COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 12.9.2023
COM(2023) 529 final
2023/0322(CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
sui prezzi di trasferimento
{SWD(2023) 308-309}
COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 12.9.2023
COM(2023) 529 final
2023/0322(CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
sui prezzi di trasferimento
{SWD(2023) 308-309}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta fa parte del pacchetto noto come "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi", o "BEFIT". Oltre a questa proposta sui prezzi di trasferimento, che integra i principi fondamentali in materia di prezzi di trasferimento nel diritto dell'UE con l'obiettivo di introdurre alcuni approcci comuni per gli Stati membri, il pacchetto comprende una seconda proposta distinta che stabilisce un insieme comune di norme per il calcolo della base imponibile dei grandi gruppi di imprese nell'UE.
I prezzi di trasferimento si riferiscono alla fissazione dei prezzi per le operazioni tra imprese associate (ossia membri della stessa impresa multinazionale) che comportano il trasferimento di beni o servizi. Una quota significativa del volume di scambi globali è costituita da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitali e beni immateriali (come la proprietà intellettuale) all'interno di multinazionali; tali trasferimenti sono denominati "operazioni infragruppo".
Le "operazioni infragruppo" non sono necessariamente governate dalle forze di mercato, ma possono essere guidate in gran parte dagli interessi comuni del gruppo nel suo complesso. Poiché i calcoli fiscali sono generalmente basati sulla contabilità a livello di entità, i prezzi o le altre condizioni alle quali hanno luogo tali operazioni infragruppo incideranno sui redditi e/o sulle spese delle entità interessate in relazione a tali operazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull'importo degli utili registrati a fini fiscali da ciascuna entità del gruppo. Un prezzo più elevato aumenta il reddito del venditore e riduce il reddito dell'acquirente. Un prezzo più basso riduce il reddito del venditore e aumenta il reddito dell'acquirente. Il prezzo di trasferimento influisce quindi sulla base imponibile di entrambi i paesi, del venditore e dell'acquirente, nell'ambito di un'operazione transfrontaliera.
È quindi importante stabilire il prezzo appropriato, denominato "prezzo di trasferimento", per i trasferimenti infragruppo. "Prezzo di trasferimento" è il termine generale per la determinazione del prezzo delle operazioni tra parti collegate.
Secondo le attuali norme internazionali, elaborate dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 1 , i prezzi delle operazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere calcolati sulla stessa base delle operazioni tra terzi in circostanze analoghe. Si tratta del "principio di libera concorrenza" che trova riscontro nell'articolo 9 (Imprese associate) del modello di convenzione fiscale dell'OCSE concernente il reddito e il patrimonio 2 .
Tuttavia, l'articolo 9 non contiene norme dettagliate in materia di prezzi di trasferimento. Nel tempo l'OCSE ha elaborato le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 3 (linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento) che forniscono indicazioni sul significato e sull'applicazione del principio di libera concorrenza. Le linee guida sono state elaborate come strumento non vincolante, al fine di aiutare le imprese multinazionali e le autorità fiscali a trovare soluzioni ai casi relativi ai prezzi di trasferimento che riducano al minimo i conflitti e limitino le controversie. Le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sono state pubblicate per la prima volta nel 1995 e vengono aggiornate periodicamente.
Si ritiene che l'articolo 9 del modello di convenzione OCSE non crei un regime nazionale in materia di prezzi di trasferimento se il principio di libera concorrenza non è stato integrato nel diritto nazionale. In effetti è generalmente inteso che l'articolo 9 non è autoesecutivo per quanto riguarda l'applicazione nazionale. Di norma tuttavia le giurisdizioni dispongono di una legislazione nazionale che garantisce una certa armonizzazione dei principi di base, conformemente al principio di libera concorrenza, anche se l'applicazione non è identica in tutto il mondo. Le giurisdizioni possono inoltre disporre di propri orientamenti e/o regolamenti amministrativi per spiegare meglio le disposizioni nazionali e fornire indicazioni sulla loro interpretazione.
La motivazione della presente proposta deriva dal fatto che quasi tutti gli Stati membri sono anche membri dell'OCSE 4 e si sono pertanto impegnati a seguire i principi e le raccomandazioni dell'OCSE. Nonostante l'impegno politico assunto dalla maggioranza degli Stati membri, lo status e il ruolo delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento attualmente variano da uno Stato membro all'altro. Inoltre, a livello dell'Unione le norme in materia di prezzi di trasferimento attualmente non sono armonizzate mediante atti legislativi, benché tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione interna che prevede un approccio comune ai principi fondamentali. Tali disposizioni tuttavia non sono completamente allineate. Il fatto che ogni Stato membro goda di ampia discrezionalità nell'interpretazione e nell'applicazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento crea complessità e disparità di condizioni per le imprese.
A titolo di esempio, la legislazione nazionale degli Stati membri presenta differenze nella definizione di "imprese associate" e, in particolare, nella nozione di "controllo", che normalmente costituisce il presupposto per l'applicazione dei prezzi di trasferimento. Per determinare se il criterio del controllo è soddisfatto alcuni Stati membri prevedono una soglia di partecipazione del 25 % mentre altri applicano una soglia del 50 %. Ciò si traduce in un'incertezza fiscale per le imprese, in elevati costi di conformità e in controversie legali frequenti e dispendiose in termini di tempo, che comportano, tra l'altro, notevoli importi di spese legali e creano ostacoli alle operazioni transfrontaliere ed elevati rischi di doppia e/o eccessiva imposizione.
Il rischio di doppia imposizione e di imposizione eccessiva per le imprese che operano a livello transfrontaliero riduce la certezza fiscale a causa di possibili controversie fiscali 5 tra le amministrazioni fiscali di Stati membri diversi, nei casi in cui queste ultime adottano opinioni diverse in relazione al trattamento di una specifica operazione nell'ambito del loro regime di tassazione delle società. In un'economia mondiale sempre più globalizzata e competitiva è sempre più evidente la necessità di una maggiore certezza fiscale nel mercato unico. Per aumentare la certezza in merito ai propri affari fiscali, alcune imprese cercano pertanto di ottenere da un'autorità fiscale ruling fiscali per quanto riguarda il trattamento di determinate operazioni. Se però il ruling fiscale è unilaterale, altri Stati membri interessati possono comunque contestare il trattamento concordato di tali operazioni. Anche in presenza di un ruling fiscale unilaterale esiste pertanto un rischio reale di controversie fiscali e di un'eventuale doppia o eccessiva imposizione.
La complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri sollevano una serie di altri problemi:
–trasferimento degli utili ed elusione fiscale 6 : i prezzi di trasferimento possono essere facilmente manipolati per trasferire gli utili ed essere utilizzati nel contesto di sistemi di pianificazione fiscale aggressiva;
–contenziosi 7 e doppia imposizione 8 : i prezzi di trasferimento sono più soggettivi di altri settori dell'imposizione diretta e indiretta e, per questo motivo, sono sensibili alle controversie, in quanto le amministrazioni fiscali non sempre condividono un interesse e un'interpretazione comuni. Ciò è dovuto al fatto che, per evitare la doppia imposizione, una rettifica primaria (al rialzo) fondata effettuata da un'amministrazione fiscale dovrebbe idealmente essere seguita da una rettifica corrispondente (al ribasso) da parte dell'altra. La seconda amministrazione fiscale dovrebbe pertanto ridurre di conseguenza la propria base imponibile, il che molto probabilmente è un'opzione che un'amministrazione fiscale preferirebbe evitare;
–elevati costi di conformità: la doppia imposizione rappresenta già un costo considerevole per le imprese operanti a livello transfrontaliero. Anche i costi di adempimento fiscale 9 relativi ai prezzi di trasferimento sono significativi. Tali costi derivano dall'obbligo a carico delle imprese di determinare quali prezzi si possano considerare di libera concorrenza, effettuare studi e compilare e mantenere/aggiornare la relativa documentazione.
Questi ostacoli fiscali per le imprese impediscono il corretto funzionamento del mercato unico e limitano la prospettiva di realizzarne il potenziale in termini di incrementi di efficienza. La competitività del mercato unico risulta pertanto compromessa.
La presente proposta è intesa a semplificare le norme fiscali con l'aumento della certezza fiscale per le imprese nell'UE, riducendo in tal modo il rischio di contenziosi e di doppia imposizione e i corrispondenti costi di conformità e migliorando così la competitività e l'efficienza del mercato unico. Un chiaro risultato emerso dalle consultazioni mirate e pubbliche è il desiderio delle imprese di certezza fiscale e, più in generale, certezza del diritto. La certezza fiscale è sempre stata una priorità assoluta per le imprese, spesso evidenziata come una preoccupazione più importante dell'aliquota d'imposta. Si tratta di un aspetto sempre più importante a causa del gran numero di ambiziose riforme della tassazione internazionale delle società intraprese negli ultimi anni.
Per conseguire tale obiettivo occorre: 1) introdurre il principio di libera concorrenza nel diritto dell'UE; 2) armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento; 3) chiarire il ruolo e lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento; e 4) creare la possibilità di stabilire, all'interno dell'Unione, norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
La proposta consentirebbe il graduale sviluppo di approcci comuni e coerenti tra le autorità fiscali degli Stati membri per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento attraverso l'integrazione del principio di libera concorrenza nel diritto dell'Unione e il chiarimento del ruolo e dello status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. La prospettiva di stabilire norme comuni vincolanti per gli Stati membri su operazioni specifiche nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento inoltre dovrebbe migliorare la resilienza delle imprese nell'Unione, ridurre le distorsioni e contribuire a creare condizioni di parità nel mercato unico.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta di direttiva è pienamente coerente con le attuali politiche dell'UE nel settore dell'imposizione diretta. Essa fa seguito agli sforzi della Commissione e dell'Unione nell'ambito della loro agenda di politica fiscale volti a creare un quadro fiscale solido, efficiente ed equo, che produca entrate solide e favorisca la crescita, come indicato nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo 10 del 2021. Questa iniziativa politica è in linea con gli sforzi volti a fornire alle imprese certezza fiscale e condizioni di parità, garantendo nel contempo che i governi nazionali possano ottenere un gettito fiscale equo e stabile dall'imposta sulle società.
Nel 2016 è stata adottata la direttiva antielusione (ATAD) 11 per garantire l'attuazione coordinata negli Stati membri delle misure chiave contro l'elusione fiscale derivanti dalle azioni interne del progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e per stabilire una serie di norme specifiche e generali contro gli abusi fiscali. La direttiva è stata modificata nel 2017 per includere ulteriori norme antielusione per quanto riguarda i disallineamenti tra i sistemi fiscali 12 .
Parallelamente, la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC) 13 è stata rivista e ampliata in diverse occasioni, dalla sua adozione nel 2011, per consentire uno scambio su vasta scala e tempestivo di informazioni in materia fiscale in tutta l'UE, al fine di sostenere l'applicazione della legislazione fiscale degli Stati membri.
In particolare le direttive DAC3 14 e DAC6 15 hanno una rilevanza specifica per la presente proposta in quanto sono collegate ai prezzi di trasferimento. A norma della DAC3, le autorità nazionali competenti si scambiano automaticamente, tra l'altro, informazioni relative ai cosiddetti accordi preventivi sui prezzi (APA) 16 . La DAC6 disciplina lo scambio automatico di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che sono stati segnalati da intermediari o dal contribuente pertinente. I meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica sono individuati sulla base di una serie di "elementi distintivi", che comprendono diversi indicatori di un potenziale rischio di elusione fiscale. Gli elementi distintivi della categoria E riguardano meccanismi relativi ai prezzi di trasferimento.
