Bruxelles, 17.4.2023

COM(2023) 197 final

2023/0096(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo ad alcune modifiche dell'allegato I e a un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione che modifichi l'allegato I dell'accordo dopo il 2021 e introduca un chiarimento nell'allegato IV.

2.Contesto della proposta

2.1.Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Obiettivo dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE ("EU ETS") con quello svizzero permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro, ampliando in questo modo le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

2.2.Comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla corretta applicazione dello stesso. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati vigenti. Ha altresì facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione dalle parti e procedere a revisioni dell'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto da rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera). Le decisioni che adotta sono concordate da entrambe le parti.

2.3.L'atto previsto del comitato misto

Il comitato misto, nella sua sesta riunione, che si terrà nel 2023, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno 1 , sarà chiamato ad adottare una decisione che modifichi l'allegato I dell'accordo dopo il 2021 e introduca un chiarimento nell'allegato IV ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è riallineare l'allegato I alla legislazione aggiornata dell'Unione europea e della Confederazione svizzera e chiarire un aspetto dell'allegato IV.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il quale così recita: "Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo." Inoltre, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dall'accordo, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla decisione del comitato misto che modifica l'allegato I dell'accordo e introduce un chiarimento nell'allegato IV.

È necessario modificare l'allegato I dell'accordo alla luce dell'evoluzione del contesto normativo nell'Unione europea e in Svizzera intervenuta dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel 2021 in entrambi i sistemi è iniziato un nuovo periodo di scambio. Nell'Unione il nuovo periodo di scambio ha comportato una serie di importanti modifiche della direttiva 2003/87/CE 2 , alcune delle quali rendono necessario chiarire alcuni aspetti (allegato I, parte A, criterio essenziale 5 e parte B, criterio essenziale 14) o aggiornano le disposizioni pertinenti, compresi i relativi riferimenti giuridici (allegato I, parte A, criterio essenziale 10 e parte B, criteri essenziali 2, 9, 10 e 13) nell'allegato I, parte A, colonna dell'EU ETS. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno sopprimere le parti di testo obsolete dei criteri essenziali nella colonna relativa all'UE (criteri essenziali 8, 9, 12 e 13 della parte A e criteri essenziali 9, 10 e 12 della parte B), compreso il comma introduttivo della parte A.

L'applicabilità delle disposizioni giuridiche dall'inizio del nuovo periodo di scambio è indicata sia nella colonna relativa all'UE (parte A, criteri essenziali 10 e 12, e parte B, criteri essenziali 2 e 12) sia in quella relativa alla Svizzera (parte A, criteri essenziali 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 e parte B, criteri essenziali 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15).

Per quanto riguarda la colonna relativa alla Svizzera, sono introdotti ulteriori chiarimenti (parte A, criteri essenziali 5 e 10, e parte B, criteri essenziali 7, 11 e 14) su come mantenere la compatibilità tra i due sistemi per quanto riguarda la parità di condizioni e la distorsione della concorrenza (parte A, criteri essenziali 8, 9 e 10 e parte B, criteri essenziali 9 e 10). L'aggiornamento dei riferimenti giuridici, volto in parte a tenere conto degli aggiornamenti annuali della pertinente legislazione svizzera, comporta modifiche dell'allegato I, parte A, criteri essenziali 4, 5, 10 e 12 e parte B, criteri essenziali 7, 8, 11 e 15.

Le modifiche dei criteri dell'allegato I, parte C, "Criteri essenziali per i registri" rispecchiano il contesto normativo del periodo di scambio iniziato il 1o gennaio 2021, tengono conto dei diversi metodi applicati nei due registri indipendenti ma collegati o introducono formulazioni più appropriate in un dato contesto e allineate alla legislazione pertinente.

Infine nell'allegato IV è inserita una nota a fini di chiarimento.

Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva dell'ETS dell'UE consente il collegamento ad altri sistemi di scambio, a condizione che siano vincolanti, compatibili e prevedano un limite massimo assoluto di emissioni, come nel caso del sistema svizzero. In seguito all'entrata in vigore dell'accordo il 1º gennaio 2020, il ripristino della compatibilità e della coerenza anche con le disposizioni giuridiche effettive e applicabili delle due parti dell'accordo rappresenta un elemento importante per l'attuazione e il funzionamento corretti ed efficaci dello stesso.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito in forza dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto apporterà modifiche agli allegati I e IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0096 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo ad alcune modifiche dell'allegato I e a un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("accordo") 4 è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio 5 .

(2)L'accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio 6 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.

(3)A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, quando entrano in vigore, sono vincolanti per le parti.

(4)L'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(5)È opportuno ripristinare la coerenza con le disposizioni giuridiche applicabili ai sistemi di scambio di quote di emissione dell'Unione europea e della Confederazione svizzera dal 1o gennaio 2021, data di inizio del nuovo periodo di scambio, e introdurre un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo.

(6)Nella sua sesta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati I e IV dell'accordo.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati I e IV dell'accordo, poiché gli allegati modificati vincoleranno l'Unione.

(8)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella sesta riunione del comitato misto, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno di tale comitato, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile (solo in EN) sul sito https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).
(2)    Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
(5)    Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del 10 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 1).
(6)    Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

Bruxelles, 17.4.2023

COM(2023) 197 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo ad alcune modifiche dell'allegato I e a un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo


DECISIONE N. 1/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COLLEGAMENTO DEI RISPETTIVI SISTEMI DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA 
del ... 
relativa ad alcune modifiche dell'allegato I e a un chiarimento nell'allegato IV dell'accordo

IL COMITATO MISTO

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("accordo") 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'adozione della decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 5 dicembre 2019, ha soddisfatto le condizioni per il collegamento stabilite nell'accordo e ha consentito l'entrata in vigore dell'accordo il 1o gennaio 2020.

(2)Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto può decidere di modificarne gli allegati.

(3)Il 1o gennaio 2021 è iniziato un nuovo periodo di scambio sia nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea sia in quello della Confederazione svizzera.

(4)Il nuovo periodo di scambio ha introdotto modifiche normative in entrambi i sistemi.

(5)In conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, dell'accordo, è opportuno tener conto delle modifiche normative introducendo i necessari chiarimenti nei criteri essenziali di cui all'allegato I dell'accordo in modo da mantenere la compatibilità tra i due sistemi di scambio, garantire l'integrità del mercato ed evitare la distorsione della concorrenza.

(6)La decisione n. 1/2022 del Comitato misto, del 9 dicembre 2022, ha modificato l'allegato IV per quanto riguarda le classificazioni in materia di sicurezza.

(7)Per evitare fraintendimenti e confusione è opportuno chiarire cosa si intenda, nel quadro dell'accordo, per "informazioni riservate" con un livello alto di riservatezza e integrità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e IV dell'accordo sono sostituiti dell'appendice della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto in inglese a [Bruxelles][Berna], il [xx 2023].

Per il comitato misto

Il segretario per l'Unione europea

Il presidente

Il segretario per la Svizzera

APPENDICE

ALLEGATO I

CRITERI ESSENZIALI

A. Criteri essenziali per gli impianti fissi

Criteri essenziali

Nell'ETS dell'UE

Nell'ETS della Svizzera

1.

Obbligatorietà della partecipazione all'ETS

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra ("GES") elencati di seguito.

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra ("GES") elencati di seguito.

2.

L'ETS deve disciplinare almeno le attività di cui a:

-    Allegato I della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

-    Articolo 40, paragrafo 1, e allegato 6 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

3.

L'ETS deve disciplinare almeno i GES di cui a:

-    Allegato II della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

-    Articolo 1, paragrafo 1, dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

4.

Per l'ETS è fissato un limite massimo rigoroso almeno quanto quello previsto da:

-    Articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all'anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

-    Articolo 18, paragrafi 1 e 2, della legge sul CO2

-    Articolo 45, paragrafo 1, e allegato 8, numero 1, dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

A partire dal 2021 il fattore di riduzione lineare è pari a 2,2 % all'anno.

