contro il traffico di migranti nell'ambito di Europol e di un quadro di governance per regolamentarne e sostenerne le attività;

b)    il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri, Europol e altre agenzie dell'Unione;

c)    l'intensificazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e con Europol;

d)    la fornitura a Europol degli strumenti necessari per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro i reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol;

e)    il rafforzamento della cooperazione tra Europol e i paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)    "traffico di migranti": qualsiasi attività di cui agli articoli 3, 5 e 4 della direttiva [XXX] [che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio] 24 ;

(2)    "tratta di esseri umani": qualsiasi attività di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ;    

(4)    "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;

(5)    "funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione": un funzionario di collegamento inviato in un paese terzo dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente al diritto nazionale, per occuparsi di questioni connesse all'immigrazione, anche quando tali questioni costituiscono solo una parte delle sue funzioni.    

Capo II

QUADRO DI GOVERNANCE DEL CENTRO EUROPEO CONTRO IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Articolo 3

Centro europeo contro il traffico di migranti

È istituito nell'ambito di Europol il Centro europeo contro il traffico di migranti quale centro specializzato dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794. Esso sostiene gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6.

 

Articolo 4

Composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti

1.    Il Centro europeo contro il traffico di migranti è composto da personale Europol e coinvolge nello svolgimento dei compiti strategici di cui all'articolo 5 rappresentanti delle entità seguenti:

a)un rappresentante di ciascuno Stato membro appartenente a un servizio nazionale specializzato di cui all'articolo 7;

b)un rappresentante di Eurojust;

c)un rappresentante dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

d)a discrezione di Europol e previa consultazione degli Stati membri, uno o più rappresentanti che partecipano all'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare alla piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

Almeno due volte l'anno il Centro europeo contro il traffico di migranti tiene una riunione delle entità di cui alle lettere da a) a d), a cui partecipa la Commissione.

Europol può invitare altre entità, compresi altri organismi o agenzie pertinenti dell'Unione, a partecipare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5.

2.    Il Centro europeo contro il traffico di migranti è composto da personale di Europol e coinvolge nello svolgimento dei compiti operativi di cui all'articolo 6 rappresentanti delle entità seguenti:

a)    per ciascuno Stato membro, un ufficiale di collegamento di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/794 specificamente competente per il traffico di migranti;

b)    un ufficiale di collegamento di Eurojust in qualità di rappresentante permanente presso Europol;

c)    un funzionario di collegamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in qualità di rappresentante permanente presso Europol.

   Europol può invitare altre entità, compresi altri organismi o agenzie pertinenti dell'Unione, a partecipare allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6.

3.    Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo e conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , Eurojust invia presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un ufficiale di collegamento, che agisce a norma di detto regolamento.

4.    Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 90 del regolamento (UE) 2019/1896, e conformemente all'articolo 68, paragrafi 2 e 5, di detto regolamento, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera invia presso il Centro europeo contro il traffico di migranti un funzionario di collegamento, che agisce a norma di detto regolamento.

5.    Ai fini dei paragrafi 1 e 2 e per facilitare lo svolgimento dei compiti strategici e operativi di cui agli articoli 5 e 6, il Centro europeo contro il traffico di migranti riceve il sostegno necessario da tutte le altre parti pertinenti delle strutture interne di Europol.

Articolo 5

Compiti strategici del Centro europeo contro il traffico di migranti

I compiti strategici del Centro europeo contro il traffico di migranti sono i seguenti:

a)fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a definire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794;

b)fornire un quadro per sostenere l'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative dell'Unione per la prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, in particolare nell'ambito dell'EMPACT, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794;

c)sostenere il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani tra le agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Eurojust e, se del caso, altri organismi o agenzie competenti dell'Unione, in linea con i rispettivi quadri giuridici, anche attraverso accordi di lavoro tra di loro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/794;

d)monitorare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani che hanno luogo nell'Unione e nei paesi terzi, in cooperazione con gli Stati membri, gli organismi o le agenzie competenti dell'Unione e, se del caso, i paesi terzi, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794, e fornire periodicamente informazioni agli Stati membri e alla Commissione, compresi dati statistici aggregati e aggiornamenti della situazione derivanti dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri;

e)fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per sostenere l'attuazione delle task force operative di cui all'articolo 5 bis del regolamento (UE) 2016/794 e l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo di cui all'articolo 5 ter del regolamento (UE) 2016/794, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794;

f)fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per favorire l'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/794 relativo alla richiesta di avvio di un'indagine penale sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794;

g)fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie o agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, sulle rotte e sui modi operandi del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, indicando anche che parti private potrebbero essere utilizzate per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794;

h)fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia agli Stati membri, alla Commissione e alle agenzie o agli organismi competenti dell'Unione, se del caso, sulla prevenzione e il contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794;

i)elaborare una relazione annuale sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, che individui le principali priorità operative e le eventuali azioni correlate a livello di Unione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 6

Compiti operativi del Centro europeo contro il traffico di migranti

Il Centro europeo contro il traffico di migranti ha i seguenti compiti operativi:

a)    coordinare, organizzare e attuare indagini e azioni operative al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche quando tali reati sono agevolati, promossi o commessi tramite Internet, compresi i social media, e anche nel contesto dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e m), del regolamento (UE) 2016/794;

b)    fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative, sul traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/794;

c)    prestare supporto amministrativo, logistico, finanziario e operativo alle attività operative condotte dagli Stati membri, in particolare nel quadro dell'EMPACT, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794;

d)    assistere il direttore esecutivo di Europol nella valutazione, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/794, delle richieste degli Stati membri relative all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità relative a tali richieste sulla base delle esigenze operative;

e)    individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la costituzione di una task force operativa conformemente all'articolo 5 bis del regolamento (UE) 2016/794 e informare il direttore esecutivo di Europol in merito a tali casi;

f)    individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo conformemente all'articolo 5 ter del regolamento (UE) 2016/794 e informare il direttore esecutivo di Europol in merito a tali casi;

g)    individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/794 relativo alla richiesta di Europol di avviare un'indagine penale e informare il direttore esecutivo di Europol in merito a tali casi;

h)    individuare i casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani che potrebbero richiedere la cooperazione con paesi terzi, anche tramite lo scambio di dati personali.

Capo III

COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI ED EUROPOL PER PREVENIRE E COMBATTERE IL TRAFFICO DI MIGRANTI E LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Articolo 7

Servizi nazionali specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani

1.    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro designa in seno alle proprie autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, uno o più servizi specializzati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche mediante indagini penali. Immediatamente dopo tale designazione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

2.    Ciascuno Stato membro provvede affinché i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 raccolgano tutte le informazioni pertinenti sulle indagini penali relative al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, e risultanti da tali indagini, e le comunichino quanto prima possibile a Europol e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 8.

3.    Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro connette direttamente i suoi servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) di Europol di cui all'articolo 2, lettera w), del regolamento (UE) 2016/794. Immediatamente dopo tale connessione, ciascuno Stato membro ne informa la Commissione.

4.    Ciascuno Stato membro dota i propri servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 di risorse adeguate affinché possano prevenire e combattere efficacemente il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e raccogliere e condividere in modo efficace ed efficiente le informazioni di cui al paragrafo 2.

5.    Ciascuno Stato membro mette a disposizione un numero adeguato di membri del personale dei servizi specializzati designati a norma del paragrafo 1 per la riserva di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794, in modo che tali membri del personale possano partecipare in qualità di esperti nazionali distaccati all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo.

Articolo 8

Trasmissione di informazioni a Europol e agli Stati membri sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani

1.    Ciascuno Stato membro trasmette a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti.

2.    Ciascuno Stato membro trasmette a Europol le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tempestivo.

3.    Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e contemporaneamente a Europol le informazioni sui reati relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani detenute dalle proprie autorità competenti qualora vi siano motivi obiettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili agli altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione di detti reati o delle relative indagini in tali Stati membri.

4.    Ciascuno Stato membro si avvale di SIENA per trasmettere agli altri Stati membri e a Europol le informazioni di cui al paragrafo 3, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2016/794.

