Bruxelles, 16.11.2023

COM(2023) 733 final

2023/0418(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (CE) n. 1244/2009 1 del 30 novembre 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo 2 . La modifica è consistita nello spostare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (attualmente Macedonia del Nord), il Montenegro e la Serbia dall'allegato I (paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto) all'allegato II (paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) del regolamento (CE) n. 539/2001. L'esenzione dall'obbligo del visto si applicava (e si applica ancora) solo ai titolari di passaporti biometrici.

Tenuto conto delle preoccupazioni espresse all'epoca in merito ai rischi di movimenti migratori irregolari provenienti dal Kosovo 3* e del fatto che in seguito non era stato avviato alcun dialogo sulla liberalizzazione dei visti con il Kosovo, una categoria di titolari di passaporto serbo è stata esclusa dall'esenzione dall'obbligo del visto, ossia i titolari di passaporto rilasciato dalla direzione di coordinamento serba di Belgrado. Tale direzione tratta tutte le domande di passaporto ricevute dai serbi del Kosovo residenti in Kosovo e dalla diaspora serba del Kosovo che vive al di fuori del Kosovo.

La direzione di coordinamento serba è stata istituita durante il dialogo sulla liberalizzazione dei visti con la Serbia. L'obiettivo era sostituire le sette direzioni di polizia regionali sparse sul territorio serbo, che fino ad allora erano competenti a rilasciare passaporti ai serbi del Kosovo. I passaporti rilasciati dalla direzione di coordinamento serba sono passaporti biometrici e sono stati utilizzati dai titolari come documenti di viaggio per recarsi nell'UE da quando è stata istituita la direzione.

Nel 2009 il Kosovo è stato incluso nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 539/2001, con la conseguenza che i titolari di passaporto rilasciato dal Kosovo dovevano essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Da allora la situazione si è evoluta. Il 19 gennaio 2012 la Commissione ha avviato un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con il Kosovo. Il 14 giugno 2012 ha presentato al Kosovo una tabella di marcia, che indicava tutte le misure legislative e di altro tipo che il Kosovo doveva adottare e attuare per avanzare verso la liberalizzazione del rilascio dei visti. Il dialogo si è concluso con successo e, su tale base, il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una proposta 4 per spostare il Kosovo nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

La proposta è stata infine approvata e adottata il 19 aprile 2023. Il regolamento (UE) 2023/850 5 ha modificato il regolamento (UE) 2018/1806 6 (che nel frattempo ha sostituito il regolamento (CE) n. 539/2001) spostando il Kosovo dall'allegato I, parte 2, all'allegato II, parte 4, di tale regolamento. Come nel caso di tutti i precedenti dialoghi sulla liberalizzazione dei visti conclusi con successo, è stato deciso che l'esenzione dall'obbligo del visto dovrebbe applicarsi solo ai titolari di passaporti biometrici. Inoltre è stato deciso che tale esenzione non dovrebbe applicarsi fino alla data dell'effettiva entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , o fino al 1º gennaio 2024, qualora questa data sia anteriore. Poiché l'ETIAS non entrerà in funzione prima del 1º gennaio 2024, l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti kosovari si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2024.

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2023/850, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba rimarrebbero gli unici cittadini nella regione dei Balcani occidentali che devono essere in possesso del visto quando si recano nell'UE per soggiorni di breve durata.

Con l'entrata in vigore dell'esenzione dal visto per i titolari di passaporto kosovaro, la Commissione ritiene che i motivi alla base dell'esclusione dall'esenzione dal visto dei titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba non sussistano più e che tutti i cittadini della regione dei Balcani occidentali dovrebbero beneficiare dell'esenzione dal visto per recarsi nello spazio Schengen. Per tale motivo la Commissione propone di modificare il regolamento (UE) 2018/1806 per esentare i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (UE) 2018/1806 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Il regolamento (UE) 2018/1806 si applica in tutti gli Stati membri a eccezione dell'Irlanda. Esso si applica anche in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il regolamento fa parte della politica comune dell'UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Dall'avvio dei primi dialoghi sulla liberalizzazione dei visti nel 2008, l'obiettivo generale perseguito è quello di concedere all'intera regione dei Balcani occidentali l'accesso allo spazio Schengen in esenzione dal visto. L'obbligo del visto per il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia è stato abolito nel 2009, per l'Albania e la Bosnia-Erzegovina nel 2010 e per il Kosovo nel 2023. In tale contesto, l'abolizione dell'esclusione dall'esenzione dal visto per i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba garantirebbe che l'intera regione dei Balcani occidentali sia soggetta allo stesso regime in materia di visti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta di includere i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba nell'esenzione dall'obbligo del visto per la Serbia è coerente con gli sforzi dell'UE volti ad accelerare l'integrazione della regione dei Balcani occidentali nell'UE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il regolamento proposto costituirà uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Sussidiarietà, proporzionalità e scelta dello strumento

La necessaria modifica del regolamento (UE) 2018/1806 deve essere effettuata mediante un regolamento. Gli Stati membri non possono agire singolarmente per raggiungere l'obiettivo perseguito. Non sono disponibili altre opzioni (non legislative) per raggiungere tale obiettivo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

L'attuale situazione di esclusione dei serbi del Kosovo dal regime di esenzione dal visto è stata discussa con la Serbia e il Kosovo.

Valutazione d'impatto

Per la presente proposta non è stata ritenuta necessaria alcuna valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento modificato sarà direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore e sarà immediatamente attuato dagli Stati membri. Non è necessario alcun piano attuativo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 sarà modificato includendo i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava) nel riferimento alla Serbia.

2023/0418 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)Con regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio 9 la Serbia è stata spostata nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tale regolamento prevedeva un'esclusione dall'esenzione dal visto per i serbi del Kosovo titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava).

(3)A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 , che sposta il Kosovo nell'allegato II, parte 4, del regolamento (UE) 2018/1806, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba rimarrebbero gli unici cittadini della regione dei Balcani occidentali che devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

(4)Al fine di garantire che l'intera regione dei Balcani occidentali sia soggetta allo stesso regime in materia di visti, i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba dovrebbero pertanto essere inclusi nel riferimento alla Serbia di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.

(5)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 11 .

(6)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 12 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 13 .

(7)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 14 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 15 .

(8)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 16 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)Per quanto riguarda Cipro e la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 la dicitura:

"Serbia (esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)) (7)"

è sostituita da

"Serbia (compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)) (*)"

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1).
(2)    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4)    COM(2016) 0277 final.
(5)    Regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.)) (GU L 110 del 25.4.2023, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(7)    Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(8)    Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).
(9)    Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1).
(10)    Regolamento (UE) 2023/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/1806, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.)) (GU L 110 del 25.4.2023, pag. 1).
(11)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(12)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(13)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(14)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(15)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(16)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).