Bruxelles, 7.6.2023

COM(2023) 292 final

2023/0175(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla seconda frazione dei contributi finanziari che le parti dell'11° Fondo europeo di sviluppo ("FES") sono tenute a versare al FES nel 2023.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE"), quale modificato da ultimo 1 ;

(b)l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 2 ("accordo interno dell'11° FES");

(c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo 3 ("regolamento finanziario per l'11° FES");

(d)la decisione n. 1/2022 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE 4 , del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACPUE 5 relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino all'applicazione provvisoria tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;

(e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo 6 ;

(f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.

I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.    

2023/0175 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE 8 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2023 una proposta che specifica l'importo della seconda frazione del contributo per il 2023.

(3)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio 11 fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR 12 per la Commissione europea e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare come seconda frazione per il 2023 è fissato a 750 000 000 EUR, così ripartiti: 650 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di seconda frazione per il 2023, conformemente all'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(4)    GU L 176 dell'1.7.2022, pag. 88.
(5)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
(6)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(7)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
(8)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(9)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(10)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(11)    Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026
(12)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): "Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui all'articolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente all'importo di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione".

Bruxelles, 7.6.2023

COM(2023) 292 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023


ALLEGATO

Seconda frazione dei contributi del FES per il 2023 (EUR)

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11° FES (%)

Seconda frazione 2023 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11° FES

11° FES

BELGIO

3,24927

21 120 255

3 249 270

24 369 525

BULGARIA

0,21853

1 420 445

218 530

1 638 975

CECHIA

0,79745

5 183 425

797 450

5 980 875

DANIMARCA

1,98045

12 872 925

1 980 450

14 853 375

GERMANIA

20,57980

133 768 700

20 579 800

154 348 500

ESTONIA

0,08635

561 275

86 350

647 625

IRLANDA

0,94006

6 110 390

940 060

7 050 450

GRECIA

1,50735

9 797 775

1 507 350

11 305 125

SPAGNA

7,93248

51 561 120

7 932 480

59 493 600

FRANCIA

17,81269

115 782 485

17 812 690

133 595 175

CROAZIA

0,22518

1 463 670

225 180

1 688 850

ITALIA

12,53009

81 445 585

12 530 090

93 975 675

CIPRO

0,11162

725 530

111 620

837 150

LETTONIA

0,11612

754 780

116 120

870 900

LITUANIA

0,18077

1 175 005

180 770

1 355 775

LUSSEMBURGO

0,25509

1 658 085

255 090

1 913 175

UNGHERIA

0,61456

3 994 640

614 560

4 609 200

MALTA

0,03801

247 065

38 010

285 075

PAESI BASSI

4,77678

31 049 070

4 776 780

35 825 850

AUSTRIA

2,39757

15 584 205

2 397 570

17 981 775

POLONIA

2,00734

13 047 710

2 007 340

15 055 050

PORTOGALLO

1,19679

7 779 135

1 196 790

8 975 925

ROMANIA

0,71815

4 667 975

718 150

5 386 125

SLOVENIA

0,22452

1 459 380

224 520

1 683 900

SLOVACCHIA

0,37616

2 445 040

376 160

2 821 200

FINLANDIA

1,50909

9 809 085

1 509 090

11 318 175

SVEZIA

2,93911

19 104 215

2 939 110

22 043 325

REGNO UNITO

14,67862

95 411 030

14 678 620

110 089 650

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

650 000 000

100 000 000

750 000 000

* A norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10° e dell'11° FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a frazione, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Tale calcolo su base netta sarà rispecchiato nelle rispettive istruzioni di pagamento.