Strasburgo, 12.9.2023

COM(2023) 528 final

2023/0320(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE

{SEC(2023) 308 final} - {SWD(2023) 301 final} - {SWD(2023) 302 final} - {SWD(2023) 303 final}


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 

Motivi e obiettivi della proposta 

Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2022 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha riconosciuto l'importanza di intraprendere ulteriori azioni volte a facilitare l'attività delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato interno e ha annunciato un "pacchetto di aiuti" per le PMI. Il pacchetto di aiuti per le PMI, adottato oggi dalla Commissione, offre alle PMI un prezioso sostegno per garantire il flusso di cassa, semplificare, investire e crescere. La presente iniziativa fa parte del pacchetto.

Gli attuali sistemi di tassazione delle imprese nell'UE presentano un notevole grado di complessità. Per le imprese ciò si traduce in elevati costi di conformità, ostacoli alle operazioni transfrontaliere, rischi di doppia imposizione e/o di imposizione addizionale con conseguente incertezza fiscale e controversie giuridiche frequenti e di lunga durata. Tali difficoltà costituiscono un onere proporzionalmente maggiore per le PMI rispetto ai grandi gruppi imprenditoriali. Le PMI destinano circa il 2,5 % del loro fatturato all'adempimento degli obblighi fiscali (ad es. imposta sul reddito delle società, IVA e imposte sul reddito), mentre le grandi imprese vi destinano lo 0,7 %, in quanto sono in grado di sfruttare le economie di scala 1 . Se le PMI desiderano operare a livello transfrontaliero, diventano tassabili in più di uno Stato membro non appena vi creano una stabile organizzazione. L'adempimento di tali obblighi comporta costi fissi, il che crea un ostacolo che può impedire alle PMI di sviluppare la propria attività a livello transfrontaliero. È il caso in particolare della fase iniziale dell'espansione, quando la portata delle attività svolte all'estero è perlopiù accessoria rispetto a quella delle attività principali svolte nello Stato di origine.

È dunque importante che le PMI che prevedono di crescere ed espandersi a livello transfrontaliero attraverso le stabili organizzazioni possano continuare ad applicare le norme fiscali che conoscono per calcolare il risultato imponibile delle stabili organizzazioni negli altri Stati membri. Ciò consentirà loro di decidere al meglio per la propria attività: se continuare ad applicarvi diverse serie di norme fiscali oppure applicare le norme fiscali della sede centrale; il tutto dopo aver considerato l'entità dei costi di conformità e la complessità amministrativa che può derivare dalla coesistenza di diverse norme fiscali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel 2005 la Commissione europea ha adottato una comunicazione che stabilisce una possibile soluzione ai costi di conformità e ad altri ostacoli fiscali affrontati dalle PMI 2 . Essa presentava un sistema di "tassazione dello Stato di residenza" basato sull'idea del riconoscimento e dell'accettazione reciproci delle norme fiscali da parte degli Stati membri dell'UE su base volontaria. Il sistema era pensato su base volontaria sia per gli Stati membri sia per le imprese e sarebbe stato operativo per una fase pilota di cinque anni. Il suo ambito di applicazione era più ampio. Comprendeva sia le stabili organizzazioni sia le controllate e prevedeva un quadro in materia fiscale più complesso, come la base imponibile consolidata e l'allocazione della base imponibile basata su fattori oggettivi. Tuttavia gli Stati membri non hanno mai attuato le soluzioni raccomandate del progetto pilota.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è pienamente coerente con la politica della Commissione a sostegno delle PMI. Nel 2020 la Commissione ha avviato una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale 3 , che prevede azioni basate su tre pilastri: ·potenziare le capacità e sostenere la transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione; ridurre l'onere normativo e migliorare l'accesso al mercato; e migliorare l'accesso ai finanziamenti.

A settembre 2022, nel discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato azioni aggiuntive, come il pacchetto di aiuti per le PMI 4 , adottato oggi dalla Commissione e nell'ambito del quale rientra la presente iniziativa. Il pacchetto dovrebbe offrire alle PMI un prezioso sostegno per garantire il flusso di cassa, rispettare gli obblighi normativi, investire e crescere. La comunicazione sul pacchetto di aiuti per le PMI affronta anche la questione dell'accesso delle PMI ai finanziamenti e alle competenze e del quadro normativo di riferimento. Infine il pacchetto comprende le norme riviste sui ritardi di pagamento 5 , volte a migliorare la disciplina dei pagamenti e a proteggere le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La direttiva proposta, che prevede procedure centralizzate di dichiarazione e accertamento fiscale e di riscossione delle imposte e uno sportello unico, è inoltre pienamente in linea con l'obiettivo della Commissione di razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione per le imprese e le amministrazioni, come indicato nella comunicazione sulla competitività a lungo termine dell'UE di marzo 2023 (COM(2023) 168 final).

Inoltre l'Unione dei mercati dei capitali mobilita investimenti privati transfrontalieri in imprese di tutte le dimensioni, integrando il sostegno pubblico e riducendo la dipendenza delle PMI da singole fonti o singoli fornitori di finanziamenti.

Infine, per consentire alle PMI di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in ulteriori oneri amministrativi inutili, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , che ha istituito lo sportello digitale unico, prevede norme generali per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Anche le informazioni relative alle disposizioni fiscali stabilite nella presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili agli utenti transfrontalieri attraverso lo sportello digitale unico, conformemente al regolamento (UE) 2018/1724, nella categoria L.5.

Pertanto la direttiva proposta è coerente con tale approccio, in quanto incoraggia le PMI a espandersi a livello transfrontaliero e mira a far sì che i costi di conformità fiscale non impediscano alle PMI di sfruttare appieno il mercato interno, rendendo al contempo pubbliche e accessibili le informazioni utili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ 

Base giuridica

La presente proposta rientra nell'ambito dell'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le norme contenute nella proposta mirano al ravvicinamento delle disposizioni legislative, delle regolamentazioni o delle prassi amministrative degli Stati membri, in quanto queste hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. La proposta è pertanto adottata secondo una procedura legislativa speciale conformemente al presente articolo e in forma di direttiva. La competenza dell'Unione in tale settore è concorrente con quella degli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le imprese dell'UE operano sempre di più a livello transfrontaliero nel mercato interno, ma l'attuale quadro fiscale dell'UE è costituito da 27 diversi regimi di imposta sulle società. Tale molteplicità di norme determina una frammentazione e rappresenta un serio ostacolo all'attività imprenditoriale. Le imprese transfrontaliere infatti sostengono elevati costi di conformità fiscale nel mercato interno, in quanto sono tenute a rispettare quanto previsto da diversi quadri giuridici. Ciò vale in particolare per le PMI, per le quali tali costi sono proporzionalmente molto più elevati 7 . Inoltre le disparità esistenti tra gli Stati membri creano disallineamenti che possono portare alla doppia (non) imposizione. 

Tali problematiche sono comuni a tutti gli Stati membri e non possono essere affrontate efficacemente attraverso singoli interventi nazionali. Poiché queste derivano in primo luogo dalla coesistenza di diversi regimi fiscali, interventi nazionali diversi produrrebbero effetti insufficienti e non coordinati. Analogamente, nonostante i vantaggi che anche una migliore cooperazione apporterebbe, tale approccio è stato principalmente di tipo bilaterale e limitato.

In tale contesto può essere efficace solo un'iniziativa di semplificazione a livello dell'UE, che si presenta come l'unico strumento giuridico adeguato. L'esistenza di un quadro di semplificazione per le PMI che permetta loro di applicare un'unica normativa fiscale qualora desiderino svilupparsi all'estero ridurrebbe in modo significativo la complessità e le sue ripercussioni.

Un intervento a livello dell'UE apporterebbe un chiaro valore aggiunto. Per le PMI la semplificazione può funzionare efficacemente solo riconoscendo che, ai fini della tassazione delle stabili organizzazioni, che costituiscono solo un'estensione della personalità giuridica della sede centrale, le norme fiscali dello Stato membro di origine (sede centrale) possono essere applicate per calcolare la base imponibile negli Stati membri di "espansione", ossia dove sono situate le stabili organizzazioni. Inoltre, invece di presentare una dichiarazione fiscale in ogni Stato membro in cui una PMI ha una presenza imponibile tramite una stabile organizzazione, le PMI sarebbero in grado di rispettare tutte le prescrizioni attraverso la sede centrale e solo nello Stato membro della sede centrale (sportello unico). Anche per le amministrazioni fiscali, che attualmente valutano i debiti d'imposta delle stesse imprese transfrontaliere separatamente, ma ciascuna soltanto con le proprie risorse, tale soluzione si dimostra più efficiente.

La presente iniziativa è quindi in linea con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, TFUE, considerando che gli obiettivi non possono essere raggiunti in misura sufficiente attraverso singoli interventi nazionali e che un approccio comune per tutti gli Stati membri avrebbe il massimo delle possibilità di realizzare gli obiettivi prefissati.

Proporzionalità

Le misure previste si limitano a quanto strettamente necessario per facilitare le attività transfrontaliere delle PMI e garantiscono dunque il corretto funzionamento del mercato interno. Esse rispettano quindi il principio di proporzionalità. Nell'ambito di applicazione della misura proposta rientra unicamente il calcolo del risultato imponibile in situazioni circoscritte, e non l'armonizzazione delle norme fiscali negli Stati membri. Le stabili organizzazioni non sono dotate di una personalità giuridica distinta da quella della sede centrale stessa. Esse costituiscono una presenza imponibile di una PMI in un altro Stato membro, che tuttavia crea diritti di imposizione per lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione. La proposta non prescrive l'armonizzazione dei regimi di imposta sulle società, ma si limita a prevedere la possibilità per le PMI di utilizzare un'unica normativa fiscale (ossia le norme dello Stato membro della sede centrale) per calcolare il risultato imponibile relativo alle attività svolte attraverso una stabile organizzazione. Il sistema si basa sul riconoscimento e l'accettazione reciproci tra gli Stati membri delle rispettive norme fiscali per le PMI con stabili organizzazioni. Inoltre tale semplificazione è facoltativa per tutte le PMI ammissibili. Le aliquote d'imposta e le politiche di applicazione della normativa rimarranno di competenza degli Stati membri delle stabili organizzazioni. Di conseguenza la presente iniziativa è anche in linea con il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, TFUE, in quanto il suo contenuto e la sua forma si limitano a quanto necessario e commisurato agli obiettivi prefissati.

Scelta dell'atto giuridico

Si tratta di una proposta di direttiva, che è il solo strumento giuridico ammissibile ai sensi della base giuridica (articolo 115 TFUE). 

3.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Risultati delle consultazioni dei portatori di interessi

Nel più ampio contesto del pacchetto Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), i servizi della Commissione hanno avviato una consultazione pubblica che ha avuto ad oggetto anche aspetti pertinenti alle PMI. Tutti i contributi ricevuti sono stati debitamente considerati, anche in relazione alle PMI.

Durante una riunione con la rete dei rappresentanti per le PMI, un gruppo di esperti consultato regolarmente dalla Commissione, sono stati consultati i portatori di interessi del settore delle PMI e sono stati scambiati pareri sulle opzioni previste specificamente per le PMI che operano a livello transfrontaliero.

Valutazione d'impatto

La relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa sul progetto di relazione sulla valutazione d'impatto esaminato dal comitato per il controllo normativo e discusso nella riunione pertinente del 24 maggio 2022. Nel parere datato 26 maggio 2023 il comitato per il controllo normativo ha delineato delle raccomandazioni.

È stato ritenuto necessario presentare come proposte separate le iniziative valutate nella relazione che hanno ricevuto il parere positivo con riserva da parte del comitato per il controllo normativo. Per tale motivo, la relazione sulla valutazione d'impatto in questione riguarda unicamente l'impatto della presente proposta.

La relazione sulla valutazione d'impatto della presente proposta rappresenta fedelmente l'analisi sulle PMI contenuta nel progetto di valutazione d'impatto esaminato e integra le raccomandazioni del comitato per il controllo normativo a tal proposito.

La relazione esamina l'impatto della proposta sulla base di diverse opzioni strategiche, di cui tre sono prese in esame:

l'opzione di riferimento (status quo) prevede il mantenimento del quadro strategico esistente. Ciò significa che l'UE manterrebbe 27 diversi regimi di imposta sulle società e non offrirebbe alcuna semplificazione amministrativa alle PMI con presenza imponibile in altri Stati membri. Tutto questo porrebbe continui ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto le PMI continueranno ad affrontare costi di conformità eccessivamente più elevati e condizioni di disparità. Rispetto alle opzioni strategiche, ciò implicherebbe una perdita economica dovuta alla continua insufficiente partecipazione delle PMI al mercato interno.

Opzione 1: sistema fiscale opzionale basato sulle norme della sede centrale per le PMI con stabili organizzazioni

Un'opzione prevede di includere nell'ambito di applicazione della proposta solo le PMI con stabili organizzazioni in altri Stati membri e non le PMI con controllate. Tali PMI avrebbero una presenza imponibile in uno o più altri Stati membri attraverso le stabili organizzazioni. L'opzione propone che, qualora la PMI scelga di applicare tale sistema, i risultati imponibili di ciascuna sua stabile organizzazione siano calcolati conformemente alle norme applicabili dello Stato della sede centrale. Le PMI dovrebbero decidere di adottare il sistema in modo esplicito. Al fine di evitare elusioni, le norme sarebbero accompagnate dall'obbligo per le PMI che hanno deciso in tal senso di applicare le norme dello Stato della sede centrale per un periodo di tempo minimo, ad esempio cinque anni. Inoltre le PMI avrebbero il diritto di rinnovare la propria scelta ogni cinque anni senza limiti, purché continuino a soddisfare i requisiti di ammissibilità. L'ammissibilità, così come le disposizioni in materia di cessazione, è volta a scoraggiare abusi ed eventuali pratiche di pianificazione fiscale, quali il trasferimento deliberato della sede centrale in un paese a basso tasso di imposizione.

Opzione 2: sistema fiscale opzionale basato sulle norme della sede centrale per le PMI con stabili organizzazioni e controllate

In alternativa, la seconda opzione consiste nel consentire alle PMI ammissibili di applicare le medesime norme per il calcolo dei risultati imponibili sia delle stabili organizzazioni sia delle controllate. Allo stesso modo, questi sarebbero poi calcolati utilizzando le norme applicabili nello Stato membro della relativa sede centrale. L'ambito di applicazione della proposta sarebbe così ampliato anche ai gruppi di entità. L'analisi degli elementi tecnici è la stessa valida per la prima opzione; a differire sono le implicazioni, che dipendono dal fatto che le norme comuni siano applicate alle controllate o alle stabili organizzazioni: le prime sono infatti persone giuridiche distinte, mentre le seconde sono parte della stessa entità giuridica della sede centrale.

La valutazione d'impatto conclude che l'opzione 1 è quella prescelta. Essa non solo si dimostra efficace nella realizzazione degli obiettivi specifici dell'iniziativa, ma dimostra anche efficienza, in quanto il suo ambito di applicazione limitato è delineato in modo da includere solo le PMI con stabili organizzazioni in un altro Stato membro, che effettivamente si trovano nella fase iniziale dell'espansione.

Per le PMI che possono avere in programma di espandersi a livello transfrontaliero e che possono essere state frenate dalla prospettiva di elevati costi di conformità, la semplificazione risponderà ampiamente agli obiettivi. Le norme sono facoltative per le PMI che rientrano nell'ambito di applicazione e possono quindi essere utilizzate da coloro che ne possono beneficiare; ciò dovrebbe garantire efficacia per tali PMI.

È possibile prevedere che le PMI che desiderano espandersi a livello transfrontaliero molto probabilmente lo faranno dapprima attraverso una stabile organizzazione, anziché costituendo già un'entità giuridica separata secondo il diritto societario degli altri Stati membri. Quest'ultima opzione comporterebbe inoltre un costo di conformità aggiuntivo. Per tale motivo questa opzione sarebbe efficace anche per incoraggiare l'espansione transfrontaliera e, nello specifico, per rimuovere gli ostacoli fiscali che possono impedire alle PMI di partecipare pienamente al mercato interno.

La valutazione d'impatto comprende un'analisi costi-benefici dell'iniziativa, che si prevede positiva. Nell'ambito di questa opzione, tra i vantaggi per le PMI vi è il fatto che le semplificazioni che l'iniziativa introdurrebbe possono ridurre gli attuali costi di conformità fiscale per impresa e che, secondo le previsioni, queste stimoleranno gli investimenti e la crescita attraverso un maggior numero di attività transfrontaliere. Si prevedono benefici anche sul fronte dell'amministrazione fiscale, in primo luogo grazie alla gestione mediante uno sportello unico delle dichiarazioni fiscali, degli accertamenti fiscali e della riscossione delle imposte e, in secondo luogo, con la riduzione dei rischi di frode o abuso mediante la predisposizione di un sistema unico. Attualmente la probabilità di irregolarità e frodi da parte di un contribuente con stabili organizzazioni in diversi Stati membri è maggiore rispetto a quella di un contribuente soggetto a un'unica amministrazione fiscale; le verifiche e i controlli sarebbero più semplici e rigorosi.

I costi della proposta non possono essere stimati con precisione in quanto la proposta non ha precedenti e non esistono dati specifici che possano essere utilizzati in modo affidabile per produrre stime precise. Tuttavia la relazione descrive i possibili costi per le PMI e le amministrazioni fiscali e indica alcune stime. Si stima che i costi siano modesti rispetto ai benefici previsti derivanti dalla semplificazione. Tali stime sono riportate nell'allegato 3 della relazione sulla valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta mira a ridurre gli oneri normativi sia per i contribuenti sia per le amministrazioni fiscali. I costi di conformità fiscale rappresentano un onere per le PMI e la loro riduzione sarà un vantaggio fondamentale dell'attuazione dell'iniziativa. La riduzione stimata dei costi di conformità è riportata nella relazione sulla valutazione d'impatto.

Al fine di realizzare gli obiettivi dell'iniziativa in modo proporzionato, l'opzione prescelta è l'opzione 1. Le PMI con stabili organizzazioni in uno o più altri Stati membri avranno la possibilità di applicare le norme fiscali della sede centrale per calcolare il risultato imponibile delle loro stabili organizzazioni. Tale discrezionalità lasciata al contribuente dovrebbe ridurre in modo efficace gli oneri normativi. È probabile che, qualora possano beneficiare della semplificazione offerta dalle norme, le PMI applichino questa opzione. In caso contrario, continueranno ad applicare le norme vigenti. In tal modo l'ambito di applicazione della proposta garantisce che i costi di conformità per le PMI siano mantenuti bassi. Infine, dal momento che la proposta mira principalmente a soddisfare le esigenze delle imprese transfrontaliere che hanno una presenza imponibile in più di uno Stato membro, molte microimprese saranno di fatto escluse dall'ambito di applicazione. 

