Bruxelles, 17.10.2023

COM(2023) 582 final

2023/0355(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi
di comunicazione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nella comunicazione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"( 1 ) la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano raggiunti mantenendo i costi al minimo. La Commissione si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e alla semplificazione degli obblighi di comunicazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre i relativi oneri del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali strategie politiche. Tuttavia gli obblighi di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, in particolare alle PMI e alle microimprese, ad esempio alla luce dei progressi organizzativi e tecnologici che rendono necessario un adeguamento degli obblighi originari. Il loro accumulo nel tempo può comportare la presenza di obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, inefficienza a livello di frequenza e tempistica o la mancanza di metodi di raccolta idonei.

Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi costituiscono una delle priorità della Commissione. In tale contesto la presente proposta mira a semplificare un'iniziativa inclusa nella tematica ambiziosa "Un'economia al servizio delle persone" nel settore strategico dell'Unione economica e monetaria.

La proposta razionalizzerà gli obblighi di comunicazione attraverso la rimozione delle comunicazioni non più necessarie.

Gli obblighi di comunicazione riguardano le autorità pubbliche. La proposta dispenserebbe le autorità competenti degli Stati membri dall'obbligo di trasmettere alla Commissione dati statistici concernenti il numero di reati di falsificazione monetaria e il numero di persone perseguite e condannate per reati di falsificazione monetaria, come stabilito all'articolo 11 della direttiva 2014/62/UE 2 . Nonostante le difficoltà nel raccogliere e trasmettere dati affidabili per conformarsi a tale disposizione specifica, le autorità degli Stati membri non svolgono un ruolo centrale nell'efficace attuazione dell'atto giuridico in questione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fa parte di un primo pacchetto di misure volte a razionalizzare gli obblighi di comunicazione. Si tratta della fase di un processo di controllo scrupoloso degli obblighi di comunicazione esistenti, volto a valutare il sussistere della loro pertinenza e a renderli più efficienti.

La razionalizzazione introdotta da tali misure non inciderà negativamente sul conseguimento degli obiettivi nel settore interessato per i motivi esposti di seguito.

L'obiettivo principale della direttiva 2014/62/UE è proteggere, mediante il diritto penale, l'euro e altre monete contro la falsificazione.

Essa stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute, e introduce disposizioni comuni per rafforzare la lotta avverso tali reati, migliorare le indagini al riguardo e assicurare una migliore cooperazione nella lotta alla falsificazione.

Gli elementi principali della direttiva comprendono la criminalizzazione della "produzione" e della "distribuzione" di monete falsificate nonché dei "reati preparatori" come la produzione di elementi di sicurezza, le disposizioni relative alle sanzioni nonché il principio di territorialità e la competenza giurisdizionale extraterritoriale. Comprende anche una disposizione sull'uso di determinati strumenti di indagine e una disposizione che garantisce che i centri nazionali di analisi (CNA) e i centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) possano analizzare gli euro contraffatti durante i procedimenti giudiziari in corso. L'efficace recepimento di questi elementi negli ordinamenti nazionali è essenziale per conseguire gli obiettivi della direttiva.

Inoltre la direttiva impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione dati statistici pertinenti sul numero di reati concernenti banconote e monete metalliche falsificate e sul numero di persone perseguite e condannate.

In linea di principio tali dati permetterebbero di ottenere un quadro più completo del problema della contraffazione a livello dell'Unione e contribuirebbero in tal modo a formulare una risposta più efficace.

Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che i dati statistici relativi ai procedimenti penali per falsificazione dell'euro e prodotti dagli Stati membri in base a tale disposizione non sono comparabili ma sono spesso frammentari, incompleti e inesatti. Pertanto, in pratica, l'obbligo non contribuisce efficacemente al monitoraggio e alla valutazione del raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva.

In linea generale il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati statistici non può giustificare l'esenzione degli Stati membri da tali obblighi; dovrebbe invece determinare sforzi di messa in conformità, anche sperimentando approcci diversi e/o agevolando l'elaborazione, da parte della Commissione, di norme e formati comuni in materia di informazione che fungano da base per gli obblighi di comunicazione incombenti agli Stati membri.

Tuttavia, per quel che riguarda specificamente la falsificazione dell'euro, sono già previsti obblighi di comunicazione sul numero di monete metalliche e banconote falsificate sottoposte a confisca. Le autorità nazionali dei paesi dell'UE devono trasmettere fisicamente gli esemplari falsificati ai rispettivi CNA per fini di analisi e identificazione. Le banche e gli altri enti creditizi sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete metalliche in euro di cui sospettano la falsificazione e a consegnarle alle autorità nazionali competenti.

Pertanto le dimensioni e le tendenze di tale fenomeno in quanto tale sono ben documentate e note alle autorità nazionali competenti 3 . Per questa specifica sfera di criminalità, l'obbligo di comunicare dati statistici sui procedimenti penali non è quindi essenziale per il conseguimento e il monitoraggio degli obiettivi della direttiva.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo, che sia conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta fa pertanto parte del programma REFIT, in quanto riduce la complessità degli oneri di comunicazione previsti dal quadro giuridico dell'UE.

Alcuni obblighi di comunicazione, pur essendo essenziali, devono essere quanto più efficienti possibile, evitando sovrapposizioni, eliminando gli oneri inutili e utilizzando il più possibile soluzioni digitali e interoperabili.

L'attuale proposta razionalizza gli obblighi di comunicazione, rendendo così il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso per le autorità pubbliche.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, che è compatibile con la direttiva 2014/62/UE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obblighi di comunicazione in questione sono imposti dal diritto dell'UE. Di conseguenza la loro razionalizzazione è effettuata meglio a livello dell'Unione per garantire la certezza del diritto e la coerenza delle comunicazioni. Ciò assicurerà parità di condizioni per le pubbliche amministrazioni in tutta l'UE, che beneficeranno della razionalizzazione degli obblighi di comunicazione derivante da queste misure.

Proporzionalità

La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione semplifica il quadro giuridico, apportando agli obblighi esistenti modifiche minime che non incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché le modifiche riguardano unicamente la soppressione dell'obbligo degli Stati membri di trasmettere dati, che non richiede alcun recepimento, si ritiene che lo strumento giuridico più appropriato sia una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta è stata messa a punto nel quadro di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e sulla base dell'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta della fase di un processo costante di valutazione degli obblighi di comunicazione derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

Valutazione d'impatto

La proposta prevede modifiche limitate e mirate della legislazione finalizzate alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione. Si basa sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione stessa. Le modifiche non hanno un impatto strategico significativo, ma assicurano un'attuazione più efficiente ed efficace. La natura mirata della proposta e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi.

Ridurrà gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti eliminando un obbligo superfluo di comunicazione statistica.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta abroga l'articolo 11 della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione, tenendo conto delle circostanze particolari relative alla lotta contro la falsificazione dell'euro e di altre valute. Essa abolisce quindi gli obblighi superflui di comunicazione statistica istituiti da tale disposizione specifica.

2023/0355 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi
di comunicazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale in quanto garantiscono un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.

(2)L'articolo 11 della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 prevede che gli Stati membri, almeno ogni due anni, trasmettano alla Commissione dati statistici sul numero di reati concernenti banconote e monete metalliche falsificate e sul numero di persone perseguite e condannate in relazione a tali reati.

(3)Per quanto riguarda la falsificazione dell'euro, sono già previsti obblighi di comunicazione sul numero di monete metalliche e banconote falsificate sottoposte a confisca, in particolare all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio 6 . Le dimensioni e le tendenze di tale fenomeno in quanto tale sono ben documentate e note alle autorità nazionali competenti. Per questa specifica sfera di criminalità, l'obbligo di comunicare dati statistici sui procedimenti penali non è quindi essenziale per il conseguimento e il monitoraggio degli obiettivi fissati dalla direttiva 2014/62/UE.

(4)Di conseguenza, in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" 7 , è opportuno abolire l'obbligo di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/62/UE.

(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione OPPURE A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. ].

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/62/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 11 della direttiva 2014/62/UE è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    COM(2023) 168 final.
(2)    GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1.
(3)    Tutti i dati relativi alle banconote e alle monete falsificate sono registrati nel sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC) della BCE e condivisi con le autorità nazionali competenti attraverso relazioni e la partecipazione a riunioni di gruppi di esperti.
(4)    GU C 271 del 19.9.2013, pag. 42.
(5)    Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).
(6)    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).
(7)    COM(2023) 168 final.