Strasburgo, 18.4.2023

COM(2023) 228 final

2023/0115(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 230 final} - {SWD(2023) 225 final} - {SWD(2023) 226 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le modifiche proposte della direttiva 2014/49/UE 1 (la "direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi" o "direttiva SGD") fanno parte del pacchetto legislativo sulla gestione delle crisi e sull'assicurazione dei depositi ("CMDI") che comprende anche modifiche della direttiva 2014/59/UE 2 (la "direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche" o "BRRD") e del regolamento (UE) n. 806/2014 3 (il "regolamento sul meccanismo di risoluzione unico" o "SRMR").

Sebbene il quadro dell'UE per la gestione delle crisi sia ben consolidato, i precedenti casi di dissesto bancario hanno dimostrato la necessità di miglioramenti. La riforma del CMDI intende ripartire dagli obiettivi del quadro per la gestione delle crisi e garantire un approccio più coerente alla risoluzione, affinché qualsiasi banca in crisi possa uscire dal mercato in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti e garantendo la fiducia dei depositanti. In particolare l'attuale quadro di risoluzione per le banche di piccole e medie dimensioni deve essere rafforzato per quanto riguarda la sua concezione, la sua attuazione e soprattutto gli incentivi alla sua applicazione, così da poter essere applicato in modo più credibile a tali banche. Inoltre il quadro per la tutela dei depositanti dovrebbe essere migliorato per garantire un'applicazione coerente delle norme e una migliore parità di condizioni, tutelando nel contempo la stabilità finanziaria, rafforzando la fiducia dei depositanti e prevenendo il contagio.

Contesto della proposta

All'indomani della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano mondiali, l'UE ha intrapreso azioni decisive, in linea con gli appelli alla riforma a livello internazionale, per creare un settore finanziario più sicuro per il mercato unico dell'UE. Ciò ha incluso il conferimento di strumenti e poteri per gestire il dissesto di qualsiasi banca in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria, le finanze pubbliche e la tutela dei depositanti. L'Unione bancaria è stata creata nel 2014 ed è attualmente composta da due pilastri: un meccanismo di vigilanza unico (SSM) e un meccanismo di risoluzione unico (SRM). Tuttavia l'Unione bancaria è ancora incompleta, essendo priva del suo terzo pilastro: Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) 4 La proposta della Commissione, adottata il 24 novembre 2015, di istituire l'EDIS 5 è ancora in sospeso.

L'Unione bancaria è sorretta da un codice unico che, per quanto riguarda il CMDI, è composto da tre atti giuridici dell'UE adottati nel 2014: la BRRD, l'SRMR e la direttiva SGD. La BRRD definisce i poteri, le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle banche, comprese le intese di cooperazione transfrontaliera per far fronte ai dissesti bancari transfrontalieri. L'SRMR istituisce il Comitato di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico e definisce i poteri, le norme e le procedure per la risoluzione delle entità stabilite nell'Unione bancaria, nel contesto del meccanismo di risoluzione unico. La direttiva SGD garantisce la tutela dei depositanti e stabilisce le norme per l'utilizzo dei fondi degli SGD. La BRRD e la direttiva SGD si applicano in tutti gli Stati membri, mentre l'SRMR si applica negli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria.

Il pacchetto per il settore bancario del 2019, noto anche come "pacchetto di riduzione del rischio", prevedeva la revisione della BRRD, dell'SRMR, del regolamento sui requisiti patrimoniali ("CRR") 6 e della direttiva sui requisiti patrimoniali ("CRD") 7 . Tali revisioni comprendevano misure volte a concretizzare gli impegni assunti dall'UE nei consessi internazionali 8 e hanno segnato un ulteriore passo verso il completamento dell'Unione bancaria mediante misure credibili di riduzione del rischio volte ad attenuare le minacce alla stabilità finanziaria.

Nel novembre 2020 l'Eurogruppo ha concordato la creazione e l'introduzione anticipata di un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) 9 .

La riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI) e le più ampie implicazioni per l'Unione bancaria

Insieme alla riforma del CMDI, un'Unione bancaria completa che comprenda anche il terzo pilastro, l'EDIS, offrirebbe un livello più elevato di protezione finanziaria e certezza alle famiglie e alle imprese dell'UE, aumenterebbe la fiducia e rafforzerebbe la stabilità finanziaria quali condizioni necessarie per la crescita, la prosperità e la resilienza nell'Unione economica e monetaria e nell'UE più in generale. L'Unione dei mercati dei capitali integra l'Unione bancaria in quanto entrambe le iniziative sono essenziali per finanziare la duplice transizione (digitale e verde), accrescere il ruolo dell'euro sulla scena internazionale e rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE e la sua competitività in un mondo in evoluzione, in particolare alla luce dell'attuale difficile contesto economico e geopolitico 10   11 .

Nel giugno 2022 l'Eurogruppo non ha approvato un piano di lavoro più completo per portare a compimento l'Unione bancaria includendo l'EDIS. Ha invece invitato la Commissione a presentare proposte legislative più mirate per riformare il quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi a livello nazionale 12 .

Parallelamente anche il Parlamento europeo, nella sua relazione annuale 2021 sull'Unione bancaria 13 , ha sottolineato l'importanza di completare quest'ultima con l'istituzione dell'EDIS e ha incoraggiato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla revisione del CMDI. Sebbene non esplicitamente approvato dall'Eurogruppo, l'EDIS renderebbe più solida la riforma del CMDI e apporterebbe sinergie e maggiore efficienza per il settore. Tale pacchetto legislativo rientrerebbe nell'agenda per il completamento dell'Unione bancaria, come sottolineato negli orientamenti politici della presidente von der Leyen, che richiamano a loro volta l'importanza dell'EDIS, e come regolarmente sollecitato dai leader 14 .

Obiettivi della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD)

La direttiva SGD ha armonizzato i meccanismi di protezione dei depositi in tutta l'UE. La protezione dei depositi è fondamentale per aumentare la fiducia dei depositanti, rafforzare la stabilità finanziaria del sistema bancario e salvaguardare il funzionamento del mercato unico. A tal fine in ogni Stato membro è stato istituito almeno un sistema di garanzia dei depositi (SGD) per assicurare il rapido rimborso dei depositanti in caso di dissesto bancario (payout) ed è stato fissato un livello armonizzato di copertura pari a 100 000 EUR. È importante sottolineare che gli SGD svolgono anche un ruolo nella gestione delle crisi delle banche. Possono contribuire alla risoluzione o finanziare altre misure, preservando in tal modo l'accesso dei depositanti ai depositi coperti.

Motivi della proposta

In linea con il mandato di cui all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva SGD, la Commissione ha effettuato una valutazione globale dell'attuazione della direttiva. La conclusione a cui essa è giunta ha confermato che nel complesso le componenti principali della direttiva SGD, in particolare il livello di copertura standard di 100 000 EUR per depositante e per banca, il livello-obiettivo minimo per il finanziamento degli SGD e i brevi tempi di rimborso dei depositanti, hanno generato benefici per i depositanti.

Tuttavia l'esperienza pratica acquisita nell'applicazione di tale quadro ha dimostrato che vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda l'ambito di tutela dei depositanti, le interpretazioni divergenti delle condizioni per l'uso dei fondi degli SGD ai fini di interventi che esulano dal rimborso dei depositi coperti, l'efficacia e l'efficienza operative nel funzionamento degli SGD, le ampie opzioni e discrezionalità a livello nazionale e la necessità di migliorare il coordinamento tra le reti di sicurezza per la risoluzione e quelle per l'assicurazione dei depositi.

La proposta relativa alla direttiva SGD, che è parte integrante della revisione legislativa del CMDI da parte della Commissione, si basa in larga misura sul lavoro preparatorio svolto dall'Autorità bancaria europea (ABE) e sulle raccomandazioni da essa formulate nei suoi cinque pareri 15 sull'applicazione della direttiva SGD e tiene conto dei casi in cui la sua applicazione pratica non è riuscita a conseguire alcuni dei suoi importanti obiettivi o li ha conseguiti solo in parte.

Sintesi delle modifiche della direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD) nell'ambito della riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI)

La proposta relativa alla direttiva SGD verte su una serie di aspetti strategici e costituisce una risposta coerente ai problemi individuati. Essa mira pertanto a:

(1)chiarire l'ambito di tutela dei depositanti affrontando le discrepanze individuate, al fine di offrire ai depositanti dell'UE un livello di protezione solido e armonizzato;

(2)armonizzare la verifica del minor onere per tutti i tipi di interventi degli SGD che esulano dal rimborso dei depositi coperti in caso di insolvenza, al fine di migliorare la parità di condizioni e di garantire la coerenza dei risultati nella gestione dei dissesti delle banche;

(3)migliorare il funzionamento degli SGD semplificando le procedure amministrative e aumentando al contempo la trasparenza per quanto riguarda l'uso dei fondi e la solidità finanziaria di tali sistemi;

(4)realizzare una maggiore convergenza delle pratiche degli SGD e tra le autorità; e

(5)migliorare la cooperazione transfrontaliera tra gli SGD per quanto riguarda il rimborso dei depositanti ubicati in altri Stati membri dell'UE o in caso di cambiamento di affiliazione delle banche agli SGD.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta si basa sull'attuale quadro per l'assicurazione dei depositi stabilito nella direttiva SGD e lo rafforza. A tal fine molti elementi della proposta sono frutto del lavoro svolto dall'ABE, in cooperazione con gli SGD nazionali e le autorità designate. Si propongono modifiche che riflettono l'esperienza pratica acquisita con il recepimento del diritto dell'UE a livello nazionale e con l'applicazione di alcune disposizioni, anche nel contesto dell'Unione bancaria. La proposta è presentata in parallelo con le revisioni della BRRD e dell'SRMR per garantire la coerenza complessiva del quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta si basa sulle riforme attuate all'indomani della crisi finanziaria che ha portato alla creazione dell'Unione bancaria e del codice unico per tutte le banche dell'UE.

Rafforzando la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria, la proposta contribuisce alla resilienza del settore bancario dell'UE e rafforza la sua capacità di sostenere la ripresa economica a seguito della pandemia di COVID-19, in linea con gli obiettivi politici dell'autonomia strategica aperta europea. Più specificamente la proposta migliora anche la tutela dei consumatori armonizzando il livello e il periodo di protezione di specifici depositi al dettaglio che sono a breve termine e dipendono da particolari eventi della vita ("saldi temporaneamente elevati") o rafforzando la comunicazione delle informazioni ai consumatori.

Inoltre, per attenuare il rischio che gli SGD rimborsino depositanti coinvolti in attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le modifiche si basano sulla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla lotta contro il riciclaggio e tengono conto dell'indirizzo proposto nel pacchetto legislativo della Commissione sul regime dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), adottato il 20 luglio 2021.

Per rafforzare l'applicabilità delle disposizioni della direttiva SGD, le modifiche fanno riferimento ai poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE ("direttiva sui requisiti patrimoniali" o "CRD"). Tale approccio sancisce il concetto secondo cui il rispetto dei requisiti relativi agli SGD è un obbligo prioritario per tutte le banche che, se disatteso, può innescare la sequenza di eventi che conduce ad azioni disciplinari nei confronti delle banche inadempienti.

Le modifiche inoltre armonizzano e chiariscono le norme applicabili alle misure preventive e alternative finanziate dai fondi degli SGD. Tali norme devono essere valutate in relazione ai requisiti già esistenti in materia di aiuti di Stato agli enti finanziari, stabiliti nella comunicazione sul settore bancario pubblicata dalla Commissione 16 .

Le modifiche apportano inoltre chiarezza per quanto riguarda la protezione dei fondi dei clienti detenuti da enti finanziari non bancari presso una banca, in linea con i requisiti per la separazione dei fondi dei clienti di cui alla direttiva sui servizi di pagamento 17 , alla direttiva sulla moneta elettronica e alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione 18 . Alla luce dei rapidi sviluppi nel settore dei servizi finanziari innovativi, il chiarimento mira a rafforzare la fiducia dei clienti negli enti finanziari non bancari e nella loro continuità operativa in caso di dissesto di una banca.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta modifica una direttiva vigente, la direttiva SGD, in particolare per quanto riguarda una migliore applicazione degli strumenti già disponibili nel quadro per la protezione dei depositi.

Di conseguenza la base giuridica della proposta è la stessa dell'atto legislativo originario, vale a dire l'articolo 53, paragrafo 1, TFUE relativo al diritto di stabilimento (stessa base giuridica della direttiva oggetto di modifica). Secondo la giurisprudenza dell'UE 19 , nei casi in cui un atto legislativo è concepito come un complemento o una correzione di un altro atto legislativo, senza alterarne la finalità originaria, il legislatore dell'Unione fonda correttamente quest'ultimo atto sulla base giuridica del primo atto.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le modifiche della direttiva SGD sono conformi al principio di sussidiarietà. Le norme nazionali non possono conseguire un livello armonizzato di tutela dei depositanti e un insieme uniforme di norme sul finanziamento e sul funzionamento degli SGD. È dunque necessaria un'azione a livello dell'UE per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione ed evitare che l'esistenza di disposizioni divergenti in materia di protezione dei depositi generi indebiti vantaggi competitivi per alcuni enti finanziari. Anche l'ABE ha sottolineato tale aspetto nei suoi pareri sulla revisione della direttiva SGD.

Inoltre la creazione di banche e la fornitura di servizi bancari, compresa la raccolta di depositi, possono essere effettuate a livello transfrontaliero. La natura transfrontaliera dei sistemi bancari può comportare numerose sfide per gli SGD (cambiamenti di affiliazione di una banca all'SGD, conservazione della documentazione relativa ai clienti o cooperazione transfrontaliera), il che rende necessario un intervento dell'UE.

La maggior parte delle modifiche contenute nella proposta aggiorna la legislazione dell'UE vigente e pertanto riguarda ambiti nei quali l'UE ha già esercitato le sue competenze. Varie azioni contemplate dalla proposta introducono un ulteriore grado di armonizzazione per conseguire in maniera coerente gli obiettivi definiti nella direttiva SGD.

Proporzionalità

Le modifiche sono proporzionate a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi della direttiva SGD.

Esse stabiliscono requisiti comuni volti a migliorare e armonizzare il livello di tutela dei depositanti all'interno dell'UE. Tuttavia la proposta non disciplina i modelli organizzativi, la struttura giuridica o la governance interna degli SGD dell'UE. Pertanto la configurazione consolidata del sistema di assicurazione dei depositi dell'UE si basa e continuerà a basarsi su una rete di SGD nazionali, organizzata secondo vari modelli (SGD pubblico, SGD privato, sistemi di tutela istituzionale) e vari tipi di relazioni tra l'autorità designata per gli SGD e l'autorità di risoluzione (che possono fare capo a un unico soggetto o costituire organismi distinti).

La proposta inoltre conferisce notevoli poteri alle autorità nazionali, non ultimo il potere di effettuare la verifica del minor onere che determina l'efficienza in termini di costi dell'uso dei fondi degli SGD. La maggior parte dei temi su cui verte la proposta (livello comune di saldi temporaneamente elevati, protezione dei fondi dei clienti, tutela delle autorità pubbliche) riguarda ambiti nei quali gli Stati membri dell'UE hanno espressamente invocato una norma a livello dell'UE che possa garantire una maggiore certezza del diritto per quanto concerne la tutela dei depositanti. I mandati dell'ABE previsti dalla proposta (attraverso norme e orientamenti) sono limitati ai temi più tecnici della direttiva SGD, per i quali si rende necessaria una spiegazione più dettagliata dei requisiti.

La proposta inoltre mantiene disposizioni esistenti che riconoscono le specificità nazionali e garantiscono l'applicazione proporzionata delle norme contenute nella direttiva SGD, ad esempio attraverso la scelta di opzioni nazionali, la possibilità per taluni Stati membri di applicare un livello-obiettivo inferiore o la possibilità per i membri di un sistema di tutela istituzionale di beneficiare di una riduzione dei contributi.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone di attuare le misure modificando la direttiva SGD mediante una direttiva. Le misure proposte fanno riferimento a disposizioni già esistenti incorporate in questo strumento giuridico o le sviluppano ulteriormente. Poiché l'assicurazione dei depositi è strettamente connessa a settori non armonizzati del diritto nazionale, quali il diritto fallimentare, il recepimento è necessario per integrare in maniera ottimale nel diritto nazionale le disposizioni proposte.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il quadro CMDI è stato concepito per prevenire e gestire il dissesto degli enti di qualsiasi dimensione o con qualsiasi modello economico. È stato sviluppato con l'obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria, tutelare i depositanti, ridurre al minimo il ricorso al sostegno pubblico, limitare l'azzardo morale e migliorare il mercato interno dei servizi finanziari. Dalla valutazione si è concluso che nel complesso il quadro CMDI dovrebbe essere migliorato sotto taluni aspetti.

In particolare dalla valutazione emerge che la certezza del diritto e la prevedibilità nella gestione dei dissesti bancari rimangono insufficienti. La decisione delle autorità pubbliche di ricorrere alla procedura di risoluzione oppure alla procedura di insolvenza può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre le reti di sicurezza finanziate dal settore non sono sempre efficaci e persistono divergenze nelle condizioni di accesso ai finanziamenti nel quadro della risoluzione e al di fuori della risoluzione, che incidono sugli incentivi e creano opportunità di arbitraggio quando vengono prese decisioni su quale strumento di gestione delle crisi utilizzare. Infine la tutela dei depositanti continua a essere disomogenea e incoerente tra gli Stati membri in una serie di settori.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto ampi scambi attraverso diversi strumenti di consultazione per raggiungere tutti i portatori di interessi, al fine di comprendere meglio il funzionamento del quadro e le possibilità di miglioramento.

Nel 2020 la Commissione ha avviato una consultazione su una valutazione d'impatto iniziale combinata e su una tabella di marcia volta a fornire un'analisi dettagliata delle azioni da intraprendere a livello dell'UE e del potenziale impatto delle diverse opzioni strategiche sull'economia, sulla società e sull'ambiente.

Nel 2021 la Commissione ha avviato due consultazioni: una consultazione mirata e una consultazione pubblica per raccogliere i riscontri dei portatori di interessi sulle modalità di applicazione del quadro CMDI e i loro pareri sulle possibili modifiche. La consultazione mirata, comprendente 39 domande tecniche generali e specifiche, era disponibile solo in inglese ed è rimasta aperta dal 26 gennaio al 20 aprile 2021. La consultazione pubblica si è articolata in 10 domande generali, disponibili in tutte le lingue dell'UE, e si è svolta nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 20 maggio 2021. I riscontri ricevuti nell'ambito di tale consultazione sono sintetizzati in una relazione pubblicata il 7 luglio 2021 20 . Dalle consultazioni è emerso che la maggior parte dei rispondenti ritiene che anche i depositi delle autorità pubbliche, comprese le autorità locali, debbano essere protetti dagli SGD. La maggior parte delle banche e degli SGD ritiene che l'attuale comunicazione periodica delle informazioni sia sufficiente e che non siano necessarie modifiche. La comunicazione digitale è stata spesso ritenuta il mezzo più idoneo per ridurre i costi.

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha inoltre ospitato una conferenza ad alto livello alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti. La conferenza ha confermato l'importanza di un quadro efficace, ma ha anche messo in luce le attuali debolezze. I partecipanti alla conferenza hanno rilevato che il quadro della direttiva SGD trarrebbe vantaggio da un'ulteriore armonizzazione e da una migliore interazione con le norme stabilite nella direttiva antiriciclaggio e nella direttiva sui servizi di pagamento e con le norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre la revisione della direttiva SGD dovrebbe prendere in considerazione la fiducia dei consumatori e la situazione nei mercati più piccoli.

I servizi della Commissione hanno inoltre ripetutamente consultato gli Stati membri in merito all'attuazione del quadro CMDI da parte dell'UE e alle eventuali revisioni della BRRD/dell'SRMR e della direttiva SGD nel contesto del gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. Parallelamente alle discussioni in seno al gruppo di esperti, le questioni affrontate nella presente proposta sono state trattate anche nelle riunioni degli organi preparatori del Consiglio, segnatamente il gruppo "Servizi finanziari e Unione bancaria" e il gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS.

Inoltre, durante la fase di preparazione della normativa, i servizi della Commissione hanno tenuto anche numerose riunioni (fisiche e virtuali) con rappresentanti del settore bancario e con altri portatori di interessi.

I risultati di tutte le iniziative di cui sopra sono confluiti nell'elaborazione della presente proposta e della relativa valutazione d'impatto. Hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti per conseguire al meglio gli obiettivi del quadro. L'allegato 2 della valutazione d'impatto fornisce le sintesi di queste consultazioni e della conferenza pubblica.

Assunzione e uso di perizie

A sostegno del lavoro svolto nell'ambito della revisione della direttiva SGD, la Commissione ha rivolto all'ABE una richiesta di consulenza 21 . L'ABE ha risposto trasmettendo cinque pareri. Il primo parere sull'ammissibilità dei depositi, sul livello di copertura e sulla cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi è stato trasmesso nell'agosto 2019 22 . Il secondo parere sui rimborsi da parte dei sistemi di garanzia dei depositi è stato presentato nell'ottobre 2019 23 . Il terzo parere sul finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sull'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi è stato trasmesso nel gennaio 2020 24 . Il quarto parere sul trattamento dei fondi dei clienti è stato presentato nell'ottobre 2021 25 . Inoltre la Commissione ha tenuto conto del parere dell'ABE del 2020 sull'interazione tra la direttiva antiriciclaggio dell'UE e la direttiva dell'UE sui sistemi di garanzia dei depositi 26 , nonché del parere biennale dell'ABE del 2021 sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'UE 27 .

Inoltre la Commissione ha incaricato il Centro per gli studi politici europei (CEPS) di fornire due relazioni sull'assicurazione dei depositi, dal titolo "Harmonising insolvency laws in the Euro area" 28 e "Options and national discretions under the DGSD" 29 , pubblicate rispettivamente nel dicembre 2016 e nel novembre 2019.

Oltre a consultare i portatori di interessi, la Commissione ha partecipato a discussioni e a uno scambio di opinioni che hanno orientato i lavori della task force dell'ABE sui sistemi di garanzia dei depositi e del gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni.

Valutazione d'impatto 30

La presente proposta condivide la sua valutazione d'impatto con le proposte di revisione della BRRD e dell'SRMR; tale valutazione tiene conto dei riscontri pervenuti dai portatori di interessi e della necessità di affrontare varie questioni interconnesse che abbracciano tre diversi testi giuridici. L'allegato 6 della valutazione d'impatto descrive i problemi inerenti all'attuale funzionamento degli SGD, definisce i possibili scenari per il suo miglioramento e fornisce una giustificazione delle opzioni strategiche prescelte nelle modifiche proposte. Si conclude che la direttiva SGD è stata ampiamente efficace nel migliorare il livello di tutela dei depositanti in tutta l'UE. Tuttavia l'applicazione delle salvaguardie previste dalla direttiva SGD rimane disomogenea negli SGD nazionali, il che evidenzia la necessità di armonizzare le norme per superare le divergenze che si ripercuotono negativamente sui depositanti e di chiarire la copertura per determinati tipi di depositanti.

Tutte le opzioni strategiche tengono conto dei suggerimenti dell'ABE e dei successivi riscontri forniti dagli esperti degli Stati membri che compongono il gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni; tengono inoltre conto di dati analitici, ove disponibili.

La valutazione d'impatto ha evidenziato che le opzioni strategiche valutate migliorerebbero l'applicazione dell'assicurazione dei depositi in tutti gli Stati membri e rafforzerebbero la certezza del diritto e la fiducia dei depositanti. Esse adatterebbero opportunamente la tutela dei depositanti alle recenti evoluzioni e vulnerabilità dell'ecosistema finanziario attraverso disposizioni specifiche mirate alle attività transfrontaliere, ai servizi di tecnologia finanziaria e alla lotta contro il riciclaggio. Faciliterebbero inoltre l'uso dei fondi degli SGD al di fuori del rimborso dei depositi coperti, attraverso una verifica del minor onere riveduta, quando tali interventi assicurano l'accesso dei depositanti ai loro depositi in maniera più efficace sotto il profilo dei costi.

Tuttavia includendo esplicitamente taluni tipi di depositanti e di depositi nell'ambito di copertura (autorità pubbliche, fondi dei clienti) e armonizzando ulteriormente alcune norme (livello minimo di copertura per i saldi temporaneamente elevati, eliminazione della possibilità di dedurre dall'importo rimborsabile le passività esigibili dei depositanti), tali modifiche potrebbero ripercuotersi, seppur in misura limitata, sui costi per gli SGD. Analogamente anche le modifiche apportate alla verifica del minor onere per l'uso degli SGD ai fini di interventi diversi dal rimborso potrebbero avere un'incidenza finanziaria sugli SGD. Tali costi sarebbero posti a carico del settore bancario attraverso contributi versati agli SGD e non riguarderebbero i contribuenti, in linea con il principio della protezione del denaro pubblico sancito nella direttiva SGD.

La valutazione d'impatto ha inoltre confermato che il quadro dell'UE per gli SGD sarebbe più resiliente se sorretto dall'EDIS. Grazie alla messa in comune di fondi in un sistema condiviso, il sistema di assicurazione dei depositi nell'Unione bancaria sarebbe maggiormente in grado di gestire i rimborsi di valore elevato; inoltre la fiducia dei depositanti sarebbe rafforzata. Sebbene l'opzione strategica che consiste nell'istituzione dell'EDIS sia la più solida sotto il profilo tecnico, a questo stadio non è politicamente fattibile.

Il comitato per il controllo normativo ha approvato la valutazione d'impatto dopo un primo parere negativo. Per rispondere alle osservazioni formulate dal comitato in relazione al funzionamento degli SGD, la valutazione d'impatto è stata modificata per chiarire meglio i legami tra la consulenza dell'ABE e le opzioni indicate nella valutazione d'impatto.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La proposta dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri normativi e amministrativi degli SGD attraverso l'eliminazione di talune opzioni e discrezionalità nazionali, l'applicazione della parità di trattamento per le succursali di paesi terzi e il rafforzamento delle modalità di cooperazione transfrontaliera tra gli SGD. Razionalizzando gli obblighi di informativa e allineandoli alle necessità dei destinatari, le modifiche ridurranno gli oneri amministrativi legati all'attuazione dei requisiti degli SGD.

Per quanto riguarda la preparazione digitale, la proposta prende le mosse dai progressi compiuti sul piano giuridico e tecnologico per garantire che le informazioni da fornire ai depositanti siano facilmente accessibili e che il processo di rimborso sia il più rapido possibile.

Inoltre i poteri conferiti all'ABE consentiranno ulteriori adeguamenti volti a migliorare e armonizzare maggiormente l'attuazione pratica delle disposizioni della direttiva SGD.

I costi per le banche e le autorità nazionali sarebbero estremamente contenuti. Ciascuno dei miglioramenti che la proposta relativa alla direttiva SGD apporta sul piano della tutela dei depositanti (saldi temporaneamente elevati, fondi dei clienti, autorità pubbliche) dovrebbe avere un impatto assai marginale sui fondi degli SGD. Ad esempio in 13 Stati membri l'importo dei fondi dei clienti rappresenta meno dell'1 % di tutti i depositi coperti nel singolo Stato membro. Pertanto la proposta preserverà la competitività del settore bancario dell'UE rafforzando nel contempo la protezione offerta ai depositanti dell'UE. Inoltre i potenziali costi aggiuntivi derivanti da tali miglioramenti, oltre ad essere di entità minima, sarebbero ampiamente compensati dai minori costi sostenuti dagli SGD nello svolgimento delle attività quotidiane ai sensi della direttiva riveduta. Di fatto riducendo il numero delle opzioni, semplificando i meccanismi in essere per la cooperazione transfrontaliera e introducendo una metodologia comune a livello dell'UE per il completamento della verifica del minor onere la proposta libererà risorse amministrative degli SGD.

Dato il ruolo più incisivo svolto dagli SGD nella gestione delle crisi, l'uso dei loro mezzi finanziari, che sono raccolti presso il settore bancario, potrebbe rendere necessario ricostituirne i fondi con maggiore frequenza. Tuttavia, in conformità della verifica del minor onere, tali misure sono consentite soltanto se ritenute meno costose per l'SGD rispetto a uno scenario di rimborso. Tale approccio ne salvaguarda le risorse finanziarie a lungo termine.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà d'impresa (articolo 16) il diritto di proprietà (articolo 17) e la protezione dei consumatori (articolo 38).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. In base alla proposta, l'ABE sarebbe tenuta a elaborare sette norme tecniche e sei orientamenti in aggiunta a quelli già contemplati nella direttiva SGD. Tre di queste sei nuove richieste di orientamenti mirano unicamente a codificare nel testo di primo livello gli orientamenti già esistenti (prove di stress, individuazione e comunicazione dei mezzi finanziari disponibili, accordi di cooperazione) che sono stati definiti su iniziativa dell'ABE. Pertanto tali orientamenti non comporterebbero un carico di lavoro aggiuntivo rilevante. Gli altri poteri previsti nell'ambito della proposta riguardano vari temi e comprendono sia mandati molto mirati (principio della diversificazione delle attività a basso rischio) sia temi più ampi (definizione di minor onere).

Considerando il lavoro passato e attuale sulla gestione delle crisi presso l'ABE, si ritiene che i compiti proposti per tale autorità non richiedano la creazione di posizioni aggiuntive e possano essere svolti con le risorse esistenti.

Le norme tecniche dovranno essere elaborate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Tale termine dovrebbe offrire all'ABE tempo sufficiente per elaborare tali norme tenendo conto delle sue risorse attuali.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

Attraverso interazioni periodiche con la task force dell'ABE sui sistemi di garanzia dei depositi, la Commissione valuta l'attuazione delle disposizioni giuridiche 31 e contribuisce ad armonizzare il livello di tutela dei depositanti in tutta l'UE.

Come già stabilito nella direttiva SGD vigente, le autorità nazionali continueranno a riferire all'ABE in merito all'importo dei mezzi finanziari disponibili, ai sistemi di finanziamento alternativo e all'uso dei fondi degli SGD, informazioni che l'ABE dovrebbe a sua volta divulgare. La proposta mantiene inoltre gli esami periodici e di follow-up, già previsti nella direttiva originaria, per le prove di stress degli SGD, i criteri per i contributi basati sui rischi e il riesame del livello di copertura.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Le modifiche proposte si basano sul mandato degli SGD consistente nel garantire una migliore protezione dei depositi nel contesto del rimborso dei depositanti e forniscono chiarimenti a tale riguardo. Inoltre esse rafforzano il ruolo degli SGD al di fuori di situazioni in cui i depositanti sono rimborsati dagli SGD a seguito di dissesto bancario, ai fini della gestione delle crisi bancarie con l'obiettivo di mantenere la fiducia dei consumatori e la stabilità finanziaria. Infine definiscono requisiti specifici per semplificare le attività quotidiane degli SGD e gestire situazioni complesse sotto il profilo amministrativo.

La proposta modifica le disposizioni della direttiva SGD elencate di seguito.

In considerazione delle maggiori possibilità di ricorso agli SGD per il finanziamento di misure preventive, strategie di cessione nel quadro della risoluzione e misure alternative in caso di insolvenza, l'articolo 1 ("Oggetto e ambito di applicazione") è modificato in modo da chiarire che, oltre all'istituzione e al funzionamento degli SGD, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva anche la copertura e il rimborso dei depositi nonché l'uso dei fondi degli SGD per misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi. Il paragrafo 2, lettera d), di tale articolo è modificato in modo da chiarire che le succursali di enti creditizi di paesi terzi rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

L'articolo 2 stabilisce i termini e le definizioni utilizzati ai fini della presente direttiva. Esso è modificato per introdurre definizioni, coerentemente con le nuove disposizioni inserite nella proposta a seguito delle raccomandazioni formulate dall'ABE nei suoi pareri, in particolare per quanto riguarda i depositi dei fondi dei clienti e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il paragrafo 8 dell'articolo 4 è consolidato nel nuovo articolo 16 bis relativo allo scambio di informazioni tra gli enti creditizi e gli SGD e alle comunicazioni da parte delle autorità (si veda in appresso).

Nel suo parere l'ABE ha sottolineato le divergenze esistenti nell'applicazione della definizione di autorità pubbliche. Ciò ha determinato disparità per quanto riguarda l'ambito di protezione dei depositi nei vari Stati membri, che in alcuni casi non ricomprende soggetti pubblici quali scuole, ospedali o servizi comunali, che non sono depositanti sofisticati. L'attuale differenziazione tra autorità pubbliche operata in funzione del relativo bilancio e di altre caratteristiche crea difficoltà operative per gli enti creditizi e gli SGD. Pertanto all'articolo 5 le autorità pubbliche non sono più escluse dall'ambito di tutela dei depositanti, allo scopo di armonizzare e rafforzare la loro protezione. L'articolo chiarisce inoltre che i depositi connessi al finanziamento del terrorismo sono esclusi dalla protezione degli SGD.

L'articolo 6, che disciplina il livello di copertura per i depositanti, è modificato al fine di armonizzare il livello minimo di protezione per i saldi temporaneamente elevati e il periodo di protezione correlato e di chiarire l'ambito di protezione dei depositi detenuti in virtù di operazioni su beni immobili.

Alla luce delle interpretazioni divergenti dell'attuale opzione relativa alla deduzione delle passività esigibili dei depositanti dall'importo rimborsabile, il paragrafo 5 dell'articolo 7 è soppresso per armonizzare le norme relative al calcolo dell'importo rimborsabile. Il paragrafo 7 è modificato per tenere conto di situazioni in cui il tasso di interesse è negativo.

È introdotto un nuovo articolo 7 bis relativo all'onere della prova, al fine di chiarire l'aspetto procedurale dell'ammissibilità dei depositi o del diritto agli stessi, lasciando ai depositanti e ai titolari dei conti l'onere di dimostrare di avere pieno diritto ai depositi sui conti beneficiari o su conti con saldi temporaneamente elevati.

Al fine di concedere più tempo per la verifica dell'ammissibilità al rimborso e in linea con la disposizione relativa all'onere della prova di cui all'articolo 7 bis, l'articolo 8 è modificato per consentire all'SGD di applicare un periodo di tempo più esteso, della durata massima di 20 giorni lavorativi, in caso di rimborso di conti beneficiari, fondi di clienti e saldi temporaneamente elevati. Il termine decorre dalla data in cui un SGD ha ricevuto la documentazione completa che consente di esaminare le richieste di rimborso e di verificare le condizioni per il rimborso. L'articolo modificato prevede inoltre che l'SGD possa stabilire una soglia per il rimborso dei conti dormienti.

È inserito un nuovo articolo 8 bis per garantire che, oltre una soglia di 10 000 EUR, i depositanti siano rimborsati mediante bonifici in linea con gli obiettivi AML/CFT.

Gli enti finanziari quali le imprese di investimento, gli istituti di pagamento o gli istituti di moneta elettronica raccolgono fondi presso i rispettivi clienti e hanno l'obbligo, ai sensi della normativa settoriale, di salvaguardare tali fondi, anche depositandoli su conti separati presso enti creditizi. Un nuovo articolo 8 ter stabilisce norme volte ad armonizzare l'ambito di protezione di detti fondi depositati a nome e per conto dei rispettivi clienti, ai fini della separazione. L'articolo precisa inoltre le modalità del rimborso del cliente o del titolare del conto e affida all'ABE il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per l'individuazione dei clienti in tali casi.

La proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo 32 , presentata dalla Commissione, impone ai supervisori del settore finanziario di collaborare con le autorità di risoluzione o con le autorità designate e di informarle in merito all'esito delle misure di adeguata verifica della clientela. Nella direttiva SGD è inserito un nuovo articolo 8 quater con l'obiettivo di evitare il rimborso dei depositi qualora l'esito dell'adeguata verifica della clientela riveli che vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché di assicurare un agevole scambio di informazioni tra l'autorità designata e l'SGD in tali casi. La nuova disposizione in questione stabilisce inoltre modalità di sospensione dei rimborsi da parte degli SGD nei casi in cui il rimborso riguarda depositi coperti che suscitano preoccupazioni legate al riciclaggio/al finanziamento del terrorismo.

A norma dell'articolo 9 della direttiva SGD, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente creditizio pertinente per un importo pari ai suoi pagamenti. Tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non opera una distinzione tra il contributo dell'SGD a una risoluzione tramite bail-in con banca aperta (nella quale l'entità bancaria è preservata e resta operativa) e i contributi dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte e liquidazione dell'entità residua). L'assenza di una siffatta distinzione potrebbe creare incertezza quanto all'esistenza e all'importo di un diritto dell'SGD in vari scenari. Pertanto l'articolo 9 è modificato per specificare che, se i fondi dell'SGD sono utilizzati nel contesto di strategie di cessione nel quadro della risoluzione o di misure alternative nell'ambito della procedura di insolvenza, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente residuo o dell'entità residua nella successiva procedura di liquidazione di tale ente o entità ai sensi del diritto nazionale. Ciò è giustificato dal fatto che i fondi degli SGD sono utilizzati in relazione a perdite che i depositanti avrebbero altrimenti sostenuto. Il diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi ai sensi della normativa nazionale in materia di insolvenza, per garantire che gli azionisti e i creditori rimanenti nell'ente residuo o nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite dell'ente e per migliorare la possibilità di recupero degli importi da parte degli SGD in caso di insolvenza. Viceversa un contributo dell'SGD a una risoluzione tramite bail-in con banca aperta in luogo dei depositi coperti, in misura pari all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti qualora fossero stati soggetti al bail-in, non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

L'articolo 9, paragrafo 3, è modificato per armonizzare a cinque anni il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso nei confronti dell'SGD.

L'articolo 10 è modificato per specificare il periodo di riferimento per il calcolo del livello-obiettivo e precisare che possono concorrere al raggiungimento del livello-obiettivo solo i contributi in denaro versati direttamente all'SGD o gli importi da esso recuperati. Tale chiarimento è in linea con le vigenti norme applicabili in virtù degli orientamenti dell'ABE. L'obiettivo è chiarire che le somme di denaro raccolte tramite prestiti non concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo.

Il paragrafo 4 dell'articolo 10 è soppresso in quanto l'opzione consistente nel raccogliere i mezzi finanziari disponibili mediante contributi obbligatori che gli enti creditizi membri pagano a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro non è stata utilizzata nella pratica.

In linea con i pareri dell'ABE, per migliorare la convergenza delle pratiche e garantire la messa a disposizione dei fondi al fine di rispettare la scadenza stabilita per il rimborso dei depositanti, all'articolo 10 è aggiunto un nuovo paragrafo 11, che prevede la flessibilità necessaria affinché gli SGD possano ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo, finanziati dal settore privato, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Inoltre tale flessibilità consentirebbe agli SGD di evitare di dover raccogliere immediatamente contributi straordinari nei casi in cui la raccolta di tali contributi metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria (ad esempio in una crisi sistemica). La piena flessibilità è inoltre necessaria per consentire agli SGD di utilizzare i loro fondi nel modo più efficiente possibile ed evitare di svendere le loro attività (mezzi finanziari disponibili) al momento della crisi. Al contempo la disposizione garantisce che i finanziamenti pubblici possano essere utilizzati soltanto in ultima istanza.

Inoltre il nuovo paragrafo dell'articolo 10 chiarisce i requisiti atti a garantire la sana gestione dei fondi degli SGD e affida all'ABE il compito di elaborare orientamenti sulla diversificazione della strategia di investimento degli SGD. Prevede inoltre la possibilità di depositare i fondi degli SGD in un conto separato presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale. Inoltre affida all'ABE il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione sull'individuazione dei mezzi finanziari disponibili per gli SGD.

L'articolo 11 è modificato per chiarire la distinzione tra misure preventive e misure alternative. Le misure preventive sono interventi dell'SGD che forniscono un sostegno finanziario a una banca in difficoltà, ad esempio sotto forma di garanzie, iniezioni di liquidità, partecipazione a un aumento di capitale, prima che la banca soddisfi le condizioni per il dissesto o il rischio di dissesto, con l'obiettivo di preservarne la solidità finanziaria. Le misure alternative sono interventi dell'SGD a sostegno del trasferimento dei depositi e delle attività della banca in dissesto a un'altra banca (ad esempio sotto forma di contributo in contante per colmare il divario tra le attività e i depositi, garanzie) nel contesto dell'insolvenza per preservare l'accesso dei depositanti al loro denaro.

L'articolo 11 bis introduce una serie di salvaguardie per le misure preventive e ripartisce le competenze tra le diverse autorità per la valutazione della modalità di applicazione di tali misure. Ciò mira a garantire che il ricorso alle misure preventive sia tempestivo, efficace sotto il profilo dei costi e applicato in modo coerente nei vari Stati membri, in un'ottica di miglioramento della situazione attuale.

L'articolo 11 ter prevede le condizioni relative alla nota contenente le misure che un ente creditizio si impegna ad adottare per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti prudenziali. Tale nota contenente le misure dovrebbe essere oggetto di consultazione con l'autorità competente.

L'articolo 11 quater stabilisce disposizioni relative agli enti creditizi che non rispettano gli impegni assunti o che non provvedono a rimborsare il sostegno finanziario ricevuto nell'ambito delle misure preventive. L'ABE ha il compito di elaborare orientamenti sul contenuto della nota relativa alle misure necessarie per l'attuazione efficiente di una misura preventiva e del piano di ripristino.

Per quanto riguarda l'uso dei fondi dell'SGD ai fini delle misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 11 quinquies stabilisce le condizioni per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività della banca. Tale processo dovrebbe essere armonizzato al fine di limitare gli effetti negativi sulla concorrenza e attirare con più facilità potenziali acquirenti. Ciò dovrebbe inoltre garantire la coerenza con gli strumenti di cessione ai sensi della BRRD. In linea con la BRRD, le procedure per la liquidazione in modo ordinato dell'entità residua dovrebbero essere avviate senza indugio.

La verifica del minor onere confronta il costo di un intervento dell'SGD volto a prevenire l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria di una banca o il costo sostenuto dall'SGD per la cessione dell'attività d'impresa a un'altra banca con il costo di un ipotetico scenario di rimborso dei depositi coperti in caso di liquidazione. Tale obbligo è stato applicato in modo diverso nei vari Stati membri. Un nuovo articolo 11 sexies chiarisce e armonizza la modalità di esecuzione della verifica del minor onere, che determina l'importo massimo che l'SGD può erogare al di fuori del rimborso per finanziare misure preventive, misure di risoluzione e misure alternative. Il rimborso dei depositi coperti in caso di insolvenza può generare costi diretti e indiretti per l'SGD e i suoi membri. I costi diretti corrispondono all'importo erogato dall'SGD per il rimborso al netto dei recuperi derivanti dalle procedure di liquidazione. I costi indiretti dovrebbero tenere conto della ricostituzione dei fondi spesi dall'SGD e degli ulteriori costi di finanziamento sostenuti dall'SGD in relazione al rimborso. Quando la verifica del minor onere è effettuata ai fini di misure preventive, nel calcolo dello scenario controfattuale del rimborso si dovrebbe anche tenere conto dell'importanza che tali misure rivestono per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD. Il costo degli interventi al di fuori del rimborso dovrebbe tenere conto dei proventi attesi, delle spese operative e delle potenziali perdite legate all'intervento. L'ABE ha il compito di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino la metodologia per l'esecuzione dei calcoli nell'ambito della verifica del minor onere.

L'articolo 14 è modificato per chiarire che la protezione da parte degli SGD si applica anche ai depositanti ubicati in Stati membri nei quali i loro enti creditizi membri esercitano la libera prestazione dei servizi. L'articolo stabilisce le condizioni alle quali è offerta a un SGD in uno Stato membro di origine la possibilità di rimborsare direttamente i depositanti di succursali stabilite in un altro Stato membro e le condizioni alle quali un SGD in uno Stato membro ospitante può fungere da punto di contatto per i depositanti di enti creditizi che esercitano la libera prestazione dei servizi. L'ABE ha il compito di elaborare orientamenti sui rispettivi ruoli degli SGD di origine e degli SGD ospitanti e sulle circostanze e condizioni in base alle quali un SGD in uno Stato membro di origine dovrebbe decidere di rimborsare i depositanti di succursali ubicate in un altro Stato membro. L'articolo specifica inoltre le regole applicabili al calcolo dei fondi da trasferire quando un ente creditizio membro cambia la propria affiliazione all'SGD da uno Stato membro all'altro.

L'articolo 15 è modificato per disporre che le succursali di enti creditizi di paesi terzi diventino membri di un SGD in uno Stato membro qualora intendano fornire servizi bancari e accettare depositi ammissibili nell'UE. Secondo il parere dell'ABE, nella grande maggioranza dei casi le succursali di paesi terzi presenti negli Stati membri dell'UE sono già membri di un SGD dell'UE, o perché il regime di tutela dei depositanti del paese terzo non è ritenuto equivalente o perché non è stata effettuata una valutazione formale dell'equivalenza. Alcune delle succursali rimanenti non erano tenute a partecipare a un rispettivo SGD dell'UE, sebbene i risultati della valutazione dell'equivalenza avessero indicato che la tutela dei loro depositanti non era equivalente. In linea con la raccomandazione dell'ABE, la modifica introdotta comprende il suddetto obbligo di partecipazione e garantisce pari tutela ai depositanti delle succursali di enti creditizi di paesi terzi stabilite nell'UE e ai depositanti delle banche dell'UE e relative succursali ubicate in vari Stati membri. Ciò rafforza la tutela dei depositanti in quanto elimina il rischio che nell'UE esistano depositi la cui protezione da parte di un SGD di un paese terzo non è conforme alle norme dell'UE (secondo il parere dell'ABE, 5 delle 74 succursali di paesi non appartenenti al SEE ubicate nell'UE non erano membri di un SGD dell'UE). L'obbligo per le succursali di enti creditizi di paesi terzi stabilite nell'UE di diventare membri di un SGD dell'UE è inoltre in linea con uno degli obiettivi principali della presente revisione, ossia agevolare l'uso dei fondi degli SGD nel quadro della risoluzione.

Al fine di evitare che i fondi degli SGD siano esposti a rischi economici e finanziari nei paesi terzi, un nuovo articolo 15 bis consente la copertura, da parte degli SGD, dei depositanti di succursali di enti creditizi membri ubicate in paesi terzi solo se i fondi raccolti superano il livello-obiettivo minimo.

L'articolo 16 è modificato per armonizzare le informazioni che le banche devono fornire una volta l'anno ai propri clienti in merito alla protezione dei loro depositi. Esso inoltre rafforza gli obblighi di informativa nei confronti dei depositanti in caso di fusioni o di altre importanti riorganizzazioni degli enti creditizi, di cambiamenti di affiliazione agli SGD e di indisponibilità dei depositi dovuta alla difficile situazione finanziaria delle banche. Agli Stati membri è conferito il potere di verificare l'adeguatezza delle informazioni fornite ai depositanti e all'ABE è conferito il potere di elaborare progetti di norme di regolamentazione per quanto riguarda il formato e il contenuto del foglio informativo e le procedure e le informazioni da fornire ai depositanti, anche con riferimento ai depositi dei fondi dei clienti e a situazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

È inserito un nuovo articolo 16 bis per chiarire le disposizioni in materia di comunicazione e per migliorare lo scambio di informazioni sia tra l'ente creditizio e gli SGD sia tra gli SGD e le autorità designate, da una parte, e l'ABE, dall'altra. È importante che l'SGD riceva dagli enti affiliati, in qualunque momento e su richiesta, le informazioni sui depositi da esso assicurati. Ciò è necessario affinché l'SGD operi come prescritto dalla presente direttiva in modo efficace. Tali obblighi di comunicazione discendono da obblighi esistenti che impongono alle banche di provvedere all'identificazione immediata dei depositi o derivano dall'ampliamento della tutela dei depositanti e pertanto non sono in contrasto con l'obiettivo generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli enti creditizi. È inoltre importante che l'ABE sia opportunamente informata in merito al verificarsi di situazioni per le quali l'SGD potrebbe intervenire in conformità della presente direttiva; lo scopo è sostenere l'attività di vigilanza svolta dall'ABE in relazione alla sicurezza, all'integrità e alla stabilità finanziarie del sistema bancario europeo. All'ABE sarà conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello, le procedure e il contenuto di tale informativa.

Gli Stati membri devono recepire le presenti modifiche entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva di modifica. Le nuove disposizioni relative all'applicazione di salvaguardie concernenti il ricorso a misure preventive da parte degli SGD a norma dell'articolo 11 bis richiedono modifiche organizzative e il rafforzamento graduale delle capacità operative da parte degli SGD e delle autorità designate, che giustificano un periodo di attuazione più lungo. Tenendo conto delle specificità dei sistemi di tutela istituzionale riconosciuti come SGD, tale periodo di attuazione può essere ulteriormente esteso.

2023/0115 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 33 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 34 ,

visto il parere della Banca centrale europea 35 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , la Commissione ha riesaminato l'attuazione e l'ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che l'obiettivo di tutela dei depositanti nell'Unione attraverso l'istituzione di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) è stato per lo più raggiunto. Tuttavia la Commissione ha anche concluso che è necessario colmare le restanti lacune nella tutela dei depositanti e migliorare il funzionamento degli SGD, armonizzando nel contempo le norme per gli interventi degli SGD diversi dalle procedure di rimborso.

(2)Il mancato adempimento degli obblighi di versare contributi agli SGD o di fornire informazioni ai depositanti e agli SGD potrebbe compromettere l'obiettivo della tutela dei depositanti. Gli SGD o, se del caso, le autorità designate possono applicare sanzioni pecuniarie in caso di pagamento tardivo dei contributi. È importante migliorare il coordinamento tra gli SGD, le autorità designate e le autorità competenti per attuare interventi esecutivi nei confronti di un ente creditizio che non adempie agli obblighi a esso incombenti. Sebbene l'applicazione delle misure di vigilanza ed esecutive da parte delle autorità competenti nei confronti degli enti creditizi sia disciplinata dalle leggi nazionali e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 , è necessario garantire che le autorità designate informino tempestivamente le autorità competenti in merito a qualsiasi violazione degli obblighi degli enti creditizi ai sensi delle norme sulla protezione dei depositi.

(3)Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe emanare orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.

(4)A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/49/UE, i depositi di taluni enti finanziari, comprese le imprese di investimento, sono esclusi dalla copertura dell'SGD. Tuttavia i fondi che tali enti finanziari ricevono dai loro clienti e che depositano presso un ente creditizio per conto dei loro clienti, nell'esercizio dei servizi che offrono, dovrebbero essere protetti a determinate condizioni.

(5)Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.

(6)I depositi derivanti da determinati eventi, tra cui le operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private o il pagamento di determinate prestazioni assicurative, possono portare temporaneamente a ingenti depositi. Per tale motivo l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE impone attualmente agli Stati membri di garantire che i depositi derivanti da tali eventi siano protetti oltre 100 000 EUR per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi a decorrere dall'accredito dell'importo o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. Per armonizzare la tutela dei depositanti nell'Unione e ridurre la complessità amministrativa e l'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione di tali depositi, è necessario allineare la protezione ad almeno 500 000 EUR, oltre al livello di copertura di 100 000 EUR, per una durata armonizzata di sei mesi.

(7)Durante un'operazione su beni immobili, i fondi possono transitare su conti diversi prima dell'effettivo regolamento dell'operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l'acquisto a breve termine di una proprietà residenziale privata.

(8)Per garantire l'erogazione tempestiva dell'importo che un SGD deve rimborsare e per semplificare le norme amministrative e di calcolo, è opportuno eliminare la discrezionalità nel tenere conto delle passività dovute nel calcolo dell'importo rimborsabile.

(9)È necessario ottimizzare le capacità operative degli SGD e ridurne gli oneri amministrativi. Per tale motivo è opportuno stabilire che, per quanto riguarda l'individuazione dei depositanti che hanno diritto ai depositi sui conti beneficiari o la valutazione dell'ammissibilità dei depositanti alle salvaguardie relative ai saldi temporaneamente elevati, spetta ai depositanti e ai titolari dei conti dimostrare, con i propri mezzi, i loro diritti.

(10)Alcuni depositi possono essere soggetti a un periodo di rimborso più lungo in quanto richiedono che gli SGD verifichino la domanda di rimborso. Al fine di armonizzare le norme in tutta l'Unione, il termine per il rimborso dovrebbe essere limitato a 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione pertinente.

(11)I costi amministrativi relativi al rimborso di piccoli importi sui conti dormienti possono essere superiori ai benefici per il depositante. È pertanto necessario specificare che gli SGD non dovrebbero essere obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositi detenuti in tali conti al di sotto di determinate soglie che dovrebbero essere fissate a livello nazionale. Il diritto dei depositanti di pretendere tale importo dovrebbe tuttavia essere preservato. Inoltre, se lo stesso depositante dispone anche di altri conti attivi, gli SGD dovrebbero includere tale importo nel calcolo dell'importo da rimborsare.

(12)Gli SGD dispongono di metodi diversi per rimborsare i depositanti, che vanno dai pagamenti in contanti ai trasferimenti elettronici. Tuttavia, al fine di garantire la tracciabilità del processo di rimborso da parte degli SGD e di rimanere in linea con gli obiettivi del quadro dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i rimborsi ai depositanti mediante bonifici dovrebbero essere il metodo di rimborso di default quando il rimborso supera l'importo di 10 000 EUR.

(13)Gli enti finanziari sono esclusi dalla protezione dei depositi. Tuttavia anche alcuni enti finanziari, compresi gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le imprese di investimento, depositano i fondi ricevuti dai loro clienti su conti bancari, spesso su base temporanea, per adempiere agli obblighi di salvaguardia in linea con la normativa settoriale, tra cui la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 . Considerando il ruolo crescente di tali enti finanziari, gli SGD dovrebbero tutelare tali depositi a condizione che tali clienti siano identificati o identificabili.

(14)I clienti degli enti finanziari non sempre sanno quale ente creditizio l'ente finanziario abbia scelto per depositare i propri fondi. Gli SGD non dovrebbero pertanto aggregare tali depositi con un deposito che gli stessi clienti potrebbero detenere nello stesso ente creditizio in cui l'ente finanziario ha collocato i propri depositi. È possibile che gli enti creditizi non conoscano i clienti aventi diritto alla somma detenuta nei conti cliente o non siano in grado di verificare e registrare i dati individuali di tali clienti. A seconda del tipo e del modello economico dell'ente finanziario, potrebbero esservi circostanze in cui il rimborso diretto del cliente potrebbe mettere in pericolo il titolare del conto. Pertanto, quando sono soddisfatti determinati criteri, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a rimborsare gli importi su un conto cliente aperto dal titolare del conto presso un altro ente creditizio a beneficio di ciascun cliente. Per evitare il rischio di doppio pagamento in tali situazioni, i crediti vantati dai clienti in relazione alle somme detenute per loro conto dal titolare del conto dovrebbero essere ridotti dell'importo rimborsato dall'SGD direttamente a tali clienti. L'ABE dovrebbe pertanto elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti ai fini del rimborso, i criteri per il rimborso al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente e le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario.

(15)Nel rimborsare i depositanti, gli SGD possono trovarsi di fronte a situazioni che destano preoccupazioni in materia di riciclaggio. L'SGD dovrebbe pertanto sospendere il rimborso a un depositante quando riceve la comunicazione che un'unità di informazione finanziaria ha sospeso un conto bancario o di pagamento conformemente alle norme antiriciclaggio applicabili.

(16)L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello di quello dei depositanti. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.

(17)Per garantire la convergenza delle pratiche degli SGD e la certezza del diritto affinché i depositanti possano reclamare i loro depositi e per evitare ostacoli operativi per gli SGD, è importante fissare un periodo sufficientemente lungo entro il quale i depositanti possono chiedere il rimborso dei loro depositi, nei casi in cui l'SGD non abbia rimborsato i depositanti entro i termini di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE in caso di rimborso.

(18)A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Per valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD.

(19)Per garantire la resilienza degli SGD, i loro fondi dovrebbero provenire da contributi stabili e irrevocabili. Alcune fonti di finanziamento degli SGD, compresi i prestiti e i recuperi previsti, sono troppo aleatorie per essere contabilizzate come contributi per raggiungere il livello-obiettivo dell'SGD. Al fine di armonizzare le condizioni degli SGD per il conseguimento del loro livello-obiettivo e di garantire che i mezzi finanziari disponibili degli SGD siano finanziati con contributi del settore, i fondi ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo dovrebbero essere distinti da quelli considerati fonti complementari di finanziamento. I deflussi di fondi degli SGD, compresi i rimborsi prevedibili dei prestiti, possono essere pianificati e presi in considerazione nei contributi regolari dei membri degli SGD e non dovrebbero pertanto comportare una diminuzione dei mezzi finanziari disponibili al di sotto del livello-obiettivo. È pertanto necessario specificare che, una volta raggiunto il livello-obiettivo per la prima volta, solo una carenza di mezzi finanziari disponibili dell'SGD causata da un intervento dell'SGD (rimborso o misure preventive, di risoluzione o alternative) dovrebbe far scattare un periodo di ricostituzione di sei anni. Per garantire un'applicazione coerente, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino la metodologia per il calcolo del livello-obiettivo da parte degli SGD.

(20)I mezzi finanziari disponibili di un SGD dovrebbero essere immediatamente utilizzabili per far fronte a eventi improvvisi di rimborso o altri interventi. In considerazione delle varie pratiche esistenti in tutta l'Unione, è opportuno stabilire requisiti per la strategia di investimento dei fondi degli SGD al fine di attenuare qualsiasi impatto negativo sulla capacità di un SGD di adempiere al proprio mandato. Qualora un SGD non sia competente a definire la strategia di investimento, l'autorità, l'organismo o l'entità dello Stato membro responsabile della definizione della strategia di investimento dovrebbe, nel definire quest'ultima, rispettare anche i principi della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio. Per preservare la piena indipendenza operativa e la flessibilità dell'SGD in termini di accesso ai suoi fondi, laddove i fondi dell'SGD siano depositati presso il tesoro, tali fondi dovrebbero essere accantonati e depositati su un conto separato.

(21)L'opzione di raccogliere i mezzi finanziari disponibili di un SGD mediante contributi obbligatori pagati da enti membri a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico non è mai stata utilizzata e dovrebbe pertanto essere soppressa.

(22)È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici dovrebbero essere utilizzati solo in ultima istanza.

(23)Per garantire investimenti adeguatamente diversificati dei fondi degli SGD e pratiche convergenti, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per fornire agli SGD indicazioni al riguardo.

(24)Sebbene gli SGD abbiano principalmente il ruolo di rimborsare i depositanti coperti, gli interventi al di fuori del rimborso possono rivelarsi più efficaci sotto il profilo dei costi per gli SGD e garantire un accesso ininterrotto ai depositi agevolando le strategie di cessione. Gli SGD possono essere tenuti a contribuire alla risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, in alcuni Stati membri, gli SGD possono finanziare misure preventive per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine degli enti creditizi o misure alternative in caso di insolvenza. Sebbene tali misure preventive e alternative possano migliorare significativamente la protezione dei depositi, è necessario sottoporle a salvaguardie adeguate, anche sotto forma di una verifica armonizzata del minor onere, per garantire condizioni di parità e la loro efficacia ed efficienza in termini di costi. Tali salvaguardie dovrebbero applicarsi solo agli interventi finanziati con i mezzi finanziari disponibili dell'SGD disciplinati dalla presente direttiva.

(25)Le misure volte a prevenire il dissesto di un ente creditizio attraverso interventi sufficientemente precoci possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi per mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Tali misure possono assumere varie forme: misure di sostegno al capitale attraverso strumenti di fondi propri (compresi gli strumenti del capitale primario di classe 1) o altri strumenti di capitale, garanzie o prestiti. Gli SGD hanno fatto ricorso a tali misure in modo eterogeneo. Per garantire la continuità degli strumenti di gestione delle crisi e il ricorso a misure preventive in modo coerente con il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato, è necessario specificare i tempi e le condizioni per la loro applicazione. Le misure preventive non sono adeguate per l'assorbimento delle perdite subite quando l'ente creditizio è già in dissesto o a rischio di dissesto e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria della banca. Le autorità designate dovrebbero pertanto verificare se le condizioni per tale intervento dell'SGD sono state soddisfatte. Infine tali condizioni per l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli SGD non dovrebbero pregiudicare la valutazione da parte dell'autorità competente del soddisfacimento, da parte di un sistema di tutela istituzionale, dei criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 .

(26)Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a elaborare una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. L'elaborazione di tale nota non dovrebbe essere troppo onerosa e dispendiosa in termini di tempo per l'ente creditizio, in modo che l'SGD abbia la possibilità di intervenire tempestivamente. Pertanto la nota che accompagna le misure preventive dovrebbe assumere la forma di un documento esplicativo sufficientemente breve. Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. Le autorità competenti sono nella posizione migliore per fornire consulenza in merito alla pertinenza e alla credibilità delle misure previste nella nota. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale nota.

(27)Per garantire che gli enti creditizi che ricevono sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive rispettino i loro impegni, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti creditizi che non hanno mantenuto i loro impegni. Se un'autorità competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio, l'SGD non dovrebbe fornire ulteriore sostegno preventivo all'ente creditizio. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di ripristino.

(28)Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse statali dovrebbe rimanere soggetto, se del caso, alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato.

(29)Poiché il loro obiettivo principale è proteggere i depositi coperti, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a finanziare interventi diversi dai rimborsi solo se tali interventi sono meno costosi. L'esperienza acquisita con l'applicazione di tale norma ("verifica del minor onere") ha evidenziato diverse carenze, in quanto il quadro attuale non precisa in che modo determinare il costo di tali interventi e il costo del rimborso. Per garantire un'applicazione coerente della verifica del minor onere in tutta l'Unione, è necessario specificare il calcolo di tali costi. Allo stesso tempo è necessario evitare condizioni eccessivamente rigorose che potrebbero di fatto impedire l'uso dei fondi degli SGD per interventi diversi dal rimborso. Nell'effettuare la valutazione del minor onere, gli SGD dovrebbero innanzitutto verificare che il costo per finanziare la misura selezionata sia inferiore al costo del rimborso dei depositi coperti. La metodologia per la valutazione del minor onere dovrebbe tenere conto del valore temporale del denaro.

(30)La liquidazione può essere un lungo processo la cui efficienza dipende dall'efficienza giudiziaria nazionale, dai regimi di insolvenza, dalle caratteristiche delle singole banche e dalle circostanze del dissesto. Per gli interventi degli SGD nell'ambito di misure alternative, la verifica del minor onere dovrebbe basarsi sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e sulla valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva. Tuttavia la valutazione precisa dei recuperi in sede di liquidazione può essere problematica nel contesto della verifica del minor onere per le misure preventive, che si presume avvenga molto prima di qualsiasi liquidazione prevedibile. Pertanto lo scenario controfattuale per la verifica del minor onere per le misure preventive dovrebbe essere adeguato di conseguenza e, in ogni caso, i recuperi previsti dovrebbero essere limitati a un importo ragionevole basato sui recuperi effettuati in precedenti eventi di rimborso.

(31)Le autorità designate dovrebbero stimare il costo della misura per l'SGD, anche dopo il rimborso di un prestito, un conferimento di capitale o l'uso di una garanzia, al netto degli utili attesi, delle spese operative e delle perdite potenziali, a fronte di uno scenario controfattuale basato su un'ipotetica perdita finale al termine della procedura di insolvenza, che dovrebbe tenere conto dei recuperi dell'SGD nell'ambito della procedura di liquidazione di una banca. Per fornire un quadro equo e più completo del costo effettivo del rimborso dei depositanti, la stima della perdita subita a causa del rimborso dei depositi coperti dovrebbe includere i costi indirettamente connessi al rimborso dei depositanti. Tali costi dovrebbero includere il costo di ricostituzione dell'SGD e il costo che l'SGD potrebbe sostenere a causa del ricorso a finanziamenti alternativi. Per garantire l'applicazione coerente della verifica del minor onere , l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia per calcolare il costo dei diversi interventi degli SGD. Per garantire la coerenza della metodologia per la valutazione del minor onere con il mandato statutario o contrattuale dell'SGD per quanto riguarda le misure preventive, l'ABE, nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, dovrebbe tenere conto della pertinenza delle misure preventive nella metodologia per il calcolo dello scenario controfattuale del rimborso.

(32)Al fine di migliorare la tutela armonizzata dei depositanti e precisare le rispettive responsabilità in tutta l'Unione, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe assicurare il rimborso ai depositanti situati negli Stati membri in cui gli enti creditizi membri dell'SGD raccolgono depositi e altri fondi rimborsabili offrendo servizi di deposito su base transfrontaliera senza stabilirsi nello Stato membro ospitante. Per agevolare le operazioni di rimborso e la fornitura di informazioni ai depositanti, l'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe poter operare come punto di contatto per i depositanti presso enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi.

(33)La cooperazione tra gli SGD in tutta l'Unione è fondamentale per garantire il rimborso dei depositanti in modo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi quando gli enti creditizi prestano servizi bancari tramite succursali in altri Stati membri. Alla luce dei progressi tecnologici che promuovono il ricorso ai trasferimenti transfrontalieri e l'identificazione a distanza, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe essere autorizzato a effettuare i rimborsi direttamente ai depositanti presso succursali situate in un altro Stato membro, a condizione che gli oneri e i costi amministrativi siano inferiori a quelli che sarebbero stati sostenuti dall'SGD dello Stato membro ospitante. Tale flessibilità dovrebbe integrare l'attuale meccanismo di cooperazione, che impone all'SGD dello Stato membro ospitante di rimborsare i depositanti nelle succursali per conto dell'SGD dello Stato membro di origine. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti sia nello Stato membro ospitante che in quello di origine, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli SGD in tale cooperazione, tra l'altro proponendo un elenco di condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine potrebbe decidere di rimborsare i depositanti presso succursali situate nello Stato membro ospitante.

(34)Gli enti creditizi possono cambiare affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che i contributi versati dall'ente creditizio durante i 12 mesi precedenti il trasferimento siano trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base dei contributi dovuti piuttosto che dei contributi versati.

(35)È necessario assicurare ai depositanti in tutta l'Unione una pari tutela che non può essere pienamente garantita da un regime di valutazione dell'equivalenza della tutela dei depositanti nei paesi terzi. Per tale motivo le succursali nell'Unione di un ente creditizio avente la sede principale in un paese terzo dovrebbero aderire a un SGD nello Stato membro in cui svolgono la loro attività di raccolta di depositi. Tale obbligo garantirebbe inoltre la coerenza con le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE che mirano a introdurre quadri prudenziali e di risoluzione più solidi per i gruppi di paesi terzi che forniscono servizi bancari nell'Unione. Per converso, occorre evitare che gli SGD siano esposti ai rischi economici e finanziari dei paesi terzi. I depositi in succursali stabilite in paesi terzi da parte di enti creditizi dell'Unione non dovrebbero pertanto essere protetti.

(36)La comunicazione standardizzata e regolare delle informazioni accresce la consapevolezza dei depositanti in merito alla protezione dei depositi. Per allineare gli obblighi di informativa agli sviluppi tecnologici, tali obblighi dovrebbero tenere conto dei nuovi canali di comunicazione digitale attraverso i quali gli enti creditizi interagiscono con i depositanti. I depositanti dovrebbero ottenere informazioni chiare e omogenee che spieghino la protezione dei loro depositi, limitando nel contempo gli oneri amministrativi connessi per gli enti creditizi o gli SGD. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare, da un lato, il contenuto e il formato del foglio informativo da trasmettere ai depositanti su base annuale e, dall'altro, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi sono tenuti a comunicare ai depositanti in situazioni specifiche, tra cui fusioni di enti creditizi, accertamento dell'indisponibilità dei depositi o rimborso dei depositi dei fondi dei clienti.

(37)La fusione di un ente creditizio o la conversione di una filiazione in succursale o viceversa potrebbe incidere sulle caratteristiche fondamentali della tutela dei depositanti. Per evitare ripercussioni negative sui depositanti che si troverebbero ad avere depositi in entrambe le banche coinvolte nella fusione e il cui diritto alla copertura dei depositi sarebbe ridotto a causa dei cambiamenti di affiliazione agli SGD, tutti i depositanti dovrebbero essere informati in merito a tali cambiamenti e dovrebbero avere il diritto di ritirare i loro fondi senza incorrere in una penalità fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti.

(38)Per preservare la stabilità finanziaria, evitare il contagio e consentire ai depositanti di esercitare il loro diritto di rivendicare depositi, se del caso, le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati dovrebbero informare i depositanti dell'indisponibilità dei depositi.

(39)Per aumentare la trasparenza per i depositanti e promuovere la solidità finanziaria e la fiducia tra gli SGD nell'adempimento del loro mandato, gli attuali obblighi di comunicazione dovrebbero essere migliorati. Sulla base delle prescrizioni attuali che consentono agli SGD di richiedere agli enti membri tutte le informazioni necessarie per prepararsi al rimborso, gli SGD dovrebbero anche essere in grado di richiedere le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Su richiesta di un SGD, gli enti membri dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni generali su qualsiasi attività transfrontaliera rilevante in altri Stati membri. Analogamente, al fine di fornire all'ABE un insieme adeguato di informazioni sull'evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e sull'uso di tali mezzi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli SGD informino l'ABE su base annuale dell'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili e notifichino all'ABE le circostanze che hanno portato all'uso dei fondi degli SGD per i rimborsi o per altre misure. Infine, per rispecchiare il rafforzamento del ruolo degli SGD nella gestione delle crisi bancarie, che mira a facilitare l'uso dei fondi degli SGD nel quadro della risoluzione, gli SGD dovrebbero avere il diritto di ricevere la sintesi dei piani di risoluzione degli enti creditizi per aumentare la loro preparazione generale a mettere a disposizione i fondi.

(40)Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche, per l'adozione da parte della Commissione.

(41)La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 , per precisare quanto segue: a) i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti degli enti finanziari per il rimborso dei depositi dei fondi dei clienti, i criteri per il rimborso al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente e le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario; b) la metodologia per la verifica del minor onere; e c) la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo.

(42)La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per precisare: a) il contenuto e il formato del foglio informativo per i depositanti, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi dovrebbero comunicare ai depositanti; b) le procedure da seguire per la fornitura di informazioni da parte degli enti creditizi ai rispettivi SGD e da parte degli SGD e delle autorità designate all'ABE, nonché i modelli per fornire tali informazioni.

(43)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/49/UE.

(44)Per consentire alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che non sono membri di un SGD stabilito nell'Unione di aderire a un SGD dell'Unione, è opportuno concedere a tali succursali un periodo di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi a tale obbligo.

(45)La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle misure preventive al centro del loro mandato, è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di consentire ai sistemi di tutela istituzionale di adattarsi alle nuove salvaguardie per l'applicazione di misure preventive entro un periodo di sei anni. Questo termine di adempimento eventualmente più lungo tiene conto del calendario per la costituzione di un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse dall'assicurazione dei depositi, come concordato tra la Banca centrale europea, l'autorità nazionale competente e i pertinenti sistemi di tutela istituzionale.

(46)Per consentire agli SGD e alle autorità designate di sviluppare la capacità operativa necessaria per applicare le nuove norme sul ricorso a misure preventive, è opportuno prevedere un'applicazione differita di tali nuove norme.

(47)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire la tutela uniforme dei depositanti nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/49/UE

La direttiva 2014/49/UE è modificata come segue:

(1)l'articolo 1 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi.";

(b)al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) agli enti creditizi e alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che sono affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c), del presente paragrafo.";

(2)all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)al punto 3), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3) "deposito": un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali abitualmente svolte dagli enti creditizi nel corso della loro attività, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:";

(b)al punto 13), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"13) "impegno di pagamento": un obbligo irrevocabile e pienamente garantito di un ente creditizio di pagare a un SGD un importo monetario su richiesta di tale SGD e in cui la garanzia reale:";

(c)sono aggiunti i punti da 19) a 23) seguenti:

"19) "autorità di risoluzione": un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), della direttiva 2014/59/UE;

20) "depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;

21) "disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione": disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e dai regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;

22) "riciclaggio": riciclaggio quale definito all'articolo 2, punto 1), del [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]*;

23) "finanziamento del terrorismo": finanziamento del terrorismo quale definito all'articolo 2, punto 2), del [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] **.";

(d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare ("building societies") dell'Irlanda, a eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).";

____________________________________________

*    [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

**    [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].

(3)l'articolo 4 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata all'autorità competente di tale ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con l'SGD in questione, eserciti i poteri di vigilanza di cui alla direttiva 2013/36/UE e adotti prontamente tutte le misure atte a garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi, anche imponendo, ove necessario, sanzioni amministrative e altre misure amministrative conformemente alle leggi nazionali adottate in aggiunta all'attuazione delle disposizioni del titolo VII, capo 1, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE.";

(b)è inserito il paragrafo 4 bis seguente:

"4 bis. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non paghi i contributi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 4, entro il termine specificato dall'SGD, quest'ultimo applichi, per il periodo di ritardo, il tasso di interesse legale sull'importo dovuto.";

(c)i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Gli Stati membri assicurano che l'SGD informi l'autorità designata qualora le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non ripristinino la conformità da parte dell'ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata valuti se l'ente continua a soddisfare le condizioni per mantenere l'appartenenza all'SGD e informi l'autorità competente dell'esito di tale valutazione.

6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD.";

(d)il paragrafo 8 è soppresso;

(e)è aggiunto il paragrafo 13 seguente:

"13. Entro il... [OP — aggiungere 36 mesi dopo l'entrata in vigore], l'ABE elabora orientamenti sull'ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10.";

(4)l'articolo 5 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD:";

ii)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;";

iii)la lettera e) è soppressa;

iv)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) ... [inserire il riferimento breve — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], qualora tali depositi siano divenuti indisponibili, tranne nel caso in cui il titolare chieda il rimborso e dimostri che la mancata identificazione non è imputabile a una sua azione;";

v)la lettera j) è soppressa;

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono decidere che i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese siano inclusi fino al livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.";

(5)l'articolo 6 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è così modificato:

i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti almeno fino a 500 000 EUR per sei mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili:";

ii)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse a breve termine da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;";

(b)è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui al paragrafo 2 integri il livello di copertura di cui al paragrafo 1.";

(6)l'articolo 7 è così modificato:

(a)il paragrafo 5 è soppresso;

(b)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli Stati membri assicurano che l'SGD rimborsi gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati o addebitati alla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b). Il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il livello di copertura stabilito in tale paragrafo, non è superato.";

(7)è inserito l'articolo 7 bis seguente:

"Articolo 7 bis

Onere della prova per l'ammissibilità dei depositi e il diritto agli stessi

Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, un depositante o, se del caso, il titolare di un conto dimostri che i depositi in questione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o il diritto ai depositi nelle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

(8)l'articolo 8 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo di rimborso più lungo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso.";

(b)il paragrafo 5 è così modificato:

i)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in deroga al paragrafo 9, non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente), tranne nel caso in cui un depositante detenga anche depositi su un altro conto che non è dormiente;";

ii)la lettera d) è soppressa;

(c)il paragrafo 8 è soppresso;

(d)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, gli SGD possano fissare una soglia per i costi amministrativi che deriverebbero loro da tale rimborso. Gli SGD non sono obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.";

(9)sono inseriti gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater seguenti:



"Articolo 8 bis

Rimborso dei depositi superiori a 10 000 EUR

Gli Stati membri assicurano che, quando gli importi da rimborsare superano i 10 000 EUR, gli SGD rimborsino i depositanti mediante bonifici quali definiti all'articolo 2, punto 20), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Articolo 8 ter

Copertura dei depositi dei fondi dei clienti

1. Gli Stati membri assicurano che i depositi dei fondi dei clienti siano coperti dagli SGD se si applicano tutte le condizioni seguenti:

(a)tali depositi sono collocati in nome e per conto dei clienti ammissibili alla protezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;

(b)tali depositi sono effettuati per separare i fondi dei clienti conformemente ai requisiti di salvaguardia stabiliti dal diritto dell'Unione che disciplina le attività delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

(c)i clienti di cui alla lettera a) sono identificati o identificabili prima della data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).

2. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applichi a ciascuno dei clienti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, nel determinare l'importo rimborsabile per un singolo cliente, l'SGD non tiene conto del cumulo dei depositi dei fondi collocati da tale cliente presso lo stesso ente creditizio.

3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositi coperti al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente.

4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

(a)i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti per il rimborso a norma dell'articolo 8;

(b)i criteri in base ai quali il rimborso deve essere effettuato al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente, e in quali circostanze;

(c)le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

(a)le specificità del modello economico dei diversi tipi di enti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

(b)le prescrizioni specifiche del diritto dell'Unione applicabile che disciplina le attività degli enti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per il trattamento dei fondi dei clienti.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 8 quater

Sospensione dei rimborsi in caso di preoccupazioni in merito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata informi l'SGD entro 24 ore dal momento in cui riceve le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, della [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] in merito all'esito delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) ... [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. Gli Stati membri assicurano che lo scambio di informazioni tra l'autorità designata e l'SGD si limiti alle informazioni strettamente necessarie per l'esercizio dei compiti e delle responsabilità dell'SGD ai sensi della presente direttiva e che tale scambio di informazioni rispetti i requisiti di cui alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.

2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, qualora un depositante, o altra persona avente diritti sulle somme depositate sul suo conto, sia stato accusato di un reato risultante dal riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o ad esso connesso, in attesa della sentenza del tribunale.

3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per la stessa durata di cui all'articolo 20 della [inserire il riferimento breve — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] se l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] comunica loro di aver deciso di sospendere un'operazione o di negare il consenso a procedere con tale operazione, o di sospendere un conto bancario o di pagamento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final].

4. Gli Stati membri assicurano che gli SGD non siano ritenuti responsabili delle misure adottate conformemente alle istruzioni dell'unità di informazione finanziaria. Gli SGD utilizzano le informazioni ricevute dall'unità di informazione finanziaria solo ai fini della presente direttiva.

*    Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

**    Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).";

(10)all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva in relazione alle perdite che i depositanti avrebbero altrimenti sostenuto. Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.

3. Gli Stati membri assicurano che i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall'SGD entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, possano reclamare il rimborso dei loro depositi entro un periodo di 5 anni.";

(11)l'articolo 10 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è così modificato:

i)dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

"Per il calcolo del livello-obiettivo di cui al primo comma, il periodo di riferimento è compreso tra il 31 dicembre precedente la data entro la quale il livello-obiettivo deve essere raggiunto e tale data.

Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso e i prestiti tra SGD.";

ii)il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I mezzi finanziari disponibili che l'SGD prende in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 possono includere gli impegni di pagamento. La quota totale di tali impegni di pagamento non supera il 30 % dell'importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del paragrafo 2.

L'ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento che stabiliscono i criteri di ammissibilità di tali impegni.";

(c)il paragrafo 4 è soppresso;

(d)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio.";

(e)è inserito il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, a condizione che tali mezzi finanziari disponibili siano detenuti su un conto separato e siano prontamente disponibili per l'uso da parte dell'SGD conformemente agli articoli 11 e 12.";

(f)il paragrafo 10 è soppresso;

(g)sono aggiunti i paragrafi 11, 12 e 13 seguenti:

"11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9, che non sono finanziati mediante fondi pubblici, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino sistemi di finanziamento alternativo finanziati mediante fondi pubblici solo in ultima istanza.

12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

(a)la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2, compresa la definizione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e delle categorie di mezzi finanziari disponibili che derivano dai fondi conferiti;

(b)i dettagli del processo per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 dopo che un SGD ha utilizzato i mezzi finanziari disponibili conformemente all'articolo 11.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

13. Entro il... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE elabora orientamenti per assistere gli SGD nella diversificazione dei loro mezzi finanziari disponibili e su come gli SGD potrebbero investire in attività a basso rischio applicabili ai mezzi finanziari disponibili degli SGD.";

(12)l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Uso dei fondi

1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per rimborsare i depositanti conformemente all'articolo 8, fatto salvo l'uso di mezzi finanziari aggiuntivi raccolti dagli SGD per l'adempimento di mandati diversi dalla tutela dei depositanti ai sensi della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:

(a)non sussiste nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;

(b)l'SGD ha confermato che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies;

(c)sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.

4. Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis, gli enti creditizi affiliati trasferiscono immediatamente all'SGD i mezzi utilizzati per tali misure, se necessario sotto forma di contributi straordinari, se si applica una delle condizioni seguenti:

(a)si presenta la necessità di rimborsare i depositanti e i mezzi finanziari disponibili dell'SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo;

(b)i mezzi finanziari disponibili dell'SGD risultano inferiori al 25 % del livello-obiettivo.

5. Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri possono consentire agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, purché il DGS confermi che il costo della misura non superi il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva e siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva.";

(13)sono inseriti gli articoli da 11 bis a 11 sexies seguenti:

"Articolo 11 bis

Misure preventive

1. Qualora consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per tali misure preventive, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;

(b)l'ente creditizio ha consultato l'autorità competente in merito alle misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter;

(c)l'utilizzo di misure preventive da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio e maggiori diritti di verifica da parte dell'SGD;

(d)l'utilizzo delle misure preventive da parte dell'SGD è subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio ad assicurare l'accesso ai depositi coperti;

(e)gli enti creditizi affiliati sono in grado di versare i contributi straordinari conformemente all'articolo 11, paragrafo 4;

(f)l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva e ha rimborsato integralmente qualsiasi misura preventiva precedente.

2. Gli Stati membri assicurano che gli SGD siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure decisionali appropriati per la selezione e l'esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati.

3. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano eseguire misure preventive solo se l'autorità designata ha confermato che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.

4. Gli Stati membri assicurano che l'SGD che utilizza i propri mezzi finanziari disponibili per misure di sostegno al capitale ceda al settore privato le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consenta.

Articolo 11 ter

Nota di accompagnamento delle misure preventive

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente, per consultazione, una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza applicabili all'ente creditizio interessato e che sono stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

2. La nota di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio.

3. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale, la nota di cui al paragrafo 1 individui tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere eseguite, comprese le salvaguardie che impediscono i deflussi di fondi, una valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e una successiva determinazione della carenza di capitale che l'SGD deve coprire.

4. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno alla liquidità, la nota di cui al paragrafo 1 preveda un calendario chiaramente specificato per il rimborso da parte dell'ente creditizio dei fondi ricevuti nell'ambito delle misure preventive.

5. Se del caso, gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di conservazione del capitale di cui all'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.

6. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, gli Stati membri assicurano che le misure previste nella nota di cui al paragrafo 1 siano allineate al piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina.

Articolo 11 quater

Piano di ripristino

1. Gli Stati membri assicurano che, qualora l'ente creditizio non rispetti gli impegni definiti nella nota di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, o non rimborsi l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive alla scadenza, l'SGD ne informi senza indugio l'autorità competente.

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l'autorità competente chieda all'ente creditizio di presentare un piano di ripristino che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario.

3. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione.

4. Entro il... [OP — inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi della nota che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 11 quinquies

Trasparenza del processo di commercializzazione nelle misure alternative

1. Qualora consentano l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, gli Stati membri assicurano che, quando gli SGD finanziano tali misure, gli enti creditizi commercializzino le attività, i diritti e le passività che intendono cedere, o ne dispongano la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:

(a)è aperta e trasparente e non fornisce informazioni errate circa le attività, i diritti e le passività che devono essere ceduti;

(b)non favorisce né discrimina potenziali acquirenti e non conferisce alcun vantaggio a un potenziale acquirente;

(c)è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

(d)tiene conto della necessità di attuare una soluzione rapida in considerazione del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, per la determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a);

(e)mira a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita delle attività, dei diritti e delle passività in questione.

Articolo 11 sexies

Verifica del minor onere

1. Nel valutare l'uso dei fondi degli SGD per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino un confronto tra:

(a)il costo stimato per l'SGD per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5;

(b)il costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. Per il confronto di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

(a)per la stima dei costi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'SGD tiene conto dei proventi attesi, delle spese operative e delle perdite potenziali legate alla misura;

(b)per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5, l'SGD basa la propria stima del costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e sulla stima di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva;

(c)per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), l'SGD tiene conto della quota prevista dei recuperi, del costo di ricostituzione dell'SGD che deve essere sostenuto dagli enti creditizi che sono membri dell'SGD e del potenziale costo aggiuntivo di finanziamento per l'SGD;

(d)per le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti, l'SGD moltiplica la quota stimata dei recuperi calcolata secondo la metodologia di cui al paragrafo 5, lettera b), per 85 %.

3. Gli Stati membri assicurano che l'importo utilizzato per finanziare la risoluzione degli enti creditizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, o per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, non superi l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscano all'SGD tutte le informazioni necessarie per il confronto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione fornisca all'SGD il costo stimato del contributo dell'SGD alla risoluzione di un ente creditizio di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

(a)la metodologia per il calcolo del costo stimato di cui al paragrafo 1, lettera a), che tiene conto delle caratteristiche specifiche della misura in questione;

(b)la metodologia per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la quota stimata dei recuperi di cui al paragrafo 2, lettera c);

(c)il modo di contabilizzare, nelle metodologie di cui alle lettere a), b) e c), se del caso, la variazione del valore del denaro dovuta ai potenziali utili maturati nel corso del tempo.

Per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di misure preventive, la metodologia di cui alla lettera b) tiene conto dell'importanza delle misure preventive per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD, compresi i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(14)l'articolo 14 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD si applichino ai depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi membri in altri Stati membri e ai depositanti situati negli Stati membri in cui i loro enti creditizi membri esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE.";

(b)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che un SGD dello Stato membro di origine possa decidere di rimborsare direttamente i depositanti delle succursali se si applicano tutte le condizioni seguenti:

i)l'onere amministrativo e il costo di tale rimborso sono inferiori al rimborso da parte di un SGD dello Stato membro ospitante;

ii)l'SGD dello Stato membro di origine garantisce che i depositanti non si trovino in una situazione peggiore rispetto a quella che si sarebbe verificata se il rimborso fosse stato effettuato conformemente al primo comma.";

(c)sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante possa, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, fungere da punto di contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia risarcito di tutti i costi sostenuti.

2 ter. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, gli Stati membri assicurano che l'SGD dello Stato membro di origine e l'SGD dello Stato membro ospitante interessato dispongano di un accordo sui termini e sulle condizioni di rimborso, compresi il risarcimento di eventuali costi sostenuti, il punto di contatto per i depositanti, il calendario e il metodo di pagamento.";

(d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente i contributi dovuti per gli ultimi 12 mesi precedenti il cambio dell'SGD di appartenenza, a eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8.";

(e)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l'SGD di origine trasferisca l'importo di cui a tale paragrafo entro 1 mese dal cambio dell'SGD di appartenenza.";

(f)è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

"9. L'ABE emana orientamenti sul modo in cui considera i rispettivi ruoli degli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, primo comma, e in cui è riportato un elenco delle circostanze e delle condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine dovrebbe poter decidere di rimborsare i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 2, terzo comma.";

(15)l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Succursali di enti creditizi stabilite in paesi terzi

Gli Stati membri esigono che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione partecipino a un SGD nel loro territorio prima di consentire a tali succursali di accettare depositi ammissibili in tali Stati membri.";

(16)è inserito l'articolo 15 bis seguente:

"Articolo 15 bis

Enti creditizi membri che hanno succursali in paesi terzi

Gli Stati membri assicurano che gli SGD non coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi membri, tranne nei casi in cui, previa approvazione dell'autorità designata, tali SGD raccolgano contributi corrispondenti dagli enti creditizi interessati.";

(17)l'articolo 16 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi forniscano ai depositanti effettivi e potenziali le informazioni di cui questi ultimi necessitano per individuare gli SGD ai quali appartengono l'ente creditizio e le sue succursali all'interno dell'Unione. Gli enti creditizi forniscono tali informazioni sotto forma di foglio informativo redatto in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP] * * *.

_______________________________________________

***    Regolamento (UE) XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del gg mm aa, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.";

(b)è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Gli Stati membri assicurano che il foglio informativo di cui al paragrafo 1 contenga tutti gli elementi seguenti:

i)informazioni di base sulla protezione dei depositi;

ii)i recapiti dell'ente creditizio come primo punto di contatto per le informazioni sul contenuto del foglio informativo;

iii)il livello di copertura per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in EUR o, se del caso, in un'altra valuta;

iv)le esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD;

v)il limite di protezione in relazione ai conti congiunti;

vi)il periodo di rimborso in caso di dissesto dell'ente creditizio;

vii)la valuta del rimborso;

viii)l'identificazione dell'SGD responsabile della protezione di un deposito, compreso un riferimento al suo sito web.";

(c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e successivamente ogni anno. I depositanti accusano ricevuta di tale foglio informativo.";

(d)al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi confermino negli estratti conto dei depositanti che i depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui al paragrafo 1.";

(e)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi rendano disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 nella lingua concordata dal depositante e dall'ente creditizio al momento dell'apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.";

(f)i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una fusione di enti creditizi, di una conversione di filiazioni di un ente creditizio in succursali od operazioni analoghe, gli enti creditizi ne diano notifica ai depositanti almeno un mese prima che tale operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l'autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Tale notifica spiega l'impatto dell'operazione sulla protezione dei depositanti.

Gli Stati membri assicurano che, qualora le operazioni di cui al primo comma determinino una ridotta protezione dei depositi detenuti dai depositanti presso tali enti creditizi, gli enti creditizi interessati notifichino loro la possibilità di ritirare o trasferire i loro depositi ammissibili in un altro ente creditizio, serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati e senza incorrere in alcuna penalità, fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma.

7. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi che cessano di essere membri di un SGD ne informino i depositanti almeno un mese prima della cessazione.";

(g)è inserito il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti web, del fatto che un'autorità amministrativa competente è giunta alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).";

(h)il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri assicurano che, quando un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, gli enti creditizi forniscano per via elettronica le informazioni che devono trasmettere ai loro depositanti a norma della presente direttiva, a meno che un depositante non chieda di riceverle in formato cartaceo.";

(i)è aggiunto il paragrafo 9 seguente:

"9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare:

a)il contenuto e il formato del foglio informativo di cui al paragrafo 1 bis;

b)la procedura da seguire per la fornitura e il contenuto delle informazioni da trasmettere nelle comunicazioni delle autorità designate, degli SGD o degli enti creditizi ai depositanti, nelle situazioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater e ai paragrafi 6, 7 e 7 bis del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(18)è inserito l'articolo 16 bis seguente:

"Articolo 16 bis

Scambio di informazioni tra enti creditizi e SGD e comunicazioni da parte delle autorità

1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, in qualunque momento e su richiesta, ricevano dagli enti creditizi affiliati tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, conformemente all'obbligo di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, comprese le informazioni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, e degli articoli 8 ter e 8 quater.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi, su richiesta di un SGD, forniscano all'SGD di cui fanno parte informazioni riguardanti:

(a)i depositanti delle succursali di tali enti creditizi;

(b)i depositanti che sono destinatari di servizi forniti da enti membri in regime di libera prestazione di servizi.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) indicano gli Stati membri in cui si trovano tali succursali o depositanti.

3. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili, compresi la quota delle risorse prese a prestito, gli impegni di pagamento e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo in caso di uso dei fondi degli SGD.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all'ABE, senza indebito ritardo, tutti gli elementi seguenti:

(a)la conclusione sui depositi indisponibili nelle circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8);

(b)se sono state applicate le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e l'importo dei fondi utilizzati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e, se del caso e una volta disponibili, l'importo dei fondi recuperati, il costo che ne deriva per l'SGD e la durata del processo di recupero;

(c)la disponibilità e l'uso di sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

(d)gli SGD che hanno cessato di operare o che hanno istituito un nuovo SGD, anche a seguito di una fusione o del fatto che un SGD ha iniziato a operare su base transfrontaliera.

La notifica di cui al primo comma contiene una sintesi che descrive tutti gli elementi seguenti:

(a)la situazione iniziale dell'ente creditizio;

(b)le misure per le quali sono stati utilizzati i fondi dell'SGD;

(c)l'importo previsto dei mezzi finanziari disponibili utilizzati.

5. L'ABE pubblica senza indebito ritardo le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3 e la sintesi di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD, su richiesta, la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, a condizione che tali informazioni siano necessarie all'SGD e alle autorità designate per esercitare gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e all'articolo 11 sexies.

7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire quando si forniscono le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 e i modelli per fornire tali informazioni, nonché per precisare ulteriormente il contenuto di tali informazioni, tenendo conto dei tipi di depositanti.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(19)l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.Gli Stati membri assicurano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che raccolgono depositi ammissibili in uno Stato membro al... [OP— inserire la data corrispondente all'entrata in vigore] e che non sono membri di un SGD a tale data diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio entro il [OP — inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore]. L'articolo 1, punto 15), non si applica a tali succursali fino al [OP — inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore].

2.In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive, fino al [OP — inserire la data corrispondente a 72 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE applicabile il [OP — inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 3

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP — inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(2)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(3)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(4)    Inoltre non esiste ancora un accordo su un meccanismo credibile e solido per fornire liquidità nel quadro della risoluzione nell'Unione bancaria, in linea con la norma stabilita dagli omologhi internazionali.
(5)    COM(2015) 586 final.
(6)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8)    Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). Consiglio per la stabilità finanziaria (versione aggiornata del 2014), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions e (2015) Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet .
(9)    Eurogruppo (30 novembre 2020), Dichiarazione dell'Eurogruppo in formato inclusivo sulla riforma del MES e l'introduzione anticipata del sostegno al Fondo di risoluzione unico . L'attuazione avverrà nel periodo 2022-2024. Tuttavia l' accordo che modifica il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è ancora in attesa di ratifica.
(10)    Commissione europea (2020), Programma di lavoro della Commissione per il 2021 , sezione 2.3, pag. 5.
(11)    Commissione europea (2023), Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 .
(12)    Eurogruppo (16 giugno 2022), Dichiarazione dell'Eurogruppo sul futuro dell'Unione bancaria.
(13)    Parlamento europeo (2022), Unione bancaria — relazione annuale 2021 ; a partire dal 2015 il Parlamento europeo pubblica ogni anno una relazione sull'Unione bancaria.
(14)    Riunione del Vertice euro (24 marzo 2023), Dichiarazione del Vertice euro, riunito in formato inclusivo .
(15)    Si veda la sezione 3 "Assunzione e uso di perizie".
(16)    Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1º agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("La comunicazione sul settore bancario") (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).
(17)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(18)    Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).
(19)    Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2018, Polonia/Parlamento europeo e Consiglio, C-5/16, EU:C:2018:483, punti 49 e 69, e giurisprudenza ivi citata.
(20)    Commissione europea (2021), consultazione Unione bancaria: revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi .
(21)    ABE (ottobre 2021), Richiesta di consulenza in materia di finanziamento in caso di risoluzione e insolvenza .
(22)    ABE (agosto 2019), Parere dell'ABE sull'ammissibilità dei depositi, sul livello di copertura e sulla cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi .
(23)    ABE (ottobre 2019) Parere dell'ABE sui rimborsi dei sistemi di garanzia dei depositi .
(24)    ABE (gennaio 2020), Parere dell'ABE sul finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi e sull'utilizzo dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi .
(25)    ABE (ottobre 2021), Parere dell'ABE sul trattamento dei fondi dei clienti a norma della direttiva SGD .
(26)    ABE (dicembre 2021), Parere dell'ABE sull'interazione tra la direttiva antiriciclaggio dell'UE e la direttiva dell'UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi .
(27)    ABE (marzo 2021), Parere dell'ABE sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'UE .
(28)    CEPS (dicembre 2016), Harmonising insolvency laws in the Euro area , https://www.ceps.eu/ceps-publications/harmonising-insolvency-laws-euro-area-rationale-stocktaking-and-challenges/ .
(29)    CEPS (novembre 2019), Options and national discretions under the DGSD and their treatment in the context of a European Deposit Insurance Scheme .
(30)    Si vedano i riferimenti ai documenti SWD(2023) 226 (scheda di sintesi della valutazione d'impatto) e SEC(2023) 230 (parere positivo del comitato per il controllo normativo).
(31)    La proposta impone agli Stati membri di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della proposta stessa.
(32)    Commissione europea (luglio 2021), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final) .
(33)    GU C […] del […], pag. […].
(34)    GU C […] del […], pag. […].
(35)    GU C […] del […], pag. […].
(36)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(37)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(38)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag.7).
(39)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(40)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(41)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(42)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).