Bruxelles, 28.8.2023

COM(2023) 492 final

2023/0301(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 relativo alla politica comune della pesca (in seguito, "regolamento di base della PCP"), le risorse biologiche marine vive devono essere sfruttate in modo da ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, "MSY"). A tal fine uno strumento importante è la fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture ("TAC") e contingenti.

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 che istituisce il piano pluriennale per il Mar Baltico specifica ulteriormente gli intervalli dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca. Tali intervalli sono utilizzati nella presente proposta per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e, in particolare, per raggiungere e mantenere l'MSY.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2024, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici commercialmente più importanti del Mar Baltico. La proposta intende anche disciplinare la pesca ricreativa in mare nella misura necessaria alla conservazione degli stock ittici in oggetto. Per semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate con un regolamento distinto.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fissa i TAC e i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento di base della PCP.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

Proporzionalità

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri conformemente agli obiettivi del regolamento di base della PCP e al piano pluriennale per il Mar Baltico. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP gli Stati membri devono decidere come ripartire le possibilità di pesca ad essi assegnate tra i pescherecci battenti la loro bandiera secondo determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Al momento di distribuire, secondo il modello socioeconomico di loro scelta, i TAC ad essi assegnati, gli Stati membri possono quindi avvalersi del margine di discrezionalità necessario per utilizzare le possibilità di pesca oggetto della proposta.

Scelta dell'atto giuridico

Il regolamento è considerato lo strumento più appropriato in quanto consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e alle imprese interessate. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata di dette disposizioni, determinando una maggiore certezza giuridica.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha consultato i portatori di interessi, in particolare attraverso il consiglio consultivo per il Mar Baltico sulla base della sua comunicazione Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024 (COM(2023) 303 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi dai portatori di interessi consultati su tutti gli stock ittici in questione sono stati presi in considerazione per quanto possibile, purché non risultassero in contrasto con le politiche vigenti e non comportassero un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2023.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha consultato il CIEM sulla metodologia da utilizzare. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali dello stesso CIEM e sono formulati conformemente all'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Ogni anno l'Unione europea chiede al CIEM pareri scientifici su stock ittici importanti. I pareri ricevuti vertono su tutti gli stock del Mar Baltico e i TAC proposti riguardano quelli di maggior interesse commerciale 3 .

Valutazione d'impatto

La proposta rientra in una strategia di lungo periodo volta ad adeguare e a mantenere l'attività di pesca su livelli sostenibili a lungo termine. Nel corso del tempo tale approccio dovrebbe consentire: i) una stabilizzazione della pressione di pesca; ii) un aumento dei contingenti; e di conseguenza iii) un incremento del reddito dei pescatori e delle loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per: l'industria ittica; i consumatori; i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio; e il resto dell'indotto collegato alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa. In tale contesto occorre sottolineare il legame tra una pesca sostenibile e un ambiente marino sano nel Mar Baltico, in linea con la strategia sulla biodiversità e altre iniziative correlate, in particolare il piano d'azione dell'UE per gli ecosistemi marini e la pesca 4 .

La presente proposta mira ad evitare approcci a breve termine per promuovere invece una sostenibilità a lungo termine. Di conseguenza, essa tiene conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi su cui il CIEM e/o il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) abbiano espresso un parere positivo. La proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione si basava su una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891) in cui si riteneva che il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY fosse una condizione necessaria ai fini della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Questi tre obiettivi non possono essere conseguiti separatamente.