5.    Ciascuno Stato membro provvede affinché i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione siano connessi a SIENA. Se un funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione non può connettersi a SIENA per imprescindibili motivi tecnici relativi alla situazione nel paese terzo in cui è inviato, tale funzionario trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 a un'autorità nazionale competente attraverso altri canali sicuri. Detta autorità competente trasmette le informazioni a Europol, direttamente o tramite l'unità nazionale Europol, avvalendosi di SIENA.

Capo IV

RAFFORZAMENTO DEL SOSTEGNO DI EUROPOL ALLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI MIGRANTI E LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Articolo 9

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

(1)    all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere w), x) e y):

"w)    "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita da Europol, volta a facilitare lo scambio di informazioni;

x)    "task force operativa": un meccanismo di coordinamento istituito dagli Stati membri tra le loro autorità competenti, con il sostegno di Europol, per svolgere attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie su un reato che rientra nell'ambito degli obiettivi di Europol e che richiede un'azione coordinata e concertata;

y)    "impiego di Europol a fini di sostegno operativo": invio di personale Europol o esperti nazionali distaccati nel territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense in collegamento e d'intesa con le autorità competenti di tale Stato membro.";

(2)    l'articolo 4 è così modificato:

   a) il paragrafo 1 è così modificato:

   i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    al fine di sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, coordinare, organizzare e svolgere indagini e azioni operative che sono condotte:

i) congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri;

ii) nel quadro di squadre investigative comuni conformemente all'articolo 5 e, ove opportuno, in collegamento con Eurojust;

iii) nel quadro di task force operative conformemente all'articolo 5 bis;

iv) nel quadro dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo conformemente all'articolo 5 ter;";

   ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)    fornire sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni e alle task force operative, anche mediante supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario;";

   iii) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l)    sviluppare i centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, fra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica e, conformemente al regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento sulla lotta contro il traffico di migranti], il Centro europeo contro il traffico di migranti;

_________

* Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (GU L..., ELI: …)";

   iv) la lettera s) è sostituita dalla seguente:

"s) agevolare lo svolgimento di attività di intelligence criminale e di indagine congiunte, coordinate e prioritarie, anche sulle persone di cui alla lettera r) e anche attraverso task force operative e l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo;";

   v) è aggiunta la seguente lettera z bis):

"z bis    sostenere gli Stati membri nel trattamento efficace ed efficiente dei dati biometrici.";

   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Europol non applica misure coercitive nello svolgimento dei suoi compiti.

Il personale Europol può fornire sostegno operativo alle autorità competenti degli Stati membri nel corso dell'esecuzione di misure investigative da parte di dette autorità, su loro richiesta e conformemente al diritto nazionale, anche nel quadro dell'attuazione delle task force operative e dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, in particolare facilitando lo scambio transfrontaliero di informazioni, fornendo supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense ed essendo presente durante l'esecuzione di tali misure.

Il personale Europol ha il potere di eseguire misure investigative non coercitive, a condizione che uno Stato membro abbia chiesto a Europol di procedere in questo senso conformemente al diritto nazionale e che il direttore esecutivo abbia autorizzato il personale Europol ad eseguire le misure investigative non coercitive richieste.

Il personale Europol esegue tali misure investigative non coercitive in collegamento e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato e conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale di tale Stato membro.";

(3)    sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

"Articolo 5 bis

Task force operative

1.    Gli Stati membri possono costituire una task force operativa per la durata di specifiche attività di intelligence criminale o di indagine. Europol facilita la costituzione e sostiene l'attuazione di una task force operativa.

2.    Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa concordano con Europol la pianificazione, il coordinamento e l'attuazione delle attività di intelligence criminale e di indagine di tale task force.

3.    Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa garantiscono la coerenza e le sinergie con il quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT).

4.    Gli Stati membri che costituiscono una task force operativa possono decidere di invitare altri Stati membri, paesi terzi e altri partner di cui all'articolo 23 a parteciparvi o a sostenerla. La partecipazione di paesi terzi e di altri partner alla task force operativa si svolge in conformità del presente regolamento.

5.    Per sostenere l'attuazione di una task force operativa, Europol mette a disposizione il supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario previsto dal presente regolamento, conformemente al paragrafo 2.

6.    Ciascuno Stato membro che costituisce una task force operativa, vi partecipa o la sostiene, provvede a quanto segue, conformemente alla pianificazione, al coordinamento e all'attuazione di cui al paragrafo 2:

a)    fornire senza ritardo tutte le informazioni pertinenti a Europol e agli altri Stati membri che costituiscono la task force operativa, vi partecipano o la sostengono, utilizzando SIENA e, se del caso, rendere direttamente accessibili le informazioni conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 bis;

b)    avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol;

c)    avviare specifiche attività di intelligence criminale e di indagine conformemente al diritto nazionale ove necessario per contrastare il reato su cui verte la task force operativa;

d)    avviare indagini finanziarie parallele conformemente al diritto nazionale e dell'Unione per individuare e sequestrare i proventi di reato;

e)    avvalersi dei propri ufficiali di collegamento distaccati in paesi terzi in cui si svolgono indagini penali nell'ambito della task force operativa per rafforzare la cooperazione e la condivisione delle informazioni e fornire a Europol le informazioni ottenute, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

7.    Il direttore esecutivo può proporre l'istituzione di una task force operativa alle autorità competenti degli Stati membri interessati tramite le loro unità nazionali qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.

8.    Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per l'istituzione e l'attuazione di task force operative.

Articolo 5 ter

Impiego di Europol a fini di sostegno operativo

1.    Uno Stato membro può chiedere, conformemente al proprio diritto nazionale, l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo sul suo territorio per avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario di Europol allo scopo di prevenire e combattere le forme di criminalità rientranti nell'ambito negli obiettivi di Europol.

2.    L'impiego di Europol a fini di sostegno operativo avviene nel contesto di indagini complesse e su vasta scala che richiedono il suo supporto, anche nell'ambito di squadre investigative comuni o task force operative, o a sostegno delle verifiche nelle banche dati pertinenti al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, o nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, o per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali.

3.    Il direttore esecutivo valuta la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 e può approvare l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo per un periodo di tempo limitato che può essere rinnovato, tenendo conto delle esigenze operative e delle risorse disponibili. La decisione del direttore esecutivo si basa su una valutazione del rischio.

4.    Una volta che il direttore esecutivo ha approvato la richiesta presentata da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro ed Europol concordano congiuntamente le modalità dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. Il personale Europol e gli esperti nazionali distaccati inviati nello Stato membro operano in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 4, paragrafo 5, e del diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio sono inviati.

5.    In casi eccezionali di urgenza che richiedono un impiego immediato di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro e il direttore esecutivo provvedono affinché le misure di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 abbiano luogo entro un periodo di 72 ore.

6.    Europol costituisce una riserva di esperti degli Stati membri a cui ricorrere per l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo. La riserva è costituita da un gruppo di esperti che lavorano nei rispettivi Stati membri e possono essere messi immediatamente a disposizione di Europol a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che i loro esperti siano disposti a partecipare, in qualità di esperti nazionali distaccati, all'impiego di Europol a fini di sostegno operativo su richiesta di Europol.

7.    Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo provvede a quanto segue, secondo le modalità concordate di cui al paragrafo 4: 

a)    fornire senza indugio a Europol tutte le informazioni pertinenti, se possibile permettendo al personale Europol e agli esperti nazionali distaccati inviati nel suo territorio di accedere direttamente alle informazioni contenute nelle banche dati nazionali, conformemente al diritto nazionale;

b)    avvalersi del supporto analitico, operativo, tecnico e scientifico-forense fornito dal personale Europol inviato nel suo territorio;

c)    autorizzare la presenza del personale Europol e degli esperti nazionali distaccati inviati sul suo territorio nel corso dell'esecuzione di misure investigative.

8.    Il direttore esecutivo può proporre l'impiego di Europol a fini di sostegno operativo nel territorio di uno Stato membro alle autorità competenti di tale Stato membro tramite la sua unità nazionale, qualora ritenga che ciò possa apportare un valore aggiunto alla prevenzione e alla lotta contro una forma di criminalità rientrante nell'ambito degli obiettivi di Europol.

