Bruxelles, 30.10.2023

COM(2023) 678 final

2023/0385(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

(ETS trasporto aereo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (ETS trasporto aereo) 1 , unitamente alla decisione (UE) 2023/136 per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato 2 .

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE prevede la detrazione delle quote dal numero di quote che l'Islanda metterebbe altrimenti all'asta, ai fini di una loro assegnazione condizionata agli operatori aerei nel 2025 e nel 2026, soltanto per i voli in partenza da un aerodromo situato in Islanda e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito ovvero in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in Islanda. L'assegnazione condizionata seguirà modalità atte a garantire il totale rispetto e la conformità con il principio di parità di trattamento delle compagnie aeree sulla stessa rotta e con gli obiettivi, principi e altre disposizioni dell'accordo SEE.

Le quote supplementari assegnate agli operatori aerei sono subordinate all'accelerazione degli interventi tesi alla neutralità climatica.

Nella relazione del 2026 la Commissione dovrebbe fra l'altro valutare la connettività aerea dell'Islanda, tenendo conto anche della competitività, della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e degli impatti ambientali e climatici, oltre che degli adattamenti previsti dal presente progetto di decisione. I risultati della valutazione dovrebbero se del caso essere presi in considerazione nella futura revisione della direttiva 2003/87/CE oltre il 2024-2026.

L'adattamento illustrato trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 3 . La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 unitamente alla decisione (UE) 2023/136, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale degli atti che vengono integrati. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0385 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

(ETS trasporto aereo)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 5 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 6 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

(3)È opportuno integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).
(2)    Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1).
(3)    Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(5)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(6)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(7)    Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).
(8)    Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1).

Bruxelles, 30.10.2023

COM(2023) 678 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

(ETS trasporto aereo)


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato 1 .

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato 2 .

(3)La direttiva (UE) 2023/958 istituisce un meccanismo specificamente atto a colmare il differenziale di costo tra carburanti per il trasporto aereo sostenibili e combustibili fossili, nel cui ambito è previsto un livello superiore di sostegno per talune isole dell'Unione. Questo livello di sostegno più elevato dovrebbe applicarsi anche all'Islanda.

(4)La direttiva (UE) 2023/958 proroga per l'ultima volta la deroga temporanea per i voli effettuati da e verso determinati paesi terzi. La specifica situazione geografica dell'Islanda è considerata comportare particolari effetti negativi sulla connettività aerea e rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È pertanto opportuno istituire, per il periodo di transizione contemplato dalla deroga temporanea e con modalità atte a garantire il totale rispetto e la conformità con il principio di parità di trattamento delle compagnie aeree sulla stessa rotta e con gli obiettivi, principi e altre disposizioni dell'accordo SEE, un meccanismo di assegnazione condizionata di quote supplementari agli operatori aerei per i voli in partenza da un aerodromo situato in Islanda e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito ovvero in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in Islanda. Le quote assegnate nell'ambito del meccanismo devono essere detratte dal numero di quote altrimenti assegnate all'Islanda ai fini della messa all'asta. Le quote supplementari assegnate agli operatori aerei in virtù del meccanismo devono essere subordinate all'accelerazione degli interventi da essi realizzati per raggiungere la neutralità climatica.

(5)Nel 2026 dovrebbe essere presentata una relazione in cui sia valutata la connettività aerea dell'Islanda, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici, oltre che degli adattamenti previsti dalla presente decisione. I risultati della valutazione dovrebbero se del caso essere presi in considerazione nella futura revisione della direttiva 2003/87/CE oltre il periodo 2024-2026.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, il punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1.sono aggiunti i trattini seguenti:

"-32023 D 0136: Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1)

-32023 L 0958: Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115)";

2.gli adattamenti da b) a d) sono sostituiti dai seguenti:

"b)all'articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), dopo i termini "trasporto aereo sostenibile" sono inseriti i termini ", negli aeroporti situati in Islanda";

c)    all'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

   "Dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 l'Islanda assegna ogni anno agli operatori aerei, nel rispetto del principio di parità di trattamento applicabile in virtù dell'accordo SEE, compresa la parità di trattamento delle compagnie aeree sulla stessa rotta, quote a titolo gratuito fino a concorrenza del numero di quote che la stessa Islanda deve mettere all'asta a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, per i voli in partenza da un aerodromo situato in Islanda e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito ovvero in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in Islanda. L'assegnazione supplementare a titolo gratuito per il 2025 e per il 2026 non supera il livello dell'assegnazione a titolo gratuito del 2024 e ad essa si applica il fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9. Se le quote sono insufficienti, un adeguamento uniforme è applicato a tutte le assegnazioni. Il numero di quote pari all'assegnazione supplementare a titolo gratuito di cui al presente comma è detratto dal numero di quote che l'Islanda deve mettere all'asta a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3. L'Islanda amministra nel registro dell'Unione tutte le quote assegnate a titolo gratuito a norma del presente comma. Gli operatori aerei fanno domanda alla competente autorità islandese, la quale assegna le quote in conformità del presente comma previe presentazione e pubblicazione di un piano di neutralità climatica da parte dell'operatore aereo. Il piano di neutralità climatica deve essere coerente con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Islanda, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in linea con l'accordo di Parigi, e precisa:

-    gli elementi indicati all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma;

-    le ulteriori misure attuate e programmate dall'operatore aereo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva da qui al 31 dicembre 2026; e

-    il modo in cui le attività di sensibilizzazione realizzate pubblicamente dalla compagnia aerea collimano con l'obiettivo di neutralità climatica.

Il piano è presentato unitamente alla conferma di un verificatore indipendente in ottemperanza delle procedure di verifica e accreditamento previste all'articolo 15.

La competente autorità islandese assegna all'operatore aereo le quote dell'assegnazione supplementare previe presentazione e pubblicazione del piano di neutralità climatica da parte dello stesso. Il verificatore indipendente valuta ogni anno se l'operatore aereo abbia effettivamente rispettato il piano di neutralità climatica realizzando le misure programmate e adempiendo gli impegni assunti. Qualora il verificatore indipendente segnali che l'operatore aereo non ha rispettato il piano, la competente autorità islandese chiede la restituzione delle quote assegnate a titolo gratuito.";

d)l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, non si applica agli Stati EFTA.";

3.gli adattamenti e) e f) sono soppressi; gli adattamenti da g) a t) diventano adattamenti da e) a r);

4.dopo l'adattamento r) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

"s)all'articolo 30, paragrafo 8, dopo la lettera d) è inserito il testo seguente:

"e)una valutazione della connettività aerea dell'Islanda, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici, oltre che degli adattamenti previsti dalla decisione del Comitato misto SEE n. XX/2023 del [la presente decisione];

e bis)nella procedura prevista all'articolo 102 dell'accordo SEE per l'eventuale futura revisione della presente direttiva, il Comitato misto SEE tiene conto dei risultati e degli elementi della valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 8.";

5.gli adattamenti u) e v) diventano adattamenti t) e u).

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2023/958 e della decisione (UE) 2023/136 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il […] o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 3*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]



Dichiarazione comune delle Parti contraenti

relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. .../... che integra nell'accordo la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio

La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, comprende la debita attuazione di misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Le Parti contraenti convengono sul fatto che l'integrazione della direttiva lascia impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

(1)    GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115.
(2)    GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1.
(3) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]