Bruxelles, 28.6.2023

COM(2023) 359 final

2023/0207(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è un partenariato europeo istituzionalizzato a norma dell'articolo 185 TFUE, istituito dalla decisione (UE) 2017/1324 1 , nell'ambito del quale l'UE partecipa a un programma di ricerca avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

PRIMA mira a creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'aerea del Mediterraneo. Il conseguimento di tale obiettivo strategico rafforzerà la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dell'approvvigionamento delle risorse idriche e dei sistemi alimentari e contribuirà a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

PRIMA è attualmente costituito da 19 Stati partecipanti: 11 Stati membri dell'UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna), tre paesi associati a Orizzonte 2020 (Israele, Tunisia e Turchia) e cinque paesi terzi non associati a Orizzonte 2020 (Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco).

PRIMA ha avviato le proprie attività nel 2018 nell'ambito del precedente programma quadro di ricerca e innovazione (R&I) Orizzonte 2020. La fase attiva per la pubblicazione di inviti a presentare proposte in materia di R&I nell'ambito di Orizzonte 2020 durerà fino al 2024. Il contributo totale dell'Unione previsto nell'ambito di Orizzonte 2020 ammonta a 220 milioni di EUR e gli impegni finanziari iniziali degli Stati partecipanti hanno superato i 270 milioni di EUR. Attualmente il contributo dell'Unione proviene dal programma Orizzonte 2020. Fino alla fine del 2022 PRIMA ha finanziato 202 progetti collaborativi di R&I con una dotazione complessiva di 285,7 milioni di EUR, di cui 142,67 milioni di EUR a titolo di contributo a valere sul bilancio dell'Unione e 143,03 milioni di EUR a titolo di contributo degli Stati partecipanti.

Nel 2022 PRIMA è stato oggetto di una valutazione intermedia, i cui risultati sono stati pubblicati il 31 maggio 2023 2 . Secondo la relazione di valutazione intermedia, PRIMA ha dimostrato di essere uno strumento efficace per la collaborazione in materia di R&I nel Mediterraneo, perseguendo interessi chiave nel settore della R&I in maniera coerente con le priorità geopolitiche dell'UE. Alla luce della loro esperienza positiva, la maggior parte degli Stati partecipanti ha dichiarato il proprio impegno a lungo termine a favore dell'iniziativa e ha chiesto che l'UE continui a partecipare all'attuale forma di partenariato europeo istituzionalizzato a norma dell'articolo 185 TFUE.

Con la presente proposta di modifica della decisione (UE) 2017/1324 (atto di base di PRIMA) si propone di prolungare fino al 2027 la fase attiva (pubblicazione di inviti a presentare proposte in materia di R&I) nell'ambito dell'attuale programma quadro di R&I Orizzonte Europa. La modifica comporta lo stanziamento di una dotazione supplementare, garantita sia mediante il contributo finanziario dell'UE a titolo del programma Orizzonte Europa sia attraverso i contributi finanziari degli Stati partecipanti, al fine di assicurare il proseguimento delle attività al livello attuale per altri tre anni. Le norme operative di PRIMA saranno adattate alle norme di Orizzonte Europa, migliorando tra l'altro la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il monitoraggio e la rendicontazione. Il prolungamento della fase attiva di PRIMA fino al 2027 allineerà l'iniziativa al ciclo di programmazione nell'ambito di Orizzonte Europa.

La modifica dell'atto di base di PRIMA consentirà alle attività prorogate del partenariato di continuare a perseguire gli attuali obiettivi volti a far fronte alle sfide esistenti ed emergenti relative ai sistemi idrici, agricoli e alimentari nella regione del Mediterraneo, promuovendo nel contempo la diplomazia scientifica, agevolando l'allineamento delle politiche nazionali in materia di R&I e consentendo la collaborazione scientifica internazionale. Negli ultimi anni l'approccio tematico è divenuto ancora più pertinente, alla luce dell'impatto crescente dei cambiamenti climatici, delle conseguenze della pandemia di COVID-19 e dell'effetto destabilizzante dell'aggressione illegale e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina sui fragili mercati agricoli di diversi paesi mediterranei.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

I settori tematici e gli obiettivi di PRIMA stabiliti nella decisione (UE) 2017/1324 rimangono invariati. L'approccio tematico alle risorse idriche, all'agricoltura e ai sistemi alimentari è coerente con le attuali priorità dell'UE, in particolare con il Green Deal europeo 3 e la relativa strategia "Dal produttore al consumatore" 4 , con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici 5 e con il piano d'azione per l'inquinamento zero 6 . Gli obiettivi di PRIMA sono inoltre ben allineati agli obiettivi della strategia dell'UE per la bioeconomia 7 .

Il programma di R&I Orizzonte Europa è volto a contribuire al Green Deal europeo e PRIMA sembra essere uno strumento specifico per contribuire efficacemente a diversi obiettivi del Green Deal. In particolare, PRIMA è coerente con gli obiettivi del polo tematico vi) di Orizzonte Europa "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente". L'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione di PRIMA è pienamente compatibile con il piano strategico del polo tematico vi). I programmi di lavoro annuali di PRIMA sono strettamente coordinati con la parte dei programmi di lavoro di Orizzonte Europa dedicata al polo tematico iv) e con i documenti di programmazione delle missioni europee 8 "Un patto europeo per i suoli", "Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque" e "Adattamento ai cambiamenti climatici", in modo da garantire complementarità e sinergie.

La proposta di prorogare PRIMA è coerente con i criteri e le norme riguardanti i partenariati europei istituzionalizzati stabiliti dal regolamento Orizzonte Europa 9 . In particolare, è conforme alle nuove prescrizioni per i partenariati a norma dell'articolo 185 TFUE introdotte dal regolamento Orizzonte Europa.

La condizione della soglia di partecipazione obbligatoria di almeno il 40 % degli Stati membri stabilita nell'allegato III è soddisfatta, in quanto a PRIMA partecipano 11 Stati membri, che rappresentano il 41 % degli Stati membri.

L'impegno a lungo termine dei partner prescritto nell'allegato III, punto 1, lettera d), è stato dimostrato all'avvio di PRIMA, quando la maggioranza degli Stati partecipanti si è impegnata a garantire finanziamenti per 10 anni. Gli Stati partecipanti hanno ribadito il loro impegno nella dichiarazione formulata in occasione della riunione ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) del luglio 2022 10 , nelle loro lettere indirizzate alla Commissione e nelle dichiarazioni rese durante la sessione del Consiglio "Competitività" del dicembre 2022.

PRIMA è in linea con i settori tematici per i partenariati europei istituzionalizzati definiti nell'allegato VI del regolamento Orizzonte Europa, in particolare con il settore di partenariato 5 "Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari", in quanto i sistemi idrici, agricoli e alimentari sono parte integrante della bioeconomia e dei biosistemi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

PRIMA sviluppa e dimostra soluzioni innovative a sostegno dell'attuazione di varie politiche dell'UE. I progetti finanziati da PRIMA, con il loro approccio tematico alle risorse idriche, all'agricoltura e all'alimentazione, contribuiscono agli obiettivi di politiche settoriali quali la politica in materia di acque, in particolare la direttiva quadro sulle acque 11 , la politica agricola comune, la strategia per la bioeconomia, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e il piano d'azione per l'economia circolare 12 .

In quanto strumento di collaborazione internazionale, PRIMA rafforza la cooperazione regionale strategica a lungo termine tra l'UE e la regione del Mediterraneo meridionale, in linea con il quadro di cooperazione dell'UE con i paesi del vicinato meridionale, come indicato nella comunicazione congiunta per una nuova agenda per il Mediterraneo 13 e nel relativo piano economico e di investimenti, nonché il dialogo politico regionale con i partner mediterranei approvato dalla piattaforma regionale per la ricerca e l'innovazione dell'UpM. La nuova agenda per il Mediterraneo definisce obiettivi per gli anni a venire volti a creare società più eque, prospere e inclusive a vantaggio delle persone, in particolare dei giovani, di cui la R&I rappresenta un elemento chiave.

Nel contesto delle tabelle di marcia per la R&I dell'UpM, PRIMA sarà determinante per l'attuazione della tabella di marcia sui cambiamenti climatici, come riconosciuto nella dichiarazione ministeriale dell'UpM sulla R&I del 2022.

PRIMA favorisce inoltre l'attuazione dell'approccio globale dell'UE alla R&I 14 , che considera il Mediterraneo una regione prioritaria per la cooperazione.

Contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione, PRIMA fornirà un contributo significativo all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 2 (sconfiggere la fame), dell'OSS n. 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), dell'OSS n. 10 (ridurre le disuguaglianze) e dell'OSS n. 12 (consumo e produzione responsabili), in particolare nella regione del Mediterraneo.

Occupandosi delle interconnessioni tra risorse idriche, energia e alimentazione, della loro dipendenza dagli ecosistemi e del loro impatto su di essi, PRIMA svolge un ruolo importante nell'accelerare la transizione fortemente necessaria verso un'economia verde nella regione del Mediterraneo, promuovendo soluzioni di sviluppo verdi e sostenibili per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, contribuendo in tal modo agli obiettivi del Green Deal europeo nella regione. In particolare, le attività di PRIMA nel settore tematico della gestione delle risorse idriche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo relativi al piano d'azione per l'inquinamento zero, alla strategia sulla biodiversità e al futuro piano d'azione per la gestione integrata dei nutrienti, mentre le attività correlate ai settori tematici dei sistemi agricoli e della catena del valore alimentare sosterranno l'attuazione della strategia "Dal produttore al consumatore".

PRIMA sta esaminando ulteriormente sinergie promettenti con altri strumenti di Orizzonte Europa, ad esempio le missioni di Orizzonte Europa, in particolare le missioni "Un patto europeo per i suoli" e "Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030". PRIMA prevede di condividere la propria conoscenza, la propria infrastruttura e la propria rete con i partner pertinenti al fine di sostenere le missioni, elaborando azioni congiunte specifiche (ad esempio inviti a presentare proposte coordinati con la missione di Orizzonte Europa "Un patto europeo per i suoli" nell'ambito dei piani di lavoro annuali di PRIMA). PRIMA può rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale dei partenariati di Orizzonte Europa 15 "Sistemi alimentari sostenibili per le persone, il pianeta e il clima", "Sicurezza delle acque per il pianeta", "Laboratori viventi e infrastrutture di ricerca per l'agroecologia", "Agricoltura dei dati" e "Salute e benessere degli animali".

PRIMA è inoltre complementare alla priorità riguardante la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'agricoltura sostenibile della cooperazione in materia di ricerca e innovazione nell'ambito del dialogo politico ad alto livello tra l'UE e l'Unione africana. Tale priorità apre la strada ai partner di PRIMA per un'ulteriore collaborazione panafricana e transeuropea.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta prolunga il periodo di partecipazione dell'Unione a PRIMA, stabilendo il quadro giuridico necessario per consentire al partenariato di operare nell'ambito del programma quadro di R&I Orizzonte Europa e del regolamento finanziario 16 , portando avanti nel contempo le attività avviate nell'ambito del programma quadro di R&I Orizzonte 2020.

Le modifiche proposte si fondano sulla stessa base giuridica dell'atto legislativo che intendono modificare, in particolare sull'articolo 185 TFUE e sull'articolo 188, secondo comma, TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea. La sussidiarietà è salvaguardata dal fatto che la proposta si basa sull'articolo 185 TFUE, che prevede espressamente la partecipazione dell'Unione a programmi di ricerca avviati da più Stati membri.

Gli obiettivi di PRIMA, il cui raggiungimento resta centrale nella presente proposta, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, tenendo conto del valore aggiunto evidente e dimostrabile di un intervento a livello dell'Unione, data l'entità, la portata e la complessità degli sforzi necessari per realizzare le ambizioni che il partenariato intende perseguire. Inoltre, dato che la proposta è volta a integrare la normativa dell'UE già in vigore, l'azione a livello dell'Unione rimane più adatta a perseguire l'obiettivo rispetto a una pluralità di iniziative nazionali. Ciononostante, la proposta dovrebbe continuare a integrare e rafforzare le attività nazionali, locali e regionali nel settore in questione.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché gli Stati membri saranno responsabili dell'elaborazione del programma comune e di tutti gli aspetti operativi. La struttura di attuazione dedicata (PRIMA-IS) ha già dimostrato di essere in grado di attuare il programma in modo efficiente ed efficace 17 . L'Unione offrirà incentivi per migliorare il coordinamento, creerà sinergie con le politiche dell'UE e con le priorità di Orizzonte Europa apportandovi un contributo, monitorerà l'attuazione del programma e assicurerà la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta riguarda una decisione di modifica di un atto legislativo in vigore, adottato sulla base dell'articolo 185 TFUE. Per questo tipo di strumento l'articolo 188, secondo comma, TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una decisione.

I risultati ottenuti nei primi anni di attuazione di PRIMA e le indicazioni derivanti dall'invito a presentare contributi (cfr. anche la sezione 3 "Consultazione delle parti interessate") hanno dimostrato che un partenariato europeo istituzionalizzato a norma dell'articolo 185 TFUE costituisce il modo più appropriato per conseguire gli obiettivi di PRIMA. Il partenariato istituzionalizzato rappresenta anche l'opzione preferita dagli Stati partecipanti.

Il proseguimento di PRIMA come iniziativa di partenariato a norma dell'articolo 185 TFUE consentirebbe di sviluppare ulteriormente la cooperazione in atto con i paesi del vicinato. L'Unione e i paesi interessati continueranno a definire insieme le priorità comuni, avviando una nuova fase di cooperazione, in linea con le priorità della politica europea di vicinato.

Un partenariato europeo istituzionalizzato basato sull'articolo 185 TFUE consente inoltre di prevedere un'ampia gamma di azioni di ricerca e innovazione e di contributi finanziari, in funzione della fonte di finanziamento (Orizzonte Europa o nazionale), della gestione e delle norme, il che ha dimostrato la propria efficienza durante i primi anni di attuazione di PRIMA. Lo strumento in questione è appropriato anche ai fini della partecipazione di paesi terzi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2022 alcuni esperti terzi indipendenti hanno effettuato una valutazione intermedia di PRIMA relativa al periodo compreso tra l'avvio del partenariato (2017) e marzo 2022.

La valutazione intermedia ha confermato che PRIMA ha compiuto buoni progressi nel perseguimento dei suoi obiettivi ed è ben gestito. PRIMA affronta adeguatamente le sfide ambientali, socioeconomiche e strategiche fondamentali per il futuro sviluppo e la sostenibilità della regione del Mediterraneo e svolge un ruolo unico nell'ecosistema mediterraneo della ricerca e dell'innovazione. PRIMA ha contribuito a promuovere l'integrazione scientifica tra gli Stati partecipanti, consentendo in particolare agli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale di mettere a frutto le loro capacità di ricerca e innovazione.

Il valore aggiunto europeo di PRIMA è inoltre elevato in quanto contribuisce alle priorità politiche, agli obiettivi e alle iniziative chiave dell'UE, come il Green Deal europeo, in particolare la strategia "Dal produttore al consumatore", la strategia sulla biodiversità, la strategia per la bioeconomia, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e il piano d'azione per l'economia circolare, come pure gli OSS generali.

La relazione di valutazione intermedia raccomanda inoltre azioni volte a migliorare ulteriormente i risultati e gli impatti di PRIMA.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi. Il contributo della consultazione pubblica iniziale è considerato ancora valido. Il carattere delle modifiche proposte non richiede una nuova consultazione dei portatori di interessi.

Assunzione e uso di perizie

Nel contesto della valutazione intermedia è stato pubblicato un invito a presentare contributi, i cui risultati sono stati tenuti in considerazione.

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. L'analisi iniziale e la scelta delle opzioni sono ancora considerate valide. Il carattere delle modifiche non richiede una nuova valutazione d'impatto.

Efficienza normativa e semplificazione

Non si prevede alcun effetto di semplificazione, in quanto la proposta contempla la prosecuzione del partenariato esistente.

Diritti fondamentali

La decisione proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il contributo totale dell'Unione all'iniziativa prorogata è pari a un massimo di 325 milioni di EUR, compreso il contributo del SEE. Di tale importo, 220 milioni di EUR sono stati impegnati a valere sul programma Orizzonte 2020 per il periodo di programmazione 2018‑2024, mentre 105 milioni di EUR, da impegnare nel periodo 2025-2027, proverranno dal polo tematico vi) di Orizzonte Europa "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente".

L'importo massimo del contributo dell'UE alle spese amministrative per l'intera durata dell'iniziativa ammonterà al massimo al 6 %, pari a 19,5 milioni di EUR, del contributo totale dell'Unione di 325 milioni di EUR.

Il contributo dell'UE è gestito dalla struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), a seguito della conclusione dell'accordo di delega e dell'accordo di trasferimento di fondi. Le disposizioni della decisione e dell'accordo di delega concluso nel 2018 tra la Commissione e PRIMA-IS devono garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione dell'iniziativa si baserà su un'agenda strategica di ricerca e innovazione aggiornata, concordata tra la Commissione e gli Stati partecipanti.

I risultati di PRIMA saranno monitorati mediante le relazioni annuali che PRIMA-IS sottoporrà all'approvazione della Commissione europea, le quali riferiranno anche in merito ai progressi compiuti in relazione agli indicatori chiave di prestazione e agli altri parametri previsti nell'agenda strategica di ricerca e innovazione.

La proposta prevede un'ulteriore valutazione intermedia entro il 2025 e una valutazione finale entro il 2030.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica la decisione (UE) 2017/1324 e la adatta al nuovo quadro normativo istituito dal regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa e dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046.

L'articolo 1, punto 1), prevede la modifica degli accordi internazionali con i cinque Stati partecipanti che non sono associati al programma Orizzonte Europa.

L'articolo 1, punto 3), prevede un contributo finanziario supplementare dell'Unione a titolo di Orizzonte Europa e specifica da quale linea di bilancio del programma proverrà tale contributo.

L'articolo 1, punto 5), precisa il contributo finanziario minimo degli Stati partecipanti e proroga la validità dell'impegno a fornire tale contributo fino al 31 dicembre 2031.

L'articolo 1, punto 6), prolunga la fase attiva di PRIMA fino al 2027.

L'articolo 1, punto 12), introduce nuove disposizioni relative all'accesso ai risultati e alle informazioni sulle proposte.

L'articolo 1, punto 14), introduce nuove disposizioni relative al monitoraggio e alla valutazione.

L'articolo 1, punto 15), introduce nuove disposizioni relative alla riservatezza, ai conflitti di interessi e alle azioni, attività e impegni in corso.



2023/0207 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 è stata adottata nell'ambito del precedente programma quadro di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020, per un periodo che va fino al 31 dicembre 2028.

(2)Conformemente all'atto di base di PRIMA, gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale pertinente saranno pubblicati nel 2024 e tutte le azioni indirette di R&I saranno completate entro il 2028.

(3)Gli Stati membri partecipanti a PRIMA hanno dichiarato l'intenzione di proseguire l'iniziativa congiunta oltre il 2024 e hanno chiesto che l'Unione continui a partecipare allo stesso quadro istituzionale di cui all'articolo 185.

(4)Poiché la logica e gli obiettivi iniziali del partenariato PRIMA sono ancora validi e la relazione di valutazione intermedia 20 lo ha definito uno strumento di successo che apporta un valore aggiunto per l'Unione, quest'ultima dovrebbe continuare a dare un sostegno finanziario per consentire al partenariato di finanziare azioni di ricerca e innovazione nell'ambito dello stesso settore tematico fino al 2027 e per far sì che lo strumento sia sincronizzato con il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e i cicli di programmazione allineati al QFP dei programmi di R&I. Inoltre la durata complessiva di PRIMA dovrebbe essere prorogata fino al 2031 per permettere la piena attuazione delle azioni di ricerca e innovazione sostenute.

(5)Il sostegno finanziario che l'Unione continuerà ad apportare a PRIMA dovrebbe provenire dal bilancio generale dell'Unione destinato al programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio 21 , in particolare dal pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" e dal pertinente polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente".

(6)PRIMA è finanziato ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . Perché possa proseguire dal 2025 in poi, dovrebbe essere finanziato e gestito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 . La decisione (UE) 2017/1324 dovrebbe pertanto essere allineata alle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/695 e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 .

(7)La decisione (UE) 2017/1324 dovrebbe essere allineata agli obiettivi e alle priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte Europa come pure ai principi e alle condizioni generali di cui all'articolo 10 e agli allegati III e VI del regolamento (UE) 2021/695. È pertanto necessario che almeno il 40 % degli Stati membri partecipi al partenariato PRIMA prorogato. Inoltre il partenariato PRIMA dovrebbe applicarsi ad uno dei settori prioritari per i partenariati europei istituzionalizzati e tutti gli Stati partecipanti dovrebbero esprimere il loro impegno finanziario a lungo termine. Tali condizioni sono già soddisfatte in quanto l'attuale tasso di partecipazione degli Stati membri è del 41 %; il partenariato PRIMA si inserisce nel settore prioritario 5: "Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari" dell'allegato VI e gli Stati partecipanti hanno dichiarato i loro impegni finanziari a lungo termine a favore del partenariato.

(8)Il contributo finanziario dell'Unione al partenariato PRIMA dovrebbe essere subordinato all'impegno formale degli Stati partecipanti a versare un contributo finanziario pari almeno a quello dell'Unione. Per questo motivo, il rispetto degli impegni finanziari formali dovrebbe essere monitorato attentamente e su base regolare dalla struttura di esecuzione di PRIMA (PRIMA-IS).

(9)Ai fini del conseguimento degli obiettivi di PRIMA, il contributo aggregato degli Stati partecipanti dovrebbe essere almeno pari al contributo dell'Unione. Gli Stati partecipanti dovrebbero pertanto eguagliare il contributo dell'Unione nell'ambito di Orizzonte Europa conformemente al principio di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695. Per salvaguardare appieno tale principio, è opportuno prendere in considerazione solo i contributi versati dagli Stati partecipanti dopo il 31 dicembre 2024.

(10)Al fine di assicurare il loro costante impegno a favore degli obiettivi di PRIMA finanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/695 e l'impegno a rispettare i nuovi obblighi previsti dal medesimo regolamento e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco dovrebbero accettare formalmente i nuovi termini e le nuove condizioni derivanti dalla presente decisione di modifica mediante la conclusione di accordi con l'Unione, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica vigenti conclusi con i suddetti Stati. Ciò non dovrebbe incidere sulla loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.

(11)Il contributo complessivo dell'Unione dovrebbe essere fissato come importo massimo. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, il contributo dell'Unione a PRIMA a titolo del programma Orizzonte Europa dovrebbe poter essere maggiorato di un importo pari ai contributi dei paesi terzi associati a detto programma. Tale maggiorazione dovrebbe essere possibile a condizione che l'importo totale dell'aumento del contributo dell'UE corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti.

(12)Tenendo conto degli obiettivi di PRIMA, i soggetti stabiliti in paesi terzi che non sono Stati partecipanti dovrebbero poter presentare domanda di finanziamento per temi specifici oggetto degli inviti previsti nel programma di lavoro annuale del partenariato. È opportuno adottare tutti i provvedimenti appropriati, comprese misure contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine è auspicabile concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con i paesi terzi in cui sono stabiliti tali soggetti.

(13)Mentre gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette finanziate nel quadro del regolamento (UE) n. 1291/2013 dovrebbero continuare a essere effettuati conformemente alle disposizioni applicabili di detto regolamento, le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbero essere sottoposte ad audit a norma del regolamento (UE) 2021/695.

(14)Nel caso di partenariati europei istituzionalizzati, il regolamento (UE) 2021/695 pone maggiormente l'accento sull'accesso della Commissione ai risultati e ad altre informazioni relative alle azioni ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. PRIMA-IS dovrebbe pertanto far sì che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia, compresi i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano a tali azioni. Per difendere il proprio interesse, gli Stati partecipanti dovrebbero inoltre avere accesso alle informazioni relative alle proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori. I diritti di accesso dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

(15)La proroga di PRISMA richiede che il partenariato sia monitorato e valutato conformemente alle disposizioni relative a Orizzonte Europa. La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione intermedia del partenariato entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e a una valutazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2031, delle quali tenere conto nelle valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa. Queste valutazioni dovrebbero prendere in esame la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati. È opportuno che la Commissione pubblichi e diffonda i risultati e le conclusioni di tali valutazioni. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, PRIMA dovrebbe avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, durata limitata e dovrebbe comprendere le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa.

(16)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/1324,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2017/1324 è così modificata:

1)    l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA"), un partenariato europeo istituzionalizzato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , avviato congiuntamente da Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione e previa notifica della rispettiva partecipazione alle attività di PRIMA attraverso la firma di una lettera di impegno.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco continuano a essere Stati partecipanti ai fini delle attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Ai fini della loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono considerati Stati partecipanti solo a condizione che concludano un accordo, in forma di scambio di lettere, che modifichi e integri gli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica vigenti con l'Unione e che stabilisca i nuovi termini e le nuove condizioni della loro partecipazione a PRIMA.";

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3.  Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono partecipare a PRIMA purché soddisfino la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispettino, in particolare, le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5. Essi provvedono a firmare una lettera di impegno che conferma i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA per quanto riguarda, rispettivamente, Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa.

Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

4. I paesi terzi non associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diversi da quelli di cui al paragrafo 2 possono partecipare a PRIMA purché:

a) soddisfino la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispettino, in particolare, le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5;

b) la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la loro partecipazione a PRIMA dopo aver esaminato la pertinenza di tale partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e

c) concludano un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.";

2)    all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  PRIMA contribuisce all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del regolamento (UE) 2021/695, in particolare all'articolo 3, e realizza gli obiettivi generali intesi a creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari al fine di renderli sostenibili, e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale di tali sistemi, della gestione e dell'approvvigionamento, e contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione." ;

3)    l'articolo 3 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.  L'importo del contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti SEE, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti a PRIMA. Il contributo dell'Unione è pari a un massimo di 325 000 000 EUR ed è ripartito come segue: 

a) fino a 220 000 000 EUR da Orizzonte 2020;

b) fino a 105 000 000 EUR da Orizzonte Europa.

L'importo del contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte Europa può essere maggiorato dei contributi dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e a condizione che l'aumento totale di detto contributo corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.  Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, in particolare a titolo della parte II "Leadership industriale" e della parte III "Sfide per la società", in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046." ;

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio 26 , in particolare a titolo del pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea", polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente", e in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046." ;

4)    l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

c) l'impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di PRIMA con un contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA almeno pari al contributo dell'Unione; 

d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046." ;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; ;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"La Commissione valuta costantemente il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti e può adottare provvedimenti opportuni, compresi quelli di cui all'articolo 9.";

5)    l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 325 000 000 EUR nel corso del periodo compreso tra il 7 agosto 2017 e il 31 dicembre 2031.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.  I contributi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale. Qualora il programma di lavoro annuale sia adottato nel corso dell'anno di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel programma di lavoro annuale, possono includere i contributi versati a partire dal 1° gennaio di tale anno. Tuttavia i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.";

6)    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Attività e attuazione di PRIMA

"1.  PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel programma di lavoro annuale, tramite:

a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) 2021/695 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e concorrenziali organizzati da PRIMA-IS, in particolare:

i) azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;

ii) azioni di coordinamento e di sostegno incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;

b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di PRIMA o sono direttamente collegate alla diffusione dei risultati dei progetti nell'ambito di PRIMA e che consistono in:

i)    attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e concorrenziali organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;

ii)    attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.

2. PRIMA è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali che includono le attività da realizzare nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di un dato anno ("anno di riferimento"). PRIMA-IS adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i programmi di lavoro annuali, PRIMA-IS e la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il programma di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3.  Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del programma di lavoro annuale per quell'anno.

4.  Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1° gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il programma di lavoro annuale. Tuttavia il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo programma di lavoro annuale.

5.  Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il programma di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

6.  I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali programmi mirano a porre rimedio all'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.

7.  Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2028.

8.  Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel programma di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna inter pares indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

9.  Le attività previste dal programma di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nel capo II del regolamento (UE) 2021/695. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

10.  Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le seguenti condizioni:

a) le proposte riguardano progetti transnazionali cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui:

i) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato rispettivamente a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa e che non rientra nel punto ii); e

ii)    almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;

b) le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate da almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione;

c) le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS e dovrebbe seguire tale classificazione. Gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte. Nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.

11.  PRIMA-IS monitora l'attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale e riferisce annualmente alla Commissione.

12.  Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse realizzate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente "[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA cofinanziato dall'Unione europea". ;

(7)    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Articolo 7

Regole di partecipazione e diffusione

"1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/695 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite nei rispettivi regolamenti, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.

2. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui almeno uno è stabilito: 

a)    in uno Stato membro o paese terzo associato rispettivamente a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa e che non rientra nella lettera b); e

b)    in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.

3.  In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, in casi debitamente giustificati contemplati dal programma di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte. 

4. In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/695, i seguenti partecipanti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS: 

a) qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;

b) qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per le attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), oppure qualsiasi organizzazione internazionale di ricerca europea, quale definita all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2021/695, per le attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b). 

5.  Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

a) la partecipazione dell'organizzazione internazionale o del soggetto giuridico interessato è considerata essenziale da PRIMA-IS per attuare l'azione; 

b)    la partecipazione di tali soggetti è contemplata dal programma di lavoro annuale e la possibilità di tale finanziamento è prevista in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale o in un altro accordo che garantisca la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concluso tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

6.  Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano anch'essi garanzie finanziarie appropriate.

7. L'Unione conclude accordi con paesi terzi che consentano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione." ;

8)    l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di detto regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo quadro relativo al partenariato finanziario e accordi di contributo.";

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso conformemente all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.";

9)    all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.  La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione non preclude il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dagli Stati partecipanti prima della notifica della decisione a PRIMA-IS.";

10)    l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, a norma dell'articolo 29 del medesimo regolamento.";

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. PRIMA-IS effettua gli audit delle spese relative alle azioni indirette a norma del regolamento (UE) 2021/695 conformemente all'articolo 53 del medesimo regolamento nell'ambito delle azioni indirette del programma Orizzonte Europa, in particolare conformemente alla strategia di audit di cui all'articolo 53, paragrafo 2, di detto regolamento.";

11)    l'articolo 11 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis.  La Procura europea (EPPO) ha il potere, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 27 del Consiglio, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto indicato all'articolo 4 del medesimo regolamento.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.  Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 bis, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA‑IS, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti coinvolte l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti, dell'EPPO e dell'OLAF."; 

c) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. PRIMA-IS concede alla corte dei conti nazionale di ciascuno Stato partecipante, su richiesta, l'accesso a tutte le informazioni relative ai contributi nazionali del rispettivo Stato partecipante, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.";

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.  Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom 2018/1046.";

   

"Articolo 11 bis

Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1.  PRIMA-IS fornisce alla Commissione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione o, se del caso, degli Stati partecipanti.

2.  Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica mutatis mutandis agli Stati partecipanti per le proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori."; 

13)    all'articolo 12, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente:

"2.  PRIMA-IS è gestito dal comitato dei garanti, in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti. Il comitato dei garanti è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:

a)

il programma di lavoro annuale;

b)

i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9;

c)

gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.

Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA.

Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle discussioni. A questo titolo riceve tutti i documenti necessari.

3.  Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque, e li nomina. Il comitato direttivo monitora l'operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l'attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all'esecuzione del bilancio annuale e al programma di lavoro annuale.

4.  Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

a)

attua il programma di lavoro annuale;

b)

fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;

c)

monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;

d)

gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;

e)

rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;

f)

collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all'articolo 8;

g)

garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.

5.  Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/695.";

14)    l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1.  Le attività di PRIMA sono costantemente monitorate e sottoposte a riesami periodici per garantire il massimo impatto, l'eccellenza scientifica e l'uso il più efficace ed efficiente possibile delle risorse. I risultati del monitoraggio e dei riesami periodici confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, a norma degli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695.

2.  PRIMA-IS organizza il monitoraggio continuo e la rendicontazione delle loro attività di gestione e attuazione e i riesami periodici dei prodotti, dei risultati e dell'impatto delle azioni indirette finanziate attuate in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/695 e del relativo allegato III.

3. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale di PRIMA nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente.

4.  Le valutazioni intermedia e finale di cui al paragrafo 3 esaminano il modo in cui PRIMA adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici e programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo di PRIMA, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa. Nello svolgimento di dette valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo su PRIMA e cerca di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire che il processo di valutazione rimanga semplice e pienamente trasparente.

5.  La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 3." ;

15)    sono aggiunti i seguenti articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater:

"Articolo 14 bis

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 11 bis, PRIMA- IS garantisce la protezione delle informazioni riservate la cui divulgazione al di fuori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione può ledere gli interessi di PRIMA-IS, dei suoi membri o dei partecipanti alle attività di PRIMA. Queste informazioni riservate comprendono informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

Articolo 14 ter

Conflitti di interesse 

1.  PRIMA-IS, i suoi organi, i suoi membri e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2.  PRIMA-IS adotta norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse riguardanti il proprio personale, i membri e altre persone che prestano servizio negli organi o gruppi di PRIMA-IS, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3.  PRIMA-IS stabilisce un codice di condotta per i membri dei suoi organi, che include la pubblicazione delle dichiarazioni relative alle attività professionali, agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Articolo 14 quater

Azioni, attività e impegni in corso

Le azioni o attività di PRIMA-IS o gli impegni degli Stati partecipanti di cui alla presente decisione avviati o intrapresi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di quel regolamento, salvo diversa disposizione della presente decisione.".

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

   La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati (polo tematico del programma)3

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:3

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa3

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa3

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti5

1.5.Durata e incidenza finanziaria6

1.6.Modalità di gestione previste6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli9

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)9

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte10

3.2.Incidenza prevista sulle spese11

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese11

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi13

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento15

3.3.Incidenza prevista sulle entrate15

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa 

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa

1.2.Settore/settori interessati (polo tematico del programma)

Attività: Orizzonte Europa, pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea", polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente"

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 28  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'obiettivo principale dell'iniziativa è sostenere attività collaborative di ricerca e innovazione che affronteranno alcune sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla crescita demografica e dall'urbanizzazione e contribuire allo sviluppo sostenibile nella regione del Mediterraneo. L'iniziativa fornirà soluzioni innovative nei settori della gestione delle risorse idriche, dell'agricoltura e dei sistemi alimentari che contribuiranno alla salute e al benessere della popolazione e aiuterà a prevenire i conflitti sociali e la migrazione di massa nel Mediterraneo meridionale.

L'iniziativa prolungherà la fase attiva dell'attuale partenariato PRIMA, istituito a norma dell'articolo 185 TFUE dalla decisione (UE) 2017/1324 (atto di base di PRIMA). L'attuale periodo di operatività di PRIMA si estende dal 2018 al 2024 e il contributo dell'Unione è erogato dal programma Orizzonte 2020. L'iniziativa prolungherà la fase attiva fino al 2027 e sincronizzerà PRIMA con il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e i cicli di programmazione allineati al QFP dei programmi di R&I.

La proroga di PRIMA richiederà ulteriori contributi finanziari da parte dell'Unione e degli Stati partecipanti. Si propone che PRIMA continui a operare negli stessi settori tematici (gestione delle risorse idriche, agricoltura e sistemi alimentari) mantenendo lo stesso livello di attività, con una dotazione annuale di circa 70 milioni di EUR. Il contributo annuale dell'Unione ammonta a circa 35 milioni di EUR e gli Stati partecipanti forniscono un contributo finanziario almeno di pari entità. Gli Stati partecipanti forniscono inoltre un ulteriore contributo in natura (azioni di R&I programmate e finanziate a livello nazionale).

Il contributo finanziario supplementare dell'Unione pari a 105 milioni di EUR per il periodo 2025-2027 proverrà da Orizzonte Europa, pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea", polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente". L'iniziativa è conforme alle nuove prescrizioni riguardanti i partenariati istituzionalizzati introdotte dal regolamento Orizzonte Europa (articolo 10, allegati III e VI): ad esempio, la partecipazione degli Stati membri supera la soglia minima del 40 %, PRIMA rientra nei settori prioritari per i partenariati istituzionalizzati e gli Stati partecipanti hanno espresso i loro impegni a lungo termine a favore del partenariato.

Poiché il nuovo contributo finanziario dell'Unione proviene da un programma diverso, l'atto di base di PRIMA deve essere adattato al nuovo quadro normativo. La presente iniziativa modificherà la decisione (UE) 2017/1324, in particolare nell'ottica di adeguarla al regolamento (UE) 2021/695 e al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il nuovo quadro normativo deve riflettersi anche negli accordi internazionali con i cinque Stati partecipanti che non sono Stati membri né paesi associati a Orizzonte Europa (Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco).

L'adozione della decisione che modifica l'atto di base di PRIMA è prevista per il 2024. Di conseguenza saranno conclusi un nuovo accordo quadro finanziario e un accordo di contributo con l'attuale struttura di attuazione dedicata di PRIMA (PRIMA-IS). Il contributo dell'Unione sarà erogato nel 2025, 2026 e 2027, nell'ambito di tre impegni annuali basati sui programmi di lavoro annuali di PRIMA.

Il periodo di attuazione delle azioni indirette sarà prolungato fino al 2031.

1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Si prevede che il partenariato PRIMA, istituito a norma dell'articolo 185 TFUE, produrrà effetti in termini di eccellenti attività collaborative di R&I, focalizzazione e allineamento dei sistemi nazionali di R&I e diplomazia scientifica. Il formato istituzionalizzato e la partecipazione dell'UE al partenariato producono effetti che non sarebbe possibile ottenere attraverso altre forme di collaborazione a livello nazionale e attraverso un formato non istituzionalizzato.

PRIMA ha dimostrato un impatto significativo in termini di leva finanziaria, ha influenzato le strategie nazionali di R&I in modo da renderle allineate e complementari all'agenda strategica di ricerca e innovazione del partenariato e ha innescato una riforma delle procedure di finanziamento della R&I negli Stati partecipanti in cui le procedure di finanziamento nazionali ostacolavano la collaborazione scientifica. Il formato istituzionalizzato ha consentito la partecipazione di paesi non associati a condizioni di parità rispetto agli altri Stati partecipanti, il che non sarebbe possibile nell'ambito di partenariati non istituzionalizzati e senza la partecipazione dell'UE.

Il valore aggiunto dell'UE è stato confermato dalla relazione di valutazione intermedia elaborata nel 2022 da valutatori esterni.

1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Nei primi anni di operatività PRIMA ha dimostrato di essere uno strumento efficace per la collaborazione scientifica internazionale e la diplomazia scientifica. La relazione di valutazione intermedia ha concluso che il partenariato sta conseguendo i propri obiettivi e apporta un significativo valore aggiunto europeo. Molti Stati partecipanti, sia Stati membri dell'UE che paesi terzi, considerano PRIMA un modello di collaborazione in materia di R&I che in futuro potrebbe essere applicato in altri settori tematici, come dichiarato in occasione della riunione ministeriale dell'UpM del 2022, nelle lettere indirizzate alla Commissione e nelle dichiarazioni rese durante la sessione del Consiglio "Competitività" del dicembre 2022.

1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

A livello strategico, PRIMA è compatibile con le priorità politiche dell'UE, in particolare con il Green Deal, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, la strategia "Dal produttore al consumatore", la strategia per la bioeconomia, il piano d'azione per l'economia circolare, la PAC e le politiche in materia di acque.

A livello programmatico, i piani di lavoro annuali di PRIMA sono ben coordinati con altri strumenti pertinenti in materia di R&I, quali la missione "Un patto europeo per i suoli", la missione "Adattamento ai cambiamenti climatici" o il partenariato "Water4All". PRIMA è complementare all'iniziativa mediterranea di cui al programma di lavoro 2023-2024 di Orizzonte Europa.

Nel periodo di proroga 2025-2027 i documenti di programmazione di PRIMA saranno coordinati con gli strumenti e le iniziative esistenti, nonché con le nuove iniziative pertinenti derivanti dal piano strategico 2025-2027 di Orizzonte Europa.

1.5.Durata e incidenza finanziaria 

 durata limitata

   in vigore a decorrere dall'[1/1]2025 fino al [31/12]2031

   incidenza finanziaria dal 2025 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2025 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.Modalità di gestione previste 29  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

   a paesi terzi o organismi da questi designati;

   a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

   alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

   agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui forniscono sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che forniscono sufficienti garanzie finanziarie;

   alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La struttura di attuazione dedicata di PRIMA (PRIMA-IS) è una fondazione di diritto spagnolo amministrata dal comitato dei garanti che rappresenta gli Stati partecipanti. La Commissione europea è un osservatore in seno al comitato dei garanti.

Il contributo finanziario dell'Unione all'iniziativa sarà erogato attraverso PRIMA-IS. Gli Stati partecipanti hanno fornito garanzie finanziarie individuali attraverso le quali accettano collettivamente la responsabilità finanziaria di qualsiasi perdita finanziaria per l'UE fino a concorrenza del contributo finanziario dell'Unione. Tali garanzie finanziarie saranno rinnovate dagli Stati partecipanti per il periodo 2025-2027 dopo l'adozione dell'atto di base di PRIMA modificato.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

L'atto di base di PRIMA modificato allineerà le norme in materia di monitoraggio e comunicazione alle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/695 e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

PRIMA-IS elaborerà relazioni annuali sulle attività e sull'adempimento degli obblighi degli Stati partecipanti.

La Commissione effettuerà un'ulteriore valutazione intermedia nel 2025 e la valutazione finale nel 2030. I risultati di tali valutazioni saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Durante il periodo di proroga 2025-2027 PRIMA continuerà a essere attuato in regime di gestione indiretta. Questa è la modalità di attuazione prevista per i partenariati pubblico-pubblico con contributi finanziari e in natura degli Stati partecipanti.

La dotazione di PRIMA sarà eseguita dall'attuale PRIMA-IS. Prima della conclusione del nuovo accordo di trasferimento di fondi, la Commissione verificherà se PRIMA-IS continua a rispettare le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda la gestione finanziaria e il quadro di controllo interno e quali modifiche devono essere apportate all'accordo di delega esistente.

Le dotazioni annuali saranno eseguite mediante piani di lavoro annuali che saranno esaminati e approvati dalla Commissione.

La Commissione garantirà che le norme applicabili a PRIMA siano pienamente conformi alle prescrizioni del regolamento finanziario.

Le disposizioni in materia di monitoraggio, anche mediante la supervisione della governance del partenariato da parte dell'Unione, e le disposizioni concernenti le relazioni garantiranno la possibilità per i servizi della Commissione di soddisfare le prescrizioni in materia di responsabilità nei confronti sia del collegio sia dell'autorità di bilancio.

Il quadro di controllo interno di PRIMA-IS per l'attuazione di PRIMA si basa su:

   l'attuazione di norme di controllo interno che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle della Commissione;

   procedure per la selezione dei migliori progetti tramite valutazioni indipendenti e la conclusione di accordi di sovvenzione;

   la gestione del progetto e del contratto per l'intera durata di ogni progetto;

   i controlli ex ante delle dichiarazioni, compreso il ricevimento dei certificati di audit e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;

   gli audit ex-post su un campione di dichiarazioni nell'ambito degli audit ex-post di Orizzonte Europa;

   la valutazione scientifica dei risultati del progetto.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

(1)    Capacità della struttura di attuazione dedicata PRIMA-IS di gestire il bilancio dell'Unione e tutelare gli interessi finanziari dell'UE.

Il metodo di controllo rispetterà le prescrizioni stabilite nei regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, manterrà il diritto della Commissione di sopprimere, ridurre o sospendere il proprio contributo qualora l'attuazione non sia accettabile o opportuna.

(2)    Capacità degli Stati partecipanti di finanziare i loro contributi al programma.

I fondi dell'UE possono essere erogati solo sulla scorta di una prova degli impegni finanziari annuali nazionali e del livello appropriato dei pagamenti ai partecipanti nazionali ai progetti. Un altro meccanismo di salvaguardia è che i finanziamenti dell'UE non possono superare il 50 % del finanziamento pubblico totale assegnato nel programma.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Poiché le norme di partecipazione di Orizzonte Europa applicabili a PRIMA sono analoghe a quelle che la Commissione utilizzerà nel suo programma di lavoro, si può prevedere che il margine di errore sarà simile a quello previsto dalla Commissione per Orizzonte Europa, nel senso che offre ragionevoli garanzie che il rischio di errore nel corso del periodo pluriennale di spesa si attesti, su base annua, tra il 2 e il 5 %.

Si rimanda alla scheda finanziaria legislativa di Orizzonte Europa per le informazioni complete sul tasso di errore previsto relativo ai partecipanti.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione si accerterà che PRIMA-IS applichi le procedure per la lotta contro le frodi in tutte le fasi del processo di gestione.

Le proposte per Orizzonte Europa sono state sottoposte a un esame di "impermeabilità alle frodi" e a una valutazione d'impatto. Nel complesso le misure proposte, in particolare il maggiore ricorso agli audit basati sui rischi e il rafforzamento della valutazione e del controllo scientifici, dovrebbero avere un'incidenza positiva sulla lotta contro le frodi.

La Commissione provvede affinché siano adottati provvedimenti adeguati volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite nel regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Rubrica 1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa

Diss./Non diss. 30

di paesi EFTA 31

di paesi candidati 32

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

1

01 02 02 60 – polo tematico vi) Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente

Diss.

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale – Orizzonte Europa -

Polo tematico vi) Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

Impegni 33

(1)

34,100

34,100

36,800

0

105,000

Pagamenti 34

(2)

1,200

20,940

20,940

61,920

105,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma 35  

Impegni = pagamenti

(3)

0,147

0,097

0,097

0

0,341

TOTALE stanziamenti per la dotazione del programma

Impegni

=1+3

32,247

34,197

36,897

0

105,341

Pagamenti

=2+3

1,347

21,037

21,037

61,920

105,341





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

Risorse umane

-

-

-

-

Altre spese amministrative

-

-

-

-

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

-

-

-

-

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Periodo successivo al 2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

34,250

34,201

36,902

0

105,353

Pagamenti

1,350

21,041

21,042

61,920

105,353

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 36  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,091

0,091

0,091

0,273

Altre spese
amministrative

0,056

0,006

0,006

0,068

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,147

0,097

0,097

0,341

TOTALE

0,147

0,097

0,097

0,341

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito 37 :

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

□Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

Sede e uffici di rappresentanza della Commissione

Delegazioni

-

-

-

-

-

-

-

Ricerca

-

-

-

-

-

-

-

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) – AC, AL, END, INT e JPD  38

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

-

-

-

-

-

-

-

- nelle delegazioni

-

-

-

-

-

-

-

Finanziato dalla dotazione del programma  39

- in sede

-

-

-

-

- nelle delegazioni

-

-

-

-

-

-

-

Ricerca

-

-

-

-

1

1

1

Altro (specificare)

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

-

-

-

-

1

1

1

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

n.p.

Personale esterno

Responsabile delle politiche competente per la supervisione e l'orientamento strategico del programma e per i compiti amministrativi e le responsabilità di valutazione/governance per la Commissione. Rappresentare la Commissione europea in tutti gli organi decisionali del partenariato (comitato dei garanti di PRIMA-IS) e garantire il rispetto dell'atto di base e delle politiche dell'UE.

3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Stati partecipanti 

35,000

35,000

35,000

105,000

TOTALE stanziamenti cofinanziati

35,000

35,000

35,000

105,000

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa 40

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(2)    Valutazione intermedia del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)(COM(2023) 285 final).
(3)    https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final).
(6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021) 400 final).
(7)    Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente (COM(2018) 673 final).
(8)    Missioni dell'UE nell'ambito di Orizzonte Europa (europa.eu).
(9)    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013. 
(10)    UfM-Ministerial-Declaration-RI-EN-270622.pdf (ufmsecretariat.org).
(11)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000).
(12)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

(13)    joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf (europa.eu).
(14)

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione – La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia" (COM(2021) 252 final).

(15)    Partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa (europa.eu).
(16)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(17)    Valutazione intermedia del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) (COM(2023) 285 final).
(18)    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri" [COM(2016) 662 final - 2016/0325 (COD), C 125 del 21.4.2017, pag. 80].
(19)    Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).
(20)    COM(2023) 285 final.
(21)    Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca    e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).
(22)

   Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(23)

   Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(24)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(25)

   25    Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(26)    Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(28)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(29)    Le spiegazioni delle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(30)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(31)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(32)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(33)    Ciascuno degli impegni per il 2025 e il 2026 comprende 1,2 milioni di EUR per i costi amministrativi di PRIMA. Gli impegni per il 2027 comprendono 1,2 milioni di EUR per il 2027 e 2,7 milioni di EUR per i costi amministrativi di PRIMA nel periodo successivo al 2027.
(34)    Ciascuno dei pagamenti per il 2026 e il 2027 comprende 1,2 milioni di EUR per i costi amministrativi di PRIMA. I pagamenti effettuati nel periodo successivo al 2027 comprendono 2,7 milioni di EUR per i costi amministrativi di PRIMA nel periodo successivo al 2027.
(35)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. A copertura dell'amministrazione delle azioni di Orizzonte Europa. I costi ETP sono calcolati sulla base del costo medio annuo da utilizzare a partire dal 2023 per gli stipendi degli agenti contrattuali (0,091 EUR), comprese altre spese amministrative (0,029 EUR) relative agli immobili e ai costi IT per il personale di ricerca indiretta. Anche l'indicazione del fabbisogno di personale nelle DG della Commissione è di natura indicativa e non vincolante.
(36)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(37)    Anche l'indicazione del fabbisogno di personale nelle DG della Commissione è di natura indicativa e non vincolante.
(38)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(39)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(40)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.