9.    Il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione per la preparazione e l'attuazione dell'impiego di Europol a fini di sostegno operativo, anche per quanto riguarda il numero e i profili degli esperti da includere nella riserva e le eventuali modifiche successive.

10.    Il presente articolo si applica mutatis mutandis quando Europol è impiegato a fini di sostegno operativo in un paese terzo conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), b) o c).

___________

*    Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj ).";

(5)    all'articolo 18, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    facilitazione, anche tramite SIENA, dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private;";

(6)    l'allegato I è così modificato:

   a) il sesto trattino ("organizzazione del traffico di migranti") è sostituito dal seguente:

"- traffico di migranti";

   b) è aggiunto il trattino seguente:

"- violazione delle misure restrittive dell'Unione".

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di Europol

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane di Europol

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini e al potenziamento del sostegno di Europol volto a prevenire e combattere tale reato, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794.

La presente proposta di regolamento relativo alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani fa parte di un pacchetto coerente che comprende anche una proposta di direttiva relativa alla prevenzione e al contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Nel loro insieme, queste proposte mirano a "modernizzare il quadro giuridico per combattere il traffico di migranti, al fine di garantire che disponiamo degli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti", come stabilito nel programma di lavoro della Commissione per il 2024 annunciato lo scorso 17 ottobre.

1.2.Settore/settori interessati

Settore: Affari interni

Attività: Sicurezza

12 10 01: Europol

1.3.La proposta riguarda: 

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 27  

la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

In risposta alle pressanti esigenze operative e alle lacune individuate nel settore del contrasto al traffico di migranti, nel programma di lavoro per il 2024 la Commissione ha annunciato che "proporrà [anche] di modernizzare il quadro giuridico per combattere il traffico di migranti, al fine di garantire che disponiamo degli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti" (cfr. COM(2023) 638 final), dando seguito in tal modo agli annunci fatti dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023. Si prevede che l'iniziativa legislativa migliorerà la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, in particolare rafforzando il sostegno di Europol volto ad aiutare gli Stati membri nella lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre forme di criminalità connesse che rientrano nel mandato di Europol.

Gli obiettivi generali della presente iniziativa legislativa emanano dagli obiettivi del trattato:

1. Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità di contrasto degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione 28 ;

2. l'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi di contrasto specializzati nel settore della prevenzione o dell'accertamento dei reati e delle relative indagini 29 .

1.4.2.Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici derivano dagli obiettivi generali sopra delineati e riflettono l'oggetto e l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

obiettivo specifico 1: rafforzare Europol e il suo Centro europeo contro il traffico di migranti in quanto polo di indagini e azioni operative nonché di analisi strategica a livello dell'UE;

obiettivo specifico 2: rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione;

obiettivo specifico 3: rafforzare Europol in qualità di punto nodale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità per quanto riguarda il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e realizzare lo scambio completo di informazioni tra gli Stati membri, Europol, le altre agenzie dell'UE e i paesi terzi;

obiettivo specifico 4: fornire a Europol gli strumenti necessari per prevenire e combattere il traffico di migranti e gli altri reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol.

Obiettivo specifico 1: rafforzare Europol e il suo Centro europeo contro il traffico di migranti in quanto polo di indagini e azioni operative nonché di analisi strategica a livello dell'UE

L'obiettivo è rafforzare Europol e il Centro europeo contro il traffico di migranti in quanto punto di riferimento per l'individuazione di azioni strategiche e operative a livello dell'UE nella lotta contro il traffico di migranti. Le analisi strategiche e le valutazioni della minaccia a livello dell'UE con la partecipazione di altre agenzie dell'UE, tra cui Frontex ed Eurojust, contribuiranno a sostenere in modo più efficiente le priorità del Consiglio e delle agenzie in tale settore, in particolare nell'ambito della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT), mentre le indagini e le azioni operative condotte dagli Stati membri usufruiranno di analisi regionali mirate basate su maggiori informazioni e intelligence degli Stati membri e dei contributi delle agenzie.

Nell'ambito di questo obiettivo sono necessarie risorse aggiuntive per l'esecuzione dei nuovi compiti strategici e operativi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento:

incrementare il numero di investigatori specializzati e di analisti di dati, in particolare all'interno del Centro europeo contro il traffico di migranti, al fine di aumentare il numero di task force operative sostenute da Europol 30 e altre indagini sul traffico organizzato di migranti, la tratta di esseri umani, i reati accessori e i reati presupposti connessi, nonché i servizi di supporto operativo in loco nei paesi di origine, transito e destinazione. Le indagini complesse sulle reti del traffico di migranti e della tratta di esseri umani devono coprire tutti gli aspetti delle attività criminali: logistici, finanziari o digitali. Europol dovrebbe inoltre avvicinare i propri servizi operativi alle squadre operative nazionali e fare in modo di disporre delle capacità per sostenere le autorità degli Stati membri in loco durante l'attuazione delle misure investigative;

aumentare il numero di specialisti in intelligence da fonte aperta (OSINT)/monitoraggio dei social media per monitorare i social media e le open source e analizzare la rete sociale e predisporre i relativi servizi operativi di esperti a sostegno delle indagini e delle misure di prevenzione degli Stati membri concernenti il traffico organizzato di migranti e la tratta di esseri umani che coinvolgono i paesi di origine, di transito e/o destinazione. Europol dovrebbe disporre delle capacità per promuovere il trattamento in tempo reale e di alta qualità delle informazioni raccolte online nel corso dell'attuazione delle misure investigative degli Stati membri;

aumentare il numero di specialisti in scienze forensi, decrittazione e dati per assicurare l'estrazione e il trattamento di serie di dati ampie e complesse, raccolte dai paesi di origine, transito e destinazione, compresi sia gli Stati membri che i paesi terzi. Per garantire l'uso di dati biometrici raccolti in modo lecito e creare nuovi modelli per l'analisi di dati complessi, che sempre più spesso provengono dall'esterno dell'UE, occorre garantire l'accesso e il trattamento in tempo reale di dati di alta qualità e le relative competenze in materia di scienza dei dati. Europol dovrebbe avvicinare tali servizi operativi alle squadre investigative nazionali e disporre della capacità di offrire alle autorità degli Stati membri il supporto di specialisti in scienze forensi, decrittazione e dati durante l'attuazione delle misure investigative.

Obiettivo specifico 2: rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione

In risposta alle lacune individuate riguardanti la scarsa cooperazione tra agenzie e la carenza di guida e coordinamento nel contrasto al traffico di migranti a livello dell'UE, l'obiettivo è istituire una struttura di governance che favorisca una cooperazione tra agenzie, una guida e un coordinamento efficaci, a livello sia strategico che operativo. Poiché i casi di traffico di migranti e di tratta di esseri umani hanno un carattere fortemente transfrontaliero e sono notoriamente accompagnati da altre forme gravi di criminalità, come il riciclaggio del denaro o la falsificazione di documenti, sarà rafforzata la capacità unica di Europol di arricchire il quadro delle attività criminose attraverso controlli incrociati delle informazioni e dell'intelligence provenienti dagli Stati membri, dai paesi terzi e dalle organizzazioni internazionali competenti o da altre agenzie dell'UE per conto di Stati membri, in modo da offrire agli Stati membri un maggior sostegno nella lotta contro il traffico di migranti.

Nell'ambito di questo obiettivo sono necessarie risorse aggiuntive per l'esecuzione dei nuovi compiti strategici e operativi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento:

specialisti in rintracciamento dei beni e in indagini finanziarie: per mettere a disposizione competenze in materia finanziaria e di rintracciamento dei beni e i servizi di analisi connessi al fine di aiutare gli Stati membri nelle indagini riguardanti il traffico organizzato di migranti, la tratta di esseri umani e i reati connessi e intensificare il sequestro e la confisca dei proventi di reato nei paesi di origine, transito e destinazione, compresi sia gli Stati membri che soggetti terzi 31 ;

analisti strategici e specialisti in dati: per sostenere gli Stati membri nelle indagini, nella definizione delle priorità strategiche e operative, nella prevenzione della criminalità e nel monitoraggio delle tendenze delle attività criminali riguardanti il traffico organizzato di migranti e i reati connessi mediante la fornitura di servizi di analisi strategica che coprono i paesi di origine, transito e destinazione, compresi sia gli Stati membri che i paesi terzi. Europol dovrebbe disporre delle capacità necessarie per fornire sostegno alle autorità degli Stati membri con valutazioni della minaccia, sistemi di rilevamento e allerta rapida e analisi di rilevamento dei segnali, valutazioni del rischio e altre relazioni di analisi strategica.

Obiettivo specifico 3: rafforzare Europol in qualità di punto nodale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità per quanto riguarda il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e sviluppare pienamente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, Europol, altre agenzie dell'UE e paesi terzi

In risposta alle carenze individuate per quanto riguarda l'insufficiente condivisione delle informazioni sul traffico di migranti tra gli Stati membri ed Europol, l'obiettivo è rafforzare Europol in qualità di punto nodale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità in relazione al traffico di migranti. In tal modo, e in linea con la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, Europol fornirà un supporto tecnico efficace agli Stati membri per l'utilizzo di SIENA come canale di comunicazione prestabilito. Nell'ambito del suo mandato e conformemente alle garanzie esistenti nel contesto del quadro per l'interoperabilità dell'UE, Europol consulterà in modo più coerente e completo sia le informazioni di cui dispone internamente che quelle contenute in banche dati esterne, come sistemi IT su larga scala del settore GAI. Il coordinamento e il contributo di Europol per le attività degli Stati membri sarà reso più efficiente e mirato attraverso l'uso delle informazioni biometriche.

Per contribuire a tale obiettivo, Europol dovrebbe:

per quanto riguarda SIENA,

sostenere l'attuazione dei servizi web SIENA negli Stati membri e presso altri partner terzi operativi della cooperazione; assicurare la massima disponibilità (99,9 %) dei servizi SIENA;

sostenere il fabbisogno dei servizi a monte e il loro impatto (ad esempio, servizi di traduzione, estrazione di entità, formato universale dei messaggi (UMF)) e dei servizi a valle (ad esempio, la piattaforma di analisi dei dati, il concetto di analisi operativa congiunta);

sfruttare ulteriormente le potenzialità di SIENA integrandola in un'architettura delle informazioni olistica (ad esempio sfruttare i dati di SIENA nel SIE (sistema d'informazione Europol) e la fornitura di strumenti biometrici di ausilio), creare un supporto apposito per le esigenze della più ampia comunità di utenti (unità nazionali che si occupano di traffico di migranti) e offrire sostegno adeguato agli Stati membri e alle parti terze operative pertinenti.

A tal fine sarebbe necessario personale aggiuntivo (tra cui un ristretto numero di collaboratori esterni), in particolare per lavorare sui requisiti, l'architettura, la sicurezza, la protezione dei dati, lo sviluppo, la gestione dei progetti e il mantenimento delle nuove capacità;

per quanto riguarda la biometria,

aggiornare sostanzialmente/acquisire un nuovo sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS) (prestazioni, funzionalità, scalabilità) a sostegno delle iniziative contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani (oltre all'interoperabilità a livello di UE);

migliorare le prestazioni e le funzionalità di una nuova soluzione per il riconoscimento facciale (FACE), effettuare la piena integrazione di AFIS e della nuova FACE nei flussi di lavoro di Europol per la gestione dei dati;

migliorare i flussi di lavoro biometrici esistenti al fine di sfruttare appieno i dati biometrici e ridurre il lavoro manuale;

sviluppare le capacità di trattare i profili di DNA;

 rivedere SIE, SIENA e le funzionalità di inserimento dei dati per quanto riguarda i dati biometrici;

sviluppare le funzionalità di ricerca dei dati biometrici su SIE e attraverso QUEST (Querying Europol Systems);

aggiornare il portale per l'analisi dei dati (DAP) per i dati biometrici, rivedere/introdurre in tutte le soluzioni obblighi di riesame e conservazione dei dati per quanto riguarda i dati biometrici.

A tal fine

è necessario personale aggiuntivo, in particolare per lavorare sui requisiti, l'architettura, la sicurezza, la protezione dei dati, lo sviluppo, la gestione dei progetti e il mantenimento (sia sotto il profilo funzionale che di infrastruttura) delle nuove capacità.

Sono necessari finanziamenti (stanziamenti di bilancio) per finanziare l'acquisizione di hardware e software e occorre assumere un numero limitato di collaboratori esterni per l'aggiornamento di SIENA e lo sviluppo delle capacità biometriche; nella fase successiva allo sviluppo è necessaria una dotazione di bilancio per il mantenimento dell'infrastruttura e del software (ad esempio, le licenze) e per il supporto di collaboratori esterni esperti, particolarmente nel campo delle prestazioni biometriche che saranno mantenute nel tempo.

Finanziamenti (stanziamenti di bilancio) per fornire sostegno finanziario agli Stati membri per il collegamento/l'integrazione dei servizi web di SIENA.

Obiettivo specifico 4: fornire agli Stati membri gli strumenti necessari per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e gli altri reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol

L'obiettivo è rafforzare la capacità di Europol di fornire agli Stati membri un immediato sostegno non solo operativo ma anche tecnico per combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. In tal modo gli Stati membri sfrutteranno appieno i nuovi concetti di task force operative e distaccamento di Europol a fini di sostegno operativo, nonché il supporto tecnico, forense e finanziario di Europol.

Per contribuire a tale obiettivo sono necessarie risorse aggiuntive per

consentire l'assunzione di esperti nazionali distaccati a breve termine 32 per coadiuvare le indagini degli Stati membri nell'ambito delle task force operative riguardanti il traffico organizzato di migranti e i reati connessi presso la sede di Europol e nei paesi di origine, transito e destinazione, sia Stati membri che paesi terzi.

Aumentare il bilancio per consentire il distacco di personale e l'invio di agenti distaccati di Europol per il sostegno operativo.

Aumentare il bilancio destinato alle sovvenzioni per le task force operative 33 .

Aumentare la dotazione per EMPACT, nel bilancio di Europol, per poter mettere a disposizione un sostegno rafforzato attraverso sovvenzioni di importo elevato, sovvenzioni di valore modesto 34 e il finanziamento di riunioni strategiche e operative riguardanti le attività svolte nell'ambito dei piani d'azione operativi di EMPACT adottati dal Consiglio per combattere e smantellare le reti criminali (ad alto rischio) coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e in altri settori pertinenti della criminalità e in reati funzionali alla sussistenza delle reti criminali.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Contribuendo allo smantellamento delle attività criminali e delle strutture della criminalità organizzata, la presente proposta scongiurerà la perdita di vite umane tra i migranti, ridurrà la migrazione non sicura e irregolare, faciliterà l'istituzione di una politica sostenibile dell'UE in materia di migrazione ed eviterà lo sfruttamento delle persone.

La proposta andrà a beneficio anche dei singoli individui e della società in generale, potenziando la capacità di Europol di aiutare gli Stati membri nella lotta contro la criminalità e nella protezione dei cittadini.

La proposta creerà economie di scala per le amministrazioni, poiché le implicazioni delle attività in questione in termini di risorse passeranno dal livello nazionale al livello dell'UE. Le pubbliche autorità degli Stati membri trarranno diretti vantaggi dalla proposta grazie a economie di scala che porteranno a risparmi nei costi amministrativi.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivo specifico 1: rafforzare Europol e il suo Centro europeo contro il traffico di migranti in quanto polo di indagini e azioni operative nonché di analisi strategica a livello dell'UE

Numero/percentuale di relazioni strategiche congiunte sul traffico di migranti con altre agenzie dell'UE [obiettivo 90 %];

numero/percentuale di relazioni operative congiunte sul traffico di migranti con altre agenzie dell'UE [obiettivo 70 %];

numero di relazioni operative elaborate dal Centro europeo contro il traffico di migranti;

numero di operazioni sostenute dal Centro europeo contro il traffico di migranti.

