Bruxelles, 14.8.2023

COM(2023) 486 final

2023/0298(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella quattordicesima conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("la convenzione") in relazione alla prevista adozione di decisioni relative all'emendamento degli allegati della convenzione.

2.Contesto della proposta

2.1.Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)

La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ha l'obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie che devono essere oggetto di accordi) della convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1983.

L'Unione europea è parte della convenzione 1 . Tutti gli Stati membri sono parti di tale convenzione,

2.2.La conferenza delle parti

La conferenza delle parti è il principale organo decisionale della convenzione. Le sue funzioni sono indicate all'articolo VII della convenzione, compresi i poteri per valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, per modificare gli allegati I e II della convenzione. Nelle riunioni della conferenza delle parti le decisioni sono prese alla maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti, salvo che sia diversamente stabilito dalla convenzione.

La quattordicesima riunione della conferenza delle parti si svolgerà a Samarcanda (Uzbekistan) all'inizio del 2024

2.3.Gli atti previsti della conferenza delle parti

Nel corso della sua quattordicesima riunione, la conferenza delle parti dovrà adottare una decisione riguardante gli emendamenti degli allegati della convenzione ("gli atti previsti").

Lo scopo degli atti previsti è modificare gli allegati I e II della convenzione, come previsto dall'articolo XI della convenzione.

A norma dell'articolo III della convenzione, nell'allegato I della convenzione figurano le specie migratrici minacciate e per le quali le parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una determinata specie si adoperano per adottare varie misure di conservazione e vietano il prelievo di animali appartenenti a detta specie.

A norma dell'articolo IV della convenzione nell'allegato II figurano le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e la cui conservazione e gestione impongono la stipulazione di accordi internazionali, nonché le specie il cui stato di conservazione potrebbe sensibilmente migliorare per effetto della cooperazione che venisse istituita mediante accordi internazionali. Ove le circostanze lo richiedano, la stessa specie migratrice può essere inclusa sia nell'allegato I che nell'allegato II.

Conformemente all'articolo XI della convenzione, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamento. L'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso riserve.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

In relazione alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, e in linea con la decisione 2023/1034 del Consiglio (UE) del 22 maggio 2023 2 , l'Unione ha proposto di modificare la convenzione come segue:

un emendamento dell'allegato I della convenzione per includere la focena della popolazione del Baltico centrale Phocoena phocoena.

Altre parti della convenzione hanno presentato proposte di modifica dell'allegato I per includere le seguenti specie e sottospecie: Lynx lynx balcanicus, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Pluvianellus socialis, popolazione dell'Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis, Carcharias taurus, popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus, popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus, popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata.

Altre parti della convenzione hanno presentato proposte di modifica dell'allegato II per includere le seguenti specie: Lynx lynx, Felis manul, Lama guanicoe, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Carcharias taurus, Glaucostegus cemiculus, Aetomylaeus bovinus, Rhinoptera marginata, Brachyplatystoma rousseauxii, Brachyplatystoma vaillantii.

È pertanto necessario che il Consiglio adotti una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in vista della quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda tutte le proposte di emendamento.

L'Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte di cui sopra in quanto sono scientificamente fondate, sono conformi all'impegno dell'Unione a favore della cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità, anche per quanto riguarda il modo di utilizzare al meglio le informazioni scientifiche riguardanti sia le caratteristiche biologiche sia i punti di riferimento biologici della pesca.

L'iscrizione di queste specie negli allegati I o II della convenzione, come proposto, non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione, fatta eccezione per l'inclusione del Carcharias taurus nell'allegato I, della popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus nell'allegato I e della popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata nell'allegato I, in quanto l'attuale livello di protezione di cui godono tali specie nell'Unione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo III, paragrafo 5, della convenzione.

La lince eurasiatica, Lynx lynx, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Habitat dell'UE 3 . È opportuno sostenere l'iscrizione di questa specie nell'allegato II e della sottospecie Lynx lynx balcanicus nell'allegato I della convenzione.

L'Unione non è uno Stato dell'area di distribuzione delle specie e sottospecie Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Pluvianellus socialis, Gypaetus barbatus meridionalis, pertanto l'iscrizione di tali specie e sottospecie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione.

L'Unione non è uno stato dell'area di distribuzione delle specie Felis manul, Lama guanicoe, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, pertanto l'iscrizione di tali specie nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcun intervento dell'Unione.

La specie Glaucostegus cemiculus è rigorosamente protetta dalla convenzione di Barcellona 4 . Inoltre, la detenzione di questa specie a bordo di pescherecci è vietata dal regolamento (UE) n. 1343/2011 5 . È pertanto opportuno approvare l'iscrizione di questa specie nell'allegato II della convenzione e l'iscrizione della popolazione di questa specie nell'allegato I della convenzione.

Le specie Brachyplatystoma rousseauxii e Brachyplatystoma vaillantii sono presenti nell'Unione solo nella Guyana francese, dove non si applica la legislazione dell'Unione in materia di protezione della natura. È opportuno approvare l'iscrizione di queste specie nell'allegato II della convenzione.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, nello specifico la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Gli atti che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XI della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché gli atti della conferenza delle parti modificheranno gli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, è opportuno pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea successivamente alla loro adozione.

2023/0298 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 82/461/CEE del Consiglio 7 , entrata in vigore il 1° novembre 1983, l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ("convenzione").

(2)Conformemente all'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione ("conferenza delle parti") può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione.

(3)Nella sua quattordicesima riunione, che si terrà all'inizio del 2024, la conferenza delle parti adotterà decisioni intese a modificare gli allegati della convenzione.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione della conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano gli allegati della convenzione saranno vincolanti per l'Unione.

(5)L'Unione ha presentato una proposta per includere la focena della popolazione del Baltico centrale Phocoena phocoena nell'allegato I della convenzione. L'Unione dovrebbe approvare la propria proposta. Gli emendamenti proposti non richiederebbero alcuna modifica del diritto dell'Unione.

(6)Altre parti hanno presentato proposte per includere le specie e sottospecie Lynx lynx balcanicus, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Pluvianellus socialis, la popolazione dell'Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis, Carcharias taurus, la popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus, la popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus, la popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata nell'allegato I e per includere le specie Lynx lynx, Felis manul, Lama guanicoe, Tursiops truncatus gephyreus, Pelecanus thagus, Carcharias taurus, Glaucostegus cemiculus, Aetomylaeus bovinus, Rhinoptera marginata, Brachyplatystoma rousseauxii, Brachyplatystoma vaillantii nell'allegato II della convenzione.

(7)L'Unione dovrebbe approvare tutte le proposte di cui sopra in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell'articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti di detta convenzione.

(8)Le proposte relative all'inclusione della specie Carcharias taurus e delle popolazioni del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus e Rhinoptera marginata nell'allegato I della convenzione richiederebbero una modifica del diritto dell'Unione, in quanto l'attuale livello di protezione di cui godono tali specie nell'Unione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo III, paragrafo 5, della convenzione. La Commissione, a nome dell'Unione, deve pertanto formulare una riserva a norma dell'articolo XI, paragrafo 6, della convenzione in merito all'inclusione di tali specie nell'allegato I.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella quattordicesima riunione della conferenza delle parti è la seguente:

(1)approvare l'iscrizione delle seguenti specie e sottospecie nell'allegato I:

(1)Lynx lynx balcanicus

(2)Pelecanus thagus

(3)Pluvianellus socialis

(4)la popolazione dell'Africa australe di Gypaetus barbatus meridionalis

(5)la popolazione del Baltico centrale di Phocoena phocoena 

(6)Tursiops truncatus gephyreus

(7)la popolazione del Mar Mediterraneo di Glaucostegus cemiculus 

(2)approvare l'iscrizione nell'allegato I delle seguenti specie, fatta salva la formulazione di una riserva da parte della Commissione a nome dell'Unione:

(1)Carcharias taurus

(2) la popolazione del Mar Mediterraneo di Aetomylaeus bovinus

(3) la popolazione del Mar Mediterraneo di Rhinoptera marginata

(3)approvare l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato II:

(1)Lynx lynx

(2)Felis manul

(3)Lama guanicoe

(4)Tursiops truncatus gephyreus

(5)Pelecanus thagus

(6)Carcharias taurus

(7)Glaucostegus cemiculus

(8)Aetomylaeus bovinus

(9)Rhinoptera marginata

(10)Brachyplatystoma rousseauxii

(11)Brachyplatystoma vaillantii

Articolo 2

La posizione di cui all'articolo 1 può essere precisata, alla luce dell'andamento della quattordicesima riunione della conferenza delle parti sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, dai rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).
(2)    Decisione (UE) 2023/1034 del Consiglio del 22 maggio 2023 relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di emendamento dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti (GU L 139 del 26.5.2023, pag. 47).
(3)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(4)    Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento
(5)    Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44, versione consolidata del 10.7.2019).
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(7)    Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).