La proposta è coerente anche con i risultati ottenuti in passato dal Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (JTPF) 17 , un gruppo di esperti istituito dalla Commissione nel 2002 per proporre soluzioni pragmatiche e non legislative ai problemi pratici posti dalle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell'Unione. Il JTPF ha lavorato nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, operando su base consensuale. Sulla base del lavoro svolto dal JTPF, la Commissione ha avviato una serie di misure coordinate, linee guida o raccomandazioni, che sono state successivamente approvate dal Consiglio. Un esempio è il codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) 18 , generalmente seguito dagli Stati membri. Il mandato del JTPF è scaduto nel 2019 e non è stato rinnovato.
Anche la convenzione sull'arbitrato 19 è complementare alla proposta. Essa istituisce una procedura per risolvere le controversie nel caso di una doppia imposizione tra imprese di Stati membri diversi a seguito di una rettifica al rialzo degli utili di un'impresa di uno Stato membro. Sebbene la maggior parte delle convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione prevedano una corrispondente rettifica al ribasso degli utili dell'impresa associata interessata, esse non impongono generalmente agli Stati contraenti un obbligo vincolante di eliminare la doppia imposizione. La convenzione sull'arbitrato prevede l'eliminazione delle doppie imposizioni mediante accordi tra gli Stati contraenti, anche facendo riferimento, se necessario, al parere di un organo consultivo indipendente. La convenzione sull'arbitrato migliora quindi le condizioni per le attività transfrontaliere nel mercato interno.
Oltre che alla convenzione sull'arbitrato, i contribuenti possono fare riferimento alle nuove norme sulla risoluzione delle controversie in materia fiscale applicabili dal 1º luglio 2019. Tali norme sono contenute nella direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea 20 e apportano un notevole miglioramento alla risoluzione delle controversie fiscali, in quanto garantiscono che le imprese e i cittadini possano risolvere le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dei trattati fiscali in modo più rapido ed efficace. Le nuove norme riguardano anche le questioni relative alla doppia imposizione che si verifica quando due o più paesi rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o gli stessi utili di una società o di una persona. Ciò può avvenire, ad esempio, a causa di una discrepanza tra le norme nazionali o di interpretazioni divergenti delle norme in materia di prezzi di trasferimento in un trattato fiscale bilaterale.
Infine, nel luglio 2020 la Commissione si è impegnata a sviluppare, insieme agli Stati membri interessati, un quadro di adempimento cooperativo dell'UE, comunemente denominato "approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione" (ETACA) 21 . Il suo obiettivo è fornire un quadro chiaro a livello dell'UE per un dialogo preventivo tra le amministrazioni fiscali e le imprese contribuenti al fine di stimolare un dialogo preventivo che conduca all'esecuzione, da parte delle amministrazioni fiscali, di una valutazione di alto livello dei rischi della politica dei prezzi di trasferimento adottata dalle grandi imprese multinazionali. Di conseguenza le imprese ricevono sostegno nella loro internazionalizzazione al fine di evitare problemi di doppia imposizione e ridurre i costi di adempimento fiscale. Una fase pilota del programma si è conclusa nel marzo 2023 e i servizi della Commissione stanno valutando se e come procedere in via permanente.
Infine, la Commissione continua a sostenere l'attuazione della sua agenda per una fiscalità equa e semplice, come le direttive di cui sopra, attraverso lo strumento di sostegno tecnico 22 e altri programmi dell'Unione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La presente proposta di direttiva è in linea con la strategia della Commissione per le PMI in materia di fiscalità e PMI 23 . La maggior parte delle PMI ritiene che le questioni fiscali siano l'ambito politico più oneroso che le riguarda. Le PMI incontrano molte difficoltà in materia fiscale, per quanto riguarda ad esempio l'imposizione diretta (reddito, capitale, doppia imposizione, ecc.), i costi di adempimento fiscale e gli oneri amministrativi derivanti dalle norme fiscali. Poiché la proposta mira a creare un approccio comune in materia di prezzi di trasferimento e quindi a promuovere in tutta l'Unione una maggiore certezza fiscale in questo settore per le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, le PMI beneficeranno anche di un approccio più armonizzato che potrebbe portare a una riduzione dei costi di adempimento e a una maggiore certezza nei confronti delle autorità fiscali dei vari Stati membri.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica delle iniziative legislative in materia di tassazione è l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Benché non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, tale articolo rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 115 TFUE, le direttive costituiscono lo strumento giuridico appropriato per l'UE in questo settore. Sulla base dell'articolo 288 TFUE le direttive vincoleranno gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
In virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
La natura transfrontaliera del problema in questione richiede un'iniziativa comune in tutto il mercato unico. Essendo di natura intrinsecamente transfrontaliera, i prezzi di trasferimento possono essere affrontati solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione. La presente iniziativa è pertanto in linea con il principio di sussidiarietà, considerando che un'azione individuale non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che aggravare l'attuale frammentazione del quadro giuridico in materia di prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati. Un approccio comune per tutti gli Stati membri avrebbe le maggiori possibilità di conseguire gli obiettivi previsti.
Un'iniziativa legislativa è perciò conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
•Proporzionalità
Le misure previste non vanno al di là del livello minimo di protezione necessario per il mercato unico e sono pertanto conformi ai principi di proporzionalità. La direttiva garantisce un approccio comune per quanto riguarda i principi fondamentali in materia di prezzi di trasferimento e prevede norme mirate per operazioni specifiche in cui può essere creato il massimo valore aggiunto per l'Unione. Una norma comune sul principio di libera concorrenza e un approccio più armonizzato ai prezzi di trasferimento dovrebbero tradursi in un'applicazione e un'interpretazione meno frammentate del principio di libera concorrenza in tutta l'Unione, riducendo così le controversie, i contenziosi e i costi complessivi di conformità per le imprese che operano nell'Unione.
Alla luce di quanto precede, la proposta di direttiva non va oltre quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi ed è pertanto conforme al principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento ammissibile ai sensi della base giuridica come disposto dall'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Poiché non esiste una precedente legislazione dell'Unione in materia di prezzi di trasferimento, non sono state effettuate valutazioni ex post né vagli di adeguatezza.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Dal 13 ottobre 2022 al 26 gennaio 2023 sono stati pubblicati un invito a presentare contributi e un sondaggio online sulla più ampia iniziativa BEFIT. Nel complesso nelle attività di consultazione sono pervenuti 123 contributi. Tra questi vi sono 46 contributi di feedback e 77 risposte al sondaggio della consultazione pubblica, di cui 29 comprendevano contributi scritti. Tutti i contributi forniti dai portatori di interessi sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha svolto consultazioni e ha ricevuto contributi da varie fonti durante la preparazione della proposta. La Commissione si è basata, tra l'altro, sulle informazioni accessibili al pubblico, ha consultato il segretariato dell'OCSE e ha ricevuto contributi da accademici specializzati nel settore dei prezzi di trasferimento organizzando una tavola rotonda virtuale.
•Valutazione d'impatto
Per preparare l'iniziativa BEFIT, di cui fa parte la presente proposta, è stata realizzata una valutazione d'impatto. Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo della Commissione il 26 aprile 2023. A seguito di una riunione tenutasi il 24 maggio 2023, il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve il 26 maggio 2023, suggerendo alcuni ambiti di ulteriore miglioramento per quanto riguarda i costi e i benefici dell'iniziativa BEFIT nel suo complesso. Non sono stati aggiornati altri dati specifici relativi alla presente proposta. La relazione di sintesi che accompagna la valutazione d'impatto è stata pubblicata al seguente link: [da aggiungere in seguito]
La valutazione d'impatto, riveduta a seguito delle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo, ha esaminato l'opzione di base (ossia nessun cambiamento) e due opzioni strategiche.
Opzione 1: inclusione nel diritto dell'UE del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento
Questa opzione consiste nell'armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento all'interno dell'Unione sotto forma di una legislazione basata su principi. Il principio di libera concorrenza sarebbe integrato nel diritto dell'Unione. La legislazione chiarirebbe inoltre lo status e il ruolo delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, riferendosi alla loro ultima versione per l'interpretazione del principio di libera concorrenza. Di fatto, le linee guida sarebbero trasformate in uno strumento vincolante, esclusivamente per quanto riguarda la versione (più recente) che sarebbe incorporata nel diritto dell'Unione, escludendo eventuali revisioni della stessa. L'intento sarebbe quello di garantire che gli Stati membri seguano lo stesso principio e adottino un approccio comune all'applicazione dei prezzi di trasferimento.
Opzione 2: inclusione nel diritto dell'UE del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, parallelamente al graduale sviluppo di approcci comuni all'applicazione pratica dei prezzi di trasferimento.
Questa opzione si basa sull'opzione 1 e non sarebbe solo intesa a garantire che gli Stati membri dell'UE applichino lo stesso principio, ma farebbe un ulteriore passo avanti nell'attuazione di un meccanismo che garantirebbe un coordinamento dei punti di vista e delle interpretazioni delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento tra gli Stati membri.
Come nel caso dell'opzione 1, il principio di libera concorrenza sarebbe integrato nel diritto dell'Unione e la legislazione chiarirebbe il ruolo e lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, che sarebbero anche integrate da un meccanismo per coordinarne l'interpretazione e l'applicazione a livello dell'Unione. Sono comprese anche diverse disposizioni che stabiliscono le norme fondamentali in materia di prezzi di trasferimento. Questa opzione inoltre stabilirebbe norme antiabuso specifiche in materia di prezzi di trasferimento. Sarebbe anche richiesta l'istituzione di un gruppo di esperti incaricato di discutere e concordare l'interpretazione del principio di libera concorrenza, nonché garantire un'interpretazione e un approccio coordinati ai problemi pratici che emergono dalle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell'Unione.
Le due opzioni sono state confrontate a fronte dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, coerenza e proporzionalità. Nella valutazione d'impatto si è concluso che l'opzione prescelta era l'opzione 2.
La presente proposta rispecchia l'opzione 2, sebbene con lievi modifiche. In primo luogo, la proposta non contiene norme antiabuso specifiche. La proposta affronta tuttavia la questione delle rettifiche al ribasso come regola sistematica in linea con l'approccio del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. In secondo luogo, attualmente è prevista l'adozione di norme vincolanti relative a determinate operazioni sotto forma di atti di esecuzione del Consiglio a seguito di una proposta della Commissione.
La Commissione ritiene che si concretizzerà un impatto economico positivo per effetto della riduzione dei costi di conformità a livello delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti grazie a una maggiore certezza fiscale e quindi a un minor numero di controversie fiscali. L'impatto sociale e ambientale dovrebbe essere piuttosto limitato.
Diritti fondamentali
I diritti fondamentali, in particolare i requisiti relativi alla protezione dei dati personali a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") 24 , sono tutelati. I dati personali saranno trattati solo nella misura e unicamente per il tempo strettamente necessario affinché le autorità competenti garantiscano il rispetto della legislazione fiscale nazionale e l'attenuazione del rischio di frode, evasione o elusione fiscali negli Stati membri, in particolare verificando la corretta applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento sancite dalla presente direttiva.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le principali implicazioni di bilancio dell'iniziativa per la Commissione comprendono risorse umane supplementari per coprire i nuovi compiti e la creazione di un gruppo di esperti. Quest'ultimo sarà composto da esperti in materia di prezzi di trasferimento e fornirà alla Commissione conoscenze e competenze per valutare quali elementi debbano essere trattati negli atti di esecuzione che proporrà al Consiglio. La scheda finanziaria legislativa fornisce informazioni dettagliate sulle risorse umane e amministrative necessarie.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione valuta la direttiva cinque anni dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento, e successivamente ogni cinque anni.
Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione dati che riflettono le informazioni pertinenti sul funzionamento della stessa. Le informazioni pertinenti devono essere definite mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura stabilita all'articolo 17 della proposta.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta può essere suddivisa in tre parti: 1) la prima parte riguarda il principio di libera concorrenza e le possibili conseguenze dell'applicazione di tale principio; 2) la seconda parte stabilisce gli elementi fondamentali che sono pertinenti per l'applicazione del principio di libera concorrenza; e 3) la terza parte comprende un meccanismo per stabilire ulteriori norme comuni riguardanti una serie limitata di materie che forniranno ai contribuenti un'ulteriore semplificazione e certezza fiscale per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del principio di libera concorrenza.
i) Il principio di libera concorrenza
Principio
L'articolo 4 specifica che, qualora i termini e le condizioni delle operazioni infragruppo transfrontaliere non siano conformi al principio di libera concorrenza, essi devono essere adeguati per riflettere i termini e le condizioni che sarebbero stati stabiliti tra parti indipendenti e gli utili tassati di conseguenza.
Ai fini della presente direttiva, una stabile organizzazione dovrebbe essere trattata come un'impresa associata e pertanto la norma generale di cui all'articolo 4 è pertinente anche per l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione. Di conseguenza, le operazioni interne tra sede centrale e stabile organizzazione dovrebbero essere determinati conformemente al principio di libera concorrenza.
In base al principio di libera concorrenza, i prezzi delle operazioni tra imprese associate ("prezzi di trasferimento") sono verificati e possono essere adeguati per riflettere i prezzi di operazioni comparabili sul libero mercato.
Per rientrare nell'ambito di applicazione della norma generale di cui all'articolo 4, un'operazione deve avvenire tra due entità associate. È pertanto indispensabile disporre di una definizione comune di impresa associata all'interno dell'Unione. L'articolo 5 contiene la definizione di impresa associata che gli Stati membri devono attuare ai fini dell'applicazione delle norme in materia di prezzi di trasferimento stabilite nella presente proposta di direttiva.
Rettifiche
Le rettifiche dei prezzi di trasferimento possono essere classificate in due categorie principali: i) quelle effettuate da un'amministrazione fiscale dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi della società, che possono comprendere le rettifiche primarie e corrispondenti, e ii) quelle effettuate volontariamente dal contribuente prima della presentazione della dichiarazione dei redditi della società, note come rettifiche di compensazione.
L'articolo 6 stabilisce le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero gestire le rettifiche primarie e corrispondenti. Le rettifiche primarie riguardano l'aumento degli utili imponibili di una società a seguito di operazioni transfrontaliere con un'impresa associata che non sono state effettuate alle normali condizioni di mercato. Le rettifiche corrispondenti sono effettuate in risposta a una rettifica primaria e mirano a eliminare qualsiasi doppia imposizione che possa verificarsi a seguito di una rettifica primaria. Di fatto, quando un'amministrazione fiscale aumenta gli utili imponibili di una società in una giurisdizione fiscale (mediante una rettifica primaria), può essere necessaria una rettifica corrispondente al fine di ridurre il debito d'imposta di tale società nella seconda giurisdizione fiscale interessata.
L'obiettivo principale dell'articolo 6, paragrafo 1, è garantire che gli Stati membri dispongano di un meccanismo adeguato che consenta loro di effettuare una rettifica corrispondente quando una rettifica primaria è effettuata in un'altra giurisdizione. In assenza di una rettifica corrispondente, è probabile che i contribuenti operanti a livello transfrontaliero subiscano una doppia imposizione, una situazione che dovrebbe essere evitata. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare rettifiche corrispondenti e non dovrebbero limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli (PA), ma estenderla anche, ad esempio, a seguito di una procedura "accelerata" quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria o di audit congiunti.
In alcuni casi possono sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa. Gli Stati membri non dovrebbero concedere rettifiche corrispondenti se: i) la rettifica primaria non è considerata coerente con il principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se i) la rettifica al ribasso è coerente con il principio di libera concorrenza; ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alle giurisdizioni competenti. L'obiettivo è garantire che gli Stati membri possano preservare la loro sovranità fiscale nazionale e il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza e che non vi sia né doppia imposizione né doppia non imposizione.
Nel glossario delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento la "rettifica di compensazione" è definita come "una rettifica in cui il contribuente comunica un prezzo di trasferimento a fini fiscali che, secondo il contribuente, è un prezzo di libera concorrenza per un'operazione controllata, anche se tale prezzo differisce dall'importo effettivamente addebitato tra le imprese associate". Le rettifiche di compensazione tuttavia sono una causa di doppia imposizione in quanto tendono a non essere riconosciute in tutte le giurisdizioni sulla base del fatto che la dichiarazione dei redditi dovrebbe riflettere le operazioni effettive. Onde evitare contenziosi e stabilire un approccio comune alle rettifiche di compensazione all'interno dell'Unione, l'articolo 7 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri dovrebbero riconoscere una rettifica di compensazione. Tale disposizione si ispira e dovrebbe essere interpretata congiuntamente alla relazione JTPF/009/FINAL/2013/EN 25 sulle rettifiche di compensazione approvata dal Forum congiunto sui prezzi di trasferimento nel 2013.
ii) Elementi fondamentali comuni
Accurata descrizione delle relazioni commerciali e finanziarie
A norma dell'articolo 8 della direttiva, i risultati in materia di prezzi di trasferimento devono essere determinati in base alla condotta effettiva delle parti correlate nel contesto dei termini contrattuali dell'operazione. Per conseguire tale obiettivo, la disposizione richiede che l'operazione effettiva tra le imprese associate sia attentamente delineata analizzando i rapporti contrattuali tra le parti in combinazione con la condotta delle stesse. A tale riguardo la prima fase essenziale dell'analisi dei prezzi di trasferimento deve consistere nel definire con precisione le operazioni intersocietarie analizzandone le caratteristiche economicamente rilevanti, che si riflettono non solo nei contratti tra le parti, ma anche nella loro condotta e in qualsiasi altro fatto pertinente. I termini contrattuali dovrebbero costituire il punto di partenza dell'analisi e, nella misura in cui la condotta o altri fatti siano in contrasto con il contratto scritto, la condotta delle parti (piuttosto che i termini del contratto scritto) dovrebbe essere considerata la migliore prova della o delle operazioni effettivamente intraprese.
Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
In linea con il capo III delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, l'articolo 9 della proposta di direttiva si riferisce ai seguenti metodi principali di determinazione dei prezzi di trasferimento.
Il "metodo del prezzo non controllato comparabile" confronta il prezzo dei beni o dei servizi trasferiti in un'operazione controllata con il prezzo applicato per beni o servizi trasferiti in un'operazione non controllata comparabile in circostanze comparabili. L'eventuale differenza tra i due prezzi può indicare che le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie delle imprese associate non sono conformi al principio di libera concorrenza e può essere necessario sostituire il prezzo dell'operazione controllata con il prezzo dell'operazione non controllata. Il metodo del prezzo non controllato comparabile può essere applicato sulla base delle operazioni del contribuente con imprese indipendenti (elementi comparabili interni), o sulla base di operazioni tra altre imprese indipendenti (elementi comparabili esterni). Benché tale metodo sia potenzialmente disponibile per tutti i tipi di operazioni, il requisito della comparabilità dei prodotti per poterlo applicare in modo ragionevolmente affidabile è particolarmente elevato, in quanto qualsiasi differenza di prodotto può incidere sostanzialmente sul prezzo dell'operazione, mentre spesso non è possibile determinare rettifiche di comparabilità ragionevolmente accurate per tali differenze di prodotto.
Il "metodo del prezzo di rivendita" parte dal prezzo al quale un prodotto acquistato da un'impresa associata è rivenduto a un'impresa indipendente. Tale prezzo (il "prezzo di rivendita") è quindi ridotto di un adeguato margine lordo (il "margine del prezzo di rivendita") determinato con riferimento ai margini lordi in operazioni non controllate comparabili, che rappresenta l'importo con il quale il rivenditore cercherebbe di coprire le spese di vendita e le altre spese di esercizio e, alla luce delle funzioni svolte (tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti), realizzare un utile adeguato. Ciò che resta, dopo aver sottratto il margine lordo, può essere considerato, previo adeguamento per altri costi connessi all'acquisto del prodotto (ad esempio i dazi doganali), come un prezzo di libera concorrenza del trasferimento iniziale del bene tra imprese associate.
Il "metodo del costo maggiorato" utilizza i costi sostenuti dal fornitore di beni o servizi in un'operazione controllata per i beni trasferiti o i servizi forniti a un'impresa associata. A tali costi viene aggiunta una maggiorazione appropriata, determinata con riferimento al margine realizzato dai fornitori in operazioni non controllate comparabili, per ottenere un utile adeguato in considerazione delle funzioni svolte e delle condizioni di mercato. Tale margine di libera concorrenza può essere determinato con riferimento al margine che lo stesso fornitore ottiene in operazioni non controllate comparabili (elemento comparabile interno) o con riferimento al margine che sarebbe stato ottenuto in operazioni comparabili da un'impresa indipendente (elemento comparabile esterno). In generale, il metodo del costo maggiorato utilizzerà margini calcolati al netto di costi diretti e indiretti di produzione o fornitura, ma al lordo delle spese operative dell'impresa (ad esempio spese generali).
Il "metodo del margine netto delle operazioni" confronta il margine di profitto netto rispetto a una base appropriata (ad esempio costi, vendite, attività) che un contribuente realizza da un'operazione controllata (o da operazioni che è opportuno aggregare e considerare insieme) con il margine di profitto netto ottenuto in operazioni non controllate comparabili. Il margine netto di libera concorrenza del contribuente derivante da operazioni controllate può essere determinato con riferimento al margine netto che lo stesso fornitore ottiene in operazioni non controllate comparabili (elementi comparabili interni) o con riferimento al margine netto ottenuto in operazioni comparabili da un'impresa indipendente (elementi comparabili esterni). Nei casi in cui il margine di profitto netto è ponderato a fronte di costi o vendite, il metodo del margine netto delle operazioni opera in maniera analoga rispettivamente al metodo del costo maggiorato e al metodo del prezzo di rivendita, salvo per il fatto che confronta i margini di profitto netti derivanti da operazioni controllate e non controllate (previa deduzione delle spese operative pertinenti) invece di confrontare un margine lordo sulla rivendita o una maggiorazione lorda sui costi. La comparabilità funzionale in genere riveste maggiore importanza rispetto alla comparabilità dei prodotti nell'applicare il metodo del margine netto delle operazioni.
Il "metodo di ripartizione degli utili" identifica gli utili combinati derivanti dalle operazioni controllate che coinvolgono le imprese associate e successivamente suddivide tali utili tra le imprese associate su una base economicamente valida prossima alla divisione degli utili che sarebbe stata concordata tra imprese indipendenti secondo il principio di libera concorrenza. Tale base economicamente valida può essere sostenuta da dati di mercato indipendenti (ad esempio accordi di joint-venture non controllati) o da dati interni. Le tipologie dei dati interni pertinenti per ripartire l'utile combinato tra le imprese associate ("fattori di ripartizione") dipendono dai fatti e dalle circostanze del caso e possono comprendere, ad esempio, criteri di assegnazione relativi rispettivamente alle vendite, alle spese di ricerca e sviluppo, alle spese operative, all'attività o all'organico delle imprese associate. Il fattore o i fattori di ripartizione dovrebbero riflettere i rispettivi contributi forniti dalle parti alla creazione del reddito derivante dall'operazione controllata ed essere indipendenti in misura ragionevole dalla formulazione dei prezzi di trasferimento (ossia basarsi su dati oggettivi (quali le vendite a parti indipendenti) e non su dati relativi alla remunerazione di operazioni controllate (quali le vendite a imprese associate)).
L'utile combinato può essere suddiviso tra le imprese associate sulla base di un'analisi del residuo o di un'analisi del contributo.
Nell'analisi del residuo, in una prima fase sono individuati e attribuiti alle imprese associate i profitti ordinari derivanti da contributi che costituiscono riferimenti affidabili (ossia solitamente contributi meno complessi per i quali è possibile trovare elementi comparabili affidabili). Di norma tale remunerazione iniziale sarebbe determinata applicando uno dei metodi tradizionali basati sulle operazioni o un metodo del margine netto delle operazioni per individuare la remunerazione di operazioni comparabili tra imprese indipendenti. Di conseguenza essa non comprenderebbe generalmente il rendimento generato da una seconda categoria di contributi che possono essere unici e di valore, e/o attribuibili a un elevato livello di integrazione o all'assunzione condivisa di rischi economicamente significativi. Nella seconda fase, ogni utile residuo (od ogni perdita residua) restante dopo aver tenuto conto degli utili attribuibili alla prima categoria di contributi si baserebbe su un'analisi del valore relativo della seconda categoria di contributi delle parti.
Nell'analisi del contributo, diversamente dall'analisi del residuo, l'utile combinato è diviso in una sola volta tra le imprese associate in base al valore relativo dei contributi forniti da ciascuna delle imprese associate partecipanti all'operazione controllata.
La presente proposta non privilegia nessuno di questi metodi riconosciuti in materia di prezzi di trasferimento. Deve essere applicata la regola di cui all'articolo 10 e quindi scegliere il metodo più appropriato tenendo conto dei fatti e delle circostanze del caso specifico.
L'articolo 9, paragrafo 2, prevede inoltre che un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento diverso dai metodi di cui al paragrafo 1 può essere applicato solo se è possibile dimostrare che i) nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente applicato per determinare le condizioni di libera concorrenza per l'operazione controllata e ii) tale altro metodo produce un risultato coerente con il risultato che sarebbe ottenuto da imprese indipendenti che effettuano operazioni non controllate comparabili in circostanze analoghe. Il contribuente, o l'amministrazione fiscale, che utilizza un metodo diverso da uno dei metodi approvati di cui al paragrafo 1 si assume l'onere di dimostrare che i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono stati soddisfatti.
Quando le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e si applica una tecnica di valutazione economica per individuare un prezzo di libera concorrenza, si dovrebbero tenere in debita considerazione il contenuto e le raccomandazioni della relazione JTPF/003/2017/FINAL/EN 26 sull'uso delle tecniche di valutazione economica nei prezzi di trasferimento approvata dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel 2017. La relazione fornisce una descrizione esaustiva delle tecniche di valutazione e degli elementi specifici che dovrebbero essere presi in considerazione nell'utilizzo di tali tecniche ai fini dei prezzi di trasferimento.
Scelta del metodo più appropriato
A norma dell'articolo 10 della direttiva, la scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento deve sempre mirare a trovare il metodo più appropriato per un caso particolare.
A tale scopo, il processo di selezione dovrebbe tenere conto dei rispettivi punti di forza e di debolezza dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento; dell'adeguatezza del metodo considerato alla luce della natura dell'operazione controllata, determinata in particolare attraverso un'analisi funzionale; della disponibilità di informazioni affidabili (in particolare su elementi comparabili non controllati) necessarie per applicare il metodo scelto e/o altri metodi; e del grado di comparabilità tra operazioni controllate e non controllate, compresa l'affidabilità delle eventuali rettifiche di comparabilità che possono essere necessarie per eliminare le differenze tra di esse. Nessun metodo è adatto in tutte le situazioni possibili, né è necessario dimostrare che un determinato metodo non è adatto in determinate di circostanze.
In generale, il metodo del prezzo non controllato comparabile è appropriato per stabilire un prezzo di libera concorrenza per a) le vendite di merci scambiate su un mercato, soggette a operazioni controllate e a operazioni non controllate comparabili che si svolgono in circostanze comparabili, anche allo stesso livello della catena commerciale (ad esempio vendita a un produttore secondario, a un distributore, a un dettagliante, ecc.) e b) alcune operazioni finanziarie comuni, come il prestito di denaro. I prezzi di mercato (come i prezzi delle materie prime o i tassi di interesse) possono essere accessibili al pubblico per questi tipi di operazioni.
Il metodo del prezzo di rivendita è più utile quando è applicato a operazioni di vendita e di commercializzazione come quelle normalmente svolte da un distributore. In alcune circostanze, il margine del prezzo di rivendita del rivenditore nell'operazione controllata può essere determinato con riferimento al margine del prezzo di rivendita che lo stesso rivenditore ottiene su beni acquistati e venduti in operazioni non controllate comparabili (elemento comparabile interno). In altre circostanze, il margine del prezzo di rivendita può essere determinato con riferimento al margine del prezzo di rivendita ottenuto da imprese indipendenti in operazioni non controllate comparabili (elementi comparabili esterni).
Il metodo del costo maggiorato è più utile quando a) i beni sono venduti da un produttore che non apporta beni immateriali unici di valore o assume rischi insoliti nell'operazione controllata, come nel caso di un contratto o di un accordo in conto lavorazione; o b) l'operazione controllata consiste nella prestazione di servizi per i quali il fornitore non apporta alcun bene immateriale unico di valore o assume rischi insoliti.
Il metodo del margine netto delle operazioni opera in modo simile, rispettivamente, al metodo del costo maggiorato e al metodo del prezzo di rivendita, salvo per il fatto che confronta i margini di profitto netti ed è utile quando non sono pubblicamente disponibili, o sono limitate, informazioni affidabili sul margine lordo di terzi, e di conseguenza è difficile applicare i precedenti metodi tradizionali basati sulle operazioni. In generale si osserva che gli indicatori del margine di profitto netto basati sui costi sono utilizzati per le attività manifatturiere e di servizi; gli indicatori basati sulle vendite sono utilizzati per le attività di vendita; e gli indicatori basati sulle risorse sono utilizzati per le attività ad alta intensità di risorse. In ogni caso l'indicatore finanziario selezionato dovrebbe: i) riflettere il valore delle funzioni svolte dalla parte sottoposta a test (ossia la parte dell'operazione controllata per la quale è testato un indicatore finanziario), tenendo conto delle sue attività e dei suoi rischi; ii) essere ragionevolmente indipendente dalla formulazione del prezzo di trasferimento, ossia basarsi su dati oggettivi (quali le vendite a parti indipendenti) e non su dati relativi alla remunerazione di operazioni controllate (quali le vendite a imprese associate); e iii) poter essere misurato in modo ragionevolmente affidabile e coerente al livello dell'operazione controllata e delle operazioni non controllate comparabili.
I metodi unilaterali (metodo del prezzo di rivendita, del costo maggiorato o del margine netto dell'operazione) non sono considerati affidabili se ciascuna delle parti di un'operazione apporta contributi unici e di valore in relazione all'operazione controllata o se le parti svolgono attività altamente integrate. In tal caso il metodo di ripartizione degli utili è il metodo più appropriato, in quanto parti indipendenti potrebbero effettivamente determinare il prezzo dell'operazione in proporzione ai rispettivi contributi, nel qual caso sarebbe più appropriato un metodo bilaterale. Poiché inoltre tali contributi sono unici e di valore, non esistono informazioni affidabili sugli elementi comparabili che potrebbero essere utilizzate per determinare il prezzo dell'operazione in modo più attendibile applicando un altro metodo.
I metodi unilaterali sono appropriati quando una delle parti apporta tutti i contributi unici e di valore nell'operazione controllata, mentre l'altra parte non apporta alcun contributo unico e di valore. In tal caso la parte sottoposta a test dovrebbe essere quella alla quale può essere applicato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento nel modo più affidabile e per la quale è possibile trovare gli elementi comparabili più affidabili. La parte che non fornisce alcun contributo unico e di valore all'operazione sarà nella maggior parte dei casi quella alla quale può essere applicato con la massima attendibilità un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento.
Analisi di comparabilità
L'analisi di comparabilità è la pietra angolare per l'applicazione del principio di libera concorrenza.
Al fine di applicare il principio di libera concorrenza, è necessario effettuare un'analisi di comparabilità, che consiste essenzialmente in due aspetti fondamentali: i) individuare le relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate e le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti connesse a tali relazioni; e ii) confrontare le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti delle operazioni tra imprese associate (operazioni controllate) con quelle di operazioni comparabili tra imprese indipendenti (operazioni non controllate comparabili).
Per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 11 indica i fattori di comparabilità di cui gli Stati membri dovrebbero tenere conto nell'individuare le circostanze di un'operazione controllata. Tali fattori sono i termini contrattuali dell'operazione, l'analisi funzionale (le funzioni svolte da ciascuna impresa, tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti), le caratteristiche del prodotto o servizio oggetto di un'operazione, le circostanze economiche e le strategie commerciali. Una volta accertate le circostanze dell'operazione controllata, si dovrebbe effettuare il confronto effettivo e valutare se l'operazione è conforme al principio di libera concorrenza. A tale scopo è necessario individuare di che entità sarà l'oggetto del confronto (ossia occorre selezionare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento) e con che cosa sarà confrontato (ossia occorre individuare una potenziale operazione non controllata comparabile).
Un'operazione controllata e un'operazione non controllata sono considerate comparabili se le caratteristiche economicamente rilevanti delle due operazioni e le circostanze che le accompagnano sono sufficientemente simili da fornire una misura attendibile di un risultato di libera concorrenza.
Le due operazioni non devono necessariamente essere identiche per essere comparabili. Al contrario, nessuna delle differenze tra di esse dovrebbe incidere sostanzialmente sul prezzo di libera concorrenza o sull'utile; qualora tali differenze sostanziali esistano, dovrebbero essere apportate rettifiche ragionevolmente accurate per eliminarne gli effetti.
Tali rettifiche (denominate "rettifiche di comparabilità") devono essere effettuate solo se gli effetti delle differenze sostanziali su prezzi o profitti possono essere accertati con sufficiente precisione per migliorare l'attendibilità dei risultati.
L'articolo 11 specifica inoltre che gli Stati membri provvedono affinché la ricerca di operazioni non controllate comparabili sia basata sul principio della trasparenza. Ciò significa che i contribuenti dovrebbero giustificare e documentare le fasi delle ricerche nei confronti dell'amministrazione fiscale e, simmetricamente, che l'amministrazione fiscale dovrebbe fornire al contribuente le informazioni pertinenti per tali fasi al momento di preparare o contestare tali ricerche.