Obiettivo specifico 2: rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione

Numero di indagini sul traffico di migranti per le quali è stata effettuata un'indagine finanziaria parallela con il sostegno di Europol;

numero di notifiche di allerta rapida in relazione al traffico di migranti;

numero di indagini sul traffico di migranti coordinate da Eurojust in cui le ricerche sono state condotte da Eurojust su informazioni di Europol quando legalmente possibile [base di riferimento 0, obiettivo 100 %];

percentuale di indagini sul traffico di migranti coordinate da Europol in cui Europol ha condotto ricerche su informazioni fornite a Eurojust, quando legalmente possibile [base di riferimento 0, obiettivo 100 %];

numero di messaggi SIENA scambiati tra Europol e Frontex relativi al traffico di migranti;

numero di messaggi SIENA scambiati tra Europol ed Eurojust relativi al traffico di migranti;

numero di nuove squadre investigative comuni sul traffico di migranti sostenute da Europol.    

Obiettivo specifico 3: rafforzare Europol in qualità di punto nodale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità per quanto riguarda il traffico di migranti e realizzare lo scambio completo di informazioni tra gli Stati membri, Europol, le altre agenzie dell'UE e i paesi terzi

Numero di servizi nazionali specializzati collegati a SIENA [obiettivo 27];

percentuale di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi collegati a SIENA [obiettivo 100 %];

percentuale di messaggi SIENA ricevuti dai funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi [obiettivo 100 %];

percentuale di messaggi SIENA relativi al traffico di migranti e a entità "persona" che presentano collegamenti con dati biometrici [nessun obiettivo];

percentuale di messaggi SIENA tra Stati membri riguardanti il traffico di migranti di cui è stata fornita copia a Europol [base di riferimento 2019: 48 %, obiettivo: 90 %];

percentuale di messaggi SIENA tra Stati membri ricevuti da Europol riguardanti il traffico di migranti che sono stati sottoposti a controlli incrociati da parte di Europol [obiettivo 100 %];

percentuale di messaggi SIENA tra Stati membri ricevuti da Europol riguardanti il traffico di migranti che sono stati sottoposti a controlli incrociati da Europol e hanno condotto a stabilire un collegamento [nessun obiettivo];

percentuale di messaggi SIENA tra Stati membri ricevuti da Europol riguardanti il traffico di migranti, contenenti informazioni biometriche che sono state utilizzate da Europol per eseguire controlli incrociati [obiettivo 100 %];

percentuale di messaggi SIENA tra Stati membri ricevuti da Europol riguardanti il traffico di migranti, contenenti informazioni biometriche che sono state utilizzate da Europol per eseguire controlli incrociati e che hanno condotto a stabilire un collegamento [nessun obiettivo];

numero di nuove entità "persona" legate al traffico di migranti caricate dagli Stati membri nel sistema d'informazione Europol; percentuale di tali entità "persona" caricate con informazioni biometriche;

numero di nuovi casi di traffico di migranti [base di riferimento 2022: 4 889; nessun obiettivo];

numero di nuovi sospetti di traffico di migranti [base di riferimento 2019: 10 989; nessun obiettivo];

numero di richieste di Europol di avviare un'indagine sul traffico di migranti [nessun obiettivo].

Obiettivo specifico 4: fornire agli Stati membri gli strumenti necessari per prevenire e combattere il traffico di migranti e gli altri reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol

Numero di giornate di azione (congiunta) coordinate/sostenute dal Centro europeo contro il traffico di migranti;

numero di task force operative costituite in relazione al traffico di migranti;

numero di task force operative costituite in relazione alla tratta di esseri umani;

numero di obiettivi di alto valore (high-value target, HVT) attivi individuati [base di riferimento 2022: 24; nessun obiettivo] / numero di HVT arrestati o smantellati, relativi al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani;

numero di Stati membri partecipanti a una task force dedicata alla lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani;

numero di invii di agenti distaccati (numero di mesi di distaccamento);

numero di esperti nazionali distaccati a breve termine selezionati;

numero di richieste e numero di invii di supporto operativo riguardanti il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;

volume di contenuti valutati dall'unità UE addetta alle segnalazioni su internet (EU IRU) relativamente al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani o ad altri reati connessi;

numero di richieste di sovvenzioni per le task force operative ricevute per traffico di migranti e tratta di esseri umani;

numero di azioni operative sviluppate e sostenute nel quadro dei pertinenti piani d'azione operativi (OAP) dell'EMPACT;

numero di richieste di sovvenzioni EMPACT (di importo elevato e di valore modesto) presentate, trattate e concesse, con l'indicazione dell'importo impegnato nel settore del traffico di migranti e della tratta di esseri umani.

In linea con l'articolo 28 del regolamento finanziario quadro, e per garantire una sana gestione finanziaria, Europol monitora già i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi con gli indicatori di prestazione. Attualmente l'agenzia dispone di 18 indicatori chiave di prestazione, integrati da 56 indicatori di prestazione dell'istituzione. Tali indicatori sono ripresi nella relazione annuale di attività consolidata di Europol, che include un chiaro monitoraggio dell'obiettivo entro la fine dell'anno così come un raffronto con l'anno precedente. Tali indicatori saranno adattati, a seconda delle necessità, dopo l'adozione della proposta.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le varie fasi di attuazione dell'iniziativa legislativa richiedono, in particolare per l'obiettivo specifico 3, misure tecniche e procedurali, a livello dell'UE e a livello nazionale, che dovrebbero iniziare una volta entrata in vigore la normativa riveduta:

i) entro il 12 dicembre 2024 gli Stati membri devono avere adempiuto agli obblighi stabiliti nella direttiva relativa allo scambio di informazioni sulla piena interoperabilità delle rispettive piattaforme per lo scambio di informazioni sulla criminalità che ruotano attorno ai rispettivi punti di contatto unici nazionali e al regolare funzionamento dei loro sistemi di gestione dei casi;

ii) nel corso del periodo 2025-2027, gli Stati membri aggiorneranno progressivamente i propri processi operativi interni e impiegheranno di conseguenza mezzi di comunicazione (collegamenti SIENA) e strumenti (caricatori di dati e lo strumento QUEST), sia a livello centrale (punto di contatto unico, unità nazionali specializzate) sia sul campo (funzionari incaricati dell'immigrazione nei paesi terzi) al fine di migliorare l'efficienza dello scambio di informazioni sul traffico di migranti e la capacità di fornire a Europol informazioni in blocco o in modo mirato su un'indagine in corso e di consultare le informazioni di Europol su tale questione. Tali aggiornamenti e potenziamenti riguarderebbero in particolare i dati biometrici.

Europol deve potenziare le proprie capacità tecniche sia nel settore della biometria che in quello dello scambio di informazioni (cfr. le azioni specifiche nell'ambito dell'obiettivo specifico 3);

iii) entro il 2026: potenziamento dei sistemi AFIS e FACE e delle capacità in materia di DNA;

iv) entro il 2027: automatizzazione dei flussi di lavoro biometrici, inserimento dei dati biometrici anche tramite SIENA, DAP e QUEST.

Le risorse pertinenti, in particolare le risorse umane, dovrebbero essere incrementate nel tempo in linea con l'aumento della domanda dei servizi di Europol.

Successivamente all'entrata in applicazione, l'attuazione delle attività si svolgerà in un arco di tempo graduale, per seguire il previsto progressivo aumento delle richieste di servizi e attività di Europol, nonché il tempo necessario per l'assorbimento delle nuove risorse.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Le strutture della criminalità organizzata in grado di svolgere operazioni sofisticate che coprono l'intera gamma dei servizi di traffico di migranti e della tratta di esseri umani rappresentano un rischio elevato per la sicurezza dell'Europa. Secondo la valutazione UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), circa il 50 % delle reti coinvolte nel traffico di migranti sono a vocazione policriminale, dedite anche alla tratta di esseri umani, al traffico di stupefacenti, alla frode in materia di accise, al traffico di armi e al riciclaggio di denaro. Si tratta di attività criminali di natura transnazionale, che non possono essere contrastate efficacemente da un'azione condotta esclusivamente a livello nazionale. Per questo motivo gli Stati membri scelgono di cooperare nell'ambito dell'UE, in particolare attraverso la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) 35 , per contrastare le minacce rappresentate da queste forme di criminalità grave.

