Bruxelles, 24.5.2023

COM(2023) 279 final

2023/0167(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 330 final} - {SWD(2023) 278 final} - {SWD(2023) 279 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

In linea con l'obiettivo della Commissione europea di "un'economia al servizio delle persone" e come annunciato nel programma di lavoro per il 2023, la Commissione intende garantire che il quadro giuridico per gli investimenti al dettaglio responsabilizzi sufficientemente i consumatori, incoraggi risultati migliori e più equi sul mercato e, in ultima analisi, crei le condizioni necessarie per aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali.

Nel suo nuovo piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020 1 , la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una strategia per gli investimenti al dettaglio in Europa volta a garantire che gli investitori al dettaglio possano trarre pieno vantaggio dai mercati dei capitali e fare affidamento su norme coerenti in tutti gli strumenti giuridici.

L'obiettivo principale dell'Unione dei mercati dei capitali è garantire che i consumatori possano beneficiare appieno delle possibilità di investimento offerte dai mercati dei capitali. È opportuno che gli investitori al dettaglio, la cui partecipazione ai mercati dei capitali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro in funzione delle diverse condizioni storiche e socioeconomiche, siano in grado di ottenere risultati di investimento migliori di quanto non avvenga attualmente nell'ambito della partecipazione ai mercati dei capitali.

Questo obiettivo è condiviso dai colegislatori:

il 3 dicembre 2020, nelle conclusioni del Consiglio sul piano di azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2 , il Consiglio ha invitato la Commissione ad avviare l'attuazione delle parti del piano di azione che mirano a stimolare l'attività di investimento, in particolare da parte di investitori al dettaglio all'interno dell'UE, garantendo al contempo un livello elevato di tutela dei consumatori e degli investitori;

l'8 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali 3 , che sosteneva ampiamente le misure volte ad accrescere la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali. La risoluzione sottolineava che una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio è subordinata a un cambiamento della cultura dell'investimento e che tale cambiamento potrebbe divenire efficace soltanto quando gli investitori al dettaglio saranno convinti del fatto che investire nei mercati finanziari è auspicabile, pur correndo rischi accettabili e chiaramente definiti.

La Commissione teme che i mercati dei capitali non soddisfino in misura sufficiente le esigenze di finanziamento a lungo termine dei cittadini dell'UE, che spesso dipendono eccessivamente da risparmi a basso rendimento. La Commissione ha individuato una serie di problemi significativi nel percorso degli investitori al dettaglio che riducono la capacità di questi ultimi di sfruttare appieno i mercati dei capitali: 1) gli investitori al dettaglio hanno difficoltà ad accedere a informazioni pertinenti, comparabili e facilmente comprensibili sui prodotti di investimento che li aiutino a compiere scelte di investimento informate; 2) gli investitori al dettaglio sono esposti al rischio crescente di essere impropriamente influenzati da informazioni di marketing non realistiche attraverso i canali digitali e da pratiche di marketing ingannevoli; 3) il modo in cui i prodotti sono realizzati e distribuiti presenta carenze legate a conflitti di interessi che possono derivare dal pagamento di incentivi tra realizzatori e distributori dei prodotti; e 4) alcuni prodotti di investimento comportano costi ingiustificatamente elevati e di conseguenza non sempre offrono un buon rapporto costi/benefici all'investitore al dettaglio. Anche le differenze nella concezione delle norme tra uno strumento giuridico e l'altro sono potenzialmente in grado di indurre in confusione e determinare livelli diversi di tutela degli investitori.

Questi problemi minano la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali. Secondo una recente indagine Eurobarometro 4 , solo il 38 % dei consumatori è certo che la consulenza in materia di investimenti che riceve dagli intermediari finanziari è principalmente nel suo migliore interesse. La mancanza di fiducia è uno dei motivi che contribuiscono a ridurre i livelli di partecipazione degli investitori al dettaglio e costituisce un freno al potenziale di crescita di tale settore 5 .

Allo stesso tempo, l'alfabetizzazione finanziaria nell'UE è troppo bassa. A troppe persone il sistema finanziario può apparire complesso e impenetrabile. Spesso alle persone mancano la fiducia, le conoscenze e le competenze necessarie per gestire le loro finanze quotidiane e prendere decisioni finanziarie importanti, ad esempio su come risparmiare per acquistare una casa o prepararsi al pensionamento. I bassi livelli di alfabetizzazione finanziaria possono incidere sul benessere personale e finanziario di un individuo, con particolare riguardo per i gruppi vulnerabili della società. Il miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria è quindi diventato una delle priorità fondamentali della Commissione 6 ed è ancora più importante alla luce dell'attuale digitalizzazione della finanza. L'educazione finanziaria 7 dovrebbe essere meglio adattata alle varie esigenze dei diversi gruppi di cittadini. A tal fine è fondamentale dare alle persone gli strumenti affinché comprendano i benefici e i rischi connessi agli investimenti e la consulenza che ricevono e possano così prendere decisioni finanziarie nel proprio migliore interesse. Ciò non significa che i cittadini debbano diventare esperti in servizi finanziari, quanto piuttosto che debbano disporre della fiducia, delle conoscenze e delle informazioni necessarie per prendere decisioni volte a soddisfare le loro esigenze finanziarie.

Considerando il contesto economico generale rispetto al quale vengono valutate le misure previste dalla presente strategia, il mercato dell'UE per gli investimenti al dettaglio rimane caratterizzato da bassi livelli di partecipazione rispetto ai pari internazionali. Nel 2021 circa il 17 % delle attività delle famiglie dell'UE-27 era detenuto in titoli finanziari (azioni quotate, obbligazioni, fondi di investimento e strumenti finanziari derivati). A titolo di confronto, le famiglie statunitensi detenevano circa il 43 % delle loro attività in titoli 8 .

La strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio mira a rafforzare il quadro legislativo per garantire che gli investitori al dettaglio 1) siano messi nelle condizioni di prendere decisioni di investimento più informate che rispondano meglio alle loro esigenze e ai loro obiettivi e 2) siano adeguatamente tutelati nel mercato unico da un quadro normativo coerente. Ciò rafforzerà la fiducia, avvicinando i cittadini ai mercati dei capitali e aumentando la partecipazione degli investitori al dettaglio.

La strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio affronta un'ampia gamma di questioni lungo il percorso degli investitori al dettaglio, tra cui l'alfabetizzazione finanziaria, la classificazione dei clienti, le norme in materia di informativa e commercializzazione, le norme in materia di idoneità e adeguatezza, le norme sulla consulenza, anche per quanto riguarda gli incentivi, e le norme sulla governance dei prodotti. Essa propone un quadro rafforzato per migliorare ulteriormente la trasparenza, in particolare per quanto riguarda i costi; il rafforzamento delle norme contro le comunicazioni di marketing ingannevoli; norme per garantire una consulenza imparziale e di elevata qualità; e norme per assicurare che i prodotti distribuiti agli investitori al dettaglio offrano buone prospettive in termini di rapporto costi/benefici. L'obiettivo è garantire un quadro moderno e, per quanto possibile, semplificato per gli investimenti al dettaglio, che sia allineato e coerente tra i diversi settori. Pur avendo come obiettivo principale quello di garantire che gli interessi degli investitori al dettaglio siano tenuti in considerazione, la strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio affronta anche preoccupazioni specifiche del settore, in particolare eliminando le incoerenze e le sovrapposizioni tra gli obblighi di informazione e adeguando le disposizioni in materia di informativa regolamentare in modo che siano adatte all'uso digitale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta fa seguito all'azione 8 del nuovo piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020, che mira a rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei mercati dei capitali.

La proposta condivide gli obiettivi della normativa vigente che disciplina la tutela degli investitori al dettaglio a livello dell'UE, di cui fanno parte la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID 9 ) e la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD 10 ), in quanto mira a garantire un livello sufficiente di tutela degli investitori nonché equità, integrità ed efficienza nella fornitura di servizi di investimento e di investimento assicurativi agli investitori al dettaglio. Inoltre è coerente con le norme applicabili ai servizi di investimento e di investimento assicurativi, nonché ai fondi di investimento e ai loro gestori (che, oltre alla MiFID e alla IDD, comprendono anche la direttiva Solvibilità II 11 , la direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM) 12 e la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva GEFIA) 13 ).

La presente proposta è adottata nell'ambito di un pacchetto, insieme a una seconda proposta legislativa (COM(2023) 278) che modifica il regolamento relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP) 14 . Il regolamento modificativo è perfettamente complementare alla presente direttiva omnibus, in quanto mira a migliorare il quadro giuridico per i PRIIP adattando l'informativa all'ambiente digitale e all'evoluzione delle esigenze degli investitori al dettaglio, in particolare in materia di sostenibilità, e apportando maggiore chiarezza sull'ambito coperto dai PRIIP per quanto riguarda le obbligazioni societarie con clausole make-whole e le rendite immediate. Alcune delle modifiche, in particolare per quanto riguarda l'uso del formato elettronico, sono proposte per garantire un migliore allineamento all'approccio previsto dalla MiFID e dalla IDD e prendono le mosse dall'esperienza acquisita con l'attuazione del documento informativo sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) 15 .

Un passo significativo per garantire la coerenza e la semplificazione degli obblighi di informazione precontrattuale in tutti i servizi finanziari è stato compiuto con l'adozione, da parte della Commissione, della proposta di modifica della direttiva 2011/83/UE relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e che abroga la direttiva 2002/65/CE. Di conseguenza le preoccupazioni circa la sovrapposizione e l'incoerenza tra gli obblighi in materia di informativa nel settore degli investimenti al dettaglio sono state ampiamente affrontate, il che si è tradotto in un quadro più snello e semplificato.

Le misure proposte di seguito dovrebbero rendere l'UE un luogo ancora più sicuro per gli investitori al dettaglio, contribuire a rafforzare la loro fiducia e facilitare la loro partecipazione ai mercati dei capitali a condizioni più eque. Le attuali tendenze demografiche richiedono una migliore pianificazione da parte delle famiglie per assicurarsi un'esistenza serena. A tale proposito, un quadro più sicuro per gli investimenti nei mercati dei capitali dovrebbe contribuire a offrire agli investitori al dettaglio una gamma più ampia di possibilità. Una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali può inoltre contribuire ad aumentare la disponibilità di capitale per il finanziamento sul mercato delle attività economiche e consentire alle imprese di diversificare meglio le loro fonti di finanziamento. A tale riguardo, la proposta è coerente con una serie di azioni legislative e non legislative adottate dalla Commissione nell'ambito del suo piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2015 16 , della revisione intermedia del 2017 del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali 17 e del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali del 2020 18 , volte a facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di sostenere l'occupazione e la crescita nell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Data la sua attenzione alla crescente digitalizzazione dei servizi di investimento e della commercializzazione, la proposta è in linea con il lavoro della Commissione sulla protezione dei consumatori nel contesto della finanza digitale 19 , che mira a garantire che i consumatori beneficino dei vantaggi della digitalizzazione e siano nel contempo sufficientemente protetti dai rischi che ne derivano. Un elemento fondamentale della normativa a tutela dei consumatori in questo settore è il regolamento sui servizi digitali 20 , il cui obiettivo è garantire un ambiente online più equo, più trasparente e affidabile per i consumatori.

La presente proposta è inoltre in linea con gli obiettivi delle prossime iniziative della Commissione che cercheranno di agevolare la condivisione dei dati nel settore dei servizi finanziari 21 . Tramite la relazione standardizzata sulle informazioni sul cliente raccolte dall'impresa ai fini della valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza, ci si attende dalla presente iniziativa che favorisca una maggiore continuità ed efficacia sotto il profilo dei costi per quanto riguarda la condivisione e il riutilizzo dei dati da parte di altre imprese selezionate dal cliente, qualora questi richieda la relazione. A sua volta, ciò dovrebbe andare a vantaggio dei consumatori grazie a prodotti e servizi più efficienti e innovativi e dovrebbe agevolare la concorrenza aumentando la trasparenza e riducendo i costi di passaggio.

Per le misure proposte nel settore dell'alfabetizzazione finanziaria, il sostegno della Commissione è erogato attraverso lo strumento di sostegno tecnico 22 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'UE dispone di un quadro legislativo che disciplina la tutela degli investitori al dettaglio, sviluppato nell'arco di diversi decenni. Il livello di tutela degli investitori al dettaglio è stato notevolmente innalzato nel corso degli anni, in particolare dopo la crisi finanziaria del 2008. L'attuale quadro legislativo globale è costituito da cinque strumenti giuridici volti ad armonizzare, settore per settore, gli obblighi di tutela degli investitori al dettaglio nei servizi di investimento, negli investimenti assicurativi e nella gestione patrimoniale. Le direttive soggette a modifiche nella presente proposta (le "direttive") definiscono i quadri normativi per:

la prestazione di servizi di investimento ("MiFID");

la prestazione di servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa a terzi ("IDD");

l'accesso alle attività assicurative e il loro esercizio all'interno dell'UE ("direttiva Solvibilità II");

il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("direttiva OICVM");

i gestori di fondi di investimento alternativi ("direttiva GEFIA").

Le basi giuridiche delle direttive sono l'articolo 53, paragrafo 1, e, in particolare nel caso delle direttive 2009/138/CE e (UE) 2016/97, l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'azione a livello dell'UE in conformità di tali articoli è necessaria per continuare ad allineare le norme attuali o per introdurre norme standardizzate nuove.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. La regolamentazione dei servizi di investimento, la fornitura di prodotti di investimento assicurativi e le norme per gli OICVM e i fondi di investimento alternativi e relativi gestori (direttiva GEFIA) sono da tempo stabilite a livello dell'UE. Solo un'azione dell'UE può infatti tracciare un quadro normativo comune che garantisca lo stesso livello di tutela degli investitori al dettaglio in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal tipo di prodotti o servizi di investimento proposti e nel pieno rispetto della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. In questo senso, la presente proposta, come le direttive che intende modificare, è in piena conformità con il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La presente proposta mira a modificare talune disposizioni delle direttive, in particolare quelle riguardanti le informazioni fornite ai clienti al dettaglio prima e dopo l'adozione di decisioni di investimento; gli obblighi in materia di commercializzazione dei prodotti di investimento ai clienti al dettaglio; la governance e il controllo dei prodotti; gli obblighi in materia di prestazione di servizi di consulenza e altri servizi di distribuzione dei prodotti di investimento ai clienti al dettaglio; le qualifiche professionali; e la vigilanza transfrontaliera. Le modifiche sono necessarie e proporzionate per rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio, tenendo conto nel contempo degli interessi dei partecipanti al mercato e dell'efficienza in termini di costi.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché la presente proposta mira a modificare le vigenti direttive 2014/65/UE, (UE) 2016/97, 2009/138/CE, 2011/61/UE e 2014/91/UE, lo strumento scelto è una direttiva modificativa. La scelta di un'unica direttiva modificativa deriva dall'obiettivo della strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio di conseguire lo stesso livello di tutela degli investitori al dettaglio in tutta l'UE e in tutti i prodotti di investimento e i canali di distribuzione. Tale obiettivo può essere conseguito nel modo più efficace mediante l'adozione di obblighi coerenti e, ove necessario, uniformi per tutti i settori interessati.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'allegato della valutazione d'impatto che accompagna la presente relazione contiene una valutazione del quadro legislativo incentrata in modo specifico sulla tutela degli investitori al dettaglio. Le principali conclusioni sono che i quadri applicabili agli investitori al dettaglio sono complessivamente efficaci e coerenti, continuano ad affrontare le esigenze e i problemi e apportano il valore aggiunto desiderato. Tuttavia la valutazione ha anche concluso che gli obiettivi previsti non sono stati conseguiti in misura sufficiente in settori quali la comunicazione di informazioni, gli incentivi e la consulenza, gli obblighi in materia di governance dei prodotti e le valutazioni dell'idoneità.

Nonostante le norme vigenti in materia di informativa, le informazioni possono ancora essere complesse (in particolare per quanto riguarda i costi) o non sufficientemente utili o pertinenti per orientare gli investitori al dettaglio affinché prendano decisioni informate. Inoltre le norme in materia di tutela degli investitori che disciplinano l'informativa e le comunicazioni di marketing non sono sufficientemente adeguate ai nuovi rischi emergenti e in continua evoluzione associati alla rapida crescita dei canali digitali che offrono servizi.

Per quanto riguarda il pagamento degli incentivi e la prestazione di consulenza, le salvaguardie esistenti, compresi gli obblighi di trasparenza, non sono sufficienti a fa fronte ai potenziali conflitti di interessi per i prestatori di servizi finanziari, data l'asimmetria informativa esistente tra gli investitori al dettaglio e tali prestatori. I potenziali conflitti di interessi dovuti al pagamento di incentivi possono portare i consulenti finanziari a orientarsi verso un determinato prodotto, con la conseguente vendita agli investitori al dettaglio di prodotti più costosi o che potrebbero non essere nel loro migliore interesse.

Le norme vigenti in materia di governance e controllo dei prodotti hanno definito un quadro per disciplinare il modo in cui i prodotti sono progettati e distribuiti. Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti per garantire che agli investitori al dettaglio siano proposti solo prodotti che offrono un buon rapporto costi/benefici. Alcuni prodotti di investimento al dettaglio disponibili sul mercato presentano ancora costi ingiustificatamente elevati e/o non offrono valore agli investitori al dettaglio.

Infine le prove di valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza sono risultate complessivamente efficaci ed efficienti, ma possono essere ulteriormente migliorate per garantire che le valutazioni siano effettuate al momento giusto (ossia prima che i prodotti vengano raccomandati), per assicurare che le pratiche siano adattate all'ambiente digitale ed eliminare quelle incoerenti e per tenere conto della necessità dell'investitore di diversificare il portafoglio.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione europea ha svolto varie attività di consultazione nell'ambito della preparazione della presente proposta.

Tra maggio e agosto 2021, una consultazione pubblica su "Una strategia per gli investimenti al dettaglio per l'Europa" ha raccolto i pareri di un ampio gruppo di portatori di interessi su vari aspetti relativi agli investimenti al dettaglio, in particolare: l'informativa precontrattuale (compresi i PRIIP), gli incentivi e la qualità della consulenza, le valutazioni dell'idoneità e dell'adeguatezza, l'alfabetizzazione finanziaria, la complessità dei prodotti, l'impatto di una maggiore digitalizzazione dei servizi finanziari, la classificazione degli investitori, i mezzi di ricorso, i poteri di intervento sui prodotti delle autorità europee di vigilanza e gli investimenti sostenibili.

Sono pervenute 186 risposte da una serie di portatori di interessi che rappresentano le organizzazioni aziendali e le associazioni di categoria (59 %), le organizzazioni dei consumatori (2 %), le ONG (5 %), le autorità pubbliche (9 %), i sindacati (2 %) e i cittadini (19 %). Inoltre la Commissione ha discusso vari aspetti della revisione in occasione di diverse riunioni di un gruppo di esperti degli Stati membri.

I risultati della consultazione pubblica sono stati presi in considerazione nella proposta e la Commissione ha cercato di tenere conto dei diversi pareri espressi da portatori di interessi. I settori più significativi in cui i rispondenti hanno individuato margini di miglioramento del quadro sono stati esaminati e fanno parte della proposta. Tra questi figurano l'alfabetizzazione finanziaria, segnalata da tutti i gruppi di portatori di interessi, la comunicazione di informazioni, le valutazioni dell'idoneità e dell'adeguatezza, gli incentivi e la consulenza.

Assunzione e uso di perizie

A seguito di richieste formali di consulenza 23 presentate dalla Commissione il 27 luglio 2021, sia l'ESMA che l'EIOPA hanno formulato un parere 24 , 25 il 29 aprile 2022. I pareri dell'ESMA e dell'EIOPA sono serviti da base per la valutazione d'impatto della Commissione e l'elaborazione della presente proposta.

L'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta elenca altre fonti prese in considerazione in sede di elaborazione della presente proposta, tra cui attività di sensibilizzazione e consultazioni mirate dei portatori di interessi. La Commissione si è anche basata su una vasta letteratura di ricerca, i cui riferimenti sono riportati nella valutazione d'impatto, in particolare uno studio appositamente commissionato a un consorzio di consulenti guidato da Kantar, dal titolo "Disclosure, inducements, and suitability rules for retail investors study", pubblicato nel 2022 26 .

La preparazione della presente proposta ha beneficiato anche del parere del forum ad alto livello dell'Unione dei mercati dei capitali e dei contributi del gruppo di utenti dei servizi finanziari 27 . Si sono inoltre tenute discussioni in occasione delle riunioni del gruppo di esperti governativi in materia di servizi finanziari al dettaglio, in cui gli esperti degli Stati membri hanno espresso il loro sostegno agli obiettivi della strategia per gli investimenti al dettaglio, ma allo stesso tempo un'ampia maggioranza di Stati membri ha manifestato preoccupazione per i potenziali effetti dirompenti di un divieto di incentivi ai sistemi di distribuzione degli investimenti al dettaglio.

Valutazione d'impatto

La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto (SWD(2023) 278) che è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 14 dicembre 2022 e ha ricevuto un parere positivo con riserve il 20 gennaio 2023 (SEC(2023) 330). In seguito è stata modificata per tenere conto della consultazione con il comitato per il controllo normativo.

Nel complesso, la valutazione d'impatto si concentra sull'individuazione e sulla soluzione di inadempimenti specifici nelle fasi fondamentali del processo di distribuzione e investimento al dettaglio. Essa analizza le questioni che impediscono ai clienti al dettaglio di utilizzare al meglio le informazioni sui prodotti di investimento (nel regolamento PRIIP, nella MiFID e nella IDD); si occupa delle norme che disciplinano i conflitti di interessi, derivanti dagli incentivi, presso il "punto di vendita" e nella fase di produzione di prodotti e servizi di investimento (sia nella MiFID che nella IDD); ed esamina le norme in materia di governance e controllo dei prodotti (sia per i distributori, quindi nella MiFID e nella IDD, sia per i realizzatori dei prodotti, nella direttiva OICVM, nella MiFID e nella IDD) al fine di garantire che i clienti al dettaglio ottengano un valore dal loro investimento ("rapporto costi/benefici").

Per ciascuno dei tre principali settori individuati, ossia 1) l'informativa e le comunicazioni di marketing, 2) gli incentivi e 3) il rapporto costi/benefici, la valutazione d'impatto valuta due opzioni strategiche alternative o, nel caso dell'informativa, complementari, oltre allo scenario di base.

Nel caso dell'informativa, la valutazione d'impatto prende in considerazione modifiche mirate delle norme in materia di informativa volte a migliorarne la pertinenza per gli investitori al dettaglio, unitamente a modifiche mirate per ovviare alle carenze informative relative alle comunicazioni di marketing. Essendo complementari e apportando entrambe un miglioramento rispetto allo scenario di base a costo ragionevole, le due opzioni costituiscono cumulativamente l'opzione prescelta.

Nel caso degli incentivi, la scelta di mantenere l'attuale sistema per consentire il pagamento di incentivi a determinate condizioni, migliorando e armonizzando nel contempo le comunicazioni settoriali specifiche al riguardo, è stata valutata rispetto al divieto di tutte le forme di incentivo, compresa la sottovariante del divieto parziale applicato nel caso di servizi senza consulenza (solo esecuzione). La valutazione d'impatto conclude che il divieto totale a livello dell'UE sia la misura più efficace per eliminare o ridurre sensibilmente i potenziali conflitti di interessi, in quanto agirebbe su un'importante fonte di pregiudizio per i consumatori.

Tuttavia un divieto immediato e totale degli incentivi comporterebbe impatti significativi e improvvisi sui sistemi di distribuzione esistenti, con conseguenze difficili da prevedere. Un divieto parziale, d'altro canto, avrebbe un impatto minore sui sistemi di distribuzione esistenti, pur apportando benefici agli investitori al dettaglio. Per questo motivo la Commissione ha deciso di non proporre un divieto totale degli incentivi nell'ambito della presente proposta.

Al contrario, nell'ambito di un approccio graduale inteso a consentire agli operatori di adeguare i loro sistemi di distribuzione e ridurre al minimo i costi di tale modifica, il presente pacchetto legislativo propone di affrontare i conflitti di interessi che possono sorgere a causa del pagamento di incentivi attraverso una serie di misure diverse, tra cui:

una misura volta a vietare il pagamento di incentivi in ambienti che prevedono la sola esecuzione senza consulenza;

un rafforzamento del principio del "migliore interesse del cliente" applicato sia nella MiFID che nella IDD;

una migliore informativa al cliente in merito al pagamento degli incentivi, compresa una semplice spiegazione degli stessi.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto di tali misure sul mercato, sulla base di informazioni approfondite (fornite nell'ambito degli obblighi dell'approccio "rapporto costi/benefici"). Tre anni dopo l'adozione del pacchetto, la Commissione valuterà gli effetti di tale regime di incentivi sugli investitori al dettaglio, alla luce delle salvaguardie supplementari adottate, e redigerà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora dalla valutazione emerga che nonostante le salvaguardie supplementari permane il pregiudizio per i consumatori, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di proporre misure alternative in linea con le norme per legiferare meglio, compresa un'ulteriore estensione del divieto di incentivi.

Nel caso del rapporto costi/benefici, la valutazione d'impatto ha preso in considerazione la scelta tra rafforzare le norme di governance dei prodotti per i realizzatori 28 , richiedendo il confronto dei loro prodotti con i pertinenti "parametri di riferimento del realizzatore" 29 , e l'opzione alternativa di imporre doveri analoghi anche a livello dei distributori 30 , compreso il confronto di determinati prodotti con i pertinenti "parametri di riferimento del distributore" 31 . Quest'ultima opzione, che prevede l'applicazione di doveri sia ai realizzatori che ai distributori, è stata ritenuta il modo più efficace e completo per garantire che agli investitori siano proposti prodotti efficienti sotto il profilo dei costi.

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione una serie di misure supplementari volte a completare e integrare ulteriormente il pacchetto legislativo. Tali misure sono intese a garantire una migliore applicazione delle norme in materia di vigilanza, consulenti più qualificati, l'allentamento dei criteri per essere considerati investitori professionali, un processo di controllo degli investitori più efficiente, un miglioramento dei livelli di alfabetizzazione finanziaria e una maggiore flessibilità per gli investitori ben informati nell'accesso a una gamma più ampia di prodotti e servizi senza inutili oneri burocratici.

Nel complesso, si prevede che il pacchetto di misure aumenterà la tutela degli investitori al dettaglio e porterà a prodotti di investimento di migliore qualità e con un migliore rapporto costi/benefici per i clienti al dettaglio (ossia prodotti di migliore qualità e più efficienti sotto il profilo dei costi). Ciò andrebbe a vantaggio degli investitori esistenti e incoraggerebbe un maggior numero di cittadini a investire. La valutazione d'impatto conclude che tali riforme genereranno alcuni costi aggiuntivi per il settore finanziario. Tali costi sono stati quantificati nella valutazione d'impatto.

La valutazione d'impatto è stata rivista per tenere conto delle osservazioni del comitato per il controllo normativo. I principali miglioramenti apportati si possono riassumere come segue:

per quanto riguarda la portata e l'entità del problema e i suoi effetti sull'ecosistema dei servizi finanziari al dettaglio, il contesto economico alla base è illustrato più chiaramente e corroborato dai dati contenuti nel testo finale. Il pregiudizio per i consumatori è spiegato più approfonditamente e anche la descrizione delle problematiche è più accurata e sottolinea ora la necessità di intervenire con urgenza. La presentazione delle principali scelte strategiche e delle misure di accompagnamento nel testo finale esamina anche alcuni elementi delle opzioni strategiche in modo più particolareggiato;

sono state incluse ulteriori quantificazioni e analisi. La presentazione generale dei costi e dei benefici del pacchetto di opzioni prescelte è stata migliorata. Sono fornite ulteriori stime dell'impatto delle misure relative al divieto di incentivi e al rapporto costi/benefici. I limiti relativi alla quantificazione delle misure in materia di informativa sono spiegati in modo più dettagliato. Inoltre il testo finale contiene una discussione più approfondita sugli effetti economici qualitativi, compresa, tra l'altro, una discussione sul modo in cui alcune misure sono interconnesse. Infine è stato aggiunto un test PMI negli allegati;

per quanto riguarda le "misure di accompagnamento" che, in aggiunta alle principali, contribuiscono ad affrontare i problemi individuati, il testo finale comprende una tabella supplementare che illustra le misure di accompagnamento valutate in allegato, il problema che intendono affrontare e l'obiettivo perseguito. Il testo spiega inoltre il modo in cui le misure di accompagnamento interagiscono con le opzioni prescelte e producono effetti sinergici. È stato aggiunto un capoverso nel quale è illustrata una combinazione alternativa di opzioni che è stata presa in considerazione e che non includeva il divieto degli incentivi. Tale capoverso contiene anche una spiegazione dei motivi per cui il divieto degli incentivi non è stato ripreso.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La direttiva proposta migliora l'efficienza normativa e semplifica il quadro come segue:

elimina le incoerenze e le sovrapposizioni esistenti tra la direttiva Solvibilità II, la IDD e il regolamento PRIIP per quanto riguarda gli obblighi relativi alla fornitura di informazioni ai clienti sui prodotti di investimento assicurativi, il che può andare a vantaggio delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, preservando nel contempo un'elevata tutela degli investitori al dettaglio;

introduce semplificazioni normative nella MiFID per gli investitori in possesso di conoscenze, esperienze e capacità adeguate di sostenere perdite. Ciò implica una riduzione del sovraccarico di informazioni per tali investitori e un uso più efficiente delle risorse per i realizzatori e i distributori di prodotti;

per quanto riguarda la preparazione all'era digitale, le disposizioni in materia di informativa normativa e di commercializzazione ai clienti al dettaglio sono adeguate per essere adatte all'uso digitale, garantendo il formato elettronico come impostazione predefinita, chiarendo in che modo le informazioni sui prodotti dovrebbero essere presentate in un ambiente digitale e introducendo ulteriori salvaguardie per le comunicazioni di marketing, anche attraverso i social media e altri canali digitali.

D'altro canto, le segnalazioni a fini di vigilanza rispetto ai parametri di riferimento per il rapporto costi/benefici che saranno elaborati dall'ESMA e dall'EIOPA daranno luogo a costi amministrativi aggiuntivi. Tale obbligo comporterà costi una tantum e costi correnti sia per i realizzatori che per i distributori 32 .

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà d'impresa (articolo 16) e la protezione dei consumatori (articolo 38). La proposta può interferire con il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e con il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), ampliando le categorie di dati personali necessarie per la valutazione dell'adeguatezza degli investitori al dettaglio e imponendo di conservare i dati personali degli influencer che commercializzano investimenti quando si tratta di persone fisiche. Ciò è tuttavia necessario e proporzionato per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in linea con l'articolo 52.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta avrà un'incidenza sul bilancio a seguito di una serie di nuovi compiti conferiti all'ESMA e all'EIOPA.

Per l'ESMA è necessaria l'assegnazione di altri sei equivalenti a tempo pieno (ETP) affinché possa gestire il carico di lavoro e assumere i compiti di sviluppo e gestione dei parametri di riferimento per il rapporto costi/benefici e di raccolta e trattamento dei dati ricevuti dalle autorità nazionali competenti. L'ESMA necessiterà inoltre di un bilancio supplementare per le spese operative pari a 1,5 milioni di EUR per i primi tre anni di attuazione, al fine di coprire i costi informatici e i costi relativi ai test sui consumatori appaltati esternamente riguardo ai nuovi strumenti di informativa rivolti ai consumatori, nonché alla creazione e gestione di piattaforme di collaborazione per le autorità nazionali competenti.

Per l'EIOPA, questi nuovi compiti richiederanno nel tempo un totale di tre ETP che si facciano carico dello sviluppo e gestione dei parametri di riferimento per il rapporto costi/benefici e della raccolta e trattamento dei dati ricevuti dalle autorità nazionali competenti. L'EIOPA necessiterà inoltre di un bilancio supplementare per le spese operative pari a 1,26 milioni di EUR per i primi tre anni di attuazione, al fine di accedere ai dati richiesti e di coprire i costi relativi ai test sui consumatori appaltati esternamente riguardo ai nuovi strumenti di informativa rivolti ai consumatori, nonché alla creazione e gestione di piattaforme di collaborazione per le autorità nazionali competenti.

L'impatto finanziario e sul bilancio determinato dalla presente proposta è spiegato in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

La Commissione monitorerà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base dell'elenco non esaustivo di indicatori di cui alla sezione 8 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Cinque anni dopo l'attuazione, la Commissione effettuerà la prossima valutazione delle modifiche della presente proposta, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

La presente proposta non richiede un piano di attuazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non si ravvisa la necessità di documenti esplicativi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Struttura generale della proposta

La presente direttiva modificativa omnibus consta di cinque ripartizioni principali che si richiamano alle diverse direttive da modificare. L'articolo 1 della proposta riporta modifiche della MiFID, mentre l'articolo 2 propone modifiche della IDD. L'articolo 3 presenta modifiche della direttiva Solvibilità II, mentre gli articoli 4 e 5 propongono modifiche rispettivamente delle direttive OICVM e GEFIA. La relazione illustra le modifiche proposte nelle diverse direttive interessate, suddivise per argomento.

Informativa: l'obiettivo è semplificare e ridurre le informazioni presentate agli investitori al dettaglio

La proposta prevede una serie di miglioramenti del quadro normativo in materia di informativa che mirano a offrire trasparenza agli investitori al dettaglio e a consentire loro di prendere decisioni informate.

L'articolo 1, punto 12), lettera f), e l'articolo 2, punto 20), introducono rispettivamente un nuovo paragrafo 5 quater all'articolo 24 MiFID e un nuovo paragrafo 5 all'articolo 29 IDD, in base ai quali le imprese di investimento, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi sono tenuti a esporre adeguate avvertenze sul rischio in tutti i materiali informativi riguardanti prodotti particolarmente rischiosi, al fine di avvertire gli investitori al dettaglio dei rischi specifici di potenziali perdite finanziarie. L'articolo 1, punto 17), lettera c), e l'articolo 2, punto 6), introducono rispettivamente una nuova lettera w) all'articolo 69, paragrafo 2, MiFID e una lettera q) all'articolo 12, paragrafo 3, IDD, secondo cui gli Stati membri dovranno garantire che le autorità competenti abbiano il potere di imporre l'uso di avvertenze sul rischio per prodotti particolarmente rischiosi. All'ESMA e all'EIOPA è conferito il mandato di elaborare orientamenti che specifichino il concetto di prodotti finanziari particolarmente rischiosi, nonché norme tecniche di attuazione che specifichino il contenuto e il formato di tali avvertenze sul rischio (articolo 1, punto 12), nuovo paragrafo 5 quater dell'articolo 24 MiFID e articolo 2, punto 20), nuovo paragrafo 5 dell'articolo 29 IDD).

L'articolo 1, punto 12), e l'articolo 2, punto 20), introducono un nuovo paragrafo (nuovo articolo 24, paragrafo 5 quater, MiFID e nuovo articolo 29, paragrafo 5, IDD) che conferisce rispettivamente all'ESMA e all'EIOPA il potere di imporre l'uso di avvertenze sul rischio alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, previa consultazione della o delle autorità competenti interessate. Esse sono autorizzate ad agire in tal senso qualora vi sia motivo di temere che l'uso (o l'omissione) delle avvertenze sul rischio possa avere un impatto sostanziale sulla tutela degli investitori.

L'articolo 2, punto 15), introduce una nuova disposizione nell'articolo 23 IDD (nuovo articolo 23, paragrafo 1) che consente la comunicazione digitale per impostazione predefinita delle informazioni, in linea con un obbligo già previsto dalla MiFID. Tale norma si applicherà a tutti i prodotti assicurativi e pertanto non è limitata ai soli prodotti di investimento assicurativi. L'articolo 1, punto 12), lettera g), introduce un nuovo paragrafo 5 ter all'articolo 24 MiFID e l'articolo 2, punto 15), introduce un nuovo paragrafo 4 all'articolo 23 IDD, incaricando rispettivamente l'ESMA e l'EIOPA di elaborare orientamenti relativi alla comunicazione di informazioni in formato elettronico.

L'articolo 1, punto 13), introduce un nuovo articolo 24 ter nella MiFID, che riguarda esclusivamente l'informativa regolamentare delle imprese di investimento sui costi, sugli oneri connessi e sui pagamenti effettuati da terzi. Parti delle disposizioni già esistenti in materia di costi e oneri ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, MiFID sono spostate nell'articolo 24 ter, paragrafo 1, MiFID. L'articolo 24 ter MiFID prescrive anche la standardizzazione della presentazione di tali informazioni sui costi, sugli oneri associati e sui pagamenti a terzi. Esso richiede inoltre, in particolare per quanto riguarda i pagamenti a terzi, una spiegazione della loro finalità e una quantificazione del loro impatto sui rendimenti attesi, in modo standardizzato e comprensibile. L'articolo 2, punto 20), modifica l'articolo 29 IDD per migliorare e integrare le disposizioni già esistenti in materia di informativa precontrattuale nella distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. A tal fine, aggiunge all'articolo 29, paragrafo 1, IDD l'obbligo di comunicare informazioni su tutti i costi, sugli oneri associati e sui pagamenti a terzi, nonché sul loro impatto sui rendimenti attesi.

A norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 2, MiFID e dell'articolo 29, paragrafo 4, IDD, l'ESMA e l'EIOPA dovranno rispettivamente elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla base di test preliminari dei consumatori che definiscano il formato e la terminologia che le imprese dovrebbero utilizzare per la comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri ai sensi della MiFID e per l'informativa precontrattuale ai sensi della IDD.

Il nuovo articolo 24 ter, paragrafi 4 e 5, MiFID e le aggiunte all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, IDD prevedono l'obbligo per le imprese di investimento, oltre che per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi, di mettere a disposizione di tutti i clienti al dettaglio un estratto annuale che riporti, tra l'altro, informazioni sui costi e gli oneri, compresi i pagamenti che coinvolgono terzi, e sul rendimento. Essi stabiliscono inoltre, a seconda dei prodotti di investimento proposti, le informazioni minime richieste da inserire nell'estratto annuale. In considerazione delle caratteristiche intrinseche a lungo termine dei prodotti di investimento assicurativi, che sono spesso utilizzati a fini pensionistici, l'articolo 29, paragrafo 3, IDD richiede informazioni supplementari da indicare nell'estratto annuale per tali prodotti, quali proiezioni individuali corrette del risultato atteso alla fine del periodo di detenzione contrattuale o raccomandato (lettera f)).

Inoltre l'articolo 3, punti 3) e 5), della direttiva modificativa prevede la soppressione degli articoli 183, 184 e 185 della direttiva Solvibilità II. All'articolo 2, punti da 11) a 13), tali prescrizioni in materia di informazioni pre-contrattuali o post-contrattuali obbligatorie e determinate norme di comportamento sono modernizzate e trasferite alla IDD (dalla direttiva Solvibilità II) mediante modifiche degli articoli 18, 20 e 29, paragrafo 3, IDD. Il nuovo articolo 20, paragrafo 8 bis, IDD proposto prevede un documento informativo standardizzato relativo al prodotto assicurativo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi. Questo documento nuovo e di facile utilizzo integrerà il documento informativo relativo al prodotto assicurativo già esistente per i prodotti non vita e il documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP per i prodotti di investimento assicurativi. In particolare l'articolo 2, punti da 11) a 13), modifica gli obblighi della IDD relativi a tutti i prodotti assicurativi e pertanto non si applica solo ai prodotti di investimento assicurativi (specificamente nell'ambito di applicazione della strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio). Ciò al fine di evitare la frammentazione delle norme in materia di informativa che si applicano sia a tutti i prodotti assicurativi sia a tutti i prodotti di investimento assicurativi.

Tutela degli investitori al dettaglio dalle comunicazioni e pratiche commerciali ingannevoli che mettono in evidenza i benefici ma ridimensionano i rischi

La proposta introduce una serie di nuove disposizioni per far fronte al rischio di comunicazioni di marketing non equilibrate o ingannevoli che mettono in risalto solo i benefici e per chiarire le responsabilità delle imprese di investimento e dei distributori di prodotti assicurativi in relazione alle comunicazioni di marketing, anche quando utilizzano canali digitali o si affidano a terzi.

L'articolo 1, punto 3), e l'articolo 2, punto 1), lettera c), introducono rispettivamente i nuovi punti 66) e 67) all'articolo 4, paragrafo 1, MiFID, e i nuovi punti 20) e 21) all'articolo 2, paragrafo 1, IDD, i quali riportano le definizioni di comunicazioni di marketing e pratiche di marketing.

L'articolo 1, punto 7), modifica l'articolo 9, paragrafo 3, MiFID al fine di includere l'obbligo per le imprese di investimento di dotarsi di una politica in materia di comunicazioni e pratiche di marketing, che l'organo di gestione di un'impresa di investimento dovrebbe definire, approvare e sorvegliare.

L'articolo 1, punto 8), lettera c), introduce un nuovo paragrafo 3 bis nell'articolo 16 MiFID per includere l'obbligo per le imprese di investimento di disporre di disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di garantire il rispetto di tutti gli obblighi relativi alle comunicazioni e alle pratiche di marketing di cui all'articolo 24 quater e ai relativi atti delegati.

Poiché la IDD non prevede requisiti organizzativi specifici per gli intermediari assicurativi, a norma di tale direttiva non ne potrebbe essere introdotto nessuno.

L'articolo 1, punto 12), lettera b), modifica l'articolo 24, paragrafo 2, MiFID imponendo alle imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari di provvedere a che la strategia di distribuzione di detti strumenti sia compatibile con il mercato di riferimento individuato anche in relazione alle comunicazioni e alle pratiche di marketing.

L'articolo 1, punto 13), introduce un nuovo articolo 24 quater MiFID e l'articolo 2, punto 18), inserisce un nuovo articolo 26 bis IDD, i quali impongono rispettivamente obblighi alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi in relazione alle comunicazioni e alle pratiche di marketing. I nuovi articoli prevedono l'obbligo di individuare chiaramente le comunicazioni di marketing e di garantire che siano adeguatamente attribuite all'impresa di investimento, all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo da cui sono effettuate o per conto dei quali sono effettuate. Anche le caratteristiche essenziali del prodotto o servizio di investimento dovrebbero essere presentate in modo chiaro in tutte le comunicazioni di marketing. Le comunicazioni e le pratiche di marketing dovrebbero inoltre essere definite, formulate e presentate in modo imparziale, chiaro e non fuorviante ed essere equilibrate nell'esposizione dei rischi e dei benefici, oltre che appropriate per il gruppo di investitori cui sono destinate. La presente proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che specifichi tali caratteristiche essenziali e le condizioni per una formulazione adeguata.

L'articolo 24 quater, paragrafo 4, MiFID e l'articolo 26 bis, paragrafo 4, IDD prevedono la ripartizione delle responsabilità tra realizzatori e distributori di prodotti di investimento e di prodotti di investimento assicurativi per quanto riguarda il contenuto e l'uso delle comunicazioni di marketing.

L'articolo 24 quater, paragrafo 5, MiFID e l'articolo 26 bis, paragrafo 5, IDD impongono agli Stati membri di garantire, con obblighi in materia di comunicazioni e pratiche di marketing, rispettivamente a norma della MiFID e della IDD, che gli organi di gestione delle imprese ricevano relazioni annuali sull'uso delle comunicazioni di marketing e delle strategie finalizzate alle pratiche di marketing, sul rispetto degli obblighi in materia di comunicazioni e pratiche di marketing, nonché sulle irregolarità segnalate e sulle soluzioni proposte.

L'articolo 24 quater, paragrafo 7, MiFID e l'articolo 26 bis, paragrafo 7, IDD estendono l'obbligo vigente di conservazione della documentazione a tutte le comunicazioni di marketing effettuate direttamente o indirettamente dalle imprese di investimento, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi. Tale obbligo copre un periodo di cinque anni, consentendo una deroga per un periodo massimo di sette anni su richiesta delle autorità competenti.

L'articolo 24 quater, paragrafo 6, MiFID e l'articolo 26 bis, paragrafo 6, IDD impongono agli Stati membri l'obbligo di garantire che le autorità nazionali competenti dispongano dei poteri necessari per adottare misure tempestive ed efficaci in caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra.

Contrastare le distorsioni nel processo di consulenza: conflitti di interesse, incentivi e introduzione di una prova rafforzata del "migliore interesse" per la MiFID e la IDD

Le attuali norme che disciplinano i conflitti di interesse nel processo di consulenza attribuibili al pagamento di incentivi presentano differenze tra la MiFID e la IDD. L'articolo 1, punti 12 e 13, modifica l'articolo 24 MiFID e introduce un nuovo articolo 24 bis MiFID, mentre l'articolo 2, punti 20 e 21, modifica l'articolo 29 IDD e introduce un nuovo articolo 29 bis IDD. Detti articoli riguardano gli obblighi relativi al pagamento di incentivi in capo rispettivamente alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi.

Oltre ai divieti vigenti in materia di incentivi relativi alla consulenza indipendente e alla gestione del portafoglio, mantenuti nella MiFID, l'articolo 24 bis, paragrafo 2, MiFID introduce un divieto sugli incentivi corrisposti dai realizzatori ai distributori in relazione alla ricezione e alla trasmissione di ordini o all'esecuzione di ordini a favore o per conto di clienti al dettaglio. Questi due servizi di investimento riguardano le vendite di servizi di sola esecuzione in cui non vi è alcun rapporto di consulenza tra l'impresa di investimento e il cliente. Analogamente l'articolo 29 bis, paragrafo 1, IDD introduce un divieto sugli incentivi corrisposti dai realizzatori ai distributori in relazione alle vendite di IBIP senza consulenza e ha pertanto lo stesso ambito di applicazione. Tale divieto parziale eliminerebbe gli incentivi che motivano le imprese a dare maggiore rilievo a determinati prodotti nella loro offerta di prodotti e andrebbe a vantaggio degli investitori al dettaglio che investono attraverso servizi di sola esecuzione, in quanto eviterebbero qualsiasi onere dovuto al pagamento di incentivi.

In particolare, per quanto riguarda la MiFID, le attuali deroghe ai divieti sugli incentivi continuerebbero ad applicarsi al divieto sugli incentivi per i servizi di sola esecuzione (ad esempio pagamenti o benefici che consentono la prestazione di servizi di investimento, pagamenti in relazione alla ricerca ecc. o che sono necessari per gli stessi). Sono consentiti, se comunicati chiaramente, anche i piccoli benefici extrapecuniari che non superano 100 EUR o che, per entità e natura, non possono essere considerati pregiudizievoli del dovere di agire nel migliore interesse dell'investitore al dettaglio. Inoltre, poiché la consulenza in materia di investimenti, che costituisce il servizio principale, può essere associata ai servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, l'articolo 24 bis MiFID chiarisce che il divieto sugli incentivi in relazione ai servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini non si applica ai casi in cui le imprese di investimento forniscono consulenza allo stesso cliente in relazione a una o più operazioni oggetto di tale consulenza. Il divieto sugli incentivi non si applica neppure agli onorari o ai compensi percepiti o corrisposti da un emittente per i servizi di collocamento e di sottoscrizione. Per garantire che sia incentrata su strumenti fondamentali per la capacità degli emittenti di reperire fondi, quest'ultima deroga non dovrebbe applicarsi agli strumenti che si qualificano come prodotti di investimento al dettaglio preassemblati.

Per le vendite con consulenza sono introdotte garanzie rivedute, le quali obbligano il distributore ad assicurare che il pagamento o il ricevimento di incentivi non pregiudichi il rispetto del dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di comunicare ai clienti l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi.

In particolare per quanto riguarda la IDD, l'articolo 2, punto 22), lettera d), rafforza le garanzie per la consulenza di cui all'articolo 30, paragrafo 5 ter, e introduce una distinzione tra consulenza fornita su base indipendente e non indipendente in linea con la MiFID, nei casi in cui gli intermediari assicurativi intendono presentare la loro consulenza come "indipendente". A tal fine rende la categoria su base indipendente obbligatoria anziché facoltativa per gli Stati membri e vieta di percepire o corrispondere incentivi in relazione a consulenze fornite su base indipendente. Tale divieto non dovrebbe tuttavia impedire agli intermediari assicurativi di offrire consulenze per le quali possono percepire incentivi, purché la consulenza non sia presentata come "indipendente" e i clienti al dettaglio siano informati degli incentivi in linea con gli obblighi di trasparenza applicabili. Data la diversità delle strutture di distribuzione assicurativa negli Stati membri, tale divieto non dovrebbe neppure impedire agli intermediari assicurativi che non sono dipendenti di un'impresa di assicurazione o contrattualmente vincolati ad essa, ma che percepiscono incentivi, di presentarsi come non contrattualmente vincolati a una determinata impresa di assicurazione.

Inoltre l'articolo 1, punto 12), lettera a), propone modifiche dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, MiFID e dell'articolo 2, punti 21) e 22), introduce un nuovo articolo 29 ter e modifica l'articolo 30 IDD al fine di migliorare la qualità della consulenza. Tali modifiche comprovano ulteriormente l'obbligo per le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi di agire nel migliore interesse dei clienti, introducendo una nuova prova con criteri chiari che saranno applicati sia nella MiFID che nella IDD (una prova che sostituisce l'attuale prova di "accrescimento della qualità" della MiFID e la prova "nessuna ripercussione negativa" della IDD). Per agire nel migliore interesse dei clienti, i consulenti finanziari devono quanto meno: i) basare la consulenza sulla valutazione di una gamma adeguata di prodotti finanziari, ii) raccomandare il prodotto finanziario più efficiente in termini di costi tra la gamma di prodotti finanziari idonei e iii) proporre almeno un prodotto finanziario privo delle caratteristiche supplementari che non sono funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente e che comportano costi aggiuntivi, in modo che agli investitori al dettaglio siano prospettate anche opzioni alternative ed eventualmente più economiche. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi devono inoltre garantire che la copertura assicurativa prevista dal prodotto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.

Le garanzie di cui sopra per la gestione dei conflitti di interesse sostituiscono le garanzie esistenti che consentono di corrispondere o percepire incentivi nella misura in cui accrescono la qualità del servizio ai sensi della MiFID o non hanno ripercussioni negative ai sensi della IDD.

L'articolo 1, punto 13), e l'articolo 2, punto 21), propongono, all'articolo 24 bis, paragrafo 8, MiFID e all'articolo 29 bis, paragrafo 6, IDD una clausola di riesame che imponga alla Commissione europea di valutare gli effetti dei pagamenti a terzi sul segmento degli investitori al dettaglio tre anni dopo il recepimento della presente direttiva, al fine di determinare se i potenziali conflitti di interesse causati dai pagamenti a terzi siano stati ridotti.

Modificare le norme in materia di governance e controllo del prodotto per garantire che non siano addebitati costi indebiti e che i prodotti offrano agli investitori al dettaglio un buon rapporto costi/benefici

Per consolidare le norme in materia di governance del prodotto e regolamentare i processi di determinazione dei prezzi, e al fine di limitare l'offerta di prodotti che presentano un "rapporto costi/benefici" scarso o nullo per gli investitori al dettaglio, l'articolo 1, punto 9), introduce un nuovo articolo 16-bis MiFID, mentre l'articolo 2, punto 16), modifica l'articolo 25 IDD. Le modifiche proposte si applicano ai PRIIP e ai prodotti di investimento assicurativi, a livello sia del realizzatore che del distributore di prodotti. L'articolo 4, punto 1), e l'articolo 5, punto 1), rafforzano inoltre il processo di determinazione dei prezzi inteso a definire e rivedere la struttura dei costi degli OICVM e dei FIA, modificando gli articoli 14 e 12 rispettivamente della direttiva OICVM e della direttiva GEFIA.

Gli attuali quadri di governance del prodotto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, MiFID sono trasferiti e ulteriormente integrati da nuovi obblighi che impongono ai realizzatori di definire un processo di determinazione dei prezzi che consenta di individuare e quantificare tutti i costi e gli oneri e di accertare se questi ultimi non compromettano il valore che il prodotto dovrebbe apportare (articolo 16-bis, paragrafo 1, MiFID e articolo 25, paragrafo 1, IDD).

Per quanto riguarda i PRIIP, il processo di determinazione dei prezzi è rafforzato al fine di tenere maggiormente conto dei costi e degli oneri, compreso l'obbligo di non approvare prodotti che si discostano dal parametro di riferimento pertinente, salvo nel caso in cui il realizzatore sia in grado di stabilire che i costi e gli oneri sono giustificati e proporzionati (articolo 16-bis, paragrafo 1, MiFID e articolo 25, paragrafo 2, IDD). Lo stesso effetto è ottenuto per quanto riguarda la direttiva OICVM attraverso i nuovi paragrafi da 1 bis a 1 sexies dell'articolo 14, e per quanto riguarda la direttiva GEFIA attraverso i nuovi paragrafi da 1 bis a 1 sexies dell'articolo 12. L'ESMA e l'EIOPA hanno rispettivamente il mandato di definire, mettere a disposizione del pubblico e aggiornare regolarmente i parametri di riferimento in materia di costi e rendimento rispetto ai quali i realizzatori devono mettere a confronto i loro prodotti prima di proporli sul mercato (articolo 16-bis, paragrafo 9, MiFID, articolo 25, paragrafo 8, IDD, articolo 14, paragrafo 1 septies, della direttiva OICVM e articolo 12, paragrafo 1 septies, della direttiva GEFIA).

Per facilitare la definizione di parametri di riferimento, sono introdotti obblighi di comunicazione per i realizzatori e le autorità nazionali competenti nei confronti dell'ESMA e dell'EIOPA per quanto riguarda i dati relativi ai costi, agli oneri e al rendimento dei PRIIP (articolo 16-bis, paragrafo 2, MiFID, articolo 25, paragrafo 4, IDD, articolo 20 bis della direttiva OICVM e articolo 24, paragrafo 2, della direttiva GEFIA). La ricezione di tali dati da parte dell'ESMA e dell'EIOPA costituisce un aspetto cruciale dell'approccio "rapporto costi/benefici". In assenza di tali dati, tali autorità non sarebbero in grado di definire e perfezionare parametri di riferimento attendibili rispetto ai quali misurare il rapporto costi/benefici dei prodotti di investimento. Per limitare quanto più possibile i costi relativi ai nuovi obblighi di comunicazione ed evitare inutili duplicazioni, le serie di dati dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi di informativa vigenti.

Come nel caso dei realizzatori dei prodotti, è introdotto un nuovo obbligo per i distributori al fine di quantificare i costi di distribuzione e di effettuare una valutazione generale dei prezzi rispetto ai pertinenti parametri di riferimento in materia di costi e rendimento, tenendo conto delle valutazioni proprie dei realizzatori (articolo 16-bis, paragrafo 4, MiFID, articolo 25, paragrafo 5, IDD).

L'articolo 16-bis, paragrafo 5, MiFID prevede inoltre obblighi di comunicazione per i distributori nei confronti delle autorità nazionali competenti e dell'ESMA per quanto riguarda i costi di distribuzione dei PRIIP, compresi i dettagli relativi ai costi della consulenza e degli incentivi. L'articolo 16-bis, paragrafo 6, obbliga i distributori di PRIIP realizzati da imprese diverse dalle imprese di investimento o i realizzatori di OICVM o di FIA a comunicare alle autorità nazionali competenti e all'ESMA i dati relativi ai costi, agli oneri e al rendimento dei PRIIP.

Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, gli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità nazionali competenti e dell'EIOPA sono centralizzati a livello del realizzatore, in quanto le imprese di assicurazione hanno solitamente il pieno controllo dei costi addebitati al cliente, compresi i costi di distribuzione. I distributori di prodotti di investimento assicurativi sono inoltre tenuti a verificare, nell'ambito del loro processo di determinazione dei prezzi, se vi siano costi a livello di distribuzione non considerati nel processo di determinazione dei prezzi del realizzatore. In tal caso devono informarne immediatamente il realizzatore affinché i costi possano essere inclusi nel processo centralizzato di determinazione dei prezzi e di comunicazione a livello del realizzatore.

Per garantire una vigilanza efficace, l'articolo 16-bis, paragrafo 7, MiFID e l'articolo 25, paragrafo 7, IDD introducono l'obbligo per le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi di conservare la documentazione relativa alle loro valutazioni, sia a livello di realizzatore che di distributore.

Nel caso della MiFID, l'articolo 16-bis, paragrafo 8, consente alle imprese che realizzano e distribuiscono prodotti di investimento di fornire un processo integrato di determinazione dei prezzi.

Il processo di determinazione dei prezzi per i prodotti contemplati dalla MiFID dovrebbe riguardare anche i depositi strutturati. Tuttavia, tenendo conto del fatto che si tratta in linea di principio di prodotti personalizzati, la definizione di parametri di riferimento si rivelerebbe un'attività troppo complessa. Gli obblighi di comunicazione non dovrebbero pertanto applicarsi a questo gruppo di PRIIP.

L'articolo 16-bis, paragrafo 9, MiFID, l'articolo 24 della direttiva GEFIA, l'articolo 20 bis della direttiva OICVM e l'articolo 25, paragrafo 8, IDD autorizzano l'ESMA e l'EIOPA a definire e rendere pubblici i parametri di riferimento sulla base dei dati relativi ai costi e al rendimento dei prodotti comunicati dalle autorità nazionali competenti. I parametri di riferimento, in quanto strumento di confronto, dovrebbero rendere più obiettivo il processo di determinazione dei prezzi, sia a livello di realizzazione che di distribuzione. Una deviazione dal parametro di riferimento pertinente dovrebbe introdurre la presunzione secondo cui i costi e gli oneri sono troppo elevati e il prodotto non offre un buon rapporto costi/benefici, sempreché non possa essere dimostrato altrimenti. È opportuno che il confronto con i parametri di riferimento sia percepito come un'attività supplementare che dovrebbe essere effettuata durante il processo di determinazione dei prezzi e basarsi sul pertinente parametro di riferimento disponibile. L'indisponibilità del parametro di riferimento che sarebbe considerato pertinente per il prodotto non esonera il realizzatore o il distributore dall'obbligo di dimostrare che i costi e gli oneri sono giustificati e proporzionati.

L'articolo 16-bis, paragrafi 11 e 12, MiFID e l'articolo 25, paragrafi 9 e 10, IDD conferiscono alla Commissione, all'ESMA e all'EIOPA il potere di avviare i lavori tecnici preparatori per la creazione dei parametri di riferimento pertinenti. Tali lavori preparatori comprendono un atto delegato che la Commissione deve elaborare al fine di stabilire le metodologie per la definizione dei parametri di riferimento, nonché i criteri che dovrebbero essere presi in considerazione nel giustificare e dimostrare la proporzionalità dei costi e degli oneri. Nei lavori preparatori rientra anche il mandato dell'ESMA (articolo 16-bis, paragrafo 12, MiFID) e dell'EIOPA (articolo 25, paragrafo 10, IDD) di elaborare norme tecniche di regolamentazione per definire serie di dati, norme dei dati e modalità relative ai vari obblighi di comunicazione.

L'articolo 16-bis MiFID, inserito di recente, contiene disposizioni sulla governance del prodotto e l'articolo 16 bis presenta riferimenti incrociati aggiornati.

L'articolo 4, punto 1), e l'articolo 5, punto 1), modificano rispettivamente l'articolo 14 della direttiva OICVM e l'articolo 12 della direttiva GEFIA al fine di includere inoltre nuove disposizioni volte a garantire che i costi non siano indebiti. Le disposizioni in materia di costi indebiti sono attualmente incluse in disposizioni di secondo livello della direttiva OICVM e della direttiva GEFIA e in disposizioni di terzo livello dell'ESMA. L'ESMA ha evidenziato la mancanza di convergenza per quanto riguarda i costi indebiti, riconducibile all'assenza di una definizione precisa e di un chiaro conferimento di poteri al primo livello per i lavori di secondo livello. Pertanto il nuovo articolo 14, paragrafi da 1 bis a 1 septies, della direttiva OICVM e il nuovo articolo 12, paragrafi da 1 bis a 1 septies, della direttiva GEFIA definiscono le condizioni per considerare che i costi sono dovuti e stabiliscono norme per il processo di determinazione dei prezzi affinché tali condizioni siano soddisfatte.

Provvedere a che le prove di idoneità e di adeguatezza siano maggiormente adattate alle esigenze degli investitori al dettaglio

Al fine di chiarire e, se del caso, rafforzare gli obblighi che i distributori devono rispettare nel valutare l'idoneità di una raccomandazione o l'adeguatezza di un prodotto finanziario per l'investitore al dettaglio, l'articolo 1, punto 14), e l'articolo 2, punto 22), modificano l'articolo 25 MiFID e l'articolo 30 IDD.

Le proposte introducono l'obbligo per le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi di spiegare in modo chiaro e semplice la finalità delle valutazioni ai clienti e di ottenere dagli stessi tutte le informazioni pertinenti che possono essere necessarie e proporzionate per le valutazioni. La proposta chiarisce che gli investitori al dettaglio devono essere informati, mediante avvertenze standardizzate, circa le ripercussioni sulla qualità della valutazione qualora non forniscano informazioni precise e complete.

Le valutazioni dell'idoneità e dell'adeguatezza devono essere effettuate in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento o prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta. Una relazione di valutazione dell'idoneità deve essere messa a disposizione dei clienti con congruo anticipo rispetto alla conclusione dell'operazione al fine di consentire loro di chiedere e ricevere ulteriori chiarimenti, se necessario.

La necessità di diversificazione del portafoglio sarà altresì aggiunta come uno degli elementi che i distributori devono verificare nel valutare l'idoneità di un prodotto o servizio specifico sulla base delle informazioni ottenute dal cliente, comprese le informazioni su eventuali portafogli esistenti.

Per incoraggiare la fornitura di consulenza indipendente e più economica, la proposta introduce la possibilità per i consulenti indipendenti di fornire servizi di consulenza limitati a una serie di strumenti finanziari diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi. Per questi prodotti i distributori saranno in grado di effettuare una valutazione dell'idoneità sulla base di informazioni più limitate sui clienti. Dato che la consulenza è limitata a prodotti ben diversificati e non complessi, non sarà necessaria una valutazione delle conoscenze e delle esperienze dei clienti e neppure della diversificazione del loro portafoglio.

Per aumentare la pertinenza della valutazione dell'adeguatezza e rafforzare le garanzie che tutelano gli investitori al dettaglio da investimenti inadeguati, la gamma delle informazioni sul cliente che gli intermediari devono ottenere e valutare è estesa alla capacità di sostenere perdite totali o parziali e alla tolleranza al rischio. In caso di valutazione negativa dell'adeguatezza, l'intermediario può procedere all'operazione solo su esplicita richiesta del cliente.

Garantire standard professionali elevati per i consulenti in materia di investimenti

Le norme rivedute intendono rafforzare e allineare gli obblighi in materia di conoscenze e competenze dei consulenti in materia di investimenti di cui alla MiFID II e alla IDD. L'articolo 1, punto 13), e l'articolo 2, punto 5), propongono modifiche dell'articolo 24 quinquies MiFID, nonché dell'articolo 10 e dell'allegato I IDD.

L'articolo 24 quinquies MiFID è modificato e gli obblighi specifici attualmente stabiliti negli orientamenti dell'ESMA, oltre a un elemento supplementare relativo agli investimenti sostenibili, sono inclusi in un nuovo allegato V MiFID. Il rispetto degli obblighi deve essere dimostrato mediante l'ottenimento di un certificato. Nella MiFID è altresì introdotta una prescrizione minima per la formazione professionale continua, in linea con le prescrizioni esistenti a norma della IDD. Nella IDD gli obblighi in materia di conoscenze e competenze di cui all'allegato I sono consolidati e allineati allo stesso modo. Il rispetto degli obblighi deve essere dimostrato mediante un certificato. Inoltre, per quanto riguarda la IDD, gli obblighi in materia di conoscenze si estendono a tutti gli intermediari assicurativi e comprendono quindi le conoscenze relative a qualsiasi prodotto assicurativo distribuito e non solo ai prodotti di investimento assicurativi.

Classificazione dei clienti: allentare le restrizioni affinché gli investitori possano qualificarsi come professionisti

Al fine di garantire una classificazione più appropriata dei clienti e ridurre gli oneri amministrativi, l'allegato I della presente direttiva modifica l'allegato II MiFID in cui figurano i criteri di identificazione dei clienti che possono considerarsi professionisti su richiesta. Le modifiche prevedono una riduzione del criterio patrimoniale da 500 000 EUR a 250 000 EUR e l'inserimento di un eventuale quarto criterio relativo al possesso di istruzione o formazione pertinente. Le modifiche introducono inoltre la possibilità per i soggetti giuridici di annoverarsi, su richiesta, fra la clientela professionale soddisfacendo determinati criteri di bilancio, di fatturato netto e di fondi propri. Nell'ambito della IDD non vi è necessità di operare una siffatta distinzione, in quanto tutti i prodotti di investimento assicurativi sono considerati prodotti al dettaglio, e pertanto non è introdotta alcuna modifica in tal senso.

Rafforzare l'applicazione delle norme in materia di vigilanza

Il pacchetto prevede inoltre misure volte a rafforzare l'applicazione delle norme in materia di vigilanza, in particolare nel contesto della crescita dei canali digitali e per quanto riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi.

L'articolo 1, punto 17), e l'articolo 2, punto 6), introducono modifiche rispettivamente dell'articolo 69 MiFID e dell'articolo 12, paragrafo 3, IDD al fine di consentire alle autorità di vigilanza di avvalersi di strumenti di vigilanza e di intervenire rapidamente contro le pratiche di marketing ingannevoli (articolo 69, paragrafo 2, lettera k bis)), limitare l'accesso ai siti web che rappresentano una minaccia per la tutela degli investitori (articolo 69, paragrafo 2, lettera v)) e svolgere attività di mystery shopping (articolo 69, paragrafo 2, lettera c bis). L'articolo 12, paragrafo 3, IDD introduce un elenco dettagliato dei poteri di cui le autorità nazionali competenti devono disporre per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva modificativa. Questa misura intensifica l'allineamento della IDD alla MiFID e migliorerà l'efficienza e il coordinamento della vigilanza, rafforzando la tutela dei clienti di prodotti assicurativi e degli investitori al dettaglio. Inoltre l'articolo 1, punto 4), e l'articolo 2, punto 24), introducono rispettivamente il nuovo articolo 5 bis MiFID e il nuovo articolo 35 bis IDD, che stabiliscono l'obbligo per le autorità competenti di disporre di procedure adeguate per impedire l'offerta di servizi o attività di investimento non autorizzati, compresa la relativa commercializzazione, e di istituire canali di informazione per informare e avvertire gli investitori di tali servizi o attività, ad esempio attraverso elenchi di avvertenze disponibili sui siti web delle autorità europee di vigilanza.

Per rafforzare l'applicazione delle norme in materia di vigilanza nei casi transfrontalieri, la proposta prevede le aggiunte e le modifiche illustrate in appresso.

L'articolo 1, punto 16), e l'articolo 2, punto 4), inseriscono rispettivamente il nuovo articolo 35 bis MiFID e il nuovo articolo 9 bis IDD al fine di introdurre la comunicazione delle attività transfrontaliere da parte delle imprese di investimento e dei distributori di prodotti assicurativi. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti, all'ESMA e all'EIOPA di avere una migliore visione d'insieme della portata della prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno, di individuare i settori su cui la vigilanza dovrebbe concentrarsi e in cui potrebbe essere necessaria una maggiore cooperazione e di codificare le comunicazioni già effettuate in larga misura su iniziativa dell'AEV.

L'articolo 1, punto 21), e l'articolo 2, punto 7), introducono rispettivamente il nuovo articolo 87 bis MiFID e il nuovo articolo 12 ter IDD al fine di prevedere la creazione di piattaforme di collaborazione che agevolino una più stretta collaborazione tra le autorità nazionali competenti e le autorità europee di vigilanza per affrontare le questioni transfrontaliere. Essi si prefiggono inoltre di rafforzare il ruolo dell'ESMA e dell'EIOPA nei casi transfrontalieri complessi per i quali le autorità di vigilanza coinvolte non riescono a raggiungere un parere comune nell'ambito di una piattaforma di cooperazione.

L'articolo 86 MiFID e gli articoli 5, 8 e 9 IDD prevedono già un meccanismo che consente agli Stati membri ospitanti di adottare misure cautelari in caso di comportamenti dannosi non trattati in maniera adeguata dall'autorità competente dello Stato membro di origine. L'articolo 1, punto 20), della presente direttiva modificativa propone di modificare le disposizioni vigenti per accelerare e agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, facilitando lo scambio di informazioni e semplificando le condizioni alle quali un'autorità ospitante può intervenire (nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di origine non intervenga o non intervenga in modo adeguato). Le autorità competenti potranno inoltre fare direttamente riferimento alle conclusioni tratte da un'autorità competente del paese ospitante che ha avviato la procedura, qualora nel loro territorio si osservino attività dannose simili e non trattate in modo adeguato dall'autorità del paese di origine. L'articolo 2, punto 3), prevede modifiche analoghe dell'articolo 5 IDD.

L'articolo 1, punti 5) e 6), e l'articolo 2, punto 2), intendono rafforzare la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda l'autorizzazione delle imprese, mediante una modifica dell'articolo 7, paragrafi 3 e 3 bis e dell'articolo 8 MiFID, e dell'articolo 3, paragrafi 5 e 5 bis, IDD, in base alla quale le autorità competenti dovrebbero condividere informazioni, centralizzate dall'ESMA e dall'EIOPA, sui motivi che le hanno indotte a rifiutare o revocare l'autorizzazione a un'impresa di investimento o la registrazione di un intermediario assicurativo. Analogamente l'articolo 1, punto 11), della presente direttiva inserisce i due nuovi paragrafi 3 e 4 all'articolo 21 MiFID al fine di precisare che l'ESMA o qualsiasi Stato membro ospitante può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine di verificare se una determinata impresa rispetta ancora le condizioni di autorizzazione.

Promozione dell'alfabetizzazione finanziaria

Per garantire che gli Stati membri promuovano misure di istruzione finanziaria a livello nazionale affinché gli investitori al dettaglio esistenti e potenziali siano in grado di investire in modo responsabile, l'articolo 1, punto 22), e l'articolo 2, punto 9), inseriscono rispettivamente il nuovo articolo 88 bis MiFID e il nuovo articolo 16 bis IDD.

2023/0167 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 33 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Uno degli obiettivi principali dell'Unione dei mercati dei capitali è permettere ai consumatori di fruire appieno delle possibilità di investimento offerte dai mercati dei capitali. A tal fine i consumatori devono poter contare su un quadro normativo che consenta loro di adottare decisioni di investimento consone alle loro esigenze e ai loro obiettivi che li tuteli in modo adeguato nel mercato unico. Il pacchetto di misure della strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio intende colmare le carenze constatate.

(2)Le direttive 2009/65/CE 34 , 2009/138/CE 35 , 2011/61/UE 36 , 2014/65/UE 37 e (UE) 2016/97 38 del Parlamento europeo e del Consiglio sono intese a tutelare gli investitori al dettaglio e ad aumentarne fiducia e capacità al momento di prendere decisioni finanziarie importanti. Il lavoro svolto per valutare e verificare il quadro vigente ha portato la Commissione a rilevare una serie di problemi importanti, tra cui la difficoltà degli investitori al dettaglio a comprendere e confrontare le proposte di investimento sulla base di documenti informativi non così pertinenti ed eloquenti da aiutarli nella decisione. Il lavoro della Commissione ha inoltre evidenziato i sempre maggiori rischi derivanti dalle informazioni e pratiche di marketing fuorvianti diffuse sui canali digitali e le carenze nelle modalità di realizzazione e distribuzione dei prodotti che possono comportare costi di livello indebitamente elevato per gli investitori al dettaglio. Il lavoro della Commissione ha altresì evidenziato rischi di condizionamento nel processo di consulenza in materia di investimenti.

(3)I pagamenti che coinvolgono terzi, quali onorari, commissioni o benefici pecuniari o extrapecuniari corrisposti alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, o da questi percepiti, che sono ottenuti o derivano da soggetti diversi dal cliente, denominati anche "incentivi", svolgono un ruolo rilevante nella distribuzione dei prodotti di investimento al dettaglio nell'Unione. Le vigenti norme sulla gestione dei conflitti di interesse, di cui alle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, comprese le limitazioni e la trasparenza riguardo al pagamento di incentivi, non si sono dimostrate sufficientemente efficaci nell'attenuazione del pregiudizio cui sono esposti i consumatori e hanno portato a livelli diversi di tutela degli investitori al dettaglio nei diversi segmenti di prodotto e canali di distribuzione. È pertanto necessario rafforzare ulteriormente il quadro di tutela degli investitori affinché gli interessi dei clienti al dettaglio siano tutelati in modo uniforme in tutta l'Unione. Dato il potenziale impatto negativo che causerebbe l'introduzione di un divieto totale degli incentivi, è opportuno adottare un approccio graduale inasprendo in una prima fase gli obblighi relativi al pagamento e al ricevimento degli incentivi, per sciogliere i potenziali conflitti di interesse e tutelare meglio gli investitori al dettaglio, per poi, in una seconda fase, esaminare l'efficacia del quadro e proporre misure alternative in linea con i principi per legiferare meglio, compreso eventualmente il divieto degli incentivi.

(4)Al fine di scongiurare la possibilità che il pagamento e il ricevimento di incentivi per vendite senza consulenza rechino pregiudizio ai consumatori, è opportuno vietare il pagamento e il ricevimento di incentivi in tali circostanze. Nel caso della direttiva 2014/65/UE, il divieto riguarderebbe l'esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini; nel caso della direttiva (UE) 2016/97, le vendite senza consulenza. Per non limitare la capacità degli emittenti di reperire fondi, è opportuno non applicare il divieto ai pagamenti collegati a servizi di sottoscrizione e collocamento prestati a un emittente, laddove l'impresa di investimento presti anche un servizio di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini a un investitore finale. Peraltro la consulenza in materia di investimenti è spesso associata alla prestazione di un servizio di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini. Dato che il servizio principale è la consulenza in materia di investimenti, in tali casi il divieto non dovrebbe applicarsi al servizio di esecuzione o ricezione e trasmissione di ordini collegato a una o più operazioni del cliente per cui è prestata la consulenza. Dovrebbero essere consentiti, se dichiarati chiaramente, i piccoli benefici extrapecuniari che non superano 100 EUR, o che, per entità e natura, non possono essere considerati pregiudizievoli del dovere di agire nel migliore interesse dell'investitore al dettaglio.

(5)Affinché i clienti al dettaglio non siano tratti in inganno, è importante stabilire nella direttiva (UE) 2016/97 che, in linea con le norme vigenti della direttiva 2014/65/UE, gli intermediari assicurativi che dichiarano ai clienti di prestare consulenza su base indipendente non devono accettare incentivi per tale consulenza. È opportuno che la norma in tal senso non impedisca agli intermediari assicurativi che offrono consulenza ai clienti di accettare incentivi, purché la consulenza non sia presentata come indipendente, i clienti siano informati degli incentivi in conformità degli obblighi di trasparenza applicabili e siano rispettati gli altri obblighi di legge, compreso l'obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

(6)Le vigenti garanzie che condizionano il pagamento o il ricevimento di incentivi, i quali, a norma della direttiva 2014/65/UE, devono avere lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente o, a norma della direttiva (UE) 2016/97, non dovrebbero avere ripercussioni negative sulla qualità del servizio al cliente, non sono state sufficientemente efficaci nell'attenuare i conflitti di interesse. È pertanto opportuno eliminare tali criteri e introdurre, sia nella direttiva 2014/65/UE che nella direttiva (UE) 2016/97, uno stesso metodo nuovo di verifica per precisare le modalità con cui i consulenti finanziari dovrebbero applicare il principio di agire nel migliore interesse del cliente. I consulenti finanziari dovrebbero basare la consulenza su una gamma adeguata di prodotti finanziari. Dopo aver individuato gli strumenti idonei per il cliente, dovrebbero raccomandargli il prodotto più efficiente in termini di costi fra una gamma di prodotti analoghi. I consulenti finanziari dovrebbero raccomandare sistematicamente anche almeno un prodotto privo delle caratteristiche che potrebbero risultare non necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di investimento del cliente, in modo che agli investitori al dettaglio siano prospettate anche opzioni alternative, eventualmente più economiche. Tra tali caratteristiche possono figurare, a titolo di esempio, fondi con una strategia di investimento che comporta costi più elevati, una garanzia di capitale e prodotti strutturati con elementi di copertura. Se scelgono di raccomandare anche un prodotto dotato di caratteristiche supplementari che comportano costi aggiuntivi per il cliente, i consulenti dovrebbero motivare in modo esplicito la raccomandazione e indicare i costi aggiuntivi che il prodotto comporta. Per i prodotti di investimento assicurativi i consulenti dovrebbero inoltre garantire che la copertura assicurativa prevista dal prodotto sia consona alle richieste ed esigenze assicurative del cliente.

(7)È opportuno inasprire gli obblighi vigenti in materia di informativa sugli incentivi così da assicurare che gli investitori al dettaglio comprendano il concetto generale di incentivo, le potenzialità di conflitto di interesse e l'effetto degli incentivi sui costi complessivi e sui rendimenti attesi.

(8)Al fine di consentire una consulenza indipendente a costi ragionevoli, è opportuno autorizzare i consulenti indipendenti a fornire agli investitori al dettaglio consulenza su prodotti diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi basandosi su una serie più limitata di dati raccolti per la valutazione dell'idoneità. La portata della consulenza dovrebbe essere comunicata chiaramente agli investitori al dettaglio in tempo utile prima che sia prestata. Data la natura diversificata dei prodotti interessati da consulenza, i consulenti finanziari indipendenti non dovrebbero essere tenuti a ottenere dai clienti informazioni sulle loro conoscenze ed esperienze o sui portafogli esistenti, né a valutarle.

(9)Al fine di valutare l'efficacia di tali misure, tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva e previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA"), è opportuno che la Commissione elabori una relazione sugli effetti che i pagamenti che coinvolgono terzi producono sugli investimenti al dettaglio, se necessario corredandola di proposte volte a rafforzare ulteriormente il quadro.

(10)Il livello dei costi e degli oneri associati ai prodotti di investimento, anche assicurativi, può incidere considerevolmente sui rendimenti degli investimenti, ma non sempre quest'aspetto risulta evidente agli investitori al dettaglio. Affinché i prodotti offrano agli investitori al dettaglio un buon rapporto costi/benefici, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che le imprese autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97 a realizzare o distribuire prodotti di investimento dispongano di processi chiari di determinazione dei prezzi che consentano un'identificazione e una quantificazione precise di tutti i costi addebitati agli investitori al dettaglio e che siano concepiti in modo che i costi e gli oneri previsti dai prodotti di investimento o connessi alla loro distribuzione siano giustificati e proporzionati alle caratteristiche, agli obiettivi, alla strategia e al rendimento atteso del prodotto.

(11)Poiché la struttura dei costi del prodotto di investimento al dettaglio preassemblato è definita dal realizzatore, spetta a questi valutare se i costi e gli oneri previsti dal prodotto siano giustificati e proporzionati. Muovendo da queste valutazioni i distributori dovrebbero effettuare valutazioni analoghe, in modo che siano presi in considerazione anche i costi di distribuzione e gli altri costi non già inclusi nella valutazione del realizzatore.

(12)È opportuno che, in quanto parte integrante della governance dei prodotti, il processo di determinazione dei prezzi, condotto a livello sia di realizzatore che di distributore, rafforzi l'attuale principio che i prodotti di investimento destinati a un particolare mercato di riferimento dovrebbero essere concepiti per apportare valore a quel mercato di riferimento.

(13)Per rendere il processo di determinazione dei prezzi più obiettivo e dotare i realizzatori, i distributori e le autorità competenti di uno strumento che consenta un confronto efficace dei costi dei prodotti di investimento appartenenti allo stesso tipo, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero stabilire parametri di riferimento basati sui dati relativi ai costi e al rendimento dei prodotti di investimento, di cui realizzatori e distributori dovrebbero tenere conto nel processo di determinazione dei prezzi. Se dal confronto emerge che non vi è corrispondenza tra il parametro di riferimento e i costi e il rendimento per gli investitori, il prodotto non dovrebbe essere commercializzato agli investitori al dettaglio, a meno che prove supplementari e valutazioni ulteriori abbiano accertato che il prodotto offre comunque un buon rapporto costi/benefici al mercato di riferimento, ad esempio nel caso di un prodotto con particolari caratteristiche supplementari considerate pertinenti per un determinato gruppo di investitori con determinate esigenze e obiettivi specifici, ma non evidenziate nella descrizione del gruppo di prodotti di investimento per il quale è stato stabilito il parametro di riferimento.

(14)Per assistere i realizzatori e i distributori nelle valutazioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che specifichino i criteri per determinare se i costi e il rendimento sono giustificati e proporzionati.

(15)Per consentire all'ESMA e all'EIOPA di stabilire parametri di riferimento affidabili, basati su dati attendibili, dovrebbe essere imposto ai realizzatori e ai distributori di prodotti di investimento di comunicare alle autorità competenti i dati necessari per successivo inoltro all'ESMA e all'EIOPA. Per contenere quanto più possibile i costi indotti dai nuovi obblighi di comunicazione ed evitare inutili duplicazioni, le serie di dati dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi di informativa e comunicazione imposti dal diritto dell'UE. L'ESMA e l'EIOPA dovrebbero elaborare norme tecniche di regolamentazione per determinare le serie di dati e le norme dei dati, così come i metodi e i formati delle informazioni da riferire.

(16)È possibile che determinati realizzatori di strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 non siano soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 2, o ad altro obbligo di comunicazione equivalente. In tal caso le imprese di investimento che propongono o raccomandano siffatti strumenti finanziari dovrebbero informare dettagliatamente le autorità competenti del paese d'origine dei costi, oneri e caratteristiche di tali prodotti. È opportuno considerare equivalenti gli obblighi di comunicazione relativi ai dati di cui sopra stabiliti nel pacchetto normativo delle direttive OICVM e GEFIA.

(17)In considerazione della notevole diversità delle proposte di prodotti di investimento al dettaglio, l'elaborazione di parametri di riferimento da parte dell'ESMA e dell'EIOPA dovrebbe essere un processo evolutivo che inizia dai prodotti di investimento più comunemente acquistati dagli investitori al dettaglio e procede poi gradualmente ampliando la copertura e perfezionando la qualità in base all'esperienza maturata col tempo.

(18)Le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE impongono alle società di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) e di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di agire con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'interesse del fondo di investimento che gestiscono e dei loro investitori. Le società di gestione dei FIA e degli OICVM dovrebbero pertanto evitare di imputare costi indebiti ai fondi di investimento e ai loro investitori. Dovrebbero essere tenute a stabilire un solido processo di determinazione dei prezzi che comprenda l'individuazione, l'analisi e il riesame dei costi addebitati direttamente o indirettamente ai fondi di investimento o ai detentori di loro quote e quindi sostenuti dagli investitori. È opportuno considerare costi debiti i costi conformi ai documenti precontrattuali degli OICVM e dei FIA, necessari al loro funzionamento e imputati equamente agli investitori.

(19)Le società di gestione degli OICVM e dei FIA dovrebbero indennizzare gli investitori ai quali siano stati imputati costi indebiti, anche in conseguenza a errori di calcolo a loro scapito, e informarne le autorità competenti, i revisori finanziari del fondo di investimento e il gestore, oltre al depositario del fondo. Per promuovere un miglior esercizio dei poteri amministrativi e sanzionatori degli Stati membri e conseguire risultati concreti per gli investitori al dettaglio, è necessario armonizzare tali poteri. L'obbligo di indennizzare gli investitori dovrebbe essere aggiunto come possibile sanzione e misura amministrativa, in modo che la possibilità esista in tutti gli Stati membri.

(20)Il processo di determinazione dei prezzi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbe garantire che i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio siano giustificati e proporzionati alle caratteristiche del prodotto, in particolare all'obiettivo e alla strategia di investimento, al livello di rischio e al rendimento atteso dei fondi, in modo che gli OICVM e i FIA offrano agli investitori un buon rapporto costi/benefici. Le società di gestione degli OICVM e dei FIA dovrebbero essere responsabili della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. In particolare dovrebbero provvedere a che i costi siano comparabili agli standard di mercato, anche raffrontando i costi dei fondi con strategie e caratteristiche di investimento simili disponibili su banche dati accessibili al pubblico. Al fine di rendere più obiettivo il processo di determinazione dei prezzi e dotare le società di gestione degli OICVM e dei FIA, come pure le autorità competenti, di uno strumento che consenta un raffronto efficiente tra i costi dei prodotti di investimento dello stesso tipo, l'ESMA dovrebbe tuttavia stabilire parametri di riferimento, basati sui dati relativi ai costi e al rendimento dei prodotti di investimento che riceve nelle segnalazioni a fini di vigilanza, in base ai quali possa essere effettuata una valutazione del rapporto costi/benefici, che verrebbero ad aggiungersi agli altri criteri impiegati nel processo di determinazione dei prezzi delle società di gestione degli OICVM e dei FIA. In considerazione della priorità della Commissione di evitare inutili oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di comunicazione, tali parametri di riferimento dovrebbero basarsi sui dati esistenti divulgati pubblicamente e nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza, a meno che in via eccezionale siano necessari dati supplementari. I fondi di investimento che offrono un debole rapporto costi/benefici o che si discostano dai parametri di riferimento dell'ESMA non dovrebbero essere commercializzati agli investitori al dettaglio, a meno che un'ulteriore valutazione abbia stabilito che il prodotto offre comunque un buon rapporto costi/benefici. La valutazione e le misure adottate dovrebbero essere documentate e fornite alle autorità competenti su loro richiesta.

(21)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che specifichino le prescrizioni minime relative al processo di determinazione dei prezzi al fine di evitare l'imputazione di costi indebiti agli OICVM, ai FIA e ai detentori di loro quote, come anche per valutare il rapporto costi/benefici e, se necessario, per adottare misure correttive qualora i costi non siano giustificati o proporzionati ai rendimenti attesi degli OICVM e dei FIA, ove disponibili, al loro livello di rischio, all'obiettivo e alla strategia di investimento, e per documentare tali valutazioni e misure.

(22)Le conoscenze e le competenze del personale sono fondamentali per garantire una consulenza di qualità. Gli elementi ritenuti necessari variano notevolmente tra i consulenti che operano a norma della direttiva 2014/65/UE, della direttiva (UE) 2016/97 e della normativa nazionale non armonizzata. Per migliorare la qualità della consulenza e garantire condizioni di parità in tutta l'UE, è opportuno prevedere norme minime comuni rafforzate sui necessari requisiti di conoscenze e competenze. Quest'aspetto è particolarmente importante alla luce della maggiore complessità e della continua innovazione nella concezione degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, come pure della sempre maggiore importanza delle considerazioni relative alla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero esigere dalle imprese di investimento e dai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi che le persone fisiche che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti per conto di un'impresa di investimento o in qualità di intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi coinvolti in tali servizi possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Le conoscenze e competenze dovrebbero essere comprovate da un certificato così che clienti e autorità competenti abbiano la certezza che il livello di conoscenza e competenza di tali persone fisiche, intermediari assicurativi e dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi risponde agli standard richiesti. L'aggiornamento e la formazione professionali periodici sono importanti per mantenere e aggiornare le conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o che vende a clienti prodotti di investimento o prodotti di investimento assicurativi. A tal fine è necessario esigere che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti seguano un numero minimo di ore all'anno di formazione e aggiornamento professionali e che ne dimostrino il completamento mediante un certificato.

(23)L'andamento crescente della prestazione di servizi di investimento tramite strumenti digitali apre nuove possibilità agli investitori al dettaglio. Allo stesso tempo, grazie a tali strumenti digitali le imprese di investimento e i distributori assicurativi possono distribuire prodotti e servizi di investimento più rapidamente a un gruppo più ampio di investitori al dettaglio, il che può comportare rischi aggiuntivi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto disporre di poteri e procedure adeguati per affrontare prontamente eventuali casi di inosservanza delle norme vigenti, anche quando siano utilizzati mezzi digitali e i soggetti non siano autorizzati. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano adottare le misure necessarie qualora abbiano fondati motivi di ritenere che la persona fisica o giuridica presti servizi di investimento senza esserne debitamente autorizzata o che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisca prodotti di investimento assicurativi senza regolare registrazione o autorizzazione. Se si tratta di una persona fisica, è opportuno valutare caso per caso la pubblicazione della decisione adottata dall'autorità competente in termini di proporzionalità della pubblicazione dei dati personali a norma dell'articolo 71, paragrafo 1. Le autorità competenti dovrebbero informare della condotta rilevata l'ESMA e l'EIOPA, le quali dovrebbero unificare e pubblicare tutte le decisioni emesse dalle autorità competenti al riguardo, in modo che gli investitori al dettaglio dispongano delle informazioni per poter individuare potenziali frodi. Per quanto riguarda le persone fisiche, al fine di evitare, al momento della pubblicazione dell'elenco unificato di tutte le decisioni emesse dalle autorità competenti, la divulgazione di informazioni personali ritenuta sproporzionata da un'autorità competente, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero astenersi dal divulgare informazioni supplementari rispetto a quelle comunicate dall'autorità competente stessa.

(24)La prestazione di servizi di investimento transfrontalieri è essenziale per l'evoluzione dell'Unione dei mercati dei capitali e la corretta applicazione delle norme è un elemento chiave del mercato unico. Poiché, in caso di prestazione transfrontaliera di servizi, della vigilanza sull'impresa di investimento è competente lo Stato membro d'origine, il mercato unico si basa sulla fiducia nel fatto che la vigilanza esercitata sulle imprese di investimento dalle autorità competenti del paese d'origine sia adeguata. Il principio del riconoscimento reciproco richiede una cooperazione efficace tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante per garantire il mantenimento di un livello sufficiente di tutela degli investitori. La direttiva 2014/65/UE prevede già un meccanismo che consente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti di adottare misure precauzionali per tutelare gli investitori in presenza di rigorose condizioni e qualora lo Stato membro d'origine non vi provveda. Per agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e rafforzare ulteriormente le attività di vigilanza, è opportuno semplificare il meccanismo e permettere alle autorità competenti che nel territorio del loro Stato notano condotte molto simili o identiche a quelle già segnalate da un'altra autorità di richiamarsi alle conclusioni di questa per dare avvio alla procedura prevista all'articolo 86 della direttiva 2014/65/UE.

(25)Le notifiche di passaporto di cui alle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97 non prevedono che siano comunicate informazioni sulla portata dei servizi transfrontalieri. Per permettere all'ESMA, all'EIOPA e alle autorità competenti di comprendere adeguatamente la portata dei servizi transfrontalieri e di adattare ad essi le attività di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni sulla prestazione di tali servizi. Se un'impresa di investimento o un intermediario assicurativo presta servizi a clienti situati in un altro Stato membro, l'impresa di investimento o l'intermediario assicurativo dovrebbe comunicare all'autorità competente del proprio paese le informazioni fondamentali al riguardo. Ai fini della proporzionalità quest'obbligo di comunicazione non dovrebbe applicarsi alle imprese che contano meno di cinquanta clienti in ambito transfrontaliero. Le autorità competenti dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESMA e dell'EIOPA, le quali a loro volta dovrebbero renderle accessibili a tutte le autorità competenti e pubblicare una relazione statistica annuale sui servizi transfrontalieri. Per contenere quanto più possibile i costi degli obblighi di comunicazione riguardanti le attività transfrontaliere ed evitare inutili duplicazioni, le informazioni dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi di informativa e comunicazione vigenti.

(26)Per promuovere la convergenza in materia di vigilanza e facilitare la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA dovrebbe poter istituire, di propria iniziativa o su iniziativa di una o più autorità competenti, piattaforme di collaborazione qualora sussistano timori giustificati di pregiudizio arrecato agli investitori in relazione alla prestazione di servizi di investimento transfrontalieri e qualora le attività in questione siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. L'EIOPA, a cui è già stato conferito il potere di istituire piattaforme di collaborazione a norma dell'articolo 152 ter della direttiva 2009/138/CE, dovrebbe avere lo stesso potere per quanto riguarda le attività di distribuzione assicurativa di cui alla direttiva (UE) 2016/97, poiché in tale contesto possono verificarsi problemi di vigilanza transfrontaliera simili. In caso di gravi timori di potenziale danno agli investitori e qualora le autorità di vigilanza coinvolte nelle piattaforme di collaborazione non riescano a raggiungere un accordo su questioni relative a un'impresa di investimento o a un distributore di prodotti assicurativi che opera in ambito transfrontaliero, l'ESMA e l'EIOPA, in conformità dell'articolo 16, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , possono rivolgere una raccomandazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine affinché tenga conto dei timori delle altre autorità competenti d'interesse e avvii un'ispezione congiunta in loco insieme ad alcune di esse.

(27)I costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi associati ai prodotti di investimento possono avere una notevole incidenza sui rendimenti attesi. La divulgazione di tali costi, degli oneri connessi e dei pagamenti che coinvolgono terzi è un aspetto fondamentale della tutela degli investitori. Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere presentate, in tempo utile prima che prendano la decisione di investimento, informazioni chiare sui costi, sugli oneri connessi e sui pagamenti che coinvolgono terzi. Per migliorare la comparabilità di tali costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo standardizzato. Norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare e armonizzare il contenuto e il formato delle informazioni relative a tali costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi, comprendendo le spiegazioni che le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti al dettaglio, in particolare per quanto riguarda i pagamenti che coinvolgono terzi.

(28)Ai fini di un ulteriore miglioramento della trasparenza, i clienti al dettaglio dovrebbero ricevere un riepilogo periodico dei loro investimenti. Pertanto le imprese che prestano servizi di investimento insieme a un servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari o gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero fornire ai clienti al dettaglio un estratto annuale che includa il riepilogo dei prodotti detenuti dal cliente, di tutti i costi e oneri connessi e dei pagamenti che coinvolgono terzi, e di tutti i pagamenti, compresi i dividendi e interessi pagati e ricevuti dal cliente nell'arco di un anno, unitamente a un riepilogo del rendimento dei prodotti finanziari in questione. L'estratto annuale dovrebbe consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio l'incidenza di tali elementi sul rendimento del loro portafoglio. Per i servizi di investimento che consistono unicamente nella ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, l'estratto annuale dovrebbe contenere tutti i costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi in relazione ai servizi e agli strumenti finanziari. Per i servizi che consistono unicamente nella custodia e nell'amministrazione di strumenti finanziari, l'estratto annuale dovrebbe contenere tutti i costi, gli oneri connessi e i pagamenti ricevuti dal cliente in relazione ai servizi e agli strumenti finanziari. Per tutti questi servizi, il soggetto che presta il servizio dovrebbe fornire al cliente al dettaglio, su richiesta, una ripartizione dettagliata di tali informazioni per strumento finanziario. In considerazione delle caratteristiche a lungo termine dei prodotti di investimento assicurativi, che sono spesso usati a fini pensionistici, il relativo estratto annuale dovrebbe riportare elementi supplementari, tra cui proiezioni individuali corrette del risultato atteso alla fine del periodo di detenzione contrattuale o raccomandato e una sintesi della copertura assicurativa.

(29)La divergenza o la sovrapposizione degli obblighi di informativa riguardanti la distribuzione dei prodotti assicurativi tra i vari atti giuridici è per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi fonte di incertezza giuridica e causa di costi superflui. È opportuno pertanto stabilire tutti gli obblighi di informativa in un unico atto giuridico sopprimendoli dalla direttiva 2009/138/CE e modificando la direttiva (UE) 2016/97. Allo stesso tempo, sulla base dell'esperienza acquisita nella supervisione di tali obblighi, è opportuno adattarli affinché siano efficaci e globali. Al fine di fornire informazioni standardizzate, a integrazione del documento informativo relativo al prodotto assicurativo per i prodotti assicurativi non vita, ormai ben consolidato, dovrebbe essere predisposto un analogo documento informativo anche per i prodotti di assicurazione vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi Per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, le informazioni standard dovrebbero essere fornite dal documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014.

(30)Sempre più il comportamento degli investitori al dettaglio è influenzato dai nuovi metodi impiegati dalle imprese di investimento, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi per pubblicizzare prodotti e servizi finanziari, ad esempio il ricorso a influencer e a social media e l'uso dei pregiudizi comportamentali. È pertanto opportuno introdurre prescrizioni relative alla comunicazione e alle pratiche di marketing, le quali possono includere tra l'altro contenuti di terzi, ideazione, promozioni, creazione di marchi commerciali, campagne pubblicitarie, inserimento di prodotti e sistemi a ricompensa. Le prescrizioni dovrebbero in particolare specificare le implicazioni dell'obbligo di essere imparziali, chiari e non fuorvianti nel contesto delle comunicazioni e delle pratiche di marketing. Anche gli obblighi di presentare rischi e benefici in modo equilibrato e di adeguare la comunicazione al pubblico destinatario dovrebbero contribuire a migliorare l'attuazione dei principi di tutela degli investitori. Tali obblighi dovrebbero estendersi alle pratiche di marketing, qualora siano usate per migliorare la portata e l'efficacia delle comunicazioni di marketing o la percezione della loro penetrabilità, attendibilità o comparabilità. Tuttavia, affinché i fornitori di prodotti di investimento non siano scoraggiati o ostacolati nel fornire materiale di educazione finanziaria e nel promuovere e migliorare l'alfabetizzazione finanziaria degli investitori, è opportuno specificare che tali materiali e attività non rientrano nella definizione di comunicazione di marketing e di pratica di marketing.

(31)Per affrontare la questione dell'evoluzione delle pratiche di marketing, tra cui il ricorso a terzi per la promozione indiretta di prodotti o servizi, e per garantire un livello adeguato di tutela degli investitori, è necessario inasprire gli obblighi in materia di comunicazioni di marketing. È pertanto necessario esigere che nelle comunicazioni di marketing siano identificabili facilmente l'impresa di investimento, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo per conto dei quali sono effettuate. Se destinate ai clienti al dettaglio, le comunicazioni di marketing dovrebbero riportare le informazioni essenziali sui prodotti e servizi proposti, presentate in modo chiaro ed equilibrato. Affinché gli obblighi di tutela degli investitori siano rispettati correttamente nella pratica, le imprese di investimento dovrebbero prevedere una politica in materia di comunicazioni e pratiche di marketing, corredata di adeguati controlli interni e procedure di segnalazione al proprio organo di gestione che ne assicurino il rispetto. Nell'elaborare le comunicazioni e le pratiche di marketing le imprese di investimento, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero tenere conto del pubblico destinatario del mercato di riferimento.

(32)La rapidità con cui le comunicazioni e le pratiche di marketing possono essere attuate e modificate, in particolare tramite l'uso di strumenti e canali digitali, non dovrebbe impedire l'adeguato adempimento degli obblighi normativi. È pertanto necessario che gli Stati membri provvedano a che le autorità nazionali competenti dispongano dei poteri necessari per vigilare e, se necessario, intervenire tempestivamente. Per svolgere le funzioni di vigilanza e di applicazione delle norme e tutelare i consumatori, le autorità competenti dovrebbero avere accesso alle necessarie informazioni relative alle comunicazioni e alle pratiche di marketing. A tal fine le imprese di investimento e le imprese di assicurazione dovrebbero tenere registrazioni delle comunicazioni di marketing attuate o messe a disposizione dei clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e di tutti i relativi elementi d'interesse per le autorità competenti. Affinché siano acquisite anche le comunicazioni di marketing diffuse da terzi, come ad esempio influencer e agenzie pubblicitarie, è necessario che siano registrati anche i dati identificativi di tali terzi. I problemi relativi ai prodotti e servizi finanziari possono presentarsi diversi anni dopo l'investimento; pertanto le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero conservare la documentazione di cui sopra per un periodo di cinque anni e, su richiesta dell'autorità competente, per un periodo che può arrivare a sette anni.

(33)Le valutazioni dell'idoneità e dell'adeguatezza sono un elemento essenziale della tutela degli investitori. Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero valutare, sulla scorta delle informazioni fornite dal cliente, l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti e dei servizi di investimento che gli raccomandano o che egli stesso richiede. Se necessario, l'impresa di investimento, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo può servirsi anche delle informazioni eventualmente ottenute per altri motivi legittimi, tra cui i rapporti preesistenti con il cliente. Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero spiegare ai clienti lo scopo di tali valutazioni e l'importanza di fornire informazioni esatte e complete. Dovrebbero informare i clienti, mediante avvertenze standardizzate, che fornire informazioni inesatte o incomplete può avere conseguenze negative sulla qualità della valutazione. Ai fini dell'armonizzazione e dell'efficienza delle diverse avvertenze, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificarne contenuto e formato.

(34)Affinché i servizi di consulenza tengano debitamente conto della diversificazione del portafoglio, i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a considerare sistematicamente le esigenze di diversificazione per i clienti nell'ambito delle valutazioni dell'idoneità, anche sulla scorta delle informazioni fornite dal cliente circa il suo portafoglio di attività finanziarie e non finanziarie in essere.

(35)Affinché le prove di adeguatezza consentano di valutare se un prodotto o servizio finanziario sia effettivamente appropriato al cliente, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero ottenere dal cliente informazioni non solo sulle sue conoscenze ed esperienze con strumenti o servizi finanziari di quel tipo, ma anche sulla sua capacità di sostenere perdite totali o parziali e sulla sua tolleranza al rischio. In caso di valutazione negativa dell'adeguatezza, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione o i distributori di prodotti assicurativi, oltre ad essere obbligate ad avvertire il cliente, dovrebbero essere autorizzati a procedere con l'operazione solo su esplicita richiesta del cliente stesso.

(36)Agli investitori al dettaglio può essere proposta un'ampia gamma di strumenti finanziari, ciascuno dei quali comporta livelli diversi di rischio di potenziali perdite. Gli investitori al dettaglio dovrebbero pertanto poter individuare facilmente i prodotti di investimento particolarmente rischiosi. È quindi opportuno esigere che le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi identifichino i prodotti di investimento particolarmente rischiosi e includano avvertenze al riguardo nelle informazioni trasmesse ai clienti al dettaglio, comunicazioni di marketing comprese. Per aiutare le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi nell'individuazione dei prodotti particolarmente rischiosi, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero emanare orientamenti sul modo in cui individuarli, tenendo debitamente conto dei diversi tipi di prodotti di investimento e di prodotti di investimento assicurativi esistenti. Al fine di armonizzare a livello dell'UE le avvertenze sul rischio, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero presentare norme tecniche per quanto riguarda il relativo contenuto e formato. Gli Stati membri dovrebbero conferire alle autorità competenti il potere di imporre l'uso di avvertenze per determinati prodotti di investimento e, qualora a livello dell'UE la presenza o l'assenza di tali avvertenze risultino incoerenti o si ripercuotano materialmente sulla tutela degli investitori, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero avere il potere di imporne alle imprese di investimento l'uso in tutta l'UE.

(37)Innalzare il livello di alfabetizzazione finanziaria dei clienti al dettaglio e dei clienti potenziali è fondamentale per offrire loro una migliore comprensione della maniera in cui è possibile investire in modo responsabile per equilibrare adeguatamente rischi e benefici dell'investimento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere misure di apprendimento formale e informale a sostegno dell'alfabetizzazione finanziaria dei clienti al dettaglio attuali, futuri e potenziali in relazione a un'attività d'investimento responsabile. Per attività d'investimento responsabile s'intende la capacità dell'investitore al dettaglio di prendere decisioni di investimento informate che siano consone ai suoi obiettivi personali e finanziari, a condizione che sia a conoscenza sia della gamma di prodotti e servizi di investimento disponibili, con le relative caratteristiche fondamentali, sia dei rischi e dei benefici connessi all'attività d'investimento, e a condizione che comprenda i consigli sull'investimento che riceve e sia in grado di rispondervi in modo adeguato. I futuri investitori al dettaglio dovrebbero poter accedere in qualsiasi momento al materiale di educazione finanziaria di ausilio alla loro alfabetizzazione nella materia; tale materiale dovrebbe in particolare tenere conto delle differenze di età, livello di istruzione e capacità tecnologica tra gli investitori al dettaglio. Questi aspetti sono particolarmente importanti per i clienti al dettaglio che si accostano per la prima volta a strumenti finanziari, servizi di investimento e prodotti di investimento assicurativi e per quelli che usano strumenti digitali.

(38)È necessario accertare che i criteri per stabilire se un cliente possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per essere trattato come cliente professionale, qualora lo richieda, siano adeguati e rispondenti allo scopo. I criteri di identificazione dovrebbero pertanto tenere conto anche dell'esperienza acquisita al di fuori del settore dei servizi finanziari e della formazione e dell'istruzione certificate che il cliente ha completato. I criteri di identificazione dovrebbero essere proporzionati e non discriminatori rispetto allo Stato membro di residenza del cliente. È pertanto opportuno modificare i criteri basati sul patrimonio e sulle dimensioni di un soggetto giuridico per tenere conto dei clienti residenti in Stati membri con un PIL pro capite medio inferiore.

(39)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2023].

(40)Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati effettuato in applicazione della presente direttiva rispetti pienamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile.

(41)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

all'articolo 1, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   "a)    articolo 9, paragrafo 3, articolo 14, articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6, articolo 16-bis, paragrafo 1, primo, secondo e quinto comma, articolo 16-bis, paragrafo 3, articolo 16-bis, paragrafo 4, primo e secondo comma, articolo 16-bis, paragrafi 7, 8 e 10, e articolo 16-bis, paragrafo 11, lettera b),";

all'articolo 3, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) norme di comportamento quali stabilite all'articolo 24, paragrafi 1, 1 bis, 3, 4, 5, 7 e 10, e all'articolo 25, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all'articolo 29, e le relative misure di esecuzione;

c) i requisiti organizzativi stabiliti all'articolo 16, paragrafi 3, 6 e 7, all'articolo 16-bis, paragrafo 1, primo, secondo e quinto comma, all'articolo 16-bis, paragrafo 3, all'articolo 16-bis, paragrafo 4, primo e secondo comma, all'articolo 16-bis, paragrafo 7, lettera c), all'articolo 16-bis, paragrafi 8 e 10, e all'articolo 16, paragrafo 11, lettera b), e corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 89.";

all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i punti 66), 67) e 68) seguenti:

"66) "comunicazione di marketing": la divulgazione di informazioni diverse dalle informazioni la cui divulgazione è imposta dal diritto dell'Unione o nazionale, diverse dal materiale di educazione finanziaria di cui all'articolo 88 ter ovvero diverse dalla ricerca in materia di investimenti rispondente alle condizioni per essere così considerata, con la quale è promosso o stimolato, direttamente o indirettamente, l'investimento in uno o più strumenti finanziari o categorie di strumenti finanziari ovvero l'uso di servizi di investimento o servizi ausiliari forniti da un'impresa di investimento, e che è effettuata:

a) da un'impresa di investimento o da un terzo da essa remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario; 

b) per persone fisiche o giuridiche; 

c) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;

67) "pratica di marketing": la strategia, l'uso di uno strumento o la tecnica applicata da un'impresa di investimento o da un terzo da essa remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario per:

a) diffondere direttamente o indirettamente le comunicazioni di marketing;

b) accelerare o migliorare la portata e l'efficacia delle comunicazioni di marketing;

c) promuovere in qualsiasi modo imprese di investimento, strumenti finanziari o servizi di investimento;

68) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni;";

è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Procedura contro attività non autorizzate offerte mediante mezzi digitali

1.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona fisica o giuridica presti servizi o attività di investimento online destinati a clienti che si trovano nel loro rispettivo territorio senza esserne autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o del diritto nazionale, ovvero qualora l'autorità competente abbia fondati motivi di sospettare che un soggetto fornisca detti servizi senza esserne autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o del diritto nazionale, l'autorità competente adotti tutte le misure appropriate e proporzionate per impedire l'offerta di servizi o attività di investimento non autorizzati, comprese le relative comunicazioni di marketing, servendosi dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 69, paragrafo 2. Tali misure rispettano i principi di cooperazione tra Stati membri enunciati al capo II. 

2.Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti pubblichino in conformità dell'articolo 71 le decisioni che impongono misure adottate a norma del paragrafo 1.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ESMA di ciascuna di dette decisioni. L'ESMA istituisce una banca dati elettronica contenente le decisioni delle autorità competenti, accessibile a tutte le autorità competenti. L'ESMA pubblica un elenco di tutte le decisioni esistenti, indicando le persone fisiche o giuridiche interessate e i tipi di servizi o prodotti forniti. L'elenco è accessibile pubblicamente tramite link sul sito web dell'ESMA. Per quanto riguarda le persone fisiche, l'elenco non comporta la pubblicazione di altri dati personali oltre a quelli pubblicati dall'autorità competente a norma del primo comma e in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1.";

l'articolo 7 è così modificato:

(a)al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora l'autorizzazione non sia stata rilasciata, l'autorità competente informa l'ESMA dei motivi del rifiuto.";

(b)è inserito il paragrafo 3 bis seguente: 

"3 bis. L'ESMA redige e mette a disposizione delle autorità competenti un elenco di tutti i soggetti ai quali l'autorizzazione è stata rifiutata.

L'elenco riporta informazioni sui servizi o attività per i quali ciascuna impresa di investimento ha chiesto l'autorizzazione, e indica i motivi del rifiuto dell'autorizzazione; l'elenco è aggiornato periodicamente."; 

l'articolo 8 è così modificato:

(a)il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'ESMA. L'autorità competente informa l'ESMA dei motivi della revoca.";

(b)è aggiunto il comma seguente:

"L'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, riporta informazioni su tutti i soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione e informazioni sui servizi o attività per i quali a ciascuna impresa di investimento è stata revocata l'autorizzazione, indicando i motivi della revoca.";

all'articolo 9, il paragrafo 3 è così modificato:

(a)il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che l'organo di gestione dell'impresa di investimento definisca, sorvegli e risponda dell'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione dell'impresa di investimento, comprese la separazione delle funzioni all'interno della stessa, la prevenzione dei conflitti di interesse e la tutela degli investitori, e siano tali da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi della clientela.";

(b)al secondo comma è aggiunta la lettera d) seguente: 

"d) una politica in materia di comunicazioni e pratiche di marketing volta a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 24 quater.";

l'articolo 16 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro d'origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti organizzativi stabiliti ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo, all'articolo 16 bis e all'articolo 17.";

(b)al paragrafo 3 sono soppressi i commi dal secondo al settimo;

(c)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli intese ad assicurare che le comunicazioni e le pratiche di marketing adempiano gli obblighi di cui all'articolo 24 quater.";

(d)è inserito il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento istituiscano procedure e dispositivi adeguati, compresi canali di comunicazione elettronica, affinché i diritti dei clienti previsti dalla presente direttiva possano essere esercitati senza restrizioni e che i reclami dei clienti di cui all'articolo 75 ricevano un trattamento adeguato. Le procedure consentono agli investitori di presentare il reclamo nella lingua in cui sono stati forniti il materiale o i servizi di comunicazione o nella lingua concordata tra l'impresa e il cliente prima di concludere l'operazione.

In tutti i casi il reclamo è registrato e il reclamante riceve risposta entro 40 giorni lavorativi.";

dopo l'articolo 16 è inserito l'articolo 16-bis seguente:

"Articolo 16-bis

Obblighi di governance del prodotto 

1.Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela adottino, mantengano, esercitino e controllino un processo di approvazione di ciascun strumento finanziario o di ciascuna modifica significativa di strumenti finanziari esistenti, prima che sia commercializzato o distribuito alla clientela (processo di approvazione del prodotto).

Il processo di approvazione del prodotto comprende tutti gli elementi seguenti:

(a)per ciascuno strumento finanziario, indicazione del mercato di riferimento di clienti finali individuato nella categoria di clientela d'interesse;

(b)chiara individuazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento;

(c)analisi volta a stabilire se lo strumento finanziario sia concepito in modo consono al conseguimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle esigenze del mercato di riferimento;

(d)analisi di tutti i rischi specificamente attinenti al mercato di riferimento individuato e accertamento che la strategia di distribuzione prevista sia consona a tale mercato;

(e)per gli strumenti finanziari che rientrano nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*, chiara individuazione e quantificazione di tutti i costi e oneri associati allo strumento finanziario e analisi volta a stabilire se costi e oneri siano giustificati e proporzionati in considerazione delle caratteristiche, degli obiettivi e, se del caso, della strategia dello strumento finanziario, e del suo rendimento (processo di determinazione dei prezzi).

Il processo di determinazione dei prezzi di cui alla lettera e) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 9.

Se lo strumento finanziario si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 9, l'impresa di investimento effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, l'impresa di investimento non approva lo strumento finanziario.

Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni sullo strumento finanziario e sul processo di approvazione del prodotto che risultano necessarie per comprendere pienamente lo strumento, indicando gli elementi presi in considerazione in tale processo, compresi dettagli completi e precisi sui costi e oneri dello strumento finanziario.

2.Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 segnalano alle autorità competenti del loro paese di origine:

(a)informazioni dettagliate su costi e oneri dello strumento finanziario, inclusi eventuali costi di distribuzione incorporati nei costi dello strumento finanziario, compresi i pagamenti che coinvolgono terzi;

(b)dati sulle caratteristiche dello strumento finanziario, in particolare rendimento e livello di rischio.

Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all'ESMA i dati di cui alle lettere a) e b).

3.Le imprese di investimento che propongono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio adottano opportuni dispositivi per ottenere le informazioni menzionate al paragrafo 1 e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascuno strumento finanziario.

4.Le imprese di investimento riesaminano periodicamente gli strumenti finanziari che propongono o commercializzano tenendo conto di qualsiasi evento o rischio in grado di incidere significativamente sul mercato di riferimento individuato, al fine di valutare se lo strumento finanziario sia ancora consono agli obiettivi e alle esigenze di tale mercato e se la prevista strategia di distribuzione sia ancora adeguata.

Le imprese di investimento che propongono o raccomandano strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 provvedono a:

(a)individuare e quantificare i costi di distribuzione e qualunque altro costo e onere non già considerato dal realizzatore;

(b)valutare se i costi e oneri totali siano giustificati e proporzionati in considerazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento (processo di determinazione dei prezzi).

Il processo di determinazione dei prezzi di cui alle lettere a) e b) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 9.

Se lo strumento finanziario, insieme ai costi dei servizi sostenuti dal cliente per acquistarlo, si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 9, l'impresa di investimento che lo propone o lo raccomanda effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, l'impresa di investimento non propone né raccomanda lo strumento finanziario.

5.Le imprese di investimento che offrono o raccomandano strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 segnalano alle autorità competenti del loro paese d'origine informazioni dettagliate sui costi di distribuzione, compresi eventuali costi relativi alla prestazione di consulenza o a pagamenti connessi che coinvolgono terzi.

Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all'ESMA le informazioni dettagliate sui costi di distribuzione.

6.Le imprese di investimento che propongono o raccomandano strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014, realizzati da soggetti non vincolati all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 2 o ad altro obbligo di comunicazione equivalente, trasmettono alle autorità competenti del proprio paese di origine:

(a)informazioni dettagliate su costi e oneri dello strumento finanziario destinato agli investitori al dettaglio, inclusi eventuali costi di distribuzione incorporati nei costi dello strumento finanziario, compresi i pagamenti che coinvolgono terzi;

(b)dati sulle caratteristiche dello strumento finanziario, in particolare rendimento e livello di rischio.

Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all'ESMA detti dati.

7.L'impresa di investimento documenta tutte le valutazioni effettuate e, su richiesta, le fornisce all'autorità competente indicando gli elementi seguenti:

(a)se pertinente, l'esito del raffronto tra lo strumento finanziario e il parametro di riferimento d'interesse;

(b)se del caso, i motivi che giustificano lo scostamento dal parametro di riferimento;

(c)la giustificazione e la dimostrazione della proporzionalità dei costi e oneri dello strumento finanziario.

8.Le imprese di investimento che realizzano, propongono o raccomandano strumenti finanziari possono adottare un unico processo di determinazione dei prezzi valido sia per la fase di realizzazione sia per la fase di distribuzione.

9.Previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, se del caso l'ESMA elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento comuni per gli strumenti finanziari che presentano livelli simili di rendimento e di rischio e strategia, obiettivi o altre caratteristiche analoghi, al fine di aiutare le imprese di investimento a effettuare, sia nella fase di realizzazione sia nella fase di distribuzione, una valutazione comparativa dei costi e del rendimento degli strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati.

I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti così da favorire l'individuazione degli strumenti finanziari i cui costi e il cui rendimento si discostano significativamente dalla media.

In aggiunta al costo totale del prodotto, i costi usati per l'elaborazione dei parametri di riferimento destinati alle imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari consentono il raffronto con le singole componenti del costo. In aggiunta al costo totale del prodotto, i costi usati per l'elaborazione dei parametri di riferimento destinati ai distributori si riferiscono al costo di distribuzione.

L'ESMA aggiorna periodicamente i parametri di riferimento. 

10.Le politiche, i processi e i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 9 lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, compresi quelli in materia di divulgazione, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione dei conflitti di interesse e pagamenti che coinvolgono terzi.

11.Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 89 per specificare:

(a)la metodologia applicata dall'ESMA per elaborare i parametri di riferimento di cui al paragrafo 9;

(b)i criteri per stabilire se costi e oneri siano giustificati e proporzionati.

12.L'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti e tenendo conto della metodologia di cui al paragrafo 11, lettera a), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a)il contenuto e il tipo di dati e le informazioni dettagliate sui costi e oneri da riferire alle autorità competenti a norma dei paragrafi 2, 5 e 6, in base agli obblighi di informativa e segnalazione, a meno che in via eccezionale siano necessari dati supplementari;

(b)le norme e i formati dei dati, i metodi e le modalità, la frequenza e la data di inizio della trasmissione delle informazioni da riferire in conformità dei paragrafi 2, 5 e 6.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [18 mesi] dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 11.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

_____

*    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).";

l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 bis

Esenzioni dagli obblighi di governance del prodotto 

L'impresa di investimento è esentata dagli obblighi di cui all'articolo 16-bis, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati se non una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.";

all'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. L'ESMA o l'autorità competente dello Stato membro ospitante sul cui territorio opera l'impresa può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine di verificare se questa soddisfi ancora le condizioni per l'autorizzazione stabilite al capo I.

L'ESMA è informata della richiesta. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica le proprie conclusioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante e all'ESMA entro due mesi dalla richiesta.

4. In presenza di timori giustificati di potenziale minaccia alla tutela degli investitori, l'ESMA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione alle condizioni stabilite all'articolo 87 bis.";

l'articolo 24 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e che rispettino in particolare i principi enunciati al presente articolo e agli articoli da 24 bis a 25.";

(b)è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di servire al meglio gli interessi del cliente, le imprese di investimento che prestano a clienti al dettaglio consulenza in materia di investimenti siano tenute a:

(a)fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari;

(b)raccomandare gli strumenti finanziari più efficienti in termini di costi tra quelli ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, che presentano caratteristiche simili;

(c)raccomandare, tra la gamma di strumenti finanziari ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, uno o più prodotti privi delle caratteristiche supplementari che non sono funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente e che comportano costi aggiuntivi.";

(c)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela:

(a)concepiscano gli strumenti finanziari in modo da soddisfare le esigenze del mercato di riferimento di clienti finali individuato nella categoria di clienti d'interesse;

(b)concepiscano la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari, anche in termini di comunicazioni e pratiche di marketing, in modo compatibile con il mercato di riferimento individuato;

(c)adottino ragionevoli misure affinché gli strumenti finanziari siano distribuiti al mercato di riferimento individuato.";

(d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Tutte le informazioni che le imprese di investimento rivolgono a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti.";

(e)il paragrafo 4 è così modificato:

i) il primo comma è così modificato:

- la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai clienti o potenziali clienti sono fornite in tempo utile, prima della prestazione del servizio o della conclusione dell'operazione, informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri associati. Le informazioni comprendono:";

- alla lettera a) sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

"iv) nel caso in cui l'impresa di investimento presti una consulenza indipendente alla clientela al dettaglio, se la gamma di strumenti finanziari raccomandata è limitata o no unicamente agli strumenti finanziari diversificati e non complessi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e agli strumenti finanziari efficienti in termini di costi;

v) in che modo gli strumenti finanziari raccomandati tengono conto della diversificazione del portafoglio del cliente;";

- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte (anche a scopo di diversificazione) devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati all'investimento nello strumento finanziario o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se lo strumento finanziaria sia destinato alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento individuato a norma del paragrafo 2;

c) le informazioni sui costi e oneri di cui all'articolo 24 ter;";

- è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) quando i servizi sono prestati in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi:

i) lo Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'impresa di investimento e, se del caso, la succursale che offre il servizio;

ii) l'autorità nazionale competente dell'impresa di investimento o, se del caso, della succursale.";

ii) il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi;

(f)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.     Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite in forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari proposti e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Qualora la presente direttiva non imponga l'uso di un formato standardizzato per la comunicazione di tali informazioni, gli Stati membri possono esigerlo.";

(g)sono inseriti i paragrafi 5 ter e 5 quater seguenti:

"5 ter. Entro [due anni dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], se necessario in base all'esito di test sui consumatori e di settore, l'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA, elabora e aggiorna periodicamente orientamenti destinati alle imprese di investimento che divulgano informazioni ai clienti al dettaglio in formato elettronico, per aiutarle a strutturare la divulgazione in modo idoneo all'investitore medio del gruppo cui si rivolgono.

Gli orientamenti di cui al primo comma indicano:

(a)la presentazione e il formato delle informazioni in formato elettronico, tenuto conto dei vari modelli e canali di cui le imprese di investimento possono servirsi per informare i clienti o potenziali clienti;

(b)le garanzie necessarie per assicurare una navigabilità e accessibilità agevole delle informazioni, quale che sia il dispositivo usato dal cliente;

(c)le garanzie necessarie per assicurare una reperibilità agevole delle informazioni e facilitare ai clienti la conservazione su supporto durevole.

5 quater. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento inseriscano nel materiale informativo, comprese le comunicazioni di marketing, adeguate avvertenze rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio che evidenzino i rischi specifici di potenziali perdite posti dagli strumenti finanziari particolarmente rischiosi.

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], l'ESMA elabora e aggiorna periodicamente orientamenti sul concetto di strumenti finanziari particolarmente rischiosi, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di strumenti.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il formato e il contenuto delle avvertenze sul rischio, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di strumenti finanziari e dei tipi di comunicazione.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 

L'ESMA controlla l'applicazione coerente delle avvertenze sul rischio in tutta l'Unione. In presenza di timori circa l'uso, l'omissione o il controllo dell'uso delle avvertenze sul rischio negli Stati membri, con possibili sostanziali ripercussioni sulla tutela degli investitori, l'ESMA, consultate le autorità competenti interessate, può imporre alle imprese di investimento l'uso delle avvertenze sul rischio.";

(h)è inserito il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. L'impresa di investimento che presta ai clienti al dettaglio consulenza in materia di investimenti su base indipendente può limitare la valutazione relativa al tipo di strumenti finanziari di cui al paragrafo 7, lettera a), agli strumenti finanziari diversificati, efficienti in termini di costi e non complessi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a). Prima di accettare tale servizio, il cliente al dettaglio è informato debitamente della possibilità di accedere a una consulenza indipendente ordinaria in materia di investimenti, delle condizioni di accesso e dei vantaggi e vincoli associati.";

(i)i paragrafi 8, 9 e 9 bis sono soppressi;

(j)al paragrafo 13, il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: 

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per assicurare che, quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai clienti, le imprese di investimento rispettino i principi enunciati al presente articolo e agli articoli 24 bis e 24 ter, compreso per quanto riguarda:";

ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i criteri per valutare la conformità delle imprese che forniscono consulenza in materia di investimenti ai clienti al dettaglio, in particolare quelle che ricevono incentivi, all'obbligo di agire nel migliore interesse della clientela stabilito ai paragrafi 1 e 1 bis.";

 

sono inseriti gli articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater e 24 quinquies seguenti:

"Articolo 24 bis 

Incentivi 

1.Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di gestione del portafoglio, le imprese di investimento non corrispondano né percepiscano per la prestazione nessun onorario o commissione a o da nessun soggetto diverso dal cliente o dalla persona che agisce per conto del cliente, né conferiscano a siffatto soggetto benefici extrapecuniari o da questi ne ricevano. 

2.Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di ricezione e trasmissione di ordini o di esecuzione di ordini a clienti al dettaglio o per loro conto, le imprese di investimento non corrispondano né percepiscano per la prestazione nessun onorario o commissione ai o dai terzi responsabili della creazione, dello sviluppo, dell'emissione o della concezione dello strumento finanziario per cui l'impresa presta il servizio ovvero alla o dalla persona che agisce per loro conto, né conferiscano a siffatto terzo o persona benefici extrapecuniari o da questi ne ricevano.

3.Il paragrafo 2 non si applica alle imprese di investimento allorché prestano consulenza in materia di investimenti su base non indipendente in relazione a una o più operazioni del cliente oggetto della consulenza. 

4.Il paragrafo 2 non si applica agli onorari o altra remunerazione che l'impresa di investimento che presta per un dato emittente uno dei servizi di cui all'allegato I, sezione A, punti 6) e 7), corrisponde a detto emittente o da questi percepisce, nel caso in cui l'impresa di investimento presti alla clientela al dettaglio anche uno o più servizi di investimento di cui al paragrafo 2 per strumenti finanziari interessati da servizi di collocamento o di sottoscrizione.

Il presente paragrafo non si applica agli strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014.

5.I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai piccoli benefici extrapecuniari di valore complessivo inferiore a 100 EUR l'anno o di entità e natura tali da non poter essere considerati pregiudizievoli del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente, purché il cliente ne abbia ricevuto comunicazione chiara.

6.Gli Stati membri provvedono a che la prestazione di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che offrono alla clientela servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o servizi accessori sia considerata adempiente agli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, se:

(a)prima della prestazione del servizio di esecuzione o di ricerca, l'impresa di investimento e il prestatore di ricerca hanno concluso un accordo in cui è determinata la quota imputabile alla ricerca degli oneri o pagamenti combinati per i servizi di esecuzione e ricerca;

(b)l'impresa di investimento informa i clienti del pagamento combinato per i servizi di esecuzione e di ricerca effettuato al terzo prestatore di ricerca; e

(c)la ricerca per cui sono corrisposti gli oneri combinati o è effettuato il pagamento combinato riguardano emittenti che, nei 36 mesi precedenti la prestazione di ricerca, non hanno superato 10 miliardi di EUR in termini di capitalizzazione di mercato, espressa dalle quotazioni di fine anno per gli esercizi in cui l'emittente è o era quotato ovvero dal capitale proprio per gli esercizi in cui non lo è o non lo era.

Ai fini del presente articolo, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi o riguardanti gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, ovvero come i servizi o i materiali di ricerca collegati strettamente a un dato settore o mercato specifico, in esito ai quali è delineata una base di valutazione degli strumenti finanziari, degli attivi o degli emittenti nel settore o nel mercato d'interesse.

La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento ed espongono un parere motivato sul valore o sul prezzo attuale o futuro di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e, sulla base di informazioni nuove o esistenti, traggono conclusioni che possono aiutare a elaborare una strategia di investimento e risultare pertinenti e capaci di apportare valore aggiunto ai fini delle decisioni che l'impresa di investimento assume per conto dei clienti a cui la ricerca è addebitata.

7.L'impresa di investimento a cui non è vietato l'ottenimento di onorari o benefici da terzi per i servizi prestati alla clientela, ovvero il loro pagamento a terzi, provvede a che il ricevimento o il pagamento di tali onorari o benefici non comprometta il rispetto dell'obbligo che le incombe di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. L'esistenza, la natura e l'importo di tali pagamenti che coinvolgono terzi sono comunicati conformemente all'articolo 24 ter, paragrafo 1.

Laddove applicabile, l'impresa di investimento informa il cliente dei meccanismi per trasferirgli gli onorari, le commissioni o i benefici pecuniari o extrapecuniari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento, quali i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per natura, non possono confliggere con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei client.

8.Tre anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] e previa consultazione dell'ESMA e dell'EIOPA, la Commissione valuta gli effetti dei pagamenti che coinvolgono terzi sugli investitori al dettaglio, in particolare alla luce di potenziali conflitti di interesse e in relazione alla disponibilità di consulenza indipendente, e valuta l'incidenza delle applicabili disposizioni della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] su tali investitori. Se necessario per evitare che sia recato pregiudizio ai consumatori, la Commissione propone modifiche legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 24 ter

Informazioni su costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi

 

1.Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento forniscano ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, e in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi operazione su strumenti finanziari, informazioni, nel formato stabilito, su tutti i costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi relativi al servizio, strumento finanziario o operazione.

Le informazioni sui costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi comprendono tutti gli elementi seguenti:

(a)tutti gli oneri espliciti, impliciti e connessi applicati dall'impresa di investimento, o da altro soggetto cui il cliente sia stato indirizzato, per il servizio di investimento e/o il servizio accessorio prestato al cliente o potenziale cliente;

(b)tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e alla gestione dello strumento finanziario raccomandato o commercializzato al cliente o potenziale cliente;

(c)qualsiasi pagamento che coinvolge terzi corrisposto o percepito dall'impresa in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente o potenziale cliente;

(d)le modalità di pagamento da parte del cliente.

 

Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento aggreghino le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, così che il costo complessivo dello strumento finanziario e l'effetto cumulativo sul rendimento dell'investimento risultino comprensibili al cliente. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento esprimano il costo complessivo in termini pecuniari e in percentuali, calcolati fino alla data di scadenza dello strumento finanziario o, per gli strumenti finanziari senza data di scadenza, per il periodo di detenzione raccomandato dall'impresa di investimento ovvero, in sua assenza, per periodi di detenzione di 1, 3 e 5 anni. Su richiesta del cliente, le imprese di investimento forniscono le informazioni sul costo complessivo in forma analitica.

I pagamenti che coinvolgono terzi corrisposti o percepiti dall'impresa di investimento per il servizio di investimento prestato al cliente sono indicati separatamente in forma analitica. L'impresa di investimento comunica l'incidenza cumulativa dei pagamenti che coinvolgono terzi, compresi eventuali pagamenti ricorrenti, sul rendimento netto nel periodo di detenzione indicato al comma precedente. La finalità dei pagamenti che coinvolgono terzi e la loro incidenza sul rendimento netto sono spiegati in modo standardizzato e in linguaggio comprensibile per il cliente al dettaglio medio.

Qualora risulti impossibile determinare l'importo del costo, onere connesso o pagamento che coinvolge terzi prima della prestazione del servizio di investimento o servizio accessorio, al cliente è comunicato chiaramente il metodo di calcolo dell'importo, in modo completo, preciso e comprensibile al cliente al dettaglio medio.

Le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con questi un'applicazione limitata degli obblighi dettagliati imposti dal presente paragrafo. Alle imprese di investimento non è consentito concordare tali limitazioni quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, quale che sia il servizio di investimento prestato, lo strumento finanziario incorpora un derivato.

Le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare con queste un'applicazione limitata degli obblighi dettagliati imposti dal presente paragrafo, ad eccezione del caso in cui, quale che sia il servizio di investimento prestato, lo strumento finanziario incorpora un derivato e la controparte qualificata intende proporlo ai suoi clienti.

2.Previ test sui consumatori e di settore e consultazione dell'EIOPA, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare tutti gli elementi seguenti:

(a)formato in cui, prima della conclusione dell'operazione su strumenti finanziari, l'impresa di investimento presenta al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio tutti i costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi;

(b)terminologia standardizzata e relative spiegazioni che le imprese di investimento devono usare per la comunicazione e il calcolo di tutti i costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi che l'impresa applica, direttamente o indirettamente, al cliente o potenziale cliente per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori e per la realizzazione e la gestione degli strumenti finanziari da raccomandare o commercializzare al cliente o potenziale cliente. Le spiegazioni attinenti ai costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi e alla relativa incidenza sui rendimenti attesi devono risultare comprensibili al cliente al dettaglio medio che non dispone di conoscenze specifiche in materia di investimenti in strumenti finanziari.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.Se l'accordo di acquisto o vendita dello strumento finanziario è concluso usando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e oneri, l'impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi e oneri in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza indebito ritardo dopo la conclusione dell'operazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione dell'operazione;

(b)l'impresa di investimento ha offerto al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando non avesse ricevuto le informazioni.

L'impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e oneri telefonicamente prima della conclusione dell'operazione.

4.Fatti salvi gli altri obblighi connessi ai servizi di gestione del portafoglio, l'impresa di investimento che presta al cliente al dettaglio un servizio di investimento insieme a un servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per suo conto fornisce al cliente, in relazione a tali strumenti, un estratto annuale che riporta le seguenti informazioni espresse in termini monetari e in percentuali:

(a)tutti i costi impliciti ed espliciti e gli oneri connessi pagati o sostenuti annualmente dal cliente al dettaglio per il portafoglio totale, ripartiti tra:

i) costi per i servizi di investimento o, secondo il caso, i servizi accessori prestati dall'impresa di investimento al cliente al dettaglio;

ii) costi connessi alla realizzazione e alla gestione degli strumenti finanziari detenuti dal cliente al dettaglio;

iii) eventuali pagamenti che l'impresa ha corrisposto a terzi o percepito da terzi per i servizi di investimento prestati al cliente al dettaglio;

(b)importo totale di dividendi, interessi e altri pagamenti versati annualmente al cliente al dettaglio per il portafoglio totale;

(c)imposte complessive a carico del cliente al dettaglio per il portafoglio totale, comprese imposta di bollo, imposta sulle operazioni, ritenuta alla fonte e qualsiasi altra imposta eventualmente riscossa dall'impresa di investimento;

(d)valore di mercato annuo o, qualora questo non sia disponibile, valore stimato di ogni strumento finanziario incluso nel portafoglio del cliente al dettaglio;

(e)rendimento annuo netto del portafoglio del cliente al dettaglio e rendimento annuo di ogni strumento finanziario al suo interno.

L'impresa di investimento che presta un servizio di investimento senza servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del cliente al dettaglio fornisce un estratto annuale che riporta le informazioni applicabili di cui alla lettera a).

L'impresa di investimento che presta esclusivamente un servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del cliente al dettaglio fornisce un estratto annuale che riporta le informazioni applicabili di cui alle lettere a), b), c) e d).

Il cliente al dettaglio che ne faccia richiesta ha il diritto di ricevere ogni anno una ripartizione dettagliata delle informazioni di cui alle lettere da a) a c) per ciascuno strumento finanziario detenuto nel periodo d'interesse e per ciascuna imposta a suo carico.

L'estratto annuale relativo ai costi e al rendimento destinato ai clienti al dettaglio è presentato in modo facilmente comprensibile al cliente al dettaglio medio. Le informazioni su costi, oneri connessi e eventuali pagamenti che coinvolgono terzi sono presentate usando la terminologia e le spiegazioni indicate al paragrafo 2.

5.L'estratto annuale di cui al paragrafo 4 non è fornito qualora l'impresa di investimento dia ai propri clienti al dettaglio accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove siano facilmente reperibili estratti aggiornati che riportano per ciascuno strumento le informazioni di cui al paragrafo 4, e purché l'impresa disponga di prove del fatto che il cliente li ha consultati almeno una volta ogni anno.

Articolo 24 quater

Comunicazioni e pratiche di marketing

1.Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing siano chiaramente riconoscibili e identifichino chiaramente l'impresa di investimento responsabile del contenuto e della distribuzione, che la comunicazione sia da questa effettuata direttamente o indirettamente.

2.Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing siano definite, formulate e presentate in modo imparziale, chiaro, non fuorviante, equilibrato in termini di presentazione dei benefici e dei rischi e adeguato in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario e, qualora riguardino uno specifico strumento finanziario, a che siano rivolte al mercato di riferimento individuato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.

Tutte le comunicazioni di marketing presentano in evidenza e con concisione le caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento e relativi servizi accessori cui si riferiscono.

La presentazione delle caratteristiche essenziali degli strumenti e dei servizi finanziari inclusa nelle comunicazioni di marketing rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio o messe a loro disposizione assicura che a questi risultino facilmente comprensibili le caratteristiche fondamentali dello strumento o servizio finanziario così come i principali rischi ad esso associati.

3.Gli Stati membri provvedono a che le pratiche di marketing siano definite e usate in modo imparziale e non fuorviante e che siano adeguate ai destinatari.

4.Il soggetto che realizza lo strumento finanziario che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso del distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.

L'impresa di investimento che propone o raccomanda strumenti finanziari non realizzati in proprio e che organizza una propria comunicazione di marketing è totalmente responsabile dell'adeguatezza del contenuto, dell'aggiornamento e dell'uso, nel rispetto della congruenza al mercato di riferimento individuato e in particolare della congruenza alla categoria di clienti individuati.

5.Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento riferiscano annualmente all'organo di gestione sull'uso delle comunicazioni di marketing e delle strategie finalizzate alle pratiche di marketing, sul rispetto degli obblighi in materia di comunicazioni e pratiche di marketing a norma della presente direttiva e sulle irregolarità segnalate e soluzioni proposte.

6.Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti possano adottare misure tempestive ed efficaci in relazione a qualsiasi comunicazione o pratica di marketing non conforme agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

7.Le registrazioni che l'impresa di investimento deve tenere a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, comprendono tutte le comunicazioni di marketing che l'impresa stessa o il terzo da essa remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario fornisce o rende accessibili ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio.

Dette registrazioni sono tenute per un periodo di cinque anni e, se richiesto dell'autorità competente, per un periodo che può arrivare a sette anni. L'impresa d'investimento deve essere in grado di recuperare le registrazioni se l'autorità competente ne fa richiesta.

Le registrazioni di cui al primo comma riportano tutti gli elementi seguenti:

(a)contenuto della comunicazione di marketing;

(b)informazioni dettagliate sul mezzo usato per la comunicazione di marketing;

(c)data e durata della comunicazione di marketing, comprese ore d'inizio e di fine;

(d)segmenti di clienti al dettaglio di riferimento o fattori determinanti della profilazione;

(e)Stati membri in cui è messa a disposizione la comunicazione di marketing;

(f)identità di eventuali terzi che intervengono nella diffusione della comunicazione di marketing.

Le registrazioni dell'identità di cui alla lettera f) riportano la denominazione o ragione sociale, la sede legale, gli estremi di contatto e, se pertinente, il nome utente delle persone fisiche o giuridiche interessate usato sui social media.

8.Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 89 per specificare quanto segue:

(a)le caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento e servizi accessori da indicare in tutte le comunicazioni di marketing rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e qualsiasi altro criterio utile affinché tali caratteristiche essenziali figurino in evidenza e risultino facilmente accessibili al cliente al dettaglio medio quale che sia il mezzo di comunicazione;

(b)le condizioni che le comunicazioni e le pratiche di marketing dovrebbero rispettare per essere imparziali, chiare, non fuorvianti, equilibrate in termini di presentazione dei vantaggi e dei rischi e adeguate in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario o, se del caso, per il mercato di riferimento.

Articolo 24 quinquies

Requisiti professionali 

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti che ne fanno richiesta che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti o che informano sugli strumenti finanziari, sui servizi di investimento o sui servizi accessori ai clienti per conto dell'impresa di investimento possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere agli obblighi loro incombenti a norma degli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater e 25 e le mantengono ed aggiornano mediante periodici formazione e aggiornamento professionali, compresa una formazione specifica qualora l'impresa proponga strumenti finanziari e servizi di investimento nuovi. Gli Stati membri predispongono e pubblicano i criteri sui quali basare una valutazione efficace di tali conoscenze e competenze.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti che ne fanno richiesta che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti ai clienti per conto dell'impresa di investimento possiedono e mantengono almeno le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V e seguono almeno 15 ore di formazione e aggiornamento professionale all'anno. Il rispetto dei criteri indicati nell'allegato V e il compimento dei previsti percorsi annuali di formazione e aggiornamento professionali continui devono essere comprovati da certificato.

Alla Commissione è conferito il potere di modificare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 89, al fine di rivedere, se necessario, i requisiti dell'allegato V.";

l'articolo 25 è così modificato:

(a)i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'impresa di investimento valuta l'idoneità o l'adeguatezza dello o degli strumenti finanziari o servizi di investimento ovvero della o delle operazioni di investimento da raccomandare al cliente o potenziale cliente, o da questi richiesti, in tempo utile prima, rispettivamente, i) della prestazione della consulenza in materia di investimenti o della gestione del portafoglio oppure ii) dell'esecuzione o della ricezione e trasmissione dell'ordine. Ciascuna di queste valutazioni è definita in base alle informazioni riguardanti il cliente o potenziale cliente ottenute dall'impresa di investimento, in ottemperanza degli obblighi seguenti. 

L'impresa di investimento provvede a che la finalità della valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza sia spiegata al cliente o potenziale cliente prima che gli siano chieste informazioni. I clienti o potenziali clienti sono avvertiti delle conseguenze seguenti:

(a)la comunicazione di informazioni inesatte o incomplete incide negativamente sulla qualità della valutazione che l'impresa di investimento deve effettuare;

(b)la mancanza di informazioni impedisce all'impresa di investimento di stabilire se il servizio o lo strumento finanziario sia idoneo o adeguato al cliente e di procedere alla raccomandazione o all'esecuzione dell'ordine del cliente. La spiegazione e l'avvertenza sono presentate in formato standardizzato.

L'impresa di investimento fornisce, al cliente al dettaglio che la richiede una relazione sulle informazioni raccolte ai fini della valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza. La relazione è presentata in formato standardizzato. 

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire la spiegazione e l'avvertenza di cui al paragrafo 1, secondo comma, e il formato e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 1, terzo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma del presente paragrafo, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. Fatto salvo il secondo comma, quando presta servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio l'impresa di investimento ottiene le necessarie informazioni sul cliente o potenziale cliente in termini di: conoscenze e esperienza nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto o servizio; situazione finanziaria, compresa la composizione degli eventuali portafogli esistenti; capacità di sostenere perdite totali o parziali; esigenze e obiettivi di investimento, comprese le eventuali preferenze in tema di sostenibilità, e tolleranza al rischio, così da potergli raccomandare i servizi di investimento o gli strumenti finanziari che sono idonei a lui e, in particolare, consoni alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alla necessità di diversificare il portafoglio.

Se presta a clienti al dettaglio consulenza indipendente in materia di investimenti limitata a strumenti finanziari diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi, l'impresa indipendente non è tenuta a ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza che il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio ha degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento considerati né sulla composizione del suo esistente portafoglio. 

Gli Stati membri provvedono a che il pacchetto nel suo insieme sia idoneo al cliente laddove l'impresa d'investimento che presta consulenza in materia di investimenti raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo 24, paragrafo 11. 

Quando presta consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta un cambiamento di strumenti finanziari, l'impresa di investimento ottiene le necessarie informazioni sull'investimento del cliente e analizza i costi e i benefici del cambiamento. In sede di consulenza l'impresa di investimento comunica al cliente se i benefici del cambiamento sono superiori o no ai relativi costi.

3. Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni sulle conoscenze e esperienza che possiede nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto e, per il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, sulla capacità di sopportare perdite parziali o totali e sulla tolleranza al rischio, così da poter stabilire se i servizi di investimento o gli strumenti finanziari sono adeguati a lui.

Laddove sia prospettato un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo 24, paragrafo 11, la valutazione esamina l'adeguatezza del pacchetto nel suo insieme.

L'impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente se, sulla scorta delle informazioni ottenute a norma del primo comma, valuta che il prodotto o il servizio non è adeguato a lui. L'avvertenza è presentata in formato standardizzato ed è registrata.

L'impresa di investimento non procede all'operazione oggetto di un'avvertenza di inadeguatezza del prodotto o del servizio, a meno che il cliente chieda di procedervi comunque. La domanda del cliente e l'accettazione dell'impresa sono registrate.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza di cui al terzo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(b)al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

"L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza di cui al primo comma, lettera c).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(c)al paragrafo 6, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"La dichiarazione è messa a disposizione con sufficiente anticipo sulla conclusione dell'operazione per garantire, salvo istruzioni contrarie, che il cliente abbia tempo sufficiente per esaminarla e, se necessario, ottenere dall'impresa di investimento ulteriori informazioni o precisazioni.";

(d)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 89 per assicurare che, quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai clienti, le imprese di investimento rispettino i principi enunciati nei paragrafi da 1 a 6, compreso per quanto riguarda le informazioni da ottenere in sede di valutazione dell'idoneità o adeguatezza dei servizi e degli strumenti finanziari per il cliente, i criteri per valutare gli strumenti finanziari non complessi ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto vi), e il contenuto e formato delle registrazioni e degli accordi relativi alla prestazione di servizi alla clientela e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi prestati. Gli atti delegati considerano:

(a)la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o potenziale cliente, in particolare il tipo, l'oggetto, le dimensioni, i costi, i rischi, la complessità, il prezzo e la frequenza delle operazioni;

(b)la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi differenti tipi di strumenti finanziari;

(c)la natura al dettaglio o professionale dei clienti o potenziali clienti o, nel caso del paragrafo 6, la loro classificazione come controparti qualificate.";

l'articolo 30 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento autorizzate a eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere tenute a conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 bis, all'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 5 quater esclusi, agli articoli 24 bis e 24 ter, paragrafo 1 escluso, all'articolo 24 quater, agli articoli 25 e 27 e all'articolo 28, paragrafo 1, riguardo a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.";

(b)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La classificazione come controparte qualificata ai sensi del primo comma fa salvo il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione, di essere trattato come cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 25, 27 e 28.";

è inserito l'articolo 35 bis seguente:

"Articolo 35 bis

Comunicazione delle attività transfrontaliere

1.Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e gli enti creditizi che prestano servizi o attività di investimento a più di 50 clienti in ambito transfrontaliero comunichino annualmente all'autorità competente del loro Stato membro di origine le informazioni seguenti:

(a)elenco degli Stati membri ospitanti in cui l'impresa di investimento opera in regime di libera prestazione dei servizi e libero esercizio di attività a seguito di una comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2;

(b)tipo, gamma e portata dei servizi prestati e delle attività esercitate in ciascuno Stato membro ospitante in regime di libera prestazione dei servizi e attività di investimento e di servizi accessori;

(c)per ciascuno Stato membro ospitante, numero totale e categorie di clienti corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b) prestati o esercitate nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre, e ripartizione tra clienti professionali e non professionali;

(d)numero di reclami di cui all'articolo 75 ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro ospitante;

(e)tipo di comunicazioni di marketing usate negli Stati membri ospitanti.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le informazioni raccolte presso le imprese di investimento.

2.L'ESMA istituisce una banca dati elettronica contenente le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, che rende accessibile a tutte le autorità competenti.

3.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla base delle informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 che le imprese di investimento devono riferire alle autorità competenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le norme e i formati dei dati, i metodi e le modalità di trasferimento, la frequenza e la data di inizio della trasmissione delle informazioni da riferire.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.Sulla base delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, l'ESMA pubblica ogni anno una relazione che riporta dati statistici anonimizzati e aggregati sui servizi di investimento prestati e sulle attività esercitate nell'Unione in regime di libera prestazione dei servizi e attività di investimento, come pure un'analisi delle tendenze.";

all'articolo 69, il paragrafo 2 è così modificato:

(a)è inserita la lettera c bis) seguente:

"c bis) svolgere attività di mystery shopping;";

(b)è inserita la lettera k bis) seguente:

"k bis) sospendere o vietare, per una durata massima di un anno, le comunicazioni o le pratiche di marketing usate dall'impresa di investimento nello Stato membro dell'autorità competente qualora vi siano fondati motivi per ritenere che siano stati violati la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 600/2014;";

(c)sono inserite le lettere v) e w) seguenti:

"v) adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendone l'attuazione a terzi o ad altra autorità pubblica, in via temporanea o permanente, al fine di: 

i) rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online ovvero imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai clienti quando accedono all'interfaccia online; 

ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l'accesso all'interfaccia online;

iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;

w) imporre alle imprese di investimento l'uso di avvertenze sul rischio nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing, relativi a strumenti finanziari particolarmente rischiosi, qualora tali strumenti possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.";

(d)sono aggiunti i commi seguenti:

"Quando si avvale dei poteri di cui alla lettera k bis), l'autorità competente ne informa l'ESMA. Qualora tali pratiche o comunicazioni siano usate in più di uno Stato membro, l'ESMA, su richiesta di almeno un'autorità competente, coordina le misure adottate dalle autorità competenti conformemente alla lettera k bis).

I poteri di cui al presente paragrafo sono attuati ed esercitati in modo proporzionato e in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure investigative ed esecutive adottate in conformità della presente direttiva sono consone alla natura della violazione e al conseguente danno complessivo effettivo o potenziale.";

all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), sono aggiunti i punti da xxxvii) a xxxxii) seguenti:

"xxxvii) articolo 16-bis, paragrafi da 1 a 8,

xxxviii) articolo 24, paragrafi da 5 bis a 5 quater e paragrafo 11 bis,

xxxix) articolo 24 bis, paragrafi da 1 a 2 e da 6 a 7,

xxxx) articolo 24 ter, paragrafi 1, 3 e 4,

xxxxi) articolo 24 quater, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7,

xxxxii) articolo 35 bis, paragrafo 1,";

all'articolo 73, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per la segnalazione all'autorità competente delle violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, anche compiute da imprese non debitamente autorizzate in virtù della presente direttiva.";

(b)al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l'istituzione di canali di comunicazione sicuri a tal fine. Le procedure comprendono anche l'inserimento, sulla prima pagina del sito web di ciascuna autorità competente, del link a un semplice modulo di segnalazione tramite cui chiunque possa segnalare violazioni potenziali o effettive del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti analizzino senza indebito ritardo tutte le segnalazioni trasmesse mediante tale modulo;";

l'articolo 86 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante (ai fini del presente articolo "autorità di avvio") che ha motivi ragionevoli per ritenere che un'impresa di investimento operante in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio di tale Stato violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, ovvero che un'impresa di investimento che ha una succursale in detto territorio violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva che non conferiscono poteri all'autorità competente dello Stato membro ospitante, inoltra le sue constatazioni l'autorità competente dello Stato membro d'origine. 

All'ESMA è data comunicazione dell'inoltro delle informazioni. L'ESMA trasmette le informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ospitanti in cui l'impresa di investimento presta servizi di investimento o esercita attività. 

L'autorità competente dello Stato membro di origine adotta senza indebito ritardo, e al più tardi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità di avvio ha inoltrato le proprie constatazioni, le misure necessarie o avvia la procedura amministrativa necessaria per adottarle. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica tutte le necessarie informazioni sulle misure adottate all'autorità di avvio all'ESMA e alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri nel cui territorio opera l'impresa di investimento. 

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine ovvero perché non sono state adottate misure o le misure adottate sono inadeguate, l'impresa di investimento persiste in una condotta chiaramente pregiudizievole degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o del regolare funzionamento dei mercati, si applicano le disposizioni seguenti: 

(a)dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati, tra cui la possibilità di precludere all'impresa di investimento per cui è stata constatata la violazione di effettuare ulteriori operazioni nel territorio dello Stato membro ospitante. La Commissione e l'ESMA sono informate delle misure senza indebito ritardo, così come lo sono tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui opera l'impresa di investimento per cui è stata constatata la violazione; e 

(b)l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'ESMA, la quale può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(b)sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

"1 bis. Se l'autorità di avvio ha adottato misure cautelari nei confronti dell'impresa di investimento per cui ha constatato la violazione conformemente al paragrafo 1, e se la stessa impresa di investimento desta preoccupazione o commette violazioni molto simili o identiche a quelle riferite nelle constatazioni dell'autorità di avvio, l'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro ospitante può adottare nei confronti di tale impresa misure molto simili o identiche, purché abbia anch'essa ragionevoli motivi di ritenere che una violazione analoga sia stata compiuta nel territorio del proprio Stato. 

L'autorità competente dell'altro Stato membro ospitante può adottare misure cautelari senza prima inoltrare le proprie constatazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, ma ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine almeno cinque giorni lavorativi prima di adottarle. 

La Commissione, l'ESMA e tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti nel cui territorio opera l'impresa di investimento per cui è stata constatata la violazione sono informate senza indebito ritardo delle misure adottate. 

1 ter. Se nell'arco di 12 mesi una o più autorità competenti di Stati membri ospitanti hanno adottato misure conformemente al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), nei confronti di una o più imprese di investimento il cui Stato membro di origine è lo stesso, ovvero se lo Stato membro di origine dissente dalle constatazioni di uno Stato membro ospitante, l'ESMA può istituire una piattaforma di collaborazione conformemente all'articolo 87 bis.";

è inserito l'articolo 87 bis seguente:

"Articolo 87 bis

Piattaforme di collaborazione

1.In presenza di timori giustificati di effetti negativi sugli investitori, l'ESMA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza d'interesse, se l'impresa di investimento svolge o intende svolgere attività in base alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento e se tali attività sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Se è istituita una piattaforma di collaborazione su richiesta di un'autorità competente, questa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine dei propri timori giustificati di effetti negativi sugli investitori.

2.Il paragrafo 1 fa salvo il diritto delle autorità di vigilanza coinvolte di istituire una piattaforma di collaborazione se tutte ne convengono.

3.L'istituzione di una piattaforma di collaborazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante previsto dalla presente direttiva.

4.Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, su richiesta dell'ESMA le autorità competenti d'interesse forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.

5.Se due o più autorità competenti che partecipano a una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo circa la procedura seguita o il contenuto della misura da adottare, o circa l'inerzia, l'ESMA può, su richiesta di una delle autorità competenti d'interesse o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli investitori o il contenuto della misura da adottare in relazione a un'impresa di investimento ovvero circa l'inerzia, l'ESMA può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, emanare una raccomandazione invitando l'autorità competente dello Stato membro di origine a tener conto delle preoccupazioni delle altre autorità competenti d'interesse e ad avviare un'ispezione congiunta in loco insieme a loro.";

è inserito il titolo VI bis seguente:

"TITOLO VI bis

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 88 bis

Educazione finanziaria dei clienti al dettaglio e dei potenziali clienti al dettaglio

Gli Stati membri promuovono misure a sostegno dell'educazione all'attività di investimento responsabile rivolta ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio quando accedono a servizi di investimento o servizi accessori.

Articolo 88 ter

Educazione finanziaria e comunicazione di marketing

Non costituisce comunicazione di marketing ai fini della presente direttiva il materiale di educazione finanziaria volto a favorire l'alfabetizzazione finanziaria delle persone, consentendo loro di acquisire competenze finanziarie, che non promuove né incoraggia direttamente l'investimento in uno o più strumenti finanziari o categorie di strumenti finanziari, né in specifici servizi di investimento.";

l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 16-bis, paragrafi 11 e 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 5 quater, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 24 ter, paragrafo 2, all'articolo 24 quater, paragrafo 8, all'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 35 bis, paragrafi 3 e 4, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafo 7 e all'articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014. 

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 16-bis, paragrafi 11 e 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 5 quater, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 24 ter, paragrafo 2, all'articolo 24 quater, paragrafo 8, all'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 35 bis, paragrafi 3 e 4, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafo 7, e all'articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 12, dell'articolo 16-bis, paragrafi 11 e 12, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 5 quater, dell'articolo 24, paragrafo 13, dell'articolo 24 ter, paragrafo 2, dell'articolo 24 quater, paragrafo 8, dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 33, paragrafo 8, dell'articolo 35 bis, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafo 6, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 65, paragrafo 7 e dell'articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

è aggiunto l'allegato V conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2016/97

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(1)all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)al punto 4), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i prodotti assicurativi non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, fatta eccezione per la copertura della responsabilità civile che integra il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale;";

(b)il punto 8) è sostituito dal seguente:

"8) "distributore di prodotti assicurativi": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione assicurativa;";

(c)sono aggiunti i punti da 19) a 22) seguenti:

"19) "formato elettronico": qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;

20) "comunicazione di marketing": la divulgazione di informazioni diverse dalle informazioni la cui divulgazione è imposta dal diritto dell'Unione o nazionale ovvero diverse dal materiale di educazione finanziaria di cui all'articolo 16 ter, con la quale sono promossi, direttamente o indirettamente, prodotti assicurativi o è stimolato, direttamente o indirettamente, l'investimento in prodotti di investimento assicurativi, e che è effettuata:

a) da un'impresa di assicurazione o da un intermediario assicurativo ovvero da un terzo da essa o esso remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario;

b) per persone fisiche o giuridiche;

c) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;

21) "pratica di marketing": la strategia, l'uso di uno strumento o la tecnica applicata da un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo ovvero da un terzo da essa o esso remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario per:

a) diffondere direttamente o indirettamente le comunicazioni di marketing;

b) accelerare o migliorare la portata e l'efficacia delle comunicazioni di marketing;

c) promuovere in qualsiasi modo imprese di assicurazione, intermediari assicurativi o prodotti assicurativi;

22) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni.";

l'articolo 3 è così modificato:

(a)al paragrafo 4, sesto comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Ove del caso, lo Stato membro d'origine informa immediatamente della cancellazione lo Stato membro ospitante.";

(b)al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora rifiuti la registrazione o qualora cancelli dal registro l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio, l'autorità competente comunica la decisione al richiedente o all'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero all'intermediario assicurativo a titolo accessorio tramite un documento adeguatamente motivato, e informa l'EIOPA dei motivi del rifiuto o della cancellazione.";

(c)è inserito il paragrafo 5 bis seguente:

"5 bis. L'EIOPA compila un elenco di tutti gli intermediari assicurativi o riassicurativi ovvero intermediari assicurativi a titolo accessorio cui un'autorità competente ha rifiutato la registrazione o che ha cancellato dal registro, e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

L'elenco di cui al primo comma riporta, se del caso, informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio ha chiesto la registrazione, come pure i motivi del rifiuto della registrazione o della cancellazione dal registro; l'elenco è aggiornato periodicamente.";

l'articolo 5 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha ragionevoli motivi di ritenere che un dato intermediario assicurativo o riassicurativo o un dato intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel territorio di tale Stato in regime di libera prestazione dei servizi violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa l'EIOPA di aver trasmesso le proprie considerazioni allo Stato membro d'origine. L'EIOPA trasmette le informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ospitanti in cui l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio opera in regime di libera prestazione dei servizi.

Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, se del caso, misure adeguate per porre rimedio alla situazione, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa delle misure adottate l'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette tutte le informazioni d'interesse sulla misura adottata all'autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri nel cui territorio l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio opera in regime di libera prestazione dei servizi.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine ovvero perché non sono state adottate misure o le misure adottate sono inadeguate, l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio persiste su vasta scala in una condotta chiaramente pregiudizievole degli interessi dei clienti dello Stato membro ospitante o del regolare funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare adeguate misure per impedire altre irregolarità, comprese, se strettamente necessarie, misure per precludere all'intermediario la continuità d'esercizio con nuove attività nel territorio dello Stato ospitante.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio di qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 e 2 tramite un documento adeguatamente motivato, e comunicano senza indebito ritardo la misura all'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica le misure anche alla Commissione, all'EIOPA e alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio opera in regime di libera prestazione dei servizi.";

(c)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Se nell'arco di 12 mesi due o più autorità competenti di Stati membri ospitanti hanno adottato misure conformemente al paragrafo 1 nei confronti di uno o più intermediari assicurativi o riassicurativi ovvero intermediari assicurativi a titolo accessorio il cui Stato membro d'origine è lo stesso, ovvero se lo Stato membro d'origine dissente dalle constatazioni di uno Stato membro ospitante, l'EIOPA può istituire una piattaforma di collaborazione conformemente all'articolo 12 ter.";

è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Comunicazione delle attività transfrontaliere

1.Gli Stati membri prescrivono che i distributori di prodotti assicurativi che prestano servizi di distribuzione di prodotti assicurativi a più di 50 clienti in ambito transfrontaliero comunichino annualmente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine le informazioni seguenti:

(a)elenco degli Stati membri ospitanti in cui il distributore di prodotti assicurativi opera in regime di libera prestazione dei servizi o libertà di stabilimento;

(b)ambito e portata delle attività di distribuzione assicurativa esercitate in ciascuno Stato membro ospitante;

(c)tipo di prodotti assicurativi distribuiti in ciascuno Stato membro ospitante;

(d)per ciascuno Stato membro ospitante, numero totale di clienti, nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre;

(e)numero di reclami ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro ospitante.

Le autorità competenti trasmettono all'EIOPA tutte le informazioni fornite dai distributori di prodotti assicurativi a norma del primo comma.

2.L'EIOPA istituisce una banca dati elettronica contenente le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1, secondo comma. La banca dati è resa accessibile a tutte le autorità competenti.

3.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le norme e i formati dei dati, i metodi e le modalità di trasferimento, la frequenza e la data di inizio della trasmissione delle informazioni da riferire in conformità del paragrafo 1.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.Sulla base delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, l'EIOPA pubblica ogni anno una relazione che riporta dati statistici anonimizzati e aggregati sulle attività di distribuzione di prodotti assicurativi svolte nell'Unione in regime di libera prestazione dei servizi, come pure un'analisi delle tendenze.";

l'articolo 10 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri d'origine provvedono a che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi possiedano le conoscenze e competenze necessarie per assolvere le proprie funzioni e ottemperare ai propri doveri in maniera adeguata.";

(b)il paragrafo 2 è così modificato:

i) il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri d'origine provvedono a che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e i dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi mantengano e aggiornino le conoscenze e competenze mediante periodici aggiornamento e formazione professionali, compresa una formazione specifica qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'intermediario assicurativo o riassicurativo proponga prodotti o servizi assicurativi nuovi.

Ai fini del primo comma gli Stati membri d'origine predispongono e rendono pubblici meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi, previste all'allegato I, in funzione di almeno 15 ore di formazione o aggiornamento professionale l'anno, tenuto conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo della persona e dell'attività svolta presso il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi.

Gli Stati membri d'origine esigono che il rispetto dei criteri indicati nell'allegato I e il compimento dei previsti percorsi annuali di formazione e aggiornamento professionali continui siano comprovati da certificato.";

ii)    è aggiunto il comma seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di modificare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38, al fine di rivedere, se necessario, i requisiti dell'allegato I.";

(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.     Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della professione, per un importo di almeno 1 250 000 EUR per ciascun sinistro e di 1 850 000 EUR l'anno globalmente per tutti i sinistri, a meno che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale l'intermediario opera o è autorizzato a operare o a meno che tale impresa si sia assunta la totale responsabilità degli atti dell'intermediario.";

(d)al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) obbligo per l'intermediario di possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati, e comunque non inferiore a 18 750 EUR;";

all'articolo 12, paragrafo 3, sono inseriti i commi seguenti:

"I poteri di cui al primo comma, prima frase, comprendono il potere di:

(a)accedere a qualsiasi documento o altro dato, in qualsiasi forma, che l'autorità competente ritiene possano risultare pertinenti e necessari ai fini dell'esercizio della propria funzione, e riceverne o farne copia;

(b)esigere o chiedere la comunicazione di informazioni a chiunque e, se necessario, convocare e interrogare una persona per ottenere informazioni;

(c)effettuare indagini o ispezioni in loco;

(d)svolgere attività di mystery shopping;

(e)esigere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;

(f)esigere la temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività professionale;

(g)esigere che i revisori dei conti delle imprese di assicurazione o degli intermediari assicurativi comunichino informazioni;

(h)riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale;

(i)autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini;

(j)sospendere o vietare, per una durata massima di un anno, le comunicazioni o le pratiche di marketing usate nello Stato membro dell'autorità competente qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sia stata violata la presente direttiva;

(k)esigere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte che l'autorità competente considera contrarie alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva ed impedirne la reiterazione;

(l)adottare qualsiasi altro tipo di misura per garantire che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi continuino a conformarsi agli obblighi di legge;

(m)sospendere o vietare la distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo;

(n)sospendere la distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo qualora l'impresa di assicurazione o il distributore di prodotti assicurativi non si sia conformato all'articolo 25;

(o)esigere l'esclusione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un'impresa di assicurazione o di un distributore di prodotti assicurativi;

(p)adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendone l'attuazione a terzi o ad altra autorità pubblica, in via temporanea o permanente, al fine di:

i) rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online ovvero imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai clienti quando accedono all'interfaccia online;

ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l'accesso all'interfaccia online;

iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;

(q)imporre che nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing, relativi a prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, attività di investimento sottostanti particolarmente rischiosi figurino avvertenze sul rischio dei prodotti di investimento assicurativi, qualora tali prodotti e attività possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.

Quando si avvale dei poteri di cui alla lettera j), l'autorità competente ne informa l'EIOPA. Qualora tali pratiche o comunicazioni siano usate in più di uno Stato membro, l'EIOPA, su richiesta di almeno un'autorità competente, coordina le misure adottate dalle autorità competenti conformemente alla lettera j).

I poteri di cui al presente paragrafo sono attuati ed esercitati in modo proporzionato e in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure investigative ed esecutive adottate in conformità della presente direttiva sono consone alla natura della violazione e al conseguente danno complessivo effettivo o potenziale.";

sono inseriti gli articoli 12 bis e 12 ter seguenti:

"Articolo 12 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con l'EIOPA

1.Le autorità competenti collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva.

2.Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all'EIOPA tutte le informazioni che le sono necessarie per svolgere le funzioni attribuitele dalla presente direttiva.

Articolo 12 ter

Piattaforme di collaborazione

1.In presenza di timori giustificati di effetti negativi sugli assicurati, l'EIOPA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza d'interesse, se il distributore di prodotti di assicurazione o riassicurazione svolge o intende svolgere attività di distribuzione di prodotti assicurativi in base alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento e se tali attività sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Se è istituita una piattaforma di collaborazione su richiesta di un'autorità competente, questa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine dei propri timori giustificati di effetti negativi sugli investitori.

2.Il paragrafo 1 fa salvo il diritto delle autorità di vigilanza coinvolte di istituire una piattaforma di collaborazione se tutte ne convengono.

3.L'istituzione di una piattaforma di collaborazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante previsto dalla presente direttiva.

4.Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA le autorità competenti d'interesse forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.

5.Se due o più autorità competenti che partecipano a una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo circa la procedura seguita o il contenuto della misura da adottare, o circa l'inerzia, l'EIOPA può, su richiesta di una delle autorità competenti d'interesse o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6.In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli assicurati o il contenuto della misura da adottare in relazione a un distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi ovvero circa l'inerzia, l'EIOPA può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, emanare una raccomandazione invitando l'autorità competente dello Stato membro d'origine a tener conto delle preoccupazioni delle altre autorità competenti d'interesse e ad avviare un'ispezione congiunta in loco insieme a loro.";

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Reclami

Gli Stati membri provvedono a che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi istituiscano procedure e dispositivi adeguati, compresi canali di comunicazione elettronica, affinché i reclami dei clienti e di altre parti interessate, in particolare le associazioni di consumatori, ricevano un trattamento adeguato e che i clienti e le altre parti interessate possano esercitare senza restrizioni i diritti previsti dalla presente direttiva. Le procedure e i dispositivi consentono ai clienti e alle altre parti interessate di presentare i reclami e di ricevere risposta nella stessa lingua in cui sono stati forniti il materiale di comunicazione o i documenti contrattuali. In ogni caso il reclamante riceve risposta entro 40 giorni lavorativi.";

sono inseriti gli articoli 16 bis e 16 ter seguenti:

"Articolo 16 bis

Educazione finanziaria dei clienti

Gli Stati membri promuovono misure a sostegno dell'educazione all'acquisto responsabile di prodotti assicurativi rivolta ai clienti quando accedono a servizi assicurativi o servizi accessori.

Articolo 16 ter

Educazione finanziaria dei clienti e comunicazione di marketing

Non costituisce comunicazione di marketing ai fini della presente direttiva il materiale di educazione finanziaria volto a favorire l'alfabetizzazione finanziaria delle persone, consentendo loro di acquisire competenze finanziarie, che non promuove né incoraggia direttamente l'investimento in uno o più prodotti assicurativi o categorie di prodotti assicurativi, né in specifici servizi assicurativi.";

all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono a che tutte le informazioni relative alla materia oggetto della presente direttiva, comprese le comunicazioni di marketing, siano imparziali, chiare e non fuorvianti.

Le comunicazioni di marketing devono essere chiaramente riconoscibili e identificano chiaramente l'impresa di assicurazione o il distributore di prodotti assicurativi responsabile del contenuto e della distribuzione, che la comunicazione sia effettuata direttamente o indirettamente dall'impresa di assicurazione o dal distributore di prodotti assicurativi.";

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Informazioni generali da dare al cliente 

1.Gli Stati membri provvedono a che il cliente riceva, in tempo utile prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, le informazioni seguenti sull'impresa di assicurazione parte del contratto proposto:

(a)la denominazione o la ragione sociale dell'impresa e la sua forma giuridica;

(b)lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione e, se del caso, la succursale che propone il contratto, qualora il contratto di assicurazione sia proposto in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;

(c)l'indirizzo della sede e, se del caso, della succursale che propone il contratto;

(d)l'informazione che l'impresa di assicurazione è autorizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità nazionale competente che ha rilasciato l'autorizzazione e i mezzi per verificarla;

(e)un rimando alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria prevista all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE, che consenta al cliente di accedervi facilmente.

2.Qualora il contratto di assicurazione sia proposto da un intermediario assicurativo, questi comunica al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto o da un'offerta, le seguenti informazioni supplementari:

(a)la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario assicurativo, la sua forma giuridica e il suo indirizzo, con la precisazione che si tratta di un intermediario assicurativo;

(b)lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'intermediario assicurativo e, se del caso, la succursale che propone il contratto, qualora l'intermediario assicurativo operi in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;

(c)l'eventualità che l'intermediario assicurativo presti consulenza sul contratto di assicurazione proposto;

(d)le procedure di cui all'articolo 14 che consentono ai clienti e alle altre parti interessate di presentare reclami riguardanti gli intermediari assicurativi e le procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 15;

(e)il registro in cui è iscritto l'intermediario assicurativo e i mezzi per verificarne la registrazione;

(f)la precisazione indicante se l'intermediario assicurativo rappresenta il cliente o se agisce per e in nome dell'impresa di assicurazione.

3.Qualora il contratto di assicurazione sia proposto da un'impresa di assicurazione, questa comunica al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto o da un'offerta, le seguenti informazioni supplementari:

(a)la denominazione o la ragione sociale dell'impresa di assicurazione, la sua forma giuridica e il suo indirizzo, con la precisazione che si tratta di un'impresa di assicurazione, se l'informazione non è già stata data in conformità del paragrafo 1, lettera a);

(b)l'eventualità che l'impresa presti consulenza sul contratto di assicurazione proposto;

(c)le procedure di cui all'articolo 14 che consentono ai clienti e alle altre parti interessate di presentare reclami riguardanti l'impresa di assicurazione e le procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 15;

(d)l'informazione che l'impresa di assicurazione è autorizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità nazionale competente che ha rilasciato l'autorizzazione e i mezzi per verificarla, a meno che tale informazione non sia già stata data in conformità del paragrafo 1, lettera d);

(e)la precisazione indicante se l'impresa di assicurazione è il realizzatore del contratto proposto o se lo distribuisce per conto di un'altra impresa di assicurazione.";

l'articolo 19 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Divulgazione di informazioni";

(b)il paragrafo 1 è così modificato:

i)    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che l'intermediario assicurativo fornisca al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, quanto meno le informazioni seguenti:";

ii)    alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi:";

iii)    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la natura del compenso percepito in relazione al contratto di assicurazione, in particolare se esso si basa:

i) su un onorario, ossia un compenso corrisposto direttamente dal cliente;

ii) su una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;

iii) su altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione; oppure

iv) su una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).";

iv)    la lettera e) è soppressa;

(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Gli Stati membri provvedono a che l'impresa di assicurazione informi il cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, della natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione.";

l'articolo 20 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. In tempo utile prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, il distributore di prodotti assicurativi, basandosi sulle informazioni ottenute dal cliente, ne specifica le richieste e le esigenze e gli presenta in forma comprensibile informazioni oggettive sul prodotto assicurativo al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.";

(b)i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'intermediario assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi diversi da prodotti di investimento assicurativi che dichiara al cliente di fornire consulenza sulla scorta di un'analisi imparziale e personalizzata fonda la consulenza sull'analisi di un numero di contratti di assicurazione disponibili sul mercato sufficiente a consentirgli di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, circa il contratto assicurativo adatto a soddisfare le esigenze del cliente.

4. Che sia prestata consulenza o no e che il prodotto assicurativo faccia o non faccia parte di un pacchetto a norma dell'articolo 24 della presente direttiva, il distributore di prodotti assicurativi espone in forma comprensibile le informazioni sul prodotto assicurativo al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata tenuto conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

5. I clienti al dettaglio ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4 fornite nel contesto della distribuzione dei prodotti assicurativi non vita elencati nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE e dei prodotti di assicurazione vita elencati nell'allegato II della medesima direttiva, diversi dai prodotti di investimento assicurativi, mediante un documento informativo standardizzato sul prodotto assicurativo, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.";

(c)il paragrafo 8 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per i prodotti assicurativi non vita, il documento informativo relativo al prodotto assicurativo riporta le seguenti informazioni:";

ii) è aggiunta la lettera j) seguente:

"j) la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l'impresa di assicurazione propone di scegliere e il foro competente.";

(d)è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, il documento informativo relativo al prodotto assicurativo riporta le seguenti informazioni:

(a)le informazioni sul tipo di assicurazione;

(b)una sintesi della copertura assicurativa, compresi i dettagli delle garanzie e opzioni assicurative e le circostanze che le attiverebbero, e, se del caso, una sintesi dei rischi esclusi;

(c)le modalità e la durata di pagamento dei premi;

(d)le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, se del caso;

(e)le modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, se del caso;

(f)le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare richiesta di risarcimento; 

(g)gli obblighi all'inizio del contratto; 

(h)gli obblighi nel corso della durata del contratto; 

(i)gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;

(j)l'indicazione del valore di riscatto e del valore di riduzione nonché della misura delle relative garanzie;

(k)informazioni sul diritto di rinuncia in conformità dell'articolo 186 della direttiva 2009/138/CE, in particolare informazioni dettagliate sui termini e sulle condizioni per l'esercizio di tale diritto;

(l)informazioni generali sulle norme fiscali applicabili al tipo di polizza assicurativa;

(m)la durata del contratto di assicurazione, inclusa la data di inizio e di fine;

(n)le modalità di scioglimento del contratto;

(o)la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l'impresa di assicurazione propone di scegliere e il foro competente.";

(e)il paragrafo 9 è così modificato:

i) al primo comma, il riferimento al "paragrafo 8" è sostituito dal riferimento al "paragrafo 8 bis";

ii) al secondo comma, la data "23 febbraio 2017" è sostituita da [DATA DA STABILIRE IN BASE ALLA DATA DI ADOZIONE].";

all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il distributore di prodotti assicurativi non è tenuto a fornire le informazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 quando svolge attività di distribuzione legate all'assicurazione dei grandi rischi o con clienti che soddisfano i criteri per essere clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*. "

_______________________________________________________________________

"*Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).";

l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

1.I distributori di prodotti assicurativi forniscono ai clienti tutte le informazioni imposte dalla presente direttiva in formato elettronico.

In deroga al primo comma, su richiesta del cliente al dettaglio i distributori di prodotti assicurativi forniscono gratuitamente le informazioni di cui al primo comma su supporto cartaceo.

2.I distributori di prodotti assicurativi informano i clienti al dettaglio della possibilità di ricevere gratuitamente le informazioni su supporto cartaceo.

3. I distributori di prodotti assicurativi informano i clienti al dettaglio esistenti della possibilità di scegliere se continuare a ricevere gratuitamente le informazioni su supporto cartaceo o se riceverle unicamente in formato elettronico. I distributori di prodotti assicurativi informano i clienti al dettaglio esistenti che, se entro un periodo di almeno otto settimane non chiedono di continuare a ricevere le informazioni su supporto cartaceo, il passaggio al formato elettronico sarà automatico. Non è necessario informare i clienti al dettaglio esistenti che ricevono già le informazioni di cui al paragrafo 1 in formato elettronico.

4.Entro [2 anni dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], previa consultazione dell'ESMA e in esito a test sui consumatori e di settore, l'EIOPA elabora e aggiorna periodicamente orientamenti sulla presentazione delle informazioni fornite in formato elettronico in modo idoneo al cliente a cui è rivolta l'informazione.

   Gli orientamenti di cui al primo comma indicano: 

(a)la presentazione e il formato delle informazioni digitali, tenuto conto dei vari modelli e canali di cui i distributori di prodotti assicurativi possono servirsi per informare i clienti; 

(b)le garanzie necessarie per assicurare una navigabilità e accessibilità agevole delle informazioni, quale che sia il dispositivo usato dal cliente;

(c)le garanzie necessarie per assicurare una reperibilità agevole delle informazioni e facilitare ai clienti la conservazione su supporto durevole.";

l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Obblighi di governance e controllo del prodotto

1.Lo Stato membro d'origine del soggetto che realizza il prodotto esige che le imprese assicurative e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottino, mantengano, esercitino e controllino un processo di approvazione di ciascun prodotto assicurativo e di ciascuna modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito alla clientela (processo di approvazione del prodotto).

Il processo di approvazione del prodotto dev'essere proporzionato e consono alla natura del prodotto assicurativo. Il processo di approvazione del prodotto comprende tutti gli elementi seguenti:

(a)per ciascun prodotto assicurativo, indicazione del mercato di riferimento individuato;

(b)chiara individuazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento;

(c)analisi volta a stabilire se il prodotto assicurativo sia concepito in modo consono al conseguimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle esigenze del mercato di riferimento;

(d)analisi di tutti i rischi specificamente attinenti al mercato di riferimento individuato e accertamento che la strategia di distribuzione prevista sia consona a tale mercato;

(e)misure ragionevoli affinché il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;

(f)per i prodotti di investimento assicurativi, chiara individuazione e quantificazione di tutti i costi e oneri associati al prodotto e analisi volta a stabilire se costi e oneri siano giustificati e proporzionati in considerazione delle caratteristiche, degli obiettivi, della strategia e del rendimento del prodotto, come pure delle garanzie e della copertura assicurativa dei rischi biometrici e di altro tipo (processo di determinazione dei prezzi);

(g)per i prodotti di investimento assicurativi, valutazione del rischio che i clienti appartenenti al mercato di riferimento fraintendano le caratteristiche principali, i costi e i rischi del prodotto di investimento assicurativo.

Il processo di determinazione dei prezzi di cui alla lettera f) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'EIOPA in conformità del paragrafo 8.

2.Se il prodotto di investimento assicurativo si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 8, il soggetto che lo realizza effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo non lo approva. Se per il prodotto di investimento assicurativo non esiste alcun parametro di riferimento, il soggetto che lo realizza approva il prodotto soltanto se ha accertato, mediante prove e valutazioni, che costi e oneri sono giustificati e proporzionati e che il prodotto soddisfa gli obiettivi e le esigenze del mercato di riferimento.

3.Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi comprendono i prodotti che propongono e li riesaminano periodicamente tenendo conto di qualsiasi evento o rischio in grado di incidere significativamente sul mercato di riferimento individuato, e valutano se il prodotto sia ancora consono agli obiettivi e alle esigenze di tale mercato e se la prevista strategia di distribuzione sia ancora adeguata.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto che risultano necessarie per comprendere pienamente il prodotto, indicando gli elementi presi in considerazione in tale processo, compresi dettagli completi e precisi sui costi e oneri del prodotto assicurativo.

Per i prodotti di investimento assicurativi, le informazioni messe a disposizione dei distributori riportano tutti gli elementi di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere f) e g), gli altri dati d'interesse e la spiegazione della determinazione che costi e oneri sono giustificati e proporzionati e che il prodotto soddisfa gli obiettivi e le esigenze dei clienti appartenenti al mercato di riferimento.

4.Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti di investimento assicurativi comunicano alle autorità del rispettivo Stato d'origine tutti gli elementi seguenti:

(a)dettagli completi e precisi dei costi e oneri del prodotto di investimento assicurativo, inclusi i costi di distribuzione incorporati nei costi del prodotto, compresi i pagamenti che coinvolgono terzi;

(b)dati sulle caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo, in particolare rendimento e livello di rischio.

Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all'EIOPA i dati di cui al primo comma.

5.I distributori di prodotti assicurativi che prestano consulenza su prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono istituiscono dispositivi adeguati per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e per comprendere per ciascun prodotto assicurativo le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato.

Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi:

(a)si accertano di ottenere e comprendere pienamente le informazioni di cui al paragrafo 3, terzo comma; 

(b)individuano e quantificano gli eventuali altri costi e oneri, in particolare i costi di distribuzione, che non sono già presi in considerazione nel calcolo dei costi e oneri totali da parte del realizzatore; 

(c)valutare se i costi e oneri totali siano giustificati e proporzionati in considerazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento (processo di determinazione dei prezzi).

Il processo di determinazione dei prezzi di cui alla lettera c) comprende un confronto con, se disponibile, il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'EIOPA in conformità del paragrafo 8.

Il distributore fornisce periodicamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo che realizza il prodotto di investimento assicurativo tutte le informazioni d'interesse sull'esito del processo di determinazione dei prezzi. Il distributore informa immediatamente il realizzatore se constata che questi, nel processo di determinazione dei prezzi, ha omesso di tenere pienamente conto di alcuni costi e oneri, in particolare costi di distribuzione

6.Se il prodotto di investimento assicurativo si discosta dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 8, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che distribuisce prodotti di investimento assicurativi effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non presta consulenza né propone il prodotto di investimento assicurativo a clienti al dettaglio. Se per il prodotto di investimento assicurativo non esiste alcun parametro di riferimento, il distributore presta consulenza sul prodotto o lo propone soltanto se ha accertato, mediante prove e valutazioni, che costi e oneri sono giustificati e proporzionati e che il prodotto soddisfa gli obiettivi e le esigenze del mercato di riferimento.

7.L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che realizza o distribuisce prodotti di investimento assicurativi documenta tutte le valutazioni effettuate, indicando gli elementi seguenti:

(a)se pertinente, l'esito del raffronto tra il prodotto di investimento assicurativo e il parametro di riferimento d'interesse;

(b)se del caso, i motivi che giustificano lo scostamento dal parametro di riferimento; 

(c)la giustificazione e la dimostrazione della proporzionalità dei costi e oneri del prodotto di investimento assicurativo.

8.Previa consultazione dell'ESMA e delle autorità competenti, se del caso l'EIOPA elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento comuni per i prodotti di investimento assicurativi che presentano livelli simili di rendimento e di rischio e strategia, obiettivi o altre caratteristiche analoghi, al fine di aiutare le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano o distribuiscono prodotti di investimento assicurativi a effettuare una valutazione comparativa dei costi e del rendimento di tali prodotti.

I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti così da favorire l'individuazione dei prodotti di investimento assicurativi i cui costi e il cui rendimento si discostano significativamente dalla media.

In aggiunta al costo totale del prodotto, i costi usati per l'elaborazione dei parametri di riferimento includono tutti i costi di distribuzione, incentivi compresi. Consentono il raffronto con le singole componenti del costo.

L'EIOPA aggiorna periodicamente i parametri di riferimento.

9.Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, compresi, per i prodotti di investimento assicurativi: 

(a)la metodologia che l'EIOPA deve applicare per elaborare i parametri di riferimento di cui al paragrafo 8;

(b)i criteri per stabilire se costi e oneri siano giustificati e proporzionati.

Gli atti delegati considerano in modo congruo le attività svolte, la natura dei prodotti assicurativi venduti e la natura del distributore.

10.L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità competenti e test di settore, e tenendo conto della metodologia di cui al paragrafo 9, lettera a), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a)il contenuto e il tipo di dati da riferire alle autorità d'origine a norma del paragrafo 4, in base agli obblighi di informativa e segnalazione, a meno che in via eccezionale siano necessari dati supplementari;

(b)le norme e i formati dei dati, i metodi e le modalità, la frequenza e la data di inizio della trasmissione delle informazioni da riferire in conformità del paragrafo 4.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [nove mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

11.Le politiche, i processi e i dispositivi di cui al presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, compresi quelli in materia di divulgazione, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione dei conflitti di interesse e pagamenti che coinvolgono terzi.

12.Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione di grandi rischi.";

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Obblighi supplementari

Il presente capo stabilisce obblighi supplementari rispetto a quelli applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi qualora l'esercizio dell'attività verta sulla vendita di prodotti di investimento assicurativi.

I prodotti di investimento assicurativi possono essere distribuiti soltanto:

(a)da un intermediario assicurativo;

(b)da un'impresa di assicurazione.";

è inserito l'articolo 26 bis seguente:

"Articolo 26 bis

Comunicazioni e pratiche di marketing

1.In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi siano chiaramente riconoscibili e identifichino chiaramente l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione responsabile del contenuto e della distribuzione, che la comunicazione sia effettuata direttamente o indirettamente dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione.

2.Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi siano definite, formulate e presentate in modo imparziale, chiaro, non fuorviante, equilibrato in termini di presentazione dei benefici e dei rischi e adeguato in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario e, qualora riguardino uno specifico prodotto di investimento assicurativo, a che siano rivolte al mercato di riferimento individuato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

Tutte le comunicazioni di marketing presentano in evidenza e con concisione le caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi cui si riferiscono.

La presentazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi inclusa nelle comunicazioni di marketing assicura che agli investitori al dettaglio risultino facilmente comprensibili le caratteristiche fondamentali del prodotto e i principali rischi ad esso associati.

3.Gli Stati membri provvedono a che le pratiche di marketing siano definite e usate in modo imparziale e non fuorviante e che siano adeguate ai destinatari. 

4.Il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso del distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.

L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che propone o raccomanda prodotti di investimento assicurativi non realizzati in proprio e che organizza una propria comunicazione di marketing è totalmente responsabile dell'adeguatezza del contenuto, dell'aggiornamento e dell'uso, nel rispetto della congruenza al mercato di riferimento individuato.

5.Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi riferiscano annualmente all'organo di gestione sull'uso delle comunicazioni di marketing e delle strategie finalizzate alle pratiche di marketing, sul rispetto degli obblighi in materia di comunicazioni e pratiche di marketing a norma della presente direttiva e sulle irregolarità segnalate e soluzioni proposte.

6.Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti possano adottare misure tempestive ed efficaci in relazione a qualsiasi comunicazione o pratica di marketing non conforme agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3. 

7.Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengano registrazioni di tutte le comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi elaborate in proprio o effettuate da terzi remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario.

Dette registrazioni sono tenute per un periodo di cinque anni e, se richiesto dell'autorità competente, per un periodo che può arrivare a sette anni. L'impresa di assicurazione o il distributore di prodotti assicurativi deve essere in grado di recuperare le registrazioni se l'autorità competente ne fa richiesta.

Le registrazioni di cui al primo comma riportano tutti gli elementi seguenti:

a)    contenuto della comunicazione di marketing;

b)    informazioni dettagliate sul mezzo usato per la comunicazione di marketing;

c)    data e durata della comunicazione di marketing, comprese ore d'inizio e di fine;

d)    segmenti di clienti di riferimento o fattori determinanti della profilazione;

e)    Stati membri in cui è messa a disposizione la comunicazione di marketing;

f)    identità di eventuali terzi che intervengono nella diffusione della comunicazione di marketing.

Le registrazioni dell'identità di cui alla lettera f) riportano la denominazione o ragione sociale, la sede legale, gli estremi di contatto e, se pertinente, il nome utente delle persone fisiche o giuridiche interessate usato sui social media.

8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 38 per specificare quanto segue:

(a)le caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi da indicare in tutte le comunicazioni di marketing rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e qualsiasi altro criterio utile affinché tali caratteristiche essenziali figurino in evidenza e risultino facilmente accessibili al cliente al dettaglio medio quale che sia il mezzo di comunicazione;

(b)le condizioni che le comunicazioni e le pratiche di marketing riguardanti prodotti di investimento assicurativi dovrebbero rispettare per essere imparziali, chiare, non fuorvianti, equilibrate in termini di presentazione dei vantaggi e dei rischi e adeguate in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario o, se del caso, per il mercato di riferimento.";

all'articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a norma dell'articolo 27 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse.";

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Informazione del cliente e dell'assicurato

1.Fatti salvi l'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi forniscano al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto o da un'offerta, informazioni adeguate, in forma personalizzata, sui prodotti di investimento assicurativi che gli sono proposti. Le informazioni riportano tutti gli elementi seguenti:

(a)in caso di prestazione di consulenza:

i) se la consulenza è o no prestata su base indipendente;

ii) se la consulenza si basa su un'analisi ampia dei diversi tipi di prodotti di investimento assicurativi e, ove applicabile, delle attività di investimento sottostanti oppure se l'analisi è più circoscritta, indicando in particolare se la gamma considerata si limiti ai prodotti e attività realizzati o forniti da soggetti che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione o che sono a questi legati da altra relazione giuridica o economica, ad esempio rapporti contrattuali, così stretta da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; 

iii) se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente una valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi che gli sono raccomandati; 

iv) quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione presta consulenza indipendente a un cliente al dettaglio, se la gamma di prodotti di investimento assicurativi raccomandati si limita o no ai soli prodotti di investimento assicurativi diversificati, non complessi (di cui all'articolo 30, paragrafo 3) ed efficienti in termini di costi; 

v) in che modo i prodotti di investimento assicurativi raccomandati tengono conto della diversificazione del portafoglio del cliente; 

(b)descrizione delle principali caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo proposto e, ove applicabile, delle attività di investimento sottostanti e strategie di investimento raccomandate, compresi adeguati orientamenti, e le relative avvertenze, sui rischi associati al prodotto, e, ove applicabile, alle attività di investimento sottostanti raccomandate o in relazione a particolari strategie di investimento seguite per il prodotto;

(c)informazioni sulla copertura assicurativa proposta, compresi i dettagli delle garanzie e opzioni assicurative e le circostanze che le attiverebbero, e, se del caso, una sintesi dei rischi esclusi e delle esclusioni per le quali non è possibile presentare richiesta di risarcimento;

(d)informazioni su tutti i costi espliciti e impliciti, gli oneri connessi, i pagamenti che coinvolgono terzi, compresi tutti i costi e oneri relativi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo, e, se del caso, i costi della consulenza, le modalità di pagamento da parte del cliente e la durata dei pagamenti;

(e)la legge applicabile al contratto e il foro competente;

(f)informazioni generali sulle norme fiscali applicabili al tipo di prodotto di investimento assicurativo.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera d), sono corredate di una spiegazione adeguata, esposta in linguaggio standardizzato e comprensibile al cliente al dettaglio medio, dell'incidenza dei costi, oneri e eventuali pagamenti che coinvolgono terzi sul rendimento atteso.

Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione presentino le informazioni su tutti i costi, gli oneri e i pagamenti che coinvolgono terzi di cui al primo comma, lettera d), in forma aggregata, così che il costo complessivo e l'effetto cumulativo sul rendimento dell'investimento risultino comprensibili al cliente. Il costo complessivo è espresso in termini pecuniari e in percentuali, calcolati sulla durata del prodotto di investimento assicurativo. Su richiesta del cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono le informazioni sul costo complessivo in forma analitica.

I pagamenti che coinvolgono terzi corrisposti o percepiti dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per la fornitura o la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo sono indicati separatamente in forma analitica. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione comunica l'incidenza cumulativa dei pagamenti che coinvolgono terzi, compresi eventuali pagamenti ricorrenti, sul rendimento netto sulla durata del prodotto di investimento assicurativo. La finalità dei pagamenti che coinvolgono terzi e la loro incidenza sul rendimento netto sono spiegati in modo standardizzato e in linguaggio comprensibile al cliente al dettaglio medio.

2.Gli Stati membri provvedono a che i soggetti che realizzano prodotti di investimento assicurativi redigano un documento sintetico personalizzato che riporti le informazioni chiave da fornire annualmente a ciascun cliente al dettaglio detentore del prodotto ("estratto annuale").

La data esatta a cui si riferiscono le informazioni dell'estratto annuale è riportata in evidenza.

Le informazioni riportate nell'estratto annuale devono essere precise e aggiornate.

I realizzatori mettono a disposizione gratuitamente di ciascun assicurato al dettaglio l'estratto annuale in formato elettronico. A richiesta è disponibile copia cartacea delle informazioni comunicate tramite mezzi elettronici.

Non è tenuto a fornire l'estratto annuale il realizzatore che offre agli assicurati al dettaglio la possibilità di accedere a un sistema online con i requisiti necessari per essere definito supporto durevole, nel quale gli estratti aggiornati riportanti le informazioni di cui al paragrafo 3 sono facilmente accessibili, e che dispone di prove del fatto che l'assicurato al dettaglio li ha consultati almeno una volta nei 12 mesi precedenti.

3.L'estratto annuale comprende almeno le seguenti informazioni fondamentali:

(a)costi totali, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi, espressi in modo analitico in termini pecuniari e in percentuali, dovuti o sostenuti per il prodotto di investimento assicurativo, direttamente o indirettamente, dall'assicurato al dettaglio nei 12 mesi precedenti e su base composta dall'inizio del periodo contrattuale;

(b)rendimento annuale di ciascuna delle attività di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo e rendimento annuale globale del portafoglio, entrambi raffrontati al rendimento degli anni precedenti;

(c)imposte complessive a carico del cliente al dettaglio per il prodotto di investimento assicurativo, comprese imposta di bollo, imposta sulle operazioni, ritenuta alla fonte e qualsiasi altra imposta riscossa dall'impresa di assicurazione, con ripartizione specifica per imposta; 

(d)se del caso, valore di mercato o, se non disponibile, valore stimato delle attività di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo;

(e)pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti dall'assicurato al dettaglio per il prodotto di investimento assicurativo, compresi investimenti, depositi, contribuzioni, premi e onorari, e detratti i prelievi effettuati;

(f)proiezioni individuali del risultato atteso alla fine del periodo di detenzione contrattuale o raccomandato sottoposte ad aggiustamento, basate sul valore corrente dell'investimento e sull'andamento del rendimento fino al momento considerato e collegate agli scenari di rendimento precontrattuali delineati nel documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento n. 1286/2014, e clausola di esclusione della responsabilità indicante che tali proiezioni possono discostarsi dall'effettivo valore finale dell'investimento;

(g)informazioni sulle condizioni e sulle conseguenze finanziarie della liquidazione anticipata dell'investimento o del cambiamento di fornitore, compresi il valore di riscatto e le condizioni per la rinuncia alla polizza assicurativa;

(h)breve sintesi della copertura assicurativa, in particolare garanzie e opzioni assicurative, e informazioni sulle conseguenze del decesso dell'assicurato o del verificarsi di altro evento assicurato;

(i)per i prodotti di investimento assicurativi per i quali le condizioni contrattuali della polizza prevedono revisioni periodiche dei premi, premi stimati necessari per mantenere fino all'età di 55, 65, 75 e 85 anni le correnti garanzie di protezione.

4.Le informazioni di cui al paragrafo 1 e l'estratto annuale di cui ai paragrafi 2 e 3 sono forniti ai clienti al dettaglio e agli assicurati in una terminologia e in un formato standardizzati a livello di Unione. 

L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA e dopo aver effettuato test sui consumatori e di settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a)il formato di presentazione delle informazioni elencate ai paragrafi 1 e 3, comprese forma e lunghezza del documento, e il contenuto di ciascun elemento informativo; 

(b)la terminologia standardizzata dell'Unione e le relative spiegazioni da usare per la comunicazione delle informazioni elencate ai paragrafi 1 e 3. Le spiegazioni devono risultare comprensibili al cliente al dettaglio che non dispone di conoscenze specifiche in materia di prodotti di investimento assicurativi;

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi inseriscano nel materiale informativo, comprese le comunicazioni di marketing, avvertenze adeguate rivolte ai clienti al dettaglio che evidenzino i rischi specifici di potenziali perdite posti dai prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, dalle attività di investimento sottostanti particolarmente rischiosi.

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], l'EIOPA elabora e aggiorna periodicamente orientamenti sul concetto di prodotti di investimento assicurativi particolarmente rischiosi, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di prodotti.

L'EIOPA elabora norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il formato e il contenuto delle avvertenze sul rischio, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di prodotti di investimento assicurativi e dei tipi di comunicazione.

L'EIOPA presenta dette norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

L'EIOPA controlla l'applicazione coerente delle avvertenze sul rischio in tutta l'Unione. In presenza di timori circa l'uso, l'omissione o il controllo dell'uso delle avvertenze sul rischio negli Stati membri, con possibili sostanziali ripercussioni sulla tutela degli investitori, l'EIOPA, consultate le autorità competenti interessate, può imporre agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi l'uso delle avvertenze sul rischio.";

sono inseriti gli articoli 29 bis e 29 ter seguenti:

"Articolo 29 bis

Incentivi

1.Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione che realizzano prodotti di investimento assicurativi o li distribuiscono conformemente all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, non corrispondano né percepiscano, per la fornitura o distribuzione del prodotto, nessun onorario o commissione a o da nessun soggetto diverso dal cliente o dalla persona che agisce per conto del cliente, né conferiscano a siffatto soggetto benefici extrapecuniari o da questi ne ricevano.

Il divieto di cui al primo comma non si applica ai piccoli benefici extrapecuniari di valore complessivo inferiore a 100 EUR l'anno o di entità e natura tali da non risultare pregiudizievoli del dovere dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di agire nel migliore interesse del cliente, purché il cliente ne abbia ricevuto comunicazione chiara.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi, compresi i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per natura, non possono confliggere con il dovere dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

2.Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, ricevano da terzi o paghino a terzi onorari o benefici solo a condizione di assicurare che il ricevimento o il pagamento di tali onorari o benefici non comprometta il rispetto dell'obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione comunicano l'esistenza, la natura e l'importo di tali pagamenti che coinvolgono terzi conformemente all'articolo 29.

3.Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informino il cliente dei meccanismi per trasferirgli gli onorari, le commissioni o i benefici pecuniari o extrapecuniari percepiti per la distribuzione del prodotto assicurativo.

4.Gli Stati membri possono imporre agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare gli Stati membri possono altresì vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici extrapecuniari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.

Tra i requisiti più rigorosi può rientrare l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici extrapecuniari o di detrarli dagli onorari corrisposti dal cliente.

Tutti gli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, rispettano i requisiti più rigorosi dello Stato membro, di cui al presente paragrafo, quando concludono contratti assicurativi con clienti che hanno la residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.

5.Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente:

(a)le modalità con cui gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono conformarsi ai principi enunciati al presente articolo;

(b)i criteri per valutare se gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che corrispondono o percepiscono incentivi rispettino l'obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale nel miglior interesse del cliente.

6.Tre anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] e previa consultazione dell'ESMA e dell'EIOPA, la Commissione valuta gli effetti dei pagamenti che coinvolgono terzi sugli investitori al dettaglio, in particolare alla luce di potenziali conflitti di interesse e in relazione alla disponibilità di consulenza indipendente, e valuta l'incidenza delle applicabili disposizioni della direttiva (UE) [OP: inserire il numero della direttiva modificativa] su tali investitori. Se necessario per evitare che sia recato pregiudizio ai consumatori, la Commissione propone modifiche legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.

                       Articolo 29 ter

Migliore interesse del cliente

1.Gli Stati membri provvedono a che, al fine di servire al meglio gli interessi del cliente conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che prestano a clienti consulenza su prodotti di investimento assicurativi siano tenuti a:

(a)fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, di attività di investimento sottostanti;

(b)raccomandare il prodotto di investimento assicurativo e, se del caso, le attività di investimento sottostanti più efficienti sotto il profilo dei costi tra i prodotti di investimento assicurativi ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, che presentano caratteristiche simili;

(c)raccomandare, tra la gamma di prodotti di investimento assicurativi ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, uno o più prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, attività di investimento sottostanti, privi delle caratteristiche aggiuntive che non sono funzionali al conseguimento degli obiettivi del cliente e che comportano costi aggiuntivi;

(d)raccomandare prodotti di investimento assicurativi la cui copertura assicurativa sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.

2.Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi enunciati al presente articolo.

Gli atti delegati considerano la natura dei servizi proposti o forniti al cliente e la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi.";

l'articolo 30 è così modificato:

(a)è inserito il paragrafo -1 seguente:

"-1. Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi valutino l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi, e se del caso delle attività di investimento sottostanti, da raccomandare ai clienti o da questi richiesti, in tempo utile prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta. Ciascuna di queste valutazioni è effettuata sulla base di informazioni proporzionate e necessarie sul cliente ottenute dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in ottemperanza delle prescrizioni del presente articolo.

Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi spieghino ai clienti la finalità della valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza prima di chiedere loro informazioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi informino i clienti, in formato standardizzato, di tutte le circostanze seguenti:

(a)la comunicazione di informazioni inesatte o incomplete può incidere negativamente sulla qualità della valutazione che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione deve effettuare;

(b)la mancanza di informazioni impedisce all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione che distribuisce prodotti di investimento assicurativi di stabilire se il servizio o lo strumento finanziario sia idoneo o adeguato al cliente e di prestare consulenza.

Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi forniscano al cliente che la richiede una relazione sulle informazioni raccolte ai fini della valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza. La relazione è presentata in un formato standardizzato, stabilito dall'EIOPA.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire la spiegazione e l'avvertenza di cui al secondo comma, e il formato e il contenuto della relazione di cui al terzo comma.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(b)i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando presta consulenza su prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni sul cliente in termini di: conoscenze ed esperienza nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo proposto o richiesto o, se del caso, per le attività di investimento sottostanti; situazione finanziaria, compresa la composizione degli eventuali portafogli esistenti; capacità di sostenere perdite totali o parziali; esigenze e obiettivi di investimento, comprese le eventuali preferenze in tema di sostenibilità, e tolleranza al rischio, così da potergli raccomandare i prodotti di investimento assicurativi idonei a lui e, in particolare, consoni alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alla necessità di diversificare il portafoglio.

Se presta a clienti al dettaglio consulenza su base indipendente limitata a prodotti di investimento assicurativi diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non è tenuto a ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza che il cliente ha dei prodotti di investimento assicurativi considerati né sulla composizione del portafoglio del cliente.

Quando presta consulenza che comporta un cambiamento di attività di investimento sottostanti, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le necessarie informazioni sulle attività di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove attività di investimento raccomandate e analizza i costi e i benefici del cambiamento, così da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici attesi dal cambiamento sono superiori ai costi.

2. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che, quando non è fornita consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione chieda al cliente d'informare circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotti di investimento assicurativi proposti o richiesti, o, se del caso, alle attività di investimento sottostanti, così come circa la sua capacità di sostenere perdite totali o parziali e la sua tolleranza al rischio, così da poter determinare se il prodotto o i prodotti di investimento assicurativi siano adeguati a lui.

L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte il cliente se, sulla scorta delle informazioni ottenute a norma del primo comma, reputa che il prodotto non sia adeguato a lui. L'avvertenza è presentata in formato standardizzato ed è registrata.

L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non procede alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo oggetto di un'avvertenza di inadeguatezza del prodotto o del servizio, a meno che il cliente chieda di procedervi comunque e l'impresa di assicurazione accetti di concludere il contratto su richiesta del cliente. La domanda del cliente e l'accettazione dell'impresa di assicurazione sono registrate.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza di cui al secondo comma.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando non è fornita consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 permettendo agli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione di esercitare nel loro territorio attività di distribuzione assicurativa per tali prodotti senza essere tenuti a ottenere le informazioni né a compiere l'accertamento previsti al paragrafo 2, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

(a)l'attività di distribuzione assicurativa riguarda uno dei prodotti seguenti:

i) prodotti di investimento assicurativi che comportano solamente l'esposizione dell'investimento a strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano uno struttura che rende difficoltosa al cliente la comprensione dei rischi;

ii) altri prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;

(b)l'attività di distribuzione assicurativa è esercita su iniziativa del cliente;

(c)il cliente è stato informato chiaramente che, nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione non è richiesto di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente non fruisce della corrispondente tutela delle applicabili norme di condotta negli affari. L'avvertenza è presentata in formato standardizzato;

(d)l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie agli obblighi che gl'incombono a norma degli articoli 27 e 28.

Quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi a clienti che hanno la residenza abituale o una stabile organizzazione in uno Stato membro che non ricorre alla deroga di cui al presente paragrafo, tutti gli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, rispettano le disposizioni applicabili in tale Stato membro.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza di cui al primo comma, lettera c).

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione forniscano al cliente, su supporto durevole, adeguate relazioni sulle attività di distribuzione assicurativa. Le relazioni riportano comunicazioni periodiche ai clienti, in considerazione della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato, e se del caso includono i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto del cliente.

Gli Stati membri provvedono a che, quando presta consulenza su prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisca su supporto durevole al cliente, con sufficiente anticipo rispetto alla conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità indicando la consulenza prestata e il modo in cui corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. La dichiarazione è messa a disposizione del cliente con sufficiente anticipo prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, affinché abbia tempo sufficiente per esaminarla e, se necessario, ottenere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione ulteriori informazioni o precisazioni.

Gli Stati membri provvedono a che, se il contratto di assicurazione è concluso usando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione possa fornire la dichiarazione di idoneità su supporto durevole immediatamente dopo che il cliente è stato vincolato dal contratto di assicurazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a)il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto;

(b)l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha offerto al cliente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto così da poter prima ricevere la dichiarazione di idoneità.

Gli Stati membri provvedono a che, se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione dell'idoneità, la relazione periodica riporti una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio.";

(d)sono inseriti i paragrafi 5 bis, 5 ter e 5 quater seguenti:

"5 bis. Gli Stati membri possono imporre ai distributori requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all'articolo 30 per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi di tali prodotti.

Gli Stati membri provvedono a che tutti gli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, rispettino i requisiti più rigorosi di cui al primo comma quando concludono contratti assicurativi con clienti che hanno la residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.

5 ter. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che distribuisce prodotti di investimento assicurativi dichiara al cliente che la consulenza è fornita su base indipendente, gli Stati membri impongono all'intermediario o all'impresa di:

(a)analizzare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitore, così che gli obiettivi del cliente possano essere adeguatamente soddisfatti e che la gamma presentata non si limiti ai prodotti assicurativi emessi o forniti da soggetti che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione;

(b)non accettare né trattenere onorari, commissioni o altri benefici pecuniari o extrapecuniari corrisposti o forniti per la prestazione del servizio ai clienti da terzi o da persona che agisce per conto di terzi.

5 quater. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che presta a clienti al dettaglio consulenza in materia di investimenti su base indipendente può limitare la valutazione relativa al tipo di prodotti di investimento assicurativi di cui al paragrafo 5 ter, lettera a), ai prodotti di investimento assicurativi diversificati, efficienti in termini di costi e non complessi. Prima di accettare tale servizio, il cliente al dettaglio è informato debitamente della possibilità di accedere a una consulenza indipendente ordinaria, delle condizioni di accesso e dei vantaggi e vincoli associati.";

(e)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi enunciati al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi, anche per quanto riguarda:

(a)le informazioni da ottenere per valutare l'idoneità per il cliente e l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo;

(b)i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del paragrafo 3, lettera a), punto ii);

(c)il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la prestazione dei servizi al cliente e delle relazioni periodiche al cliente sui servizi forniti.

Gli atti delegati considerano la natura dei servizi proposti o forniti al cliente, la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi, e la natura al dettaglio o professionale del cliente.";

all'articolo 35, il paragrafo 2 è così modificato:

(a)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l'istituzione di canali di comunicazione sicuri a tal fine; ";

(b)è aggiunto il comma seguente:

   "Le procedure specifiche di cui alla lettera a) comprendono anche l'inserimento, sulla prima pagina del sito web di ciascuna autorità competente, del link a un semplice modulo di segnalazione tramite cui chiunque possa segnalare violazioni potenziali o effettive del diritto dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti analizzino senza indebito ritardo tutte le segnalazioni trasmesse mediante tale modulo;";

è inserito l'articolo 35 bis seguente:

"Articolo 35 bis

Procedura per le attività proposte con mezzi digitali senza autorizzazione o registrazione

1.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona fisica o giuridica svolga attività di distribuzione assicurativa online destinate a clienti che si trovano nel loro rispettivo territorio senza essere registrata a norma dell'articolo 3 della presente direttiva né autorizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, ovvero qualora l'autorità competente sospetti che un soggetto svolga tali attività senza essere registrato a norma dell'articolo 3 della presente direttiva né autorizzato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità competente adotti tutte le misure appropriate e proporzionate per impedire l'esercizio di tali attività di distribuzione, comprese le relative comunicazioni di marketing, servendosi dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Le misure rispettano i principi di cooperazione tra Stati membri enunciati nella presente direttiva.

2.Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti pubblichino in conformità dell'articolo 32 le decisioni che impongono misure adottate a norma del paragrafo 1.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'EIOPA di ciascuna delle decisioni di cui al paragrafo 2. L'EIOPA istituisce una banca dati elettronica contenente le decisioni delle autorità competenti, accessibile a tutte le autorità competenti. L'EIOPA pubblica un elenco di tutte le decisioni esistenti, indicando le persone fisiche o giuridiche interessate e i tipi di servizi o prodotti forniti. L'elenco è accessibile pubblicamente tramite link sul sito web dell'EIOPA. Per quanto riguarda le persone fisiche, l'elenco non comporta la pubblicazione di altri dati personali oltre a quelli pubblicati dall'autorità competente a norma del primo comma e in conformità dell'articolo 32.";

l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

                   Atti delegati

   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 in relazione agli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter and 30.";

l'articolo 39 è così modificato:

(a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 febbraio 2016.

3. La delega di potere di cui agli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.";

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

Nel titolo II, capo I, della direttiva 2009/138/UE la sezione 5 è così modificata:

(1)il titolo è sostituito dal seguente:

"Sezione 5

Diritto di rinuncia";

è soppresso il testo seguente:

"Sottosezione 1

Assicurazione non vita";

gli articoli 183 e 184 sono soppressi;

è soppresso il testo seguente:

"Sottosezione 1

Assicurazione vita";

l'articolo 185 è soppresso.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

(1) l'articolo 14 è così modificato:

(a)sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 septies seguenti:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri impongono alle società di gestione di agire in modo da non imputare costi indebiti all'OICVM e ai detentori di sue quote.

Sono considerati costi debiti:

a) i costi in linea con le informazioni contenute nel prospetto di cui all'articolo 69 e con le informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78;

b) i costi necessari per consentire all'OICVM di operare in linea con la sua strategia e il suo obiettivo di investimento o di rispettare gli obblighi regolamentari;

c) i costi imputati agli investitori in ragione di un trattamento equo.

1 ter. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di mantenere, esercitare e controllare un efficace processo di determinazione dei prezzi che consenta di individuare e quantificare tutti i costi imputati all'OICVM o ai detentori di sue quote. Prima dell'autorizzazione dell'OICVM e per tutto il suo ciclo di vita, il processo di determinazione dei prezzi assicura il soddisfacimento delle condizioni seguenti:

a) i costi non sono indebiti;

b) i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio sono giustificati e proporzionati in considerazione delle caratteristiche dell'OICVM, compresi l'obiettivo di investimento, la strategia, i rendimenti attesi, il livello di rischio e altre caratteristiche pertinenti.

1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione siano responsabili dell'efficacia e della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. Il processo di determinazione dei prezzi è chiaramente documentato, definisce chiaramente le responsabilità degli organi di gestione della società di gestione nel determinare e controllare i costi imputati dagli investitori ed è sottoposto periodicamente a riesame. La valutazione dei costi si basa su criteri e metodi oggettivi, compreso il raffronto agli standard di mercato.

1 quinquies. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare almeno una volta all'anno se all'OICVM o ai detentori di sue quote siano stati imputati costi indebiti.

Gli Stati membri impongono alle società di gestione di rimborsare gli investitori qualora all'OICVM o ai detentori di sue quote siano stati imputati costi indebiti.

Gli Stati membri impongono alle società di gestione di segnalare alle autorità competenti del loro Stato membro di origine e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, al depositario e ai revisori finanziari dell'OICVM le situazioni in cui all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati imputati costi indebiti.

1 sexies. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi e comprende un confronto con il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 1 septies.

Se l'OICVM o le sue categorie di azioni, se hanno strutture di costo diverse, si discostano dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 1 septies, la società di gestione effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri ovvero se l'OICVM o le relative categorie di azioni non soddisfano altri criteri stabiliti dalla società di gestione nel processo di determinazione dei prezzi, la società di gestione non commercializza l'OICVM né le relative categorie di azioni presso investitori al dettaglio.

 

1 septies. Previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, l'ESMA, se del caso, elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento per consentire una valutazione comparativa dei costi e del rendimento degli OICVM, o delle loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, da usare per la valutazione di cui al paragrafo 1 sexies.

Ove fattibile, sono elaborati parametri di riferimento comuni per gli OICVM, o per le loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, che sono commercializzati presso investitori al dettaglio e presentano livelli di rendimento, rischio, strategia, obiettivi o altre caratteristiche simili.

I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti, in particolare i casi in cui costi e rendimento si discostano significativamente dalla media. I parametri di riferimento sono aggiornati periodicamente.";

(b)il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112 bis, misure atte a garantire che la società di gestione si conformi agli obblighi imposti dai paragrafi da 1 a 1 sexies, in particolare per:";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) precisare i principi richiesti affinché le società di gestione usino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività;";

iii) sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:

"d) specificare i requisiti minimi per il processo di determinazione dei prezzi al fine di evitare che all'OICVM e ai detentori di sue quote siano imputati costi indebiti, in particolare:

i) provvedendo a che i costi siano individuati e quantificati correttamente e siano conformi ai requisiti imposti dal paragrafo 1 bis, lettera a);

ii) individuando i costi addebitabili all'OICVM e ai detentori di sue quote in considerazione del livello e della natura dei costi con riferimento a un elenco dei costi ammissibili conformi alle condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c), e delle condizioni alle quali le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, costi che non sono elencati fra i costi ammissibili ma che soddisfano le condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c);

iii) individuando i potenziali conflitti di interessi e le misure atte a limitarne le manifestazioni;

iv) definendo una procedura per stabilire il livello di indennizzo nel caso in cui agli investitori siano stati addebitati costi indebiti;

e) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b), e per adottare le misure correttive di cui al paragrafo 1 sexies e specificare la metodologia applicata dall'ESMA per elaborare i parametri di riferimento.";

(c)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Entro il …[OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva], previa consultazione dell'ESMA la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo. La relazione valuta almeno:

(a)se il presente articolo ha prodotto un effetto positivo sui costi e sul rendimento degli OICVM proposti agli investitori al dettaglio, e in che misura;

(b)se la valutazione prevista al paragrafo 1 sexies è proporzionata in termini di complessità e costi sostenuti dalle società di gestione.";

è inserito l'articolo 20 bis seguente:

"Articolo 20 bis

La società di gestione fornisce all'autorità competente del proprio Stato membro di origine, per ciascun OICVM che gestisce, informazioni sui costi imputati agli investitori e sul rendimento dell'OICVM, a livello di ciascun fondo ovvero a livello di sue categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse.";

all'articolo 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per "società di gestione" si intende una "società di investimento", ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1 quinquies, secondo comma.";

all'articolo 90 è aggiunto il paragrafo seguente:

"L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 14.";

all'articolo 98, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n) seguente:

"n) imporre un indennizzo per gli investitori se all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati addebitati costi indebiti.";

all'articolo 99, paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:

"h) l'obbligo di indennizzare gli investitori se all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati addebitati costi indebiti.";

all'articolo 112 bis, paragrafo 2, dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente:

"Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].".

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

(1)l'articolo 12 è così modificato:

(a)sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 septies seguenti:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri impongono ai GEFIA di agire in modo da non imputare costi indebiti ai FIA e ai detentori di loro quote.

Sono considerati costi debiti:

a) i costi in linea con le informazioni contenute nel prospetto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e nel documento contenente le informazioni chiave di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014;

b) i costi necessari per consentire al FIA di operare in linea con la sua strategia e il suo obiettivo di investimento o di rispettare gli obblighi regolamentari;

c) i costi imputati agli investitori in ragione di un trattamento equo, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, in cui il regolamento o i documenti costitutivi del FIA prevedono un trattamento preferenziale.

1 ter. Gli Stati membri impongono ai GEFIA di mantenere, esercitare e controllare un efficace processo di determinazione dei prezzi che consenta di individuare e quantificare tutti i costi imputati al FIA o ai detentori di sue quote. Il processo di determinazione dei prezzi assicura il soddisfacimento delle condizioni seguenti:

a) i costi non sono indebiti;

b) i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio sono giustificati e proporzionati in considerazione delle caratteristiche del FIA, compresi l'obiettivo di investimento, la strategia, i rendimenti attesi, il livello di rischio e altre caratteristiche pertinenti.

1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA siano responsabili dell'efficacia e della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. Il processo di determinazione dei prezzi è chiaramente documentato, definisce chiaramente le responsabilità degli organi di gestione dei GEFIA nel determinare e controllare i costi imputati agli investitori ed è sottoposto periodicamente a riesame. La valutazione dei costi si basa su criteri e metodi oggettivi, compreso il raffronto agli standard di mercato.

1 quinquies. Gli Stati membri impongono ai GEFIA di valutare almeno una volta all'anno se al FIA o ai detentori di sue quote siano stati imputati costi indebiti.

Gli Stati membri impongono ai GEFIA di rimborsare gli investitori qualora al FIA o ai detentori di sue quote siano stati imputati costi indebiti.

Gli Stati membri impongono ai GEFIA di segnalare alle autorità competenti del loro Stato membro di origine, se del caso all'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA, al depositario e ai revisori finanziari dei GEFIA e, se del caso, del FIA le situazioni in cui al FIA o ai detentori di sue quote sono stati imputati costi indebiti.

1 sexies. Gli Stati membri impongono ai GEFIA di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi e, per i FIA commercializzati a investitori al dettaglio, comprende un confronto con il parametro di riferimento relativo ai costi e al rendimento pubblicato dall'ESMA in conformità del paragrafo 1 septies.

Se il FIA o le sue categorie di azioni, se hanno strutture di costo diverse, si discostano dal parametro di riferimento di cui al paragrafo 1 septies, il GEFIA effettua prove supplementari e ulteriori valutazioni per stabilire se i costi e oneri siano comunque giustificati e proporzionati. Se risulta impossibile dimostrare la giustificazione e la proporzionalità dei costi e oneri ovvero se il FIA o le relative categorie di azioni non soddisfano altri criteri stabiliti dal GEFIA nel processo di determinazione dei prezzi, il GEFIA non commercializza il FIA né le relative categorie di azioni presso investitori al dettaglio.

 

1 septies. Previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti, l'ESMA, se del caso, elabora e mette a disposizione del pubblico parametri di riferimento per consentire una valutazione comparativa dei costi e del rendimento dei FIA, o delle loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, da usare per la valutazione di cui al paragrafo 1 sexies.

Ove fattibile, sono elaborati parametri di riferimento comuni per i FIA, o per le loro categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse, che sono commercializzati presso investitori al dettaglio e presentano livelli di rendimento, rischio, strategia, obiettivi o altre caratteristiche simili.

I parametri di riferimento presentano una gamma di costi e rendimenti, in particolare i casi in cui costi e rendimento si discostano significativamente dalla media. I parametri di riferimento sono aggiornati periodicamente.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 56 e alle condizioni stabilite agli articoli 57 e 58, misure che specificano i criteri che le autorità competenti devono applicare per stabilire se i GEFIA adempiano agli obblighi imposti dal paragrafo 1 e misure atte a garantire che il GEFIA si conformi agli obblighi imposti dai paragrafi da 1 a 1 sexies, in particolare per:

a) specificare i requisiti minimi per il processo di determinazione dei prezzi al fine di evitare che al FIA e ai detentori di sue quote siano imputati costi indebiti, in particolare:

i) provvedendo a che i costi siano individuati e quantificati correttamente e siano conformi alla condizione imposta dal paragrafo 1 bis, lettera a);

ii) individuando i costi addebitabili al FIA e ai detentori di sue quote in considerazione del livello e della natura dei costi con riferimento a un elenco dei costi ammissibili conformi alle condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c), e delle condizioni alle quali le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, costi che non sono elencati fra i costi ammissibili ma che soddisfano le condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c);

iii) individuando i potenziali conflitti di interessi e le misure atte a limitarne le manifestazioni;

iv) definendo una procedura per stabilire il livello di indennizzo nel caso in cui agli investitori siano stati addebitati costi indebiti;

b) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b), e per adottare le misure correttive di cui al paragrafo 1 sexies e specificare la metodologia applicata dall'ESMA per elaborare i parametri di riferimento.";

(c)è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Entro il …[OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva], previa consultazione dell'ESMA la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo. La relazione valuta quanto meno:

(a)se il presente articolo ha prodotto un effetto positivo sui costi e sul rendimento del FIA proposto agli investitori al dettaglio, e in che misura;

(b)se la valutazione prevista al paragrafo 1 sexies è proporzionata in termini di complessità e costi sostenuti dai GEFIA.";

all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunta la lettera f) seguente:

"f) informazioni sui costi imputati agli investitori e sul rendimento del FIA, a livello di ciascun FIA ovvero a livello di sue categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse.";

all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n) seguente:

"n) imporre un indennizzo per gli investitori se al FIA o ai detentori di sue quote sono stati addebitati costi indebiti.";

   all'articolo 56, paragrafo 1, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da [GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].".

Articolo 6

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

Scheda finanziaria legislativa — Strategia per gli investimenti al dettaglio

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1,1.Titolo della proposta/iniziativa

1,2.Settore/settori interessati

1,3.La proposta riguarda

1,4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.    Indicatori di prestazione

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'EIOPA e dell'ESMA

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EIOPA e dell'ESMA

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Pacchetto di misure volte ad attuare la strategia per gli investimenti al dettaglio

1.2.Settore/settori interessati

Settore: mercato interno

Attività: mercati finanziari

1.3.La proposta riguarda: 

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 41

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono rafforzare il quadro di tutela degli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di prendere decisioni di investimento e garantire loro un trattamento equo nell'utilizzo dei servizi di investimento al fine di conseguire migliori rendimenti dagli investimenti. La strategia per gli investimenti al dettaglio mira inoltre a migliorare l'efficienza e l'integrazione del mercato interno in tutti i servizi finanziari al dettaglio.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono illustrati di seguito.

Migliorare le informazioni fornite agli investitori e la loro capacità di adottare decisioni di investimento ben informate. L'iniziativa è volta a migliorare il quadro giuridico adattando le informative all'ambiente digitale, rendendo le informative più pertinenti per gli investitori al dettaglio e garantendo che gli investitori al dettaglio ricevano comunicazioni di marketing, anche mediante canali online, che siano pertinenti e non fuorvianti.

Migliorare l'allineamento degli interessi tra intermediari e investitori. I miglioramenti apportati al quadro garantirebbero che la consulenza fornita agli investitori al dettaglio non sia falsata da incentivi pecuniari o extrapecuniari corrisposti agli intermediari dai soggetti che realizzano i prodotti e sia di buona qualità e adeguata alle loro esigenze, alle loro preferenze e ai loro obiettivi.

Garantire che agli investitori al dettaglio siano proposti prodotti efficaci sotto il profilo dei costi. Un approccio rafforzato nel quadro legislativo basato sul valore offerto mira ad aiutare gli investitori al dettaglio a ottenere rendimenti migliori e un accesso più agevole a prodotti di investimento al dettaglio più efficienti sotto il profilo dei costi.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le proposte dovrebbero apportare maggiore coerenza al quadro legislativo, rafforzando nel contempo le norme in materia di tutela degli investitori. A tal fine sarebbe opportuno adottare un approccio olistico, esaminare i diversi strumenti legislativi e cercare di affrontare i problemi individuati attraverso una serie di misure. In particolare, le proposte riguardano le modalità di comunicazione delle informazioni agli investitori al dettaglio e le norme sulle comunicazioni di marketing in un ambiente sempre più digitale, la gestione dei potenziali conflitti di interesse derivanti dal pagamento di incentivi e la garanzia che il rapporto costi/benefici sia adeguatamente rispecchiato nei processi di approvazione dei prodotti esistenti. Il pacchetto legislativo contiene una serie di misure supplementari volte a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria, rendendo più facile per gli investitori più esperti essere classificati come investitori professionali, rafforzando le norme in materia di valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza, innalzando gli standard in materia di qualificazione professionale dei consulenti, nonché una serie di misure volte a migliorare l'applicazione delle norme in materia di vigilanza.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Elenco non esaustivo di potenziali indicatori:

● L'ESMA e l'EIOPA saranno incaricate di monitorare l'efficacia delle informative digitali

● Variazione del numero di reclami riguardanti la qualità/la mancanza delle informazioni

● Valutazione del ruolo dell'informativa ai fini dell'adozione di decisioni di investimento ben informate

● Numero di avvertenze sul rischio relative alla commercializzazione (aggressiva)

● Valutazione della capacità dell'investitore di identificare le informazioni essenziali sul prodotto nel nuovo formato di informativa di marketing

● Tendenze e rischi emergenti connessi alla commercializzazione

● Distribuzione di prodotti di investimento al dettaglio per tipo di investimento

● Variazione del numero totale di reclami riguardanti la consulenza in materia di investimenti, la gestione del portafoglio e l'esecuzione degli ordini

● Variazione del numero di reclami a seconda del tipo di impresa

● Ripartizione dei costi e dei rendimenti per tipo di investimento

● Variazione di costo dei parametri di riferimento relativi al rapporto costi/benefici

● Variazione del numero di reclami relativi a onorari e oneri

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le sfide che ci si propone di superare con la proposta sono le seguenti.

1.    Gli investitori al dettaglio non dispongono di informazioni pertinenti, comparabili e facilmente comprensibili sui prodotti di investimento, pur essendo influenzati in modo inadeguato dalle comunicazioni di marketing.

La disponibilità di informazioni pertinenti, comparabili e facilmente comprensibili sui prodotti di investimento è importante per aiutare gli investitori al dettaglio ad adottare decisioni ben informate. Tale obiettivo è tuttavia ostacolato da diversi fattori che limitano la capacità degli investitori di utilizzare e comprendere le informazioni di cui hanno bisogno, alcuni relativi a carenze nel quadro dell'informativa al dettaglio, altri relativi a livelli insufficienti di alfabetizzazione finanziaria. I documenti informativi forniti agli investitori al dettaglio sono raramente interessanti e la loro struttura è spesso molto densa e non di facile lettura. Livelli insufficienti di alfabetizzazione finanziaria rendono più difficile per gli investitori reperire e valutare le informazioni disponibili e tenerne conto nelle loro decisioni di investimento.

Le attuali norme in materia di informativa non sono sufficienti ad aiutare i consumatori a superare la complessità che caratterizza i prodotti di investimento al dettaglio. È dunque possibile migliorare l'aiuto offerto dalle informative agli investitori al dettaglio nel prendere le loro decisioni.

Gli investitori al dettaglio sono sempre più esposti all'influenza dei social media e del marketing online. Il quadro attuale non è stato sufficientemente adattato al crescente utilizzo dei canali digitali per gli investimenti al dettaglio. Inoltre il quadro attuale non riflette la crescente necessità di includere le preferenze di sostenibilità degli investitori al dettaglio.

2.    Carenze nel processo di realizzazione e distribuzione del prodotto di investimento relative al pagamento di incentivi e alla misura in cui la progettazione del prodotto riflette l'efficienza in termini di costi e il valore per l'investitore al dettaglio.

Alcuni prodotti proposti e raccomandati agli investitori al dettaglio non producono risultati di investimento soddisfacenti e non rispondono al meglio ai loro interessi, né corrispondono ai loro obiettivi, alle loro esigenze e preferenze di investimento. Sia l'EIOPA che l'ESMA hanno rilevato che alcuni prodotti proposti agli investitori al dettaglio (ad esempio alcuni prodotti di investimento strutturati o assicurativi) hanno prodotto negli ultimi anni rendimenti molto bassi, se non addirittura negativi, soprattutto dopo aver dedotto le commissioni.

Particolarmente costosi sono i prodotti che includono il pagamento di incentivi per gli intermediari finanziari nel processo di distribuzione. Nonostante le garanzie esistenti per attenuare i conflitti di interesse che ne derivano, agli investitori continuano a essere consigliati prodotti che non offrono loro il miglior valore né li aiutano a raggiungere i loro obiettivi di investimento a lungo termine.

Nel complesso questi problemi hanno le seguenti conseguenze:

1. gli investitori non possono essere debitamente tutelati o trattati in modo equo;

2. alcuni investitori non ottengono buoni risultati dai loro investimenti a causa di prodotti di scarsa qualità, il che rende più difficile accumulare capitale per finanziare le loro esigenze pensionistiche o altri obiettivi di vita;

3. se gli investitori al dettaglio non ottengono risultati ottimali e non comprendono il motivo per cui i loro prodotti finanziari non hanno prodotto rendimenti soddisfacenti, ciò può compromettere la loro fiducia nei mercati dei capitali disincentivando in primo luogo la loro disponibilità a investire;

4. il minore coinvolgimento degli investitori al dettaglio che ne consegue può limitare gli sforzi volti a realizzare un mercato dei capitali più efficiente, sviluppato e integrato all'interno dell'UE.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad esempio un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Il quadro giuridico che disciplina la tutela degli investitori al dettaglio è esteso e ampiamente armonizzato a livello dell'UE. Nonostante l'ampio corpus legislativo presente a livello dell'UE, dagli esercizi di raccolta di prove è emersa una serie di carenze significative, in particolare per quanto riguarda le modalità di distribuzione dei prodotti di investimento al dettaglio e il modo in cui le informazioni sono fornite agli investitori al dettaglio. È necessaria un'azione a livello dell'UE in quanto le opzioni considerate nella presente valutazione d'impatto richiedono la modifica del quadro giuridico esistente, costituito da direttive e regolamenti dell'UE. Singole iniziative a livello degli Stati membri non risultano pertanto adeguate, in quanto le modifiche proposte saranno apportate a direttive e regolamenti UE andando al di là della sfera di competenza legislativa degli Stati membri.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

La garanzia di un quadro coerente di tutela degli investitori che consenta ai consumatori di prendere decisioni finanziarie e di beneficiare del mercato interno può essere realizzata solo a livello dell'UE, in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Poiché l'attuale quadro di tutela degli investitori al dettaglio è costituito in larga misura da diversi strumenti giuridici dell'UE, al fine di affrontare i problemi individuati nella presente valutazione d'impatto e di agevolare la partecipazione transfrontaliera degli investitori al dettaglio nell'UE, tale quadro può essere modificato solo a livello dell'UE per aggiornare le norme in materia di tutela degli investitori. L'azione a livello dell'UE e l'armonizzazione dei requisiti operativi per i prestatori di servizi e degli obblighi di informativa imposti riducono la complessità e gli oneri amministrativi per i portatori di interessi e promuovono la stabilità finanziaria.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione e la valutazione d'impatto che accompagnano la proposta legislativa hanno esaminato i risultati del quadro esistente e individuano una serie di carenze, in particolare per quanto riguarda i costi elevati che alcuni prodotti comportano fin dalla progettazione e la mancanza di rilevanza dei documenti informativi forniti agli investitori al dettaglio. Le prove comportamentali condotte dall'EIOPA prima di ultimare la progettazione del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP si sono rivelate utili e sarebbe opportuno adottare approcci analoghi quando l'ESMA e l'EIOPA attueranno le modifiche delle norme in materia di informativa che fanno parte del presente pacchetto legislativo.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Gli obiettivi dell'iniziativa sono coerenti con una serie di altre iniziative in corso e politiche dell'UE, in particolare con le politiche dell'Unione volte a creare un'Unione dei mercati dei capitali (UMC). Nel suo nuovo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020, la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di presentare una strategia per gli investimenti al dettaglio in Europa volta a garantire che gli investitori al dettaglio possano trarre pieno vantaggio dai mercati dei capitali e che le norme siano coerenti in tutti gli strumenti giuridici.

La proposta legislativa avrebbe un impatto molto limitato sul QFP, in quanto prevede un contributo aggiuntivo dell'Unione all'ESMA e all'EIOPA rappresentato dai 16 ETP supplementari (7 agenti temporanei e 9 agenti contrattuali) che le Autorità riceverebbero per svolgere i compiti aggiuntivi conferiti dai legislatori.

Ciò si tradurrà in una proposta di aumento del personale autorizzato dell'agenzia nel corso della futura procedura annuale di bilancio. Le agenzie continueranno ad adoperarsi per massimizzare le sinergie e gli incrementi di efficienza (anche attraverso sistemi informatici) e a monitorare attentamente il carico di lavoro supplementare associato alla presente proposta, che si rifletterà nel livello di personale autorizzato richiesto dall'agenzia nella procedura annuale di bilancio.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Sia all'ESMA che all'EIOPA è stato chiesto se le commissioni applicate alle imprese possano costituire un modo alternativo per coprire i costi di varie iniziative. Esse hanno concluso che tale approccio sarebbe difficilmente giustificabile, in quanto le misure in esame non sono direttamente collegate ai poteri di vigilanza, ma rientrano nell'elaborazione del quadro normativo.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 42

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Osservazioni

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

In conformità degli accordi già vigenti, le autorità europee di vigilanza (AEV) redigono periodicamente relazioni sulla propria attività (comprese relazioni interne all'alta dirigenza, relazioni ai consigli di amministrazione e relazioni annuali) e sono sottoposte ad audit da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego di risorse e le prestazioni. Per le azioni previste nella proposta l'attività di monitoraggio e di presentazione di relazioni sarà conforme agli obblighi già vigenti e a quelli nuovi che scaturiranno dalla proposta.

2.2.Sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I compiti saranno eseguiti mediante la gestione indiretta dell'EIOPA e dell'ESMA, con finanziamenti erogati tramite le sovvenzioni dell'Unione alle autorità e i contributi delle autorità nazionali competenti (ANC) secondo la normale formula di finanziamento (40 % dall'Unione e 60 % dalle ANC degli Stati membri più il contributo delle ANC dell'EFTA e la quota dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro di competenza delle ANC).

A norma dell'articolo 30 dei rispettivi regolamenti finanziari, l'EIOPA e l'ESMA eseguono i propri bilanci secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, che dovrebbe basarsi sulle migliori prassi internazionali e sul quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi.

Conformemente all'articolo 70, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario), il revisore interno della Commissione è anche il revisore interno dell'EIOPA e dell'ESMA. In particolare, conformemente all'articolo 78, paragrafo 3, dei regolamenti finanziari dell'EIOPA e dell'ESMA, il revisore interno della Commissione (ossia il servizio di audit interno) è responsabile di:

a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

Tali responsabilità del servizio di audit interno si estenderanno anche ai compiti svolti dall'EIOPA e dall'ESMA conformemente alla legislazione proposta.

Oltre all'attività del servizio di audit interno, l'EIOPA e l'ESMA sono soggette ad audit esterno, anche da parte della Corte dei conti europea, la quale, conformemente all'articolo 104 dei regolamenti finanziari dell'EIOPA e dell'ESMA, elabora ogni anno relazioni annuali specifiche sull'EIOPA e sull'ESMA in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Nei regolamenti che attualmente disciplinano il funzionamento delle AEV sono già previsti sistemi di gestione e di controllo. Questi organismi collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Ogni anno, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà a ciascuna AEV il discarico per l'esecuzione del suo bilancio.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I sistemi di gestione e controllo previsti dai regolamenti delle AEV sono già operativi e sono ritenuti efficaci sotto il profilo dei costi. Il regolamento è riesaminato periodicamente e secondo le previsioni i rischi di errore saranno bassi.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio dalla strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, alle AEV si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Le AEV sono dotate di una specifica strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Le azioni delle AEV nel settore della lotta contro le frodi saranno conformi al regolamento finanziario, alle politiche dell'OLAF per la prevenzione delle frodi, alle disposizioni previste dalla strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196), nonché all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e alla relativa tabella di marcia. Inoltre i regolamenti che istituiscono le AEV e i rispettivi regolamenti finanziari fissano disposizioni per l'esecuzione e il controllo dei bilanci delle AEV insieme alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle volte a prevenire frodi e irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 43

di paesi EFTA 44

di paesi candidati 45

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

EIOPA: <03.10.03>

Diss.

NO

NO

NO

NO

1

ESMA: <03.10.04>

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

n.p.

3,2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

Rubrica 1: Mercato unico, innovazione e agenda digitale

EIOPA: <03.10.03>

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,042

0,085

0,117

0,244

Pagamenti

(2)

0,042

0,085

0,117

0,244

Titolo 2:

Impegni

(1a)

0,013

0,026

0,033

0,072

Pagamenti

(2a)

0,013

0,026

0,033

0,072

Titolo 3:

Impegni

(3a)

0,324

0,120

0,060

0,504

Pagamenti

(3b)

0,324

0,120

0,060

0,504

TOTALE degli stanziamenti 
per l'EIOPA: <30.10.03>

Impegni

=1+1a+3a

0,379

0,231

0,210

0,820

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,379

0,231

0,210

0,820



ESMA: <03.10.04>

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

0,098

0,198

0,202

0,498

Pagamenti

(2)

0,098

0,198

0,202

0,498

Titolo 2:

Impegni

(1a)

0,026

0,052

0,053

0,131

Pagamenti

(2a)

0,026

0,052

0,053

0,131

Titolo 3:

Impegni

(3a)

0,360

0,160

0,080

0,600

Pagamenti

(3b)

0,360

0,160

0,080

0,600

TOTALE degli stanziamenti 
per l'ESMA: <30.10.04>

Impegni

=1+1a+3a

0,484

0,410

0,335

1,229

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,484

0,410

0,335

1,229





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,863

0,641

0,545

2,049

Pagamenti

0,863

0,641

0,545

2,049

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'EIOPA e dell'ESMA 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 46

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1: EIOPA

- Risultato

Test dei consumatori

1

0,510

1

0,510

- Risultato

Valutazione dei costi e dei rendimenti dei prodotti di investimento al dettaglio

1

0,300

1

0,300

1

0,150

1

0,750

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

0,810

0,300

0,150

1,260

OBIETTIVO SPECIFICO 2: ESMA

- Risultato

Test dei consumatori

1

0,500

0,500

- Risultato

Sistema informatico

1

0,400

1

0,400

1

0,200

1,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

0,900

1

0,400

1

0,200

1,500

COSTO TOTALE

1,710

0,700

0,350

2,760

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'EIOPA e dell'ESMA 

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

EIOPA 47

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,079

0,160

0,164

0,403

Agenti temporanei (gradi AST)

0,082

0,082

Agenti contrattuali

0,035

0,072

0,073

0,180

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,114

0,232

0,319

0,665

Fabbisogno di personale (ETP):

EIOPA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

1

1

1

1

Agenti temporanei (gradi AST)

1

1

Agenti contrattuali

1

1

1

1

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

2

2

3

3

 

Mio EUR (al terzo decimale)

ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,181

0,369

0,377

0,927

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,081

0,164

0,167

0,412

Esperti nazionali distaccati

TOTALE 48

0,262

0,533

0,544

1,339

Fabbisogno di personale (ETP):

ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

2

2

2

2

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

4

4

4

4

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

6

6

6

6

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno, ETP) 49

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare) 50

- in sede 51  

- nelle delegazioni

01 01 01 02(AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per equivalente a tempo pieno deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Le linee di bilancio dell'EIOPA <03 10 03> e dell'ESMA <03 10 04> dovranno essere riprogrammate per fornire gli stanziamenti supplementari di cui alla sezione 3.2.1.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 52 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

n.p.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

   La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

   La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Stima dei costi coperti mediante i contributi delle ANC

1,320

1,020

0,884

3,224

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati (compresi i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro)

1,320

1,020

0,884

3,224

3,3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha l'incidenza finanziaria seguente:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 53

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ...........

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

   

Appendice della scheda finanziaria legislativa

Ipotesi generali

·La legislazione entra in vigore nel 2025.

·Il costo delle spese supplementari per il personale (titolo 1) è stato calcolato utilizzando i costi medi per il personale applicabili a partire dal gennaio 2023, pari a 142 000 EUR per agente temporaneo e a 62 000 EUR per agente contrattuale (vale a dire, i costi medi standard totali per agente temporaneo e per agente contrattuale ai quali sono stati sottratti il costo standard di 29 000 EUR per l'edificio e i costi informatici associati agli ETP aggiuntivi, noti come "habillage").

Gli attuali coefficienti correttori applicabili all'EIOPA a Francoforte (100,6) e all'ESMA a Parigi (116,8) sono stati applicati a tali costi standard, che sono stati poi indicizzati al 2 % a partire dal 2024 (come è prassi consueta nella programmazione del bilancio dell'Unione sulla base del fatto che in alcuni anni l'inflazione potrebbe essere inferiore e in altri potrebbe essere più elevata).

·Il costo della spesa aggiuntiva per infrastrutture e funzionamento (titolo 2) è stato calcolato applicando il costo standard di "habillage" per l'edificio e le tecnologie informatiche per ETP di 29 000 EUR applicabile alla scheda finanziaria legislativa calcolato nel 2023, maggiorato di un'indennità standard di 2 500 EUR per ETP per altri costi amministrativi non coperti dalla dotazione di "habillage" (ossia 31 500 EUR per ETP). Per quanto riguarda le spese per il personale di cui al titolo 1, i 31 500 EUR per ETP sono stati indicizzati al 2 % a partire dal 2024.

Giustificazione dei livelli di risorse richieste (costi per il personale e costi operativi)

Le risorse richieste sono necessarie per lo svolgimento dei seguenti compiti da parte dell'EIOPA e dell'ESMA:

1.Consulenza tecnica dell'ESMA e dell'EIOPA per l'elaborazione di un modello UE per l'informativa sui costi ai sensi della MiFID II e della direttiva sulla distribuzione assicurativa

2.L'ESMA e l'EIOPA elaborano orientamenti sull'utilizzo delle "informazioni essenziali" nelle comunicazioni di marketing ai sensi della MiFID e della direttiva sulla distribuzione assicurativa.

3.Consulenza tecnica dell'ESMA e dell'EIOPA sui criteri per la valutazione del rapporto costi/benefici, compresa la metodologia per i confronti (parametri di riferimento) e la compilazione di informazioni per tali parametri di riferimento (sia per i distributori sia per i realizzatori)

4.Raccolta di dati sui costi e sul rendimento dei prodotti di investimento al dettaglio (ai fini della compilazione dei parametri di riferimento)

5.Elaborazione e aggiornamento, se necessario, di modelli di segnalazione

6.Conferimento all'ESMA e all'EIOPA del potere di imporre alle imprese l'uso sistematico delle avvertenze sul rischio

7.Creazione e gestione di piattaforme di collaborazione da parte dell'ESMA (e dell'EIOPA)

8.Le ANC sarebbero tenute a comunicare all'EIOPA i dati consolidati sulle attività transfrontaliere. L'EIOPA sarebbe incaricata di elaborare un resoconto limitato ma accurato e armonizzato delle attività transfrontaliere.

Si tratterà di nuovi compiti per l'EIOPA e l'ESMA. Sia l'ESMA che l'EIOPA prevedono di riassegnare gli attuali ETP ad alcuni dei compiti (rispettivamente 4 e 1,3 ETP). Tuttavia il fabbisogno di risorse corrispondente ai compiti previsti non può essere interamente coperto mediante la riassegnazione del personale esistente o le spese operative già programmate. Si stima che entrambe le AEV dovranno assumere tali compiti a partire dal 2025.

In considerazione della natura temporanea dei compiti 1, 2, 3, 5, 6, 8, sono stati previsti principalmente posti in qualità di agente contrattuale per il loro svolgimento.

Si è tenuto conto di alcuni incrementi di efficienza grazie al raggruppamento dei seguenti compiti:

compiti 1, 2, 6

compiti 3, 5, 8

compiti 4, 7

che possono essere svolti dallo stesso personale contemporaneamente o in modo sequenziale.

I bilanci per il personale e le tecnologie informatiche necessari per il compito 4 (raccolta di dati sui costi e sul rendimento dei prodotti di investimento al dettaglio) sono notevolmente più elevati per l'ESMA in quanto dovrebbe svolgere il compito su più ampia scala (raccogliendo informazioni su un maggior numero di prodotti).

I costi per l'appalto dei test sui consumatori sono stati stimati a 500 000 EUR sia per l'EIOPA che per l'ESMA, con possibili sinergie qualora si intraprendesse una procedura di appalto congiunta.

Stima dei costi delle ANC per le attività che devono essere svolte dall'EIOPA

milioni di EUR

EIOPA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 

Impegni

(1)

0,072

0,147

0,202

0,421

Pagamenti

(2)

0,072

0,147

0,202

0,421

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

0,019

0,039

0,050

0,108

Pagamenti

(2a)

0,019

0,039

0,050

0,108

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

0,486

0,180

0,090

0,756

Pagamenti

(3b)

0,486

0,180

0,090

0,756

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1+1a+3a

0,577

0,366

0,342

1,285

Pagamenti

=2+2a +3b

0,577

0,366

0,342

1,285

Stima dei costi delle ANC per le attività che devono essere svolte dall'ESMA

milioni di EUR

ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 

Impegni

(1)

0,164

0,335

0,342

0,841

Pagamenti

(2)

0,164

0,335

0,342

0,841

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

0,039

0,079

0,080

0,198

Pagamenti

(2a)

0,039

0,079

0,080

0,198

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

0,540

0,240

0,120

0,900

Pagamenti

(3b)

0,540

0,240

0,120

0,900

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1+1a+3a

0,743

0,654

0,542

1,939

Pagamenti

=2+2a +3b

0,743

0,654

0,542

1,939



Stima dei costi delle ANC per le attività che devono essere svolte dall'EIOPA e dall'ESMA

milioni di EUR

EIOPA ed ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 

Impegni

(1)

0,236

0,482

0,544

1,262

Pagamenti

(2)

0,236

0,482

0,544

1,262

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

0,058

0,118

0,130

0,306

Pagamenti

(2a)

0,058

0,118

0,130

0,306

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

1,026

0,420

0,210

1,656

Pagamenti

(3b)

1,026

0,420

0,210

1,656

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1+1a+3a

1,320

1,020

0,884

3,224

Pagamenti

=2+2a +3b

1,320

1,020

0,884

3,224

Costo totale stimato (UE e ANC) per le attività che devono essere svolte dall'EIOPA

milioni di EUR

EIOPA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 

Impegni

(1)

0,114

0,232

0,319

0,665

Pagamenti

(2)

0,114

0,232

0,319

0,665

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

0,032

0,065

0,083

0,180

Pagamenti

(2a)

0,032

0,065

0,083

0,180

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

0,810

0,300

0,150

1,260

Pagamenti

(3b)

0,810

0,300

0,150

1,260

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1+1a+3a

0,956

0,597

0,552

2,105

Pagamenti

=2+2a +3b

0,956

0,597

0,552

2,105

Costo totale stimato (UE e ANC) per le attività che devono essere svolte dall'ESMA

milioni di EUR

ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 

Impegni

(1)

0,262

0,533

0,544

1,339

Pagamenti

(2)

0,262

0,533

0,544

1,339

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

0,065

0,131

0,133

0,329

Pagamenti

(2a)

0,065

0,131

0,133

0,329

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

0,900

0,400

0,200

1,500

Pagamenti

(3b)

0,900

0,400

0,200

1,500

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1+1a+3a

1,227

1,064

0,877

3,168

Pagamenti

=2+2a +3b

1,227

1,064

0,877

3,168

Costo totale stimato (UE e ANC) per le attività che devono essere svolte dall'EIOPA e dall'ESMA

milioni di EUR

EIOPA ed ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: Spese per il personale 

Impegni

(1)

0,376

0,765

0,863

2,004

Pagamenti

(2)

0,376

0,765

0,863

2,004

Titolo 2: Spesa per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

0,097

0,196

0,216

0,509

Pagamenti

(2a)

0,097

0,196

0,216

0,509

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

1,710

0,700

0,350

2,760

Pagamenti

(3b)

1,710

0,700

0,350

2,760

TOTALE stanziamenti

Impegni

=2+2a +3b

2,183

1,661

1,429

5,273

Pagamenti

=2+2a +3b

2,183

1,661

1,429

5,273

(1)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_it
(2)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12898-2020-REV-1/it/pdf
(3)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0266_IT.html
(4)    Indagine Eurobarometro che monitora il livello di alfabetizzazione finanziaria nell'UE, 2023. La domanda pertinente è la numero 12: "Quanto sei certo che la consulenza in materia di investimenti che ricevi dalla tua banca, dal tuo assicuratore o dal tuo consulente finanziario è principalmente nel tuo migliore interesse?".
(5)    Indagine Eurobarometro sui servizi e i prodotti finanziari al dettaglio , ottobre 2022. Altri fattori determinanti sono la mancanza di mezzi finanziari, le preoccupazioni per i rischi, l'incertezza circa i potenziali rendimenti, l'incomprensione e la complessità, oltre alla preferenza a collocare il denaro altrove.
(6)    È opportuno notare che anche i regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza contengono il mandato di riesaminare e coordinare l'alfabetizzazione finanziaria e le iniziative formative da parte delle autorità competenti (articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dei tre regolamenti istitutivi).
(7)    In questo contesto, per "educazione finanziaria" si intende il processo formale o informale attraverso il quale le persone acquisiscono l'alfabetizzazione finanziaria (il risultato).
(8)    Sulla base dei conti nazionali settoriali di Eurostat (cooperazione internazionale in materia di dati, NAID_10). Aggiungendo gli indennizzi assicurativi e i diritti pensionistici, le cifre passerebbero al 46 % per l'UE e al 72 % per gli Stati Uniti (cfr. capitolo 1.1 della valutazione d'impatto).
(9)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.
(10)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione).
(11)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (rifusione).
(12)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM) (rifusione).
(13)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
(14)    Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP).
(15)    Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali (COM(2015) 468 final).
(17)    Comunicazione della Commissione sulla revisione intermedia del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali (SWD(2017) 224 final e SWD(2017) 225 final – 8 giugno 2017).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM2020 (590) final).
(19)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591 .
(20)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).
(21)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:413d324d-4fc3-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF .
(22)    Cfr.: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/financial-sector-and-access-finance_it .
(23)    Rif. Ares(2021)4803687- 27/07/2021 e rif. Ares(2021)4805409-27/07/2021.
(24)    Rif. ESMA35-42-1227.
(25)    Rif. EIOPA-BoS-22/244.
(26)     https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d83364e5-ab55-11ed-b508-01aa75ed71a1 .
(27)    Il gruppo di utenti dei servizi finanziari riunisce esperti che rappresentano gli interessi dei consumatori, degli investitori al dettaglio o delle microimprese, in particolare per fornire consulenza alla Commissione nella preparazione e nell'attuazione della normativa o delle iniziative strategiche che riguardano gli utenti dei servizi finanziari. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/expert-groups-comitology-and-other-committees/financial-services-user-group-fsug_it .
(28)    I soggetti disciplinati dalla MiFID, dalla direttiva Solvibilità II, dalla IDD, dalla direttiva OICVM o dalla direttiva GEFIA che producono prodotti di investimento propri.
(29)    Nell'ambito delle loro misure di governance e di controllo dei prodotti, i realizzatori sarebbero tenuti a individuare e quantificare i costi relativi a ciascun prodotto di investimento (sia per i prodotti esistenti che per quelli nuovi) e a giustificare il rapporto costi/benefici da esso offerto al mercato di riferimento, anche rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato, sulla base di parametri di riferimento in materia di costi e rendimento specifici per tipo di prodotto ("parametri di riferimento del realizzatore").
(30)    I soggetti disciplinati dalla MiFID, dalla direttiva Solvibilità II, dalla IDD, dalla direttiva OICVM o dalla direttiva GEFIA che distribuiscono ai clienti i prodotti da essi realizzati o che agiscono in qualità di intermediari distribuendo i prodotti realizzati da altri soggetti.
(31)    Analogamente ai parametri di riferimento del realizzatore, i distributori di prodotti di investimento sarebbero tenuti a valutare i prodotti da essi distribuiti alla luce dei parametri pertinenti ("parametri di riferimento del distributore") per prodotti simili sul mercato.
(32)    Cfr. i capitoli 6.3 e 7 della valutazione d'impatto.
(33)    GU C […] del […], pag. […].
(34)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(35)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(36)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(37)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(38)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(39)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(40)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(41)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(42)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(43)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(44)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(45)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(46)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.).
(47)    Costo totale UE e ANC (compresa la quota dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro di competenza delle ANC)
(48)    Costo totale UE e ANC (compresa la quota dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro di competenza delle ANC)
(49)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(50)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(51)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(52)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(53)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 24.5.2023

COM(2023) 279 final

ALLEGATI

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio

{SEC(2023) 330 final} - {SWD(2023) 278 final} - {SWD(2023) 279 final}


ALLEGATO I

Nell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, la sezione II.1 è così modificata:

(1)il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma della presente direttiva o di altre direttive dell'UE nel settore finanziario potrebbe essere considerato un esempio di valutazione della competenza e delle conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona sottoposta a valutazione è la persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto.";

(2)il quinto capoverso è così modificato:

(1)il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

"- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 250 000 EUR in media negli ultimi tre anni;";

-    il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario, o ha svolto sui mercati dei capitali attività per le quali è necessario acquistare e vendere strumenti finanziari e/o gestire un portafoglio di strumenti finanziari, per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;";

(2) è aggiunto il trattino seguente:

"    - il cliente è in grado di dimostrare all'impresa di aver seguito un'istruzione o una formazione riconosciuta che ne prova la capacità di comprendere i servizi e le operazioni previsti e di valutare adeguatamente i rischi.";

(3)sono aggiunti i capoversi seguenti:

"Se il cliente è un soggetto giuridico, devono essere soddisfatti almeno due dei criteri seguenti:

-    totale di bilancio: 10 000 000 EUR

-    fatturato netto: 20 000 000 EUR

-    fondi propri: 1 000 000 EUR

L'impresa di investimento valuta se il rappresentante legale di tale soggetto giuridico o la persona responsabile delle operazioni di investimento per conto di tale soggetto giuridico comprenda i servizi o le operazioni previsti, sia in grado di adottare decisioni di investimento in linea con gli obiettivi, le esigenze e la capacità finanziaria del soggetto giuridico e sia in grado di valutare adeguatamente i rischi.".

ALLEGATO II

"Allegato V 

Requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale

(di cui all'articolo 24 quinquies, paragrafo 2)

(a)Capacità di comprendere le peculiarità, i rischi e le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari proposti o raccomandati, comprese le eventuali implicazioni fiscali generali per il cliente nel contesto delle operazioni.

(b)Capacità di comprendere i costi e gli oneri totali a carico del cliente per il tipo di prodotto di investimento proposto o raccomandato e i costi associati alla prestazione di consulenza e di altri eventuali servizi collegati.

(c)Capacità di comprendere il modo in cui il tipo di prodotto di investimento fornito dall'impresa può risultare inidoneo al cliente alla luce della valutazione delle pertinenti informazioni da questi presentate a fronte dei cambiamenti intervenuti dopo che sono state ottenute.

(d)Capacità di comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e il modo in cui incidono sul valore e sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.

(e)Capacità di comprendere l'effetto che gli sviluppi macroeconomici e gli eventi nazionali/regionali/mondiali producono sui mercati finanziari e sul valore degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.

(f)Capacità di comprendere la differenza tra i risultati passati e gli scenari futuri, e i limiti delle previsioni.

(g)Capacità di comprendere le implicazioni generali dei principali elementi del quadro normativo finanziario.

(h)Capacità di valutare i dati d'interesse per gli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti, come ad esempio documenti contenenti le informazioni chiave, prospetti, bilanci o dati finanziari.

(i)Capacità di comprendere le strutture di mercato specifiche per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.

(j)Capacità di comprendere i principi di valutazione per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.

(k)Capacità di comprendere le nozioni fondamentali della gestione di portafoglio, compresa la capacità di comprendere le implicazioni della diversificazione per quanto riguarda le singole alternative di investimento.

(l)Capacità di comprendere il concetto di investimento sostenibile e il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità del cliente."

ALLEGATO III

(1)Nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/97, la parte II è così modificata: la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)    conoscenza minima necessaria delle peculiarità, dei rischi e delle caratteristiche fondamentali dei prodotti di investimento assicurativi, compresi i premi netti e le condizioni contrattuali come pure, se del caso, i benefici garantiti e non garantiti, i rischi finanziari sostenuti dagli assicurati e le eventuali implicazioni fiscali generali per il cliente;";

(2)è inserita la lettera a bis) seguente:

"a bis)    conoscenza minima necessaria dei costi e degli oneri totali a carico del cliente per il tipo di prodotto di investimento assicurativo proposto o raccomandato e i costi associati alla prestazione di consulenza e di altri eventuali servizi collegati;";

(3)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    competenza finanziaria minima necessaria, tra cui:

i)    capacità di comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e il modo in cui incidono sul valore e sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;

ii)    capacità di comprendere l'effetto che gli sviluppi macroeconomici e gli eventi nazionali/regionali/mondiali producono sui mercati finanziari e sul valore degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;

iii)    capacità di comprendere la differenza tra i risultati passati e gli scenari futuri, e i limiti delle previsioni;

iv)    capacità di comprendere le strutture di mercato specifiche per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;

v)    capacità di comprendere i principi di valutazione per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;";

(4)sono inserite le lettere f bis) e f ter) seguenti:

"f bis)    conoscenza minima necessaria per valutare i dati d'interesse per i prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati ai clienti, come ad esempio documenti contenenti le informazioni chiave, prospetti, bilanci o dati finanziari;

f ter)    conoscenza minima necessaria delle implicazioni generali dei principali elementi del quadro normativo finanziario;";

(5)la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i)    conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti, inclusa la capacità di comprendere il modo in cui il tipo di prodotto di investimento assicurativo fornito dall'impresa può risultare inadatto al cliente alla luce della valutazione delle pertinenti informazioni da questi presentate a fronte dei cambiamenti intervenuti dopo che sono state raccolte;";

(6)    è inserita la lettera i bis) seguente:

"i bis)    capacità di comprendere il concetto di investimento sostenibile e il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità del cliente;";

(7)    la lettera l) è soppressa.