COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.7.2023
COM(2023) 402 final
2023/0237(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2023) 269 final} - {SWD(2023) 240 final} - {SWD(2023) 241 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Dal 1953, unitamente all'evoluzione dell'Unione europea, le statistiche europee hanno svolto un ruolo sempre più importante a sostegno delle attività, delle politiche e degli atti normativi dell'UE, dalla loro concezione e attuazione al loro monitoraggio e valutazione.
L'attuale quadro giuridico che disciplina le statistiche europee è il regolamento (CE) n. 223/2009, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009. È stato riveduto nel 2015 a rafforzamento della governance globale del sistema statistico europeo (SSE) e in particolare della sua indipendenza professionale. Da allora tale governance rafforzata si è dimostrata efficace.
Le recenti crisi finanziarie, migratorie e della COVID-19 seguite dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina hanno tuttavia amplificato le richieste e le aspettative di statistiche europee più tempestive e dettagliate, necessarie per orientare il processo decisionale dell'UE e garantire la migliore risposta possibile dell'UE alle crisi. Di recente l'UE ha adottato diverse iniziative legislative per istituire meccanismi globali di risposta alle crisi attraverso proposte quali il meccanismo di protezione civile, l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), il meccanismo di correzione del mercato o lo strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI).
Allo stesso tempo l'SSE opera in un contesto caratterizzato da una profonda trasformazione digitale che ha dato origine a nuove esigenze di informazione e all'emergere di numerose fonti di dati digitali. Tali fonti, pronte per essere sfruttate, possono contribuire a generare statistiche europee in grado di soddisfare dette esigenze in modo più efficiente, esteso e tempestivo. Ciò può, a sua volta, aumentare la crescita economica, stimolare l'innovazione, sostenere il controllo democratico e il benessere generale della società.
Di conseguenza le aspettative degli utenti nei confronti delle statistiche europee sono cambiate, con una domanda crescente di informazioni più dettagliate, prodotte più velocemente, con una frequenza maggiore e che forniscano informazioni più approfondite a sostegno delle politiche dell'UE basate su dati concreti. Anche le nuove norme sulla protezione dei dati del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e i nuovi parametri di tutela della vita privata sono diventati elementi chiave di questo nuovo ambiente. Poiché gli attuali metodi di produzione delle statistiche europee si limitano alle fonti di dati tradizionali (ad esempio indagini e dati amministrativi), questa crescente richiesta è diventata difficile, se non impossibile, da soddisfare, anche assegnando risorse supplementari alle autorità statistiche.
L'obiettivo generale della presente proposta consiste pertanto nel rendere pronto per il futuro il quadro giuridico che disciplina le statistiche europee e migliorare significativamente la capacità di reazione dell'SSE al fabbisogno di dati. L'SSE sarà in grado di produrre statistiche più pertinenti, disponibili in tempi più rapidi e più dettagliate, migliorando l'efficienza e riducendo i costi e gli oneri a carico degli Stati membri e dei partecipanti alle indagini. L'iniziativa mira inoltre a fornire un meccanismo e strumenti che consentano all'SSE di reagire rapidamente e in modo collettivo e coordinato alle richieste urgenti di dati in tempi di crisi.
Più nello specifico, la proposta mira a consentire alle autorità statistiche di sfruttare appieno il potenziale delle tecnologie e delle fonti di dati digitali consentendone il riutilizzo per le statistiche europee. La proposta contribuirà a rendere l'SSE più efficiente ed efficace promuovendo la condivisione dei dati e rafforzandone il coordinamento, a mantenere rigorosamente il segreto statistico e la riservatezza dei dati, ad aggiornare i compiti dei partner dell'SSE e a delineare i possibili ruoli per sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale per una produzione di statistiche più efficiente in termini di costi e meno onerosa e specificare le nuove funzioni che le autorità statistiche potrebbero svolgere negli ecosistemi di dati europei e nazionali emergenti, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è pienamente coerente con le disposizioni vigenti della normativa dell'UE in materia di statistiche.
•Coerenza con altre politiche dell'UE
La presente proposta è coerente con le norme vigenti in materia di:
- trattamento dei dati personali (compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD);
- meccanismi rafforzati per aumentare la disponibilità di dati (la normativa sulla governance dei dati);
- orientamento generale volto a mettere i dati a disposizione degli enti pubblici in situazioni di necessità eccezionale, come previsto nella proposta relativa alla normativa sui dati attualmente in discussione;
- tutela della vita privata e riservatezza delle comunicazioni, nonché di tutti i dati (personali o non personali) conservati e accessibili tramite apparecchiature terminali (si tratta della direttiva e-privacy, che sarà sostituita dal regolamento e-privacy attualmente in fase di negoziazione tra il Parlamento europeo e il Consiglio).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche, se necessario, per lo svolgimento delle attività dell'Unione.
L'articolo 338, paragrafo 2, TFUE, stabilisce inoltre i caratteri che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare, vale a dire dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica, senza comportare oneri eccessivi per gli operatori economici.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'UE. Ciò significa che l'UE interviene solo perché un'azione a livello dell'UE sarebbe più efficace rispetto a un'azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale.
Affinché l'SSE sia in grado di produrre statistiche europee più pertinenti, più tempestive e più dettagliate, sono necessarie disposizioni giuridiche a livello dell'UE per mettere a disposizione degli istituti nazionali di statistica (INS) e della Commissione (Eurostat) nuove fonti di dati, in modo che possano elaborare statistiche europee in maniera sostenibile.
Attualmente, laddove gli Stati membri consentono il riutilizzo dei dati detenuti da privati per le statistiche ufficiali, le condizioni e le garanzie variano da uno Stato membro all'altro. Un approccio armonizzato a livello dell'UE apporterebbe chiarezza giuridica e garantirebbe un trattamento equo ai titolari dei dati privati attivi in diversi Stati membri.
Affinché l'SSE sia reattivo alle crisi, è opportuno introdurre riferimenti specifici nel quadro legislativo generale che disciplina le statistiche europee, in modo da consentire una reazione rapida a livello dell'UE e garantire che la risposta alla necessità di statistiche sia coerente in tutti gli Stati membri. Il meccanismo di risposta proposto migliorerebbe l'efficacia attraverso un coordinamento statistico rafforzato, nel rispetto del mandato e delle responsabilità delle autorità statistiche nazionali. Potrebbe inoltre essere utilizzato in aggiunta agli attuali strumenti di risposta alle crisi dell'UE con l'obiettivo di garantire statistiche tempestive e pertinenti per un processo decisionale basato su dati concreti nell'ambito di tali strumenti.
Per ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei cittadini e aumentare l'efficienza e la qualità, è necessario ottimizzare i processi all'interno dell'SSE. Tra tali processi figurano gli accordi in materia di rilevazione e condivisione dei dati relativi a fenomeni che si verificano in più di uno Stato membro, come le attività delle multinazionali.
