COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.10.2023
COM(2023) 556 final
2023/0339(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.10.2023
COM(2023) 556 final
2023/0339(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti dell’11o Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare al FES nel 2023.
L’11o FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9o e il 10o FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro («accordo di partenariato ACP-UE»), quale modificato da ultimo 1 ;
(b)l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE 2 («accordo interno dell’11o FES»);
(c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo 3 («regolamento finanziario per l’11o FES»);
(d)la decisione n. 1/2022 4 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 5 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all’adozione di misure transitorie a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all’entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all’applicazione provvisoria tra l’Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;
(e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l’impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell’ambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo 6 ;
(f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o e dell’11o Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l’11o FES prevede che le parti del FES eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell’attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l’11o FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell’Unione europea.
2023/0339 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE 8 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)Conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2023 una proposta che specifica l’importo della terza quota del contributo per il 2023.
(3)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(4)A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio 11 fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR 12 per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare come terza quota per il 2023 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.
Articolo 2
I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di terza quota per il 2023, conformemente all’allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.10.2023
COM(2023) 556 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023
ALLEGATO
|
Terza quota dei contributi del FES per il 2023 (EUR) |
||||||
|
STATI MEMBRI E REGNO UNITO |
Ripartizione 11o FES (%) |
Terza quota 2023 (EUR) |
Totale |
|||
|
Commissione |
BEI |
|||||
|
11o FES |
11o FES |
|||||
|
BELGIO |
3,24927 |
12 997 080 |
3 249 270 |
16 246 350 |
||
|
BULGARIA |
0,21853 |
874 120 |
218 530 |
1 092 650 |
||
|
CECHIA |
0,79745 |
3 189 800 |
797 450 |
3 987 250 |
||
|
DANIMARCA |
1,98045 |
7 921 800 |
1 980 450 |
9 902 250 |
||
|
GERMANIA |
20,57980 |
82 319 200 |
20 579 800 |
102 899 000 |
||
|
ESTONIA |
0,08635 |
345 400 |
86 350 |
431 750 |
||
|
IRLANDA |
0,94006 |
3 760 240 |
940 060 |
4 700 300 |
||
|
GRECIA |
1,50735 |
6 029 400 |
1 507 350 |
7 536 750 |
||
|
SPAGNA |
7,93248 |
31 729 920 |
7 932 480 |
39 662 400 |
||
|
FRANCIA |
17,81269 |
71 250 760 |
17 812 690 |
89 063 450 |
||
|
CROAZIA |
0,22518 |
900 720 |
225 180 |
1 125 900 |
||
|
ITALIA |
12,53009 |
50 120 360 |
12 530 090 |
62 650 450 |
||
|
CIPRO |
0,11162 |
446 480 |
111 620 |
558 100 |
||
|
LETTONIA |
0,11612 |
464 480 |
116 120 |
580 600 |
||
|
LITUANIA |
0,18077 |
723 080 |
180 770 |
903 850 |
||
|
LUSSEMBURGO |
0,25509 |
1 020 360 |
255 090 |
1 275 450 |
||
|
UNGHERIA |
0,61456 |
2 458 240 |
614 560 |
3 072 800 |
||
|
MALTA |
0,03801 |
152 040 |
38 010 |
190 050 |
||
|
PAESI BASSI |
4,77678 |
19 107 120 |
4 776 780 |
23 883 900 |
||
|
AUSTRIA |
2,39757 |
9 590 280 |
2 397 570 |
11 987 850 |
||
|
POLONIA |
2,00734 |
8 029 360 |
2 007 340 |
10 036 700 |
||
|
PORTOGALLO |
1,19679 |
4 787 160 |
1 196 790 |
5 983 950 |
||
|
ROMANIA |
0,71815 |
2 872 600 |
718 150 |
3 590 750 |
||
|
SLOVENIA |
0,22452 |
898 080 |
224 520 |
1 122 600 |
||
|
SLOVACCHIA |
0,37616 |
1 504 640 |
376 160 |
1 880 800 |
||
|
FINLANDIA |
1,50909 |
6 036 360 |
1 509 090 |
7 545 450 |
||
|
SVEZIA |
2,93911 |
11 756 440 |
2 939 110 |
14 695 550 |
||
|
REGNO UNITO* |
14,67862 |
58 714 480 |
14 678 620 |
73 393 100 |
||
|
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO |
100,00 |
400 000 000 |
100 000 000 |
500 000 000 |
||
* A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10o e dell’11o FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a quota, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.