Bruxelles, 16.5.2023

COM(2023) 251 final

2023/0147(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) 1 tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, è stato firmato il 28 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 30 aprile 2008 per un periodo di sei anni 2 . Esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni 3 , salvo denuncia ad opera di una delle parti. Poiché nessuna delle parti ha notificato l'intenzione di denunciare l'APP, esso è ancor oggi in vigore. Il primo protocollo di attuazione dell'APP 4 è scaduto il 15 settembre 2012. Il secondo protocollo 5 è invece scaduto il 15 settembre 2015.

Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati (di seguito, "Kiribati") (di seguito, "nuovo protocollo") 6 .

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati 7 con Kiribati ai fini della conclusione, a nome dell'Unione, di un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il 18 dicembre 2022 i negoziatori hanno siglato il nuovo protocollo, che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 22, vale a dire la data della firma ad opera di entrambe le parti.

Con la presente proposta si intende chiedere l'autorizzazione del Consiglio alla conclusione del nuovo protocollo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Scopo del nuovo protocollo è concedere alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque di Kiribati conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Esso mira inoltre a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Kiribati, attuando in tal modo il quadro di partenariato dell'APP per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo consente alle navi dell'Unione di pescare tonnidi nelle acque di Kiribati sulla base delle possibilità di pesca seguenti:

   4 tonniere con reti a circuizione, con accesso alle acque di Kiribati per 160 giorni all'anno;

   eventuali giorni aggiuntivi all'anno, messi a disposizione delle navi dell'Unione, su richiesta.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della WCPFC. La conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori (compresi i tonnidi tropicali) nell'Oceano Pacifico centrooccidentale rientrano nell'ambito di competenza della WCPFC, il cui obiettivo è garantire, attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'oceano, conformemente alla convenzione e all'accordo UNCLOS del 1982. Al fine di conservare e gestire gli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centro-occidentale, i membri della WCPFC adottano misure di conservazione e di gestione (CMM) volte ad assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione e a promuovere l'obiettivo del loro sfruttamento ottimale. Le CMM sono vincolanti per tutti i membri della WCPFC, le parti non contraenti cooperanti e i territori partecipanti alla WCPFC. Le decisioni della WCPFC sono generalmente adottate per consenso. In quanto membro della WCPFC, l'Unione è vincolata dalle CMM adottate da quest'ultima.

In particolare, per il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nell'Oceano Pacifico centro-occidentale, la WCPFC ha adottato la CMM 2021-01 relativa all'assegnazione del totale ammissibile di catture o del livello totale dello sforzo di pesca per ciascun membro della WCPFC e per ciascuna attività di pesca (reti a circuizione, palangari, lenze e canne e altri tipi di pesca commerciale), oltre a misure tecniche volte a garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di tonnidi tropicali.

Il comitato tecnico e di conformità funge da comitato di "esecuzione" della WCPFC. Ogni anno esso verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei membri e monitora l'attuazione di tali misure da parte dei singoli paesi.

Il nuovo protocollo, inoltre, consentirà all'Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per la promozione di uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati e di sostenere gli sforzi del paese volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione del nuovo protocollo di attuazione dell'APP si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva per notificare a Kiribati il completamento del processo di ratifica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. È inoltre conforme all'articolo 32 di tale regolamento relativamente al sostegno finanziario ai paesi terzi.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione ex post 9 del protocollo per il periodo 2012-2015 effettuata prima della negoziazione del nuovo protocollo ha portato alla conclusione che sarebbe stato utile concludere un nuovo protocollo con Kiribati. La valutazione ex ante ha concluso, in particolare, che il proseguimento dell'APP sarebbe stato nell'interesse di entrambe le parti, con un chiaro valore aggiunto dell'intervento dell'UE a sostegno della sua strategia incentrata sulla promozione di pratiche di pesca responsabili e sulla lotta contro la pesca INN nella regione del Pacifico.

   Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore e le organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e ai rappresentanti della società civile di Kiribati. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Le consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe stato utile concludere un nuovo protocollo con Kiribati.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Diritti fondamentali

Il nuovo protocollo include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou 10 o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione, pari a 760 000 EUR, si basa su:

a)    un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 360 000 EUR per la durata del nuovo protocollo;

b)    un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca di Kiribati per un importo annuo pari a 400 000 EUR per la durata del protocollo.

Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica di Kiribati in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche marittime del paese per tutta la durata del nuovo protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 11 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'APP e nel nuovo protocollo.

2023/0147 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 12 ,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio, del [...] 13 , il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati (2023-2028) 14 (di seguito, il "protocollo") è stato firmato il [….], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)L'obiettivo del protocollo è attuare l'accordo di partenariato nel settore della pesca in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle zone di pesca all'interno delle acque di Kiribati e consentire all'Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, della politica della pesca, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3)Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.

(4)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione.

(5)L'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca istituisce la commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. A norma degli articoli 8 e 18 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.

(6)È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.

(7)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 e ha espresso un parere il [inserire la data],

(8)La presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) (di seguito, il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 3

Fatto salvo l'allegato II, la Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1Obiettivi generali

1.4.2Obiettivi specifici

1.4.3Risultati e incidenza previsti

1.4.4Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.2.Settore/settori interessati 

08 – Agricoltura e politica marittima

08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 16  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca consentirà di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e Kiribati. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca di Kiribati.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a ottimizzare la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano ventennale Kiribati Vision, per la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle licenze di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione, a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca, al valore aggiunto nell'Unione e alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del suo settore della pesca, in particolare quella artigianale. 

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È previsto che il nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di ridurre il più possibile il periodo di interruzione delle attività di pesca.

Il nuovo protocollo fornirà il quadro giuridico necessario per le attività di pesca della flotta dell'Unione nella zona di pesca di Kiribati e permetterà agli armatori dell'Unione di chiedere licenze per l'esercizio della pesca in tale zona. Rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e Kiribati al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà Kiribati nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore in linea con le norme dell'OIL.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo definisce inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e Kiribati.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sulla base dell'analisi del potenziale di cattura nella zona di pesca di Kiribati e delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili, le parti hanno fissato uno sforzo di pesca di riferimento pari a 160 giorni/anno, concedendo possibilità di pesca a quattro tonniere con reti a circuizione. Inoltre, se del caso, gli armatori possono acquistare giorni di pesca supplementari. Il sostegno settoriale tiene conto delle esigenze riguardanti il rafforzamento delle capacità dell'amministrazione responsabile della pesca di Kiribati e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca, tra cui in particolare la ricerca scientifica e le attività di controllo e monitoraggio delle attività alieutiche.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati a titolo di contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APP costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale di Kiribati. I fondi destinati al sostegno settoriale sono invece assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Proposta/iniziativa di durata limitata

·    Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2023 per un periodo di cinque anni, fino al 2028.

·    Incidenza finanziaria dal 2023 al 2028

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

·Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

·e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 17  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione delle Figi) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e Kiribati faranno il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apporteranno, se necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno settoriale.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, a eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle licenze di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati rientra tra le modalità di controllo. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in determinate circostanze.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che gli armatori dell'Unione non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca di Kiribati siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a monitorare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio sarà effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva sarà sospeso o il suo importo sarà eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione s'impegna a rinsaldare il dialogo politico e la concertazione su base regolare con Kiribati al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 6, paragrafi 8 e 9, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore siano versate su conti bancari intestati al Governo di Kiribati.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 18

di paesi EFTA 19

di paesi candidati 20

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

08.05.01

Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

x    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

DG: MARE

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 08.05.01

Impegni

(1a)

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Pagamenti

(2a)

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 21  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG MARE

Impegni

=1a+1b +3

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

 



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

•TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <….>
 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Pagamenti

=5+ 6

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

Pagamenti

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 22

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 23

- Accesso della flotta

0,360

0,360

0,360

0,360

0,360

0,360

1,800

- Settoriale

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

0,400

2,000

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

0,760

0,760

0,760

0,760

0,760

3,800

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 24

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 25  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 26

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  27

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso delle navi dell'Unione alle acque di Kiribati, trattamento delle licenze di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.

Personale esterno

Attuazione del protocollo: contatti con le autorità di Kiribati per l'accesso delle navi dell'Unione alle acque del paese, trattamento delle licenze di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni delle commissioni miste, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

x    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 28

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

x    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 29

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 3).
(2)     https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2007060&DocLanguage=it  
(3)    Articolo 11 dell'APP.
(4)    Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012 (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 8).
(5)    Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (GU L 300 del 30.10.2012, pag. 3).
(6)    Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (26.1.2015, 5059/15).
(7)    Tra il 2016 e il 2021 i negoziati hanno subito un rallentamento anche conseguentemente alla decisione 2016/C 144/05 della Commissione, del 21 aprile 2016, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 144 del 23.4.2016, pag. 4). L'iter negoziale è ripreso dopo la pubblicazione dell'"Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2016, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata" (2020/C 424/04) (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 29).
(8)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(9)    Affari marittimi e pesca: valutazione ex post dell'attuale protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati e valutazione ex ante comprendente un'analisi dell'impatto del futuro protocollo sulla sostenibilità. https://webgate.ec.testa.eu/publications/studiesdb/Consultation.action?studyProjectId=5911  
(10)    Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 - Protocolli - Atto finale - Dichiarazioni (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).
(11)    Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).
(12)    [Inserire il riferimento]
(13)    [Inserire il riferimento]
(14)    [Inserire il riferimento]
(15)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).
(16)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(17)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(18)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(19)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(20)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(23)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(24)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.
(25)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(26)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(27)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(28)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.
(29)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 16.5.2023

COM(2023) 251 final

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)


ALLEGATO I

PROTOCOLLO

relativo all'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028)

L'UNIONE EUROPEA, già Comunità europea, di seguito denominata "Unione",

e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, di seguito denominata "Kiribati",

di seguito denominate congiuntamente "parti",

CONSIDERANDO la stretta cooperazione tra le parti, in particolare nel quadro delle relazioni tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("Stati ACP") e l'Unione, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

IN QUANTO parti dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, di seguito denominato "accordo",

RICORDANDO le disposizioni dell'accordo,

RICORDANDO altresì il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire una gestione e una conservazione sostenibili delle risorse marine e a prestarsi a tal fine reciproca collaborazione,

RIAFFERMANDO l'obiettivo di garantire uno sfruttamento e una gestione comuno sostenibili degli stock ittici altamente migratori,

CONSIDERANDO che è importante promuovere la cooperazione internazionale nel settore della ricerca scientifica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni contenute all'articolo 2 dell'accordo.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(a)"zone di pesca": le zone all'interno delle acque di Kiribati definite al capo 1, sezione 2, dell'allegato;

(b)"catture": le specie acquatiche marine catturate da un attrezzo da pesca utilizzato da un peschereccio;

(c)"sbarco": lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;

(d)"delegazione": la delegazione dell'Unione per il Pacifico con sede a Suva, nelle Isole Figi;

(e)"grave controversia": disaccordo derivante dall'interpretazione del protocollo o che ne impedisca l'attuazione;

(f)"licenza di pesca": un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, con determinati attrezzi da pesca, all'interno delle zone di pesca e dei periodi specifici indicati conformemente alle condizioni di cui all'allegato;

(g)"pesca sostenibile": la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

(h)"nave dell'Unione": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;

(i)"operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione o vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(j)"protocollo": il presente protocollo di attuazione dell'accordo, compresi il relativo allegato e le relative appendici;

(k)"giorno di pesca": giorno civile, o frazione di giorno civile, in cui un peschereccio dell'Unione con rete a circuizione si trova nelle zone di pesca; in tale definizione non rientra il giorno civile, o la frazione di giorno civile, definito come "giorno senza pesca" ai sensi dei regolamenti nazionali di Kiribati sulle attività di pesca del 2014 (Purse Seine Vessel Day Scheme, regime di giorni di pesca per i pescherecci con reti a circuizione);

(l)"circostanze anomale": circostanze, diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti e tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque di Kiribati.

Articolo 2

Obiettivo e periodo di applicazione

1.Obiettivo del presente protocollo è attuare l'accordo, precisando in particolare le condizioni di accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca di Kiribati e le modalità di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.

2.Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma, conformemente all'articolo 22, salvo denuncia a norma dell'articolo 19.

Articolo 3

Nessi tra il protocollo e l'accordo

Le disposizioni del presente protocollo sono interpretate e applicate nel quadro dell'accordo e conformemente ad esso.

Articolo 4

Nessi tra il protocollo e altri accordi e strumenti giuridici

Le disposizioni del presente protocollo sono interpretate e applicate conformemente e compatibilmente:

(a)con le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) e di qualsiasi altra organizzazione subregionale o internazionale di cui le parti siano membri;

(b)con l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;

(c)con il codice di condotta per una pesca responsabile adottato nel 1995 in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

(d)con il piano d'azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(e)con gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito denominato "accordo di Cotonou"), o all'articolo equivalente dell'accordo tra l'Unione e gli Stati ACP che gli subentrerà.

Articolo 5

Possibilità di pesca

1.Kiribati rilascia licenze di pesca alle navi dell'Unione che praticano la pesca di tonnidi a norma dell'articolo 6 dell'accordo entro i limiti stabiliti dal piano di gestione dei tonnidi di Kiribati e dalle misure di conservazione e di gestione della WCPFC e tenendo conto delle risoluzioni della IATTC.

2.Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 sono fissate per quattro pescherecci con reti a circuizione, alle condizioni stabilite nell'allegato del presente protocollo.

3.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 6 e 8.

Articolo 6

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.Per il periodo indicato all'articolo 2 la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 7 dell'accordo è pari a tre milioni ottocentomila (3 800 000) EUR per l'intera durata del presente protocollo.

2.La contropartita finanziaria dell'Unione è suddivisa nel modo seguente:

(a)un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca pari a trecento sessantamila (360 000) EUR all'anno e

(b)un importo annuo specifico di quattrocentomila (400 000) EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e alla politica marittima di Kiribati.

3.Per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), Kiribati mette a disposizione delle navi dell'Unione almeno 160 giorni di pesca all'anno nelle zone di pesca. Ulteriori giorni di pesca possono essere messi a disposizione delle navi dell'Unione secondo le disposizioni specificate nell'allegato.

4.Gli operatori versano inoltre a Kiribati il canone annuo di accesso definito al capo II, sezione 6, dell'allegato, sulla base del numero di giorni di pesca concessi.

5.Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 5, 7 e 9 del presente protocollo e gli articoli 12 e 13 dell'accordo.

6.L'Unione paga l'importo stabilito al paragrafo 2, lettera a), entro e non oltre 90 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria.

7.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Kiribati.

8.La contropartita finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a), e i canoni annui di accesso degli operatori di cui al paragrafo 4 sono versati sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa.

9.La contropartita finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Bairiki, Tarawa ("sostegno settoriale alla pesca").

10.Le autorità di Kiribati confermano ogni anno i numeri di conto bancario alle autorità dell'Unione.

Articolo 7

Sostegno settoriale

1.La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è gestita dalle autorità di Kiribati per sostenere la gestione e lo sviluppo delle attività di pesca, compresi il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca ai fini della lotta contro la pesca INN, conformemente al piano ventennale Kiribati Vision, alla politica nazionale della pesca e ad altre politiche connesse che incidono su una pesca responsabile e sostenibile.

2.Entro 120 giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo, la commissione mista concorda:

(a)i programmi settoriali annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

(b)gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, al fine di promuovere, nel tempo, una pesca responsabile e sostenibile;

(c)le modalità di esecuzione e le procedure dettagliate, tra cui, se del caso, indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

3.L'importo specifico della contropartita finanziaria per il sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), è versato ogni anno in funzione dei progressi compiuti. Per il primo anno di applicazione del protocollo la contropartita finanziaria è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per gli anni di applicazione successivi, le quote della contropartita finanziaria sono versate in base ai risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale, secondo le modalità di esecuzione e le procedure di cui al paragrafo 2, lettera c). Il pagamento della contropartita finanziaria è effettuato entro 45 giorni dalla decisione della commissione mista sui risultati conseguiti.

4.Ogni anno Kiribati presenta alla commissione mista una relazione sulle azioni attuate e sui risultati conseguiti grazie al sostegno settoriale. Kiribati provvede inoltre a redigere un rapporto finale prima della scadenza del presente protocollo.

5.L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

(a)se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

(b)se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

6.Spetta alla commissione mista sorvegliare l'attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza tramite la commissione mista anche dopo la scadenza del presente protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica destinata al sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). I pagamenti relativi alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non possono tuttavia essere effettuati dopo un periodo di otto mesi dalla scadenza del presente protocollo.

7.Le parti si impegnano a garantire la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

Articolo 8

Adeguamento delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 possono essere modificate di comune accordo in sede di commissione mista qualora le raccomandazioni della WCPFC o della IATTC e delle organizzazioni regionali e subregionali confermino che tale adeguamento garantirà una gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è adeguata proporzionalmente di comune accordo e pro rata temporis.

Articolo 9

Condizioni che disciplinano le attività di pesca

1.Le navi dell'Unione possono pescare nelle zone di pesca solo se sono titolari di una licenza valida rilasciata dalle autorità di Kiribati nell'ambito del presente protocollo.

2.Le parti cooperano per monitorare congiuntamente l'utilizzo delle possibilità di pesca da parte delle navi dell'Unione attraverso controlli adeguati, tra cui ispezioni in mare e al momento dello sbarco, un monitoraggio a distanza e altri strumenti appropriati e un sistema elettronico di comunicazione.

3.Inoltre, in occasione della riunione annuale della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, le parti si scambiano informazioni sullo sforzo di pesca totale esercitato nelle acque di Kiribati nell'anno precedente, sulla base delle norme concordate nel quadro delle organizzazioni regionali e subregionali pertinenti. Se del caso, le parti adottano le misure necessarie per adeguare le possibilità di pesca concesse dal protocollo per l'anno successivo.

Articolo 10

Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile

1.Le parti promuovono una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini e una pesca responsabile nelle acque di Kiribati.

2.Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica a livello subregionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della WCPFC e della IATTC e di qualsiasi altra organizzazione subregionale o internazionale di cui sono membri.

3.A norma dell'articolo 4 dell'accordo e dell'articolo 8 del presente protocollo e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti possono adottare in sede di commissione mista, se del caso, misure relative alle attività delle navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca ai sensi del presente protocollo per garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati.

Articolo 11

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.La contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo può essere riesaminata o sospesa qualora circostanze anomale impediscano l'esercizio delle attività di pesca nelle zone di pesca, previa consultazione e accordo delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione che l'Unione abbia versato per intero qualunque importo dovuto al momento della sospensione.

2.Ai fini della sospensione del pagamento l'Unione è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno due mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione stessa.

3.Il pagamento della contropartita finanziaria riprende una volta che sia stato posto rimedio alla situazione con opportune misure correttive e previa consultazione e accordo delle parti che confermi che la situazione consente con ogni evidenza la ripresa delle normali attività di pesca.

Articolo 12

Sospensione e ripristino delle licenze di pesca

1.Kiribati si riserva il diritto di sospendere e revocare una licenza di pesca per una nave specifica di cui all'articolo 5 nel caso in cui:

(a)si accerti una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati da parte della nave; o

(b)l'armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a una violazione commessa dalla nave.

2.La licenza di pesca sospesa rimane tale a meno che non si ottemperi alla decisione giudiziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), e a condizione che le autorità di Kiribati accettino di ripristinarla per il restante periodo di validità.

Articolo 13

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1.L'applicazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora:

(a)l'Unione ometta di effettuare i pagamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo per motivi non contemplati all'articolo 7, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1;

(b)sorga una grave controversia tra le parti in merito all'interpretazione del presente accordo o che ne impedisca l'attuazione;

(c)nessuna delle navi dell'Unione chieda il rinnovo della licenza di pesca;

(d)    una delle parti non rispetti le disposizioni del presente protocollo;

(e)una delle parti constati una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani sanciti dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o inseriti nell'articolo equivalente dell'accordo tra l'Unione e gli Stati ACP che gli subentrerà.

2.La sospensione dell'applicazione del protocollo è notificata per iscritto alla controparte dalla parte interessata e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Le parti si consultano a decorrere dal momento della notifica al fine di pervenire entro tre mesi a una composizione amichevole della controversia. Una volta raggiunta un'intesa tra le parti o non appena ripristinata la situazione precedente agli eventi di cui al paragrafo 1, lettera a), il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1.Le attività di pesca delle navi dell'Unione operanti nelle zone di pesca nel quadro del presente protocollo sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili a Kiribati, salvo disposizione contraria dell'accordo, del presente protocollo, del relativo allegato e delle relative appendici.

2.L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte delle navi dell'Unione, delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di Kiribati, nonché l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente protocollo.

3.Gli operatori delle navi dell'Unione cooperano con le autorità di Kiribati responsabili delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

4.Le parti si notificano reciprocamente eventuali modifiche delle rispettive normative o politiche nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente protocollo.

5.Qualsiasi modifica sostanziale o nuova normativa in grado di incidere in modo significativo sulle attività delle navi dell'Unione si applica ad esse non prima del 60º giorno successivo alla data in cui l'Unione riceve da Kiribati la notifica della modifica.

Articolo 15

Non discriminazione e trasparenza

1.A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, le navi dell'Unione godono di condizioni tecniche di pesca non meno favorevoli di quelle applicate ad altre flotte straniere con le stesse caratteristiche e che praticano la pesca delle stesse specie.

2.Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni in sede di commissione mista su eventuali accordi che consentano a navi straniere di accedere alle zone di pesca, in particolare per quanto riguarda le condizioni tecniche applicabili alle navi straniere che operano nelle acque di Kiribati.

3.L'Unione si impegna a mettere a disposizione di Kiribati, su base trimestrale, dati aggregati sui quantitativi e sui luoghi di sbarco delle catture effettuate nelle zone di pesca.

Articolo 16

Protezione dei dati

1.Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nell'ambito del protocollo siano trattati nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati. Le parti provvedono affinché siano resi pubblici solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca, nel rispetto della legislazione nazionale applicabile e dei relativi protocolli di condivisione e protezione dei dati delle ORGP.

2.I dati sono trattati dalle autorità competenti esclusivamente ai fini dell'attuazione dell'accordo, in particolare per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca. La Commissione europea o lo Stato membro di bandiera, per l'Unione, e l'autorità competente incaricata, per Kiribati, sono le autorità responsabili del trattamento dei dati.

3.I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

4.Per quanto riguarda l'attuazione del presente protocollo, in particolare il trattamento delle domande di licenza di pesca, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca illegale, possono essere scambiati e successivamente trattati i dati seguenti:

(a)i dati identificativi e di contatto della nave;

(b)i dati relativi alle attività di una nave o alla nave stessa, alla sua posizione e ai suoi movimenti e alla sua attività di pesca o connessa alla pesca, raccolti mediante monitoraggio, ispezione o osservazione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e ai relativi protocolli di condivisione e protezione dei dati delle ORGP;

(c)i dati relativi all'armatore o agli armatori o al suo/loro rappresentante, quali nome, cittadinanza, recapiti professionali e conto bancario professionale,

(d)i dati relativi all'agente locale, quali nome, cittadinanza e recapiti professionali;

(e)i dati relativi ai comandanti e ai membri dell'equipaggio, quali nome, cittadinanza, funzione e, nel caso del comandante, recapiti;

(f)i dati relativi ai marinai imbarcati, quali nome, recapiti, formazione, certificato sanitario.

5.I dati personali richiesti e trasferiti a norma del presente protocollo devono essere esatti, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo.

6.Le parti si scambiano dati personali a norma dell'accordo solo per le finalità specifiche ivi stabilite.

7.I dati ricevuti non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con tali finalità.

8.I dati personali non sono conservati oltre il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati scambiati e per più di dieci anni, salvo se necessario per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

9.I dati personali sono trattati in modo da garantirne l'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

10.Ciascuna parte provvede affinché gli interessati siano informati delle modalità di trattamento dei loro dati personali, dei loro diritti e dei mezzi di ricorso a loro disposizione mediante avviso generale, ad esempio la pubblicazione del presente protocollo, o individuale, ad esempio le informative sulla privacy da fornire durante l'iter di domanda della licenza di pesca.

11.Gli interessati dispongono di diritti effettivi e tutelati ai sensi dei requisiti di legge applicabili nella giurisdizione di ciascuna autorità. Le autorità forniscono garanzie a protezione dei dati personali attraverso una combinazione di leggi, regolamenti, politiche e procedure interne. In particolare, qualsiasi reclamo nei confronti delle autorità delle parti in relazione al trattamento dei dati personali a norma del presente protocollo deve essere presentato al garante europeo della protezione dei dati, nel caso delle autorità dell'Unione, o a qualsiasi autorità competente pertinente, nel caso di Kiribati.

12.Le autorità della parte interessata non trasferiscono i dati condivisi a norma del presente protocollo a terzi in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera.

13.La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso adeguati.

Articolo 17

Esclusiva

1.A norma dell'articolo 6 dell'accordo le navi dell'Unione esercitano attività di pesca nella zona di pesca soltanto se sono in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente protocollo.

2.Le autorità di Kiribati rilasciano licenze di pesca alle navi dell'Unione esclusivamente nell'ambito del presente protocollo. Al di fuori di tale ambito è vietato rilasciare licenze alle suddette navi, in particolare sotto forma di licenze dirette.

Articolo 18

Clausola di revisione

In sede di commissione mista le parti possono riesaminare le disposizioni del protocollo, compresi l'allegato e le appendici, e se necessario apportare modifiche per quanto riguarda:

(a)l'adeguamento delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria corrispondente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), in linea con l'articolo 8;

(b)le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria corrispondente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);

(c)le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca.

Articolo 19

Denuncia

1.Il presente protocollo può essere denunciato da una delle parti in caso di circostanze anomale, quali il depauperamento degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito denominata "pesca INN").

2.In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto alla controparte la propria intenzione di denunciarlo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui alla frase precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

3.Il versamento della contropartita finanziaria prevista all'articolo 6 del presente protocollo per l'anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 20

Scambi elettronici di dati

1.Kiribati e l'Unione incoraggiano lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti relativi all'attuazione del presente protocollo.

2.I documenti in formato elettronico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti a quelli in versione cartacea.

3.Le parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico che impedisca tali scambi. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione del presente protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

Articolo 21

Obblighi in caso di scadenza o denuncia del presente protocollo

1.Dopo la scadenza del presente protocollo o la sua denuncia conformemente all'articolo 19 o all'articolo 12 dell'accordo, gli armatori delle navi dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo o del presente protocollo o della legislazione di Kiribati avvenute anteriormente a detta scadenza o denuncia, nonché dei canoni di licenza o di altri importi dovuti non pagati al momento della scadenza o della denuncia.

2.Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), conformemente all'articolo 7 e alle modalità di esecuzione del sostegno settoriale.

Articolo 22

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente protocollo, compresi l'allegato e le appendici, entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.



ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, DALL'ALTRO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1

Designazione dell'autorità competente

1.Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o a Kiribati in relazione a un'autorità competente designa:

(a)per l'Unione europea (di seguito denominata "Unione"): la Commissione europea;

(b)per Kiribati: il ministero della Pesca e dello sviluppo delle risorse marine.

2.Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le parti si scambiano tutti i recapiti necessari per l'attuazione del presente protocollo e comunicano tra loro quando opportuno.

Sezione 2

Zone di pesca

1.Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca rilasciata da Kiribati nell'ambito del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca di Kiribati, vale a dire nelle acque di Kiribati conformemente alla legislazione del paese, ad eccezione delle acque territoriali e delle zone protette e vietate.

2.Le coordinate delle acque di Kiribati e delle zone protette o vietate sono comunicate da Kiribati all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo.

3.Kiribati comunica all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone in linea con le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.

Sezione 3

Zone di gestione della pesca

1.Nell'ambito del suo approccio di gestione per zona e conformemente al suo regolamento nazionale sulla pesca (Purse Seine Vessel Day Scheme, regime di giorni di pesca per i pescherecci con reti a circuizione) del 2014, Kiribati ha suddiviso le sue zone di pesca in tre zone di gestione: zona di Gilbert, zona di Phoenix e zona di Line.

2.Le coordinate delle zone di gestione della pesca sono comunicate da Kiribati all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del protocollo.

3.Kiribati comunica all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone di gestione della pesca in linea con le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.

4.L'armatore è tenuto a versare, oltre all'anticipo di cui al capo II, sezione 6, i seguenti canoni supplementari per giorno di pesca secondo la procedura descritta al capo II, sezione 7:

(a)se un giorno di pesca si svolge nella zona di Line, nessun canone supplementare;

(b)    se un giorno di pesca si svolge nella zona di Phoenix, un canone supplementare pari a mille (1 000) USD;

(c)    se un giorno di pesca si svolge nella zona di Gilbert, un canone supplementare pari a mille (1 000) USD.

Sezione 4

Agente della nave

Tutte le navi dell'Unione che presentano una domanda di licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente (società o singolo) residente a Kiribati, debitamente notificato all'autorità competente del paese.

Sezione 5

Navi dell'Unione ammissibili

Affinché una nave dell'Unione sia idonea a ottenere una licenza di pesca, l'armatore, il comandante e la nave stessa non devono essere oggetto di un divieto di pesca nelle acque di Kiribati. Essi devono essere in regola con la legislazione di Kiribati e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Devono inoltre rispettare la normativa dell'Unione pertinente in materia di licenze di pesca, figurare nel registro dei pescherecci della WCPFC, essere tra le parti dell'accordo di Nauru e risultare nel registro "Good standing" dell'FFA e non comparire in nessun elenco delle navi INN gestito dalle ORGP.

CAPO II — GESTIONE DELLE LICENZE DI PESCA

Sezione 1

Registrazione

1.Le attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca sono subordinate al rilascio di un numero di registrazione da parte delle autorità competenti di Kiribati.

2.Le domande di registrazione sono presentate utilizzando il modulo ad hoc predisposto dalle autorità competenti di Kiribati, conformemente all'appendice 1.

3.La registrazione è subordinata al pagamento di 3 000 USD all'anno per nave a titolo di tassa di registrazione da versare sul conto n. 3 del governo di Kiribati, al netto di eventuali detrazioni.

Sezione 2

Periodo di validità della licenza di pesca

1.La licenza di pesca è valida per una "campagna di pesca annuale".

2.Tale campagna di pesca annuale corrisponde:

(a)    nel corso del primo anno di applicazione provvisoria del protocollo, al periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;

(b)    in seguito, a ogni anno civile completo;

(c)    nel corso dell'anno di scadenza del protocollo, al periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo.

3.Le licenze sono rinnovabili, fatta salva la validità del protocollo.

4.Per la prima e l'ultima campagna annuale di pesca, il pagamento dovuto dagli armatori ai sensi della sezione 6, punto 2, dovrebbe essere calcolato pro rata temporis.

Sezione 3

Domanda di licenza di pesca

1.Possono ottenere una licenza di pesca solo le navi dell'Unione idonee, quali definite al capo I, sezione 5, del presente allegato.

2.L'autorità competente dell'Unione trasmette per via elettronica all'autorità competente di Kiribati, con copia alla delegazione, una domanda di licenza di pesca conformemente all'appendice 1 per ogni nave che intende esercitare attività di pesca nell'ambito del protocollo, almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di validità annuale della licenza di pesca di cui alla sezione 2 del presente capo.

3.Se la domanda di licenza di pesca non è stata presentata prima dell'inizio del periodo di validità annuale, l'armatore ha ancora la possibilità di presentarla al più tardi 20 giorni lavorativi prima della data d'inizio dell'attività di pesca richiesta. In tal caso, la licenza di pesca è valida solo fino alla fine del periodo annuale durante il quale è stata richiesta. L'armatore versa il canone di accesso dovuto per l'intero periodo di validità della licenza di pesca.

4.Per ciascuna prima domanda di licenza di pesca o a seguito di un'importante modifica tecnica apportata alla nave interessata, la domanda è presentata per email dall'Unione all'autorità competente di Kiribati utilizzando il modulo di cui all'appendice 1 ed è corredata dei documenti seguenti:

(a)prova di pagamento del canone di accesso per il periodo di validità della licenza di pesca;

(b)fotografie digitali a colori recenti (non oltre 12 mesi) con timbro a data, risoluzione di 72 dpi, 1400×1050 pic. e vista laterale dello scafo ove sia visibile il nome della nave in caratteri latini di base ISO;

(c)copia del certificato di sicurezza per le dotazioni della nave;

(d)copia del certificato di immatricolazione della nave;

(e)copia del certificato attestante i controlli di igienizzazione della nave;

(f)copia del certificato di iscrizione nel registro "Good standing" FFA;

(g)piano di stivaggio;

(h)copia del certificato di assicurazione in lingua inglese, valido per l'intera durata della licenza di pesca;

(i)canone per l'osservatore pari a 3 000 USD per nave all'anno.

5.Per il rinnovo della licenza di pesca di una nave le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone di accesso, dal certificato di iscrizione nel registro "Good standing" dell'FFA in corso di validità e dalle copie di ogni rinnovo dei certificati di cui alle lettere c), d), e) e h).

6.Il canone è versato sul conto bancario n. 3 del governo di Kiribati. I costi inerenti ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

7.Le autorità di Kiribati confermano ogni anno le coordinate bancarie alle autorità dell'Unione.

8.I pagamenti includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.Se una domanda risulta incompleta oppure non soddisfa le condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 di cui sopra, le autorità di Kiribati comunicano all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda in formato elettronico, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui ai suddetti punti.

Sezione 4

Rilascio della licenza di pesca

1.Kiribati rilascia la licenza di pesca entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa per email, previa conferma di ricevuto pagamento.

2.L'autorità competente di Kiribati trasmette senza indugio, per via elettronica, la licenza di pesca all'armatore o all'agente della nave e all'autorità competente dell'Unione, con copia alla delegazione. Contestualmente, all'armatore è trasmessa una licenza di pesca in formato cartaceo.

3.Al momento del rilascio della licenza, l'autorità competente di Kiribati inserisce la nave in un elenco di navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle sue zone di pesca. Tale elenco è messo a disposizione di tutti gli organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza pertinenti di Kiribati e all'autorità competente dell'UE, con copia alla delegazione.

4.La licenza di pesca in formato elettronico è sostituita appena possibile da una versione cartacea.

5.La licenza di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile tranne in caso di circostanze anomale, come indicato alla sezione 5.

6.La licenza di pesca (in formato elettronico o cartaceo, se disponibile) deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

Sezione 5

Circostanze anomale

1.In caso di circostanze anomale accertate e su richiesta dell'Unione, la licenza di pesca della nave può essere revocata per il restante periodo di validità. L'armatore o l'agente della nave consegna la licenza di pesca all'autorità competente di Kiribati e informa l'autorità dell'Unione e la delegazione.

2.Una nuova licenza di pesca è rilasciata a una nave con caratteristiche simili conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 4, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per la domanda di cui alla sezione 3, senza obbligo di versare un nuovo anticipo.

3.La nuova licenza di pesca diventa effettiva il giorno in cui l'autorità competente di Kiribati riceve la licenza di pesca del peschereccio coinvolto in circostanze anomale. La licenza restituita è considerata annullata. L'autorità competente di Kiribati informa l'autorità dell'Unione e la delegazione del rilascio della nuova licenza di pesca.

Sezione 6

Condizioni relative alla licenza di pesca - canoni e anticipi

1.Kiribati concede alle navi dell'Unione l'accesso alle tre zone di gestione in cui ha suddiviso le sue zone di pesca conformemente alla sezione 3.

2.La licenza di pesca è rilasciata previo versamento, sul conto n. 3 del governo di Kiribati, di un anticipo di settecentoventimila (720 000) USD per nave dell'Unione che conferisce al peschereccio il diritto di pescare nelle zone di pesca per quaranta (40) giorni. Per la prima e l'ultima campagna di pesca annuale nell'ambito del presente protocollo quali definiti alla sezione 2, punto 2, lettere a) e c), l'anticipo è versato pro rata temporis.

3.L'anticipo di cui al punto 2 comprende i fattori di adeguamento della lunghezza previsti dal regime dei giorni di pesca applicabili a tutte le navi operanti nelle zone di pesca, conformemente al regolamento nazionale (Purse Seine Vessel Days Scheme) del 2014.

4.Gli operatori delle navi dell'Unione possono suddividersi tra loro, a loro discrezione, i giorni di pesca acquistati. In tal caso, essi comunicano immediatamente alle autorità di Kiribati e dell'Unione il numero di giorni di pesca da ripartire tra le navi interessate.

5.Gli operatori possono acquistare, se disponibili, giorni di pesca supplementari rispetto a quelli acquistati a norma del punto 2 su richiesta dell'autorità competente dell'Unione alle autorità di Kiribati. Le autorità di Kiribati comunicano all'autorità competente dell'Unione il numero concordato e il prezzo di tali giorni di pesca supplementari.

Sezione 7

Computo finale dei canoni

1.Il 1º novembre di ogni anno l'autorità competente di Kiribati redige un computo finale dei canoni dovuti per le attività di pesca delle navi dell'Unione dal 1º gennaio al 31 ottobre dell'anno civile, sulla base delle zone di gestione della pesca in cui le navi dell'Unione hanno operato, definite al capo 1, sezione 3.

2.Il 1º marzo di ogni anno l'autorità competente di Kiribati redige un computo finale dei canoni dovuti per le attività di pesca delle navi dell'Unione dal 1º novembre al 31 dicembre dell'anno civile precedente, sulla base delle zone di gestione della pesca in cui le navi dell'Unione hanno operato, quali definite al capo 1, sezione 3.

3.L'autorità competente dell'Unione trasmette entrambi i computi finali contemporaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati di bandiera interessati.

4.Gli armatori possono contestare il computo finale dei canoni dinanzi alle autorità del loro Stato membro entro 15 giorni di calendario dal ricevimento. In assenza di obiezioni, il computo finale dei canoni si considera accettato dagli armatori.

5.Previo accordo di entrambe le parti sul computo finale dei canoni, l'autorità competente di Kiribati emette una fattura per i canoni da versare. Le navi dell'Unione versano l'importo dovuto al governo di Kiribati entro trenta giorni di calendario (conto n. 3 del governo di Kiribati).

6.Le parti si adoperano per risolvere eventuali controversie entro 30 giorni di calendario dal ricevimento del computo finale dei canoni.

7.Se la controversia tra gli armatori e l'autorità competente di Kiribati persiste, quest'ultima, o l'autorità competente dell'Unione, può chiedere la convocazione di una riunione speciale della commissione mista, come previsto all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo. La commissione mista adotta, di comune accordo, una decisione definitiva sul computo finale dei canoni. Le eventuali somme supplementari dovute sono versate dagli armatori alle autorità competenti di Kiribati entro un mese dalla data della riunione della commissione mista, conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, del protocollo, al netto di eventuali detrazioni.

CAPO III - MISURE TECNICHE

Sezione 1

Misure relative ai FAD

La pesca praticata utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce ("FAD") e la detenzione delle catture di tonnidi rispettano le misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e delle modalità di attuazione pertinenti dell'accordo di Nauru.

Sezione 2

Specie vietate

Durante il periodo di validità del presente protocollo sono vietati, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, la pesca o la detenzione a bordo, la vendita, il trasbordo o lo sbarco di una delle specie seguenti:

(a)elasmobranchi (squali e razze) di qualsiasi specie;

(b)mammiferi marini di qualsiasi specie;

(c)rettili di qualsiasi specie;

(d)uccelli di qualsiasi specie.

Sezione 3

Specie non bersaglio

1.Gli operatori delle navi dell'Unione garantiscono che la pesca sia praticata in modo da ridurre al minimo l'impatto sulle specie non bersaglio e sulle specie che costituiscono catture accessorie.

2.Gli operatori delle navi dell'Unione fanno sì che le specie protette, compresi i delfini, le tartarughe, gli squali e gli uccelli marini, siano rilasciate in modo da garantire loro le maggiori possibilità di sopravvivenza in linea con gli orientamenti della WCPFC applicabili.

CAPO IV - MONITORAGGIO

Sezione 1

Registrazione e dichiarazione delle catture

1.Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nelle zone di pesca nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente di Kiribati secondo le modalità specificate di seguito, fino a quando entrambe le parti non abbiano provveduto a dotarsi di un sistema elettronico di dichiarazione delle catture (di seguito, "ERS").

2.Durante la permanenza nelle acque di Kiribati, gli operatori aggiornano quotidianamente, in inglese, un registro di cattura, comprendente anche le catture accessorie, e di pesca utilizzando il giornale di bordo elettronico PNA iFIMS (sistema di gestione delle informazioni sulla pesca previsto dalle parti dell'accordo di Nauru, PNA) dopo ogni operazione di pesca e trasmettono tali informazioni per via elettronica tramite il PNA FIMS al ministero della Pesca e dello sviluppo delle risorse marine, al termine di ogni cala.

3.Le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca compilano il giornale di pesca regionale SPC/FFA per i pescherecci con reti a circuizione disponibile sul sito della Comunità del Pacifico (SPC), per ogni giorno di presenza in tali zone. Il modulo deve essere compilato anche in assenza di catture o se la nave è solo in transito. Il modulo deve essere compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante.

4.Durante la permanenza nelle zone di pesca, le navi dell'Unione trasmettono all'autorità competente di Kiribati, ogni mercoledì, una sintesi del giornale di pesca di cui al punto 2, inviando per email il modello n. 1 dell'appendice 2, ai contatti ivi indicati.

5.Per quanto riguarda la presentazione dei fogli dei giornali di pesca di cui al punto 2, le navi dell'Unione sono tenute:

(a)nel caso in cui facciano scalo in un porto d'entrata di Kiribati, a consegnare il modulo compilato alla rispettiva autorità di Kiribati entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima di tale termine. L'autorità di Kiribati rilascia una ricevuta scritta;

(b)in caso di uscita dalle zone di pesca senza passare preliminarmente per un porto di entrata di Kiribati, a trasmettere le copie dei fogli del giornale di bordo entro quindici (15) giorni lavorativi dall'uscita dalle zone di pesca, inviando un'email all'indirizzo dell'autorità competente di Kiribati.

6.L'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro sette (7) giorni lavorativi dal primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca.

7.Copie dei suddetti fogli del giornale di pesca devono essere inviate contestualmente a istituti scientifici quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

8.La dicitura "Zone di pesca di Kiribati" deve essere inserita nei suddetti fogli del giornale di bordo per i periodi nel corso dei quali la nave si trova nelle zone di pesca.

9.Le parti s'impegnano a implementare un sistema ERS in relazione alle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca, sulla base di un accordo comune riguardante una serie di orientamenti per la gestione e l'implementazione di un sistema ERS.

10.Una volta implementato, il sistema elettronico di dichiarazione delle catture sostituirà completamente le disposizioni in materia di registrazione di cui ai punti da 2 a 4, salvo nell'eventualità di problemi tecnici o di malfunzionamento, nel qual caso le dichiarazioni delle catture vengono effettuate in conformità dei punti da 2 a 4.

11.Le parti si scambiano i dati relativi al livello delle catture effettuate dalle navi dell'Unione nell'anno civile precedente sulla base delle dichiarazioni delle catture e di altre fonti pertinenti, ad esempio i rapporti di osservazione.

Sezione 2

Gestione e monitoraggio dello sforzo

1.Entrambe le parti monitorano attentamente e regolarmente l'utilizzo dei giorni di pesca da parte delle navi dell'Unione nelle zone di pesca. Esse si adoperano per garantire che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi dell'Unione nelle zone di pesca non sia superato.

2.Gli armatori sono tenuti a inserire giorni senza pesca utilizzando l'iFIMS. Se l'operatore della nave non carica i dati pertinenti del giornale di bordo elettronico nell'iFIMS, la domanda di giorni senza pesca non è trattata. Kiribati tratta le domande di giorni senza pesca in modo tempestivo conformemente alle procedure del regime di giorni di pesca per i pescherecci con reti a circuizione previsto dalle parti dell'accordo di Nauru.

3.Gli armatori che non concordano con la decisione adottata dall'autorità competente di Kiribati in merito alle loro domande di giorni senza pesca ne informano l'autorità competente dell'Unione. L'Unione contatta immediatamente l'autorità competente di Kiribati. È compiuto ogni ragionevole sforzo per risolvere rapidamente eventuali divergenze.

4.Una volta raggiunto l'80 % di utilizzo da parte delle navi dell'Unione dei giorni di pesca ad esse assegnati, Kiribati informa settimanalmente l'autorità competente dell'Unione, gli Stati di bandiera e gli armatori in merito all'utilizzo dei restanti giorni di pesca dell'Unione al fine di garantire un attento monitoraggio.

Sezione 3

Comunicazioni riguardanti l'entrata e l'uscita dalle acque di Kiribati

1.Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente capo, le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano all'autorità competente di Kiribati, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalle acque di Kiribati. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il formato che figura all'appendice 2, inviando per email i modelli nn. 2 e 3 ai contatti ivi indicati.

2.Le navi dell'Unione sorprese a praticare attività di pesca senza aver proceduto alla notifica preventiva di entrata di cui al punto 1 della presente sezione sono considerate sprovviste di licenza di pesca. In tal caso si applicano le sanzioni indicate al capo VI.

Sezione 4

Sbarco

1.Per le attività di sbarco a Kiribati sono designati i porti di Tarawa e Kiritimati.

2.Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca di Kiribati che intendono sbarcare le loro catture nei porti designati di Kiribati notificano tale intenzione alle autorità del paese mediante il rapporto che figura all'appendice 2, modello n. 4, inviandolo per email ai contatti ivi indicati con almeno 72 ore di anticipo.

3.Le navi dell'Unione devono trasmettere la dichiarazione di sbarco all'autorità competente di Kiribati e allo Stato membro di bandiera, inviando per email il rapporto che figura all'appendice 2, modello n. 5, entro 48 ore dal completamento dello sbarco o in ogni caso prima che la nave lasci il porto, se ciò avviene prima.

4.Le navi dell'Unione devono trasmettere per email il rapporto conclusivo di cui all'appendice 2, modello n. 6, entro 24 ore dal completamento della bordata con sbarco delle catture in altri porti di pesca al di fuori di Kiribati.

Sezione 5

Trasbordo

1.Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca di Kiribati che intendono trasbordare catture nelle zone di pesca effettuano tale operazione unicamente nei porti designati di Kiribati, come indicato al capo IV, sezione 3, punto 1. Il trasbordo in mare al di fuori dei porti è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione di Kiribati.

2.Le navi dell'Unione notificano la suddetta intenzione alle autorità di Kiribati mediante il rapporto di cui all'appendice 2, modello n. 4, inviandolo per email ai contatti ivi indicati con almeno 72 ore di anticipo.

3.Le navi dell'Unione trasmettono alle autorità competenti di Kiribati il rapporto sull'attività di trasbordo entro 48 ore dal suo completamento o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima, inviando per email il rapporto di cui all'appendice 2, modello n. 5.

Sezione 6

Partenza dal porto

Le navi dell'Unione notificano alle autorità competenti di Kiribati la loro intenzione di lasciare il porto inviando per email il rapporto di cui all'appendice 2, modello n. 7, ai contatti ivi indicati con almeno 24 ore di anticipo.

Sezione 7

Sistema di controllo via satellite (VMS)

Fatti salvi la competenza dello Stato membro di bandiera e gli obblighi delle navi dell'Unione nei confronti del rispettivo Stato membro di bandiera, ogni nave dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite ("VMS") della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca.

Sezione 8

Osservatori

1.Le navi dell'Unione titolari di una licenza di pesca di Kiribati nel periodo in cui operano nelle zone di pesca formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e alla legislazione pertinente di Kiribati.

2.Le navi dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.

3.Le parti si adoperano per imbarcare a bordo un osservatore di Kiribati.

CAPO V - CONTROLLO

1.Le navi dell'Unione rispettano le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale di Kiribati in relazione alle attività di pesca e le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.

2.Procedure di controllo

(a)I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca di Kiribati collaborano con qualsiasi funzionario del paese, autorizzato e debitamente identificato, incaricato dell'ispezione e del controllo di tali attività.

(b)Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale di Kiribati, l'imbarco deve avvenire in modo che la piattaforma di ispezione e gli ispettori possano essere identificati come funzionari autorizzati di Kiribati.

(c)Kiribati mette a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno:

i.i nomi delle navi pattuglia;

ii.informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

iii.la fotografia delle navi pattuglia.

(d)Su richiesta dell'Unione, Kiribati può autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività delle navi dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante le ispezioni a terra.

(e)Una volta completata l'ispezione e dopo la firma da parte dell'ispettore del rapporto d'ispezione, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante, che può firmarlo e apporvi eventuali osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave prima che l'ispettore lasci la nave ed è trasmessa allo Stato di bandiera.

(f)La presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

3.Gli operatori delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di Kiribati consentono ai funzionari autorizzati di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

4.In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'autorità di Kiribati si riserva il diritto di sospendere la licenza di pesca della nave in contravvenzione sino a espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla legislazione vigente di Kiribati. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione ne sono immediatamente informati.

CAPO VI - ESECUZIONE

1.Sanzioni

(a)La mancata ottemperanza di una delle disposizioni dei capi che precedono, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti o del diritto nazionale di Kiribati è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale di Kiribati.

(b)Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione vengono immediatamente e pienamente informati delle eventuali sanzioni e di tutte le circostanze attinenti.

(c)Se una sanzione comporta la sospensione o la revoca di una licenza di pesca nel periodo di validità residuo della licenza, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra licenza di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave appartenente a un altro armatore.

2.Fermo e sequestro di pescherecci

(a)Kiribati informa immediatamente l'Unione e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di una licenza di pesca in virtù dell'accordo.

(b)Kiribati trasmette all'Unione e allo Stato membro di bandiera, entro dodici (12) ore, una copia del rapporto d'ispezione, che precisa le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro.

3.Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

(a)Pur rispettando i termini e le procedure giudiziarie previsti dal diritto nazionale di Kiribati riguardo al fermo e/o al sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni si tiene una riunione di consultazione tra i rappresentanti dell'Unione e di Kiribati alla quale partecipa eventualmente anche un rappresentante dello Stato membro di bandiera interessato.

(b)Nel corso di tale riunione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. L'armatore, o il suo agente, è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

4.Revoca del fermo e/o dissequestro

(a)In caso di presunta infrazione si cerca di pervenire a una conciliazione. Questa procedura è conclusa entro tre (3) giorni lavorativi dal fermo e/o sequestro, conformemente alla legislazione nazionale di Kiribati.

(b)In caso di composizione amichevole la sanzione da pagare è determinata facendo riferimento alla legislazione nazionale di Kiribati. Se non è possibile giungere a una conciliazione, il procedimento giudiziario segue il suo corso.

(c)Il fermo della nave è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena gli obblighi previsti dalla composizione amichevole sono stati soddisfatti e la cauzione è stata pagata.

5.L'autorità dell'Unione e la delegazione sono tenute al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

CAPO VII - COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA PESCA INN

1.Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza di qualsiasi altra nave nelle acque di Kiribati.

2.Il comandante di una nave dell'Unione che nota una nave dedita ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN raccoglie il maggior numero possibile di informazioni sulla nave e sulla sua attività al momento dell'avvistamento. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'autorità competente di Kiribati con copia al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera.

3.L'autorità competente di Kiribati presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a navi dedite ad attività che potrebbero costituire attività di pesca INN nelle acque di Kiribati.

CAPO VIII - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

1.È vietato scaricare, smaltire o abbandonare attrezzi da pesca e/o rifiuti non biodegradabili (compresi metalli, plastica e parti di attrezzi da pesca) dalla nave.

2.Onde fugare dubbi, l'utilizzo di un dispositivo di concentrazione del pesce (FAD) derivante non è considerato abbandono di attrezzi da pesca.

3.È vietato scaricare, smaltire, gettare in mare o sbarazzarsi in altro modo di rifiuti o sostanze inquinanti da una nave quali definiti dalla legge sull'ambiente del 1999 (modificata nel 2007) in tutte le acque di Kiribati, ad eccezione dei casi previsti dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL e relativi protocolli).

4.Qualora il rifornimento o qualsiasi altro trasferimento di prodotto incluso nel codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni Unite (IMDG) avvenga nelle acque di Kiribati, le navi dell'Unione segnalano tale attività alle autorità di Kiribati mediante i rapporti di cui all'appendice 2, modelli nn. 8 e 9, inviandoli per email ai contatti ivi indicati.

5.Le navi dell'Unione notificano alle autorità competenti di Kiribati, con almeno 12 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare in una zona chiusa o protetta e immediatamente dopo aver lasciato tale zona. Tali comunicazioni sono effettuate nel formato che figura all'appendice 2, modello n. 10, inviando un'email ai contatti ivi indicati.

CAPO IX - IMBARCO DI MARITTIMI

1.Ogni peschereccio dell'Unione operante nell'ambito dell'accordo impiega almeno tre marittimi di Kiribati come membri dell'equipaggio. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare altri marittimi di Kiribati.

2.L'armatore che non è in grado di assumere marittimi di Kiribati a bordo delle sue navi titolari di licenza ai sensi del punto 1 versa 600 USD al mese per ciascun marittimo a titolo di compensazione. Il pagamento è effettuato annualmente dagli armatori sul conto n. 4 del governo di Kiribati.

3.Gli armatori sono liberi di scegliere i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli figuranti in un elenco presentato dal ministero della Pesca di Kiribati.

4.L'armatore, o il suo agente, comunica al ministero della Pesca di Kiribati i nomi dei marittimi di Kiribati imbarcati sulla nave in questione, specificandone il ruolo all'interno dell'equipaggio.

5.La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell'Unione. Si tratta in particolare della libertà di associazione, del riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e dell'eliminazione delle discriminazioni in materia occupazionale e professionale.

6.I contratti di lavoro dei marittimi di Kiribati, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra l'agente/gli agenti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti, di concerto con il ministero della Pesca di Kiribati. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione sulla vita e un'assicurazione malattia e infortuni.

7.Il salario dei marittimi di Kiribati è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i loro agenti e il ministero della Pesca di Kiribati. Le condizioni retributive dei marittimi di Kiribati non possono comunque essere inferiori a quelle applicate agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

8.I marittimi ingaggiati dalle navi dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPO X - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

1.L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.

2.Ai fini della tutela di Kiribati e dei suoi cittadini e residenti, l'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalle autorità di Kiribati per le zone di pesca, comprese le zone all'interno di lagune e atolli, il mare territoriale e le scogliere sommerse, in conformità del certificato di assicurazione di cui al capo II, sezione 3, punto 4, lettera h), del presente allegato.

3.Nel caso in cui una nave dell'Unione sia coinvolta in un incidente marittimo o in un inconveniente nelle acque di Kiribati che comporti danni di qualsivoglia natura all'ambiente, a persone o cose, la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità di Kiribati. Se la nave dell'Unione è responsabile dei danni sopra menzionati, la nave e l'operatore sono tenuti a pagare le relative spese.

Appendici

Appendice 1 - Modulo di registrazione di un peschereccio e di domanda di licenza di pesca

Appendice 2 - Modelli per la comunicazione di rapporti



Appendice 1

Modulo di registrazione di un peschereccio e di domanda di licenza di pesca

MODULO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL PESCHERECCIO

Repubblica di Kiribati

Modulo di domanda d'iscrizione nel registro dei pescherecci - Modulo di domanda di licenza di pesca

Oceanic Fisheries Division

Tel.: +686 21099

P.O. Box 64 Bairiki, Tarawa

Fax: +686 21120

Repubblica di Kiribati

Email: fleu@mfmrd.gov.ki  

Istruzioni

·Sottolineare il cognome.

·Per indirizzo si intende l'indirizzo postale completo.

·Contrassegnare chiaramente con una X se necessario, altrimenti scrivere chiaramente in stampatello.

·Utilizzare unità del sistema metrico: se si utilizzano altre unità, specificare quali.

·Accludere alla domanda una foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della vista laterale/aerea e posteriore.

C.A.: Direttore responsabile per la pesca; con la presente chiedo l'iscrizione di una nave nel registro nazionale dei pescherecci/il rilascio di una licenza di pesca (cancellare la dicitura non pertinente).

1. INFORMAZIONI GENERALI

Nome della nave

___________________

Data della domanda

___________________

Paese di immatricolazione

___________________

N. IMO

___________________

Numero di immatricolazione

___________________

Identificativo della nave FFA

___________________

Indicativo internazionale di chiamata

___________________

N. ALC (IMN)

___________________

Bandiera

___________________

Periodo di validità della licenza di pesca

___________________

2. TIPO DI NAVE

Peschereccio con rete a circuizione (pesca individuale)

___________________

Peschereccio d'appoggio con rete a circuizione

___________________

Peschereccio con rete a circuizione (pesca di gruppo)

___________________

Nave frigorifera

___________________

Peschereccio con palangaro

___________________

Nave di rifornimento/nave cisterna

___________________

Peschereccio con lenze e canne

___________________

Nave da ricerca

___________________

Se di altro tipo, specificare

______________________________________________________________

3. DATI RELATIVI ALL'ARMATORE E ALL'OPERATORE

Nome dell'armatore

___________________

Nome dell'operatore

___________________

Indirizzo

___________________

Indirizzo

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

4. DIMENSIONE E CAPACITÀ

Lunghezza (LOA)

_________________(m)

Altezza di costruzione

_________________(m)

Larghezza

_________________(m)

Stazza lorda

_________________(TSL)

5. COSTRUTTORE E CONSEGNA

Costruttore

___________________

Anno di costruzione

___________________

Luogo di costruzione

___________________

Anno di consegna

___________________

6. SPECIFICHE DEL MOTORE

Modello del motore

___________________

Potenza del motore

_________________(CV)

Capacità max. del serbatoio carburante

___________________

(chilolitro/gallone)

7. GESTIONE DELL'EQUIPAGGIO

Nome del comandante

___________________

Nazionalità del comandante

___________________

Totale dei membri dell'equipaggio

___________________

Lingua/e parlate a bordo

___________________

8. PORTO

Porto di origine

___________________

Porto di base

1. _________________

2. _________________

Zona di pesca autorizzata

___________________

9. CAPACITÀ DI CONGELAMENTO

Numero di congelatori

___________________

Metodo

Capacità mt/giorno

Temperatura (°C)

Salamoia (NaCl)

BR___________________

___________________

Salamoia (CaCl)

CB___________________

___________________

Aria (getto)

BF___________________

___________________

Aria (serpentina)

RC___________________

___________________

10. CAPACITÀ DI STIVAGGIO

Metodo

Capacità (m³)

Temperatura (°C)

Ghiaccio

IC___________________

___________________

Acqua di mare refrigerata

RW__________________

___________________

Salamoia (NaCl)

CB___________________

___________________

Aria (serpentina)

RC___________________

___________________

PESCHERECCIO CON RETE A CIRCUIZIONE

Numero di immatricolazione velivolo

_________________

Numero di immatricolazione elicottero

_________________

Lunghezza rete

_________________(m)

Profondità rete

_________________(m)

Imbarcazione ausiliaria

Lunghezza della lampara

_______________(m)

Potenza del motore

_______________HP/PS

Lancia 1 lunghezza

_______________metri/piedi

Potenza del motore

_______________HP/PS

Lancia 1 lunghezza

_______________metri/piedi

Potenza del motore

_______________HP/PS

Lancia 1 lunghezza

_______________metri/piedi

Potenza del motore

_______________HP/PS

Poppa

_______________

Capacità di stivaggio

_______________St/t

Prua

_______________

Capacità di stivaggio

_______________St/t

Dichiaro che le informazioni che precedono sono complete e veritiere. Sono a conoscenza dell'obbligo di notificare entro 60 giorni qualsiasi modifica delle suddette informazioni e del fatto che il mancato rispetto di tale obbligo può compromettere l'iscrizione della nave nel registro regionale.

Nome del richiedente

____________________________

Firma ____________________________________

(ARMATORE, NOLEGGIATORE o AGENTE DEBITAMENTE AUTORIZZATO)

Indirizzo

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Telefono ____________

Fax ____________

Email ____________________________________

Appendice 2 - Modelli per la comunicazione di rapporti

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente all'indirizzo  fleu@mfmrd.gov.ki  

1.Dichiarazione settimanale della posizione e delle catture effettuate durante la permanenza nelle acque di Kiribati (ogni mercoledì)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

WPCR

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data del rapporto

GG.MM.AA.

Posizione al momento del rapporto

LT/LG

Catture effettuate dall'ultimo rapporto

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Giorni di pesca dall'ultimo rapporto

numero effettivo di giorni in cui è stata effettuata una cala nella zona

Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:BE-3:OT-2.0/7

2.Dichiarazione di entrata nelle acque di Kiribati (almeno ventiquattro (24) ore di anticipo)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

ZENT

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data di entrata

GG.MM.AA.

Ora di entrata

hhmm GMT

Posizione di entrata

LT/LG

Catture a bordo, in peso, per specie

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.17/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:BE-60:OT-10

3.Dichiarazione di partenza dalle acque di Kiribati (almeno ventiquattro (24) ore di anticipo)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

ZDEP

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data di partenza

GG.MM.AA.

Ora della partenza

hhmm GMT

Punto di uscita

LT/LG

Catture a bordo, in peso, per specie

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Catture totali effettuate nella zona, in peso, per specie

come per le catture a bordo

Giorni di pesca totali

numero effettivo di giorni in cui è stata effettuata una cala nella zona

Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.17/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:BE-60:OT-4/SJ-42:YF-70:BE-30:OT-1/14

4.Entrata in porto, anche a fini di trasbordo, riapprovvigionamento, sbarco di membri dell'equipaggio o sbarco di catture (almeno settantadue (72) ore prima dell'entrata in porto della nave)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

PENT

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data del rapporto

GG.MM.AA.

Posizione al momento del rapporto

LT/LG

Nome del porto

Ora stimata di arrivo

GG.MM:hhmm

Catture a bordo, in peso, per specie

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Nome della nave frigorifera (in caso di trasbordo)

Motivo dell'entrata in porto

Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.17/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:BE-50:OT-4/JAPANSTAR/ TRANSSHIPPING

5.Rapporto sull'attività di trasbordo/sbarco (entro quarantotto (48) ore dal completamento del trasbordo/sbarco o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

TSHP

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data e ora di sbarco

GG.MM.AAAA:hhmm GMT

Porto di sbarco

Catture trasbordate, in peso, per specie

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Nome della nave frigorifera

Destinazione delle catture

es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.17:1200Z /BETIO/SJ-450:YF-150:BE-75:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

6.Rapporto conclusivo (entro quarantotto (48) ore dal completamento di una bordata con sbarco delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati) compresi il porto di base o il porto di origine)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

COMP

Nome della nave

Numero della licenza

Indicativo di chiamata

Data di sbarco

GG.MM.AAAA

Catture sbarcate, suddivise per specie

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Nome del porto

Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.17/SJ-670:YF-65:BE-30:OT-0.0/BETIO

7.Partenza dal porto (almeno ventiquattro (24) ore in anticipo)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

PDEP

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data del rapporto

GG.MM.AA.

Nome del porto

Data e ora della partenza

GG.MM:hhmm

Catture a bordo, in peso, per specie

Tonnetto striato (SJ)

(t)

Albacora (YF)

(t)

Tonno obeso (BE)

(t)

Altro (OT)

(t)

Destinazione successiva

Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:BE-0.0:OT-4/FISHING GROUND

8.Avviso di rifornimento (almeno ventiquattro (24) ore prima del rifornimento da una nave cisterna autorizzata)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

FUEL

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data del rapporto GMT

GG.MM.AA.

Posizione al momento del rapporto

LT/LG

Quantità di carburante a bordo

Chilolitri

Data stimata del rifornimento

GG.MM.AA.

Posizione stimata al momento del rifornimento

LT/LG

Nome della nave cisterna

Es. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.17/0130S;17010E/35/08.02.17/0131S;17030E/CHEMSION

9.Rapporto sull'attività di rifornimento (subito dopo il rifornimento da una nave cisterna autorizzata)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

BUNK

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data e ora di inizio rifornimento

GG.MM.AAAA:hhmm GMT

Posizione all'inizio del rifornimento

LT/LG

Quantità di carburante ricevuto

Chilolitri

Ora di fine rifornimento (GMT);

GG.MM.AAAA:hhmm GMT

Posizione al termine del rifornimento

LT/LG

Nome della nave cisterna

Es. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.17:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.17:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

10.Ingresso o uscita da una zona chiusa (vietata) o protetta (almeno dodici (12) ore prima dell'entrata e immediatamente dopo aver lasciato la zona chiusa (vietata) o protetta)

Contenuto

Trasmissione

Codice del rapporto

ENCA per l'ingresso e DECA per l'uscita

Numero di registrazione o di licenza

Indicativo di chiamata

Data e ora ENCA o DECA

GG.MM.AA:hhmm GMT

Posizione ENCA o DECA

LT/LG

Velocità e rotta

Motivo ENCA

Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.17:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

ALLEGATO II

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, conformemente agli articoli 8 e 18 del medesimo protocollo, si applica la procedura seguente.

1.La Commissione provvede affinché l'approvazione delle modifiche proposte a nome dell'Unione:

(a)sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

(b)sia coerente con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

(c)tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2.Prima di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione pertinente della commissione mista.

3.La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 sarà valutata dal Consiglio.

4.A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'Unione. In presenza di tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte.

5.Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente ai punti 2. 3 e 4, affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6.La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista di modificare il protocollo, comprese, se del caso, la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione.

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 18 del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, la posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.