Nella ricerca di operazioni non controllate comparabili è opportuno tenere nella debita considerazione le raccomandazioni contenute nella relazione JTPF/007/2016/FINAL/EN 27 sull'uso di elementi comparabili nell'UE approvata dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel 2016.
Determinazione del principio di libera concorrenza
In alcuni casi, l'applicazione di un metodo di determinazione del prezzo produrrà un unico risultato che costituisce la misura più attendibile di un risultato di libera concorrenza. In altri casi, l'applicazione di un metodo può produrre una serie di risultati dai quali è possibile ricavare una serie di risultati attendibili. In linea con le migliori prassi internazionali, l'articolo 12 stabilisce che, quando l'applicazione dei metodi più appropriati produce un intervallo di valori, l'intervallo di libera concorrenza è determinato utilizzando l'intervallo interquartile. L'intervallo interquartile è l'intervallo dal 25º al 75º percentile dei risultati derivati dagli elementi comparabili non controllati.
Al fine di ridurre al minimo le controversie e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la disposizione prevede inoltre che i) un contribuente non è soggetto a rettifica se i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostrino che uno specifico posizionamento diverso nell'intervallo sia giustificato dai fatti e dalle circostanze del caso particolare; ii) se i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali devono prendere in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostrino che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile nel caso specifico.
Documentazione sui prezzi di trasferimento
Un importante elemento di conformità per i prezzi di trasferimento è la documentazione che attesta che il prezzo delle operazioni pertinenti è conforme al principio di libera concorrenza. L'allegato 2 illustra gli elementi fondamentali delle norme in materia di documentazione e sarà integrato dalla Commissione in un momento successivo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 13, con l'eventuale aggiunta di elementi quali modelli standard che stabiliscono la natura e il contenuto delle informazioni sui prezzi di trasferimento, i periodi interessati, i requisiti linguistici e i contribuenti soggetti all'obbligo di documentazione.
iii) Applicazione del principio di libera concorrenza e future norme comuni su materie specifiche
Al fine di garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza, la versione più recente delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sarà vincolante per l'applicazione del principio di libera concorrenza negli Stati membri. Le nuove linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento modificate di volta in volta dovrebbero costituire il nuovo quadro di riferimento vincolante. Al fine di garantire l'adesione a tali nuove linee guida negli Stati membri è opportuno applicare la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione può anche proporre una modifica della presente direttiva per tenere conto di una modifica delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
Al fine di conseguire l'obiettivo di creare maggiore certezza per i contribuenti, si propone di stabilire ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione dovrebbero offrire ai contribuenti un quadro chiaro di ciò che le autorità fiscali dell'Unione considererebbero accettabile da utilizzare per specifiche operazioni e fornire i cosiddetti "porti sicuri", che riducono l'onere di conformità e il numero di controversie.
In considerazione della natura sensibile di tali misure, che riguardano il potere esecutivo nazionale in materia di imposizione diretta e di esercizio dei diritti di imposizione attribuiti nell'ambito di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali intese a evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione e in considerazione delle potenziali ripercussioni finanziarie sulle basi imponibili degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio, su proposta della Commissione, competenze di esecuzione per adottare decisioni ai sensi della presente direttiva.
2023/0322 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
sui prezzi di trasferimento
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo 28 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)I prezzi di trasferimento si riferiscono alla fissazione dei prezzi per le operazioni transfrontaliere tra imprese associate all'interno di un gruppo di imprese multinazionali. Poiché i calcoli fiscali sono generalmente basati sulla contabilità a livello di entità, i prezzi o le altre condizioni alle quali hanno luogo le operazioni transfrontaliere tra imprese associate incideranno sui redditi e/o sulle spese delle entità interessate in relazione a tali operazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull'importo degli utili registrati a fini fiscali da ciascuna entità del gruppo nelle giurisdizioni in cui opera.
(2)Il criterio generalmente riconosciuto per determinare i prezzi tra imprese associate a fini fiscali è il cosiddetto "principio di libera concorrenza". Il principio di libera concorrenza prevede che i singoli membri di un gruppo di imprese multinazionali debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero).
(3)Quando applicano o interpretano il principio di libera concorrenza in modo diverso, gli Stati membri creano situazioni che potrebbero danneggiare il mercato interno. La mancanza di coerenza nelle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento potrebbe non solo portare alla doppia imposizione, ma anche rendere possibile il trasferimento degli utili e l'elusione fiscale. Tale mancanza di coerenza costituisce un grave ostacolo fiscale per le imprese che operano a livello transfrontaliero, è suscettibile di causare distorsioni e inefficienze economiche e ha un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita.
(4)La presente direttiva stabilisce norme per garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza in tutta l'Unione al fine di aumentare la certezza fiscale e ridurre i casi di doppia imposizione e di doppia non imposizione.
(5)Per garantire che il principio di libera concorrenza sia applicato in modo uniforme in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare una definizione comune di imprese associate. Al fine di garantire la parità di trattamento, una stabile organizzazione dovrebbe essere trattata, ai fini della presente direttiva, come un'impresa associata e pertanto le operazioni interne tra sede centrale e stabile organizzazione dovrebbero essere determinate conformemente al principio di libera concorrenza.
(6)Al fine di attenuare la doppia imposizione, gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per consentire loro, quando una rettifica primaria è effettuata in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo, di effettuare una rettifica corrispondente. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare rettifiche corrispondenti e non dovrebbero limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli (PA), ma estenderla anche a seguito di: i) una procedura accelerata da concludersi entro 180 giorni senza la necessità di avviare una procedura amichevole quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria; o ii) audit congiunti o altre forme di cooperazione internazionale, quali programmi multilaterali di valutazione dei rischi come l'approccio europeo di fiducia e cooperazione (ETACA) e il programma internazionale di garanzia della conformità (ICAP).
(7)Possono sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa o è inferiore alla rettifica principale. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero concedere rettifiche corrispondenti se: i) la rettifica primaria non è considerata conforme al principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; e iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se: i) la rettifica al ribasso è conforme al principio di libera concorrenza: ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; e iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alla giurisdizione competente. Le disposizioni precedenti mirano a garantire che: i) gli Stati membri possano mantenere il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza; e ii) non vi è né doppia imposizione né doppia non imposizione. Gli Stati membri non dovrebbero creare situazioni di doppia non imposizione.
(8)Al fine di stabilire un approccio comune per compensare le rettifiche all'interno dell'Unione ed evitare controversie, la presente direttiva stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri dovrebbero riconoscere una rettifica di compensazione. Questa disposizione dovrebbe essere interpretata congiuntamente alla relazione della Commissione del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento del 2013 sulle rettifiche di compensazione 30 .
(9)Per garantire che i risultati in materia di prezzi di trasferimento siano determinati in base alla condotta effettiva delle parti correlate, la presente direttiva dispone che l'operazione effettiva tra le imprese associate sia attentamente delineata analizzando i rapporti contrattuali tra le parti in combinazione con la condotta delle stesse. A tale riguardo la prima fase essenziale dell'analisi dei prezzi di trasferimento dovrebbe consistere nel definire con precisione le operazioni intersocietarie analizzandone le caratteristiche economicamente rilevanti, che si riflettono non solo nei contratti tra le parti, ma anche nella loro condotta e in qualsiasi altro fatto pertinente. I termini contrattuali dovrebbero costituire il punto di partenza dell'analisi e, nella misura in cui la condotta o altri fatti siano in contrasto con il contratto scritto, la condotta delle parti (piuttosto che i termini del contratto scritto) dovrebbe essere considerata la migliore prova della o delle operazioni effettivamente intraprese.
(10)I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento sono utilizzati per stabilire i prezzi di libera concorrenza per le operazioni tra imprese associate. I metodi elencati nella presente direttiva sono conformi al capo III delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali del 2022 ("linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento"). La presente direttiva non privilegia nessuno di questi metodi riconosciuti in materia di prezzi di trasferimento. Dovrebbe invece essere applicata la regola del metodo più appropriato prevista dalla presente direttiva e quindi si dovrebbe scegliere il metodo più appropriato tenendo conto dei fatti e delle circostanze del caso specifico. La presente direttiva prevede inoltre che un metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento diverso dai metodi riconosciuti dall'OCSE possa essere applicato solo se è possibile dimostrare che: i) nessuno dei metodi riconosciuti dall'OCSE può essere ragionevolmente applicato per determinare le condizioni di libera concorrenza per l'operazione controllata (ossia l'operazione tra imprese associate); e ii) tale altro metodo produce un risultato coerente con il risultato che si otterrebbe da imprese indipendenti che effettuano operazioni non controllate comparabili in circostanze analoghe. Il contribuente, o l'amministrazione fiscale, che utilizza un metodo diverso da uno dei metodi riconosciuti dell'OCSE dovrebbe assumersi l'onere di dimostrare che i requisiti sono stati soddisfatti. Quando le condizioni sono soddisfatte e si applica una tecnica di valutazione economica per individuare un prezzo di libera concorrenza, si dovrebbero tenere in debita considerazione il contenuto e le raccomandazioni della relazione della Commissione del 2017 del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento sull'uso delle tecniche di valutazione economica nei prezzi di trasferimento 31 .
(11)La scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento dovrebbe sempre mirare a trovare il metodo più appropriato per un caso particolare. Il processo di selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato dovrebbe tenere conto i) dei rispettivi punti di forza e di debolezza dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento; ii) dell'adeguatezza del metodo considerato alla luce della natura dell'operazione controllata, determinata in particolare mediante un'analisi funzionale; iii) della disponibilità di informazioni affidabili (in particolare sugli elementi comparabili non controllati) necessarie per applicare il metodo selezionato o altri metodi; e iv) del grado di comparabilità tra operazioni controllate e operazioni non controllate, compresa l'affidabilità delle rettifiche di comparabilità che possono essere necessarie per eliminare differenze sostanziali tra di esse. Nessun metodo è adatto in tutte le situazioni possibili, né è necessario dimostrare che un determinato metodo non è adatto in una determinata serie di circostanze. Va osservato che metodi unilaterali, quali il metodo del prezzo di rivendita, del costo maggiorato o del margine netto dell'operazione, non sono considerati affidabili se ciascuna delle parti di un'operazione apporta contributi unici e di valore in relazione all'operazione controllata o se le parti svolgono attività altamente integrate. In tal caso il metodo di ripartizione degli utili è il metodo più appropriato, in quanto parti indipendenti potrebbero effettivamente determinare il prezzo dell'operazione in proporzione ai rispettivi contributi, nel qual caso sarebbe più appropriato un metodo bilaterale. I metodi unilaterali sono appropriati quando una delle parti apporta tutti i contributi unici e di valore nell'operazione controllata, mentre l'altra parte non apporta alcun contributo unico e di valore. In tal caso la parte sottoposta a test, ossia la parte dell'operazione controllata per la quale è testato un indicatore finanziario, dovrebbe essere quella alla quale può essere applicato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento nel modo più affidabile e per la quale è possibile trovare gli elementi comparabili più affidabili. La parte che non fornisce alcun contributo unico e di valore all'operazione sarà nella maggior parte dei casi quella alla quale può essere applicato con la massima attendibilità un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento.
