COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 18.4.2023
COM(2023) 229 final
2023/0113(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Le modifiche proposte della direttiva 2014/59/UE (la "direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche" o "BRRD") e al regolamento (UE) n. 806/2014 (il "regolamento sul meccanismo di risoluzione unico" o "SRMR") fanno parte del pacchetto legislativo sulla gestione delle crisi e sull'assicurazione dei depositi, che comprende anche ulteriori modifiche di tali atti e della direttiva 2014/49/UE (la "direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi" o "direttiva SGD").
Sebbene il quadro dell'UE per la gestione delle crisi sia ben consolidato, i recenti casi di fallimenti bancari hanno dimostrato la necessità di miglioramenti. La riforma del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi intende ripartire dagli obiettivi del quadro per la gestione delle crisi e garantire un approccio più coerente alla risoluzione, affinché qualsiasi banca in crisi possa uscire dal mercato in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti e garantendo la fiducia dei depositanti. In particolare, l'attuale quadro di risoluzione per le banche di piccole e medie dimensioni deve essere rafforzato per quanto riguarda la sua concezione, la sua attuazione e soprattutto gli incentivi alla sua applicazione, così da poter essere applicato in modo più credibile a tali banche.
All'indomani della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano mondiali, l'UE ha intrapreso azioni decisive, in linea con gli appelli alla riforma a livello internazionale, per creare un settore finanziario più sicuro per il mercato unico dell'UE. Ciò ha incluso il conferimento alle autorità di strumenti e poteri per gestire il fallimento di qualsiasi banca in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria, le finanze pubbliche e la tutela dei depositanti.
Il quadro dell'UE è stato riformato in gran parte sulla base di norme globali concordate con i partner internazionali dell'Unione. Esso si compone di quattro principali testi legislativi dell'UE adottati nel 2013 e nel 2014, che operano in combinato disposto con la legislazione nazionale pertinente: un regolamento e una direttiva sui requisiti prudenziali e la vigilanza sugli enti (il "regolamento sui requisiti patrimoniali" o "CRR" e la "direttiva sui requisiti patrimoniali" o "CRD"), la BRRD e l'SRMR.
Il pacchetto per il settore bancario del 2019 ha rivisto la legislazione includendo misure che concretizzano gli impegni assunti dall'UE nei consessi internazionali per compiere ulteriori passi verso il completamento dell'Unione bancaria mediante misure credibili di riduzione del rischio volte ad attenuare le minacce alla stabilità finanziaria. Le principali revisioni hanno riguardato i) l'attuazione nell'UE della lista internazionale delle "condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC)", pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 (la "norma TLAC") nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nella legislazione dell'UE come enti a rilevanza sistemica a livello globale; e ii) la modifica del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) di cui alla BRRD e all'SRMR.
L'obiettivo di tali riforme era garantire che l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle banche avvenissero con mezzi privati, qualora la banca non fosse più sostenibile dal punto di vista finanziario e fosse quindi sottoposta a risoluzione. La revisione ha inoltre chiarito l'applicazione del MREL a livello di filiazioni all'interno dei gruppi bancari introducendo il concetto di "MREL interno" in linea con un concetto analogo incluso nella norma TLAC. Tale requisito mira a garantire l'esistenza di modalità interne tra le entità del gruppo per trasferire le perdite dalle entità del gruppo all'entità soggetta a risoluzione, ossia di norma l'impresa madre, senza sottoporre le entità del gruppo a una risoluzione formale, il che potrebbe avere effetti perturbatori del mercato. Per attuare tale meccanismo, le entità del gruppo sono tenute, sulla base della decisione delle autorità di risoluzione, a emettere passività ammissibili che dovrebbero essere sottoscritte direttamente o indirettamente dall'entità soggetta a risoluzione.
Il quadro MREL dell'UE è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha stabilito i metodi per la sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL interno. Sulla base di una valutazione tecnica dell'ABE conformemente al mandato di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 6, BRRD, il regolamento ha introdotto un meccanismo di deduzione per le sottoscrizioni indirette del MREL interno attraverso entità intermedie lungo una catena del controllo (ossia tra la filiazione ultima e l'entità soggetta a risoluzione) al fine di garantire l'effettiva applicazione dei trasferimenti interni delle perdite nel quadro MREL. Nell'ambito di tale meccanismo, denominato metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti, le entità intermedie sono tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno gli strumenti ammissibili per il MREL interno detenuti emessi da altre entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. Il testo specifica inoltre che le entità intermedie che soddisfano il MREL interno su base consolidata sono esentate dall'obbligo di dedurre gli strumenti da esse detenuti emessi dalle entità incluse nel consolidamento. Tale metodo è stato preferito a un metodo di deduzione basato sui requisiti, in base al quale l'importo delle deduzioni richiesto alle entità intermedie sarebbe limitato da un massimale corrispondente al livello del MREL interno dell'entità emittente appartenente allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.
Il regolamento (UE) 2022/2036 ha inoltre incaricato la Commissione di riesaminare l'attuazione del metodo della deduzione per la sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per il MREL interno nei diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, di valutare eventuali potenziali conseguenze indesiderate del nuovo meccanismo di deduzione e di garantire un trattamento proporzionato e condizioni di parità, in particolare per quanto riguarda le catene del controllo che includono un'impresa operativa tra una società di partecipazione madre e le sue filiazioni (le "strutture HoldCo" in opposizione alle "strutture OpCo", in cui l'entità madre non è una società di partecipazione). La Commissione è stata invitata a valutare: i) la possibilità di consentire il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata in ulteriori situazioni; ii) il trattamento delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza (le "entità soggette a liquidazione"); e iii) l'opportunità di limitare le deduzioni a un importo equivalente al MREL interno dell'entità emittente.
Sulla base di un'analisi del meccanismo di deduzione introdotto nel regolamento e di una valutazione d'impatto quantitativa basata sui dati forniti dal Comitato di risoluzione unico (il "Comitato"), la Commissione ha rilevato che sono necessarie e appropriate modifiche mirate della BRRD e dell'SRMR per quanto riguarda l'ambito di applicazione dei requisiti in materia di MREL interno e il trattamento delle entità soggette a liquidazione.
Le modifiche proposte contribuiranno alla possibilità di risoluzione delle banche migliorando il funzionamento e la proporzionalità del meccanismo di deduzione e garantiranno che esso non crei problemi sotto il profilo della parità di condizioni tra le diverse strutture dei gruppi bancari.
Poiché le disposizioni corrispondenti sono già in vigore e diventeranno applicabili nell'UE il 1º gennaio 2024, le modifiche proposte devono essere apportate tempestivamente. La necessità di una rapida adozione è ulteriormente amplificata dal fatto che i gruppi bancari hanno bisogno di chiarezza sul meccanismo di deduzione per decidere come precostituire al meglio la loro capacità di MREL interno alla luce del termine generale per il soddisfacimento del MREL, anch'esso fissato al 1º gennaio 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta presenta modifiche della legislazione vigente, dando seguito al mandato della Commissione di valutare il funzionamento del meccanismo di deduzione di cui al regolamento (UE) 2022/2036, e la rende pienamente coerente con le disposizioni vigenti nel settore della gestione delle crisi bancarie.
La revisione mirata dell'SRMR mira a migliorare il funzionamento e la proporzionalità del meccanismo di deduzione e garantisce che esso non crei problemi sotto il profilo della parità di condizioni tra le diverse strutture dei gruppi bancari.
•Coerenza con altre politiche dell'UE
La proposta si basa sulle riforme attuate all'indomani della crisi finanziaria che ha portato alla creazione dell'Unione bancaria e del codice unico per tutte le banche dell'UE.
La proposta contribuisce a rafforzare la legislazione finanziaria dell'UE adottata nell'ultimo decennio per aumentare la resilienza del settore finanziario e garantire una gestione ordinata dei fallimenti bancari. L'obiettivo è rendere il sistema bancario più solido e, in ultima analisi, promuovere il finanziamento sostenibile dell'attività economica nell'UE. Tale obiettivo è pienamente coerente con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre il ricorso al denaro dei contribuenti nella risoluzione delle banche e preservare la fiducia dei depositanti. Tali obiettivi favoriscono un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ossia la stessa base giuridica degli atti legislativi oggetto di modifica.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta mira a integrare e modificare la legislazione dell'UE già esistente (BRRD e SRMR), obiettivo che può quindi essere conseguito meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali. La capacità degli Stati membri di adottare misure nazionali è limitata, dato che BRRD e SRMR disciplinano già la materia e le modifiche a livello nazionale sarebbero in contrasto con il diritto dell'UE vigente attualmente.
Le modifiche proposte sono in linea con il mandato di cui al regolamento (UE) 2022/2036 che impone alla Commissione di riesaminare l'applicazione del quadro. Tali modifiche promuovono l'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali, la convergenza delle prassi tra le autorità di risoluzione, nonché condizioni di parità per i servizi bancari in tutto il mercato unico. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente questi obiettivi. Se l'UE dovesse cessare di regolamentare tali aspetti, il mercato interno dei servizi bancari sarebbe soggetto a normative diverse, il che porterebbe a una frammentazione e a un indebolimento del codice unico recentemente istituito in questo settore.
•Proporzionalità
L'azione dell'UE è necessaria per conseguire l'obiettivo di migliorare l'applicazione delle vigenti norme dell'UE al fine di garantire la possibilità di risoluzione dei gruppi bancari e affrontare i problemi sotto il profilo della parità di condizioni. Le modifiche proposte interessano solo determinate disposizioni del quadro prudenziale dell'UE per gli enti che riguardano esclusivamente misure volte a garantire il regolare trasferimento delle perdite e del capitale all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, al momento della risoluzione, mediante norme adeguate sugli strumenti ammissibili per il MREL interno in casi complessi come le catene partecipative (daisy chain). Inoltre le modifiche proposte si limitano alle questioni che non possono essere affrontate facendo uso del margine di discrezionalità attualmente previsto dalle norme vigenti.
•Scelta dell'atto giuridico
Le misure sarebbero attuate modificando la BRRD e l'SRMR mediante una direttiva. Le misure proposte si riferiscono a disposizioni già esistenti in tali strumenti relative alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità, o le sviluppano ulteriormente.
Una proposta specifica relativa a modifiche mirate del quadro MREL è giustificata alla luce dell'urgenza di norme armonizzate dell'UE prima della data di applicazione, il 1º gennaio 2024, del trattamento specifico nel CRR per la sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno.
In considerazione del numero limitato di modifiche proposte, al fine di garantire una discussione coerente nell'ambito del processo colegislativo e il pieno allineamento delle modifiche finali alla BRRD e all'SRMR, le modifiche di entrambi gli atti sono incluse in un'unica proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La presente iniziativa dà seguito al mandato della Commissione introdotto dal regolamento (UE) 2022/2036 di riesaminare e valutare il funzionamento di un meccanismo di deduzione e adottare, se del caso, una proposta legislativa per affrontare le eventuali carenze individuate.
Il riesame si basa su un'analisi che comprende una valutazione d'impatto quantitativa incentrata sulla parità di condizioni tra i diversi tipi di struttura dei gruppi bancari. In tale contesto sono stati valutati gli effetti delle norme vigenti e analizzate le possibili modifiche relative a quanto segue: i) la possibilità di consentire alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata; ii) il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza; e iii) l'opportunità di limitare l'importo delle deduzioni prescritte dalle norme vigenti.
•Consultazioni dei portatori di interessi
I servizi della Commissione hanno consultato gli Stati membri in merito all'esito dell'analisi, alla valutazione d'impatto quantitativa del meccanismo di deduzione e alle modifiche proposte tramite il gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni.
I risultati di tali consultazioni hanno contribuito alla preparazione della presente proposta. Hanno fornito prove chiare della necessità di aggiornare e completare le norme vigenti al fine di conseguire al meglio gli obiettivi del quadro, garantendo nel contempo la proporzionalità e la parità di condizioni.
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha beneficiato del sostegno del Comitato attraverso la fornitura di dati, che sono stati raccolti su base ad hoc attraverso un esercizio volontario direttamente presso i gruppi bancari soggetti alle norme vigenti. Tali dati sono stati condivisi con la Commissione in forma aggregata e anonima. Il campione era composto da dieci entità intermedie, situate in sei Stati membri, soggette al meccanismo di deduzione ai sensi delle norme vigenti. Il campione era equamente ripartito tra le entità facenti parte delle strutture HoldCo e OpCo e si basava nella maggior parte dei casi su dati aggiornati al 31 dicembre 2021.
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Stato membro
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Numero di entità intermedie facenti parte di HoldCo
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Numero di entità intermedie facenti parte di OpCo
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Austria
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1
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Belgio
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1
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1
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Croazia
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1
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Francia
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3
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Irlanda
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2
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Paesi Bassi
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1
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Totale
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5
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5
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Fonte: servizi della Commissione, sulla base dei dati forniti dal Comitato, al 31 dicembre 2021.
Tali prove quantitative sono state utilizzate per valutare il funzionamento del quadro di deduzione in base alle norme vigenti, individuare potenziali carenze e problemi sotto il profilo della parità di condizioni in relazione alla sua attuazione e testare eventuali modifiche per affrontarli.
•Valutazione d'impatto
La proposta è stata oggetto di un'analisi comprendente una valutazione d'impatto quantitativa che tiene conto sia dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi sia della necessità di affrontare varie considerazioni specificate nel mandato conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2036.
Valutazione del meccanismo di deduzione per il MREL interno
La Commissione ha valutato la potenziale esistenza di problemi sotto il profilo della parità di condizioni tra le diverse strutture dei gruppi bancari nell'ambito dell'attuale meccanismo di deduzione.
Dall'analisi è emerso che le esposizioni delle entità intermedie che sarebbero soggette a deduzione in base a un metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti corrispondono, in termini aggregati, al 24,1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (total risk exposure amount, TREA) e al 4,3 % della misura dell'esposizione complessiva (total exposure measure, TEM) delle entità intermedie. Tuttavia le entità intermedie che fanno parte di strutture HoldCo tendono a essere maggiormente interessate, in termini aggregati, rispetto alle entità intermedie che fanno parte di strutture OpCo: le deduzioni rappresenterebbero infatti fino al 28,1 % rispetto al 14,3 % del TREA e fino al 5 % rispetto al 2,7 % della TEM delle entità intermedie. Tali differenze si possono spiegare con i maggiori importi delle esposizioni infragruppo a livello delle entità intermedie nel caso delle HoldCo, che si traducono in importi relativi di deduzione più elevati (tabella 1). Ciò è confermato anche se si considerano i valori medi a livello bancario. Mentre le deduzioni rappresentano in media il 12,3 % del TREA di tutte le entità intermedie secondo un metodo integrale basato sugli strumenti detenuti, tale valore raggiunge il 14,7 % del TREA per le entità intermedie che fanno parte di HoldCo, a fronte del 7,5 % del TREA per le entità intermedie che fanno parte di OpCo (tabella 2).
Tuttavia tale differenza strutturale non si riflette nella situazione di solvibilità delle entità intermedie, in quanto le entità intermedie che fanno parte di HoldCo e OpCo si trovano in entrambi i casi a far fronte a una notevole diminuzione del loro surplus rispetto al MREL in seguito all'introduzione di un meccanismo di deduzione. In particolare, un'entità intermedia che fa parte di una HoldCo presenta una carenza pari al 2,6 % del TREA rispetto al suo MREL e al suo requisito combinato di riserva di capitale (combined buffer requirement, CBR) con un metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti, altre quattro entità intermedie mantengono un surplus medio rispetto al MREL pari al 5,2 % del TREA, mentre tutte presentavano un surplus (6,4 % del TREA in media) senza deduzioni. Per le entità intermedie che fanno parte di OpCo, il surplus medio rispetto al MREL e al CBR diminuisce dal 5,3 % all'1,7 % del TREA, mentre due entità che già presentavano una carenza senza deduzioni vedono aumentare la loro carenza media dal 2,4 % al 6,1 % del TREA (tabella 3).
La scelta del metodo di deduzione (ossia basato sugli strumenti detenuti o basato sui requisiti) modifica l'entità dell'impatto, ma non l'importo relativo di deduzione più elevato tra i due tipi di strutture.
Tuttavia l'effetto di tali modifiche sarà diverso per le entità intermedie che fanno parte di HoldCo, in quanto qualsiasi carenza incide direttamente sulla capacità di MREL dell'entità madre soggetta a risoluzione (attraverso emissioni subordinate aggiuntive sul mercato). Infatti le strutture HoldCo possono finanziare tali emissioni solo attraverso il debito strutturalmente subordinato, dato che in genere non dispongono di altre fonti di finanziamento. Questa caratteristica specifica è rafforzata dal fatto che la banca operativa al di sotto della HoldCo centralizza generalmente le esposizioni verso il resto del gruppo. Al contrario, nelle strutture OpCo l'entità soggetta a risoluzione può riassegnare altre fonti di finanziamento per finanziare il MREL interno delle sue entità intermedie.
In tale contesto la Commissione ha ritenuto che le entità intermedie che fanno parte di strutture HoldCo possano essere interessate in misura diversa rispetto ad altre strutture, a causa della percentuale delle esposizioni infragruppo (che possono variare a seconda delle banche) e delle conseguenze di una carenza a livello di entità intermedia. Questa osservazione potrebbe giustificare la necessità di esplorare possibili modi per rendere il quadro attuale più proporzionato.
Sono state valutate tre possibili opzioni strategiche.
i)Consentire alle entità intermedie di soddisfare il MREL su base consolidata
Le norme vigenti non impongono una deduzione a livello dell'entità intermedia quando quest'ultima soddisfa già il MREL interno su base consolidata, in relazione agli strumenti da essa detenuti emessi da entità nel perimetro di consolidamento. Ciò è giustificato dal fatto che il consolidamento innalza il livello del requisito al fine di riflettere le esposizioni (esterne al sottogruppo) di tutte le entità che rientrano nel perimetro di consolidamento. Esso impone alle entità intermedie di detenere una capacità di MREL interno sufficiente a garantire che le loro perdite, così come le perdite delle entità consolidate, possano essere trasmesse a monte in modo efficace all'entità soggetta a risoluzione.
La BRRD prevede solo due casi specifici in cui il MREL interno può essere soddisfatto da un'entità non soggetta a risoluzione su base consolidata: in presenza di deroghe al MREL interno (articolo 45 septies, paragrafo 4, BRRD) e nel caso di imprese madri nell'Unione di gruppi di paesi terzi (articolo 45 septies, paragrafo 1, secondo comma).
Tuttavia un requisito consolidato può rivelarsi utile per cogliere le specificità di determinate strutture bancarie, ad esempio quando un'entità intermedia centralizza naturalmente le esposizioni infragruppo e, nel caso delle strutture HoldCo, trasmette le risorse del MREL interno precostituite dall'entità soggetta a risoluzione. La fissazione del MREL interno su base individuale per determinate entità intermedie, come quelle che fanno parte di strutture HoldCo o di determinate strutture OpCo, in quest'ultimo caso se i requisiti prudenziali sono determinati su base consolidata, può creare artificialmente divari tra i requisiti, rispettivamente, dell'entità soggetta a risoluzione e dell'entità intermedia, che è soggetta a deduzioni. In tale contesto la fissazione del MREL interno su base consolidata a livello di entità intermedia eliminerebbe l'obbligo per l'entità intermedia di dedurre le esposizioni collegate alle entità che fanno parte del suo sottogruppo, in quanto il consolidamento avrebbe un effetto analogo a quello delle deduzioni.
Sulla base dei dati analizzati, il consolidamento aumenta significativamente gli importi delle esposizioni delle entità intermedie utilizzati per calcolare il MREL interno (+23 % del TREA e +52 % della TEM in termini aggregati, tabella 1).
L'impatto sul MREL e sulla solvibilità non è chiaro a tutti i livelli e sembra essere influenzato da considerazioni specifiche per banca che possono rendere il consolidamento più o meno vantaggioso dal punto di vista delle catene partecipative (daisy chain). Infatti, a confronto con lo status quo (nessuna deduzione), i surplus rispetto al MREL delle entità intermedie che fanno parte di HoldCo diminuiscono del 25 %-40 % a causa del consolidamento (dal 9,4 % al 7,3 % del TREA), mentre i surplus delle entità intermedie che fanno parte di OpCo sembrano diminuire in misura molto più marcata (dal 7,5 % al 2,7 % del TREA).
Per le strutture HoldCo, l'applicazione del consolidamento ha, in media, un impatto sui surplus rispetto al MREL inferiore alle deduzioni nel quadro del metodo integrale basato sugli strumenti detenuti, ma rimane più penalizzante delle deduzioni nel quadro di un metodo basato sui requisiti.
I dati mostrano inoltre che, nel considerare la differenza tra un metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti e il consolidamento, un'entità intermedia che fa parte di una struttura HoldCo presenta una carenza rispetto al suo MREL e al CBR, ma tale carenza scompare con il consolidamento. Inoltre la carenza rispetto al MREL delle entità intermedie che fanno parte di OpCo e che già presentano una carenza aumenta o diminuisce a seconda dei casi (tabella 3).
Nel complesso, il consolidamento potrebbe essere vantaggioso per le entità intermedie che fanno parte delle strutture HoldCo. L'assenza di effetti evidenti sulle strutture OpCo, nonostante una riduzione generale dei surplus senza un'incidenza considerevole sulle banche che già presentano una carenza, si può spiegare con l'organizzazione di tali gruppi, in cui il consolidamento a livello di entità intermedia può non essere necessariamente pertinente in tutti i casi. Se applicato indistintamente, il consolidamento può quindi avere effetti negativi più significativi sulle banche che fanno parte delle strutture OpCo rispetto alle deduzioni secondo il metodo integrale basato sugli strumenti detenuti. Tuttavia il consolidamento può essere un modo per affrontare la situazione delle strutture HoldCo e OpCo in cui i requisiti prudenziali sono già fissati su base consolidata a livello dell'entità intermedia.
ii)Eliminare le entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione del meccanismo di deduzione
Nell'ambito del quadro attuale, le entità soggette a liquidazione sono soggette a un requisito qualificato come MREL interno e di conseguenza sono anch'esse prese in considerazione dal meccanismo di deduzione quando fanno parte di una catena partecipativa (daisy chain). Ciò può dipendere da un eccesso di prudenza, in quanto non sussiste alcuna aspettativa (a condizione che la strategia sia accuratamente scelta) di una svalutazione o conversione degli strumenti dell'entità soggetta a liquidazione e di una trasmissione a monte delle perdite all'entità soggetta a risoluzione, tramite l'entità intermedia, in caso di dissesto. Inoltre l'impatto dell'inclusione delle entità soggette a liquidazione nelle deduzioni secondo il metodo della catena partecipativa (daisy chain) può essere rilevante per le entità intermedie di gruppi con molte filiazioni destinate alla liquidazione, in particolare alla luce del metodo di deduzione basato sugli strumenti detenuti, che impone di dedurre la totalità dei fondi propri e delle passività ammissibili della filiazione ultima detenuti dall'entità intermedia.
Sarebbe più proporzionato eliminare le entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione delle deduzioni secondo il metodo della catena partecipativa (daisy chain), in considerazione del fatto che non è necessario trasmettere a valle le risorse per ricapitalizzare l'entità in caso di dissesto. In questo modo le esposizioni delle entità intermedie verso entità soggette a liquidazione non dovrebbero essere dedotte, ma ponderate per il rischio conformemente alle norme applicabili, imponendo all'entità intermedia di detenere fondi propri e passività ammissibili per coprire le perdite potenziali su tali esposizioni, ma in misura minore rispetto a una deduzione integrale. Qualora le esposizioni verso entità soggette a liquidazione siano significative, ciò può incidere sulla capacità delle entità intermedie di trasferire tutte le perdite a monte fino all'entità soggetta a risoluzione. Tuttavia dai dati disponibili si evince che la percentuale delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione è molto bassa, soprattutto nelle strutture OpCo (0,3 % del TREA in termini aggregati, tabella 1, e 0,6 % del TREA in media, tabella 2), riducendo così al minimo i rischi individuati.
Nel complesso, i dati indicano che le esposizioni di entità intermedie verso entità soggette a liquidazione rappresentano in termini aggregati il 2 % del TREA e lo 0,3 % della TEM delle entità intermedie. Tuttavia tali percentuali differiscono se si considera il tipo di struttura del gruppo, arrivando fino al 2,6 % del TREA e allo 0,3 % della TEM per le strutture HoldCo, rispetto allo 0,3 % del TREA e allo 0,1 % della TEM per le strutture OpCo (tabella 1).
L'importo delle esposizioni (TREA/TEM) nel quadro di un metodo di deduzione basato sugli strumenti detenuti senza entità soggette a liquidazione è naturalmente superiore rispetto a un metodo basato sugli strumenti detenuti che include una deduzione delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione, ma rimane al di sotto dei livelli raggiunti in caso di fissazione di un massimale per le deduzioni secondo un metodo di deduzione basato sui requisiti.
L'eliminazione delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione dalle deduzioni ha infatti un effetto positivo sull'importo totale delle deduzioni effettuate dalle entità intermedie in generale, ma tale effetto non raggiunge lo stesso livello delle deduzioni nel quadro di un metodo basato sui requisiti. Per le strutture HoldCo, le deduzioni secondo un metodo integrale basato sugli strumenti detenuti rappresenterebbero il 14,7 % del TREA, percentuale ridotta al 13,2 % escludendo le esposizioni verso entità soggette a liquidazione, ma ancora al di sopra dell'11,1 % del TREA raggiunto per le deduzioni nel quadro di un metodo basato sui requisiti. L'ordine e le proporzioni sono simili per le OpCo (rispettivamente 7,5 %, 6,9 % e 6 %). Nel complesso, la distanza tra i due metodi è quasi dimezzata eliminando le esposizioni verso entità soggette a liquidazione.
Tuttavia l'eliminazione delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione avrebbe impatti diversi sul tipo di strumenti interessati dalle deduzioni e sul MREL e sulle posizioni patrimoniali dopo le deduzioni.
Il numero di entità intermedie che fanno parte di strutture HoldCo soggette a una deduzione che incide su elementi diversi dalle passività ammissibili (capitale di classe 2 (T2), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), capitale primario di classe 1 (CET1)) diminuisce se si escludono le entità soggette a liquidazione, mentre gli effetti sembrano meno significativi per le OpCo, in quanto tutte le entità intermedie che attualmente effettuano deduzioni da una categoria di fondi propri continuerebbero a effettuare deduzioni (per importi relativamente simili) dalle stesse categorie. Ciò si spiega anche con la percentuale limitata delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione per questo tipo di entità intermedie (tabella 2).
Considerando gli effetti sul MREL e sui coefficienti di capitale, l'eliminazione delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione migliora la situazione di una serie di entità intermedie che presentavano una carenza rispetto a vari requisiti a causa del metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti, eliminando o riducendo tali carenze, in particolare in una struttura HoldCo e in due strutture OpCo. Inoltre l'eliminazione delle esposizioni verso entità soggette a liquidazione comporta talvolta una carenza inferiore rispetto al metodo di deduzione basato sui requisiti. Tuttavia l'effetto sembra limitato quando si considerano i surplus: in confronto al metodo integrale basato sugli strumenti detenuti con o senza entità soggette a liquidazione, un metodo basato sui requisiti comporta surplus di circa il 20-25 % superiori, ma solo rispetto ai requisiti qualificati come MREL totale, il che dimostra che la scelta del metodo di deduzione non incide realmente sul capitale primario di classe 1, sul capitale di classe 1 o sui coefficienti dei requisiti patrimoniali complessivi (tabella 3).
In tale contesto l'eliminazione delle entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione del meccanismo di deduzione migliorerebbe la proporzionalità del requisito, rispecchiando in modo più corretto l'impatto delle deduzioni senza compromettere la solidità prudenziale del metodo e senza alterare in modo sostanziale l'equilibrio raggiunto con il regolamento. Gli impatti non sembrano favorire una particolare struttura di gruppo, anche considerando le diverse percentuali che queste esposizioni rappresentano rispettivamente nelle strutture HoldCo e OpCo.
Tale modifica potrebbe pertanto essere applicata a tutti i gruppi, tenendo presente che diverrebbe irrilevante se un'entità intermedia soddisfacesse il MREL interno su base consolidata (a causa dell'assenza di deduzioni in questo caso).
iii)Applicare un massimale sul livello delle deduzioni (metodo di deduzione basato sui requisiti)
Il MREL interno garantisce che le perdite a livello di filiazione in un gruppo soggetto a risoluzione possano essere adeguatamente trasferite all'entità soggetta a risoluzione senza sottoporre la filiazione a risoluzione. L'introduzione di un meccanismo di deduzione mira a promuovere tale assorbimento interno delle perdite garantendo che le perdite non restino intrappolate a livello di entità intermedia, mettendo così a rischio l'attuazione della strategia del gruppo.
Un metodo basato sui requisiti può indebolire la possibilità di risoluzione del gruppo, in quanto un massimale per la deduzione corrispondente al requisito qualificato come MREL interno (anziché alla capacità) può impedire alle entità intermedie di trasferire adeguatamente tutte le perdite all'entità soggetta a risoluzione, creando possibili strozzature a livello di entità intermedia, in quanto l'importo del capitale e delle passività ammissibili che l'autorità di risoluzione svaluterebbe o convertirebbe in caso di dissesto di una filiazione non sarebbe limitato dall'importo del rispettivo requisito qualificato come MREL interno. Ne conseguirebbe quindi un risultato meno solido dal punto di vista prudenziale.
La deduzione basata sui requisiti può anche incidere sulla comparabilità tra le emissioni dirette e indirette di strumenti da parte della filiazione nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione, il che potrebbe creare problemi sotto il profilo della parità di condizioni tra le banche a seconda della loro struttura organizzativa e andare contro l'obiettivo iniziale perseguito dai colegislatori di non privilegiare una forma di emissione rispetto a un'altra. Infine il metodo di deduzione basato sui requisiti non può impedire del tutto il doppio conteggio della capacità di MREL interno a livello di entità intermedia.
Opzione prescelta
In considerazione dell'esito delle diverse opzioni strategiche, l'analisi conclude che il metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti adottato nel regolamento (UE) 2022/2036 dovrebbe essere mantenuto. Modificare il metodo introducendo limitazioni all'importo delle deduzioni corrispondente al requisito qualificato come MREL interno delle filiazioni emittenti si tradurrebbe in un meccanismo meno solido sotto il profilo prudenziale e ridurrebbe l'efficacia e l'efficienza del meccanismo di deduzione, creando rischi di strozzature in caso di trasmissione a monte delle perdite all'interno di un gruppo. Indebolirebbe inoltre la coerenza del quadro in quanto tale modifica rappresenterebbe uno scostamento significativo dall'accordo politico raggiunto dai colegislatori nel 2019 e riflesso nel mandato conferito all'ABE dall'articolo 45 septies, paragrafo 6, BRRD, di garantire che le sottoscrizioni dirette e indirette del MREL interno non portino a un esito diverso.
Tuttavia nella valutazione si conclude altresì che è opportuno e necessario adeguare a margine il meccanismo per rispondere alle preoccupazioni sollevate in merito all'impatto di un metodo di deduzione integrale basato sugli strumenti detenuti su determinate strutture dei gruppi in modo tale da aumentare la proporzionalità e da non compromettere il trasferimento delle perdite e del capitale all'interno di un gruppo soggetto a risoluzione. In linea con le opzioni esaminate nella valutazione d'impatto, le modifiche che consentirebbero di conseguire al meglio tali obiettivi e di migliorare la coerenza con il quadro di risoluzione sarebbero le seguenti: i) consentire a determinate entità intermedie, vale a dire le entità intermedie che fanno parte di strutture HoldCo e OpCo, per le quali i requisiti prudenziali sono già fissati su base consolidata, di soddisfare il MREL interno su base consolidata, previa decisione dell'autorità di risoluzione; e ii) eliminare le emissioni delle entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione del meccanismo di deduzione.
Tabella 1: Importi delle esposizioni
Fonte: servizi della Commissione, sulla base dei dati forniti dal Comitato, al 31 dicembre 2021.
Tabella 2: Deduzioni
Fonte: servizi della Commissione, sulla base dei dati forniti dal Comitato, al 31 dicembre 2021.
Tabella 3: Impatto sul MREL e sulla situazione di solvibilità
Fonte: servizi della Commissione, sulla base dei dati forniti dal Comitato, al 31 dicembre 2021.
Altre considerazioni relative alle entità soggette a liquidazione
Per garantire la coerenza con il resto del quadro, l'esclusione delle entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione del meccanismo di deduzione per la sottoscrizione indiretta del MREL interno deve essere considerata nel contesto più ampio delle pertinenti disposizioni della BRRD e dell'SRMR applicabili a tali entità.
Ai sensi delle norme vigenti della BRRD e dell'SRMR, le autorità di risoluzione sono tenute ad adottare decisioni in materia di MREL per tutti gli enti e le entità che rientrano nell'ambito di applicazione di tali atti, comprese le entità soggette a liquidazione. La calibrazione del requisito è proporzionata per tenere conto del fatto che tali entità sarebbero liquidate con procedura ordinaria di insolvenza; pertanto il requisito è limitato, nella maggior parte dei casi e previa decisione dell'autorità di risoluzione, ai requisiti di fondi propri di tale entità (l'importo per l'assorbimento delle perdite — articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, BRRD e articolo 12 quinquies, paragrafo 2, secondo comma, SRMR). L'unica eccezione a tale situazione si verificherebbe nei casi in cui l'autorità di risoluzione stabilisca che il MREL dovrebbe superare l'importo per l'assorbimento delle perdite, in particolare a causa dei possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario (articolo 45 quater, paragrafo 2, terzo comma, BRRD e articolo 12 quinquies, paragrafo 2, terzo comma, SRMR).
L'attuale determinazione del MREL per le entità soggette a liquidazione comporta un onere significativo per le autorità di risoluzione chiamate ad emettere decisioni in materia di MREL su base regolare, a causa del collegamento con la pianificazione della risoluzione, e per le banche chiamate a garantire il controllo e il soddisfacimento di altri requisiti correlati, come il regime di autorizzazione preventiva per il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività ammissibili di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis CRR. Tuttavia, nella pratica, tale decisione cambia molto poco a livello di struttura delle passività utilizzate per soddisfare il MREL, in quanto l'entità soggetta a liquidazione deve già soddisfare i propri requisiti di fondi propri utilizzando strumenti di fondi propri (a condizione che l'entità sia soggetta a requisiti prudenziali su base individuale). La mancanza di valore aggiunto di tali decisioni in materia di MREL nel tenere conto dei requisiti di fondi propri esistenti sembra richiedere una modifica della legislazione che eliminerebbe l'obbligo per le autorità di risoluzione di fissare un MREL per le entità soggette a liquidazione, in circostanze specifiche.
Se l'autorità di risoluzione ritiene che un'entità facente parte di un gruppo soggetto a risoluzione possa essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, l'eliminazione delle entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione del meccanismo di deduzione per il MREL interno sarebbe indirettamente conseguita attraverso l'assenza di un requisito qualificato come MREL a livello di tale entità (in quanto non potrebbe far parte di un regime per l'emissione indiretta di risorse utilizzate per soddisfare un requisito qualificato come MREL interno), garantendo la coerenza tra le proposte.
Un ragionamento analogo vale per l'applicazione del regime di autorizzazione preventiva per rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare le passività ammissibili, dove l'assenza di un requisito qualificato come MREL esclude naturalmente le entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione del regime di autorizzazione preventiva (in quanto l'entità soggetta a liquidazione non avrebbe passività ammissibili nel suo bilancio, anche se determinate passività soddisferebbero i requisiti di ammissibilità).
Tuttavia, per le entità soggette a liquidazione il cui MREL è stato fissato a un livello superiore all'importo per l'assorbimento delle perdite (ossia i requisiti di fondi propri), dovrebbero continuare ad applicarsi le norme vigenti sull'adozione di decisioni in materia di MREL, sull'autorizzazione preventiva a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare le passività ammissibili e sull'inclusione nell'ambito di applicazione delle catene partecipative (daisy chain).
•Adeguatezza normativa e semplificazione
Il riesame si concentra su disposizioni specifiche relative all'operatività del quadro MREL interno, prestando particolare attenzione ai problemi sotto il profilo della parità di condizioni tra le diverse strutture dei gruppi bancari e alla riduzione degli oneri amministrativi per talune entità che secondo il parere delle autorità di risoluzione potrebbero essere liquidate in modo credibile in caso di dissesto.
Si prevede che la riforma proposta apporti benefici per quanto riguarda l'efficacia del quadro, la chiarezza giuridica e una maggiore proporzionalità dei requisiti.
La riforma è neutrale dal punto di vista tecnologico e non incide sulla preparazione all'era digitale.
L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto la proposta rispetta tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione
La proposta impone agli Stati membri di recepire le modifiche della BRRD nel loro diritto nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva di modifica. Le modifiche dell'SRMR dovrebbero diventare applicabili contemporaneamente.
Le modifiche introdotte all'articolo 45 decies, paragrafo 4, dovrebbero rafforzare la segnalazione alle autorità di risoluzione da parte delle entità soggette a liquidazione il cui MREL supera l'importo necessario per l'assorbimento delle perdite e che continueranno pertanto ad essere oggetto di una decisione in materia di MREL, riguardante l'importo e la composizione della loro capacità di MREL.
6.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA
MREL per le entità soggette a liquidazione
È aggiunta una nuova definizione all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis bis), BRRD e all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 bis bis), SRMR, secondo cui i riferimenti alle "entità soggette a liquidazione" dovrebbero essere intesi come riferimenti alle entità il cui piano di risoluzione prevede la rispettiva liquidazione in modo ordinato conformemente al diritto nazionale applicabile in caso di dissesto.
Per conseguire una riduzione degli oneri normativi preservando nel contempo la possibilità per le autorità di risoluzione di determinare ancora il MREL per le entità soggette a liquidazione in determinati casi eccezionali, il secondo e il terzo comma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2, sono sostituiti da un nuovo paragrafo 2 bis, che stabilisce la nuova regola generale secondo cui le autorità di risoluzione non dovrebbero determinare il MREL per le entità soggette a liquidazione. Modifiche analoghe sono introdotte all'articolo 12 quinquies SRMR, con la soppressione del secondo e terzo comma del paragrafo 2 e l'inserimento di un nuovo paragrafo 2 bis.
La possibilità per l'autorità di risoluzione di determinare un MREL, ossia di fissare un requisito superiore all'importo per l'assorbimento delle perdite, è mantenuta ove necessario per tutelare la stabilità finanziaria o limitare il potenziale contagio del sistema finanziario, che sono i criteri esistenti nella legislazione attualmente in vigore.
Se l'autorità di risoluzione ritiene che un'entità facente parte di un gruppo soggetto a risoluzione possa essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, il consolidamento effettuato ai fini del MREL esterno applicabile all'entità soggetta a risoluzione che guida tale gruppo soggetto a risoluzione dovrebbe includere l'entità soggetta a liquidazione, come è stato fatto finora.
Applicazione del regime di autorizzazione preventiva alle entità soggette a liquidazione
Le entità destinate alla liquidazione rientrano attualmente nell'ambito di applicazione del regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 78 bis CRR, in virtù dei riferimenti incrociati nell'articolo 45 ter, paragrafo 1, e nell'articolo 45 septies, paragrafo 2, BRRD, nonché nell'articolo 12 quater, paragrafo 1, e nell'articolo 12 octies, paragrafo 1, SRMR, ai criteri di ammissibilità comuni definiti negli articoli da 72 bis a 72 quater CRR. Tuttavia gli obblighi procedurali creati da tale disposizione sono sproporzionati per la maggior parte delle entità soggette a liquidazione, in quanto non si prevede che detengano una capacità di assorbimento delle perdite superiore ai loro requisiti di fondi propri. In tale scenario non è presente la logica alla base delle norme sull'autorizzazione preventiva, che conferiscono alle autorità di risoluzione il potere di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività ammissibili. Inoltre esiste già un regime distinto di autorizzazione preventiva per il rimborso anticipato degli strumenti di fondi propri (articolo 78 CRR) che continuerà ad applicarsi a tutti gli enti.
Al fine di ridurre gli oneri normativi per le entità soggette a liquidazione che devono richiedere l'autorizzazione preventiva per ridurre gli strumenti di passività ammissibili e per le autorità che devono valutare tali domande, l'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, BRRD e l'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, SRMR prevedono esplicitamente che il regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis CRR non si applichi alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato un MREL. Questa sarebbe comunque la naturale conseguenza dell'eliminazione delle decisioni in materia di MREL per tali entità soggette a liquidazione, in quanto l'assenza di una decisione in materia di MREL significa che esse non hanno più passività ammissibili nel loro bilancio, non essendo più soggette a un requisito qualificato come MREL.
Per le entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione ha adottato una decisione in materia di MREL che supera l'importo per l'assorbimento delle perdite, continueranno ad applicarsi l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis CRR.
Entità soggette a liquidazione come parte di strutture di catene partecipative (daisy chain)
A seguito dell'analisi effettuata nell'ambito del mandato di riesame introdotto dall'articolo 129 BRRD si è stabilita l'opportunità di escludere le entità soggette a liquidazione dall'ambito di applicazione delle norme sulle catene partecipative (daisy chain), più specificamente, di non richiedere più che gli strumenti di fondi propri e le altre passività emessi da entità soggette a liquidazione senza una decisione in materia di MREL detenuti da un'entità intermedia siano dedotti da quest'ultima. Ciò si applicherebbe se, nel contesto della pianificazione della risoluzione, l'autorità di risoluzione ha ritenuto che un'entità facente parte di un gruppo soggetto a risoluzione possa essere considerata un'entità soggetta a liquidazione.
In tale scenario l'entità soggette a liquidazione non è più tenuta a soddisfare il MREL e pertanto non vi è alcuna sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per il MREL interno attraverso la catena formata dall'entità soggetta a risoluzione, dall'entità intermedia e dall'entità soggette a liquidazione. In caso di dissesto, la strategia di risoluzione non prevede che l'entità soggetta a liquidazione sia sostenuta dall'entità soggetta a risoluzione, il che significa che non ci si aspetterebbe che le perdite siano trasmesse a monte dall'entità soggetta a liquidazione all'entità soggetta a risoluzione attraverso l'entità intermedia, né che il capitale sia trasmesso a valle nella direzione opposta.
Pertanto il nuovo articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, BRRD e l'articolo 12 quinquies, paragrafo 2 bis, SRMR stabiliscono esplicitamente che gli strumenti di fondi propri o le passività detenuti emessi da entità soggette a liquidazione che non sarebbero più soggetti a una decisione in materia di MREL non dovrebbero essere dedotti dall'impresa madre intermedia ai sensi delle norme sulla deduzione secondo il metodo della catena partecipativa (daisy chain). Di conseguenza le entità intermedie che detengono strumenti di fondi propri e passività emessi da entità soggette a liquidazione dovranno applicare fattori di ponderazione del rischio a tali esposizioni e includerle nella loro misura dell'esposizione complessiva. Poiché tali esposizioni saranno prese in considerazione nel calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'entità intermedia, ciò garantisce che l'entità intermedia sia tenuta a detenere un determinato importo di MREL interno che rifletta tali esposizioni verso le entità soggette a liquidazione.
Tuttavia le entità soggette a liquidazione per le quali le autorità di risoluzione esercitano il loro potere discrezionale di fissare il MREL a un importo superiore ai requisiti di fondi propri rientrerebbero ancora nell'ambito di applicazione delle norme sulla deduzione secondo il metodo della catena partecipativa (daisy chain).
Segnalazione per le entità soggette a liquidazione
Ai sensi dell'attuale articolo 45 decies, paragrafo 4, le entità soggette a liquidazione non sono tenute a segnalare il proprio MREL all'autorità di risoluzione, né a comunicarlo al pubblico, indipendentemente dalla calibrazione del loro MREL.
Ciò pone un problema alle autorità di risoluzione nei casi in cui devono valutare se un cambiamento di strategia sia ritenuto appropriato o se la calibrazione del MREL debba essere aumentata a un livello superiore all'importo per l'assorbimento delle perdite. Per affrontare tale problema, le autorità di risoluzione chiedono attualmente alle banche interessate una segnalazione semplificata, meno complessa e dettagliata di quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione a norma dell'articolo 45 decies BRRD.
Pertanto l'articolo 45 decies è modificato per introdurre un regime di segnalazione legale nel testo giuridico per le entità soggette a liquidazione per le quali è stata adottata una decisione in materia di MREL (ossia quando il MREL supera l'importo per l'assorbimento delle perdite).
Per le entità soggette a liquidazione per le quali non è stato determinato alcun MREL, è mantenuto lo status quo e non vi sono obblighi specifici di segnalazione o comunicazione del MREL. Poiché le segnalazioni ai fini della pianificazione della risoluzione rimangono invariate e continueranno quindi a essere applicabili a tutte le entità soggette a liquidazione, le autorità di risoluzione sarebbero comunque in grado di ottenere le informazioni pertinenti, ad esempio al fine di decidere se modificare la strategia prevista per l'entità interessata o la rispettiva calibrazione del MREL.
MREL interno consolidato
A seguito dell'analisi effettuata dalla Commissione a norma della clausola di revisione introdotta dal regolamento (UE) 2022/2036 si è stabilita l'opportunità di consentire a determinate entità intermedie facenti parte di strutture HoldCo o OpCo di soddisfare il MREL interno su base consolidata.
Oltre ai vantaggi per la proporzionalità delle norme sulla deduzione secondo il metodo della catena partecipativa (daisy chain) e per la riduzione al minimo dell'eterogeneità delle condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, l'estensione della possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata è ritenuta utile anche per i seguenti motivi:
·facilita la calibrazione del MREL interno per le filiazioni di entità non soggette a risoluzione i cui requisiti aggiuntivi di fondi propri (articolo 104 bis CRD) e il cui requisito combinato di riserva di capitale (articolo 128, punto 6), CRD) sono fissati solo su base consolidata;
·chiarisce l'applicazione del potere di vietare talune distribuzioni al di sopra dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL (articolo 16 bis BRRD e 10bis SRMR) in relazione alle filiazioni la cui riserva combinata è stata fissata a livello consolidato;
·garantisce che la filiazione disponga di una capacità interna precostituita sufficiente affinché, in caso di dissesto, sia in grado di assorbire le perdite e ripristinare il soddisfacimento dei requisiti di fondi propri consolidati.
L'articolo 45 septies, paragrafo 1, BRRD e l'articolo 12 octies, paragrafo 1, SRMR sono pertanto modificati per conferire all'autorità di risoluzione il potere discrezionale di fissare il MREL interno su base consolidata nei confronti di una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione. Tale possibilità è disponibile indipendentemente dal tipo di struttura del gruppo bancario cui appartiene l'entità intermedia.
La suddetta possibilità è soggetta a tre importanti salvaguardie. In primo luogo, per le strutture HoldCo, l'entità intermedia dovrebbe essere l'unica filiazione diretta (ente o entità) nell'ambito di applicazione della BRRD o dell'SRMR, a seconda dei casi, di un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione. Ciò garantisce che la possibilità sia disponibile solo per le strutture HoldCo la cui entità intermedia centralizza le esposizioni infragruppo. In alternativa, per altri tipi di strutture dei gruppi bancari, il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale applicabili alla filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione devono essere stati fissati dall'autorità competente sulla stessa base di consolidamento. In secondo luogo, l'entità soggetta a risoluzione e l'entità intermedia dovrebbero essere stabilite nello stesso Stato membro e far parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. In terzo luogo, l'autorità di risoluzione deve aver concluso che il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata non ha una sensibile incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene la filiazione, né sull'applicazione dei poteri di svalutazione e conversione a tale filiazione o ad altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione. Quest'ultima condizione consentirebbe, ad esempio, all'autorità di risoluzione di non fissare il MREL interno su base consolidata nelle situazioni in cui i requisiti individuali applicabili alla filiazione sarebbero più elevati.
La fissazione del MREL interno su base consolidata elimina la possibilità per l'autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base individuale per la stessa entità. Ciò è coerente con le modifiche introdotte nel quadro MREL dalla BRRD II e dall'SRMR II, che non consentono più di fissare il MREL su base multipla in relazione alla stessa entità. Ciò non dovrebbe essere considerato una deroga a favore dell'entità interessata, in quanto il soddisfacimento del MREL continuerà a essere richiesto, anche se su base diversa.
È importante sottolineare che la possibilità ora introdotta nell'articolo 45 septies, paragrafo 1, BRRD e nell'articolo 12 octies, paragrafo 1, SRMR non implica la concessione di deroghe al MREL interno alle filiazioni dell'entità interessata. Le deroghe al MREL interno dovrebbero essere possibili solo se sono soddisfatte le condizioni esistenti di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 3 o 4, BRRD e all'articolo 12 nonies SRMR.
Per quanto riguarda gli strumenti che possono essere utilizzati dalla filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione per soddisfare il proprio MREL interno consolidato, si applicano le norme generali sul soddisfacimento dei requisiti consolidati e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 45 septies BRRD e all'articolo 12 octies SRMR. All'articolo 45 septies BRRD e all'articolo 12 octies SRMR è inoltre introdotto un nuovo paragrafo 2 bis per chiarire che, qualora le filiazioni incluse nell'ambito di consolidamento di un'entità tenuta a soddisfare il MREL interno consolidato abbiano emesso passività ammissibili nei confronti di altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori di tale ambito di consolidamento o nei confronti di un azionista esistente non appartenente allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, tali passività sono incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità intermedia, entro certi limiti. Ciò consentirà di tenere conto delle emissioni dirette di risorse ammissibili per il MREL interno tra la filiazione ultima e l'entità soggetta a risoluzione ai fini del soddisfacimento del MREL interno consolidato dell'entità intermedia. Questa nuova norma garantisce l'allineamento con il calcolo dei fondi propri su base consolidata ed è simile alla norma di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, BRRD e all'articolo 12 quater, paragrafo 3, SRMR applicabile al MREL esterno delle entità soggette a risoluzione. Analogamente, le limitazioni previste in tali modifiche garantiscono che il surplus di capacità delle filiazioni di tali entità intermedie non possa essere utilizzato ai fini del soddisfacimento del rispettivo MREL interno consolidato.
2023/0113 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno modificato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione nonché a qualsiasi altro soggetto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014 (entità). Tali modifiche prevedevano che il MREL interno, ossia il MREL applicabile agli enti e alle entità che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ma non sono essi stessi entità soggette a risoluzione, potesse essere soddisfatto da tali entità utilizzando strumenti emessi a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistati, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
(2)Il quadro MREL dell'Unione è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha introdotto norme specifiche in materia di deduzione in caso di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL interno. Tale regolamento ha introdotto nella direttiva 2014/59/UE l'obbligo per la Commissione di riesaminare l'impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi bancari abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione è stata invitata a valutare se le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero essere in grado di soddisfare il MREL su base consolidata. Inoltre alla Commissione è stato chiesto di valutare il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il MREL, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza (le "entità soggette a liquidazione"). Infine la Commissione è stata invitata a valutare l'opportunità di limitare l'importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(3)Dal riesame della Commissione è emerso che sarebbe opportuno e proporzionato agli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di MREL interno consentire alle autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base consolidata per una gamma di entità più ampia rispetto a quella risultante dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, dove tale gamma più ampia comprende enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità soggette a risoluzione e controllano filiazioni soggette al MREL (le "entità intermedie"). Ciò riguarderebbe in particolare i gruppi bancari guidati da una società di partecipazione. In tali casi le entità intermedie centralizzano naturalmente le esposizioni infragruppo e incanalano le risorse ammissibili per il MREL interno già posizionate dall'entità soggetta a risoluzione. A causa di tale struttura, tali entità intermedie sarebbero interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione. La Commissione ha inoltre concluso che il quadro MREL sarebbe più proporzionato eliminando le emissioni delle entità soggette a liquidazione dalla gamma delle esposizioni che un'entità intermedia è tenuta a dedurre a norma del meccanismo di deduzione per la sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno. Un'entità soggetta a liquidazione non dovrà essere sostenuta dall'entità soggetta a risoluzione in caso di dissesto, eliminando in tal modo la necessità di salvaguardare eventuali meccanismi di trasferimento delle perdite e del capitale all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, che era l'obiettivo delle norme in materia di deduzione introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036. Per contro, le restanti entità del gruppo soggetto a risoluzione dovranno essere sostenute dall'entità soggetta a risoluzione in caso di difficoltà o dissesto. Le necessarie risorse del MREL dovrebbero pertanto essere presenti a tutti i livelli del gruppo soggetto a risoluzione e la loro disponibilità per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso il meccanismo di deduzione. Dal riesame della Commissione si è dunque concluso che le entità intermedie dovrebbero continuare a dedurre l'intero importo delle risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da altre entità non soggette a liquidazione nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
(4)A norma dell'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti e le entità devono soddisfare il MREL interno su base individuale. Il soddisfacimento su base consolidata è consentito solo in due casi specifici: per le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione e che sono filiazioni di entità di paesi terzi e per le imprese madri di enti o entità cui è stata concessa una deroga al MREL interno. A norma dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se un'entità intermedia soddisfa il proprio MREL su base consolidata, tale entità non è tenuta a dedurre le risorse ammissibili per il MREL interno detenute da altre entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e incluse nel suo perimetro di consolidamento, in quanto il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata consegue un effetto analogo. Il riesame effettuato dalla Commissione ha dimostrato che anche le entità intermedie di gruppi bancari guidati da una società di partecipazione dovrebbero essere in grado di soddisfare il MREL interno su base consolidata. Tale riesame ha inoltre dimostrato che, qualora l'entità intermedia sia soggetta a requisiti di fondi propri o a un requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata, il soddisfacimento del MREL interno su base individuale potrebbe comportare il rischio che le risorse ammissibili per il MREL interno precostituite a livello di entità intermedia non siano sufficienti a ripristinare il soddisfacimento del requisito di fondi propri consolidati applicabile dopo la svalutazione e la conversione di tali risorse ammissibili per il MREL interno. A ciò si aggiunge che mancherebbe un dato fondamentale per il calcolo del MREL per l'ente interessato o l'entità interessata qualora il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale fosse fissato a un diverso livello di consolidamento, il che renderebbe difficile il calcolo del requisito. Analogamente, il potere delle autorità di risoluzione di vietare, conformemente all'articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 806/2014, talune distribuzioni al di sopra dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL in relazione alla singola filiazione diventa difficile da esercitare se la metrica principale, il requisito combinato di riserva di capitale, non è fissata sulla stessa base del MREL interno. Per tali motivi la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbe essere disponibile anche per altri tipi di strutture di gruppi bancari, ogniqualvolta l'entità intermedia sia soggetta a requisiti di fondi propri o a un requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata.
(5)Per garantire che la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata sia disponibile solo nei casi pertinenti individuati nel riesame della Commissione e non comporti una carenza di risorse ammissibili per il MREL interno in tutto il gruppo soggetto a risoluzione, il potere di fissare il MREL interno su base consolidata per le entità intermedie dovrebbe essere un potere discrezionale dell'autorità di risoluzione ed essere soggetto a determinate condizioni. L'entità intermedia dovrebbe essere l'unica filiazione diretta (ossia un ente o un'entità) di un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, è stabilita nello stesso Stato membro e fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. In alternativa l'entità intermedia interessata dovrebbe soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale sulla base della sua situazione consolidata. In entrambi i casi il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata non dovrebbe tuttavia avere una sensibile incidenza negativa, secondo la valutazione dell'autorità di risoluzione, sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione interessato, né sull'applicazione da parte dell'autorità di risoluzione del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'entità intermedia interessata o di altre entità nel suo gruppo soggetto a risoluzione.
(6)A norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, le entità intermedie possono soddisfare il MREL interno consolidato utilizzando fondi propri e passività ammissibili. Per realizzare pienamente la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata, è necessario garantire che le passività ammissibili delle entità intermedie siano calcolate in modo analogo al calcolo dei fondi propri. I criteri di ammissibilità delle passività ammissibili che possono essere utilizzati per soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbero pertanto essere allineati alle norme sul calcolo dei fondi propri consolidati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza con le norme vigenti sul MREL esterno, tale allineamento dovrebbe anche rispecchiare le norme vigenti di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il calcolo delle passività ammissibili che le entità soggette a risoluzione possono utilizzare per soddisfare il MREL consolidato. In particolare è necessario assicurare che le passività ammissibili emesse dalle filiazioni dell'entità soggetta al MREL interno consolidato e detenute da altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori dell'ambito del consolidamento, compresa l'entità soggetta a risoluzione, o da azionisti esistenti non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, siano computate ai fini dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta al MREL interno consolidato.
(7)Per le entità soggette a liquidazione, il MREL è di norma limitato all'importo necessario per l'assorbimento delle perdite, che corrisponde ai requisiti di fondi propri. In tali casi il MREL non comporta per l'entità soggetta a liquidazione alcun requisito aggiuntivo direttamente connesso al quadro di risoluzione. Ciò significa che un'entità soggetta a liquidazione può soddisfare pienamente il MREL soddisfacendo i requisiti di fondi propri e che una decisione specifica dell'autorità di risoluzione che determina il MREL non contribuisce in modo significativo alla possibilità di risoluzione delle entità soggette a liquidazione. Una tale decisione comporta molti obblighi procedurali per le autorità di risoluzione e per le entità soggette a liquidazione senza che vi sia alcun beneficio corrispondente in termini di miglioramento della possibilità di risoluzione. Per tale motivo le autorità di risoluzione non dovrebbero fissare un MREL per le entità soggette a liquidazione.
(8)Se l'autorità di risoluzione ritiene che un'entità facente parte di un gruppo soggetto a risoluzione possa essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, le entità intermedie non dovrebbero essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno i fondi propri o le altre passività da esse detenuti che sarebbero conformi alle condizioni per il soddisfacimento del MREL interno e che sono emessi da entità soggette a liquidazione. In tal caso l'entità soggetta a liquidazione non è più tenuta a soddisfare il MREL e pertanto non vi è alcuna sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per il MREL interno attraverso la catena formata dall'entità soggetta a risoluzione, dall'entità intermedia e dall'entità soggetta a liquidazione. In caso di dissesto, la strategia di risoluzione non prevede che l'entità soggetta a liquidazione sia sostenuta dall'entità soggetta a risoluzione. Ciò significa che la trasmissione a monte delle perdite dall'entità soggetta a liquidazione all'entità soggetta a risoluzione, attraverso l'entità intermedia, non sarebbe prevista, né lo sarebbe la trasmissione a valle del capitale nella direzione opposta. Tale rettifica della gamma delle risorse detenute da dedurre nel contesto della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno non inciderebbe quindi sulla solidità prudenziale del quadro.
(9)L'obiettivo principale del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche agli enti e alle entità soggetti al MREL e alle passività emesse per soddisfare il MREL, è consentire alle autorità di risoluzione di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività ammissibili e di vietare qualsiasi azione che equivalga a una riduzione superiore al livello che le autorità di risoluzione ritengono adeguato. Se l'autorità di risoluzione non ha adottato una decisione che determina il MREL in relazione a un ente o un'entità, tale obiettivo non è pertinente. Inoltre gli enti o le entità che non sono oggetto di una decisione che determina il MREL non hanno passività ammissibili nel loro bilancio. Gli enti o le entità per i quali non sono state adottate decisioni che determinano il MREL non dovrebbero pertanto essere tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di risoluzione a effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività che soddisferebbero i requisiti di ammissibilità per il MREL.
(10)Vi sono entità soggette a liquidazione per le quali il MREL supera l'importo dei requisiti di fondi propri, nel qual caso le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di fissare il MREL. Tale MREL dovrebbe essere fissato a un importo superiore a quello per l'assorbimento delle perdite qualora le autorità di risoluzione ritengano che tale importo sia necessario per tutelare la stabilità finanziaria o per affrontare il rischio di contagio del sistema finanziario. In tali situazioni l'entità soggetta a liquidazione dovrebbe soddisfare il MREL e non dovrebbe essere esentata dal regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Le entità intermedie appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a liquidazione interessata dovrebbero continuare a essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno le risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da tale entità soggetta a liquidazione. Inoltre, poiché la procedura di liquidazione si svolge a livello di persona giuridica, le entità soggette a liquidazione ancora soggette al MREL dovrebbero soddisfare il requisito solo su base individuale. Infine alcuni requisiti di ammissibilità relativi alla proprietà della passività interessata non sono pertinenti, in quanto non è necessario garantire il trasferimento delle perdite e del capitale dall'entità soggetta a liquidazione a un'entità soggetta a risoluzione, e non dovrebbero pertanto applicarsi.
(11)A norma dell'articolo 45 decies della direttiva 2014/59/UE, gli enti e le entità sono tenuti a segnalare periodicamente alle rispettive autorità competenti e di risoluzione i livelli delle passività ammissibili e sottoponibili al bail-in e la composizione di tali passività e a comunicare tali informazioni al pubblico, unitamente al livello del rispettivo MREL. Per le entità soggette a liquidazione non è richiesta alcuna segnalazione o comunicazione. Tuttavia, per garantire l'applicazione trasparente del MREL, tali obblighi di segnalazione e comunicazione dovrebbero applicarsi anche alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione stabilisce che il MREL dovrebbe essere superiore all'importo sufficiente ad assorbire le perdite. Conformemente al principio di proporzionalità, l'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che tali obblighi non vadano al di là di quanto necessario per controllare il soddisfacimento del MREL.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014.
(13)Per garantire la coerenza, le misure nazionali che recepiscono le modifiche della direttiva 2014/59/UE e le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data.
(14)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire adeguare il trattamento delle entità soggette a liquidazione nell'ambito del quadro MREL e le possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2014/59/UE
La direttiva 2014/59/UE è modificata come segue:
(1)all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il punto 83 bis bis) seguente:
"83 bis bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile;";
(2)l'articolo 45 quater è così modificato:
(a)al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;
(b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Le autorità di risoluzione non determinano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.
In deroga al primo comma, e ove necessario per conseguire gli obiettivi di tutela della stabilità finanziaria o di limitazione del potenziale contagio del sistema finanziario, le autorità di risoluzione possono, in via eccezionale, determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione per un importo sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, aumentato fino all'importo necessario per il conseguimento di tali obiettivi. In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli elementi seguenti:
(a)fondi propri;
(b)passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;
(c)le passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2.
L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva.
Gli strumenti di fondi propri o le passività detenuti emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";
(3)l'articolo 45 septies è così modificato:
(a)al paragrafo 1, è inserito il quarto comma seguente:
"In deroga al primo e al secondo comma, le autorità di risoluzione possono decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:
i)la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:
-l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
-sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
-l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti o entità filiazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), diversi dalla filiazione interessata;
ii)la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o al requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata;
(b)il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata non ha una sensibile incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o sulla svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";
(b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:
(a)passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata;
(b)passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
Le passività di cui al primo comma, lettere a) e b), non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:
(a)le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
(b)l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.";
(4)all'articolo 45 decies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle entità soggette a liquidazione a meno che l'autorità di risoluzione non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per tali entità conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma. In tal caso l'autorità di risoluzione determina il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo per tale entità. L'autorità di risoluzione comunica tali obblighi di segnalazione e comunicazione all'entità soggetta a liquidazione interessata. Tali obblighi di segnalazione e comunicazione non vanno al di là di quanto necessario per controllare il soddisfacimento del requisito determinato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma.".
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014
Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:
(5)all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il seguente punto 24 bis bis):
"24 bis bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile;";
(6)l'articolo 12 quinquies è così modificato:
(a)al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;
(b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Il Comitato non determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.
In deroga al primo comma, e ove necessario per conseguire gli obiettivi di tutela della stabilità finanziaria o di limitazione del potenziale contagio del sistema finanziario, il Comitato può, in via eccezionale, determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione per un importo sufficiente ad assorbire le perdite in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, aumentato fino all'importo necessario per il conseguimento di tali obiettivi. In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli elementi seguenti:
(a)fondi propri;
(b)passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;
(c)le passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 2.
L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.
Gli strumenti di fondi propri o le passività detenuti emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";
(7)l'articolo 12 octies è così modificato:
(a)al paragrafo 1, è inserito il quarto comma seguente:
"In deroga al primo e al secondo comma, il Comitato può decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(a)la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:
i)la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:
-l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
-sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
-l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente filiazioni di cui all'articolo 2 diverse dalla filiazione interessata;
ii)la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o al requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata;
(b)il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata non ha una sensibile incidenza negativa sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione o sulla svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 21, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'ente o della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";
(b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:
(a)passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata;
(b)passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.
Le passività di cui al primo comma, lettere a) e b), non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:
(a)le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
(b)l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.".
Articolo 3
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 1.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 2 si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].
L'articolo 2 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente