Bruxelles, 25.8.2023

COM(2023) 495 final

2023/0304(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio 1 fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde. Tali possibilità di pesca sono modificate più volte nel corso del periodo in cui si applicano per tener conto dei più recenti pareri e sviluppi scientifici.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono coerenti con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca 2 . A norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri decidono, per le navi battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca a loro disposizione conformemente a determinati criteri di assegnazione. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i totali ammissibili di cattura (TAC) ad essi assegnati, gli Stati membri dispongono quindi del necessario margine di discrezionalità per sfruttare le possibilità di pesca a loro disposizione.

Scelta dell'atto giuridico

Regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

n.p.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare tramite i consigli consultivi, e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione annuale "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2023" (COM(2022) 253 final).

Nel rispondere alla suddetta comunicazione annuale i portatori di interessi hanno esposto i loro pareri sulla valutazione dello stato delle risorse effettuata dalla Commissione e sulle soluzioni adeguate da predisporre a livello di gestione. Nel formulare la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tali risposte.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito alla metodologia da utilizzare. I pareri scientifici del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione della presente proposta è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questi tre obiettivi non possono essere conseguiti separatamente.

Efficienza normativa e semplificazione

n.p.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2023/194 come descritto nel prosieguo.

Il regolamento (UE) 2023/194, modificato dal regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio 3 , fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 (acque della penisola iberica e acque che circondano le Azzorre) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) (a est di Madera e delle isole Canarie) per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2023, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 e consente la prosecuzione della pesca di tale stock.

In seguito alla pubblicazione di tale parere 4 il 21 giugno 2023, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 20 555 tonnellate indicato nel suddetto parere.

2023/0304 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio 5 fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)Il regolamento (UE) 2023/194, modificato dal regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio 6 , fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per l'acciuga nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 e consente la prosecuzione della pesca di tale stock. In seguito alla pubblicazione di tale parere 7 il 21 giugno 2023, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 al livello di 20 555 tonnellate indicato nel suddetto parere.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

(4)Vista l'urgente necessità di evitare l'interruzione delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

(5)Il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate dalla modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    Regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio, del 29 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 50).
(4)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907911.v1
(5)    Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) 2023/1324 del Consiglio, del 29 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 50).
(7)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907911.v1

Bruxelles, 25.8.2023

COM(2023) 495 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde








ALLEGATO

nell'allegato IA, parte A, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

9 e 10; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

9 831

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

10 724

(1)

Unione

20 555

(1)

TAC

 

20 555

(1)

 

 

 

 

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

".