Bruxelles, 16.10.2023

COM(2023) 586 final

2023/0357(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") riguardo all'adozione di un piano regionale di gestione agricola, un piano regionale di gestione dell'acquacoltura e un piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane, nel quadro dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri, e riguardo all'adozione di emendamenti degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 23a riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli in relazione alla prevista adozione di tre nuovi piani regionali (piano regionale di gestione agricola, piano regionale di gestione dell'acquacoltura e piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane) nel quadro dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri, nonché l'adozione di emendamenti degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e relativi protocolli

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del piano d'azione del Mediterraneo 1 costituiscono il principale accordo multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il Mar Mediterraneo, di cui mirano a tutelare l'ambiente marino e costiero. La convenzione di Barcellona è entrata in vigore nel 1978 ed è stata modificata nel 1995. Gli emendamenti della convenzione di Barcellona sono entrati in vigore nel 2004.

Il protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri ("protocollo LBS") mira a prevenire, ridurre ed eliminare completamente, ove possibile, l'inquinamento dovuto allo scarico di rifiuti o di altre sostanze nel Mar Mediterraneo.

Il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità ("protocollo SPA/BD") mira a salvaguardare la diversità biologica nel Mediterraneo attraverso la creazione e la gestione di zone specialmente protette e la tutela e la conservazione delle specie.

L'Unione europea è parte della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, compresi il protocollo LBS 2 e il protocollo SPA/BD 3 . Aderiscono alla convenzione e ai suoi protocolli anche Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta, Cipro e Croazia, oltre a 13 paesi mediterranei non appartenenti all'UE.

2.2.La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli ("riunione delle parti contraenti") partecipano i ministri e alti funzionari che rappresentano le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli. Le parti contraenti si riuniranno dal 4 all'8 dicembre 2023 a Portorose (Slovenia).

La riunione delle parti contraenti, che si tiene ogni due anni, è il massimo organo decisionale della convenzione, in cui le parti contraenti, rappresentate dai rispettivi ministeri competenti, decidono in merito alle politiche, alle strategie, al bilancio e al programma di lavoro.

A norma dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'UE esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione e di uno o più protocolli. L'UE non esercita il suo diritto di voto qualora i suoi Stati membri esercitino il loro e viceversa.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo LBS, le decisioni relative all'adozione dei piani d'azione, dei programmi e delle misure sono prese a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, della convenzione di Barcellona, gli emendamenti degli allegati della convenzione o di un protocollo sono adottati dalla riunione delle parti contraenti a maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti dello strumento.

2.3.Gli atti previsti della 23a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Nel corso della 23a riunione ministeriale, che si terrà dal 4 all'8 dicembre 2023, le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli saranno chiamate ad adottare gli atti seguenti ("gli atti previsti"):

proposte di adozione di tre piani regionali nel quadro dell'articolo 15 del protocollo LBS: 1) il piano regionale di gestione agricola, 2) il piano regionale di gestione dell'acquacoltura e 3) il piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane;

una proposta di emendamento degli allegati II e III del protocollo SPA/BD.

L'obiettivo dei piani regionali previsti è ridurre e prevenire l'inquinamento nel Mediterraneo derivante dalla gestione non sostenibile rispettivamente dell'agricoltura, dell'acquacoltura e delle acque meteoriche. Il protocollo LBS prevede l'adozione, da parte della convenzione, di piani d'azione regionali per eliminare l'inquinamento da fonti e attività terrestri. Con l'adozione dei piani, le rispettive misure e i relativi calendari diventano giuridicamente vincolanti, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS.

L'obiettivo dell'emendamento degli allegati II e III del protocollo SPA/BD è l'inclusione di nove specie cartilaginee: sei specie nell'allegato II (elenco delle specie in pericolo o minacciate) e tre specie nell'allegato III (elenco delle specie il cui sfruttamento è regolamentato). Gli emendamenti degli allegati del protocollo diventano effettivi per tutte le parti contraenti del protocollo SPA/BD alla scadenza di un periodo stabilito dalle parti contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento, conformemente all'articolo 23 della convenzione di Barcellona e all'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo SPA/BD.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

(1)Per quanto riguarda il piano d'azione regionale di gestione agricola:

in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli OSS 2, 6 e 14 4 , con la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione 5 e con la convenzione di Stoccolma sulla protezione dagli inquinanti organici persistenti 6 , il piano regionale previsto richiede l'istituzione di un quadro normativo (entro il 2028) e l'attuazione di misure (entro il 2030) per ridurre gli inquinanti e altri rifiuti e per contribuire all'agricoltura sostenibile.

Il piano regionale previsto è pienamente in linea con l'ambizione dell'Unione nell'ambito del Green Deal, in particolare con la strategia "Dal produttore al consumatore" 7 e con la strategia sulla biodiversità 8 , che mirano a ridurre l'inquinamento e a incoraggiare un'agricoltura a basso apporto di fattori di produzione. La posizione proposta sarebbe inoltre in linea con le politiche più ampie dell'UE in materia di protezione della qualità dei corpi idrici e dell'ambiente marino e costiero dall'inquinamento terrestre, nonché sull'uso sostenibile dei pesticidi e sulla riduzione delle perdite di nutrienti.

Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione del previsto piano regionale di gestione agricola.

(2)Per quanto riguarda il piano d'azione regionale di gestione dell'acquacoltura:

in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite, nonché con gli orientamenti e le iniziative globali e regionali relativi allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura 9 , il piano regionale previsto richiede l'istituzione di un quadro normativo (entro il 2027) che stabilisca le condizioni operative per gli impianti di acquacoltura e preveda l'attuazione di misure volte a ridurre al minimo l'inquinamento causato dalle attività di acquacoltura (entro il 2028/2030), a promuovere un'acquacoltura sostenibile dal punto di vista ambientale (entro il 2027) e a regolamentare la produzione di rifiuti di plastica provenienti dall'acquacoltura (entro il 2028).

Poiché il piano regionale previsto è pienamente in linea con l'ambizione dell'Unione di migliorare le prestazioni ambientali dell'acquacoltura e ridurre l'inquinamento da plastica, che si iscrive nel Green Deal e nelle relative strategie 10 e orientamenti, in particolare gli orientamenti strategici della Commissione per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030 11 , nonché con la politica ambientale volta a garantire la buona qualità delle acque costiere e marine dell'UE, si propone che l'Unione sostenga l'adozione dell'atto previsto.

Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione del previsto piano regionale di gestione dell'acquacoltura.

(3)Per quanto riguarda il piano d'azione regionale di gestione delle acque meteoriche urbane:

in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite, il piano regionale previsto richiede l'istituzione di un quadro normativo (entro il 2028) per ridurre il volume di deflusso delle acque meteoriche e i flussi di picco e affrontare gli aspetti connessi all'inquinamento nella gestione delle acque meteoriche urbane. Prevede inoltre l'attuazione di piani di gestione delle acque meteoriche (entro il 2030) basati sulla scelta delle misure di controllo applicabili, nonché la manutenzione stagionale dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (entro il 2028) per garantirne il funzionamento efficiente.

Il piano regionale proposto è pienamente in linea con le politiche dell'Unione sulla protezione della qualità dei corpi idrici e dell'ambiente costiero e marino dell'UE dall'inquinamento provocato da fonti terrestri e sulla corretta gestione delle acque reflue urbane.

Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'adozione del previsto piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane.

(4)Per quanto riguarda gli emendamenti degli allegati II e III del protocollo SPA/BD:

secondo le valutazioni della lista rossa delle specie stilata dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) 12 , le specie cartilaginee di cui si propone l'inclusione nell'allegato II ("specie in pericolo o minacciate") e nell'allegato III (specie il cui sfruttamento è regolamentato) sono in (grave) pericolo, vulnerabili o quasi minacciate. Di conseguenza, l'inclusione proposta delle specie e la relativa motivazione sono conformi alla decisione IG.17/14 relativa ai criteri comuni per proporre emendamenti degli allegati II e III del protocollo SPA/BD 13 .

Gli emendamenti proposti sono pienamente in linea con le ambizioni che l'Unione coltiva nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità, così come con gli impegni internazionali che ha assunto per proteggere e ripristinare la biodiversità nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD). Sono inoltre coerenti con l'approccio adottato dall'Unione nella sua politica della pesca per proteggere le risorse alieutiche e gli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, fondato sulle raccomandazioni degli organismi regionali.

Si propone pertanto che l'Unione sostenga l'emendamento degli allegati II e III del protocollo SPA/BD.

È necessaria una posizione dell'Unione per l'adozione degli atti previsti in conseguenza degli effetti giuridicamente vincolanti dei medesimi atti.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 14 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione di Barcellona.

Gli atti che la riunione delle parti contraenti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS per quanto riguarda i piani regionali previsti e dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona per quanto riguarda gli emendamenti previsti degli allegati del protocollo SPA/BD.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto principali degli atti previsti riguardano la tutela dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0357 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona") riguardo all'adozione di un piano regionale di gestione agricola, un piano regionale di gestione dell'acquacoltura e un piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane, nel quadro dell'articolo 15 del protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti terrestri, e riguardo all'adozione di emendamenti degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)l'Unione è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (in prosieguo la "convenzione di Barcellona") 15 ;

(2)Con decisione 1999/801/CE del Consiglio 16 l'Unione ha concluso il protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante da fonti e attività terrestri (il "protocollo LBS"), che è entrato in vigore l'11 maggio 2008.

(3)Con decisione 1999/800/CE del Consiglio 17 l'Unione ha concluso il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (il "protocollo SPA/BD"), che è entrato in vigore il 12 dicembre 1999.

(4)A norma dell'articolo 15 del protocollo LBS, la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli può adottare piani d'azione regionali contenenti misure e relativi tempi di attuazione.

(5)A norma dell'articolo 18 della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti può adottare emendamenti dei protocolli della convenzione. A norma dell'articolo 23 della convenzione di Barcellona e relativi protocolli, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, del protocollo SPA/BD, un emendamento degli allegati del protocollo diventa effettivo per tutte le parti contraenti del protocollo SPA/BD alla scadenza di un periodo stabilito dalle parti contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento, ad eccezione di quelle che hanno notificato per iscritto al depositario di non essere in grado di approvarlo.

(6)La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, in occasione della sua 23a sessione/riunione, che si terrà dal 4 all'8 dicembre 2023, sarà chiamata ad adottare tre nuovi piani regionali nel quadro del protocollo LBS (un piano regionale di gestione agricola, un piano regionale di gestione dell'acquacoltura e un piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane) e una proposta di emendamento degli allegati II e III del protocollo SPA/BD per includervi nove specie cartilaginee: cinque specie nell'allegato II (elenco delle specie in pericolo o minacciate) e quattro specie nell'allegato III (elenco delle specie il cui sfruttamento è regolamentato).

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli in merito all'adozione di dette proposte, perché i piani regionali saranno vincolanti per l'Unione a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo LBS e gli emendamenti degli allegati II e III del protocollo SPA/BD saranno vincolanti per l'Unione a norma dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona.

(8)Poiché i piani regionali previsti sono in linea con l'ambizione e con le politiche dell'Unione volte a ridurre l'inquinamento generato dall'agricoltura, dall'acquacoltura e dalle acque meteoriche urbane e migliorare la protezione dell'ambiente costiero e marino, si propone che l'Unione sostenga l'adozione dei piani regionali presentati.

(9)Poiché gli emendamenti previsti degli allegati II e III del protocollo SPA/BD sono coerenti con l'ambizione dell'Unione nel quadro del Green Deal, in particolare con la strategia dell'UE sulla biodiversità, nonché con il diritto dell'Unione a tutela delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini, si propone che l'Unione sostenga l'adozione degli emendamenti presentati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 23a sessione/riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli consiste nel sostenere, nel quadro dell'articolo 15 del protocollo LBS, le seguenti decisioni:

(a)l'adozione di un piano regionale di gestione agricola;

(b)l'adozione di un piano regionale di gestione dell'acquacoltura;

(c)l'adozione di un piano regionale di gestione delle acque meteoriche urbane.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 23a sessione/riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli consiste nel sostenere:

(a)l'inclusione delle seguenti specie cartilaginee nell'allegato II del protocollo SPA/BD:

Aetomylaeus bovinus (Geoffroy St. Hilaire, 1817);

Alopias superciliosus (Lowe, 1841);

Bathytoshia lata (Garman, 1880);

Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758);

Rhinoptera marginata (Geoffroy St. Hilaire, 1817); e

(b)l'inclusione delle seguenti specie cartilaginee nell'allegato III del protocollo SPA/BD:

Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892);

Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788);

Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832);

Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758).

Articolo 3

È possibile concordare modifiche minori di dette posizioni mediante un coordinamento in loco e prima dell'adozione di una decisione alla 23a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    La convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) è stata adottata il 16 febbraio 1976 ed è entrata in vigore il 12 febbraio 1978. La convenzione è stata modificata il 10 giugno 1995 dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo. La convenzione modificata è entrata in vigore il 9 luglio 2004;      https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31970/bcp2019_web_eng.pdf
(2)    Decisione del Consiglio 1999/801/CE (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18).
(3)    Decisione del Consiglio 1999/800/CE (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).
(4)    OSS 2: "Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile"; OSS 6: "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie"; OSS 14: "Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile", adottati il 25 settembre 2015 alla settantesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
(5)    Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD), nei paesi colpiti da grave siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa, istituita nel 1994, UNCCD_Convention_ENG_0_0.pdf .
(6)    Convenzione di Stoccolma (UNEP) sugli inquinanti organici persistenti (POP), adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e riveduta da ultimo nel 2019, https://chm.pops.int .
(7)    Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 "Una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).
(8)    Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).
(9)    Gli orientamenti per l'agricoltura sostenibile sono in fase di elaborazione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per approvazione nel 2024, mentre gli orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030 sono stati adottati dalla Commissione europea nel maggio 2021 (COM(2021) 236 final).
(10)    In particolare la strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" (COM (2020) 381 final) e la strategia dell'UE sulla biodiversità (COM (2020) 380 final).
(11)    COM(2021) 236 final.
(12)    Lista rossa delle specie minacciate istituita nel 1964 dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, www.iucnredlist.org.
(13)    Criteri comuni per proporre emendamenti degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, adottati alla 15a conferenza delle parti contraenti della convenzione di Barcellona, UNEP (DEPI)/MED IG.17/10 allegato V.
(14)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(15)    Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).
(16)    GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.
(17)    GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1.