(12)Al fine di applicare il principio di libera concorrenza, è necessario effettuare un'analisi di comparabilità, che consiste essenzialmente in due aspetti fondamentali: i) individuare le relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate e le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti connesse a tali relazioni; e ii) confrontare le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti delle operazioni tra imprese associate (operazioni controllate) con quelle di operazioni comparabili tra imprese indipendenti (operazioni non controllate comparabili). I fattori di comparabilità da considerare sono i) i termini contrattuali dell'operazione, ii) l'analisi funzionale (le funzioni svolte da ciascuna impresa, tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti), iii) le caratteristiche del prodotto o servizio oggetto di un'operazione, iv) le circostanze economiche e v) le strategie economiche. Una volta accertate le circostanze dell'operazione controllata, si dovrebbe effettuare il confronto effettivo e valutare se l'operazione è conforme al principio di libera concorrenza. A tal fine le condizioni dell'operazione controllata in esame dovrebbero essere confrontate con le condizioni di un'operazione non controllata comparabile. Un'operazione controllata e un'operazione non controllata sono considerate comparabili se le caratteristiche economicamente rilevanti delle due operazioni e le circostanze che le accompagnano sono sufficientemente simili da fornire una misura attendibile di un risultato di libera concorrenza. Le due operazioni non devono necessariamente essere identiche per essere comparabili. Al contrario, nessuna delle differenze tra di esse dovrebbe incidere sostanzialmente sul prezzo di libera concorrenza o sull'utile; qualora tali differenze sostanziali esistano, dovrebbero essere apportate rettifiche ragionevolmente accurate per eliminarne gli effetti. Nella ricerca di operazioni non controllate comparabili è opportuno tenere nella debita considerazione le raccomandazioni contenute nella relazione della Commissione del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento del 2016 sull'uso di elementi comparabili all'interno dell'UE 32 .
(13)Al fine di ridurre al minimo le controversie e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la presente direttiva prevede inoltre che un contribuente non sia soggetto a rettifica quando i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostri che una specifica posizione diversa nell'intervallo è giustificata dai fatti e dalle circostanze del caso particolare. Quando i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere tenute a prendere in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostri che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile in un determinato caso.
(14)Al fine di ridurre l'onere di conformità per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, dovrebbe essere introdotto un approccio comune alla documentazione sui prezzi di trasferimento. Un modello standard, norme sul contenuto e sul regime linguistico, sui periodi e sui contribuenti interessati apporterebbero semplicità e consentirebbero potenziali risparmi sui costi, tenendo conto del capo V "Documentazione" delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e del codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea 33 .
(15)Le norme previste dalla presente direttiva dovrebbero essere applicate in modo coerente con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
(16)Al fine di creare maggiore certezza per i contribuenti e attenuare il rischio di doppia imposizione, la presente direttiva prevede la possibilità di stabilire ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione dovrebbero offrire ai contribuenti un quadro chiaro di ciò che le autorità fiscali dell'Unione considererebbero accettabile da utilizzare per specifiche operazioni e fornire i cosiddetti "porti sicuri", che riducono l'onere di conformità e il numero di controversie. In considerazione del potenziale impatto di tali misure sul potere nazionale di esecuzione e di applicazione in materia di imposizione diretta e di esercizio dei diritti di imposizione attribuiti nell'ambito di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali intese a evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione e in considerazione del potenziale impatto sulle basi imponibili degli Stati membri, è opportuno conferire al Consiglio, su proposta della Commissione, competenze di esecuzione per adottare decisioni ai sensi della presente direttiva.
(17) Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme stabilite dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.
(18)Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 34 . Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno.
(19)Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 . Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva al fine di costituire le imprese associate di cui all'articolo 5.
(20)Il periodo di conservazione di dieci anni è giustificato per consentire agli Stati membri di rispettare la maggior parte dei termini di prescrizione.(21) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la documentazione sui prezzi di trasferimento, elaborando modelli comuni, stabilendo requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e i periodi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(22)Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera delle norme sui prezzi di trasferimento e della necessità di ridurre i costi di conformità nel mercato interno nel suo complesso, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso il suo parere il [da inserire],
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
La presente direttiva si applica ai contribuenti che sono registrati o soggetti a imposta in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni in uno o più Stati membri.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)"principio di libera concorrenza": la norma internazionale che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero).
2)"risultato di libera concorrenza": il risultato di un'operazione controllata se le condizioni stabilite o imposte tra le imprese associate nelle loro relazioni commerciali o finanziarie fossero state quelle che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti;
3) "intervallo di libera concorrenza": un intervallo di cifre accettabile per stabilire se le condizioni di un'operazione controllata sono conformi al principio di libera concorrenza e che è derivato dall'applicazione dello stesso metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento a più dati comparabili;
4)"stabile organizzazione": una sede fissa di attività economica quale definita nella pertinente convenzione bilaterale volta ad evitare la doppia imposizione o, in mancanza di tale convenzione, nel diritto nazionale;
5)"imprese indipendenti": imprese che non sono imprese associate ai sensi dell'articolo 5;
6)"rettifica primaria": una rettifica al rialzo degli utili imponibili di una società effettuata da un'amministrazione fiscale in una prima giurisdizione a seguito dell'applicazione del principio di libera concorrenza alle operazioni che coinvolgono un'impresa associata in una seconda giurisdizione fiscale;
7) "rettifica corrispondente": una rettifica al ribasso degli utili imponibili di una società effettuata dall'amministrazione fiscale in una seconda giurisdizione a seguito di una rettifica primaria effettuata dall'amministrazione fiscale in una prima giurisdizione, in modo che la ripartizione degli utili da parte delle due giurisdizioni sia coerente;
8) "rettifica di compensazione": una rettifica in cui il contribuente comunica un prezzo di trasferimento a fini fiscali che, secondo il contribuente, è un prezzo di libera concorrenza per un'operazione controllata, anche se tale prezzo differisce dall'importo effettivamente addebitato tra le imprese associate;
9) "metodo del prezzo non controllato comparabile": metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento che confronta il prezzo dei beni o dei servizi trasferiti in un'operazione controllata con il prezzo applicato per beni o servizi trasferiti in un'operazione non controllata comparabile in circostanze comparabili;
10) "metodo del prezzo di rivendita": metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento basato sul prezzo al quale un prodotto acquistato da un'impresa associata è rivenduto a un'impresa indipendente; il prezzo di rivendita viene ridotto del margine del prezzo di rivendita e il risultato, dopo aver sottratto il margine del prezzo di rivendita, può essere considerato, previo adeguamento per altri costi connessi all'acquisto del prodotto, ad esempio i dazi doganali, come un prezzo di libera concorrenza del trasferimento iniziale del bene tra imprese associate;
11)"metodo del costo maggiorato": un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento che utilizza i costi sostenuti dal fornitore di beni (o servizi) in un'operazione controllata; a tali costi viene aggiunta una maggiorazione appropriata per ottenere un utile adeguato in considerazione delle funzioni svolte (tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti) e delle condizioni di mercato; il prezzo, dopo aver aggiunto la maggiorazione alla base di costo appropriata, può essere considerato un prezzo di libera concorrenza dell'operazione controllata originaria;
12)"metodo del margine netto delle operazioni": metodo basato sull'utile dell'operazione che esamina il margine di profitto netto rispetto a una base appropriata, ad esempio costi, vendite, attività, che un contribuente realizza da un'operazione controllata che è opportuno aggregare;
13)"metodo di ripartizione degli utili": metodo di ripartizione degli utili delle operazioni che mostra gli utili da ripartire per le imprese associate derivanti da un'operazione controllata (o da operazioni controllate che è opportuno aggregare) e successivamente suddivide tali utili tra le imprese associate su una base economicamente valida che è prossima alla divisione degli utili che sarebbe stata concordata secondo il principio di libera concorrenza;
14)"analisi di comparabilità": il confronto tra un'operazione controllata e un'operazione non controllata;
15)"operazione controllata": un'operazione tra due imprese associate;
16)"operazione non controllata comparabile": un'operazione tra imprese indipendenti comparabile all'operazione controllata in esame;
17) "gruppo di imprese multinazionali" ("gruppo MNE"): un gruppo multinazionale di imprese associate con stabili organizzazioni in due o più giurisdizioni;
18)"linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento": le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali del 2022, approvate dal Consiglio dell'OCSE a norma della raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate [C(95) 126/final], modificate il 20 gennaio 2022 e incluse nell'allegato I, nonché ogni ulteriore modifica di tali linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento che l'Unione ha approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE;
19)"accordo di contribuzione ai costi": un accordo contrattuale tra imprese commerciali per condividere i contributi e i rischi connessi allo sviluppo, alla produzione o all'ottenimento in comune di beni immateriali, beni materiali o servizi, fermo restando che tali beni immateriali, beni materiali o servizi dovrebbero creare benefici per le singole imprese di ciascuno dei partecipanti.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO
Articolo 4
Norma generale sull'applicazione del principio di libera concorrenza
1.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un'impresa effettui una o più operazioni transfrontaliere commerciali o finanziarie con un'impresa associata, tale impresa determini l'importo dei suoi utili imponibili in modo non conforme al principio di libera concorrenza.
2.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le condizioni stabilite o imposte nelle operazioni transfrontaliere commerciali o finanziarie tra imprese associate non siano coerenti con il principio di libera concorrenza, qualsiasi importo degli utili che sarebbero stati maturati da una delle imprese e che sarebbero stati imponibili per tale impresa in uno Stato membro se le condizioni delle operazioni fossero state conformi al principio di libera concorrenza, ma non siano stati maturati da tale impresa a causa del mancato rispetto di tale principio, sia incluso negli utili imponibili di tale impresa e tassato di conseguenza.
Articolo 5
Imprese associate
1.Ai fini della presente direttiva, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in uno dei modi seguenti:
(a)una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;
(b) una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto;
(c)una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25 % del capitale;
(d)una persona ha diritto al 25 % o più degli utili di un'altra persona.
2.Se più persone partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona di cui al paragrafo 1, tutte le persone interessate sono considerate imprese associate.
3.Se le stesse persone partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più persone di cui al paragrafo 1, tutte le persone interessate sono considerate imprese associate.
4.Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per persona si intende sia una persona giuridica che una persona fisica. Una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.
5.In caso di partecipazioni indirette, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Si considera che una persona che detiene più del 50 % dei diritti di voto detenga il 100 % dei diritti di voto.
6.Una persona fisica, il coniuge o il partner riconosciuto, conformemente al diritto nazionale applicabile, e i suoi ascendenti o discendenti lineari e i suoi fratelli e sorelle sono considerati un'unica persona.
7.Una stabile organizzazione è considerata un'impresa associata dell'impresa di cui fa parte.
Articolo 6
Rettifiche corrispondenti
1.Quando è effettuata una rettifica primaria, gli Stati membri provvedono a effettuare una rettifica corrispondente in modo da evitare la doppia imposizione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)lo Stato membro a cui è stato chiesto di effettuare la rettifica corrispondente concorda che la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza sia in linea di principio che per quanto riguarda l'importo;
(b)la rettifica primaria comporta la tassazione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro al quale è stato chiesto di effettuare la rettifica corrispondente è già stata soggetta a imposta in tale Stato membro;
(c)se si tratta di una giurisdizione di un paese terzo, è in vigore una convenzione fiscale intesa a evitare la doppia imposizione.
2.Gli Stati membri possono concedere una rettifica corrispondente a seguito di una procedura amichevole nel quadro di una convenzione contro la doppia imposizione ai sensi della convenzione intergovernativa del 1990 sull'eliminazione delle doppie imposizioni ("convenzione sull'arbitrato") 36 o della direttiva (UE) 2017/1852 37 .
