Bruxelles, 11.7.2023

COM(2023) 407 final

2023/0268(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione (UE) 2019/864


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2.Contesto della proposta

2.1.La convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale

Obiettivo della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (di seguito "la convenzione NASCO") è garantire, con l'istituzione della NASCO, la conservazione, la ricostituzione, l'incremento e la gestione razionale del salmone selvatico dell'Atlantico. La convenzione è entrata in vigore il 1° ottobre 1983.

L'Unione europea è parte della convenzione NASCO, avendola ratificata a norma della decisione 82/886/CEE del Consiglio 1 .

2.2.Il consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale

Il consiglio della NASCO, coadiuvato dalle sue tre commissioni (commissione per l'America settentrionale, commissione per l'Atlantico nord-orientale e commissione per la Groenlandia occidentale), è l'organo istituito dalla convenzione NASCO incaricato della conservazione, della ricostituzione, dell'incremento e della gestione razionale del salmone dell'Atlantico mediante la cooperazione internazionale. Esso adotta misure di conservazione e di gestione per le risorse alieutiche di cui è responsabile.

In qualità di membro del consiglio della NASCO e di due delle sue commissioni (commissione per l'Atlantico nord-orientale e commissione per la Groenlandia occidentale), l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. Il consiglio della NASCO delibera all'unanimità.

2.3.Le decisioni del consiglio della NASCO

Il consiglio della NASCO ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione NASCO, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data in cui la NASCO le notifica alle parti contraenti, a meno che una parte contraente non presenti un'obiezione a una data misura entro 60 giorni dalla data di tale notifica.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per la NASCO questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/864 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NASCO per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NASCO. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/864 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 , tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 3 . Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/864 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di NASCO per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/864 del Consiglio.

L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità 4 , di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 5 e della strategia "Dal produttore al consumatore" 6 . Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica 7 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 8 . Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 9 .

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 10 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il consiglio della NASCO, coadiuvato dalle sue commissioni, è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione NASCO.

Gli atti che il consiglio della NASCO è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 13 della convenzione NASCO e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 11 ;

·regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 12 ; e

·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 13 .

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NASCO.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/864 del Consiglio relativa al periodo 2019‑2023.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2023/0268 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione (UE) 2019/864

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (CE) n. 886/82 del Consiglio 14 la Comunità europea ha concluso la convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), che ha istituito l'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale ("NASCO").

(2)Il consiglio della NASCO adotta misure di conservazione e di gestione riguardanti le risorse della pesca di sua competenza. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)In linea con la strategia sulla biodiversità 16 , con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 17 e con la strategia "Dal produttore al consumatore" 18 , è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

(5)La strategia per la plastica 19 fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero 20 mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.

(6)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 21 , la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.

(7)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NASCO è stabilita dalla decisione (UE) 2019/864 del Consiglio 22 . È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.

(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio della NASCO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NASCO potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 23 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 24 e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 .

(9)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NASCO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NASCO, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del consiglio dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni del consiglio della NASCO avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale del consiglio della NASCO del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/864 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)

   Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    COM(2011) 424 del 13.7.2011.
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).
(8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
(9)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
(10)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(11)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(12)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(13)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
(14)    Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).
(15)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
(17)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
(19)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).
(20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
(21)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
(22)    Decisione (UE) 2019/864 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO), e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (NASCO) (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 54).
(23)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(24)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(25)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Bruxelles, 11.7.2023

COM(2023) 407 final

ALLEGATI

della

proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale e che abroga la decisione (UE) 2019/864


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO)

1.PRINCIPI

Nell'ambito della NASCO, l'Unione:

(a)garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, in particolare l'articolo 66, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;

(b)promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;

(c)contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";

(d)persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;

(e)agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

(f)si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 1 ;

(g)si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani 2 per quanto riguarda la conservazione della biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta 3 ;

(h)si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NASCO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della NASCO siano conformi agli obiettivi della convenzione NASCO;

(i)promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

(j)persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

(k)mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

(l)promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la NASCO, le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati, in particolare, promuove il coordinamento con l'OSPAR, di cui l'Unione è parte contraente;

(m)promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi.

2.ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NASCO:

(a)misure volte a promuovere la conservazione e il pieno ripristino della biodiversità, la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;

(b)misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione NASCO basate sui migliori pareri scientifici disponibili, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dalla NASCO, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

(c)misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;

(d)misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;

(e)misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della NASCO, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;

(f)misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione NASCO conformemente alla convenzione NASCO, tenendo conto degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

(g)misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;

(h)misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

(i)raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

(j)approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

(k)approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona di regolamentazione;

(l)misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NASCO.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione

nelle riunioni dell'Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale

Prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, quando tale organo è chiamato ad adottare atti che possono diventare vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione del consiglio della NASCO, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione del consiglio della NASCO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.
(3)    15973/22 del 13.12.2022.