5.

Meccanismo stabilizzatore del mercato

Nel 2015 l'UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410.

La legislazione dell'UE prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione (TNAC, total number of allowances in circulation). Questa cifra determina se alcune delle quote destinate a essere messe all'asta debbano essere integrate nella riserva oppure svincolate dalla riserva.

-    Articolo 19, paragrafo 5, della legge sul CO2

-    Articolo 48, paragrafi 1bis e 5, e allegato 8, numero 2, dell'ordinanza sul CO2 

in vigore al 1o gennaio 2022.

La legislazione svizzera prevede una riduzione dei volumi d'asta subordinata al numero totale di quote in circolazione. Inoltre le quote di emissione non assegnate a un'asta sono cancellate al termine del periodo di scambio. 

6.

Il livello di vigilanza del mercato dell'ETS è rigoroso almeno quanto quelli previsti da:

-    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (MIFID II)

-    Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (MIFIR)

-    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (MAR)

-    Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)

-    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (direttiva antiriciclaggio)

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

-    Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, del 22 giugno 2007

-    Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati, del 19 giugno 2015

-    Legge federale sui servizi finanziari, del 15 giugno 2018

-    Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, del 10 ottobre 1997

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari.

Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario.

7.

Cooperazione in materia di vigilanza del mercato

Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto.

8.

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

9.

I limiti quantitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

10.

L'assegnazione di quote a titolo gratuito è calcolata sulla base di parametri di riferimento e coefficienti di adeguamento. Le quote che non sono assegnate a titolo gratuito sono messe all'asta o annullate. A tal fine, l'ETS è conforme quanto meno a:

-    Articoli 10, 10 bis, 10 ter e 10 quater della direttiva 2003/87/CE

-    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2021

-    Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio

-    Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

-    Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030

-    Qualsiasi fattore di correzione transettoriale nell'ambito dell'ETS dell'UE nei periodi 2021-2025 o 2026-2030

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività

in vigore al 1o gennaio 2021.

-    Articolo 18, paragrafo 3, e articolo 19 della legge sul CO2

-    Articolo 45, paragrafi da 2 a 6, articoli 46, 46a, 46b e 48, e allegato 9 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

Nel periodo 2021-2025 le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti nell'ambito del sistema ETS dell'UE.

11.

L'ETS prevede sanzioni negli stessi casi e della stessa entità di quelle previste da:

-    Articolo 16 della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

-    Articolo 21 della legge sul CO2

-    Articolo 56 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

12.

Il monitoraggio e la comunicazione nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

-    Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

-    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

in vigore al 1o gennaio 2021.

-    Articolo 20 della legge sul CO2

-    Articoli da 50 a 53, allegato 16, numero 1, e allegato 17, numero 1, dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

13.

La verifica e l'accreditamento nell'ambito dell'ETS sono rigorosi almeno quanto quelli di cui a:

-    Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

-    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

-    Articoli da 51 a 54 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

B. Criteri essenziali per il trasporto aereo

Criteri essenziali

Per l'UE

Per la Svizzera

1.

Obbligatorietà della partecipazione all'ETS

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

La partecipazione all'ETS è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito.

2.

Copertura delle attività di trasporto aereo e dei gas a effetto serra e attribuzione dei voli e delle rispettive emissioni in base al principio di volo in partenza conformemente a:

-    Direttiva 2003/87/CE, modificata dal regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, al fine di derogare temporaneamente all'applicazione per i voli da e verso i paesi con i quali non è stato raggiunto un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE    

- Decisione delegata (UE) 2020/1071 della Commissione, del 18 maggio 2020, che modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE dei voli in arrivo dalla Svizzera

- Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione

in vigore al 1o gennaio 2021.

A decorrere dal 1º gennaio 2020 sono coperti dal sistema ETS dell'UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo ("SEE") diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio del SEE, a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE.

