Bruxelles, 12.10.2023

COM(2023) 579 final

2023/0351(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("comitato misto PEM") in relazione alla prevista adozione di una raccomandazione del comitato misto PEM relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione PEM") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine consente l'applicazione del cumulo diagonale tra le 25 parti contraenti della convenzione: Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina 1 , Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo 2*, Isole Faerøer, Repubblica di Moldova, Georgia e Ucraina. Essa istituisce un quadro multilaterale di norme in materia di origine per una rete di accordi di libero scambio e si applica fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi. La convenzione è entrata in vigore in relazione all'Unione il 1° maggio 2012.

L'Unione europea è parte della convenzione 3 .

2.2.Il Comitato misto PEM

Il comitato misto PEM istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione adotta le modifiche alla convenzione, la gestisce e ne garantisce la corretta attuazione. Conformemente all'articolo 12 del regolamento interno del comitato misto PEM, le decisioni del comitato misto sono adottate all'unanimità dalle parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore, presenti o rappresentate alla riunione del comitato misto PEM.

Le parti contraenti per le quali la convenzione è entrata in vigore hanno diritto di voto. Ciascuna parte contraente dispone di un voto.

2.3.L'atto previsto del comitato misto PEM

Il 29 novembre 2023, nel corso della 15a riunione, il comitato misto PEM adotterà una raccomandazione riguardante l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è raccomandare l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'ambito del quadro di riferimento della convenzione PEM sulle norme di origine.

Nel contesto della pandemia di COVID-19 i servizi della Commissione hanno pubblicato la nota informativa n. 1 4 , del 31 marzo 2020, con la quale si invitano tutte le parti PEM ad accettare le copie elettroniche delle prove di origine. La presente raccomandazione del comitato misto PEM mira a mantenere le flessibilità introdotte con la nota informativa n. 1. Si prevede che le parti contraenti della convenzione PEM concorderanno in merito all'uso dei certificati elettronici nell'ambito del quadro di riferimento della convenzione PEM.

L'atto previsto sarà applicabile tra le parti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della convenzione, che recita: "Il comitato misto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta attuazione. A tal fine è periodicamente informato dalle parti contraenti in merito alle loro esperienze nell'applicazione della presente convenzione. Il comitato misto formula raccomandazioni […]".

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

All'inizio del 2020 le parti contraenti della convenzione PEM sono state informate dai servizi della Commissione europea dell'impossibilità in cui si trovava la maggioranza dei partner commerciali di fornire certificati di circolazione a fini di origine preferenziale in debita forma (ossia manoscritti e firmati a mano, timbrati a inchiostro o nel formato cartaceo corretto), in quanto presso diverse parti contraenti i contatti fra le amministrazioni doganali e gli operatori economici erano stati sospesi a causa della pandemia di COVID-19.

Sono state adottate misure eccezionali su base di reciprocità al fine di garantire la piena attuazione degli accordi. Le autorità doganali sono state invitate ad accettare i certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale rilasciati elettricamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online).

Le parti contraenti riconoscono i vantaggi dell'esperienza degli scambi preferenziali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19. Le parti contraenti erano interessate a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscendo l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborando verso un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella regione PEM.

Dal 1° settembre 2021 è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine fra le parti contraenti della convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie. Queste norme consentono l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. In attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta da tutte le parti contraenti, si applicano le norme transitorie parallelamente alla convenzione PEM.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 5 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto PEM è un organo istituito mediante un accordo, ossia la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

L'atto che il comitato misto PEM è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, lettera b), della convenzione PEM, i quali così recitano:

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto PEM sarà applicabile da tutte le parti contraenti, compresi l'UE e gli Stati membri, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0351 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione mediante decisione 2013/93/UE del Consiglio ed è entrata in vigore per l'Unione il 1º maggio 2012.

(2)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della convenzione PEM il comitato misto formula raccomandazioni per garantirne la corretta attuazione.

(3)All'inizio del 2020 le parti contraenti della convenzione PEM sono state informate dai servizi della Commissione europea dell'impossibilità in cui si trovava la maggioranza dei partner commerciali di fornire certificati di circolazione a fini di origine preferenziale in debita forma (ossia manoscritti e firmati a mano, timbrati a inchiostro o nel formato cartaceo corretto), in quanto presso diverse parti contraenti i contatti fra le amministrazioni doganali e gli operatori economici erano stati sospesi a causa della pandemia di COVID-19.

(4)Sono state adottate misure eccezionali su base di reciprocità al fine di garantire la piena attuazione degli accordi. Le autorità doganali sono state invitate ad accettare i certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale rilasciati elettricamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online).

(5)Le parti contraenti riconoscono i vantaggi dell'esperienza degli scambi preferenziali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19. Le parti contraenti erano interessate a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscendo l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborando verso un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella regione PEM.

(6)Dal 1° settembre 2021 è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine fra le parti contraenti della convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie. Queste norme consentono l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. In attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta da tutte le parti contraenti, si applicano le norme transitorie parallelamente alla convenzione PEM.