Fino al 2019 le decisioni adottate in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno consentito di allineare la mortalità per pesca di tutti gli stock oggetto di parere MSY agli intervalli MSY all'atto della fissazione dei TAC, ad eccezione dell'aringa del Baltico occidentale, riuscendo anche, apparentemente, a ricostituire gli stock e a riequilibrare le capacità e le possibilità di pesca. Tuttavia nel 2019 è apparso chiaro che il merluzzo bianco del Baltico orientale era oggetto di una forte pressione di pesca. Da allora le stime del CIEM indicano che con ogni probabilità le condizioni dello stock resteranno critiche negli anni a venire. Nel 2021 è emerso che anche lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale si trovava da vari anni al di sotto dei limiti biologici di sicurezza (ossia al di sotto del cosiddetto punto di riferimento Blim) e che anche diverse popolazioni di salmone versavano, come evidenziato dal CIEM, in uno stato di forte precarietà. Attualmente il CIEM ritiene che la biomassa di aringa del Baltico centrale, pur stimata fino al 2020 al di sotto dei livelli ritenuti compatibili con buone condizioni di salute (ossia al di sotto del cosiddetto punto di riferimento Btrigger), si sia attestata in realtà intorno al valore Blim fin dalla metà degli anni '90 e al di sotto del valore Blim da diversi anni. Infine, pur stimando fino al 2022 che l'aringa del Golfo di Botnia si fosse avvicinata molto al limite Btrigger, il CIEM ritiene ora che lo stock sia al di sotto di tale limite dal 2021. Sono pertanto ancora necessari ulteriori progressi per conseguire e mantenere l'MSY per tutti gli stock del Mar Baltico.

Il CIEM ha pubblicato i suoi pareri scientifici per i diversi stock del Baltico il 31 maggio 2023. Secondo le sue stime la biomassa di aringa del Baltico occidentale e di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale è ancora al di sotto del valore Blim. Attualmente anche la biomassa di aringa del Baltico centrale è al di sotto del valore Blim e l'aringa del Golfo di Botnia è al di sotto del valore Btrigger. Per il merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale e il salmone nel Golfo di Finlandia è stato formulato un parere precauzionale. I sette stock restanti hanno ricevuto il parere MSY seguente:

·lo spratto, l'aringa nel Golfo di Riga e la passera di mare si attestano al di sopra del Btrigger;

·l'aringa nel Golfo di Botnia è scesa al di sotto del Btrigger;

·l'aringa del Baltico centrale e l'aringa del Baltico occidentale sono al di sotto del Blim;

·le diverse popolazioni di salmone nel bacino principale restano in condizioni tra loro molto diverse (alcune al di sotto dell'Rlim, altre al di sopra dell'RMSY).

Tenuto conto di quanto precede, si propone di mantenere l'approccio adottato per il salmone nel bacino principale, riducendo nel contempo il TAC del 15 % rispetto al 2023. La proposta aumenterebbe le possibilità di pesca del salmone nel Golfo di Finlandia del 7 % rispetto al 2023 e ridurrebbe le possibilità di pesca dell'aringa nel Golfo di Riga del 20 % rispetto al 2023. Per gli altri stock la Commissione ha chiesto al CIEM di fornirle ulteriori informazioni sulle relazioni interspecie e sulle catture accessorie inevitabili. La Commissione aggiornerà la sua proposta non appena avrà ricevuto le informazioni dal CIEM.

Allo stato attuale non è pertanto possibile stimare l'impatto economico della proposta per il 2024, anche se ci sarà una riduzione delle possibilità di pesca per tutti gli Stati membri.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta resta flessibile nell'applicare i meccanismi di scambio dei contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposte né nuove norme né nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali) che possano comportare un aumento degli oneri amministrativi.

La proposta riguarda un regolamento annuale che si applica nel 2024 e quindi non prevede una clausola di revisione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il controllo dell'uso delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 5 .

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock per la pesca nel Mar Baltico.

Al fine di determinare i contingenti dell'Unione per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dalle catture raccomandate dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono stabiliti nell'allegato della proposta.

