Bruxelles, 22.11.2023

COM(2023) 722 final

2023/0408(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco


RELAZIONE

1.OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco che si terrà a Panama dal 27 al 30 novembre 2023.

2.CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1.Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco

Il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ("protocollo") è un protocollo della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo ("convenzione"). Obiettivo del protocollo è eliminare tutte le forme di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco mediante un pacchetto di misure che i paesi devono adottare in cooperazione tra loro: si tratta di una soluzione mondiale a un problema mondiale. Il protocollo è stato elaborato in risposta al crescente commercio illegale, spesso transfrontaliero, di prodotti derivati dal tabacco, che comporta notevoli perdite di entrate pubbliche e, al tempo stesso, contribuisce al finanziamento delle attività criminali internazionali. Esso è entrato in vigore il 25 settembre 2018.

L'Unione e 18 Stati membri sono parti della convenzione 1 .

2.2.Assemblea delle parti contraenti

L'assemblea delle parti contraenti ("APC") è un organo istituito dal protocollo, incaricato di vigilare regolarmente sull'attuazione del protocollo e di adottare le decisioni necessarie per promuoverne un'applicazione efficace. L'APC può adottare modifiche del protocollo. A tal fine, essa promuove, tra l'altro, lo scambio di informazioni e l'assistenza per rafforzare la cooperazione internazionale al fine di contrastare il commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco. L'APC adotta altresì relazioni periodiche sull'attuazione del protocollo.

Le sessioni ordinarie dell'APC si tengono ogni due anni. Conformemente al regolamento interno dell'APC, il segretariato della convenzione ("segretariato") sostiene i lavori della convenzione e del protocollo. Esso presenta alle parti l'ordine del giorno provvisorio e altri documenti utili (spesso contenenti progetti di decisione) per ciascun punto dell'ordine del giorno almeno 60 giorni prima dell'apertura della sessione dell'APC 2 . In sede di APC, le decisioni in materia finanziaria e di bilancio sono adottate per consenso. Per tutte le altre decisioni occorre adoperarsi onde raggiungere un accordo per consenso. In ultima istanza, le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti presenti e votanti e le decisioni sulle questioni procedurali sono adottate a maggioranza dei voti espressi dalle parti presenti e votanti 3 .

2.3.    Gli atti previsti nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti

Nel novembre 2023, nella sua terza sessione ("APC3"), l'assemblea delle parti contraenti sarà chiamata a discutere e adottare decisioni in merito a eventuali modifiche del proprio regolamento interno e alla procedura di nomina del capo del segretariato.

3.LE POSIZIONI DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'APC dovrebbe adottare determinate decisioni che si qualificano come "decisioni aventi effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per quanto riguarda la discussione prevista su eventuali modifiche del regolamento interno dell'APC, è opportuno che l'Unione sostenga le modifiche volte a semplificare i lavori dell'APC, a organizzare sessioni virtuali dell'APC e a definire più chiaramente la partecipazione dell'ufficio di presidenza di quest'ultima alla nomina del capo del segretariato della convenzione, nonché la modifica che prevede la possibilità di designare un capo del segretariato facente funzione, se del caso. Inoltre, l'Unione dovrebbe proporre di estendere dagli attuali 60 a un massimo di 120 giorni prima dell'inizio dell'APC, o almeno a 90 giorni per i documenti essenziali, il termine entro il quale il segretariato deve distribuire i documenti ufficiali della conferenza. Ciò contribuirà alla corretta preparazione delle posizioni dell'Unione in futuro.

Per quanto riguarda la nomina del capo del segretariato, l'Unione dovrebbe sostenere il miglioramento della procedura di selezione e di nomina del capo del segretariato 4 , in particolare per semplificare la procedura di rinnovo unico del mandato, nel rispetto dei criteri oggettivi di prestazione. In tale contesto, l'Unione dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento dei criteri di selezione dei candidati al posto di capo del segretariato, che dovrebbero includere altresì gli aspetti relativi al protocollo.

Tali posizioni potrebbero dover essere ulteriormente adeguate al momento del coordinamento in loco nel corso della terza sessione dell'APC alla luce delle posizioni delle altre parti e dei relativi sviluppi nel corso di tale APC, nonché delle decisioni adottate dalla conferenza delle parti ("COP") della convenzione, che si terrà dal 20 al 25 novembre 2023.