Inoltre l'evolversi delle minacce alla sicurezza, legato ai modi in cui i criminali sfruttano i vantaggi che la trasformazione digitale, la globalizzazione e la mobilità comportano, richiede anche che il lavoro delle autorità di contrasto nazionali sia sostenuto efficacemente a livello dell'UE. L'azione dell'UE offre un modo efficace ed efficiente per intensificare il sostegno agli Stati membri nella lotta contro il traffico di migranti, che rimane una sfida impegnativa da affrontare in modo costante, concertato e collettivo.

La proposta creerà notevoli economie di scala a livello dell'UE: permetterà infatti di trasferire dal livello nazionale a quello di Europol una serie di compiti e servizi che possono essere svolti in modo più efficiente a livello dell'UE. La proposta prevede pertanto soluzioni efficienti a sfide che non possono essere assolutamente affrontate a livello nazionale in ragione della loro natura transnazionale.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La proposta si basa sull'esigenza di affrontare il traffico di migranti come un'attività criminale dinamica, agile e sempre più complessa che minaccia la sicurezza interna dell'UE.

Alimentato da una domanda crescente determinata da crisi emergenti e sempre più profonde, in particolare recessioni economiche, emergenze ambientali causate dai cambiamenti climatici, conflitti e pressione demografica in molti paesi di origine, il traffico di migranti verso l'UE e al suo interno sta raggiungendo nuovi picchi.

Il traffico di migranti è un reato diffuso in tutto il mondo che mette a rischio le vite dei migranti e mette alla prova l'integrità delle frontiere internazionali. Si tratta di un tipo di attività criminale redditizia per i gruppi della criminalità organizzata e negli ultimi anni ha rappresentato per l'UE una sfida impegnativa in termini umanitari e di sicurezza.

La costante evoluzione di queste minacce alla sicurezza richiede che le autorità di contrasto nazionali ricevano, nel loro lavoro, un effettivo sostegno a livello dell'UE.

La proposta si basa inoltre sugli insegnamenti tratti e sui progressi compiuti a partire dal piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025) che rafforza ulteriormente la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le agenzie di contrasto dell'UE per indagare e perseguire le reti di trafficanti di migranti.

Inoltre la proposta tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale del 2021 Il sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti.

Le precedenti revisioni del mandato di Europol e la crescente domanda di servizi da parte degli Stati membri, nonché il ruolo centrale svolto da Europol nell'architettura della sicurezza interna dell'UE, hanno dimostrato chiaramente che i compiti di Europol devono essere sostenuti da adeguate risorse finanziarie e umane.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta risponde ai rapidi cambiamenti del panorama in termini di sicurezza in quanto dota Europol delle capacità e degli strumenti necessari per aiutare efficacemente gli Stati membri a lottare contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre forme gravi di criminalità. La proposta è pienamente in linea con l'esigenza, dichiarata dalla presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione del 2023, di "nuove norme e di una nuova struttura di governance" per contrastare il traffico di migranti. È inoltre pienamente in linea con il programma di lavoro della Commissione per il 2024, che ha annunciato un'iniziativa legislativa entro la fine del 2023 per "modernizzare il quadro giuridico per combattere il traffico di migranti, al fine di garantire che disponiamo degli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti". È infine pienamente in linea con la lettera inviata a tutti i capi di Stato o di governo prima del Consiglio europeo (26-27 ottobre), in cui la presidente von der Leyen annunciava che alla fine del mese successivo (novembre) la Commissione avrebbe presentato proposte per aggiornare il nostro quadro giuridico al fine di rafforzare la nostra azione collettiva in materia di traffico di migranti riservando una particolare attenzione all'ottimizzazione dell'impatto di Europol.

La presente proposta è inoltre pienamente in linea con il QFP, in quanto sostiene alcune attività contro il traffico previste nel programma di lavoro dello strumento tematico nell'ambito del Fondo sicurezza interna per gli esercizi 2023, 2024 e 2025. Nel 2025 la Commissione lancerà un invito per il rafforzamento della prevenzione e della lotta contro il traffico di migranti tramite l'istituzione di nuovi partenariati operativi comuni. Questa attività rafforzerà la cooperazione strutturata tra autorità giudiziarie e di contrasto e gli altri servizi pertinenti degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti.

Contribuendo allo smantellamento delle attività criminali, la presente proposta sostiene inoltre gli obiettivi della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza, come pure della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 e della strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, che saranno attuate in piena sinergia.

Dare una risposta europea forte al traffico di migranti all'interno e all'esterno dell'UE è inoltre un elemento essenziale dell'approccio globale alla migrazione, definito nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

La proposta creerà sinergie con le attività delle agenzie dell'Unione, in particolare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Eurojust e, se del caso, altri organi o agenzie pertinenti dell'Unione, rafforzando la cooperazione complessiva con Europol, in linea con i rispettivi mandati e competenze.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Dal 2022 e dall'ultima revisione del mandato di Europol si è registrata una tendenza verso una crescita esponenziale dei flussi di dati dell'Agenzia e della domanda di suoi servizi, in particolare sul traffico di migranti, che hanno portato a rinforzi annuali di bilancio e di personale superiori ai livelli inizialmente programmati. Poiché la proposta introdurrà nuovi importanti compiti nel regolamento Europol e inoltre chiarirà, codificherà e preciserà altre mansioni e strumenti, ampliando così le capacità di Europol nel quadro dei trattati, non è possibile coprirla mantenendo stabile il livello di risorse. La proposta deve essere sostenuta da rinforzi in termini finanziari e umani.

L'incidenza sul bilancio delle risorse finanziarie supplementari sarà resa disponibile in parte tramite il margine e in parte mediante compensazione di bilancio con i programmi BMVI e ISF.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 36

 Gestione diretta a opera della Commissione tramite

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Osservazioni

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni della proposta in materia di monitoraggio e di relazioni seguono i principi delineati nel regolamento Europol 37 e nel regolamento finanziario 38 , in linea con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate 39 .

Europol deve in particolare inviare ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione contenente i programmi di lavoro pluriennali e annuali e la programmazione delle risorse. Il documento illustra gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione per monitorare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati. Europol deve inoltre presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale di attività consolidata che contiene in particolare informazioni sulla realizzazione degli obiettivi e dei risultati stabiliti nel documento unico di programmazione. Tale relazione deve essere trasmessa anche alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, entro il 29 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione garantisce che sia eseguita una valutazione di Europol, come indicato all'articolo 68 del regolamento Europol. Tale valutazione esaminerà, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro. Le relazioni di valutazione devono essere presentate al gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto che esercita un monitoraggio politico delle attività di Europol nell'adempimento della sua missione, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche. Le relazioni sono presentate anche al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al consiglio di amministrazione di Europol. Se del caso, i principali risultati delle valutazioni sono pubblicati.

Per monitorare regolarmente la fornitura di informazioni da parte degli Stati membri, Europol inoltre riferirà annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali sulle informazioni fornite da ciascuno Stato membro per quanto riguarda le informazioni di cui Europol necessita per conseguire i suoi obiettivi, comprese quelle relative a forme di criminalità la cui prevenzione o il cui contrasto sono considerati prioritari dall'Unione. Le relazioni sono elaborate sulla base dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi definiti dal consiglio di amministrazione di Europol.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Dato che la proposta incide sul contributo annuale dell'UE a Europol, il bilancio dell'UE sarà eseguito mediante gestione indiretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio di Europol è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente. Europol è pertanto tenuta ad attuare un'adeguata strategia di controllo coordinata tra gli attori pertinenti coinvolti nella catena di controllo.

Per quanto riguarda i controlli ex post, Europol, in quanto agenzia decentrata, è in particolare soggetta a:

- un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

- relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

- eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente.

In quanto direzione generale partner di Europol, la DG HOME attuerà la sua strategia di controllo sulle agenzie decentrate per garantire una rendicontazione affidabile nel quadro della sua relazione annuale di attività (RAA). Se le agenzie decentrate hanno la piena responsabilità dell'esecuzione del proprio bilancio, la DG HOME è responsabile del regolare pagamento dei contributi annuali stabiliti dall'autorità di bilancio.

Il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione per Europol.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Sono stati individuati i rischi seguenti:

- risorse operative messe alla prova dalle crescenti esigenze operative degli Stati membri e dalla costante evoluzione delle attività criminali nel settore del traffico di migranti e della tratta di esseri umani;

- frammentazione dell'attività principale di Europol a causa della moltiplicazione dei compiti e delle richieste;

- mancanza di livelli adeguati di risorse finanziarie e umane per rispondere alle esigenze operative;

- ritardi nei necessari sviluppi e aggiornamenti del sistema centrale a causa di mancanza di

risorse TIC.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Sul rapporto "costi del controllo/pagamenti effettuati con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa Europol" riferisce la Commissione; per il 2022 tale rapporto è dello 0,12 %.

La Corte dei conti europea ha confermato la legittimità e la regolarità dei conti annuali di Europol per il 2022, il che implica un tasso di errore inferiore al 2 %. Non vi sono indicazioni che il tasso di errore peggiorerà nei prossimi anni.

L'articolo 80 del regolamento finanziario di Europol prevede inoltre la possibilità, per l'Agenzia, di condividere una struttura di audit interno con altri organismi dell'Unione che operano nello stesso settore se la struttura di audit interno di un solo organismo dell'Unione non è efficiente in termini di costi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Le misure di lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite sono indicate, fra l'altro, all'articolo 66 del regolamento su Europol e al titolo X del regolamento finanziario di Europol.

Europol è tenuta in particolare a partecipare alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e a informare senza indugio la Commissione dei casi di presunta frode e altre irregolarità finanziarie - in linea con la sua strategia antifrode interna.

La strategia antifrode interna rivista per il periodo 2022-2024 è stata approvata dal consiglio di amministrazione nella riunione di marzo 2022.

Inoltre, in quanto direzione generale partner, la DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. Le agenzie decentrate, compresa Europol, rientrano nel campo di applicazione di tale strategia.

La DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode a partire dal 2013 sulla base della metodologia fornita dall'OLAF.

In base alle informazioni disponibili, nella sua relazione annuale di attività del 2022 la DG HOME ha concluso che le misure antifrode in vigore sono complessivamente efficaci.



3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 40

di paesi EFTA 41

di paesi candidati e potenziali candidati 42

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

5

12 10 01

Diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

Sicurezza e difesa

Europol

 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per Europol

Impegni

-

15,758

19,678

13,457

48,892

Pagamenti

-

15,758

19,678

13,457

48,892

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

Spese amministrative

DG HOME

 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

 Risorse umane

-

0,132

0,435

0,606

1,173

 Altre spese amministrative

0,002

0,002

0,002

0,002

0,008

TOTALE DG HOME

Stanziamenti

0,002

0,134

0,437

0,608

1,181

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,002

0,134

0,437

0,608

1,181

 

 

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,002

15,892

20,115

14,065

50,073

Pagamenti

0,002

15,892

20,115

14,065

50,073

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di Europol 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

                                   Importi in Mio EUR (al terzo decimale)

 

Specificare gli obiettivi e i risultati

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Tipo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

OBIETTIVO SPECIFICO 1: rafforzare Europol e il suo Centro europeo contro il traffico di migranti in quanto polo di indagini e azioni operative nonché di analisi strategica a livello dell'UE

Risultato

Rafforzare il Centro europeo contro il traffico di migranti e gli altri soggetti che si occupano del traffico di migranti

-

1,186

2,628

2,673

6,487

Totale parziale obiettivo specifico 1

-

1,186

2,628

2,673

6,487

OBIETTIVO SPECIFICO 2: rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, Europol e le altre agenzie dell'Unione

Risultato

Istituire una struttura di governance che favorisca una cooperazione tra agenzie, una guida e un coordinamento efficaci

-

0,075

0,242

0,410

0,727

Totale parziale obiettivo specifico 2

-

0,075

0,242

0,410

0,727

OBIETTIVO SPECIFICO 3: rafforzare Europol in qualità di punto nodale dell'UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità per quanto riguarda il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e sviluppare pienamente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, Europol, le altre agenzie dell'UE e i paesi terzi

- Risultato

Biometria - sviluppo di sistemi e potenziamento di SIENA (hardware, software, consulenza)

-

8,765

9,526

3,372

21,662

- Risultato

Integrazioni SIENA (l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni)

-

1,137

1,345

0,876

3,358

Totale parziale obiettivo specifico 3

-

9,902

10,871

4,248

25,021

OBIETTIVO SPECIFICO 4: fornire a Europol gli strumenti necessari per prevenire e combattere il traffico di migranti e gli altri reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol

- Risultato

Sovvenzioni EMPACT - traffico di migranti e reati connessi

-

2,000

2,000

2,000

6,000

- Risultato

Sovvenzioni task force operative

-

2,000

3,000

3,000

8,000

- Risultato

Sostegno delle task force operative sul traffico di migranti

-

0,595

0,938

1,125

2,658

Totale parziale obiettivo specifico 4

-

4,595

5,938

6,125

16,658

TOTALE per gli obiettivi da 1 a 4

-

15,758

19,678

13,457

48,892

Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e corrispettivi).

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane di Europol 

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e corrispettivi).

 

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,298

1,014

1,759

3,072

Agenti temporanei (gradi AST)

0

0

0

0

Agenti contrattuali

0,265

1,026

1,872

3,162

Esperti nazionali distaccati

0,595

0,938

1,125

2,658

TOTALE 43

1,158

2,978

4,757

8,892

Fabbisogno di personale (ETP): 44

 

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

3

7

10

10

Agenti temporanei (gradi AST)

0

0

0

0

Agenti contrattuali

5

14

20

20

Esperti nazionali distaccati

11

17

20

20

TOTALE

19

38

50

50

Dettagli sull'aumento del personale:

Obiettivo specifico

Personale aggiuntivo

Assegnazione a Europol

Obiettivo specifico 1

Personale aggiuntivo necessario per sostenere il Centro europeo contro il traffico di migranti e per incrementare il numero di task force operative sostenute da Europol e altre indagini sul traffico organizzato di migranti e i reati connessi, per coprire la dimensione online delle indagini e per consentire di fornire supporto tecnico e forense provvedendo all'estrazione e al trattamento di serie di dati ampie e complesse raccolte dagli Stati membri e da paesi terzi.

ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

Investigatori specializzati e analisti di dati:

2025: +3; 2026: +4; 2027: +4

Specialisti in OSINT/monitoraggio dei media: 2025: +1; 2026: +2; 2027: +2

Specialisti in scienze forensi, decrittazione e dati:

2025: +1; 2026: +2; 2027: +1

Direzione "Operazioni"

Obiettivo specifico 2

Personale aggiuntivo incaricato di fornire servizi di rintracciamento dei beni, consulenza finanziaria e analisi correlate per aiutare gli Stati membri nelle indagini riguardanti il traffico organizzato di migranti, la tratta di esseri umani e i reati connessi, e di sostenere gli Stati membri nelle indagini, nella definizione delle priorità strategiche e operative, nella prevenzione della criminalità e nel monitoraggio delle tendenze delle attività criminali riguardanti il traffico organizzato di migranti e i reati connessi mediante la fornitura di servizi di analisi strategica.

ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

Specialisti e analisti in rintracciamento dei beni e in indagini finanziarie:

2025: +1; 2026: +1; 2027: +1

Specialisti in analisi strategica e specialisti in dati:

2025: +1; 2026: +2; 2027: +1

Direzione "Operazioni"

Obiettivo specifico 3

Personale aggiuntivo per fornire un supporto tecnico efficace agli Stati membri per l'utilizzo di SIENA come canale di comunicazione prestabilito

ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

2025: 0; 2026: +1; 2027: 0

Personale aggiuntivo incaricato di lavorare sui requisiti, l'architettura, la sicurezza, la protezione dei dati, lo sviluppo, la gestione dei progetti e il mantenimento (sia sotto il profilo funzionale che di infrastruttura) delle nuove capacità in campo biometrico.

ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

2025: +1; 2026: +1; 2027: 0

Direzione "Capacità"

Obiettivo specifico 4

Personale aggiuntivo (esperti nazionali distaccati a breve termine con costi coperti) per coadiuvare le indagini degli Stati membri nell'ambito delle task force operative riguardanti in particolare il traffico organizzato di migranti e i reati connessi presso la sede di Europol e in paesi di origine, transito e destinazione, compresi sia gli Stati membri che i paesi terzi.

ETP stimati necessari — ETP aggiuntivi da assumere all'anno (non cumulativi):

2025: +11; 2026: +6; 2027: +3

Direzione "Operazioni"

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

 

2024

2025

2026

2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1

3

3

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)  45

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

1

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

TOTALE

2

4

4

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

-Attuare le nuove misure volte a prevenire il traffico di migranti, comprendenti l'intensificazione del dialogo con i soggetti giuridici sospettati di essere utilizzati a fini di traffico di migranti, come previsto dalla proposta di direttiva relativa alla prevenzione e al contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione.

-Garantire il servizio del nuovo quadro di governance istituito per il Centro europeo contro il traffico di migranti, secondo quanto previsto dalla proposta di regolamento relativo alla lotta contro il traffico di migranti.

-Rafforzare il monitoraggio, la raccolta, l'analisi e la condivisione di informazioni e di dati sulla prevenzione, la risposta delle autorità giudiziarie e di contrasto sul traffico di migranti, fornire un contributo all'elaborazione di politiche basate su dati concreti, come previsto dalla proposta di direttiva relativa alla prevenzione e al contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e dal regolamento relativo alla lotta contro il traffico di migranti.

Personale esterno

Coadiuvare il quadro operativo rafforzato di Europol a sostegno degli Stati membri nella lotta al traffico di migranti, sostenere l'organizzazione e la gestione delle task force operative pertinenti, i distaccamenti Europol per supporto operativo e le attività nell'ambito dell'EMPACT, come previsto dalla proposta di regolamento relativo alla lotta contro il traffico di migranti.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

L'incidenza sul bilancio delle risorse finanziarie supplementari sarà resa disponibile in parte tramite il margine (20 milioni di EUR) e mediante compensazione di bilancio con i programmi BMVI e ISF.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 46 .

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

(1)    Frontex, Analisi dei rischi per il periodo 2023-2024 (solo in EN).
(2)    Frontex, Analisi dei rischi per il periodo 2023-2024 (solo in EN).
(3)    Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, Global Study on smuggling of migrants, 2018.
(4)    Progetto dell'OIM Missing migrants, https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean.
(5)    Stime di Europol.
(6)    Europol, "Reti criminali nel traffico di migranti", Europol Spotlight, 2023 (solo in EN).
(7)    Frontex, Analisi dei rischi per il periodo 2023-2024 (solo in EN).
(8)    Europol "Reti criminali nel traffico di migranti", Europol Spotlight, 2023 (solo in EN).
(9)

   Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, PE/37/2018/REV/1 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138). 

(10)    Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1). 
(11)    Articolo 72 TFUE.
(12)    Articolo 4, paragrafo 2, TFUE.
(13)

   Europol, "Reti criminali nel traffico di migranti", serie Europol Spotlight Report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023 (solo in EN).

(14)    Articolo 67, paragrafo 1, TFUE.
(15)    Il sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti: un partner prezioso, ma l'uso delle fonti di dati e la misurazione dei risultati sono insufficienti, Corte dei conti europea, 2021.
(16)    Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "Carta").
(17)    Articolo 8 della Carta.
(18)    Sulla base della tabella dell'organico di Europol per il 2023 e dello stanziamento di risorse per attività nel documento di programmazione di Europol per il periodo 2023-2025.
(19)    COM(2022) 684 final del 2.12.2022.
(20)    Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj ).
(21)

   Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj ).

(22)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
(23)    GU C …
(24)    [Titolo e riferimento della pubblicazione]
(25)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj ).
(26)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj ).
(27)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(28)    Articolo 88 TFUE.
(29)    Articolo 87 TFUE.
(30)    Nel 2022 Europol ha sostenuto in totale 195 indagini prioritarie sul traffico di migranti, tra cui nove task force operative. I servizi relativi sono stati forniti principalmente da 34 membri del personale del Centro europeo contro il traffico di migranti che lavoravano prevalentemente presso la sede dell'agenzia. Per poter sostenere un maggior numero di indagini sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, nonché le task force operative regionali, sono necessarie risorse aggiuntive. Da un punto di vista generale, le task force operative sono uno strumento flessibile la cui durata e le cui dimensioni variano notevolmente. Le task force operative sono un impegno duraturo e che richiede molte risorse (il personale coinvolto va da quattro a 150 unità, in base alle condizioni e alle minacce specifiche del caso, come ad esempio reagire di fronte a situazioni di minaccia alla vita).
(31)    Attualmente nell'UE è confiscato meno del 2 % dei proventi di reato e il traffico di migranti sta diventando una delle attività illecite più lucrative per i gruppi della criminalità organizzata. Nelle indagini sulla criminalità organizzata, le indagini finanziarie parallele dovrebbero rappresentare la norma e non un'eccezione. Pertanto Europol dovrebbe disporre della capacità per sostenere le autorità degli Stati membri con servizi di rintracciamento dei beni e di indagine finanziaria nel corso dell'attuazione delle misure investigative.
(32)    I compiti degli esperti nazionali dipendono dalle esigenze operative e sono definiti nei piani operativi. Possono comunque includere consulenze nelle lingue pertinenti, analisi strategiche e operative, monitoraggio OSINT, rintracciamento dei beni/indagini finanziarie, criminalità informatica, informatica forense, operazioni di sorveglianza e sotto copertura, frode documentale e in altri settori specificati che sono considerati pertinenti per le squadre investigative nazionali e per coadiuvare le autorità degli Stati membri durante l'attuazione delle misure investigative in loco o presso la sede di Europol.
(33)    Con la presenza di unità specializzate nel traffico di migranti in ogni Stato membro e collegamenti diretti a SIENA si prevede che, insieme al numero delle operazioni e delle task force operative, potrebbe essere più che raddoppiato anche il volume dei contributi.
(34)    Per migliorare la flessibilità dell'assistenza prestata agli Stati membri nell'ambito dell'EMPACT, Europol ha introdotto un regime di finanziamento basato su due tipi di sovvenzioni: i) sovvenzioni di importo elevato (HVT), concesse in base a un tradizionale invito a presentare proposte con un termine fisso per la presentazione delle richieste di finanziamento per attività mirate secondo quanto stabilito nei piani d'azione operativi e ii) sovvenzioni di valore modesto (LVG), concesse in base a una procedura senza termini di scadenza per la fornitura di finanziamenti a breve termine per attività dei piani d'azione operativi che sono di carattere marcatamente operativo. Negli ultimi anni le sovvenzioni EMPACT sono diventate molto ricercate e gli Stati membri vi hanno fatto sempre più ricorso, apprezzandone l'utilità nel sostenere la lotta contro la criminalità organizzata e ottenere risultati. L'anno scorso la dotazione per le sovvenzioni di valore modesto si è esaurita a novembre 2022 e quest'anno era esaurita già a settembre 2023: in entrambi i casi si è creato un vuoto che ha compromesso la capacità di Europol di aiutare gli Stati membri e di questi ultimi di svolgere le proprie indagini.
(35)     https://www.europol.europa.eu/about-europol:it .
(36)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(37)    Regolamento (UE) 2016/794.
(38)     https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol_.pdf .
(39)     https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf .
(40)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(41)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(42)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(43)    Livelli di personale calcolati sulla base dei costi medi unitari del personale da utilizzare per l'IFL, indicizzati al coefficiente correttore per i Paesi Bassi (111,8 %).
(44)    L'aumento di personale Europol indicato nella proposta sarà compensato con una riduzione del futuro potenziamento del personale di Frontex. Le due agenzie concorderanno modalità pratiche per il trasferimento, nel rispetto dei criteri e dei termini previsti dai colegislatori.
(45)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(46)    Cfr. articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.