Bruxelles, 9.6.2023

COM(2023) 322 final

2023/0186(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di detto accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "l'accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato che modifica l'allegato I, parte I, di tale accordo.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2.Comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

·sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;

·adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;

·prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso relativo al coordinamento in materia di sicurezza sociale (di seguito "l'atto previsto"). Il comitato misto adotta una decisione che modifica l'accordo di recesso, a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del medesimo accordo, per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

La finalità dell'atto previsto è aggiungere all'elenco dell'allegato I, parte I, due nuove decisioni approvate dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e depennare le decisioni precedenti da queste sostituite.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

3.1. Allegato I, parte I, dell'accordo di recesso relativo al coordinamento in materia di sicurezza sociale

L'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso riporta le decisioni e le raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui l'Unione e il Regno Unito devono tenere debitamente conto nell'applicazione delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale (articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo di recesso).

Il 19 ottobre 2021 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. H12 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale decisione dovrebbe essere aggiunta all'allegato I dell'accordo di recesso. Sostituisce la decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le decisioni H3 e n. H7 saranno pertanto depennate dall'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso.

Il 30 marzo 2022 la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha approvato la decisione n. H13 relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Tale decisione dovrebbe essere aggiunta all'allegato I dell'accordo di recesso. Sostituisce la decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. La decisione n. H4 sarà pertanto depennata dall'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo esclusivo e il contenuto dell'atto previsto sono modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso per aggiungere all'elenco due nuove decisioni approvate dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e depennare le decisioni precedenti da queste sostituite.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0186 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di detto accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio 2 del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

(2)A norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, il comitato misto adotta decisioni che modificano l'allegato I, parte I, del medesimo accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

(3)Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso che modifica l'allegato I, parte I, del medesimo accordo al fine di aggiungere all'elenco ivi contenuto due nuove decisioni approvate dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di depennare le tre decisioni da queste sostituite.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)     GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

Bruxelles, 9.6.2023

COM(2023) 322 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di detto accordo


ALLEGATO

DECISIONE n. […]/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del...

che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 1 ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che modificano l'allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.

(2)Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e depennando le tre decisioni da queste sostituite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di recesso è così modificato:

(1)nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ;

(2)nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale 3 ;

(3)nell'allegato I, parte I, sono depennati gli atti seguenti:

(a)decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 ;

(b)decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale 6 , sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale 7 ;

(c)decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto

I copresidenti

(1)    GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
(2)    GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.
(3)    GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.
(4)    GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.
(5)    GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.
(6)    GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.
(7)    GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.
(8)    GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.
(9)    GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.