Bruxelles, 12.9.2023

COM(2023) 532 final

2023/0321(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

{SWD(2023) 308 final} - {SWD(2023) 309 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta relativa al quadro per l'imposizione dei redditi (proposta BEFIT) è stata annunciata nel maggio 2021 nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo 1 . La proposta è inclusa anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2023 2 ed è pertinente anche dal punto di vista delle risorse proprie, come indicato nella comunicazione del 2021 sulla prossima generazione di risorse proprie per il bilancio dell'UE 3 .

L'idea di sviluppare un quadro comune per l'imposta sulle società a sostegno del mercato interno è sempre stata parte della storia dell'Unione ed è apparsa per la prima volta nei documenti politici della Comunità economica europea già negli anni Sessanta. Tuttavia, anche se stiamo celebrando i 30 anni del mercato interno, non esistono ancora norme comuni per calcolare il reddito imponibile delle imprese che operano nell'Unione. Di conseguenza le imprese devono rispettare (fino a) 27 diversi sistemi fiscali nazionali, una circostanza questa che rende difficile e costoso per le società operare in tutta l'Unione. La complessità e le discrepanze nell'interazione tra i diversi sistemi fiscali creano disparità di condizioni e aumentano l'incertezza fiscale e i costi di adempimento fiscale per le imprese che operano in più di uno Stato membro. Ciò ha un effetto negativo sul funzionamento del mercato interno in quanto scoraggia gli investimenti transfrontalieri e pone le imprese dell'Unione in una posizione di svantaggio in termini di concorrenza rispetto alle imprese che operano in mercati di dimensioni comparabili altrove nel mondo.

Inoltre il principio di libera concorrenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento, utilizzato per stabilire il valore delle operazioni tra imprese associate, non solo comporta costi più elevati e lunghe controversie, ma si basa anche sulla disponibilità di operazioni comparabili, il che rende tale processo di determinazione meno preciso soprattutto per le operazioni relative ad immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, avviamento, ecc.), in quanto esse hanno natura unica. Ciò rende meno stabile la determinazione della base imponibile negli Stati membri e le imprese rischiano una valutazione arbitraria di una parte importante delle loro attività.

Al fine di affrontare le questioni individuate, nel progettare il quadro BEFIT è ora possibile avvalersi di preziosi approfondimenti ottenuti a fronte di numerosi anni di negoziati e dalle relative analisi dei fascicoli fiscali. In particolare, le proposte del 2011 4 e del 2016 5 relative a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società hanno dato luogo a un approfondito scambio di punti di vista e, durante tali negoziati, gli Stati membri hanno mostrato una notevole convergenza nei loro approcci tecnici. La presente proposta sostituisce le proposte della Commissione relative a una base imponibile comune per l'imposta sulle società e a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, che sono ritirate. BEFIT rispecchierà gli approfondimenti acquisiti e i cambiamenti nell'economia moderna caratterizzati da una crescente globalizzazione e digitalizzazione.

Negli ultimi anni il contesto della politica fiscale dell'Unione è cambiato in modo significativo. I concetti chiave delle iniziative in materia di imposta sulle società e delle discussioni di seguito sono stati recepiti in contesti diversi e di portata più ampia rispetto al passato. Nel 2020 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno convenuto che una base imponibile comune per l'imposta sulle società potrebbe costituire la base per una nuova risorsa propria che la Commissione proporrà 6 . Nel 2021, nel contesto della dichiarazione sul quadro inclusivo dell'OCSE/G20 su una soluzione a due pilastri 7 , oltre 135 paesi hanno concordato di calcolare l'aliquota fiscale effettiva di un grande gruppo multinazionale a partire dai bilanci consolidati del gruppo (pilastro 2) e di utilizzare una formula di ripartizione per riassegnare parzialmente gli utili imponibili (pilastro 1). L'accordo sul pilastro 2 è stato approvato dagli Stati membri che hanno adottato all'unanimità la direttiva relativa alla garanzia di un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali nell'Unione (direttiva sul pilastro 2) nel dicembre 2021 8 . Di conseguenza le politiche dell'Unione possono basarsi non soltanto sulle proprie esperienze, ma anche su questi sviluppi nel settore della tassazione delle imprese che si verificano a livello internazionale.

Anche il progresso tecnologico e il rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità fiscali negli Stati membri hanno reso più efficiente e fattibile la prospettiva di attuare e gestire un quadro fiscale a livello di Unione. Inoltre, a seguito della crisi della COVID-19 e nel contesto dell'incertezza economica causata dalla guerra russa di aggressione nei confronti dell'Ucraina, norme affidabili ed entrate pubbliche stabili sono più importanti che mai. Tuttavia le basi imponibili degli Stati membri cambiano a seguito di megatendenze quali la globalizzazione, la digitalizzazione, i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, l'invecchiamento della popolazione e la trasformazione del mercato del lavoro. In particolare, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno spianato la strada al trasferimento degli utili attraverso pratiche di pianificazione fiscale precedentemente affrontate dall'Unione e dagli Stati membri mediante l'adozione di misure contro l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Tali misure sono riuscite ad affrontare questioni specifiche, ma hanno anche accresciuto la complessità dei sistemi fiscali con cui le imprese devono interagire. Di conseguenza è diventato più urgente per la politica fiscale dell'Unione garantire che le basi imponibili degli Stati membri siano solide, sostenibili e protette nei confronti di abusi, riducendo nel contempo la complessità del mercato interno.

La presente proposta cerca una via da seguire per riconciliare tutti questi aspetti introducendo un quadro comune per l'imposizione dei redditi delle imprese nell'Unione. Il quadro comune semplificherà il contesto fiscale nel mercato interno in quanto sostituirà gli attuali 27 modi diversi di determinazione della base imponibile per i gruppi di società che hanno ricavi annui combinati superiori a 750 milioni di EUR. Di conseguenza il quadro comune creerà parità di condizioni, rafforzerà la certezza del diritto, ridurrà i costi di conformità, incoraggerà le imprese a operare a livello transfrontaliero e stimolerà gli investimenti e la crescita nell'Unione.

Unitamente alla presente proposta, la Commissione ha adottato una proposta distinta in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, che è oggetto della medesima relazione sulla valutazione d'impatto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva è in linea con una serie di recenti proposte presentate dalla Commissione, annunciate anche nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, e integra tali proposte; in particolare, la proposta "DEBRA", che mira a promuovere la crescita e l'innovazione affrontando la distorsione a favore del debito rispetto al capitale nella tassazione delle imprese attraverso un sistema di agevolazioni 9 , e la proposta "UNSHELL", che mira a contrastare l'uso improprio delle entità di comodo a fini fiscali, attraverso nuove misure antielusione fiscale 10 .

La presente iniziativa è inoltre pienamente coerente con le politiche dell'Unione esistenti nel settore delle imposte dirette. La direttiva sulle società madri e figlie 11 , la direttiva sui pagamenti di interessi e di canoni 12 e la direttiva sulle fusioni 13 avevano l'obiettivo di contrastare la doppia imposizione delle società. BEFIT si fonda ulteriormente su tale linea politica e mira a fornire una soluzione più esaustiva. Inoltre la direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC) 14 garantisce la cooperazione e lo scambio di diversi tipi di informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri. In particolare, dal 2017, la revisione DAC4 15 impone alle controllanti capogruppo dei gruppi multinazionali di imprese di presentare rendicontazioni paese per paese contenenti informazioni su ricavi, utili, imposte, numero di addetti e immobilizzazioni materiali, nonché sulle loro entità costitutive. Tali informazioni sono condivise tra Stati membri. Il sistema amministrativo del BEFIT trarrà vantaggio da questa cooperazione esistente e la renderà più efficiente.

La presente proposta è inoltre compatibile con la direttiva antielusione (ATAD) 16 adottata nel 2016 per contrastare le pratiche di elusione fiscale. Il quadro BEFIT non contraddice tali norme. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del quadro BEFIT possono persino beneficiare di una maggiore certezza fiscale a tale riguardo. La loro situazione fiscale sarà più trasparente e più chiara rispetto alla necessità di strutturare le loro operazioni in conformità di molteplici quadri giuridici nazionali, garantendo nel contempo che rispettino l'obiettivo principale di ciascun quadro ed evitino disallineamenti. L'unica disposizione in relazione alla quale la proposta BEFIT deve garantire la coerenza è la norma relativa ai limiti sugli interessi (articolo 4 della direttiva antielusione). A tale fine la proposta prevede una disposizione specifica che mira ad integrare la misura in questione nel contesto di una dimensione di un gruppo transfrontaliero e non come una norma che si applicherà a ogni singola società (articolo 13).

La proposta è inoltre coerente con l'attuazione della soluzione a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20. Come estensione del progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) nel 2015, e in particolare della relazione sull'azione 1 sul BEPS sull'affrontare le sfide fiscali dell'economia digitale, è stato istituito il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione. L'approccio si è concentrato su due assi di intervento diversi ma correlati e nel 2021 le giurisdizioni di tutto il mondo hanno raggiunto un accordo storico su una soluzione a due pilastri. Il pilastro 1 comprende una parziale riassegnazione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni di mercato (importo A) e una semplificazione del principio di libera concorrenza per talune attività (importo B). Il pilastro 2 è costituito dalle norme globali contro l'erosione della base imponibile (GloBE), che sono due norme nazionali interconnesse che garantiscono un'imposizione effettiva minima del 15 %, e dalla norma dell'assoggettamento all'imposta, che è una norma basata sui trattati che consente un'aliquota minima del 9 % su determinati pagamenti. Il 15 dicembre 2022 l'Unione ha adottato la direttiva sul pilastro 2 al fine di attuare le norme GloBE in modo uniforme nell'Unione. Gli ulteriori lavori del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 volti ad affrontare i restanti elementi della soluzione a due pilastri sono stati concordati l'11 luglio 2023 da 138 paesi e giurisdizioni 17 . La proposta si basa sui risultati conseguiti dai due pilastri, al fine di fornire alle imprese dell'Unione semplicità e certezza in modo esaustivo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2022, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la Commissione presenterà un "pacchetto di aiuti" per le piccole e medie imprese (PMI). Tale pacchetto di aiuti per le PMI dovrebbe fornire il tanto necessario sostegno per garantire a tali imprese flussi di cassa e semplificazioni, nonché la possibilità di investire e crescere. Ciò dovrebbe rendere più facile per le PMI operare nel mercato interno. A tale riguardo, una proposta di direttiva correlata per le PMI con una presenza imponibile limitata all'estero (solo attraverso stabili organizzazioni in uno o più altri Stati membri) dovrebbe integrare la serie di iniziative della Commissione per la semplificazione della tassazione delle imprese. Ciò garantirà che anche i gruppi di PMI siano incoraggiati a espandersi a livello transfrontaliero e che gli elevati costi di adempimento fiscale non impediscano alle PMI di sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno.

Il quadro BEFIT e il pacchetto di aiuti per le PMI sono complementari. Entrambe le iniziative mirano a migliorare la semplificazione per le imprese. Nel settore fiscale, il pacchetto di aiuti per le PMI mira a offrire una semplificazione alle PMI con una presenza limitata all'estero, mentre il quadro BEFIT si concentra su grandi gruppi societari che già svolgono un'ampia attività transfrontaliera. Tuttavia il quadro BEFIT offre norme facoltative per le PMI che fanno parte di un gruppo che redige bilanci consolidati. L'ambito di applicazione facoltativo consentirà loro di scegliere l'opzione più semplice e più efficiente in termini di costi in base alle loro esigenze individuali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le norme contenute nella proposta mirano a ravvicinare le leggi, i regolamenti e le prassi amministrative degli Stati membri in quanto incidono direttamente sull'istituzione o sul funzionamento del mercato interno. Di conseguenza devono essere adottate secondo una procedura legislativa speciale conformemente a detto articolo e sotto forma di direttiva. La competenza dell'Unione in questo settore è condivisa con gli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le imprese dell'Unione operano sempre più a livello transfrontaliero nel mercato interno, ma l'attuale quadro fiscale dell'Unione è costituito da 27 regimi diversi di imposta sulle società. Questa molteplicità di norme si traduce in una frammentazione e rappresenta un grave ostacolo all'attività delle imprese nel mercato interno. In effetti le imprese transfrontaliere devono far fronte a elevati costi di adempimento fiscale nel mercato interno, in quanto devono rispettare svariati quadri giuridici. Inoltre le disparità tra gli Stati membri creano disallineamenti che possono portare a una doppia non imposizione e a vantaggi fiscali non intenzionali.

Tali problemi sono comuni a tutti gli Stati membri e non possono essere affrontati efficacemente mediante azioni a livello nazionale. Trattandosi dell'esisto dell'esistenza di sistemi fiscali diversi, un'azione nazionale non coordinata produrrebbe effetti insufficienti. Analogamente, sebbene anche una migliore cooperazione possa essere vantaggiosa, tale approccio è stato principalmente bilaterale ed è limitato, soprattutto per i gruppi che operano in più di due Stati membri.

Nel contesto in questione sarebbe efficace soltanto un'iniziativa a livello di Unione che preveda un insieme comune di norme. La complessità e le sue conseguenze sarebbero notevolmente ridotte se i gruppi di società potessero fare affidamento su un insieme unico di norme in materia di imposta sulle società a livello di Unione. Anche i disallineamenti possono essere eliminati, piuttosto che corretti, solo quando il problema è affrontato da norme comuni.

Se l'azione viene intrapresa a livello di Unione, avrà un evidente valore aggiunto. Ad esempio l'aggregazione delle basi imponibili dei membri del gruppo in un unico aggregato (pool), associata a un metodo chiaro per la ripartizione degli utili all'interno del gruppo, stabilirebbe un metodo per determinare le passività fiscali dei gruppi di società in modo più obiettivo e meno costoso. Tuttavia gli Stati membri non possono utilizzare efficacemente questo metodo individualmente, in quanto il rischio di doppia imposizione e di controversie persisterebbe, qualora il metodo di assegnazione degli utili non fosse uniforme per l'intero gruppo e la base imponibile assegnabile del gruppo non fosse calcolata secondo un unico insieme di norme.

Le norme sostanziali comuni possono essere gestite anche mediante un quadro comune, che comporterebbe vantaggi definitivi per le imprese e le amministrazioni fiscali nell'Unione. Anziché ricorrere alla presentazione in ciascuno Stato membro, uno sportello unico potrebbe consentire ai gruppi di società di conformarsi ai requisiti attraverso un'unica entità. Per le amministrazioni fiscali, che attualmente valutano le passività fiscali delle medesime imprese transfrontaliere separatamente, ma ciascuna soltanto impiegando le proprie risorse, sarebbe possibile utilizzare collettivamente tali risorse in modo più efficace e mirato. Inoltre le questioni transfrontaliere possono richiedere l'accordo tra diversi Stati membri e spesso dar luogo a lunghe controversie o procedure. Un quadro amministrativo comune consentirebbe quindi anche alle imprese stabilite nell'Unione di ottenere un certo grado di certezza precoce in relazione a determinati elementi.

La presente iniziativa è pertanto in linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, TFUE, considerando che gli obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e che un approccio comune per tutti gli Stati membri presenterebbe le massime possibilità di conseguire gli obiettivi previsti.

Proporzionalità

Le misure previste si limitano a quanto necessario per conseguire i loro obiettivi e sono pertanto conformi ai principi di proporzionalità. La proposta non prescrive la piena armonizzazione dei regimi di imposta sulle società, ma si limita a stabilire norme comuni per determinare il reddito imponibile di (grandi) gruppi di società nell'Unione. Ciò è necessario per poter conseguire gli obiettivi dell'iniziativa e le norme sono attentamente limitate a quanto strettamente necessario.

Le aliquote fiscali e le politiche di applicazione rimarranno pienamente di competenza degli Stati membri. L'ambito di applicazione delle misure proposte riguarda soltanto la base imponibile. Più specificamente, la proposta introdurrà norme soltanto laddove ciò sia necessario per consentire alle imprese dell'Unione di calcolare la loro base imponibile in tutta l'Unione sulla base di un unico insieme di norme. Ciò significa che la nuova base imponibile BEFIT si baserà principalmente sulle norme contabili esistenti, che sono già accettate ai sensi del diritto dell'Unione, ossia i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale (GAAP, generally accepted accounting principles) degli Stati membri o gli International Financial Reporting Standards (IFRS, principi internazionali di rendicontazione finanziaria). La proposta non armonizza le norme sulla base imponibile in generale, ma soltanto nei casi in cui ciò sia necessario e consente ulteriori rettifiche dopo l'assegnazione della base imponibile BEFIT, in considerazione delle esigenze delle politiche nazionali.

Al fine di garantire che l'iniziativa non vada oltre quanto necessario, le norme saranno facoltative anche per la maggior parte delle imprese, che potrebbero continuare ad applicare le norme vigenti degli Stati membri. L'ambito di applicazione obbligatorio è limitato al sottoinsieme dell'Unione dei grandi gruppi che rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione della direttiva sul pilastro 2, fatto salvo il caso in cui un grande gruppo abbia sede al di fuori dell'Unione ma abbia un'attività limitata nel mercato interno (soglia di rilevanza). Questo approccio mirato è adottato al fine di garantire uniformità e coerenza nell'Unione e in considerazione del fatto che le norme comuni di cui alla presente direttiva andrebbero a vantaggio, in particolare, di tali imprese. Di conseguenza è molto probabile che tali imprese abbiano una forte presenza transfrontaliera e le nuove norme sono allineate il più possibile all'approccio a due pilastri.

L'applicazione uniforme delle norme BEFIT a tali gruppi garantirebbe la coerenza con la direttiva sul pilastro 2. Ciò consentirà di sfruttare le interazioni e di limitare al minimo i costi di attuazione. Tanto la base imponibile BEFIT quanto l'aliquota effettiva minima d'imposta di cui al pilastro 2 sarebbero trattate allo stesso livello, ossia a livello di gruppo dell'Unione. Anche i processi possono essere allineati; ad esempio, entrambi si basano sui documenti contabili come punto di partenza e le società devono applicare le rettifiche fiscali a livello di Unione per entrambi questi aspetti. Si tratta pertanto di un passo avanti proporzionato volto a semplificare le nostre norme fiscali e a rafforzare la certezza fiscale nell'Unione.

L'introduzione di un nuovo quadro fiscale per le imprese nell'Unione comporterebbe alcuni costi di adattamento e oneri amministrativi iniziali. Tuttavia si stima che tali costi siano controbilanciati da risparmi sui costi di conformità e da procedure amministrative semplificate e, nel lungo periodo, da una migliore assegnazione delle risorse da parte delle imprese e delle amministrazioni fiscali.

Di conseguenza la presente iniziativa è anche in linea con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, TFUE, in quanto il suo contenuto e la sua forma si limitano a quanto necessario e commisurato agli obiettivi perseguiti.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento giuridico ammissibile ai sensi della base giuridica (articolo 115 TFUE).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione dei portatori di interessi per questa iniziativa consisteva sia in consultazioni pubbliche che in consultazioni mirate. Per la consultazione pubblica, il 13 ottobre 2022 sono stati pubblicati un invito a presentare contributi 18 e un'indagine online, seguiti da un periodo di consultazione di 12 settimane che si è protratto fino al 26 gennaio 2023. L'obiettivo di tali attività era raccogliere i punti di vista dei portatori di interessi in merito ai principi fondamentali che definiscono le caratteristiche di una base imponibile comune per l'imposta sulle società nell'Unione. Complessivamente, nell'ambito della consultazione, sono pervenuti 123 contributi, di cui 46 contributi di riscontro e 77 risposte all'indagine di consultazione pubblica, di cui 29 comprendevano osservazioni scritte allegate ai riscontri o inviate tramite posta elettronica. Cinquantaquattro dei 123 contributi sono stati presentati da associazioni di imprese che rappresentano interessi commerciali generali, consulenti fiscali, avvocati o settori commerciali specifici, quali quello delle assicurazioni. Tra i partecipanti figuravano anche cittadini e imprese più grandi e più piccole, nonché istituti accademici e di ricerca, organizzazioni non governative e sindacati. Le autorità nazionali non hanno fornito alcun contributo.

Tutti i contributi ricevuti sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto. Una relazione riepilogativa è disponibile in allegato alla relazione sulla valutazione d'impatto e la Commissione ha pubblicato i contributi dei portatori di interessi e una relazione di sintesi fattuale sulla pagina web dedicata alla consultazione. Quest'ultima fornisce una panoramica dettagliata dei profili dei rispondenti e dei contributi ricevuti.

Si sono inoltre svolte consultazioni mirate e riunioni bilaterali con i portatori di interessi pertinenti (società contribuenti che è probabile rientrino nell'ambito di applicazione del quadro BEFIT, accademici, Stati membri). Una raccolta delle relazioni sui colloqui redatte in relazione alle consultazioni mirate è disponibile in allegato alla relazione sulla valutazione d'impatto. Gli Stati membri sono stati informati anche durante le riunioni del gruppo di lavoro IV (imposte dirette) della Commissione e del gruppo di lavoro ad alto livello del Consiglio.

Da tutti questi scambi e contributi pervenuti da vari portatori di interessi, si può concludere che, sebbene i punti di vista divergano, esiste un ampio consenso in merito ai problemi derivanti dalle differenze tra i sistemi fiscali nazionali e alla necessità di intervenire a livello di Unione per affrontare la situazione frammentata e inefficiente.

I punti di vista in merito alle principali caratteristiche di un nuovo sistema sono stati più variegati. Tuttavia la proposta comprende le opzioni maggiormente favorite dai partecipanti alla consultazione pubblica, quali un ambito di applicazione ibrido, il calcolo della base imponibile mediante il minor numero possibile di rettifiche della contabilità finanziaria, la concessione di una compensazione transfrontaliera delle perdite e una semplificazione degli obblighi di dichiarazione. Per quanto concerne le operazioni con imprese associate al di fuori del gruppo BEFIT, continueranno ad applicarsi le norme in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, ma la proposta propone parametri di riferimento per un quadro semplificato di valutazione dei rischi. Quest'ultimo aspetto è stato accolto con favore dalla maggior parte dei partecipanti alle attività di consultazione.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha fatto affidamento sulle competenze del suo Centro comune di ricerca (JRC), che ha utilizzato il modello CORTAX per studiare i possibili impatti dell'iniziativa. Il modello CORTAX è un modello di equilibrio generale concepito per valutare gli effetti delle riforme dell'imposta sulle società in 27 Stati membri, utilizzando dati dettagliati provenienti da svariate fonti.

La Commissione non si è avvalsa di competenze esterne per preparare la presente proposta.

Valutazione d'impatto

Al fine di preparare la presente iniziativa e la proposta di direttiva sulla determinazione dei prezzi di trasferimento è stata effettuata una valutazione d'impatto. Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo della Commissione il 26 aprile e il 24 maggio 2023 si è tenuta una riunione. Il 26 maggio 2023 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo 19 con riserve, suggerendo ambiti da migliorare ulteriormente. Tra i principali ambiti da migliorare figuravano: stabilire un collegamento più evidente con le proposte precedenti e gli sviluppi fiscali internazionali in corso, nonché fornire una descrizione più dettagliata delle stime dei costi di conformità, una migliore spiegazione dei costi e dei benefici e una descrizione più chiara delle modalità di monitoraggio.

In risposta a tali riserve è stata preparata una relazione riveduta sulla valutazione d'impatto. Ad esempio sono stati chiariti gli insegnamenti tratti dalle precedenti iniziative in materia di imposta sulle società e sono stati aggiunti i collegamenti con l'approccio a due pilastri dell'OCSE. Anche le stime dei costi di conformità sono state amplificate nella misura del possibile sulla base dei dati disponibili.

È stato ritenuto necessario presentare come proposte distinte le iniziative valutate nella relazione che ha ricevuto il parere positivo con riserva del comitato per il controllo normativo. Per questo motivo la relazione sulla valutazione d'impatto in questione valuta soltanto l'impatto delle proposte di direttiva del Consiglio sul quadro BEFIT e di direttiva del Consiglio sulla determinazione dei prezzi di trasferimento.

La relazione sulla valutazione d'impatto della presente proposta rappresenta fedelmente l'analisi del quadro BEFIT e della determinazione dei prezzi di trasferimento contenuta nel progetto di valutazione d'impatto esaminato e integra le raccomandazioni del comitato per il controllo normativo al riguardo.

La relazione valuta l'impatto sulla base di diverse opzioni strategiche. Per quanto concerne l'ambito di applicazione del quadro BEFIT, le opzioni coprono soluzioni obbligatorie, facoltative e ibride, ossia obbligatorie per taluni gruppi, mentre restano facoltative per altri. Per il calcolo della base imponibile, le opzioni contemplano rettifiche limitate al bilancio e un insieme completo di norme fiscali. Per l'assegnazione della base imponibile, le opzioni comprendono una formula senza immobilizzazioni immateriali, una formula che include le immobilizzazioni immateriali e un metodo di assegnazione transitoria. Per le operazioni con parti correlate al di fuori del gruppo BEFIT, le opzioni prevedono il mantenimento dello statu quo e l'introduzione di un "sistema a semaforo" come strumento di valutazione dei rischi. Per quanto concerne l'amministrazione, le opzioni comprendono uno sportello unico avanzato, uno sportello unico limitato e uno sportello unico ibrido.

Ai fini della valutazione di tali opzioni, la relazione esamina tre "versioni" del quadro BEFIT, ossia tre combinazioni delle varie opzioni. Dato che la valutazione delle opzioni in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento sarà contenuta in una proposta distinta, essa non sarà sintetizzata ai fini della presente direttiva.

Versione 1 – BEFIT "completo":

Ambito di applicazione

Calcolo della base imponibile

Assegnazione della base imponibile

Valutazione dei rischi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

Amministrazione

Obbligatorio per tutti i gruppi

Insieme completo di norme

Formula che comprende le immobilizzazioni immateriali

Sistema a semaforo

Sportello unico avanzato

Questa versione proporrebbe norme obbligatorie per tutti i contribuenti e comporterebbe il massimo grado di armonizzazione nonché l'applicazione immediata. Questa combinazione di opzioni garantirebbe l'ambito di applicazione più ampio possibile e, di conseguenza, la semplificazione più ampia possibile per le imprese dell'Unione e le autorità fiscali degli Stati membri, considerando che sostituirebbe le attuali norme nazionali in materia di imposizione dei gruppi nell'Unione.

Versione 2 – BEFIT "semplificato":

Ambito di applicazione

Calcolo della base imponibile

Assegnazione della base imponibile

Valutazione dei rischi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

Amministrazione

Facoltativo per tutti i gruppi

Rettifiche fiscali limitate

Norma transitoria di assegnazione

Mantenimento delle norme attuali

Sportello unico limitato

Questa versione proporrebbe norme che sono per lo più facoltative con il minor grado di armonizzazione e per le quali è prevista un'applicazione graduale. Questa combinazione di opzioni apporterebbe alcune modifiche allo statu quo, ma tali modifiche avrebbero un ambito di applicazione più ristretto, meno completo, e prevedrebbero un'applicazione graduale.

Versione 3 – BEFIT "composito":

Ambito di applicazione

Calcolo della base imponibile

Assegnazione della base imponibile

Valutazione dei rischi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

Amministrazione

Ibrido

Rettifiche fiscali limitate

Norma transitoria di assegnazione

Sistema a semaforo

Sportello unico ibrido

Si tratta di una terza versione intermedia, che consiste in una raccolta di elementi di armonizzazione obbligatoria e di applicazione graduale. Il quadro BEFIT "composito" prevede un approccio ibrido per quanto concerne la sua applicazione e il suo ambito di applicazione. Garantirebbe norme comuni e obbligatorie destinate ai grandi gruppi che hanno maggiori probabilità di avere strutture e attività transfrontaliere e che potrebbero pertanto trarre il massimo vantaggio dalla semplificazione offerta dal quadro BEFIT.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta mira a ridurre gli oneri normativi tanto per i contribuenti quanto per le amministrazioni fiscali. I costi di adempimento fiscale rappresentano un onere per le imprese e la loro riduzione sarà un vantaggio fondamentale dell'attuazione dell'iniziativa. La riduzione stimata dei costi di conformità figura nella relazione sulla valutazione d'impatto.

Al fine di conseguire gli obiettivi di semplificazione delle norme fiscali, stimolare la crescita e gli investimenti e garantire nel contempo anche un gettito fiscale equo e sostenibile, in modo proporzionato, l'opzione prescelta dell'iniziativa è un ambito di applicazione ibrido per le imprese transfrontaliere nell'Unione. Le imprese dell'Unione, diverse dal sottoinsieme dell'Unione dei gruppi di dimensioni maggiori, che rientrano anch'esse nell'ambito di applicazione della direttiva sul pilastro 2, sono esentate dall'ambito di applicazione obbligatorio della presente iniziativa. Per i gruppi di dimensioni maggiori, le norme BEFIT saranno obbligatorie al fine di garantire uniformità e coerenza. Altri gruppi al di sotto della soglia, compresi i gruppi di PMI, avranno la possibilità di applicare le norme BEFIT, a seconda della struttura della loro impresa. Tale ambito di applicazione volontario dovrebbe garantire che la proposta riduca in maniera efficace gli oneri normativi. È probabile che le imprese aderiscano quando possono beneficiare della semplificazione offerta dalle norme. In caso contrario, possono continuare ad applicare le norme vigenti. In tal modo l'ambito di applicazione della proposta garantisce che i costi di conformità per le PMI siano mantenuti bassi. Infine, poiché la proposta mira principalmente a rispondere alle esigenze delle imprese transfrontaliere che hanno una presenza imponibile in più di uno Stato membro, numerose microimprese saranno effettivamente escluse dall'ambito di applicazione.

Le amministrazioni fiscali dovrebbero inoltre beneficiare della prevista diminuzione delle questioni relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento, in quanto la necessità di valutazioni approfondite della coerenza con il principio di libera concorrenza sarà ridotta per le operazioni infragruppo ai sensi delle norme BEFIT. Dopo il periodo di transizione, la necessità di determinare i prezzi per tali operazioni infragruppo in linea con il principio di libera concorrenza potrebbe persino essere resa superflua ai fini fiscali. Inoltre dovrebbe esserci un numero inferiore di controversie nella misura in cui la costituzione dei team BEFIT consenta alle amministrazioni fiscali di concordare un grado di certezza precoce e di risolvere i problemi emergenti in modo più efficiente attraverso la consultazione e il coordinamento.

Diritti fondamentali

Non si prevede un effetto significativo sui diritti fondamentali e le misure proposte sono compatibili con i diritti, le libertà e i principi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 20 . Creando condizioni di parità, eliminando gli ostacoli transfrontalieri e garantendo maggiore certezza fiscale, la proposta contribuirà anche a prevenire qualsiasi discriminazione o restrizione ingiustificata delle libertà connessa alla conduzione di un'impresa.

I diritti alla protezione dei dati contemplati dalla Carta e dal regolamento generale sulla protezione dei dati 21 sono tutelati. I dati personali, ad esempio le informazioni sulle partecipazioni in un gruppo BEFIT, potrebbero essere trattati dalle amministrazioni fiscali, ma soltanto ai fini dell'applicazione del capo IV, nonché ai fini dell'esame e del raggiungimento di un consenso sul contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT e del trattamento e dell'accertamento delle dichiarazioni dei redditi individuali di cui al capo V. I dati personali possono essere trasmessi soltanto tra amministrazioni fiscali coinvolte nella gestione di un determinato gruppo BEFIT. La quantità di dati personali da trasmettere sarà limitata a quanto necessario per garantire la conformità e individuare casi di frode, evasione o elusione in linea con i requisiti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati. I dati personali saranno conservati soltanto per il tempo necessario a tale finalità e in ogni caso per un periodo non superiore a 10 anni.

Altre ripercussioni

Non sono previsti altri effetti significativi. La proposta riguarda gruppi di società di tutti i settori soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro. La proposta, in quanto tale, non incide sull'attuale modo di fare impresa e non dovrebbe avere ripercussioni dirette sugli obiettivi del Green Deal europeo o sulla legislazione ambientale europea. Indirettamente si può ritenere che le risorse svincolate dai costi di adempimento fiscale potrebbero essere utilizzate dalle società per investire in metodi di produzione più sostenibili dal punto di vista ambientale, se le società intendono procedere in tal senso.

La proposta sostiene i principi del "digitale per definizione" e contribuisce a realizzare il modello europeo per una società e un'economia digitali.

I pertinenti obiettivi di sviluppo sostenibile affrontati in parte dalla proposta sono il numero 8 (lavoro dignitoso e crescita economica) e il numero 9 (industria, innovazione e infrastrutture), come illustrato nell'allegato 3 della valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa avrà implicazioni di bilancio per la Commissione legate allo strumento collaborativo BEFIT. Le amministrazioni fiscali dovranno coordinarsi strettamente e utilizzare gli strumenti di comunicazione per i team BEFIT nell'ambito di questa iniziativa. Per agevolare il funzionamento e la comunicazione dei team BEFIT la Commissione adotterà le modalità pratiche necessaire, comprese misure volte a standardizzare la comunicazione di informazioni tra i membri dei team BEFIT mediante uno strumento collaborativo BEFIT. La Commissione sarà competente per lo sviluppo di tale strumento (costo una tantum), nonché dell'hosting, della gestione dei contenuti, della cifratura e della manutenzione annuale di detto strumento. I costi di tale strumento collaborativo BEFIT sono stimati a circa 300 000 EUR una tantum (per il primo anno) e a circa 600 000 EUR su base annua per il funzionamento dello strumento collaborativo BEFIT. Tali costi saranno finanziati nell'ambito della dotazione prevista per il programma Fiscalis. Informazioni dettagliate sono disponibili nella scheda finanziaria legislativa della presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, sarà inizialmente necessario concedere agli Stati membri il tempo e tutta l'assistenza necessaria ai fini della corretta attuazione delle norme dell'Unione europea. La Commissione valuterà l'applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenterà al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adotteranno nel settore disciplinato dalla presente direttiva e dovrebbero inoltre fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono di cui la Commissione potrebbe necessitare per fini di valutazione.

Oltre a una valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'iniziativa saranno monitorate regolarmente e costantemente utilizzando gli indicatori predefiniti seguenti: costi di attuazione e costi iniziali di funzionamento del quadro BEFIT; numero di gruppi di società che rientrano nell'ambito di applicazione obbligatorio della proposta, nonché numero di società che hanno aderito volontariamente; evoluzione dei costi di conformità; e numero di controversie in materia di doppia imposizione. Tale aspetto è illustrato più dettagliatamente nella relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta stabilisce un insieme comune di norme destinate a determinare la base imponibile delle società che fanno parte di un gruppo che redige bilanci consolidati e che sono soggette all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro.

Tra gli aspetti principali delle proposte figurano quelle illustrate di seguito.

Un ambito di applicazione ibrido per l'applicazione obbligatoria e facoltativa

Ai sensi delle disposizioni generali di cui al capo I, la proposta definisce un ambito di applicazione ibrido per l'applicazione delle norme di cui alla presente direttiva. L'ambito di applicazione obbligatorio comprende gli stessi gruppi di cui al pilastro 2 (ossia i gruppi con ricavi annui combinati pari ad almeno 750 milioni di EUR), ma è limitato al sottoinsieme dell'Unione delle entità che soddisfano la soglia di proprietà del 75 % (articoli 5 e 6). Per i gruppi aventi sede in paesi terzi, il loro sottoinsieme dell'Unione dovrà inoltre conseguire almeno 50 milioni di EUR di ricavi annui combinati in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente antecedenti l'esercizio fiscale in cui il gruppo ha iniziato ad applicare la presente direttiva e ciò dovrà rappresentare almeno il 5 % dei ricavi totali del gruppo (articolo 2, paragrafo 4). Tale soglia di rilevanza garantisce inoltre che i requisiti della proposta siano proporzionati ai suoi benefici.

La scelta di allineare l'ambito di applicazione obbligatorio al pilastro 2 è stata effettuata con la consapevolezza che tali contribuenti attuano già diverse caratteristiche pertinenti nell'ambito della direttiva sul pilastro 2, ad esempio per quanto riguarda il calcolo del risultato imponibile. Pertanto consegue un equilibrio tra, da un lato, il conseguimento coerente delle modifiche necessarie e, dall'altro, il mantenimento della semplicità del sistema.

Altri gruppi di dimensioni inferiori possono aderire al quadro se lo desiderano, a condizione che redigano un bilancio consolidato. Questo ambito di applicazione volontario potrebbe essere di particolare interesse per i gruppi di dimensioni inferiori che operano a livello transfrontaliero, in quanto dispongono di meno risorse da dedicare al rispetto di molteplici regimi nazionali di imposta sulle società.

Quando un gruppo applica o sceglie di applicare le norme di cui alla presente direttiva, il quadro si applicherà all'intero "gruppo BEFIT", ossia al sottoinsieme di tutte le società fiscalmente residenti nell'Unione e delle stabili organizzazioni del gruppo situate nell'Unione che soddisfano la soglia di proprietà del 75 %, denominate "membri del gruppo BEFIT". L'ambito di applicazione è contenuto in tali entità.

La proposta non esclude alcun settore dal suo ambito di applicazione. Le caratteristiche settoriali si rispecchiano nelle parti pertinenti della proposta. Ciò vale in particolare per i trasporti internazionali e le attività estrattive. Ad esempio il reddito del trasporto marittimo è spesso soggetto a regimi fiscali speciali adattati alle realtà di questo settore. La proposta prende atto di tale circostanza ed esclude dalla base imponibile BEFIT il reddito del trasporto marittimo coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio.

Calcolo del risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT utilizzando un metodo semplificato

Il capo II comprende le norme per la determinazione del risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT. Tale attività viene svolta applicando le rettifiche di cui alle sezioni 2 e 3 e le norme della sezione 4 sulle questioni relative ai tempi e alla quantificazione concernenti il reddito netto o la perdita netta indicato o indicata nella contabilità finanziaria.

Come avviene nel pilastro 2, il punto di partenza è il risultato contabile derivante dalla contabilità finanziaria, che deve essere determinato secondo un unico principio contabile per il gruppo BEFIT. A tal fine la contabilità finanziaria di ciascun membro del gruppo BEFIT deve essere riconciliata secondo il principio contabile dell'entità controllante capogruppo o, qualora il gruppo abbia sede al di fuori dell'Unione, secondo quello dell'entità che presenta la dichiarazione. Il principio contabile deve essere accettato ai sensi del diritto dell'Unione europea, il che significa essenzialmente che deve essere costituito dai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale (GAAP) di uno degli Stati membri o dai principi internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS) di cui all'articolo 7.

A fini di semplificazione, le rettifiche sono mantenute al minimo necessario, anziché costituire un quadro dettagliato per l'imposta sulle società. Di conseguenza il quadro BEFIT prevede meno rettifiche fiscali rispetto al pilastro 2, che ha una finalità diversa, ossia calcolare il reddito che si qualifica come appropriato per il livello di imposta dovuto.

Le rettifiche BEFIT sono elencate nella sezione 2. Le voci seguenti sono incluse, ossia reintegrate nel caso in cui siano state dedotte o non siano già state registrate nei documenti contabili: attività finanziarie possedute per negoziazione (articolo 11); oneri finanziari corrisposti a parti esterne al gruppo BEFIT in eccesso rispetto alla norma relativa ai limiti sugli interessi di cui alla direttiva antielusione (articolo 13); rettifiche del fair value (valore equo) e plusvalenze percepite dalle imprese di assicurazione vita nel contesto di contratti collegati a quote/a un indice (articolo 14); ammende, sanzioni e pagamenti illegali quali tangenti (articolo 16); e imposte sulle società già pagate o imposte integrative in applicazione del pilastro 2 (articolo 17).

Le voci seguenti vengono escluse, ossia sottratte dal reddito netto finanziario o dalla perdita netta finanziaria se figuravano nella contabilità finanziaria: dividendi e plusvalenze o perdite su azioni o partecipazioni, in caso di proprietà significativa e fatto salvo il caso in cui tali partecipazioni siano detenute a fini di negoziazione o da un'impresa di assicurazione vita (articoli da 8 a 11 e articolo 14); utili o perdite di stabili organizzazioni (articolo 12); reddito del trasporto marittimo soggetto a un regime nazionale di imposta sul tonnellaggio (articolo 15); deduzione per plusvalenze su attività di sostituzione (articolo 18); costi di acquisizione, costruzione e miglioramento di attività ammortizzabili, in quanto tali costi saranno già parte del valore ammortizzabile, nonché sovvenzioni direttamente collegate a tale valore, in quanto le sovvenzioni non dovrebbero figurare né negli ammortamenti né nella base imponibile (articolo 19); utili non realizzati o perdite non realizzate derivanti da fluttuazioni dei cambi delle valute sulle immobilizzazioni (articolo 20). La norma di cui all'articolo 21 esclude inoltre qualsiasi importo relativo a rettifiche in una fase successiva all'assegnazione di cui all'articolo 48 (spiegazione riportata di seguito). Di conseguenza tali voci non fanno parte del risultato fiscale preliminare, il che evita il rischio di doppia contabilizzazione.

Inoltre la sezione 3 consiste in un insieme comune di norme in materia di ammortamento fiscale. Si tratta di una rettifica importante a fini fiscali, ma la proposta rimane più vicina alla contabilità finanziaria rispetto alle norme nazionali in materia di ammortamento fiscale. Le immobilizzazioni materiali valutate essere inferiori a 5 000 EUR saranno riconosciute immediatamente come spese. Le altre attività sono sempre ammortizzate a quote costanti, ossia distribuite equamente per tutta la durata dell'attività. In linea di principio, la durata corrisponde alla vita utile nella contabilità finanziaria. Per i beni immobili, compresi gli edifici industriali, la durata è tuttavia fissata a 28 anni come norma generale. Per le immobilizzazioni immateriali, ciò corrisponde al periodo di tutela giuridica, ad esempio nel caso dei diritti di proprietà intellettuale o, in caso contrario, a cinque anni. Anche l'avviamento è ammortizzato se è acquisito e, di conseguenza, presente nei conti finanziari.

Nella sezione 4 la proposta affronta le questioni relative ai tempi e alla quantificazione necessarie a fini fiscali per evitare abusi. Le differenze tra il costo delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione dovrebbero ad esempio essere misurate utilizzando il metodo first-in first-out (FIFO) o il metodo del costo medio ponderato (articolo 29). Gli accantonamenti sono esclusi se non sono giuridicamente richiesti o non possono essere stimati in modo attendibile (articolo 30). I crediti inesigibili possono essere dedotti soltanto se sono state esperite tutte le misure ragionevoli per ottenere il pagamento da parte del debitore o se l'importo che verrà perso può essere stimato in modo attendibile, in ogni caso mai se il debitore è un'impresa associata (articolo 31). I ricavi e i costi derivanti da contratti a lungo termine sono calcolati soltanto per l'anno in cui sono stati maturati o sostenuti (articolo 32). Gli strumenti di copertura di trattamento devono seguire il trattamento fiscale dell'elemento coperto (articolo 33).

Infine, nella sezione 5, la proposta comprende anche le norme necessarie per le entità che entrano nel gruppo BEFIT o ne escono. Ad esempio le perdite subite prima dell'ingresso del nuovo membro nel gruppo BEFIT non dovrebbero essere incluse a spese della base imponibile di altri Stati membri in cui il gruppo BEFIT ha membri. Tali perdite dovrebbero essere compensate con la quota assegnata, quindi dopo l'aggregazione e l'assegnazione (articolo 38 in combinato disposto con l'articolo 48, paragrafo 1, lettera a)). Le norme riguardano anche le riorganizzazioni di imprese, per chiarire, ad esempio, che la direttiva sulle fusioni prevale (articolo 40). Esiste inoltre una norma antiabuso volta a garantire che le plusvalenze sulle attività siano incluse nel risultato fiscale preliminare quando le attività sono trasferite all'interno del gruppo, senza implicazioni fiscali, a un membro del gruppo che viene poi ceduto al di fuori del gruppo. Una tale circostanza beneficerebbe di norma di un'esenzione fiscale per le dismissioni di quote, ma non dovrebbe essere consentita, fatto salvo il caso in cui possa essere giustificata da un punto di vista commerciale (articolo 41).

Aggregazione dei risultati fiscali preliminari in un'unica base imponibile e assegnazione di tale base imponibile aggregata tra i membri ammissibili del gruppo BEFIT

Il capo III contiene le norme per l'aggregazione e l'assegnazione della base imponibile. Innanzitutto i risultati fiscali preliminari di tutti i membri del gruppo BEFIT sono aggregati in un unico aggregato ("pool") a livello di gruppo dell'Unione, che costituirà la "base imponibile BEFIT". Ciò è descritto negli articoli da 42 a 44 e presenta diversi vantaggi importanti:

·compensazione transfrontaliera delle perdite: consentirà ai gruppi di compensare le perdite a livello transfrontaliero. Attualmente ciò è possibile soltanto raramente, il che può comportare un'imposizione eccessiva degli utili del gruppo e disincentivare le imprese dall'operare a livello transfrontaliero nel mercato interno; e

·agevolazione della conformità della determinazione dei prezzi di trasferimento: durante il periodo di transizione, l'esito delle operazioni interne al gruppo BEFIT sarà un fattore determinante del modo in cui la base imponibile BEFIT (aggregata) sarà assegnata ai membri del gruppo BEFIT. Data tale importanza della determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT ai fini fiscali, sarà mantenuto il requisito della loro coerenza con il principio di libera concorrenza, ma allo stesso tempo i membri del gruppo BEFIT beneficeranno di una maggiore certezza fiscale (una zona di comfort) nel caso in cui, a causa delle loro operazioni interne al gruppo BEFIT, le loro spese o i loro redditi rimangono entro un limite di aumento inferiore al 10 % rispetto alla media dei tre esercizi fiscali precedenti. Tale sistema consente un certo grado di certezza e apre la strada a un'eventuale eliminazione della necessità di determinare un prezzo per le operazioni interne al gruppo BEFIT in linea con il principio di libera concorrenza qualora si dovesse concordare una formula basata su fattori quale modalità permanente di assegnazione della base imponibile BEFIT;

·non vi saranno inoltre ritenute alla fonte su operazioni quali i pagamenti di interessi e di canoni all'interno del gruppo BEFIT, purché il titolare effettivo del pagamento sia un membro del gruppo BEFIT. In linea di principio, all'interno del gruppo BEFIT, non è necessario tassare tali operazioni individualmente in quanto saranno incluse nella base imponibile BEFIT aggregata, ma è anche fondamentale garantire che tali pagamenti non siano utilizzati per trasferire gli utili al di fuori del gruppo a bassa imposizione. Per questo motivo le autorità nazionali competenti manterranno il diritto di verificare se il loro destinatario è un titolare effettivo.

Esistono tuttavia due eccezioni all'aggregazione. I redditi e le perdite derivanti dalle attività estrattive sono separati dalla base imponibile BEFIT, in quanto sono sempre assegnati alla corrispondente giurisdizione di origine. La logica sottesa, in linea con l'approccio a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, consiste nel fatto che l'imposizione di tali attività dovrebbe basarsi sull'origine, ossia sul luogo di estrazione (articolo 46). Anche i ricavi e le spese derivanti dal trasporto marittimo non coperti da un regime di imposta sul tonnellaggio o dal trasporto aereo non sono assegnati. In linea con l'approccio di cui all'articolo 8 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, tali attività sono tassate soltanto nello Stato in cui è situata la società competente per l'esercizio di navi o aeromobili (articolo 47).

Successivamente la base imponibile aggregata sarà assegnata ai membri di ciascun gruppo BEFIT sulla base di una norma transitoria di assegnazione, che utilizza la percentuale di ciascun membro del gruppo BEFIT di una base imponibile aggregata calcolata come la media dei risultati imponibili nei tre esercizi fiscali precedenti. Ciò potrebbe spianare la strada a un metodo di assegnazione permanente che potrebbe essere basato su una formula di ripartizione. Una proposta che stabilisca una soluzione transitoria avrà il vantaggio di utilizzare dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte nei primi anni di applicazione del quadro BEFIT nella progettazione di un metodo di assegnazione permanente. Ciò consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e BEFIT.

La proposta tiene conto altresì dei sistemi fiscali basati sulla distribuzione e, a tal fine, prevede la rettifica necessaria, che consentirà alle loro società di partecipare a un gruppo BEFIT. In questo caso, l'imposizione del reddito delle società non avviene su base annua, ma al momento della distribuzione degli utili. Di conseguenza la parte assegnata della base imponibile aggregata sarebbe riportata a nuovo ogni anno in maniera proporzionale ai redditi che non sono stati distribuiti nel dato anno in questione (articolo 49).

Infine, al momento dell'assegnazione, ciascun membro del gruppo BEFIT ne riceverà una parte. Su tale parte, il membro del gruppo dovrà applicare rettifiche supplementari nel suo accertamento fiscale (articolo 48, paragrafo 1). Si tratta per lo più di correzioni tecniche necessarie per la coerenza del sistema. Ad esempio diverse voci non dovrebbero essere incluse nel risultato fiscale preliminare, al fine di evitare che siano condivise tra tutti gli Stati membri, ma tali voci dovrebbero comunque essere contabilizzate (ad esempio perdite antecedenti all'applicazione del quadro BEFIT). Altri importi, quali doni, donazioni e accantonamenti per prestazioni pensionistiche, dipendono in larga misura dai requisiti del diritto nazionale e sono pertanto i più appropriati per la parte assegnata.

È importante sottolineare che, al fine di garantire la piena competenza degli Stati membri in materia di politiche concernenti le aliquote d'imposta, gli Stati membri saranno liberi di applicare ulteriori deduzioni, incentivi fiscali o aumenti della base imponibile alle loro parti assegnate, senza restrizioni (articolo 48, paragrafo 2). L'unico requisito che gli Stati membri dovranno rispettare a tale riguardo è costituito dalle norme della direttiva sul pilastro 2 per un livello di imposizione minimo globale effettivo.

"Sistema a semaforo" per facilitare la conformità della determinazione dei prezzi di trasferimento con imprese associate al di fuori del gruppo BEFIT

Per quanto concerne le operazioni con imprese associate al di fuori del gruppo BEFIT, ossia entità del gruppo che non sono situate nell'Unione o che non soddisfano la soglia di proprietà del 75 %, il capo IV mira a facilitare la conformità mettendo a disposizione uno strumento di valutazione dei rischi ("sistema a semaforo") con parametri di riferimento.

Questa caratteristica del quadro BEFIT si concentra sulla semplificazione della conformità in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento e non interferisce con le norme sostanziali che stabiliscono se il prezzo di una determinata operazione è stato fissato in linea con le condizioni di mercato. Inoltre, il suo ambito di applicazione materiale è limitato alle attività a basso rischio, che di norma non implicano un ampio potere discrezionale nella determinazione dei prezzi, in quanto non danno luogo a utili residui elevati. Si tratta di una chiara distinzione rispetto alla direttiva sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, che riguarda le norme sostanziali e presenta un ambito di applicazione più ampio, che copre potenzialmente l'intera gamma di temi relativi alla determinazione dei prezzi di trasferimento, e presenta una funzione distinta. La direttiva sulla determinazione dei prezzi di trasferimento approva pertanto gli orientamenti dell'OCSE in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento e costituisce una pietra miliare per consentire agli Stati membri di concordare approcci comuni a temi specifici relativi a tale materia, in particolare quelli in cui la prassi amministrativa è stata finora eterogenea all'interno dell'UE.

Il sistema a semaforo si applica alle attività a basso rischio di cui all'articolo 50: i) attività di distribuzione da parte di distributori a basso rischio; e ii) attività di fabbricazione da parte dei fabbricanti a contratto. Per qualificarsi il distributore o il fabbricante deve utilizzare un metodo affidabile e unilaterale basato sugli orientamenti dell'OCSE in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento e, in ogni caso, non può qualificarsi se detiene i diritti di proprietà intellettuale o alcuni dei rischi connessi ai prodotti. Ciò è dovuto al fatto che le immobilizzazioni immateriali e i rischi spesso non presentano operazioni comparabili.

Per queste attività, la proposta suggerisce di utilizzare "parametri di riferimento pubblici", che saranno indicatori di profitto stabiliti a livello di Unione con l'aiuto di un gruppo di esperti (articolo 53). Dal punto di vista operativo, se i profitti realizzati da un distributore o fabbricante a contratto a basso rischio sono esigui rispetto agli intervalli medi nel contesto di tale parametro di riferimento, le sue operazioni saranno valutate come "ad alto rischio" e viceversa. In tal modo, le operazioni possono rientrare in tre aree di rischio (basso/medio/alto). Le amministrazioni fiscali degli Stati membri dovrebbero concentrare i loro sforzi sulle aree ad alto rischio (articolo 51). Si fa pertanto riferimento a questo sistema come un "sistema a semaforo".

Di conseguenza lo strumento consentirà agli Stati membri di utilizzare le loro risorse in modo più efficiente e offrirà alle imprese un livello più elevato di prevedibilità per quanto concerne l'accettabilità dei loro prezzi di trasferimento, a condizione che rispettino i margini prestabiliti.

Amministrazione del sistema: uno "sportello unico" e un "team BEFIT"

L'amministrazione del sistema è descritta nel capo V. Le norme sostanziali comuni richiedono anche un quadro amministrativo comune. Ciò consentirà un'ulteriore semplificazione dei sistemi attuali e dovrebbe svincolare gradualmente risorse per le amministrazioni e le imprese.

Uno sportello unico consentirà alle imprese di rivolgersi, ove possibile, a un'unica autorità dell'Unione per gli obblighi di dichiarazione. L'"entità che presenta la dichiarazione" che, in linea di principio, è l'entità controllante capogruppo, presenterà una dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo BEFIT (la "dichiarazione di informazioni BEFIT") soltanto presso la propria amministrazione fiscale (l'"autorità di presentazione"), che la condividerà con gli altri Stati membri in cui opera il gruppo (articolo 57). Ciascun membro del gruppo BEFIT presenterà inoltre una dichiarazione individuale dei redditi all'amministrazione fiscale locale per poter applicare rettifiche stabilite a livello nazionale alla parte assegnata a ciascuno di loro (articolo 62). Unitamente alla dichiarazione di informazioni BEFIT, ciò consentirà a ciascuna amministrazione fiscale di valutare nel modo più efficiente possibile le passività fiscali dei membri del gruppo BEFIT (articolo 64).

Per ciascun gruppo BEFIT vi sarà inoltre un cosiddetto "team BEFIT" che riunirà i rappresentanti di ciascuna amministrazione fiscale pertinente degli Stati membri in cui opera il gruppo (articolo 60). Anziché avere ciascuno Stato membro che dedica risorse umane separatamente alla valutazione delle passività fiscali del medesimo gruppo transfrontaliero, i membri di ciascun team BEFIT condivideranno informazioni, si coordineranno, forniranno un grado di certezza precoce su argomenti specifici e risolveranno eventuali questioni attraverso uno strumento collaborativo online (articolo 61).

Gli audit rimarranno a livello degli Stati membri e gli Stati membri potranno richiedere audit congiunti e imporre all'altra parte l'obbligo di accettarli. A seguito dell'esito di un audit, il team BEFIT faciliterà altresì le rettifiche (articolo 65).

La proposta garantisce inoltre che i ricorsi in relazione al contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT possano essere presentati dinanzi a un organo amministrativo dello Stato membro dell'"autorità di presentazione". Analogamente i ricorsi nei confronti di accertamenti fiscali individuali possono essere proposti dinanzi ad un organo amministrativo dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali. Quando tale ricorso riguarda la base imponibile BEFIT, le modifiche necessarie possono essere apportate in tutto il gruppo attraverso un processo coordinato istituito dai "team BEFIT" (articoli da 66 a 70).

2023/0321 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 22 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 23 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Nell'Unione non esiste attualmente un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare un diverso regime di imposta sulle società in ciascuno Stato membro in cui operano.

(2)L'esistenza nell'Unione di 27 regimi diversi di imposta sul reddito delle società genera complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e porta a una concorrenza sleale per le imprese. Questa situazione è diventata più evidente con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, che hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere terrestri e i modelli imprenditoriali. Dai tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà sono emerse risposte frammentarie tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. I diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente anche pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò implica spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza ed elevati costi di conformità.

(3)Sebbene diversi nella concezione, i regimi di imposta sul reddito delle società sono simili nelle loro caratteristiche fondamentali in quanto stabiliscono norme volte a conseguire lo stesso obiettivo, ossia determinare una base imponibile per le imprese. A tale riguardo sarebbe importante per le imprese operanti nel mercato interno che gli Stati membri introducano un quadro giuridico comune inteso ad armonizzare le caratteristiche fondamentali dei regimi di imposta sul reddito delle società al fine di semplificare le norme fiscali e garantire una concorrenza leale.

(4)Il 9 giugno 2023 139 giurisdizioni, membri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, hanno aderito alla dichiarazione dell'ottobre 2021 su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia 24 . Con tale dichiarazione gli Stati membri hanno concordato i) di effettuare un esercizio di revisione che calcoli il debito d'imposta minimo potenziale dei grandi gruppi multinazionali a partire dalla contabilità finanziaria nell'ambito del pilastro 2 e ii) di riassegnare parzialmente gli utili imponibili sulla base di una formula di ripartizione nell'ambito del pilastro 1. L'elaborazione di un quadro comune per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dovrebbe ispirarsi ai risultati di tale esercizio. Poiché l'attuazione del pilastro 2 è stata approvata all'unanimità dagli Stati membri con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio 25 , un quadro comune per l'imposta sulle società nell'Unione dovrebbe basarsi su concetti, quali l'ambito di applicazione e il calcolo della base imponibile, già familiari alle imprese e agli Stati membri.

(5)Il contesto in cui operano le imprese nel mercato interno dovrebbe essere reso più attraente al fine di stimolare la crescita e gli investimenti nell'Unione. A tal fine dovrebbe essere data priorità all'adozione di un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società, al fine di agevolare il rispetto di tali norme da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero e di incoraggiare quelle che desiderano espandersi ulteriormente all'estero. Un unico insieme di norme in materia di imposta sulle società per le attività internazionali dovrebbe tradursi in una maggiore certezza fiscale e in un minor numero di controversie fiscali, in quanto affronterebbe le distorsioni e ridurrebbe il numero di casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione. Inoltre, poiché la sostenibilità delle entrate fiscali è fondamentale per i bilanci degli Stati membri, anche per gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca e sviluppo e per la fornitura di servizi pubblici, sarebbe fondamentale garantire per il futuro che l'assegnazione dei ricavi avvenga secondo uno strumento basato su solidi parametri che non possono essere utilizzati in modo improprio.

(6)È infatti fondamentale creare un sistema che raggiunga un certo grado di uniformità in tutta l'Unione, almeno tra i contribuenti a cui si rivolge principalmente. Di conseguenza, e tenuto conto degli sforzi compiuti sia dalle amministrazioni fiscali che dalle imprese per attuare il quadro di un livello minimo globale di tassazione, sarebbe importante trarre vantaggio da tale risultato ed elaborare norme che restino il più possibile vicine alle norme tipo dell'OCSE/G20 e alla direttiva (UE) 2022/2523. Su tale base, il quadro comune di norme dovrebbe essere obbligatorio per i gruppi con una presenza imponibile nell'Unione, a condizione che abbiano ricavi annui combinati superiori a 750 000 000 EUR sulla base del loro bilancio consolidato. In tal modo l'ambito di applicazione riguarderebbe le imprese che hanno maggiori probabilità di svolgere attività transfrontaliere e possono di conseguenza beneficiare della semplificazione offerta da un quadro giuridico comune. La soglia garantirebbe inoltre l'allineamento alla direttiva (UE) 2022/2523 per un approccio coerente nell'Unione.

(7)Nonostante la soglia sia determinata sulla base dei ricavi combinati del gruppo a livello mondiale, il campo di applicazione delle disposizioni dovrebbe essere limitato ai membri del gruppo che operano nel mercato interno, in quanto il diritto dell'Unione si applica solo all'interno dell'Unione e non vincola i paesi terzi. Dovrebbe pertanto essere interessato solo il sottoinsieme di tale gruppo stabilito nell'Unione. Sarebbero incluse le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e le loro stabili organizzazioni che operano in uno Stato membro, nonché le stabili organizzazioni nell'Unione di società di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo. Considerando che il concetto di stabile organizzazione è trattato nell'ambito delle convenzioni fiscali bilaterali e del diritto nazionale e sebbene la definizione contenga alcuni principi comuni, vi è ancora un certo grado di divergenza a livello mondiale. Un approccio pragmatico consisterebbe pertanto nel basarsi sulle convenzioni vigenti in materia di doppia imposizione e sulle norme nazionali degli Stati membri, anziché cercare una piena armonizzazione mediante il diritto derivato dell'Unione.

(8)Per garantire la proporzionalità e il buon funzionamento del quadro comune, i membri del gruppo, comprese le società residenti in uno Stato membro, le loro stabili organizzazioni e le stabili organizzazioni nell'Unione, che sono membri di un gruppo con sede al di fuori dell'Unione con un'attività limitata nel mercato interno, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione introducendo una soglia di rilevanza.

(9)L'obiettivo di semplificare le norme attuali è alla base dell'iniziativa prevista. Pertanto le norme sul calcolo della base imponibile dovrebbero essere elaborate applicando una serie limitata di rettifiche fiscali al bilancio di ciascun membro del gruppo. Tali rettifiche limitate rappresenterebbero rettifiche comuni necessarie per convertire i documenti contabili in una base imponibile. Considerata la necessità di allinearsi alla direttiva (UE) 2022/2523, le rettifiche dovrebbero richiamarsi a tale quadro, il che dovrebbe anche facilitarne l'attuazione per gli Stati membri e le imprese che già conoscerebbero i principi generali.

(10)Dato che, ai fini della semplificazione, la contabilità finanziaria sarà utilizzata come punto di partenza per il calcolo della base imponibile di ciascun membro del gruppo, è necessario elaborare norme fiscali che si mantengano il più vicino possibile alla contabilità finanziaria. Nei casi in cui ciò sia possibile, il trattamento contabile di un'attività o di una passività non cambierebbe ai fini della tassazione e, di conseguenza, non sarebbero necessarie rettifiche. È anche necessario che, in linea con la logica dell'imposizione, altri elementi della base imponibile siano trattati a fini fiscali con modalità diverse rispetto a come sono considerati nella contabilità finanziaria.

(11)È pertanto essenziale prendere in esame settori di attività specifici, in particolare il trasporto marittimo internazionale, che richiedono alcuni adeguamenti settoriali. Per i membri del gruppo in questo settore la contabilità finanziaria dovrebbe essere rettificata al fine di escludere un importo (utile o perdita) coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio. I regimi fiscali speciali per il trasporto marittimo internazionale, spesso denominati "regimi di imposta sul tonnellaggio", consentirebbero di norma la tassazione sulla base del tonnellaggio (ossia della capacità di carico) delle navi gestite da un membro del gruppo piuttosto che sulla base dei profitti o delle perdite effettivi sostenuti dal membro del gruppo attraverso attività ammissibili all'imposta sul tonnellaggio. L'esclusione di tale importo si baserebbe pertanto sui diversi approcci riconosciuti per il calcolo della base imponibile e garantirebbe un'adeguata coerenza con i diversi obiettivi strategici del mercato interno.

(12)Per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un quadro semplificato per l'imposta sulle società, i risultati fiscali preliminari di ciascun membro del gruppo dovrebbero essere aggregati in un'unica base imponibile comune, al fine di attribuire successivamente tale base ai membri ammissibili del gruppo. Le rettifiche fiscali apportate al bilancio produrrebbero un risultato fiscale preliminare per ciascun membro del gruppo. Tali risultati sarebbero poi aggregati, il che consentirebbe la compensazione transfrontaliera delle perdite tra i membri del gruppo BEFIT, e successivamente la base imponibile aggregata sarebbe assegnata ai membri del gruppo sulla base di una norma transitoria di assegnazione; si aprirebbe così la strada a un meccanismo permanente. Tale meccanismo permanente potrebbe basarsi su una formula di ripartizione ed eliminerebbe la necessità che le operazioni interne al gruppo BEFIT siano conformi al principio di libera concorrenza. Avrebbe il vantaggio di utilizzare i dati più recenti sulla rendicontazione paese per paese e le informazioni raccolte durante il periodo di transizione. Consentirà anche una valutazione più approfondita dell'impatto che l'attuazione dell'approccio a due pilastri dovrebbe avere sulle basi imponibili nazionali e sulle basi imponibili del gruppo BEFIT. In tal modo sarebbe ancora possibile concretizzare l'obiettivo fondamentale della neutralità fiscale nel mercato interno, che ridurrebbe i casi di doppia imposizione e di eccessiva imposizione e rafforzerebbe la certezza fiscale al fine di ridurre il numero di controversie fiscali.

(13)L'aggregazione dei risultati fiscali tra i membri del gruppo non sarebbe una misura adeguata per alcuni settori, quali le attività estrattive, il trasporto marittimo internazionale, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo. Sarebbe quindi importante escludere detti settori dall'aggregazione in quanto le loro caratteristiche non si adattano a tale contesto. Qualsiasi importo di utili o perdite di società operanti nel settore del traffico internazionale che non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio (e quindi escluso dai risultati fiscali preliminari) dovrebbe essere escluso dall'aggregazione e sarebbe invece calcolato applicando le norme comuni in materia di imposta sulle società.

(14)Per dare spazio alla crescita e agli investimenti, gli Stati membri sarebbero inoltre autorizzati ad applicare individualmente rettifiche addizionali in una fase successiva all'assegnazione (ad esempio il trattamento fiscale dei contributi pensionistici) in settori non coperti dal quadro comune. Gli Stati membri sarebbero inoltre liberi di adeguare ulteriormente la quota loro assegnata senza un massimale, al fine di garantire che essi possano compiere le loro scelte politiche nazionali in questo settore. In particolare, la direttiva (UE) 2022/2523 fisserebbe a tutti gli effetti un massimale volto a garantire che l'aliquota d'imposta effettiva sia almeno del 15 %.

(15)Alcuni Stati membri applicano regimi di imposizione delle società basati su principi che differiscono dall'approccio più comune, come i sistemi fiscali basati sulla distribuzione. È pertanto di primaria importanza predisporre i necessari aggiustamenti, al fine di garantire un'interazione praticabile con tali sistemi. La soluzione potrebbe essere ricercata in alcune rettifiche successive all'assegnazione. In tale ottica la parte che sarebbe assegnata a un membro del gruppo nell'ambito di un sistema basato sulla distribuzione dovrebbe essere modificata in proporzione alle distribuzioni effettuate durante l'esercizio fiscale. L'essenza di un sistema fiscale basato sulla distribuzione sarebbe pienamente mantenuta, considerando che la distribuzione segna un momento temporale per tassare la parte assegnata e determinare di conseguenza l'importo da tassare. A tale riguardo si dovrebbe prevedere di applicare un meccanismo di riporto per garantire che la parte assegnata che non è tassata nell'esercizio in corso sia imponibile negli esercizi successivi.

(16)Poiché le relazioni all'interno di un gruppo rappresentano solo una parte dell'attività commerciale di un gruppo di società, le operazioni tra i membri di un gruppo e le imprese associate esterne al gruppo costituiscono un altro aspetto essenziale da esaminare. Per affrontare questo aspetto esterno e poiché di recente il numero di controversie in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento è aumentato considerevolmente, in particolare per quanto riguarda le considerazioni relative ai prezzi per le attività di routine, sarebbe molto utile prevedere un approccio semplificato alla conformità in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento che ridurrebbe i costi di conformità per le imprese e migliorerebbe l'efficienza delle amministrazioni fiscali nell'uso del capitale umano. A tal fine sarebbe importante istituire un quadro comune di valutazione dei rischi per la determinazione dei prezzi di trasferimento basata su parametri di riferimento comunemente accettati. Tale valutazione esaminerebbe i margini degli utili al lordo di interessi e imposte per le entità che operano in modo indipendente nel mercato interno. Gli indicatori di profitto così ottenuti dovrebbero quindi essere pubblicati per essere utilizzati come strumento di autovalutazione del rischio e consentire ai gruppi che operano nel mercato interno di conoscere in anticipo i rendimenti di libera concorrenza (basati sul mercato) che dovrebbero ottenere nelle operazioni con imprese associate. Ogni operazione che rientra nell'ambito di applicazione del sistema dovrebbe essere valutata in funzione del rischio (basso, medio o alto) in base al confronto con gli indicatori di profitto, che saranno stabiliti mediante un atto di esecuzione e pubblicati sul sito web della Commissione.

(17)Un quadro comune per la tassazione delle imprese sarebbe necessariamente caratterizzato da un sistema amministrativo, che dovrebbe idealmente garantire un certo grado di certezza e semplificazione fiscale. Per promuovere l'uniformità il sistema amministrativo dovrebbe fondarsi sull'importanza di gestire un punto di riferimento centralizzato per una serie di questioni comuni, come la dichiarazione di informazioni per l'intero gruppo, e di garantire un adeguato livello di coordinamento e collaborazione tra le amministrazioni fiscali nazionali. Allo stesso tempo il sistema amministrativo dovrebbe rispettare pienamente la sovranità fiscale nazionale, in quanto le dichiarazioni dei redditi, gli audit e la risoluzione delle controversie locali dovrebbero rimanere principalmente a livello degli Stati membri.

(18)Per garantire che le norme del quadro comune siano attuate e applicate correttamente, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(19)Al fine di ottimizzare i vantaggi di disporre di un quadro giuridico comune per il calcolo della base imponibile per l'imposta sulle società nel mercato interno, l'applicazione delle norme dovrebbe essere facoltativa per i gruppi, compresi i gruppi di PMI, che realizzano ricavi annui combinati inferiori a 750 000 000 EUR, purché redigano bilanci consolidati e abbiano una presenza imponibile nell'Unione. Mantenendo l'applicazione delle norme aperta a gruppi di minori dimensioni, un maggior numero di gruppi con strutture e attività transfrontaliere potrebbe beneficiare della semplificazione offerta dal quadro comune.

(20)Al fine di integrare o modificare, a seconda del caso, determinati elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo i) alla modifica degli allegati I e II, ove opportuno; e ii) alla definizione di norme supplementari per le imprese di assicurazione, in particolare per quanto riguarda il nuovo International Financial Reporting Standard 17 Contratti assicurativi ("IFRS 17"). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 26 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione e il funzionamento dei cosiddetti "team BEFIT" istituiti dalla presente direttiva per riunire i rappresentanti di ciascuna amministrazione fiscale pertinente degli Stati membri in cui opera il gruppo e per fissare i margini di profitto per talune operazioni di routine tra i membri del gruppo BEFIT e le loro imprese associate esterne al gruppo BEFIT, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 .

(22)Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 . Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva unicamente ai fini dell'applicazione del capo IV nonché ai fini dell'esame e del raggiungimento di un consenso sul contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT e del trattamento e accertamento delle dichiarazioni dei redditi individuali di cui al capo V.

(23)Il periodo di conservazione di dieci anni è giustificato per consentire agli Stati membri di rispettare la maggior parte dei termini di prescrizione.

(24)Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 29 . Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno.

(25)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono piuttosto, a motivo delle difficoltà esistenti poste dall'interazione tra 27 diversi regimi di imposta sulle società, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso il suo parere il 18 agosto 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.La presente direttiva stabilisce un quadro comune per l'imposizione dei redditi delle società nell'Unione per taluni gruppi.

2.Ai fini del paragrafo 1, la presente direttiva stabilisce norme:

a)sulla definizione di gruppo ai fini della presente direttiva ("gruppo BEFIT");

b)per il calcolo di una base imponibile aggregata per le società e le stabili organizzazioni del gruppo BEFIT ("membro del gruppo BEFIT" e "base imponibile BEFIT");

c)per l'assegnazione della base imponibile BEFIT ai membri ammissibili del gruppo BEFIT;

d)per la semplificazione delle valutazioni dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento per le operazioni con imprese associate esterne al gruppo;

e)per la gestione del quadro giuridico comune.

3.Una società o una stabile organizzazione soggetta alla presente direttiva cessa di essere soggetta alla legislazione nazionale in materia di imposta sulle società in tutti gli Stati membri in cui è stabilita per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, salvo diversa disposizione della direttiva.

Articolo 2
Ambito d'applicazione

1.La presente direttiva si applica alle società residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, e alle stabili organizzazioni situate in Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo ("entità di un paese terzo") che soddisfano i seguenti criteri:

a)appartengono a un gruppo nazionale o a un gruppo multinazionale di imprese ("gruppo multinazionale di imprese") che redige bilanci consolidati e ha avuto ricavi annui combinati pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali;

b)per quanto riguarda le società, anche i seguenti criteri:

i)assumono una delle forme di cui all'allegato I;

ii)sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II o ad un'imposta analoga introdotta successivamente;

iii)sono l'entità controllante capogruppo o le loro attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari sono consolidati voce per voce dall'entità controllante capogruppo;

c)per quanto riguarda le stabili organizzazioni, in aggiunta:

i)sono soggette ad una delle imposte sul reddito delle società di cui all'allegato II o ad un'imposta analoga introdotta successivamente;

ii)sono una stabile organizzazione dell'entità controllante capogruppo o di un'entità le cui attività, passività, ricavi, costi e flussi finanziari sono consolidati voce per voce dall'entità controllante capogruppo.

2.In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva non si applica alle società o alle stabili organizzazioni con un'entità controllante capogruppo al di fuori dell'Unione se i ricavi combinati del gruppo nell'Unione non superano il 5 % dei ricavi totali del gruppo sulla base del suo bilancio consolidato o l'importo di 50 milioni di EUR in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Ciò non pregiudica il diritto di scelta di cui al paragrafo 7.

3.Qualora due o più gruppi si fondano per formare un unico gruppo, la soglia di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta per qualsiasi esercizio fiscale precedente la fusione se la somma dei ricavi combinati dei gruppi oggetto della fusione per tale esercizio fiscale, inclusi in ciascuno dei loro bilanci consolidati, è pari o superiore a 750 000 000 EUR. Le società e i membri delle stabili organizzazioni che fanno parte del gruppo di nuova costituzione sono soggette alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali.

4.Se una società che non fa parte di un gruppo ("entità target") è acquisita da un'altra società o da un gruppo ("entità acquirente") e l'entità target o l'entità acquirente non disponeva di un bilancio consolidato in nessuno dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale dell'acquisizione, si ritiene che la soglia dei ricavi annui combinati di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 sia raggiunta per tale esercizio se la somma dei ricavi inclusi nel bilancio o nel bilancio consolidato dell'entità target e dell'entità acquirente per tale esercizio fiscale è pari o superiore a 750 000 000 EUR. L'entità acquirente è soggetta alla presente direttiva se tale soglia è stata raggiunta in almeno due dei quattro esercizi fiscali immediatamente precedenti l'esercizio fiscale in cui la presente direttiva ha iniziato ad applicarsi all'entità acquirente.

5.In caso di scissione di un gruppo in due o più gruppi ("gruppi scissi"), la soglia di 750 000 000 EUR di cui al paragrafo 1 si considera raggiunta da ciascuno dei gruppi scissi se:

a)nel primo esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a 750 000 000 EUR in tale esercizio fiscale;

b)nel secondo, terzo o quarto esercizio fiscale conclusosi dopo la scissione ciascuno dei gruppi scissi ha ricavi annui combinati pari o superiori a 750 000 000 EUR in almeno due di tali esercizi fiscali.

6.Se uno o più dei quattro esercizi fiscali di cui al presente articolo ha durata inferiore o superiore a 12 mesi, le soglie dei ricavi ivi menzionate sono adeguate in proporzione per ciascuno di detti esercizi fiscali.

7.Gli Stati membri provvedono a che le società residenti a fini fiscali in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri, nonché le stabili organizzazioni, situate negli Stati membri, di entità di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possano scegliere di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva se appartengono a un gruppo multinazionale di imprese o a un gruppo nazionale che redige bilanci consolidati ma non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda la soglia di 750 000 000 EUR.

8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 al fine di modificare gli allegati I e II per tenere conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri in materia di forme societarie e imposte sul reddito delle società.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)"gruppo":

a)un insieme di entità collegate tramite la proprietà o il controllo, secondo la definizione del principio contabile conforme adottato per l'elaborazione del bilancio consolidato da parte dell'entità controllante capogruppo, compresa qualsiasi entità che possa essere stata esclusa dal bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo unicamente sulla base delle sue dimensioni ridotte, del principio di rilevanza o perché detenuta ai fini della vendita; o

b)un'entità che include il reddito o la perdita netti di una o più stabili organizzazioni nel suo bilancio ("sede centrale"), a condizione che non faccia parte di un altro gruppo quale definito alla lettera a);

2)"gruppo nazionale": qualsiasi gruppo le cui entità sono tutte situate nello stesso Stato membro;

3)"gruppo multinazionale di imprese": qualsiasi gruppo multinazionale comprendente almeno un'entità o una stabile organizzazione che non è situata nella giurisdizione dell'entità controllante capogruppo;

4)"esercizio fiscale": il periodo contabile in relazione al quale l'entità controllante capogruppo redige il proprio bilancio consolidato;

5)"bilancio consolidato": il bilancio in cui le attività, le passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari di un'entità e quelli delle sue imprese figlie, controllate dall'entità, sono presentati come quelli di una singola unità economica;

6)"entità": qualsiasi istituto giuridico che elabora una contabilità finanziaria separata o qualsiasi persona giuridica;

7)"entità controllante capogruppo":

a)un'entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un'altra entità con una partecipazione di controllo in essa; o

b)la sede centrale di un gruppo quale definito al punto 1), lettera b);

8)"partecipazione": qualsiasi interessenza partecipativa che dà diritto agli utili, al capitale o alle riserve di un'entità o di una stabile organizzazione;

9)"partecipazione di controllo": una partecipazione in un'entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidare le attività, le passività, i ricavi, i costi e i flussi finanziari dell'entità voce per voce;

10)"entità che presenta la dichiarazione": uno dei seguenti soggetti:

a)l'entità controllante capogruppo, se situata in uno Stato membro; o

b)se l'entità controllante capogruppo non è situata in uno Stato membro, l'entità situata in uno Stato membro che è stata nominata dal gruppo BEFIT per adempiere agli obblighi relativi alla dichiarazione di informazioni del gruppo BEFIT di cui all'articolo 57 per conto del gruppo BEFIT;

11)"principio contabile conforme nell'Unione": gli International Financial Reporting Standard adottati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 e i principi contabili generalmente accettati degli Stati membri;

12)"reddito o perdita contabili netti": l'utile o la perdita netti determinati per un membro del gruppo BEFIT, in base a un unico principio contabile conforme comune nell'Unione prima di eventuali rettifiche di consolidamento per eliminare le operazioni interne al gruppo BEFIT, conformemente all'articolo 7;

13)"impresa di assicurazione": un'impresa ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ;

14)"assicurazione vita collegata a quote/a un indice": le polizze di assicurazione vita in cui gli utili e le perdite sugli investimenti o gli interessi/dividendi maturati sugli investimenti sottostanti dell'impresa di assicurazione sono interamente assegnati ai contraenti nel corso del tempo;

15)"proprietario economico": la persona che riceve sostanzialmente tutti i vantaggi e sopporta tutti i rischi inerenti ad un'attività immobilizzata, che ne sia o no il proprietario giuridico. Un contribuente che ha il diritto di possedere, utilizzare e cedere un'attività immobilizzata e sopporta il rischio della sua perdita o distruzione è comunque considerato il proprietario economico;

16)"assegnazione di base": il metodo di ripartizione della base imponibile BEFIT tra i membri del gruppo BEFIT in ciascun esercizio fiscale del periodo di transizione conformemente all'articolo 45;

17)"autorità di presentazione": l'autorità competente dello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali o, se si tratta di una stabile organizzazione di un contribuente non residente, lo Stato membro in cui è situata tale stabile organizzazione.

CAPO II
DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FISCALE PRELIMINARE

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 4
Principi generali

1.Il risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT è determinato, per ciascun esercizio fiscale, sulla base del suo reddito o della sua perdita contabili netti adeguati conformemente agli articoli da 8 a 41 della presente direttiva.

2.I costi che sono inclusi nel reddito o nella perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono deducibili dal suo risultato fiscale preliminare solo nella misura in cui sono sostenuti nell'interesse diretto della sua attività.

Articolo 5
Struttura di un gruppo BEFIT

1.Un gruppo BEFIT è costituito quando due o più società o stabili organizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva soddisfano le seguenti condizioni:

a)la società è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altra società del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 75 % dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti;

b)la sede centrale della stabile organizzazione è l'entità controllante capogruppo del gruppo o qualsiasi altro membro (società o entità) del gruppo in cui l'entità controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 75 % dei diritti di proprietà o dei diritti sui profitti.

2.Ai fini del calcolo della soglia di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti di proprietà e i diritti sui profitti in una società appartenente a un gruppo sono calcolati moltiplicando le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, a ciascun livello.

Articolo 6
Requisiti relativi al periodo di detenzione

1.Un membro del gruppo BEFIT rispetta le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione, durante tutto l'esercizio fiscale.

2.Una società o una stabile organizzazione diventa membro del gruppo BEFIT alla data in cui sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Le soglie sono rispettate per almeno nove mesi consecutivi. Se una società o, se del caso, una stabile organizzazione non rispetta le soglie per il periodo richiesto, si considera che non sia mai stata membro del gruppo BEFIT.

3.Una società o una stabile organizzazione cessa di essere membro del gruppo BEFIT il giorno successivo a quello in cui non rispetta più le soglie di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7
Contabilità finanziaria come base per il calcolo del risultato fiscale preliminare

1.Il risultato fiscale preliminare di un membro del gruppo BEFIT è calcolato effettuando le rettifiche di cui agli articoli da 8 a 41 al suo reddito o alla sua perdita contabili netti per l'esercizio fiscale, come stabilito in base a un unico principio contabile conforme comune nell'Unione prima di eventuali aggiustamenti di consolidamento per eliminare le operazioni interne al gruppo BEFIT. 

2.Il principio contabile conforme nell'Unione che deve essere utilizzato dai membri del gruppo BEFIT ai fini del paragrafo 1 è il principio contabile conforme nell'Unione utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato dell'entità controllante capogruppo se quest'ultima è residente a fini fiscali in uno Stato membro.

Se l'entità controllante capogruppo non è residente a fini fiscali in uno Stato membro, il principio contabile conforme nell'Unione è il principio in vigore nello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali.

3.Se un membro del gruppo BEFIT è una stabile organizzazione, il suo reddito o la sua perdita contabili netti sono:

a)il reddito o la perdita netti riportati nei propri conti finanziari separati, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2; o

b)in assenza di contabilità finanziaria separata, il reddito o la perdita netti che sarebbero stati riportati nella contabilità finanziaria separata se fosse stata preparata separatamente e in base al principio conforme nell'Unione determinati a norma dei paragrafi 1 e 2.

4.In deroga al paragrafo 1, qualora uno Stato membro applichi il diritto nazionale che consente ai gruppi di preparare, verificare e pubblicare i bilanci su base giurisdizionale, anche il risultato fiscale preliminare e l'assegnazione della base imponibile BEFIT dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali in tale Stato membro possono essere calcolati su base giurisdizionale, a condizione che il gruppo possa individuare separatamente, per ciascun membro del gruppo BEFIT, i dati necessari per calcolare il risultato fiscale preliminare e le rettifiche successive all'assegnazione in conformità della presente direttiva.

Sezione 2

Rettifiche del reddito o della perdita contabili netti

Articolo 8
Dividendi e altre distribuzioni

Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo di dividendi o altre distribuzioni ricevuti o maturati durante l'esercizio fiscale, a condizione che alla data della distribuzione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Articolo 9
Utili o perdite derivanti dalla cessione di azioni

Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere il 95 % dell'importo degli utili o delle perdite dovuti alla cessione di una partecipazione, a condizione che alla data della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Articolo 10
Variazioni del fair value (valore equo)

Ad eccezione delle attività finanziarie detenute a fini di negoziazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e degli investimenti effettuati a beneficio dei contraenti di assicurazioni vita che assumono il rischio di investimento nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice di cui all'articolo 14, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere l'importo degli utili o delle perdite dovuti alle variazioni del fair value (valore equo) di una partecipazione, a condizione che alla data della cessione la partecipazione sia detenuta dal membro del gruppo BEFIT per più di un anno e che tale partecipazione dia diritto a più del 10 % degli utili, del capitale, delle riserve o dei diritti di voto.

Articolo 11
Attività finanziarie detenute a fini di negoziazione

1.Un'attività o passività finanziaria è considerata detenuta a fini di negoziazione da un membro del gruppo BEFIT se soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;

b)è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati, compresi i derivati, che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo.

2.Se un'attività o passività finanziaria detenuta da un membro del gruppo BEFIT diventa un'attività o passività detenuta a fini di negoziazione o viceversa, il reddito o la perdita contabili netti sono rettificati per includere qualsiasi differenza tra il fair value (valore equo) calcolato all'inizio dell'esercizio fiscale o alla data di acquisto, se successiva, e il suo fair value (valore equo) calcolato alla fine dello stesso esercizio fiscale.

Il fair value (valore equo) di un'attività o passività finanziaria alla fine dell'esercizio fiscale nel corso del quale diventa un'attività o passività detenuta a fini di negoziazione o viceversa corrisponde al suo fair value (valore equo) all'inizio dell'esercizio successivo a tale passaggio.

3.Il periodo di detenzione di cui all'articolo 9 inizia o si interrompe quando l'attività o passività finanziaria non è più detenuta a fini di negoziazione o diventa, rispettivamente, un'attività o una passività detenuta a fini di negoziazione.

Articolo 12
Reddito o perdita di una stabile organizzazione

Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere l'importo del reddito o della perdita attribuibile alle sue stabili organizzazioni.

Articolo 13
Norma relativa ai limiti sugli interessi

1.Il membro del gruppo BEFIT rettifica il reddito o la perdita contabili netti per includere l'importo degli oneri finanziari eccedenti, di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno 32 , che non è deducibile a fini fiscali conformemente alle regole relative ai limiti sugli interessi stabilite dal diritto nazionale in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali.

2.Il paragrafo 1 non si applica agli oneri finanziari eccedenti derivanti da un'operazione tra membri di un gruppo BEFIT.

Articolo 14
Imprese di assicurazione

1.Se il membro del gruppo BEFIT è un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in uno Stato membro conformemente alla direttiva 2009/138/CE, si applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.L'importo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione stabilite in conformità della direttiva 91/674/CEE del Consiglio 33 che sono state dedotte nel reddito o nella perdita contabili netti del membro di un gruppo BEFIT è rivisto e rettificato alla fine di ciascun esercizio fiscale. Nel calcolare il risultato fiscale preliminare negli anni futuri si tiene conto degli importi già dedotti.

3.La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 74 per integrare la presente direttiva stabilendo norme più dettagliate sull'adeguamento del risultato fiscale preliminare per le imprese di assicurazione, nel contesto dell'impatto del nuovo International Financial Reporting Standard 17 sui contratti assicurativi ("IFRS 17").

4.Nel contesto di una polizza di assicurazione vita collegata a quote/a un indice, gli assicuratori del ramo vita valutano le attività al valore di mercato e costituiscono la riserva conformemente alla valutazione delle attività sottostanti.

Articolo 15
Attività di trasporto marittimo soggette a un regime di imposta sul tonnellaggio

Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT che svolge attività di trasporto marittimo sono rettificati per escludere l'importo dei ricavi, delle spese e degli altri elementi deducibili derivanti da tali attività che rientrano in un regime di imposta sul tonnellaggio.

Articolo 16
Ammende, sanzioni e pagamenti illegali

Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere l'importo delle spese maturate per pagamenti ritenuti illegali a seguito di un audit o di un'indagine dell'autorità competente, nonché le ammende e le sanzioni, compresi gli oneri per ritardi di pagamento, dovute a un'autorità pubblica per violazione di qualsiasi normativa.

Articolo 17
Imposta sulle società

Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere l'importo di qualsiasi imposta sulle società, imposte analoghe sugli utili e imposte differite maturate per l'esercizio fiscale, nonché qualsiasi importo registrato come imposte correnti nella contabilità finanziaria in relazione al pagamento dell'imposta integrativa dovuta a norma della direttiva (UE) 2022/2523 o in applicazione di un'imposta integrativa domestica qualificata di cui all'articolo 11 di tale direttiva.

Articolo 18
Deduzione per le attività di sostituzione

1.Se i proventi della cessione, compreso il risarcimento per danni, di un'attività o di un terreno ammortizzabile immobilizzato devono essere reinvestiti, prima della fine del secondo esercizio fiscale successivo all'esercizio fiscale in cui è avvenuta la cessione, in un'attività analoga utilizzata per uno scopo commerciale identico o analogo, l'importo per il quale tali proventi superano il valore fiscale dell'attività può essere dedotto nell'esercizio della cessione. Un'attività che è ceduta volontariamente deve essere stata posseduta per un periodo minimo di tre anni prima della cessione.

2.L'attività di sostituzione di cui al paragrafo 1 può essere acquistata nell'esercizio fiscale precedente alla cessione. Se l'attività di sostituzione non è acquistata prima della fine del secondo esercizio fiscale successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione dell'attività, e salvo casi di forza maggiore, l'importo dedotto nell'esercizio della cessione, maggiorato del 10 %, è aggiunto al risultato fiscale preliminare nel secondo esercizio fiscale successivo alla cessione.

Articolo 19
Ricavi e spese in relazione alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento

1.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere i seguenti importi:

a)i costi di acquisizione o costruzione nonché i costi connessi al miglioramento delle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento conformemente alle norme di cui alla sezione 3; e

b)sovvenzioni direttamente connesse all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di tali immobilizzazioni.

2.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere solo l'importo della deduzione relativa all'ammortamento delle immobilizzazioni di cui agli articoli da 22 a 28.

Articolo 20
Utile o perdita da cambio valutario

Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere i seguenti importi:

a)l'importo di eventuali utili o perdite in valuta estera non realizzati in relazione a immobilizzazioni e passività;

b)l'importo degli accantonamenti registrati per perdite in valuta estera non realizzate.

Articolo 21
Rettifiche relative a taluni elementi (elementi lasciati a discrezione degli Stati membri dopo l'assegnazione)

Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere dal risultato fiscale preliminare qualsiasi importo relativo agli elementi elencati all'articolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a j).

Sezione 3
Ammortamento

Articolo 22
Metodo e durata dell'ammortamento

1.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere nell'esercizio fiscale di acquisizione le immobilizzazioni materiali il cui valore contabile prima dell'ammortamento è inferiore a 5 000 EUR.

2.Nei casi in cui il paragrafo 1 non si applica, le immobilizzazioni sono ammortizzate individualmente nel corso della loro vita utile a quote costanti. La vita utile di un'immobilizzazione è determinata come segue:

a)tutti gli edifici, nonché qualsiasi altro tipo di bene immobile e struttura in uso per l'impresa: 28 anni;

b)tutte le altre immobilizzazioni materiali: la loro vita utile valutata conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7;

c)immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento acquisito: il periodo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso e, se tale periodo non può essere determinato, cinque anni.

3.Le immobilizzazioni di seconda mano sono ammortizzate conformemente al paragrafo 2, a meno che il membro del gruppo BEFIT dimostri che la vita utile residua stimata dell'attività è più breve, nel qual caso sono ammortizzate nell'arco di tale periodo più breve.

In deroga al primo comma, le immobilizzazioni immateriali di seconda mano sono ammortizzate nell'arco di cinque anni, a meno che sia possibile determinare il periodo residuo per il quale l'attività beneficia di protezione giuridica o per il quale il diritto è stato concesso, nel qual caso sono ammortizzate nel corso di tale altro periodo.

4.L'ammortamento è dedotto su base mensile a decorrere dal mese di entrata in uso dell'immobilizzazione. Nessun ammortamento è dedotto nel mese della cessione dell'immobilizzazione.

5.Il valore fiscale di un'immobilizzazione che è ceduta, o danneggiata in misura tale da non poter più essere utilizzata per l'attività economica, e il valore a fini fiscali degli eventuali costi di miglioramento sostenuti in relazione a tale immobilizzazione sono dedotti dal risultato fiscale preliminare nel mese della cessione o del danno.

Articolo 23
Diritto all'ammortamento

1.Fatto salvo il paragrafo 3, l'ammortamento è dedotto dal proprietario economico.

2.Nel caso di contratti in cui la proprietà economica e la proprietà giuridica non coincidono, il proprietario economico ha il diritto di dedurre l'elemento interesse dei pagamenti dal suo risultato fiscale preliminare, a meno che tale elemento non sia incluso nel risultato fiscale preliminare o nella base imponibile del proprietario giuridico, in funzione del caso, a seconda che il proprietario giuridico sia o no un altro membro del gruppo BEFIT.

3.In caso di impossibilità di identificare il proprietario economico di un'attività, il proprietario giuridico ha diritto a dedurre l'ammortamento. Nel caso di contratti di leasing, sia l'elemento interesse che l'elemento capitale dei pagamenti dovuti per il leasing sono inclusi nel risultato fiscale preliminare del proprietario giuridico e, se il locatario è un membro del gruppo BEFIT, tali pagamenti sono esclusi dal suo risultato fiscale preliminare.

4.Un'immobilizzazione non può essere ammortizzata da più di un contribuente nel corso di un esercizio fiscale, a meno che la proprietà giuridica o economica sia ripartita tra più contribuenti oppure il proprietario economico o giuridico dell'attività sia cambiato.

5.Il membro di un gruppo BEFIT non può astenersi dall'ammortamento.

Articolo 24
Valore ammortizzabile

1.Il valore ammortizzabile comprende i costi direttamente connessi all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di un'immobilizzazione. Tali costi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto deducibile, gli interessi o il risultato di eventuali rivalutazioni o riduzioni di valore.

2.Il valore ammortizzabile di un'attività ricevuta in dono è il suo valore di mercato incluso nella contabilità finanziaria del membro del gruppo BEFIT.

3.Il valore ammortizzabile di un'immobilizzazione soggetta ad ammortamento è decurtato dell'importo di eventuali sussidi pubblici direttamente connessi all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento dell'attività di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

4.Non è preso in considerazione l'ammortamento delle immobilizzazioni che non sono disponibili per l'uso o che non sono state utilizzate per più di 12 mesi per motivi che non esulano dal controllo del membro del gruppo BEFIT.

L'ammortamento cessa dal mese successivo a quello in cui è terminato il periodo di cui al primo comma e riprende a decorrere dal mese successivo a quello in cui l'attività ha ripreso ad essere utilizzata.

5.Se un'immobilizzazione ammortizzabile è stata ceduta e sostituita conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, il valore ammortizzabile dell'attività di sostituzione è ridotto dello stesso importo dell'importo dedotto nell'esercizio della cessione.

Articolo 25
Registro delle immobilizzazioni

1.I costi di acquisizione, di costruzione o di miglioramento, unitamente alla data di entrata in uso dopo l'acquisizione, la costruzione o il miglioramento, sono registrati separatamente in un registro delle immobilizzazioni per ciascuna attività immobilizzata.

2.Qualora un'attività immobilizzata sia ceduta, le informazioni sulla cessione, data compresa, e qualsiasi provento o risarcimento derivante dalla cessione sono registrati nel registro delle immobilizzazioni.

3.Il registro delle immobilizzazioni è tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati sugli ammortamenti, per calcolare il risultato fiscale preliminare e comprende almeno le seguenti informazioni:

a)identificazione dell'attività;

b)il mese di entrata in uso;

c)il valore ammortizzabile;

d)la vita utile sensi dell'articolo 22;

e)l'ammortamento accumulato durante il periodo d'imposta in corso;

f)l'ammortamento accumulato totale;

g)il valore ammortizzabile al netto dell'ammortamento accumulato totale e al netto delle diminuzioni eccezionali di valore;

h)il mese di interruzione o ripresa dell'imputazione dell'ammortamento fiscale;

i)il mese della cessione.

Articolo 26
Ammortamento dei costi di miglioramento

1.I costi di miglioramento sono ammortizzati conformemente alle norme applicabili all'immobilizzazione che è stata migliorata come se si riferissero a un'attività immobilizzata di nuova acquisizione, compresa la sua vita utile conformemente all'articolo 22, paragrafo 2.

In deroga al primo comma, i costi di miglioramento relativi alle immobilizzazioni locate sono ammortizzati conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 23.

2.Qualora il contribuente dimostri che la vita utile residua stimata di un'attività immobilizzata ammortizzabile sia inferiore alla vita utile dell'attività di cui all'articolo 22, paragrafo 2, i costi di miglioramento per la suddetta attività sono ammortizzati nell'arco di tale periodo più breve.

Articolo 27
Attività non soggette ad ammortamento

Le seguenti attività non sono soggette ad ammortamento:

a)attività materiali immobilizzate non soggette a deterioramento fisico e obsolescenza quali terreni, oggetti d'arte, pezzi d'antiquariato o gioielli;

b)attività finanziarie.

Articolo 28
Diminuzione eccezionale di valore

1.Il membro di un gruppo BEFIT che dimostri che un'attività materiale immobilizzata non soggetta ad ammortamento, di cui all'articolo 27, lettera a), è diminuita in valore alla fine di un esercizio fiscale a causa di forza maggiore o di attività criminali da parte di terzi può dedurre dal risultato fiscale preliminare un importo pari a tale diminuzione di valore.

2.Se il valore di un'attività che in un esercizio fiscale precedente è stata soggetta ad ammortamento ai sensi del paragrafo 1 aumenta successivamente, un importo equivalente a tale aumento è aggiunto al risultato fiscale preliminare nell'esercizio in cui si verifica tale incremento.

Gli importi aggiunti, considerati complessivamente, non possono tuttavia superare l'importo della deduzione concessa originariamente.

Sezione 4
Tempi e norme di quantificazione

Articolo 29
Rimanenze e prodotti in corso di lavorazione

1.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per la differenza tra il valore delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione all'inizio e alla fine dell'esercizio fiscale, ad eccezione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione relativi a contratti a lungo termine di cui all'articolo 32.

2.I costi delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione sono misurati utilizzando il metodo first-in first-out o il metodo del costo medio ponderato.

3.È misurato individualmente il costo delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione comprendenti articoli che non sono normalmente fungibili e di merci o servizi rispettivamente prodotti o forniti e mantenuti distinti per specifici progetti.

4.Il membro di un gruppo BEFIT utilizza lo stesso metodo per la valutazione delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione che hanno natura e uso simili.

5.Il costo delle rimanenze e dei prodotti in corso di lavorazione comprende tutti i costi di acquisto, i costi diretti di trasformazione e gli altri costi diretti sostenuti per portarli nel luogo e nelle condizioni in cui si trovano nell'esercizio fiscale interessato. I costi sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile.

6.Le rimanenze e i prodotti in corso di lavorazione sono valutati l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale al minore tra il costo e il valore netto di realizzo. Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento, nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.

Articolo 30
Accantonamenti

1.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere gli importi degli accantonamenti.

2.In deroga al paragrafo 1, l'importo di un accantonamento è consentito se, alla fine dell'esercizio fiscale, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il membro del gruppo BEFIT ha un obbligo giuridico o si può ragionevolmente prevedere che abbia un obbligo giuridico;

b)tale obbligo deriva da attività o operazioni effettuate in tale esercizio fiscale o in esercizi fiscali precedenti;

c)l'ammontare dell'accantonamento derivante da tale obbligazione può essere stimato attendibilmente;

d)l'importo si tradurrà, una volta liquidato, in una spesa deducibile ai sensi della presente direttiva.

In deroga al primo comma, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono sempre rettificati per escludere l'importo degli accantonamenti registrati in relazione a perdite potenziali o futuri aumenti dei costi.

3.Se l'obbligo di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), riguarda un'attività o un'operazione che proseguirà negli esercizi fiscali futuri, l'importo dell'accantonamento è ripartito proporzionalmente sulla durata stimata dell'attività o dell'operazione.

Gli accantonamenti a norma del presente articolo sono riesaminati e rettificati alla fine di ciascun esercizio fiscale. Nel calcolare il risultato fiscale preliminare negli esercizi fiscali futuri si tiene conto degli importi già dedotti a norma del presente articolo.

Articolo 31
Crediti inesigibili

1.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere l'importo di qualsiasi deduzione registrata in relazione a un credito inesigibile, a meno che, alla fine dell'esercizio, il membro del gruppo BEFIT non abbia chiesto una deduzione a norma dell'articolo 28 e sia soddisfatto uno dei seguenti requisiti:

a)il membro del gruppo ha adottato tutti i provvedimenti ragionevoli di cui al paragrafo 2 per ottenere il pagamento ed è probabile che il debito non sarà saldato integralmente o parzialmente; o

b)il membro del gruppo ha un gran numero di crediti omogenei che derivano tutti dallo stesso settore di attività ed è in grado di stimare attendibilmente l'importo del credito inesigibile su base percentuale, a condizione che il valore di ciascun credito omogeneo sia inferiore allo 0,1 % del valore di tutti i crediti omogenei. Per ottenere una stima affidabile il membro del gruppo BEFIT tiene conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'esperienza passata.

2.Nel determinare se sono stati adottati tutti i provvedimenti ragionevoli per ottenere il pagamento, il membro del gruppo BEFIT tiene conto di uno dei seguenti elementi, a condizione che siano basati su prove oggettive:

a)se i costi del recupero siano sproporzionati rispetto al credito;

b)se vi siano prospettive di un reale recupero, anche nei casi in cui il debitore sia stato dichiarato insolvente, sia stata avviata un'azione legale o sia stata incaricata un'agenzia per il recupero crediti;

c)se sia ragionevole, date le circostanze, attendersi che il contribuente persegua il recupero.

3.Se il credito inesigibile riguarda un credito commerciale, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, un importo corrispondente al credito è incluso come entrata nel risultato fiscale preliminare.

4.In deroga al paragrafo 1, il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per escludere l'importo di eventuali crediti inesigibili se il debitore è un altro membro del gruppo BEFIT, qualsiasi altra impresa associata o, se il debitore è una persona fisica, se il debitore, il suo coniuge o un parente in linea ascendente o discendente partecipa alla gestione o al controllo del membro del gruppo BEFIT o possiede, direttamente o indirettamente, capitale del membro del gruppo BEFIT.

5.Se un membro del gruppo BEFIT ha in precedenza dedotto un credito inesigibile liquidato in un esercizio fiscale successivo, il suo reddito o la sua perdita contabili netti per l'esercizio fiscale di liquidazione sono maggiorati dell'importo recuperato.

Articolo 32
Contratti a lungo termine

1.Ai fini del presente articolo per contratto a lungo termine si intende un contratto che soddisfa le seguenti condizioni:

a)è concluso a fini di fabbricazione, installazione o costruzione o di prestazione di servizi;

b)la sua durata supera, o è previsto che superi, 12 mesi.

2.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per includere solo i ricavi relativi a un contratto a lungo termine maturati per l'importo corrispondente alla parte del contratto a lungo termine completata nell'esercizio fiscale pertinente.

A tal fine la percentuale di completamento di un contratto a lungo termine è determinata con riferimento al rapporto tra i costi di tale esercizio fiscale e i costi complessivi stimati del contratto a lungo termine.

3.Il reddito o la perdita contabili netti di un membro del gruppo BEFIT sono rettificati per tenere conto di tutti i costi relativi ai contratti a lungo termine sostenuti nel corso di un esercizio fiscale.

Articolo 33
Copertura

1.Gli utili e le perdite inerenti ad uno strumento di copertura, che risultino da una valutazione o da atti di cessione, sono trattati da un membro del gruppo BEFIT allo stesso modo dei corrispondenti utili e perdite sull'elemento coperto.

Vi è una relazione di copertura qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)la relazione di copertura è designata formalmente e documentata in anticipo;

b)si prevede che la copertura sia altamente efficace e l'efficacia può essere misurata in modo affidabile.

2.Qualora la relazione di copertura sia interrotta o uno strumento finanziario già detenuto sia successivamente trattato come uno strumento di copertura, con conseguente passaggio a un regime fiscale diverso, qualsiasi differenza tra il nuovo valore di mercato dello strumento di copertura alla fine dell'esercizio fiscale e il valore di mercato all'inizio dello stesso periodo d'imposta è inclusa nel risultato fiscale preliminare del membro del gruppo BEFIT.

Il valore di mercato dello strumento di copertura alla fine dell'esercizio fiscale nel corso del quale tale strumento è passato a un regime fiscale diverso coincide con il suo valore di mercato all'inizio dell'esercizio successivo a tale passaggio.

Sezione 5
Ingresso e uscita da un gruppo BEFIT e ristrutturazione di imprese

Articolo 34
Rilevazione, valutazione e tempi di ammortamento di attività e passività
all'ingresso o all'uscita da un gruppo BEFIT

1.Tutte le attività e le passività sono rilevate al loro valore, calcolato conformemente al principio contabile conforme nell'Unione di cui all'articolo 7, immediatamente prima della data in cui la presente direttiva diventa applicabile al membro del gruppo BEFIT.

2.Le attività e passività di una società o di una stabile organizzazione cui la presente direttiva non si applica più sono rilevate al loro valore calcolato conformemente alla presente direttiva.

3.L'ammortamento delle attività di una società o di una stabile organizzazione che entra in un gruppo BEFIT o ne esce nel corso di un esercizio fiscale è calcolato in proporzione al numero di mesi civili durante i quali la società o la stabile organizzazione apparteneva al gruppo BEFIT in tale esercizio fiscale.

Articolo 35
Classificazione delle attività immobilizzate all'ingresso in un gruppo BEFIT

In deroga alle norme di cui al capo II, sezione 3, se una società o una stabile organizzazione passa dal regime di imposta sul reddito delle società di uno Stato membro per entrare in un gruppo BEFIT, si applicano le seguenti norme:

a)se un'attività immobilizzata con un valore contabile inferiore a 5 000 EUR non è stata ammortizzata, in tutto o in parte, alla data di ingresso nel gruppo BEFIT, il membro del gruppo BEFIT rettifica il proprio reddito o perdita contabili netti per escludere l'importo corrispondente al valore netto residuo dell'attività immobilizzata che figura nella contabilità finanziaria individuale alla data di ingresso;

b)se, alla data di ingresso nel gruppo BEFIT, una o più attività immobilizzate hanno, nella contabilità finanziaria individuale, un valore netto diverso dal valore fiscale netto, l'importo totale corrispondente a tale differenza per tutte le immobilizzazioni interessate è raggruppato per ciascun membro del gruppo BEFIT nell'esercizio fiscale di ingresso nel gruppo BEFIT ed è ripartito su un periodo di cinque anni nel risultato fiscale preliminare. Il reddito o la perdita contabili netti di ciascun membro del gruppo BEFIT sono rettificati di conseguenza.

Articolo 36
Contratti a lungo termine all'ingresso in un gruppo BEFIT

1.Una società o una stabile organizzazione che entra in un gruppo BEFIT rettifica per includere, conformemente alle norme temporali previste dal diritto nazionale, nella sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente alle norme di cui al capo III, l'importo dei ricavi e dei costi che, a norma dell'articolo 32, si considerano maturati o sostenuti prima dell'entrata in applicazione della presente direttiva ma non erano ancora inclusi nella sua base imponibile a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società precedentemente applicabile.

2.Una società o una stabile organizzazione che entra in un gruppo BEFIT deduce nel primo esercizio fiscale dalla sua quota della base imponibile BEFIT, determinata conformemente alle norme di cui al capo III, i ricavi di un contratto a lungo termine che sono stati precedentemente soggetti a imposta a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società per un importo superiore all'importo che sarebbe stato incluso nel suo risultato fiscale preliminare a norma dell'articolo 32.

3.Se la quota della base imponibile BEFIT di un membro del gruppo BEFIT in un esercizio fiscale è inferiore agli importi deducibili di cui ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi importo non sgravato è riportato e compensato dal membro del gruppo BEFIT con la sua quota della base imponibile BEFIT negli esercizi fiscali successivi.

Articolo 37
Accantonamenti, ricavi e deduzioni all'ingresso in un gruppo BEFIT

1.Gli accantonamenti e le deduzioni per crediti inesigibili di cui agli articoli 30 e 31 sono deducibili solo nella misura in cui derivano da attività o operazioni effettuate dopo che la presente direttiva è diventata applicabile al membro del gruppo BEFIT.

2.I ricavi che, in base al principio contabile conforme applicabile nell'Unione utilizzato conformemente all'articolo 7, si considerano maturati prima che la presente direttiva diventasse applicabile a un membro del gruppo BEFIT, ma non erano inclusi nella sua base imponibile a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società precedentemente applicabile, sono aggiunti alla parte assegnata conformemente alle norme temporali del pertinente diritto nazionale in materia di imposta sulle società.

3.Le spese sostenute dopo che la presente direttiva è diventata applicabile a un membro del gruppo BEFIT, ma in relazione ad attività o operazioni effettuate in precedenza e per le quali non è stata operata alcuna deduzione a norma del diritto nazionale applicabile in materia di imposta sulle società, sono dedotte dalla parte assegnata.

Se le spese di cui al primo comma sono sostenute più di cinque anni dopo l'ingresso di una società o di una stabile organizzazione in un gruppo BEFIT, tali spese sono dedotte dal suo risultato fiscale preliminare prima dell'aggregazione e dell'attribuzione degli utili.

Le spese sostenute a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società che non erano ancora state dedotte al momento dell'applicazione della presente direttiva a un membro del gruppo BEFIT sono deducibili solo dalla parte assegnata della base imponibile BEFIT, calcolata conformemente al capo III, in importi uguali e ripartite su cinque esercizi fiscali. Le spese che comportano oneri finanziari sono deducibili conformemente all'articolo 13.

Se la quota della base imponibile BEFIT assegnata a un membro del gruppo BEFIT in un esercizio fiscale non è sufficiente per dedurre integralmente gli importi di cui al primo e al terzo comma, qualsiasi importo non sgravato è riportato e compensato dal membro del gruppo BEFIT con la sua quota della base imponibile BEFIT negli esercizi fiscali successivi.

4.Gli importi dedotti prima che la presente direttiva diventasse applicabile a un membro del gruppo BEFIT non sono dedotti nuovamente.

Articolo 38
Perdite precedenti l'ingresso

Se una società o una stabile organizzazione entra in un gruppo BEFIT, le perdite non compensate sostenute prima della data di ingresso, conformemente al diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o è situata, rispettivamente, sono dedotte dalla sua quota della base imponibile BEFIT determinata conformemente al capo III.

Articolo 39
Scioglimento di un gruppo

1.Se un gruppo BEFIT si scioglie, l'esercizio fiscale viene chiuso e la base imponibile BEFIT di tale esercizio fiscale è assegnata a ciascun membro del gruppo BEFIT conformemente alle norme di cui al capo III.

2.L'ammortamento delle attività dei membri del gruppo BEFIT nell'esercizio fiscale di scioglimento di un gruppo BEFIT è calcolato in proporzione al numero di mesi civili in cui il gruppo BEFIT ha operato in tale esercizio fiscale.

Articolo 40
Riorganizzazioni di imprese

1.Fatto salvo l'articolo 9, un membro del gruppo BEFIT che cede attività e passività nel corso di un esercizio fiscale include i profitti o le perdite derivanti da tale cessione nel calcolo del suo risultato fiscale preliminare.

Un membro del gruppo BEFIT che acquisisce attività e passività determina il proprio reddito o la propria perdita al momento della cessione sulla base del valore di mercato delle attività e delle passività acquisite al momento dell'acquisizione.

2.In deroga al paragrafo 1, quando un trasferimento di attività e passività ha luogo nel contesto di una riorganizzazione quale definita all'articolo 2 della direttiva 2009/133/CE del Consiglio 34 :

a)il membro del gruppo BEFIT che cede le attività e passività esclude qualsiasi utile o perdita risultante dal calcolo del suo risultato fiscale preliminare;

b)il membro del gruppo BEFIT che acquisisce le attività e passività determina il suo risultato fiscale preliminare, in tale esercizio fiscale e negli esercizi fiscali successivi, utilizzando il valore fiscale al momento del trasferimento e quale definito all'articolo 4 della direttiva 2009/133/CE.

Articolo 41
Esclusione dell'esenzione per le cessioni di azioni

1.In deroga all'articolo 9, qualora, a seguito di una cessione di azioni, un membro del gruppo BEFIT lasci il gruppo BEFIT e durante tale esercizio fiscale o l'esercizio fiscale precedente tale membro del gruppo BEFIT abbia acquisito, in un'operazione interna al gruppo BEFIT, una o più attività immobilizzate, un importo corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla cessione di tali attività immobilizzate all'interno del gruppo BEFIT è incluso nel reddito o nella perdita contabili netti del membro del gruppo BEFIT che deteneva le attività prima della cessione tra membri del gruppo BEFIT.

Il primo comma non si applica se il membro del gruppo BEFIT dimostra che l'operazione interna al gruppo BEFIT è stata effettuata per valide ragioni commerciali.

2.L'importo corrispondente all'utile o alla perdita derivanti dalla cessione all'interno del gruppo BEFIT di cui al paragrafo 1 è pari al valore di mercato delle immobilizzazioni al momento in cui il membro del gruppo BEFIT lascia il gruppo al netto del valore fiscale delle immobilizzazioni o dei costi di cui all'articolo 29.

3.L'utile o la perdita derivanti dalla cessione all'interno del gruppo BEFIT sono considerati ricevuti dal membro del gruppo BEFIT che deteneva l'attività o le attività prima dell'operazione interna al gruppo BEFIT di cui al paragrafo 1.

CAPO III
AGGREGAZIONE DEI RISULTATI FISCALI PRELIMINARI e ASSEGNAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE BEFIT

Sezione 1
Base imponibile BEFIT

Articolo 42
Calcolo della base imponibile BEFIT

1.I risultati fiscali preliminari di tutti i membri del gruppo BEFIT, determinati conformemente alle norme di cui al capo II, sono aggregati per ottenere una base imponibile BEFIT.

2.Se la base imponibile BEFIT in un determinato anno è:

a)un importo positivo, l'utile è ripartito conformemente all'articolo 45;

b)un importo negativo, la perdita è riportata e compensata con la successiva base imponibile BEFIT positiva.

3.Ai fini del paragrafo 1, il risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT è convertito in euro (EUR) al tasso di cambio emesso dalla Banca centrale europea in vigore l'ultimo giorno dell'anno civile o, se l'esercizio fiscale non coincide con l'anno civile, l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale.

In deroga al primo comma, se l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali in uno Stato membro che non ha adottato l'EUR, il risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT è convertito nella valuta avente corso legale in tale Stato membro.

Articolo 43
Ritenute alla fonte e altri tipi di tassazione alla fonte

1.Gli Stati membri non impongono ritenute alla fonte o altri tipi di tassazione alla fonte sulle operazioni tra i membri di un gruppo BEFIT a meno che il titolare effettivo del pagamento non sia un membro del gruppo BEFIT.

2.Se uno Stato membro applica una ritenuta alla fonte in relazione al pagamento di royalties o interessi da parte di un membro del gruppo BEFIT a un destinatario che non è membro dello stesso gruppo BEFIT o in applicazione del paragrafo 1, conformemente alle norme applicabili del diritto nazionale e alle convenzioni contro la doppia imposizione, la ritenuta alla fonte è ripartita, per l'esercizio fiscale in cui è applicata, tra gli Stati membri utilizzando il metodo di assegnazione di cui all'articolo 45.

Articolo 44
Crediti d'imposta sui redditi tassati alla fonte

1.Se un membro del gruppo BEFIT ottiene redditi che sono stati tassati in un altro Stato membro o in un paese terzo, un credito d'imposta è concesso in linea con la convenzione applicabile contro la doppia imposizione o con il diritto nazionale e ripartito tra i membri del gruppo BEFIT utilizzando il metodo di assegnazione di base di cui all'articolo 45.

2.In deroga al primo comma, non è concesso alcun credito d'imposta se il reddito ottenuto da un membro del gruppo BEFIT non è incluso nel suo reddito o nella sua perdita contabili netti a norma degli articoli 8, 9 o 12.

3.Il credito d'imposta di cui al paragrafo 1 è calcolato separatamente per ciascuno Stato membro o paese terzo nonché per ciascun tipo di reddito. Non supera l'importo risultante dall'assoggettamento del reddito attribuito a un membro del gruppo BEFIT all'aliquota dell'imposta sulle società dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta di cui al paragrafo 1 l'importo del reddito è ridotto dell'importo delle relative spese deducibili.

Sezione 2
Assegnazione della base imponibile BEFIT

Articolo 45
Norma transitoria di assegnazione

1.Per ciascun esercizio fiscale compreso tra il 1º luglio 2028 e il 30 giugno 2035 al più tardi ("periodo di transizione") la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT conformemente alla percentuale di assegnazione di base.

Per i gruppi che diventano soggetti alla presente direttiva dopo la fine del primo esercizio fiscale in cui la presente direttiva inizia ad applicarsi, il periodo di transizione di cui al primo comma termina entro il 30 giugno 2035.

2.La percentuale di assegnazione di base per ciascun membro del gruppo BEFIT è il risultato del seguente calcolo:

Assegnazione di base = *100

in cui:

a)il risultato imponibile di un membro del gruppo BEFIT corrisponde alla media dei risultati imponibili dei tre esercizi fiscali precedenti.

Nel primo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente alle norme nazionali in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

Nel secondo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per il primo esercizio fiscale in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per i due esercizi fiscali precedenti, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.

Nel terzo esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati, per i primi due esercizi fiscali in cui il gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, conformemente al capo II della stessa e, per l'esercizio fiscale immediatamente precedente, conformemente alle norme nazionali del rispettivo Stato membro.

A decorrere dal quarto esercizio fiscale in cui un gruppo BEFIT è soggetto alla presente direttiva, tali risultati imponibili sono determinati conformemente al capo II della presente direttiva;

b)il risultato imponibile totale del gruppo BEFIT corrisponde alla somma della media dei risultati imponibili, di cui alla lettera a), di tutti i membri del gruppo BEFIT nei tre esercizi fiscali precedenti.

Ai fini del presente paragrafo un membro del gruppo BEFIT con un risultato imponibile negativo ha una percentuale di assegnazione di base fissata a zero.

3.Ai fini del paragrafo 2 gli Stati membri strutturano il proprio quadro di valutazione del rischio per la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT come segue:

a)area a basso rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale di meno del 10 % rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT;

b)area ad alto rischio: se le spese sostenute, o i ricavi percepiti, da un membro del gruppo BEFIT derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT aumentano in un esercizio fiscale del 10 % o più rispetto alle spese o ai ricavi medi dei tre esercizi fiscali precedenti derivanti da operazioni interne al gruppo BEFIT.

4.Gli Stati membri adottano le misure appropriate per strutturare il loro approccio al rischio di conformità sulla base dei seguenti principi:

a)area a basso rischio: le autorità competenti degli Stati membri interessati presumono che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT di uno specifico membro del gruppo BEFIT sia conforme al principio di libera concorrenza;

b)area ad alto rischio: le autorità competenti degli Stati membri interessati presumono che la determinazione dei prezzi delle operazioni interne al gruppo BEFIT di uno specifico membro del gruppo BEFIT non sia conforme al principio di libera concorrenza e la parte dell'aumento che supera il 10 % non è rilevata ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base di tale membro del gruppo BEFIT.

In deroga alla norma di cui alla lettera b), primo comma, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di fornire all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione la prova che il prezzo delle pertinenti operazioni interne al gruppo BEFIT è stabilito conformemente al principio di libera concorrenza. In tal caso l'intero importo delle spese derivanti dalle operazioni interne al gruppo BEFIT in questione, come risulta dalle prove fornite, è rilevato ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base di tale membro del gruppo BEFIT.

5.In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, gli oneri finanziari eccedenti di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio derivanti da un'operazione tra membri del gruppo BEFIT non sono rilevati ai fini del calcolo della percentuale di assegnazione di base del membro del gruppo BEFIT che sostiene tali costi.

6.Se la struttura del gruppo BEFIT cambia durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1 a seguito dell'adesione di nuovi membri al gruppo o dell'uscita di membri dal gruppo, la percentuale di assegnazione di base è ricalcolata conformemente al paragrafo 2. Per ciascun membro del gruppo BEFIT la base imponibile BEFIT è assegnata conformemente alla nuova percentuale di assegnazione di base per la parte rimanente di tale periodo, a meno che modifiche successive della struttura del gruppo BEFIT richiedano un nuovo calcolo della percentuale di assegnazione di base.

7.Se la struttura del gruppo BEFIT cambia durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1 a causa della costituzione di una o più nuove società che si qualificano come membri del gruppo BEFIT, le norme per l'assegnazione della base imponibile BEFIT di cui al paragrafo 2 non si applicano ai nuovi membri del gruppo BEFIT nel primo esercizio fiscale. Per gli esercizi fiscali successivi fino alla fine di tale periodo di transizione la percentuale di assegnazione di base dei nuovi membri del gruppo BEFIT è calcolata conformemente al paragrafo 2.

8.Se un gruppo è soggetto alle norme della presente direttiva dopo il 1º luglio 2028, l'assegnazione di base è calcolata conformemente al paragrafo 2. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la base imponibile BEFIT è assegnata ai membri del gruppo BEFIT per la parte restante del periodo di transizione di cui al paragrafo 1.

9.La Commissione effettua un riesame completo della norma di transizione nell'ambito del quale elabora uno studio sulla possibile composizione e ponderazione dei fattori della formula selezionati e presenta una relazione al Consiglio entro la fine del terzo esercizio finanziario durante il periodo di transizione di cui al paragrafo 1. Se lo ritiene opportuno, tenendo conto delle conclusioni di tale relazione, la Commissione può adottare una proposta legislativa durante il periodo di transizione per modificare la presente direttiva introducendo un metodo per l'assegnazione della base imponibile BEFIT che utilizza una formula di ripartizione basata su fattori.

10.Le norme di cui ai paragrafi da 1 a 8 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche.

Articolo 46
Attività a monte

1.In deroga agli articoli da 42 a 45, se un membro del gruppo BEFIT svolge la propria attività principale nel settore delle attività estrattive, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti al membro del gruppo BEFIT situato nello Stato membro in cui ha luogo l'estrazione.

Se più di un membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali nello Stato membro in cui ha luogo l'estrazione, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti a ciascuno di tali membri del gruppo BEFIT, in proporzione alla rispettiva percentuale di assegnazione di base.

2.In deroga agli articoli da 42 a 45, se nessun membro del gruppo BEFIT è residente nello Stato membro di estrazione o se l'estrazione ha luogo nella giurisdizione di un paese terzo, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti da tali attività sono attribuiti al membro del gruppo BEFIT che li ha maturati.

Articolo 47
Eccezione per il trasporto marittimo non soggetto a un regime d'imposta sul tonnellaggio, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto aereo

1.In deroga agli articoli da 42 a 45 e fatto salvo l'articolo 15, i ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili derivanti dalle seguenti attività sono esclusi dalla base imponibile BEFIT nei casi seguenti:

a)l'esercizio di navi nel traffico internazionale quando il risultato imponibile non è coperto da un regime di imposta sul tonnellaggio;

b)l'esercizio di aeromobili nel traffico internazionale;

c)l'esercizio di imbarcazioni adibite al trasporto per vie navigabili interne.

I ricavi, le spese e gli altri elementi deducibili di cui al primo comma sono attribuiti a tale membro del gruppo BEFIT per ogni singola operazione e sono soggetti a rettifiche di determinazione del prezzo conformemente al principio di libera concorrenza.

2.Ai fini dell'articolo 5 si tiene conto di qualsiasi partecipazione nel membro del gruppo BEFIT e del membro del gruppo BEFIT di cui al paragrafo 1.

Articolo 48
Elementi deducibili dalla parte assegnata

1.Il membro di un gruppo BEFIT aumenta o riduce la propria parte assegnata in funzione dei seguenti elementi:

a)le perdite non compensate sostenute prima di diventare soggetto alle norme della presente direttiva, conformemente all'articolo 38;

b)i ricavi e i costi maturati o sostenuti prima che la presente direttiva diventasse applicabile al membro del gruppo BEFIT ma che non erano ancora inclusi nella sua base imponibile a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società precedentemente applicabile, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;

c)i ricavi di un contratto a lungo termine che sono stati precedentemente soggetti a imposta a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società per un importo superiore all'importo che sarebbe stato incluso nel risultato fiscale preliminare a norma dell'articolo 32, conformemente all'articolo 36, paragrafo 2;

d)i ricavi maturati prima che la presente direttiva diventasse applicabile al membro del gruppo BEFIT ma che non erano ancora inclusi nella sua base imponibile a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società precedentemente applicabile, conformemente all'articolo 37, paragrafo 2;

e)le spese sostenute dopo che le norme della presente direttiva sono diventate applicabili a un membro del gruppo BEFIT, ma in relazione ad attività o operazioni effettuate in precedenza e per le quali non è stata operata alcuna deduzione a norma del diritto nazionale applicabile in materia di imposta sulle società, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, primo comma;

f)le spese sostenute a norma del diritto nazionale in materia di imposta sulle società che non erano ancora state dedotte quando la presente direttiva è diventata applicabile al membro del gruppo BEFIT, conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, terzo comma;

g)qualsiasi importo non sgravato riportato a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 37, paragrafo 3, quarto comma;

h)doni e donazioni a enti caritativi nella misura in cui sono deducibili a norma del diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione;

i)accantonamenti per prestazioni pensionistiche nella misura in cui sono deducibili a norma del diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione;

j)imposte locali nella misura in cui sono deducibili a norma del diritto in materia di imposta sulle società dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

2.Oltre alle rettifiche di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può consentire che la parte assegnata dei membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro sia incrementata o ridotta mediante elementi aggiuntivi.

Articolo 49
Sistemi fiscali basati sulla distribuzione

1.Se un membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione in uno Stato membro che applica un sistema di imposta sul reddito delle società che impone un'imposta sul reddito sugli utili solo quando tali utili sono distribuiti o si ritiene siano distribuiti agli azionisti, o quando la società sostiene determinate spese imponibili a norma del diritto nazionale ("sistema fiscale basato sulla distribuzione"), la parte assegnata a tale membro del gruppo BEFIT conformemente all'articolo 45 è sottoposta ad aggiustamento in funzione delle distribuzioni effettuate durante l'esercizio fiscale.

2.L'aggiustamento della parte assegnata è calcolato come segue:

in cui:

a)il reddito finanziario si riferisce al reddito disponibile per le distribuzioni nell'ambito di un sistema fiscale basato sulla distribuzione, comprese le riserve, per l'esercizio fiscale;

b)la parte assegnata si riferisce alla quota assegnata al membro del gruppo BEFIT per l'esercizio fiscale conformemente all'articolo 45, compresa l'eventuale quota residua degli esercizi fiscali precedenti calcolata per il membro del gruppo BEFIT conformemente al paragrafo 4;

c)le distribuzioni si riferiscono alle distribuzioni e ad altre spese effettuate dal membro del gruppo BEFIT durante l'esercizio fiscale e che sono imponibili nell'ambito di un sistema fiscale basato sulla distribuzione.

3.Se la parte assegnata sottoposta ad aggiustamento del membro del gruppo BEFIT calcolata conformemente al paragrafo 2 è inferiore alla sua parte assegnata, il saldo tra i due importi è riportato all'esercizio fiscale successivo e aggiunto alla parte assegnata al membro del gruppo BEFIT in tale esercizio fiscale successivo conformemente al presente articolo.

4.La parte assegnata sottoposta ad aggiustamento calcolata conformemente al paragrafo 2 è aumentata delle spese non deducibili immediatamente soggette a imposta durante l'esercizio fiscale nell'ambito di un sistema fiscale basato sulla distribuzione nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

CAPO IV
Approccio semplificato alla conformità in materia di
 determinazione dei prezzi di trasferimento

Articolo 50
Criteri di definizione dell'ambito di applicazione

1.Gli Stati membri prevedono per le seguenti attività, se svolte mediante operazioni tra un membro del gruppo BEFIT e un'impresa associata esterne al gruppo BEFIT, un approccio semplificato alla conformità in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento:

a)attività di distribuzione, se svolta tramite un distributore a basso rischio, come descritto al paragrafo 2, residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione in uno Stato membro;

b)attività di fabbricazione, se svolta tramite un fabbricante contrattuale, come descritto al paragrafo 3, che è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione in uno Stato membro.

2.Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), per distributore a basso rischio si intende un'entità che effettua la distribuzione di beni acquistati da imprese associate. L'attività di distribuzione presenta le seguenti caratteristiche:

a)è il risultato di una precisa delimitazione dell'operazione e presenta caratteristiche economicamente rilevanti che possono essere valutate in modo affidabile utilizzando un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento, in cui il distributore è la parte sottoposta a test;

b)il distributore non detiene la comproprietà giuridica o economica della proprietà intellettuale contenuta nei prodotti e/o servizi distribuiti;

c)l'attività di distribuzione è la funzione predominante svolta dal distributore;

d)il distributore sopporta rischi nulli o limitati per quanto riguarda il mercato, le scorte e i crediti inesigibili.

3.Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il fabbricante contrattuale è un'impresa associata che svolge un'attività di fabbricazione sotto il controllo di un obbligato principale e presenta le seguenti caratteristiche:

a)l'attività di fabbricazione, quale risultante dall'accurata delimitazione dell'operazione, presenta caratteristiche economicamente rilevanti che possono essere valutate in modo affidabile utilizzando un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento, in cui l'entità di fabbricazione è la parte sottoposta a test;

b)il fabbricante non detiene la comproprietà giuridica o economica della proprietà intellettuale contenuta nei prodotti fabbricati;

c)l'attività di fabbricazione è la funzione predominante svolta dal fabbricante;

d)il fabbricante sostiene rischi nulli o limitati per quanto riguarda i prezzi, il mercato, le scorte, l'utilizzo degli impianti e i crediti inesigibili.

4.Se un'impresa associata svolge più di un'attività economica, essa continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'approccio semplificato, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)le attività economiche diverse dalla distribuzione o dalla fabbricazione possono essere adeguatamente separate e i relativi prezzi distinti;

b)le attività economiche diverse dalla distribuzione o dalla fabbricazione possono essere considerate accessorie e sono irrilevanti o non apportano un notevole valore aggiunto alla distribuzione o alla fabbricazione.

Articolo 51
Quadro di conformità

1.Gli Stati membri strutturano il proprio quadro di valutazione del rischio per le attività di cui all'articolo 50 in modo che consista di tre aree di rischio relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento.

2.Le aree di rischio sono determinate utilizzando l'intervallo interquartile dei profitti realizzati risultanti dai parametri di riferimento pubblici dell'Unione di cui all'articolo 53.

3.Le attività di cui all'articolo 50 sono valutate come a basso, medio o alto rischio a seconda del modo in cui i profitti realizzati in un esercizio, determinati a norma dell'articolo 52, si rapportano all'intervallo interquartile della serie più recente di parametri di riferimento pubblici elaborati prima della fine di tale esercizio.

4.Gli Stati membri applicano il seguente quadro dei rischi:

Area di rischio

Profitti realizzati dalla parte sottoposta a test rispetto agli indicatori di profitto dell'UE

basso

superiore al 60mo percentile dei risultati del parametro di riferimento pubblico

medio

inferiore al 60mo percentile ma superiore al 40mo percentile dei risultati del parametro di riferimento pubblico

alto

inferiore al 40mo percentile dei risultati del parametro di riferimento pubblico

5.Gli Stati membri adottano le misure appropriate per strutturare il loro approccio al rischio di conformità sulla base dei seguenti principi:

a)area a basso rischio: le autorità competenti degli Stati membri possono non destinare risorse aggiuntive alla conformità per esaminare ulteriormente i risultati relativi alla determinazione dei prezzi di trasferimento. Ciononostante, le autorità competenti degli Stati membri conservano il diritto di effettuare rettifiche in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento dei margini di profitto del contribuente che rientra nell'area a basso rischio;

b)area a medio rischio: le autorità competenti degli Stati membri possono monitorare i risultati, utilizzando i dati disponibili, e contattare il contribuente per comprendere meglio le circostanze prima di decidere se destinare risorse alla conformità per effettuare valutazioni dei rischi e audit;

c)area ad alto rischio: le autorità competenti degli Stati membri possono raccomandare al contribuente di rivedere le proprie politiche in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento e possono decidere di avviare un riesame o un audit.

Articolo 52
Misurazione dei risultati

1.Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico appropriato affinché le loro autorità competenti misurino la redditività dell'attività di distribuzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, utilizzando come indicatore del livello dei profitti gli utili al lordo di interessi e imposte sulle vendite.

2.Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico appropriato affinché le loro autorità competenti misurino la redditività dell'attività di fabbricazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3, utilizzando come indicatore del livello dei profitti gli utili al lordo di interessi e imposte sui costi totali.

Articolo 53
Parametri di riferimento pubblici

1.L'area di rischio per le attività di cui all'articolo 50 è determinata mediante parametri di riferimento pubblici rispettivamente per le attività di distribuzione e di fabbricazione.

2.I parametri di riferimento pubblici per l'attività di distribuzione sono rappresentativi dei profitti realizzati da entità indipendenti che operano nel mercato interno e svolgono prevalentemente attività di distribuzione con caratteristiche simili a quelle dell'attività descritta all'articolo 50, paragrafo 2.

3.I parametri di riferimento pubblici per l'attività di fabbricazione sono rappresentativi dei profitti realizzati da entità indipendenti che operano nel mercato interno e svolgono prevalentemente attività di fabbricazione con caratteristiche simili a quelle dell'attività descritta all'articolo 50, paragrafo 3.

4.L'area di rischio è determinata utilizzando l'intervallo interquartile dei profitti medi realizzati su cinque anni da entità indipendenti risultanti dai parametri di riferimento pubblici.

5.La Commissione, mediante un atto di esecuzione che stabilisce le necessarie modalità pratiche, stabilisce i criteri di ricerca volti a individuare gli elementi comparabili per stabilire i parametri di riferimento appropriati per le attività di distribuzione e di fabbricazione per conto terzi a basso rischio. I risultati dei parametri di riferimento sono pubblicati sul sito web della Commissione al fine di consentire ai contribuenti di determinare l'area di rischio delle loro attività. I parametri di riferimento sono aggiornati ogni tre anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.

CAPO V
AMMINISTRAZIONE E PROCEDURE

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 54
Costituzione e scioglimento del gruppo BEFIT

1.Un gruppo BEFIT è disciplinato dalla presente direttiva per un periodo di cinque anni e i suoi effetti sono automaticamente rinnovati alla fine del quinto anno, a meno che vi sia un preavviso di scioglimento dovuto al fatto che il gruppo non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.I gruppi che hanno scelto di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, sono vincolati per un periodo di cinque anni. Al termine del periodo di cinque anni le norme cessano di applicarsi, a meno che l'entità che presenta la dichiarazione notifichi all'autorità di presentazione la scelta di rinnovare l'opzione di rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. A tal fine l'entità che presenta la dichiarazione fornisce all'autorità di presentazione la prova che i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 7, sono soddisfatti e che non vi sono motivi di esclusione dal rinnovo.

Articolo 55
Esercizio fiscale

1.Tutti i membri del gruppo BEFIT hanno lo stesso esercizio fiscale, ossia un periodo di 12 mesi. Nell'anno in cui aderisce a un gruppo BEFIT, il membro del gruppo BEFIT allinea il proprio esercizio fiscale a quello del gruppo BEFIT.

2.La parte assegnata di un membro del gruppo BEFIT per l'esercizio in cui aderisce a un gruppo BEFIT è calcolata in proporzione al numero di mesi civili durante i quali il membro del gruppo BEFIT apparteneva al gruppo BEFIT.

3.La parte assegnata di un membro del gruppo BEFIT per l'esercizio in cui lascia un gruppo BEFIT è calcolata in proporzione al numero di mesi civili durante i quali il membro del gruppo BEFIT apparteneva al gruppo BEFIT.

Articolo 56
Modifica dell'entità che presenta la dichiarazione

L'entità che presenta la dichiarazione non può essere modificata, a meno che cessi di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 10. Il gruppo designa quindi una nuova entità incaricata di presentare la dichiarazione in conformità alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 10. Se il gruppo non designa un'entità che presenta la dichiarazione entro due mesi dal momento in cui la precedente entità ha cessato di soddisfare le condizioni, il team BEFIT di cui all'articolo 60 designa un'entità incaricata di presentare la dichiarazione per il gruppo BEFIT.

Sezione 2
Dichiarazione di informazioni BEFIT

Articolo 57
Compilazione della dichiarazione di informazioni BEFIT

1.L'entità che presenta la dichiarazione trasmette la dichiarazione di informazioni BEFIT del gruppo BEFIT all'autorità di presentazione, tranne qualora il gruppo BEFIT sia un gruppo nazionale.

2.La dichiarazione di informazioni BEFIT è presentata all'autorità di presentazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.

3.La dichiarazione di informazioni BEFIT comprende le seguenti informazioni:

a)identificazione dell'entità che presenta la dichiarazione e degli altri membri del gruppo BEFIT, compresi eventuali numeri di identificazione fiscale, e lo Stato membro in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione;

b)informazioni sulla struttura societaria complessiva del gruppo BEFIT, compresa la partecipazione nei membri del gruppo BEFIT detenuta da altri membri del gruppo BEFIT;

c)l'esercizio fiscale cui si riferisce la dichiarazione di informazioni BEFIT;

d)informazioni e calcolo di quanto segue:

i)l'esito del risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT;

ii)la base imponibile BEFIT;

iii)la parte assegnata di ciascun membro del gruppo BEFIT;

iv)informazioni sulla "percentuale di assegnazione di base" calcolata a norma dell'articolo 45.

4.L'autorità di presentazione trasmette immediatamente la dichiarazione di informazioni BEFIT alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

Articolo 58
Notifica di errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT

1.L'entità che presenta la dichiarazione notifica all'autorità di presentazione gli errori nella dichiarazione di informazioni BEFIT entro due mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

2.L'autorità di presentazione trasmette immediatamente una dichiarazione di informazioni BEFIT riveduta alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

Articolo 59
Mancata presentazione di una dichiarazione di informazioni BEFIT

Se l'entità che presenta la dichiarazione non trasmette una dichiarazione di informazioni BEFIT, l'autorità di presentazione, in consultazione con le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione, rilascia una dichiarazione di informazioni BEFIT sulla base di una stima, tenendo conto delle informazioni disponibili. L'autorità di presentazione applica inoltre il quadro giuridico in materia di sanzioni a norma dell'articolo 72. L'entità che presenta la dichiarazione può presentare ricorso contro tale dichiarazione di informazioni BEFIT.

Sezione 3
Team BEFIT

Articolo 60
Costituzione del team BEFIT

1.Un team BEFIT è convocato entro un mese dalla presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT di cui all'articolo 57 al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 61. Il team BEFIT fornisce inoltre un quadro per la comunicazione e la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. Quando un membro di un team BEFIT consulta altri membri, deve ricevere una risposta entro un termine ragionevole.

2.Il team BEFIT è composto da uno o più rappresentanti di ciascuna amministrazione fiscale competente, che fungeranno da delegati, per ciascuno Stato membro in cui vi sono membri del gruppo BEFIT. Il team BEFIT è presieduto dal delegato dell'autorità di presentazione.

3.Le informazioni comunicate tra i membri di un team BEFIT sono trasmesse per via elettronica nella misura del possibile, utilizzando uno strumento collaborativo BEFIT.

4.Per agevolare il funzionamento e la comunicazione del team BEFIT la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le norme per la comunicazione delle informazioni tra i membri di un team BEFIT mediante uno strumento collaborativo BEFIT. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 73.

Articolo 61
Ruolo del team BEFIT nella dichiarazione di informazioni BEFIT

1.Il team BEFIT esamina la completezza e l'accuratezza delle informazioni contenute nella dichiarazione di informazioni BEFIT a norma dell'articolo 57, ad eccezione dell'esito del calcolo del risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT di cui all'articolo 57, paragrafo 3, lettera d), punto i).

2.Il team BEFIT si adopera per raggiungere un consenso sul contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT entro quattro mesi dalla data in cui sono state comunicate tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 57. Fatto salvo l'articolo 65, in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 3, lettere a), b), c), e lettera d), punto iv), il consenso del team BEFIT implica che tali lettere non possono essere oggetto di future contestazioni. La decisione definitiva sulle informazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 3, lettera d), punti i), ii) e iii), rimane di competenza esclusiva dello Stato membro in cui il membro del gruppo è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

3.Se il team BEFIT raggiunge un consenso sulla dichiarazione di informazioni BEFIT, l'autorità di presentazione alla quale è stata presentata la dichiarazione di informazioni BEFIT iniziale notifica la dichiarazione di informazioni BEFIT all'entità di presentazione.

4.Se il team BEFIT non è in grado di raggiungere un consenso a norma del paragrafo 2 entro quattro mesi dalla data in cui sono state comunicate tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 57, tale consenso si considera raggiunto se i membri del team BEFIT danno il proprio consenso, a maggioranza semplice dei membri presenti conformemente al paragrafo 5, alla dichiarazione di informazioni BEFIT alla fine del quinto mese dalla data in cui le informazioni sono state comunicate. L'autorità di presentazione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione di informazioni BEFIT notifica la dichiarazione BEFIT all'entità che presenta la dichiarazione.

5.Ai fini del raggiungimento della maggioranza semplice di cui al paragrafo 4, i diritti di voto sono attribuiti a ciascuna autorità competente nell'ambito del team BEFIT in proporzione ai ricavi ottenuti nell'esercizio fiscale in questione dai membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione nel rispettivo territorio. In caso di parità di voti, il voto decisivo è quello dell'autorità di presentazione. Il quorum richiede la presenza di almeno due terzi dei membri del team BEFIT. Se il quorum non è raggiunto, la dichiarazione di informazioni BEFIT inizialmente presentata costituisce la base per le dichiarazioni dei redditi individuali di cui all'articolo 62 e per gli accertamenti fiscali individuali di cui all'articolo 64. L'autorità di presentazione alla quale è stata trasmessa la dichiarazione di informazioni BEFIT comunica il mancato raggiungimento del quorum all'entità che presenta la dichiarazione.

Sezione 4
Dichiarazioni dei redditi e accertamenti fiscali individuali

Articolo 62
Presentazione delle dichiarazioni dei redditi individuali

1.Ciascun membro del gruppo BEFIT presenta la propria dichiarazione dei redditi individuale all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro tre mesi dal ricevimento della notifica da parte dell'autorità di presentazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, 4 o 5, o, nel caso di un gruppo nazionale, entro otto mesi dalla fine dell'esercizio fiscale.

2.La dichiarazione dei redditi individuale contiene informazioni sui seguenti elementi:

a)il calcolo del risultato fiscale preliminare del membro del gruppo BEFIT;

b)la parte assegnata al membro del gruppo BEFIT a norma dell'articolo 45;

c)gli elementi in funzione dei quali la parte assegnata è sottoposta ad aggiustamento a norma dell'articolo 48 nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione;

d)i crediti che si applicano, per alleviare l'imposta estera, nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

3.In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, i membri dello stesso gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione nello stesso Stato membro possono scegliere di presentare una dichiarazione dei redditi individuale combinata in tale Stato membro.

Articolo 63
Notifica di errori nella dichiarazione dei redditi individuale

1.Un membro del gruppo BEFIT notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione gli errori nella dichiarazione dei redditi individuale entro due mesi dalla puntuale presentazione di tale dichiarazione.

2.Se gli errori richiedono rettifiche che incidono sulla base imponibile BEFIT del gruppo BEFIT, l'autorità competente dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT ha presentato la dichiarazione dei redditi individuale ne informa immediatamente, tramite il team BEFIT, l'autorità di presentazione e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

3.L'autorità di presentazione emette una dichiarazione di informazioni BEFIT riveduta entro un mese e la trasmette immediatamente, tramite il team BEFIT, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. L'autorità di presentazione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione dispongono, se del caso, accertamenti fiscali modificati conformemente all'articolo 64.

4.In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra 10 000 EUR e l'1 % della base imponibile BEFIT.

Articolo 64
Accertamenti fiscali individuali

1.L'autorità competente dello Stato membro in cui un membro del gruppo BEFIT ha presentato la propria dichiarazione dei redditi individuale dispone un accertamento fiscale individuale conformemente alla dichiarazione dei redditi individuale. L'esecuzione del debito d'imposta è disciplinata dal diritto di tale Stato membro.

2.Ove necessario, l'autorità competente dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT ha presentato la propria dichiarazione dei redditi individuale dispone un accertamento fiscale modificato. Se le rettifiche incidono sulla base imponibile BEFIT, l'autorità competente dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT ha presentato la dichiarazione dei redditi individuale ne informa immediatamente, tramite il team BEFIT, l'autorità di presentazione e le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri in cui gli altri membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

3.A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento fiscale modificato a norma del paragrafo 2, l'autorità di presentazione emette una dichiarazione di informazioni BEFIT riveduta entro un mese e la trasmette immediatamente, tramite il team BEFIT, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. L'autorità di presentazione e le autorità competenti degli altri gli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione dispongono, se del caso, accertamenti fiscali modificati conformemente al paragrafo 2.

4.In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra 10 000 EUR e l'1 % della base imponibile BEFIT.

Sezione 5
Audit

Articolo 65
Audit

1.L'autorità competente di uno Stato membro può avviare e coordinare audit di membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione in tale Stato membro.

2.L'autorità competente di uno Stato membro in cui un membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione può essere invitata dall'autorità competente di un altro Stato membro in cui si trova almeno un membro dello stesso gruppo BEFIT a svolgere un audit congiunto con quest'ultima autorità. Gli audit congiunti sono effettuati conformemente all'articolo 12 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 35 . In deroga a tale norma, l'autorità competente interpellata accetta tale richiesta e ne informa il team BEFIT.

3.Gli audit (compresi gli audit congiunti) sono svolti conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro nel quale hanno luogo, fatti salvi gli aggiustamenti necessari per garantire l'attuazione adeguata della presente direttiva. Tali audit possono includere indagini, ispezioni o esami di qualsiasi tipo al fine di verificare la conformità di un contribuente alla presente direttiva.

4.L'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuato l'audit o l'audit congiunto informa il team BEFIT dei risultati di un audit o di un audit congiunto che incide sull'esito dell'assegnazione della base imponibile BEFIT per l'esercizio fiscale cui si riferisce. Gli altri membri del team BEFIT esprimono il loro parere entro tre mesi.

5.A seguito di un audit o di un audit congiunto che incide sull'esito dell'assegnazione della base imponibile BEFIT di cui al paragrafo 4, l'autorità di presentazione emette una dichiarazione di informazioni BEFIT riveduta entro un mese e la trasmette immediatamente, tramite il team BEFIT, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri del gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. L'autorità di presentazione e le autorità competenti degli altri gli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione dispongono, se del caso, accertamenti fiscali modificati conformemente all'articolo 64.

6.In deroga al paragrafo 5, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra 10 000 EUR e l'1 % della base imponibile BEFIT.

Sezione 6
Ricorsi

Articolo 66
Ricorsi amministrativi relativi alla dichiarazione di informazioni BEFIT

1.L'entità che presenta la dichiarazione può presentare ricorso contro il contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT, a norma dell'articolo 59, entro due mesi dall'emissione o dalla notifica della dichiarazione. Il ricorso è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro dell'autorità di presentazione, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'autorità di presentazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro dell'autorità di presentazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.

2.Nel presentare ricorsi all'organo amministrativo, l'autorità di presentazione, a seconda dei casi, consulta, tramite il team BEFIT, le altre autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

3.L'organo amministrativo di cui al paragrafo 1 decide sul ricorso entro due mesi. Se la decisione si discosta dalla dichiarazione di informazioni BEFIT iniziale, tale decisione modificata sostituisce la dichiarazione di informazioni BEFIT originaria. Se entro tale termine l'entità che presenta la dichiarazione non riceve alcuna decisione, la dichiarazione di informazioni BEFIT si considera confermata.

4.In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi individuale ha inizio quando è adottata la decisione sul ricorso o la dichiarazione di informazioni BEFIT è considerata confermata a norma del paragrafo 3.

Articolo 67
Ricorsi amministrativi relativi ad accertamenti fiscali individuali

1.Un membro del gruppo BEFIT può presentare ricorso contro il contenuto dell'accertamento fiscale individuale effettuato a norma dell'articolo 64 dinanzi all'autorità competente dello Stato membro in cui tale membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro due mesi dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso amministrativo è esaminato da un organo amministrativo che, conformemente al diritto dello Stato membro del membro del gruppo BEFIT, è competente a esaminare i ricorsi in primo grado. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione. In mancanza di tale organo amministrativo nello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione, il membro del gruppo BEFIT può presentare direttamente un ricorso giurisdizionale.

2.Nel presentare osservazioni all'organo amministrativo, l'autorità competente di un membro del gruppo BEFIT, a seconda dei casi, consulta, tramite il team BEFIT, le altre autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

3.Se una decisione adottata a norma del paragrafo 1 incide sulla base imponibile BEFIT, l'autorità competente dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT ha presentato il ricorso ne informa, tramite il team BEFIT, l'autorità di presentazione e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. L'autorità di presentazione e le altre autorità competenti negli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione dispongono, se del caso, accertamenti fiscali modificati conformemente all'articolo 64.

4.In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra 10 000 EUR e l'1 % della base imponibile BEFIT.

Articolo 68
Ricorsi giurisdizionali relativi alla dichiarazione di informazioni BEFIT

1.Se la decisione ai sensi dell'articolo 66 è stata confermata o modificata, l'entità che presenta la dichiarazione ha il diritto di presentare ricorso direttamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione entro due mesi dal ricevimento della decisione dell'organo di ricorso amministrativo. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui l'entità che presenta la dichiarazione è residente a fini fiscali o situata sotto forma di stabile organizzazione.

2.Nel presentare osservazioni al giudice l'autorità di presentazione, a seconda dei casi, consulta, tramite il team BEFIT, le altre autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

3.Se una decisione è adottata a norma del paragrafo 1, l'autorità di presentazione trasmette immediatamente, tramite il team BEFIT, una dichiarazione di informazioni BEFIT modificata alle autorità competenti di tutti gli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. L'autorità di presentazione e le altre autorità competenti negli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione dispongono, se del caso, accertamenti fiscali modificati conformemente all'articolo 64.

4.In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra 10 000 EUR e l'1 % della base imponibile BEFIT.

Articolo 69
Ricorsi giurisdizionali relativi ad accertamenti fiscali individuali

1.Se la decisione a norma dell'articolo 67 è stata confermata o modificata, un membro del gruppo BEFIT ha il diritto di presentare ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione entro due mesi dalla notifica della decisione dell'organo di ricorso amministrativo di cui all'articolo 67. Il ricorso giurisdizionale è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT è residente a fini fiscali o situato sotto forma di stabile organizzazione.

2.Nel presentare osservazioni al giudice, l'autorità competente di un membro del gruppo BEFIT, a seconda dei casi, consulta, tramite il team BEFIT, le altre autorità competenti degli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione.

3.Se una decisione adottata a norma del paragrafo 1 incide sulla base imponibile BEFIT, l'autorità competente dello Stato membro in cui il membro del gruppo BEFIT ha presentato il ricorso ne informa, tramite il team BEFIT, l'autorità di presentazione e le autorità competenti degli altri Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione. L'autorità di presentazione e le altre autorità competenti negli Stati membri in cui i membri dello stesso gruppo BEFIT sono residenti a fini fiscali o situati sotto forma di stabile organizzazione dispongono, se del caso, accertamenti fiscali modificati conformemente all'articolo 64.

4.In deroga al paragrafo 3, non è disposto alcun accertamento fiscale modificato al fine di rettificare la base imponibile BEFIT, se la differenza tra la base imponibile BEFIT inizialmente dichiarata e la base imponibile BEFIT riveduta non supera l'importo inferiore tra 10 000 EUR e l'1 % della base imponibile BEFIT.

Articolo 70
Termini di prescrizione

Se l'esito di un ricorso amministrativo o giurisdizionale rende necessario apportare modifiche all'accertamento fiscale individuale di uno o più membri di un gruppo BEFIT, gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che tali modifiche restino possibili, fatti salvi eventuali termini di prescrizione previsti dal diritto interno degli stessi.

Sezione 7
Disposizioni finali

Articolo 71
Divulgazione di informazioni e documenti

1.Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro o degli Stati membri che hanno ricevuto tali informazioni. Tali informazioni possono essere utilizzate per l'amministrazione e l'applicazione delle normative nazionali in materia di imposte ai sensi della presente direttiva.

2.Inoltre esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

Articolo 72
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione e l'applicazione. Le sanzioni e le misure di conformità previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 36 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 74
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, e all'articolo 14, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6.L'atto delegato entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 75
Informazioni al Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 76
Protezione dei dati

1.Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva unicamente ai fini dell'applicazione del capo IV nonché ai fini dell'esame e del raggiungimento di un consenso sul contenuto della dichiarazione di informazioni BEFIT e del trattamento e dell'accertamento delle dichiarazioni dei redditi individuali di cui al capo V. Quando trattano dati personali ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, nell'ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva.

2.Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.

Articolo 77
Riesame da parte della Commissione del funzionamento di BEFIT

1.Cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva a norma del paragrafo 3, compresi i dati aggregati sui membri del gruppo BEFIT residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione e sulle stabili organizzazioni che operano nella loro giurisdizione, al fine di valutare adeguatamente l'impatto della norma transitoria di assegnazione e della direttiva (UE) 2022/2523, nonché di valutare la situazione relativa al primo pilastro della dichiarazione su una soluzione basata su due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia concordata dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS l'8 ottobre 2021.

3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione del funzionamento della presente direttiva, di cui al paragrafo 2, nonché il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.

4.Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e all'articolo 76 della presente direttiva, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi del paragrafo 2.

5.Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere trasmessi ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio come previsto per informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro o degli Stati membri che le ricevono.

Articolo 78
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, prima del 1° gennaio 2028, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2028.

3.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 79
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 80
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva (UE) 2023/XXX del Consiglio, del XX settembre 2023, relativa a imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

1.2.Settore/settori interessati 

Politica fiscale 1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 37  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta mira a sviluppare un quadro comune per l'imposta sulle società a sostegno del mercato interno. Attualmente non esiste un regime comune di imposta sulle società per il calcolo del reddito imponibile delle imprese dell'UE, bensì 27 regimi nazionali diversi, una circostanza questa che rende difficile e costoso per le società operare in tutto il mercato interno. La presente proposta risponde alla necessità delle imprese di maggiori dimensioni aventi una presenza imponibile in più Stati membri di disporre di un certo grado di certezza fiscale e una maggiore facilità nell'adempimento fiscale e garantisce loro il soddisfacimento di tali necessità. In tale contesto la proposta si fonda in particolare sui risultati concordati a livello internazionale dell'approccio a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

1) il primo obiettivo specifico della proposta BEFIT è la riduzione dei costi di conformità per le imprese dell'UE. Poiché la proposta fornirà alle imprese dell'UE una serie semplificata di norme fiscali rispetto al contesto attuale, conformarsi a tali norme dovrebbe comportare l'impiego di minori risorse per le imprese;

2) in secondo luogo, la proposta BEFIT mira a incoraggiare l'espansione a livello transfrontaliero, in particolare, delle PMI;

3) inoltre, la proposta BEFIT contribuirà alla riduzione delle distorsioni che incidono sulle decisioni delle imprese e ad attenuare la frammentazione del mercato interno. Diversi aspetti della proposta BEFIT potrebbero contribuire al conseguimento di questo obiettivo. L'elemento 1 garantirà una concorrenza leale per i gruppi di società che rientrano nel suo ambito di applicazione stabilendo un insieme uniforme di norme in materia di imposta sulle società per le imprese che operano nel mercato interno;

4) infine la proposta BEFIT mira anche a ridurre il rischio di doppia ed eccessiva imposizione e di controversie fiscali. La proposta includerà diversi aspetti per il conseguimento di questo obiettivo.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La presente proposta introduce un quadro comune di norme in materia di imposta sulle società che sostituirà gli attuali regimi nazionali in materia di imposta sulle società per le imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione. Mirerà principalmente ad apportare semplificazioni per i contribuenti e a incoraggiare la crescita e gli investimenti nel mercato interno, garantendo nel contempo parità di condizioni per il contesto in cui operano le imprese.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Obiettivi specifici

Indicatori

Strumenti di misurazione

Ridurre i costi di conformità per le imprese dell'UE

Costi di attuazione e di primo funzionamento di BEFIT per i gruppi di cui all'elemento 1, in relazione al fatturato.

Costi di formazione per le risorse umane presso le imprese e le amministrazioni fiscali.

Numero di gruppi che hanno optato per l'elemento 1.

Numero e costo delle controversie in materia di doppia imposizione tra Stati membri, che figurano come "nuove voci" (dopo l'inizio dell'applicazione del quadro BEFIT) nel contesto delle procedure amichevoli e degli arbitrati.

Costi di conformità per le PMI di cui all'elemento 2, in relazione al loro fatturato e a PMI comparabili che non applicano le norme "HOT".

Indagine/questionario per grandi gruppi, a cura della DG TAXUD, eventualmente con assistenza esterna, in collaborazione con le autorità fiscali degli Stati membri.

Dati ricevuti dalla DG TAXUD dalle autorità fiscali degli Stati membri, che disporrebbero di tali informazioni in veste di "autorità di presentazione".

Dati raccolti dalla DG TAXUD sulle nuove procedure amichevoli e sul numero di casi rientranti nel quadro della convenzione sull'arbitrato e della direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Indagine/questionario per le PMI, a cura della Commissione europea, eventualmente con assistenza esterna, in collaborazione con le autorità fiscali degli Stati membri.

Incoraggiare l'espansione a livello transfrontaliero, in particolare per le PMI

Numero di PMI idonee a aderire all'elemento 2.

Numero di PMI che hanno aderito all'elemento 2.

Numero di PMI che si sono espanse a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione.

Numero di PMI che hanno lasciato l'ambito di applicazione dell'elemento 2 creando una controllata.

Numero di grandi gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione obbligatorio di cui all'elemento 1.

Indagine sui dati aggregati della DG TAXUD per le autorità fiscali degli Stati membri, che disporrebbero di tali informazioni.

Indagine/questionario per le PMI, a cura della Commissione europea, eventualmente con assistenza esterna, in collaborazione con le autorità fiscali degli Stati membri.

Dati ricevuti dalla DG TAXUD dalle autorità fiscali degli Stati membri, che disporrebbero di tali informazioni in veste di "autorità di presentazione".

Ridurre le distorsioni che incidono sulle decisioni delle imprese nel mercato interno e quindi creare parità di condizioni per le imprese dell'UE

Numero di casi in cui gli Stati membri hanno dovuto chiudere regimi fiscali artificiali.

Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) dell'UE.

Informazioni che le amministrazioni fiscali devono fornire attraverso un'indagine che sarà diffusa dalla DG TAXUD.

Statistiche di Eurostat sui conti nazionali e sul PIL.

Ridurre il rischio di doppia ed eccessiva imposizione e di controversie

Numero di controversie in materia di doppia imposizione tra Stati membri, che figurano come "nuove voci" (dopo l'inizio dell'applicazione del BEFIT) nel contesto delle procedure amichevoli e degli arbitrati.

Dati raccolti dalla DG TAXUD sulle nuove procedure amichevoli e sul numero di casi rientranti nel quadro della convenzione sull'arbitrato e della direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Dopo la presentazione della dichiarazione di informazioni BEFIT e quando è noto quali entità sono incluse nel gruppo BEFIT, i rappresentanti dell'autorità di presentazione costituirebbero, insieme ai rappresentanti delle altre autorità fiscali locali pertinenti, un team BEFIT per il rispettivo gruppo BEFIT. Ciò significa che per ciascun gruppo BEFIT vi sarebbe un tale team BEFIT.

Per agevolare il funzionamento e la comunicazione dei funzionari all'interno di ciascun team BEFIT, la Commissione dovrà adottare le modalità pratiche necessaire, comprese misure volte a standardizzare la comunicazione di informazioni tra i membri dei team BEFIT mediante uno strumento collaborativo BEFIT. In termini di calendario per l'istituzione dello strumento collaborativo BEFIT, gli Stati membri e la Commissione necessiterebbero di un periodo di tempo dopo l'adozione della proposta per poter mettere in atto i sistemi per consentire il funzionamento e la comunicazione dei team BEFIT.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Azioni individuali da parte degli Stati membri non fornirebbero alcuna soluzione efficiente ed efficace per garantire un quadro comune praticabile per l'imposta sulle società. Anziché avere ciascuno Stato membro che dedica risorse umane separatamente alla valutazione delle passività fiscali dei medesimi gruppi transfrontalieri, tali risorse disponibili verranno ora utilizzate collettivamente in modo più efficace e mirato mediante i team BEFIT. Un approccio dell'UE appare preferibile, in quanto può facilitare il funzionamento e la comunicazione di tali team BEFIT e portare a una maggiore coerenza e a una riduzione degli oneri amministrativi per i contribuenti e le autorità fiscali.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa è un meccanismo nuovo. L'opzione prescelta nella valutazione d'impatto è lo sportello unico ibrido. Questa opzione significa che la dichiarazione di informazioni BEFIT sarebbe trattata a livello centrale tramite l'autorità di presentazione, mentre le dichiarazioni dei redditi individuali, gli audit e la risoluzione delle controversie rimarrebbero principalmente a livello locale, conformemente alla sovranità fiscale nazionale. Questa opzione privilegia la semplicità e mantiene l'onere amministrativo per le amministrazioni fiscali a un livello ragionevolmente basso, ma crea anche il miglior equilibrio possibile tra la semplicità offerta da uno sportello unico e il ruolo svolto dalle autorità nazionali degli Stati membri.

I team BEFIT svolgeranno un ruolo importante nel contesto di tale equilibrio. Mireranno a conseguire rapidamente un accordo sugli elementi chiave della dichiarazione di informazioni BEFIT e a garantire un certo grado di certezza fiscale, che dovrebbe ridurre i costi di conformità, almeno gradualmente, e promuovere il mercato interno come contesto di crescita e investimenti.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Nella sua comunicazione sulla tassazione delle imprese nel XXI secolo la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa che stabilisca norme a livello di Unione per le imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT). Ove possibile, la presente proposta si avvarrà delle procedure, dei dispositivi e degli strumenti informatici già istituiti o in fase di sviluppo nell'ambito della direttiva sulla cooperazione amministrativa.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione dell'iniziativa saranno finanziati dal bilancio dell'UE soltanto per quanto riguarda le componenti centrali dello strumento collaborativo BEFIT. Tale strumento sarà finanziato mediante riassegnazioni nell'ambito della dotazione Fiscalis. Per il resto, spetterà agli Stati membri attuare le misure previste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

1.    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

1.e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 38

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

2.    a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

3. a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

4. agli organismi di cui agli articoli 64 e 65 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

5. a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

6. agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Per quanto riguarda lo strumento collaborativo BEFIT che faciliterà il funzionamento e la comunicazione dei team BEFIT, la Commissione è competente per lo sviluppo e il funzionamento di tale strumento. Gli Stati membri si impegneranno a creare un'infrastruttura nazionale adeguata che consenta la comunicazione delle informazioni tra i membri dei team BEFIT attraverso lo strumento collaborativo BEFIT.    

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione monitorerà costantemente l'efficacia e l'efficienza della proposta utilizzando gli indicatori predefiniti seguenti: costi di attuazione e costi iniziali di funzionamento del quadro BEFIT; numero di gruppi di società che rientrano nell'ambito di applicazione obbligatorio della proposta, nonché numero di società che hanno aderito volontariamente; evoluzione dei costi di conformità tanto per i grandi gruppi quanto per le PMI nell'UE; e numero di controversie in materia di doppia imposizione.

Inoltre la Commissione esaminerà periodicamente la situazione negli Stati membri e pubblicherà una relazione. Il quadro di monitoraggio sarà oggetto di ulteriori adeguamenti in conformità alle prescrizioni giuridiche e attuative finali e alla tempistica definitiva.

Cinque anni dopo l'attuazione della proposta sarà effettuata una valutazione che consentirà alla Commissione di riesaminare i risultati della politica in relazione ai suoi obiettivi e gli impatti complessivi in termini di gettito fiscale, imprese e mercato interno.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione della proposta dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri. Tali autorità saranno responsabili del finanziamento dei propri regimi nazionali e degli adeguamenti necessari per consentire la comunicazione delle informazioni tra i membri dei team BEFIT attraverso lo strumento collaborativo BEFIT.

La Commissione istituirà l'infrastruttura, lo strumento collaborativo BEFIT, che faciliterà il funzionamento e la comunicazione dei team BEFIT. Lo strumento collaborativo BEFIT sarà quindi attuato in regime di gestione diretta, data la natura dell'infrastruttura necessaria per i team BEFIT, illustrata in precedenza. La Commissione si trova nella posizione migliore per svolgere tale attività. La gestione indiretta non è necessaria. Nel contesto del regime di gestione concorrente, ogni Stato membro svilupperebbe il proprio strumento, una circostanza questa che non sarebbe pratica, soprattutto perché vi sarebbero numerosi team BEFIT che collegherebbero numerose combinazioni diverse di Stati membri. A livello di Commissione sono stati istituiti sistemi informatici che saranno utilizzati per la presente proposta. La Commissione finanzierà lo sviluppo di questo strumento collaborativo BEFIT, nonché l'hosting, la gestione dei contenuti, la cifratura e la manutenzione annuale dello strumento.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non sono stati individuati rischi in quanto lo strumento collaborativo BEFIT sarà una nuova infrastruttura e pertanto non ha precedenti. Il sistema di controllo interno si baserà sui sistemi esistenti per i programmi di finanziamento esistenti nell'ambito della gestione diretta della DG TAXUD (ad esempio Fiscalis). Di conseguenza ciò non dovrebbe comportare rischi aggiuntivi.

L'intero sistema di controllo interno in atto presso la DG TAXUD per gli appalti (basato su un'accurata verifica ex ante del 100 % delle relative operazioni) ha consentito di mantenere i tassi di errore per i programmi di finanziamento precedenti (ad esempio Fiscalis) ben al di sotto della soglia di rilevanza (ossia a un livello stimato dello 0,5 %). Tale sistema di controllo sarà utilizzato e applicato anche allo strumento collaborativo BEFIT, garantendo così tassi di errore ben al di sotto della soglia di rilevanza.

Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle operazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo (per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis) non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/964 del Consiglio nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito di tale regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

(1)Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

 

Diss./Non diss. 39

di paesi EFTA 40

di paesi candidati e potenziali candidati 41

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

1 - Mercato unico, innova-zione e agenda digitale

03 04 01 Cooperazione nel settore fiscale (Fiscalis)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

2.    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero 1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: TAXUD

2025 42

2026

2027

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

03 04 01 Cooperazione nel settore fiscale (Fiscalis)

Impegni

(1a)

0,6

0,6

.

.

.

Pagamenti

(2a)

0,3

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 43  

TOTALE stanziamenti 
per la DG TAXUD

Impegni

=1a+1b+3

0,6

0,6

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,3



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,6

0,6

0,6

Pagamenti

(5)

0,3

□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA <….>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,6

0,6

0,6

Pagamenti

=5+6

0,3




Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

□ Risorse umane

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 44

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2025

2026

2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 45

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 46

- Hosting e assistenza

0,6

0,6

0,6

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,6

0,6

0,6

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

0,6

0,6

0,6

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 47

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 48  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

3.    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2025

2026

2027

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0,2

0,1

0,1

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 49

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 50

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

0,2

0,1

0,1

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Responsabile istituzionale dello strumento collaborativo BEFIT

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Le spese operative saranno finanziate nell'ambito della dotazione prevista per il programma Fiscalis, nel contesto della rubrica 1 del QFP.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

4.    prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 51

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

5.    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

(a)    sulle risorse proprie

a.    su altre entrate

(b)indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 52

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    COM(2021) 251 final.
(2)    COM(2022) 548 final.
(3)    COM(2021) 566 final.
(4)    COM(2011) 121/4 final.
(5)    COM(2016) 685 final; COM(2016) 683 final.
(6)    Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.
(7)    Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia – 8 ottobre 2021, progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
(8)    Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).
(9)    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società (COM(2022) 216 final).
(10)    Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2021) 565 final).
(11)    Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).
(12)    Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).
(13)    Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).
(14)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(15)    Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).
(16)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1)
(17)     Dichiarazione sui risultati del progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili sulla soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, dell'11 luglio 2023 (non disponibile in IT).
(18)    Invito a presentare contributi per una valutazione d'impatto - Ares(2022)7086603.
(19)    Ares(2023)3669156, 26 maggio 2023.
(20)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).
(21)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(22)    GU C del ... , pag. .
(23)    GU C del ... , pag. .
(24)    Dichiarazione su una soluzione a due pilastri per affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia — 8 ottobre 2021, progetto OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
(25)    Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).
(26)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(28)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(30)    Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
(31)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(32)    Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).
(33)    Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).
(34)    Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34).
(35)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(36)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(37)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(38)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(39)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(40)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(41)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(42)    L'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa non è noto. Di conseguenza l'anno 2025 è considerato a titolo di ipotesi.
(43)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(44)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(45)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(46)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(47)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(48)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(49)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(50)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(51)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(52)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 12.9.2023

COM(2023) 532 final

ALLEGATI

della

Direttiva del Consiglio

su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)

{SWD(2023) 308 final} - {SWD(2023) 309 final}


ALLEGATO I: Elenco delle società di cui all'articolo 2

a) Le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (  6  ) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (  7  ) e le società cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (  8  ) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (  9  );

b) le società di diritto belga denominate "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;

c) le società di diritto bulgaro denominate: "събирателно дружество", "командитно дружество", "дружество с ограничена отговорност", "акционерно дружество", "командитно дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

d) le società di diritto ceco denominate: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

e) le società di diritto danese denominate "aktieselskab" e "anpartsselskab". Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber";

f) le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;

g) le società di diritto estone denominate: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

h) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;

i) le società di diritto greco denominate "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;

j) le società di diritto spagnolo denominate: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. Altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette all'imposta spagnola sulle società ("Impuesto sobre Sociedades");

k) le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, "coopératives", "unions de coopératives" e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;

l) le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

m) in diritto cipriota: "εταιρείες" come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito;

n) le società di diritto lettone denominate: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

o) le società costituite in conformità della legislazione lituana;

p) le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;

q) le società di diritto ungherese denominate: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

r) le società di diritto maltese denominate: "Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

s) le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;

t) le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;

u) le società di diritto polacco denominate: "Spółka akcyjna", "spółka z ograniczonostante odpowiedzialnościanas", spółka komandytowo-akcyjna;

v) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese;

w) le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv", "societăți în comandită simplă";

x) le società di diritto sloveno denominate: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y) le società di diritto slovacco denominate: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť";

z)le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

aa)le società di diritto svedese denominate "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag", "försäkringsföreningar";

ab) le società di diritto croato denominate: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili.

ALLEGATO II: Elenco delle imposte di cui all'articolo 2

a)impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

b)корпоративен данък in Bulgaria,

c)daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,

d)selskabsskat in Danimarca,

e)Körperschaftssteuer in Germania,

f)tulumaks in Estonia,

g)corporation tax in Irlanda,

h)φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,

i)impuesto sobre sociedades in Spagna,

j)impôt sur les sociétés in Francia,

k)porez na dobit in Croazia,

l)imposta sul reddito delle società in Italia,

m)φόρος εισοδήματος a Cipro,

n)uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,

o)pelno mokestis in Lituania,

p)impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,

q)társasági adó, osztalékadó in Ungheria,

r)taxxa fuq l-income a Malta,

s)vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

t)Körperschaftssteuer in Austria,

u)podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,

v)imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

w)impozit pe profit in Romania,

x)davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,

y)daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,

z)yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

aa)statlig inkomstskatt in Svezia.