Bruxelles, 12.7.2023

COM(2023) 424 final

2023/0250(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

{SEC(2023) 270 final} - {SWD(2023) 246 final} - {SWD(2023) 247 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

·Motivi e obiettivi della proposta

La proposta definisce una serie di misure mirate volte a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE 1 (direttiva sui diritti delle vittime). Tale direttiva costituisce lo strumento orizzontale principale in materia di diritti delle vittime e stabilisce, per tutte le vittime di tutti i reati, una serie di diritti, tra cui il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione in base alle esigenze individuali delle vittime, i diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato al termine del procedimento penale. È applicabile dal novembre 2015 in tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca, che non è vincolata dalla stessa.

Nel giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) 2 al fine di intensificare i suoi sforzi volti a garantire l'accesso alla giustizia a tutte le vittime di reato, indipendentemente dal luogo dell'UE e dalle circostanze in cui è stato commesso il reato. La strategia individua cinque priorità chiave: i) comunicazione efficace con le vittime e garanzia di un ambiente sicuro affinché le vittime possano denunciare i reati; ii) miglioramento dell'assistenza e della protezione delle vittime più vulnerabili; iii) agevolazione dell'accesso delle vittime al risarcimento; iv) rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i soggetti pertinenti; e v) rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti delle vittime. Essa definisce le azioni non legislative che la Commissione, gli Stati membri e gli altri portatori di interessi devono intraprendere per conseguire questi obiettivi. Ha inoltre incaricato la Commissione di valutare se fosse necessaria una revisione della direttiva sui diritti delle vittime e, in caso affermativo, di proporre le modifiche necessarie.

L'adozione della direttiva sui diritti delle vittime nel 2012 ha rappresentato uno sviluppo cruciale nel rafforzamento dei diritti delle vittime e della giustizia incentrata sulle stesse nell'UE. Tale direttiva ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Tuttavia sono state individuate diverse carenze nella sua applicazione pratica, che la presente revisione della direttiva si prefigge di affrontare nello specifico.

Tali carenze sono state individuate nella relazione di valutazione della direttiva sui diritti delle vittime, adottata dalla Commissione il 28 giugno 2022 3 . Dalla valutazione emerge che, sebbene la direttiva abbia ampiamente realizzato i benefici attesi e abbia influito positivamente sui diritti delle vittime, persistono problemi specifici relativi ai diritti delle stesse nel quadro della direttiva.

Il trattamento delle vittime da parte delle autorità competenti e la loro capacità di partecipare ai procedimenti penali sono complessivamente migliorati. La valutazione ha dimostrato che la direttiva sui diritti delle vittime è sufficientemente coerente e uniforme con le altre normative. Detta direttiva ha avuto un impatto positivo sul diritto delle vittime di accedere alle informazioni e ha migliorato il loro accesso ai servizi di assistenza, in particolare a quelli generali che sono attualmente a disposizione di tutte le vittime di tutti i reati. Nel complesso essa ha migliorato la sicurezza delle vittime.

Tuttavia, nonostante questi sviluppi positivi, la valutazione ha messo in luce problemi specifici con ciascuno dei diritti previsti dalla direttiva sui diritti delle vittime che richiedono miglioramenti mirati. I problemi sono legati alla mancanza di chiarezza e precisione con cui alcuni diritti sono formulati nella direttiva e all'ampio margine di manovra degli Stati membri nel recepirli. Ciò ha portato, in alcuni casi, a limitazioni nell'applicazione pratica dei diritti delle vittime e a differenze nel modo in cui gli Stati membri hanno recepito la direttiva. Ad esempio, in relazione al diritto alla valutazione individuale delle esigenze delle vittime e al diritto a servizi di assistenza specialistica, gli elementi essenziali sono lasciati alle procedure nazionali. Analogamente, in relazione al diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato, agli Stati membri è lasciato un margine di manovra troppo ampio. Tali aspetti sono risultati dannosi per l'applicazione pratica dei diritti delle vittime.

Detti problemi ostacolano la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva e minano la fiducia nei sistemi giudiziari nazionali e in quelli degli altri Stati membri. Lo scarso livello di fiducia si traduce in bassi tassi di denuncia dei reati, in quanto le vittime preferiscono semplicemente non denunciarli: esse non confidano nel fatto che, una volta denunciato il reato, le autorità competenti adotteranno le azioni necessarie.
Tale situazione nuoce al funzionamento corretto dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Per affrontare questi problemi è necessaria una modifica della direttiva sui diritti delle vittime, che può essere realizzata solo a livello dell'UE.

I problemi principali, descritti di seguito, sono cinque:

1.le vittime non sempre ricevono informazioni sui loro diritti oppure ricevono informazioni inadeguate che rendono più difficile o impossibile il loro esercizio di tali diritti. Ad esempio le vittime che non denunciano il reato sono in pratica private del diritto di ottenere informazioni sui loro diritti fin dal primo contatto con le autorità competenti. Inoltre, come confermato dalla relazione VOCIARE 4 , i professionisti ritengono che solo il 30 % dei minori, il 26 % delle persone con disabilità intellettiva e il 26 % delle persone analfabete che vivono nell'UE ricevano informazioni in modo adeguato alle loro esigenze;

2.le vittime vulnerabili (come i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le vittime di reati basati sull'odio e le vittime in stato di detenzione) non sempre beneficiano di una valutazione tempestiva delle loro esigenze di protezione e sono private di misure di protezione efficaci, come gli ordini di protezione;

3.le vittime vulnerabili spesso non possono contare su un'assistenza specialistica, come un trattamento psicologico prolungato, e le vittime minorenni in molti casi non possono affidarsi a un approccio mirato basato sulla cooperazione tra più agenzie;

4.la partecipazione delle vittime ai procedimenti penali è spesso difficile a causa della mancanza di consulenza legale e indirizzo, nonché delle differenze nelle norme sullo status delle vittime in tali procedimenti;

5.l'accesso delle vittime al risarcimento nei casi nazionali e transfrontalieri è difficile a causa della mancanza di sostegno da parte dello Stato nel far eseguire la condanna dell'autore del reato al risarcimento, il che comporta un rischio di vittimizzazione secondaria.

Inoltre negli ultimi 10 anni sono migliorate le norme minime per garantire una giustizia a misura di minore 5 e incentrata sulle vittime 6 . Pertanto, al fine di assicurare che le vittime possano esercitare pienamente i loro diritti in base alle proprie esigenze attuali e ai recenti sviluppi della giustizia e della tecnologia, la presente revisione propone norme minime di più ampia portata rispetto a quelle adottate nel 2012, che si ispirano alle migliori prassi degli Stati membri.

La presente revisione si prefigge di rispondere ai problemi specifici sopra citati, focalizzandosi su una serie di obiettivi generali e specifici (con un obiettivo specifico per ciascun problema specifico).

Il suo obiettivo generale è quello di contribuire a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ben funzionante basato sugli aspetti seguenti:

·un riconoscimento efficiente delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale;

·un livello elevato di sicurezza grazie all'aumento della denuncia dei reati 7 ;

·una giustizia incentrata sulle vittime, in cui queste ultime siano riconosciute e possano esercitare i loro diritti.

Gli obiettivi specifici della presente revisione comprendono:

i)un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni;

ii)un allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili;

iii)un accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili;

iv)una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; e

v)un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri.

Gli obiettivi specifici e i relativi risultati sono stati oggetto di un'approfondita analisi nell'ambito della valutazione d'impatto. Una spiegazione più dettagliata degli obiettivi e delle corrispondenti modifiche della direttiva sui diritti delle vittime è esposta nella sezione 3 dedicata a tale valutazione.

·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La direttiva sui diritti delle vittime è stata adottata il 25 ottobre 2012 e da allora non è stata né modificata né riveduta. Oltre a quest'ultima, la normativa dell'UE sui diritti delle vittime comprende la direttiva relativa all'indennizzo del 2004 8 e le norme dell'UE sugli ordini di protezione 9 . Anche questi strumenti sono orizzontali e si applicano a tutte le vittime di reato.

Inoltre la normativa dell'UE sui diritti delle vittime comprende una normativa settoriale composta da diversi strumenti che si occupano delle esigenze specifiche delle vittime di determinate categorie di reati, tra cui la direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime 10 , la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile 11 , la direttiva sulla lotta contro il terrorismo 12 e la direttiva relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti 13 . L'8 marzo 2022 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica 14 . Il 19 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime 15 .

La normativa settoriale considera reato taluni atti e prevede diritti aggiuntivi per le vittime di tali reati che rispondono più direttamente alle loro esigenze specifiche. Essa non sostituisce le norme previste dalla direttiva sui diritti delle vittime. Le disposizioni di detta normativa si basano sulla direttiva sui diritti delle vittime e sono applicabili in aggiunta a quelle previste da quest'ultima. La normativa settoriale integra tale direttiva fornendo ulteriori diritti alle vittime di specifiche categorie di reati nel quadro della normativa settoriale. In seguito alla revisione della direttiva sui diritti delle vittime, tutte le vittime, comprese quelle di cui alla normativa settoriale, beneficeranno di norme rafforzate in materia di diritti delle vittime. Detta revisione è pienamente coerente con la normativa settoriale e non richiederà alcuna revisione della normativa settoriale adottata o proposta.

Nell'ambito della valutazione d'impatto la Commissione ha analizzato approfonditamente la coerenza della presente proposta con tutta la normativa settoriale. In particolare sono stati esaminati, rispetto a quest'ultima, la coerenza delle misure proposte per le linee telefoniche di assistenza alle vittime, il miglioramento delle valutazioni individuali e le misure integrate e mirate. Tale normativa settoriale include la normativa esistente sulle vittime del terrorismo e sulle vittime minorenni di abusi sessuali e le misure proposte sulle vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica e sulle vittime della tratta di esseri umani. La valutazione ha dimostrato che le misure proposte integrano e rafforzano la normativa settoriale.

Il livello di protezione previsto dalla normativa settoriale non è utilizzato quale parametro di riferimento per rafforzare le norme per tutte le vittime di tutti i reati nel quadro della presente revisione. Poiché sono elaborate con un'attenzione particolare alle esigenze specifiche delle vittime di particolari categorie di reati, le misure legislative settoriali potrebbero non essere pertinenti o proporzionate per tutte le vittime di tutti i reati. Ciononostante alcune delle misure proposte nell'ambito della presente revisione possono contenere elementi già disciplinati dalla normativa settoriale. Tale situazione è inevitabile, considerando l'oggetto comune dei diritti delle vittime e il fatto che la direttiva sui diritti delle vittime è applicabile a tutte le vittime, in cui rientrano anche le vittime non vulnerabili e vulnerabili. Le vittime vulnerabili nel quadro di detta direttiva sono quelle che necessitano di misure di assistenza e protezione specialistiche, comprese, ma non solo, le vittime di cui alla normativa settoriale esistente e proposta, come le vittime del terrorismo o le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Ad esempio la garanzia di un sostegno psicologico gratuito alle vittime vulnerabili per tutto il tempo necessario è proposta nell'ambito della presente revisione quale modifica dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
Si tratta di un diritto che è già garantito alle vittime del terrorismo a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sulla lotta contro il terrorismo. La coerenza della direttiva sui diritti delle vittime con la normativa settoriale è pienamente garantita in questo caso, dal momento che le vittime di reati di cui a detta normativa continuano a godere dei diritti previsti da entrambe. In seguito all'entrata in vigore della revisione della direttiva sui diritti delle vittime, le vittime del terrorismo continueranno a beneficiare del diritto al sostegno psicologico gratuito insieme ad altre categorie di vittime vulnerabili.

Sono necessari ulteriori chiarimenti in relazione al servizio di assistenza specialistica integrato e mirato a favore delle vittime con esigenze specifiche. L'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), della direttiva sui diritti delle vittime fa riferimento a tale assistenza, in particolare a favore delle vittime di violenza sessuale, delle vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza nelle relazioni strette. Tuttavia tale lettera non fa riferimento esplicito ad altri gruppi di vittime con esigenze specifiche. Pertanto nella modifica proposta della direttiva sui diritti delle vittime si chiarisce che dovrebbero essere disponibili servizi di assistenza integrati e mirati per altre vittime con esigenze specifiche, come le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime dello sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo o le vittime di crimini internazionali fondamentali. Ciò non pregiudica l'obbligo per gli Stati membri, nel quadro della proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, di garantire l'accesso a servizi integrati e mirati da parte delle vittime dei reati di cui a detta proposta e in particolare delle vittime di stupro (i centri anti-stupro di cui all'articolo 28 della proposta) o delle vittime di mutilazioni genitali femminili (a norma dell'articolo 29 della proposta).

Inoltre, in risposta alle carenze individuate nella valutazione, la presente proposta richiede anche agli Stati membri di istituire protocolli specifici che organizzino le azioni dei servizi di assistenza specialistica per rispondere in modo completo alle molteplici esigenze delle vittime con esigenze specifiche (cfr. il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 9 della direttiva sui diritti delle vittime).

Al fine di garantire che non vi siano equivoci circa la portata degli obblighi degli Stati membri nel quadro della proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e della presente proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime, si propone di introdurre in quest'ultima direttiva una disposizione esplicita che richieda agli Stati membri di garantire il recepimento dei loro obblighi di cui alla presente proposta senza pregiudicare quelli previsti dalla proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Inoltre, al fine di allineare la direttiva sui diritti delle vittime alla terminologia utilizzata nella proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, la presente proposta chiarisce che quando la prima si riferisce alle vittime di violenza di genere, tale nozione dovrebbe includere le vittime di violenza contro le donne e le vittime di violenza domestica.

La presente revisione è pienamente coerente con la strategia dell'UE sui diritti delle vittime, come dimostrato nella valutazione d'impatto.

·Coerenza con altre politiche dell'UE

La presente revisione è coerente con altre politiche dell'UE, tra cui quella relativa alla digitalizzazione. In particolare la disposizione proposta sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronici risponde agli sviluppi tecnologici in linea con la politica di digitalizzazione della Commissione, che include la digitalizzazione della giustizia 16 . Al fine di ovviare alle carenze individuate, gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità per le vittime di esercitare i loro diritti all'informazione e all'accesso alla giustizia tramite la comunicazione elettronica.
Le misure proposte agevolano inoltre l'accesso alla giustizia da parte delle vittime nei casi transfrontalieri, richiedendo agli Stati membri di agevolare la partecipazione delle vittime residenti all'estero ai procedimenti penali tramite videoconferenza e teleconferenza. Questo obbligo supera l'attuale limitazione prevista dalla direttiva 2012/29/UE che prevede tale possibilità ma solo per l'audizione delle vittime in linea con la convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea 17 .

La revisione si concentra sulla garanzia dell'uso della comunicazione elettronica. Grazie all'agevolazione della parità di accesso alle informazioni, alla protezione, all'assistenza, alla giustizia e al risarcimento, detta revisione consentirà a tutte le vittime di esercitare i loro diritti in modo più equo. Ciò contribuirà in modo significativo al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 10 delle Nazioni Unite che mira a ridurre le disuguaglianze.

L'iniziativa si pone come obiettivo generale quello di rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nei servizi che offrono assistenza alle vittime di reato, contribuendo in tal modo a promuovere lo Stato di diritto e a garantire la parità di accesso alla giustizia, come previsto dall'OSS 16 in materia di pace, giustizia e istituzioni forti.

Si prevedono inoltre miglioramenti a lungo termine anche per quanto riguarda la salute e il benessere (OSS 3), che saranno realizzati proteggendo meglio le vittime e riducendo la vittimizzazione secondaria. Alcuni effetti indiretti che contribuiscono a scoraggiare la criminalità concorreranno altresì alla realizzazione di progressi nell'ambito di tale OSS, ad esempio i livelli più elevati di denuncia dei reati, le azioni legali e una più ampia esecuzione delle sentenze.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

·Base giuridica

La base giuridica di questa azione è l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò consente all'UE di stabilire norme minime in materia di diritti delle vittime: i) laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale; e ii) purché si tenga conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Le norme minime in materia di diritti delle vittime di reato non si limitano alle situazioni transfrontaliere. Analogamente alle norme minime per gli indagati e imputati, l'UE può stabilire norme minime per le norme nazionali al fine di rafforzare la fiducia reciproca nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri. Ciò può migliorare il funzionamento del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni in materia penale aventi una dimensione transfrontaliera.

·Sussidiarietà

Affinché il riconoscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria siano pienamente efficaci, è necessario che vi sia fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, nei parametri di equità e giustizia dei rispettivi sistemi giudiziari; i cittadini dovrebbero poter confidare nel fatto che le stesse norme minime si applicheranno anche se viaggiano o vivono all'estero. Come riconosciuto dal trattato, la definizione di norme minime in materia di diritti degli indagati e imputati e di diritti delle vittime è fondamentale per agevolare il riconoscimento reciproco. Il trattato prevede che, al fine di rafforzare tale fiducia, l'UE deliberi in questi settori con anticipo (ossia prima che venga meno la fiducia nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri).

La direttiva sui diritti delle vittime e la normativa settoriale hanno già armonizzato in modo significativo i diritti delle vittime, contribuendo così a rafforzare la fiducia nei sistemi giudiziari degli altri Stati membri. Tuttavia, come descritto nella valutazione e confermato nelle consultazioni, nonostante i progressi compiuti nella definizione delle norme minime in materia di diritti delle vittime, alcuni Stati membri non sono stati in grado di garantire efficacemente la protezione di tali diritti nell'ambito di applicazione previsto da detta direttiva.

Inoltre le norme minime sono cambiate negli ultimi 10 anni a partire dall'adozione della direttiva. Ciò è legato agli sviluppi della giustizia (giustizia a misura di minore e incentrata sulle vittime), della società (come la maggiore necessità di un approccio coordinato per garantire che i servizi di assistenza alle vittime siano sempre disponibili in caso di crisi 18 ) e della tecnologia (digitalizzazione, aumento della criminalità online e nuove tecnologie per l'assistenza alle vittime, la protezione di queste ultime e l'accesso alla giustizia da parte delle stesse). Al fine di garantire l'efficacia della direttiva sui diritti delle vittime e mantenere la fiducia reciproca tra le autorità nazionali, è necessario stabilire norme minime di più ampia portata.

Il valore aggiunto dell'UE dovrebbe derivare principalmente dall'agevolazione della cooperazione giudiziaria in materia penale e dalla garanzia del buon funzionamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è essenziale che sussista fiducia nella parità di accesso ai diritti delle vittime, indipendentemente dal luogo dell'UE in cui è stato commesso il reato. Ad esempio la decisione delle autorità giudiziarie in merito al trasferimento del procedimento in un altro Stato membro richiede un livello elevato di fiducia nei diritti delle vittime. A norma della decisione quadro 2009/948/GAI 19 le autorità nazionali competenti possono prendere contatto tra loro qualora abbiano fondati motivi di ritenere che si stia conducendo un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro, che potrebbe dar luogo al trasferimento del procedimento in un altro. Al momento di prendere decisioni in merito al trasferimento, le autorità nazionali tengono conto della misura in cui le vittime nel procedimento possono esercitare i loro diritti nello Stato membro del trasferimento. Per poter prendere tali decisioni è fondamentale che le autorità giudiziarie abbiano un livello elevato di fiducia nel fatto che le vittime beneficeranno di un livello equivalente di accesso all'assistenza, alla protezione e alla possibilità di partecipare al procedimento penale, nonché di accesso al risarcimento da parte dell'autore del reato nello Stato membro in cui il procedimento è trasferito. Ciò è particolarmente importante se si considera che la Commissione ha recentemente proposto un regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali 20 per assicurare che sia lo Stato membro più adatto ad indagare o perseguire un reato 21 .

Il valore aggiunto dell'UE risiede anche nella capacità di affrontare la portata e la natura dei problemi che non possono essere risolti dagli Stati membri da soli.

·Proporzionalità

Le misure proposte nella presente revisione sono state oggetto di un'approfondita analisi nell'ambito della valutazione d'impatto. La proporzionalità trova riscontro nel livello di azione previsto da sistemi giuridici nazionali. Questa azione si articola in tre soluzioni alternative per ciascuno dei cinque obiettivi specifici (dalla soluzione meno gravosa per gli Stati membri a quella più gravosa). Anche la proporzionalità di ciascuna delle misure proposte è stata attentamente valutata e verificata con i portatori di interessi nel corso delle consultazioni.

·Scelta dell'atto giuridico

Come specificato nell'articolo 82, paragrafo 2, TFUE, il legislatore dell'UE può deliberare mediante direttive. La direttiva è vincolante per ciascuno Stato membro per quanto riguarda il risultato da conseguire, tuttavia lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

·Consultazioni dei portatori di interessi

Nel preparare la valutazione e la valutazione d'impatto della direttiva sui diritti delle vittime, la Commissione ha consultato un'ampia gamma di portatori di interessi.

Nel dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato la tabella di marcia per la valutazione di questa iniziativa sul sito web Di' la tua 22 . Tale consultazione ha ricevuto 56 risposte.
Il 28 giugno 2022 la Commissione ha adottato la sua valutazione della direttiva sui diritti delle vittime 23 . Nella valutazione sono confluiti uno studio di sostegno e una raccolta di dati che hanno previsto una consultazione pubblica 24 . Nel corso di tale consultazione pubblica la Commissione ha ricevuto 95 contributi, tra cui 20 documenti di sintesi.

Nell'ambito della valutazione dell'impatto della revisione della legislazione sui diritti delle vittime la Commissione ha svolto le consultazioni seguenti: un invito a presentare contributi 25 (53 risposte ricevute); una consultazione pubblica (sono pervenute 72 risposte, tra cui 15 documenti di sintesi, uno dei quali è stato successivamente rivisto); consultazioni mirate con gli esperti degli Stati membri, la piattaforma dei diritti delle vittime e un gruppo di esperti di diritto penale; e consultazioni ampie nell'ambito dello studio realizzato dal contraente esterno a sostegno della valutazione d'impatto sui costi e sui benefici delle opzioni strategiche.

Sono state consultate le categorie di portatori di interessi seguenti: i) professionisti che lavorano con le vittime, comprese le autorità giudiziarie degli Stati membri, le autorità centrali e le autorità di contrasto; ii) membri di organizzazioni della società civile che lavorano con le vittime, ossia organizzazioni e servizi di assistenza alle vittime nazionali e dell'UE; iii) agenzie e reti dell'UE, tra cui l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'UE per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), la rete europea sui diritti delle vittime, la rete dell'UE dei punti di contatto nazionali per il risarcimento, i punti di contatto unici per le vittime del terrorismo negli Stati membri, la rete giudiziaria europea in materia penale e l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), il servizio europeo per l'azione esterna; iv) organizzazioni internazionali, come il Consiglio d'Europa; v) istituti accademici e di ricerca; e vi) i cittadini, comprese le vittime.

·Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa sui dati raccolti nel contesto della valutazione e della valutazione d'impatto della direttiva sui diritti delle vittime.

Alla presente revisione hanno contribuito numerosi studi e relazioni sui diritti delle vittime e sull'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime negli Stati membri, tra cui diverse relazioni su progetti finanziati dall'UE 26 . La Commissione ha inoltre affidato a un contraente esterno lo svolgimento di un'analisi costi-benefici al fine di valutare la fattibilità finanziaria delle principali opzioni.

Inoltre la Commissione ha tenuto conto dei lavori precedenti svolti dal Parlamento europeo. Tra questi figurano uno studio sull'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime realizzato dal servizio di ricerca del Parlamento europeo nel 2017 27 , uno studio richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) sul diritto processuale penale nell'UE 28 e la risoluzione del Parlamento sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 29 .

·Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa sui risultati della valutazione effettuata dalla Commissione.

Nella valutazione d'impatto la Commissione ha preso in considerazione diverse opzioni strategiche legislative. Le opzioni non legislative sono state escluse, in quanto la strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025) comprende già misure non legislative da attuare nei prossimi anni, tuttavia il loro impatto previsto è incluso nello scenario di riferimento.

Le modifiche proposte nel pacchetto di opzioni strategiche prescelto nella valutazione d'impatto consentiranno di conseguire gli obiettivi seguenti:

·un accesso più efficace alle informazioni, in particolare attraverso l'obbligo di istituire linee telefoniche di assistenza che forniscano a tutte le vittime che chiamano, comprese quelle che non denunciano un reato, informazioni sui loro diritti;

·misure di protezione più adeguate alle esigenze delle vittime, in particolare grazie al miglioramento della valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime e all'ampliamento dell'elenco delle misure di protezione che saranno disponibili per le vittime a seguito della valutazione, compresi gli ordini di protezione;

·un'assistenza migliore, in particolare garantendo il diritto a un sostegno psicologico gratuito per tutto il tempo necessario, il diritto a un'assistenza mirata e multiagenzia rivolta alle vittime minorenni e i diritti delle persone con disabilità;

·partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali attraverso il diritto all'assistenza amministrativa presso l'organo giurisdizionale e il diritto a un ricorso;

·migliore accesso al risarcimento i) rafforzando i diritti delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nel corso del procedimento penale; e ii) stabilendo l'obbligo per lo Stato di pagare il risarcimento dell'autore del reato alle vittime a tempo debito dopo la relativa sentenza, con la possibilità di recuperarlo successivamente dall'autore del reato.

Come dimostrato nella valutazione d'impatto, in ciascuno Stato membro i benefici attesi dalle modifiche proposte nella presente revisione superano i costi previsti.

Il rapporto costi-benefici varia tra i diversi Stati membri: in alcuni è più alto (maggiore impatto positivo per euro speso), in altri è più basso (minore impatto positivo per euro speso). Il motivo principale di tali differenze risiede nelle diverse posizioni di partenza degli Stati membri. Ciò comprende in particolare il livello di sforzo (costi) richiesto agli Stati membri per raggiungere i risultati delle modifiche proposte, la disparità dei costi relativi al recepimento di talune misure (ad es. sostegno psicologico) e il diverso numero di vittime registrato nei vari Stati membri.

La valutazione d'impatto mostra chiaramente che, benché gli Stati membri debbano effettuare alcuni investimenti iniziali, le modifiche proposte condurranno a un miglior funzionamento delle economie, a società più resilienti e a istituzioni pubbliche più forti. Le vittime di reato che ricevono un'assistenza e una protezione tempestive si inseriscono più facilmente nelle società, ritornano al lavoro più rapidamente e sono meno dipendenti dai regimi di assistenza sanitaria. Tali vittime sono inoltre più propense a denunciare i reati e a cooperare con le autorità competenti. Pertanto, grazie alle modifiche proposte, gli Stati membri beneficeranno di migliori economie, società maggiormente integrate e sistemi giudiziari più forti.

Il progetto di valutazione d'impatto è stato presentato al comitato per il controllo normativo il 3 novembre e discusso il 30 novembre 2022. La valutazione d'impatto è stata leggermente rivista dopo l'audizione per tenere conto con maggiore precisione dei costi di attuazione e della metodologia di valutazione delle opzioni. Il 1º dicembre il comitato ha espresso un parere positivo sul progetto senza riserve.

·Efficienza normativa e semplificazione

Dall'analisi della valutazione d'impatto emerge che il pacchetto di opzioni prescelte dovrebbe ridurre l'onere per gli Stati membri nel lungo termine, sebbene alcuni costi aumenteranno nel breve periodo. Tale aumento dovrebbe essere più che compensato dai benefici attesi apportati dal pacchetto di opzioni.

Alcune semplificazioni per le autorità nazionali deriveranno da diverse misure che rafforzeranno la cooperazione e il coordinamento tra coloro che si occupano delle vittime, compresi i servizi di assistenza. Ciò consentirà un'organizzazione più efficiente dei sistemi giudiziari. In particolare l'attuale onere per la polizia, dato dall'obbligo di fornire informazioni complete sui diritti delle vittime in linea con le esigenze specifiche di ciascuna di esse, sarà condiviso con altri soggetti (comprese le organizzazioni non governative e i volontari).

Sono stati individuati ulteriori benefici per il funzionamento dei sistemi giudiziari degli Stati membri. In particolare si prevede che i servizi che si occupano di risarcimenti da parte dello Stato saranno aiutati in modo significativo dalla piena attuazione dell'opzione prescelta per i risarcimenti disposti. Una maggiore semplificazione dovrebbe essere garantita anche trattando tutte le questioni relative al risarcimento nell'ambito del solo procedimento penale, piuttosto che in entrambi i procedimenti, penale e civile. Ciò ridurrà il numero di cause civili e renderà il sistema giudiziario più efficiente.

Il 5 dicembre 2022 la piattaforma "Fit for Future" ha adottato il suo parere sulla revisione dell'acquis in materia di diritti delle vittime 30 . I suoi suggerimenti sono in linea con il lavoro in corso nel settore dei diritti delle vittime e con le opzioni strategiche prescelte nella valutazione d'impatto.

·Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Tutte le opzioni strategiche hanno cercato di ridurre la discriminazione fornendo parità di accesso alle informazioni, alla protezione, all'assistenza, alla giustizia e al risarcimento e garantendo norme minime adeguate per tutte le vittime di reato senza differenziazioni, tenendo nel contempo debitamente conto delle esigenze specifiche delle vittime.

Concretamente, per quanto riguarda la parità di accesso alle informazioni sui diritti delle vittime, è stato esaminato il modo in cui garantire un accesso migliore alle vittime nelle istituzioni chiuse. Il sito web (che è parte integrante della linea telefonica di assistenza alle vittime) migliorerà l'accesso alle informazioni per le vittime che non parlano la lingua ufficiale dello Stato membro. Grazie al miglioramento delle valutazioni delle esigenze individuali è possibile fornire un'analisi migliore delle esigenze individuali delle vittime, il che si tradurrà in una protezione più equa ed efficace delle vittime più vulnerabili. Per quanto riguarda l'assistenza alle vittime, l'iniziativa prevede tra l'altro di estendere il sostegno psicologico gratuito a un gruppo più ampio di vittime (attualmente è riservato alle vittime del terrorismo). Inoltre la revisione prevede di garantire a tutte le vittime di reato maggiori diritti nel corso del procedimento penale, indipendentemente dal loro status formale di parte. Pertanto la possibilità di essere accompagnate durante il procedimento dovrebbe incoraggiare tutte le vittime a far valere i loro diritti. È stata aggiunta una disposizione sui diritti delle persone con disabilità che rende i diritti della presente proposta accessibili alle loro esigenze specifiche. Ciò consentirà alle persone con disabilità di beneficiare dei diritti delle vittime su una base di uguaglianza con gli altri. Tutte queste modifiche mirano a ridurre le disuguaglianze e dovrebbero avere un impatto positivo sui diritti fondamentali.

L'interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la protezione dei dati personali (articolo 8) della vittima e dell'autore del reato è necessaria e proporzionata per garantire che le vittime possano effettivamente esercitare i loro diritti di assistenza e protezione. Inoltre la proposta prevede l'obbligo specifico di non condividere i dati personali delle vittime con le autorità competenti della migrazione, così da garantire che le informazioni sulla vittima siano trattate solo per gli scopi della direttiva sui diritti delle vittime. La raccolta di dati personali a fini statistici è necessaria per garantire l'efficacia delle misure previste dalla presente revisione e per definire la politica sui diritti delle vittime. Il rispetto della vita privata e della vita familiare delle vittime è ulteriormente rafforzato garantendo l'adozione di misure di protezione adeguate nei confronti degli autori di reato a seguito di valutazioni individuali.

I diritti fondamentali, come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ne beneficiano includono il diritto alla vita (articolo 2), il diritto all'integrità della persona (articolo 3), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto all'uguaglianza davanti alla legge (articolo 20), il diritto alla non discriminazione (articolo 21), i diritti del minore (articolo 24), l'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26), il diritto all'assistenza sociale e alla protezione della salute (articolo 35), il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

La proposta è stata valutata anche alla luce dei diritti degli autori di reato, degli indagati e degli imputati. Questi includono il diritto di accesso alla giustizia (articolo 47), la presunzione di innocenza (articolo 48), i diritti della difesa e i principi della legalità e della proporzionalità dei procedimenti penali (articolo 49), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50), nonché le norme dell'UE sui diritti procedurali degli indagati e imputati. Si è constatato che le opzioni non incidono sui diritti fondamentali degli autori di reato e degli indagati e imputati.

Inoltre la presente proposta tiene conto dei diritti delle persone con disabilità e degli obblighi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE e tutti gli Stati membri sono parte.

La proposta dovrebbe rafforzare i diritti fondamentali delle vittime. Tuttavia, per alcune opzioni, l'effetto diretto sui diritti fondamentali sarà più pronunciato di quello di altre. Dal momento che è impossibile quantificare l'impatto, la metodologia scelta è stata quella dell'analisi qualitativa. A tal fine si valuta il grado di miglioramento di ciascuna opzione rispetto allo scenario di riferimento.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

·Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

A norma dell'articolo 2 della presente proposta gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro [due anni dall'entrata in vigore della direttiva]. È prevista un'eccezione per l'introduzione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 26 ter (sull'uso dei mezzi di comunicazione elettronici), che dovrebbero essere adottate e pubblicate entro [quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva]. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle loro disposizioni.

La Commissione monitorerà e valuterà l'impatto della presente proposta utilizzando i meccanismi esistenti nell'ambito dell'attuale direttiva. Inoltre a norma dell'articolo 28 (Comunicazione di statistiche) gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato. Gli Stati membri devono inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni.

La Commissione continuerà a tenere riunioni della piattaforma dell'UE dei diritti delle vittime su temi legati ai diritti delle vittime. Tali scambi contribuiranno anche al monitoraggio e alla valutazione.

Entro il [sei anni dall'adozione] la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva 2012/29/UE, modificata dalla presente direttiva. La relazione deve valutare in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa l'attuazione tecnica.

·Documenti esplicativi (per le direttive)

Per garantire una corretta attuazione della presente direttiva è necessario un documento esplicativo (ad esempio sotto forma di tabelle di concordanza) come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-543/17 31 . Raramente la normativa che recepisce la direttiva sui diritti delle vittime si limita a un unico testo giuridico in quanto le disposizioni sono spesso incluse in diversi strumenti nazionali. Per questo motivo gli Stati membri devono fornire alla Commissione un documento esplicativo con il testo delle disposizioni adottate che recepiscono la presente direttiva.

·Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche della direttiva sui diritti delle vittime riguardano disposizioni volte a: migliorare l'accesso alle informazioni e la denuncia dei reati da parte delle vittime, agevolare l'accesso a un'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili, compresi i minori, migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime con disabilità, nonché garantire una più efficace partecipazione delle vittime ai procedimenti penali, un migliore accesso al risarcimento alle vittime, un migliore allineamento delle misure di protezione delle vittime con le esigenze delle vittime, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici e obblighi specifici per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

a)Disposizioni volte a migliorare l'accesso alle informazioni e la denuncia dei reati da parte delle vittime (articoli 3 bis, 5 bis e 26 bis)

A norma dell'articolo 4 della direttiva sui diritti delle vittime, le vittime hanno il diritto di ottenere informazioni sui loro diritti fin dal primo contatto con le autorità competenti, di solito la polizia. Tuttavia non tutte le vittime contattano le autorità competenti. Come evidenziato in una relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali del 2021 32 , nella maggior parte dei casi le vittime non denunciano il reato. Tali vittime sono private dell'accesso alle informazioni, comprese quelle sui loro diritti all'assistenza e alla protezione, indipendentemente dal fatto che denuncino o no un reato.

Sebbene la direttiva sui diritti delle vittime preveda che le informazioni siano fornite loro in conformità con il diritto di comprendere e di essere compresi (articolo 3 della direttiva), dalla valutazione è emerso che nella pratica le autorità competenti utilizzano spesso un linguaggio non consono alle esigenze della vittima 33 . È il caso delle persone con disabilità, delle persone che non parlano la lingua nazionale, dei minori e degli anziani. Inoltre, poiché il primo contatto con le autorità competenti avviene spesso sul luogo del reato, le persone che sono sotto shock subito dopo il reato non sono in grado di comprendere le informazioni che ricevono.

A norma dell'articolo 6 della direttiva sui diritti delle vittime, le vittime dovrebbero anche ottenere informazioni di follow-up dalle autorità competenti sulle diverse fasi del procedimento penale, sul loro ruolo e sulla condizione dell'autore del reato (ad esempio sulla scarcerazione). Tuttavia la maggior parte dei portatori di interessi consultati nell'ambito della valutazione ritiene che le vittime non godano pienamente dei loro diritti all'informazione fin dal primo contatto con un'autorità competente a norma della direttiva sui diritti delle vittime e che questo aspetto debba essere migliorato.

In tutti gli Stati membri non è ancora disponibile un mezzo di comunicazione con le vittime più completo, che tenga conto della complessità delle loro esigenze in relazione al loro diritto di accesso alle informazioni. Molte vittime non possono ancora fare affidamento su linee telefoniche di assistenza alle vittime che utilizzano il numero 116 006 34 . Tali linee dovrebbero fornire alle vittime le informazioni di cui hanno bisogno in qualsiasi momento. Le vittime dovrebbero poter parlare liberamente della loro esperienza ed essere indirizzate alla polizia o ad altri servizi, se del caso. Un numero ancora minore di vittime beneficia di linee telefoniche di assistenza più avanzate, che dispongono di un sito web completo e consentono di comunicare via chat e via e-mail, oltre che per telefono 35 .

Al fine di superare i problemi individuati relativi all'accesso alle informazioni da parte delle vittime, la presente revisione propone una serie di misure, in particolare l'obbligo per gli Stati membri di fornire una linea telefonica di assistenza alle vittime (articolo 3 bis). Tale linea utilizzerà il numero telefonico dell'UE 116 006 e un sito web con tecnologia d'avanguardia per offrire un accesso ottimale nella maggior parte delle lingue parlate e alle persone con disabilità. Essa costituirà il primo punto di contatto per tutte le vittime di tutti i reati, fornirà sostegno emotivo e indirizzerà le vittime a servizi di assistenza specialistica, se del caso.

La revisione proposta è in linea con le altre linee telefoniche di assistenza che utilizzano i numeri riservati dell'UE che iniziano con 116, come ad esempio quella per minori scomparsi (116 000) e vittime della violenza di genere (116 116). La proposta è anche in linea con la strategia della Commissione per un'internet migliore per i ragazzi 36 . Essa sostiene la rete dei centri per un'internet più sicura (SIC), che comprende linee telefoniche di assistenza per minori, genitori e prestatori di assistenza su questioni online (come la violenza e il bullismo online) e linee telefoniche dirette per segnalare materiale pedopornografico online.
La proposta è anche in linea con la politica della Commissione volta a garantire che il numero 116 111 affronti il problema del bullismo online.

Al fine di garantire che le vittime ricevano informazioni complete e inclusive, la proposta obbliga gli Stati membri a istituire procedure specifiche in un modulo o in protocolli. L'articolo 26 bis richiede che tali protocolli siano istituiti in collaborazione con le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie (pubblici ministeri e giudici) e le organizzazioni di assistenza. Essi forniranno istruzioni ai diversi partner sul modo in cui garantire che le vittime ottengano informazioni adeguate alle loro esigenze individuali e pertinenti alla parte specifica della procedura.

La revisione prevede altresì l'obbligo di garantire che le vittime possano denunciare il reato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 5 bis, paragrafo 1). La denuncia dei reati sarà inoltre resa più semplice per le persone detenute (i dettagli saranno forniti nei protocolli istituiti in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità giudiziarie (pubblici ministeri e giudici) e le organizzazioni di assistenza (articolo 26 bis)).

Tale denuncia sarà più facile anche per gli immigrati irregolari. L'articolo 5 bis, paragrafo 5, della proposta prevede che le autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che denuncia un reato non siano autorizzate a trasferire alle autorità responsabili della migrazione i dati personali relativi allo status delle vittime in materia di soggiorno, se tali dati sono stati raccolti in seguito alla denuncia di un reato, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 22 della direttiva sui diritti delle vittime. Al riguardo si ricordi che il fatto di denunciare un reato e di partecipare al procedimento penale ai sensi della direttiva 2012/29/UE non crea alcun diritto in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno né ha alcun effetto sospensivo ai fini della determinazione di tale status. Nel caso dei migranti irregolari che, vittime della tratta di esseri umani o implicati in un atto di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, collaborano con le autorità competenti, l'autorità di pertinenza è tenuta a informarli dei diritti e delle possibilità di cui godono in virtù della direttiva sul titolo di soggiorno. Queste possibilità includono in particolare la concessione di un periodo di riflessione per decidere se collaborare o no all'indagine e il rilascio di un titolo di soggiorno.

b)Disposizioni per agevolare l'accesso a un'assistenza specialistica da parte delle vittime vulnerabili, compresi i minori (articolo 9, paragrafo 1, articolo 9 bis e articolo 24)

Gli articoli 8 e 9 della direttiva sui diritti delle vittime prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, compreso il sostegno psicologico, se disponibile. Tuttavia dalla valutazione è emerso che le vittime vulnerabili, compresi i minori, spesso non possono beneficiare di un'assistenza efficace 37 .

La mancanza di un approccio rispettoso delle esigenze del minore continua a costituire un problema in molti Stati membri 38 . La valutazione ha dimostrato che manca un'interpretazione comune del concetto di assistenza mirata e integrata necessaria alle vittime vulnerabili, in particolare ai minori. Di conseguenza non tutti i minori possono beneficiare nell'UE di un'assistenza specialistica di alta qualità. In virtù della strategia dell'UE sui diritti dei minori (2021-2024) 39 , il procedimento giudiziario deve essere adatto all'età e alle esigenze del minore e rispettarne i diritti in considerazione dell'interesse superiore del minore. Il modello di Barnahus è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore 40 . Sebbene non imponga agli Stati membri di seguire il modello di Barnahus, la presente revisione si basa sui suoi principi. Al fine di risolvere il problema, la revisione richiede nell'ambito del nuovo articolo 9 bis che gli Stati membri prevedano un approccio mirato e multiagenzia volto a sostenere e proteggere le vittime minorenni. Tale approccio dovrebbe basarsi sulla fornitura di servizi in modo integrato e coordinato negli stessi locali. Questa è la principale aggiunta apportata alle misure a misura di minore già presenti nella direttiva sui diritti delle vittime (come la registrazione video delle testimonianze, l'assenza di contatto visivo, le audizioni a misura di minore da parte della stessa persona). In base alla presente revisione gli Stati membri sono inoltre tenuti a mettere a disposizione di tutte le vittime minorenni che ne hanno bisogno un tale approccio integrato, mirato e multiagenzia.

La valutazione ha inoltre messo in luce che il sostegno psicologico gratuito per le vittime non è sempre disponibile in quasi la metà degli Stati membri 41 . Alle vittime è spesso chiesto di pagare il sostegno psicologico dopo le prime sedute. Ciò è particolarmente problematico per le vittime vulnerabili che di solito non possono permettersi di pagare tale sostegno. Gli effetti del reato possono essere duraturi e sono diversi i fattori che li aggravano, come la gravità del reato, la situazione personale della vittima ed eventuali vittimizzazioni precedenti 42 . Pertanto, da come emerge in una relazione della FRA del 2019 (parte II), le vittime di reati violenti non saranno in grado di svolgere un ruolo significativo nei procedimenti penali, a meno che non ricevano un sostegno psicologico professionale e finalizzato alla loro emancipazione.

Al fine di risolvere il problema, la revisione propone nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 1, che i servizi di assistenza specialistica includano il sostegno psicologico gratuito a favore di tutte le vittime vulnerabili che ne hanno bisogno per tutto il tempo necessario, ossia nei casi in cui dalla valutazione individuale ne emerga la necessità. Tutte le vittime continueranno a beneficiare del sostegno emotivo e psicologico che spesso è a loro disposizione nel breve periodo dopo il reato. Tuttavia le vittime con esigenze specifiche avranno un accesso agevolato a tale sostegno psicologico, che dovrebbe essere messo a loro disposizione non solo nel breve periodo dopo il reato, bensì anche nel lungo periodo (per tutto il tempo necessario).

Entrambe le misure proposte richiedono un coordinamento nazionale tra i servizi di assistenza, le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie specificate nei protocolli (articolo 26 bis).

L'accesso delle vittime ai servizi di assistenza sarà rafforzato dall'obbligo che prevede che i servizi di assistenza alle vittime rimangano operativi in caso di crisi, in linea con gli insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19. Tale obiettivo sarà conseguito aggiungendo un paragrafo all'articolo 8 della direttiva sui diritti delle vittime. Le vittime potranno inoltre beneficiare di un rinvio agevolato ai servizi di assistenza alle vittime (modifiche dell'articolo 8).

Le misure proposte chiariscono la portata dell'assistenza offerta alle vittime più vulnerabili, compresi i minori, e accrescono inoltre la fiducia nei sistemi giudiziari nazionali e degli altri Stati membri.

c)Disposizioni volte a garantire alle vittime un accesso più efficace alla giustizia (articoli 10 bis e 10 ter)

Nel quadro della direttiva sui diritti delle vittime i principali diritti che agevolano la partecipazione delle vittime al procedimento penale comprendono il diritto di essere sentiti (articolo 10 della direttiva), i diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale (articolo 11 della direttiva), il diritto al patrocinio a spese dello Stato (articolo 13 della direttiva) e una serie di diritti volti a proteggere le vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta nel corso del procedimento (articoli da 18 a 24 della direttiva). La valutazione e le consultazioni hanno messo in luce che la partecipazione delle vittime ai procedimenti penali è difficile o addirittura impossibile se le vittime non sono accompagnate e consigliate correttamente. La consulenza di un avvocato, che rappresenta la vittima nei procedimenti giudiziari, consente di occuparsi della maggior parte delle questioni, in particolare degli aspetti giuridici. Tuttavia non tutte le vittime hanno diritto a un avvocato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso a chi non dispone dei mezzi sufficienti e ciò è determinato da una verifica di accertamento dello stato di necessità che in alcuni Stati membri è particolarmente severa. Inoltre tale patrocinio può essere concesso a chi ha subito alcuni tipi di reato, ma solamente se è parte di un procedimento penale (articolo 13 della direttiva sui diritti delle vittime). Pertanto è fondamentale che le vittime abbiano anche il diritto di essere accompagnate da una persona diversa da un avvocato, che possa quantomeno fornire consigli in merito al ruolo e ai diritti della vittima nel corso del procedimento e offrire sostegno emotivo. L'articolo 20 della direttiva sui diritti delle vittime prevede tale diritto, ma è limitato alla fase di indagine (prima del processo).

In questo contesto è essenziale garantire che tutte le vittime nell'UE abbiano almeno il diritto di essere assistite durante il processo e di ricevere informazioni adeguate dal personale giudiziario 43 .

Dalla valutazione emerge un altro problema importante relativo alla partecipazione delle vittime ai procedimenti penali, ossia che in alcuni Stati membri le vittime non hanno lo status giuridico di parte del procedimento penale 44 . La direttiva sui diritti delle vittime lascia la questione al diritto nazionale e pertanto la posizione della vittima varia da uno Stato membro all'altro (come parte, pubblico ministero incaricato di prestare assistenza, parte civile o testimone con diritto di essere sentito). Inoltre le vittime spesso non dispongono dei mezzi di ricorso giuridico per impugnare le decisioni che le riguardano direttamente 45 .
Ciò si traduce in una violazione di fatto del diritto delle vittime di accedere alla giustizia.

Ai fini di una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali, la presente revisione propone di istituire nell'ambito del nuovo articolo 10 bis il diritto all'assistenza presso i locali giudiziari.

La presente revisione propone di istituire il diritto per le vittime di impugnare le decisioni prese durante i procedimenti giudiziari che riguardano taluni loro diritti nel quadro di questa direttiva, come il diritto a misure speciali di protezione per le vittime con esigenze specifiche o il diritto alla traduzione durante l'udienza. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime possano impugnare tali decisioni indipendentemente dal loro status nel procedimento penale e in linea con il principio del controllo giurisdizionale (articolo 10 ter).

Di conseguenza miglioreranno l'esperienza e la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario penale. Ciò consentirà alle vittime di far sentire la loro voce, nonché di migliorare le loro testimonianze e la loro partecipazione, aumentando in tal modo l'efficacia giudiziaria.

d)Disposizioni volte a garantire che le vittime abbiano un accesso più effettivo al risarcimento

Come evidenziato nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime, in molti Stati membri l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato e dello Stato rimane difficile. Il problema riguarda sia i casi nazionali sia quelli transfrontalieri. A norma dell'articolo 16 della direttiva sui diritti delle vittime, tutte le vittime hanno il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nel corso del procedimento penale, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario. Come messo in luce nella relazione di Milquet e confermato nella valutazione, tale diritto è spesso inefficace 46 , dal momento che in alcuni Stati membri spesso non è presa una decisione in merito al risarcimento nell'ambito del procedimento penale 47 . Inoltre, anche in seguito a un procedimento penale che si conclude con una sentenza che impone all'autore del reato l'obbligo di risarcimento, spesso la vittima non è risarcita, in quanto è difficile convincere l'autore del reato a pagare. La mancanza di un accesso effettivo al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale fa sì che le vittime debbano impegnarsi in procedimenti civili lunghi e complessi.
Le vittime potrebbero inoltre dover richiedere un risarcimento da parte dello Stato in base alle norme nazionali in materia 48 . Il problema riguarda sia i casi nazionali sia quelli transfrontalieri.

Al fine di agevolare l'accesso delle vittime al risarcimento da parte dell'autore del reato, la presente revisione propone di conferire alle vittime il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale. Di conseguenza l'attuale eccezione di cui all'articolo 16 della direttiva sui diritti delle vittime, in base a cui il diritto nazionale prevede che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario, dovrebbe essere eliminata. Inoltre la Commissione propone di rendere obbligatorio per gli Stati membri il pagamento anticipato alla vittima del risarcimento dovuto dall'autore del reato subito dopo la sentenza, per poi richiedere all'autore del reato stesso il rimborso del risarcimento (nuovo articolo 16, paragrafo 2).

Tali proposte dovrebbero apportare un notevole miglioramento alle norme in materia di risarcimento delle vittime da parte dell'autore del reato nei casi nazionali e transfrontalieri. Agevolando tale processo, esse limiteranno in larga misura le situazioni in cui le vittime richiedono un risarcimento da parte dello Stato. Questo perché nella maggior parte dei casi il risarcimento da parte dello Stato è concesso solo se le vittime non hanno ricevuto il risarcimento da parte dell'autore del reato.

e)Disposizioni per un allineamento migliore delle misure di protezione delle vittime alle loro esigenze per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili (articoli 22 e 23)

L'articolo 22 della direttiva sui diritti delle vittime prevede il diritto della vittima di essere tempestivamente oggetto di una valutazione individuale delle sue esigenze di protezione.
Il suo scopo è quello di determinare se in qualche modo una vittima è particolarmente esposta al rischio di vittimizzazione secondaria (danno dal procedimento penale) e vittimizzazione ripetuta, di intimidazione e/o di ritorsioni (danno dall'autore del reato), in modo da poter applicare misure di protezione adeguate. Tali misure di protezione sono stabilite dall'articolo 23 della direttiva sui diritti delle vittime. Le condizioni per le valutazioni individuali sono lasciate al diritto nazionale. Secondo la valutazione il diritto a una valutazione individuale è uno dei risultati più significativi ottenuti dalla direttiva sui diritti delle vittime. Tuttavia nella pratica la qualità di tale valutazione è spesso ostacolata dalle tre carenze individuate indicate di seguito:

·la valutazione arriva troppo tardi nella procedura;

·non coinvolge gli psicologi e i servizi di assistenza alle vittime che dispongono delle competenze necessarie per valutare la situazione psicologica di ciascuna vittima;

·trascura i rischi posti dall'autore del reato che può possedere armi e abusare di droghe o alcol.

Le valutazioni individuali delle esigenze delle vittime devono essere effettuate correttamente per garantire che le vittime siano protette adeguatamente. Senza queste valutazioni, le vittime non possono beneficiare delle misure speciali di protezione previste dall'articolo 23 della direttiva sui diritti delle vittime. Tali misure comprendono tecniche speciali di audizione, l'assenza di contatto visivo con l'autore del reato e la possibilità di non essere presenti in aula. Non sono comprese tuttavia misure di protezione fisica dall'autore del reato (come gli ordini di protezione), sebbene i diritti delle vittime alla protezione nel quadro della direttiva sui diritti delle vittime includano la protezione sia dalla vittimizzazione secondaria sia dalla vittimizzazione ripetuta. Dalla valutazione e dalle consultazioni emerge che questa lacuna nella direttiva sui diritti delle vittime non è stata colmata dal diritto e dalla prassi nazionali. Numerosi portatori di interessi consultati nell'ambito della valutazione hanno constatato che il diritto alla protezione delle vittime non è ampiamente disponibile e dovrebbe essere rafforzato.

La presente revisione prevede modifiche mirate della valutazione individuale delle esigenze delle vittime (attraverso modifiche puntuali dell'attuale articolo 22) aggiungendo gli elementi seguenti:

·esecuzione della valutazione al primo contatto con le autorità competenti;

·coinvolgimento dei servizi di assistenza, delle autorità di contrasto e del potere giudiziario – i protocolli da istituire a norma del nuovo articolo 26 bis prevederanno misure pratiche sul modo in cui dovrebbe essere attuata questa cooperazione negli Stati membri;

·valutazione dei rischi posti dall'autore del reato (come l'abuso di alcol o il possesso di armi);

·inclusione di una valutazione delle esigenze individuali di assistenza.

Inoltre la presente revisione rafforzerà l'uso delle misure di protezione per la protezione fisica delle vittime, come gli ordini di protezione, aggiungendo tali misure all'elenco delle misure di protezione specializzate attualmente previste dall'articolo 23 della direttiva sui diritti delle vittime. La presente proposta contribuirà ad aumentare la consapevolezza delle misure di protezione nazionali disponibili, compresi gli ordini di protezione. Inoltre essa si propone di semplificare le modalità di applicazione attuali.

Nel complesso le misure proposte nella presente revisione per una valutazione individuale più mirata andranno a vantaggio di tutte le vittime, in quanto garantiranno una valutazione adeguata della necessità di adottare misure di protezione. La revisione mira inoltre ad agevolare il riconoscimento reciproco degli ordini di protezione europei, migliorando le relative modalità di applicazione a livello nazionale.

f)Uso della comunicazione elettronica (articolo 26 ter)

Dall'adozione della direttiva si sono verificati numerosi sviluppi tecnologici (digitalizzazione). Le vittime nell'UE non beneficiano ancora del potenziale delle nuove tecnologie, in quanto non sono disponibili strumenti digitali adeguati per migliorare il loro accesso alla giustizia, come la possibilità di denunciare un reato online o di ottenere l'accesso online ai fascicoli delle vittime 49 .

Al fine di ovviare alle carenze individuate, la Commissione propone misure sull'uso della comunicazione elettronica (nuovo articolo 26 ter). In particolare gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità per le vittime di esercitare i loro diritti all'informazione e all'accesso alla giustizia tramite la comunicazione elettronica. Le misure proposte sono in linea con la politica della Commissione sulla digitalizzazione, compresa la sua proposta sulla digitalizzazione della giustizia.

g)Diritti delle vittime con disabilità (articolo 26 quater)

La valutazione ha messo in luce che le persone con disabilità non possono ancora beneficiare pienamente dei loro diritti in quanto vittime di reato. Negli ultimi 10 anni, dopo l'adozione della direttiva sui diritti delle vittime, si sono verificati importanti sviluppi nella realizzazione di prodotti e servizi accessibili alle persone con disabilità. In particolare nel 2019 la Commissione ha adottato la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 50 . Con la revisione della direttiva sui diritti delle vittime, la Commissione riconosce tali sviluppi e propone di agevolare l'accesso alla giustizia per le vittime con disabilità. La Commissione propone di aggiungere una disposizione specifica e trasversale sui diritti delle vittime con disabilità per garantire che i servizi e le misure di protezione siano loro accessibili e che i mezzi di comunicazione digitale siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (nuovo articolo 26 quater).

h)Diritto delle vittime ai mezzi di ricorso (articolo 26 quinquies)

Attualmente la direttiva sui diritti delle vittime non prevede una disposizione sui mezzi di ricorso giuridico per le vittime di reato i cui diritti previsti dalla presente direttiva siano stati violati. Tale diritto deriva dal principio dell'efficacia del diritto dell'UE che impone agli Stati membri di istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'UE. La mancanza di una norma di questo tipo e la necessità di introdurla sono state messe in luce nelle relazioni della FRA. Inoltre nel marzo 2023 il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sui diritti delle vittime di reato e sui servizi e sull'assistenza alle stesse 51 che prevede il loro diritto al ricorso.

Al fine di risolvere il problema, la Commissione propone di aggiungere nell'ambito del nuovo articolo 26 quinquies una disposizione sui mezzi di ricorso giuridico per le vittime in caso di violazione dei loro diritti a norma della presente direttiva. Questa disposizione rispecchia le disposizioni analoghe delle norme dell'UE in materia di diritti degli indagati e imputati. In questo modo si colma l'attuale lacuna e si consegue l'equilibrio necessario tra i diritti degli indagati e imputati e i diritti delle vittime.

i)Obblighi specifici per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica (articolo 27 bis)

La Commissione propone di introdurre una disposizione che chiarisca il legame tra la proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime e la proposta legislativa sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica. In base a questa disposizione, gli Stati membri devono attuare le misure previste dalla direttiva sui diritti delle vittime indipendentemente dagli obblighi previsti dall'altra proposta. L'obiettivo di detta disposizione è quello di garantire che gli Stati membri si assicurino di recepire pienamente entrambe le direttive e prestino particolare attenzione al recepimento di norme più specifiche in materia di vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica. Le misure previste da entrambe le proposte saranno applicabili alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

j)Obbligo di raccogliere i dati sui diritti delle vittime ogni tre anni (articolo 28)

L'articolo 28 prevede l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere ogni tre anni alla Commissione i dati relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla direttiva sui diritti delle vittime.

Tuttavia la valutazione della direttiva ha messo in luce che sussistono ancora gravi lacune nella raccolta dei dati. In particolare i dati raccolti dagli Stati membri non sono esaustivi e spesso non sono comparabili. Pertanto la Commissione propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato attraverso una modifica dell'articolo 28. Le statistiche dovrebbero includere dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresa la serie minima di indicatori seguente: il numero e il tipo di reati denunciati, l'età e il sesso delle vittime. I dati dovrebbero comprendere anche informazioni sul modo e la misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla direttiva, come avviene oggi.

La Commissione sosterrà gli Stati membri nella raccolta dei dati, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni e formati di disaggregazione e comunicazione. Gli Stati membri devono trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni. La proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime riconosce anche il ruolo svolto finora dall'Agenzia per i diritti fondamentali nell'assistere la Commissione e gli Stati membri nella raccolta e nell'analisi dei dati sul modo e la misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla direttiva negli ultimi 10 anni dall'adozione della stessa. L'obiettivo di aggiungere il ruolo dell'Agenzia per i diritti fondamentali alla disposizione sulla raccolta dei dati è quello di garantire che l'Agenzia possa proseguire con l'ottimo lavoro svolto e continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri in tale compito.

Questa misura dovrebbe migliorare la completezza, la coerenza e la comparabilità dei dati sulle vittime di reato nei diversi periodi di riferimento e nei diversi Stati membri. Migliorerà inoltre la raccolta dei dati a livello dell'UE. Nell'intento di non gravare gli Stati membri, la raccolta dei dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) dovrà avvenire ogni tre anni.

2023/0250 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 52 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 53 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Onde garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali, l'Unione ha adottato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 54 .

(2)La Commissione ha esaminato il modo in cui le vittime hanno fatto valere i diritti derivanti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha pubblicato i risultati di tale analisi in una relazione di valutazione 55 . Dalla valutazione emerge che, sebbene abbia globalmente apportato i benefici attesi e abbia inciso positivamente sui diritti delle vittime, la direttiva 2012/29/UE non ha risolto alcuni specifici problemi relativi a tali diritti. Tra le carenze individuate figurano l'insufficiente capacità delle vittime di avvalersi dei diritti di accesso alle informazioni, di assistenza e di protezione secondo le esigenze individuali di ciascuna persona, di partecipare ai procedimenti penali e di ottenere in tale ambito una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La presente revisione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio risponde alle carenze riscontrate nella valutazione e in numerose consultazioni.

(3)Al fine di fornire alle vittime mezzi moderni e agevoli per esercitare i propri diritti, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità nazionali competenti. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso, per denunciare i reati e per altre comunicazioni con le autorità competenti e con i servizi di assistenza attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Le vittime dovrebbero poter scegliere il metodo di comunicazione e gli Stati membri dovrebbero prevedere a tal fine tecnologie dell'informazione e della comunicazione in alternativa ai metodi di comunicazione consueti, senza tuttavia sostituirli completamente.

(4)Al fine di garantire ampi canali di comunicazione, tenendo conto della complessità delle esigenze delle vittime in relazione al loro diritto di accesso alle informazioni, chiunque subisca un reato, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui esso sia stato commesso e dalle circostanze, dovrebbe poter accedere a una linea telefonica di sostegno utilizzando il numero 116 006, valido in tutta l'UE, o collegandosi agli appositi siti web. Tale sostegno telefonico dovrebbe fornire alle vittime informazioni sui loro diritti e sostegno emotivo e dovrebbe reindirizzarle verso la polizia o altri servizi, comprese altre linee telefoniche di sostegno specializzate, se necessario. Dovrebbe inoltre indirizzare le vittime verso altre linee telefoniche di sostegno specializzate di cui alla decisione 2007/116/CE della Commissione 56 , come il numero armonizzato della linea telefonica di sostegno per i minori "116 111", per i minori scomparsi "116 000" e per la violenza di genere "116 116".

(5)La linea telefonica di sostegno generale per le vittime non dovrebbe interferire col funzionamento delle linee telefoniche di sostegno dedicate e specializzate, come le linee telefoniche di sostegno per i minori e le linee di assistenza telefonica per le donne vittime di violenza e per le vittime di violenza domestica conformemente alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio 57 [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]. Le linee telefoniche di sostegno generali per le vittime dovrebbero funzionare in aggiunta alle linee telefoniche di sostegno specializzate.

(6)La denuncia di reati nell'Unione dovrebbe essere migliorata per combattere l'impunità, evitare la vittimizzazione ripetuta e garantire società più sicure. È necessario combattere l'indifferenza nei confronti della criminalità, incoraggiando le persone che ne sono testimoni a denunciare i reati e ad assistere le vittime e creando ambienti più sicuri per la denuncia dei reati da parte delle vittime. Per le vittime che sono migranti irregolari nell'Unione, creare un ambiente sicuro per denunciare i reati significa ridurre il timore che vengano avviate procedure di rimpatrio a seguito dei contatti con le autorità di contrasto. I dati personali delle vittime che sono migranti irregolari nell'Unione non dovrebbero essere trasferiti alle autorità competenti per la migrazione almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE. Il fatto di denunciare un reato e di partecipare al procedimento penale ai sensi della direttiva 2012/29/UE non crea alcun diritto in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno né ha alcun effetto sospensivo ai fini della determinazione di tale status. Tutte le vittime vulnerabili, come i minori o le vittime in stato di trattenimento, che si trovano in una situazione di intimidazione, oppure che sono dipendenti dall'autore del reato o la cui mobilità è limitata, dovrebbero poter denunciare il reato in condizioni che tengano conto della loro situazione particolare e in linea con i protocolli specificamente istituiti a tal fine.

(7)Dovrebbero essere disponibili servizi di assistenza mirati e integrati per molte tipologie di vittime con esigenze specifiche. Tali tipologie possono annoverare non solo le vittime di violenza sessuale, di violenza di genere e di violenza domestica, ma anche le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo o le vittime di crimini internazionali fondamentali. In risposta alle carenze individuate nella valutazione, gli Stati membri dovrebbero stabilire protocolli specifici che organizzino le azioni dei servizi di assistenza specialistica per rispondere in modo esauriente alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche. Tali protocolli dovrebbero essere istituiti in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità inquirenti, i giudici, le autorità competenti per il trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime.

(8)Per evitare le gravi conseguenze della vittimizzazione in età precoce, che possono incidere negativamente sull'intera vita delle vittime, è fondamentale garantire che tutte le vittime minorenni ricevano il massimo livello di assistenza e di protezione.
Le vittime minorenni più vulnerabili, compresi i minori vittime di abusi sessuali, i minori vittime della tratta di esseri umani e i minori che in altro modo sono stati particolarmente colpiti dal reato a causa della sua gravità o delle sue particolari circostanze, dovrebbero beneficiare di servizi di assistenza e di protezione mirati e integrati che includano un approccio basato sul coordinamento e sulla cooperazione fra i servizi giudiziari e sociali nella stessa sede. Tali servizi dovrebbero essere forniti in un apposito spazio. Affinché la vittima minorenne sia protetta efficacemente nei casi in cui un reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale o vi sia un conflitto di interesse tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale, è stata aggiunta una disposizione per garantire che atti come, fra l'altro, la denuncia di un reato, lo svolgimento di colloqui medici o forensi ovvero il rinvio a servizi di assistenza o di sostegno psicologico non siano subordinati al consenso del titolare della responsabilità genitoriale, sempre tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

(9)Affinché le vittime sentano che viene fatta giustizia e affinché possano difendere i propri interessi, è importante che siano presenti al procedimento penale e che possano parteciparvi attivamente. Per questo motivo tutte le vittime nell'Unione, indipendentemente dalla loro posizione nel procedimento penale, che è stabilita dal diritto nazionale, dovrebbero avere diritto a mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva. Tutte le vittime nell'Unione inoltre, indipendentemente dalla loro posizione nel procedimento penale, dovrebbero avere il diritto di chiedere il riesame delle decisioni che le interessano direttamente adottate nei procedimenti giudiziari. Tali decisioni dovrebbero includere almeno quelle riguardanti il servizio di interpretazione durante le udienze e le misure speciali di protezione destinate alle vittime con esigenze particolari di protezione. Le norme procedurali ai sensi delle quali le vittime possono chiedere un riesame di tali decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario dovrebbero essere determinate dal diritto nazionale, che dovrebbe prevedere le necessarie garanzie affinché una tale possibilità di revisione non prolunghi in modo sproporzionato il procedimento penale.

(10)Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione tempestiva, adeguata, efficiente e proporzionata. È fondamentale che le vittime ricevano l'assistenza e la protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione dovrebbe avvenire a fasi. Nella prima fase, tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione fin dal primo contatto con le autorità competenti, per garantire l'individuazione dei soggetti più vulnerabili sin dall'inizio del procedimento. Nelle fasi successive, le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate dai servizi di assistenza, compresi psicologi. Tali servizi sono i più indicati per valutare lo stato psicofisico della vittima. La valutazione individuale dovrebbe inoltre prendere in considerazione la situazione dell'autore del reato, che può avere precedenti di violenza, essere in possesso di armi o fare abuso di droghe, e rappresentare così un rischio maggiore per le vittime. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime dovrebbe comportare, oltre alle esigenze di protezione, anche quelle di assistenza. È fondamentale individuare i soggetti che hanno bisogno di assistenza speciale in modo da fornire loro sostegno mirato, come un aiuto psicologico prolungato e gratuito.

(11)In esito alla valutazione rafforzata delle esigenze di protezione delle vittime, i soggetti che necessitano di protezione fisica dovrebbero poterla ricevere in una forma adeguata alla loro situazione particolare. Le misure in questo senso dovrebbero includere la presenza delle autorità di contrasto, oppure l'allontanamento dall'autore del reato sulla base di ordini di protezione nazionali. Tali misure possono essere di natura penale, amministrativa o civile.

(12)Tutte le vittime dovrebbero poter ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, allo scopo di evitare loro l'avvio di altri procedimenti separati, lunghi e complessi, in sede civile. Tutte le vittime dovrebbero beneficiare di sistemi che, a seguito di una decisione che dispone il risarcimento da parte dell'autore del reato al termine del procedimento penale, prevedano l'immediata erogazione del risarcimento da parte dello Stato. Lo Stato dovrebbe successivamente poter rivalersi sull'autore del reato. Un tale approccio risparmia alle vittime il rischio di vittimizzazione secondaria, poiché evita loro di dover venire in contatto con gli autori del reato per ricevere il risarcimento. Una tale facilitazione nell'accesso al risarcimento dovuto dall'autore del reato nel quadro del procedimento penale non pregiudica gli obblighi degli Stati membri di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime ai sensi della direttiva 2004/80/CE del Consiglio 58 .

(13)Se nei sistemi giudiziari nazionali mancano cooperazione e coordinamento fra i soggetti che vengono in contatto con le vittime, queste non possono esercitare realmente i loro diritti all'informazione, all'assistenza e alla protezione secondo le proprie esigenze individuali. Senza stretta cooperazione e coordinamento a livello nazionale fra le autorità di contrasto, la magistratura inquirente e giudicante, i servizi di giustizia riparativa, i servizi competenti in materia di risarcimento e i servizi di assistenza alle vittime, è difficile per queste ultime esercitare effettivamente i propri diritti ai sensi della direttiva 2012/29/UE. Sono incoraggiate a inserirsi in questo sistema di cooperazione e coordinamento anche altre autorità, come quelle sanitarie e dell'istruzione e i servizi sociali. Questo vale in particolare nei casi di vittime minorenni.

(14)Sono necessari protocolli nazionali per garantire che le vittime ricevano informazioni sui loro diritti e sul loro caso e che siano oggetto di una valutazione adeguata che consenta loro di ricevere assistenza e protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali e in evoluzione. I protocolli dovrebbero essere stabiliti tramite misure legislative che corrispondano al meglio agli ordinamenti giuridici nazionali e all'organizzazione della giustizia negli Stati membri. Questo sistema dovrebbe regolamentare le azioni di comunicazione delle informazioni alle vittime e dovrebbe facilitare la denuncia dei reati alle vittime più vulnerabili, comprese quelle in stato di trattenimento, e la valutazione individuale delle esigenze delle vittime. Le misure legislative di istituzione dei protocolli dovrebbero specificare gli elementi fondamentali necessari ai fini del trattamento dei dati, compresi i destinatari dei dati personali e le categorie di dati che saranno trattate nel contesto del funzionamento dei protocolli stessi. I protocolli dovrebbero impartire istruzioni generali sul modo in cui intervenire in modo complessivo in funzione dei servizi e delle azioni di cui alla direttiva 2012/29/UE, senza tuttavia trattare singoli casi.

(15)Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire un'effettiva conformità con le misure stabilite nella direttiva 2012/29/UE. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all'istituzione di linee telefoniche di sostegno, garantendo il corretto funzionamento dei servizi di assistenza specialistica e la valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza delle vittime, anche quando tali servizi sono forniti da organizzazioni non governative.

(16)L'Unione e gli Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 59 , e sono vincolati dagli obblighi che impone nella misura delle rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo 13 di tale convenzione gli Stati parti sono tenuti a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, da cui la necessità di garantire accessibilità e fornire un accomodamento ragionevole in modo che le vittime con disabilità possano esercitare i loro diritti di vittime su un piano di parità con le altre.
I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio 60 possono facilitare l'applicazione di tale convenzione e garantire che le persone con disabilità possano esercitare i diritti di cui alla direttiva 2012/29/UE.

(17)Eurojust dovrebbe garantire che venga data adeguata considerazione alle richieste riguardanti i diritti delle vittime conformemente al mandato conferitole dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 .

(18)La raccolta di dati precisi e coerenti e la pubblicazione tempestiva di tali dati e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dei diritti delle vittime di reato nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni tre anni in modo armonizzato alla Commissione dati sull'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato dovrebbe costituire un passo importante per garantire l'adozione di politiche e strategie basate su dati. L'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe continuare ad aiutare la Commissione europea e gli Stati membri a raccogliere, produrre e diffondere statistiche sulle vittime di reato, e a riferire su come esse abbiano accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.

(19)Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dalla legislazione dell'UE. Dovrebbe essere disponibile un ricorso effettivo nel caso in cui i diritti previsti dalla direttiva 2012/29/UE siano pregiudicati o negati in tutto o in parte.

(20)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri - data la necessità di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale garantendo la fiducia nella parità di accesso ai diritti delle vittime indipendentemente dal luogo dell'UE in cui sia stato commesso il reato - ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(22)[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato [con lettera del ...] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.] 
OPPURE
[A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(23)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2023] 63 .

(24)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/29/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/29/UE è così modificata:

(1)è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Linea telefonica di sostegno per le vittime

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire linee telefoniche di sostegno per le vittime, che siano facilmente accessibili, di agevole utilizzo, gratuite e riservate, e che:

a)forniscano alle vittime le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b)offrano sostegno emotivo;

c)indirizzino le vittime verso servizi di assistenza specialistica e/o linee telefoniche di sostegno specializzate, se necessario.

2.Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del servizio di sostegno di cui al paragrafo 1 tramite una linea telefonica collegata al numero armonizzato UE "116 006" e mediante altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compresi siti web.

3.Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire la disponibilità dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 in altre lingue, comprese almeno le lingue più utilizzate nello Stato membro.

4.Le linee di sostegno possono essere istituite da organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzate su base professionale o volontaria.";

(2)è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Denuncia dei reati

1.Gli Stati membri assicurano che le vittime possano denunciare i reati alle autorità competenti attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e di agevole utilizzo. Tale possibilità include, ove fattibile, la presentazione di prove.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare chiunque sappia o sospetti, in buona fede, che è stato commesso un reato o che possa prodursi un ulteriore atto di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti.

3.Gli Stati membri garantiscono che le vittime possano effettivamente denunciare reati commessi in strutture di trattenimento. Le strutture di trattenimento comprendono, oltre alle carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, le strutture specializzate di trattenimento per i richiedenti protezione internazionale, i centri di permanenza per i rimpatri e i centri di accoglienza che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

4.Quando è un minore a denunciare un reato, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, concepite a misura di minore e a questi accessibili, e che il linguaggio utilizzato sia consono all'età e alla maturità del denunciante.

5.Gli Stati membri provvedono affinché alle autorità competenti che entrano in contatto con una vittima che denuncia un reato sia vietato trasferire alle autorità competenti per la migrazione dati personali relativi allo status di soggiorno della vittima, almeno fino al completamento della prima valutazione individuale di cui all'articolo 22.";

(3)l'articolo 8 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano contattate dai pertinenti servizi di assistenza generale o specialistica se la valutazione individuale di cui all'articolo 22 dimostra la necessità di assistenza e la vittima acconsente ad essere contattata da tali servizi o se la vittima chiede assistenza.";

b)è aggiunto il paragrafo seguente: 

"6. I servizi di assistenza alle vittime restano operativi in tempi di crisi, come emergenze sanitarie, situazioni migratorie di pressione o altri stati di emergenza.";

(4)l'articolo 9 è così modificato:

a)    al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico, una volta emerso lo status di vittima della persona. Se la particolare esigenza di sostegno psicologico è stata dimostrata dalla valutazione individuale di cui all'articolo 22, tale sostegno è disponibile per le vittime che ne hanno bisogno per tutto il tempo necessario.";

b)    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) assistenza mirata e integrata, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza, a vittime con esigenze specifiche, come le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio 64 [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo, le vittime di crimini internazionali fondamentali.";

c)    è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche in linea con i protocolli di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, lettera c).";

(5)al capo 2 è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità di servizi specialistici mirati e integrati per le vittime minorenni, che forniscano in modo consono all'età l'assistenza e la protezione necessarie per rispondere in modo esauriente alla molteplicità delle loro esigenze.

2.L'assistenza mirata e integrata per le vittime minorenni prevede un meccanismo multiagenzia coordinato che include i seguenti servizi:

a)la comunicazione di informazioni;

b)esami medici;

c)sostegno emotivo e psicologico;

d)la possibilità di denunciare i reati;

e)la valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza di cui all'articolo 22;

f)la registrazione audiovisiva delle deposizioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.

3.I servizi di cui al paragrafo 2 sono forniti nella medesima sede.";

(6)sono inseriti gli articoli 10 bis e 10 ter seguenti:

"Articolo 10 bis

Diritto all'assistenza presso i locali giudiziari

Gli Stati membri provvedono a predisporre, presso i locali giudiziari, un servizio di assistenza allo scopo di fornire alle vittime informazioni e sostegno emotivo.

Articolo 10 ter

Diritto al riesame delle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario

1.Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano informate senza indugio delle decisioni che le interessano direttamente adottate nel procedimento giudiziario, e abbiano il diritto di vederle riesaminate. Tali decisioni includono almeno quelle adottate ai sensi delle seguenti disposizioni:

a)l'articolo 7, paragrafo 1, riguardante il servizio di interpretazione durante le udienze;

b)l'articolo 23, paragrafo 3.

2.Le norme procedurali in base alle quali la vittima può chiedere il riesame delle decisioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite dal diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni giudiziarie sulla richiesta di riesame siano adottate entro un ragionevole lasso di tempo.";

(7)l'articolo 16 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo.";

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti versino direttamente alla vittima il risarcimento stabilito senza indebito ritardo. Le autorità competenti subentrano nel diritto della vittima in relazione all'autore del reato per l'importo del risarcimento stabilito.";

(8)l'articolo 17 è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di ricorrere nella misura del possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza per facilitare alle vittime che risiedono all'estero la partecipazione al procedimento penale.";

b)è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano chiedere assistenza ad Eurojust e trasmettere a tale agenzia le informazioni volte a facilitare la cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri nei casi transfrontalieri.";

(9)all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Gli Stati membri garantiscono che l'autore del reato non possa ricevere, direttamente o indirettamente, dati personali riguardanti la vittima che gli consentano di individuare il luogo di residenza di questa o di contattarla in qualche modo.";

(10)l'articolo 22 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione";

b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale per individuare le specifiche esigenze di assistenza e di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.";

c)è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. La valutazione individuale è avviata fin dal primo contatto fra la vittima e le autorità competenti, e dura per tutto il tempo necessario in base alle specifiche esigenze di ciascuna vittima. Qualora il risultato della fase iniziale della valutazione individuale effettuata dalla prima autorità di contatto dimostri la necessità di continuare tale valutazione, ciò avviene in collaborazione con le istituzioni e gli organismi competenti a seconda della fase della procedura e delle esigenze individuali della vittima conformemente ai protocolli di cui all'articolo 26 bis.";

d)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La valutazione individuale tiene conto degli elementi seguenti:

a)le caratteristiche personali della vittima, comprese esperienze rilevanti di discriminazione, anche qualora basate su una combinazione di diversi motivi, come il sesso, il genere, l'età, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, la lingua, la razza o l'origine sociale o etnica, l'orientamento sessuale;

b)il tipo o la natura del reato;

c)le circostanze del reato;

d)la relazione fra la vittima e l'autore del reato e le caratteristiche dell'autore del reato.

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione:

a)alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato;

b)alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere collegati in particolare alle loro caratteristiche personali;

c)alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato.

In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica, della violenza o dello sfruttamento sessuale o di reati basati sull'odio, le vittime di crimini internazionali fondamentali e le vittime con disabilità. Particolare attenzione è accordata alle vittime che rientrano in più di una di tali categorie.";

e)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

‘3 bis. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione al rischio che rappresenta l'autore del reato, compreso il rischio di comportamento violento e di lesioni personali, l'uso di armi, il coinvolgimento in un gruppo della criminalità organizzata, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, problemi di salute mentale, comportamenti persecutori (stalking), l'espressione di minacce o l'istigazione all'odio.";

f)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della presente direttiva i minori vittime di reato sono presunti avere specifiche esigenze di assistenza e di protezione essendo esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma degli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto della valutazione individuale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. La valutazione individuale dei minori vittime di reato è organizzata nel quadro dei servizi di assistenza mirati e integrati di cui all'articolo 9 bis.";

g)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa l'eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 8, 9, 9 bis, 23 e 24.";

h)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le autorità competenti aggiornano la valutazione individuale a intervalli regolari di modo che le misure di assistenza e di protezione si riferiscano alla situazione in evoluzione della vittima. Qualora gli elementi alla base siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.";

(11)all'articolo 23, il paragrafo 2, lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio 65 [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.";

(12)all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Durante il procedimento penale le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti che ne garantiscono la protezione fisica:

a)la presenza continua o temporanea delle autorità di contrasto;

b)misure di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione per tutelare le vittime da qualsiasi atto di violenza, anche vietando o limitando taluni comportamenti pericolosi dell'autore del reato.";

(13)all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Qualora il reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale o qualora possa sorgere altro conflitto di interesse tra il minore vittima del reato e il titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri tengono in considerazione l'interesse superiore del minore e provvedono affinché ogni atto che richieda il consenso non sia subordinato al consenso del titolare della responsabilità genitoriale.";

(14)al capo 5 sono inseriti gli articoli seguenti:



"Articolo 26 bis

Protocolli nel quadro del coordinamento e della cooperazione sul piano nazionale

1.Gli Stati membri istituiscono e applicano protocolli specifici per l'organizzazione dei servizi e delle azioni di cui alla presente direttiva da parte delle autorità competenti e dei soggetti che vengono in contatto con le vittime. Tali protocolli sono elaborati in coordinamento e cooperazione tra le autorità di contrasto, le autorità inquirenti, i giudici, le autorità competenti per il trattenimento, i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime. I protocolli specifici mirano come minimo a garantire che:

a)le vittime ricevano informazioni adeguate alle loro esigenze individuali e in evoluzione; tali informazioni sono semplici e di facile comprensione, sono fornite in modo tempestivo, sono ripetute nel tempo e comunicate in diverse forme, anche oralmente, per iscritto e per via elettronica;

b)le vittime che si trovano in strutture di trattenimento, comprese le carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, come pure in strutture specializzate di trattenimento per i richiedenti protezione internazionale e in centri di permanenza per i rimpatri, o in altre istituzioni, inclusi i centri di accoglienza che ospitano i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale:

i)ricevano informazioni sui loro diritti;

ii)beneficino di misure di facilitazione della denuncia dei reati;

iii)abbiano accesso ad assistenza e protezione in funzione delle esigenze individuali;

c)la valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione di cui all'articolo 22 e la prestazione di servizi di assistenza per le vittime con esigenze specifiche tengano conto delle esigenze individuali delle vittime nelle varie fasi del procedimento penale.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i protocolli di cui al paragrafo 1 siano rivisti a intervalli regolari, e almeno una volta ogni due anni, per garantirne l'efficacia.

3.Gli Stati membri adottano le misure legislative necessarie per consentire la raccolta e la condivisione di informazioni, comprese informazioni contenenti i dati personali delle vittime, fra le autorità competenti e i servizi di assistenza alle vittime, per garantire l'accesso alle informazioni e un'adeguata assistenza e protezione a ciascuna di esse.

Articolo 26 ter

Uso di mezzi di comunicazione elettronici

1.Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di reato possano esercitare i diritti di cui all'articolo 3 bis, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 5 bis, all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 10 ter avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici.

2.Alle vittime di reato non è precluso accedere o altrimenti utilizzare i sistemi nazionali che offrono i mezzi di comunicazione elettronici di cui al paragrafo 1 per il fatto che risiedono in un altro Stato membro.

3.Qualora i sistemi nazionali che offrono i mezzi di comunicazione elettronici richiedano l'uso di un'identificazione, di firme e di sigilli elettronici, gli Stati membri consentono l'uso di regimi di identificazione elettronica notificati, di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati di qualsiasi altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 .

Articolo 26 quater

Diritti delle vittime con disabilità

1.Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con disabilità beneficino su base di uguaglianza con gli altri dei mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 26 ter della presente direttiva, ottemperando ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 .

2.Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri a ogni procedura come pure ai servizi di assistenza e alle misure di protezione di cui alla presente direttiva in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità sia fornito un accomodamento ragionevole.

Articolo 26 quinquies

Mezzi di ricorso

   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.";

(15)è inserito l'articolo 27 bis seguente:

"Articolo 27 bis

Obblighi specifici in relazione alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica

Nell'adottare le misure per conformarsi alla presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché ciò avvenga senza pregiudicare gli obblighi di cui alla direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], che sono applicabili in relazione a tali vittime oltre a quelli previsti dalla presente direttiva. In particolare gli Stati membri provvedono affinché:

a)la linea telefonica di sostegno per le vittime di cui all'articolo 3 bis della presente direttiva non interferisca col funzionamento delle linee di assistenza telefonica dedicate e specializzate per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica di cui all'articolo 31 della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica];

b)l'obbligo di adottare misure ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, della presente direttiva non interferisca con l'obbligo degli Stati membri di adottare misure mirate per incoraggiare la denuncia degli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica];

c)l'obbligo di adottare misure ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, della presente direttiva non interferisca con l'obbligo degli Stati membri di adottare misure specifiche per garantire la segnalazione dei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica nei centri di accoglienza e di trattenimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica];

d)l'obbligo di adottare misure ai sensi dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, della presente direttiva non interferisca con l'obbligo degli Stati membri di adottare misure mirate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica];

e)per quanto riguarda le vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica, oltre alle norme di cui all'articolo 22 della direttiva 2019/29, quale modificata dalla presente direttiva, si applichino le disposizioni degli [articoli 18 e 19 della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica];

f)i protocolli relativi alla valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione di cui all'articolo 26 bis, in combinato disposto con l'articolo 22 della presente direttiva, non interferiscano con gli obblighi degli Stati membri di emanare orientamenti e di istituire appositi meccanismi per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica ai sensi dell'articolo 23, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica].";

(16)l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Comunicazione di dati e statistiche

1.Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato. Le statistiche comprendono dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati come pure il numero, l'età e il sesso delle vittime e il tipo di reato. Includono inoltre informazioni sul modo in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

2.Gli Stati membri raccolgono le statistiche di cui al presente articolo sulla base di una disaggregazione comune sviluppata in cooperazione con la Commissione (Eurostat). Essi trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni. I dati trasmessi non contengono dati personali.

3.L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali aiuta gli Stati membri e la Commissione a raccogliere, produrre e diffondere statistiche sulle vittime di reato, e a riferire sul modo in cui esse hanno avuto accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.

4.La Commissione (Eurostat) assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, anche stabilendo norme comuni per il conteggio delle unità, le regole di conteggio, le disaggregazioni comuni, i formati di segnalazione e la classificazione dei reati.

5.Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.

6.La raccolta dei dati di cui al paragrafo 1 non interferisce con l'apposita raccolta di dati di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) …/… [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica].";

(17)l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Relazioni della Commissione e riesame

Entro [sei anni dall'adozione] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa l'attuazione tecnica.

La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.";

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva [entro due anni dalla sua entrata in vigore], ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 26 ter, che sono adottate e pubblicate [entro quattro anni dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020) 258 final).
(3)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD/2022/0179 final).
(4)     Vociare Synthesis Report di Victim Support Europe e APAV (Associazione portoghese per i diritti delle vittime) pubblicata nel 2019. La relazione valuta l'applicazione pratica della direttiva sui diritti delle vittime in 26 Stati membri dell'UE.
(5)    Cfr. ad esempio la rapida crescita del modello di Barnahus (case di accoglienza per minori) negli Stati Membri.
(6)    Cfr. ad esempio il progetto Re-just Piano d'azione per lo sviluppo di sistemi di giustizia penale incentrati sulle vittime e che tenga conto delle circostanze traumatiche (solo in inglese), pubblicato nel 2021, in cui sono contenute le norme recenti in materia di accesso delle vittime alle informazioni, anche nell'ambito delle linee telefoniche di assistenza, approccio coordinato all'assistenza, protezione delle vittime e partecipazione alla giustizia.
(7)    In seguito alle modifiche proposte, il 10-20 % delle vittime che ha dichiarato di non aver denunciato il reato per timore di subire ritorsioni lo denuncerebbe, come spiegato nella valutazione d'impatto.
(8)    Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).
(9)    Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2) e il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).
(10)    Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(11)    Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
(12)    Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU).
(13)    Direttiva (UE) 2019/713 (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).
(14)    COM(2022) 105 final dell'8.3.2022.
(15)    COM(2022) 732 final del 19.12.2023.
(16)

   Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(17)    GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
(18)     La difesa dei diritti fondamentali in tempi di crisi | Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (europa.eu) (solo in inglese), 13 ottobre 2022.
(19)    Decisione quadro 2009/948/GAI.
(20)    Proposta di regolamento della Commissione sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 final, 2023/0093(COD)) adottata il 5 aprile 2023.
(21)    Un altro esempio che richiede la presenza di fiducia è quando le autorità nazionali competenti si uniscono a una squadra investigativa comune (SIC). La SIC rappresenta una forma di cooperazione stretta tra le autorità giudiziarie e di contrasto competenti di due o più Stati membri al fine di affrontare casi transfrontalieri complessi e spesso di ampia portata (in base alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 ). Questi casi spesso coinvolgono vittime vulnerabili provenienti da diversi Stati membri, come le vittime della tratta di essere umani, i minori vittime di sfruttamento sessuale o le vittime di crimini internazionali fondamentali. Ciò richiede un livello elevato di fiducia nel fatto che le vittime coinvolte nelle indagini saranno trattate adeguatamente da tutti i partner e che i loro diritti saranno rispettati in tutti i paesi interessati. La SIC sui presunti crimini internazionali fondamentali commessi in Ucraina (con la partecipazione di sette Stati membri) è un esempio recente che coinvolge vittime ucraine di crimini di guerra che sono fuggite dal paese verso diversi Stati membri dell'UE.
(22)     Sostegno alle vittime di reati – valutazione della direttiva sui diritti delle vittime (europa.eu) .
(23)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD(2022) 180 final).
(24)     Sostegno alle vittime di reati – valutazione della direttiva sui diritti delle vittime (europa.eu) .
(25)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13096-Giustizia-penale-norme-dellUE-sui-diritti-delle-vittime-aggiornamento-_it .
(26)    Cfr. relazione VOCIARE o relazione ARTEMIS. Per gli esempi di progetti si rimanda all'allegato 1 della valutazione d'impatto.
(27)    Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime – Valutazione dell'attuazione europea, PE 611.022, dicembre 2017, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611022/EPRS_STU(2017)611022_EN.pdf (solo in inglese).
(28)    Diritto processuale penale nell'Unione europea – Analisi comparativa di alcune differenze principali e relativo impatto sullo sviluppo della legislazione UE, PE 604.977, agosto 2018, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604977/IPOL_STU(2018)604977_EN.pdf (solo in inglese).
(29)    Risoluzione del Parlamento europeo del 30 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2016/2328(INI)).
(30)     https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/Final%20opinion%202022_SBGR3_07%20Revision%20of%20the%20victims%20rights%20acquis_rev.pdf .
(31)    Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) dell'8 luglio 2019, Commissione europea/Regno del Belgio, C-534/17.
(32)     Reati, sicurezza e diritti delle vittime – Indagine (solo in inglese), FRA, febbraio 2021.
(33)    Ad esempio in diversi Stati membri (tra cui Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia) le informazioni scritte fornite dalle autorità sono una copia delle disposizioni nazionali sui diritti delle vittime.
(34)    Linee istituite dalla decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l'introduzione di altri numeri riservati che iniziano con "116". L'applicazione dei numeri riservati non è obbligatoria ma consigliata. Per utilizzare i numeri devono essere soddisfatte talune condizioni. La linea telefonica di assistenza 116 006 deve fornire alle vittime informazioni sui loro diritti, indirizzare i chiamanti alla polizia e ad altri servizi (se del caso) e fornire consulenza.
(35)    Tra i migliori esempi vi sono: la linea telefonica di assistenza dell'Irlanda , dell'Estonia , della Croazia , della Lettonia , della Svezia .
(36)    COM(2022) 212 final dell'11.5.2022.
(37)    Circa la metà dei portatori di interessi ritiene che le vittime con esigenze specifiche non ricevano un'assistenza sufficiente.
(38)    Durante le consultazioni, in diversi Stati membri, tra cui BE, BG, DE, EL, LT e PT, sono stati segnalati numerosi problemi relativi alle registrazioni video dei minori a fini di prova, alla partecipazione ai processi a misura di minore e agli approcci individuali per i minori più vulnerabili.
(39)    COM(2021) 142 final dell'24.3.2021.
(40)     Informazioni su Barnahus  – Barnahus è un ufficio a misura di minore che riunisce sotto lo stesso tetto le autorità di contrasto, il sistema giudiziario penale, i servizi di protezione dei minori e gli operatori nell'ambito sanitario e della salute mentale, i quali collaborano e valutano insieme la situazione del minore e decidono in merito al seguito da dare.
(41)    AT, CY, CZ, DE, EE, IE, LT, LV, MT, NL, PT, SI.
(42)    Tra le conseguenze psicologiche del reato possono figurare ansia, depressione, senso di colpa, vergogna, comportamenti autodistruttivi e incapacità di agire o pensare razionalmente, cfr.  Psychological Reactions of Victims of Violent Crime, Cambridge University Press , 2018.
(43)    Vigono buone prassi: in Irlanda ad esempio il V-Sac permette a più di mille vittime di essere assistite ogni anno presso gli organi giurisdizionali grazie a volontari formati a tale scopo.
(44)    Almeno in otto Stati membri – CY, EE, EL, FR, IE, MT, NL, RO.
(45)    In 13 Stati membri le vittime non dispongono di mezzi di ricorso giuridico adeguati per impugnare le decisioni che le riguardano direttamente (BE, DE, FR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, RO, SE, SK). Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di legittimazione ad agire in qualità di parte del procedimento.
(46)    La maggior parte dei portatori di interessi consultati ritiene che il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato sia inefficace e debba essere rafforzato.
(47)    Cfr. in particolare la prassi dei giudici in CZ, SK e AU.
(48)    La direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato prevede che gli Stati membri garantiscano alle vittime di reati violenti e intenzionali l'accesso al risarcimento, anche nei casi transfrontalieri. Le condizioni per tale accesso sono lasciate alle procedure nazionali.
(49)    Cfr. la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione sulla digitalizzazione della giustizia (SWD(2021) 392 final).
(50)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
(51)    Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sui diritti delle vittime di reato e sui servizi e sull'assistenza alle stesse, adottata il 15 marzo 2023.
(52)    GU C , , pag. .
(53)    GU C , , pag. .
(54)    Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(55)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD/2022/0179 final).
(56)    Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).
(57)    Direttiva (UE) …/…del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU …).
(58)    Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).
(59)    GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.
(60)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).
(61)    Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(62)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(63)    [OP: nota a piè di pagina una volta disponibile].
(64)    Direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU …).";
(65)    Direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU...).
(66)

   Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(67)    Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).