(7)Al fine di garantire la coerenza fra i due insiemi di norme di origine applicabili in parallelo e in attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta, che sostituirà entrambi gli insiemi di norme di origine, è opportuno raccomandare l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'ambito della convenzione PEM.

(8)Il comitato misto, in occasione della riunione del 29 novembre 2023, adotterà una raccomandazione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente.

(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la raccomandazione sarà applicabile nell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.
(2) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(3)    GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(4)     https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2020-03/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf .  
(5)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Bruxelles, 12.10.2023

COM(2023) 579 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda l'adozione di una raccomandazione relativa all'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente


[Progetto] RACCOMANDAZIONE N. …/… 
DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE

del …

per quanto riguarda l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente

Il COMITATO MISTO,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

1)All'inizio del 2020 le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM") sono state informate dai servizi della Commissione europea dell'impossibilità in cui si trovava la maggioranza dei partner commerciali di fornire certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale in debita forma (ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro o nel formato cartaceo corretto), in quanto in diverse parti contraenti i contatti fra le amministrazioni doganali e gli operatori economici erano stati sospesi a causa della pandemia di COVID-19.

2)Un'ampia maggioranza delle parti contraenti ha ritenuto opportuno adottare misure eccezionali intese a garantire la piena attuazione dei regimi commerciali preferenziali disciplinati dalla convenzione PEM. Tali misure eccezionali erano applicabili su base di reciprocità dai partner commerciali interessati, che si avvalevano delle disposizioni pertinenti in materia di norme di origine contenute negli accordi.

3)Durante la pandemia di COVID-19 alcune parti contraenti hanno elaborato o adeguato i sistemi elettronici esistenti per rilasciare elettronicamente i certificati al fine di trovare un equilibrio fra l'esigenza di flessibilità e il rispetto dei requisiti in materia di formato dei certificati di circolazione di cui all'appendice I della convenzione PEM, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e agli allegati III a e III b.

4) Le autorità doganali sono state invitate ad accettare i certificati di circolazione ai fini dell'origine preferenziale rilasciati elettricamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online).

4) Tale pratica era basata sul ricorso alla flessibilità contemplata all'articolo 24 dell'appendice I della convenzione PEM con riguardo alla presentazione delle prove dell'origine. Tale disposizione stabilisce che le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese (o territorio) importatore conformemente alle procedure applicabili in tale paese.

6) Una parte contraente ha chiesto di mantenere lo status quo della flessibilità introdotta mediante tali misure eccezionali affinché gli operatori economici potessero trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione.

7)Il comitato misto è stato informato di tale richiesta in occasione della riunione del 16 giugno 2022.

8)Le parti contraenti riconoscono i vantaggi dell'esperienza degli scambi preferenziali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19.

9)Le parti contraenti ribadiscono il loro impegno a proseguire le buone pratiche introdotte con le misure eccezionali durante la pandemia di COVID-19, riconoscono l'importanza di avvalersi dei mezzi elettronici e collaborano per un sistema comune basato sulle prove di origine elettroniche e una cooperazione amministrativa elettronica nella regione PEM.

10)I sistemi progettati per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione dovrebbero offrire alle autorità doganali la possibilità di accertarne istantaneamente l'autenticità.

11)Le parti contraenti ritengono che la transizione verso un sistema che rilascia elettronicamente i certificati di circolazione e favorisce la cooperazione amministrativa elettronica nell'ambito della convenzione PEM rappresenti il primo passo verso una digitalizzazione integrale delle prove dell'origine a livello di zona PEM, in particolare alla luce della prossima adozione della convenzione PEM riveduta.

12)Dal 1° settembre 2021 è già entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine fra le parti contraenti della convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie 1 . Queste norme consentono l'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente. In attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta da tutte le parti contraenti, si applicano le norme transitorie parallelamente alla convenzione PEM.

13)Al fine di garantire la coerenza fra i due insiemi di norme di origine applicabili in parallelo e in attesa dell'adozione della convenzione PEM riveduta, che sostituirà entrambi gli insiemi di norme di origine, è opportuno raccomandare l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nell'ambito della convenzione PEM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Le parti contraenti dovrebbero accettare i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all'importazione, a condizione che:

(a)i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente abbiano una forma analoga al modello che figura negli allegati III a e III b dell'appendice I della convenzione PEM;

(b)le autorità doganali della parte contraente esportatrice mettano a disposizione un sistema online sicuro basato sul web inteso ad accertare l'autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente, qualora non siano soddisfatte le condizioni di stampa di cui agli allegati III a e III b (per es. assenza di fondo arabescato di colore verde, di timbro a inchiostro, di firma a mano);

(c)i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione; e

(d)la data a partire dalla quale la parte contraente inizia a rilasciare i certificati di circolazione elettronici sia pubblicata negli avvisi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e secondo le procedure proprie delle parti contraenti.

Una parte contraente può decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto PEM. In tal caso, gli avvisi di cui alla lettera "d" indicano la data d'inizio della sospensione.

Fatto a [Bruxelles], [29 novembre 2023],

   Per il comitato misto

   Il presidente

(1)    GU C 51 del 10.2.2023, pag. 1.