Bruxelles, 6.9.2023

COM(2023) 511 final

2023/0310(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla prevista decisione di proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: "l'accordo") mira a intensificare la cooperazione internazionale in tutte le questioni concernenti lo zucchero nel mondo, fornire un quadro idoneo per le consultazioni intergovernative sullo zucchero e sui mezzi per migliorare l'economia mondiale nel settore saccarifero, facilitare il commercio di zucchero mediante la raccolta e la pubblicazione di informazioni sul mercato mondiale dello zucchero e degli altri edulcoranti. nonché incoraggiare l'aumento della domanda di zucchero, in particolare per nuovi usi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

L'Unione europea è parte dell'accordo 1 .

2.2.Il Consiglio internazionale dello zucchero

Il Consiglio internazionale dello zucchero (ISC) è l'organo incaricato di svolgere tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo: adotta norme, fra cui il regolamento interno dell'ISC e dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento relativo al personale dell'Organizzazione internazionale dello zucchero (ISO), tiene i necessari registri e pubblica una relazione annuale e altre informazioni ritenute opportune.

I membri dell'accordo dispongono di un totale di 2 000 voti. Ciascun membro detiene un numero specifico di voti, corretto ogni anno secondo criteri predefiniti nell'accordo. Tutte le decisioni dell'ISC sono, in via di principio, adottate per consenso salvo diversamente disposto dall'accordo. Qualora non sia raggiunto un consenso, le decisioni sono adottate per votazione a maggioranza semplice, a meno che l'accordo non preveda una votazione speciale.

2.3.L'atto previsto del Consiglio internazionale dello zucchero

Il 24 novembre 2023, nella 63a sessione, l'ISC adotterà una decisione sulla proroga dell'accordo (l'"atto previsto").

L'accordo, concluso inizialmente per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995, è stato da allora regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni, ai sensi dell'articolo 45. Prorogato da ultimo nel novembre 2021 2 , l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

In seguito a negoziati tra i membri dell'ISO, nella 59a sessione l'ISC ha proposto modifiche all'accordo, che riguardano l'articolo 25 (sull'adozione del bilancio amministrativo e i contributi dei membri), l'articolo 1 (sugli obiettivi) gli articoli 32, 33 e 34 (sulle priorità di lavoro dell'ISO) e l'articolo 23 (sulle norme per la nomina del direttore esecutivo). In linea con la decisione 2021/1851 del Consiglio 3 , nel novembre 2021 l'UE ha votato a favore delle modifiche dell'accordo.

Secondo il calendario iniziale i membri potevano depositare lo strumento di accettazione fino al 30 giugno 2023. Le modifiche dell'accordo entrano in vigore il 1º gennaio 2024 a condizione che i membri che detengono almeno due terzi dei voti abbiano depositato lo strumento di accettazione. Nella 62a sessione tenutasi nel giugno 2023, l'ISC ha deciso di prorogare il periodo per depositare lo strumento di accettazione fino al 30 aprile 2024, mentre l'entrata in vigore dell'accordo modificato è stata rinviata al 1º gennaio 2025. Di conseguenza, l'accordo in vigore deve essere prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2024. Il contributo dell'UE al bilancio ISO per il 2024 sarà pertanto calcolato in base alla formula in vigore di cui all'articolo 25 dell'accordo.

L'obiettivo dell'atto previsto è consentire all'ISO di proseguire i lavori per un altro anno.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni, ed è in vigore fino al 31 dicembre 2023.

L'Unione è sempre stata membro attivo dell'ISO e un'ulteriore proroga dell'accordo è nel suo interesse. L'Unione è un importante produttore di zucchero nonché uno dei principali partner commerciali nel settore dello zucchero per molti membri dell'ISO.

L'UE conta come un solo membro dell'accordo. Per le procedure di bilancio (articolo 25 dell'accordo), vale a dire per stabilire i contributi finanziari annuali dei membri, il numero dei voti attribuiti all'Unione è pari a 508 su un totale di 2000 voti. Ogni voto ha un peso di 745 GBP per il bilancio amministrativo 2023 e quindi il contributo dovuto per il 2023 ammonta a 378 460 GBP. Le cifre sono rivedute annualmente.

Nella 63a sessione dell'ISC, che si terrà a Londra il 24 novembre 2023, è prevista una decisione ufficiale che proroghi l'accordo fino al 31 dicembre 2024.

Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione affinché la Commissione, a nome dell'Unione, possa votare in sede di ISC a favore della proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2024.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 4 .

4.1.2.Applicazione al caso in questione

Il Consiglio internazionale dello zucchero è stato istituito dagli articoli 3 e 8 dell'accordo e può essere chiamato ad adottare determinate decisioni.

L'atto previsto, che il Consiglio internazionale dello zucchero è autorizzato ad adottare a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, ha l'effetto di prorogare la validità dell'accordo, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. Esso ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune (il commercio di prodotti agricoli).

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusione

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del Consiglio internazionale dello zucchero è inteso a modificare l'accordo, è opportuno che esso venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla sua adozione.    

2023/0310 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 ("l'accordo"), concluso dall'Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio 5 1, è entrato in vigore il 1° gennaio 1993. L'accordo è stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995.

(2)A norma degli articoli 3 e 8 dell'accordo, il Consiglio internazionale dello zucchero (ISC) è stato istituito per adottare determinate decisioni. A norma dell'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo, l'ISC può prorogare l'accordo per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l'accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione dell'ISC nel novembre 2021 6 2, l'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

(3)Nel 2021 l'ISC ha convenuto di modificare l'accordo, in particolare gli articoli 1, 23, 25, 32, 33 e 34. Le modifiche dell'accordo dovevano entrare in vigore il 1º gennaio 2024. Nella 62a sessione l'ISC ha deciso di prorogare il periodo nel quale i membri possono depositare lo strumento di accettazione fino al 30 aprile 2024, mentre l'entrata in vigore dell'accordo modificato è stata rinviata al 1º gennaio 2025. Su queste basi è necessario prorogare la validità del testo vigente dell'accordo.

(4)Nella 63a sessione, che si terrà il 24 novembre 2023, l'ISC adotterà una decisione di proroga dell'accordo nel testo attuale fino al 31 dicembre 2024.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 63a sessione dell'ISC, in quanto un'ulteriore proroga dell'accordo è nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 63a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo di un anno, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA

FinancSt/10/
PS/nd/xxxxxx

6.22.2023.1

DATA: 14.6.2023

1.

LINEA DI BILANCIO:

14 20 03 06 Organizzazioni e accordi internazionali

STANZIAMENTI:

DB2024 4 861 000 EUR

2.

TITOLO:

Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

3.

BASE GIURIDICA: articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.

OBIETTIVI:

Proroga di un anno del vigente accordo internazionale sullo zucchero (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024).

5.

INCIDENZA FINANZIARIA

PERIODO DI 12 MESI


(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

2023

(milioni di EUR)

ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO

2024

(milioni di EUR)

5.0

SPESE

-    A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE
(RESTITUZIONI/INTERVENTI)

-    DEI BILANCI NAZIONALI

-    ALTRO

5.1

ENTRATE

-    RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)

-    SUL PIANO NAZIONALE

5.0.1

PREVISIONI DI SPESA

0,55

5.1.1

PREVISIONI DI ENTRATA

5.2

METODO DI CALCOLO: basato su ipotesi relative a una stima del numero di voti (508) di cui dispone l'UE e a un importo indicativo da pagare per voto in GBP (745) Le cifre sono rivedute annualmente.

6.0

FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1

FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

-

6.2

NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

-

6.3

STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI

OSSERVAZIONI:

l'importo da versare effettivamente varia a seconda del numero di voti definitivo che sarà attribuito all'UE, dell'importo da pagare per voto in GBP e del tasso di cambio EUR/GBP. L'importo del contributo dell'UE per il 2024 può cambiare anche in caso di modifiche nella composizione dell'ISC.

(1)    Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).
(2)    Decisione (UE) 2021/1843 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 90).
(3)    Decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e il calendario per la loro attuazione (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 49).
(4)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(5) 1    Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).
(6) 2    Decisione (UE) 2021/1843 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 90).