3.In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché una rettifica corrispondente possa essere effettuata a seguito di una richiesta di un contribuente in vista di una rettifica primaria effettuata in un'altra giurisdizione. Alle rettifiche corrispondenti effettuate a norma del presente paragrafo si applica la seguente procedura:
(a)nella richiesta il contribuente:
i)indica tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per valutare, in base al principio di libera concorrenza, la rettifica primaria effettuata nell'altra giurisdizione;
ii)fornisce un certificato (o documento equivalente) attestante il carattere definitivo della rettifica primaria effettuata nell'altro Stato; se la rettifica primaria non è ancora definitiva alla data di presentazione della richiesta, ciò deve essere indicato unitamente alle condizioni previste affinché le rettifiche diventino definitive; il certificato attestante il carattere definitivo della rettifica primaria è comunque presentato allo Stato membro interessato prima della concessione della rettifica corrispondente.
(b)Gli Stati membri dichiarano la richiesta ammissibile entro 30 giorni mediante una notifica al contribuente se sono state presentate tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). Entro lo stesso arco di tempo gli Stati membri notificano al contribuente la mancanza di eventuali informazioni necessarie e concedono almeno 30 giorni per fornirle. Se il contribuente non trasmette le informazioni richieste entro il termine stabilito, la richiesta può essere respinta in quanto inammissibile.
(c)Gli Stati membri provvedono affinché, quando la doppia imposizione deriva da una rettifica primaria effettuata in un altro Stato membro, la procedura si concluda entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente con un atto motivato di accettazione o rifiuto.
(d)In caso di accettazione, gli Stati membri comunicano all'autorità fiscale dell'altra giurisdizione pertinente il riconoscimento della rettifica corrispondente.
(e)Gli Stati membri provvedono affinché, quando la rettifica corrispondente non è concessa, il contribuente possa comunque perseguire le procedure amichevoli nell'ambito di una convenzione contro la doppia imposizione, della convenzione sull'arbitrato o della direttiva (UE) 2017/1852.
4.Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri provvedono affinché possa essere effettuata una rettifica corrispondente a seguito di audit congiunti o di altre forme di cooperazione amministrativa internazionale quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)le amministrazioni fiscali competenti concordano sulla determinazione del prezzo di libera concorrenza;
(b)le rettifiche primarie e le rettifiche corrispondenti sono concesse simmetricamente per lo stesso importo in tutte le giurisdizioni pertinenti.
5.Fatto salvo il paragrafo 1, in assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)la rettifica al ribasso è conforme al principio di libera concorrenza sia in linea di principio che per quanto riguarda l'importo;
(b)un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e tassato sia nello Stato membro che nell'altra giurisdizione e quindi soggetto a doppia imposizione;
(c)lo Stato membro cui è stato chiesto di effettuare la rettifica al ribasso ha comunicato all'amministrazione fiscale della giurisdizione pertinente l'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso fornendo tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per valutare la rettifica al ribasso in base al principio di libera concorrenza.
Articolo 7
Rettifica di compensazione
Gli Stati membri provvedono affinché una rettifica di compensazione sotto forma di rettifica di fine esercizio avviata dal contribuente sia accettata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(a)prima di registrare l'operazione o la serie di operazioni pertinenti, il contribuente ha compiuto sforzi ragionevoli per conseguire un risultato di libera concorrenza;
(b)il contribuente effettua la rettifica in modo simmetrico nella contabilità in tutti gli Stati membri interessati;
(c)il contribuente applica lo stesso approccio in modo coerente nel tempo;
(d)il contribuente effettua la rettifica prima di presentare la dichiarazione fiscale;
(e)il contribuente è in grado di spiegare perché le sue previsioni non corrispondevano al risultato ottenuto.
Articolo 8
Individuazione delle relazioni commerciali o finanziarie
1.Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione del principio di libera concorrenza inizi con l'individuazione e la precisa delineazione, da un lato, delle relazioni commerciali e finanziarie delle imprese associate e, dall'altro, dell'operazione o delle operazioni effettive tra le imprese associate.
2.L'individuazione e la precisa delineazione delle relazioni commerciali e finanziarie delle imprese associate e delle operazioni effettive si basano sui seguenti aspetti:
(a)una comprensione generale preliminare del settore economico in cui operano le imprese associate e dei fattori che incidono sulle prestazioni delle imprese operanti in tale settore;
(b)un'analisi del funzionamento di ciascuna impresa associata, al fine di individuare le sue relazioni commerciali o finanziarie con le imprese associate;
(c)un'analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti delle operazioni controllate, tenendo conto sia della loro forma che della loro sostanza.
Articolo 9
Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
1.Gli Stati membri provvedono affinché il prezzo di libera concorrenza applicato in un'operazione controllata tra imprese associate sia determinato utilizzando uno dei seguenti metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento:
(a)il metodo del prezzo non controllato comparabile;
(b)il metodo del prezzo di rivendita;
(c)il metodo del costo maggiorato;
(d)il metodo del margine netto delle operazioni;
(e)il metodo di ripartizione degli utili.
2.Oltre ai metodi elencati al paragrafo 1, gli Stati membri consentono l'applicazione di qualsiasi altro metodo e tecnica di valutazione per stimare il prezzo di libera concorrenza solo può essere dimostrato in modo soddisfacente che:
(a)nessuno dei metodi di cui al paragrafo 1 è appropriato o praticabile nelle circostanze del caso;
(b)il metodo o la tecnica di valutazione scelto è conforme al principio di libera concorrenza e fornisce una stima più attendibile del risultato di libera concorrenza rispetto ai metodi elencati al paragrafo 1.
Articolo 10
La regola del metodo più appropriato
1.Gli Stati membri provvedono affinché il prezzo di libera concorrenza sia determinato applicando alle circostanze del caso il metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento.
2.Il metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento è scelto tra i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento di cui all'articolo 9, tenendo conto dei seguenti criteri:
(a)i rispettivi punti di forza e di debolezza dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento;
(b)l'adeguatezza di un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento in considerazione della natura dell'operazione controllata, determinata in particolare attraverso un'analisi delle funzioni svolte da ciascuna impresa nell'operazione controllata, tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti;
(c)il grado di comparabilità tra operazioni controllate e operazioni non controllate, compresa l'affidabilità delle eventuali rettifiche di comparabilità che possono essere necessarie per eliminare le differenze tra di esse;
(d)la disponibilità di informazioni affidabili necessarie per applicare il metodo scelto di determinazione dei prezzi di trasferimento.
Articolo 11
Analisi di comparabilità
1.Gli Stati membri valutano se un'operazione controllata produce un risultato di libera concorrenza comparando le condizioni dell'operazione controllata con le condizioni che sarebbero state fissate se le imprese associate fossero state indipendenti e avessero effettuato un'operazione comparabile in circostanze comparabili.
2.Gli Stati membri si accertano che le operazioni in esame siano comparabili. Per determinare se due o più operazioni siano comparabili, sono presi in considerazione i seguenti fattori, nella misura in cui siano economicamente pertinenti per i fatti e le circostanze di un'operazione:
(a)i termini contrattuali dell'operazione;
(b)le funzioni svolte da ciascuna delle parti dell'operazione, tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti, compreso il modo in cui tali funzioni sono correlate alla generazione di valore più ampia da parte del gruppo di imprese multinazionali cui appartengono le parti, le circostanze relative all'operazione e le pratiche del settore;
(c)le caratteristiche dei beni trasferiti o dei servizi prestati;
(d)le circostanze economiche delle parti e del mercato in cui operano le parti;
(e)le strategie commerciali perseguite dalle parti.
3.Un'operazione non controllata è comparabile a un'operazione controllata se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)nessuna delle (eventuali) differenze tra le operazioni comparate o tra le imprese che effettuano tali operazioni potrebbe incidere in misura rilevante sul prezzo nel mercato libero;
(b)è possibile apportare rettifiche ragionevolmente accurate per eliminare gli effetti sostanziali di tali differenze.
4.Gli Stati membri provvedono affinché la ricerca di operazioni non controllate comparabili sia trasparente e riproducibile.
Articolo 12
Determinazione dell'intervallo di libera concorrenza
1.Gli Stati membri provvedono affinché, quando l'applicazione dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento produce un intervallo di valori, l'intervallo di libera concorrenza sia determinato utilizzando l'intervallo interquartile dei risultati degli elementi comparabili non controllati.
2.L'intervallo interquartile è l'intervallo dal 25º al 75º percentile dei risultati derivati dagli elementi comparabili non controllati.
3.Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente non sia soggetto a rettifica se i suoi risultati rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, a meno che sia dimostrato che uno specifico posizionamento diverso nell'intervallo sia giustificato dai fatti e dalle circostanze del caso particolare.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, se i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, sia presa in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che sia dimostrato che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza tenendo conto delle circostanze del caso specifico. La mediana è il 50º percentile dell'intervallo dei risultati delle operazioni non controllate comparabili.
Articolo 13
Documentazione relativa ai prezzi di trasferimento
1.Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente disponga di informazioni e analisi sufficienti per verificare che le condizioni delle sue operazioni con imprese associate siano conformi all'articolo 4, paragrafo 1; la documentazione dovrebbe comprendere almeno gli elementi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 18, al fine di integrare ulteriormente la norma di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la documentazione, stabilendo modelli comuni, determinando i requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e fissando i termini da rispettare.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE
Articolo 14
Applicazione del principio di libera concorrenza
1.Gli Stati membri includono nella normativa nazionale che recepisce le norme in materia di prezzi di trasferimento di cui al capo II della presente direttiva disposizioni intese a garantire che tali norme sui prezzi di trasferimento siano applicate in modo coerente con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
2.Il Consiglio può stabilire ulteriori norme, coerenti con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia imposizione. Tali operazioni specifiche sono le seguenti:
(a)il trasferimento di attività immateriali o di diritti su attività immateriali tra imprese associate, compresi i beni immateriali di difficile valutazione;
(b)la prestazione di servizi tra imprese associate, compresa la prestazione di servizi di marketing e di distribuzione;
(c)accordi di contributo ai costi tra imprese associate;
(d)operazioni tra imprese associate nel contesto di ristrutturazioni aziendali;
(e)operazioni finanziarie;
(f)operazioni tra la sede centrale e le stabili organizzazioni.
3.Le norme di cui al paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Valutazione
1.La Commissione esamina e valuta l'applicazione della presente direttiva ogni cinque anni e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2031.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali.
3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire a norma del paragrafo 2, nonché il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.
4.La Commissione mantiene riservate le informazioni comunicatele a norma del paragrafo 2, conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e all'articolo 16 della presente direttiva.
5.Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
Articolo 16
Protezione dei dati
1.Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva ai fini dell'applicazione dell'articolo 5. Nel trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, nell'ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva.
2.Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.
Articolo 17
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2014 38 .
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 18
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.
2.La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.
3.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
5.Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 13 entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Consiglio. Il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla notifica di tale atto. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Consiglio ha sollevato obiezioni.
Articolo 19
Informazione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione in merito all'adozione degli atti delegati, a qualsiasi obiezione mossa agli stessi o alla revoca della delega di poteri da parte del Consiglio
6..
Articolo 20
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [31 dicembre 2025]le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2026].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 21
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 22
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Direttiva sui prezzi di trasferimento
1.2.Settore/settori interessati
Politica fiscale
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 39
la proroga di un'azione esistente
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
Aumento della certezza fiscale; la proposta mira ad aumentare la certezza fiscale introducendo un approccio più chiaro e più comune in materia di prezzi di trasferimento in tutta l'UE.