Anche le amministrazioni fiscali, in particolare quelle degli Stati membri ospitanti, dovrebbero beneficiare della riduzione del carico di lavoro prevista, in quanto la dichiarazione e l'accertamento fiscale e la riscossione delle imposte saranno centralizzati nello Stato membro della sede centrale. Per quest'ultimo il carico di lavoro aggiuntivo sarà in qualche misura compensato da un minor numero di controversie e procedure che attualmente sono dovute all'applicazione di diverse norme allo stesso reddito o alle stesse operazioni.

Diritti fondamentali

Non si prevede che la presente proposta abbia un impatto considerevole sui diritti fondamentali. Le misure proposte sono compatibili con i diritti, le libertà e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 15. L'articolo 18 della proposta garantirà nello specifico la protezione dei dati personali. Mediante la creazione di condizioni di parità, l'eliminazione degli ostacoli transfrontalieri e la garanzia di una maggiore certezza fiscale, la proposta contribuirà inoltre a prevenire eventuali discriminazioni o limitazioni ingiustificate delle libertà connesse all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per i dettagli si veda la scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta. Si noti che la presente proposta non dovrebbe comportare un'incidenza significativa sul bilancio, in quanto tale incidenza si limita allo scambio di informazioni tra la sede centrale e gli Stati membri ospitanti.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione 

La Commissione esaminerà la situazione negli Stati membri a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore delle norme della direttiva e pubblicherà una relazione.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, in un primo momento sarà necessario concedere agli Stati membri il tempo e tutta l'assistenza necessaria per la corretta attuazione delle norme dell'UE. La Commissione valuterà l'applicazione della direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore e presenterà al Consiglio una relazione sul suo funzionamento. Se del caso, tale relazione può essere accompagnata da una proposta di modifica della direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che possono essere richieste ai fini della valutazione.

Oltre alla valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'iniziativa saranno monitorate regolarmente e costantemente utilizzando i seguenti indicatori predefiniti: costi di conformità per le PMI, in relazione al loro fatturato e alle PMI comparabili che non applicano la semplificazione proposta; numero di PMI che hanno applicato l'opzione; numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione; numero di PMI che sono state escluse dall'ambito di applicazione a causa della creazione di una controllata; fatturato delle PMI che rientrano nell'ambito di applicazione, rispetto alle PMI comparabili che non applicano la semplificazione proposta.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta 

Oggetto

La direttiva prevede un approccio semplificato volto ad assoggettare le PMI indipendenti che operano a livello transfrontaliero nell'UE all'imposizione relativa alle loro stabili organizzazioni in altri Stati membri. Tale approccio semplificato è denominato "fiscalità della sede centrale" (articolo 1). La soluzione si limita alle norme fiscali per il calcolo del risultato imponibile delle stabili organizzazioni e non riguarda le norme in materia di sicurezza sociale applicate nello Stato membro della stabile organizzazione, né influisce sulle attuali convenzioni bilaterali intese a evitare la doppia imposizione.

Ambito di applicazione 

L'ambito di applicazione delle norme è limitato alle PMI indipendenti che operano esclusivamente attraverso le stabili organizzazioni in uno o più Stati membri (articolo 2).

Requisiti di ammissibilità, opzione ed esclusioni

Le PMI ammissibili avranno la possibilità di calcolare i risultati imponibili delle loro stabili organizzazioni basandosi unicamente sulle norme fiscali dello Stato membro della sede centrale, mentre le aliquote d'imposta applicabili rimarranno quelle degli Stati membri in cui sono situate le stabili organizzazioni. L'opzione e il suo rinnovo sono tuttavia strettamente limitati da requisiti di ammissibilità volti a far fronte ai possibili rischi di elusione delle norme (articoli 3 e 9). L'opzione ha una durata di cinque anni (articolo 7), a meno che la sede centrale non cambi residenza nel frattempo o il fatturato congiunto delle stabili organizzazioni non diventi almeno il triplo di quello della sede centrale (articolo 8), nel qual caso le norme fiscali della sede centrale cesseranno di applicarsi.

Al termine di ogni periodo di cinque anni, le PMI avranno il diritto di rinnovare la propria scelta per altri cinque anni senza limiti, a condizione che continuino a soddisfare i requisiti di ammissibilità (articolo 9).

Le disposizioni in materia di ammissibilità e di cessazione sono intese a scoraggiare abusi ed eventuali pratiche di pianificazione fiscale, quali il trasferimento deliberato della sede centrale in uno Stato membro dotato di un sistema fiscale le cui caratteristiche garantiscono una bassa imposizione. Quando una PMI indipendente decide di costituire una controllata, o il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni diventa almeno il doppio del fatturato della sede centrale, o nel momento in cui questa cessa del tutto di qualificarsi come PMI, non può rinnovare le norme fiscali della sede centrale alla scadenza del periodo di cinque anni (articolo 10).

Procedure centralizzate

Grazie a uno sportello unico, le PMI che rientrano nell'ambito di applicazione potranno interagire unicamente con l'amministrazione fiscale dello Stato membro della sede centrale sia per la procedura volta all'adozione dell'opzione sia per gli obblighi di dichiarazione e il pagamento delle imposte (articoli 6, 9, 11 e 14). L'"entità che presenta la dichiarazione" per tutte le stabili organizzazioni sarà la sede centrale della PMI. Le PMI presenteranno quindi un'unica dichiarazione fiscale all'amministrazione fiscale della loro sede centrale (l'"autorità di presentazione") (articolo 11). Tale amministrazione fiscale trasferirà quindi il gettito fiscale risultante in ogni Stato membro in cui la PMI mantiene una stabile organizzazione (articolo 14). Tale approccio eliminerà le complessità e i relativi costi legati all'esistenza di più sistemi fiscali e amministrazioni fiscali.

Lo Stato membro della sede centrale applicherà le aliquote applicabili nello Stato membro o negli Stati membri in cui la PMI mantiene le stabili organizzazioni e trasferirà quindi a questi ultimi il gettito fiscale risultante (articolo 12).

È previsto uno scambio di informazioni tempestivo e semplificato tra le autorità fiscali interessate (articoli 11 e 14), in particolare utilizzando il quadro vigente istituito dalla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale 8 . Tale scambio è adattato in modo da rispondere alle esigenze e all'obiettivo di semplificazione perseguito dalla presente direttiva.

Verifiche, ricorsi e controversie

Ciascuno Stato membro mantiene la competenza per le verifiche delle stabili organizzazioni nella propria giurisdizione e può anche richiedere verifiche congiunte che creano un obbligo di collaborazione per lo Stato membro interpellato (articolo 13).

Infine è implicito che tale applicazione facoltativa delle norme può, in casi limitati, creare rischi di distorsione della concorrenza, in quanto imprese comparabili possono finire per essere soggette a norme fiscali diverse. Tuttavia i benefici saranno chiaramente superiori ai rischi e, in particolare, il sistema compensa gli ulteriori e significativi costi di conformità fiscale che le PMI con stabile organizzazione avrebbero altrimenti dovuto sostenere.

2023/0320 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 9 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 10 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Attualmente nell'Unione non esiste un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare le norme dei diversi regimi di imposta sulle società, a seconda dello Stato membro in cui operano.

(2)La coesistenza e l'interazione di 27 diversi regimi di imposta sul reddito delle società nell'Unione generano complessità nell'adempimento degli obblighi fiscali e determinano condizioni di disparità per le imprese. Questa situazione ha un impatto maggiore sulle PMI rispetto ai contribuenti più grandi ed è diventata più evidente in quanto la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere e i modelli imprenditoriali. I tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà hanno avuto come risultato una risposta frammentaria tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno. Inoltre i diversi quadri giuridici comportano inevitabilmente pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza e da elevati costi di conformità.

(3)I differenti modi di svolgere attività imprenditoriale nel mercato interno richiedono soluzioni diverse per le diverse imprese quando si tratta di affrontare le attuali sfide poste dalle operazioni transfrontaliere. Per le imprese più piccole che non fanno parte di un gruppo è più difficile espandersi a livello transfrontaliero rispetto alle imprese più grandi. È quindi più oneroso per le imprese più piccole affrontare procedure complesse e costi di conformità elevati. È pertanto evidente che le microimprese e le piccole e medie imprese, nelle fasi iniziali di espansione, necessitano di una soluzione come un meccanismo semplificato per il calcolo del risultato imponibile quando operano a livello transfrontaliero esclusivamente attraverso stabili organizzazioni.

(4)Per ovviare all'incertezza fiscale e alla difficoltà di rispettare le norme di un sistema fiscale sconosciuto quando le PMI operano in uno o più altri Stati membri (uno dei principali fattori che impediscono alle PMI di espandersi all'estero), il risultato imponibile delle stabili organizzazioni dovrebbe essere calcolato sulla base delle norme dello Stato membro in cui la sede centrale (sede principale della PMI) è residente a fini fiscali. Ciò significa anche che i principi che disciplinano l'attribuzione del reddito a una stabile organizzazione, stabiliti nella convenzione bilaterale applicabile volta a evitare la doppia imposizione tra lo Stato membro della stabile organizzazione e lo Stato membro della sede centrale, continuerebbero ad applicarsi. Per garantire che le nuove norme costituiscano una fonte di semplificazione per le PMI, la loro applicazione dovrebbe essere facoltativa e quindi lasciata alla scelta del contribuente.

(5)Al fine di prevenire pratiche fiscali abusive, sono previste norme antiabuso specifiche, ad esempio per affrontare i rischi di elusione fiscale associati al trasferimento della residenza fiscale di una PMI, evitando in tal modo che l'ubicazione della sede centrale sia determinata sulla base di motivazioni fiscali. Sarebbe di conseguenza necessario monitorare l'evoluzione del fatturato attribuito alla o alle stabili organizzazioni al fine di mantenere le loro operazioni secondarie rispetto all'attività principale che dovrebbe essere svolta dalla sede centrale. In tal modo le norme non rischierebbero di essere utilizzate impropriamente costituendo sedi centrali vuote, mentre la maggior parte delle attività imprenditoriali si svolge all'estero. Analogamente, l'ammissibilità al sistema di semplificazione fiscale nonché la cessazione e il rinnovo dell'opzione dovrebbero essere soggetti a condizioni rigorose. Tali condizioni dovrebbero essere accompagnate da requisiti relativi al fatturato della sede centrale rispetto a quello della o delle stabili organizzazioni. L'obiettivo sarebbe quello di sottolineare ulteriormente che l'attività svolta attraverso la o le stabili organizzazioni può semplicemente essere un'estensione dell'attività principale della sede centrale. Inoltre, una volta introdotta l'opzione di applicare il quadro di semplificazione fiscale, esso dovrebbe avere una durata obbligatoria per evitare situazioni in cui la residenza della sede centrale è trasferita spesso per approfittare di situazioni occasionali e a breve termine vantaggiose in termini fiscali.

(6)Il trasporto marittimo internazionale è un settore specifico di attività soggetto a regimi fiscali speciali in diversi Stati membri. Tali regimi consistono principalmente nel calcolare la base imponibile sulla base del tonnellaggio (ossia della capacità di carico) delle navi gestite piuttosto che sulla base dei profitti o delle perdite effettivi sostenuti dalla società. Sulla base di tale premessa, le PMI il cui reddito deriva da attività di trasporto marittimo soggette a un regime di imposta sul tonnellaggio dovrebbero essere escluse dalla possibilità di optare per le norme di semplificazione delle PMI per quanto riguarda tali redditi attribuiti a una stabile organizzazione. Detta esclusione eviterebbe ulteriori complicazioni, che sorgerebbero dall'interazione tra il quadro di semplificazione fiscale per le PMI e i regimi di imposta sul tonnellaggio. Inoltre tale potenziale complicazione sembrerebbe sproporzionata, tenuto conto dell'assenza di tali regimi fiscali speciali in alcuni Stati membri. Nessun altro settore di attività sarebbe escluso dal campo di applicazione della presente direttiva.

(7)La proposta mira a fornire una significativa semplificazione procedurale con l'istituzione di uno sportello unico, nell'ambito del quale la dichiarazione fiscale, gli accertamenti fiscali e la riscossione dell'imposta dovuta dalla o dalle stabili organizzazioni sarebbero trattati da un'unica autorità fiscale ("autorità di presentazione"), ossia l'autorità fiscale dello Stato membro della sede centrale. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri in materia fiscale, le verifiche fiscali, i ricorsi e le procedure di risoluzione delle controversie sarebbero mantenuti principalmente a livello nazionale e sarebbero conformi alle norme procedurali del rispettivo Stato membro. Per sostenere il funzionamento di uno sportello unico sarebbe fondamentale prevedere verifiche congiunte, che creano l'obbligo per lo Stato membro della sede centrale di cooperare se l'autorità fiscale della stabile organizzazione richiede una verifica riguardante il calcolo del risultato imponibile del contribuente.

(8)Per evitare la frammentazione dell'ambito di applicazione che può derivare dalle specificità nazionali, le PMI che vi rientrano sono quelle definite nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 11 .

(9)Per garantire che tutti gli Stati membri interessati abbiano accesso tempestivo alle informazioni fiscali pertinenti, tali informazioni dovrebbero essere scambiate automaticamente attraverso la rete comune di comunicazione ("CCN") sviluppata dall'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE del Consiglio 12 .

(10)Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione e la condivisione delle informazioni pertinenti a fini fiscali tra gli Stati membri, per la riscossione e il trasferimento delle imposte, nonché per il riesame del funzionamento del sistema di semplificazione fiscale, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

(11)Inoltre, al fine di consentire alle PMI di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico conformemente al regolamento (UE) 2018/1724 14 . Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno.

(12) Al fine di modificare taluni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'aggiornamento degli allegati da I a IV con riguardo alle forme giuridiche delle PMI e alle imposte sugli utili (cui tali forme di PMI sono soggette), se del caso, al fine di integrare future forme giuridiche o imposte con caratteristiche simili a quelle elencate negli allegati da I a IV. In tale contesto è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 15 . Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(13)Poiché la corretta attuazione delle norme proposte in ciascuno Stato membro è fondamentale per la protezione della base imponibile degli altri Stati membri, l'attuazione e l'applicazione dovrebbero essere monitorate dalla Commissione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni specifiche, comprese statistiche, sull'attuazione e sull'applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme proposte, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili e, se del caso, corredarla di una proposta di modifica delle norme. La relazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata.

(14)Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva unicamente al fine di verificare i requisiti di ammissibilità o di determinare l'obbligo fiscale delle stabili organizzazioni. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a tal fine dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679.

(15)Per consentire agli Stati membri di rispettare la maggior parte delle norme sulla prescrizione è previsto un periodo di conservazione, che segue quindi da vicino tali norme nazionali per quanto riguarda il relativo momento di inizio o la sospensione. Il periodo di conservazione non dovrebbe tuttavia andare oltre quanto necessario per garantire che le autorità fiscali competenti siano in grado di determinare i debiti d'imposta, realizzando così un equilibrio tra la capacità dell'autorità fiscale di garantire un corretto accertamento e una corretta riscossione delle imposte e il diritto dei contribuenti alla certezza del diritto.

(16)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa.

(17)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il […].

(18)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme fiscali per talune PMI che operano nel mercato interno attraverso una o più stabili organizzazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle difficoltà esistenti dovute all'interazione tra 27 regimi diversi di imposta sulle società, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme per il calcolo del risultato imponibile delle stabili organizzazioni di PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (norme relative alla "fiscalità della sede centrale").

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.La presente direttiva si applica alle PMI che soddisfano i seguenti criteri:

a)sono stabilite secondo la legislazione di uno Stato membro e assumono una delle forme elencate negli allegati I e II;

b)sono residenti a fini fiscali in uno Stato membro conformemente alla normativa fiscale di tale Stato membro, comprese le convenzioni bilaterali intese ad evitare la doppia imposizione;

c)sono soggette, direttamente o a livello della proprietà, a un'imposta sugli utili di cui agli allegati III e IV o a qualsiasi altra imposta con caratteristiche analoghe;

d)rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) di cui alla direttiva 2013/34/UE 16 ;

e)operano in altri Stati membri esclusivamente attraverso una o più stabili organizzazioni;

f)non fanno parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria ai sensi della direttiva 2013/34/UE e costituiscono un'impresa autonoma che soddisfa una delle seguenti condizioni:

non si tratta di un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 2013/34/UE;

non si tratta di un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della raccomandazione 2003/361/CE.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare gli allegati da I a IV per tener conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda:

a)le forme giuridiche di entità istituite a norma del diritto di uno Stato membro (allegati I e II);

b)le imposte sugli utili o qualsiasi altra imposta con caratteristiche analoghe a cui tali entità sono soggette direttamente o a livello della proprietà (allegati III e IV).

3.La presente direttiva non pregiudica il diritto dello Stato membro in cui è situata una stabile organizzazione di determinare l'aliquota d'imposta applicabile, né l'applicabilità delle convenzioni bilaterali intese a evitare la doppia imposizione o le norme in materia di protezione sociale dei lavoratori nello Stato membro della stabile organizzazione.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)"stabile organizzazione": una sede di attività fissa situata in un altro Stato membro, quale definita ai sensi della pertinente convenzione bilaterale volta ad evitare la doppia imposizione o, in mancanza di tale convenzione, del diritto nazionale;

2)"sede centrale": una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che opera in uno o più altri Stati membri esclusivamente attraverso una o più stabili organizzazioni;

3)"Stato membro della sede centrale": lo Stato membro in cui la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è residente a fini fiscali;

4)"norme fiscali della sede centrale": le norme fiscali dello Stato membro della sede centrale utilizzate per calcolare il risultato imponibile della sede centrale e delle sue stabili organizzazioni;

5)"Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione di una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

6)"risultato imponibile della stabile organizzazione": il reddito o la perdita imponibile calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale;

7)"autorità di presentazione": l'autorità fiscale competente dello Stato membro della sede centrale;

8)"dichiarazione dei redditi basata sulle norme fiscali della sede centrale": la dichiarazione dei redditi presentata da una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relativa ai risultati imponibili della sede centrale e della stabile organizzazione o delle stabili organizzazioni, calcolata conformemente alle norme fiscali della sede centrale.

CAPO II
Fiscalità della sede centrale

Articolo 4
Requisiti di ammissibilità

1.La sede centrale può scegliere di applicare le norme fiscali della sede centrale alla sua stabile organizzazione o alle sue stabili organizzazioni in altri Stati membri se soddisfa i seguenti requisiti:

a)il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni non ha superato, negli ultimi due esercizi fiscali, un importo pari al doppio del fatturato generato dalla sede centrale;

b)è stata residente a fini fiscali nello Stato membro della sede centrale negli ultimi due esercizi fiscali;

c)ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), negli ultimi due esercizi fiscali.

2.Se la sede centrale sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale conformemente al paragrafo 1, essa applica tali norme a tutte le sue stabili organizzazioni in altri Stati membri. Se crea una nuova stabile organizzazione in un altro Stato membro, applica le norme fiscali della sede centrale a tale stabile organizzazione dal momento della sua costituzione.

Articolo 5
Esclusione dalle norme fiscali della sede centrale

Se la sede centrale ricava un reddito da attività di trasporto marittimo e tale reddito è soggetto, nello Stato membro della sede centrale, a un regime d'imposta sul tonnellaggio, tale sede centrale è esclusa dall'applicazione delle norme fiscali della sede centrale per quanto riguarda la sua stabile organizzazione o le sue stabili organizzazioni in altri Stati membri nella misura in cui queste ricavino un reddito da attività di trasporto marittimo.

Articolo 6
Esercizio dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale

1.La sede centrale che sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale alla sua stabile organizzazione o alle sue stabili organizzazioni notifica la propria scelta all'autorità di presentazione, unitamente al nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti. La notifica è effettuata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui la PMI intende iniziare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.

2.L'autorità di presentazione verifica se sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 e informa la sede centrale delle sue conclusioni entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1.

3.Se i requisiti di ammissibilità sono soddisfatti, l'autorità di presentazione informa le autorità fiscali degli Stati membri ospitanti entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 che il risultato imponibile delle pertinenti stabili organizzazioni è calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale a partire dall'esercizio fiscale successivo, come applicate nello Stato membro della sede centrale. L'autorità fiscale dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti comunica all'autorità di presentazione l'aliquota d'imposta applicabile.

Le informazioni di cui al primo comma sono comunicate mediante lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo [8 bis sexies] della direttiva 2011/16/UE.

Lo Stato membro ospitante può impugnare la decisione dell'autorità di presentazione in merito al soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13. Nonostante tali procedimenti, le PMI possono iniziare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.

Se l'autorità di presentazione conclude che i requisiti di ammissibilità non sono soddisfatti, ne informa la sede centrale entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e la sede centrale può impugnare tale decisione conformemente al diritto nazionale.

4.Se uno Stato membro ospitante conclude che la presenza di una PMI sul suo territorio costituisce una stabile organizzazione, ne informa l'autorità di presentazione. Sulla base di tali informazioni l'autorità di presentazione comunica all'autorità fiscale competente dello Stato membro ospitante se la sede centrale applica le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni.

Articolo 7
Durata dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale

1.La sede centrale che ha scelto di applicare le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni in uno o più Stati membri ospitanti applica tali norme per un periodo di cinque esercizi fiscali.

2.Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 le norme fiscali della sede centrale cessano di applicarsi alle stabili organizzazioni situate negli Stati membri ospitanti, a meno che la sede centrale notifichi all'autorità di presentazione la sua scelta di rinnovare l'applicazione delle norme fiscali della sede centrale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 8
Cessazione dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale

1.L'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale cessa prima della fine del periodo di cinque anni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per uno dei seguenti motivi:

a)la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferisce la propria residenza fiscale al di fuori dello Stato membro della sede centrale;

b)per gli ultimi due esercizi fiscali il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni superava un importo pari al triplo del fatturato della sede centrale.

2.In uno dei casi di cui al paragrafo 1 le norme fiscali della sede centrale cessano di applicarsi a decorrere dall'esercizio fiscale successivo a quello in cui ricorrono i motivi di cui al paragrafo 1.

3.L'autorità di presentazione informa gli Stati membri ospitanti della cessazione di cui al paragrafo 1 prima della fine dell'esercizio fiscale in cui sono ricorsi i motivi della cessazione.

4.Se la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, può scegliere di applicare le norme fiscali della sede centrale del nuovo Stato membro di residenza fiscale conformemente agli articoli da 4 a 7. Tale scelta è considerata una nuova opzione.

Articolo 9
Rinnovo dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale

1.Se la sede centrale desidera rinnovare l'opzione, ne informa l'autorità di presentazione almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ed elenca i nomi degli Stati membri ospitanti. L'autorità di presentazione verifica se la PMI continua a soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.

2.L'autorità di presentazione conferma il rinnovo dell'opzione entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 dopo aver verificato che i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Comunica la propria decisione alla sede centrale, indicando che i motivi di esclusione di cui all'articolo 10 non si applicano. L'autorità di presentazione informa inoltre del rinnovo le autorità fiscali degli Stati membri ospitanti entro quattro mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 10
Esclusione dal rinnovo dell'applicazione delle norme fiscali della sede centrale

La sede centrale non ha il diritto di rinnovare l'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale se, durante il periodo di cinque anni in cui le norme fiscali della sede centrale erano inizialmente applicate, si è verificata una delle seguenti situazioni:

a)per due esercizi fiscali qualsiasi presi separatamente il fatturato congiunto delle stabili organizzazioni superava un importo pari al doppio del fatturato della sede centrale;

b)la PMI ha costituito una o più controllate all'interno o all'esterno dell'Unione;

c)il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non è stato soddisfatto per due esercizi finanziari consecutivi.

Articolo 11
Presentazione della dichiarazione fiscale ai fini dell'imposizione della sede centrale, accertamento fiscale e coordinamento tra autorità

1.La sede centrale presenta la dichiarazione fiscale ai fini dell'imposizione della sede centrale all'autorità di presentazione.

2.La dichiarazione fiscale ai fini dell'imposizione della sede centrale contiene le seguenti informazioni:

a)il debito d'imposta della PMI con riguardo al suo risultato imponibile nello Stato membro della sede centrale;

b)il debito d'imposta della PMI con riguardo al risultato imponibile di ciascuna stabile organizzazione negli altri Stati membri. Il debito d'imposta è calcolato applicando l'aliquota d'imposta nazionale del rispettivo Stato membro ospitante al risultato imponibile, calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale.

3.Qualora una o più stabili organizzazioni della PMI non siano tenute a redigere bilanci contabili separati a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, la dichiarazione dei redditi legata al fatturato della sede centrale ("Head office Turnover" - HOT) contiene le seguenti informazioni:

a)attività e passività attribuite alla stabile organizzazione o alle stabili organizzazioni;

b)utili attribuibili alla stabile organizzazione o alle stabili organizzazioni in altri Stati membri. 

4.L'autorità di presentazione emette le seguenti comunicazioni:

a)un avviso di accertamento fiscale per la sede centrale;

b)un progetto di avviso di accertamento fiscale per ogni stabile organizzazione.

5.L'autorità di presentazione trasmette alle autorità fiscali degli Stati membri ospitanti i documenti e le informazioni seguenti, conformemente alle norme di cui all'articolo 14:

a)la dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposizione della sede centrale, corredata di copie dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento pertinente, come richiesto e redatto a norma della legislazione dello Stato membro della sede centrale;

b)un progetto di avviso di accertamento fiscale per la stabile organizzazione o le stabili organizzazioni pertinenti;

c)ove necessario, qualsiasi altra informazione che consenta di accertare imposte addizionali nazionali o regionali basate o non basate sugli utili o sovratasse o altre caratteristiche correlate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, conformemente alle norme fiscali dello Stato membro ospitante.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono comunicate mediante lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo [8 bis sexies] della direttiva 2011/16/UE.

6.L'autorità fiscale dello Stato membro ospitante accetta o respinge il progetto di avviso di accertamento fiscale di cui al paragrafo 5, lettera b), entro due mesi dal suo ricevimento e ne informa l'autorità di presentazione.

7.Se l'autorità fiscale dello Stato membro ospitante accetta il progetto di avviso di accertamento fiscale o non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 6, il progetto di avviso di accertamento diventa definitivo e può essere impugnato dalla sede centrale dinanzi all'autorità di presentazione e conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della sede centrale.

8.    Se l'autorità fiscale dello Stato membro ospitante respinge il progetto di avviso di accertamento fiscale, essa rivede tale progetto di accertamento fiscale in relazione all'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni della convenzione bilaterale applicabile intesa a evitare la doppia imposizione conclusa tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale. Dopo che l'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione è stata rivista e comunicata all'autorità di presentazione a norma dell'articolo 8 bis sexies della direttiva 2011/16/UE, l'autorità di presentazione calcola nuovamente il risultato imponibile conformemente alle norme fiscali dello Stato membro della sede centrale e tale Stato membro emette un accertamento fiscale riveduto. Il contribuente ha il diritto di impugnare tale avviso di accertamento riveduto dinanzi ai giudici dello Stato membro della sede centrale. Qualsiasi controversia relativa all'importo degli utili attribuibili alla stabile organizzazione è risolta conformemente alla convenzione bilaterale applicabile intesa a evitare la doppia imposizione o alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 17 .

9.    Se, in base alle norme fiscali dello Stato membro ospitante, talune spese associate ai dipendenti della stabile organizzazione sono deducibili a fini fiscali nella misura in cui i rispettivi importi siano tassati al livello del dipendente o siano soggetti a oneri previdenziali e non esista un trattamento fiscale analogo nello Stato membro della sede centrale che consenta tale deduzione, lo Stato membro della sede centrale e lo Stato membro ospitante adottano misure adeguate per prevenire eventuali disallineamenti.

Articolo 12
Riscossione dell'imposta dovuta dalla stabile organizzazione o dalle stabili organizzazioni nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti

1.La sede centrale estingue, tramite l'autorità di presentazione, i debiti a titolo dell'imposta sul reddito relativi sia al proprio risultato imponibile sia al risultato imponibile della sua stabile organizzazione o delle sue stabili organizzazioni nello Stato membro ospitante o negli Stati membri ospitanti.

2.L'autorità di presentazione riscuote l'imposta corrispondente al debito d'imposta di ciascuna stabile organizzazione della sede centrale nell'Unione, applica l'aliquota d'imposta del rispettivo Stato membro ospitante e trasferisce l'importo pertinente all'autorità competente del rispettivo Stato membro ospitante.

3.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per garantire la riscossione e il trasferimento dell'imposta corrispondente al debito fiscale della stabile organizzazione o delle stabili organizzazioni dallo Stato membro della sede centrale allo Stato membro ospitante. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.

Articolo 13
Verifiche fiscali, mezzi di ricorso e risoluzione delle controversie

1.Salvo diversa indicazione, le norme della presente direttiva lasciano impregiudicate le norme nazionali degli Stati membri che disciplinano le verifiche fiscali locali, i mezzi di ricorso e i procedimenti legali o i meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili a livello dell'Unione o previsti dalle convenzioni fiscali bilaterali applicabili intese ad evitare la doppia imposizione.

2.L'autorità fiscale dello Stato membro ospitante può chiedere che sia effettuata, congiuntamente all'autorità di presentazione, una verifica riguardante il calcolo del risultato imponibile della stabile organizzazione conformemente alle norme fiscali della sede centrale, l'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione e/o l'aliquota d'imposta applicabile. Le verifiche congiunte sono effettuate conformemente alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio 18 . Fatte salve le disposizioni della suddetta direttiva, l'autorità competente interpellata accetta tale richiesta presentata dalle autorità dello Stato membro ospitante.

Articolo 14
Modifiche della direttiva 2011/16/CE 

1.La direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 19 è così modificata: 

1)all'articolo 3, il punto 9 è così modificato:

a)la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis sexies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;";  

b)la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis sexies, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b)."; 

2)è aggiunto il seguente articolo 8 bis sexies:

"Articolo 8 bis sexies 

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla scelta effettuata con riguardo all'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale, dichiarazioni fiscali della sede centrale e progetti di accertamento fiscale 

1.1.Se una sede centrale quale definita all'articolo 3, punto 2, della direttiva che istituisce le norme fiscali della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese 20 , che sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale alla sua stabile organizzazione o alle sue stabili organizzazioni conformemente all'articolo 6 di tale direttiva, soddisfa i requisiti di ammissibilità per l'applicazione di tali norme, l'autorità competente dello Stato membro della sede centrale comunica all'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione, mediante scambio automatico di informazioni, che il risultato imponibile della stabile organizzazione in questione deve essere calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale. Tale comunicazione ha luogo entro due mesi dalla notifica da parte della sede centrale dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale.

1.2.L'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione comunica all'autorità competente dello Stato membro della sede centrale l'aliquota d'imposta applicabile ai fini della determinazione del debito d'imposta della stabile organizzazione o delle stabili organizzazioni situate sul suo territorio, entro tre mesi dalla notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro della sede centrale, della decisione relativa all'applicazione delle norme fiscali della sede centrale.

1.3.L'autorità competente dello Stato membro della sede centrale comunica, mediante scambio automatico di informazioni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla o alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri della stabile organizzazione o delle stabili organizzazioni conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.

1.4.Le informazioni che devono essere comunicate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma del paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

i)la dichiarazione fiscale ai fini dell'imposizione della sede centrale;

ii)copie dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento pertinente, come richiesto e redatto a norma della legislazione dello Stato membro della sede centrale;

iii)un progetto di avviso di accertamento fiscale per la stabile organizzazione o le stabili organizzazioni pertinenti;

iv)ove necessario, qualsiasi altra informazione che consenta di accertare imposte addizionali nazionali o regionali basate o non basate sugli utili o sovratasse o altre caratteristiche correlate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, conformemente alle norme fiscali dello Stato membro ospitante. 

1.5.Lo scambio di informazioni ha luogo immediatamente dopo l'emissione del progetto di accertamento fiscale e non oltre un mese da tale emissione.

1.6.Se l'autorità fiscale dello Stato membro della stabile organizzazione o delle stabili organizzazioni rivede il progetto di avviso di accertamento fiscale in relazione all'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni della convenzione bilaterale intesa a evitare la doppia imposizione applicabile tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale, dopo il rigetto del progetto di avviso di accertamento fiscale emesso dallo Stato membro della sede centrale, l'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione o delle stabili organizzazioni trasmette tale avviso di accertamento fiscale riveduto all'autorità competente dello Stato membro della sede centrale, entro un mese dalla sua emissione, al fine di ricalcolare il risultato imponibile della stabile organizzazione, emettere un avviso di accertamento fiscale riveduto e riscuotere l'imposta.

1.7.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per determinare i requisiti di forma, contenuto e lingua della comunicazione di cui all'articolo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2. ";

2.all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis quater e 8 bis sexies è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.".

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 21 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Articolo 17
Informazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

Articolo 18
Protezione dei dati

1.Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva unicamente al fine di verificare i requisiti di ammissibilità o di determinare l'obbligo fiscale di cui agli articoli 4, 9 e 11 della presente direttiva. Nel trattamento dei dati personali al fine di verificare i requisiti di ammissibilità o di determinare il debito d'imposta conformemente alla presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, nell'ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva.

2.Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, in particolare la verifica dei requisiti di ammissibilità e la determinazione del debito d'imposta dei contribuenti, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.

Articolo 19
Riesame da parte della Commissione del funzionamento della presente direttiva

1.Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva, conformemente al paragrafo 3, compresi i dati aggregati relativi al numero di PMI ammissibili rispetto alle PMI che hanno applicato l'opzione, al loro fatturato e ai costi di conformità rispetto al fatturato; dati sul numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione e sul numero di PMI che sono state escluse a motivo della creazione di una controllata, o sui costi di conformità per le PMI che applicano l'opzione. 

3.La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le informazioni che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione, di cui al paragrafo 2, nonché il formato e le modalità di comunicazione di tali informazioni.

4.Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e all'articolo 18 della presente direttiva, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi del paragrafo 2.

5.Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d'ufficio come previsto per informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro o degli Stati membri che le ricevono.

Articolo 20
Recepimento

1.Entro il 31.12.2025 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'1.1.2026.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile perché questa possa presentare le proprie osservazioni, qualsiasi progetto di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva (UE) 2023/XXX del Consiglio, del XX, che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE

1.2.Settore/settori interessati 

Politica fiscale.

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

X una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 22  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La proposta mira a istituire un quadro fiscale a sostegno del mercato interno, in particolare per le PMI. Attualmente non esiste alcun regime comune di imposta sulle società per il calcolo del reddito imponibile delle imprese dell'UE, bensì 27 diversi regimi nazionali che rendono difficile e onerosa l'attività delle imprese nel mercato interno. La proposta risponde alla necessità di certezza fiscale e di semplificazione dell'adempimento degli obblighi fiscali, garantendole a determinate PMI che si trovano nella fase iniziale della loro espansione e che hanno quindi una presenza imponibile in Stati membri diversi da quello di origine (Stato della sede centrale). A tal fine, la proposta si basa in particolare su un quadro di riconoscimento reciproco, in base al quale gli Stati membri di espansione (in cui è situata la stabile organizzazione) accettano che le norme fiscali dello Stato della sede centrale si applichino al calcolo dei risultati imponibili della stabile organizzazione nei loro territori.

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

1) Il primo obiettivo specifico della proposta è ridurre i costi di conformità per le PMI. Dal momento che la proposta fornirà alle imprese dell'UE un quadro comune che consentirà loro di applicare un unico insieme di norme fiscali quando operano in un altro Stato membro attraverso una stabile organizzazione, rispetto al contesto attuale il conseguimento della conformità dovrebbe richiedere loro un minor numero di risorse. 

2) In secondo luogo, la proposta mira a incoraggiare l'espansione transfrontaliera, in particolare delle PMI nella fase iniziale della loro espansione. 

3) In terzo luogo, la proposta contribuirà a garantire condizioni di parità per la partecipazione delle PMI al mercato interno, dato che queste tendono a sostenere in modo sproporzionato i costi legati all'adempimento degli obblighi fiscali e le decisioni sulle loro attività sono quindi significativamente influenzate rispetto ad altri operatori commerciali più grandi.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta introduce un quadro comune di norme fiscali che consentirà alle PMI che rientrano nell'ambito di applicazione di scegliere di continuare ad applicare le norme fiscali che conoscono (le norme fiscali dello Stato membro di origine: norme fiscali della sede centrale) anche quando operano in un altro Stato membro attraverso una stabile organizzazione. L'obiettivo principale è quello di garantire una semplificazione per i contribuenti e incoraggiare la crescita e gli investimenti nel mercato interno, assicurando al contempo condizioni di parità per le imprese che vi operano.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Obiettivi specifici 

Indicatori 

Strumenti di misurazione 

Ridurre i costi di conformità fiscale per le PMI

·Costi di conformità per le PMI, in relazione al loro fatturato e alle PMI comparabili che non applicano la semplificazione proposta

·Indagine sulle problematiche di natura fiscale delle PMI svolta dalla DG TAXUD, possibilmente con assistenza esterna, in collaborazione con le autorità fiscali degli Stati membri 

·Utilizzo di una versione aggiornata dello Studio sulle prestazioni delle PMI condotto per la Commissione europea, per includere domande che forniscano dati su tali indicatori 

·Indagine sui dati aggregati diffusi dalla DG TAXUD alle autorità fiscali degli Stati membri, che avrebbero a disposizione tali informazioni

· 

·Dati inviati alla DG TAXUD dalle autorità fiscali degli Stati membri 

·Utilizzo di diversi strumenti dell'UE per ottenere un riscontro dalle autorità nazionali e dai rappresentanti delle PMI 

· 

Incoraggiare l'espansione transfrontaliera delle PMI

·Numero di PMI che hanno applicato l'opzione

·Numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione 

·Numero di PMI che sono state escluse dall'ambito di applicazione a causa della creazione di una controllata

·Riscontro da parte dei portatori di interessi in merito all'utilizzo pratico e agli effetti delle norme fiscali della sede centrale

Garantire condizioni di parità per la partecipazione delle PMI al mercato interno

·Numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione 

·Fatturato delle PMI che rientrano nell'ambito di applicazione, rispetto alle PMI comparabili che non applicano la semplificazione proposta

·Riscontro da parte dei portatori di interessi in merito all'utilizzo pratico e agli effetti delle norme fiscali della sede centrale

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il sistema è facoltativo per le PMI che svolgono attività transfrontaliere attraverso una o più stabili organizzazioni. È difficile prevedere le dimensioni / il numero dei contribuenti che adotteranno il sistema.

Lo scambio di informazioni è mirato e avviene unicamente tra gli Stati membri interessati (Stato membro della sede centrale e Stati membri ospitanti).

Se una sede centrale soddisfa i requisiti e sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale, i documenti pertinenti, come dichiarazioni fiscali, accertamenti fiscali e bilanci, sono scambiati tra gli Stati membri interessati. Gli scambi limitati tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale riguarderanno anche l'aliquota d'imposta applicabile.

Al fine di facilitare l'attività e la comunicazione dei funzionari tra gli Stati membri interessati, la Commissione dovrà adottare le modalità pratiche necessarie, tra cui misure per standardizzare la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri.

Ai fini dello scambio automatico di informazioni, gli Stati membri delle sedi centrali dovranno scambiare le informazioni richieste dalla presente proposta con altri Stati membri ospitanti e viceversa, attraverso una rete bilaterale tra gli Stati membri interessati, per via elettronica utilizzando la rete comune di comunicazione (CCN) dell'UE, accessibile a tutti gli Stati membri. Lo schema da utilizzare sarà successivamente sviluppato dalla Commissione. La Commissione avrà il compito di fornire agli Stati membri la piattaforma CCN per lo scambio di informazioni e rimarrà responsabile del trattamento dei dati con accesso limitato. In generale, la proposta utilizzerà le modalità pratiche attualmente impiegate conformemente alla DAC.

Riguardo alla tempistica per la definizione del formato da utilizzare per lo scambio di informazioni, gli Stati membri e la Commissione avrebbero bisogno di tempo dopo l'adozione della proposta per mettere a punto i sistemi che consentano lo scambio di informazioni tra Stati membri. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I singoli interventi degli Stati membri non fornirebbero una soluzione efficiente ed efficace per garantire un quadro fiscale comune adeguato per le PMI che operano a livello transfrontaliero. Invece di dedicare separatamente le risorse umane di ciascuno Stato membro alla valutazione dei debiti d'imposta di uno stesso contribuente che opera a livello transfrontaliero, tali risorse disponibili saranno ora utilizzate collettivamente in modo più efficace e mirato attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali interessate. Un approccio dell'UE sembra preferibile, in quanto può facilitare l'attività e la comunicazione della rete e garantire ai contribuenti e alle autorità fiscali una maggiore coerenza e una riduzione degli oneri amministrativi.

1.5.2.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa è un meccanismo nuovo. L'opzione prescelta nella valutazione d'impatto è lo sportello unico completo. L'opzione prevede che la dichiarazione dei redditi basata sulle norme fiscali della sede centrale sia gestita a livello centrale tramite l'autorità di presentazione, e che lo stesso avvenga per gli accertamenti fiscali separati per la sede centrale e per le stabili organizzazioni, mentre le verifiche, i ricorsi e la risoluzione delle controversie continuerebbero a essere gestiti principalmente a livello locale, conformemente alla sovranità fiscale nazionale. Tale opzione privilegia la semplicità e mantiene l'onere amministrativo sostenuto dalle amministrazioni fiscali a un livello ragionevolmente basso, creando al contempo il miglior equilibrio possibile tra la semplicità di uno sportello unico e il ruolo svolto dalle autorità nazionali degli Stati membri. Ciò dovrebbe ridurre i costi di conformità per le PMI e le autorità fiscali, almeno gradualmente, e promuovere il mercato interno come un ambiente di crescita e investimento.

La rete bilaterale tra lo Stato membro della sede centrale e lo Stato membro ospitante avrà un ruolo importante in questo equilibrio. Il loro obiettivo sarà quello di assicurare una comunicazione fluida e uno scambio di informazioni adeguato e tempestivo.

1.5.3.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Nella comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, e con l'ulteriore conferma espressa nel discorso sullo stato dell'Unione del 2022 della presidente Ursula von der Leyen, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta legislativa che preveda una tassazione semplificata per le PMI. La proposta utilizzerà, nella misura possibile, procedure, modalità e strumenti informatici simili a quelli già istituiti o in fase di sviluppo nell'ambito della DAC.

1.5.4.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I costi di attuazione dell'iniziativa saranno finanziati dal bilancio dell'UE solo per quanto riguarda le componenti centrali del sistema di scambio automatico di informazioni. Per il resto spetterà agli Stati membri attuare le misure previste.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 23   

X Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La presente proposta si basa sul quadro e sui sistemi esistenti per lo scambio automatico di informazioni attraverso l'utilizzo della CCN. La Commissione, di concerto con gli Stati membri, stabilisce formulari e formati elettronici tipo per lo scambio di informazioni attraverso misure di esecuzione. Per quanto concerne la rete CCN, che consentirà lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile del suo sviluppo e della sua gestione e gli Stati membri si impegneranno a creare l'infrastruttura nazionale adeguata che permetterà lo scambio di informazioni attraverso la rete CCN.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'attuazione della direttiva, in un primo momento sarà necessario concedere agli Stati membri il tempo e tutta l'assistenza necessaria per la corretta attuazione delle norme dell'UE.

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adotteranno nel settore disciplinato dalla presente direttiva e dovrebbero inoltre fornire tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può richiedere ai fini della valutazione. 

Oltre alla valutazione, l'efficacia e l'efficienza dell'iniziativa saranno monitorate regolarmente utilizzando alcuni indicatori predefiniti:

- costi di conformità per le PMI, in relazione al loro fatturato e alle PMI comparabili che non applicano la semplificazione proposta;

- numero di PMI che hanno applicato l'opzione;

 - numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione;

- numero di PMI che sono state escluse dall'ambito di applicazione in quanto hanno creato una controllata; 

- fatturato delle PMI che rientrano nell'ambito di applicazione, rispetto alle PMI comparabili che non applicano la semplificazione proposta.

Gli Stati membri dovranno comunicare tali dati alla Commissione ai fini della valutazione.

La Commissione esaminerà la situazione negli Stati membri a distanza di cinque anni e pubblicherà una relazione.

I risultati saranno inclusi nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che sarà pubblicata entro il 31 dicembre 2031 eventualmente accompagnata da una proposta di modifica.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'attuazione dell'iniziativa dipenderà dalle autorità competenti (amministrazioni fiscali) degli Stati membri. Queste ultime saranno responsabili del finanziamento dei propri sistemi nazionali e degli adeguamenti necessari per gli scambi attraverso la CCN ai fini della proposta.

La Commissione fornirà l'infrastruttura che consentirà gli scambi tra le autorità fiscali degli Stati membri. La Commissione finanzierà i sistemi necessari per consentire gli scambi a cui saranno sottoposti i principali elementi di controllo: per i contratti di appalto, la verifica tecnica degli appalti, la verifica ex ante degli impegni e la verifica ex ante dei pagamenti.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'intervento proposto si baserà inizialmente su un sistema dichiarativo, in quanto le informazioni fiscali oggetto di scambio si basano sulle informazioni riportate dal contribuente stesso nelle dichiarazioni fiscali e nei bilanci. Ciò comporta il rischio di mancata dichiarazione o di falsa dichiarazione da parte delle PMI interessate a cui è richiesto di autovalutarsi rispetto ai criteri sostanziali di cui alla proposta. In seguito gli Stati membri effettuano accertamenti fiscali e possono quindi sottoporre a verifica tali autovalutazioni. Nel momento in cui tali verifiche avranno luogo, gli Stati membri saranno tenuti a condividere con la Commissione statistiche su base annuale, compreso il numero di entità sottoposte a verifica e le sanzioni in caso di non conformità.

Al fine di affrontare il rischio di non conformità delle entità e delle modalità, la proposta non prevede un quadro sanzionatorio, in quanto si basa su quello già in vigore in ciascuno Stato membro in materia fiscale. Le autorità fiscali nazionali sono già incaricate di applicare le sanzioni e, più in generale, di garantire il rispetto della proposta. Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale. Inoltre le amministrazioni fiscali nazionali saranno in grado di effettuare verifiche per individuare e scoraggiare la non conformità.

Contratti di appalto

Le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario: i contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Finanze, appalti pubblici e conformità. Di conseguenza il 100 % degli importi impegnati è coperto dalla verifica ex ante. Questa procedura fornisce un elevato livello di garanzia per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle transazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100 % dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre alcuni pagamenti sono selezionati casualmente per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Finanze, appalti pubblici e conformità. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazione degli ordinatori sottodelegati

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2 % e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste. I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo (per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2027) non superano l'1,6 % dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa. La strategia di controllo del programma riduce praticamente a zero il rischio di non conformità e resta commisurata ai rischi contemplati.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 25 del Consiglio nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito di tale regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero: 03 04 0100

Diss./Non diss. 26

di paesi EFTA 27

di paesi candidati 28

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1 – Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Migliorare il corretto funzionamento dei sistemi fiscali

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: TAXUD

Anno 
N 29

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 30 03.04.01

Impegni

(1a)

0,200

0,400

0,200

0,100

0,090

0,990

Pagamenti

(2a)

0,200

0,400

0,200

0,100

0,090

0,990

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 31  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per DG TAXUD

Impegni

=1a+1b+3

0,200

0,400

0,200

0,100

0,090

0,990

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,200

0,400

0,200

0,100

0,090

0,990



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

DG: TAXUD

□ Risorse umane

0,170

0,170

0,080

0,080

0,040

0,540

□ Altre spese amministrative

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

TOTALE DG TAXUD

0,174

0,174

0,082

0,082

0,041

0,533

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,174

0,174

0,082

0,082

0,041

0,533

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

QFP 2021-2027

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,374

0,574

0,282

0,182

0,131

1,543

Pagamenti

0,174

0,374

0,482

0,282

0,141

1,453

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TOTALE

RISULTATI

Tipo 32

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 33

Specifiche

0,200

0,300

0,170

0,670

Sviluppo

0,090

0,010

0,100

Manutenzione

0,050

0,050

0,050

0,150

Sostegno

0,010

0,030

0,030

0,030

0,100

Formazione

0,010

0,010

ITSM (Infrastruttura, ricevente, licenze ecc.)

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,050

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,200

0,400

0,200

0,090

0,090

0,090

1,070

OBIETTIVO SPECIFICO 2…

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALI

0,200

0,400

0,200

0,090

0,90

0,090

1,070

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,170

0,170

0,080

0,080

0,040

0,540

Altre spese amministrative

0,004

0,004

0,002

0,002

0,001

0,013

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,174

0,174

0,082

0,082

0,041

0,553

Esclusa la RUBRICA 7 34  del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,174

0,174

0,082

0,082

0,041

0,553

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

1

1

1

0,5

0,25

1

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 35

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 36

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

1

1

1

0,5

0,25

1

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli Stati membri; lavoro sui formulari, formati informatici e il registro centrale;

ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico.

Personale esterno

N/A

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP;

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 37

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

(a)    sulle risorse proprie

(b)    su altre entrate

(c)indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 38

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[…]

(1)    Commissione europea, Costi di conformità fiscale per le PMI. Aggiornamento e integrazione: relazione finale, 2022, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70a486a9-b61d-11ec-b6f4-01aa75ed71a1 (solo in EN).
(2)    Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - Lotta contro gli ostacoli connessi alla tassazione delle società incontrati dalle piccole e medie imprese nel mercato interno - Descrizione di un eventuale regime pilota basato sul criterio della tassazione dello Stato di residenza […] (COM(2005) 702) {SEC(2005)1785}.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020) 103 final).
(4)    La direttiva sui ritardi di pagamento sarà sostituita da un regolamento, per fornire alle PMI una norma europea in materia di condotta responsabile delle imprese in tutto il mercato unico.
(5)    La direttiva sui ritardi di pagamento sarà sostituita da un regolamento per fornire alle PMI una norma europea in materia di condotta responsabile delle imprese in tutto il mercato unico.
(6)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(7)    Commissione europea, Costi di conformità fiscale per le PMI. Aggiornamento e integrazione: relazione finale, 2022, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70a486a9-b61d-11ec-b6f4-01aa75ed71a1 (solo in EN).
(8)

   Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

(9)    GU C del .., pag. .
(10)    GU C del .., pag. .
(11)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
(12)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(13)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(15)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(16)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.
(17)

   Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1).

(18)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(19)    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(20)    Direttiva …[GU: Inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU di tale direttiva].
(21)

   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(22)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(23)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(24)    Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).
(25)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(26)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(27)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(28)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(29)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(30)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(31)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(32)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(33)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(34)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(35)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(36)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(37)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad esempio: 2021). Lo stesso per gli anni successivi.
(38)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Strasburgo, 12.9.2023

COM(2023) 528 final

ALLEGATI

della

Direttiva del Consiglio

che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE

{SEC(2023) 308 final} - {SWD(2023) 301 final} - {SWD(2023) 302 final} - {SWD(2023) 303 final}


ALLEGATO I
Elenco delle entità giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), soggette direttamente a un'imposta sugli utili o a qualsiasi altra imposta con caratteristiche simili

a)le società registrate a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le società cooperative registrate a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

b)le società di diritto belga denominate "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;

c)le società di diritto bulgaro denominate: "събирателно дружество", "командитно дружество", "дружество с ограничена отговорност", "акционерно дружество", "командитно дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;

d)le società di diritto ceco denominate: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

e)le società di diritto danese denominate "aktieselskab" e "anpartsselskab".
Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull’imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber";

f)le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società;

g)le società di diritto estone denominate: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

h)le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;

i)le società di diritto greco denominate "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all’imposta greca sulle società;

j)le società di diritto spagnolo denominate: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. Altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette all'imposta spagnola sulle società ("Impuesto sobre Sociedades");

k)le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d’assurances mutuelles", "caisses d’épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, "coopératives", "unions de coopératives" e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società;

l)le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

m)in diritto cipriota: "εταιρείες" come definite nella legge relativa all'imposta sul reddito;

n)le società di diritto lettone denominate: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

o)le società costituite in conformità della legislazione lituana;

p)le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d’assurances mutuelles", "association d’épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all’imposta lussemburghese sulle società;

q)le società di diritto ungherese denominate: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

r)le società di diritto maltese denominate: "Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet";

s)le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;

t)le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all’imposta austriaca sulle società;

u)le società di diritto polacco denominate: "Spółka akcyjna", "spółka z ograniczonostante odpowiedzialnościanas", spółka komandytowo-akcyjna;

v)le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese;

w)le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv", "societăți în comandită simplă";

x)le società di diritto sloveno denominate: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

y)le società di diritto slovacco denominate: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť";

z)le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" e "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

aa)le società di diritto svedese denominate "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag", "försäkringsföreningar";

bb)le società di diritto croato denominate: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili.

ALLEGATO II
Elenco delle entità giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), soggette a un'imposta sugli utili al livello della proprietà o a qualsiasi altra imposta con caratteristiche simili

a)Belgio: la société en nom collectif/de vennootschap onder firma, la société en commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap, la société coopérative à responsabilité illimitée/de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

b)Bulgaria: събирателно друЛество, командитно друЛество;

c)Repubblica ceca: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

d)Danimarca: interessentskaber, kommanditselskaber;

e)Germania: die offene Handelsgesellschaft, die Komanditgesellschaft;

f)Estonia: täisühing, usaldusühing;

g)Irlanda: the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

h)Grecia: η ομόρρυθμος εταιρία, η Ετερόρυθμος εταιρία;

i)Spagna: sociedad colectiva, sociedad en comandita semplice;

j)Francia: la société en nom collectif, la société en commandite simple;

k)Croazia: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;

l)Italia: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

m)Cipro: ομόρρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες (Συνεταιρισμος);

n)Lettonia: pilnsabiedrība, komandītsabiedrība;

o)Lituania: tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

p)Lussemburgo: la société en nom collectif, la société en commandite simple;

q)Ungheria: közkereseti társaság, betéti társaság, közös Vállalat, Etiesülés, egyéni cég;

r)Malta: soċjeta f'isem kollettiv jew soċjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soċji kollha li għandhom responsabbilita' llimitata huma soċjetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet —partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;

s)Paesi Bassi: de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

t)Austria: die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

u)Polonia: spółka jawna, spółka komandytowa;

v)Portogallo: sociedade en nome colectivo, sociedade em comandita simples;

w)Romania: asocietate în nume colectiv, societate în comandită simplă"; 

x)Slovenia: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

y)Slovacchia: verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

z)Finlandia: avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

aa)Svezia: handelsbolag, kommanditbolag.

ALLEGATO III
Elenco delle imposte sugli utili, applicate direttamente o a livello della proprietà, o qualsiasi altra imposta con caratteristiche analoghe di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c):

a)impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,

b)корпоративен данък in Bulgaria,

c)daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,

d)selskabsskat in Danimarca,

e)Körperschaftssteuer in Germania,

f)tulumaks in Estonia,

g)corporation tax in Irlanda,

h)φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,

i)impuesto sobre sociedades in Spagna,

j)impôt sur les sociétés in Francia,

k)porez na dobit in Croazia,

l)imposta sul reddito delle società in Italia,

m)φόρος εισοδήματος a Cipro,

n)uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,

o)pelno mokestis in Lituania,

p)impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,

q)társasági adó, osztalékadó in Ungheria,

r)taxxa fuq l-income a Malta,

s)vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,

t)Körperschaftssteuer in Austria,

u)podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,

v)imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,

w)impozit pe profit in Romania,

x)davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,

y)daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,

z)yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,

aa)statlig inkomstskatt in Svezia.

ALLEGATO IV
Con riguardo alle entità giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
imposta sugli utili a livello della proprietà:

L'imposta sul reddito delle persone fisiche a livello della proprietà delle entità elencate nell'allegato II, o qualsiasi altra imposta con caratteristiche analoghe che copra il reddito d'impresa.