1.    Ambito di applicazione

Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio del SEE.

Tutte le deroghe temporanee relative all'ambito di applicazione dell'ETS, tra cui le deroghe ai sensi dell'articolo 28 bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione all'ETS della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nell'ETS dell'UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.

2.    Limiti dell'ambito di applicazione

L'applicazione generale di cui al punto 1 non include:

1)    i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e ministri di governo, se ciò è corroborato da un'indicazione apposita nel piano di volo;

2)    i voli militari e i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia;

3)    i voli effettuati a fini di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza;

4)    i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile del 7 dicembre 1944;

5)    i voli che terminano nell'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio programmato;

6)    i voli di addestramento effettuati al solo fine di conseguire o mantenere un brevetto o, nel caso del personale navigante di condotta, un'abilitazione (rating), ove ciò sia comprovato da una nota opportuna nel piano di volo e se il volo non è destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

7)    i voli effettuati esclusivamente a fini di ricerca scientifica;

8)    i voli effettuati esclusivamente allo scopo di verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

9)    i voli effettuati da aeromobili con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

10)    i voli di operatori aerei commerciali le cui emissioni totali sono inferiori a 10 000 tonnellate all'anno su voli che rientrano nell'ETS della Svizzera o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi nell'ambito di applicazione dell'ETS della Svizzera, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE;

11)    i voli di operatori aerei non commerciali che rientrano nell'ETS della Svizzera le cui emissioni totali sono inferiori a 1 000 tonnellate all'anno, in conformità della deroga corrispondente applicata nell'ambito dell'ETS dell'UE, se gli operatori non rientrano nell'ETS dell'UE.

Questi limiti di copertura sono stabiliti da:

-    articolo 16a della legge sul CO2

-    articolo 46d, articolo 55, paragrafo 2, e allegato 13 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

3.

Scambio di dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei limiti di copertura delle attività di trasporto aereo

Le due parti cooperano per quanto riguarda l'applicazione dei limiti di copertura sia nell'ETS della Svizzera che nell'ETS dell'UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l'esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dall'ETS della Svizzera e da quello dell'UE.

4.

Limite massimo (quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei)

Articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Inizialmente l'articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente:

-    il 15 % era messo all'asta;

-    il 3 % era accantonato in una riserva speciale;

-    l'82 % era assegnato a titolo gratuito.

Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzione alla riduzione dell'obbligo di restituzione (articolo 28 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello dell'ETS dell'UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:

-    il 15 % è messo all'asta;

-    il 3 % è accantonato in una riserva speciale;

-    l'82 % è assegnato a titolo gratuito.

La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente accordo.

Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l'alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti il campo di applicazione dell'ETS richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare.

A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un'eventuale percentuale di riduzione conformemente all'ETS dell'UE.

Quanto precede è stabilito da:

-    articolo 18 della legge sul CO2;

-    articolo 46e e allegato 15 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

5.

Assegnazione di quote per il trasporto aereo mediante vendite all'asta

-    Articolo 3 quinquies e articolo 28 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE,

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

L'autorità svizzera competente mette all'asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all'asta delle quote svizzere.

Quanto precede è stabilito da:

-    articolo 19a, paragrafi 2 e 4, della legge sul CO2;

-    articolo 48 e allegato 15 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

6.

Riserva speciale per determinati operatori aerei

-    Articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018.

La riserva speciale è stabilita da:

-    articolo 18, paragrafo 3, della legge sul CO2;

-    articolo 46e e allegato 15 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

7.

Parametro di riferimento per l'assegnazione a titolo gratuito di quote agli operatori aerei

-    Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello dell'ETS dell'UE.

Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Il parametro di riferimento è stabilito da:

-    articolo 46f, paragrafo1, e allegato 15 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

8.

Assegnazione a titolo gratuito di quote di emissione agli operatori aerei

-    Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

A norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell'ambito dell'ETS dell'UE, dei voli tra i paesi del SEE e la Svizzera.

Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell'anno di riferimento per il parametro applicabile.

L'assegnazione gratuita è stabilita da:

-    articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2;

-    articolo 46f, paragrafi 1 e 3, e allegato 15 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.





9.

I limiti qualitativi per i crediti internazionali sono rigorosi almeno quanto quelli previsti da:

Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

10.

Limiti quantitativi per l'uso dei crediti internazionali

Il diritto dell'Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021.

11.

Acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per l'anno di riferimento

-Articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Fatto salvo quanto disposto di seguito, l'acquisizione dei nuovi dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l'acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro dell'ETS dell'UE.

Finché non sarà effettuata una nuova acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro, e in conformità dell'ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'anno di riferimento per l'acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018.

Quanto precede è stabilito da:

-    articolo 19a, paragrafi 3 e 4, della legge sul CO2;

articolo 46f , paragrafo 1, e allegato 15 dell'ordinanza sul CO2    

in vigore al 1o gennaio 2022.

12.

Monitoraggio e comunicazione

-    Articolo 14 e allegato IV della direttiva 2003/87/CE

-    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

-    Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato

in vigore al 1o gennaio 2021.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell'ETS dell'UE.

Quanto precede è stabilito da:

-    articolo 20 della legge sul CO2;

-    articoli da 50 a 52 e allegati 16 e 17 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

13.

Verifica e accreditamento

-    Articolo 15 e allegato V della direttiva 2003/87/CE

-    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni dell'ETS dell'UE.

Quanto precede è stabilito da:

-    articolo 52, paragrafi 4 e 5, e allegato 18 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

14.

Amministrazione

Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis. A tal fine, e a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l'attribuzione dell'amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell'UE (del SEE).

Ai sensi dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE (del SEE) sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei a essi attribuiti, comprese le funzioni connesse all'ETS della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'amministrazione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l'esecuzione).

La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell'UE assegnate a titolo gratuito.

Nel caso di un accordo bilaterale relativo all'amministrazione dei voli effettuati da o verso l'Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l'attuazione di tale accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio.

La Svizzera è competente per l'amministrazione degli operatori aerei:

-    con licenza di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera, o

-    cui sono attribuite le emissioni per il trasporto aereo stimate più elevate in Svizzera nell'ambito degli ETS collegati.

Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all'amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse all'ETS dell'UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell'UE sia della Svizzera, l'amministrazione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l'esecuzione).

Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti.

In particolare, le autorità svizzere trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell'UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito.

Quanto precede è stabilito da:

-    articolo 39, paragrafo 1bis, della legge sul CO2;

-    articolo 46d e allegato 14 dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

15.

Restituzione

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE (del SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dall'ETS della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall'ETS dell'UE.

Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dall'ETS dell'UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dall'ETS della Svizzera.

Quanto precede è stabilito da:

articolo 55, paragrafo 2bis, dell'ordinanza sul CO2

in vigore al 1o gennaio 2022.

16.

Applicazione della legge

Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi ETS nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nell'ETS corrispondente, indipendentemente dal fatto che l'operatore sia amministrato da un'autorità competente dell'UE (del SEE) o della Svizzera, qualora l'applicazione delle disposizioni da parte dell'autorità amministratrice richieda un intervento supplementare.

17.

Attribuzione amministrativa degli operatori aerei

A norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE, l'elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18 bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo.

Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell'anno di attribuzione e una volta che il collegamento provvisorio dei registri diventa operativo.

Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti.

L'attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo ETS (vale a dire, un operatore coperto dall'ETS dell'UE e amministrato dall'autorità competente svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell'ambito dell'ETS dell'UE che ha nell'ETS della Svizzera, e viceversa).

18.

Modalità di attuazione

Eventuali altre modalità necessarie per l'organizzazione del lavoro e la cooperazione nell'ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo.

19.

Assistenza di Eurocontrol

Per la parte del presente accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente all'ETS dell'UE.

C. Criteri essenziali per i registri

L'ETS di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle operazioni che soddisfano i criteri essenziali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l'apertura e la gestione dei conti.

Criteri essenziali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza

I registri e i cataloghi delle operazioni tutelano la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e l'autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito.


Criteri essenziali

Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autenticazione a due fattori.

Per l'avvio e l'approvazione delle operazioni è necessario un meccanismo di firma dell'operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda.

Le operazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un'altra persona (principio del doppio esame):

tutte le operazioni effettuate da un amministratore, salvo eccezioni giustificate di cui alle norme tecniche di collegamento,

tutti i trasferimenti di quote, salvo casi giustificati se si applica una misura alternativa che fornisce lo stesso livello di sicurezza.

Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate operazioni attinenti ai loro conti e dotazioni.

Tra l'avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo minimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito, a meno che un sistema di conti di fiducia non fornisca lo stesso livello di sicurezza.

L'amministratore svizzero e l'amministratore centrale dell'Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (per esempio PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati/alla navigazione su Internet.

Per quanto riguarda la conformità e fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, le emissioni possono essere coperte solo da quote rilasciate nello stesso periodo o in un periodo precedente.

Criteri essenziali relativi all'apertura e alla gestione dei conti

Criteri essenziali

Apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti

Un operatore o un'autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori/conto di deposito di gestori di impianti all'amministratore nazionale (per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'ambiente – UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti a identificare l'impianto dell'ETS e un pertinente codice identificativo dell'impianto.

Apertura di un conto di operatore aereo/conto di deposito di operatore aereo

Ogni operatore aereo che rientra nell'ETS della Svizzera e/o dell'UE dispone di un conto di operatore aereo/di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall'autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell'operatore aereo o di un suo rappresentante autorizzato è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell'UE (del SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nell'ETS della Svizzera e/o nell'ETS dell'UE.

Apertura di un conto di deposito personale/conto di scambio

La domanda di apertura di un conto di deposito personale o di un conto di scambio è indirizzata all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:

per una persona fisica: prova dell'identità e recapiti;

per una persona giuridica:

copia del registro delle imprese, oppure

un documento che attesti la registrazione della persona giuridica e, se del caso, lo strumento che istituisce la persona giuridica;

casellario giudiziario della persona fisica o, se del caso per la persona giuridica, quello dei suoi amministratori.

Rappresentanti autorizzati/del conto

Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato/del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati/del conto avviano le operazioni e altre procedure per conto del titolare. All'atto della nomina del rappresentante autorizzato/del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato/del conto:

nome e recapiti;

documento d'identità;

casellario giudiziario.

Controllo dei documenti

Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l'apertura di un conto personale/un conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato/del conto devono essere certificate come autentiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono anche essere autenticate, salvo disposizione contraria del diritto nazionale. La data della certificazione e, se del caso, dell'autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.

Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto

Un amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato/del conto purché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:

le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti o altrimenti inaccurati o falsi;

il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per i quali il conto può essere strumentale;

motivi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione.

Riesame periodico delle informazioni sui conti

I titolari dei conti comunicano entro 10 giorni lavorativi all'amministratore nazionale (l'UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell'utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall'amministratore nazionale che è responsabile dell'approvazione tempestiva di detto aggiornamento.

Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale verifica se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti per gestori/conti di deposito di gestori di impianti, i conti di operatore aereo/conti di deposito di operatore aereo e i verificatori, la verifica avviene almeno ogni cinque anni.

Sospensione dell'accesso ai conti

L'accesso ai conti può essere sospeso se una disposizione relativa ai registri di cui all'articolo 3 del presente accordo è stata violata o è in corso un'indagine relativa a una sua possibile violazione.

Riservatezza e divulgazione delle informazioni

Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le operazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da un'operazione, conservate nell'EUTL, nell'SSTL, nel registro dell'Unione, nel registro svizzero e in qualsiasi altro registro del protocollo di Kyoto.

Dette informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d'indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell'ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, gli abusi di mercato o altre violazioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento dell'ETS dell'UE e dell'ETS della Svizzera).

D. Criteri essenziali per le piattaforme d'asta e le attività d'asta

Gli enti che conducono le aste di quote nell'ETS delle parti soddisfano i seguenti criteri essenziali e conducono le aste di conseguenza.

Criteri essenziali

1.

L'ente che conduce l'asta è selezionato attraverso un processo che assicura trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta potenziali sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale degli appalti.

2.

L'ente che conduce l'asta è autorizzato all'esercizio di tale attività e fornisce le necessarie garanzie per lo svolgimento delle operazioni; tra le garanzie si annoverano misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative dei conflitti di interessi, individuare e gestire i rischi cui è esposto il mercato, stabilire regole e procedure trasparenti e non discrezionali che assicurino un'asta corretta e ordinata e risorse finanziarie sufficienti per facilitarne il funzionamento ordinato.

3.

L'accesso alle aste è subordinato al rispetto di requisiti minimi per quanto riguarda adeguati controlli della diligenza dei clienti finalizzati ad assicurare che i partecipanti non compromettano lo svolgimento delle aste.

4.

La procedura d'asta è prevedibile, in particolare per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle vendite e i volumi stimati da mettere a disposizione. I principali elementi della procedura d'asta, ivi compresi il calendario, le date e i volumi stimati delle vendite sono pubblicati sul sito web dell'ente che conduce l'asta almeno un mese prima dell'inizio dell'asta. Eventuali adeguamenti rilevanti sono annunciati il più rapidamente possibile prima dell'asta.

5.

La vendita all'asta delle quote è eseguita con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto sull'ETS di ciascuna parte. L'ente responsabile dell'asta assicura che i prezzi di aggiudicazione non si discostino in maniera significativa dal pertinente prezzo delle quote sul mercato secondario durante il periodo dell'asta, in quanto ciò indicherebbe una carenza delle aste. Il metodo utilizzato per determinare lo scostamento di cui alla frase precedente dovrebbe essere notificato alle autorità competenti che esercitano funzioni di sorveglianza del mercato.

6.

Tutte le informazioni non riservate relative alle aste, comprese tutte le norme, gli orientamenti e moduli, sono pubblicate in maniera aperta e trasparente. I risultati di ogni asta sono pubblicati non appena ragionevolmente possibile e comprendono le pertinenti informazioni non riservate. Le relazioni sui risultati delle aste sono pubblicate almeno una volta all'anno.

7.

La vendita di quote all'asta è soggetta a norme e procedure adeguate per ridurre il rischio di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per quanto possibile, tali norme e procedure sono rigorose quanto quelle applicabili ai mercati finanziari nel rispettivo regime giuridico delle parti. In particolare, all'ente che conduce l'asta incombe l'adozione di misure, procedure e processi che ne assicurano l'integrità. Questi controlla inoltre il comportamento dei partecipanti al mercato e informa le autorità pubbliche competenti in caso di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

8.

L'ente che conduce le aste e le vendite all'asta delle quote sono oggetto di un'adeguata vigilanza delle autorità competenti. Le autorità competenti designate sono dotate di tutte le competenze giuridiche e risorse tecniche necessarie per vigilare su:

l'organizzazione e il comportamento degli operatori delle piattaforme d'asta;

l'organizzazione e il comportamento degli intermediari professionali che agiscono per conto di clienti;

i comportamenti e le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di impedire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato;

le operazioni dei partecipanti al mercato, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nella misura del possibile, la vigilanza è rigorosa quanto quella esercitata sui mercati finanziari nei rispettivi regimi giuridici delle parti.

La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all'asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.

In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all'asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall'UFAM, alle condizioni seguenti:

1.la soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all'asta per le attività di trasporto aereo;

2.si applicano i criteri essenziali da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre l'ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all'UFAM solo nella misura del possibile.

Il criterio essenziale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l'ammissione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente accordo è garantita a tutti gli enti nel SEE ammessi a partecipare alle aste nell'Unione.

La Svizzera può incaricare enti ubicati nel SEE di condurre le aste.



ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI RISERVATEZZA DEGLI ETS

A.1 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

Per "riservatezza" s'intende la natura riservata di un'informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.

Per "integrità" s'intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un'azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.

Per ogni informazione dell'ETS considerata riservata, l'aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia divulgata e l'aspetto dell'integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d'impresa qualora tale informazione sia involontariamente modificata o parzialmente o totalmente distrutta.

Il livello di riservatezza dell'informazione e il livello di integrità di sistema di informazione è valutato a seguito di una valutazione sulla base dei criteri contenuti nel punto A.2.
Tali valutazioni consentono che il livello di riservatezza complessivo dell'informazione sia valutato per mezzo della griglia di cui al punto A.3.

A.2 – Valutazione della riservatezza e dell'integrità

A.2.1 – "Livello basso"

Il livello basso è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

— pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche;

— causare pubblicità negativa all'immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni;

— provocare imbarazzo a persone fisiche;

— pregiudicare la produttività/il morale del personale;

— causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;

— pregiudicare moderatamente l'elaborazione o l'attuazione efficaci delle politiche delle parti;

— pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.2 – "Livello medio"

Il livello medio è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

— provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche;

— danneggiare l'immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni;

— provocare difficoltà a persone fisiche;

— provocare un corrispondente abbassamento della produttività/del morale del personale;

— mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni in negoziati di carattere commerciale o politico con terzi;

— causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;

— pregiudicare indagini penali;

— violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni;

— pregiudicare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche delle parti;

— pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro operazioni.

A.2.3 – "Livello alto" 2

Il livello alto è attribuito a un'informazione relativa all'ETS che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:

— ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;

— provocare serie difficoltà a persone fisiche;

— rendere più difficile il mantenimento dell'efficacia operativa o della sicurezza delle forze delle parti o di altri partner;

— causare perdite finanziarie o agevolare profitti o vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;

— violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;

— violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni;

— pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati;

— creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi;

— impedire l'efficace elaborazione o funzionamento delle politiche delle parti;

— compromettere la buona gestione delle parti e le loro operazioni.

A.3 – Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli ETS

Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell'integrità ai sensi della precedente sezione A.2. e conformemente ai livelli di riservatezza di cui all'allegato III dell'accordo, il livello della riservatezza complessiva delle informazioni è stabilito applicando la griglia seguente:

Livello di riservatezza

Livello d'integrità

Basso

Medio

Alto

Basso

Classificazione UE:

SENSITIVE: ETS Joint Procurement 

Classificazione CH: 
LIMITED: ETS

Classificazione UE:

SENSITIVE: ETS 

(o (*) 
Classificazione UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement 

Classificazione CH: 
LIMITED: ETS)

Classificazione UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Medio

Classificazione UE:

SENSITIVE: ETS 

(o (*)

Classificazione UE: 
SENSITIVE: ETS Joint Procurement

Classificazione CH: 
LIMITED: ETS)

Classificazione UE:

SENSITIVE: ETS 

(o (*)

Classificazione UE/CH: 
SPECIAL HANDLING: ETS Critical)

Classificazione UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Alto

Classificazione UE/CH:

SPECIAL HANDLING: 
ETS Critical

Classificazione UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

Classificazione UE/CH:

SPECIAL HANDLING: ETS Critical

(*) Possibile variante da valutare caso per caso.

(1)    GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
(2)    A titolo di chiarimento, è opportuno sottolineare che la formulazione del presente punto A.2.3 riguarda solo le "informazioni riservate" ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente accordo, benché sia quasi identica a quella utilizzata per definire le informazioni classificate nella decisione (UE, Euratom) 2019/1962 della Commissione, del 17 ottobre 2019, sulle norme di attuazione per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED (GU L 311 del 2.12.2019, pag. 22).