Strasburgo, 18.4.2023

COM(2023) 227 final

2023/0112(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2023) 225-226}
{SEC(2023) 230}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le modifiche proposte della direttiva 2014/59/UE 1 (la "direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche" o "BRRD") fanno parte del pacchetto legislativo sulla gestione delle crisi e sull'assicurazione dei depositi ("CMDI"), che comprende anche modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 2 (il "regolamento sul meccanismo di risoluzione unico" o "SRMR") e della direttiva 2014/49/UE 3 (la "direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi" o "direttiva SGD").

Il quadro dell'UE per la gestione delle crisi è consolidato, ma i precedenti episodi di fallimento bancario hanno dimostrato la necessità di miglioramenti. La riforma del CMDI intende ripartire dagli obiettivi del quadro per la gestione delle crisi e garantire un approccio più coerente alla risoluzione, affinché qualsiasi banca in crisi possa uscire dal mercato in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria e il denaro dei contribuenti e garantendo la fiducia dei depositanti. In particolare, l'attuale quadro di risoluzione per le banche di piccole e medie dimensioni deve essere rafforzato per quanto riguarda la sua concezione, la sua attuazione e soprattutto gli incentivi alla sua applicazione, così da poter essere applicato in modo più credibile a tali banche.

Contesto della proposta

All'indomani della crisi finanziaria e della crisi del debito sovrano mondiali, l'UE ha intrapreso azioni decisive, in linea con gli appelli alla riforma a livello internazionale, per creare un settore finanziario più sicuro per il mercato unico dell'UE. Ciò ha incluso il conferimento di strumenti e poteri per gestire il fallimento di qualsiasi banca in modo ordinato, preservando nel contempo la stabilità finanziaria, le finanze pubbliche e la tutela dei depositanti. L'Unione bancaria è stata creata nel 2014 ed è attualmente composta da due pilastri: un meccanismo di vigilanza unico e un meccanismo di risoluzione unico. Tuttavia l'Unione bancaria è ancora incompleta, essendo priva del suo terzo pilastro: il sistema europeo di assicurazione dei depositi ("EDIS") 4 . La proposta della Commissione di istituire l'EDIS 5 è stata adottata il 24 novembre 2015 ma è ancora in sospeso.

L'Unione bancaria è sostenuta da un codice unico che, per quanto riguarda il CMDI, è composto da tre atti giuridici dell'UE adottati nel 2014: la BRRD, l'SRMR e la direttiva SGD. La BRRD definisce i poteri, le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione delle banche, comprese le intese di cooperazione transfrontaliera per far fronte ai fallimenti bancari transfrontalieri. L'SRMR istituisce il Comitato di risoluzione unico e il Fondo di risoluzione unico e definisce i poteri, le norme e le procedure per la risoluzione delle entità stabilite nell'Unione bancaria, nel contesto del meccanismo di risoluzione unico. La direttiva SGD garantisce la tutela dei depositanti e stabilisce le norme per l'utilizzo dei fondi dell'SGD. La BRRD e la direttiva SGD si applicano in tutti gli Stati membri, mentre l'SRMR si applica negli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria.

Il pacchetto per il settore bancario del 2019, noto anche come "pacchetto di riduzione del rischio", prevedeva la revisione della BRRD, dell'SRMR, del regolamento sui requisiti patrimoniali ("CRR") 6 e della direttiva sui requisiti patrimoniali ("CRD") 7 . Tali revisioni comprendevano misure che concretizzano gli impegni assunti dall'UE nei consessi internazionali 8 per compiere ulteriori passi verso il completamento dell'Unione bancaria mediante misure credibili di riduzione del rischio volte ad attenuare le minacce alla stabilità finanziaria.

Nel novembre 2020 l'Eurogruppo ha concordato la creazione e la rapida introduzione di un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico da parte del meccanismo europeo di stabilità 9 .

La riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI) e le più ampie implicazioni per l'Unione bancaria

Insieme alla riforma del CMDI, un'Unione bancaria completa che comprenda anche il terzo pilastro, l'EDIS, offrirebbe un livello più elevato di protezione finanziaria e certezza alle famiglie e alle imprese dell'UE, aumenterebbe la fiducia e rafforzerebbe la stabilità finanziaria quali condizioni necessarie per la crescita, la prosperità e la resilienza nell'Unione economica e monetaria e nell'UE più in generale. L'Unione dei mercati dei capitali integra l'Unione bancaria in quanto entrambe le iniziative sono essenziali per finanziare la duplice transizione (digitale e verde), accrescere il ruolo dell'euro sulla scena internazionale e rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE e la sua competitività in un mondo in evoluzione, in particolare alla luce dell'attuale difficile contesto economico e geopolitico 10 ,  11 .

Nel giugno 2022 l'Eurogruppo non ha approvato un piano di lavoro più completo per portare a compimento l'Unione bancaria includendo l'EDIS. Ha invece invitato la Commissione a presentare proposte legislative più mirate per riformare il quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi nazionali 12 .

Parallelamente, anche il Parlamento europeo, nella sua relazione annuale 2021 sull'Unione bancaria 13 , ha sottolineato l'importanza di completare quest'ultima con l'istituzione dell'EDIS e ha incoraggiato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla revisione del CMDI. Sebbene non esplicitamente approvato dall'Eurogruppo, l'EDIS renderebbe più solida la riforma del CMDI e apporterebbe sinergie e maggiore efficienza per il settore. Tale pacchetto legislativo rientrerebbe nell'agenda per il completamento dell'Unione bancaria, come sottolineato negli orientamenti politici della presidente von der Leyen, che richiamano a loro volta l'importanza dell'EDIS, e come regolarmente sollecitato dai leader 14 .

Gli obiettivi del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI)

Il quadro CMDI è stato concepito per attenuare i rischi e gestire il dissesto di enti di qualsiasi dimensione, conseguendo nel contempo quattro obiettivi generali:

i)mantenere la stabilità finanziaria evitando nel contempo il contagio, in modo da preservare la disciplina di mercato e la continuità delle funzioni essenziali per la società;

ii)salvaguardare il funzionamento del mercato unico e garantire condizioni di parità in tutta l'UE;

iii)ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti e indebolire il circolo vizioso tra rischio bancario e rischio sovrano; e

iv)tutelare i depositanti e garantire la fiducia dei consumatori.

Il quadro CMDI prevede una serie di strumenti che possono essere applicati nelle varie fasi del ciclo di vita delle banche in difficoltà: interventi di risanamento sostenuti da piani di risanamento elaborati dalle banche; misure di intervento precoce; misure volte a prevenire il fallimento di una banca; piani di risoluzione elaborati dalle autorità di risoluzione; e una gamma di strumenti di risoluzione quando la banca è dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto e si ritiene che la sua risoluzione (piuttosto che la sua liquidazione) sia nell'interesse pubblico. Inoltre le procedure di insolvenza nazionali, che non rientrano nel quadro CMDI 15 , continuano ad applicarsi alle banche in dissesto che possono essere assoggettate a tali procedure nazionali, qualora siano più adatte (rispetto alla risoluzione) e non danneggino l'interesse pubblico né compromettano la stabilità finanziaria.

Il quadro CMDI mira a fornire una combinazione di fonti di finanziamento per gestire i dissesti in modo economicamente efficiente, tutelare la stabilità finanziaria e i depositanti e mantenere la disciplina di mercato, riducendo nel contempo il ricorso al bilancio pubblico e, in ultima analisi, il costo per i contribuenti. Il costo della risoluzione della banca è coperto in primo luogo dalle risorse proprie, ossia le risorse assegnate agli azionisti e ai creditori della banca stessa (che costituiscono la capacità interna di assorbimento delle perdite della banca), il che riduce anche l'"azzardo morale" (moral hazard) e migliora la disciplina di mercato. Se necessario, tale copertura può essere integrata dai fondi provenienti dai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e dai meccanismi di finanziamento della risoluzione (fondi nazionali di risoluzione o il Fondo di risoluzione unico nell'Unione bancaria). Tali fondi sono finanziati dai contributi di tutte le banche, a prescindere dalle loro dimensioni e dal loro modello di business. Nell'Unione bancaria queste norme sono state ulteriormente integrate affidando al Comitato di risoluzione unico la gestione e la supervisione del Fondo di risoluzione unico, finanziato dai contributi del settore negli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria. A seconda dello strumento applicato a una banca in difficoltà (ad esempio misure preventive, cautelative, di risoluzione o alternative nell'ambito di procedure di insolvenza nazionali) e dei dettagli specifici del caso, il controllo degli aiuti di Stato 16 può essere necessario per gli interventi di un fondo di risoluzione o del Fondo di risoluzione unico, di un SGD o per i finanziamenti pubblici provenienti dal bilancio dello Stato.

Motivi della proposta

Nonostante i progressi compiuti dal 2014, la risoluzione è raramente applicata, in particolare nell'Unione bancaria. Sono stati individuati settori da rafforzare e adeguare ulteriormente per quanto riguarda il quadro CMDI in termini di concezione, attuazione e, soprattutto, incentivi alla sua applicazione.

Fino ad oggi, molte banche in fallimento di piccole o medie dimensioni sono state assoggettate a regimi nazionali che spesso prevedono l'uso del denaro dei contribuenti (salvataggio) anziché delle reti di sicurezza finanziate dal settore, come il Fondo di risoluzione unico nell'Unione bancaria, che non è stato ancora utilizzato nel quadro della risoluzione. Ciò è contrario all'intenzione del quadro quale istituito dopo la crisi finanziaria mondiale, che ha comportato un importante cambiamento di paradigma dal salvataggio al bail-in. In tale contesto, il costo di opportunità dei meccanismi di finanziamento della risoluzione finanziati da tutte le banche è considerevole.

Il quadro di risoluzione non ha conseguito pienamente i principali obiettivi generali, in particolare facilitare il funzionamento del mercato unico bancario dell'UE garantendo condizioni di parità, gestire le crisi transfrontaliere e nazionali e ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti.

Le ragioni sono riconducibili principalmente a incentivi disallineati nella scelta dello strumento adeguato per gestire le banche in fallimento, che hanno portato alla mancata applicazione del quadro di risoluzione armonizzato, a favore di altre vie. Ciò è dovuto, nel complesso, all'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico, alle difficoltà nell'accedere ai finanziamenti nel quadro della risoluzione senza imporre perdite ai depositanti e a un accesso più agevole ai finanziamenti al di fuori della risoluzione. Seguendo questa strada aumentano i rischi di frammentazione e di risultati subottimali nella gestione dei fallimenti delle banche, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni.

La revisione del quadro CMDI e dell'interazione con le procedure di insolvenza nazionali dovrebbe fornire soluzioni a tali problematiche. Dovrebbe inoltre consentire il pieno conseguimento degli obiettivi del quadro e renderlo adatto allo scopo per tutte le banche dell'UE, a prescindere dalle loro dimensioni, dal loro modello di business e dalla loro struttura delle passività, quindi anche per le banche di piccole e medie dimensioni se richiesto dalle circostanze correnti. La revisione dovrebbe mirare a garantire un'applicazione coerente delle norme in tutti gli Stati membri, assicurando migliori condizioni di parità e al tempo stesso tutelando la stabilità finanziaria e i depositanti, prevenendo il contagio e riducendo il ricorso al denaro dei contribuenti. In particolare, il quadro dovrebbe essere migliorato per facilitare la risoluzione delle banche di piccole e medie dimensioni come inizialmente previsto, attenuando gli effetti sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale senza ricorrere ai finanziamenti pubblici e promuovendo la fiducia dei depositanti, costituiti principalmente da famiglie e da piccole e medie imprese (PMI). In termini di entità delle modifiche previste, la revisione del CMDI non mira a rimaneggiare il quadro attuale, quanto piuttosto ad apportare miglioramenti assolutamente necessari in diversi settori chiave per far funzionare il quadro come previsto per tutte le banche.

Sintesi degli elementi della riforma del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi (CMDI)

Le modifiche incluse nel pacchetto CMDI riguardano una serie di aspetti strategici e costituiscono una risposta coerente ai problemi individuati:

·ampliare l'ambito di applicazione della risoluzione, rivedendo la valutazione dell'interesse pubblico, nei casi in cui la risoluzione consente di realizzare gli obiettivi del quadro, ad esempio tutelare la stabilità finanziaria, il denaro dei contribuenti e la fiducia dei depositanti, meglio delle procedure di insolvenza nazionali;

·rafforzare il finanziamento nel quadro della risoluzione integrando la capacità interna di assorbimento delle perdite degli enti, che rimane la prima linea di difesa, con l'utilizzo dei fondi dell'SGD nel quadro della risoluzione per agevolare l'accesso ai fondi di risoluzione senza imporre perdite ai depositanti, se del caso, nel rispetto di condizioni e salvaguardie;

·modificare la gerarchia dei crediti in caso di insolvenza e assicurare una preferenza generale per i depositanti secondo una preferenza basata su un unico livello, al fine di consentire l'uso dei fondi dell'SGD nell'ambito di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti;

·armonizzare la verifica del minor onere per tutti i tipi di interventi dell'SGD al di fuori del rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, al fine di migliorare la parità di condizioni e garantire la coerenza dei risultati;

·chiarire il quadro di intervento precoce eliminando le sovrapposizioni tra misure di intervento precoce e misure di vigilanza, garantendo la certezza del diritto sulle condizioni applicabili e agevolando la cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione;

·garantire l'attivazione tempestiva della risoluzione; e

·migliorare la tutela dei depositanti (ad esempio mediante miglioramenti mirati delle disposizioni della direttiva SGD sull'ambito di applicazione della tutela e della cooperazione transfrontaliera, l'armonizzazione delle opzioni nazionali e il miglioramento della trasparenza sulla solidità finanziaria degli SGD).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta prevede modifiche della normativa vigente per renderla pienamente coerente con le disposizioni vigenti nel settore della gestione delle crisi bancarie e dell'assicurazione dei depositi. La revisione della BRRD, dell'SRMR e della direttiva SGD mira a migliorare il funzionamento del quadro in modo da fornire alle autorità di risoluzione gli strumenti per poter gestire il fallimento di qualsiasi banca, a prescindere dalle dimensioni e dal modello di business, al fine di preservare la stabilità finanziaria, tutelare i depositanti ed evitare il ricorso al denaro dei contribuenti.

Coerenza con altre politiche dell'UE

La proposta si basa sulle riforme attuate all'indomani della crisi finanziaria che ha portato alla creazione dell'Unione bancaria e del codice unico per tutte le banche dell'UE.

La proposta contribuisce a rafforzare la legislazione finanziaria dell'UE adottata nell'ultimo decennio per ridurre i rischi nel settore finanziario e garantire una gestione ordinata dei fallimenti bancari. L'obiettivo è rendere il sistema bancario più solido e, in ultima analisi, promuovere il finanziamento sostenibile dell'attività economica nell'UE. Tale obiettivo è pienamente coerente con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre il ricorso al sostegno dei contribuenti nella risoluzione delle banche e preservare la fiducia dei depositanti. Tali obiettivi favoriscono un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta modifica una direttiva vigente, la BRRD, in particolare per quanto riguarda una migliore applicazione degli strumenti già disponibili nel quadro di risanamento e risoluzione delle banche, il chiarimento delle condizioni per la risoluzione, l'agevolazione dell'accesso alle reti di sicurezza in caso di fallimento bancario e il miglioramento della chiarezza e della coerenza delle norme in materia di finanziamento. Stabilendo requisiti armonizzati per l'applicazione del quadro CMDI alle banche nel mercato interno, la proposta riduce notevolmente il rischio di norme nazionali divergenti negli Stati membri, che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno.

Di conseguenza la base giuridica della proposta è la stessa dell'atto legislativo originario, vale a dire l'articolo 114 TFUE. Tale articolo prevede l'adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per obiettivo l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La base giuridica ricade nel settore del mercato interno in cui l'Unione, a norma dell'articolo 4 TFUE, ha una competenza concorrente. La maggior parte delle azioni in esame rappresentano aggiornamenti e modifiche del diritto dell'Unione vigente e, in quanto tali, riguardano settori in cui l'UE ha già esercitato la sua competenza e non intende cessare di esercitarla.

Poiché mirano a integrare la legislazione vigente dell'UE, gli obiettivi delle misure proposte possono essere realizzati meglio a livello dell'UE piuttosto che mediante diverse iniziative nazionali. In particolare, la logica alla base di un regime di risoluzione specifico e armonizzato dell'UE per tutte le banche nell'UE è stata illustrata nelle fasi iniziali del quadro nel 2014. Le sue principali caratteristiche rispecchiano gli orientamenti internazionali e le caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) adottate dal Consiglio per la stabilità finanziaria all'indomani della crisi finanziaria mondiale del 2008.

Il principio di sussidiarietà è integrato nell'attuale quadro di risoluzione. I suoi obiettivi, vale a dire armonizzare le norme e i processi di risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. A causa degli effetti di un dissesto di qualsiasi ente in tutta l'UE, essi possono essere invece meglio conseguiti a livello dell'UE attraverso l'azione dell'Unione.

L'intenzione dell'attuale quadro di risoluzione è sempre stata quella di fornire una gamma di strumenti comuni per affrontare il fallimento di qualsiasi banca, a prescindere dalle sue dimensioni, dal suo modello di business o dalla sua ubicazione, in modo efficace e ordinato, laddove ciò sia necessario per preservare la stabilità finanziaria dell'UE, dello Stato membro o della regione in cui opera e per tutelare i depositanti senza fare ricorso ai fondi pubblici.

La proposta modifica alcune disposizioni della BRRD per migliorare il quadro esistente, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione alle banche di piccole e medie dimensioni, in quanto altrimenti potrebbe non raggiungere i suoi obiettivi.

I rischi per la stabilità finanziaria, la fiducia dei depositanti o il ricorso alle finanze pubbliche in uno Stato membro possono avere ripercussioni di ampia portata su base transfrontaliera e, in ultima analisi, contribuire alla frammentazione del mercato unico. La mancanza di azione a livello dell'UE per le banche meno significative e la loro esclusione percepita da una rete di sicurezza mutualistica potrebbero inoltre incidere sulla loro capacità di accedere ai mercati e attirare i depositanti rispetto alle banche significative. Le soluzioni nazionali per affrontare i fallimenti bancari peggiorerebbero poi il legame tra rischio bancario e rischio sovrano e comprometterebbero l'idea alla base dell'Unione bancaria di introdurre un cambiamento di paradigma dal salvataggio al bail-in.

Intervenire a livello dell'UE per riformare il quadro di risoluzione non significherà imporre la strategia che dovrebbe essere adottata in caso di fallimento delle banche. La scelta tra una strategia o uno strumento di risoluzione armonizzato a livello dell'UE e la strategia nazionale di liquidazione resterà a discrezione dell'autorità di risoluzione e si baserà sulla valutazione dell'interesse pubblico. Tale scelta è adattata a ciascun caso specifico di fallimento e non dipende automaticamente da considerazioni quali le dimensioni della banca, la portata geografica delle sue attività e la struttura del settore bancario. In pratica, la valutazione dell'interesse pubblico funge da verifica della sussidiarietà nell'UE.

Pertanto, sebbene sia necessario valutare caso per caso se una banca sia sottoposta o meno a risoluzione, è fondamentale preservare la possibilità per tutte le banche di essere sottoposte a risoluzione e che le autorità di risoluzione abbiano i giusti incentivi a optare per la risoluzione, data la natura potenzialmente sistemica di tutti gli enti, come già previsto dalla BRRD.

Gli Stati membri possono ancora prendere in considerazione la liquidazione delle banche di piccole o medie dimensioni nell'ambito del quadro riformato. A tale riguardo, i regimi di insolvenza nazionali (che non sono armonizzati) rimangono operativi quando una procedura di insolvenza è considerata un'alternativa migliore alla risoluzione. In questo modo viene preservata la continuità degli strumenti, compresi quelli esterni alla risoluzione, quali: misure preventive e cautelative; strumenti di risoluzione; misure alternative nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali e rimborso dei depositi protetti in caso di liquidazione frammentaria.

La modifica della BRRD è pertanto considerata l'opzione migliore che offre il giusto equilibrio tra l'armonizzazione delle norme e il mantenimento della flessibilità nazionale, se del caso. Le modifiche promuoverebbero ulteriormente l'applicazione uniforme del quadro di risoluzione e la convergenza delle prassi delle autorità di vigilanza e di risoluzione, oltre a garantire parità di condizioni in tutto il mercato interno dei servizi bancari. Ciò è particolarmente importante nel settore bancario, in cui numerosi enti operano in tutto il mercato unico dell'UE. Le norme nazionali non consentirebbero di conseguire questi obiettivi.

Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti, in linea con gli obiettivi generali dei trattati.

La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Le modifiche proposte sono state valutate singolarmente rispetto all'obiettivo di proporzionalità. Inoltre è stata valutata la mancanza di proporzionalità delle norme vigenti in diversi settori e sono state analizzate opzioni specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per gli enti più piccoli, in particolare eliminando l'obbligo di determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per determinati tipi di entità.

Le condizioni di accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione nell'ambito del quadro attuale non tengono sufficientemente conto delle distinzioni per motivi di proporzionalità basate sulla strategia di risoluzione, sulle dimensioni e/o sul modello di business. La capacità delle banche di soddisfare le condizioni di accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione dipende dallo stock di strumenti sottoponibili al bail-in disponibili nei loro bilanci al momento dell'intervento. Tuttavia i dati indicano che alcune banche (di piccole e medie dimensioni) in determinati mercati incontrano difficoltà strutturali nella costituzione del MREL. Per tali banche, tenuto conto della loro specifica struttura delle passività (in particolare per quelle che dipendono in misura significativa dalla raccolta tramite depositi), alcuni depositi dovrebbero essere sottoposti a bail-in per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione, il che potrebbe sollevare preoccupazioni in termini di stabilità finanziaria e fattibilità operativa, alla luce dell'impatto economico e sociale in diversi Stati membri. Le modifiche proposte (ad esempio norme chiare sull'adeguamento del MREL per le strategie di risoluzione con cessione, l'introduzione di una preferenza per i depositanti basata su un unico livello e la possibilità per i fondi dell'SGD di colmare il divario nell'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione) migliorerebbero l'accesso ai finanziamenti nel quadro della risoluzione. Introdurrebbero inoltre una maggiore proporzionalità per le banche soggette a risoluzione nell'ambito di strategie di cessione, consentendo, se del caso, la protezione dei depositi dal bail-in e affrontando efficacemente il problema del finanziamento della risoluzione senza indebolire le condizioni minime di bail-in per l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone di attuare le misure modificando la BRRD mediante una direttiva. Le misure proposte fanno riferimento alle disposizioni già esistenti incorporate in questo strumento giuridico o le sviluppano ulteriormente.

Alcune delle modifiche proposte, ad esempio quelle che incidono sull'uscita dal mercato a seguito di una valutazione negativa dell'interesse pubblico, lascerebbero agli Stati membri un grado di flessibilità sufficiente, nella fase di recepimento nel diritto nazionale, per mantenere norme nazionali diverse in materia di liquidazione.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il quadro CMDI è stato concepito per prevenire e gestire il dissesto degli enti di qualsiasi dimensione o con qualsiasi modello di business. È stato sviluppato con l'obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria, tutelare i depositanti, ridurre al minimo il ricorso al sostegno pubblico, limitare l'azzardo morale e migliorare il mercato interno dei servizi finanziari. Dalla valutazione si è concluso che, nel complesso, il quadro CMDI dovrebbe essere migliorato sotto alcuni aspetti, come una migliore protezione del denaro dei contribuenti.

In particolare, dalla valutazione emerge che la certezza del diritto e la prevedibilità nella gestione dei fallimenti bancari rimangono insufficienti. La decisione delle autorità pubbliche di ricorrere alla risoluzione o all'insolvenza può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre le reti di sicurezza finanziate dal settore non sono sempre efficaci e persistono divergenze nelle condizioni di accesso ai finanziamenti nel quadro della risoluzione e al di fuori della risoluzione, che incidono sugli incentivi e creano opportunità di arbitraggio quando vengono prese decisioni su quale strumento di gestione delle crisi utilizzare. Infine la tutela dei depositanti continua a essere disomogenea e incoerente tra gli Stati membri in una serie di settori.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto ampi scambi attraverso diversi strumenti di consultazione per raggiungere tutti i portatori di interessi, al fine di comprendere meglio il funzionamento del quadro e le possibilità di miglioramento.

Nel 2020 la Commissione ha avviato una consultazione su una valutazione d'impatto iniziale combinata e su una tabella di marcia volta a fornire un'analisi dettagliata delle azioni da intraprendere a livello dell'UE e del potenziale impatto delle diverse opzioni strategiche sull'economia, sulla società e sull'ambiente.

Nel 2021 la Commissione ha avviato due consultazioni: una consultazione mirata e una consultazione pubblica per raccogliere i riscontri dei portatori di interessi sulle modalità di applicazione del quadro CMDI e i loro pareri sulle possibili modifiche. La consultazione mirata, comprendente 39 domande tecniche generali e specifiche, era disponibile solo in inglese ed è stata aperta dal 26 gennaio al 20 aprile 2021. La consultazione pubblica si è articolata in 10 domande generali, disponibili in tutte le lingue dell'UE, e si è svolta nel periodo compreso tra il 25 febbraio e il 20 maggio 2021.

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha inoltre ospitato una conferenza ad alto livello alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti. La conferenza ha confermato l'importanza di un quadro efficace, ma ha anche messo in luce le attuali debolezze.

I servizi della Commissione hanno inoltre ripetutamente consultato gli Stati membri in merito all'attuazione del quadro CMDI da parte dell'UE e alle eventuali revisioni della BRRD/ dell'SRMR e della direttiva SGD nel contesto del gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. Parallelamente alle discussioni in seno al gruppo di esperti, le questioni affrontate nella presente proposta sono state trattate anche nelle riunioni degli organi preparatori del Consiglio, segnatamente il gruppo "Servizi finanziari e Unione bancaria" e il gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS.

Inoltre, durante la fase preparatoria della normativa, i servizi della Commissione hanno tenuto anche numerose riunioni (fisiche e virtuali) con rappresentanti del settore bancario e con altri portatori di interessi.

I risultati di tutte le iniziative di cui sopra sono confluiti nell'elaborazione della presente proposta e della relativa valutazione d'impatto. Hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti per conseguire al meglio gli obiettivi del quadro. L'allegato 2 della valutazione d'impatto fornisce le sintesi di queste consultazioni e della conferenza pubblica.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha rivolto una richiesta di consulenza all'Autorità bancaria europea (ABE) in merito al finanziamento in caso di insolvenza e risoluzione. La Commissione ha chiesto consulenza tecnica mirata per: i) valutare la difficoltà segnalata per alcune banche di piccole e medie dimensioni di emettere sufficienti strumenti finanziari di assorbimento delle perdite; ii) esaminare gli attuali requisiti per accedere alle fonti di finanziamento disponibili nel quadro vigente; e iii) valutare l'impatto quantitativo delle varie opzioni strategiche possibili nel settore del finanziamento in caso di risoluzione e insolvenza e la loro efficacia nel conseguire gli obiettivi strategici. L'ABE ha risposto nell'ottobre 2021 17 .

La Commissione ha inoltre beneficiato del parere fornito dalla piattaforma "Fit for Future" nel dicembre 2021, in cui si sottolineava la necessità di rendere il quadro CMDI adatto allo scopo per tutte le banche, in modo proporzionato, tenendo conto del potenziale impatto sulla fiducia dei depositanti e sulla stabilità finanziaria.

Valutazione d'impatto 18

La proposta è stata oggetto di un'ampia valutazione d'impatto che ha tenuto conto dei riscontri ricevuti dai portatori di interessi e della necessità di affrontare varie questioni interconnesse che abbracciano tre diversi testi giuridici.

La valutazione d'impatto ha preso in esame una serie di opzioni strategiche per far fronte ai problemi individuati nella concezione e nell'attuazione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi. Dati i forti legami tra la gamma di strumenti per la gestione delle crisi e il relativo finanziamento, la valutazione d'impatto ha preso in considerazione pacchetti di opzioni strategiche che raggruppano le pertinenti caratteristiche concettuali del quadro CMDI per garantire un approccio globale e coerente. Alcune modifiche proposte, relative alle misure di intervento precoce, agli indicatori per determinare se una banca è in dissesto o a rischio di dissesto e all'armonizzazione di talune caratteristiche della direttiva SGD, sono comuni a tutti i pacchetti di opzioni considerati.

I diversi pacchetti di opzioni si concentrano principalmente sull'analisi dello spettro delle possibilità di ampliare in modo credibile ed efficace l'ambito di applicazione della risoluzione in funzione del livello di ambizione nel rendere i finanziamenti più accessibili. In particolare, le opzioni strategiche prendono in considerazione la possibilità di agevolare il ricorso ai fondi dell'SGD in caso risoluzione, anche come "ponte", nell'ambito della salvaguardia della verifica del minor onere, al fine di migliorare la proporzionalità nell'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione per le banche, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, soggette a strategie di cessione con uscita dal mercato. Inoltre le opzioni strategiche valutano la possibilità di utilizzare i fondi dell'SGD in modo più efficace ed efficiente nell'ambito di una verifica armonizzata del minor onere per misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, cercando di migliorare la compatibilità degli incentivi per le autorità di risoluzione nella scelta dello strumento più appropriato per gestire una crisi. Lo sblocco dei fondi dell'SGD per misure diverse dal rimborso dei depositi protetti dipende dalla posizione in cui l'SGD si colloca nella gerarchia dei crediti. Pertanto le opzioni strategiche esaminano anche diversi scenari di armonizzazione delle preferenze per i depositanti.

Alla luce di questi elementi, la valutazione d'impatto esamina tre possibili pacchetti di opzioni strategiche che producono risultati con diversi livelli di ambizione. Ciascun pacchetto mira a creare un quadro basato sugli incentivi, incoraggiando l'applicazione degli strumenti di risoluzione in modo più coerente, aumentando la certezza e la prevedibilità del diritto, creando condizioni di parità e agevolando l'accesso a reti di sicurezza comuni, mantenendo nel contempo alcune alternative al di fuori della risoluzione nell'ambito delle procedure di insolvenza nazionali. Tuttavia, fin dalla progettazione, i pacchetti di opzioni consentono di realizzare questi obiettivi in misura diversa e la loro fattibilità politica varia.

L'opzione prescelta prevede miglioramenti ambiziosi nell'equazione di finanziamento, offrendo la possibilità di ampliare sostanzialmente l'ambito di applicazione della risoluzione per includervi un maggior numero di banche di piccole e medie dimensioni e di allineare meglio gli incentivi per decidere in merito al migliore strumento di crisi per tali enti. Tale opzione è stata considerata più efficace, efficiente e coerente nel conseguire gli obiettivi del quadro rispetto ad altre opzioni, compreso lo scenario di riferimento in cui non viene intrapresa alcuna azione. In particolare, l'eliminazione della super-preferenza per l'SGD è stata individuata come il mezzo più efficace per garantire che i fondi dell'SGD possano essere utilizzati nel quadro della risoluzione. L'esistenza di una super-preferenza per i crediti dell'SGD è il motivo principale per cui i fondi dell'SGD non possono quasi mai essere utilizzati al di fuori del rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, a causa dell'impatto sull'esito della verifica del minor onere che privilegia un rimborso. È tuttavia emerso che la super-preferenza finisce per tutelare i mezzi finanziari dell'SGD e il settore bancario da eventuali esigenze di ricostituzione, ostacolando qualsiasi intervento dell'SGD nel quadro della risoluzione, senza offrire una migliore protezione per i depositi protetti. Pertanto l'eliminazione della super-preferenza per l'SGD è necessaria per intervenire sull'attuale esito della verifica del minor onere, che presenta uno sbilanciamento verso il rimborso, e per fornire finanziamenti adeguati nel quadro della risoluzione al fine di rendere fattibile la risoluzione delle banche di piccole e medie dimensioni attraverso una cessione delle attività e l'uscita dal mercato della banca fallita.

La valutazione d'impatto comprendeva anche un'altra opzione consistente in un'ambiziosa riforma del quadro CMDI, compreso l'EDIS, sotto forma di un modello ibrido intermedio, diverso dalla proposta della Commissione del 2015. Tale opzione riconosce l'importanza di istituire un sistema comune di assicurazione dei depositi per la solidità del quadro e il completamento dell'Unione bancaria; tuttavia in questa fase è stata giudicata politicamente impraticabile.

La proposta comporterebbe costi per le autorità e per alcune banche, a seconda della misura in cui la risoluzione sarebbe estesa sulla base di valutazioni caso per caso dell'interesse pubblico e delle circostanze specifiche di ciascun caso. L'utilizzo dei fondi dell'SGD e di un fondo di risoluzione o del Fondo di risoluzione unico sarebbe più efficiente sotto il profilo dei costi in termini di mezzi finanziari da utilizzare, ma potrebbe anche far scattare esigenze di ricostituzione attraverso i contributi del settore. Nel complesso, i costi per le autorità di risoluzione e le banche sarebbero tuttavia compensati dai vantaggi derivanti da una migliore preparazione per una gamma più ampia di banche, incentivi più chiari al momento di decidere quali strumenti di crisi utilizzare, un minore ricorso ai fondi dei contribuenti e una maggiore stabilità finanziaria e fiducia dei depositanti, il tutto grazie a norme più chiare e all'accesso a reti di sicurezza finanziate dal settore. Per i consumatori e il pubblico, i costi dovrebbero essere limitati e chiaramente compensati dai benefici, in particolare attraverso una maggiore tutela dei depositanti, la stabilità finanziaria e un ricorso ridotto al denaro dei contribuenti.

Il comitato per il controllo normativo ha approvato la valutazione d'impatto dopo un primo parere negativo. In risposta alle osservazioni formulate dal comitato, la valutazione d'impatto è stata ampliata per includere: i) ulteriori spiegazioni sulla natura dei problemi che la revisione intende affrontare e sui vantaggi generali della risoluzione rispetto alle procedure di insolvenza, al fine di tutelare la stabilità finanziaria, la fiducia dei depositanti e ridurre al minimo il ricorso al denaro dei contribuenti; ii) chiarimenti sul modo in cui la riforma è conforme al principio di sussidiarietà; e iii) ulteriori dettagli su altri aspetti, quali la coerenza con la revisione delle norme in materia di aiuti di Stato, l'interazione con la proposta della Commissione del 2015 sull'EDIS, il modo in cui si è tenuto conto della consulenza dell'ABE o le condizioni in cui l'SGD potrebbe intervenire nel quadro della risoluzione.

Adeguatezza normativa e semplificazione

La revisione si concentra principalmente sull'assetto generale e sul funzionamento del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi, prestando particolare attenzione alle banche di piccole e medie dimensioni e a un trattamento più equo dei depositanti. Si prevede che la riforma proposta apporti benefici per quanto riguarda l'efficacia del quadro e la chiarezza giuridica.

La riforma è tecnologicamente neutra e non incide sulla preparazione all'era digitale.

Diritti fondamentali

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta è conforme a tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

La proposta impone agli Stati membri di recepire le modifiche della BRRD nel loro diritto nazionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva di modifica.

La proposta prevede l'obbligo per l'ABE di emanare norme in relazione a talune disposizioni del quadro e di riferire alla Commissione in merito alla sua effettiva attuazione, ad esempio in relazione alle valutazioni della possibilità di risoluzione effettuate dalle autorità di risoluzione o alla predisposizione per l'esecuzione della risoluzione.

La legislazione sarà oggetto di una valutazione cinque anni dopo la data di attuazione, al fine di valutarne l'efficacia e l'efficienza nel conseguire gli obiettivi e di decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

6.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

Misure di intervento precoce e predisposizione della risoluzione

Le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, comprese la rimozione della dirigenza e la nomina degli amministratori temporanei, sono modificate per eliminare ogni ambiguità e fornire alle autorità competenti la necessaria certezza del diritto. L'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 28 e l'articolo 29, paragrafo 1, sono modificati per stabilire che è possibile ricorrere alle misure di intervento precoce quando sono soddisfatte le condizioni per le misure di vigilanza ai sensi della CRD o della direttiva (UE) 2019/2034 19 (la "direttiva sulle imprese di investimento" o "IFD"), ma tali misure non sono state adottate dall'ente o sono ritenute insufficienti per far fronte ai problemi individuati. Gli indicatori esistenti non contemplati dalla CRD o dalla IFD sono mantenuti. Allo stesso tempo viene eliminata la sequenza interna tra le misure di intervento precoce, la rimozione dei dirigenti e la nomina degli amministratori temporanei; secondo la proposta, tali misure sono tutte soggette agli stessi indicatori, ma le autorità competenti sono tenute a seguire il principio di proporzionalità nella scelta della misura più appropriata per ciascuna circostanza. Il mandato dell'ABE di emanare orientamenti per promuovere l'applicazione coerente degli indicatori è mantenuto.

Le misure di intervento precoce elencate all'articolo 27 BRRD che si sovrapponevano ai poteri di vigilanza disponibili ai sensi dell'articolo 104 CRD o dell'articolo 49 IFD (riguardanti l'esame della situazione finanziaria da parte dell'organo di gestione, la rimozione dei dirigenti che non soddisfano più i criteri di idoneità, le modifiche della strategia aziendale e della struttura operativa dell'ente) sono eliminate dalla BRRD e mantenute solo nella CRD/IFD. In tal modo si dovrebbero risolvere le sfide pratiche e amministrative osservate dalle autorità competenti nell'applicazione di tali misure sovrapposte.

Per ampliare le disposizioni limitate della BRRD che prevedono la cooperazione tra autorità competenti e autorità di risoluzione quando la situazione finanziaria di una banca inizia a deteriorarsi, un nuovo articolo 30 bis specifica le interazioni e le responsabilità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione nel periodo precedente la risoluzione. L'autorità competente è tenuta a informare l'autorità di risoluzione quando adotta determinate misure di vigilanza ai sensi della CRD o della IFD (in particolare quelle che in precedenza si sovrapponevano alle misure di intervento precoce), laddove ritenga che siano soddisfatte le condizioni per un intervento precoce e applichi effettivamente misure di intervento precoce. Le autorità competenti, in cooperazione con le autorità di risoluzione, dovrebbero monitorare la situazione finanziaria dell'ente e la sua conformità alle misure imposte. Allo stesso tempo, l'autorità competente deve fornire all'autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per predisporre la risoluzione o chiedere all'ente stesso di fornirle. Si chiarisce inoltre che l'autorità di risoluzione ha il potere di commercializzare l'ente o di disporne la commercializzazione, nonché di chiedere la creazione di una sala dati virtuale, senza dipendere dalla previa applicazione di misure di intervento precoce. Per garantire coerenza ed efficacia, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a cooperare strettamente al momento di valutare la possibilità di intraprendere azioni di intervento precoce o di predisposizione della risoluzione.

Allerta precoce in caso di dissesto o rischio di dissesto

L'articolo 30 bis prevede l'obbligo per l'autorità competente di informare con sufficiente anticipo l'autorità di risoluzione non appena ritenga che esista un rischio significativo che un ente o un'entità soddisfi le condizioni per essere valutato o valutata come in dissesto o a rischio di dissesto, come stabilito all'articolo 32, paragrafo 4. La notifica dovrebbe includere le motivazioni della valutazione dell'autorità competente e una panoramica delle soluzioni alternative che possono evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente interessato o dell'entità interessata.

In considerazione del ruolo fondamentale che la tempistica dell'azione di risoluzione svolge nel preservare il più possibile i livelli di capitale, MREL e liquidità dell'ente o dell'entità e, più in generale, nel garantire che sussistano le condizioni necessarie affinché l'autorità di risoluzione possa attuare con successo la strategia di risoluzione predisposta per ciascun ente o ciascuna entità, l'autorità di risoluzione ha il potere di valutare, in stretta cooperazione con l'autorità competente, quale sia un lasso di tempo ragionevole per cercare soluzioni di natura privata o amministrativa, in grado di prevenire il dissesto. Durante tale periodo di allerta precoce, l'autorità competente dovrebbe continuare a esercitare le proprie competenze, in collegamento con l'autorità di risoluzione in linea con l'articolo 30 bis. L'autorità competente e l'autorità di risoluzione dovrebbero monitorare, in stretta cooperazione, l'evoluzione della situazione dell'ente o dell'entità e l'attuazione di misure alternative. In tale contesto, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente, con una frequenza stabilita dall'autorità di risoluzione.

Se entro tale termine non viene individuata o attuata alcuna misura alternativa adeguata che consenta di evitare il dissesto, l'autorità competente dovrebbe valutare se l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto. Se conclude che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe comunicarlo formalmente all'autorità di risoluzione secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2. L'autorità di risoluzione può effettuare essa stessa tale valutazione, qualora lo Stato membro si sia avvalso dell'opzione nazionale di cui all'articolo 32, paragrafo 2. L'autorità di risoluzione dovrebbe quindi stabilire se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione. Se dalla valutazione dell'interesse pubblico risulta la necessità di sottoporre l'ente o l'entità a risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe successivamente adottare una decisione di avvio dell'azione di risoluzione. Ciò è in linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa a un caso verificatosi nell'Unione bancaria, secondo cui la valutazione della BCE è un provvedimento preparatorio diretto a permettere al Comitato di risoluzione unico di adottare una decisione circa la risoluzione di una banca. La Corte ha inoltre precisato che il Comitato di risoluzione unico ha il potere esclusivo di valutare le condizioni richieste per l'applicazione dell'azione di risoluzione, subordinatamente all'approvazione del programma di risoluzione da parte della Commissione e, se del caso, all'assenza di obiezioni da parte del Consiglio 20 .

Valutazione dell'interesse pubblico

Il quadro CMDI è stato concepito per prevenire e gestire il dissesto di enti di qualsiasi dimensione, tutelando nel contempo i depositanti e i contribuenti. Quando una banca è considerata in dissesto o a rischio di dissesto e vi è un interesse pubblico a sottoporla a risoluzione, le autorità di risoluzione interverranno utilizzando gli strumenti e i poteri attribuiti dalla BRRD in assenza di una soluzione privata. In mancanza di un interesse pubblico alla risoluzione, il fallimento bancario dovrebbe essere gestito mediante procedure nazionali di liquidazione ordinata condotte dalle autorità nazionali, eventualmente con finanziamenti provenienti dall'SGD o da altre fonti di finanziamento, a seconda dei casi.

In sostanza, la valutazione dell'interesse pubblico mette a confronto la risoluzione con l'insolvenza, in particolare valutando in che modo ciascuno scenario consente di realizzare gli obiettivi della risoluzione. Gli obiettivi della risoluzione rispetto ai quali viene effettuata la valutazione comprendono: i) l'impatto sulla stabilità finanziaria (una crisi diffusa può determinare un esito diverso della valutazione dell'interesse pubblico rispetto a un dissesto idiosincratico); ii) la valutazione dell'impatto sulle funzioni essenziali della banca; e iii) la necessità di limitare il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Nell'ambito del quadro attuale, la risoluzione può essere scelta solo se l'insolvenza non consentirebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura.

La BRRD e l'SRMR lasciano alle autorità di risoluzione un margine di discrezionalità nell'esecuzione della valutazione dell'interesse pubblico, il che comporta applicazioni e interpretazioni divergenti che non sempre riflettono pienamente la logica e l'intenzione della normativa. In alcuni casi, in particolare all'interno dell'Unione bancaria, la valutazione dell'interesse pubblico è stata applicata in modo piuttosto restrittivo.

Per ridurre al minimo le divergenze e applicare la valutazione dell'interesse pubblico in modo più ampio, ossia ampliare l'ambito di applicazione della risoluzione, la proposta comprende le modifiche legislative elencate di seguito.

Modifiche degli obiettivi della risoluzione

L'attuale definizione di "funzioni essenziali" non include un riferimento esplicito all'impatto della loro interruzione sull'economia reale e sulla stabilità finanziaria a livello regionale, il che può indurre a pensare che le funzioni possano essere considerate essenziali solo quando la loro interruzione ha un impatto a livello nazionale. Per evitare interpretazioni divergenti, nella definizione di "funzioni essenziali" è aggiunto un riferimento al "livello nazionale o regionale" dell'impatto della perturbazione derivante dalla loro interruzione sull'economia reale o sulla stabilità finanziaria (articolo 2, paragrafo 1, punto 35)).

L'obiettivo di risoluzione che impone di ridurre al minimo il ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario non consente di distinguere tra l'uso dei fondi di bilancio nazionali e il ricorso alle reti di sicurezza finanziate dal settore (fondi nazionali di risoluzione, Fondo di risoluzione unico o SGD). Pertanto questo obiettivo di risoluzione è modificato per includere un riferimento specifico al sostegno fornito dal bilancio di uno Stato membro, al fine di indicare che i finanziamenti erogati dalle reti di sicurezza finanziate dal settore sono da preferirsi a quelli sostenuti dal denaro dei contribuenti (articolo 31, paragrafo 1, lettera c)). A ciò si aggiunge una modifica delle norme procedurali in materia di valutazione dell'interesse pubblico, che impone all'autorità di risoluzione di prendere in considerazione e confrontare tutto il sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente presumere che sarà erogato all'ente in risoluzione con lo scenario controfattuale dell'insolvenza. Se in tale scenario controfattuale dell'insolvenza è previsto un aiuto alla liquidazione, ciò dovrebbe portare a un esito positivo della valutazione dell'interesse pubblico (articolo 32, paragrafo 5, secondo comma).

L'obiettivo di risoluzione relativo alla tutela dei depositanti è modificato per chiarire che la risoluzione dovrebbe mirare a tutelare i depositanti, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi. Ciò significa che la risoluzione è da preferirsi nei casi in cui l'insolvenza sarebbe più costosa per l'SGD.

Modifiche procedurali del raffronto tra risoluzione e procedure di insolvenza nazionali

Ai sensi dell'attuale BRRD, si prevede che le autorità di risoluzione scelgano l'insolvenza a meno che gli obiettivi della risoluzione non siano conseguiti meglio optando per la risoluzione. In base all'attuale testo dell'articolo 32, paragrafo 5, la risoluzione è scelta solo quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura. Per permettere una più ampia applicazione della risoluzione, l'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, è modificato per chiarire che le procedure di insolvenza nazionali dovrebbero essere selezionate come strategia prescelta solo se consentono di realizzare gli obiettivi del quadro meglio della risoluzione (e non nella stessa misura). Pur mantenendo l'insolvenza come opzione predefinita, la modifica comporta un aumento dell'onere della prova per le autorità di risoluzione nel dimostrare che la risoluzione non è nell'interesse pubblico. Tuttavia la valutazione dell'interesse pubblico resterà una decisione caso per caso a discrezione dell'autorità di risoluzione.

Ricorso all'SGD nel quadro della risoluzione

Un principio fondamentale dell'attuale quadro di risoluzione è che per il finanziamento nel quadro della risoluzione si dovrebbe attingere in primo luogo alle risorse interne della banca (il suo capitale e altre passività, comprese alcune categorie di depositi) utilizzate per coprire le perdite. Queste possono essere integrate da fonti di finanziamento esterne, vale a dire 1) il meccanismo di finanziamento della risoluzione, ma solo dopo aver utilizzato l'8 % del capitale e delle passività della banca per coprire le sue perdite, e 2) l'SGD, in luogo dei depositanti protetti fino all'importo delle perdite che avrebbero subito (se avessero potuto essere soggetti a perdite nel quadro della risoluzione). Per alcune banche di piccole e medie dimensioni, in particolare quelle finanziate principalmente con depositi, può essere molto difficile soddisfare tali requisiti di accesso alle fonti esterne finanziate dal settore senza sottoporre al bail-in i depositi che superano il livello di copertura e quelli esclusi dalla copertura. Tuttavia, in alcuni casi, il verificarsi di perdite sui depositi può portare a un ampio contagio e all'instabilità finanziaria, aggravando i rischi di "corse agli sportelli", con gravi ripercussioni negative anche sull'economia reale.

Pertanto, per garantire un grado più elevato di proporzionalità del quadro di risoluzione, migliorare l'applicazione degli strumenti di cessione nel quadro della risoluzione per le banche di piccole o medie dimensioni che usciranno dal mercato e agevolare gli interventi dell'SGD a sostegno di tali strumenti ove necessario per evitare che i depositanti sostengano perdite, l'articolo 109 è modificato per chiarire alcuni aspetti del ricorso all'SGD nel quadro della risoluzione. Sono mantenuti il principio fondamentale secondo cui la prima linea di difesa in caso di difficoltà delle banche dovrebbe sempre essere la loro capacità interna di assorbimento delle perdite, nonché le condizioni di accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. In particolare, l'articolo 109 chiarisce che l'SGD può essere utilizzato per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi protetti e, a determinate condizioni, anche i depositi ammissibili che superano il livello di copertura e i depositi esclusi dalla garanzia dell'SGD. Il contributo dell'SGD dovrebbe coprire in tutto o in parte la differenza tra il valore dei depositi ceduti a un acquirente o a un ente-ponte e il valore delle attività cedute. Qualora l'acquirente imponga il versamento di un contributo nell'ambito dell'operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l'SGD ha la possibilità di fornire un contributo a tal fine.

Per evitare l'esaurimento e garantire che l'SGD disponga di risorse sufficienti per mantenere le proprie funzioni, il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione rimane soggetto a determinati limiti.

Da un lato, l'articolo 109, paragrafo 1, prevede che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano. Tale importo è determinato dall'SGD sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva SGD per qualsiasi eventuale utilizzo dell'SGD. Gli stessi criteri e la stessa metodologia devono essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post a norma dell'articolo 74 volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD.

Dall'altro lato, l'importo del contributo dell'SGD non può superare l'eventuale insufficienza del valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione cedute all'acquirente o all'ente-ponte rispetto al valore dei depositi e delle passività ceduti con un grado di priorità pari o superiore in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò serve a garantire che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per tutelare i depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza.

Inoltre l'articolo 109, paragrafo 1, chiarisce che l'SGD può contribuire a un'operazione, compresi tutti i depositi, solo se l'autorità di risoluzione conclude che i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall'SGD, nonché i depositi esclusi dalla copertura, dovrebbero essere protetti dalle perdite e non possono essere sottoposti a bail-in né lasciati nell'ente residuo soggetto a risoluzione, che sarà liquidato. In particolare, ciò si verificherebbe nei casi in cui l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata al fine di preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l'instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione. Per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione ove necessario per l'attuazione di una strategia di cessione, l'articolo 109, paragrafo 2 ter, prevede che i contributi dell'SGD nell'ambito della risoluzione debbano essere conteggiati ai fini del requisito dell'8 % di passività totali e fondi propri (total liabilities and own funds, TLOF) per accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'autorità di risoluzione potrà utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione per finanziare l'azione di risoluzione che deve portare all'uscita dell'ente in dissesto dal mercato. Per garantire che il MREL rimanga la prima linea di difesa e per preservare condizioni di parità, ciò dovrebbe essere possibile solo per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL di tali enti è stato fissato a un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.

Non si prevede che l'uso dei fondi dell'SGD che consentono l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione incida sugli incentivi degli enti a soddisfare il MREL, dato che tali incentivi sono integrati nella governance del quadro. Le autorità di risoluzione calibrano i requisiti qualificati come MREL per tutti gli enti con strategie di risoluzione, compresi, se del caso, quelli di piccole e medie dimensioni, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti e affrontano eventuali inosservanze attraverso diverse misure. Inoltre l'obbligo degli enti di comunicare al pubblico il loro requisito qualificato come MREL e la loro capacità di MREL, che inizierà ad applicarsi nel 2024 (come previsto dalle norme vigenti), rafforzerà la disciplina di mercato e la conformità. Il ricorso all'SGD per agevolare l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione sarà altresì possibile solo per le strategie di cessione con uscita dal mercato e caso per caso, ove giustificato dalle autorità di risoluzione. Pertanto, poiché l'ente in dissesto uscirà dal mercato dopo la risoluzione in caso di utilizzo dei fondi dell'SGD, tale meccanismo impedisce di fatto qualsiasi vantaggio per quanto riguarda la calibrazione del MREL o l'uso dei fondi dell'SGD rispetto ad altri enti che continuerebbero a operare dopo la ristrutturazione. È importante sottolineare che esiste un azzardo morale dovuto alla possibilità di sovvenzioni al di fuori della risoluzione sotto forma di fondi pubblici in caso di insolvenza. Consentendo un'applicazione più credibile della risoluzione attraverso l'utilizzo dell'SGD in casi specifici, la riforma mira a disincentivare il ricorso al denaro dei contribuenti, il che può incidere sulle aspettative del mercato ex ante, portando a una maggiore disciplina di mercato e riducendo il rischio di azzardo morale. Infine l'utilizzo del contributo dell'SGD ai fini del rispetto della soglia dell'8 % di TLOF per accedere ai meccanismi di finanziamento della risoluzione è limitato agli enti per i quali è stato fissato il MREL (ossia gli enti e le entità che non sono stati identificati come entità soggette a liquidazione) e comprende sia le componenti di assorbimento delle perdite sia le componenti di ricapitalizzazione, alla luce del fatto che il rispettivo piano di risoluzione o piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in caso di dissesto.

Preferenza per i depositanti

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 108, paragrafo 1, la BRRD crea una preferenza a tre livelli per i depositanti nella gerarchia dei crediti, in base alla quale i depositi protetti e i crediti dell'SGD devono avere una cosiddetta "super-preferenza" nella gerarchia dei creditori prevista dalla normativa in materia di insolvenza di ciascuno Stato membro rispetto ai depositi privilegiati non protetti (la parte di depositi ammissibili di persone fisiche e PMI che supera il livello di copertura di 100 000 EUR). Questi ultimi devono avere un rango superiore ai crediti dei creditori chirografari ordinari.

Attualmente la BRRD non si pronuncia sulla gerarchia dei depositi rimanenti, vale a dire i depositi non privilegiati non protetti (ossia i depositi delle imprese diverse dalle PMI che superano il livello di copertura di 100 000 EUR) e i depositi esclusi (che, nel quadro attuale, comprendono i depositi delle autorità pubbliche, degli enti del settore finanziario e dei fondi pensione). Nella maggior parte degli Stati membri i depositi non privilegiati non protetti hanno, in caso di insolvenza, lo stesso rango dei crediti chirografari ordinari, compresi i titoli di debito di primo rango ammissibili al MREL (sezione A della figura seguente), mentre in una minoranza di Stati membri essi hanno già un rango superiore ai crediti chirografari ordinari (sezione B della figura seguente).

La super-preferenza per l'SGD nel quadro attuale (ossia il suo rango superiore ai crediti dei depositanti che non sono protetti) incide sui risultati della verifica del minor onere in maniera tale che i fondi dell'SGD non possono quasi mai essere utilizzati al di fuori del rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, in quanto l'SGD si aspetterebbe un recupero totale o molto elevato delle risorse utilizzate per rimborsare i depositi protetti.

D'altro canto, la mancanza di una preferenza generale per i depositanti (ossia la gerarchia di tutti i depositi al di sopra dei crediti chirografari ordinari) in alcuni Stati membri crea condizioni di disparità e potenziali impedimenti alla risoluzione in contesti transfrontalieri e potrebbe comportare violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", nei casi in cui, per motivi di stabilità finanziaria, sia necessario evitare che i depositi non protetti sostengano perdite.

Per facilitare il ricorso all'SGD nel quadro della risoluzione nell'ambito della salvaguardia della verifica del minor onere, ove ciò sia necessario per mantenere la stabilità finanziaria e tutelare i depositanti, nonché per eliminare gli impedimenti alla risoluzione, l'articolo 108, paragrafo 1, è modificato per introdurre una preferenza generale per i depositanti con una gerarchia basata su un unico livello. Ciò sarà possibile grazie a due modifiche. In primo luogo, la preferenza giuridica prevista dalla BRRD nel diritto fallimentare degli Stati membri rispetto ai crediti chirografari ordinari è estesa a tutti i depositi. Ciò significa che tutti i depositi, compresi i depositi ammissibili delle grandi imprese e i depositi esclusi, hanno un rango superiore ai crediti chirografari ordinari. In secondo luogo, la gerarchia relativa tra le diverse categorie di depositi è sostituita da una preferenza per i depositanti basata su unico livello, in cui viene eliminata la super-preferenza per l'SGD / i depositi protetti e in cui tutti i depositi hanno rango pari (vale a dire, si collocano allo stesso livello tra di loro) e superiore ai crediti chirografari ordinari.

Veduta stilizzata della gerarchia dei creditori in caso di insolvenza nell'ambito del quadro attuale (preferenza a tre livelli per i depositanti) e nel quadro della riforma proposta (preferenza generale per i depositanti basata su un unico livello)

Fonte: servizi della Commissione.

Come dimostrato dalla valutazione d'impatto, una preferenza per i depositanti basata su un unico livello non inciderebbe sulla tutela di cui godono attualmente i depositanti protetti, che sono sempre assicurati ai sensi della direttiva SGD nel caso in cui i loro conti diventino indisponibili e sono obbligatoriamente esclusi dal sostenere perdite nel quadro della risoluzione (articolo 44, paragrafo 2, BRRD). La gerarchia più elevata dei crediti dell'SGD protegge invece il settore bancario, che versa i contributi all'SGD. Tuttavia, dal punto di vista del settore bancario stesso, la maggiore priorità dell'SGD non comporta necessariamente una necessità meno frequente di ricostituzione, dato che il risultato di tale priorità più elevata sarebbe un uso più frequente delle risorse dell'SGD per il rimborso rispetto alle strategie di cessione nel quadro della risoluzione. Ciò è dovuto al fatto che un rimborso richiede l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili dell'SGD per coprire l'importo lordo dei depositi protetti e nell'ambito di procedure di insolvenza talvolta lunghe vi è uno scarto temporale tra il rimborso e il recupero, nonché una perdita sul valore di avviamento (franchise value) delle attività.

Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione dell'efficienza in termini di costi associata all'uso dei fondi dell'SGD nel quadro della risoluzione rispetto al costo del rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, le prove empiriche cui fa riferimento la valutazione d'impatto 21 mostrano che il rimborso dei depositi protetti può rapidamente esaurire i mezzi finanziari dell'SGD (anche se pienamente alimentato) o che, in alcuni casi, i mezzi finanziari dell'SGD non sono in grado di sostenere un evento di rimborso quando l'importo dei depositi protetti è significativo. A tale riguardo, la revisione del CMDI mira a consentire usi alternativi dell'SGD più economici ed efficienti in termini di costi nel quadro della risoluzione rispetto al costo del rimborso dell'SGD in caso di insolvenza, a sostegno di una cessione di attività e passività (compresi i depositi) seguita da un'uscita dal mercato. Si veda la valutazione d'impatto per un'analisi completa (anche da parte dell'ABE nella sua risposta alla richiesta di consulenza della Commissione dell'ottobre 2021). 

Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario

Al fine di garantire che i fondi pubblici sotto forma di sostegno finanziario pubblico straordinario non siano utilizzati per sostenere enti o entità che non sono finanziariamente sostenibili, è necessario prevedere condizioni rigorose in merito al momento in cui tale sostegno può essere fornito e alla forma che può assumere. Le norme vigenti prevedono alcune limitazioni, ma non sono sufficientemente precise. Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori della risoluzione dovrebbe essere limitato ai casi di ricapitalizzazione cautelativa, alle misure preventive dell'SGD volte a preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine degli enti creditizi, alle misure adottate dall'SGD per preservare l'accesso dei depositanti e ad altre forme di sostegno concesso nel contesto delle procedure di liquidazione. La concessione di un sostegno finanziario pubblico straordinario in qualsiasi altra situazione al di fuori della risoluzione non dovrebbe essere consentita e dovrebbe far sì che l'ente o l'entità ricevente sia considerato o considerata in dissesto o a rischio di dissesto.

Ricapitalizzazione cautelativa

Occorre prestare particolare attenzione al sostegno finanziario pubblico straordinario concesso sotto forma di ricapitalizzazione cautelativa. È necessario stabilire più chiaramente le forme ammissibili di misure cautelative previste al di fuori della risoluzione e volte a ricapitalizzare l'entità interessata. Le misure concesse dovrebbero essere di natura temporanea in quanto dovrebbero far fronte alle conseguenze negative degli shock esterni e non essere utilizzate per compensare carenze intrinseche legate, ad esempio, a un modello di business obsoleto. L'uso di strumenti irredimibili, come il capitale primario di classe 1, dovrebbe diventare eccezionale e possibile solo nel caso in cui altre forme di strumenti di capitale non risultino adeguate. Tale modifica è necessaria per garantire che il sostegno rimanga di natura temporanea. Sono inoltre necessari requisiti più rigorosi ed espliciti per determinare in anticipo la durata e la strategia di uscita per le misure cautelative. L'entità che riceve il sostegno dovrebbe essere solvente al momento dell'applicazione delle misure, ossia l'autorità competente dovrebbe ritenere che non violi e non sia suscettibile di violare i requisiti patrimoniali applicabili nei 12 mesi successivi. Se le condizioni alle quali è concesso il sostegno non sono rispettate, l'entità che riceve il sostegno dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto.

Articolo 32 ter e uscita dal mercato

A prescindere da un potenziale ampliamento dell'ambito di applicazione della risoluzione, la risoluzione di alcune banche dell'UE non sarà nell'interesse pubblico. In tali casi le banche dovrebbero essere liquidate conformemente al diritto nazionale. Le norme nazionali applicabili sono molto eterogenee tra gli Stati membri dell'UE, sia per quanto riguarda le condizioni che determinano l'avvio di una procedura, sia in termini di struttura della procedura stessa. In alcuni Stati membri la banca è sottoposta a una procedura ordinaria di insolvenza, mentre in altri esiste un regime speciale di insolvenza o liquidazione per le banche o sono disponibili diverse procedure che non in tutti i casi comportano necessariamente l'uscita della banca dal mercato. Inoltre gli indicatori che determinano l'avvio di una procedura di insolvenza nazionale non sono sempre in linea con la determinazione del dissesto o del rischio di dissesto ai sensi della BRRD. Ciò può generare incertezza circa la possibilità di avviare una procedura di insolvenza (le cosiddette "situazioni di limbo") o il fatto che la procedura porti a un esito chiaro in termini di garanzia di uscita dal mercato.

Per far fronte a tali situazioni, il pacchetto per il settore bancario del 2019 ha introdotto l'articolo 32 ter, che impone agli Stati membri di assicurare la liquidazione ordinata, conformemente al diritto nazionale applicabile, delle banche in fallimento che non sono soggette a risoluzione a causa di una valutazione negativa dell'interesse pubblico. Tuttavia l'attuazione di tali disposizioni nei quadri giuridici nazionali non è sufficiente per far fronte a tutti i rischi residui degli enti in dissesto che non escono dal mercato. In particolare vi è ancora incertezza in merito a quale procedura debba applicarsi in questi casi e, soprattutto, se debba applicarsi solo la procedura ordinaria di insolvenza o se possano essere applicate anche altre procedure nazionali.

Pertanto, per rimediare all'incoerenza e all'incertezza esistenti tra gli Stati membri, l'articolo 32 ter è modificato per offrire una maggiore contestualizzazione e chiarezza e per garantire che le procedure nazionali applicabili portino all'uscita della banca dal mercato in tempi ragionevoli. Le modifiche non mirano né portano a un'armonizzazione delle norme nazionali in materia di insolvenza e viene mantenuto un margine a livello nazionale per quanto riguarda le modalità di uscita dal mercato (ossia attraverso una vendita o in altro modo).

In tale contesto si propone inoltre di rafforzare ulteriormente il ruolo della revoca dell'autorizzazione della banca qualora questa sia dichiarata in dissesto o a rischio di dissesto e non sia prevista alcuna risoluzione. La nuova disposizione dell'articolo 32 ter, paragrafo 3, conferisce all'autorità di vigilanza il potere di revocare la licenza unicamente sulla base della determinazione del dissesto o del rischio di dissesto, che a sua volta costituisce una condizione sufficiente affinché le autorità amministrative o giudiziarie nazionali competenti avviino senza indugio la procedura nazionale di liquidazione applicabile.

Modifiche relative al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)

MREL per le strategie di cessione

Nell'ambito della pianificazione della risoluzione, le autorità di risoluzione definiscono le strategie di risoluzione prescelte e alternative e predispongono l'applicazione degli strumenti pertinenti per garantirne l'effettiva esecuzione. Per gli enti complessi e di grandi dimensioni si prevede che il bail-in con banca aperta sia, in generale, lo strumento di risoluzione prescelto, il che implica la svalutazione e la conversione dei fondi propri e delle passività ammissibili per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca risultante dalla risoluzione.

Parallelamente, alcuni enti di piccole e medie dimensioni con modelli di business basati prevalentemente sul finanziamento tramite capitale proprio e depositi possono essere candidati a strategie basate su strumenti di cessione che comportano la vendita dell'attività, in tutto o in parte, a un acquirente o a un ente-ponte, la cessione delle attività deteriorate a una società veicolo per la gestione delle attività e l'uscita dal mercato.

Come già previsto dal quadro attuale, il livello del requisito qualificato come MREL dovrebbe riflettere la strategia di risoluzione prescelta. L'attuale disposizione dell'articolo 45 quater si concentra sulla calibrazione del MREL per le strategie di bail-in (requisito per l'importo delle perdite da assorbire e per l'importo di ricapitalizzazione, con norme dettagliate sulle modalità di adeguamento di ciascuno di essi e sui requisiti di subordinazione, volte principalmente a garantire il soddisfacimento del requisito dell'8 % di TLOF). Pur riconoscendo la possibilità di utilizzare strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, l'attuale BRRD non disciplina nel dettaglio la calibrazione del MREL per le strategie di cessione. Nella pratica ciò comporta incertezza giuridica e l'applicazione di metodologie divergenti da parte delle autorità di risoluzione al momento di stabilire il MREL per tali strategie.

È pertanto necessario fornire una base giuridica più chiara per distinguere la calibrazione del MREL per le strategie di cessione da quella per il bail-in, anche ai fini della proporzionalità e di un'applicazione coerente. A tale riguardo, e tenendo conto anche delle attuali prassi delle autorità di risoluzione, è aggiunto un nuovo articolo 45 quater bis che stabilisce i principi che dovrebbero essere presi in considerazione nella calibrazione del MREL per le strategie di cessione: dimensioni, modello di business, profilo di rischio, analisi della cedibilità, commerciabilità, se si tratta di una cessione di attività o di un'operazione su azioni e uso complementare di una società veicolo per la gestione delle attività che non possono essere cedute.

Le modifiche rafforzano il principio secondo cui il MREL dovrebbe rimanere la prima e principale linea di difesa per tutte le banche, comprese quelle che saranno soggette a una strategia di cessione e all'uscita dal mercato, al fine di garantire che le perdite siano assorbite il più possibile da azionisti e creditori.

Stima del requisito combinato di riserva di capitale in caso di divieto di talune distribuzioni

Per colmare una lacuna esistente nella chiarezza giuridica del quadro attuale per quanto riguarda il potere delle autorità di risoluzione di vietare talune distribuzioni in caso di mancato soddisfacimento da parte di un'entità del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al suo MREL, e in particolare se l'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale (a norma dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE) sulla stessa base del suo MREL, all'articolo 16 bis è aggiunto un nuovo paragrafo 7 per chiarire che il potere di vietare talune distribuzioni dovrebbe essere applicato sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale risultante dall'atto delegato di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 4, che specifica la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito combinato di riserva di capitale in tali circostanze.

Esenzione de minimis da taluni requisiti qualificati come MREL

Ai sensi delle norme in materia di MREL della BRRD, le passività strutturalmente subordinate di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto iii), CRR rientrano nella definizione di "strumenti ammissibili subordinati" utilizzata in tutto l'articolo 45 ter BRRD. Tuttavia le passività che è permesso considerare ammissibili ai sensi del CRR in base all'esenzione de minimis di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, CRR non si qualificano come "strumenti ammissibili subordinati" ai sensi della BRRD, in quanto l'articolo 72 ter, paragrafo 4, CRR è esplicitamente escluso dalla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter), BRRD.

Per correggere tale incoerenza, all'articolo 45 ter BRRD è aggiunto un nuovo paragrafo in base al quale le autorità di risoluzione possono consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di subordinazione qualificati come MREL utilizzando passività di primo rango quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, CRR.

Per garantire l'allineamento con il quadro relativo alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity, TLAC), le entità soggette a risoluzione che beneficiano dell'esenzione de minimis non possono ottenere un adeguamento al ribasso del loro requisito di subordinazione qualificato come MREL per un importo equivalente al limite autorizzato del 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (total risk exposure amount, TREA) per la TLAC a norma dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, BRRD.

Passività potenziali

La proposta introduce inoltre chiarimenti sullo status delle passività potenziali e degli accantonamenti ai fini della pianificazione e dell'esecuzione della risoluzione. Le modifiche tengono conto del principio contabile internazionale (IFRS) 37 dell'International Accounting Standards Board (IASB) "Accantonamenti, passività e attività potenziali" e introducono riferimenti a i) accantonamenti (passività di durata o importo incerti) e ii) passività potenziali (possibili obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di un evento futuro incerto, o obbligazioni attuali il cui pagamento non è probabile o il cui importo non può essere determinato in maniera attendibile). Le due categorie differiscono dal punto di vista della probabilità di dover effettuare un pagamento e per il fatto che gli accantonamenti dovrebbero essere trattati come passività, mentre le passività potenziali non sarebbero trattate come tali. Dal punto di vista della risoluzione, ciò significa che gli accantonamenti che sono stati riconosciuti dovrebbero, in linea di principio, essere sottoponibili al bail-in, mentre è improbabile che le passività potenziali siano sottoposte al bail-in, data la loro natura incerta.

Contributi e impegni di pagamento irrevocabili

Per tenere conto della fine del periodo iniziale per la costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione e della conseguente riduzione dell'importo dei contributi ex ante regolari, sono apportate modifiche tecniche agli articoli 102 e 104 per scollegare l'importo massimo dei contributi ex post che possono essere raccolti dall'importo dei contributi ex ante regolari, evitando così un massimale sproporzionatamente basso per i contributi ex post, nonché per consentire un rinvio della raccolta dei contributi ex ante regolari nel caso in cui il costo di una raccolta annuale non sia proporzionato all'importo da raccogliere. Il trattamento degli impegni di pagamento irrevocabili è altresì chiarito all'articolo 103, sia per quanto riguarda il loro utilizzo nel quadro della risoluzione, sia relativamente alla procedura da seguire nel caso in cui venga meno l'assoggettamento di un ente o un'entità all'obbligo di versare contributi.

Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, si precisa che le autorità di risoluzione dovrebbero determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.

Mandati per l'ABE

Negli ultimi anni le autorità di risoluzione hanno elaborato e attuato un'ampia gamma di politiche volte a migliorare la possibilità di risoluzione delle banche e ad assicurare un livello adeguato di preparazione nell'attuazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L'ABE ha elaborato norme comuni per integrare le disposizioni della BRRD e armonizzare le prassi delle autorità in tutta l'Unione.

Per garantire che le norme applicabili restino adeguate allo scopo e che siano adottate, se del caso, nuove norme, sono conferiti all'ABE nuovi ruoli e responsabilità per riferire in merito alle pratiche esistenti, favorire la convergenza e promuovere un elevato livello di preparazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione. Sono introdotti nuovi mandati per consentire all'ABE di monitorare le azioni intraprese dalle autorità di risoluzione al fine di garantire un'attuazione efficace del quadro e valutare le possibili divergenze tra gli Stati membri nei settori delle valutazioni della possibilità di risoluzione e dell'operatività degli strumenti e dei poteri di risoluzione. È inoltre introdotto un nuovo ruolo per l'ABE affinché promuova la convergenza e gli scambi tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione attraverso il coordinamento di esercizi a livello dell'Unione per testare l'applicazione del quadro in caso di risanamento e risoluzione.

Inoltre, alla luce delle molteplici opzioni nazionali a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 44 bis, l'ABE è invitata a riferire in merito all'applicazione di tale articolo, confrontando il modo in cui è stato attuato negli Stati membri e analizzando l'impatto di eventuali divergenze sulle operazioni transfrontaliere.

Infine, poiché gli enti e le entità possono essere tenuti a soddisfare il MREL interno su base individuale o consolidata, la prassi ha dimostrato che, in alcune situazioni, i requisiti di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale previsti dalla CRD non sono fissati sulla stessa base del MREL interno. Per questo motivo, le norme tecniche di regolamentazione esistenti relative alla stima dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale, che sono state adottate attraverso il regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione 22 , dovrebbero essere estese non solo alle entità soggette a risoluzione ma anche alle entità che non sono state identificate come entità soggette a risoluzione. Il mandato dell'ABE di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 4, è modificato di conseguenza.

Altre disposizioni

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli enti per quanto riguarda l'obbligo di aggiornare i piani di risanamento su base annuale, è aggiunto un terzo comma all'articolo 5, paragrafo 2, che stabilisce che le autorità di vigilanza hanno la facoltà di derogare all'obbligo di aggiornare alcune parti del piano per un dato ciclo in assenza di modifiche della struttura giuridica o organizzativa dell'ente, della sua attività o della sua situazione finanziaria.

Ai sensi dell'attuale testo della BRRD, i piani di risanamento non presuppongono l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento. La norma di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è integrata per stabilire che, oltre al sostegno finanziario pubblico, i piani di risanamento non presuppongono l'accesso all'assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale o all'assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard, né il suo ottenimento.

Le autorità di risoluzione sono tenute a individuare le misure da adottare nei confronti delle entità del gruppo in sede di elaborazione dei piani di risoluzione di gruppo. L'intensità e il livello di dettaglio di tali attività per le filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione possono variare in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. La BRRD è pertanto modificata con l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 12, paragrafo 1, che consentirà alle autorità di risoluzione di applicare, se del caso, un approccio semplificato nello svolgimento di tale compito.

Chiarimenti relativi all'articolo 44, paragrafo 7

L'attuale disposizione dell'articolo 44, paragrafo 7, non è chiara in merito alla condizione e alla sequenza di utilizzo del meccanismo di finanziamento della risoluzione e delle fonti di finanziamento alternative dopo l'erogazione del finanziamento iniziale fino alla soglia del 5 % di TLOF e dopo che tutte le passività non privilegiate non garantite, diverse dai depositi ammissibili, sono state svalutate o convertite integralmente. Pertanto l'articolo 44, paragrafo 7, è modificato per garantire chiarezza giuridica e maggiore flessibilità per l'utilizzo del fondo di risoluzione oltre il 5 % di TLOF. 

Collegi di risoluzione

Per assicurare l'allineamento con l'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, che prevede l'istituzione di collegi delle autorità di vigilanza da parte delle autorità competenti preposte alla vigilanza di un ente con succursali significative in altri Stati membri, al fine di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, all'articolo 88 BRRD è aggiunto un nuovo paragrafo 6 bis che prevede l'istituzione di collegi di risoluzione in questi casi per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

Gerarchia dei crediti dei meccanismi di finanziamento della risoluzione

L'articolo 37, paragrafo 7, stabilisce che il meccanismo di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere in grado di recuperare dall'ente soggetto a risoluzione, in qualità di creditore privilegiato, le spese ragionevoli sostenute regolarmente in relazione all'uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione. Tuttavia la BRRD non specificava la gerarchia relativa del meccanismo di finanziamento della risoluzione rispetto ad altri creditori privilegiati. Il nuovo paragrafo 9 aggiunto all'articolo 108 chiarisce che i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione dovrebbero avere un rango superiore ai crediti dei depositanti e degli SGD.

Inoltre il meccanismo di finanziamento della risoluzione può essere ulteriormente utilizzato nel quadro della risoluzione per le finalità di cui all'articolo 101. Finora la BRRD non ha specificato se tale utilizzo dia luogo a un credito a favore del meccanismo di finanziamento della risoluzione e, in caso affermativo, quale sia la gerarchia di tale credito in caso di insolvenza. All'articolo 108 è aggiunto un nuovo paragrafo 8 che specifica che, qualora l'attività dell'ente soggetto a risoluzione sia parzialmente ceduta a un ente-ponte o a un acquirente privato con il sostegno del meccanismo di finanziamento della risoluzione, quest'ultimo dovrebbe vantare un credito nei confronti dell'entità residua. L'esistenza di tale credito dovrebbe essere valutata caso per caso, a seconda della strategia di risoluzione e del modo in cui il meccanismo di finanziamento della risoluzione è stato concretamente utilizzato, ma dovrebbe essere collegata al ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione per sostenere le perdite al posto dei creditori, ad esempio quando il meccanismo è utilizzato per garantire le attività e le passività cedute a un ricevente o per coprire la differenza tra le attività e le passività cedute.

Se il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato per sostenere l'applicazione dello strumento del bail-in come strategia di risoluzione primaria (articolo 43, paragrafo 2, lettera a)), al posto della svalutazione e della conversione delle passività di taluni creditori, ciò non dovrebbe generare un credito nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, in quanto eliminerebbe la finalità del contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione. Analogamente, le compensazioni versate a causa della violazione del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" non dovrebbero generare un credito a favore del meccanismo di finanziamento della risoluzione.

Scambio di informazioni

L'articolo 128 è modificato per consentire al Comitato di risoluzione unico, alla BCE e ad altri membri del Sistema europeo di banche centrali, all'ABE, alle autorità di risoluzione e alle autorità competenti di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti relativi all'elaborazione delle politiche.

2023/0112 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea 23 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("enti") è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions) 25 del Consiglio per la stabilità finanziaria, riconosciuti a livello internazionale. Il quadro di risoluzione dell'Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Entrambi gli atti si applicano agli enti stabiliti nell'Unione e ad ogni altra entità che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva o del regolamento di cui sopra ("entità"). Il quadro di risoluzione dell'Unione mira a consentire la gestione ordinata del dissesto di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi di distorsioni di concorrenza e rischi di disparità di trattamento.

(2)A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso al denaro dei contribuenti anziché ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni finanziati principalmente tramite depositi e senza altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in.

(3)L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.

(4)Un ente o un'entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che l'autorità di risoluzione abbia concluso che la sua risoluzione non è nell'interesse pubblico, è destinato o destinata ad uscire dal mercato. Ciò implica che un piano di azioni da intraprendere in caso di dissesto non è necessario, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia già revocato l'autorizzazione dell'ente o dell'entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale per un residuo ente soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l'adozione di piani di risoluzione non è necessaria.

(5)Attualmente le autorità di risoluzione possono vietare talune distribuzioni se un ente o un'entità non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"). Tuttavia in talune situazioni un ente o un'entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l'esercizio, da parte delle autorità di risoluzione, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, le autorità di risoluzione esercitino il potere di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dal regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione 28 . Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all'ente o all'entità, che a sua volta dovrebbe comunicarlo al pubblico.

(6)Le misure di intervento precoce sono state create per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente o di un'entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tuttavia, data l'incertezza riguardo agli indicatori per l'applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le condizioni per l'applicazione di tali misure dovrebbero pertanto essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. Al contempo le autorità competenti dovrebbero avere l'obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le autorità competenti dovrebbero valutare le condizioni per l'applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, quali i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi.

(7)Al fine di migliorare la certezza del diritto, le misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE che si sovrappongono a poteri già esistenti nell'ambito del quadro prudenziale stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 dovrebbero essere eliminate. È inoltre necessario garantire che le autorità di risoluzione siano in grado di predisporre l'eventuale risoluzione di un ente o di un'entità. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare le autorità di risoluzione in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità con sufficiente anticipo e le autorità di risoluzione dovrebbero disporre dei poteri necessari all'attuazione di misure preparatorie. Affinché le autorità di risoluzione possano reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un'entità, è opportuno che l'applicazione di misure di intervento precoce non sia una condizione preliminare affinché l'autorità di risoluzione possa disporre la commercializzazione dell'ente o dell'entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità e predisporre adeguatamente un'eventuale risoluzione, è necessario migliorare l'interazione e il coordinamento tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione. Non appena un ente o un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione finanziaria dell'ente o dell'entità.

(8)È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare al più presto l'autorità di risoluzione in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della propria valutazione e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui l'autorità competente informa l'autorità di risoluzione che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, l'autorità di risoluzione deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire all'autorità di risoluzione di valutare, in stretta collaborazione con l'autorità competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire all'autorità di risoluzione di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente e l'autorità di risoluzione dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.

(9)Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali solo a livello regionale.

(10)La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.

(11)La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.

(12)Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.

(13)Se non è stata avviata la procedura di risoluzione, si dovrebbe procedere alla liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto secondo le procedure previste dal diritto nazionale. Tali procedure possono variare in misura sostanziale da uno Stato membro all'altro. Se da un lato è opportuno prevedere una sufficiente flessibilità nel ricorso alle procedure nazionali esistenti, dall'altro lato per garantire che gli enti interessati o le entità interessate escano dal mercato dovrebbero essere chiariti taluni aspetti.

(14)Si dovrebbe garantire che l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente avvii rapidamente una procedura a norma del diritto nazionale qualora si ritenga che un ente o un'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto e non si proceda alla sua risoluzione. Se il diritto nazionale prevede la liquidazione volontaria dell'ente o dell'entità su decisione degli azionisti, tale possibilità dovrebbe rimanere disponibile. Tuttavia è opportuno garantire che, in assenza di un'azione tempestiva da parte degli azionisti, l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente intervenga.

(15)È inoltre opportuno prevedere che tali procedure si concludano con l'uscita dell'ente o dell'entità in dissesto dal mercato o con la cessazione delle sue attività bancarie. A seconda dell'ordinamento nazionale, tale obiettivo può essere raggiunto in vari modi, ad esempio la vendita dell'ente o dell'entità o di una sua parte, la vendita di determinate attività o passività, la liquidazione graduale o la cessazione delle sue attività bancarie, compresi i pagamenti e la raccolta di depositi, con l'obiettivo di vendere gradualmente le sue attività per ripagare i creditori interessati. Tuttavia, per migliorare la prevedibilità delle procedure, tale esito dovrebbe essere raggiunto in tempi ragionevoli.

(16)Le autorità competenti dovrebbero essere abilitate a revocare l'autorizzazione di un ente o di un'entità unicamente in ragione del fatto che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non ne è stata disposta la risoluzione. Le autorità competenti dovrebbero poter revocare l'autorizzazione per perseguire l'obiettivo di liquidare l'ente o l'entità in conformità del diritto nazionale, in particolare nei casi in cui le procedure previste dal diritto nazionale non possono essere avviate nel momento in cui si accerta che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, compresi i casi in cui l'ente o l'entità non è ancora insolvente a termini di bilancio. Per garantire ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di liquidazione dell'ente o dell'entità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché anche la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente sia inclusa tra le possibili condizioni per l'avvio di almeno una delle procedure previste dal diritto nazionale e applicabili agli enti o alle entità che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma di cui non è stata disposta la risoluzione.

(17)Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.

(18)Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.

(19)La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (strategia di uscita). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.

(20)Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi 35 e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati" 36 . Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire l'uscita dal mercato degli enti e delle entità che, nonostante il sostegno ricevuto, risultano non essere economicamente sostenibili, è necessario stabilire che se l'ente interessato o l'entità interessata non rispetta le condizioni per la concessione del sostegno precisate al momento della concessione di tali misure tale ente o entità è da considerarsi in dissesto o a rischio di dissesto.

(21)Per coprire le violazioni rilevanti dei requisiti prudenziali, è necessario specificare ulteriormente le condizioni per determinare che le società di partecipazione sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di una società di partecipazione dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, avrebbe giustificato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

(22)Gli Stati membri potrebbero disporre, ai sensi del diritto nazionale, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna, che possono comprendere i depositi ammissibili. Se la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna non è direttamente connessa alla situazione finanziaria dell'ente creditizio, i depositi potrebbero non essere indisponibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza i depositanti potrebbero non essere in grado di accedere ai propri depositi per un periodo di tempo prolungato. Al fine di mantenere la fiducia dei depositanti nel settore bancario e di preservare la stabilità finanziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi per coprire, in particolare, il costo della vita, qualora i loro depositi siano resi inaccessibili a causa di una sospensione dei pagamenti per motivi diversi da quelli che determinano il rimborso dei depositanti. Tale procedura dovrebbe mantenere un carattere di eccezionalità e gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a importi giornalieri adeguati.

(23)Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività che potrebbero derivare da eventi futuri incerti, compreso l'esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività ai fini dell'applicazione dello strumento del bail-in. I principi orientativi a tale riguardo dovrebbero essere quelli forniti nelle norme contabili, in particolare quelle stabilite nell'ambito del principio contabile internazionale 37 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione 37 . Su tale base le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra accantonamenti e passività potenziali. Gli accantonamenti sono passività che riguardano un probabile deflusso di fondi e che possono essere stimate in maniera attendibile. Le passività potenziali non sono rilevate come passività contabili in quanto si riferiscono a un'obbligazione che non può essere considerata probabile al momento della stima o che non può essere stimata in maniera attendibile.

(24)Poiché gli accantonamenti sono passività contabili, si dovrebbe specificare che essi devono essere trattati alla stregua di altre passività. Tali accantonamenti dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali accantonamenti nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell'applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che gli accantonamenti rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Si dovrebbe inoltre garantire che, una volta applicato lo strumento del bail-in, tali passività ed eventuali obbligazioni o crediti sorti in relazione ad esse siano considerati assolti a tutti gli effetti. Ciò è particolarmente pertinente per le passività e le obbligazioni derivanti da crediti fatti valere in via giudiziale nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione.

(25)Secondo i principi contabili le passività potenziali non possono essere rilevate come passività e non dovrebbero pertanto essere sottoponibili al bail-in. È dunque necessario garantire che una passività potenziale derivante da un evento che è improbabile o che non può essere stimato in maniera attendibile al momento della risoluzione non comprometta l'efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell'ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare le passività potenziali che sono incluse nello stato patrimoniale dell'ente soggetto a risoluzione e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l'ente o l'entità possa mantenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività insorta a causa di un evento improbabile. Nel valutare l'importo della svalutazione o conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto della potenziale perdita sull'ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l'evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l'importo della passività potenziale.

(26)In talune circostanze una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, le autorità di risoluzione potrebbero utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il meccanismo di finanziamento della risoluzione può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.

(27)Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 hanno attuato nell'Unione gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity - TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 ("norma TLAC"), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni della direttiva 2014/59/EU sul MREL all'attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell'entità soggetta a risoluzione l'importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato".

(28)Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia la direttiva 2014/59/UE consente alle autorità di risoluzione di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, le autorità di risoluzione stabiliscono il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.

(29)Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente e l'uscita dal mercato, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.

(30)Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte e l'uscita dell'entità dal mercato, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi dell'SGD e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, le autorità di risoluzione non dovrebbero considerare il potenziale contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.

(31)È necessario garantire pari incentivi per la costituzione di importi sufficienti di MREL per gli enti e le entità che sarebbero soggetti a strategie di cessione sia nel quadro della risoluzione sia al di fuori della risoluzione. La determinazione del livello del MREL per gli enti e le entità che potrebbero essere soggetti a misure nel contesto delle procedure di insolvenza nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE dovrebbe pertanto seguire le stesse regole applicabili alla determinazione del MREL per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda la vendita dell'attività d'impresa o la cessione a un ente-ponte ai fini della sua uscita dal mercato.

(32)Esistono interazioni tra il quadro di risoluzione e il quadro normativo sugli abusi di mercato. In particolare, anche se le azioni intraprese per predisporre la risoluzione potrebbero essere considerate informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , la loro comunicazione prematura rischia di mettere a repentaglio il processo di risoluzione. Gli enti soggetti a risoluzione possono intervenire per affrontare tale questione chiedendo di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014. Tuttavia è possibile che, in fase di predisposizione della risoluzione, non sempre siano presenti gli incentivi giusti perché l'ente soggetto a risoluzione assuma l'iniziativa di formulare tale richiesta. Per evitare situazioni di questo tipo, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di chiedere direttamente di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 per conto di un ente soggetto a risoluzione.

(33)Al fine di facilitare la pianificazione della risoluzione, la valutazione della possibilità di risoluzione e l'esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e di promuovere lo scambio di informazioni, l'autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri dovrebbe costituire e presiedere un collegio di risoluzione.

(34)Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per uno o più anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione.

(35)Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili dei meccanismi di finanziamento della risoluzione. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi a un meccanismo di finanziamento della risoluzione. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, le autorità di risoluzione dovrebbero determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.

(36)L'ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post ai meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell'importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tali contributi ex ante dipenderanno unicamente, in circostanze diverse dall'uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di basare l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sui contributi ex ante potrebbe dunque avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che i meccanismi di finanziamento della risoluzione raccolgano contributi ex post, riducendo pertanto la loro capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe definire un limite diverso e l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del meccanismo di finanziamento della risoluzione interessato.

(37)La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Inoltre la mancanza di una preferenza generale per i depositanti e la classificazione dei crediti dei depositanti secondo una gerarchia a tre livelli potevano creare potenziali problemi quanto al rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", in particolare quando i depositi, la cui priorità non era stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE, avevano lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso di insolvenza o di misure preventive. La tutela dei depositi protetti non si basa sul grado di priorità dei crediti dell'SGD ma è invece garantita attraverso le esclusioni obbligatorie dal bail-in nel quadro della risoluzione e dal rimborso tempestivo da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi. Pertanto la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.

(38)La gerarchia di tutti i depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di una preferenza generale per i depositanti secondo un approccio basato su un unico livello, nel quale tutti i depositi abbiano un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, senza alcuna differenziazione tra i vari tipi di depositi. Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".

(39)Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di "corse agli sportelli". Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell'economia reale, dove costituiscono lo strumento principale per i risparmi e i pagamenti, e nell'attività bancaria, dove rappresentano un'importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l'ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui "nessun creditore può essere svantaggiato". In particolare l'eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto faciliterebbe l'inclusione dell'intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell'ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell'ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un'ottica transfrontaliera e di parità di condizioni.

(40)Un approccio che preveda un unico livello di priorità dei depositi nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza contribuisce a proteggere tutti i depositi in maniera più efficiente e meno onerosa. Per quanto riguarda i depositi protetti, tale approccio facilita il finanziamento, da parte dell'SGD, di misure diverse dal rimborso dei depositi protetti, che possono essere più efficaci e meno destabilizzanti nel tutelare l'accesso ai fondi depositati, in quanto non determinano l'interruzione dell'accesso ai conti bancari e ai servizi di pagamento. Per quanto riguarda i depositi non protetti, tale approccio ne facilita la protezione ove necessario per mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia dei depositanti. Infine, introducendo la flessibilità nell'uso di tali meccanismi di tutela dei depositanti, che sono potenzialmente meno onerosi, tale approccio riduce al minimo il fabbisogno immediato di erogazioni degli SGD che sono chiamati a ricostituire tali fondi, garantendo in tal modo la possibilità di preservare meglio i mezzi finanziari disponibili di tali sistemi nell'eventualità di altre crisi e riducendo l'onere a carico del settore bancario.

(41)Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi, in particolare l'eliminazione del grado di priorità più elevato dei depositi protetti e dei crediti degli SGD rispetto a tutti gli altri depositi, non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.

(42)I meccanismi di finanziamento della risoluzione possono essere utilizzati per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il meccanismo di finanziamento della risoluzione può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso, in caso di insolvenza, della rete di sicurezza per la risoluzione, i crediti che il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dovrebbero avere un grado di priorità più elevato, in caso di insolvenza, rispetto ai crediti dei depositi e dell'SGD. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori dai meccanismi di finanziamento della risoluzione a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte di tali meccanismi.

(43)Per garantire una sufficiente flessibilità e facilitare gli interventi dell'SGD a sostegno dell'uso degli strumenti di risoluzione, ove essi determinino l'uscita dal mercato dell'ente soggetto a risoluzione e allorché necessario per evitare che i depositanti sostengano perdite, si dovrebbero specificare taluni aspetti dell'uso dell'SGD nel quadro della risoluzione. In particolare è necessario specificare che l'SGD può essere utilizzato per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall'SGD nonché i depositi esclusi dal rimborso da parte di un SGD, in determinati casi e in presenza di condizioni chiare. Il contributo dell'SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l'insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l'acquirente imponga il versamento di un contributo nell'ambito dell'operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l'SGD dovrebbe avere la possibilità di fornire un contributo a tal fine. Il sostegno dell'SGD all'azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un'altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l'impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili dell'SGD assicurando al contempo che il contributo di tale sistema raggiunga i suoi obiettivi.

(44)Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.

(45)Si dovrebbe specificare che l'SGD può fornire unicamente un contributo alla cessione di passività diverse dai depositi protetti in un contesto di risoluzione se l'autorità di risoluzione giunge alla conclusione che i depositi diversi dai depositi protetti non possono essere soggetti al bail-in né lasciati nel residuo ente soggetto a risoluzione che sarà liquidato. In particolare si dovrebbe consentire all'autorità di risoluzione di evitare di ripartire le perdite tra tali depositi nei casi in cui l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l'instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione. Gli stessi motivi si dovrebbero applicare all'inclusione, nella cessione a un acquirente o a un ente-ponte, di passività sottoponibili al bail-in con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi. In tal caso la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in non dovrebbe essere sostenuta dal contributo dell'SGD. Qualora sia necessario un sostegno finanziario per la cessione di tali passività, il sostegno dovrebbe essere fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione.

(46)Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione.

(47)Tenuto conto del ruolo da essa svolto nel perseguire una maggiore convergenza delle prassi delle autorità, l'ABE dovrebbe monitorare l'elaborazione e l'attuazione delle valutazioni della possibilità di risoluzione di enti e gruppi nonché le azioni e le attività preparatorie delle autorità di risoluzione e presentare relazioni in merito, in modo da garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione. All'interno di tali relazioni l'ABE dovrebbe inoltre valutare il livello di trasparenza delle misure adottate dalle autorità di risoluzione nei confronti dei pertinenti portatori di interessi esterni e stabilire in che misura essi contribuiscano ad assicurare la preparazione a un'eventuale risoluzione e la possibilità di risoluzione degli enti. L'ABE dovrebbe inoltre riferire in merito alle misure adottate dagli Stati membri per tutelare gli investitori al dettaglio per quanto riguarda i titoli di debito ammissibili al MREL a norma della direttiva 2014/59/UE, confrontando e valutando i potenziali effetti sulle operazioni transfrontaliere. L'ambito delle norme tecniche di regolamentazione esistenti relative alla stima dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione dovrebbe essere esteso alle entità che non sono state designate come entità soggette a risoluzione, ove tali requisiti non siano stati definiti sulla stessa base del MREL. Nella relazione annuale sul MREL l'ABE dovrebbe anche valutare l'attuazione strategica, da parte delle autorità di risoluzione, delle nuove norme per la calibrazione del MREL ai fini delle strategie di cessione. Nell'ambito dei compiti da essa svolti per contribuire a garantire un regime di gestione e risoluzione delle crisi coerente e coordinato nell'Unione, l'ABE dovrebbe coordinare e supervisionare esercizi di simulazione delle crisi. Tali simulazioni dovrebbero riguardare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti, le autorità di risoluzione e gli SGD durante la fase di deterioramento della situazione finanziaria di enti ed entità, verificando in maniera olistica l'applicazione della gamma di strumenti disponibili nella pianificazione del risanamento e della risoluzione, nell'intervento precoce e nella risoluzione. Tali esercizi dovrebbero considerare, in particolare, la dimensione transfrontaliera nell'interazione tra le autorità pertinenti e nell'applicazione degli strumenti e dei poteri disponibili. Se del caso, gli esercizi di simulazione delle crisi dovrebbero anche riguardare l'adozione e l'attuazione di programmi di risoluzione nell'ambito dell'Unione bancaria, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014.

(48)Una valutazione d'impatto di alto livello qualitativo è indispensabile per l'elaborazione di proposte legislative solide e basate su dati concreti; inoltre le decisioni adottate durante la procedura legislativa devono potersi basare su dati di fatto ed elementi di prova. Per tale ragione le autorità di risoluzione, le autorità competenti, il Comitato di risoluzione unico, la BCE e altri membri del Sistema europeo di banche centrali nonché l'ABE dovrebbero fornire alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui essa necessita per l'espletamento dei suoi compiti legati all'elaborazione delle politiche, compresi la preparazione di valutazioni d'impatto e la preparazione di proposte legislative e i relativi negoziati.

(49)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/59/UE.

(50)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare l'efficacia e l'efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

(1)all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)è inserito il punto 29 bis) seguente:

"29 bis) "misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato": qualsiasi forma di sostegno che non rientra nel sostegno finanziario pubblico straordinario;";

(b)il punto 35) è sostituito dal seguente:

"35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;";

(c)il punto 71) è sostituito dal seguente:

"71) "passività sottoponibili al bail-in": le passività, comprese quelle che danno origine ad accantonamenti contabili, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;";

(d)sono inseriti i punti 83 quinquies) e 83 sexies) seguenti:

"83 quinquies) "G-SII non UE": un G-SII non UE come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;

83 sexies): "soggetto G-SII": un soggetto G-SII come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;";

(e)è inserito il punto 93 bis) seguente:

"93 bis) "deposito": ai fini degli articoli 108 e 109, il deposito come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE;";

(2)all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.

Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi.

3. I piani di risanamento non presuppongono l'accesso a nessuna delle seguenti forme di sostegno, né il relativo ottenimento:

(a)sostegno finanziario pubblico straordinario;

(b)assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata o tasso di interesse non standard.

4. Essi comprendono se del caso un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale non esclusi dall'ambito di applicazione del piano di risanamento ai sensi del paragrafo 3, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.";

(3)all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l'autorità competente comunica all'ente o all'impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo di presentare entro tre mesi, estensibili di un mese con l'approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.";

(4)all'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE può, su richiesta dell'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(5)all'articolo 10 è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se l'ente è in stato di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";

(6)l'articolo 12 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunto il terzo comma seguente:

"Per l'individuazione delle misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.";

(b)è inserito il paragrafo 5 bis seguente:

"5 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se l'entità è in stato di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";

(7)all'articolo 13, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";

(8)all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. L'ABE monitora l'elaborazione di politiche interne per le valutazioni della possibilità di risoluzione degli enti o dei gruppi di cui al presente articolo e all'articolo 16, nonché l'attuazione di tali valutazioni, da parte delle autorità di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulle prassi esistenti in materia di valutazioni della possibilità di risoluzione e su eventuali divergenze esistenti tra i vari Stati membri entro… [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.

La relazione di cui al primo comma contiene almeno gli elementi seguenti:

(a)una valutazione delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per effettuare le valutazioni della possibilità di risoluzione, compresa l'individuazione degli elementi di possibile divergenza tra i vari Stati membri;

(b)una valutazione delle capacità di prova richieste dalle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace della strategia di risoluzione;

(c)il livello di trasparenza, nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per l'esecuzione delle valutazioni della possibilità di risoluzione, nonché del relativo esito.";

(9)all'articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Se un'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale secondo gli stessi criteri che regolano l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies, le autorità di risoluzione applicano i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale calcolato in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione*. Si applica l'articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.

L'autorità di risoluzione include il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 45 quater o 45 quinquies della presente direttiva. L'entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3.

______________________________

* Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).";

(10)all'articolo 17, paragrafo 4, è aggiunto il terzo comma seguente:

"Se le misure proposte dall'entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell'autorità competente. Tale decisione indica che le misure proposte riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e richiede all'entità di attuare le misure proposte.";

(11)l'articolo 18 è così modificato:

(a)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.";

(b)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. In mancanza di una decisione congiunta sull'adozione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, lettera g), h) o k), l'ABE, su richiesta di un'autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6, 6 bis o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(12)gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 27

Misure di intervento precoce

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano applicare misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:

(a)l'ente o l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 38 della direttiva (UE) 2019/2034, o l'autorità competente ha stabilito che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall'ente o dall'entità e i fondi propri e la liquidità detenuti da tale ente o entità non assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi e si verifica una delle due situazioni seguenti:

i)l'ente o l'entità non ha adottato le misure correttive richieste dall'autorità competente, comprese le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;

ii)l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi a causa, tra l'altro, di un deterioramento rapido e significativo della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità;

(b)l'ente o l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell'autorità competente, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, degli articoli da 14 a 17 o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva.

L'autorità competente può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034.

1 bis. Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:

(a)la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere uno dei seguenti interventi:

i)attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento;

ii)aggiornare il piano di risanamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;

(b)la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di convocare un'assemblea degli azionisti dell'ente o dell'entità, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi a tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;

(c)la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;

(d)la richiesta di modificare la struttura giuridica dell'ente;

(e)la richiesta di rimuovere o sostituire l'alta dirigenza o l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, in conformità dell'articolo 28;

(f)la nomina di uno o più amministratori temporanei dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in conformità dell'articolo 29.

2. Le autorità competenti scelgono le misure di intervento precoce adeguate secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

3. Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1 bis le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento di tale misura, che consente all'autorità competente di valutarne l'efficacia.

4. Entro … [OP inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] l'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1.

Articolo 28

Sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione

Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera e), gli Stati membri provvedono a che la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o singoli membri di tali organi, siano nominati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e siano soggetti all'approvazione o al consenso dell'autorità competente.";

(13)l'articolo 29 è così modificato:

(a)i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera f), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare un amministratore temporaneo, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che:

(a)sostituisca temporaneamente l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); oppure

(b)affianchi temporaneamente l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

All'atto della nomina dell'amministratore temporaneo l'autorità competente precisa la propria scelta di cui alla lettera a) o b).

Ai fini del primo comma, lettera b), all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo l'autorità competente ne specifica ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di consultarsi con l'amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.

Gli Stati membri impongono all'autorità competente di rendere pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei soddisfino i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e 8, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui le autorità competenti stabiliscono se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.

2. All'atto della nomina l'autorità competente specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'ente o all'entità sono conformi al diritto societario applicabile.

3. All'atto della nomina l'autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere:

(a)l'accertamento della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

(b)la gestione dell'attività, in toto o in parte, dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;

(c)l'adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell'attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).

All'atto della nomina l'autorità competente specifica eventuali limiti riguardanti il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo.";

(b)al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In ogni caso l'amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione dell'autorità competente.";

(c)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Su richiesta dell'autorità competente l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.";

(14)l'articolo 30 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Coordinamento delle misure di intervento precoce per i gruppi";

(b)i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Laddove, in relazione a un'impresa madre nell'Unione, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all'ABE e consulta le altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza prima di decidere di applicare una misura di intervento precoce.

2. Sulla scorta della notifica e della consultazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 nei riguardi della pertinente impresa madre nell'Unione, tenendo conto dell'impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all'ABE e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.

3. Laddove, in relazione a una filiazione di un'impresa madre nell'Unione, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27, l'autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all'ABE e consulta l'autorità di vigilanza su base consolidata.

Allorché riceve la notifica l'autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbe probabilmente l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27 sull'ente o sull'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale valutazione all'autorità competente entro tre giorni.

Sulla scorta della notifica e della consultazione, l'autorità competente decide se applicare una misura di intervento precoce. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità competente notifica la decisione all'ABE, all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.

4. Qualora più di un'autorità competente intenda applicare una misura di intervento precoce a norma dell'articolo 27 a più enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello stesso gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l'applicazione delle altre misure di intervento precoce a più enti o entità, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell'ente interessato o dell'entità interessata. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'impresa madre nell'Unione.

L'ABE può, su richiesta di un'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di cui sono responsabili e sull'applicazione delle altre misure di intervento precoce.";

(c)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Su richiesta di un'autorità competente, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell'allegato della presente direttiva, o di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera c), della presente direttiva o all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera d), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(15)è inserito l'articolo 30 bis seguente:

"Articolo 30 bis

Preparazione della risoluzione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti comunichino senza indugio alle autorità di risoluzione le informazioni seguenti:

(a)le misure di cui all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva;

(b)ove l'attività di vigilanza indichi che le condizioni stabilite all'articolo 27, paragrafo 1, della presente direttiva sono soddisfatte in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, la valutazione secondo cui tali condizioni sono soddisfatte, a prescindere da qualsiasi misura di intervento precoce;

(c)l'applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27.

Le autorità competenti monitorano attentamente, in collaborazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell'ente o dell'entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).

2. Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi una o più delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:

(a)le motivazioni che l'hanno determinata;

(b)una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.

Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.

A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti e le autorità di risoluzione monitorano, in stretta collaborazione, la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.

3. Le autorità competenti forniscono senza indugio alle autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste da queste ultime e necessarie per l'espletamento dei seguenti compiti:

(a)aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione per un'eventuale risoluzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);

(b)esecuzione della valutazione di cui all'articolo 36.

Se tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine le autorità competenti hanno il potere di imporre all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmetterle alle autorità di risoluzione.

4. I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:

(a)preparare la risoluzione di tale ente o entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all'articolo 84;

(b)orientare la valutazione, da parte dell'autorità di risoluzione, della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b).

5. Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale ente o entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dall'autorità di risoluzione.

6. L'accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e l'adozione preliminare di misure di intervento precoce non sono condizioni necessarie affinché le autorità di risoluzione preparino la risoluzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitino il potere di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5.

7. Le autorità di risoluzione informano senza indugio le autorità competenti in merito alle azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.

8. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborino strettamente:

(a)quando vagliano l'ipotesi di adottare le misure di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nonché le misure di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c);

(b)quando vagliano l'ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 4 e 5;

(c)durante l'attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).

Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.";

(16)all'articolo 31, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;

d) tutelare i depositanti, riducendo nel contempo al minimo le perdite per i sistemi di garanzia dei depositi, e tutelare gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;";

(17)l'articolo 32 è così modificato:

(a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione per un ente se tali autorità stabiliscono, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del paragrafo 2 o di propria iniziativa secondo la procedura di cui al paragrafo 2, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto;

(b)tenuto conto della tempistica, della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;

(c)l'azione di risoluzione è nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.

2. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente effettui una valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell'autorità di risoluzione.

Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all'autorità competente, anche l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, possa effettuare la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per svolgere tale valutazione, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. In tal caso gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente fornisca senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo che l'autorità di risoluzione l'abbia informata della sua intenzione di svolgere tale valutazione.

La valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata dall'autorità di risoluzione in stretta collaborazione con l'autorità competente. L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione. L'autorità competente può inoltre comunicare all'autorità di risoluzione di ritenere soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).";

(b)il paragrafo 4 è così modificato:

i)al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater;"

ii)i commi dal secondo al quinto sono soppressi;

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";

(18)gli articoli 32 bis e 32 ter sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 32 bis

Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e
agli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano adottare un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 32 ter

Procedure nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di risoluzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità di risoluzione stabilisce che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente abbia il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.

2. Gli Stati membri provvedono a che l'uscita dal mercato o la cessazione delle attività bancarie di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che è liquidato o che è liquidata in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile avvenga in tempi ragionevoli.

3. Gli Stati membri assicurano che, ove un'autorità di risoluzione stabilisca che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'accertamento del fatto che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sia una condizione per la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.

4. Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente possa avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.";

(19)è inserito l'articolo 32 quater seguente:

"Articolo 32 quater

Sostegno finanziario pubblico straordinario

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:

(a)quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:

i)una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;

ii)una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

iii)un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3;

(b)quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi al fine di preservare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;

(c)quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;

(d)quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.

2. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a)le misure sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall'autorità competente;

(b)le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia di uscita predefinita, approvata dall'autorità competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste;

(c)le misure sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione o preservare la stabilità finanziaria;

(d)le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro.

Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.

Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente e, se disponibili, sulle verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente.

Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dall'autorità competente per mantenere la solvibilità dell'ente o dell'entità facendo fronte alla relativa carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.

In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente conclude che la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta in relazione all'ente o all'entità che ha ricevuto tali misure di sostegno, e comunica tale valutazione all'autorità di risoluzione interessata.

3. Entro [OP inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di test, verifiche o esercizi di cui al paragrafo 2, quarto comma, che possono dare origine alle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).";

(20)all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1.

A tal fine si ritiene che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:

(a)l'entità soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), c) o d);

(b)l'entità viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE.";

(21)l'articolo 33 bis è così modificato:

(a)al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione informino senza indugio l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.";

(b)al paragrafo 9 è aggiunto il secondo comma seguente:

"In deroga al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, ove tali poteri siano esercitati rispetto ai depositi ammissibili e tali depositi non siano considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE, i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.";

(22)l'articolo 35 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale che sostituisca o affianchi l'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell'amministratore speciale. Esse assicurano che l'amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.

L'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE non si applica alla nomina degli amministratori speciali.";

(b)al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.";

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri impongono all'amministratore speciale di trasmettere all'autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all'inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.";

(23)l'articolo 36 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).";

(b)è inserito il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera c), con una stima del valore delle attività e delle passività fuori bilancio, comprese le attività e passività potenziali.";

(24)all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo 11 seguente:

"11. L'ABE monitora le azioni e i preparativi delle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione attuale delle prassi esistenti e su eventuali divergenze tra i vari Stati membri entro … [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.

La relazione di cui al primo comma contiene almeno quanto segue:

(a)i dispositivi in essere per l'attuazione dello strumento del bail-in e il livello di interazione con le infrastrutture dei mercati finanziari e le autorità dei paesi terzi, se del caso;

(b)i dispositivi in essere per rendere operativo l'uso di altri strumenti di risoluzione;

(c)il livello di trasparenza nei confronti dei portatori di interessi pertinenti in relazione ai dispositivi di cui alle lettere a) e b).";

(25)l'articolo 40 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per attivare lo strumento dell'ente-ponte e tenuto conto dell'esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell'ente-ponte o per perseguire uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte tutto quanto segue:";

(b)al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell'autorità di risoluzione di controllare l'ente-ponte. Se l'applicazione dello strumento del bail-in consente di fornire il capitale dell'ente-ponte interamente attraverso la conversione delle passività sottoponibili al bail-in in azioni o altri tipi di strumenti di capitale, è possibile derogare all'applicazione del requisito secondo cui l'ente-ponte deve essere interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche.";

(26)all'articolo 42, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente-ponte o dello stesso veicolo di gestione delle attività; oppure";

(27)l'articolo 44 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività, comprese quelle che danno origine a un accantonamento contabile, di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall'ambito di applicazione di tale strumento a norma del presente articolo, paragrafo 2 o 3.";

(b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare i conferimenti di cui al paragrafo 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, se del caso;

(b)il conferimento del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolato in conformità della valutazione di cui all'articolo 36.";

(c)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare un conferimento da risorse costituite grazie a contributi ex ante in conformità dell'articolo 100, paragrafo 6, e dell'articolo 103 e che non sono ancora state utilizzate, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)il meccanismo di finanziamento della risoluzione ha effettuato un conferimento a norma del paragrafo 4 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b);

(b)sono state svalutate o interamente convertite tutte le passività aventi un rango più basso rispetto ai depositi e non escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3.

In casi straordinari, in alternativa o in aggiunta al conferimento del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al primo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in detto comma, l'autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative.";

(28)all'articolo 44 bis è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

"8. Entro … [OP inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione confronta le misure adottate dagli Stati membri per ottemperare al presente articolo, ne esamina l'efficacia nel tutelare gli investitori al dettaglio e ne valuta l'impatto sulle operazioni transfrontaliere.

Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.";

(29)all'articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dall'autorità di risoluzione e come stabilito da quest'ultima in conformità del presente articolo e degli articoli da 45 bis a 45 decies.";

(30)l'articolo 45 ter è così modificato:

(a)ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";

(b)il paragrafo 8 è così modificato:

i)al primo comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti GSII";

ii)al secondo comma, lettera c), il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetto G-SII";

iii)al quarto comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti GSII";

(c)è aggiunto il paragrafo 10 seguente:

"10. Le autorità di risoluzione possono consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a)per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo a norma del primo comma di detto paragrafo;

(b)le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.";

(31)l'articolo 45 quater è così modificato:

(a)al paragrafo 3, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

(b)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per:

(a)le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE;

(b)le entità che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, se l'entità non è soggetta a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE secondo gli stessi criteri che regolano l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 45 septies della presente direttiva.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(c)al paragrafo 7, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";

(32)è inserito l'articolo 45 quater bis:

"Articolo 45 quater bis

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
per le strategie di cessione che conducono all'uscita dal mercato

1. Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda principalmente l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:

(a)le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione nonché la profondità del mercato in cui essa opera;

(b)le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:

i)le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo2;

iii)le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80;

(c)il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:

i)di eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono direttamente connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;

ii)delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;

(d)se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;

(e)se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.

2. Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti e contempla il ricorso al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto anche del paragrafo 1 del presente articolo nell'effettuare la valutazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, della presente direttiva.

3. Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 3.";

(33)all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:";

(34)all'articolo 45 septies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.";

(35)l'articolo 45 terdecies è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies, compreso l'articolo 45 quater bis, e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;";

(b)al paragrafo 3, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"L'obbligo di cui al paragrafo 2 cessa di applicarsi dopo la presentazione della seconda relazione.";

(36)all'articolo 45 quaterdecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, e all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.";

(37)all'articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in:

(a)per ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell'ente-ponconferimenti di capitale da parte del meccanismo di finanziamento della risoluzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;

(b)per mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività potenziali, e permettere all'ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.";

(38)all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), il punto i), è sostituito dal seguente:

"i)    strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili in conformità dell'articolo 59, emessi dall'ente in virtù del potere di cui all'articolo 59, paragrafo 2; oppure";

(39)l'articolo 52 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"In circostanze eccezionali l'autorità di risoluzione può prorogare di un ulteriore mese il termine di un mese per la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale.";

(b)al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"L'autorità di risoluzione può richiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di includere ulteriori elementi nel piano di riorganizzazione aziendale.";

(40)all'articolo 53, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se un'autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, compresa una passività che dà origine a un accantonamento contabile, mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità ad esso subentrante nell'ambito di una futura liquidazione.";

(41)l'articolo 55 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) o b);";

(b)al paragrafo 2, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente alle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, essa valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.

Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.";

(42)l'articolo 59 è così modificato:

(a)al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario salvo qualora tale sostegno sia concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater.";

(b)al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tenuto conto della tempistica, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.";

(43)l'articolo 63 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) potere di imporre all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 12 della direttiva 2014/65/UE;";

ii)è aggiunta la lettera n) seguente:

"n) potere di trasmettere richieste a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 per conto dell'ente soggetto a risoluzione.";

(b)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 85, paragrafo 1, l'obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione e le autorità competenti ai fini degli articoli da 22 a 27 della direttiva 2013/36/UE;";

(44)l'articolo 71 bis, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a)il contratto introduce un nuovo obbligo, o modifica sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;

(b)il contratto prevede l'esercizio di uno o più diritti di recesso o diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora il contratto finanziario fosse disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro.";

(45)all'articolo 74, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.";

(46)all'articolo 88, è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

"6 bis. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, e di scambiare informazioni pertinenti, l'autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri costituisce e presiede un collegio di risoluzione.

L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma decide quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio di risoluzione, tenendo conto dell'importanza dell'attività da pianificare o coordinare per tali autorità, segnatamente dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e dei compiti di cui al primo comma.

L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all'organizzazione di tali riunioni, alle questioni principali in discussione e alle attività da prendere in considerazione. L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle azioni adottate nel corso di dette riunioni o alle misure intraprese.";

(47)l'articolo 91 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32 o 33, comunica senza indugio all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all'autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:

(a)la decisione secondo cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all'articolo 33, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 4;

(b)l'esito della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c);

(c)le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l'autorità di risoluzione considera appropriate per tale ente o entità.

Le informazioni di cui al primo comma possono essere incluse nelle notifiche trasmesse a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, ai destinatari menzionati al primo comma del presente paragrafo.";

(b)al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";

(48)all'articolo 92, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";

(49)all'articolo 97, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità di risoluzione concludono, se del caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE.

Le autorità competenti concludono, se del caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE e assicurano che le informazioni comunicate alle autorità dei paesi terzi siano soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.";

(50)all'articolo 98, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:";

(b)sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti scambino informazioni riservate con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:

(a)in relazione alle informazioni relative al risanamento e alla risoluzione, le condizioni precisate al primo comma;

(b)in relazione ad altre informazioni a disposizione delle autorità competenti, le condizioni di cui all'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE.

Ai fini del secondo comma, le informazioni relative al risanamento e alla risoluzione comprendono tutte le informazioni direttamente connesse ai compiti delle autorità competenti a norma della presente direttiva, in particolare la pianificazione del risanamento e i piani di risanamento, le misure di intervento precoce e gli scambi con le autorità di risoluzione riguardo alla pianificazione della risoluzione, ai piani di risoluzione e all'azione di risoluzione.";

(51)all'articolo 101, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove l'autorità di risoluzione stabilisca che il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del presente articolo, paragrafo 1, potrebbe determinare il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione, si applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui all'articolo 44.";

(52)all'articolo 102, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per uno o più anni nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di sei anni.";

(53)l'articolo 103 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 50 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";

(b)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. L'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101.

Qualora un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 e non sia più soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.";

(54)all'articolo 104, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ammontare dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo precisato all'articolo 102.";

(55)l'articolo 108 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza, i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:

(a)i depositi;

(b)i depositi effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;

(c)i sistemi di garanzia dei depositi surrogati ai diritti e agli obblighi dei depositanti protetti in caso di insolvenza.";

(b)sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:

"8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese e perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.

9. Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.";

(56)l'articolo 109 è così modificato:

(a)i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che i depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:

(a)se si applica lo strumento del bail-in, singolarmente o in combinazione con lo strumento di separazione delle attività, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in;

(b)se si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione:

i)l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e

ii)se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e l'autorità di risoluzione valuti che le circostanze di cui all'articolo 44, paragrafo 3, si applicano a tali depositi o passività, il sistema di garanzia dei depositi versa un contributo pari:

(a)all'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi, compresi i depositi non protetti, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e

(b)se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.

Gli Stati membri garantiscono che, dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al secondo comma, l'ente soggetto a risoluzione si astenga dall'acquisire quote in altre imprese e dall'effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, o da altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi.

In tutti i casi il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera il costo del rimborso dei depositanti quale calcolato dal sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11 sexies, della direttiva 2014/49/UE.

Qualora una valutazione a norma dell'articolo 74 stabilisca che il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite che esso avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 75.

2. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione determini l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36 della presente direttiva.

L'autorità di risoluzione comunica la propria decisione di cui al primo comma al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.";

(b)sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

"2 bis. Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.

Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni e gli altri strumenti di capitale di cui al primo comma in modo aperto e trasparente e che la vendita non avvenga fornendo una rappresentazione errata o discriminando acquirenti potenziali. Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali.

2 ter. Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).

Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.

Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che sono stati identificati come entità soggette a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione.";

(c)il paragrafo 3 è soppresso;

(d)al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(57)all'articolo 111, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) inosservanza del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies.";

(58)l'articolo 128 è così modificato:

(a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Cooperazione e scambio di informazioni tra istituzioni e autorità";

(b)è aggiunto il comma seguente:

"Le autorità di risoluzione, le autorità competenti, l'ABE, il Comitato di risoluzione unico, la BCE e altri membri del Sistema europeo di banche centrali forniscono alla Commissione, su sua richiesta e entro il termine specificato, le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti legati all'elaborazione delle politiche, comprese l'esecuzione di valutazioni d'impatto, la preparazione di proposte legislative e la partecipazione all'iter legislativo. Per quanto riguarda le informazioni ricevute, la Commissione e il personale della Commissione sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.";

______________________________

* Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(59)è inserito l'articolo 128 bis seguente:

"Articolo 128 bis

Simulazioni di gestione delle crisi

1. L'ABE coordina esercizi periodici a livello dell'Unione per verificare l'applicazione della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE in situazioni transfrontaliere per quanto riguarda tutti i seguenti aspetti:

(a)cooperazione delle autorità competenti durante la pianificazione del risanamento;

(b)cooperazione tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti prima del dissesto e nella fase di risoluzione degli enti finanziari, anche durante l'attuazione dei programmi di risoluzione adottati a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.

2. L'ABE presenta una relazione che illustra le risultanze e le conclusioni principali di tali esercizi. La relazione è resa pubblica.".

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il ... [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(2)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(3)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(4)    Inoltre non esiste ancora un accordo su un meccanismo credibile e solido per fornire liquidità nel quadro della risoluzione nell'Unione bancaria, in linea con la norma stabilita dai pari internazionali.
(5)    COM(2015) 586 final.
(6)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8)    Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). Consiglio per la stabilità finanziaria (versione aggiornata del 2014), Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions e (2015) Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet .
(9)    Eurogruppo (30 novembre 2020), Dichiarazione dell'Eurogruppo in formato inclusivo sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità e la rapida introduzione del sostegno al Fondo di risoluzione unico . L'attuazione dovrebbe avvenire nel periodo 2022-2024. Tuttavia l' accordo che modifica il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è ancora in attesa di ratifica.
(10)    Commissione europea (2020), Programma di lavoro della Commissione per il 2021 , sezione 2.3, pag. 5.
(11)    Commissione europea (2023), Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030 .
(12)    Eurogruppo (16 giugno 2022), Dichiarazione dell'Eurogruppo sul futuro dell'Unione bancaria.
(13)    Parlamento europeo (2022), Unione bancaria — relazione annuale 2021 ; a partire dal 2015 il Parlamento europeo pubblica ogni anno una relazione sull'Unione bancaria.
(14)    Riunione del Vertice euro (24 marzo 2023), Dichiarazione del Vertice euro, riunito in formato inclusivo .
(15)    Le procedure di insolvenza nazionali non sono armonizzate. Fa però parte del quadro CMDI la decisione dell'autorità di risoluzione di sottoporre a risoluzione una banca in fallimento, la quale decisione richiede un confronto tra la risoluzione e le procedure di insolvenza nazionali (valutazione dell'interesse pubblico). Se un'autorità di risoluzione decide di non sottoporre a risoluzione una banca in fallimento, il caso è successivamente trattato a livello nazionale, dove si valuta se avviare una procedura di insolvenza o altri tipi di procedure di liquidazione, in base ai dettagli specifici dei regimi di insolvenza nazionali.
(16)    Le norme in materia di aiuti di Stato sono intrinsecamente collegate e complementari al quadro CMDI. Tali norme non sono oggetto della presente revisione e valutazione d'impatto. Al fine di garantire la coerenza tra i due quadri, nel novembre 2020 l'Eurogruppo ha invitato la Commissione a effettuare una revisione del quadro degli aiuti di Stato per le banche e a completarlo parallelamente alla revisione del quadro CMDI, garantendone l'entrata in vigore contemporaneamente al quadro CMDI aggiornato.
(17)    ABE (22 ottobre 2021), Richiesta di consulenza in materia di finanziamento in caso di risoluzione e insolvenza .
(18)    Si vedano i riferimenti ai documenti SWD(2023) 226 (scheda di sintesi della valutazione d'impatto) e SEC(2023) 230 (parere positivo del comitato per il controllo normativo).
(19)    Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(20)    Ordinanza del Tribunale 6 maggio 2019, ABLV Bank/BCE, T-281/18, ECLI:EU:T:2019:296, punti da 34 a 36, e sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank/BCE, C-551/19 P e C-552/19 P, ECLI: EU:C:2021:369, punti da 62 a 71.
(21)    BCE (ottobre 2022), Protecting depositors and saving money - why DGS in the EU should be able to support transfers of assets and liabilities when a bank fails .
(22)    Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).
(23)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(24)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(25)    Consiglio per la stabilità finanziaria, "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions", 15 ottobre 2014.
(26)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(27)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(28)    Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).
(29)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(30)    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
(31)    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
(32)    Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(35)    COM(2018) 133 final.
(36)    COM(2020) 822 final.
(37)    Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(38)    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(39)    Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).
(40)    Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(41)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).