4.BASE GIURIDICA

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

L'APC è un organo istituito da un accordo, ossia dal protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco.

Alcuni atti che la terza sessione dell'APC è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici in quanto vincolanti o tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione.

La decisione prevista relativa a eventuali modifiche del regolamento interno dell'APC costituisce un atto avente effetti giuridici tenuto conto della natura vincolante del regolamento interno e del fatto che l'APC è un organo dotato di poteri decisionali ai sensi del protocollo 6 . Le modifiche del regolamento interno dell'APC vincolerebbero le parti del protocollo (e quindi anche l'Unione) al pari dell'accordo principale.

Anche la decisione prevista relativa alla modifica della procedura di nomina del capo del segretariato costituisce una decisione avente effetti giuridici. In primo luogo, le funzioni del capo del segretariato vanno oltre le semplici funzioni amministrative e prevedono un'influenza sulla politica e sul lavoro di fondo del protocollo. Di conseguenza, la nomina del capo del segretariato costituirebbe una decisione avente effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tale conclusione si estende poi alle decisioni dell'APC che modificano la procedura di nomina del capo del segretariato, le quali costituiscono decisioni di natura organizzativa che incidono sul processo decisionale riguardante le decisioni aventi effetti giuridici (ossia relative alla nomina del capo del segretariato).

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

Poiché si ritiene che queste due decisioni la cui adozione è prevista nella terza sessione dell'APC abbiano effetti giuridici, la base giuridica procedurale appropriata per la proposta di decisione del Consiglio che stabilisce le posizioni dell'Unione nella terza sessione dell'APC per questi due punti dell'ordine del giorno è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. Se l'atto previsto ha carattere organizzativo, la base giuridica sostanziale della decisione che stabilisce la posizione dell'Unione dovrebbe essere identica, in linea di principio, alla base giuridica della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che ha istituito l'organo.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco riguardano vari settori complementari, vale a dire il mercato interno, in particolare la libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, il commercio esterno e la politica commerciale comune, nonché la cooperazione doganale. Poiché l'atto previsto ha carattere organizzativo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dagli articoli 33, 113, 114 e 207 TFUE, che costituiscono la medesima base giuridica sostanziale della decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dagli articoli 33, 113, 114 e 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0408 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ("protocollo") è stato concluso dall'Unione a norma della decisione 2016/1749 del Consiglio 7 ed è entrato in vigore il 25 settembre 2018.

(2)A norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del protocollo, l'assemblea delle parti contraenti ("APC") può adottare le decisioni necessarie per promuovere un'applicazione efficace del protocollo.

(3)Nella terza sessione, che si terrà dal 27 al 30 novembre 2023, l'APC è chiamata ad adottare determinati atti aventi effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione nella terza sessione dell'APC a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

(4)Al fine di consentire una preparazione e una rappresentazione adeguate delle posizioni dell'Unione, quest'ultima dovrebbe proporre una modifica del regolamento interno dell'APC affinché il segretariato sia tenuto a distribuire i documenti ufficiali dell'assemblea fino a 120 giorni prima di ogni APC.

(5)Al fine di semplificare i lavori dell'APC e di organizzare sessioni virtuali dell'APC, nonché di prevedere la possibilità di designare un capo del segretariato facente funzione, l'Unione dovrebbe sostenere altresì le modifiche del regolamento interno dell'APC proposte a tal fine.

(6)È opportuno che l'Unione sostenga il miglioramento della procedura di selezione e di nomina del capo del segretariato della convenzione, in particolare per semplificare il rinnovo unico del mandato, nel rispetto dei criteri oggettivi di prestazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco sono conformi all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Alla luce dell'andamento della terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco e della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono concordare adeguamenti delle posizioni di cui all'articolo 1 nel corso di riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 1).
(2)    Articolo 8 del regolamento interno dell'assemblea delle parti contraenti (protocollo).
(3)    Articolo 50 del regolamento interno dell'assemblea delle parti contraenti (protocollo).
(4)    La procedura è stata stabilita dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1 (12).
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(6)    Cfr. il punto 2.2.
(7)    Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 1).

Bruxelles, 22.11.2023

COM(2023) 722 final

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco


ALLEGATO

Posizione dell'Unione sui punti dell'ordine del giorno 7.6 "Eventuali modifiche del regolamento interno" e 7.7 "Nomina del capo del segretariato della convenzione", da discutere nel corso della terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti ("APC") del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco ("protocollo"), che si terrà a Panama dal 27 al 30 novembre 2023.