Senza un ulteriore intervento legislativo a livello dell'UE, i problemi che si sono creati persisteranno e potrebbero gradualmente peggiorare alla luce della crescente digitalizzazione della società e dei cambiamenti nella richiesta degli utenti.
L'UE può pertanto adottare i provvedimenti proposti conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.
L'iniziativa mira a preparare l'SSE per il futuro. È stata giudicata idonea a tal fine, con conseguenti benefici complessivi per la società notevolmente superiori ai costi totali, come dimostrato dalla valutazione d'impatto. Le garanzie procedurali assicurano che la proporzionalità sia applicata in tutte le fasi di attuazione del regolamento (CE) n. 223/2009 riveduto.
L'iniziativa è proporzionata in quanto affronta solo gli ostacoli esistenti all'elaborazione di statistiche europee più tempestive e dettagliate. Coinvolge anche le autorità nazionali, fa affidamento sul loro lavoro e consolida il già forte coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi all'interno dell'SSE. L'opzione strategica prescelta non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati.
•Scelta dello strumento
Dato che l'oggetto della proposta è già disciplinato da un regolamento, che la presente proposta modificherà, lo strumento più appropriato è un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nella preparazione della presente proposta i portatori di interessi sono stati consultati in vari modi. La consultazione pubblica ha raccolto i pareri dei portatori di interessi sulle opzioni per garantire che le statistiche europee siano pronte per il futuro. Sono pervenuti contributi da vari gruppi di portatori di interessi. Le loro opinioni sono riportate in dettaglio nell'allegato del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto.
Una consultazione pubblica è stata effettuata dal 19 luglio al 25 ottobre 2022. In totale sono pervenute 204 risposte valide. I rispondenti si sono espressi a favore di un'azione a livello dell'UE volta a rendere disponibili i dati digitali detenuti dal settore privato al fine di produrre statistiche ufficiali europee, poiché l'83 % di essi ritiene che ciò sia importante o molto importante. L'11 % dei rispondenti ritiene che le statistiche ufficiali europee siano sufficientemente reattive alle richieste crescenti degli utenti, anche durante le emergenze e le crisi pubbliche, mentre il 72 % ritiene che siano piuttosto reattive, ma non abbastanza. Per quanto riguarda le finalità per le quali sarebbe utile una condivisione più semplice e sistematica dei dati tra le autorità statistiche all'interno del sistema statistico europeo, il 72 % dei rispondenti ritiene utile ridurre l'onere di risposta e consentire il riutilizzo dei dati già rilevati. L'85 % dei rispondenti è infine d'accordo o molto d'accordo sul fatto che le autorità statistiche debbano fornire consulenza professionale alle organizzazioni all'interno del proprio ecosistema su questioni relative ai dati e al loro trattamento, tra cui la qualità, il riutilizzo dei dati, la proprietà intellettuale, la riservatezza, la sicurezza e i metadati.
Le opinioni dei portatori di interessi sono state raccolte anche attraverso lo "Studio a sostegno di una valutazione d'impatto per la revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee", basato su materiali quali interviste con i portatori di interessi effettuate tra ottobre e novembre 2022, un sondaggio online (condotto dal 5 ottobre al 7 novembre 2022) e un seminario online con i portatori di interessi che si è svolto l'8 novembre 2022.
In conclusione gli utenti e i produttori di statistiche europee hanno espresso sostegno alla revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 in base alla presente proposta, sebbene i produttori di statistiche (ossia i partner dell'SSE) abbiano notato le conseguenze sul bilancio. Anche il pubblico in generale ha espresso sostegno, dati i notevoli vantaggi per la società, ma poiché i dati del settore privato da riutilizzare per le statistiche europee possono essere, in una certa misura, dati personali, ha chiesto notevoli garanzie di riservatezza, pur riconoscendo che l'SSE già fornisce garanzie molto solide in tale ambito.
Le imprese, in quanto titolari dei dati, potrebbero dover sostenere costi e ritengono pertanto essenziale la tutela dei loro interessi. Sono tuttavia aperte all'opzione prescelta, a condizione che si possa trovare una soluzione equa alla questione della compensazione dei costi. La possibile riduzione dell'onere per le imprese e le famiglie conseguita sostituendo le indagini con l'uso di nuove fonti di dati è apprezzata da tutti.
Infine da anni l'SSE ha ripetutamente chiesto che la questione dell'accesso ai dati detenuti da privati a fini statistici sia affrontata a livello europeo, a partire dal documento di sintesi dell'SSE sull'accesso ai dati di interesse pubblico detenuti da privati del novembre 2017 e più di recente nel documento di sintesi dell'SSE sulla futura proposta relativa alla normativa sui dati.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta è stata sostenuta da molteplici documenti, studi, raccomandazioni, conferenze e altri contributi di esperti, tra cui:
- la relazione del gruppo di esperti sull'agevolazione dell'uso di nuove fonti di dati per le statistiche ufficiali: "Responsabilizzare la società attraverso il riutilizzo dei dati detenuti da privati per le statistiche ufficiali – un approccio europeo";
- lo studio a sostegno di una valutazione d'impatto per la revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee;
- la riunione di alto livello organizzata dalla presidenza francese a Lione il 7 e l'8 aprile 2022 sul tema "Preparare il sistema statistico europeo per il futuro";
- la riunione dei presidenti e dei direttori generali degli INS dell'SSE a Lussemburgo il 18 maggio 2022 per discutere ulteriormente due temi specifici: l'accesso sostenibile ai dati detenuti da privati e la condivisione dei dati nell'SSE per la produzione di statistiche europee.
•Valutazione d'impatto
La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che è stata presentata al comitato per il controllo normativo della Commissione europea il 14 dicembre 2022 e il 6 marzo 2023. Il 27 marzo 2023 il comitato ha espresso un parere positivo con riserva. Oltre a un'opzione strategica dinamica di base (OS 0) che tiene conto della più ampia strategia europea per i dati e non comporta alcuna revisione del regolamento (CE) n. 223/2009, sono state valutate altre due opzioni legislative: l'OS 1, che introduce misure legislative a bassa intensità e l'OS 2, che introduce misure legislative più incisive, imponendo obblighi ai titolari dei dati e alle autorità statistiche nazionali degli Stati membri. Per ciascuna opzione sono state definite diverse misure strategiche specifiche.
La valutazione comparativa delle tre opzioni strategiche ha dimostrato che l'opzione di base (OS 0) ha il risultato meno auspicabile in termini di efficacia, efficienza e coerenza, la prima opzione strategica (OS 1) è la più auspicabile e la seconda opzione strategica si colloca tra le due. Quanto indicato vale per ciascuno degli obiettivi specifici. L'OS 1 è meno efficace ma più efficiente e coerente dell'OS 2. È inoltre più realizzabile e sostenuta dai portatori di interessi, il che indica chiaramente l'OS 1 come opzione prescelta.
L'opzione prescelta comprende misure che:
i) garantiranno un uso sostenibile ed equo delle fonti di dati digitali per le statistiche europee istituendo un meccanismo in base al quale ai titolari dei dati privati può essere richiesto obbligatoriamente di consentire il riutilizzo dei dati in loro possesso ai fini dello sviluppo e della produzione di tali statistiche;
ii) consentiranno di avviare azioni statistiche condotte direttamente a livello dell'UE in risposta alle crisi e a circostanze straordinarie;
iii) imporranno la condivisione dei dati tra i partner dell'SSE a fini statistici, ove pertinente e giustificato;
iv) consentiranno alla Commissione (Eurostat) di condividere i dati con gli INS attraverso un'infrastruttura sicura; e
v) consentiranno agli INS di assumere la governance dei dati nei rispettivi ecosistemi di dati, migliorando in tal modo l'interoperabilità e la standardizzazione dei dati.
•Diritti fondamentali
La valutazione d'impatto non ha individuato alcun potenziale impatto diretto sui diritti fondamentali. L'unico diritto fondamentale che può essere indirettamente a rischio è la protezione dei dati a causa della promozione della condivisione degli stessi e del rafforzamento del coordinamento all'interno dell'SSE. Tale maggiore condivisione dei dati sarà tuttavia organizzata nel rigoroso rispetto del segreto statistico e della riservatezza dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento rispetterà tutte le condizioni e le norme previste dalla normativa in materia di protezione dei dati, quali il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2024 e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione. Il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessario un piano di esecuzione.
In linea con la valutazione d'impatto, l'attuazione del regolamento adottato sarà monitorata e valutata periodicamente. La valutazione d'impatto contiene anche le modalità di monitoraggio, tra cui proposte relative agli indicatori da utilizzare.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Introduzione di nuove definizioni principali o adeguamento di quelle esistenti (proposta di modifica dell'articolo 3)
Si propone di introdurre una nuova definizione: "statistiche multi-fonte" per riflettere il fatto che le statistiche europee possono essere elaborate utilizzando una combinazione di diverse fonti di dati. In tal modo le autorità statistiche potranno cercare la combinazione di fonti di dati primarie più pertinente ed efficace in termini di costi per lo sviluppo e la produzione di varie statistiche ufficiali europee.
Per rispecchiare meglio la realtà dell'era digitale in cui opera l'SSE, si propone inoltre di introdurre nuove definizioni quali "dati", "metadati", "titolari dei dati", "condivisione dei dati" e "fonte di dati". Anche l'attuale definizione di "fini statistici" deve essere adeguata in modo che le attività di ricerca svolte dalle autorità statistiche o la costituzione di basi di campionamento rientrino esplicitamente in tali fini statistici.
Aumento della capacità dell'SSE di reagire rapidamente e in modo collettivo e coordinato alle richieste urgenti di dati in tempi di crisi (proposta di un nuovo articolo 16 bis)
In generale le richieste di statistiche ufficiali più dettagliate e più tempestive, spesso quasi in tempo reale, sono in aumento, ma la capacità di soddisfare tali richieste è particolarmente importante in tempi di crisi, come recentemente accaduto durante la pandemia di COVID-19 e la crisi energetica innescata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Nell'ambito del consueto ciclo di pianificazione, il "periodo di incubazione" di una nuova statistica comprende generalmente diversi anni, ma se la richiesta è urgente e importante, è necessaria una soluzione accelerata con garanzie adeguate per tutti i partner e per la qualità e l'armonizzazione delle informazioni statistiche che ne derivano. L'SSE deve essere in grado di reagire più rapidamente o innovare in modo proattivo per rispondere con statistiche europee a tali richieste politiche eccezionali e non pianificate che non possono essere soddisfatte nell'ambito dell'attuazione del calendario di programmazione settennale del programma statistico europeo. La possibilità per la Commissione di adottare azioni specifiche per attuare il programma statistico europeo conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 non è pertanto sufficiente.
Si propone quindi una nuova disposizione che preveda possibili azioni statistiche a livello europeo per rispondere alle urgenti esigenze di informazione che sorgono in tempi di crisi e a seguito di meccanismi di emergenza attivati secondo le procedure stabilite dal diritto dell'Unione.
In tali situazioni la Commissione (Eurostat) dovrebbe esaminare azioni statistiche temporanee da avviare e condurre a livello europeo, in stretta collaborazione con il comitato dell'SSE. Per i portatori di interessi politici e i responsabili delle politiche il vantaggio di tale maggiore capacità di reazione immediata all'interno dell'SSE consisterebbe nel ricevere in modo sufficientemente tempestivo risultati e informazioni statistici comparabili in tutti gli Stati membri dell'UE.
Tali azioni statistiche possono comprendere la produzione di statistiche basate su nuove rilevazioni temporanee di dati o la messa a disposizione di informazioni supplementari basate su dati esistenti. Tra le azioni possono rientrare anche lo sviluppo di nuove metodologie e altre misure coordinate volte a garantire la continuità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee fornite in tempi di crisi.
Quando individua la necessità di un'azione statistica, la Commissione (Eurostat) deve informare e consultare il comitato dell'SSE in modo tempestivo e trasparente. Gli INS possono decidere di aderire alle azioni statistiche e di parteciparvi. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità per tali azioni statistiche.
Tale disposizione potrebbe inoltre essere utilizzata contestualmente agli strumenti di risposta alle crisi dell'UE già esistenti, con l'obiettivo di garantire statistiche tempestive e pertinenti per un processo decisionale basato su dati concreti nell'ambito di tali strumenti.
Rafforzamento dell'accesso tempestivo ai dati amministrativi per le statistiche europee (proposta di modifica dell'articolo 17 bis)
Si propone di rafforzare l'obbligo per gli organismi pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di consentire agli INS e alle altre autorità nazionali la consultazione, il riutilizzo e l'integrazione a titolo gratuito dei dati amministrativi con tempi e frequenza sufficienti per produrre e trasmettere statistiche alla Commissione (Eurostat) entro i termini e in linea con le prescrizioni in materia di qualità definite nella normativa statistica.
Sono inoltre introdotti un miglioramento e un chiarimento secondo cui alla Commissione (Eurostat) è consentito, su richiesta, consultare e riutilizzare tempestivamente i dati e i metadati pertinenti provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera con gli organismi e le agenzie competenti dell'Unione per specificare i dati e i metadati personalizzati richiesti, le modalità operative per il riutilizzo dei dati e le necessarie garanzie fisiche e logiche.
Garanzia di accesso sostenibile ai dati detenuti da privati che emergono come sottoprodotti dei servizi digitali e dell'internet delle cose per le statistiche europee (proposta di nuovi articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies)
Nei nuovi articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies, nel capitolo III "Produzione di statistiche europee", si propone di introdurre l'obbligo per i titolari dei dati privati di mettere a disposizione degli INS o della Commissione (Eurostat) i dati, su richiesta e a determinate condizioni. Il meccanismo proposto rappresenta un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello europeo che sia efficace nel rendere tali dati disponibili per la produzione di statistiche europee e, al tempo stesso, garantisca la certezza del diritto e riduca al minimo l'onere di risposta per le imprese. Tale meccanismo non pregiudica tuttavia gli obblighi di segnalazione per i rispondenti stabiliti dalla legislazione settoriale, né l'obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali conformemente alla normativa sui dati.
La proposta prevede una procedura di motivazione in due fasi, in base alla quale la necessità di accedere a una nuova fonte di dati dovrà essere stabilita in primo luogo a livello di programma di lavoro annuale del sistema statistico europeo. La motivazione nel programma di lavoro annuale sarebbe una condizione preliminare per la seconda fase in cui gli INS o la Commissione (Eurostat) presenteranno di fatto singole richieste ai titolari dei dati privati affinché mettano a disposizione alcuni dati per l'elaborazione di determinate statistiche (nell'ambito della prima fase di motivazione). Tali richieste dovranno essere commisurate alle esigenze statistiche, indicare chiaramente lo scopo della richiesta e tutelare gli interessi del titolare dei dati privati al quale è richiesto di mettere a disposizione i dati.
Mentre gli INS saranno i principali punti di accesso ai dati detenuti da soggetti privati per l'elaborazione delle statistiche europee, in alcuni casi la Commissione (Eurostat) potrebbe trovarsi in una posizione migliore per essere il primo punto di accesso ai dati delle imprese. Ciò vale in particolare per i settori in cui il metodo di rilevazione dei dati dell'SSE potrebbe essere più efficace, ad esempio quando i dati sono detenuti da imprese operanti su scala dell'Unione. La proposta mira inoltre a stabilire un obbligo di cooperazione e di assistenza reciproca tra gli INS al fine di evitare richieste eccessive ai titolari dei dati privati e di garantire un metodo di minimizzazione dei dati.
Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di specificare, mediante atti di esecuzione, le modalità di messa a disposizione dei dati, quali il formato dei dati, le prescrizioni in materia di metadati, un modello comune da utilizzare al momento della presentazione di una richiesta o l'effettiva modalità di accesso ai dati, con l'obbligo di fornire i dati che contempli chiaramente diverse possibilità, tra cui la trasmissione dei dati, l'uso di un quadro di calcolo sicuro di una terza parte o l'invio di un algoritmo al titolare dei dati privati.
Le disposizioni specificano gli obblighi degli INS e della Commissione (Eurostat) nel riutilizzare i dati messi a disposizione per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee. In particolare gli INS e la Commissione (Eurostat) dovrebbero utilizzare tali dati esclusivamente a fini statistici, nel rispetto dei principi del segreto statistico e dell'efficacia in termini di costi, senza condividerli con terzi, salvo previo consenso del titolare dei dati. Gli INS e la Commissione (Eurostat) adottano inoltre misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali, nonché per considerare altre legittime preoccupazioni dei titolari dei dati privati, compresi i costi e gli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati. La Commissione (Eurostat) pubblica una descrizione dei principali tipi di costi connessi al trattamento dei dati per i quali può essere concessa una compensazione al titolare dei dati, nonché la metodologia per il calcolo di tali costi.
Promozione della condivisione dei dati all'interno dell'SSE (proposta di un nuovo articolo 17 septies)
Si propone di introdurre nell'attuale capitolo III "Produzione di statistiche europee" nuove disposizioni sulla condivisione dei dati tra gli INS e tra gli INS e la Commissione (Eurostat), esclusivamente allo scopo di sviluppare e produrre statistiche europee e di migliorarne la qualità, ove pertinente e necessario, ad esempio in casi quali l'osservazione di fenomeni transfrontalieri che non possono essere misurati come somma delle stime nazionali.
La condivisione dei dati è considerata un modo per aumentare l'accesso alle fonti di dati all'interno dell'SSE sia per lo sviluppo che per la produzione di statistiche, nonché per sostenere le finalità di analisi dei dati. Gli INS e la Commissione (Eurostat) che partecipano alla condivisione dei dati all'interno dell'SSE forniscono tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la protezione fisica e logica della riservatezza dei dati. La condivisione dei dati dovrebbe essere agevolata dall'uso di un'infrastruttura sicura che garantisca l'integrità tecnica e la riservatezza del trattamento dei dati.
Quando i dati in questione sono riservati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento o sono dati personali ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, la condivisione di tali dati è consentita e può avvenire su base volontaria, facendo ricorso a tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata.
Sviluppo di statistiche europee (proposta di un nuovo capitolo III bis sullo "Sviluppo di statistiche europee" con un nuovo articolo 17 octies)
La proposta introduce un nuovo capitolo III bis sullo "Sviluppo di statistiche europee" che affronta la questione delle statistiche in fase di sviluppo, talvolta denominate "statistiche sperimentali". L'obiettivo è creare un quadro a norma del quale le statistiche europee possano essere sviluppate in settori specifici nell'ambito di uno sforzo collettivo dell'SSE, integrando progressivamente nuove tecnologie e informazioni. La Commissione (Eurostat) può avviare, in stretta collaborazione con il comitato dell'SSE, lo sviluppo di nuovi risultati e nuove informazioni statistici in modo coordinato in tutto l'SSE.
Diffusione delle statistiche europee (proposta di un nuovo paragrafo 4 all'articolo 18)
Si propone di trarre vantaggio dal fatto che gli Stati membri pubblicheranno talvolta statistiche europee a livello nazionale prima dei termini di trasmissione stabiliti nella pertinente legislazione settoriale. Una volta pubblicati tali dati, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere in grado di diffondere gli stessi dati immediatamente dopo, contribuendo in tal modo ad aumentare la tempestività a livello europeo, purché rispettino le definizioni e la classificazione pertinenti.
Riutilizzo dei dati accessibili al pubblico (proposta di modifica dell'articolo 25)
Per garantire un uso più efficiente dei dati accessibili al pubblico, si propone di modificare la formulazione dell'articolo 25.
Nuove funzioni degli INS nei quadri nazionali di governance dei dati (proposta di un nuovo articolo 26 bis)
Si propone inoltre che, conformemente al principio di sussidiarietà, gli INS possano assumere funzioni a livello nazionale nei quadri nazionali di governance dei dati, comprese quelle previste nella normativa sulla governance dei dati, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme e di individuare nuove fonti di dati da utilizzare per le statistiche in fase di sviluppo. Tali funzioni devono essere attuate conformemente ai principi statistici stabiliti nel presente regolamento.
Clausola di valutazione e riesame (proposta di un nuovo articolo 27 bis)
In linea con l'accordo "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, si propone di inserire una clausola di riesame.
2023/0237 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il quadro giuridico a livello dell'Unione per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.
(2)Il regolamento (CE) n. 223/2009 è stato modificato nel 2015 per rafforzare ulteriormente la governance del sistema statistico europeo (SSE), in particolare la sua indipendenza professionale, e da allora la governance rafforzata si è dimostrata efficace.
(3)La trasformazione digitale ha introdotto una realtà radicalmente diversa e creato un nuovo ambiente con nuove esigenze in materia di statistiche europee. La recente crisi della COVID-19 e la crisi energetica innescata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina hanno amplificato le richieste e le aspettative di statistiche europee più tempestive, più frequenti e più dettagliate, necessarie per orientare il processo decisionale dell'UE e garantire la migliore risposta possibile dell'Unione alle crisi.
(4)Per rispondere alle crescenti aspettative in materia di statistiche europee più tempestive, più frequenti e più dettagliate, nonché di risposte più rapide e coordinate dell'SSE alle esigenze statistiche urgenti in tempi di crisi, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 223/2009. Scopo del presente regolamento è garantire la costante pertinenza delle statistiche europee tenendo conto delle esigenze più complesse e in evoluzione degli utenti, in particolare sfruttando appieno il potenziale delle fonti di dati e delle tecnologie digitali, consentendone il riutilizzo per le statistiche europee, rendendo l'SSE più agile e in grado di rispondere in modo efficace e rapido alle crisi, promuovendo la condivisione dei dati e rafforzando il coordinamento tra i partner dell'SSE.
(5)Per rispecchiare la realtà odierna e l'era digitale in cui opera l'SSE, è opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 223/2009 definizioni nuove o aggiornate per chiarire i concetti di "dati", "metadati", "titolari dei dati", "riutilizzo dei dati", "condivisione dei dati", "fonte di dati", "statistiche multi-fonte", "uso a fini statistici" e "crisi".
(6)La recente pandemia di COVID-19 ha dimostrato che statistiche europee tempestive, affidabili e comparabili sono essenziali per l'efficacia della risposta delle autorità pubbliche alle situazioni di emergenza. L'SSE dovrebbe pertanto avere la possibilità di avviare rapidamente azioni coordinate qualora emergano esigenze urgenti in materia di dati e statistiche al di fuori del quadro di pianificazione regolare, soprattutto in tempi di crisi. In tale situazione il titolare dei dati dovrebbe rendere disponibili, su richiesta, dati per un istituto nazionale di statistica (INS) o la Commissione (Eurostat) che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti, conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa sui dati.
(7)L'accesso a nuove fonti di dati che emergono come sottoprodotti dei servizi digitali e dell'internet delle cose e il riutilizzo di tali fonti stanno diventando fondamentali per produrre statistiche europee tempestive, adeguatamente frequenti e sufficientemente dettagliate in modo più efficiente e meno oneroso. Dovrebbe pertanto essere garantito l'accesso a nuove fonti di dati in generale e in particolare a dati detenuti da soggetti privati per lo sviluppo e la produzione di statistiche ufficiali europee in modo sostenibile e secondo norme eque, chiare e prevedibili.
(8)L'accesso a nuove fonti di dati, in particolare ai dati detenuti da privati, è una richiesta di lunga data dell'SSE, come dimostrano il documento di sintesi dell'SSE sull'accesso ai dati di interesse pubblico detenuti da privati del novembre 2017 e il documento di sintesi dell'SSE sulla futura proposta relativa alla normativa sui dati del giugno 2021.
(9)Il riutilizzo dei dati detenuti da privati e di altre nuove fonti di dati dovrebbe essere soggetto a rigorose garanzie giuridiche, tecniche e procedurali, compresa l'applicazione di un elevato livello di sicurezza, riservatezza e rispetto della vita privata, come già sancito dal regolamento (CE) n. 223/2009. La possibilità di chiedere l'accesso a dati detenuti da privati dovrebbe essere limitata solo agli istituti nazionali di statistica (INS), che agiscono in proprio o per conto di un'altra autorità nazionale dell'SSE, e alla Commissione (Eurostat), e come prerequisito dovrebbe essere stabilita in un programma di lavoro annuale e limitata ai casi in cui, da un lato, i dati richiesti sono necessari per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee e, dall'altro, non possono essere ottenuti facilmente in altro modo o il riutilizzo dei dati comporterebbe una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e delle altre imprese.
(10)Le richieste di dati da parte degli INS o della Commissione (Eurostat) dovrebbero essere trasparenti e proporzionate in termini di portata e livello di dettaglio. A tale riguardo occorre precisare e spiegare lo scopo della richiesta, l'uso previsto dei dati richiesti, la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere resi disponibili, nonché le modalità operative per la loro messa a disposizione.
(11)Con le richieste di dati, l'INS o la Commissione (Eurostat) dovrebbero invitare il titolare dei dati a un dialogo per specificare i parametri concreti delle richieste di dati, le disposizioni, le misure intese a compensare i potenziali costi sostenuti per mettere a disposizione i dati, nonché le misure organizzative e tecniche volte a proteggere la riservatezza dei dati e i segreti commerciali, al fine di concludere un accordo su tali aspetti. Se non si conclude alcun accordo entro tre mesi, l'INS o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di adottare una decisione che imponga al titolare dei dati privati di mettere a disposizione i dati. Se il titolare dei dati, intenzionalmente o per negligenza, non trasmette i dati richiesti entro il termine stabilito o trasmette dati inesatti, incompleti o fuorvianti, l'INS o la Commissione dovrebbero avere la possibilità di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'interesse pubblico perseguito. Le sanzioni adottate dagli INS dovrebbero essere equivalenti alle sanzioni applicate in caso di violazione di norme nazionali analoghe. Tutte le decisioni adottate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le ammende adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 261 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(12)Inoltre si dovrebbe incoraggiare un'ulteriore integrazione delle statistiche e delle informazioni geospaziali per consentire un uso più efficiente delle risorse e una migliore integrazione dei dati da parte di diverse organizzazioni pubbliche e per produrre nuovi risultati statistici, come l'analisi spaziale, la visualizzazione e la diffusione dei dati. Tali risultati sosterranno il processo decisionale e il monitoraggio degli obiettivi politici sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.
(13)È necessario garantire che gli organismi pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentano alle autorità statistiche nazionali di consultare, riutilizzare e integrare gratuitamente tali dati in tempo e con frequenza sufficiente per produrre e trasmettere statistiche alla Commissione (Eurostat) entro i termini e in linea con le prescrizioni in materia di qualità definite nella normativa statistica dell'Unione.
(14)Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportassero il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente dell'UE in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento dovrebbero solitamente essere aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.
(15)Il trattamento di dati personali da parte delle autorità statistiche nazionali ai fini delle statistiche ufficiali, considerato di interesse pubblico, dovrebbe essere oggetto di deroghe e soggetto a garanzie adeguate, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Ad esempio un ulteriore trattamento di dati personali a fini statistici non dovrebbe essere considerato incompatibile con le finalità iniziali per le quali tali dati sono stati raccolti. In tale contesto le garanzie particolari che dovrebbero essere applicate quando la condivisione dei dati a norma del presente regolamento richiede il trattamento di dati personali, comprendono i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui al regolamento (UE) 2016/679. A tale proposito i dati dovrebbero essere condivisi avvalendosi dell'uso di tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata specificamente concepite per attuare tali principi.
(16)Per essere all'avanguardia nella progressiva integrazione delle nuove tecnologie e informazioni e garantire in tal modo la costante pertinenza delle statistiche europee, è opportuno stabilire norme in base alle quali, nell'ambito di uno sforzo collettivo dell'SSE, le statistiche possano essere sviluppate in settori specifici al fine di integrarle nella produzione regolare di statistiche europee. Sebbene non soddisfino necessariamente tutti i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, tali statistiche dovrebbero essere trattate come statistiche europee.
(17)Pur cercando di innovare costantemente e sviluppare nuovi risultati statistici, le autorità statistiche nazionali dovrebbero tenere nella massima considerazione le esigenze degli utenti espresse in particolare dai consigli nazionali degli utenti delle statistiche. A livello dell'UE il comitato consultivo europeo di statistica, istituito con decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quale organismo principale dell'Unione che rappresenta gli utenti, i rispondenti e i produttori di statistiche europee, dovrebbe essere informato dalla Commissione sul modo in cui ha tenuto conto dei propri pareri, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di nuove statistiche europee.
(18)Le autorità statistiche dovrebbero inoltre promuovere, a livello sia nazionale che europeo, una stretta cooperazione interdisciplinare, strutturata e duratura con gli istituti accademici e di ricerca, in particolare nello sviluppo di nuove statistiche, nella verifica di nuovi metodi e nuove tecnologie e nella promozione dell'innovazione e della sperimentazione.
(19)Data la fiducia concessa agli INS e la loro elevata competenza tecnica in materia di gestione, qualità e protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, conformemente al principio di sussidiarietà, ad assegnare agli INS determinate funzioni nei quadri nazionali di governance dei dati, comprese quelle previste nella normativa sulla governance dei dati, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme. A tale proposito è opportuno ricordare e rafforzare, ove pertinente, il coinvolgimento degli INS nella progettazione iniziale, nello sviluppo successivo e nella cessazione dell'uso dei registri amministrativi, al fine di garantire, tra l'altro, la coerenza e la qualità dei dati e ridurre al minimo l'onere di segnalazione.
(20)I dati lecitamente accessibili al pubblico non dovrebbero essere considerati riservati se utilizzati a fini statistici.
(21)Ai fini di una maggiore tempestività a livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) dovrebbe essere autorizzata a diffondere le statistiche europee degli Stati membri non appena pubblicate a livello nazionale, anche se ciò è avvenuto prima dei termini per la presentazione delle statistiche stabiliti nella pertinente legislazione settoriale dell'Unione.
(22)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la modifica del quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire al fine di conseguire tale obiettivo in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le azioni statistiche temporanee da realizzare, tra cui le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità, le disposizioni tecniche generali per mettere a disposizione degli INS e della Commissione (Eurostat) i dati detenuti da privati e gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(24)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il [xxx].
(25)Il comitato del sistema statistico europeo (SSE) è stato consultato,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 223/2009
Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:
(1)l'articolo 3 è così modificato:
a)
sono inseriti i punti 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies seguenti:
"4 bis) "dati": qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti e informazioni;
4 ter) "metadati": qualsiasi dato che definisce e descrive altri dati e processi o che è utilizzato in tal modo;
4 quater) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto, conformemente alla pertinente normativa nazionale o dell'UE che applica il diritto dell'Unione, o la capacità di mettere a disposizione determinati dati;
4 quinquies) "riutilizzo dei dati": l'uso, da parte delle autorità statistiche nazionali e della Commissione (Eurostat), dei dati detenuti e messi a disposizione dai titolari dei dati per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;
4 sexies) "condivisione dei dati": la messa a disposizione di dati o l'autorizzazione al riutilizzo degli stessi da parte di un'autorità statistica a un'altra autorità statistica ai fini dell'uso congiunto o individuale di tali dati per finalità statistiche;";
b)
sono inseriti i punti 5 bis, 5 ter e 5 quater seguenti:
"5 bis) "fonte di dati": una fonte che fornisce dati pertinenti, di per sé o in combinazione con dati provenienti da altre fonti, per lo sviluppo e la produzione di statistiche, tra cui indagini, censimenti, dati amministrativi o dati messi a disposizione dai titolari dei dati su richiesta;
5 ter) "accesso ai dati": il trattamento, da parte di un istituto nazionale di statistica o della Commissione (Eurostat), di dati forniti da un titolare dei dati privati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici od organizzativi, senza richiedere necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di tali dati;
5 quater) "statistiche multi-fonte": statistiche sviluppate o prodotte sulla base di una varietà di fonti di dati, anche mediante tecniche di modellizzazione;";
c) il punto 8 è sostituito dal seguente:
"8. "uso a fini statistici": l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici, anche per la ricerca e le attività scientifiche correlate o per la costituzione di basi di campionamento;";
d)
è inserito il seguente punto 8 bis:
"8 bis) "crisi": una situazione di forte impatto o di rilevanza politica che genera una richiesta immediata e imprevista di statistiche europee;";
(2)è inserito il seguente articolo 16 bis:
"Articolo 16 bis
Risposta statistica alle crisi
1.
La Commissione (Eurostat) esamina le azioni statistiche temporanee e, se del caso, le realizza secondo le procedure di cui al presente articolo, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) è necessario rispondere alle urgenti esigenze di informazione derivanti da una crisi e a seguito di meccanismi di emergenza, esistenti o futuri, attivati conformemente agli atti giuridici dell'Unione, quali:
i) la protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio;
ii) il meccanismo unionale di protezione civile a norma della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
iii) il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio;
iv) il quadro di emergenza a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio;
v) il meccanismo di correzione del mercato a norma del regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio;
vi) la modalità di emergenza a norma del regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio (da adottare);
b) tali esigenze urgenti di informazione non possono essere soddisfatte nell'ambito del programma statistico europeo.
2.
Le azioni statistiche temporanee di cui al paragrafo 1 sono svolte dalla Commissione (Eurostat) a livello dell'Unione e possono comprendere:
a) la produzione di statistiche europee basate su nuove rilevazioni dei dati;
b) la messa a disposizione di nuovi indicatori e nuove informazioni statistici basati sui dati esistenti;
c) lo sviluppo di metodologie statistiche armonizzate e i relativi orientamenti metodologici, al fine di garantire che le statistiche degli Stati membri siano comparabili e coerenti;
d) un'altra azione coordinata a livello dell'Unione volta a fornire una risposta statistica tempestiva e pertinente alla situazione specifica.
3.
Nel valutare la necessità di azioni statistiche temporanee, la Commissione (Eurostat) informa e consulta tempestivamente il comitato dell'SSE e tiene conto del suo orientamento professionale.
4.
Gli INS possono decidere, separatamente e a titolo volontario, di partecipare a tali azioni statistiche temporanee, ma, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la pertinenza e la copertura sufficiente di tali azioni a livello dell'Unione. Nel partecipare ad azioni statistiche temporanee, gli INS rispettano le prescrizioni comuni in materia di calendario, frequenza e qualità dei dati nazionali da fornire alla Commissione (Eurostat).
5.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire le azioni statistiche temporanee e la procedura per realizzarle, comprese le pertinenti prescrizioni in materia di calendario, frequenza e qualità che devono essere applicate dagli INS che partecipano all'azione statistica temporanea. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
6.
Le misure adottate a norma del paragrafo 5 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 24 mesi.";
(3)all'articolo 17 bis, il titolo è sostituito dal seguente:
"Accesso, riutilizzo e integrazione dei dati amministrativi per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee";
(4)all'articolo 17 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Gli organismi pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee consentono agli INS e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 di consultare, riutilizzare e integrare gratuitamente tali dati e i metadati pertinenti, in modo tempestivo e con una frequenza sufficiente ai fini della produzione e della trasmissione di statistiche alla Commissione (Eurostat) entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità stabilite dalla normativa statistica dell'Unione.";
(5)all'articolo 17 bis è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis.
Ai fini del presente regolamento, alla Commissione (Eurostat) è consentito, su richiesta, consultare, riutilizzare e integrare tempestivamente i dati e i metadati pertinenti provenienti dalle banche dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti dagli organismi e dalle agenzie dell'Unione, fatti salvi gli atti dell'Unione che istituiscono tali banche dati e sistemi di interoperabilità. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera con gli organismi e le agenzie competenti dell'Unione per specificare i dati e i metadati personalizzati richiesti, le modalità operative per il riutilizzo dei dati e le necessarie garanzie fisiche e logiche.";
(6)all'articolo 17 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Gli INS e i titolari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione. Tali meccanismi prevedono inoltre la possibilità per gli INS di effettuare controlli sulla qualità dei dati e di produrre quadri statistici basati sui pertinenti dati amministrativi.";
(7)sono inseriti gli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies, 17 sexies e 17 septies seguenti:
"Articolo 17 ter
Obbligo per i titolari dei dati privati di mettere a disposizione i dati per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee
1.
Fatti salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell'Unione e l'obbligo per i titolari dei dati di mettere a disposizione dati in caso di necessità eccezionali conformemente alla normativa sui dati, un INS o la Commissione (Eurostat) può chiedere a un titolare dei dati privati di rendere disponibili i dati e i metadati pertinenti per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee se il programma di lavoro annuale ha stabilito le condizioni seguenti:
a) i dati richiesti sono necessari per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee; e
b) i dati non possono essere ottenuti facilmente con mezzi alternativi, come le indagini o il riutilizzo dei dati amministrativi, o tale riutilizzo comporterà una notevole riduzione dell'onere di risposta a carico dei titolari dei dati e di altre imprese.
2.
In qualità di coordinatore del sistema statistico nazionale, un INS può presentare una richiesta di dati a un titolare dei dati privati per conto di un'altra autorità nazionale, quando i dati richiesti sono necessari per le statistiche europee sviluppate e prodotte da detta autorità nazionale.
3.
Gli INS e la Commissione (Eurostat) cooperano e si assistono reciprocamente al fine di evitare richieste eccessive ai titolari dei dati privati e di determinare chi deve presentare le richieste di dati. In particolare la richiesta di dati è presentata a un titolare dei dati privati dalla Commissione (Eurostat), di concerto con gli INS, quando tale approccio è più efficiente, ad esempio nel caso di titolari dei dati che operano su scala dell'Unione.
4.
La Commissione (Eurostat) può, di concerto con gli INS, istituire un'infrastruttura sicura per agevolare l'ulteriore condivisione con gli INS dei dati cui è stato accordato l'accesso conformemente al paragrafo 2.
5.
Il presente articolo non si applica alle piccole imprese e alle microimprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Articolo 17 quater
Richieste di dati e modalità di messa a disposizione dei dati per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee
1.
Nel richiedere i dati conformemente all'articolo 17 ter, gli INS o la Commissione (Eurostat):
a) specificano quali sono i dati richiesti;
b) dimostrano l'esigenza statistica per la quale sono richiesti i dati conformemente all'articolo 17 ter, paragrafo 1;
c) specificano la frequenza e i termini entro i quali i dati devono essere messi a disposizione;
d) specificano le modalità operative per la messa a disposizione dei dati;
e) invitano il titolare dei dati a partecipare al dialogo a norma del paragrafo 3.
2.
Le richieste di dati di cui al paragrafo 1:
a) rispettano il principio della minimizzazione dei dati e sono proporzionate alle esigenze statistiche in termini di livello di dettaglio, volume e frequenza dei dati;
b) riguardano, per quanto possibile, dati non personali.
3.
A seguito di una richiesta di dati di cui al paragrafo 1, tra l'INS o la Commissione (Eurostat) e il titolare dei dati interessato si apre un dialogo per discutere aspetti quali il livello di aggregazione dei dati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, le misure di sicurezza e di tutela della riservatezza, nonché gli aspetti relativi a un'eventuale compensazione dei costi, al fine di concludere un accordo su tali aspetti.
4.
Se non è concluso alcun accordo entro tre mesi dalla notifica della richiesta di dati di cui al paragrafo 1 l'INS o la Commissione possono chiedere al titolare dei dati privati, mediante decisione, di mettere a disposizione i dati. La decisione è specifica conformemente al paragrafo 1, lettere da a) a d), e tiene conto delle questioni sulle quali le parti possono aver concordato durante il dialogo con il titolare dei dati. La decisione può anche prevedere una compensazione dei costi sostenuti dal titolare dei dati privati che non superi i costi marginali legati ai preparativi richiesti per la messa a disposizione dei dati. Il termine per la messa a disposizione dei dati non può essere inferiore a 15 giorni. Prima di adottare la decisione, l'INS o la Commissione dà al titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle misure che l'INS o la Commissione intendono adottare. La decisione indica le ammende di cui al paragrafo 6 e i relativi mezzi di ricorso.
5.
Fatti salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti nella legislazione statistica settoriale dell'Unione, il titolare dei dati mette a disposizione dell'INS o della Commissione (Eurostat) i dati pertinenti entro il termine specificato nella decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
6.Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure appropriate per garantire la corretta applicazione delle decisioni adottate a norma del paragrafo 4. Tali misure possono includere l'imposizione di ammende qualora il titolare dei dati privati, intenzionalmente o per negligenza, non fornisca i dati richiesti mediante decisione entro il termine stabilito o fornisca dati inesatti, incompleti o fuorvianti. Nel fissare l'importo delle ammende, lo Stato membro e la Commissione tengono conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione dell'infrazione.
7.
In ottemperanza al paragrafo 6 la Commissione può adottare decisioni che irrogano ammende fino a un massimo di 25 000 EUR. In caso di reiterazione entro tre anni, l'ammenda può arrivare 50 000 EUR. La Commissione può pubblicare orientamenti sul calcolo di tale ammenda.
8.
La Commissione può adottare una decisione che impone un'ammenda entro un anno dal termine per la presentazione dei dati stabilito nella decisione a norma del paragrafo 4 se il titolare dei dati non presenta i dati o entro un anno dalla presentazione di dati inesatti, incompleti o fuorvianti.
Il potere della Commissione di applicare le decisioni che irrogano un'ammenda è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
9.
Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, gli Stati membri e la Commissione danno al titolare dei dati la possibilità di essere ascoltato in merito alle constatazioni preliminari e alle misure che lo Stato membro o la Commissione intendono adottare in considerazione di tali constatazioni.
10.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche generali di messa a disposizione dei dati a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 17 quinquies
Esame da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea delle decisioni che irrogano ammende
A norma dell'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per esaminare le decisioni con le quali la Commissione irroga un'ammenda. Essa può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda irrogata.
Articolo 17 sexies
Obblighi degli INS e della Commissione (Eurostat) nel riutilizzo dei dati messi a disposizione per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee
1.
Gli INS e la Commissione (Eurostat) utilizzano i dati messi a disposizione conformemente all'articolo 17 ter per lo sviluppo e la produzione di statistiche europee:
a) esclusivamente a fini statistici;
b) nel rispetto dei principi del segreto statistico e dell'efficacia in termini di costi; e
c) con l'obbligo di non condividerle con terzi, salvo previo consenso del titolare dei dati.
2.
Gli INS e la Commissione (Eurostat):
a) adottano misure adeguate per tutelare il segreto statistico e i segreti commerciali e per considerare altre legittime preoccupazioni dei titolari dei dati privati, compresi i costi e gli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati;
b) attuano, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati.
3.
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano a un'altra autorità nazionale che abbia ricevuto dati a seguito di una richiesta presentata per suo conto da un INS a norma dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.
4.
La Commissione (Eurostat) pubblica una descrizione dei principali tipi di costi connessi al trattamento dei dati per i quali può essere concessa una compensazione al titolare dei dati e la metodologia per il calcolo di tali costi.
Articolo 17 septies
Condivisione dei dati nell'SSE
1.
I dati sono condivisi tra gli INS e tra gli INS e la Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee.
2.
La condivisione dei dati avviene su richiesta di un INS o della Commissione (Eurostat) ove ciò sia pertinente e necessario. I dati sono condivisi anche quando la richiesta è avanzata da un INS per conto di un'altra autorità nazionale e i dati sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e per migliorare la qualità delle statistiche europee sviluppate e prodotte da detta autorità nazionale.
3.
Gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali pertinenti, che partecipano alla condivisione dei dati all'interno dell'SSE, forniscono tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la protezione fisica e logica dei dati riservati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per facilitare la condivisione dei dati. Gli INS e, se del caso, le altre autorità nazionali possono utilizzare tale infrastruttura sicura per la condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1.
4.
Quando i dati in questione sono riservati ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento o sono dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, la condivisione di tali dati è consentita e può avvenire su base volontaria, purché soddisfi tutte le condizioni seguenti:
(a)si basi su una richiesta che motivi la necessità di condividere i dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico;
(b)si basi su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per conformarsi ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare per quanto riguarda la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza;
(c)non incida sul capitolo V del presente regolamento.
5.
Tra i dati richiesti a norma del presente articolo non rientrano questioni militari e di sicurezza nazionale.
6.
La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici della condivisione dei dati tra le autorità statistiche di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
7.
Il presente articolo non pregiudica l'articolo 21 del presente regolamento.";
(8)è inserito il seguente capitolo III bis:
"CAPITOLO III bis
SVILUPPO DI STATISTICHE EUROPEE
Articolo 17 octies
Statistiche in fase di sviluppo
1.
Gli INS, le altre autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si adoperano per innovare e sviluppare costantemente nuovi risultati e nuove informazioni statistici sulla base di tutte le fonti di dati disponibili e per utilizzare tecnologie all'avanguardia, al fine di integrarli nella produzione regolare di statistiche europee.
2.
Le statistiche europee sono sviluppate nel pieno rispetto dei principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Le statistiche in fase di sviluppo possono non soddisfare necessariamente tutti i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3.
La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche europee in fase di sviluppo di concerto con gli INS e precisa esplicitamente che sono in fase di sviluppo.
4.
La Commissione (Eurostat) può avviare, in stretta collaborazione con il comitato dell'SSE, lo sviluppo di nuovi risultati e nuove informazioni statistici in modo coordinato in tutto l'SSE. Tali risultati e informazioni statistici sono inclusi nel programma di lavoro annuale e applicati mediante le singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.";
(9)all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
"4.
La Commissione (Eurostat) può utilizzare le statistiche europee pubblicate dagli Stati membri a livello nazionale prima dei termini stabiliti nella pertinente legislazione settoriale e diffonderle prima del periodo previsto da tale legislazione, a condizione che siano conformi alle definizioni e alla classificazione.";
(10)l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25Dati accessibili al pubblico
I dati lecitamente accessibili al pubblico non sono considerati riservati se utilizzati a fini statistici.";
(11)è inserito il seguente articolo 26 bis:
"Articolo 26 bis
Contributo ai nuovi quadri nazionali di governance dei dati
1.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli INS possono assumere a livello nazionale funzioni stabilite nei quadri nazionali di governance dei dati con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei dati, la descrizione dei metadati, la garanzia della qualità e la definizione di norme, nonché altri compiti e funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio e individuare nuove fonti di dati da utilizzare per lo sviluppo e la produzione di statistiche.
2.
L'esercizio di tali funzioni da parte degli INS è compatibile con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.";
(12)è inserito il seguente articolo 27 bis:
"Articolo 27 bis
Valutazione e riesame
Entro [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione riguarda in particolare gli elementi seguenti:
a)la risposta statistica alle crisi a norma dell'articolo 16 bis;
b)l'obbligo per i titolari dei dati di consentire il riutilizzo dei loro dati per le statistiche europee conformemente agli articoli 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 17 sexies;
c)la condivisione dei dati nell'SSE a norma dell'articolo 17 septies;
d)lo sviluppo di statistiche europee di cui al capitolo III bis.".
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente