COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.7.2023
COM(2023) 419 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172), nonché un relativo progetto di relazione esplicativa
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
·Motivi e obiettivi della proposta
La criminalità ambientale e i notevoli danni causati all'ambiente e alla salute delle persone sono diventati una preoccupazione crescente dell'UE e di tutto il mondo. Secondo le ultime stime disponibili, le perdite annue connesse alla criminalità ambientale ammontano tra i 91 e i 258 miliardi di USD. Ciò fa della criminalità ambientale la quarta più grande attività criminale al mondo dopo il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e la contraffazione. Essa cresce a tassi annui compresi tra il 5 e il 7 %. Reati quali la deforestazione illegale, l'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, il traffico di sostanze che riducono lo strato di ozono, il bracconaggio e altri reati danneggiano gravemente la biodiversità, pregiudicano la salute umana e distruggono interi ecosistemi. Le ripercussioni globale dei danni e del degrado che ne derivano, che spesso coinvolgono la criminalità organizzata su scala transnazionale, richiedono un'azione risoluta, una forte cooperazione internazionale basata su una comprensione comune delle categorie di reati ambientali, delle sanzioni e della cooperazione transfrontaliera.
·Direttiva dell'Unione europea sulla tutela penale dell'ambiente
Negli ultimi decenni l'UE ha gradualmente intensificato gli sforzi per regolamentare i comportamenti dannosi per l'ambiente. Attualmente, oltre 250 strumenti legislativi dell'UE, principalmente direttive, stabiliscono norme e limiti in numerosi settori ambientali.
Per rafforzare ulteriormente la tutela dell'ambiente, la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente (di seguito "direttiva sulla tutela penale dell'ambiente") obbliga gli Stati membri dell'UE a qualificare come reato le violazioni più gravi della legislazione settoriale ambientale. Essa prevede, tra l'altro, un insieme comune di categorie di reati ambientali nell'UE e richiede sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche. La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente è stata ispirata e influenzata in modo significativo dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.
La Commissione ha valutato l'efficacia della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e ha pubblicato i risultati nell'ottobre 2020. Sulla base di tali risultati, la Commissione ha deciso di migliorare il quadro giuridico in materia di lotta alla criminalità ambientale e il 15 dicembre 2021 ha adottato una proposta di nuova direttiva dell'UE sulla tutela penale dell'ambiente. La proposta perfeziona le definizioni delle categorie di reati ambientali e ne aggiunge di nuove per garantire che i reati gravi commessi intenzionalmente o per grave negligenza siano puniti in modo appropriato. Introduce livelli minimi e massimi di sanzioni per le persone fisiche e giuridiche, che tengono conto anche della capacità finanziaria delle società, delle circostanze aggravanti e delle sanzioni/misure supplementari per promuovere sanzioni efficaci e dissuasive. Essa mira a facilitare la cooperazione transfrontaliera e contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare la catena delle attività di contrasto, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere dati statistici sui procedimenti penali in materia ambientale. La proposta contiene inoltre disposizioni sui diritti e sul ruolo del pubblico interessato e dei difensori dell'ambiente.
Nel dicembre 2022 gli Stati membri dell'UE in sede di Consiglio dell'Unione europea hanno raggiunto un orientamento generale. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione nel marzo 2023. I negoziati con il Parlamento europeo sono iniziati nel maggio 2023 al fine di raggiungere un accordo politico entro la fine del 2023.
·Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale
Parallelamente ai lavori in corso su una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente da parte dell'Unione europea, il Consiglio d'Europa ha deciso di sostituire la Convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (di seguito "convenzione del 1998"). La convenzione del 1998 è una legislazione pionieristica, primo strumento internazionale contenente le definizioni dei reati ambientali più gravi commessi intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni in materia di giurisdizione, sanzioni, misure di confisca, ripristino dell'ambiente, responsabilità delle imprese, cooperazione tra le parti della convenzione e cooperazione internazionale, il diritto per i gruppi, le fondazioni o le associazioni finalizzati alla tutela dell'ambiente di partecipare ai procedimenti penali conformemente al diritto nazionale e i diritti dei gruppi che definiscono i reati e che richiedono sanzioni efficaci e dissuasive. Alcune di queste disposizioni hanno fornito flessibilità alle parti, richiedendo - in qualsiasi momento - soltanto una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa in merito alla loro volontà di recepire una disposizione. Tuttavia la convenzione non è mai entrata in vigore in quanto non è stato raggiunto il numero minimo necessario di ratifiche o adesioni.
Il 23 novembre 2022, sotto l'autorità del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e del Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), è stato istituito il nuovo Comitato di esperti sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (PC-ENV) con il compito di condurre negoziati formali per una nuova convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, in sostituzione della convenzione del 1998, sulla base dei termini di riferimento adottati dal PC-ENV. La nuova convenzione prenderà anche in considerazione uno studio di fattibilità redatto nel 2022 che sottolineava l'opportunità di una nuova Convenzione in questo settore.
Per quanto riguarda l'opportunità di una nuova convenzione, si è concluso che
L'efficacia della lotta contro la criminalità ambientale, in tutte le sue dimensioni e in particolare a livello transfrontaliero, dipende, tra l'altro, da un'efficace cooperazione internazionale tra gli Stati. Tale cooperazione è essenziale per garantire che le autorità nazionali competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali parlino la stessa lingua. Un nuovo strumento giuridico offrirebbe l'opportunità di stabilire norme comuni per tale cooperazione internazionale rafforzata, attingendo agli strumenti internazionali esistenti del Consiglio d'Europa. (...) A causa dell'elevato numero di Stati membri (47 paesi) che si estendono al di fuori dell'Europa, la sua influenza è tale che gli strumenti che sviluppa possono avere un peso considerevole a livello transfrontaliero, in linea con la natura transfrontaliera della sfida ambientale che deve essere affrontata. L'adozione di una nuova convenzione in questo settore, oltre alla sua dimensione altamente simbolica sulla scena internazionale, parallelamente ad altre iniziative (regionali), potrebbe avere un effetto a catena a livello nazionale e ispirare altri strumenti internazionali.
Per quanto riguarda le sue relazioni con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, nel suo studio di fattibilità, ha concluso che date le attività svolte dall'Unione europea nel settore della criminalità ambientale, e in particolare i lavori sulla proposta di una nuova direttiva UE, sarà essenziale mantenere contatti regolari tra le due organizzazioni e coordinare i loro sforzi, per quanto possibile, al fine di evitare contraddizioni tra i lavori dell'Unione europea, da un lato, e, su scala paneuropea, del Consiglio d'Europa, dall'altro. Ciò dovrebbe essere agevolato da scambi regolari tra i diversi gruppi di esperti, comitati e segretariati delle due organizzazioni.
La prima riunione per negoziare il testo del progetto di convenzione si terrà in sede di Consiglio dal 16 al 18 ottobre 2023.
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·Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'ambito di applicazione previsto della nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale è disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente attualmente in vigore e dalla proposta della Commissione relativa a una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. I loro obiettivi e contenuti si sovrappongono in larga misura alla prevista nuova convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. Entrambe sono guidate e ispirate dal crescente sostegno e dall'attenzione a livello mondiale alla necessità di proteggere l'ambiente.
Per questo motivo è necessario che durante i negoziati l'Unione sia messa in condizione di contribuire al conseguimento di tali obiettivi evitando discrepanze per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni giuridiche, la terminologia e gli obblighi definiti nella convenzione e nella nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. È importante che l'Unione, durante i negoziati in sede di Consiglio d'Europa, tenga conto dei progressi e degli sviluppi relativi alla proposta di nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e resti in stretto contatto con il gruppo di lavoro competente del Consiglio dell'UE.
L'esito positivo dei negoziati dovrebbe portare a disposizioni coerenti sulle categorie di reati ambientali, tra cui la descrizione del reato, le sanzioni, il rafforzamento della catena delle attività di contrasto, il riconoscimento del ruolo dei cittadini e della società civile, gli strumenti procedurali e investigativi degli Stati membri dell'UE e degli Stati membri del Consiglio d'Europa che ratificano la nuova convenzione e su tale base facilitano la cooperazione transnazionale.
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·Coerenza con le altre normative dell'Unione
La parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione europea competenze nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Oltre alla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, l'Unione europea ha adottato una serie completa di strumenti giuridici per combattere, tra gli altri reati, la criminalità ambientale. Fanno parte di questo quadro giuridico i seguenti strumenti giuridici o proposte:
·Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
·Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
·Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni
· Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio
·Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI
·Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
·Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, attualmente in fase di revisione.
Esiste inoltre un corpus completo di diritto ambientale dell'Unione in vigore o attualmente in fase di revisione che rientra nell'ambito di applicazione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente in quanto strumento orizzontale. Il diritto ambientale dell'Unione e la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente interagiscono tra loro, nella misura in cui la definizione di reato ai sensi della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente richiede una condotta illecita, vale a dire una violazione degli obblighi definiti nel diritto ambientale dell'Unione. Inoltre le sanzioni non penali definite nel diritto ambientale dell'Unione e le sanzioni penali costituiscono insieme un sistema sanzionatorio integrato dell'UE che contribuisce a perseguire l'efficace attuazione delle politiche dell'UE a tutela dell'ambiente; le sanzioni penali e non penali dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda in un approccio graduale e coerente che preveda norme sanzionatorie a livello dell'UE secondo criteri e norme armonizzati.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
·Base giuridica
La presente raccomandazione è presentata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE affinché tale istituzione autorizzi la negoziazione, a nome dell'Unione europea, della revisione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, fornisca direttive di negoziato e nomini la Commissione in qualità di negoziatore.
L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva "per la conclusione di accordi internazionali (...) nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". In particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l’"accertamento di tale rischio [di incidere o modificare le norme dell'UE mediante impegni internazionali] non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell’Unione" ma che "tali impegni possono incidere sulla portata delle norme comuni dell’Unione o modificarla anche qualora questi ultimi rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme".
L'analisi della competenza dell'Unione deve tener conto dei settori disciplinati dalle norme dell'Unione e dalle disposizioni dell'accordo previsto, della loro prevedibile evoluzione futura nonché della natura e del contenuto di tali norme e disposizioni, al fine di determinare se l'accordo sia idoneo a pregiudicare l'applicazione uniforme e coerente delle norme dell'Unione nonché il buon funzionamento del sistema da esse istituito.
Gli strumenti giuridici dell'UE di cui sopra, in particolare la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente in combinato disposto con la legislazione ivi citata, costituiscono un settore disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione, che rischia di essere interessato o modificato nella sua portata dalla nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale e per il quale l'Unione ha pertanto competenza esterna esclusiva sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
In primo luogo, vi sarà una sovrapposizione tra la nuova convenzione e la nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. La nuova convenzione rifletterebbe fedelmente la struttura e l'ambito di applicazione di una nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Entrambi gli strumenti contengono disposizioni in materia di finalità e ambito di applicazione, terminologia e definizioni, reati sostanziali, responsabilità delle persone e sanzioni, diritti procedurali e cooperazione, misure preventive e partecipazione della società civile.
In secondo luogo, se gli Stati membri dovessero diventare parti della convenzione prevista, vi sarebbe il rischio di compromettere l'applicazione uniforme e coerente delle norme comuni dell'UE.
Ad esempio, l'Unione deve garantire che le definizioni delle categorie di reati ambientali contenute nella convenzione siano il più possibile compatibili con la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, in quanto il diritto penale degli Stati membri non deve includere definizioni contraddittorie relative a una specifica categoria di reato. Occorre inoltre garantire che nella convenzione la tecnica giuridica utilizzata per definire i reati ambientali non sia in contrasto con la tecnica utilizzata nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Qualsiasi nuovo approccio della Convenzione volto a definire i reati in modo diverso da quello previsto dal diritto dell'UE potrebbe pregiudicare o limitare l'ulteriore sviluppo del diritto dell'UE a tale riguardo. Qualora la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente non includa una categoria di reati definita dalla convenzione, ciò può comunque incidere sul diritto dell'Unione.
Ad esempio, la pesca illegale e le relative sanzioni sono disciplinate dalle politiche dell'UE in materia di pesca. Pertanto la modifica della portata dei reati ambientali o la definizione di nuovi reati potrebbero incidere, in modo orizzontale, sulla portata delle norme comuni dell'Unione nel settore interessato.
Vi è inoltre il rischio che i termini utilizzati nella Convenzione abbiano un significato diverso, incidendo così sull'applicazione di termini analoghi nel diritto dell'Unione. Ciò può riguardare, ad esempio, concetti giuridici standard consolidati, quali le persone giuridiche, la responsabilità delle persone giuridiche e la giurisdizione penale.
Da un punto di vista sistematico, le disposizioni sulle sanzioni e sulle sanzioni e misure accessorie contenute nella nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente sono complementari alle disposizioni sanzionatorie vigenti nel diritto ambientale dell'Unione. In tal modo esse contribuiscono a un sistema sanzionatorio coerente dell'UE nel settore delle violazioni ambientali. Le disposizioni in materia di sanzioni contenute nella nuova convenzione e nel sistema sanzionatorio dell'UE dovrebbero essere compatibili, al fine di non ostacolare ulteriori sviluppi.
L'Unione dovrebbe inoltre garantire che le norme sulla prevenzione e sul rafforzamento della catena delle attività di contrasto penale nella convenzione non siano in contraddizione con obblighi analoghi previsti dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, in quanto ciò potrebbe compromettere l'efficacia e l'attuazione delle norme dell'UE a tale riguardo.
Le diverse prescrizioni della Convenzione e della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente in materia di raccolta di dati statistici relativi ai procedimenti penali ambientali potrebbero aggravare l'iter di lavoro tecnico e amministrativo nell'UE e compromettere l'efficacia delle pertinenti norme della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.
Le norme procedurali minime relative ai diritti delle vittime, ai diritti dei testimoni e dei collaboratori di giustizia nonché ai diritti procedurali delle organizzazioni non governative e della società civile nei procedimenti penali sono disciplinate dal diritto dell'UE che rispecchia lo stato attuale del consenso degli Stati membri dell'UE. Le norme contenute nelle convenzioni potrebbero pregiudicare e ostacolare il futuro sviluppo del diritto dell'UE al riguardo.
Sulla base di tale analisi, si conclude che la nuova convenzione prevista può incidere o modificare la portata delle norme comuni dell'UE.
·
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
·Proporzionalità
La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione. L'Unione ha già esercitato la competenza interna in questo settore con l'adozione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della proposta di nuova direttiva che sostituisce la direttiva 2008/99/CE. Pertanto, nei negoziati dovrebbe essere adottato un approccio comune dell'UE per evitare discrepanze tra la convenzione a livello del Consiglio d'Europa e il diritto dell'UE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
·Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
·Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile
·Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse dagli esperti degli Stati membri durante le discussioni in seno ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio nella preparazione dei negoziati.
·Valutazione d'impatto
Non applicabile
·Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
·Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
·Diritti fondamentali
Durante i negoziati sulla revisione della convenzione occorre prendere in considerazione una serie di diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), tra cui il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sue qualità (articolo 37 della Carta), la protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta), la presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48 della Carta), i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49 della Carta) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50 della Carta — ne bis in idem). Poiché la partecipazione ai negoziati a nome dell'Unione europea non dovrebbe compromettere il livello di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, la presente iniziativa propone di perseguire un livello elevato di protezione dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostituisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172), nonché un relativo progetto di relazione esplicativa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 novembre 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha incaricato il Comitato di esperti per la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale di elaborare entro il 30 giugno 2024 una nuova convenzione che annulli e sostituisca la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE n. 172).
(2)La prevista convenzione dovrebbe prevedere norme comuni in materia di finalità e ambito di applicazione, terminologia e definizioni, reati sostanziali, persone responsabili e sanzioni, diritti procedurali e cooperazione, misure preventive e partecipazione della società civile. Il contenuto e l'ambito di applicazione della convenzione prevista rientrano in un settore disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione, che rischia pertanto di essere interessato o modificato nella sua portata dalla nuova convenzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.
(3)L'Unione dovrebbe pertanto partecipare ai negoziati per una nuova convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, la nuova convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale che annulla e sostituisce la convenzione del Consiglio d'Europa del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il [il nome del comitato speciale sarà inserito dal Consiglio].
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.7.2023
COM(2023) 419 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati su una convenzione del Consiglio d'Europa che annulla e sostiuisce la convenzione del 1998 sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (STE
n. 172) nonché un relativo progetto di relazione esplicativa
ALLEGATO
Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:
(1)La convenzione è compatibile con il diritto dell'Unione sulla tutela penale dell'ambiente, compresi i negoziati in corso sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE.
(2)La convenzione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:
(3)Gli obiettivi specifici esposti in dettaglio in appresso sono raggiunti garantendo nel contempo che l'esito dei negoziati sia compatibile con le pertinenti norme interne dell'Unione in materia di criminalità ambientale. Tali norme interne, quali evolveranno nel corso della procedura legislativa dell'Unione e, da ultimo, nella loro forma definitiva adottata, costituiranno la base per la posizione negoziale dell'Unione.
(4)I negoziati portano a una comprensione comune delle categorie di reati ambientali e delle sanzioni per le persone fisiche e giuridiche negli Stati membri dell'UE e negli Stati membri del Consiglio d'Europa e, su tale base, faciliteranno la cooperazione internazionale.
(5)La nuova convenzione prevista è compatibile con l'acquis dell'Unione, il che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, e riflette per quanto possibile l'ambito di applicazione della nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente attualmente in fase di negoziazione. La nuova direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e la nuova convenzione si rafforzano reciprocamente nei loro obiettivi di aumentare il livello di tutela dell'ambiente e di migliorarne la qualità.
(6)I reati ambientali figuranti nella convenzione e il loro ambito di applicazione sono chiaramente definiti e compatibili con l'elenco dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della proposta della Commissione di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE e tengono conto dei progressi nei negoziati tra i colegislatori dell'Unione e, da ultimo, della versione finale della direttiva.
(7)La convenzione contiene una definizione di responsabilità delle persone giuridiche compatibile con la definizione figurante nell'acquis dell'Unione.
(8)La convenzione garantisce la disponibilità di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche.
(9)La convenzione contiene norme appropriate in materia di competenza giurisdizionale che garantiscono che gli Stati membri abbiano, quanto meno, la giurisdizione per quanto riguarda i reati ambientali commessi dai loro cittadini o commessi sul loro territorio o a bordo di navi battenti la loro bandiera.
(10)La convenzione favorisce la cooperazione internazionale e promuove il ricorso ai meccanismi esistenti per la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca.
(11)La convenzione contiene disposizioni volte a rafforzare le catene nazionali di contrasto alla criminalità ambientale per consentire loro di individuare, indagare, perseguire e sanzionare con successo i reati ambientali.
(12)Il ruolo dei cittadini nell'individuare e portare in giudizio i reati ambientali è riconosciuto e i loro diritti sono difesi.
(13)Gli Stati membri adottano misure per aumentare la consapevolezza della dannosità dei reati ambientali. È riconosciuto il principio di precauzione inteso a evitare i reati ambientali.
Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe ottenere i risultati seguenti:
(14)La convenzione modificata terrà in considerazione gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in corso nella lotta globale alla criminalità ambientale.
(15)La convenzione modificata mantiene il suo meccanismo di attuazione e le disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione e la denuncia.