I. Eventuali modifiche del regolamento interno dell'assemblea delle parti contraenti (documento FCTC/MOP/3/13)

L'Unione:

1.sostiene le modifiche volte a semplificare e razionalizzare i lavori in sede di APC, come l'accettazione dell'approvazione dei resoconti integrali dopo la chiusura della sessione (articolo 60) o l'introduzione della possibilità generale di effettuare trasmissioni web in diretta di punti all'ordine del giorno delle sessioni dell'APC, previa approvazione da parte dell'APC all'inizio di ciascuna sessione (articolo 15, nuova lettera b));

2. accetta di precisare, senza modificare il regolamento interno dell'APC, che i resoconti integrali delle riunioni plenarie si intendono comprensivi di file audio (articolo 60);

3. sostiene la modifica relativa all'organizzazione di sessioni virtuali dell'APC (articolo 15, nuova lettera c)). Tuttavia, le sessioni virtuali non dovrebbero essere rigorosamente limitate a casi eccezionali, tenendo conto così anche della necessità di equilibrare, ove possibile, i costi ambientali delle sessioni in presenza;

4.sostiene la modifica volta a definire più chiaramente la partecipazione dei membri dell'ufficio di presidenza dell'APC alla nomina del capo del segretariato, nonché la modifica che prevede la possibilità di designare un capo del segretariato facente funzione, ove necessario (articolo 24 ter);

5. sostiene la modifica relativa alla presenza di media accreditati nelle sessioni pubbliche (articolo 2, paragrafo 13) poiché tale modifica consente una maggiore coerenza tra gli articoli 2 e 32;

6. sostiene la correzione delle incoerenze, compresi la soppressione del termine "risoluzione" (articolo 60) e l'allineamento delle disposizioni relative alle "organizzazioni di integrazione economica regionale" (articoli 2 e 29);

7. propone una modifica dell'articolo 8 che attualmente obbliga il segretariato a trasmettere alle parti l'ordine del giorno provvisorio, unitamente ad altri documenti della conferenza, almeno 60 giorni prima della data di apertura della sessione. Tale periodo dovrebbe essere prorogato a un massimo di 120 giorni prima dell'apertura della sessione, al fine di consentire alle organizzazioni di integrazione economica regionale e ai paesi federali di preparare e stabilire adeguatamente le proprie posizioni. Un periodo di 90 giorni dovrebbe essere concesso almeno per la trasmissione dei documenti della conferenza per le decisioni dell'APC giuridicamente vincolanti per le parti o aventi implicazioni politiche o giuridiche importanti.

[posizione di ripiego: L'Unione europea può accettare la proroga del periodo di trasmissione oltre gli attuali 60 giorni precedenti l'apertura della sessione, e almeno per quanto riguarda i documenti della conferenza per le decisioni dell'APC giuridicamente vincolanti per le parti o aventi implicazioni politiche o giuridiche importanti.]

II. Nomina del capo del segretariato della convenzione: relazione dell'ufficio di presidenza (documento FCTC/MOP/3/14)

L'Unione:

(1)ringrazia l'ufficio di presidenza della relazione che contiene le raccomandazioni congiunte dell'ufficio di presidenza della COP e dell'ufficio di presidenza dell'APC tese a migliorare la procedura di selezione e di nomina del capo del segretariato e i criteri di selezione dei candidati a detto posto;

(2)sostiene i miglioramenti proposti della procedura di selezione e di nomina del capo del segretariato, istituita dalle decisioni FCTC/COP8(8) e FCTC/MOP1(12), comprese le modifiche volte a semplificare il rinnovo unico del mandato del capo del segretariato per altri quattro anni, previa valutazione positiva delle prestazioni della persona che occupa la carica;

(3)sostiene il miglioramento dei criteri di selezione dei candidati al posto di capo del segretariato; l'Unione dovrebbe chiedere tuttavia che ai criteri di selezione siano aggiunti aspetti relativi al protocollo della FCTC. In particolare, il criterio documentale 1 dovrebbe comprendere conoscenze solide e approfondite e un'esperienza concreta in materia di lotta contro il commercio illecito e il criterio documentale 2 dovrebbe includere un'esperienza nella lotta contro il commercio illecito e forti legami con la comunità antifrode internazionale.

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