Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 415 final

2023/0228(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} - {SWD(2023) 415 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva 1999/105/CE del Consiglio fissa le norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (direttiva sui materiali forestali di moltiplicazione). Tale direttiva disciplina i materiali forestali di moltiplicazione che risultano importanti a fini forestali.

Negli anni successivi alla sua adozione, si sono verificati diversi sviluppi importanti, e tra questi i più rilevanti sono:

l'adozione del Green Deal europeo 1 , che comprende la normativa europea sul clima 2 , la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 3 , la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 4 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 5 ; e

l'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale 6 ("sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali").

Alla luce di tali sviluppi, delle nuove priorità politiche dell'UE in materia di sostenibilità, adattamento ai cambiamenti climatici e biodiversità, nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, è opportuno rivedere questa parte della legislazione dell'UE in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Il concetto di materiale forestale di moltiplicazione fa riferimento a sementi, parti di piante e piante ed è utilizzato per la creazione di foreste nuove ("imboschimento"), per il reimpianto di superfici arboree ("rimboschimento") e per altri tipi di impianto di piante per finalità diverse: i) produzione di legno e biomateriali; ii) conservazione della biodiversità; iii) ripristino degli ecosistemi forestali; iv) adattamento ai cambiamenti climatici; v) mitigazione dei cambiamenti climatici; e vi) conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Le sementi di colture agricole sono prodotte, certificate e raccolte in cicli di un anno, mentre nel caso del materiale forestale di moltiplicazione possono essere necessari 50-100 anni prima che le sementi e le piante forestali possano essere raccolte da materiale di base. A causa di questi lunghi cicli di produzione, è essenziale produrre materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e garantire la tracciabilità i) degli alberi genitori originari dai quali tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto e ii) delle condizioni climatiche ed ecologiche in cui tali alberi sono stati ottenuti. Il processo che porta alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione è descritto di seguito.

Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da alberi genitori (ossia materiale di base). Tale materiale di base è stato selezionato per una serie di caratteristiche superiori (ad esempio caratteristiche morfologiche, qualità del legno, salute e resistenza) in considerazione della finalità prevista del materiale forestale di moltiplicazione. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano un'ispezione ufficiale per ammettere tale materiale di base. Il materiale di base è iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e con una cosiddetta unità di ammissione che delimita l'area dalla quale il materiale forestale di moltiplicazione può essere successivamente raccolto. Al momento della raccolta del materiale forestale di moltiplicazione viene rilasciato un certificato principale. Il certificato principale serve a garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione fino all'ubicazione del materiale di base dal quale è stato raccolto. Per ottenere la certificazione il materiale forestale di moltiplicazione deve soddisfare una serie di requisiti di qualità. Nel caso delle sementi, tali requisiti di qualità riguardano la purezza delle sementi e il numero di germi vitali che possono germinare (ossia il tasso di germinazione). L'etichetta ufficiale è rilasciata a seguito di un'ispezione ufficiale da parte delle autorità competenti che conferma che il materiale forestale di moltiplicazione soddisfa i requisiti di qualità stabiliti per la categoria di materiale forestale di moltiplicazione in questione.

La produzione di materiale forestale di moltiplicazione nei diversi Stati membri è orientata in funzione delle esigenze specifiche. In alcuni Stati membri l'industria del legname e della pasta di legno è l'attività economica più importante e, di conseguenza, la produzione di legno è il ramo principale della politica in materia di materiale forestale di moltiplicazione. Nel selezionare gli "alberi genitori" (ossia il materiale di base) dai quali sarà raccolto il materiale forestale di moltiplicazione, la qualità del legno sarà il criterio di selezione più importante in tali Stati membri.

In altri Stati membri il materiale forestale di moltiplicazione è prodotto per finalità diverse e per creare ecosistemi multifunzionali. Talune parti delle foreste sono accessibili agli esseri umani e agli animali e svolgono funzioni sociali e culturali, mentre altre parti della foresta sono protette da recinzioni ai fini della conservazione della biodiversità e delle risorse genetiche forestali. In questo caso, sarà selezionata un'ampia serie di "alberi genitori" aventi caratteristiche diverse (alberi di piccole e grandi dimensioni, con dimensioni diverse dei rami) per ottenere un livello elevato di variazione tra tali alberi genitori e garantire un livello elevato di diversità genetica. Un livello elevato di diversità genetica del materiale forestale di moltiplicazione che sarà raccolto da tali alberi genitori è molto importante anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto tale materiale forestale di moltiplicazione potrebbe essere piantato in aree che sono adeguate dal punto di vista climatico o che potrebbero in futuro diventare adeguate dal punto di vista climatico a tale materiale forestale di moltiplicazione. Si tratta dell'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro.

La legislazione in vigore definisce i materiali forestali di moltiplicazione in funzione della loro importanza a fini forestali in tutta l'Unione o in una parte di essa, ma rimane vaga in merito alle finalità forestali che rientrano nell'ambito di applicazione di detta legislazione. Questa assenza di chiarezza ha portato, in alcuni casi, a situazioni in cui è stato piantato materiale forestale di moltiplicazione di scarsa qualità. Gli alberi piantati possono inizialmente crescere bene, ma non produrre sementi 10-20 anni dopo essere stati piantati. A lungo termine ciò potrebbe comportare perdite economiche per l'industria del legname e della pasta di legno. Nel peggiore dei casi ciò potrebbe portare al fallimento degli ecosistemi forestali, in quanto le foreste sono maggiormente vulnerabili alla siccità, agli attacchi di organismi nocivi e ad altre perturbazioni. È pertanto necessario chiarire l'ambito di applicazione della legislazione dell'UE elencando le finalità per le quali è importante utilizzare materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nel contesto della proposta di regolamento.

Le foreste forniscono la materia prima (legno e prodotti diversi dal legno, quali alimenti e piante medicinali) a sostegno della crescita delle catene del valore della bioeconomia in sostituzione di prodotti di origine fossile o comunque nocivi. Attraverso la finalità della produzione di legno e biomateriali, la proposta di regolamento sostiene le catene del valore estese basate sulle foreste, che attualmente contano 4,5 milioni di posti di lavoro nell'UE 7 .

Come già indicato sopra, occorre inoltre garantire che gli Stati membri possano produrre materiale forestale di moltiplicazione per finalità rilevanti nel loro territorio. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a decidere in merito ai criteri di selezione che saranno applicati al materiale di base in considerazione della finalità prevista di tale materiale forestale di moltiplicazione. Inoltre l'impianto di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata in aree caratterizzate da condizioni climatiche ed ecologiche favorevoli contribuisce al conseguimento della finalità prevista di tale materiale forestale di moltiplicazione.

Ad esempio il materiale forestale di moltiplicazione può essere raccolto da materiale di base che è stato valutato e ammesso ai fini della produzione di legno. Se tale materiale forestale di moltiplicazione è piantato in condizioni favorevoli, produrrà un volume di legno più elevato rispetto alla produzione media di legno di materiale forestale di moltiplicazione che non viene piantato in condizioni favorevoli. Analogamente il materiale forestale di moltiplicazione può essere raccolto da materiale di base selezionato e valutato ai fini del suo adeguamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali e regionali in relazione ai fattori biotici e abiotici presenti in tale area. Tale materiale forestale di moltiplicazione piantato in condizioni favorevoli ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici contribuirà alla resilienza delle foreste alle condizioni meteorologiche estreme e al loro adattamento alle condizioni climatiche in evoluzione. I terreni coperti da foreste costituiscono di gran lunga il contributore principale al pozzo di assorbimento del carbonio dell'UE e svolgeranno un ruolo essenziale nel conseguimento dell'ambizioso obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

La proposta di regolamento sostituisce la direttiva 1999/105/CE, chiarendone l'ambito di applicazione e aggiornandone le disposizioni.

Si pone gli obiettivi generali seguenti:

a)garantire parità di condizioni agli operatori in tutta l'UE;

b)sostenere l'innovazione e la competitività del settore dell'UE del materiale forestale di moltiplicazione;

c)contribuire ad affrontare le sfide legate alla sostenibilità, alla biodiversità e al clima.

La presente proposta persegue gli obiettivi specifici seguenti:

a)aumentare la chiarezza e la coerenza del quadro giuridico attraverso norme di base semplificate, chiarite e armonizzate in merito ai principi fondamentali, presentate in una forma giuridica moderna;

b)consentire l'adozione di sviluppi scientifici e tecnici nuovi (in particolare processi di produzione innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali);

c)garantire la disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato per le sfide future;

d)sostenere la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di risorse genetiche forestali;

e)armonizzare il quadro per i controlli ufficiali sul materiale forestale di moltiplicazione;

f)migliorare la coerenza della legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione con la legislazione fitosanitaria.

La presente proposta di regolamento si inserisce nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza della regolamentazione (REFIT).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta di regolamento presenta collegamenti con le politiche dell'UE in materia di salute delle piante (regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ) e con i controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ).

Le norme di cui al regolamento (UE) 2016/2031 relative agli organismi nocivi si applicheranno anche alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione. L'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione sarà combinata con il passaporto delle piante istituito da tale regolamento.

Le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione saranno incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali. Ciò garantirà la coerenza con gli altri atti dell'UE relativi alla produzione e alla commercializzazione di piante (regolamento (UE) 2016/2031 e proposta di regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale), che fanno anch'essi parte del regime giuridico dell'UE in materia di controlli ufficiali.

Coerenza con altre politiche dell'UE

La politica forestale dell'UE apprezza il ruolo centrale e multifunzionale delle foreste e degli ecosistemi forestali e riconosce che le foreste subiscono una pressione crescente a causa di eventi meteorologici estremi, organismi nocivi e malattie causate dai cambiamenti climatici. L'aumento della frequenza e dell'intensità delle perturbazioni, ad esempio a causa di focolai di coleotteri, provoca emissioni di gas a effetto serra, perdita di biodiversità e perdita economica. Tali aspetti possono inoltre causare un aumento improvviso dell'esbosco di recupero, con un impatto diretto sul mercato in tutti i paesi.

La presente proposta di regolamento contribuisce alle politiche generali del Green Deal europeo nonché alla legislazione e alle strategie corrispondenti: la normativa europea sul clima, la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

La proposta di regolamento contribuirà a conseguire gli obiettivi della normativa europea sul clima e della strategia dell'UE di adattamento agevolando l'impianto dell'albero giusto nel luogo giusto. Ciò apporterà vantaggi significativi per i silvicoltori, la bioeconomia forestale e la società nel suo complesso.

L'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani di emergenza nazionali garantirà un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, calamità o qualsiasi altro evento. La politica in materia di piani di emergenza rispecchia le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, compresa la realizzazione di valutazioni nazionali dei rischi 10 .

La proposta di regolamento mira a contribuire agli obiettivi della nuova strategia dell'UE per le foreste per l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e il ripristino delle foreste colpite dai danni legati al clima, introducendo misure volte a promuovere la produzione di materiale forestale di moltiplicazione adeguato alle condizioni climatiche future. Attraverso l'istituzione di piani di emergenza nazionali e l'impianto dell'albero giusto al posto giusto, il presente regolamento contribuisce a garantire che le generazioni future possano continuare a godere delle funzioni sociali e culturali offerte dalle foreste.

La proposta di regolamento contribuirà a conservare le risorse genetiche forestali e a rafforzare la biodiversità, facilitando l'immissione sul mercato di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

Infine la proposta di regolamento crea il quadro per l'introduzione di tecnologie digitali, al fine di registrare tutte le attività di certificazione in una piattaforma online conformemente agli obiettivi della strategia digitale europea 11 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta introduce le norme necessarie per il perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune nel settore della produzione e della commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione nell'UE.

A tale riguardo sono state selezionate le due basi giuridiche seguenti:

l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per l'adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, nel settore dell'agricoltura e della pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, si applica una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri.

Dall'adozione della direttiva 1999/105/CE, tutti i settori della commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione sono stati regolamentati in larga misura a livello di UE. Ciò ha contribuito in modo significativo alla creazione di un mercato interno del materiale forestale di moltiplicazione. Le valutazioni d'impatto effettuate nel 2013 e nel 2023 hanno confermato che le norme dell'UE in vigore in materia di commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione hanno avuto un impatto generalmente positivo sulla libera circolazione, sulla disponibilità e sulla qualità del materiale forestale di moltiplicazione sul mercato dell'UE e hanno pertanto agevolato gli scambi all'interno dell'UE. Un approccio più armonizzato per quanto concerne la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione non può essere conseguito in misura sufficiente a livello di Stato membro, a causa della complessità e del carattere internazionale. La risposta alle sfide transfrontaliere in relazione ai cambiamenti climatici, alla biodiversità e alla sostenibilità sarebbe conseguita meglio a livello di UE. L'UE può pertanto adottare misure in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adeguato alle condizioni climatiche ed ecologiche, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Proporzionalità

Come discusso al capitolo 7.4 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, le misure proposte si limitano alle azioni che devono essere adottate a livello di UE affinché siano efficaci ed efficienti. Per soddisfare tali esigenze, la direttiva 1999/105/CE sarà sostituita da un regolamento relativo al materiale forestale di moltiplicazione. Questo tipo di strumento è considerato il più adatto, considerando che un elemento chiave della proposta è stabilire misure più armonizzate per gli Stati membri.

Requisiti uniformi per la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione costituiscono l'unico modo per: i) garantire che il materiale forestale di moltiplicazione presenti un livello elevato di qualità per gli utilizzatori, che il mercato interno funzioni correttamente e che vi siano parità di condizioni per gli operatori; iii) garantire l'imboschimento e il rimboschimento sostenibili, la conservazione della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi forestali; e iv) sostenere la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali. Al fine di adeguare i requisiti tecnici alle condizioni climatiche ed ecologiche, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, stabilire requisiti nazionali più rigorosi. Inoltre, per quanto riguarda la registrazione di materiale di base e la certificazione di materiale forestale di moltiplicazione, la flessibilità e l'armonizzazione sono equilibrate con la flessibilità che consente agli Stati membri di attuare tali norme in modo adeguato alle loro condizioni climatiche ed ecologiche locali. La legislazione contiene inoltre misure volte a rafforzare la sostenibilità e a rispondere all'invito ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

Scelta dello strumento

La proposta è presentata in forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero appropriati in quanto gli obiettivi possono essere conseguiti nel modo più efficiente mediante requisiti pienamente armonizzati in tutta l'UE, garantendo la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2019 il Consiglio 12 ha chiesto alla Commissione di presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione esistente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale ("studio sul materiale riproduttivo vegetale") 13 . Tale studio è stato sostenuto da uno studio esterno che si è occupato della raccolta di dati 14 . Lo studio sul materiale riproduttivo vegetale ha individuato cinque problemi fondamentali in relazione alla legislazione vigente.

Si trattava di:

1)attuazione non armonizzata della legislazione che determina disparità di condizioni per gli operatori;

2)procedure complesse e rigide che creano un processo decisionale farraginoso;

3)rigidità del quadro giuridico che pone difficoltà ad affrontare le questioni politiche individuate nel Green Deal europeo e nelle relative strategie;

4)mancanza di un quadro armonizzato e basato sul rischio per i controlli ufficiali, che crea disparità di condizioni per i controlli ufficiali;

5)mancanza di disposizioni nel quadro giuridico che tengano conto del progresso scientifico e tecnologico.

La richiesta del Consiglio del 2019 conteneva una clausola di revisione che conferiva alla Commissione il mandato di presentare una proposta legislativa, se del caso alla luce dell'esito dello studio summenzionato.

Consultazioni dei portatori di interessi

La valutazione d'impatto che accompagna il regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione ha comportato un'ampia serie di consultazioni rivolte a tutti i tipi di portatori di interessi, tra cui una valutazione d'impatto iniziale, una consultazione pubblica, gruppi di lavoro con le autorità competenti e i portatori di interessi e riunioni bilaterali con le organizzazioni di portatori di interessi.

Sono pervenute 66 risposte alla consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale da 16 paesi e 2449 risposte alla consultazione pubblica da 29 paesi;

documenti di sintesi sono stati presentati da 39 partecipanti alla valutazione d'impatto iniziale e da 181 partecipanti alla consultazione pubblica;

sono state tenute consultazioni mirate per raccogliere riscontri più specializzati dalle autorità competenti e dalle piccole e medie imprese, che hanno dato luogo, rispettivamente, a 25 e 251 risposte;

un'indagine mirata condotta da un consulente esterno a sostegno della valutazione d'impatto della Commissione ha ottenuto 99 risposte;

il consulente ha inoltre condotto 13 colloqui approfonditi e organizzato un gruppo specifico di discussione con 4 partecipanti.

Complessivamente è stato registrato sostegno a mantenere la legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione separata da quella relativa ad altro materiale riproduttivo vegetale. Tutti i partecipanti hanno esortato a mantenere gli attuali pilastri della registrazione del materiale di base e della certificazione del materiale forestale di moltiplicazione. La maggior parte dei partecipanti ha sottolineato la necessità di mantenere la flessibilità necessaria per consentire agli Stati membri di decidere quale materiale forestale di moltiplicazione sia adeguato alle loro condizioni climatiche ed ecologiche locali e regionali.

Poiché l'ambito di applicazione della direttiva 1999/105/CE è vago circa le finalità contemplate, gli Stati membri hanno interpretato e compreso in modo diverso ciò che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/105/CE. Ad esempio l'agroforestazione rientra nell'ambito di applicazione della direttiva in alcuni Stati membri, ma non in altri. Di conseguenza negli Stati membri in cui l'agroforestazione è considerata non rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/105/CE, il materiale forestale di moltiplicazione a partire da specie regolamentate può essere venduto per fini agroforestali senza l'ammissione del materiale di base. I partecipanti alle consultazioni dei portatori di interessi hanno espresso punti di vista variegati per quanto concerne le finalità che dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione.

La maggior parte degli operatori ha convenuto che è auspicabile allineare i requisiti per i controlli ufficiali. La maggior parte dei portatori di interessi si è opposta all'inclusione della legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali a causa della specificità dei controlli ufficiali in questo settore e ha chiesto che i controlli ufficiali rimangano sotto il controllo della rispettiva autorità forestale competente. Si prevede tuttavia che i benefici derivanti dall'inserimento della legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali supereranno gli svantaggi. I portatori di interessi hanno inoltre espresso preoccupazione per il potenziale aumento degli oneri amministrativi. La maggior parte dei portatori di interessi ha chiesto di mantenere una certa flessibilità nell'organizzazione dei controlli ufficiali e di mantenere i costi il più bassi possibile.

La maggior parte dei portatori di interessi ha convenuto che il ricorso a tecniche biomolecolari e soluzioni digitali potrebbe apportare benefici e ha chiesto che il quadro giuridico consenta l'applicazione delle tecnologie più recenti, in linea anche con gli sviluppi delle norme internazionali.

Informazioni dettagliate sulle consultazioni dei portatori di interessi figurano nel capitolo 5.2.5 e nell'allegato 2 della valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

Una società di consulenza esterna alla quale la Commissione ha aggiudicato un contratto ha condotto uno studio a sostegno della valutazione d'impatto 15 . Durante le varie fasi dello studio detta società e i suoi esperti hanno lavorato a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione.

Il consulente ha raccolto ulteriori dati e osservazioni attraverso ricerche documentali, un'indagine mirata, un gruppo di riflessione e colloqui approfonditi con i portatori di interessi. Lo studio di sostegno ha esaminato la definizione del problema, l'opportunità di un'azione dell'UE, gli obiettivi dell'intervento politico e lo scenario di base. Ha valutato i potenziali impatti di tre opzioni, ciascuna delle quali comprende variazioni su un massimo di 19 misure specifiche, proposte dalla Commissione.

Lo studio di sostegno è servito a perfezionare le opzioni strategiche e a selezionare l'opzione prescelta.

Valutazione d'impatto

La presente proposta si fonda su una valutazione d'impatto, che è stata approvata con riserve dal comitato per il controllo normativo il 17 febbraio 2023.

Esistono due problemi principali individuati in relazione al quadro giuridico in vigore in materia di materiale forestale di moltiplicazione:

1.esiste un mercato interno non armonizzato caratterizzato da condizioni divergenti per gli operatori e per il materiale forestale di moltiplicazione commercializzato tra gli Stati membri. L'attuazione dei vari aspetti della legislazione varia tra gli Stati membri poiché: i) la legislazione lascia spazio all'interpretazione; ii) gli Stati membri hanno cercato di trovare soluzioni pratiche per andare oltre disposizioni rigide; e iii) la legislazione non ha seguito in tempo utile i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici;

2.la legislazione non è allineata agli obiettivi del Green Deal europeo e alle strategie correlate. Si rilevano restrizioni in relazione alla diversità genetica del materiale forestale di moltiplicazione, alla mancanza di caratteristiche di sostenibilità e all'ambito di applicazione incompleto della legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione. L'offerta di materiale forestale di moltiplicazione certificato di qualità elevata è insufficiente a causa della crescente domanda di tale materiale di qualità elevata ai fini del conseguimento dell'obiettivo dell'UE di piantare tre miliardi di alberi supplementari entro il 2030, con l'obiettivo di raddoppiare il numero di alberi piantati ogni anno, tenendo conto anche delle finalità della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità e del ripristino degli ecosistemi forestali. Il crescente verificarsi di eventi meteorologici estremi e catastrofi, unitamente a una valutazione insufficiente delle caratteristiche di sostenibilità per le categorie inferiori di materiale forestale di moltiplicazione, ha esercitato pressioni sull'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione adeguato e quindi sulla resilienza degli ecosistemi forestali.

L'obiettivo generale della presente iniziativa è garantire, per tutti i tipi di utilizzatori, la disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e diversificato, adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. A un livello successivo, ciò contribuirà a sua volta a proteggere la biodiversità e a ripristinare gli ecosistemi forestali.

La valutazione d'impatto ha raccolto tutte le possibili misure di analisi, sulla base di: i) uno studio esterno di raccolta di dati a sostegno di uno studio della Commissione sulle opzioni dell'UE per aggiornare la legislazione in materia di materiale riproduttivo forestale; ii) uno studio a sostegno della valutazione d'impatto condotto da un consulente esterno; e iii) le suddette attività di consultazione dei portatori di interessi.

Le misure, variegate, complesse e spesso interconnesse, sono state raggruppate in tre opzioni strategiche, che sono state tutte messe a confronto con uno scenario di status quo. Sono state valutate tre opzioni. L'opzione 1 offriva la maggiore flessibilità, mentre l'opzione 3 offriva la maggiore armonizzazione, in modo da ridurre al minimo le differenze nelle modalità di attuazione della legislazione. L'opzione 2 bilanciava la necessità di flessibilità con un maggiore grado di armonizzazione per superare i problemi derivanti dalle differenze di interpretazione.

Tutte le opzioni contenevano una serie di elementi comuni: i) semplificazione delle procedure amministrative e processo decisionale più flessibile e ii) armonizzazione con la legislazione fitosanitaria.

1.Opzione 1 - massimo livello di flessibilità: l'opzione 1 stabilirebbe requisiti minimi per i controlli ufficiali sul materiale forestale di moltiplicazione, ma senza collegarli al regolamento sui controlli ufficiali. Comporterebbe l'adozione di orientamenti sull'utilizzazione di processi di produzione innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali. La legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione riguarderebbe soltanto la produzione per "fini forestali", al fine di garantire la disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata per l'imboschimento/il rimboschimento. I requisiti in materia di sostenibilità sarebbero estesi alle categorie inferiori di materiale forestale di moltiplicazione. Sarebbero introdotti orientamenti sulla pianificazione di emergenza in caso di gravi carenze di materiale forestale di moltiplicazione in caso di condizioni meteorologiche estreme e catastrofi;

2.opzione 2 - bilanciamento della flessibilità e dell'armonizzazione (opzione prescelta): l'opzione 2 farebbe rientrare i controlli ufficiali sul materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali, ma con controlli all'importazione semplificati presso luoghi appropriati all'interno dell'UE al fine di garantire un'applicazione più mirata ed efficiente delle norme esistenti. Includerebbe nella legislazione principi di base per il ricorso a processi di produzione innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali. La legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione riguarderebbe la produzione per fini "forestali" e "non forestali" con l'obiettivo di aumentare la disponibilità e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione al di là degli usi per l'imboschimento/il rimboschimento. I requisiti in materia di sostenibilità sarebbero estesi alle categorie inferiori di materiale forestale di moltiplicazione. Sarebbero introdotti requisiti giuridici generali sulla pianificazione di emergenza in presenza di gravi carenze di materiale forestale di moltiplicazione in caso di condizioni meteorologiche estreme e catastrofi;

3.opzione 3 - massimo livello di armonizzazione: l'opzione 3 farebbe rientrare i controlli ufficiali sul materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali, con controlli all'importazione più rigorosi presso i posti di controllo frontalieri che richiederebbero una documentazione speciale sulle importazioni per rafforzare e armonizzare pienamente l'applicazione delle norme. Includerebbe nella legislazione norme dettagliate e vincolanti per il ricorso a processi di produzione innovativi, tecniche biomolecolari e soluzioni digitali. La legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione riguarderebbe la produzione per fini "forestali" e "non forestali" con l'obiettivo di aumentare la disponibilità e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione al di là degli usi per l'imboschimento/il rimboschimento. I requisiti in materia di sostenibilità sarebbero estesi alle categorie inferiori di materiale forestale di moltiplicazione e sarebbero soggetti a norme armonizzate. Sarebbero introdotte norme comuni sulla pianificazione di emergenza per offrire preparazione in presenza di gravi carenze di materiale forestale di moltiplicazione in caso di condizioni meteorologiche estreme e catastrofi.

Sulla base dell'esito della valutazione d'impatto, la Commissione ha concluso che l'opzione strategica 2 è l'opzione migliore per affrontare efficacemente, in modo efficace, efficiente e coerente tutti gli obiettivi della revisione della legislazione in materia di materiale forestale di moltiplicazione.

L'opzione prescelta apporterà miglioramenti dell'efficienza per gli operatori e le autorità nazionali competenti mediante: i) la possibilità per gli operatori di stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale; ii) un'armonizzazione con la legislazione fitosanitaria; iii) l'introduzione di controlli ufficiali basati sul rischio e la possibilità di utilizzare tecniche biomolecolari; e iv) soluzioni digitali nei sistemi di registrazione e di certificazione. Il materiale forestale di moltiplicazione con caratteristiche di sostenibilità migliorate contribuirà all'adattamento e alla mitigazione dell'impatto già visibile dei cambiamenti climatici sulle foreste, apportando quindi importanti benefici ambientali. I piani di emergenza nazionali garantiranno un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi. Il rischio di piantare materiale forestale di moltiplicazione di scarsa qualità sarà quindi ridotto. Infine si prevedono benefici per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali attraverso una deroga specifica.

La proposta di regolamento chiarisce che il materiale forestale di moltiplicazione è utilizzato per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto di piante per svariate finalità. Per quanto concerne l'ambito di applicazione del regolamento, si è ritenuto più opportuno che esso contempli esplicitamente le finalità per le quali si ritiene importante utilizzare materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Ciò è necessario al fine di garantire che sia utilizzato esclusivamente il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per tali finalità nonché al fine di evitare perdite economiche e danni ambientali causati dall'uso di materiale forestale di moltiplicazione di bassa qualità.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta introduce un regime normativo più semplice e meno oneroso per il materiale forestale di moltiplicazione a fini di conservazione delle risorse genetiche e di loro utilizzazione sostenibile, sostituendo la procedura di ammissione del materiale di base destinato alla produzione di tale materiale forestale di moltiplicazione con una procedura di notifica.

Tale regime consentirà agli operatori professionali di stampare l'etichetta ufficiale sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, qualora lo desiderino, una volta che le autorità competenti abbiano concluso che il materiale forestale di moltiplicazione è certificato. Diversi processi saranno semplificati. Tali misure di semplificazione vanno a vantaggio tanto delle piccole e medie imprese (PMI) quanto delle microimprese. Infine la proposta introduce caratteristiche nuove relative alla digitalizzazione del settore del materiale forestale di moltiplicazione.

Diritti fondamentali

La proposta di regolamento rispetta tutte le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare stabilendo norme volte a sostenere la libertà d'impresa, la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Entro il quinto anno dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione su vari aspetti del ricorso a deroghe e politiche volte alla conservazione delle risorse fitogenetiche, all'agrobiodiversità e a procedure semplificate per i piccoli produttori. Ciò è necessario per riesaminare l'efficacia di queste nuove politiche ed esaminare l'eventuale necessità di miglioramenti. In particolare si tratta di riferire in merito agli elementi seguenti:

i quantitativi annui di materiale forestale di moltiplicazione certificato;

i piani di emergenza nazionali adottati;

le informazioni sui luoghi migliori dove piantare materiale forestale di moltiplicazione, a disposizione degli utilizzatori sui siti web e/o nelle guide dei piantatori;

il numero di voci di materiale forestale di moltiplicazione contenenti informazioni sull'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione in considerazione delle condizioni climatiche ed ecologiche;

il numero di notifiche di materiale forestale di moltiplicazione ai fini della conservazione delle risorse genetiche forestali;

i quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione importato;

le sanzioni irrogate.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

i)Ambito di applicazione

La proposta di regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali, utilizzato per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità, del ripristino degli ecosistemi forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

ii)Materiale di base e categorie

Per produrre e commercializzare materiale forestale di moltiplicazione si può utilizzare soltanto materiale di base ammesso dalle autorità competenti. Per il medesimo motivo, soltanto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da tale materiale di base può essere immesso in commercio.

I sei tipi seguenti di materiale di base dai quali potrebbe essere raccolto il materiale forestale di moltiplicazione sono conservati come riportati nella direttiva 1999/105/CE: fonti di semi, soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

Le autorità competenti valuteranno le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Le caratteristiche riguardano l'adattamento del materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche locali e l'indennità degli alberi da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

La procedura per l'ammissione del materiale di base comprenderà il ricorso a tecniche bimolecolari come metodo complementare e tecniche innovative di produzione clonale di materiale forestale di moltiplicazione.

Dopo la raccolta di materiale forestale di moltiplicazione le autorità competenti rilasciano un certificato principale per tutto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso. Tale certificato garantisce che il materiale forestale di moltiplicazione sia identificabile, che rechi informazioni sull'origine del materiale di base da cui è stato raccolto e fornisca i dati più appropriati agli utilizzatori e alle autorità competenti responsabili dei relativi controlli ufficiali. Il certificato principale può essere rilasciato anche in formato elettronico.

Il materiale forestale di moltiplicazione deve essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti e commercializzato con un riferimento a tali categorie, al fine di adeguarsi alle rispettive norme del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali. Per ciascuna categoria sono stabilite norme specifiche per l'ammissione di materiale di base, che sono in gran parte identiche a quelle stabilite dalla direttiva 1999/105/CE.

Nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri demarcano, per le specie interessate, le regioni di provenienza al fine di individuare un'area o gruppi di aree che presentino condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contengano materiale di base avente caratteristiche fenotipiche o genetiche simili.

Ciò è necessario perché il materiale forestale di moltiplicazione prodotto a partire da tale materiale di base sarà commercializzato facendo riferimento a tali regioni di provenienza.

iii)Operatori professionali

Gli operatori professionali possono essere autorizzati dall'autorità competente a stampare, sotto sorveglianza ufficiale, l'etichetta ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione. Sono stabilite norme che revocano o modificano tale autorizzazione al fine di garantire il funzionamento efficace del sistema.

Tali aspetti saranno registrati conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è necessario ai fini dell'efficienza e per evitare la doppia registrazione, in quanto gli operatori professionali contemplati dal presente regolamento coincidono in larga misura con quelli soggetti all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.

Prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali metteranno a disposizione dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche.

iv)Registri del materiale forestale di moltiplicazione e piani di emergenza

Ogni Stato membro istituirà, pubblicherà e terrà aggiornato, in formato elettronico: i) un registro nazionale dei materiali di base per le varie specie e gli ibridi artificiali ammessi sul suo territorio; e ii) un elenco nazionale, che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale. L'elenco nazionale dovrebbe essere redatto in un formato standard per ciascuna unità di ammissione. Tale elenco conterrà informazioni in merito a nome botanico, categoria di materiale forestale di moltiplicazione, finalità, materiale di base, riferimento di registro, ubicazione, altitudine o estensione altimetrica, area, origine e, nel caso del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", se si tratta di materiale geneticamente modificato o che è stato prodotto ricorrendo ad alcune nuove tecniche genomiche 16 .

Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione è denominato "sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione" della Commissione ("FOREMATIS", Forest Reproductive Material Information System).

Ciascuno Stato membro deve elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.

v)Requisiti in materia di manipolazione e digitalizzazione

Il materiale forestale di moltiplicazione sarà tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione e sarà prodotto e commercializzato in lotti.

Le sementi saranno commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Saranno etichettate e commercializzate esclusivamente in imballaggi sigillati.

La proposta di regolamento raggiungerà l'obiettivo della strategia digitale dell'UE di far funzionare la trasformazione verso le tecnologie digitali a favore dei cittadini e delle imprese. Dovrebbe pertanto prevedere un conferimento di poteri che consenta di stabilire norme riguardanti i) la registrazione digitale di tutte le azioni intraprese per rilasciare rispettivamente il certificato principale e l'etichetta ufficiale e ii) l'istituzione di una piattaforma centralizzata che faciliti il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi. A tale riguardo dovrebbe essere consentito altresì l'uso di etichette elettroniche.

vi)Deroghe e finalità di conservazione

Durante i periodi in cui vi sono temporanee difficoltà nell'approvvigionamento di talune specie di materiale forestale di moltiplicazione, il materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi sarà temporaneamente ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle specie in questione.

Saranno organizzati esperimenti temporanei a livello di UE per cercare alternative migliori per quanto concerne le disposizioni di cui al presente regolamento.

I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali saranno diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione nelle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato". L'obiettivo è contribuire ad aumentare la diversità all'interno di una singola specie arborea e rispondere al declino della biodiversità.

vii)Importazioni

Il materiale forestale di moltiplicazione sarà importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE.

Gli operatori professionali informeranno in anticipo la rispettiva autorità competente in merito all'importazione di sementi, postime e altre parti di piante, attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625. Il materiale forestale di moltiplicazione importato sarà corredato di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e di documenti che contengono i dettagli di tale materiale forniti dall'operatore professionale di tale paese terzo. A tale materiale forestale di moltiplicazione sarà apposta un'etichetta ufficiale.

Le norme di cui al regolamento (UE) 2016/2031 relative agli organismi nocivi si applicheranno anche alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione nel quadro della proposta di regolamento. La proposta di regolamento comprende una modifica del regolamento (UE) 2016/2031, che introduce la possibilità che l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione sia combinata con il passaporto delle piante in un unico formato.

La proposta introduce inoltre una modifica del regolamento (UE) 2017/625 al fine di includere le norme relative al materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione sui controlli ufficiali. Le norme e i principi fondamentali dei controlli ufficiali si applicheranno anche alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, compresi quelli relativi ai poteri delle autorità, alla delega di compiti e alla certificazione. Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare norme speciali per i controlli ufficiali relativi alla commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e agli operatori professionali, se necessario. Nel caso delle importazioni, le norme generali si applicano in base al rischio.

La proposta di regolamento si applicherà tre anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di offrire un tempo adeguato alle autorità competenti e agli operatori professionali per adeguarsi alle nuove norme. Darà inoltre alla Commissione il tempo di adottare i necessari atti delegati e di esecuzione.

2023/0228 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea 17 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,

[visto il parere del Comitato delle regioni,]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 19 ,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 1999/105/CE del Consiglio 20 fissa le norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

(2)Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.

(3)Alla luce dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, dell'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale 21 ("sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali"), delle nuove priorità politiche dell'Unione in relazione alla sostenibilità, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità e in particolare del Green Deal europeo 22 , nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un atto nuovo. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l'Unione tale atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.

(4)L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.

(5)Il Green Deal europeo stabilisce l'impegno della Commissione ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Mira a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile. Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione devono essere in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica 23 e con le tre strategie di attuazione del Green Deal europeo: la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 24 , la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 25 e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 26 .

(6)Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.

(7)La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO2, ridurre l'impatto e l'estensione degli incedi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.

(8)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.

(9)Esiste una dimensione transfrontaliera a lungo termine dovuta al fatto che, secondo le previsioni, la migrazione già osservata verso nord delle zone di vegetazione dovrebbe accelerare significativamente nei prossimi decenni. Di conseguenza l'obbligo previsto dal presente regolamento di fornire informazioni sulle zone in cui le sementi possono essere piantate o in cui il materiale forestale di moltiplicazione è adattato alle condizioni locali sarebbe estremamente utile per i silvicoltori. Le autorità competenti dovrebbero pertanto designare zone specificando che in tali zone le sementi sono adeguate alle condizioni locali e possono essere seminate ("zone di trasferimento delle sementi"). Analogamente dette autorità dovrebbero designare aree specificando che in tali aree il materiale forestale di moltiplicazione è adattato alle condizioni locali ("aree di diffusione").

(10)La direttiva 1999/105/CE definisce i materiali forestali di moltiplicazione in funzione della loro importanza a fini forestali in tutto il territorio dell'Unione o in una sua parte, ma rimane vaga in merito alle finalità forestali. Per motivi di chiarezza, l'ambito di applicazione del presente regolamento elenca le finalità per le quali è importante utilizzare materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata.

(11)Il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto per essere impiegato nell'imboschimento/nel rimboschimento e in altri tipi di impianto di alberi e per finalità diverse quali la produzione di legno e biomateriali, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

(12)La ricerca ha dimostrato che la valutazione e l'ammissione del materiale di base in relazione alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione sono estremamente importanti. Inoltre l'impianto di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nel luogo giusto incide positivamente sulla finalità per la quale tale materiale è utilizzato. Il concetto di "nel luogo giusto" significa che il materiale forestale di moltiplicazione è geneticamente e fenotipicamente adeguato al sito in cui è fatto sviluppare, anche in considerazione delle corrispondenti proiezioni delle condizioni climatiche.

(13)Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, è necessario eliminare gli ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono livelli di qualità il più elevati possibile.

(14)Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero tenere conto delle esigenze pratiche e applicarsi soltanto a determinate specie e a determinati ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali specie e ibridi artificiali sono importanti per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità, del ripristino degli ecosistemi forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

(15)L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.

(16)Per garantire che il materiale forestale di moltiplicazione certificato sia adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui viene piantato, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Dette caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l'adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche e l'indennità degli alberi da organismi nocivi e dai relativi sintomi.

(17)Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere raccolto soltanto da materiale di base valutato e ammesso dalle autorità competenti al fine di garantire la massima qualità possibile del materiale forestale di moltiplicazione stesso. Il materiale di base ammesso dovrebbe essere iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e con riferimento a un'unità di ammissione.

(18)Al fine di adeguarsi agli sviluppi scientifici e tecnici delle norme internazionali, il ricorso a tecniche biomolecolari dovrebbe essere incluso come metodo complementare nella procedura di ammissione del materiale di base. Tali tecniche biomolecolari dovrebbero essere autorizzate per valutare l'origine del materiale di base o per vagliare il materiale di base al fine di individuare la presenza di tratti di resistenza alle malattie mediante marcatori molecolari.

(19)Le autorità competenti dei rispettivi Stati membri dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto (ossia raccolto) da materiale di base ammesso. Tale certificato principale garantisce l'identificazione del materiale forestale di moltiplicazione, contiene informazioni sulla sua origine e fornisce i dettagli più appropriati per gli utilizzatori e le autorità competenti incaricate dei relativi controlli ufficiali. Dovrebbe essere consentito rilasciare il certificato principale in formato elettronico.

(20)Solo il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e immesso in commercio. Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", la superiorità di tale materiale forestale di moltiplicazione deve essere dimostrata rispetto al materiale di base da cui tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza, parità di condizioni di concorrenza e integrità del mercato interno.

(21)Le norme in materia di certificazione dovrebbero essere chiarite nel caso di materiale forestale di moltiplicazione prodotto attraverso processi di produzione innovativi e in particolare ricorrendo a tecniche per la produzione di un tipo specifico di materiale forestale di moltiplicazione, ossia i cloni. Poiché il luogo di produzione di tali cloni può essere diverso dall'ubicazione dell'albero originale (ossia del materiale di base) da cui il clone o i cloni sono stati ottenuti, le norme dovrebbero essere modificate al fine di garantire la tracciabilità.

(22)I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si dovrebbero conservare tutti gli alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.

(23)La categoria "identificato alla fonte" costituisce il livello minimo richiesto per la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione, in quanto è stata effettuata una selezione fenotipica scarsa o nulla del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte". Al fine di garantire la tracciabilità, l'operatore professionale dovrebbe registrare l'ubicazione del materiale di base (ossia la provenienza) da cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione. L'origine di tale materiale di base dovrebbe essere indicata, se nota. Ciò è in linea con il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e con l'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(24)Conformemente al sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e in seguito all'applicazione della direttiva 1999/105/CE, l'autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" sulla base dell'osservazione delle caratteristiche di tale materiale di base, tenendo conto della finalità specifica per la quale il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da tale materiale di base deve essere utilizzato. È opportuno garantire la qualità complessiva di tale categoria. Poiché la popolazione dovrebbe presentare un livello elevato di uniformità, gli alberi aventi caratteristiche inferiori, ad esempio dimensioni inferiori, rispetto alla dimensione media degli alberi nella popolazione complessiva dovrebbero essere rimossi.

(25)Al fine di produrre materiale forestale di moltiplicazione della categoria "qualificato", l'operatore professionale dovrebbe selezionare i componenti del materiale di base che saranno utilizzati nello schema di incrocio a livello individuale a causa delle loro caratteristiche superiori per quanto concerne ad esempio l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali. L'autorità competente dovrebbe approvare la composizione e lo schema di incrocio proposto di tali componenti, la disposizione in campo, le condizioni di isolamento e l'ubicazione del materiale di base. Ciò è importante ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(26)Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione o, se del caso, la valutazione genetica. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.

(27)La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.

(28)La conformità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dovrebbe essere confermata da ispezioni effettuate dalle autorità competenti, come pertinente per ciascuna categoria ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata mediante un'etichetta ufficiale.

(29)Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 o del regolamento (CE) n. 1829/2003 28 e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] 29 e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".

(30)L'etichetta ufficiale dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

(31)Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l'autorità competente ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.

(32)Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione del materiale di base prodotto nel proprio territorio, previa autorizzazione concessa dalla Commissione. Ciò consentirebbe l'attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e volti a migliorare la qualità del materiale in questione, a proteggere l'ambiente o a contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali.

(33)Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 . Tale registrazione riduce l'onere amministrativo per detti operatori professionali. Ciò è necessario per garantire l'efficacia del registro ufficiale degli operatori professionali ed evitare una doppia iscrizione. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano in larga misura nell'ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031.

(34)Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per la loro regione.

(35)Nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri dovrebbero demarcare, per le specie interessate, le regioni di provenienza al fine di individuare un'area o gruppi di aree che presentino condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contengano materiale di base avente caratteristiche fenotipiche o genetiche simili. Ciò è necessario perché il materiale forestale di moltiplicazione prodotto a partire da tale materiale di base deve essere commercializzato facendo riferimento a tali regioni di provenienza.

(36)Al fine di garantire una visione generale e una trasparenza effettivi in merito al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire, pubblicare e tenere aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie e ibridi artificiali ammessi sul suo territorio come pure un elenco nazionale che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale.

(37)Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.

(38)Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adeguare il contenuto di tale piano alle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea 31 .

(39)Durante tutte le fasi di produzione, il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere mantenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione. Tali unità di ammissione dovrebbero essere prodotte e commercializzate in lotti che devono essere sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno operare una distinzione tra lotti di sementi e lotti di piante, al fine di identificare il tipo di materiale forestale di moltiplicazione e garantire la tracciabilità del materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto il materiale forestale di moltiplicazione. Ciò garantisce il mantenimento dell'identità e della qualità di tale materiale forestale di moltiplicazione.

(40)Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi.

(41)Per conseguire l'obiettivo della strategia digitale dell'UE 32 di far funzionare la trasformazione verso le tecnologie digitali a favore dei cittadini e delle imprese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") per quanto riguarda le norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese al fine di rilasciare un certificato principale e un'etichetta ufficiale e all'istituzione di una piattaforma centralizzata che faciliti il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.

(42)Durante i periodi in cui si registrano difficoltà temporanee nella raccolta di forniture sufficienti di materiale forestale di moltiplicazione di talune specie, si dovrebbe ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi. Tali requisiti meno rigorosi dovrebbero riguardare l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di categorie diverse di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò è necessario per garantire un approccio flessibile in circostanze avverse ed evitare perturbazioni del mercato interno del materiale forestale di moltiplicazione.

(43)Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE.

(44)Se il materiale forestale di moltiplicazione è importato nell'Unione da un paese terzo, l'operatore professionale interessato dovrebbe informare preventivamente la rispettiva autorità competente in merito all'importazione del materiale forestale di moltiplicazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Inoltre il materiale forestale di moltiplicazione importato dovrebbe essere corredato di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e di documenti che contengono i dettagli di tale materiale forniti dall'operatore professionale di tale paese terzo. Al materiale forestale di moltiplicazione in questione dovrebbe essere apposta un'etichetta ufficiale, in quanto ciò è necessario per garantire scelte informate da parte degli utilizzatori di tale materiale e agevolare le autorità competenti nello svolgimento dei rispettivi controlli ufficiali.

(45)Al fine di monitorare l'impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi annui di materiale forestale di moltiplicazione certificato, ai piani di emergenza nazionali adottati, alle informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione a disposizione degli utilizzatori tramite siti web e/o guide destinate ai piantatori, ai quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione importati e alle sanzioni irrogate.

(46)Al fine di adattarsi allo spostamento delle zone di vegetazione e delle serie di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici e a qualsiasi altro sviluppo delle conoscenze tecniche o scientifiche, anche in materia di cambiamenti climatici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali cui si applica il presente regolamento.

(47)Al fine di consentire l'adeguamento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica i) dei requisiti relativi al materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" e ii) delle categorie in cui il materiale forestale di moltiplicazione dei diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.

(48)Al fine di consentire un approccio più flessibile per gli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione delle condizioni per l'autorizzazione temporanea della commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata.

(49)Al fine di consentire l'adeguamento agli sviluppi tecnici e scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei requisiti che devono essere soddisfatti dai lotti di frutti e sementi delle specie contemplate dal presente regolamento, che devono essere soddisfatti dalle parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali contemplati dal presente regolamento, per quanto riguarda le norme di qualità esterne applicabili al Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari o piantoni, che devono essere soddisfatti dal postime delle specie e degli ibridi artificiali contemplati dal presente regolamento e che devono essere soddisfatti dal postime da commercializzare agli utilizzatori finali nelle regioni caratterizzate da un clima mediterraneo.

(50)Al fine di consentire l'adeguamento alla strategia digitale dell'UE e agli sviluppi tecnici nella digitalizzazione dei servizi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dall'operatore professionale e dalle autorità competenti, ai fini del rilascio del certificato principale, e all'istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione.

(51)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per tali atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 35 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(52)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'istituzione di condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto della notifica del materiale di base.

(53)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e facilitare la riconoscibilità e l'utilizzazione dei certificati principali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del contenuto e del modello del certificato principale di identità per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da fonti di semi e soprassuoli, il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da arboreti da seme o genitori e il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da cloni e miscugli di cloni.

(54)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e un quadro armonizzato per l'etichettatura e la fornitura di informazioni in materia di materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione del contenuto dell'etichetta ufficiale, le informazioni supplementari nel caso di sementi e piccoli quantitativi di sementi, il colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione e informazioni supplementari nel caso di generi specifici o specie specifiche.

(55)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e consentire l'adattamento agli sviluppi in materia di digitalizzazione del settore del materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche per il rilascio dei certificati principali elettronici.

(56)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di affrontare i problemi urgenti di approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ammissione temporanea per la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti nel presente regolamento per l'ammissione di materiale di base.

(57)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliori ai requisiti di cui al presente regolamento in relazione alla valutazione e all'ammissione di materiale di base e alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

(58)Per migliorare la coerenza delle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione con la legislazione fitosanitaria dell'Unione, gli articoli 36, 37, 40, 41, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la coerenza con le norme di cui al regolamento (UE) 2016/2031 sui passaporti delle piante, dovrebbe essere consentito combinare l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione con il passaporto delle piante.

(59)È opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/625 per includere nel suo ambito di applicazione norme in materia di controlli ufficiali per quanto concerne il materiale forestale di moltiplicazione. Ciò al fine di garantire maggiore coerenza nei controlli ufficiali e nell'applicazione delle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione in tutti gli Stati membri, così come coerenza con altri atti dell'Unione relativi ai controlli ufficiali delle piante, in particolare il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(60)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

(61)Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno abrogare la direttiva 1999/105/CE.

(62)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A tal fine, e ove necessario, esso introduce deroghe o requisiti specifici per determinati tipi di materiale forestale di moltiplicazione e operatori professionali.

(63)In considerazione del tempo e delle risorse necessari alle autorità competenti e agli operatori professionali interessati per adeguarsi ai nuovi requisiti di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal ... [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base e i piani di emergenza nazionali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

2.Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:

a)garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il funzionamento del mercato interno di tale materiale;

b)contribuire alla costituzione di foreste resilienti, alla conservazione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

c)sostenere la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici nonché la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda la modifica dell'elenco di cui all'allegato I come specificato al paragrafo 3, tenendo conto degli aspetti seguenti:

a)lo spostamento delle zone di vegetazione e delle serie di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici;

b)eventuali sviluppi delle conoscenze tecniche o scientifiche.

Tali atti delegati aggiungono specie e ibridi artificiali all'elenco di cui all'allegato I, qualora tali specie e ibridi artificiali soddisfino almeno uno degli elementi seguenti:

a)rappresentano un'area significativa e un valore economico importante in termini di produzione di materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione;

b)sono commercializzati in almeno due Stati membri;

c)sono considerati importanti per il loro contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici; e

d)sono considerati importanti per il loro contributo alla conservazione della biodiversità.

Gli atti delegati di cui al primo comma eliminano specie e ibridi artificiali dall'elenco di cui all'allegato I se questi non soddisfano più nessuno degli elementi di cui al primo comma.

4.Il presente regolamento non si applica:

a)al materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale];

b)ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;

c)al materiale forestale di moltiplicazione prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

d)al materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per prove ufficiali, finalità scientifiche o lavori di selezione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"materiale forestale di moltiplicazione": gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi per una delle finalità seguenti:

a)produzione di legno e biomateriali;

b)conservazione della biodiversità;

c)ripristino degli ecosistemi forestali;

d)adattamento ai cambiamenti climatici,

e)mitigazione dei cambiamenti climatici;

f)conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali;

2)"imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale 36 ;

3)"rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale su terreni classificati come foresta 37 ;

4)"unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime;

5)"postime": qualsiasi pianta o parte di essa utilizzata per la moltiplicazione delle piante e comprendente piante ottenute da unità seminali, da parti di piante o piante ottenute da rinnovazione naturale;

6)"parti di piante": le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni utilizzati per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;

7)"produzione": tutte le fasi della generazione di sementi e piante, della conversione da unità seminale a semente e della coltivazione di piante da postime in un'ottica di commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;

8)"fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si raccolgono le sementi;

9)"soprassuolo": una popolazione di alberi identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;

10)"arboreto da seme": una piantagione di alberi selezionati, nel contesto della quale ciascun albero è identificato da un clone, una famiglia o una provenienza, isolata o gestita in modo tale da evitare o limitare l'impollinazione estranea, e gestita in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili di sementi;

11)"genitori": alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta identificata, utilizzata come femmina ("pianta madre"), con il polline di un'altra pianta ("pianta padre") (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no ("piante padri") (fratelli monoparentali);

12)"clone": insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), ad esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;

13)"miscuglio di cloni": un miscuglio di cloni identificati in proporzioni definite;

14)"materiale di base": uno qualsiasi degli elementi seguenti: fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni;

15)"unità di ammissione": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;

16)"unità di notifica": l'intera superficie del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;

17)"lotto di sementi": una serie di sementi raccolte da materiale di base ammesso e trasformate in modo uniforme;

18)"lotto di piante": un insieme di postime coltivato a partire da un unico lotto di sementi o da un postime propagato per via vegetativa che è stato ottenuto in un'area delimitata e trasformato in modo uniforme;

19)"numero di lotto": il numero di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;

20)"provenienza": il luogo in cui si trova qualsiasi soprassuolo di alberi;

21)"sottospecie": un gruppo all'interno di una specie che è diventato in qualche modo fenotipicamente e geneticamente diverso dal resto del gruppo;

22)"regione di provenienza": in relazione a una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;

23)"soprassuolo autoctono": un soprassuolo di specie arboree autoctone che è stato costantemente rigenerato mediante rinnovazione naturale o artificialmente a partire da materiale forestale di moltiplicazione raccolto nello stesso soprassuolo o in soprassuoli di specie arboree autoctone nelle immediate vicinanze;

24)"soprassuolo indigeno": un soprassuolo autoctono o un soprassuolo ottenuto artificialmente da sementi, laddove l'origine del soprassuolo in questione e il soprassuolo stesso si trovano nella stessa regione di provenienza;

25)"origine":

a)per un soprassuolo autoctono o una fonte di semi autoctona, si tratta del luogo dove si trovano gli alberi;

b)per un soprassuolo non autoctono o una fonte di semi non autoctona, si tratta del luogo da cui le sementi o le piante sono state originariamente introdotte;

c)per un arboreto da seme, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i suoi componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;

d)per i genitori, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i loro componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;

e)per un clone, l'origine è il luogo in cui l'ortet è situato o selezionato oppure in cui era inizialmente situato o è stato selezionato;

f)per un miscuglio di cloni, le origini sono i luoghi in cui gli ortet sono situati o selezionati oppure in cui erano inizialmente situati o sono stati selezionati;

26)"ubicazione del materiale di base": l'area geografica o la posizione o le posizioni geografiche del materiale di base, come pertinente per ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione;

27)"luogo di produzione di cloni o miscugli di cloni o genitori": il luogo o la posizione geografica esatta in cui è stato prodotto il materiale forestale di moltiplicazione;

28)"materiale iniziale": pianta, gruppo di piante, materiale forestale di moltiplicazione, materiale di DNA o informazione genetica del clone, o dei cloni in caso di miscuglio di cloni, che funge da materiale di riferimento per il controllo dell'identità del clone o dei cloni;

29)"piantone": una talea caulinare senza radici;

30)"commercializzazione": le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;

31)"operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale in una o più delle attività seguenti:

a)produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento di materiale forestale di moltiplicazione;

b)commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione;

c)immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione di materiale forestale di moltiplicazione;

32)"autorità competente": l'autorità centrale o regionale di uno Stato membro o, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali, della registrazione del materiale di base, della certificazione del materiale forestale di moltiplicazione e delle altre attività ufficiali relative alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente al diritto dell'Unione;

33)"identificato alla fonte": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;

34)"selezionato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionato a livello della popolazione e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;

35)"qualificato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV;

36)"controllato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V;

37)"certificazione ufficiale": la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione identificato alla fonte, selezionato, qualificato e controllato, se tutte le ispezioni pertinenti e, se del caso, il campionamento e i controlli del materiale forestale di moltiplicazione sono stati effettuati dall'autorità competente e se è stato concluso che detto materiale forestale di moltiplicazione soddisfa i rispettivi requisiti di cui al presente regolamento;

38)"categoria": materiale forestale di moltiplicazione che si qualifica come materiale "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato";

39)"organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;

40)"pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio 38 ;

41)"zone di trasferimento delle sementi": aree e/o zone altimetriche designate dalle autorità competenti per lo spostamento di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine e della provenienza di tale materiale, delle prove di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

42)"area di diffusione degli arboreti da seme": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

43)"area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;

44)"FOREMATIS" (Forest Reproductive Material Information System): il sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione;

45)"rinnovazione naturale": il rinnovo di una foresta da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ;

46)"organismi nocivi per la qualità": organismi nocivi che soddisfano tutte le caratteristiche seguenti:

a)non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette od organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, né organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

b)si verificano durante la produzione o l'immagazzinamento del materiale forestale di moltiplicazione; e

c)la loro presenza ha un impatto negativo inaccettabile sulla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione;

47)"praticamente indenne da organismi nocivi": assenza assoluta di organismi nocivi oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.

CAPO II
MATERIALE DI BASE E MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE OTTENUTO A PARTIRE DA ESSO

Articolo 4

Ammissione del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione

1.Per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione può essere utilizzato soltanto materiale di base ammesso dalle autorità competenti.

2.Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.

Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "selezionato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato III.

Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "qualificato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV.

Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "controllato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.

La valutazione dei requisiti di cui agli allegati da II a V per l'ammissione del materiale di base può comprendere, oltre all'ispezione visiva, ai controlli documentali, alle prove e alle analisi o ad altri metodi complementari, anche l'uso di tecniche biomolecolari, se ritenute più appropriate ai fini di tale ammissione.

Il materiale di base per tutte le categorie è valutato in base alle caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, al fine di tenere conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.

L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:

a)materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", in particolare i requisiti relativi ai tipi di materiale di base, all'entità della popolazione, all'origine e alla regione di provenienza, alle caratteristiche di sostenibilità;

b)materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato", in particolare i requisiti relativi all'origine, all'isolamento, all'entità della popolazione, all'età e allo sviluppo, all'omogeneità, alle caratteristiche di sostenibilità, alla produzione quantitativa, alla qualità del legno e alla forma o al portamento;

c)materiale forestale di moltiplicazione della categoria "qualificato", in particolare i requisiti relativi agli arboreti da seme, ai genitori, ai cloni e ai miscugli di cloni;

d)materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", in particolare i requisiti riguardanti le caratteristiche da esaminare, la documentazione, la predisposizione delle prove, l'analisi e la validità delle prove, la valutazione genetica dei componenti del materiale di base, le prove comparative del materiale forestale di moltiplicazione, l'ammissione provvisoria e gli esami precoci;

e)materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali modifiche adeguano le norme per l'ammissione del materiale di base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e allo sviluppo del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili.

3.Soltanto il materiale di base ammesso è incluso nel registro nazionale sotto forma di unità di ammissione a norma dell'articolo 12. Ciascuna unità di ammissione è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.

4.L'ammissione del materiale di base è revocata ove i requisiti previsti dal presente regolamento cessino di essere soddisfatti.

5.Successivamente all'ammissione, il materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "selezionato", "qualificato" e "controllato" è sottoposto periodicamente a nuove ispezioni da parte delle autorità competenti.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per quanto concerne il ricorso a tecniche biomolecolari, e delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 5

Requisiti per la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso

1.Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato conformemente alle norme seguenti:

a)il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV e V;

b)il materiale forestale di moltiplicazione degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;

c)il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, riprodotti per via vegetativa, può essere commercializzato soltanto se:

i)si tratta di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato"; e

ii)è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;

iii)il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" può essere commercializzato solo se ottenuto tramite propagazione di massa a partire da sementi;

d)il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I che contiene organismi geneticamente modificati o è da essi costituito può essere commercializzato soltanto se:

i)si tratta di materiale della categoria "controllato”; e

ii)è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e

iii)è autorizzato per la coltivazione nell'Unione a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;

e)il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, contenente una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] o da essa costituito, può essere commercializzato soltanto se:

i)si tratta di materiale della categoria "controllato”; e

ii)è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e

iii)la pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT) o discende da tale pianta o tali piante;

f)il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se accompagnato da un riferimento al numero del certificato principale o ai numeri dei certificati principali;

g)è conforme agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, agli ORNQ e agli organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 30 di tale regolamento;

h)nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:

i)la purezza;

ii)il tasso di germinazione della semente pura;

iii)il peso di 1 000 unità di semente pura;

iv)il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica, il numero di sementi vitali per chilogrammo.

2.Le categorie nell'ambito delle quali può essere commercializzato il materiale forestale di moltiplicazione proveniente dai diversi tipi di materiale di base sono stabilite nella tabella di cui all'allegato VI.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di modificare la tabella di cui all'allegato VI relativa alle categorie nell'ambito delle quali il materiale forestale di moltiplicazione proveniente dai diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.

Tale modifica adatta dette categorie all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali pertinenti.

Articolo 6

Requisiti per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere commercializzato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere commercializzato soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";

b)il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali; e

c)il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tutti gli esemplari del materiale di base notificato.

Articolo 7

Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base che non soddisfa i requisiti della categoria

1.Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni temporanee e i rispettivi motivi che giustificano l'ammissione.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente articolo fissando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.

Tra tali condizioni figurano:

a)la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

b)la durata massima dell'autorizzazione;

c)gli obblighi in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;

d)il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Requisiti speciali per specie, categorie e tipi determinati di materiale forestale di moltiplicazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento, secondo quanto necessario, riguardo ai requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione:

a)per quanto riguarda i lotti di frutti e sementi delle specie elencate nell'allegato I, per quanto concerne la purezza della specie;

b)per quanto riguarda le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, salute e dimensioni;

c)per quanto riguarda le norme di qualità esterne per il Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari o piantoni, per quanto concerne i difetti e le dimensioni minime delle talee caulinari e dei piantoni;

d)per quanto riguarda il postime delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, salute, vitalità e qualità fisiologica;

e)per quanto riguarda il postime da commercializzare agli utilizzatori nelle regioni caratterizzate da un clima mediterraneo, per quanto concerne i difetti, le dimensioni e l'età delle piante e, se del caso, le dimensioni del contenitore.

L'atto delegato in questione si basa sull'esperienza acquisita applicando i requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione per quanto riguarda le disposizioni relative a ispezioni, campionamento e controlli nonché alle distanze di isolamento. Esso adegua tali requisiti sulla base dell'evoluzione delle rispettive norme internazionali, degli sviluppi tecnici e scientifici o degli sviluppi climatici ed ecologici.

Articolo 9

Piano di emergenza e registro nazionale

1.Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE 39 .

Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro nello Stato membro interessato.

Il piano di emergenza tiene conto della prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato.

2.Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.

3.Ciascun piano di emergenza stabilisce:

a)i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione nel caso si verifichi un evento che causa una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione, nonché la catena di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;

b)l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;

c)l'accesso delle autorità competenti, se necessario, ad attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per l'attivazione rapida ed efficace del piano di emergenza;

d)le misure relative alla presentazione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori professionali interessati e al pubblico, per quanto riguarda la grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione e le misure adottate nei suoi confronti nel caso di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione confermata ufficialmente o sospettata;

e)le modalità di registrazione dei dati riguardanti l'esistenza di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione;

f)le valutazioni disponibili dello Stato membro per quanto riguarda il rischio di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione per il suo territorio e il suo potenziale impatto sulla salute umana, sulla salute animale e delle piante, nonché sull'ambiente;

g)i principi per la demarcazione geografica dell'area o delle aree nelle quali si è verificata una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione;

h)i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).

Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano periodicamente i loro piani di emergenza al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

4.Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale che:

a)contiene le specie arboree e gli ibridi artificiali di cui all'allegato I, che sono pertinenti per le condizioni climatiche ed ecologiche attuali dello Stato membro interessato;

b)tiene conto della prevista distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.

Entro quattro anni dalla data di istituzione dei loro registri nazionali, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per le specie e gli ibridi artificiali che figurano nei loro registri.

5.Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.

6.Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.

CAPO III
REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI E DEL MATERIALE DI BASE E DEMARCAZIONE DELLE REGIONI DI PROVENIENZA

Articolo 10

Obblighi degli operatori professionali

1.Gli operatori professionali sono iscritti nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 conformemente all'articolo 66 di tale regolamento.

Essi sono stabiliti nell'Unione.

2.Gli operatori professionali mettono a disposizione degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro. Tali informazioni sono fornite, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione, al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati.

Articolo 11

Demarcazione delle regioni di provenienza per talune categorie

Per le specie pertinenti del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri demarcano le regioni di provenienza.

Le autorità competenti redigono e pubblicano sul proprio sito web mappe che riportano le demarcazioni delle regioni di provenienza. Esse mettono tali mappe a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri tramite FOREMATIS.

Articolo 12

Registro nazionale ed elenchi nazionali dei materiali di base

1.Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.

In tale registro figurano i dati completi di ciascuna unità di materiale di base ammesso unitamente al riferimento unico di registro.

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti registrano immediatamente nei rispettivi registri nazionali i materiali di base inclusi, prima del ... [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tale articolo.

2.Ciascuno Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato un elenco nazionale dei materiali di base, che è presentato sotto forma di sintesi del registro nazionale. Esso mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri in formato elettronico tramite FOREMATIS.

3.Gli Stati membri presentano l'elenco nazionale in un formato standard per ciascuna unità di ammissione del materiale di base. Per le categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", tale elenco può contenere soltanto una descrizione sintetica del materiale di base, in funzione delle regioni di provenienza.

L'elenco nazionale fornisce in particolare i dettagli seguenti:

a)nome botanico;

b)categoria;

c)materiale di base;

d)riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e)ubicazione del materiale di base: una breve denominazione, se del caso, nonché uno degli insiemi di dati seguenti:

i)per la categoria "identificato alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

ii)per la categoria "selezionato", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine, longitudine e altitudine o estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

iii)per la categoria "qualificato", la posizione o le posizioni geografiche esatte del materiale di base, definite da latitudine, longitudine ed altitudine;

iv)per la categoria "controllato", la posizione o le posizioni geografiche esatte del materiale di base, definite da latitudine, longitudine ed altitudine;

f)area: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreti da seme;

g)origine:

i)indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta;

ii)per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h)finalità d'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione;

i)nel caso di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", un'indicazione che precisi se esso è:

i)geneticamente modificato; o

ii)una pianta NGT;

j)nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni sul luogo di produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso.

Articolo 13

Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi

1.Sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 12, la Commissione pubblica un elenco denominato "Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione".

Tale elenco è reso disponibile in formato elettronico tramite FOREMATIS.

2.L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ed indica la superficie di utilizzazione.

CAPO IV
CERTIFICATO PRINCIPALE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

Articolo 14

Certificato principale di identità

1.Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.

Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta il contenuto e il modello del certificato principale di identità per il materiale forestale di moltiplicazione:

a)modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da fonti di semi e soprassuoli;

b)modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da arboreti da seme o genitori; e

c)modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da cloni e miscugli di cloni.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2.Qualora, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, uno Stato membro adotti misure per quanto riguarda la successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale.

3.In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e affinché venga rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione del miscuglio.

4.Se un lotto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è suddiviso in lotti più piccoli che non sono trattati in modo uniforme e che sono oggetto di una successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale e si fa riferimento al numero del precedente certificato principale.

5.Il certificato principale può essere rilasciato anche in formato elettronico ("certificato principale elettronico").

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di certificati principali elettronici al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali certificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:

a)registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti ai fini del rilascio del certificato principale; e

b)istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.

Articolo 15

Lotti

1.Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.

Ciascun lotto di materiale forestale di moltiplicazione è identificato dagli elementi seguenti:

a)numero di lotto;

b)codice e numero del certificato principale;

c)nome botanico;

d)categoria del materiale forestale di moltiplicazione;

e)materiale di base;

f)riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

g)regione di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" o, se del caso, per altro materiale forestale di moltiplicazione;

h)se del caso, origine del materiale di base: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;

i)nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;

j)età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);

k)per la categoria "controllato" se è:

i)geneticamente modificato;

ii)una pianta NGT.

2.Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri conservano separatamente il materiale forestale di moltiplicazione oggetto di una successiva propagazione vegetativa e lo identificano come tale. Tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto da una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato". In tali casi, il materiale forestale di moltiplicazione prodotto assume la stessa categoria del materiale forestale di moltiplicazione originale.

3.Fatto salvo il paragrafo 1, la mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione è soggetta alle condizioni seguenti, a seconda dei casi:

a)nelle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", la mescolanza si applica al materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da due o più unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza;

b)in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuto da fonti di semi e soprassuoli nella categoria "identificato alla fonte", il nuovo lotto risultante è certificato come "materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi";

c)in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base non autoctono o non indigeno con altro materiale ottenuto da materiale di base di origine sconosciuta, il lotto risultante è certificato come "di origine sconosciuta";

d)in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un'unica unità di ammissione con diversi anni di maturazione, si registrano gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiale forestale di moltiplicazione di ogni anno.

Nel caso di mescolanza in conformità del primo comma, lettere a), b) o c), il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f).

Articolo 16

Etichetta ufficiale

1.Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5.

2.Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. L'operatore professionale è autorizzato a stampare tale etichetta se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le infrastrutture e le risorse per stampare l'etichetta ufficiale.

3.L'autorità competente effettua controlli regolari per verificare se l'operatore professionale rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2.

Se, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente constata che un operatore professionale non soddisfa i requisiti di cui a tale paragrafo, essa revoca o modifica senza indugio l'autorizzazione, a seconda dei casi.

4.Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale figurano tutte le informazioni seguenti:

a)numero/i del certificato principale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 o riferimento all'altro documento che identifica il miscuglio disponibile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;

b)nome dell'operatore professionale;

c)quantitativo fornito;

d)in caso di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", il cui materiale di base è ammesso ai sensi dell'articolo 4, l'indicazione "ammesso temporaneamente";

e)indicazione che precisi se il materiale forestale di moltiplicazione è stato propagato per via vegetativa.

5.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire gli elementi seguenti in merito all'etichetta ufficiale:

a)contenuto dell'etichetta ufficiale;

b)informazioni supplementari per le sementi e i piccoli quantitativi di sementi;

c)colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;

d)informazioni supplementari in caso di generi specifici o specie specifiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

6.Un'etichetta ufficiale può essere rilasciata anche in formato elettronico ("etichetta ufficiale elettronica").

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di etichette ufficiali elettroniche al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali etichette ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:

a)registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti ai fini del rilascio delle etichette ufficiali;

b)istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.

Articolo 17

Imballaggi di unità seminali

Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.

CAPO V
DEROGHE ALL'ARTICOLO 4

Articolo 18

Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali

1.In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.

2.Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.

3.Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.

La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.

Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.

Tale notifica contiene le informazioni seguenti:

a)nome botanico;

b)categoria;

c)materiale di base;

d)riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

e)ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;

f)area: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;

g)origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;

h)finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.

4.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 19

Ammissione, da parte di operatori professionali, di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte"

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere, per determinate specie, materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)la regione di provenienza in cui è situato il materiale di base è soggetta a condizioni meteorologiche estreme; e

b)tali condizioni meteorologiche incidono sul ciclo riproduttivo del materiale di base e riducono la frequenza di raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tale materiale di base.

L'autorizzazione in questione è soggetta ad approvazione da parte della Commissione.

Articolo 20

Ammissione provvisoria di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato"

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisfarà i requisiti per l'ammissione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 21

Difficoltà temporanee di approvvigionamento

1.Al fine di superare difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale forestale di moltiplicazione che si verifichino in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato, può, mediante un atto di esecuzione, autorizzare temporaneamente gli Stati membri ad ammettere per la commercializzazione il materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2.Se la Commissione agisce in conformità del paragrafo 1, l'etichetta ufficiale rilasciata a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, indica che il materiale forestale di moltiplicazione in questione è stato ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

3.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 22

Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento

1.In deroga agli articoli 1, 4 e 5, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le specie o gli ibridi artificiali a cui detto atto si applica, i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.

Tali esperimenti possono assumere la forma di prove tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente regolamento.

2.Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e specificano uno o più degli elementi seguenti:

a)le specie interessate o gli ibridi artificiali interessati;

b)le condizioni degli esperimenti per ciascuna specie o ciascun ibrido artificiale;

c)la durata dell'esperimento;

d)gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.

Tali atti tengono conto dell'evoluzione degli elementi seguenti:

a)i metodi per la determinazione dell'origine del materiale di base, compreso l'uso di tecniche biomolecolari;

b)i metodi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;

c)i metodi di riproduzione e produzione, compreso l'utilizzo di processi produttivi innovativi;

d)i metodi di progettazione degli schemi di incrocio dei componenti del materiale di base;

e)i metodi per la valutazione delle caratteristiche del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione;

f)i metodi per il controllo del materiale forestale di moltiplicazione interessato.

Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale forestale di moltiplicazione in questione e sono basati su eventuali prove e analisi comparative effettuate dagli Stati membri.

3.La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 1, 4 o 5.

Articolo 23

Autorizzazione ad adottare requisiti più rigorosi

1.In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

2.Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:

a)il progetto delle disposizioni contenenti i requisiti proposti;

b)una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.

3.L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)le misure richieste assicurano almeno uno degli elementi seguenti:

i)il miglioramento della qualità del materiale forestale di moltiplicazione in questione;

ii)la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici o il contributo alla protezione della biodiversità o al ripristino degli ecosistemi forestali;

b)le misure richieste sono necessarie e proporzionate al loro obiettivo di cui alla lettera a); e

c)le misure sono giustificate sulla base delle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche nello Stato membro interessato.

4.Qualora gli Stati membri abbiano adottato requisiti supplementari o più rigorosi a norma dell'articolo 7 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri interessati, entro il ... [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], riesaminano tali misure e le abrogano o modificano per conformarsi al presente regolamento.

Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri di tali azioni.

CAPO VI
IMPORTAZIONI DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Articolo 24

Importazioni sulla base dell'equivalenza dell'Unione

1.Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione.

2.La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il materiale forestale di moltiplicazione di generi specifici o di specie o categorie specifiche prodotto in un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione, sulla base di tutti gli elementi seguenti:

a)un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione; e

b)l'esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo in questione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione;

c)la partecipazione di tale paese terzo al sistema dell'OCSE per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrano le medesime garanzie di cui agli articoli 4 e 5 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".

Articolo 25

Notifica e certificati del materiale forestale di moltiplicazione importato

1.Gli operatori professionali che importano materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione informano preventivamente la rispettiva autorità competente in merito all'importazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

2.Il materiale forestale di moltiplicazione importato è accompagnato da tutti gli elementi seguenti:

a)un certificato principale o un altro certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine;

b)un'etichetta ufficiale; e

c)dati contenenti i dettagli di tale materiale forestale di moltiplicazione forniti dall'operatore professionale in tale paese terzo.

3.In seguito all'importazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato sostituisce:

a)il certificato principale o il certificato ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera a), con un nuovo certificato principale rilasciato nello Stato membro interessato; e

b)l'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera b), con una nuova etichetta ufficiale rilasciata nello Stato membro interessato.

CAPO VII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 26

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 4 paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 41 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO VIII
Relazioni, sanzioni e modifiche dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625

Articolo 28

Relazioni

Entro il ... [OP: cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sugli aspetti seguenti:

a)quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione certificato per ciascun anno;

b)numero di piani di emergenza nazionali adottati per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo necessario per attivare tali piani di emergenza;

c)numero di siti web e/o guide nazionali per i piantatori contenenti informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione;

d)quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione per genere e per specie importati da paesi terzi nel contesto dell'equivalenza dell'Unione;

e)sanzioni irrogate a norma dell'articolo 29.

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 29

Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico acquisito dall'operatore professionale o, a seconda dei casi, una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.

Articolo 30

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031

Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

1)all'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto interessate di cui all'articolo 36, lettera f), del presente regolamento. Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante.";

2)all'articolo 83 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5 bis.Nel caso di piante da impianto prodotte o commercializzate come materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato", di cui al regolamento (UE) [.../...]*+, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta conformemente alle rispettive disposizioni di tale regolamento.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo,

a)il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parti E ed F, del presente regolamento;

b)il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte H, del presente regolamento.

______________________

*Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).";

+OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.

3)l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 31

Modifiche del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:

1)all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"l)la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.";

2)all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

"52)"materiale forestale di moltiplicazione": materiale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) [.../…]*+

______________________

*Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).";

+OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.

3)dopo l'articolo 22 bis è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 ter

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in relazione al materiale forestale di moltiplicazione

1.I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), comprendono controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, nonché su operatori soggetti a tali norme.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale forestale di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all'esecuzione di tali controlli ufficiali.

Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:

a)prescrizioni specifiche per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione nell'Unione di determinato materiale forestale di moltiplicazione soggetto alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere a non conformità rispetto alle norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza;

b)prescrizioni specifiche per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulle attività degli operatori professionali connesse alla produzione di determinato materiale forestale di moltiplicazione soggetto alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere a non conformità rispetto alle norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza; e

c)i casi in cui le autorità competenti devono adottare una o più misure di cui all'articolo 137, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafo 2, in relazione a non conformità specifiche.

3.La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale forestale di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:

a)la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a rischi uniformi e riconosciuti di non conformità rispetto alle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza;

b)la frequenza dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati a rilasciare etichette ufficiali sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) […/…]*+.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.

______________________

*    Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).".

   +    OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Abrogazione della direttiva 1999/105/CE

La direttiva 1999/105/CE è abrogata.

I riferimenti a tale atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 33

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ... [3 mesi dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(2)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(6)    Decision of the Council Establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade [OECD/LEGAL/0355].
(7)    Robert N., Jonsson R., Chudy R., Camia A. (2020), The EU Bioeconomy: Supporting an Employment Shift Downstream in the Wood-Based Value Chains? Sustainability 12, 758.
(8)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(9)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(10)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(11)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).
(12)    Decisione (UE) 2019/1905 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione esistente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale, e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 105).
(13)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Studio sulle opzioni dell'Unione per aggiornare la legislazione esistente in materia di produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale (SWD (2021) 90 final) (solo in EN).
(14)    ICF (2021) Data gathering and analysis to support a Commission study on the Union's options to update the existing legislation on the production and marketing of plant reproductive material; https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/40fa0cd3-a893-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-292773615.
(15)    ICF (2022) Study supporting the Impact Assessment for the revision of the plant and forest reproductive material legislation; https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/475aff7d-a5db-11ed-b508-01aa75ed71a1.
(16)    Regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(17)    GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1.
(18)    GU C 329 del 17.11.1999, pag. 15.
(19)    Posizione del Parlamento europeo del [...] e posizione del Consiglio in prima lettura del [...]. Posizione del Parlamento europeo del [...] e decisione del Consiglio del [...].
(20)    Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).
(21)    Decision of the Council Establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade [ OECD/LEGAL/0355] .
(22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(23)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(24)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).
(26)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
(27)    Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(28)    Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(29)    Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...]).
(30)    Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(31)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(32)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).
(33)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(35)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(36)    FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf .
(37)    FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf .
(38)    Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU [...]).
(39)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(40)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(41)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Bruxelles, 5.7.2023

COM(2023) 415 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)



{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} - {SWD(2023) 415 final}


ALLEGATO I

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Mill.

Pinus canariensis C. Smith

Abies cephalonica Loud.

Pinus cembra L.

Abies grandis Lindl.

Pinus contorta Loud

Abies pinsapo Boiss.

Pinus halepensis Mill.

Acer platanoides L.

Pinus leucodermis Antoine

Acer pseudoplatanus L.

Pinus nigra Arnold

Alnus glutinosa Gaertn.

Pinus pinaster Ait.

Alnus incana Moench.

Pinus pinea L.

Betula pendula Roth.

Pinus radiata D. Don

Betula pubescens Ehrh.

Pinus sylvestris L.

Carpinus betulus L.

Populus spp. e ibridi artificiali tra tali specie

Castanea sativa Mill.

Prunus avium L.

Cedrus atlantica Carr.

Pseudotsuga menziesii Franco

Cedrus libani A. Richard

Quercus cerris L.

Fagus sylvatica L.

Quercus ilex L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Quercus petraea Liebl.

Fraxinus excelsior L.

Quercus pubescens Willd.

Larix decidua Mill.

Quercus robur L.

Larix x eurolepis Henry

Quercus rubra L.

Larix kaempferi Carr.

Quercus suber L.

Larix sibirica Ledeb.

Robinia pseudoacacia L.

Picea abies Karst.

Tilia cordata Mill.

Picea sitchensis Carr.

Tilia platyphyllos Scop.

Pinus brutia Ten.



ALLEGATO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "IDENTIFICATO ALLA FONTE"

A. Requisiti generali: La fonte di semi o il soprassuolo devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle autorità competenti.

B. Requisiti specifici:

1.Tipo di materiale di base

Il materiale di base deve consistere in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza.

2.Entità della popolazione

La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.

3.Origine e regione di provenienza

a)    Nel certificato principale occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione nonché l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica del luogo o dei luoghi in cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione;

b)    l'operatore professionale deve stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base è:

i)    autoctona;

ii)    non autoctona;

iii)    indigena;

iv)    non indigena;

v)    sconosciuta.

Per il materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata l'origine del materiale di base, se conosciuta.

L'autorità competente deve verificare le informazioni fornite dall'operatore professionale.

4.Caratteristiche di sostenibilità

a)    Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;

b)    gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi.



ALLEGATO III

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "SELEZIONATO"

A. Requisiti generali: L'autorità competente deve valutare il soprassuolo rispetto alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione e tenere debitamente conto dei requisiti di cui alla sezione B, a seconda di tale finalità. L'autorità competente deve determinare i criteri di selezione sulla base di tale finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione. Tale finalità deve essere indicata nel registro nazionale dello Stato membro interessato.

B. Requisiti specifici:

1.Origine: occorre stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se il soprassuolo è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se la sua origine è sconosciuta. Per il materiale di base non autoctono/non indigeno, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata.

2.Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

3.Entità della popolazione: per mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata, i soprassuoli devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi.

4.Età e sviluppo: l'età o lo stadio di sviluppo degli alberi nei soprassuoli deve consentire di valutare chiaramente i criteri stabiliti per la selezione degli alberi.

5.Omogeneità: i soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.

6.Caratteristiche di sostenibilità:

a)    i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;

b)    gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse del sito nel luogo in cui si stanno sviluppando.

7.Produzione quantitativa: per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, il volume di legno prodotto deve essere, in linea generale, superiore a quello che si considera come volume medio prodotto in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.

8.Qualità del legno: si deve tenere conto della qualità del legno. La qualità del legno costituisce un criterio essenziale se il materiale forestale di moltiplicazione sarà utilizzato nell'industria forestale per la produzione di legno, mobili o pasta di legno. In tal caso l'autorità competente deve attribuire maggiore importanza a questo criterio.

9.Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, in particolare per quanto riguarda la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

ALLEGATO IV

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "QUALIFICATO"

1.Arboreti da seme

(a)L'autorità competente deve approvare e registrare il tipo e l'obiettivo dello schema di incrocio, lo schema di incrocio dei cloni o delle famiglie componenti e la disposizione in campo, i cloni o le famiglie componenti, l'isolamento e l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi;

(b)l'operatore professionale deve selezionare i cloni o le famiglie componenti per le loro caratteristiche superiori e deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

(c)i cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e definito in modo tale che ogni componente possa essere identificato;

(d)i diradamenti effettuati negli arboreti da seme devono essere descritti, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascun diradamento, e registrati presso l'autorità competente;

(e)l'operatore professionale deve gestire gli arboreti da seme e raccogliere le sementi in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

2.Genitori

(a)L'operatore professionale deve selezionare i genitori per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

(b)l'obiettivo, lo schema di incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;

(c)l'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;

(d)nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.

3.Cloni

(a)I cloni devono essere identificabili per le loro caratteristiche distintive, che devono essere approvate e registrate dall'autorità competente;

(b)il valore dei singoli cloni deve risultare dall'osservazione e dalla valutazione qualitativa delle caratteristiche di tali cloni o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga;

(c)gli ortet utilizzati per la produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori e si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;

(d)ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.

4.Miscugli di cloni

(a)I miscugli di cloni devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3, lettere a), b) e c);

(b)l'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e il materiale iniziale devono essere approvati e registrati dall'autorità competente. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente;

(c)ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.



ALLEGATO V

REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "CONTROLLATO"

1.REQUISITI PER TUTTE LE PROVE

(a)Requisiti generali

Se il materiale di base è un soprassuolo, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato III. Se il materiale di base è costituito da uno o più arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato IV. L'autorità competente deve stabilire i criteri di selezione in base alla finalità prevista per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione.

Gli operatori professionali devono preparare, predisporre ed effettuare le prove previste per l'ammissione del materiale di base. Essi devono interpretare i risultati di tali prove secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. Per le prove comparative l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).

(b)Caratteristiche soggette ad esame

(I)L'operatore professionale deve progettare prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) e deve indicarle per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;

(II)si deve tenere conto in particolare dell'adattamento, della crescita e dei fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altre caratteristiche ritenute importanti tenuto conto della finalità specifica prevista, devono essere valutate in relazione alle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova, comprese le condizioni climatiche attuali e quelle previste per il futuro.

(c)Documentazione

L'operatore professionale deve tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. Detto operatore deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente su richiesta. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.

(d)Predisposizione delle prove

(I)L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;

(II)l'operatore professionale deve condurre ogni esperimento secondo un progetto statistico valido, con un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.

(e)Analisi e validità dei risultati

(I)L'operatore professionale deve analizzare i dati che risultano dagli esperimenti utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e deve presentare i risultati per ciascuna caratteristica esaminata;

(II)il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili;

(III)l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la prova deve designare l'area di diffusione proposta e informare in merito ad eventuali caratteristiche del materiale forestale di moltiplicazione che potrebbero limitarne l'utilità;

(IV)se durante le prove si dimostra che il materiale forestale di moltiplicazione non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base da cui è stato prodotto, compresa in particolare la resistenza/tolleranza agli organismi nocivi per le piante di importanza economica, tale materiale forestale di moltiplicazione non deve essere certificato come materiale "controllato".

2.REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEL MATERIALE DI BASE

(a)Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti del materiale di base seguente: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.

(b)Documentazione

Per l'ammissione del materiale di base è richiesta una documentazione supplementare che fornisce informazioni in merito agli aspetti seguenti:

(I)l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;

(II)lo schema di incrocio utilizzato per ottenere il materiale forestale di moltiplicazione impiegato nelle prove di valutazione.

(c)Procedure di prova

Devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:

(I)il valore genetico di ciascun componente deve essere stimato in due o più siti in cui è effettuata la prova di valutazione, dei quali almeno uno deve trovarsi in un ambiente adatto per l'area di diffusione prevista del materiale forestale di moltiplicazione;

(II)il periodo di prova deve essere di durata sufficiente da consentire l'espressione delle caratteristiche oggetto della prova;

(III)la superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione da commercializzare deve essere calcolata in base a tali valori genetici e allo schema di incrocio specifico;

(IV)le prove di valutazione e i calcoli genetici devono essere approvati dall'autorità competente.

(d)Interpretazione

(I)La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. L'operatore professionale deve definire la popolazione di riferimento nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimento nelle relazioni di prova;

(II)deve essere indicato se il valore genetico stimato del materiale forestale di moltiplicazione è inferiore a quello della popolazione di riferimento per una caratteristica importante.

3.REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

(a)Campionamento del materiale forestale di moltiplicazione

(I)I campioni del materiale forestale di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dal materiale di base che deve essere ammesso;

(II)il materiale forestale di moltiplicazione prodotto mediante moltiplicazione sessuale per le prove comparative deve essere:

-raccolto durante anni di buona fioritura e di buona produzione di sementi e di frutti; e

-raccolto secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

L'impollinazione artificiale può essere utilizzata per la produzione di tale materiale forestale di moltiplicazione.

(b)Prototipi

(I)Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove deve essere possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati, in linea di massima, da materiale di base che ha dato buoni risultati per la finalità prevista per la silvicoltura, al momento in cui ha inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione. I prototipi impiegati per finalità comparative nelle prove devono essere, per quanto possibile:

-soprassuoli selezionati in base ai criteri di cui all'allegato III; o

-materiale di base ufficialmente ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato";

(II)per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie di alberi genitori devono essere comprese tra i prototipi;

(III)ove possibile si devono utilizzare più prototipi. In casi giustificati, un prototipo può essere sostituito dal materiale forestale di moltiplicazione più adeguato tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova;

(IV)gli stessi prototipi devono essere utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.

(c)Interpretazione

(I)Deve essere dimostrata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno una delle caratteristiche importanti;

(II)l'operatore professionale deve indicare se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.

4.AMMISSIONE PROVVISORIA

In base a una valutazione preliminare di prove sui giovani alberi, può essere concessa un'ammissione provvisoria. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce deve essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.

5.ESAMI PRECOCI

Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere accettati dall'autorità competente ai fini di un'ammissione provvisoria o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra la caratteristica misurata e le caratteristiche che normalmente sono valutate nelle prove in ambiente forestale. Le altre caratteristiche da sottoporre a prova devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3.



ALLEGATO VI

CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE COMMERCIALIZZATO IL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTE DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI BASE

Materiale di base

Categoria del materiale forestale di moltiplicazione

(Colore dell'etichetta, se è utilizzata un'etichetta ufficiale colorata)

Identificato alla fonte

(giallo)

Selezionato

(verde)

Qualificato

(rosa)

Controllato

(blu)

Fonte di semi

x

Soprassuolo

x

x

x

Arboreto da seme

x

x

Genitori

x

x

Clone

x

x

Miscuglio di cloni

x

x



ALLEGATO VII

Modifica dell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031

Nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono aggiunte le parti seguenti:

"PARTE G

Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con l'etichetta ufficiale, di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma

1)    Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:

a)    la dicitura "Passaporto delle piante" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)    la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica. Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.

2)    Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.

PARTE H

Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma

1)    Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:

a)    la dicitura "Passaporto delle piante — PZ" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);

b)    immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;

c)    la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica.

Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.

2)    Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza."



ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, primo comma

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quarto comma

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, settimo comma, e articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 4

Articoli 6 e 18

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 21

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 7

Articolo 23

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) ad e)

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafi da 2 a 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 31

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 24

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 23

Articolo 2, paragrafo 2; articolo 4, paragrafi 2 e 6; articolo 5, paragrafo 3

Articolo 24

Articolo 14, paragrafi 1 e 5; articolo 16, paragrafi 5 e 6; articolo 18, paragrafo 4; articolo 21, paragrafo 3; articolo 22, paragrafo 1; articolo 23, paragrafo 1

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 32

Articolo 30

Articolo 33

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Articolo 8

Allegato VIII

Articolo 14