Per il merluzzo bianco del Baltico orientale il CIEM non è ancora in grado di determinare gli intervalli FMSY e ha quindi formulato nuovamente un parere precauzionale per il 2024. Per il quinto anno consecutivo, il CIEM raccomanda di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. Secondo le stime del CIEM le dimensioni dello stock corrispondono soltanto al 71 % del Blim nel 2023 e rimarranno al di sotto di tale livello a medio termine, anche in assenza di attività di pesca. Sempre secondo le stime del CIEM il reclutamento continua a essere modesto. Il depauperamento di questo stock ha portato all'adozione di misure rigorose dal 2019 ad oggi. La pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa, ad eccezione di quella praticata a fini puramente scientifici, e il TAC è limitato alle catture accessorie inevitabili per scongiurare il cosiddetto effetto del "contingente limitante" per la maggior parte delle altre attività di pesca nel Mar Baltico. Dal 2019 sono state adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure dell'attività nel periodo della riproduzione, in particolare nella stagione di picco riproduttivo, nelle potenziali zone di riproduzione e durante la migrazione a fini riproduttivi. Sono state adottate deroghe a tali chiusure per la pesca a fini puramente scientifici, per alcune attività di piccola pesca costiera con attrezzi fissi e per alcune attività di pesca dell'aringa destinata al consumo umano. Dal 2020, inoltre, la pesca ricreativa è vietata nella principale zona di distribuzione, in quanto i quantitativi catturati sarebbero considerevoli rispetto al TAC stabilito per le catture accessorie. Dato che tali misure correttive non hanno ancora avuto il tempo di migliorare lo stato dello stock, la Commissione propone, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, di prorogarle e nel contempo di porre fine alla deroga alla chiusura durante il periodo di riproduzione per alcune attività di pesca dell'aringa, dato che la pesca mirata dell'aringa del Baltico centrale sarà chiusa. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili di merluzzo bianco del Baltico orientale in altre attività di pesca. Tali informazioni sono necessarie in quanto quelle attualmente disponibili risalgono al 2020 e da allora la situazione delle attività di pesca è cambiata, in particolare il reclutamento straordinariamente elevato di passera di mare negli ultimi anni.

Ormai da vari anni, il parere del CIEM per il merluzzo bianco del Baltico occidentale contiene un notevole grado di incertezza. Nel suo parere per il 2021, il CIEM indicava che lo stock si era attestato al di sotto del Blim per la maggior parte dei 10 anni precedenti. Di conseguenza, dal 2021 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata, ad eccezione di quella a fini puramente scientifici, e di limitare il TAC alle catture accessorie inevitabili per scongiurare l'effetto del "contingente limitante" sulle altre attività di pesca. Il Consiglio ha inoltre mantenuto o rafforzato altre misure correttive già esistenti, funzionalmente collegate alle possibilità di pesca. In particolare, ha mantenuto la chiusura nel periodo di picco della riproduzione e nelle potenziali zone di riproduzione, con le eccezioni seguenti: i) la pesca a fini puramente scientifici; ii) alcune attività di piccola pesca costiera che utilizzano attrezzi fissi; iii) alcune attività di pesca dell'aringa destinata al consumo umano; e iv) la pesca di molluschi bivalvi in determinate acque poco profonde. Il Consiglio ha inoltre incluso nella chiusura nel periodo della riproduzione anche la pesca ricreativa. Per il periodo non contemplato dalla chiusura per riproduzione, il Consiglio ha ridotto il limite di catture per la pesca ricreativa a un pesce per pescatore al giorno. Poiché le incertezze persistono, il CIEM ha deciso di declassare il suo parere per il 2024 a parere precauzionale di categoria 3 e di ridurre del 97 % il livello delle catture totali raccomandate di merluzzo bianco del Baltico occidentale. Secondo quanto dichiarato dal CIEM la biomassa dello stock è rimasta al di sotto del Blim per la maggior parte degli ultimi 15 anni, raggiungendo il minimo storico nel 2022. Malgrado un leggero aumento dal 2022, è ancora ben al di sotto del Blim. Dato che il parere indicava un livello di catture basso, la Commissione propone, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, di interrompere la pesca ricreativa, mantenere le chiusure per le attività di pesca mirate e nel periodo della riproduzione e di sopprimere l'eccezione per alcune attività di pesca dell'aringa, in quanto la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale e centrale sarà chiusa. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili di merluzzo bianco del Baltico occidentale in altre attività di pesca, in particolare in quella del pesce piatto.

Almeno dagli anni '90, il CIEM dichiara che gli stock fluviali di salmone nella zona del Mar Baltico sono eterogenei: alcuni sono sani, altri in stato estremamente precario. A seguito di uno studio comparativo, nel suo parere per il 2022 il CIEM ha dichiarato per la prima volta che tutte le catture di salmone nella pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale, che sono sostanzialmente attività di pesca multispecifica in cui si cattura salmone proveniente da stock fluviali in stato sia di buona salute che di precarietà, devono essere interrotte per proteggere gli stock fluviali depauperati. Allo stesso tempo, tuttavia, il CIEM ha ritenuto possibile continuare la pesca mirata attualmente praticata nelle zone costiere del Golfo di Botnia e del Mare di Åland (sottodivisioni CIEM 29N, 30 e 31) durante la migrazione estiva del salmone. Dal 2021 il Consiglio ha pertanto deciso di chiudere la pesca mirata del salmone nel bacino principale e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili, con una deroga per la pesca praticata a fini puramente scientifici, mantenendo nel contempo aperta la pesca mirata del salmone durante il periodo estivo nelle zone costiere settentrionali suddette. Dal 2021 il Consiglio ha inoltre adottato ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca e ha vietato la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base. Sempre dal 2021 il Consiglio ha deciso di applicare alla pesca ricreativa un limite di catture per pescatore pari a un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa al giorno, nelle zone e nel periodo in cui la pesca commerciale mirata è chiusa, e di vietare le tecniche di cattura e rilascio. Nel suo parere per il 2024, il CIEM ribadisce che tutte le catture di salmone nella pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale dovrebbero essere interrotte per proteggere lo stock fluviale in stato di precarietà, anche se alcune attività di pesca mirata del salmone potrebbero proseguire a determinate condizioni. Tuttavia, poiché uno stock fluviale di salmone nel Mare di Botnia (sottodivisione CIEM 30) è al di sotto del punto di riferimento pertinente, il CIEM ritiene che la pesca mirata nelle zone costiere durante i mesi di migrazione estiva sia possibile solo nella baia di Botnia (sottodivisione CIEM 31) e che il livello delle catture totali debba essere ridotto di conseguenza. Su tale base e conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP, la Commissione propone di: i) limitare le attività di pesca mirata alla baia di Botnia; ii) adeguare il TAC al livello raccomandato dal CIEM; e iii) mantenere le misure correttive in vigore.

Il CIEM ha formulato un parere precauzionale per il 2024 per il salmone nel Golfo di Finlandia. Su tale base, la Commissione propone un TAC conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base della PCP. Propone inoltre di mantenere: i) la flessibilità interzonale limitata tra i due TAC per il salmone; ii) il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche; e iii) il divieto di utilizzare palangari per la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche.

Negli ultimi anni la valutazione dell'aringa nel Golfo di Botnia è stata incerta. Nel suo parere per il 2023 il CIEM ha ridotto la stima della biomassa di questo stock, ritenendola scesa a un livello appena superiore al Btrigger. Ha indicato che questa evoluzione era probabilmente dovuta alla riduzione delle dimensioni degli esemplari di aringa, un fenomeno già osservato da tempo da alcuni pescatori costieri. Nel suo parere per il 2024, il CIEM ha rivisto ulteriormente al ribasso la biomassa dello stock, che ora risulta inferiore al Btrigger. Inoltre, anche in assenza di catture la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim nel 2025 è pari al 9 %. Su tale base, la Commissione propone di chiudere la pesca mirata conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mar Baltico. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili di aringa del Golfo di Botnia in altre attività di pesca, in particolare nella pesca dello spratto.

Per l'aringa del Baltico occidentale, la dimensione dello stock stimata dal CIEM nel suo parere per il 2024 è pari solo al 71 % del Blim nel 2023. Secondo le stime del CIEM, inoltre, la biomassa resterà inferiore al Blim almeno fino al 2025 anche in assenza di attività di pesca. Il reclutamento è storicamente basso da molti anni. Poiché nel prossimo futuro nessuno scenario di cattura porterebbe la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale al di sopra del valore Blim, per il sesto anno consecutivo il CIEM conferma il parere di non effettuare le catture. Dal 2021 il Consiglio ha deciso di chiudere la pesca mirata, ad eccezione di quella a fini puramente scientifici e la piccola pesca costiera e di fissare un TAC per le catture accessorie inevitabili al fine di scongiurare l'effetto "contingente limitante" sulle altre attività di pesca. Dato che tali misure correttive non hanno ancora avuto il tempo di migliorare lo stato dello stock, la Commissione propone, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mar Baltico, di mantenere chiusa la pesca mirata e di sopprimere l'esenzione per la piccola pesca costiera. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale in altre attività di pesca. Tali informazioni sono necessarie vista l'esigenza di chiudere la pesca artigianale e tenuto conto del fatto che le informazioni attualmente disponibili sembrano insufficienti per proporre un TAC adeguato.

Negli ultimi anni lo stato della biomassa dell'aringa del Baltico centrale è stato incerto. Nel 2023 il CIEM ha pertanto effettuato uno studio comparativo. Secondo le stime del CIEM, il valore è stato al di sotto del Blim per la maggior parte degli scorsi 30 anni, compresi gli ultimi. Anche in totale assenza di catture, la probabilità che lo stock resti al di sotto del Blim nel 2025 è pari al 22 %. La Commissione propone pertanto di chiudere la pesca mirata conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mar Baltico. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico centrale in altre attività di pesca, in particolare nella pesca dello spratto.

Come negli anni precedenti, il parere del CIEM per il 2024 per l'aringa del Golfo di Riga indica che una parte delle aringhe del Baltico centrale migrano dal bacino principale verso il golfo di Riga e viceversa. Come negli anni precedenti, il CIEM propone inoltre di aggiungere/detrarre queste aringhe migranti dal TAC per l'aringa del Golfo di Riga. Per il 2024, tuttavia, la Commissione ritiene che, dato che lo stock di aringa del Baltico centrale è al di sotto del Blim e che le catture di aringa del Baltico centrale dovrebbero quindi essere ridotte il più possibile, non sarebbe opportuno aggiungere le catture di aringa del Baltico centrale al TAC per l'aringa del Golfo di Riga. Ritiene invece opportuno continuare a detrarre il quantitativo di aringa del Golfo di Riga che migra dal Golfo di Riga, poiché tale aringa non è più presente nel Golfo di Riga. Il valore FMSY risultante per il TAC di aringa nel Golfo di Riga corrisponde a una diminuzione del 23 %. Su tale base, e poiché lo stock è al di sopra del Btrigger, la Commissione propone di fissare il TAC nell'intervallo superiore conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del piano pluriennale per il Baltico, in modo da limitare la riduzione del TAC al 20 %.

Il TAC per la passera di mare risulta da una combinazione i) del parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni 21, 22 e 23; e ii) del parere MSY per lo stock nelle sottodivisioni da 24 a 32, riclassificato alla categoria di dati 2 del CIEM con conseguente parere MSY. Secondo il parere del CIEM per il 2024, entrambi gli stock hanno registrato un reclutamento straordinario nel periodo 2019-2021. Tra l'altro, gli sbarchi totali sono notevolmente diminuiti e i rigetti sono aumentati. Sarebbe inoltre opportuno considerare le interazioni tra le varie specie, dato che il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile nella pesca della passera di mare e il volume delle catture accessorie può risultare elevato, in particolare finché non saranno utilizzati attrezzi da pesca più selettivi. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili di merluzzo bianco nella pesca della passera di mare.

Secondo il parere del CIEM per il 2024, la biomassa dello spratto è superiore al Btrigger, sebbene la pressione di pesca precedente sia stata superiore all'FMSY e il reclutamento sia stato storicamente basso nel 2021 e nel 2022. Per quanto riguarda il livello del TAC, la Commissione è in attesa di informazioni da parte del CIEM sul livello delle catture accessorie inevitabili dei vari stock di aringa nella pesca dello spratto.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio definisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti, rispettivamente, a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non dovrebbero applicarsi gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, anche per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP.

La Commissione propone anche di modificare il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio per fissare un TAC per la busbana norvegese, la cui campagna di pesca inizia il 1º novembre 2023. Il livello del TAC è indicato come "pm" (pro memoria) in attesa della pubblicazione del parere del CIEM prevista per il 9 ottobre 2023 e delle consultazioni con il Regno Unito.

2023/0301 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili
nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194

per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(4)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(5)Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 le possibilità di pesca per gli stock di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento devono essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l'MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2024 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme e gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento.

(6)Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM") ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 31 maggio 2023 8 .

(7)Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di pescare tutti gli stock in un'attività multispecifica in modo compatibile con l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di detti stock. I TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.

(8)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, secondo le stime del CIEM la biomassa di tale stock continua a essere al di sotto del limite di riferimento per la biomassa di riproduzione al di sotto del quale è possibile che la capacità riproduttiva si riduca (Blim) e ha registrato un aumento pressoché insignificante rispetto al 2022. Il CIEM raccomanda pertanto, per il quinto anno consecutivo, di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale 9 . In tali circostanze, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate e sopprimere nel contempo la deroga al periodo di chiusura per la riproduzione per l'aringa destinata al consumo umano catturata in attività di pesca con cernita, vista la chiusura della pesca mirata di aringa del Baltico centrale. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

(9)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha declassato il suo parere 10 a parere precauzionale, viste le persistenti incertezze ivi contenute. Secondo i dati attuali la biomassa dello stock sembra essersi attestata al di sotto del valore Blim per la maggior parte degli ultimi 15 anni, raggiungendo il suo minimo storico nel 2022. Il parere precauzionale sulle catture è estremamente basso. In tali circostanze, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate e sopprimere nel contempo la deroga per l'aringa destinata al consumo umano catturata in attività di pesca con cernita, vista la chiusura della pesca mirata di aringa del Baltico centrale. È inoltre opportuno interrompere qualsiasi attività di pesca ricreativa. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

(10)Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il suo parere di non effettuare catture, ha limitato la possibilità di proseguire la pesca costiera estiva mirata nella sottodivisione CIEM 31 e ha ridotto di conseguenza il proprio parere sulle catture 11 . In tali circostanze, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca al parere del CIEM e mantenere le misure correttive ad esse funzionalmente collegate.

(11)Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera nella sottodivisione CIEM 32, per il salmone è stata introdotta nel 2019 una flessibilità interzonale limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32 12 . Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno mantenere tale flessibilità.

(12)Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È pertanto opportuno mantenere invariate le restrizioni esistenti per tenere basso il tasso di dichiarazioni inesatte.

(13)Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(14)Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha ridotto la biomassa dello stock, il cui valore è ora inferiore al punto di riferimento al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger) 13 . Il CIEM dichiara inoltre che anche in assenza di catture la probabilità che lo stock scenda al di sotto del Blim nel 2025 è pari al 9 %. In tali circostanze è opportuno chiudere le attività di pesca mirata a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 e fissare a un livello basso le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

(15)Per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale, le stime del CIEM indicano una biomassa che, seppur aumentata, resta soltanto al 71 % del Blim 14 . Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del Blim nel 2025. Il CIEM raccomanda pertanto, per il sesto anno consecutivo, di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale. In tali circostanze, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e sopprimere la deroga per i pescatori artigianali. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

(16)Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, secondo le stime attuali del CIEM lo stock è stato al di sotto del Blim per la maggior parte degli scorsi 30 anni, compresi gli ultimi anni 15 . Inoltre, anche in assenza di catture, la probabilità che lo stock resti al di sotto del Blim nel 2025 è pari al 22 %. In tali circostanze è opportuno chiudere le attività di pesca mirata a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 e fissare a un livello basso le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili, evitando nel contempo il fenomeno delle "specie a contingente limitante".

(17)Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra del Btrigger e la pressione di pesca è al livello dell'FMSY 16 . Sempre secondo il CIEM, questo stock è mescolato a quello di aringa del Baltico centrale. Sulla base delle stime del CIEM, tale mescolanza è stata precedentemente presa in considerazione al momento di fissare le rispettive possibilità di pesca. Tuttavia, dato lo stato dello stock di aringa del Baltico centrale, il quantitativo di aringa del Baltico centrale che migra nel Golfo di Riga non dovrebbe essere aggiunto al TAC di aringa del Golfo di Riga per il 2024. In tali circostanze è opportuno fissare le possibilità di pesca nell'intervallo superiore in modo da limitare le variazioni interannuali a un massimo del 20 % a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1139.

(18)Per quanto riguarda la passera di mare, secondo il CIEM la pesca di questa specie ha come cattura accessoria il merluzzo bianco 17 . Inoltre, il tasso di rigetto della passera di mare è notevolmente aumentato. È pertanto opportuno tenere conto di tali fattori e fissare di conseguenza le possibilità di pesca per la passera di mare.

(19)Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM ritiene che, sebbene la biomassa sia al di sopra del Btrigger, non vi sia stato un forte reclutamento dal 2014 ad oggi. Le stime del CIEM indicano peraltro un reclutamento addirittura storicamente basso 18 nel 2021 e nel 2022. Spesso, inoltre, la pesca dello spratto è una pesca multispecifica mista a quella dell'aringa. È pertanto opportuno tenere conto di tali fattori e fissare di conseguenza le possibilità di pesca per lo spratto.

(20)L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 19 , in particolare l'articolo 33 riguardante la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l'articolo 34 riguardante la trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi, per gli sbarchi degli stock da esso disciplinati, i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere tali dati alla Commissione.

(21)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 20 introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di provocare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici solo nel caso in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(22)La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale, aringa del Baltico occidentale e aringa del Baltico centrale è inferiore al Blim. La biomassa dello stock di aringa del Golfo di Botnia è al di sotto del Btrigger e, secondo le stime, dovrebbe avvicinarsi molto al Blim nel 2024. Per tutti questi stock nel 2024 sono consentite solo le catture accessorie e la pesca a fini scientifici. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell'ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2024, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 30 è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e in quella zona sono consentite, nel 2024, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2024.

(23)[spazio riservato alla "busbana norvegese" - Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio 21 fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese fino al 31 ottobre 2023 nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a. La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l'inizio delle attività di pesca il 1o novembre 2023, sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC provvisorio per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a per il periodo dal 1o novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Tale TAC provvisorio dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato il 9 ottobre 2023 22 .]

(24)[spazio riservato ad altre modifiche].

(25)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

(26)Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2024. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024, poiché tale periodo coincide con la campagna di pesca dello stock. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2024 e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2023/194.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2.Si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1)"sottodivisione": una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

(2)"totale ammissibile di catture" (TAC):

(a)nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

(b)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

(3)"contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

(4)"pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

(5)"valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;

(6)"TAC analitico": un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4
TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

(a)gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(c)gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(d)i quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(e)le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.

3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7
Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

1.Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.

2.Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

(a)operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

(b)pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.

3.Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.

4.Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

(a)operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

(b)pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

(c)pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.

5.I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 4, lettere b) e c), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.

Articolo 8
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26

La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 26.

Articolo 9
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

1.La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.

2.In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti:

(a)non può essere catturato né detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa, al giorno;

(b)dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;

(c)tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.

3.In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata nella sottodivisione 31 dal 1° maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

4.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone
nelle sottodivisioni da 22 a 32

1.Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell'ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2.Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

3.Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11
Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12
Modifica del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

(1)nell'allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

"

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

 

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

 

Trisopterus esmarkii

 

(NOP/2A3A4.)

 

 

Anno

2023

2024

 

TAC analitico

 

Danimarca

46 929

(1)(3)

pro memoria (pm)

(1)(6)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

9

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(6)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

35

(1)(2)(3)

pm

(1)(2)(6)

Unione

46 973

(1)(3)

pm

(1)(6)

Regno Unito

11 439

(2)(3)

pm

(2)(6)

Norvegia

0

(4)

pm

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

pm

(5)

TAC

58 412

 

 

 

 

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.

 

";

(2)[spazio riservato].

Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2024.

In deroga al secondo comma:

(a)l'articolo 12, punto 1), si applica dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024;

(b)[spazio riservato].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(3)     http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx
(4)    COM(2023) 102 final del 21 febbraio 2023.
(5)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(6)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(7)    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(8)     https://doi.org/10.17895/ices.pub.c.6398177
(9)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820497
(10)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820494
(11)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820596
(12)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820602
(13)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820521
(14)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21907944
(15)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.23310368
(16)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820512
(17)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820533 and https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820539
(18)     https://doi.org/10.17895/ices.advice.21820581  
(19)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 ).
(20)    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(21)    Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
(22)    [Spazio riservato al parere del CIEM previsto il 9 ottobre 2023].
(23)    Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70). 

Bruxelles, 28.8.2023

COM(2023) 492 final

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque










ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali misure ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Tabella 1

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Sottodivisioni 30-31

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/30/31.)

 

Finlandia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

 

pm

 (1)

 

 

 

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Sottodivisioni 22-24

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3BC+24)

 

Danimarca

 

 pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

 pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

 pm

(1)

Svezia

 pm

(1)

Unione

 pm

(1)

TAC

 pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 3

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3D-R30)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

 pm

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

Tabella 4

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Sottodivisione 28.1

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03D.RG)

 

Estonia

 

16 862

TAC analitico

 

 

Lettonia

19 652

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Unione

36 514

TAC

 

36 514

 

 

 

 

 

Tabella 5

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3DX32.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

 pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

 pm

(1)

Finlandia

 pm

(1)

Lettonia

 pm

(1)

Lituania

 pm

(1)

Polonia

 pm

(1)

Svezia

 pm

(1)

Unione

 pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 6

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Sottodivisioni 22-24

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3BC+24)

 

Danimarca

 

 pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

 pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

 pm

(1)

Finlandia

 pm

(1)

Lettonia

 pm

(1)

Lituania

 pm

(1)

Polonia

 pm

(1)

Svezia

 pm

(1)

Unione

 pm

(1)

TAC

 pm

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 7

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/3BCD-C)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

 pm

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Polonia

pm

Svezia

 pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Tabella 8

Specie:

Salmone atlantico

 

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3BCD-F)

 

Danimarca

 

11 183

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Germania

1 244

(1)(2)

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

1 137

(1)(2)(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

13 945

(1)(2)

Lettonia

7 113

(1)(2)

Lituania

836

(1)(2)

Polonia

3 393

(1)(2)

Svezia

15 116

(1)(2)

Unione

53 967

(1)(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Numero di esemplari.

 

 

 

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del salmone Atlantico, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione nella sottodivisione CIEM 31 in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto.

(3)

Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

Tabella 9

Specie:

Salmone atlantico

 

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3D32.)

 

Estonia

 

1 040

(1)

TAC precauzionale 

 

 

Finlandia

9 104

(1)

Unione

10 144

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Numero di esemplari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 10

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/3BCD-C)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Estonia

pm

Finlandia

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente