Bruxelles, 26.6.2023

COM(2023) 373 final

2023/0216(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1), dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda


2023/0216 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1), dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 1 , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021 2 .

(2)A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati di detto aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)Il 22 maggio 2023 l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. L'Irlanda ha presentato quindi un PRR modificato.

(4)Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda riguardano due misure. L'Irlanda ha spiegato che queste misure non sono più realizzabili in tutti gli aspetti nei tempi di attuazione stabiliti.

(5)La prima modifica riguarda la misura 1.1 "Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo" nell'ambito della componente 1 "Progredire nella transizione verde" dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio; si tratta di un regime di garanzia dei prestiti volto a incentivare gli investimenti privati nell'efficienza energetica. L'Irlanda ha spiegato che problemi non prevedibili di attuazione impediscono ormai di raggiungere i traguardi 1 e 2 della misura nei tempi stabiliti. Tali problemi derivano dalle più esigenti prescrizioni tecniche per l'attuazione della misura emerse nella procedura di diligenza dovuta espletata dalla Banca europea per gli investimenti, che comportano il coinvolgimento di un ulteriore controgarante, il Fondo europeo per gli investimenti, a complemento della Banca stessa. Non è possibile reimpostare la necessaria architettura del regime di garanzia dei prestiti nei tempi di attuazione inizialmente previsti. L'Irlanda ha quindi chiesto di prorogare il termine per il raggiungimento di tali traguardi, rispettivamente, dal primo e dal secondo trimestre 2022 al terzo trimestre 2023 in entrambi i casi; date le citate circostanze oggettive, è opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio.

(6)La seconda modifica riguarda la misura 3.8 "Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili" nell'ambito della componente 3 "Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro"; si tratta dell'entrata in funzione dell'Agenzia per lo sviluppo del territorio quale agenzia commerciale pubblica e dell'entrata in vigore di una legge sull'alloggio a prezzo accessibile. La misura implica che i vari regimi varati con la riforma assicurino la disponibilità di unità abitative. L'Irlanda ha spiegato che gli obiettivi 102 e 103 della misura non risultano più raggiungibili nei tempi d'attuazione previsti a causa delle ripercussioni dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e della persistente incertezza circa il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le citate circostanze hanno determinato effetti inflazionistici sui prezzi dei materiali edili, l'aumento del costo dell'energia e difficoltà nelle catene di approvvigionamento, con conseguenti ritardi per molti progetti: i costi ponderati dei materiali edili sono aumentati dell'8,5 % nel 2021 e del 17,5 % nel 2022 (a fronte di una crescita annuale media dell'1,2 % nel periodo 2016-2020). I progetti hanno subito ritardi a causa dell'impossibilità delle imprese di rispettare il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, cui si aggiunge un calo del numero di offerte nelle gare a causa del rischio percepito e in generale dei timori circa i prezzi futuri dei materiali e dell'energia. L'Irlanda ha quindi chiesto di prorogare il termine per il raggiungimento di tali obiettivi dal primo trimestre 2022 al terzo trimestre 2023; date le citate circostanze oggettive, è opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio.

(7)La terza modifica riguarda la stessa misura 3.8. L'Irlanda ha spiegato che l'obiettivo 104 non risulta più raggiungibile nei tempi d'attuazione previsti perché, dai contatti preliminari tenuti coi portatori di interessi dopo la presentazione del PRR, è emersa una linea d'azione manifestamente migliore. In assenza di precedenti per questo tipo di regime di sostegno del capitale proprio, il PRR originario aveva presupposto una considerevole uniformità tra i tre istituti finanziari partecipanti (in termini di sistemi informatici, procedure di approvazione, strumenti giuridici, ecc.). Dai contatti coi portatori di interessi sono invece emerse divergenze sostanziali in termini di sistemi informatici, procedure amministrative di approvazione dei mutui ipotecari e strumenti giuridici impiegati per rilevare la quota in comproprietà delle nuove abitazioni acquistate tramite un regime di questo tipo. Ne è scaturita la necessità di costituire un gruppo di lavoro, grazie al quale gli istituti finanziari partecipanti sono infine riusciti ad armonizzare le procedure e la documentazione necessari per il trasferimento di proprietà. Il processo di definizione e attuazione dell'uniformazione ha ritardato l'avvio del regime, tuttavia presenta indubbi vantaggi: i) maggiore coerenza e certezza per i richiedenti il regime; ii) instaurazione di una procedura uniforme di trasferimento di proprietà; iii) in tutto il regime, riduzione delle spese legali a carico degli acquirenti di abitazioni; iv) in caso di danni all'immobile, mancato rimborso e successiva vendita dell'abitazione, uniformità di trattamento del debito riconducibile alla comproprietà e al mutuo ipotecario per il regime. L'Irlanda ha quindi chiesto di prorogare il termine per il raggiungimento di tale obiettivo dal primo trimestre 2022 al terzo trimestre 2023; date le citate circostanze oggettive, è opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio.

(8)La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Irlanda giustifichino l'inserimento di modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241.

(9)La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Irlanda non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Irlanda per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k).

(10)A seguito della valutazione positiva del PRR modificato cui è giunta la Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le necessarie modifiche da apportare alle riforme e ai progetti di investimento per tenere conto del PRR modificato.

(11)Il costo totale stimato del PRR modificato è di 989 938 300 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario massimo aggiornato a disposizione del paese.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (11046/21) del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (11046/21) del Consiglio, dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Irlanda, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 914 368 618 EUR 3 . È disponibile un importo di 914 368 618 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022.";

3) l'allegato è così modificato:

a) la sezione 1 - Riforme e investimenti previsti dal piano per la ripresa e la resilienza è così modificata:

i) al punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, A. Componente 1 Progredire nella transizione verde, A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, le righe 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

"

1

1.1

Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo

Traguardo

Istituzione dello strumento finanziario: firma dell'accordo contrattuale tra i ministeri competenti e lo SBCI e conclusione della relativa strategia/politica di investimento

Firma dell'accordo e pubblicazione della relativa strategia/politica di investimento per garantire almeno un adeguamento medio per almeno il 75 % dei prestiti erogati

-

-

-

T3

2023

I ministeri competenti concludono un accordo con la Strategic Banking Corporation of Ireland e viene istituito lo strumento finanziario, compresa la relativa strategia/politica di investimento, specificando che almeno il 75 % dei prestiti nell'ambito del sistema di garanzia dei prestiti sarà erogato per finanziare lavori di riqualificazione. L'accordo e la strategia/politica di investimento sono in linea con la nota orientativa della Commissione del 22 gennaio 2021 relativa agli strumenti finanziari, garantendo tra l'altro la conformità con il principio "non arrecare un danno significativo" a livello di tutti gli investimenti a valle sostenuti dal regime di garanzia. L'accordo garantisce che, in media, i lavori di riqualificazione realizzino almeno una ristrutturazione media quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici.

I prestiti concessi nell'ambito del regime non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione della misura e delle misure di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare la misura è conforme alla pertinente legislazione dell'UE e nazionale in materia ambientale e impone agli operatori economici che effettuano i lavori edili di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluse le materie presenti in natura di cui alla categoria 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (notificata con il numero C(2000)1147)) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell'UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

2

1.1

Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo

Traguardo

Firma del primo contratto di garanzia di prestito

Il primo ente creditizio partecipante firma il contratto di garanzia nell'ambito del regime

-

-

-

T3

2023

L'accordo contrattuale per avvalersi del meccanismo di garanzia nell'ambito del regime deve essere stato firmato da almeno un ente creditizio partecipante e dai garanti.

";

ii) al punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, C. Componente 3 Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro, C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile, Riforma 3.8 Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili, il quarto capoverso è sostituito dal seguente: "La riforma è completata entro il 30 settembre 2023.";

iii) al punto 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti, C. Componente 3 Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro, C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile, le righe 102, 103 e 104 sono sostituite dalle seguenti:

"

102

3.8

Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili

Obiettivo

Disponibilità di alloggi per la vendita tramite il nuovo programma di acquisto a prezzi accessibili per abitazioni su terreni pubblici

-

Numero

0

100

T3

2023

Almeno 100 abitazioni devono essere state messe a disposizione per la vendita tramite il programma di acquisto di abitazioni su terreni pubblici.

L'ammissibilità deve essere stata valutata in base alla capacità reddituale della persona che compra casa per la prima volta e alla sua incapacità di acquistarla ai prezzi del libero mercato, dando priorità, tra l'altro, al tempo che la persona ha trascorso nel territorio dell'ente locale e alle dimensioni dell'alloggio rispetto alle dimensioni del nucleo familiare.

Le abitazioni sono state considerate disponibili per la vendita una volta ultimata la costruzione e sono state accettate le domande dei richiedenti ammissibili.

Deve essere stata garantita la conformità alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE e ai requisiti del principio "non arrecare un danno significativo" di cui al traguardo 101.

103

3.8

Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili

Obiettivo

Abitazioni consegnate nell'ambito del regime del costo dell'affitto

-

Numero

0

450

T3

2023

Almeno 450 abitazioni sono state completate e affittate a persone a reddito medio in centri urbani con una riduzione di almeno il 25 % rispetto ai prezzi del libero mercato, calcolati da un perito immobiliare professionista.

L'ammissibilità deve essere stata stabilita dal Ministro con regolamento con riferimento ai dati statistici sui redditi.

Il regime si applica ad abitazioni site a Dublino, Cork, Galway, Limerick, Waterford e nella zona metropolitana di Dublino.

Deve essere stata garantita la conformità alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE e ai requisiti del principio "non arrecare un danno significativo" di cui al traguardo 101.

104

3.8

Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili

Obiettivo

Disponibilità di alloggi per la vendita ad acquirenti che beneficiano del regime di sostegno al capitale proprio

-

Numero

0

100

T3

2023

Almeno 100 abitazioni devono essere state messe a disposizione per la vendita ad acquirenti che beneficiano del regime di sostegno al capitale proprio.

In funzione di un fabbisogno misurabile e dal costo accessibile, gli acquirenti beneficiano di un sostegno al capitale proprio che può arrivare al 30 % dei prezzi del libero mercato.

Deve essere stata garantita la conformità alla pertinente legislazione ambientale nazionale e dell'UE e ai requisiti del principio "non arrecare un danno significativo" di cui al traguardo 101.

";

b) la Sezione 2 - Sostegno finanziario è così modificata:

i) al punto 1. Contributo finanziario, 1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile), le righe 1, 102, 103, 104 e 2 sono soppresse;

ii) al punto 1. Contributo finanziario, 1.1. Prima rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna l'importo della rata "EUR 395 586 614" è sostituito da "EUR 323 803 933";

iii) al punto 1. Contributo finanziario, 1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile), dopo la riga 94 sono inserite le righe seguenti:

"

1

1.1 Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo

Traguardo

Istituzione dello strumento finanziario: firma dell'accordo contrattuale tra i ministeri competenti e lo SBCI e conclusione della relativa strategia/politica di investimento

2

1.1 Riduzione dei rischi di un regime di prestiti di riqualificazione residenziale a basso costo

Traguardo

Firma del primo contratto di garanzia di prestito

102

3.8 Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili

Obiettivo

Disponibilità di alloggi per la vendita tramite il nuovo programma di acquisto a prezzi accessibili per abitazioni su terreni pubblici

103

3.8 Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili

Obiettivo

Abitazioni consegnate nell'ambito del regime del costo dell'affitto

104

3.8 Aumentare l'offerta di alloggi sociali e a prezzi accessibili

Obiettivo

Disponibilità di alloggi per la vendita ad acquirenti che beneficiano del regime di sostegno al capitale proprio

";

iv) al punto 1. Contributo finanziario, 1.2. Seconda rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna l'importo della rata "EUR 197 793 307" è sostituito da "EUR 224 817 238";

v) al punto 1. Contributo finanziario, 1.3. Terza rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna l'importo della rata "EUR 197 793 307" è sostituito da "EUR 182 873 724";

vi) al punto 1. Contributo finanziario, 1.4. Quarta rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna l'importo della rata "EUR 148 344 980" è sostituito da "EUR 137 155 293";

vii) al punto 1. Contributo finanziario, 1.5. Quinta rata (sostegno non rimborsabile), nell'ultima riga e colonna l'importo della rata "EUR 49 448 326" è sostituito da "EUR 45 718 429".

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2)    ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1, non ancora pubblicata.
(3)    L'importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese dell'Irlanda di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.