Bruxelles, 23.6.2023

COM(2023) 340 final

2023/0193(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 novembre 2022 la Repubblica federale di Germania ha chiesto l'autorizzazione a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter imporre la fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale (operazioni B2B).

Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2023 la Repubblica federale di Germania ha inoltre precisato la data auspicata per l'entrata in vigore della misura speciale, ossia il 1° gennaio 2025.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione, con lettera del 22 febbraio 2023, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania. Con lettera del 23 febbraio 2023 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Germania ha presentato domanda di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA per essere autorizzata ad imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche per tutte le operazioni fra soggetti passivi stabiliti in Germania. Tale obbligo costituirebbe il primo passo verso l'introduzione di un sistema elettronico di comunicazione per la trasmissione alle autorità fiscali di dati basati sulle operazioni relativamente alle operazioni B2B dei soggetti passivi. Secondo la Germania tale sistema di comunicazione costituirebbe uno strumento importante per lottare contro la frode e l'evasione fiscali e migliorerebbe la riscossione dell'IVA.

I sistemi di comunicazione che trasferiscono all'amministrazione fiscale dati in materia di fatturato basati sulle operazioni consentono una lotta più efficace contro le frodi all'IVA.
La Germania ritiene che l'attuazione di un siffatto sistema consentirà di identificare tempestivamente le catene di operazioni fraudolente e i relativi partecipanti. I dati sulle operazioni possono inoltre essere utilizzati per i controlli incrociati con le informazioni contenute nelle dichiarazioni IVA e, in caso di discrepanze, queste possono essere rilevate e controllate più tempestivamente. Nel complesso la Germania ritiene che un accesso tempestivo ai dati di fatturazione eviterà all'amministrazione fiscale di richiedere le fatture con modalità più onerose, accelerando e agevolando la lotta contro le frodi.

Negli ultimi anni la Germania ha adottato altre misure per lottare contro le frodi all'IVA.
Dal 1° gennaio 2019 la Germania ha introdotto norme in materia di responsabilità degli operatori dei mercati virtuali e di obblighi specifici di rendicontazione per tali operatori. L'entrata in vigore di tali norme si è tradotta in un aumento significativo del numero di immatricolazioni fiscali delle imprese che effettuano tali operazioni attraverso mercati virtuali.

Dal 1° gennaio 2020 il diritto di dedurre l'imposta a monte e l'esenzione per le vendite intracomunitarie di beni sono rifiutati nel caso in cui l'operatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che stava partecipando a una frode all'IVA o a una catena di evasione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tale ambito. Dal 1° gennaio 2021 la validità del numero di identificazione IVA ai fini delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni intracomunitarie di servizi può inoltre essere limitato qualora sussistano indicazioni che è usato a fini fraudolenti. Tale misura può essere applicata anche se l'abuso compromette il gettito IVA in un altro Stato dell'UE.

La Germania si è avvalsa dell'opportunità di cui all'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA di applicare il meccanismo di inversione contabile per contrastare le frodi all'IVA, più recentemente per quanto riguarda i trasferimenti di certificati di gas ed energia elettrica e taluni servizi di telecomunicazioni. Per quanto riguarda il trasferimento delle quote di emissioni nell'ambito della legge sullo scambio di emissioni da combustibili, dal 1° gennaio 2023 il meccanismo di inversione contabile è introdotto sulla base della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 del Consiglio 2 .

La Germania ha altresì introdotto liste di controllo nazionali intese a verificare le informazioni comunicate dagli operatori durante il processo di immatricolazione fiscale. È quindi possibile prevenire le immatricolazioni fiscali effettuate esclusivamente a fini fraudolenti. È inoltre possibile eseguire ulteriori controlli intesi a verificare l'affidabilità degli operatori su base individuale e, se necessario, avviare ulteriori controlli.

La Germania ritiene che sia possibile utilizzare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione per lottare contro l'evasione e l'elusione fiscali solo se l'elaborazione dei dati avviene con continuità. La Germania ritiene che il ricorso obbligatorio alla fatturazione elettronica in formato strutturato costituisca una fase logica e necessaria verso un sistema di comunicazione basato sulle operazioni che consenta di lottare più efficacemente contro le frodi mediante l'analisi e l'uso dei dati raccolti.

Secondo la Germania il ricorso alle fatture elettroniche è già prassi comune in svariati settori dell'economia. Nel settore degli appalti pubblici, la Germania ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/55/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici 3 , che ha introdotto l'obbligo per le autorità pubbliche di accettare le fatture elettroniche inviate dai loro fornitori. L'emissione di fatture elettroniche nel settore degli appalti pubblici in Germania è obbligatoria per tale settore dal novembre del 2020.

La Germania ritiene tuttavia che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria a fini dell'IVA non imporrà un onere finanziario significativo a molte imprese. A lungo termine ciò consentirà di ottenere risparmi grazie all'eliminazione delle fatture cartacee (e in particolare dall'eliminazione dei costi di stampa, invio e archiviazione di tali fatture). Anche il destinatario evita i costi connessi al trattamento delle fatture cartacee. La fatturazione elettronica consentirà di ottimizzare i processi contabili sia per l'emittente, sia per il destinatario della fattura. Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di fatturazione elettronica utilizzati nell'Unione europea, la Germania intende consentire l'emissione di fatture conformi alla norma europea relativa alla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

L'articolo 218 della direttiva IVA prevede l'obbligo per gli Stati membri di accettare come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. La Germania desidera quindi una deroga a detto articolo della direttiva IVA in modo che l'amministrazione fiscale nazionale possa considerare come fatture soltanto i documenti in formato elettronico.

Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica in Germania richiede quindi una deroga a tale articolo in modo che l'emittente non debba più ottenere l'accordo del destinatario per inviare una fattura in formato non cartaceo.

Generalmente le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace e per concedere agli Stati membri il tempo di introdurre altre misure convenzionali per affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura di deroga.

Una volta introdotta la misura e considerato l'ampio ambito di applicazione è importante valutarne l'impatto sui soggetti passivi e, più precisamente, se essa abbia contribuito a lottare contro la frode e l'evasione dell'IVA. Se desidera prorogare la misura di deroga, la Germania, insieme alla domanda di proroga, è tenuta a presentare una relazione sul funzionamento della misura stessa, che ne contenga la valutazione dell'efficacia nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione tributaria. La relazione dovrebbe includere una valutazione delle ripercussioni sui soggetti passivi, in particolare per quanto riguarda l'aumento degli oneri amministrativi e dei costi di conformità.

Si propone di autorizzare la deroga a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027 o fino alla data in cui gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali da adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232, se precedente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'articolo 218 della direttiva IVA stabilisce l'equivalenza fra le fatture cartacee ed elettroniche, disponendo che gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico. Ai sensi dell'articolo 232 della direttiva IVA il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario. La fatturazione elettronica obbligatoria prevista dalla Germania derogherebbe in effetti a queste due disposizioni.

La deroga può essere autorizzata in base all'articolo 395 della direttiva IVA al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B fungerà da prima fase per l'attuazione di un sistema di comunicazione basato sulle operazioni in Germania, che potrebbe contribuire a contrastare più efficacemente la frode e l'evasione dell'IVA. Sulla base degli elementi forniti dalla Germania la deroga è compatibile con le disposizioni vigenti in materia.

Autorizzazioni analoghe sono state rilasciate all'Italia, alla Francia e alla Polonia con decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio 5 , decisione di esecuzione (UE) 2022/133 del Consiglio 6 e decisione di esecuzione (UE) 2022/1003 del Consiglio 7 per consentire loro di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA.

Infine, nel 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" 8 . Tra le azioni previste nel piano figura l'adozione da parte della Commissione di una proposta legislativa intesa ad ammodernare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA. Come indicato nel piano d'azione, la presente proposta dovrebbe, tra l'altro, contribuire a razionalizzare i meccanismi di comunicazione che possono essere applicati alle operazioni nazionali. In tale contesto si esamina anche l'esigenza di ampliare ulteriormente la fatturazione elettronica.

In conseguenza di tale piano d'azione, l'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale 9 (proposta sull'IVA nell'era digitale), attualmente in fase di discussione presso il Consiglio. Detta direttiva intende modificare l'articolo 218 e sopprimere l'articolo 232 della direttiva IVA. La riforma, una volta adottata, consentirà agli Stati membri di attuare la fatturazione elettronica obbligatoria, sopprimendo l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla predetta direttiva onde attuare tali sistemi. Per tale motivo, una volta che gli Stati membri avranno recepito tale proposta di direttiva, la presente decisione del Consiglio non produrrà più effetti.

Nella sua domanda la Germania dichiara che il governo federale ritiene che gli obiettivi perseguiti mediante la misura speciale siano coerenti con i piani della Commissione per un sistema di comunicazione europeo. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi di introduzione e di successiva amministrazione di un sistema di comunicazione, sia per gli operatori commerciali, sia per le autorità fiscali, la Germania terrà in considerazione la proposta sull'IVA nell'era digitale negli interventi finalizzati a realizzare il sistema di comunicazione nazionale. La finalità perseguita dalla Germania è sincronizzare il più possibile le strutture di entrambi i sistemi.

La deroga chiesta dalla Repubblica federale di Germania è quindi coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Commissione e delineati nel piano d'azione e nella proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Data la disposizione della direttiva IVA sulla quale si basa la proposta, non si applica il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione rilasciata a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Al fine di ridurre l'onere per le imprese e l'amministrazione fiscale, la Germania procederà gradualmente, introducendo in primis l'obbligo di emettere fatture elettroniche, che fungerà da base del futuro sistema di comunicazione. Al fine di evitare la duplicazione dei costi e sforzi inutili, la Germania terrà in considerazione la proposta sull'IVA nell'era digitale nell'elaborazione del suo sistema di comunicazione nazionale, allineandolo alla suddetta proposta. A tal proposito i futuri requisiti del diritto dell'Unione per quanto attiene alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere saranno coordinati con il sistema di comunicazione delle operazioni nazionali, al fine di garantire che entrambe le categorie di operazioni siano trattate nel modo più uniforme possibile da parte dei soggetti passivi, limitando l'onere amministrativo per le imprese.

Si osservi che in Germania è già obbligatorio avvalersi della fatturazione elettronica nelle relazioni fra imprese e amministrazioni pubbliche (B2G) in seguito all'attuazione della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Fra gli elementi principali del sistema nazionale previsto si annoverano la trasmissione tempestiva dei dati di fatturazione, inizialmente circoscritta all'ambito B2B, a un sistema di comunicazione centrale. La Germania accetterà la trasmissione di dati in fatture strutturate corrispondenti a un formato basato sulla norma CEN EN 16931, al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi. Non è prevista la trasmissione di fatture complete, in quanto i soggetti passivi dovranno comunicare unicamente i dati necessari a fini fiscali. Lo scambio di fatture fra soggetti passivi non sarà inoltre gestito attraverso i server dell'amministrazione fiscale, né le fatture saranno soggette a una procedura di verifica da parte dell'amministrazione.

L'obbligo di avvalersi della fatturazione elettronica si applicherà unicamente alle operazioni fra soggetti passivi stabiliti in Germania. Non è prevista una deroga alle norme armonizzate in materia di dati di fatturazione. La misura non inciderà sulle imprese non stabilite in Germania e resta impregiudicato il diritto di ottenere una fattura cartacea per le operazioni intracomunitarie.

La deroga è altresì limitata nel tempo e la Germania, se desidera prorogarla, dovrà redigere una relazione sul funzionamento e l'efficacia della misura.

Pertanto la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia la lotta contro le frodi fiscali.

Scelta dell'atto giuridico

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile solo con l'autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

La fatturazione elettronica obbligatoria avrà conseguenze sia sull'amministrazione fiscale che sui soggetti passivi.

L'attuazione di un sistema di comunicazione basato sulla fatturazione elettronica integrerà le suddette misure che la Germania ha recentemente attuato per lottare contro la frode e l'evasione dell'IVA, come il miglioramento dei processi di immatricolazione. Secondo la Germania l'efficacia di tali misure per contrastare le frodi all'IVA e garantire la riscossione delle imposte è dimostrata dai dati annuali relativi al divario dell'IVA in Germania.

L'attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria non risulterà molto onerosa per le imprese, in quanto costituisce già prassi comune in molti settori dell'economia ed è obbligatoria nell'ambito degli appalti pubblici. Le imprese otterranno inoltre vantaggi dall'automazione dei processi, come la contabilità nonché i risparmi a lungo termine derivati dalla soppressione delle fatture cartacee, attraverso l'eliminazione dei costi di emissione, invio, trattamento e archiviazione delle stesse.

Il sistema seguirà inoltre nella misura del possibile le caratteristiche del modello accluso alla proposta sull'IVA nell'era digitale, allineando la comunicazione delle operazioni nazionali al futuro sistema per la comunicazione delle operazioni intracomunitarie. Questo eviterà la duplicazione dei costi per i soggetti passivi e l'amministrazione fiscale, consentendo di adempiere alla comunicazione di entrambi i tipi di operazioni con le stesse modalità.

Le esigenze specifiche delle piccole imprese saranno tenute in considerazione nell'elaborazione delle disposizioni nazionali. Questo può avvenire per esempio stabilendo le dimensioni delle imprese o un fatturato minimo al di sotto del quale il ricorso alla fatturazione elettronica resterà facoltativo per un periodo da determinarsi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

2023/0193 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 10 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 novembre 2022 la Germania ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE ("la misura speciale") al fine di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale.

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2023 la Germania ha precisato la data auspicata per l'entrata in vigore della misura speciale, ossia il 1° gennaio 2025.

(3)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettere del 22 febbraio 2023, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Germania e con lettera del 23 febbraio 2023 ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(4)La Germania intende adottare la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni fra soggetti passivi stabiliti in Germania quale primo passo verso l'attuazione di un sistema di comunicazione basato sulle operazioni. Tale sistema di comunicazione risulterebbe vantaggioso nella lotta contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Esso consentirebbe un'identificazione tempestiva delle catene di frodi all'IVA da parte dell'amministrazione fiscale, cui consentirebbe altresì di effettuare tempestivamente le verifiche automatiche di coerenza fra l'IVA dichiarata e l'IVA dovuta. In caso di discrepanze il sistema ne consentirebbe un'individuazione e un controllo tempestivi. La Germania ritiene inoltre che un accesso tempestivo ai dati di fatturazione eviterebbe all'amministrazione fiscale l'esigenza di richiedere le fatture con modalità più onerose, accelerando e agevolando la lotta contro le frodi all'IVA.

(5)La Germania ritiene che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria non risulterà molto onerosa per le imprese, in quanto nel paese costituisce già prassi comune in molti settori dell'economia ed è obbligatoria nell'ambito degli appalti pubblici. Essa risulterebbe inoltre vantaggiosa per gli operatori economici attraverso la digitalizzazione dei processi e la riduzione dei loro oneri amministrativi. Il ricorso alle fatture elettroniche garantirebbe risparmi a lungo termine grazie alla soppressione delle fatture cartacee e l'eliminazione dei costi di emissione, invio, trattamento e archiviazione delle fatture cartacee.

(6)L'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale 11 . Le modifiche proposte dalla direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE andrebbero a modificare l'articolo 218 e a sopprimere l'articolo 232 della medesima direttiva, consentendo agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria e di sopprimere l'esigenza di chiedere ulteriori deroghe alla predetta direttiva onde attuare tali sistemi. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali necessarie da adottare in caso di adozione della direttiva, la presente decisione non produrrebbe più alcun effetto.

(7)Data l'estensione dell'ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l'impatto sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché sui soggetti passivi. La Germania, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, insieme alla domanda di proroga dovrebbe pertanto presentare alla Commissione una relazione contenente una valutazione dell'efficacia della misura nella lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e nella semplificazione della riscossione dell'imposta.

(8)La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intra-UE.

(9)La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi.

(10)La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(11)La misura speciale non inciderà sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad accettare le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio tedesco sotto forma di documenti o messaggi soltanto se detti documenti o messaggi sono trasferiti in formato elettronico.

Articolo 2

In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio tedesco non sia subordinato all'accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio.

Articolo 3

La Germania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione della misura speciale di deroga di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 4

1. La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2025 fino alla prima delle due date seguenti:

a)    31 dicembre 2027;

b)    la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare le eventuali disposizioni nazionali da adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232.

2. Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale, la Germania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione dell'imposta. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.
(2)    GU L 360 del 11.10.2021, pag. 117.
(3)    GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1.
(4)    Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).
(5)    GU L 454 del 17.12.2021, pag. 1.
(6)    GU L 20 del 31.1.2022, pag. 272.
(7)    GU L 168 del 27.6.2022, pag. 81.
(8)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0312&qid=1684315954939
(9)    COM(2022) 701 final.
(10)    GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.
(11)    COM(2022) 701 final.