1.4.2.Obiettivi specifici
1) Introdurre il principio di libera concorrenza nella legislazione dell'UE.
2) Chiarire il ruolo delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.
3) Garantire l'applicazione coerente del principio di libera concorrenza nell'Unione.
4) Ridurre i casi di doppia imposizione e di doppia non imposizione.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Norme più chiare e armonizzate potrebbero anche determinare una riduzione delle controversie relative ai prezzi di trasferimento in tutta l'UE, nonché una riduzione della doppia imposizione e della doppia non imposizione. Un approccio più comune ai prezzi di trasferimento può comportare la riduzione dei costi relativi alla conformità alle norme in materia di prezzi di trasferimento nei vari Stati membri.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.
1) Obiettivo: riduzione del rischio di doppia imposizione e contenzioso.
Indicatori: numero di controversie in materia di doppia imposizione tra Stati membri, che figurano come "nuove voci" (dopo l'entrata in vigore della direttiva sui prezzi di trasferimento) nelle procedure amichevoli (PA) e nell'arbitrato.
Strumenti di misurazione: dati raccolti dalla TAXUD su nuove PA e sul numero di casi a titolo della convenzione sull'arbitrato e della direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale.
2) Obiettivo: aumento della certezza fiscale.
Indicatori: numero di controversie in materia di doppia imposizione tra Stati membri, che figurano come "nuove voci" (dopo l'entrata in vigore della direttiva sui prezzi di trasferimento) nelle procedure amichevoli (PA) e nell'arbitrato.
Strumenti di misurazione: dati raccolti dalla TAXUD su nuove PA e sul numero di casi a titolo della convenzione sull'arbitrato e della direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La Commissione intende proporre progetti di atti di esecuzione concernenti la maggioranza delle operazioni di cui all'articolo 14 e fornire ulteriori precisazioni per quanto riguarda la documentazione uniforme sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 13 nei primi cinque anni di applicazione della direttiva.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)
Tutti gli Stati membri dell'UE hanno introdotto nella propria legislazione nazionale il principio di libera concorrenza. Le legislazioni nazionali degli Stati membri tuttavia presentano differenze rilevanti. Lo status e il ruolo delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento inoltre variano da uno Stato membro all'altro, dando luogo a diverse interpretazioni del principio di libera concorrenza.
Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)
In virtù dell'intrinseco elemento transfrontaliero dei prezzi di trasferimento, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione deriva dalla possibilità di stabilire un approccio comune a livello dell'UE in materia di prezzi di trasferimento che si tradurrà in una maggiore certezza fiscale e può essere conseguito solo a livello dell'UE.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La presente iniziativa legislativa è nuova a livello dell'UE. Le norme in materia di prezzi di trasferimento non sono armonizzate a livello dell'UE mediante atti legislativi. In passato, la Commissione ha trattato la questione dei prezzi di trasferimento tramite l'operato del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (JTPF) 40 , un gruppo di esperti istituito dalla Commissione nel 2002 e incaricato di proporre alla Commissione soluzioni pragmatiche e non legislative ai problemi pratici posti dalle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell'UE. Il mandato del JTPF è scaduto nel 2019 e non è stato rinnovato.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
La presente direttiva riflette una delle azioni previste nel "piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa". Per garantire una fiscalità equa è necessario prevenire gli abusi fiscali. La proposta utilizzerà procedure, modalità e strumenti informatici simili a quelli già istituiti o in fase di sviluppo nell'ambito della DAC.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Al fine di proporre un atto di esecuzione la Commissione dovrà collaborare con esperti in materia di prezzi di trasferimento e organizzare riunioni per chiedere il loro parere. Potrebbe essere istituito un gruppo di esperti permanente per consentire lo scambio di competenze. I costi relativi a tali riunioni saranno finanziati dal bilancio dell'UE.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
durata limitata
– in vigore a decorrere dal AAAA fino al AAAA
– incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
durata illimitata
–– attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–– e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 41
Gestione diretta ad opera della Commissione
– ad opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
– ad opera delle agenzie esecutive
Gestione concorrente con gli Stati membri
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità di gestione, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
La Commissione provvederà affinché siano adottate misure per monitorare il funzionamento dell'intervento e valutarlo rispetto ai principali obiettivi strategici.
Gli Stati membri presenteranno alla Commissione, su base annuale, dati per le informazioni di cui alla tabella precedente sugli indicatori di prestazione, che saranno utilizzati per monitorare la conformità alla direttiva. Mano a mano che saranno disponibili dati di monitoraggio, e se lo ritiene opportuno, la Commissione valuterà la revisione di alcune sue caratteristiche nell'atto di esecuzione per il sistema di comunicazione.
Cinque anni dopo l'attuazione della direttiva sarà effettuata una valutazione che consentirà alla Commissione di riesaminare i risultati della politica per quanto riguarda i suoi obiettivi e gli impatti complessivi in termini di miglioramento dell'applicazione uniforme del principio di libera concorrenza nell'UE e anche di riduzione della doppia imposizione e della doppia non imposizione.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
L'attuazione dell'iniziativa dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri.
Dopo l'adozione della direttiva, la Commissione parteciperà solo alla preparazione delle norme mediante atti di esecuzione e agirà solo in caso di violazioni della direttiva.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Gli elementi principali della strategia di controllo sono i seguenti.
Contratti di appalto
Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".
Verifica tecnica degli appalti
La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.
Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.
Verifica ex ante degli impegni
Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Di conseguenza, il 100 % degli importi impegnati sono coperti dalla verifica ex-ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.
Verifica ex ante dei pagamenti
Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze corrispondente. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.
Dichiarazioni degli ordinatori sottodelegati
Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo (per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis) non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito di tale regolamento.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della
|
Contributo |
||||
|
Numero
|
Diss./Non-diss 42 . |
di paesi EFTA 43 |
di paesi candidati e potenziali candidati 44 |
di altri paesi terzi |
altre entrate con destinazione specifica |
||
|
Migliorare il corretto funzionamento dei sistemi fiscali |
Diss. |
NO |
NO |
NO |
NO |
||
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Linea di bilancio |
Natura della
|
Contributo |
|||
|
Numero
|
Diss./Non diss. |
di paesi EFTA |
di paesi candidati e potenziali candidati |
di altri paesi terzi |
altre entrate con destinazione specifica |
|
|
[XX.YY.YY.YY] |
Diss. |
SÌ/NO |
SÌ/NO |
SÌ/NO |
SÌ/NO |
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
|
Numero |
03 04 0100 |
|
DG: TAXUD |
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE |
|||
|
□ Stanziamenti operativi |
||||||||||
|
Linea di bilancio 46 |
Impegni |
(1a) |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,195 |
||||
|
Pagamenti |
(2a) |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,195 |
|||||
|
Linea di bilancio |
Impegni |
(1b) |
||||||||
|
Pagamenti |
(2b) |
|||||||||
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 47 |
||||||||||
|
Linea di bilancio |
(3) |
|||||||||
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni |
=1a+1b+3 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,195 |
||||
|
Pagamenti |
=2a+2b +3 |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,195 |
|||||
|
|
Impegni |
(4) |
||||||||
|
Pagamenti |
(5) |
|||||||||
|
□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
(6) |
|||||||||
|
TOTALE degli stanziamenti
|
Impegni |
=4+ 6 |
||||||||
|
Pagamenti |
=5+ 6 |
|||||||||
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
|
□ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative) |
Impegni |
(4) |
||||||||
|
Pagamenti |
(5) |
|||||||||
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative) |
(6) |
|||||||||
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni |
=4+ 6 |
||||||||
|
Pagamenti |
=5+ 6 |
|||||||||
|
|
7 |
"Spese amministrative" |
Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" da introdurre in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
TOTALE |
|||||
|
DG TAXUD |
||||||||||
|
□ Risorse umane |
1,026 |
1,026 |
1,026 |
3,078 |
||||||
|
□ Altre spese amministrative |
0,052 |
0,052 |
0,52 |
0,156 |
||||||
|
TOTALE DG TAXUD |
Stanziamenti |
1,078 |
1,078 |
1,078 |
3,234 |
|||||
|
TOTALE stanziamenti
|
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
1,078 |
1,078 |
1,078 |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
TOTALE |
|||||
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni |
1,143 |
1,143 |
1,143 |
3,429 |
|||||
|
Pagamenti |
0,065 |
0,065 |
0,065 |
0,195 |
||||||
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati |
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
TOTALE |
|||||||||||||
|
RISULTATI |
|||||||||||||||||||
|
Tipo 49 |
Costo medio |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
N. |
Costo |
N. totale |
Costo totale |
||
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 50 … |
|||||||||||||||||||
|
- Risultato |
|||||||||||||||||||
|
- Risultato |
|||||||||||||||||||
|
- Risultato |
|||||||||||||||||||
|
Totale parziale obiettivo specifico 1 |
|||||||||||||||||||
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 |
|||||||||||||||||||
|
- Risultato |
|||||||||||||||||||
|
Totale parziale obiettivo specifico 2 |
|||||||||||||||||||
|
TOTALI |
|||||||||||||||||||
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
TOTALE |
|
RUBRICA 7
|
||||||||
|
Risorse umane |
1,026 |
1,026 |
1,026 |
3,078 |
||||
|
Altre spese amministrative |
0,052 |
0,052 |
0,052 |
0,156 |
||||
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
1,078 |
1,078 |
1,078 |
3,234 |
|
Esclusa la RUBRICA 7
52
|
||||||||
|
Risorse umane |
||||||||
|
Altre spese
|
||||||||
|
Totale parziale
|
|
TOTALE |
1,078 |
1,078 |
1,078 |
3,234 |
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
|
Anno
|
Anno 2027 |
Anno |
Anno |
Anno |
Totale |
|||
|
□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
|||||||||
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
|
20 01 02 03 (delegazioni) |
|||||||||
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta) |
|||||||||
|
01 01 01 11 (ricerca diretta) |
|||||||||
|
Altre linee di bilancio (specificare) |
|||||||||
|
□ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 53 |
|||||||||
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) |
|||||||||
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni) |
|||||||||
|
XX 01 xx yy zz 54 |
- in sede |
||||||||
|
- nelle delegazioni |
|||||||||
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta) |
|||||||||
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta) |
|||||||||
|
Altre linee di bilancio (specificare) |
|||||||||
|
TOTALE |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei |
Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli Stati membri, preparazione degli atti di esecuzione, organizzazione di riunioni con esperti, partecipazione a riunioni dell'OCSE. Poiché attualmente la DG TAXUD non dispone delle risorse necessarie, nel futuro bilancio della DG TAXUD dovrebbero essere aggiunti altri ETP. |
|
Personale esterno |
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
– può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.
– comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.
– comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
– non prevede cofinanziamenti da terzi
– prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
Totale |
|||
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento |
||||||||
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati |
||||||||
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
– La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
– La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
– sulle risorse proprie
– su altre entrate
–indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate: |
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso |
Incidenza della proposta/iniziativa 56 |
||||||
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |
||||
|
Articolo …………. |
||||||||
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 12.9.2023
COM(2023) 529 final
ALLEGATO
della proposta di Direttiva del Consiglio
sui prezzi di trasferimento
EMPTY
ALLEGATO
LINEE GUIDA DELL'OCSE SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO