Bruxelles, 28.7.2023

COM(2023) 459 final

2023/0288(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 295 final} - {SWD(2023) 265 final} - {SWD(2023) 266 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese (statistiche LMB) sono statistiche ufficiali che descrivono il funzionamento delle imprese in relazione ai mercati del lavoro. I settori contemplati dalle statistiche LMB riguardano principalmente il livello, la composizione e l'evoluzione del costo del lavoro, la ripartizione e la struttura delle retribuzioni (compreso il divario retributivo di genere) e le statistiche sui posti di lavoro vacanti.

Affinché l'UE possa svolgere i compiti ad essa assegnati a norma degli articoli 2, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono necessarie statistiche europee del mercato del lavoro tempestive, affidabili e comparabili. Le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'UE, in particolare per il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali (articolo 2, paragrafo 3), la politica monetaria (articolo 3, paragrafo 1, lettera c)), la politica sociale (articolo 4, paragrafo 2, lettera b)) e la coesione economica, sociale e territoriale (articolo 4, paragrafo 2, lettera c)), nonché per la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (articolo 157, paragrafo 1).

L'elaborazione di statistiche LMB sul livello e sulla struttura del costo del lavoro si svolge dal 1959 1 ogni due-quattro anni e si basa su una normativa specifica per ogni rilevazione di dati. Tali statistiche riguardano diversi settori economici, come l'industria, la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, i trasporti su strada, il settore delle banche e delle assicurazioni e i servizi. Il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio ha introdotto la rilevazione sistematica di dati sul livello e sulla composizione del costo del lavoro (indagine sul costo del lavoro), che è stata disposta per l'anno 2000 e successivamente a intervalli di quattro anni. Lo stesso atto ha stabilito l'elaborazione di statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni (indagine sulla struttura delle retribuzioni) per il 2002 e per un mese rappresentativo di quell'anno, e successivamente a intervalli di quattro anni. Prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro, la rilevazione di dati sull'evoluzione del costo del lavoro si svolgeva su base volontaria dal 1996. Analogamente il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito che le statistiche sui posti di lavoro vacanti fossero elaborate mediante un sistema regolamentato di rilevazione dei dati, poiché in precedenza la raccolta avveniva su base volontaria.

La valutazione effettuata dalla Commissione ha dimostrato che l'attuale quadro giuridico dei tre atti summenzionati ha notevolmente migliorato, in generale, le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese. Tali statistiche sono state ritenute coerenti, efficienti, ampiamente comparabili nel tempo e tra i paesi dell'UE e affidabili, e sono ampiamente utilizzate dalle organizzazioni e dai responsabili delle politiche a tutti i livelli.

Tuttavia alcuni limiti delle statistiche che erano stati rilevati già al momento dell'adozione degli atti giuridici, come la mancanza di alcuni settori dell'economia, sono diventati più evidenti con l'evoluzione delle politiche dell'UE e il loro monitoraggio ha richiesto indicatori più precisi. Ad esempio le statistiche LMB sono utilizzate per monitorare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2 , la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali 3 e il semestre europeo. Inoltre la recente direttiva relativa a salari minimi adeguati 4 , la direttiva sulla trasparenza retributiva 5 e la raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività 6 hanno evidenziato la necessità di statistiche imparziali e complete nel settore delle retribuzioni e del costo del lavoro.

Le informazioni raccolte in diversi set di dati riguardanti le statistiche LMB sono condizionate dalla copertura parziale del settore pubblico (o di parti di esso) e delle microimprese. In diversi Stati membri le imprese che impiegano fino a nove dipendenti non sono incluse nell'indagine sulla struttura delle retribuzioni o in quella sul costo del lavoro. Ciò crea distorsioni nelle statistiche fondamentali, come in quelle riguardanti le retribuzioni medie e mediane, che sono utilizzate per ricavare il divario retributivo di genere o per valutare l'adeguatezza dei salari minimi. Inoltre l'assenza di un obbligo giuridico che imponga di fornire informazioni sul divario retributivo di genere è diventata problematica, dato che attualmente la rilevazione dei dati si svolge su base volontaria e non copre tutti i paesi dell'UE o tutte le variabili richieste, il che comporta un rischio per il monitoraggio del rispetto della parità di genere e di condizioni di lavoro eque.

Pertanto i dati attualmente forniti a Eurostat non possono essere sfruttati appieno, poiché gli aggregati riguardanti l'UE non possono essere calcolati per l'economia nella sua interezza, e continuerà a essere difficile effettuare confronti tra i paesi dell'UE finché questi ultimi non avranno ampliato al massimo la copertura delle statistiche LMB.

La copertura dell'intera economia migliorerà l'accuratezza di alcune statistiche utilizzate come principali indicatori economici europei (indice del costo del lavoro, tasso di posti di lavoro vacanti) o per gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il pilastro europeo dei diritti sociali (divario retributivo di genere, retribuzione mediana utilizzata per valutare l'adeguatezza salariale). Inoltre sarebbe necessario regolamentare la rilevazione di dati annuali sul divario retributivo di genere per garantire la futura trasmissione di dati e migliorarne la qualità. Infine dovrebbe essere migliorata la tempestività di alcuni set di dati riguardanti le statistiche LMB (ad esempio l'indice del costo del lavoro) e sarebbe necessario colmare alcune lacune informative esistenti (come il numero di ore lavorate).

Con l'armonizzazione del quadro giuridico vi saranno inoltre opportunità di semplificazione tramite un maggiore ricorso ai dati amministrativi e a fonti innovative come il web scraping e sarà possibile garantire una migliore integrazione tra le statistiche LMB.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Nel corso del tempo si è assistito a un'evoluzione costante del contesto normativo riguardante le statistiche LMB. Nel 2009 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio illustrando la sua visione sul metodo di produzione delle statistiche dell'UE per il decennio 2010-2020 7 . Tale documento ha esaminato i principali cambiamenti nel contesto operativo del sistema statistico europeo e le implicazioni per l'elaborazione delle politiche, sottolineando l'importanza di un sistema integrato che consenta ai paesi di raccogliere dati da fonti diverse, aumentando la disponibilità e la portata delle analisi. La comunicazione ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare la qualità dei dati, dal momento che molte fonti esterne non soddisfano le prescrizioni previste per le statistiche europee.

Nel 2014 la Commissione (Eurostat) ha avviato un processo di modernizzazione delle statistiche sociali, che ha portato all'adozione di un regolamento quadro per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni di tali persone e famiglie 8 . Inoltre il 27 novembre 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese 9 . Le statistiche LMB rappresentano il punto di incontro tra i due domini, in quanto rientrano tra le statistiche sociali per la tematica trattata e tra le statistiche sulle imprese per la tipologia di rispondenti (imprese). La presente iniziativa sulle statistiche LMB dovrebbe completare il processo di modernizzazione delle statistiche sociali.

Grazie a questo quadro giuridico armonizzato si potranno trovare riferimenti sistematici ai concetti corrispondenti utilizzati in domini strettamente correlati, come i conti nazionali e le statistiche europee sulle imprese. Dalla loro adozione, la normativa in entrambi i domini è stata aggiornata e la metodologia è stata rivista (sistema europeo dei conti 2010, regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese). È pertanto ora necessario allineare le statistiche LMB per garantire coerenza tra i domini e fornire chiarezza ai destinatari della normativa sulle statistiche LMB, compresi gli istituti statistici degli Stati membri.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli indicatori LMB sono utilizzati per monitorare le principali politiche europee, come il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. Il divario retributivo di genere è un indicatore degli OSS nell'ambito dell'obiettivo 5 "uguaglianza di genere" e fa parte del quadro operativo del pilastro (principio 2). Il diritto a salari equi e a salari minimi adeguati è indicato al principio 6 ("Salari").

Le statistiche LMB forniscono informazioni fondamentali in materia di politica monetaria (indice del costo del lavoro) e saranno impiegate a sostegno della recente direttiva relativa a salari minimi adeguati e della direttiva sulla trasparenza retributiva.

Con la presente proposta il quadro giuridico relativo alle statistiche LMB sarà ulteriormente allineato alle politiche e alla normativa dell'UE di recente adozione o che sono state oggetto di modifiche dopo l'adozione dell'attuale normativa sulle statistiche LMB.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 338, paragrafo 1, TFUE, che costituisce il quadro giuridico per le statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per la produzione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'UE. L'articolo 338, paragrafo 2, stabilisce i caratteri che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, senza comportare oneri eccessivi per gli operatori economici, le autorità o il pubblico.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il sistema statistico europeo (SSE) offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche ed è concepito per soddisfare le esigenze di una molteplicità di utenti nelle società democratiche. Tra i criteri qualitativi principali che le statistiche europee devono soddisfare figurano la coerenza e la comparabilità. La comparabilità è molto importante per le statistiche LMB, dato il loro ruolo cruciale nel sostenere politiche economiche, sociali e di coesione basate su dati concreti. Gli Stati membri non possono elaborare statistiche coerenti e comparabili senza un chiaro quadro di riferimento europeo, ossia una normativa dell'UE che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e i requisiti di qualità comuni. L'obiettivo dell'azione proposta non può essere conseguito in misura soddisfacente se gli Stati membri agiscono da soli. Può essere più efficace un intervento a livello di UE, attraverso un atto giuridico dell'Unione che garantisca la comparabilità delle statistiche nei settori oggetto dell'atto proposto. La raccolta dei dati può essere effettuata direttamente dagli Stati membri.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sul mercato del lavoro relative alle imprese basate su rilevazioni e compilate applicando in tutti gli Stati membri gli stessi principi. Garantirà inoltre che le statistiche europee sul mercato del lavoro relative alle imprese rimangano pertinenti e siano adattate in modo da rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione delle statistiche e rispetterà al tempo stesso le specifiche peculiarità dei sistemi statistici degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento proposto è il regolamento.

In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, il regolamento costituisce lo strumento più appropriato. Importanti politiche dell'UE quali la convergenza macroeconomica, la coesione sociale, la stabilità dei prezzi e la parità di genere dipendono intrinsecamente da statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese che siano comparabili, armonizzate e di elevata qualità. Gli strumenti più idonei a tal fine sono i regolamenti, che sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono un preventivo recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nell'ambito della presente iniziativa la Commissione ha valutato l'attuale quadro giuridico per le statistiche LMB, costituito dai regolamenti (CE) n. 530/1999, (CE) n. 450/2003, (CE) n. 453/2008 e dalle relative misure di esecuzione.

L'aspetto positivo è che la valutazione mostra come le statistiche LMB consentano di raccogliere informazioni di elevata qualità che sono ampiamente utilizzate per gli scopi previsti. I punti di forza delle statistiche LMB risiedono nella loro coerenza, efficienza e comparabilità e nel fatto che sono ben consolidate, affidabili e ampiamente utilizzate dalle organizzazioni e dai responsabili delle politiche a tutti i livelli. Uno dei punti deboli dell'attuale quadro giuridico è che esso non contempla la rilevazione dei dati sul divario retributivo di genere. L'assenza di un obbligo giuridico che imponga di fornire informazioni annuali sul divario retributivo di genere è diventata problematica in quanto il carattere volontario della rilevazione dei dati ne compromette la qualità e costituisce un fattore di rischio per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il monitoraggio da parte dell'UE dell'obiettivo 5 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il monitoraggio della strategia per la parità di genere e della direttiva sulla trasparenza retributiva. Alcuni Stati membri non hanno fornito dati annuali sul divario retributivo di genere.

Un altro punto debole dell'attuale quadro giuridico è che non tiene conto di soggetti significativi dell'economia dell'UE, come le microimprese. Permangono alcune carenze già individuate nelle statistiche LMB al momento dell'adozione degli atti giuridici, che nel quadro vigente sono state affrontate in modi diversi, ad esempio prevedendo studi di fattibilità che avrebbero potuto portare a una modifica della normativa o fornendo sostegno finanziario per creare le capacità necessarie; tuttavia nel caso di alcune rilevazioni di dati tali carenze non sono state risolte. Pertanto in diverse statistiche LMB le informazioni raccolte risultano distorte, in particolare a causa del fatto che alcuni settori dell'economia o le microimprese sono contemplati in modo parziale. Di conseguenza i dati forniti a Eurostat non possono essere sfruttati appieno, poiché gli aggregati riguardanti l'UE non possono essere calcolati per l'economia nella sua interezza ed è difficile mettere a confronto i vari paesi.

Inoltre è possibile migliorare la tempestività e la frequenza dei dati delle statistiche LMB. I risultati della consultazione dei portatori di interessi mostrano che la frequenza delle indagini sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro non è più sufficiente per alcuni utenti, che ritengono inoltre che la tempestività potrebbe essere migliorata sia per entrambe le indagini sia per l'indice del costo del lavoro.

Un'altra lacuna riguarda il fatto che le statistiche LMB sono diventate importanti nel corso del tempo in relazione alla maggiore attenzione accordata all'elaborazione di politiche basate su fatti concreti, al fine di ottenere analisi più accurate. La normativa in vigore si concentra sulle esigenze in materia di dati per le priorità strategiche che esistevano già al momento in cui l'iniziativa è stata elaborata. Nel corso del tempo queste priorità si sono evolute e le attuali statistiche LMB non coprono più in misura sufficiente le disaggregazioni o le variabili delle politiche. In particolare le lacune confermate durante la consultazione dei portatori di interessi riguardano una serie di variabili che, se incluse nell'indagine sulla struttura delle retribuzioni, consentirebbero una migliore analisi dei microdati e del divario retributivo di genere derivato. Infine si è ritenuto necessario disporre di dati più granulari sui posti di lavoro vacanti.

L'attuale quadro normativo presenta inoltre lacune dovute al fatto che non è adeguato all'utilizzo di nuove fonti negli Stati membri e a livello dell'UE. I regolamenti sulle statistiche LMB non prevedevano l'uso di dati innovativi come possibile fonte in quanto all'epoca non erano disponibili. Pertanto l'attuale quadro su cui si basa l'elaborazione delle relazioni sulla qualità non è adatto a valutare tali nuove fonti di dati. Inoltre il maggiore utilizzo di dati amministrativi osservato negli ultimi anni richiederebbe una documentazione adeguata, difficile da ottenere tramite le relazioni sulla qualità esistenti.

Infine le definizioni, i concetti e gli approcci illustrati nell'attuale quadro e relativi a domini statistici correlati non sono armonizzati. Sebbene le singole statistiche LMB siano coerenti al loro interno, l'architettura giuridica potrebbe essere semplificata sostituendo i tre regolamenti quadro attualmente in vigore con un unico testo consolidato per garantire la piena armonizzazione e coerenza tra tutte le rilevazioni di dati per le statistiche LMB.

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione ha classificato i profili dei portatori di interessi chiave in tre gruppi principali: i) i fornitori di dati di base, in quanto soggetti che detengono informazioni amministrative, e i rispondenti, in quanto fornitori di dati presso le imprese che partecipano direttamente alla rilevazione dei dati, ii) i produttori di statistiche, tra cui figurano principalmente gli istituti nazionali di statistica e iii) gli utenti delle statistiche.

La consultazione ha incluso le seguenti attività: consultazioni pubbliche e mirate, un gruppo di lavoro mirato, colloqui con i portatori di interessi chiave e ricerca documentale.

La consultazione dei portatori di interessi è riuscita a raggiungere i gruppi identificati, ad eccezione dei fornitori di dati amministrativi, di singole imprese con meno di 10 dipendenti e delle organizzazioni dei media. L'onere in capo alle imprese connesso alle statistiche LMB è stato valutato indirettamente tramite gli istituti nazionali di statistica e anche alcune associazioni di categoria hanno espresso il loro parere in materia. Considerata la natura tecnica dell'oggetto, la partecipazione complessiva dei rispondenti è stata ritenuta sufficiente a supportare l'analisi e la contemporanea valutazione d'impatto delle statistiche LMB.

I riscontri ottenuti dalla consultazione hanno evidenziato che i partecipanti hanno sostenuto l'iniziativa della Commissione e hanno riconosciuto che, dal precedente intervento strategico, la situazione era notevolmente migliorata per quanto riguarda le statistiche LMB. Tuttavia tali riscontri hanno inoltre permesso di individuare alcune lacune statistiche e nuove esigenze statistiche che il quadro giuridico attuale non è in grado di soddisfare. Tutti i gruppi di portatori di interessi hanno considerato prioritario disciplinare la rilevazione di dati sul divario retributivo di genere nonché migliorare la copertura e la tempestività delle statistiche LMB. I produttori e gli utenti hanno avuto opinioni divergenti principalmente sulla proposta di aumentare la frequenza delle rilevazioni di dati che attualmente sono condotte ogni quattro anni (indagini sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro), ritenuta troppo onerosa per i rispondenti (imprese) e troppo costosa per gli istituti nazionali di statistica. Tuttavia l'aumento della frequenza è stato considerato un grande valore aggiunto per gli utenti.

Assunzione e uso di perizie

Il riesame delle statistiche LMB è stato presentato ai gruppi di esperti della Commissione e discusso in seno a tali gruppi al fine di sollecitare pareri e contributi sui progressi compiuti nell'analisi e nella valutazione d'impatto. Si è trattato per lo più di riunioni di gruppi di esperti guidati da Eurostat, con la partecipazione di esperti degli Stati membri, in particolare del gruppo di lavoro sulle statistiche del mercato del lavoro e del gruppo dei direttori dei servizi europei di statistiche sociali ). Anche il comitato del sistema statistico europeo 10 è stato costantemente informato dei progressi compiuti.

Eurostat ha effettuato tale valutazione con il sostegno di uno studio commissionato all'ICF SA, una società con sede in Belgio. Tale studio ha contribuito a preparare l'analisi e la valutazione d'impatto, l'analisi della consultazione pubblica nonché l'organizzazione e l'analisi delle attività di consultazione dei portatori di interessi (ad eccezione della consultazione pubblica che è stata organizzata da Eurostat).

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto per la presente iniziativa 11 è stata oggetto di un parere positivo con riserve ricevuto dal comitato per il controllo normativo il 20 gennaio 2023 in seguito a una procedura scritta 12 . Il 13 marzo 2023 il gruppo direttivo interservizi ha approvato per iscritto una versione riveduta della relazione sulla valutazione d'impatto nella quale erano state affrontate le riserve espresse.

L'obiettivo generale indicato nella valutazione d'impatto è elaborare statistiche LMB aggiornate, pertinenti, che contemplino tutti i settori economici, che siano comparabili tra gli Stati membri e coerenti con i domini statistici correlati. Per affrontare le carenze appena descritte, l'obiettivo generale può essere suddiviso in tre obiettivi specifici:

·adeguare il quadro normativo per consentire maggiore flessibilità nel soddisfare le esigenze emergenti, pubblicare statistiche con più tempestività e promuovere l'uso di fonti e metodi innovativi (la cui qualità sia stata debitamente valutata);

·estendere la copertura delle statistiche all'intera economia e garantire che tutti gli Stati membri forniscano dati sul divario retributivo di genere;

·migliorare la coerenza con i domini statistici correlati.

Le opzioni strategiche sono state definite raggruppando le misure strategiche dettagliate che affrontano gli obiettivi specifici.

L'opzione 0 corrisponde allo scenario di riferimento.

Nell'opzione 1 le rilevazioni di dati specificate nei tre regolamenti vigenti sono integrate in un nuovo regolamento quadro unico che contempla anche il divario retributivo di genere. Le definizioni, i concetti e gli approcci sono allineati e viene stabilita una pianificazione generale per favorire una migliore sincronizzazione della trasmissione dei dati. Fatta eccezione per la nuova base giuridica riguardante il divario retributivo di genere, tutti i miglioramenti che vanno al di là di una semplice rifusione della normativa vigente rimarrebbero volontari. Di conseguenza l'opzione 1 non affronta le esigenze emergenti, colmerebbe solo parzialmente le lacune esistenti in termini di copertura o migliorerebbe leggermente la tempestività dei dati riguardanti le statistiche LMB in alcuni paesi aderenti su base volontaria.

Nell'opzione 2 la copertura delle statistiche è estesa alle microimprese ai fini dell'indagine sulla struttura delle retribuzioni (solo per la raccolta delle informazioni principali per alleviare l'onere da esse sostenuto) ma non ai fini dell'indagine sul costo del lavoro. L'ambito di applicazione di entrambe le indagini è esteso alla sezione "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" della NACE, e le statistiche sui posti di lavoro vacanti contemplano l'economia nella sua interezza in tutti i paesi. Si prevedono leggeri miglioramenti in termini di tempestività per quanto riguarda l'indice trimestrale del costo del lavoro e l'indagine sulla struttura delle retribuzioni effettuata ogni quattro anni, ma non nel caso dell'indagine sul costo del lavoro. La frequenza di entrambe le indagini rimane invariata rispetto allo scenario di riferimento. Rientrano in questa opzione anche la definizione di una base giuridica per il divario retributivo di genere e la necessità di affrontare le esigenze emergenti. Questa opzione garantisce inoltre l'elaborazione di relazioni sulla qualità, riguardanti tutte le rilevazioni di dati, più adeguate, nonché una migliore armonizzazione e pianificazione attraverso il regolamento quadro integrato.

L'opzione 3 affronta in modo esaustivo la necessità di migliorare e armonizzare tutte le statistiche LMB, come evidenziato dai portatori di interessi. Comprende tutte le misure strategiche individuate o quelle più ambiziose nel caso siano state previste misure alternative. Tali misure riguardano la copertura, la tempestività, l'elevata frequenza delle indagini sulla struttura delle retribuzioni e sul costo del lavoro, le relazioni sulla qualità, l'uso di dati amministrativi e di fonti innovative, l'armonizzazione dei concetti nei vari domini delle statistiche LMB, l'obbligatorietà della rilevazione di dati sul divario retributivo di genere e la necessità di soddisfare le esigenze emergenti. Ciò significa che la copertura di entrambe le indagini è estesa alle microimprese e alla sezione "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" della NACE, e le statistiche sui posti di lavoro vacanti contemplano l'economia nella sua interezza. La tempestività dell'indagine sulla struttura delle retribuzioni mostra un miglioramento significativo, mentre quella riguardante l'indagine sul costo del lavoro evidenzia moderati miglioramenti. Migliora anche la tempestività dell'indice del costo del lavoro. In questa opzione le statistiche LMB beneficiano degli effetti positivi derivanti da relazioni sulla qualità più adeguate e da una migliore armonizzazione e pianificazione attraverso un unico regolamento quadro integrato.

È stata effettuata una valutazione qualitativa delle quattro opzioni selezionate per la valutazione d'impatto, che ha valutato la proporzionalità, per poi analizzare l'efficacia, l'efficienza e la coerenza.

Secondo le stime basate sulle informazioni fornite dagli istituti nazionali di statistica, l'opzione 3 comporta un aumento significativo degli oneri a carico delle imprese, con un aumento, pari all'88 %, dei costi sostenuti per rispondere alle indagini. L'opzione 2 comporta un aumento dell'11 % dell'onere in capo alle imprese. Nell'opzione 3 i costi sostenuti da coloro che si occupano di elaborare dati statistici aumentano del 64 % rispetto al 12 % dell'opzione 2. L'opzione 1 determina un aumento trascurabile degli oneri e dei costi a carico delle imprese e degli istituti nazionali di statistica.

Tutte le opzioni garantiscono la proporzionalità. Sebbene contempli proposte più ambiziose, come quella di raddoppiare la frequenza di due rilevazioni di dati attualmente effettuate ogni quattro anni, l'opzione 3 non è stata considerata realistica data l'attuale necessità di limitare costi e oneri. Di conseguenza è improbabile che questa opzione possa essere al momento attuata dal sistema statistico europeo. Pur essendo la più efficace, l'opzione 3 è anche la più onerosa e grava maggiormente sulle imprese. Secondo i fornitori di dati l'attuazione dell'opzione 3 causerebbe inoltre gravi difficoltà nel settore. L'opzione 2 è stata individuata come quella che permette di rispondere alle esigenze degli utenti e dei fornitori di dati nel modo più efficace sotto il profilo dei costi. L'opzione prescelta è pertanto l'opzione 2. La proposta legislativa è in linea con questa opzione.

Efficienza normativa e semplificazione

L'opzione prescelta (opzione 2) porterà a una semplificazione e a una maggiore efficienza mediante le tre modalità seguenti:

(a)la fusione dei tre regolamenti quadro vigenti in un unico atto giuridico;

(b)la promozione dell'uso di fonti amministrative alternative e di tecniche digitali moderne, tra cui il web scraping e il trasferimento automatico dei dati riguardanti il libro paga, che contribuirà a ridurre l'onere che grava sulle imprese in generale e sulle piccole e medie imprese (PMI) in particolare. A tal fine si potrebbero estrarre i dati relativi alle retribuzioni e al costo del lavoro dai sistemi di gestione delle buste paga delle aziende e gli annunci di lavoro da Internet. Anche i nuovi dati amministrativi e innovativi dovrebbero contribuire a soddisfare le esigenze emergenti;

(c)la rilevazione di variabili sugli apprendisti esclusivamente nei paesi in cui rappresentano una quota considerevole di tutti i dipendenti (oltre l'1 %).

Estendendo alle microimprese l'indagine sulla struttura delle retribuzioni proposta nell'opzione 2, l'aumento dell'onere a carico di tutte le PMI ammonta allo 0,24 % dell'onere medio attuale calcolato ogni quattro anni. Tale valore si basa su un tasso medio di campionamento del 2,5 % delle PMI. Inoltre l'estensione summenzionata riguarderà solo informazioni limitate e sarà compensata da una semplificazione dell'indagine sul costo del lavoro relativa agli apprendisti.

L'opzione proposta è pienamente in linea con il principio riguardante l'elaborazione di politiche digital-ready: la digitalizzazione è infatti alla base dei processi statistici del sistema statistico europeo ("digitale per default"). L'uso del digitale è inoltre previsto per l'attuazione di misure specifiche, facendo dunque ricorso a moduli web, processi digitali e programmi informatici, al fine di ridurre al minimo i costi che gli istituti nazionali di statistica devono sostenere e l'onere a carico dei rispondenti.

Diritti fondamentali

La valutazione d'impatto ha individuato un potenziale impatto indiretto positivo sui diritti fondamentali. Una migliore qualità delle statistiche sul divario retributivo di genere, nonché dei dati sulle persone che lavorano nelle microimprese, favorirebbe politiche più adeguate in materia di diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non include il finanziamento di rilevazioni periodiche di dati, ma prevede il cofinanziamento da parte dell'UE di lavori di modernizzazione, compresi studi pilota e di fattibilità negli Stati membri. Inoltre le risorse umane e operative (TI) presso la Commissione (Eurostat) dovranno rimanere stabili per gestire il carico di lavoro normativo, di monitoraggio e di produzione determinato dal notevole aumento delle attività di rilevazione di dati.

L'incidenza finanziaria complessiva della proposta è di durata illimitata. L'incidenza sul bilancio stimata per il restante periodo dell'attuale bilancio a lungo termine dell'UE 2021-2027 (noto anche come quadro finanziario pluriennale) dopo l'entrata in vigore del regolamento è riportata nella scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2024 e subito dopo la Commissione adotterà le relative misure di esecuzione. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri dovrebbero cominciare a fornire dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento a partire dall'anno di riferimento 2026 per le statistiche sui posti di lavoro vacanti, l'indagine sulla struttura delle retribuzioni e gli indici sul divario retributivo di genere e sul costo del lavoro, e dal 2028 per l'indagine sul costo del lavoro. In linea con la valutazione d'impatto, l'attuazione del regolamento adottato sarà monitorata e valutata periodicamente. La valutazione d'impatto include inoltre le modalità di monitoraggio, tra cui proposte relative agli indicatori da utilizzare.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento proposto stabilisce un nuovo quadro per le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese e integra le statistiche attuali sulla struttura e la ripartizione delle retribuzioni e del costo del lavoro, sull'indice del costo del lavoro, sui posti di lavoro vacanti e sul divario retributivo di genere. Il regolamento specifica inoltre che gli Stati membri devono fornire statistiche relative a tre domini (retribuzioni, costo del lavoro, domanda di manodopera), cinque tematiche correlate e 20 tematiche dettagliate. Sono presenti articoli riguardanti l'oggetto, le definizioni, le fonti di dati e i metodi (compresi gli elementi specifici che consentono il riutilizzo delle fonti di dati amministrativi), le prescrizioni in materia di dati, le stime iniziali, la popolazione statistica e le unità statistiche, le prescrizioni in materia di dati ad hoc, le prescrizioni in materia di qualità e le relazioni sulla qualità, gli studi pilota e di fattibilità e i potenziali contributi finanziari.

Le informazioni dettagliate sulle prescrizioni in materia di dati saranno oggetto di atti di esecuzione, ma il regolamento proposto consente di modificare l'elenco delle tematiche dettagliate, la loro periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione dei dati ricorrendo ad atti delegati. La proposta prevede inoltre la possibilità di soddisfare prescrizioni future in materia di dati con rilevazioni di dati ad hoc. Infine il regolamento proposto offre un potenziale cofinanziamento per modernizzare ulteriormente i sistemi di produzione delle statistiche e realizzare, se del caso, studi pilota e di fattibilità. I poteri di esecuzione e delegati conferiti alla Commissione, come pure la possibilità di avviare studi pilota e di fattibilità, sono proposti per mantenere una certa flessibilità del nuovo quadro al fine di affrontare nuove esigenze degli utenti e cogliere le opportunità offerte da nuove fonti di dati sul lungo periodo.

2023/0288 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione europea sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo.

(2)La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 15 e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali negli Stati membri.

(3)La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro. Sono pertanto necessarie statistiche dell'Unione accurate, tempestive e comparabili sull'evoluzione del costo del lavoro.

(4)È necessario estendere la copertura delle statistiche sui posti di lavoro vacanti e migliorare la tempestività dell'indice del costo del lavoro, in quanto entrambi gli indicatori sono elencati tra i principali indicatori economici europei (PIEE) 17 , indispensabili per monitorare le politiche monetarie ed economiche.

(5)È necessaria una base giuridica che sia in grado di regolamentare la trasmissione del divario retributivo di genere annuale ai fini del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU), in particolare dell'obiettivo 5 sull'uguaglianza di genere.

(6)L'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 18 necessita di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore 19 impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.

(7)Al fine di semplificare la normativa vigente e promuovere l'armonizzazione dell'ambito di applicazione, dei concetti, delle definizioni e delle relazioni sulla qualità, il presente regolamento dovrebbe riguardare tutte le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese.

(8)Il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle nuove esigenze emerse con l'evoluzione e l'approfondimento dell'Unione e della zona euro, a condizione che le sue disposizioni non creino un onere sproporzionato per i rispondenti o le autorità statistiche nazionali.

(9)Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(10)Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione delle statistiche del mercato del lavoro e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

(11)Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati.

(12)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per la produzione sistematica di elevata qualità di statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 e ha formulato il suo parere il [xxx].

(14)Ai fini di un'adeguata attuazione del presente regolamento negli Stati membri, dopo la data di entrata in vigore devono trascorrere almeno 12 mesi per la prima rilevazione di dati.

(15)Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"unità statistica": soggetto sul quale sono rilevati o compilati i dati;

(2)"impresa": un insieme di unità giuridiche ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio 22 . Sono compresi i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita e altre unità istituzionali che appartengono al settore delle amministrazioni pubbliche;

(3)"unità locale": un'impresa, o una parte di essa, situata in un luogo geograficamente identificato;

(4)"impresa residente" o "unità locale residente": un'impresa o un'unità locale che esercita attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL);

(5)"dipendente": qualsiasi persona, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza o dalla durata del rapporto di lavoro nello Stato membro, che ha un contratto di occupazione diretta con l'impresa (basato su un accordo formale o informale) e che riceve una retribuzione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) e dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato oppure stagionale). La retribuzione di un dipendente può assumere la forma di stipendi e salari, compresi premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura;

(6)"datore di lavoro": un'impresa o un'unità locale che ha un contratto di lavoro diretto con un dipendente (basato su un accordo formale o informale);

(7)"dominio": uno o più set di dati che si riferiscono a una o più tematiche;

(8)"tematica": il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in una rilevazione di dati; ciascuna tematica comprende diverse tematiche dettagliate;

(9)"tematica dettagliata": il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;

(10)"variabile": una caratteristica di un'unità che può assumere valori diversi all'interno di un insieme di valori, che possono essere espressi in termini assoluti oppure in proporzione o in riferimento a una posizione in una classificazione;

(11)"disaggregazione": insieme predefinito di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a una variabile che caratterizza le unità statistiche;

(12)"microdati": i dati riguardanti una singola unità statistica senza identificazione diretta;

(13)"dati aggregati": i dati relativi a un insieme di unità statistiche;

(14)"popolazione statistica": insieme di unità statistiche per le quali sono richieste informazioni e stime;

(15)"base di campionamento": un elenco, una mappa o altra specifica delle unità che costituiscono una popolazione statistica per consentirne il censimento o campionamento;

(16)"campione": sottoinsieme di una base di campionamento i cui elementi sono selezionati mediante un processo con una probabilità di selezione nota, concepito in modo da consentire di ricavare stime valide per la popolazione statistica;

(17)"rispondente": unità dichiarante che fornisce informazioni all'autorità che effettua l'indagine;

(18)"dati dell'indagine": i dati raccolti su un campione di rispondenti ed estrapolati alla popolazione statistica utilizzando metodi matematici appropriati;

(19)"dati amministrativi": i dati prodotti da un'entità amministrativa, di solito un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche;

(20)"altre fonti": i dati generati da un'entità non amministrativa, compresi documenti privati, siti web e banche dati, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche ufficiali;

(21)"classificazione statistica": un elenco ordinato, con uno o più livelli di dettaglio, di categorie correlate ma reciprocamente esclusive, utilizzate per strutturare le informazioni in un determinato dominio statistico in base alle loro similarità;

(22)"periodo di riferimento": il periodo cui si riferiscono i dati;

(23)"periodo di rilevazione dei dati": il periodo in cui i dati sono rilevati;

(24)"metadati": informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

(25)"dati precontrollati": dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate;

(26)"relazione sulla qualità": una relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico.

Articolo 3

Fonti e metodi

1. Ai fini della compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento, gli Stati membri utilizzano o riutilizzano una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che soddisfino le norme di qualità di cui all'articolo 8:

(a)dati delle indagini;

(b)dati amministrativi;

(c)altre fonti.

2. Le indagini utilizzate ai fini dell'elaborazione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese si basano su campioni rappresentativi della popolazione statistica. I campioni di imprese o unità locali sono estratti dai registri di imprese a fini statistici nazionali quali definiti all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2152.

3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati tramite le relazioni sulla qualità di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 4

Prescrizioni in materia di dati

1. Le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardano i domini e le tematiche seguenti:

(a)retribuzioni:

i) struttura delle retribuzioni;

ii) divario retributivo di genere;

(b)costo del lavoro:

i) struttura del costo del lavoro;

ii) indice del costo del lavoro;

(c)domanda di manodopera:

i) posti di lavoro vacanti.

Le tematiche "indice del costo del lavoro", di cui alla lettera b), punto ii), e "posti di lavoro vacanti", di cui alla lettera c), punto i), comprendono le rispettive stime iniziali di cui all'articolo 5.

2. Per ciascuna tematica di cui al paragrafo 1, le tematiche dettagliate, la periodicità corrispondente, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione dei dati sono stabiliti nell'allegato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate, la periodicità, i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati di cui all'allegato.

4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3, la Commissione si assicura che le modifiche non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i rispondenti. A tal fine sono previsti gli studi di fattibilità indicati all'articolo 9, i cui risultati sono debitamente valutati e presi in considerazione.

5. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di dati aggregati, ad eccezione della tematica "struttura delle retribuzioni" di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), per la quale sono trasmessi microdati riguardanti i singoli dipendenti e le unità locali.

6. Gli Stati membri forniscono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per fornire i dati alla Commissione (Eurostat) si fa ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i seguenti elementi per ciascuna tematica:

(a)l'elenco e la descrizione delle variabili;

(b)le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati;

(c)gli obiettivi di precisione;

(d)i metadati da trasmettere con la stessa periodicità, nello stesso periodo di riferimento ed entro gli stessi termini dei dati cui si riferiscono;

(e)i periodi di rilevazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 5

Stime iniziali

1. Le stime iniziali riferite all'indice del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e ai posti di lavoro vacanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono trasmesse:

(a)dagli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale dell'UE in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi; e

(b)dagli Stati membri della zona euro in cui il numero annuo di dipendenti ha rappresentato più del 3 % del totale della zona euro in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi.

2. Le quote dei dipendenti sul totale dell'UE e della zona euro di cui al paragrafo 1 sono valutate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati annuali disponibili relativi all'indagine UE sulle forze di lavoro.

3. In caso di modifica dell'elenco degli Stati membri in cui il numero annuo di dipendenti è superiore alle soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione (Eurostat) ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati entro sei mesi dalla fine del periodo considerato per valutare la soglia del 3 %. Se le quote aggiornate dei dipendenti scendono al di sotto delle rispettive soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono autorizzati a interrompere la trasmissione delle stime iniziali a partire dal trimestre di riferimento del primo anno civile successivo alla data della notifica. Se le quote aggiornate superano tali soglie, lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono le stime iniziali a partire dal primo trimestre di riferimento del terzo anno civile successivo alla data della notifica.

Articolo 6

Unità statistiche e popolazione statistica

1. Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per una o più delle unità statistiche seguenti:

(a)imprese;

(b)unità locali;

(c)dipendenti.

2. Per le tematiche "indice del costo del lavoro", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e "posti di lavoro vacanti", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le imprese o tutte le unità locali residenti nello Stato membro e che soddisfano le condizioni seguenti:

(a)la loro attività economica principale è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE 23 , eccetto nelle sezioni "Agricoltura, silvicoltura e pesca", "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze" e "Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali" e

(b)hanno uno o più dipendenti.

3. Per le tematiche "struttura delle retribuzioni", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), e "divario retributivo di genere", di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per quanto riguarda i dati sul datore di lavoro, la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro e che soddisfano le condizioni seguenti:

(a)la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, eccetto nelle sezioni "Agricoltura, silvicoltura e pesca", "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze" e "Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali"; e

(b)hanno uno o più dipendenti.

In riferimento alle tematiche "struttura delle retribuzioni" e "divario retributivo di genere", per quanto riguarda i dati sui dipendenti, la popolazione statistica è costituita da tutti i dipendenti la cui unità locale appartiene alla popolazione statistica definita al primo comma, lettere a) e b).

4. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto concerne i dati sul divario retributivo di genere per il periodo di riferimento 2026, la trasmissione riguarda tutte le unità locali che fanno parte di imprese con 10 o più dipendenti e che, oltre alle sezioni delle attività escluse di cui al paragrafo 3, lettera a), non appartengono alla sezione "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria" della classificazione NACE.

5. Per la tematica "struttura del costo del lavoro" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), la popolazione statistica è costituita da tutte le unità locali residenti nello Stato membro che soddisfano le condizioni seguenti:

(a)la loro attività economica è inclusa in qualsiasi sezione della classificazione NACE, eccetto nelle sezioni "Agricoltura, silvicoltura e pesca", "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze" e "Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali"; e

(b)fanno parte di imprese con 10 o più dipendenti.

Articolo 7

Prescrizioni in merito ai dati ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13, al fine di integrare il presente regolamento, specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di dati supplementari per far fronte a ulteriori esigenze in termini di dati statistici. Tali atti delegati specificano:

(a)le tematiche dettagliate da fornire nella rilevazione di dati ad hoc in relazione ai domini e alle tematiche di cui all'articolo 4 e i motivi di tali ulteriori esigenze;

(b)i periodi di riferimento e i termini per la trasmissione di dati.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno di riferimento 2028 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni ad hoc di cui al paragrafo 1 e i metadati. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:

(a)l'elenco e la descrizione delle variabili;

(b)le classificazioni statistiche e le disaggregazioni dei dati;

(c)le specifiche dettagliate delle unità statistiche interessate;

(d)i metadati da trasmettere;

(e)i periodi di rilevazione dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 8

Prescrizioni in materia di qualità e relazioni sulla qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti tramite le fonti di cui all'articolo 3 forniscano una copertura completa e stime accurate delle unità statistiche e della popolazione statistica di cui all'articolo 6.

3. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4. Gli Stati membri trasmettono relazioni sulla qualità riguardanti le fonti e i metodi per ciascuna tematica di cui all'articolo 4.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'attuazione del presente regolamento che avrebbero un'incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Le informazioni sono fornite quanto prima e comunque entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tali modifiche.

7. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

8. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi, le fonti e i metodi utilizzati nonché le basi di campionamento.

Articolo 9

Studi pilota e di fattibilità

1. Al fine di migliorare le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese o di alleviare l'onere che grava sulle imprese, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota e di fattibilità. L'obiettivo di tali studi è migliorare la qualità e la comparabilità, valutare nuove possibilità e applicare funzionalità innovative per rispondere alle esigenze degli utenti, favorire una migliore integrazione tra le indagini e altre fonti di dati e ridurre l'onere a carico dei rispondenti. Gli studi tengono conto degli sviluppi tecnologici e digitali.

2. Gli Stati membri possono partecipare a tali studi su base volontaria e, in collaborazione con la Commissione (Eurostat), garantiscono che gli studi siano rappresentativi a livello dell'Unione.

3. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi. La Commissione (Eurostat) redige relazioni sui risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 10

Finanziamento

1. Può essere fornito un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, al fine di:

(a)migliorare le fonti, comprese le basi di campionamento, su cui si basano le statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi fino al 31 dicembre 2029;

(b)migliorare i metodi da applicare per l'elaborazione delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese, compresi gli studi pilota e di fattibilità di cui all'articolo 9.

L'Unione non finanzia i costi della compilazione periodica delle statistiche da trasmettere a norma del presente regolamento.

2. Il contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell'Unione nel quadro del presente regolamento.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 25 , per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti, la Procura europea e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 12

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti modifiche del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere allo Stato membro deroghe della durata massima di due anni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Nel concedere tali deroghe la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. La Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, precedentemente oggetto dei regolamenti abrogati, continuino a essere rispettati senza interruzioni.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data esatta di entrata in vigore del regolamento].

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 530/1999, (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2026.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.2.Settore/settori interessati

3403 – Produzione di informazioni statistiche

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 26

 la proroga di un'azione esistente

X la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'azione è elaborare statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese aggiornate, pertinenti, che contemplino i principali settori economici, che siano comparabili tra gli Stati membri e coerenti con i domini statistici correlati.

1.4.2.Obiettivi specifici

L'obiettivo generale può essere suddiviso in tre obiettivi specifici:

adeguare il quadro normativo per consentire maggiore flessibilità nel soddisfare le esigenze emergenti, pubblicare statistiche con più tempestività e promuovere l'uso di fonti e metodi innovativi (la cui qualità sia stata debitamente valutata);

estendere la copertura delle statistiche all'intera economia e garantire che tutti gli Stati membri forniscano dati sul divario retributivo di genere;

migliorare la coerenza con i domini statistici correlati.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I risultati previsti sono:

- il miglioramento dell'armonizzazione e della comparabilità delle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese;

- l'eliminazione delle distorsioni nei dati riguardanti i posti di lavoro vacanti e le retribuzioni;

- una migliore tempestività dei dati sulla struttura delle retribuzioni e sull'indice del costo del lavoro;

- relazioni più adeguate sulla qualità dei dati amministrativi e innovativi riutilizzati per le statistiche LMB.

Tali risultati contribuiranno a soddisfare in misura maggiore le esigenze degli utenti dei dati e a misurare le politiche in materia di salari minimi e uguaglianza.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Le prestazioni del nuovo quadro giuridico riguardante le statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese saranno monitorate e valutate rispetto agli obiettivi specifici.

Durante la fase di attuazione del nuovo quadro giuridico la Commissione (Eurostat) continuerà a organizzare riunioni periodiche di gruppi di esperti con gli istituti nazionali di statistica partner nell'SSE per discutere e chiarire eventuali questioni che dovessero presentarsi, perpetuando in tal modo la buona e assidua cooperazione di lunga data tra Eurostat e i suoi partner dell'SSE su questioni tecniche e statistiche. Tale cooperazione prevede un'accurata preparazione congiunta degli atti di esecuzione fondamentali che stabiliscono le nuove prescrizioni dettagliate in materia di dati e metadati statistici, che saranno al centro dell'interesse sia degli utenti che dei soggetti coinvolti nell'elaborazione di statistiche. Si prevede che la fase di attuazione si concluda con una prima valutazione riguardante principalmente l'attuazione, il funzionamento e l'impatto iniziale del nuovo quadro giuridico. Affinché si possano ottenere sufficienti informazioni sui risultati, la valutazione sarà effettuata entro tre-cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo quadro giuridico, conformemente a quanto disposto dagli orientamenti per legiferare meglio, secondo cui le valutazioni dovrebbero basarsi su dati relativi ad almeno tre anni completi.

Dopo il passaggio alla fase di applicazione la Commissione (Eurostat) intende valutare il funzionamento e l'impatto della normativa ogni tre-cinque anni.

L'elenco dei possibili indicatori chiave di prestazione figura nella tabella 13 della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 265).

La Commissione (Eurostat) elabora orientamenti statistici europei comuni e stabilisce prescrizioni per quanto riguarda le relazioni sulla qualità in merito allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche. Le relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti ad elaborare devono includere controlli specifici, pertinenti per la raccolta di dati in questione. Sarà in tal modo garantita la qualità dei dati e metadati statistici.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Il regolamento proposto intende istituire un nuovo quadro per la produzione di statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese in modo integrato. Le attuali rilevazioni di dati effettuate dagli Stati membri saranno armonizzate, semplificate in modo più tempestivo ed estese per affrontare in modo più adeguato le esigenze delle politiche. Il primo periodo di riferimento per le rilevazioni di dati sulla base del nuovo quadro è previsto nel 2026.

Per istituire e attuare il nuovo quadro come previsto, il nuovo regolamento dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2024, affinché gli atti di esecuzione sulle prime rilevazioni di dati possano essere adottati entro la fine del 2024, ovvero almeno 12 mesi prima dell'inizio del primo periodo di riferimento.

Le rilevazioni di dati e metadati delle informazioni trimestrali sui posti di lavoro vacanti e sull'indice del costo del lavoro inizieranno nel primo trimestre del 2026. Il 2026 è il primo periodo di riferimento per la rilevazione annuale del divario retributivo di genere e per quella della struttura delle retribuzioni che viene effettuata ogni quattro anni. Il primo periodo di riferimento per la struttura del costo del lavoro è il 2028.

Infine la proposta prevede che la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri realizzino studi pilota, se necessario e proporzionato per modernizzare ulteriormente le statistiche oggetto del regolamento (valutando nuove fonti di dati, comprese quelle detenute da privati, e tematiche statistiche, ed elaborando nuove metodologie).

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

I problemi individuati nella valutazione riguardano l'intera UE e sono chiaramente collegati a lacune della normativa attuale dell'Unione. Senza un ulteriore intervento legislativo dell'UE tali problemi persisteranno o si aggraveranno.

Probabilmente l'attuale normativa dell'UE diventerà sempre meno efficace ed efficiente nel conseguire gli obiettivi previsti, che nel tempo sono cambiati in seguito al ruolo più importante assunto dalle statistiche in questione nel monitoraggio delle politiche. È inoltre probabile che la pertinenza delle statistiche diminuirà ulteriormente, poiché si prevede che le statistiche a livello di UE si allontaneranno sempre di più dalle esigenze degli utenti in termini di copertura e di tempestività auspicata.

Il valore aggiunto apportato da statistiche LMB complete e comparabili consiste nell'importante contributo da esse fornito alle politiche strategiche dell'UE (le politiche monetarie ed economiche, la strategia per la parità di genere, il principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite). Le statistiche LMB sono inoltre concepite per soddisfare le esigenze di molteplici utenti, per i processi decisionali a tutti i livelli nell'UE, a fini di ricerca e per informare il grande pubblico.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

È fondamentale assicurare l'obbligatorietà delle rilevazioni di dati con la definizione di norme comuni al fine di garantire la completezza e la tempestività delle statistiche LMB a livello di UE. Disciplinare la rilevazione di dati su base volontaria, già di per sé altamente esaustiva, può determinare un aumento significativo dell'efficacia e dell'efficienza in quanto consente di creare un notevole valore aggiunto dell'UE con un limitato aumento dei costi.

Le rilevazioni di dati, finalizzate all'elaborazione di statistiche LMB, che assicurano una copertura solo parziale dell'economia generano distorsioni, che a loro volta creano difficoltà nell'interpretare e utilizzare accuratamente i dati.

La rilevazione di dati su base volontaria è uno strumento adeguato per stimolare la concezione di nuove tematiche o caratteristiche e per rafforzare la capacità dei sistemi statistici nazionali di fornire tali dati. Tale tipologia di rilevazione tende tuttavia a diventare inefficiente nel corso del tempo poiché i costi di produzione ricorrenti rischiano di compromettere la possibilità di creare un sostanziale valore aggiunto dell'UE in termini di completezza negli Stati membri.

La normativa attuale è troppo rigida, il che impedisce di mantenere la sua pertinenza nel tempo. Questo intervento ha perso pertinenza piuttosto velocemente, ovvero già a partire dal periodo di attuazione. Ciò è dovuto alla mancanza di meccanismi flessibili che consentano di adeguare le rilevazioni di dati alle esigenze in continua evoluzione o di sfruttare le opportunità offerte dalla disponibilità di nuove fonti di dati.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La proposta è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale in quanto è in linea con il programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690.

La proposta è inoltre compatibile con il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, con il regolamento (UE) 2019/2152 relativo alle statistiche sulle imprese e con il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea.

La proposta completa inoltre la modernizzazione delle statistiche sociali europee avviata a norma del regolamento (UE) 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, e l'attuale proposta di regolamento della Commissione relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni (COM(2023) 31 final).

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il fabbisogno di finanziamento della proposta sarà soddisfatto dalle rispettive decisioni di finanziamento e/o dai rispettivi programmi di lavoro annuali del programma per il mercato unico e dal programma successivo che include le statistiche europee.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

x durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2024

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 27

x Gestione diretta a opera della Commissione

x a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La proposta impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere relazioni sulla qualità riguardanti tutti i dati e metadati rilevati a norma del regolamento. Inoltre la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, deve elaborare relazioni sui risultati di eventuali studi pilota condotti a norma del regolamento.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione diretta a opera della Commissione è la modalità di gestione prevista per la proposta; di conseguenza i principali rischi intrinseci sono quelli connessi alla gestione di appalti e sovvenzioni. La strategia di controllo dei rischi di Eurostat si concentra sugli accordi di sovvenzione e sulle operazioni relative agli appalti. Si basa sulla valutazione dei rischi e segue i principi di economia, efficienza ed efficacia. Tale strategia dovrebbe: i) individuare e gestire i rischi, ii) fissare un quadro per tutti i tipi di attività di controllo sulle operazioni finanziarie all'interno di Eurostat, iii) fornire un sostegno per portare ad un livello accettabile il tasso di errori rilevati dai controlli ex post sugli accordi di sovvenzione e mantenere tale livello, iv) aumentare l'efficienza e l'efficacia dei controlli, e v) ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari e per Eurostat. Per quanto riguarda gli appalti, i controlli preventivi (controlli ex ante) comprendono la valutazione del rischio di concentrazione per le operazioni relative agli appalti e verifiche della qualità ex post. Per quanto riguarda le sovvenzioni, i controlli preventivi (controlli ex ante) comprendono controlli ispettivi (controlli ex post), valutazioni periodiche di importi forfettari, costi unitari o tassi forfettari e controlli ad hoc.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

La Commissione (Eurostat) ha elaborato una strategia di controllo. Le misure e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili alla trasmissione di statistiche di cui al regolamento proposto. La strategia ha introdotto tipologie di modifiche che possono ridurre la probabilità delle frodi e contribuire a prevenirle. Tali modifiche riguardano la riduzione della complessità, l'applicazione di procedure di monitoraggio con un buon rapporto costi-benefici e controlli ex ante ed ex post basati sul rischio. La strategia prevede anche misure di sensibilizzazione e iniziative di formazione in materia di prevenzione delle frodi.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

La Commissione (Eurostat) ha predisposto una strategia di controllo che intende, in generale, limitare il rischio di non conformità al di sotto del criterio di rilevanza del 2 %, in linea con gli obiettivi sul controllo interno e la gestione dei rischi fissati nel suo programma statistico (programma per il mercato unico nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP)). La totalità delle operazioni finanziarie (e di conseguenza la totalità della dotazione di bilancio) sarà sottoposta a controlli ex ante obbligatori conformemente al regolamento finanziario. Alla luce di analisi annuali dei rischi saranno inoltre effettuati controlli basati su un'analisi approfondita della documentazione giustificativa. Questi controlli possono riguardare il 4-6 % della dotazione di bilancio complessivamente gestita da Eurostat.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Il 30 ottobre 2013 Eurostat ha adottato la sua prima strategia antifrode per il periodo 2014-2017 in linea con la strategia antifrode della Commissione del 24 giugno 2011. L'attuale strategia antifrode copre il periodo 2021-2024 e prevede tre obiettivi operativi: i) il rafforzamento delle misure antifrode esistenti; ii) una migliore integrazione delle procedure antifrode nella valutazione e nella gestione dei rischi da parte di Eurostat e nelle attività di audit (programmazione, presentazione di relazioni e monitoraggio) e iii) il rafforzamento delle capacità di lotta antifrode di Eurostat e della consapevolezza del problema nel quadro della cultura antifrode della Commissione. La strategia antifrode è accompagnata da un piano d'azione antifrode. Durante il periodo di applicazione della strategia antifrode, il monitoraggio della sua attuazione è effettuato due volte l'anno mediante relazioni presentate agli organi di gestione. Tutti i potenziali beneficiari delle sovvenzioni sono organismi pubblici (istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, quali definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009). Le sovvenzioni sono concesse senza inviti a presentare proposte. Sono attuate misure per il monitoraggio della gestione delle sovvenzioni, che tengono conto delle procedure specifiche di concessione delle sovvenzioni e comportano analisi ex ante ed ex post della gestione delle sovvenzioni. L'uso dei costi unitari e delle somme forfettarie, conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento finanziario, riduce sostanzialmente il rischio di errori nella gestione delle sovvenzioni e di conseguenza ne semplifica l'amministrazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della  
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 28

di paesi EFTA 29

di paesi candidati e potenziali candidati 30

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

BGUE-BXXXX-03-020500-C1-ESTAT

Diss.

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

Nessuna

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario  
pluriennale

1

Mercato unico, ricerca e innovazione

DG: ESTAT

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 31   03 02 05

Impegni

(1a)

1,000

1,000

1,000

0,000

3,000

Pagamenti

(2a)

0,400

0,400

1,000

1,200

3,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 32  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG ESTAT

Impegni

=1a+1b+3

1,000

1,000

1,000

0,000

3,000

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,400

0,400

1,000

1,200

3,000

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

1,000

1,000

1,000

0,000

3,000

Pagamenti

(5)

0,400

0,400

1,000

1,200

3,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti  
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

1,000

1,000

1,000

0,000

3,000

Pagamenti

=5+ 6

0,400

0,400

1,000

1,200

3,000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

1,000

1,000

1,000

0,000

3,000

Pagamenti

=5+ 6

0,400

0,400

1,000

1,200

3,000





Rubrica del quadro finanziario  
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

DG: ESTAT

• Risorse umane

1,210

1,210

1,210

0,000

3,630

• Altre spese amministrative

0,035

0,035

0,035

0,000

0,105

TOTALE DG ESTAT

Stanziamenti

1,245

1,245

1,245

0,000

3,735

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,245

1,245

1,245

0,000

3,735

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anni successivi

TOTALE

TOTALE stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2,245

2,245

2,245

0,000

6,735

Pagamenti

1,645

1,645

2,245

1,200

6,735

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 33

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1

Adeguare il quadro normativo per consentire maggiore flessibilità nel soddisfare le esigenze emergenti, pubblicare statistiche con più tempestività e promuovere l'uso di fonti e metodi innovativi la cui qualità sia stata debitamente valutata

- Statistiche

0,267

0,200

0,200

0,400

0,800

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,200

0,200

0,400

0,800

OBIETTIVO SPECIFICO 2

Migliorare la copertura delle statistiche estendendola all'intera economia e garantire che tutti gli Stati membri forniscano dati sul divario retributivo di genere

- Statistiche

0,683

0,750

0,750

0,550

2,050

Totale parziale obiettivo specifico 2

0,750

0,750

0,550

2,050

OBIETTIVO SPECIFICO 3

Migliorare la coerenza con i domini statistici correlati

- Statistiche

0,05

0,050

0,050

0,050

0,150

Totale parziale obiettivo specifico 3

0,050

0,050

0,050

0,150

TOTALE

1,000

1,000

1,000

3,000

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

x    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,210

1,210

1,210

3,630

Altre spese amministrative

0,035

0,035

0,035

0,105

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,245

1,245

1,245

3,735

Esclusa la RUBRICA 7 34  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese  
amministrative

Totale parziale  
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1,245

1,245

1,245

3,735

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

x    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno

2025

Anno 
2026

Anno

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

6

6

6

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 35

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

2

2

2

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 36

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

8

8

8

3 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attività metodologica per la corretta attuazione dei concetti, delle definizioni e

dei metodi statistici

Attività di produzione di dati per la ricezione, il trattamento, la convalida e la pubblicazione dei dati e

metadati

Analisi dei dati, pubblicazioni e sostegno agli utenti

Cooperazione statistica in ambito normativo

Cooperazione internazionale su questioni statistiche

Personale esterno

TI e altre attività tecniche di sostegno alla produzione e all'analisi dei dati

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

x    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 37

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 38

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Regolamenti del Consiglio: n. 10/1960, n. 14/1961, n. 28/1962, n. 151/1962, n. 101/66/CEE, (CEE) n. 1899/68, (CEE) n. 2259/71, (CEE) n. 328/75, (CEE) n. 494/78, (CEE) n. 2053/69, (CEE) n. 3192/73, (CEE) n. 494/78, (CEE) n. 1596/81, (CEE) n. 3149/83, (CEE) n. 1612/88, (CEE) n. 3949/92, (CE) n. 2744/95 e (CE) n. 23/97.
(2)     https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview .
(3)     https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=it .
(4)    Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
(5)    Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).
(6)    Raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (GU C 349 del 24.9.2016, pag. 1).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio (COM(2009) 404 final).
(8)    Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1).
(9)    Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).
(10)    Istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(11)    SWD(2023) 265; SWD(2023) 266.
(12)    SEC(2023) 295.
(13)    GU C del , pag. .
(14)    GU C del , pag. .
(15)    Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
(16)    Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro "migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro" del 27 novembre 2002 (COM(2002) 661 definitivo).
(18)    Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
(19)    Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).
(20)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(21)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(22)    Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, sezione III-A dell'allegato (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
(23)    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(25)    Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(26)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(27)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(28)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(29)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(30)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(31)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(32)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(33)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(34)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(35)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(36)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(37)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(38)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 28.7.2023

COM(2023) 459 final

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2023) 295 final} - {SWD(2023) 265 final} - {SWD(2023) 266 final}


ALLEGATO

Domini, tematiche e tematiche dettagliate; periodicità della trasmissione dei dati, periodi di riferimento e termine per la trasmissione dei dati per tematica

Dominio

Tematica

Tematica dettagliata

Periodicità

Periodo di riferimento

Termine per la trasmissione dei dati (1) (2)

Primo periodo di riferimento

Retribuzione

Struttura delle retribuzioni

Retribuzione

Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.

Ogni quattro anni

Anno civile

T+16 mesi

2026

Caratteristiche del datore di lavoro

Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.

Caratteristiche del dipendente

Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.

Periodi lavorativi

Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione

Aspetti tecnici dell'indagine

Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni).

Divario retributivo di genere

Retribuzione oraria

Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.

Ogni anno

Anno civile

T+13 mesi

2026

Dipendenti

Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.

Costo del lavoro

Struttura del costo del lavoro

Costo del lavoro

Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi.

Ogni quattro anni

Anno civile

T+18 mesi

2028

Ore lavorate 

Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.

Ore retribuite

Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.

Dipendenti

Numero di dipendenti per tipologia principale.

Unità locali

Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.

Indice del costo del lavoro

Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata

Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette.

Ogni trimestre

Trimestre (anno civile)

- Stime iniziali: T+45 giorni

- Dati definitivi: T+65 giorni

Primo trimestre del 2026

Indice trimestrale del costo totale del lavoro

Serie temporali non corrette e corrette.

Indice trimestrale delle ore lavorate

Serie temporali non corrette e corrette.

Costo annuo del lavoro

Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.

Ogni anno

Anno civile

Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni

Domanda di manodopera

Posti di lavoro vacanti

Posti vacanti

Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.

Ogni trimestre

Trimestre (anno civile)

- Stime iniziali: T+45 giorni

- Dati definitivi: T+70 giorni

Primo trimestre del 2026

Posti occupati

Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.

(1)Dopo la fine del periodo di riferimento "T".

(2)Qualora le scadenze menzionate cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo prima delle ore 12:00 (CET).