Bruxelles, 22.3.2023

COM(2023) 166 final

2023/0085(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

A marzo 2022 la Commissione ha proposto l'aggiornamento della normativa dell'Unione in materia di consumatori, per garantire che siano tutelati e responsabilizzarli affinché contribuiscano attivamente alla transizione verde 1 . La presente proposta prevede norme più specifiche (lex specialis) e integra le modifiche proposte per la direttiva sulle pratiche commerciali sleali 2 (lex generalis). Entrambe le proposte mirano ad affrontare una serie comune di problematiche mediante l'attuazione di diversi elementi dello stesso pacchetto strategico prescelto individuato nella valutazione d'impatto pubblicata congiuntamente all'iniziativa sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde 3 .

1.1.Motivi e obiettivi della proposta

·Il ruolo dei consumatori nell'accelerazione della transizione verde

Nel Green Deal europeo 4 la Commissione si è impegnata a garantire che i consumatori siano responsabilizzati a compiere scelte più informate e a svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica. Più precisamente il Green Deal europeo stabilisce l'impegno a contrastare la problematica delle asserzioni ambientali false, garantendo agli acquirenti di ricevere informazioni attendibili, comparabili e verificabili, e così permettendo loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un marketing ambientale fuorviante (greenwashing). La necessità di far fronte al greenwashing è stata successivamente indicata come priorità sia nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare 5 sia nella nuova agenda dei consumatori 6 . Il piano industriale del Green Deal 7 , di recente adozione, ribadisce la necessità di consentire ai consumatori di compiere le loro scelte in base a informazioni trasparenti e attendibili sulla sostenibilità, sulla durabilità e sull'impronta di carbonio dei prodotti e sottolinea che la trasparenza del mercato è uno strumento che agevola la diffusione di prodotti a zero emissioni nette con un livello superiore di prestazioni tecnologiche e ambientali.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a valutare ulteriori interventi nel settore. A dicembre 2020 il Consiglio, nelle sue conclusioni per una ripresa circolare e verde 8 , ha espresso il proprio apprezzamento per l'intenzione della Commissione di garantire che le asserzioni ambientali siano attestate sulla base di impatti ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti. Nella risoluzione sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare 9 , il Parlamento europeo ha sostenuto fermamente l'intenzione della Commissione di presentare proposte volte a regolamentare l'uso delle asserzioni ambientali attraverso la definizione di metodi di calcolo solidi e armonizzati, che coprano l'intera catena del valore.

I consumatori desiderano essere maggiormente informati sugli impatti ambientali dei loro consumi e compiere scelte migliori. Tra le richieste della Conferenza sul futuro dell'Europa 10 vi è l'invito a una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti, in particolare nella proposta 5 su consumo, imballaggio e produzione sostenibili e nella proposta 20 sulla definizione di norme all'interno e all'esterno dell'UE nelle politiche ambientali. La Commissione ha risposto a tale invito 11 con la proposta sulle asserzioni ambientali.

Il completamento del quadro legislativo dell'UE a sostegno di una maggiore sostenibilità dei consumi contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.6 di incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e a integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti.

L'intensificazione degli interventi dell'UE nel settore avrà anche un impatto positivo sulle catene del valore globali che coinvolgono processi di produzione in paesi terzi. Da ciò risulterà l'incentivazione delle imprese dei paesi terzi, in particolare quelle operanti nel mercato interno dell'UE, a contribuire alla transizione verde. Inoltre sarà promossa una cooperazione multilaterale con i paesi terzi al fine di garantire una buona comprensione del nuovo quadro normativo e dei suoi vantaggi. In aggiunta i capitoli relativi allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali bilaterali e interregionali dell'UE possono creare opportunità di cooperazione in linea con i suoi obiettivi generali di aumentare la dimensione di sostenibilità della sua politica commerciale.

·Ostacoli all'incremento del potenziale dei mercati verdi nell'UE attraverso la responsabilizzazione dei consumatori

Sebbene i consumatori desiderino contribuire a un'economia più verde e più circolare nella loro vita quotidiana 12 , il loro ruolo attivo ed efficace nella transizione verde è ostacolato da elementi che impediscono le scelte di consumo ecosostenibili presso il punto vendita, in particolare la mancanza di fiducia nella credibilità delle asserzioni ambientali e la proliferazione di pratiche commerciali ingannevoli relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti.

I dati raccolti a sostegno della valutazione d'impatto3 che accompagna la proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (e che accompagna anche la proposta sulle asserzioni ambientali attraverso sia la valutazione d'impatto iniziale 13 sia la consultazione pubblica 14 ad essa relative, insieme a una consultazione pubblica aggiuntiva condotta nel 2020 15 ) suggeriscono che le pratiche ingannevoli, come il greenwashing e la mancanza di trasparenza e credibilità dei marchi ambientali, si verificano in diverse fasi del percorso di consumo: durante la fase di pubblicizzazione, di acquisto o di utilizzo dei prodotti.

a) I consumatori si trovano confrontati alla pratica delle asserzioni ambientali poco chiare o poco circostanziate (greenwashing)

La proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde definisce un'asserzione ambientale come un messaggio o una dichiarazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, tra cui marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o induce a ritenere che un dato prodotto o professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo1.

La Commissione ha realizzato due inventari di asserzioni ambientali: uno nel 2014 16 e uno nel 2020 17 . Gli studi consideravano un campione di 150 asserzioni ambientali relative a un'ampia gamma di prodotti da valutare rispetto ai principi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali2: chiarezza, inequivocabilità, esattezza e verificabilità. Dallo studio del 2020 è emerso che un numero significativo di asserzioni ambientali (53,3 %) fornisce informazioni vaghe, ingannevoli o infondate in merito alle caratteristiche ambientali dei prodotti nell'UE e in relazione a un'ampia gamma di categorie di prodotti. L'inventario delle asserzioni ambientali del 2020 ne esaminava inoltre la motivazione, considerando la chiarezza, l'esattezza e la misura in cui queste fossero comprovate da dati verificabili. Dall'analisi è risultato che il 40 % delle asserzioni non era comprovato.

Tali risultati sono stati confermati anche da un'indagine a tappeto eseguita a novembre 2020 dalle autorità di cooperazione per la tutela dei consumatori 18 . Su un totale di 344 dichiarazioni di sostenibilità valutate, le autorità hanno concluso che in oltre metà dei casi (57,5 %) il professionista non ha fornito elementi sufficienti per consentire la valutazione dell'esattezza della dichiarazione. In molti casi le autorità hanno incontrato difficoltà nel determinare se la dichiarazione fosse relativa all'intero prodotto o solo a una delle sue componenti (50 %) e se si riferisse all'impresa o solo ad alcuni prodotti (36 %), oltre che nell'individuare la fase del ciclo di vita dei prodotti che ne costituiva l'oggetto (75 %) 19 .

Inoltre la maggior parte dei portatori di interessi consultati, con l'evidente eccezione dei rappresentanti dell'industria, ha concordato sul fatto che il greenwashing costituisce un problema. Più della metà di loro si è imbattuta in asserzioni ingannevoli e ha affermato di avere meno fiducia nelle dichiarazioni e nei loghi ambientali gestiti da imprese o enti privati19. Inoltre la maggior parte dei rispondenti alle consultazioni mirate ha affermato che i consumatori ignorano gli impatti ambientali dei prodotti perché le informazioni in merito non sono comunicate o non sono disponibili 20 .

In generale la fiducia che i consumatori ripongono nelle asserzioni ambientali è assai scarsa. Nel corso della consultazione pubblica aperta del 202015, il pubblico non concordava con l'affermazione secondo cui ripone fiducia nelle dichiarazioni ambientali sui prodotti (1,57/4,00) 21 . Il grado di fiducia era maggiore, ma comunque basso, per le asserzioni sui professionisti 22 (2,25/4,00).

b) I consumatori si trovano confrontati con l'uso di marchi di sostenibilità non sempre trasparenti e credibili

I marchi ambientali sono un sottoinsieme delle asserzioni ambientali. Essi si presentano nella forma di marchi di fiducia, marchi di qualità o marchi equivalenti che distinguono e promuovono un prodotto/processo o un'impresa con riferimento ai suoi aspetti ambientali. Talvolta i marchi si basano su sistemi di certificazione (sistemi di etichettatura ambientale) che certificano e monitorano la conformità di un prodotto/processo o di un'impresa ai requisiti da essi stabiliti.

I marchi ambientali esistenti nel mercato interno dell'UE sono soggetti, su più livelli, a regimi che ne garantiscono l'attendibilità, la supervisione e la trasparenza, ossia diversi modelli di governance. Si prevede che il numero sempre maggiore di marchi di qualità ecologica relativi a diversi aspetti, che adottano approcci operativi differenti e che sono soggetti a diversi gradi di controllo (ad esempio la trasparenza del loro processo di sviluppo, il livello o il grado di indipendenza dei controlli e delle verifiche), genererà ulteriore confusione 23 .

Nello studio preparatorio per raccogliere dati sulle modalità con cui responsabilizzare i consumatori affinché svolgano un ruolo attivo nella transizione verde24, una valutazione di 232 marchi di qualità ecologica esistenti nell'UE ne ha inoltre esaminato gli aspetti relativi alla verifica e alla certificazione, concludendo che in quasi la metà dei casi i controlli sono deboli o non eseguiti. I consumatori inoltre non sono consapevoli della differenza tra i marchi gestiti da sistemi di certificazione di terzi e i marchi basati sulle "autocertificazioni", ovvero non soggetti a verifica da parte di terzi.

Nella consultazione per la valutazione d'impatto iniziale 24 e nel corso delle consultazioni mirate, i membri della maggior parte dei gruppi di portatori di interessi hanno individuato anche la proliferazione di marchi e loghi di sostenibilità in quanto problematica importante e persistente nell'UE. Analogamente, nella consultazione pubblica aperta, oltre un quarto (27 %) dei partecipanti ha indicato "la proliferazione e/o la mancanza di trasparenza/comprensione/attendibilità dei loghi/marchi di sostenibilità di prodotti e servizi" come ostacolo importante alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde15.

Tale proliferazione di marchi e dei diversi modelli di governance a essi connessi fa sì che, nella scelta di un marchio di sostenibilità specifico, i produttori e i rivenditori possano applicare una varietà di strategie. Molto spesso questo si traduce anche nella pratica delle imprese di esibire diversi marchi a garanzia della sostenibilità dei loro prodotti. Il 34 % delle imprese ha indicato come ostacolo "la proliferazione e/o la mancanza di trasparenza/comprensione/attendibilità dei loghi/marchi di sostenibilità"15. Infatti le imprese che compiono lo sforzo di aderire a sistemi di etichettatura ambientale affidabili o di svilupparli si trovano svantaggiate rispetto alle imprese che utilizzano marchi ambientali inattendibili sfruttando il fatto che spesso i consumatori non sanno distinguerli. La rapida comparsa di molti sistemi di etichettatura (privati/su base volontaria) a livello nazionale/di Stati membri ha amplificato questa problematica, rendendo la raffrontabilità dei prodotti sempre più difficile per i consumatori.

Dalle risposte fornite dai portatori di interessi è emerso un sostegno particolarmente forte a favore di un intervento dell'UE che possa stabilire un approccio comune alla fornitura ai consumatori di informazioni sulla sostenibilità, rafforzare le condizioni di parità delle imprese e limitare la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli nel mercato unico14.

Le imprese che offrono prodotti realmente sostenibili sono svantaggiate rispetto a quelle che non lo fanno. Esse rischiano persino d'incorrere in costi di conformità inutilmente elevati, dal momento che gli Stati membri dell'UE iniziano a introdurre soluzioni diverse a livello nazionale per affrontare i problemi descritti 25 .

1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

·L'iniziativa dell'UE per responsabilizzare i consumatori per la transizione verde

La direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina le pratiche e le omissioni ingannevoli mediante disposizioni generali che possono essere applicate alle asserzioni ambientali nelle operazioni fra imprese e consumatori quando queste hanno un impatto negativo sulle decisioni di natura commerciale dei consumatori. Essa invita le autorità di tutela dei consumatori degli Stati membri a valutare tali pratiche caso per caso, in seguito a una valutazione della decisione di natura commerciale (valutazione caso per caso) 26 . La direttiva inoltre riporta un elenco di pratiche commerciali 27 che sono considerate in ogni caso sleali, senza la necessità di una valutazione caso per caso. L'inosservanza delle prescrizioni della direttiva è perseguita da un'autorità competente che agisce di propria iniziativa oppure in seguito alla promozione di un'azione giudiziaria da parte del consumatore.

La proposta di modifica della direttiva sulle pratiche commerciali sleali1 affronta in parte le problematiche elencate nella sezione 1.1 (greenwashing e marchi di sostenibilità non trasparenti). Essa attua una serie di misure in materia di asserzioni ambientali derivanti dalle opzioni strategiche prescelte, tra cui:

1)l'elenco delle caratteristiche del prodotto in merito alle quali il professionista non dovrebbe ingannare il consumatore, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, è modificato per includere "impatto ambientale o sociale", "durabilità" e "riparabilità";

2)l'elenco delle azioni da considerare ingannevoli qualora inducano o siano idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE, è modificato per includere "formulare un'asserzione ambientale relativa alle prestazioni ambientali future senza includere impegni e obiettivi chiari, oggettivi e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente";

3)l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE, è esteso alle quattro pratiche associate al greenwashing:

·esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche; 

·formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;

·formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto;

·presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

La proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde considera dunque un'ampia varietà di pratiche, prodotti e metodi di vendita con un approccio più generalizzato. Essa offre importanti garanzie intese a proteggere i consumatori dalle asserzioni ambientali ingannevoli e dai marchi inattendibili.

·Altri atti dell'UE che incoraggiano il consumo sostenibile fornendo informazioni ambientali

A un livello superiore rispetto al quadro in materia di tutela dei consumatori, vige un quadro giuridico dell'UE che ha ad oggetto la fornitura di informazioni ambientali e fissa prescrizioni metodologiche sulla misurazione e sul calcolo degli impatti ambientali (come le metodologie di certificazione dell'UE per gli assorbimenti di carbonio elaborate nell'ambito del regolamento sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio 28 , quando sarà adottato), oppure su informazioni e marchi relativi agli impatti, agli aspetti o alle prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista. Ad esempio, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile 29 istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche vincolanti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, al fine di migliorarne la prestazione energetica, incoraggiare la progettazione circolare e promuovere nuovi modelli imprenditoriali. Inoltre a marzo 2022 la Commissione ha adottato una proposta di nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 30 inteso a migliorare significativamente la circolarità, la prestazione energetica, gli impatti ambientali e altri aspetti della sostenibilità ambientale relativi a specifici gruppi di prodotti prioritari. Il regolamento consentirà la definizione di specifiche di prestazione e di obblighi di informazione che riguarderanno quasi tutte le categorie di beni fisici immessi sul mercato dell'UE. Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare e della politica in materia di prodotti, la Commissione ha presentato alcune altre proposte che contemplano obblighi di informazione, ad esempio le proposte di regolamento sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione 31 e sulle batterie e i rifiuti di batterie 32 .

Esistono inoltre atti giuridici aventi ad oggetto i marchi elaborati a livello dell'UE, su base sia obbligatoria sia volontaria, come il marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel UE). Istituito nel 1992, l'Ecolabel UE è il marchio ufficiale, a partecipazione volontaria, che certifica le prestazioni ambientali eccellenti dei prodotti nell'UE. Il regolamento sul marchio Ecolabel UE 33 stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione di tale sistema a partecipazione volontaria. Altre normative dell'UE correlate in materia di marchi includono il sistema di ecogestione e audit (EMAS) 34 , i regolamenti relativi all'etichettatura dei prodotti biologici 35 , all'etichettatura energetica 36 e alla marcatura CE 37 .

·Integrare la normativa dell'UE in materia di asserzioni ambientali

Al fine di continuare a far fronte alle problematiche individuate del greenwashing e dei marchi ambientali inattendibili, il quadro attuale potrebbe trarre beneficio da prescrizioni più specifiche in materia di asserzioni non regolamentate, siano esse relative a gruppi di prodotti, a settori o a specifici a impatti ambientali o aspetti ambientali. La presente proposta sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali è intesa come lex specialis ad integrazione della normativa dell'UE attualmente vigente in materia di tutela dei consumatori. La proposta consentirà la piena attuazione delle opzioni strategiche prescelte individuate nella valutazione d'impatto, come indicato nella sezione 3.2.

Gli obiettivi principali della proposta sulle asserzioni ambientali sono dunque i seguenti:

aumentare il livello di tutela dell'ambiente e contribuire ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'UE;

proteggere i consumatori e le imprese dal greenwashing e consentire ai consumatori di contribuire all'accelerazione della transizione verde prendendo decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili;

migliorare la certezza del diritto per quanto riguarda le asserzioni ambientali e le condizioni di parità nel mercato interno, stimolare la competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività e offrire soluzioni meno onerose per gli operatori che operano a livello transfrontaliero.

In ragione della qualità di lex specialis della presente proposta, il suo ambito di applicazione è in linea con la lex generalis corrispondente. La direttiva riveduta sulle pratiche commerciali sleali ha ad oggetto tutte le pratiche commerciali di natura volontaria tra imprese e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto. L'ambito di applicazione della presente proposta comprende l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali a carattere volontario.

Analogamente, la proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde ha ad oggetto i marchi di sostenibilità relativi agli aspetti ambientali, sociali oppure a entrambi. Tuttavia la presente proposta si limita a considerare i soli marchi ambientali, ovvero i marchi relativi prevalentemente agli aspetti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Come indicato, la proposta sulle asserzioni ambientali è intesa a fungere da rete di sicurezza per tutti i settori in cui le asserzioni o i marchi ambientali non sono regolamentati a livello dell'UE. Essa non intende modificare norme settoriali attuali o future. Viceversa, le prescrizioni in materia di valutazione e comunicazione stabilite in altre norme dell'Unione prevarranno su quelle stabilite nella proposta e dovrebbero dunque essere utilizzate ai fini dell'attestazione della veridicità e della comunicazione delle asserzioni ambientali in tali settori specifici.

1.3.Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta sulle asserzioni ambientali sostiene gli obiettivi del Green Deal europeo e favorisce la risoluzione della triplice crisi dovuta ai cambiamenti climatici, all'inquinamento e alla perdita di biodiversità. Essa contribuisce alla lotta al greenwashing, individuata come priorità nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare5 e nella nuova agenda dei consumatori6 della Commissione. La proposta rafforzerà inoltre le strategie generali, quali il piano d'azione "inquinamento zero" 38 o la strategia sulla biodiversità per il 2030 39 , e integrerà le strategie che mirano settori specifici, come la strategia "Dal produttore al consumatore" 40 , o problematiche specifiche, come gli inviti a migliorare l'efficienza idrica e il riutilizzo dell'acqua nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 41 .

Come descritto, la presente proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali e la proposta di modifica della direttiva sulle pratiche commerciali sleali istituiscono congiuntamente un quadro strategico coerente al fine di aiutare l'Unione nella realizzazione della transizione verde, indirizzando i modelli di consumo verso un percorso più sostenibile. Le due proposte mirano a contribuire a un mercato interno più verde, incoraggiando la riduzione dell'impronta ambientale dei prodotti consumati nell'Unione. Esse contribuiranno inoltre al raggiungimento dell'obiettivo della normativa europea sul clima di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra all'interno dell'Unione entro il 2050 al più tardi, occupandosi delle asserzioni relative alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla neutralità climatica.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

2.1Base giuridica

La presente proposta si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applica alle misure che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, basandosi su un livello di protezione dell'ambiente elevato.

Gli obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o da iniziative private in materia di asserzioni ambientali creano un onere inutile a carico delle imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, in quanto esse devono rispettare obblighi diversi in ciascun paese. Ciò influisce sulla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Allo stesso tempo i partecipanti al mercato hanno difficoltà nell'individuare le asserzioni ambientali attendibili e nel prendere decisioni di acquisto ottimali nel mercato interno.

La proposta mira pertanto a garantire il funzionamento del mercato interno per gli attori economici che vi operano e per i consumatori che si affidano alle asserzioni ambientali. Le misure proposte nella presente direttiva aumenteranno il livello di protezione dell'ambiente, determinando al contempo un'ulteriore armonizzazione della normativa in materia di asserzioni ambientali, evitando la frammentazione del mercato dovuta alla presenza di approcci nazionali divergenti che sono stati introdotti o che sarebbero introdotti in assenza di norme a livello dell'UE.

Data la primaria importanza del raggiungimento dell'obiettivo ambientale in termini di mercato interno, la base giuridica adeguata resta l'articolo 114.

2.2Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La predisposizione di una serie comune di norme nel mercato interno dell'UE è fondamentale al fine di garantire condizioni di parità per gli operatori economici. Agendo singolarmente, gli Stati membri otterrebbero un livello di protezione dell'ambiente non ottimale, con il rischio che siano adoperati altri sistemi concorrenti basati su metodi e approcci diversi.

La proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde non indica nello specifico le azioni che le imprese dovrebbero porre in essere per attestare in modo adeguato la veridicità delle asserzioni ambientali. Tale assenza di specificità può, a sua volta, portare all'adozione di approcci notevolmente divergenti all'interno dell'UE per attestare le asserzioni. Il diffondersi di più approcci causerebbe la frammentazione del mercato interno, distorcendo le condizioni della concorrenza e rendendo necessaria la modifica delle asserzioni ogniqualvolta si attraversano le frontiere interne. Questo scenario, a sua volta, porterebbe a una situazione di incertezza del diritto, aumenterebbe i costi di conformità e la concorrenza sleale nel mercato unico, e minerebbe il funzionamento efficace del mercato.

L'UE si trova in una posizione che le permette di promuovere l'ulteriore armonizzazione delle prescrizioni metodologiche ai fini della valutazione degli impatti ambientali dei prodotti, dei servizi e delle organizzazioni nel mercato unico, basandosi sull'esperienza degli Stati membri e delle iniziative private del settore. L'UE può apportare un importante valore aggiunto e un ulteriore coordinamento comporterebbe costi inferiori per i governi e il settore privato.

Dalle risposte fornite dai portatori di interessi è emerso un sostegno particolarmente forte a favore di un intervento dell'UE che spossa stabilire un approccio comune alla fornitura di informazioni sulla sostenibilità ai consumatori e limitare la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli. Se gli Stati membri agissero individualmente e in assenza di un quadro di riferimento, sarebbe elevato il rischio di ritrovarsi con molti sistemi diversi in concorrenza tra loro, che porterebbero a un mercato interno frammentato soprattutto per i servizi transfrontalieri (ad esempio i servizi digitali).

L'azione dell'UE è giustificata e necessaria, dal momento che un mercato interno dell'UE armonizzato e ben funzionante per quanto riguarda le asserzioni ambientali aumenterebbe il livello di protezione dell'ambiente e creerebbe delle condizioni di parità per le imprese che operano nell'UE. La proposta allevia inoltre le difficoltà incontrate dalle autorità nazionali nell'applicare le disposizioni vigenti basate sui principi di cui alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali in settori estremamente complessi quale quello delle asserzioni ambientali ingannevoli. Un ulteriore coordinamento dell'UE consente sia ai governi sia agli attori privati coinvolti di risparmiare sui costi e rafforza la capacità di far leva sui processi globali correlati, comprese le catene del valore globali.

2.3Proporzionalità

Le misure previste nella proposta si limitano a quanto è necessario per consentire ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli e promuovere il consumo sostenibile sulla base di informazioni attendibili e verificate.

La proporzionalità dei criteri generali per le asserzioni ambientali utilizzate nelle attività di marketing rivolte ai consumatori è garantita dall'introduzione di obblighi uniformi che le imprese sono tenute a rispettare al momento della formulazione delle asserzioni. La presente proposta non impone alcun metodo di valutazione specifico degli elementi attestanti la veridicità delle asserzioni ambientali e fa affidamento sulle prescrizioni generali intese a fornire ai consumatori informazioni attendibili. La proposta inoltre fornirà agli organismi nazionali competenti dei criteri uniformi. In tal modo li aiuterà nella valutazione dell'equità delle asserzioni ambientali, offrendo un livello elevato di certezza del diritto e agevolando le attività di applicazione delle norme. Quanto descritto è anche il risultato di un'attenta considerazione dei contributi dei portatori di interessi, in particolare delle imprese, comprese le PMI.

La proporzionalità delle prescrizioni in materia di marchi ambientali riguarda l'equità dell'esposizione di questi ultimi nelle attività di marketing rivolte ai consumatori. Solo un numero limitato di prescrizioni uniformi garantisce la trasparenza e la credibilità di tali marchi nei confronti degli utenti. Tali prescrizioni garantiscono che gli enti che gestiscono i marchi ambientali e le imprese che ne fanno richiesta non debbano sostenere costi sproporzionati. Allo stesso tempo esse garantiranno alle imprese un livello elevato di certezza del diritto. Fornendo agli organismi nazionali competenti criteri uniformi per valutare l'equità dell'uso di qualsivoglia marchio ambientale, la misura faciliterà anche le attività di applicazione delle norme e perseguirà un livello elevato di tutela dei consumatori.

2.4Scelta dell'atto giuridico

La proposta è uno strumento giuridico indipendente che non apporterebbe modifiche alla normativa vigente. Essa istituisce un quadro per l'attestazione delle asserzioni ambientali a carattere volontario. Data la finalità di garantire la tutela dei consumatori in un settore regolamentato da direttive, tale forma giuridica risulta più adeguata per il quadro giuridico vigente a livello nazionale e dell'Unione e per i meccanismi di applicazione istituiti dagli Stati membri. Si ritiene dunque che la direttiva sia lo strumento più adeguato.

3. Risultati delle consultazioni dei portatori di interessi e delle valutazioni d'impatto, conformità ai principi del legiferare meglio e ai diritti fondamentali

3.1. Consultazioni dei portatori di interessi

Nella fase preparatoria della presente proposta, la Commissione ha consultato i portatori di interessi attraverso: 

diverse consultazioni pubbliche nell'ambito della proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde15, 42 ;

una consultazione pubblica sul quadro strategico in materia di prodotti per l'economia circolare, con una sezione dedicata alle possibili opzioni strategiche future basate sui metodi dell'impronta ambientale (dal 29 novembre 2018 al 24 gennaio 2019) 43 . Dei 291 rispondenti, alcuni hanno affermato che le imprese dovrebbero essere in grado di scegliere liberamente le modalità con cui produrre informazioni di tipo ambientale, a condizione che soddisfino i criteri minimi per evitare il greenwashing. I rispondenti inoltre hanno sottolineato la necessità di flessibilità per quanto riguarda il mezzo di comunicazione: non dovrebbe essere obbligatorio l'utilizzo di un marchio o di un codice QR per fornire le informazioni, in quanto la tipologia delle informazioni e il livello di dettaglio possono dipendere dal pubblico destinatario. I rispondenti hanno anche evidenziato la necessità di offrire alle PMI uno strumento o il sostegno della Commissione europea per l'attuazione;

consultazioni mirate online che hanno coinvolto i principali portatori di interessi in relazione ai metodi dell'impronta ambientale (dal 12 novembre 2018 al 18 dicembre 2018), con la partecipazione di 124 rispondenti 44 ;

una consultazione pubblica aperta relativa all'iniziativa sulle autodichiarazioni (asserzioni) ambientali, tra il 27 agosto e il 3 dicembre 2020, che ha raccolto 362 contributi16: 

·alcune associazioni di categoria hanno suggerito il ricorso a organizzazioni di certificazione/verifica indipendenti che operano conformemente alla norma ISO14025;

·le grandi imprese hanno sottolineato che il quadro dell'UE dovrebbe consentire flessibilità per quanto riguarda il mezzo di comunicazione adoperato per le asserzioni;

·le ONG del settore ambientale hanno affermato che i punteggi ambientali unici non dovrebbero assolutamente costituire un modo per nascondere i compromessi e dovrebbero essere evitati;

·anche le ONG dei consumatori hanno affermato che le asserzioni ambientali potrebbero essere attestate mediante strumenti esistenti quali i marchi di qualità ecologica di tipo 1, Eco Lighthouse, l'EMAS e la norma ISO14001;

·alcuni rappresentanti delle autorità pubbliche hanno ritenuto che dovrebbe essere possibile attestare la veridicità delle asserzioni tramite marchi di qualità ecologica "ufficiali" come il Nordic Swan e l'Ecolabel UE. Le amministrazioni pubbliche hanno espresso una lieve preferenza per la certificazione e la verifica indipendenti;

·per i cittadini l'opzione prescelta è la certificazione/verifica indipendente da parte di organizzazioni accreditate.

A novembre 2020 si è tenuto un workshop con i portatori di interessi, comprensivo di diverse sessioni, che ha trattato i seguenti punti: il riscontro generale, il riscontro sulle opzioni di comunicazione, le sfide concrete per le imprese nell'attestare la veridicità delle asserzioni ambientali, l'attendibilità delle informazioni e le implicazioni per i marchi di qualità ecologica; la partecipazione media è stata di 200 portatori di interessi per sessione 45 . I workshop hanno confermato la necessità di affrontare la problematica del greenwashing, nonché di un approccio armonizzato a livello dell'UE. Diversi portatori di interessi hanno menzionato la necessità di continuare a utilizzare il marchio Ecolabel UE e altri marchi di qualità ecologica di tipo I attendibili.

3.2Valutazione d'impatto

3.2.1Definizione del problema e opzione strategica prescelta

La presente proposta è basata sulla valutazione d'impatto pubblicata insieme alla proposta della Commissione sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde 46 . Il 5 febbraio 2021 il comitato per il controllo normativo della Commissione ha formulato dapprima un parere negativo corredato di ampie osservazioni. In seguito a una revisione consistente del progetto iniziale, il 17 settembre 2021 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo, corredandolo di ulteriori osservazioni 47 . L'allegato I della valutazione d'impatto spiega il modo in cui sono state integrate le osservazioni del comitato per il controllo normativo.

La valutazione d'impatto individua due problemi suddivisi in una serie di sottoproblemi. La presente proposta si concentra su uno dei due problemi e su due dei sottoproblemi.

Problema 2: i consumatori si trovano a far fronte a pratiche commerciali ingannevoli legate alla sostenibilità dei prodotti.

Sottoproblema 2.2: i consumatori si trovano confrontati ad asserzioni ambientali poco chiare o poco circostanziate (greenwashing) dalle imprese.

Sottoproblema 2.3: i consumatori si trovano confrontati a marchi di sostenibilità non sempre trasparenti o credibili 48 .

Sono state prese in considerazione diverse opzioni strategiche per ciascun singolo sottoproblema. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali e le relative modifiche sono intese come lex generalis. Pertanto è stato deciso che alcuni degli elementi delle opzioni strategiche prescelte selezionate nella valutazione d'impatto per affrontare i sottoproblemi 2.2 e 2.3 non sarebbero stati attuati mediante l'iniziativa sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde bensì tramite un'apposita lex specialis complementare: una proposta sulle asserzioni ambientali.

Sulla base di un'analisi multicriterio, integrata da un'analisi costi-benefici e da una valutazione qualitativa della proporzionalità delle varie opzioni considerate, è stata proposta una combinazione di due opzioni strategiche prescelte 49 per affrontare tali problemi:

1) Divieto delle asserzioni ambientali che non rispettano una serie di criteri minimi 50 (per affrontare il sottoproblema 2.2)

L'opzione prescelta garantirebbe la tutela dei consumatori dal greenwashing, dal momento che l'autore delle asserzioni sarebbe tenuto a soddisfare una norma specifica. Faciliterebbe altresì il controllo del rispetto delle norme da parte delle autorità di tutela dei consumatori.

2) Divieto dei marchi di sostenibilità che non rispettano i requisiti minimi di trasparenza e credibilità 51  (per affrontare il sottoproblema 2.3)

L'opzione prescelta garantirebbe che i consumatori siano protetti dall'essere fuorviati da tali marchi e strumenti.

Inoltre, nel corso della preparazione della presente iniziativa, sono state individuate le misure aggiuntive seguenti al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle norme dell'UE in materia di asserzioni ambientali:

istituzione di un meccanismo di verifica per facilitare l'attuazione e l'applicazione delle norme che garantiscono il rispetto dei criteri minimi di attestazione delle asserzioni, la creazione di condizioni di parità nel mercato dell'UE, nonché una maggiore certezza del diritto e minori oneri per le imprese che operano nel mercato unico;

uso di punteggi aggregati sugli impatti ambientali limitato alle asserzioni ambientali, compresi i marchi, stabilite solo a livello dell'UE, al fine di garantire l'attuazione degli insegnamenti tratti dal lavoro su un metodo comune standardizzato a livello dell'UE (cfr. riquadro sottostante);

possibilità di escludere le microimprese dagli obblighi di attestazione e dalle norme collegate in materia di comunicazione, al fine di evitare impatti sproporzionati sui professionisti più piccoli;

limitazione efficace della proliferazione dei marchi ambientali e concentrazione degli sforzi sulla diffusione dei sistemi pubblici esistenti e sull'elaborazione di obblighi in materia di assegnazione di marchi a livello dell'UE per il mercato unico,

la creazione di nuovi sistemi privati dovrebbe essere approvata dagli Stati membri solo qualora questi apportino un valore aggiunto, e

la creazione di nuovi sistemi pubblici a livello nazionale o regionale dovrebbe essere vietata. I nuovi sistemi pubblici dovrebbero essere sviluppati solo a livello dell'UE.

Insegnamenti tratti dal lavoro su una metodologia standard per attestare la veridicità delle asserzioni sugli impatti ambientali

Nelle prime fasi preparatorie dell'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali, la Commissione europea ha avviato lavori e consultazioni sulla possibilità di utilizzare una metodologia standard per attestare la veridicità delle asserzioni ambientali. Il lavoro si è concentrato sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni dell'UE finalizzato a tale attestazione. A seconda della categoria di prodotto, questi metodi 52 consentono di misurare le prestazioni ambientali di un prodotto o di un'organizzazione lungo tutta la catena del valore, dall'estrazione delle materie prime alla fine del ciclo di vita. I metodi dell'impronta ambientale mirano a fornire metodologie solide e di rilievo, sviluppate in modo pienamente trasparente con i portatori di interessi e basate su dati scientifici.

Nei lavori preparatori, la Commissione ha preso in considerazione, tra le varie opzioni, quella di istituire un quadro giuridico dell'UE che imponesse alle imprese che formulano asserzioni sugli impatti oggetto dei metodi dell'impronta ambientale 53 di attestarle con quegli stessi metodi. Tuttavia i metodi dell'impronta ambientale, sebbene siano utili alle imprese per individuare i settori in cui dovrebbero migliorare il proprio impatto e le proprie prestazioni ambientali e possano attestare adeguatamente la veridicità di alcune asserzioni relative a diverse categorie di prodotti, non sono però ancora idonei a comprendere tutte le categorie di impatto pertinenti per tutti i tipi di prodotti (ad esempio, per quanto riguarda la pesca in mare: la sostenibilità dello stock ittico interessato; per quanto riguarda i prodotti alimentari e agricoli: la protezione della biodiversità e della natura a livello di azienda agricola, nonché le diverse pratiche agricole; per quanto riguarda i prodotti tessili: il rilascio di microplastiche) e possono quindi fornire un quadro incompleto delle credenziali ambientali di un prodotto nel contesto delle autodichiarazioni ambientali. Inoltre molte asserzioni ambientali sono formulate anche in merito ad aspetti ambientali (come durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale) per i quali i metodi dell'impronta ambientale non sono adatti a fungere da unico metodo di attestazione. Approcciare il settore delle asserzioni ambientali, molto ampio e in rapida evoluzione, con un unico metodo ha i suoi limiti. Prescrivere un unico metodo come l'impronta ambientale come metodologia standard per attestare tutte le asserzioni ambientali non sarebbe adeguato e comporterebbe il rischio che le imprese non siano in grado di comunicare gli aspetti o le prestazioni ambientali pertinenti in relazione ai loro prodotti o attività.

Per tali motivi e sulla base di quanto emerso dalla consultazione, da una valutazione interna delle implicazioni in termini di oneri per le imprese e da ulteriori scambi con i portatori di interessi, l'opzione di utilizzare una metodologia standard per attestare le asserzioni ambientali non è stata considerata. Si è invece ritenuto opportuno adottare un approccio più flessibile basato sull'opzione strategica prescelta nella valutazione d'impatto elaborata per l'iniziativa sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.

3.2.2.Impatti dell'opzione strategica prescelta

L'opzione strategica prescelta in seguito all'analisi costi-benefici della valutazione d'impatto si è tradotta in diverse disposizioni presenti sia nella proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde sia nella proposta sulle asserzioni ambientali. Gli impatti elencati di seguito riguardano l'opzione strategica prescelta nel complesso e comprendono dunque le disposizioni contenute in entrambe le proposte.

La proposta include le misure pertinenti ai fini dell'approccio "one in, one out" della Commissione, mirato a ridurre l'onere amministrativo, che sono state precedentemente segnalate e considerate nell'ambito della valutazione d'impatto che accompagna la proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.

·Impatti dell'ambito di applicazione previsti

La proposta introduce i requisiti minimi in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali che, prima di essere usate nelle comunicazioni commerciali, sono soggette alla verifica di terzi. Se da un lato si prevede che tale misura eliminerà le asserzioni ingannevoli o false e contribuirà alla garanzia di una corretta applicazione delle norme, dall'altro comporterà un ulteriore costo per i professionisti desiderosi di formulare asserzioni ambientali. Si prevede un impatto proporzionalmente maggiore sulle imprese più piccole rispetto a quelle più grandi. Perciò e al fine di garantire che le imprese più piccole (ad esempio le piccole aziende familiari che praticano la vendita diretta ai consumatori) non risentano in modo sproporzionato di tali costi amministrativi aggiuntivi, la proposta esenta le microimprese (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di EUR 54 ) dagli obblighi di attestazione e comunicazione previsti nell'ambito della valutazione. Qualora tuttavia tali imprese più piccole desiderino comunque ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale riconosciuto nell'Unione, queste dovranno rispettare tutte le prescrizioni stabilite nella presente proposta.

Tutti i professionisti, comprese le imprese più piccole, continuano tuttavia a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Questo significa che le norme generali in materia di asserzioni ambientali in essa contenute continueranno ad applicarsi e che i consumatori colpiti dalle pratiche commerciali sleali saranno comunque in grado di presentare ricorso alle autorità competenti e richiedere un risarcimento presso gli organi giurisdizionali nazionali o dell'UE.

Inoltre la proposta richiede agli Stati membri di adottare misure adeguate al fine di aiutare le piccole e medie imprese nell'applicazione degli obblighi della proposta. Si prevede che l'accesso facilitato a misure quali il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica e organizzativa incoraggerà queste imprese a partecipare alla transizione verde.

·Impatti previsti degli obblighi di attestazione della veridicità delle asserzioni 

Vietando le asserzioni non conformi ai criteri minimi, la presente misura contribuirà all'aumento dell'attendibilità delle informazioni fornite ai consumatori e avrà quindi un impatto positivo sulle loro decisioni, facilitando la scelta dei prodotti che offrono migliori prestazioni ambientali e dunque un maggiore benessere dei consumatori. Con l'acquisto da parte di alcuni consumatori di prodotti realmente migliori per l'ambiente, si stima che l'impatto su quest'ultimo sarà estremamente positivo.

In termini di impatto sulle imprese, le asserzioni che non soddisfano tali criteri minimi dovranno essere eliminate. L'eliminazione delle asserzioni implicherà un adeguamento delle confezioni dei prodotti, dei volantini, ecc. Si tratta tuttavia di un costo di adeguamento una tantum 55 .

Inoltre le imprese dovranno sostenere i costi per l'attestazione della veridicità delle asserzioni. Tali costi dipenderanno in larga misura dal tipo di asserzione ambientale formulata dall'impresa su base volontaria e per quanti prodotti. Le asserzioni relative all'impatto ambientale di un prodotto durante l'intero ciclo di vita (ad esempio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita e nell'intera catena del valore) necessiteranno di un investimento notevolmente maggiore rispetto a quelle che si concentrano su un aspetto ambientale specifico (ad esempio il contenuto riciclato nella confezione). A seconda della natura e della complessità dell'asserzione, il costo dell'attestazione può subire variazioni significative. Ad esempio per un'asserzione semplice (ad esempio relativa ai materiali utilizzati nella produzione) si stima un costo di 500 EUR 56 . Qualora un'impresa decidesse, ad esempio, di formulare un'asserzione sull'impronta ambientale di uno dei suoi prodotti e scegliesse di condurre uno studio utilizzando il metodo dell'impronta ambientale del prodotto, incorrerebbe in una spesa di circa 8 000 EUR (che diminuirebbe a 4 000 EUR in presenza di regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto). Se l'asserzione in questione riguardasse, ad esempio, l'impronta della stessa organizzazione e fosse utilizzato per attestarla il metodo dell'impronta ambientale dell'organizzazione, la spesa potrebbe ammontare a 54 000 EUR (in assenza di regole settoriali) 57 .

L'eventuale inclusione delle asserzioni ambientali nelle proprie comunicazioni commerciali volontarie resta tuttavia una decisione delle imprese. Ciò significa che queste possono controllare le proprie spese definendo, se del caso, l'ambito dell'asserzione in considerazione della redditività dell'investimento prevista. In poche parole, i costi relativi all'attestazione delle asserzioni sono facoltativi per le imprese, in quanto sono parte della loro strategia di commercializzazione ed è pertanto difficile effettuare stime credibili del costo complessivo per il mercato dell'Unione.

Per quanto riguarda i costi di applicazione e di altro tipo, le autorità competenti dovranno valutare in che misura l'asserzione specifica è conforme ai criteri stabiliti nella presente opzione, ossia se l'impresa che la formula è in possesso di un certificato di conformità rilasciato da un verificatore accreditato. Tuttavia molte delle autorità di tutela dei consumatori ascoltate hanno affermato che l'opzione potrebbe comportare dei risparmi, in quanto necessiterebbe di un minor numero di risorse per attestare la valutazione del greenwashing.

·Impatti previsti degli obblighi di comunicazione delle asserzioni 

Si prevede che le norme in materia di comunicazione avranno come risultato asserzioni più chiare e trasparenti, aumentando così il benessere dei consumatori. In termini di costi per le imprese, una volta effettuata la valutazione per attestare l'asserzione, il costo aggiuntivo di conformità agli obblighi di comunicazione sarà trascurabile e sarà per lo più incorporato nel costo sostenuto per l'attestazione.

·Impatti previsti degli obblighi in materia di sistemi di etichettatura

L'introduzione di criteri minimi per tutti i marchi ambientali ne aumenterà la trasparenza e la credibilità (e ne rallenterà o addirittura ridurrà la proliferazione) e migliorerà la qualità delle decisioni dei consumatori. Questi ultimi avranno la garanzia che i prodotti recanti un marchio di sostenibilità soddisfano i requisiti minimi di trasparenza e credibilità, con la conseguenza che potranno comprendere meglio i marchi e riporvi maggiore fiducia. Tali obblighi aggiuntivi sulla gestione dei sistemi di etichettatura dovrebbero tendenzialmente ridurne il numero con l'eliminazione dei sistemi meno solidi. Occorre rilevare che le condizioni di adesione ai sistemi di etichettatura ambientale per le piccole e le medie imprese sono proporzionate alle loro dimensioni e al loro fatturato.

Si prevede che l'introduzione di criteri minimi per valutare l'equità dei marchi di sostenibilità, come previsto dall'opzione 2.3.B, determinerà un incremento del benessere dei consumatori. Per quanto riguarda l'impatto sulle imprese, si prevede che la presente misura contribuirà alla creazione di condizioni di parità tra i prodotti che esibiscono i marchi, in quanto tutti dovranno essere conformi agli stessi criteri minimi. Essa contribuirà inoltre alla creazione di condizioni di parità tra le organizzazioni che gestiscono i marchi.

La misura dovrebbe anche contribuire alla riduzione degli ostacoli al commercio transfrontaliero, evitando l'adozione di approcci nazionali non armonizzati da parte degli Stati membri interessati dalla proliferazione di marchi/loghi non trasparenti o non credibili. Ciò ridurrà l'incertezza del diritto e i costi per le imprese, che dovranno attenersi a norme simili in tutto il mercato interno.

Sono previsti alcuni costi amministrativi per gli enti che gestiscono i marchi/loghi 58 . Essi sosterranno anche costi di conformità significativi derivanti dall'attuazione delle modifiche necessarie nei loro processi interni, tra cui l'esecuzione di certificazioni di terzi per ciascun marchio richiesto (qualora ciò non costituisca una prassi già vigente). I costi sostenuti dagli enti che gestiscono i marchi, come quantificato nella valutazione d'impatto, saranno trasferiti ai fabbricanti e ai venditori che richiedono il marchio.

Per quanto riguarda i costi indiretti, si prevede un incremento delle spese di richiesta dei marchi. Dall'altro lato la maggiore armonizzazione può determinare una minore necessità di richiedere marchi diversi.

Si prevede che i costi di applicazione per la pubblica amministrazione, stimati nella valutazione d'impatto, non siano significativi. Ciò in quanto, in base ai criteri minimi proposti, tutte le informazioni pertinenti devono essere fornite online e i marchi devono essere sottoposti alla verifica di terzi.

Ulteriori misure in materia di etichettatura, elaborate in aggiunta alla valutazione d'impatto, forniranno un forte sostegno al raggiungimento dell'obiettivo di fermare la proliferazione dei sistemi etichettatura ambientale nell'UE e migliorare il funzionamento del mercato interno. Mettendo un freno alla nascita di nuovi sistemi pubblici, si impedirà alle autorità regionali e nazionali di sviluppare marchi e sistemi di etichettatura che dovranno essere rivisti o abbandonati subito dopo l'introduzione di un marchio equivalente a livello dell'UE. Il periodo che intercorre tra l'adozione della presente misura e la sua attuazione fornirà il tempo necessario per la pianificazione ed eviterà costi aggiuntivi per le autorità pubbliche. Lo sviluppo di marchi a livello dell'UE per gli stessi gruppi di prodotti garantirà inoltre un uso più efficiente delle risorse rispetto a quanto si otterrebbe sviluppandoli a livello nazionale.

Si ridurrà anche l'istituzione incontrollata di nuovi sistemi di etichettatura sviluppati da operatori privati. Le autorità degli Stati membri dovranno convalidare lo sviluppo di tali sistemi in base al loro valore aggiunto. Ciò dovrebbe contribuire a ridurne la proliferazione. È difficile stimare i costi amministrativi che le autorità pubbliche sosterrebbero per elaborare e attuare la procedura di convalida, in quanto non vi è certezza sul possibile numero di richieste. Si prevede che questa misura comporterà un costo amministrativo per le imprese, per la presentazione delle informazioni che accompagnano la richiesta alle autorità degli Stati membri di sviluppare un sistema di etichettatura privato. Tale costo amministrativo non è stato ancora indicato ed è rilevante ai fini dell'approccio "one in one out" mirato a ridurre gli oneri amministrativi. Tuttavia non sono previsti costi significativi, dal momento che il numero di richieste dovrebbe essere relativamente basso. Ciò in quanto la limitazione all'istituzione di tali sistemi, derivante dal periodo di tempo che intercorre tra la data di presentazione della presente proposta e la data di recepimento (prevista in circa 4 anni), sarà comunicata anticipatamente.

Far sì che siano solo i marchi sviluppati a livello dell'UE a esibire un punteggio basati su un indicatore aggregato degli impatti ambientali mira a ridurre la confusione e la disinformazione dei consumatori e la proliferazione generale dei marchi. Esiste il rischio che, in quanto tale, un indicatore aggregato possa essere utilizzato per attenuare gli impatti negativi di alcuni parametri del prodotto con impatti più positivi di altri parametri e trasmettere al consumatore informazioni ingannevoli sugli effettivi impatti principali del prodotto. Al fine di garantire l'armonizzazione nel mercato interno, è fondamentale porre un freno ai potenziali sistemi che prevedono punteggi aggregati su scala regionale o nazionale. Inoltre questi marchi solitamente si basano su metodologie diverse applicate allo stesso gruppo di prodotti, il che può far sì che uno stesso prodotto riceva valutazioni diverse a seconda del sistema.

·Impatti previsti della verifica ex ante

La verifica ex ante, effettuata da organismi accreditati indipendenti, faciliterà e sosterrà l'applicazione delle prescrizioni della proposta senza pesare eccessivamente sulle risorse delle autorità competenti. Il certificato di conformità consente alle autorità competenti locali di verificare facilmente l'attendibilità di un'asserzione presente sul mercato. I ricorsi contro le asserzioni dotate di un certificato di conformità valido potrebbero essere gestiti con più rapidità, comportando costi di applicazione inferiori rispetto alla situazione attuale.

Le imprese che formulano asserzioni ambientali beneficerebbero del processo di certificazione delle asserzioni, in quanto il certificato di conformità riconosciuto nell'UE garantirebbe la certezza del diritto e richiederebbe una sola certificazione nell'UE. Ne risulterebbe un processo di certificazione più economico e semplice per gli enti che operano nel mercato interno.

In merito ai costi amministrativi per le imprese, queste ultime dovrebbero inviare a un "verificatore" una richiesta ex ante di certificato di conformità prima di formulare un'asserzione ambientale. Dal momento che i costi amministrativi dipenderanno dall'ambito di ciascuna asserzione volontaria e dal numero di asserzioni previsto, è difficile effettuare una stima credibile del costo complessivo per il mercato dell'Unione. Per questo motivo tali costi non sono stati ancora comunicati, nonostante la loro rilevanza ai fini dell'approccio "one in one out" mirato a ridurre gli oneri amministrativi.

·Progressi previsti nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile pertinenti

Per quanto riguarda l'OSS 12, che garantisce modelli sostenibili di produzione e di consumo, si prevede che l'attuazione dell'opzione strategica prescelta nella presente proposta e nella proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde porti a un aumento degli acquisti di prodotti che non ingannano i consumatori riguardo al loro impatto ambientale. Le iniziative dovrebbero garantire una maggiore tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali, come il greenwashing o i marchi di sostenibilità su base volontaria non trasparenti, che sono incompatibili con la transizione verde. Per quanto riguarda l'OSS 13 sull'azione per il clima, le iniziative dovrebbero portare a un risparmio di 57 MtCO2e nell'arco di 15 anni 59 .

3.3. Efficienza normativa e semplificazione

La proposta consiste in una nuova iniziativa intesa a integrare le direttive generali sulla tutela dei consumatori e in particolare, in quanto lex specialis, la proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. La proposta mira a intervenire direttamente per ridurre gli oneri normativi, rafforzando il funzionamento del mercato interno dei prodotti e delle imprese verdi e fissando dei criteri minimi in materia di asserzioni ambientali. Essa ridurrà il rischio di frammentazione giuridica del mercato unico e aumenterà la certezza del diritto. Questo, a sua volta, dovrebbe tradursi in un risparmio per le imprese che intendono formulare tali asserzioni e per le autorità competenti responsabili dell'applicazione della normativa in materia di tutela dei consumatori. La proposta prevede inoltre una clausola di revisione sei anni dopo l'entrata in vigore. Tale clausola è finalizzata a valutare se la direttiva ha raggiunto i suoi obiettivi e l'eventuale necessità di un'ulteriore armonizzazione, per quanto riguarda l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali, per realizzare tali obiettivi in modo più efficiente. La proposta ha ad oggetto le asserzioni ambientali sia in ambiente fisico che digitale ed è dunque considerata pronta per l'era digitale.

3.4. Diritti fondamentali

La proposta è in linea con l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, che stabilisce che l'UE debba garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Tale prescrizione sarà osservata garantendo l'attendibilità, la comparabilità e la verificabilità delle asserzioni ambientali e mediante l'intervento sulle problematiche del greenwashing e dell'uso di asserzioni e marchi ambientali inattendibili e non trasparenti. La proposta rafforza inoltre il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità sancito dall'articolo 37 della Carta. Inoltre, attraverso la lotta al greenwashing, la proposta garantirà condizioni di parità per le imprese che commercializzano la propria condotta ecologica e dunque la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa prevede un'iscrizione in bilancio pari a un totale di circa 25 milioni di EUR fino al 2027, ossia nell'ambito dell'attuale QFP.

Come specificato nella scheda finanziaria legislativa, l'iniziativa prevede risorse umane e spese amministrative destinate all'attuazione della direttiva e alla preparazione degli atti delegati e di esecuzione.

Essa prevede inoltre stanziamenti che saranno interamente finanziati mediante riassegnazione dalla dotazione del programma LIFE. Come descritto nelle tabelle contenute nella sezione 3 della scheda finanziaria legislativa, tale importo copre l'acquisizione dell'impronta ambientale e di altre serie di dati necessarie per sostenere le imprese, in particolare le PMI, nel raggiungimento della conformità alla proposta sulle asserzioni ambientali. Infatti l'accesso pubblico a queste informazioni per le PMI, le imprese più grandi, le agenzie pubbliche e tutte le parti interessate aiuterà a ridurre i costi per lo sviluppo e il rafforzamento delle metodologie e potrebbe contribuire alla diminuzione dei costi per gli utenti delle metodologie sviluppate. L'accesso alle serie di dati sull'impronta ambientale sosterrà inoltre l'attuazione di altre politiche dell'UE in materia di sostenibilità ambientale e di aiuto ai consumatori nel prendere le giuste decisioni, come la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. Il regolamento introduce la possibilità di stabilire obblighi di informazione, che possono anche essere collegati alle prescrizioni in materia di etichettatura, e porterà a un miglioramento dei flussi di informazione grazie ai passaporti digitali dei prodotti. Le serie di dati sull'impronta ambientale sosterranno il calcolo e la definizione di obblighi di informazione e di prestazione negli atti delegati collegati al regolamento (ossia relativi all'impronta di carbonio e all'impronta ambientale), sulla base di una serie armonizzata di dati secondari di alta qualità. L'insieme di questi dati e delle politiche basate su dati concreti migliorerà l'informazione al consumatore, che potrà fidarsi delle informazioni ambientali fornite dalle imprese.

5.ALTRI ELEMENTI - Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione presenterà una relazione che valuterà il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei anni dalla sua adozione. Gli Stati membri dovranno monitorare regolarmente l'applicazione della presente direttiva sulla base di una panoramica delle asserzioni ambientali notificate alle autorità di contrasto. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione su base annuale. L'Agenzia europea dell'ambiente pubblicherà una relazione semestrale contenente la propria valutazione dell'evoluzione delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura in ciascuno Stato membro.

6.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

6.1. Ambito di applicazione della proposta

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione. La proposta stabilisce dei requisiti minimi in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali formulate su base volontaria e in materia di etichettatura ambientale nelle pratiche commerciali tra imprese e consumatori, lasciando impregiudicate le altre normative dell'Unione che stabiliscono le condizioni per le asserzioni ambientali relative a determinati prodotti o settori (come descritto nella sezione 1.2).

6.2. Obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali

L'articolo 3 della proposta pone l'accento sugli elementi che non sono stati integrati nella normativa in materia di tutela dei consumatori, in particolare l'attestazione delle asserzioni, e in alcuni casi fornisce ulteriori chiarimenti. Al fine di prevenire le asserzioni ambientali ingannevoli, la proposta prevede che l'attestazione delle asserzioni esplicite si svolga sulla base di una valutazione conforme ai criteri minimi prescelti e in particolare che tale valutazione:

si basi su dati scientifici riconosciuti e sulle conoscenze tecniche più avanzate;

dimostri la rilevanza degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni da un punto di vista del ciclo di vita;

tenga conto di tutti gli aspetti e gli impatti rilevanti per la valutazione delle prestazioni;

specifichi se l'asserzione è relativa all'intero prodotto o solo a parti di esso, all'intero ciclo di vita o solo ad alcune fasi, a tutte le attività del professionista o solo a una parte di esse;

dimostri che l'asserzione non è equivalente a quanto già previsto dalla legge;

fornisca informazioni sul fatto che le prestazioni ambientali del prodotto sono significativamente migliori rispetto alla pratica comune;

individui se il raggiungimento di un risultato positivo porti a peggioramenti significativi di un altro impatto;

implichi la segnalazione trasparente delle compensazioni del gas a effetto serra;

includa informazioni primarie e secondarie precise.

Le microimprese (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di EUR 60 ) sono esentate dagli obblighi previsti dall'articolo, salvo che desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale.

Inoltre l'articolo 4 stabilisce ulteriori obblighi in materia di asserzioni comparative, ossia le asserzioni che affermano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista abbiano impatti ambientali maggiori o minori, o prestazioni ambientali migliori o peggiori, rispetto ad altri prodotti o professionisti. Tali obblighi sono:

·l'uso di informazioni equivalenti per la valutazione degli impatti, degli aspetti o delle prestazioni ambientali dei prodotti a raffronto;

·l'uso di dati generati o ottenuti in modo equivalente per i prodotti o i professionisti a raffronto;

·la considerazione delle stesse fasi lungo la catena del valore per i prodotti e i professionisti a raffronto, garantendo al contempo che siano considerate le fasi più importanti;

·la considerazione degli stessi impatti, aspetti o prestazioni ambientali per i prodotti e i professionisti a raffronto, garantendo al contempo che siano considerati gli impatti, gli aspetti o le prestazioni più significativi;

·le ipotesi utilizzate ai fini del raffronto sono coerenti per i prodotti e i professionisti raffrontati;

·per le asserzioni comparative sul miglioramento degli impatti (raffronto con una versione precedente del prodotto), l'inclusione di una spiegazione dell'impatto del miglioramento su altri aspetti e impatti, e l'indicazione dell'anno con cui avviene il raffronto.

Diversi tipi di asserzioni necessiteranno di diversi gradi di attestazione. La proposta non prescrive un metodo unico né impone una valutazione dell'intero ciclo di vita per ciascun tipo di asserzione. È necessario che la valutazione usata per attestare le asserzioni ambientali esplicite consideri il ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista nel loro complesso, al fine di individuare gli impatti significativi che costituiscono l'oggetto delle asserzioni e consentire al professionista di non trascurare eventuali aspetti importanti. Ciò è necessario anche al fine di verificare se i benefici asseriti si traducono in un trasferimento degli impatti in altre fasi del ciclo di vita o in un aumento significativo di altri impatti ambientali.

Affinché sia considerata solida, la valutazione dovrebbe includere i dati primari e specifici dell'impresa relativi ad aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione. Le autorità di tutela dei consumatori di alcuni paesi stanno iniziando a mettere in dubbio le asserzioni ambientali relative a prodotti non attestate tramite l'uso di dati primari. Il giusto equilibrio dovrebbe risiedere tra la garanzia di informazioni pertinenti e solide intese ad attestare le asserzioni e gli sforzi necessari per raccogliere le informazioni primarie in considerazione della loro accessibilità. L'obbligo di includere le informazioni primarie dovrebbe considerare il grado di influenza detenuto dal professionista che formula l'asserzione sul relativo processo, nonché l'eventuale disponibilità di tali informazioni. L'obbligo dovrebbe anche considerare se i processi sono gestiti dal professionista che formula l'asserzione e, qualora non lo siano, se il professionista ha accesso alle informazioni primarie ad essi relative. Inoltre se il processo non è gestito dal professionista che formula l'asserzione e se non sono disponibili informazioni primarie, dovrebbe essere consentito l'uso di informazioni secondarie, anche per quanto riguarda i processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. In ogni caso sia le informazioni primarie che quelle secondarie, ossia i dati medi, dovrebbero essere caratterizzate da un livello elevato di qualità e precisione.

Si ritiene opportuno affrontare in modo più trasparente le asserzioni sul clima basate sulle compensazioni. Pertanto la proposta richiede, per le tali asserzioni, di segnalare eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra operate dai professionisti separatamente dalle emissioni di gas a effetto serra, come informazione di tipo ambientale aggiuntiva. Si tratta dello stesso approccio adottato dai metodi dell'impronta ambientale del prodotto/dell'organizzazione. Inoltre queste informazioni dovrebbero specificare se le compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti di emissioni, nonché garantire che abbiano un livello elevato di integrità e siano considerate correttamente al fine di rispecchiare in modo coerente e trasparente l'impatto sul clima dichiarato.

Le microimprese sono esentate dagli obblighi previsti dall'articolo, salvo che desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale.

È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare gli obblighi di attestazione previsti per alcuni tipi di asserzioni. In linea di principio, tali atti delegati dovrebbero seguire i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato, per consentire l'attribuzione di priorità alle asserzioni che tendono a ingannare i consumatori. Tuttavia per alcuni tipi di asserzioni potrebbe essere necessario che la Commissione agisca in via preventiva.

6.3. Obblighi di comunicazione delle asserzioni ambientali

Le disposizioni di cui all'articolo 5 intervengono in merito alla problematica della mancanza di informazioni attendibili sulle caratteristiche ambientali dei prodotti 61 nelle asserzioni ambientali formulate dai professionisti. Tali prescrizioni sostengono inoltre l'obiettivo di garantire che le asserzioni ambientali si riferiscano a prodotti o professionisti che offrono benefici ambientali rispetto alla pratica comune.

In particolare la proposta stabilisce che, quando comunicate, tutte le asserzioni:

·debbano riguardare solo gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali valutati conformemente agli obblighi in materia di attestazione stabiliti nella presente proposta e indicati come rilevanti per il relativo prodotto o professionista;

·ove pertinente per l'asserzione, debbano includere le informazioni sull'uso appropriato che i consumatori possono fare del prodotto al fine di ridurre gli impatti ambientali;

·debbano essere corredate delle informazioni che le attestano (comprese le informazioni sul prodotto o sulle attività del professionista; gli aspetti, gli impatti o le prestazioni menzionati nell'asserzione; se pertinenti, altre norme internazionali riconosciute; studi e calcoli di riferimento; modalità di realizzazione dei miglioramenti oggetto dell'asserzione; il certificato di conformità e le coordinate del verificatore).

Le microimprese sono esentate dagli obblighi previsti dall'articolo per quanto riguarda la fornitura di informazioni che attestano l'asserzione, salvo che desiderino ricevere un certificato di conformità per quest'ultima.

È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare gli obblighi di comunicazione per alcuni tipi di asserzioni, se necessario ai fini dell'integrazione delle norme supplementari sull'attestazione adottate ai sensi dell'articolo 3. Inoltre l'articolo 6 afferma che le asserzioni comparative relative al miglioramento di un impatto ambientale di un prodotto rispetto a un altro prodotto dello stesso professionista, o che il professionista non vende più ai consumatori, devono basarsi su un comprovato miglioramento significativo raggiunto negli ultimi cinque anni.

6.4. Disposizioni relative ai marchi ambientali e ai sistemi di etichettatura ambientale

Queste prescrizioni sono da considerarsi complementari agli obblighi relativi all'esibizione di un marchio di sostenibilità stabiliti nella proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e negli orientamenti della Commissione sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali 62 .

Oltre agli obblighi in materia di attestazione e di comunicazione applicabili a tutti i tipi di asserzioni, la presente proposta si basa sulle prescrizioni stabilite dalla proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori 63 , che vieta i marchi basati sull'autocertificazione 64 , e fornisce ulteriori garanzie per migliorare la qualità dei sistemi di assegnazione dei marchi di qualità ecologica stabilendo i seguenti obblighi di trasparenza e credibilità (come da opzione strategica della valutazione d'impatto).

L'articolo 7 garantisce che i marchi rispettino le prescrizioni già stabilite negli articoli precedenti e che questi siano sottoposti a verifica conformemente all'articolo 11.

La proliferazione dei marchi ambientali e le conseguenze che ne derivano (confusione dei consumatori, frammentazione del mercato e aumento dell'onere di conformità alle prescrizioni nei diversi Stati membri) richiedono misure ambiziose che vadano a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese. Pertanto nel corso del processo decisionale si è ritenuto opportuno includere nella proposta sulle asserzioni ambientali ulteriori disposizioni intese a contrastare la proliferazione dei marchi, in aggiunta a quelle esaminate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta e la proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde; si tratta in particolare del divieto di marchi che presentano un punteggio basato su un indicatore aggregato rappresentativo degli impatti ambientali cumulativi, salvo se istituiti a livello dell'UE.

L'articolo 8 fornisce ulteriori precisazioni sulle prescrizioni in materia di sistemi di etichettatura ambientale. Tali prescrizioni sono relativamente simili ai criteri di governance di una serie di sistemi di etichettatura di sostenibilità pubblici e privati ben noti e affidabili, e comprendono quanto segue:

·i requisiti di trasparenza e accessibilità delle informazioni sulla proprietà, sull'organo decisionale e sugli obiettivi;

·i criteri alla base dell'assegnazione dei marchi sono sviluppati da esperti e rivisti dai portatori di interessi;

·l'esistenza di un meccanismo di reclamo e risoluzione;

·procedure di gestione della non conformità e possibilità di ritiro o sospensione del marchio in caso di persistente e flagrante non conformità.

Per le stesse ragioni sopra elencate, relative alla proliferazione dei marchi ambientali e alla conseguente confusione dei consumatori, l'articolo 8 introduce inoltre disposizioni aggiuntive per contrastare la proliferazione dei sistemi di etichettatura, in particolare:

·il divieto di istituire nuovi sistemi pubblici nazionali o regionali;

·una procedura di convalida per i nuovi sistemi istituiti da operatori privati dell'UE e di paesi terzi, che dovrebbero essere valutati dalle autorità nazionali e convalidati solo se dimostrano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale e considerazione degli impatti ambientali, nonché in termini di gruppo di prodotti o settore e capacità di sostenere la transizione verde delle PMI rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali.

I nuovi sistemi pubblici di paesi terzi che intendono operare nel mercato dell'Unione devono rispettare le prescrizioni della presente proposta e sono soggetti a notifica e approvazione preventiva da parte della Commissione, per garantire che forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, considerazione degli impatti ambientali, gruppi di prodotti o settori.

L'articolo 9 stabilisce le prescrizioni in materia di revisione delle asserzioni ambientali da parte dei professionisti.

6.5. Verifica ex ante delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura

L'articolo 10 spiega come l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni e dei marchi ambientali dovranno essere sottoposte a verifica da parte di terzi e certificate come conformi alle prescrizioni della direttiva prima che l'asserzione venga utilizzata in una comunicazione commerciale. Un organismo ufficialmente accreditato (il "verificatore") effettuerà tale verifica ex ante delle asserzioni formulate dall'impresa che intende utilizzarle. Questa misura garantirà che ciascuna asserzione a cui il consumatore sarà esposto sarà stata verificata come attendibile ed accurata. La proposta definisce inoltre i requisiti dettagliati che i "verificatori" sono tenuti a soddisfare per essere accreditati dagli Stati membri.

Una volta effettuata la verifica dell'asserzione presentata, il "verificatore" deciderà se rilasciare o meno un certificato di conformità. Questo certificato sarà riconosciuto in tutta l'UE, condiviso tra gli Stati membri attraverso il sistema di informazione del mercato interno 65 , e consentirà alle imprese di utilizzare l'asserzione in una comunicazione commerciale rivolta ai consumatori in tutto il mercato interno. Il certificato di conformità delle asserzioni fornirà alle imprese la certezza che la loro asserzione certificata non sarà contestata dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Tale procedura si applicherà anche alla verifica dei sistemi di etichettatura in termini di conformità alle disposizioni di governance. Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che specifichi il formato del certificato di conformità delle asserzioni.

L'articolo 11 stabilisce che il "verificatore" deve essere un organismo indipendente ufficialmente accreditato 66 , libero da conflitti di interesse che ostacolerebbero l'indipendenza del suo giudizio e caratterizzato dal massimo dell'integrità professionale. Il verificatore deve disporre delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per effettuare le verifiche, nonché di un numero sufficiente di personale adeguato che osservi il segreto professionale.

6.6. Piccole e medie imprese

Considerato il contesto dei programmi di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese, l'articolo 12 garantisce che tali iniziative siano prese in considerazione e che siano adottate le misure adeguate al fine di aiutare le imprese, tra cui il sostegno finanziario, l'accesso ai finanziamenti, la formazione specializzata di dirigenti e personale, nonché l'assistenza tecnica e organizzativa.

6.7.Applicazione delle disposizioni

L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione delle disposizioni contenute nella proposta. Poiché i meccanismi di tutela dei consumatori variano da uno Stato membro all'altro, è più opportuno lasciare che siano gli Stati membri a designare l'autorità competente più efficiente ai fini dell'applicazione delle disposizioni, comprese le ispezioni, le sanzioni e i procedimenti giudiziari. In questo modo la proposta lascia agli Stati membri la possibilità di scegliere tra i meccanismi esistenti nell'ambito della legislazione sulla tutela dei consumatori.

Nel caso in cui sul loro territorio siano designate più autorità competenti, gli Stati membri dovranno chiarire i compiti di ciascuna di esse e stabilire gli opportuni meccanismi di comunicazione e coordinamento, sempre nell'ottica dell'efficienza.

L'articolo 14 delinea i poteri delle autorità competenti di indagare e far rispettare le prescrizioni. Tra questi vi è il potere di accedere alle informazioni pertinenti relative a una violazione, di richiedere l'accesso alle informazioni pertinenti al fine di accertare l'esistenza di una violazione, di avviare indagini o procedimenti, di esigere che i professionisti adottino misure correttive e agiscano per porre fine a una violazione, di adottare provvedimenti ingiuntivi, se del caso, e di irrogare sanzioni.

L'articolo 15 stabilisce che le autorità competenti hanno anche la responsabilità di monitorare la conformità della proposta nel mercato interno. Esse dovranno effettuare controlli regolari delle asserzioni e dei sistemi di etichettatura (sulla base di relazioni disponibili al pubblico) e valutare quelli tra questi che presentano un rischio di violazione. L'articolo 16 descrive i meccanismi di gestione dei reclami e le condizioni di accesso alla giustizia.

Per quanto riguarda la gestione delle violazioni, l'articolo 17 definisce una serie di obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nella definizione del proprio regime sanzionatorio. La sanzione deve dipendere dalla natura, dalla gravità, dalla portata e dalla durata della violazione, dal suo carattere (intenzionale o negligente), dalla capacità finanziaria della parte responsabile, dai benefici economici derivanti dalla violazione e da eventuali violazioni precedenti o da altri fattori aggravanti. È necessario considerare anche le sanzioni già applicate in altri Stati membri per la stessa violazione.

L'articolo 18 stabilisce l'esercizio della delega. La procedura di comitato è definita all'articolo 19.

L'articolo 20 stabilisce gli obblighi di monitoraggio, che si basano su una panoramica delle asserzioni e dei marchi ambientali irregolari forniti dagli Stati membri. Ogni due anni l'AEA pubblica una relazione che valuta l'evoluzione delle asserzioni ambientali in ciascuno Stato membro e nell'Unione nel suo complesso. Le disposizioni prevedono inoltre una valutazione della direttiva.    

2023/0085 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni 67 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dalla legislazione nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.

(2)Se le asserzioni ambientali non sono attendibili, comparabili e verificabili, i consumatori e gli altri operatori di mercato non possono sfruttare appieno le loro decisioni d'acquisto per ricompensare il miglioramento delle prestazioni ambientali. Analogamente la mancanza di informazioni attendibili, comparabili e verificabili rende più difficoltoso incentivare l'ottimizzazione di tali prestazioni, che di norma determinerebbe anche miglioramenti dell'efficienza e risparmi sui costi per le imprese lungo la catena del valore. Queste conseguenze sono aggravate anche dall'assenza di un quadro di riferimento comune nel mercato interno e dalla confusione che ne deriva.

(3)Per i fruitori (consumatori, imprese, investitori, pubbliche amministrazioni, ONG) delle informazioni che figurano nelle asserzioni ambientali, la scarsa attendibilità, comparabilità e verificabilità mina la fiducia nelle informazioni stesse e crea confusione al momento di interpretare messaggi eterogenei e contraddittori. Questo va a discapito dei consumatori e degli altri operatori di mercato, che potrebbero optare per un prodotto o un'operazione commerciale sulla base di informazioni fuorvianti.

(4)Occorre pertanto armonizzare ulteriormente la disciplina delle asserzioni ambientali. L'armonizzazione rafforzerà il mercato a vantaggio di prodotti e professionisti più sostenibili evitando la frammentazione dovuta ad approcci nazionali divergenti. Definirà inoltre un modello di riferimento che può trainare la transizione globale verso un'economia giusta, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare 68 .

(5)Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato.

(6)Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo 69 , il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde 70 , che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 71 e che la presente proposta vuole integrare, tale quadro definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.

(7)La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti. La direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 72 , riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente.

(8)È opportuno prendere atto delle esigenze specifiche dei singoli settori economici e pertanto la presente direttiva dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite volontarie e ai sistemi di etichettatura ambientale che non sono disciplinati da altri atti dell'Unione per quanto concerne l'attestazione, la comunicazione o la verifica. La presente direttiva non dovrebbe dunque applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite per le quali la normativa dell'Unione prevede norme specifiche, segnatamente sui quadri metodologici, sulla valutazione o sulle regole di contabilizzazione connesse alla misurazione e al calcolo degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di prodotti o professionisti, sulla comunicazione ai clienti di informazioni obbligatorie e non obbligatorie circa le prestazioni ambientali di prodotti e professionisti o sulle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni obbligatori o volontari ai sensi delle norme dell'Unione.

(9)Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 73 , ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque 74 . Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

(10)La presente direttiva non dovrebbe inoltre applicarsi alle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni aventi carattere obbligatorio o non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale in materia di servizi finanziari, quali le norme che riguardano l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, i fondi d'investimento, le imprese d'investimento e i servizi di pagamento, gestione dei patrimoni e consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 75 , come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori, tra cui le norme o i sistemi di certificazione relativi a tali servizi finanziari.

(11)La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle informazioni ambientali divulgate dalle imprese che applicano i principi europei di rendicontazione di sostenibilità su base obbligatoria o volontaria conformemente alla direttiva 2013/34/UE 76 , né alle informazioni sulla sostenibilità comunicate su base volontaria dalle imprese definite all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, di detta direttiva qualora tali informazioni siano comunicate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 29 ter o 29 quater della medesima direttiva 2013/34/UE o di altri principi o orientamenti internazionali, europei o nazionali in materia di rendicontazione di sostenibilità.

(12)Le offerte per l'acquisto di beni o la ricezione di servizi subordinate al rispetto di criteri ambientali definiti dal venditore o dal prestatore di servizi, o le offerte in virtù delle quali il consumatore beneficia di condizioni contrattuali o prezzi più favorevoli se tali criteri sono rispettati, ad esempio i cosiddetti prestiti verdi, le assicurazioni per abitazioni verdi o i prodotti di servizi finanziari con ricompense analoghe per azioni o comportamenti rispettosi dell'ambiente, non dovrebbero essere soggette alla presente direttiva.

(13)Qualora la futura normativa dell'Unione stabilisca norme sulle asserzioni ambientali, sui marchi ambientali o sulla valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti in settori specifici, ad esempio l'iniziativa annunciata "CountEmissions EU", l'imminente proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'Unione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 77 o il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 78 , è opportuno che alle asserzioni ambientali in questione si applichino dette norme anziché la presente direttiva.

(14)La proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", "eco", "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta proposta concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicite in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima.

(15)Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. L'attestazione dovrebbe tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale per individuare e misurare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili.

(16)La valutazione effettuata per attestare l'asserzione ambientale esplicita deve tenere conto del ciclo di vita del prodotto o dell'insieme delle attività del professionista e non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.

(17)La valutazione che attesta l'asserzione ambientale esplicita dovrebbe permettere di individuare gli impatti ambientali e gli aspetti ambientali del prodotto o del professionista che, insieme, contribuiscono in modo significativo alle sue prestazioni ambientali complessive ("impatti ambientali rilevanti" e "aspetti ambientali rilevanti"). È possibile trarre indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali e degli aspetti ambientali da valutazioni che prendono in considerazione il ciclo di vita, compresi gli studi basati sui metodi dell'impronta ambientale, purché queste siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. A titolo di esempio, stando alla raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale 79 , le categorie di impatto più rilevanti identificate dovrebbero contribuire congiuntamente al punteggio complessivo unico per almeno l'80 %. È possibile desumere indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali anche dai criteri fissati da vari marchi di qualità ecologica di tipo I, quale l'Ecolabel UE, o dai criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi, dai requisiti del regolamento sulla tassonomia 80 , dalle norme specifiche per prodotto adottate in applicazione del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 81 o da altre norme pertinenti dell'Unione.

(18)In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare come vantaggio per i consumatori quel che è considerato pratica comune nel mercato rilevante. Le informazioni usate per attestare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbero pertanto permettere di situare le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista rispetto alla pratica comune per i prodotti nel gruppo pertinente, ad esempio i prodotti alimentari, o per il settore interessato. Si tratta di un aspetto necessario per valutare se l'asserzione relativa a un dato prodotto o professionista possa essere formulata in modo da assolvere alla funzione delle asserzioni ambientali, ossia dimostrare che il prodotto o il professionista ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti o professionisti. La pratica comune potrebbe essere equivalente alle prescrizioni giuridiche minime applicabili a specifici aspetti ambientali o prestazioni ambientali, ad esempio per quanto riguarda la composizione del prodotto, il contenuto riciclato obbligatorio o il trattamento a fine vita. Tuttavia, se le prestazioni della maggior parte dei prodotti in un gruppo di prodotti o della maggior parte dei professionisti di un settore sono migliori rispetto a quanto prescritto per legge, le prescrizioni giuridiche minime non dovrebbero essere considerate pratica comune.

(19)I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO2 nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO2 nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità, sugli ecosistemi o sul benessere degli animali. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

(20)Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che formula l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che formula l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari. Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

(21)È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO2, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. Queste asserzioni si basano spesso sulla "compensazione" delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base della compensazione variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni evitate o ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di compensazione con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. Le eventuali emissioni residue varieranno a seconda della traiettoria settoriale, in linea con gli obiettivi climatici globali, e vi si dovrà far fronte potenziando gli assorbimenti. Quando si ricorre comunque alla compensazione è opportuno che le asserzioni inerenti al clima che si basano su tale meccanismo, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, siano improntate alla trasparenza. Pertanto l'attestazione di dette asserzioni dovrebbe tenere eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dal professionista separate dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare: la quota di emissioni totali oggetto di compensazione; se la compensazione riguarda la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti; la metodologia applicata. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso a questa pratica devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire l'integrità e la corretta contabilizzazione delle compensazioni e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.

(22)I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite.

(23)Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.

(24)I metodi dell'impronta ambientale possono essere utili per attestare le asserzioni ambientali esplicite su specifici impatti ambientali del ciclo di vita da essi contemplati, purché siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. Detti metodi coprono 16 impatti ambientali, tra cui i cambiamenti climatici e gli impatti connessi ad acqua, aria, suolo, risorse, uso del suolo e tossicità.

(25)Il fatto che un impatto ambientale significativo di un prodotto non rientri in nessuna delle 16 categorie contemplate dai metodi dell'impronta ambientale non ne giustifica la mancata considerazione. L'operatore economico che formula un'asserzione ambientale esplicita su un siffatto gruppo di prodotti dovrebbe essere tenuto ad agire con diligenza per reperire prove che la attestino. Ad esempio l'operatore economico che formula un'asserzione ambientale esplicita riguardo a un prodotto della pesca come definito all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 82 dovrebbe essere tenuto ad agire con diligenza per reperire prove della sostenibilità dello stock ittico interessato. A tal fine è possibile avvalersi delle valutazioni degli stock a cura del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e di enti analoghi di valutazione degli stock.

(26)Non esiste ancora una metodologia affidabile per valutare gli impatti ambientali del ciclo di vita legati al rilascio di microplastiche. Tuttavia, se tale rilascio contribuisce a impatti ambientali significativi che non sono oggetto di un'asserzione, il professionista che formula un'asserzione su un altro aspetto non dovrebbe essere autorizzato a ignorarlo, ma dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili e aggiornare la valutazione non appena sono disponibili nuove prove scientifiche ampiamente riconosciute.

(27)I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 83 , affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali comparative possano essere messe adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale comparativa deve garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile. Ad esempio per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

(28)Nel definire gli obblighi di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, anche per mezzo di atti delegati adottati dalla Commissione, è opportuno tenere conto delle difficoltà in cui possono incorrere i professionisti nel raccogliere informazioni dai soggetti lungo la catena del valore o sul ciclo di vita complessivo del prodotto, soprattutto nel caso dei servizi o quando le prove scientifiche sono insufficienti. Si tratta di una considerazione importante ad esempio per i servizi di comunicazione elettronica, la cui portata e i cui limiti di sistema possono essere difficili da definire (ad esempio dove inizia e dove finisce il ciclo di vita), e ancor più per catene di approvvigionamento complesse e instabili, ad esempio nei casi in cui numerose apparecchiature o componenti sono prodotte da una pluralità di imprese al di fuori dell'UE e di conseguenza i professionisti dell'UE interessati potrebbero avere difficoltà ad accedere alle informazioni relative alla sostenibilità.

(29)In relazione ad alcuni settori o a determinati prodotti o professionisti potrebbe emergere il sospetto di impatti ambientali o aspetti ambientali significativi per i quali non esiste ancora un metodo scientifico di valutazione esaustivo e riconosciuto. In questi casi, mentre proseguono gli sforzi tesi a elaborare metodi e raccogliere prove che consentano la valutazione dell'impatto ambientale o dell'aspetto ambientale, i professionisti dovrebbero poter promuovere i propri sforzi di sostenibilità pubblicando la rendicontazione di sostenibilità aziendale, informazioni fattuali sulle metriche di prestazione dell'impresa e iniziative finalizzate a ridurre il consumo di energia, anche sui rispettivi siti web. Questa flessibilità manterrebbe e rafforzerebbe gli incentivi affinché questi settori o professionisti portino avanti gli sforzi tesi a sviluppare valutazioni ambientali comuni conformemente alla presente direttiva, dando loro il tempo necessario a ultimare i lavori.

(30)Sebbene le pratiche commerciali sleali, comprese le asserzioni ambientali ingannevoli, siano vietate per tutti i professionisti a norma della direttiva 2005/29/CE 84 , l'onere amministrativo connesso all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali potrebbe risultare sproporzionato per le imprese più piccole e dovrebbe essere evitato. A tal fine le microimprese dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni sull'attestazione di cui agli articoli 3 e 4 a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità delle attestazioni ambientali esplicite riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

(31)Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulla compensazione, sulla neutralità climatica o simili, e le asserzioni inerenti alla riciclabilità e al contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali definendo quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti, stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. Ad esempio nel caso delle asserzioni inerenti al clima potrebbe essere necessario adottare atti supplementari al fine di rendere operative le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni basate sulla compensazione.

(32)La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

(33)La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto nell'asserzione ambientale, comprese l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo.

(34)Se l'asserzione ambientale esplicita riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spiegano ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

(35)Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, quando l'asserzione riguarda le prestazioni ambientali future dovrebbe basarsi in via prioritaria su miglioramenti nelle operazioni e nelle catene del valore del professionista anziché sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra o di altri impatti ambientali.

(36)I consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto di un'asserzione ambientale esplicita e alle informazioni che la attestano. Dette informazioni dovrebbero anche tenere conto delle esigenze dei consumatori più anziani. A tal fine i professionisti dovrebbero fornirle in forma fisica o di link, codice QR o equivalente che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate sull'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita in almeno una delle lingue ufficiale dello Stato membro in cui essa è formulata. Onde agevolare l'attuazione della presente direttiva, il link, codice QR o equivalente dovrebbe anche garantire facile accesso al certificato di conformità relativo all'attestazione dell'asserzione ambientale esplicita e ai recapiti del verificatore che lo ha redatto.

(37)Per evitare potenziali impatti sproporzionati sulle microimprese, le imprese di minori dimensioni dovrebbero essere esentate dalle prescrizioni dell'articolo 5 connesse alle informazioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, a meno che non desiderino ottenere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale esplicita riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione.

(38)Allorché la Commissione adotta atti delegati per integrare le disposizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, potrebbe essere necessario integrare anche le disposizioni sulla comunicazione di tali asserzioni. Ad esempio, qualora siano stabilite norme specifiche basate sul ciclo di vita in merito all'attestazione delle asserzioni ambientali per determinati gruppi di prodotti o settori, potrebbe essere necessario definire norme supplementari sulla presentazione degli impatti ambientali valutati in base a tali norme, imponendo di presentare i tre impatti ambientali principali accanto all'indicatore aggregato relativo alle prestazioni ambientali complessive. A tal fine alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare le disposizioni sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

(39)A oggi nel mercato dell'Unione sono in uso oltre 200 marchi ambientali. Essi differiscono notevolmente in termini di modalità di funzionamento, ad esempio per quanto riguarda la trasparenza e l'esaustività delle norme o dei metodi impiegati, la frequenza di revisione o il livello di audit o verifica. Queste differenze incidono sull'attendibilità delle informazioni comunicate. Se da un lato le asserzioni basate sull'Ecolabel UE o su equivalenti nazionali vantano solide basi scientifiche e criteri di sviluppo trasparenti, richiedono prove e verifiche da parte di terzi e prevedono un monitoraggio periodico, dall'altro vi sono elementi per ritenere che numerosi marchi ambientali attualmente presenti sul mercato dell'UE siano ingannevoli. In particolare molti non prevedono procedure di verifica sufficienti. Pertanto le asserzioni ambientali esplicite presentate attraverso i marchi ambientali dovrebbero essere basate su un sistema di certificazione. 

(40)Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

(41)I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda del sistema. Il problema, che si pone in relazione ai sistemi istituiti nell'Unione e in paesi terzi, contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite, inclusi i marchi ambientali, basate su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti non siano ritenute sufficientemente attestate, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità.

(42)Conformemente alla proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche costituisce in ogni circostanza una pratica commerciale sleale. Ciò significa che sono vietati i marchi di sostenibilità "autocertificati" che non prevedono alcuna verifica da parte di terzi né il monitoraggio periodico della conformità alle prescrizioni sottostanti.

(43)Nell'intento di contrastare le asserzioni ambientali esplicite ingannevoli comunicate sotto forma di marchio ambientale e aumentare la fiducia dei consumatori in questi marchi, è opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

(44)Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi di etichettatura ambientale ("marchi di qualità ecologica") di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 riconosciuti ufficialmente a livello nazionale o regionale e di altri sistemi di etichettatura ambientale, nonché per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che nuovi sistemi nazionali o regionali possano essere sviluppati soltanto in conformità del diritto dell'Unione. Cionondimeno gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare l'opportunità di sviluppare sistemi pubblici di etichettatura a livello di Unione per gruppi di prodotti o settori per i quali non esistono ancora marchi di questo tipo ai sensi del diritto dell'Unione e laddove ciò apporterebbe un valore aggiunto che aiuti a conseguire in modo efficace gli obiettivi di sostenibilità e del mercato interno.

(45)Per non creare inutili ostacoli al commercio internazionale e assicurare la parità di trattamento con i sistemi pubblici istituiti nell'Unione, le autorità pubbliche al di fuori dell'Unione che istituiscono nuovi sistemi di etichettatura dovrebbero poter chiedere alla Commissione di approvare l'uso del relativo marchio sul mercato dell'Unione. L'approvazione dovrebbe essere subordinata al contributo del sistema al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva, alla dimostrazione del valore aggiunto del sistema in termini di ambizione ambientale e copertura degli impatti ambientali, di un gruppo di prodotti o di un settore nonché al soddisfacimento di tutte le prescrizioni della presente direttiva.

(46)Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi nazionali o regionali esistenti in termini di ambizione ambientale dei criteri di assegnazione del marchio, copertura degli impatti ambientali rilevanti ed esaustività della valutazione sottostante. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale basata su un certificato di conformità redatto dal verificatore indipendente. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituti all'interno e all'esterno dell'Unione.

(47)Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi sistemi privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

(48)Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche al di fuori dell'Unione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 85 .

(49)È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni ambientali e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che formula un'asserzione riesamini e aggiorni l'attestazione e la comunicazione della stessa almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.

(50)Per garantire l'attendibilità delle asserzioni ambientali esplicite è necessario che gli Stati membri stabiliscano una procedura per verificare che l'attestazione e la comunicazione di tali asserzioni, ivi compresi i marchi ambientali, o i sistemi di etichettatura ambientale rispettino le prescrizioni della presente direttiva.

(51)Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate, ivi compresi marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano i requisiti armonizzati della presente direttiva dovrebbero accertare che le informazioni usate a fini di attestazione e comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo in ogni caso prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito dal professionista. Se del caso il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva, onde evitare di dover rinnovare la certificazione ogniqualvolta la modalità di comunicazione subisce modifiche minori che non incidono sull'osservanza della presente direttiva. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti, delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, ivi compresi i marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

(52)Al fine garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. Le microimprese dovrebbero poter richiedere tale certificato se desiderano certificare le proprie asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva e beneficiare del riconoscimento del certificato in tutta l'Unione. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.

(53)Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 86 .

(54)Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

(55)Per garantire condizioni di parità nel mercato dell'Unione, quando le asserzioni sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista sono basate su informazioni attendibili, comparabili e verificabili, occorre stabilire norme comuni di applicazione e conformità.

(56)Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE, in deroga alle norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

(57)Fatti salvi i poteri già conferiti dal regolamento (UE) 2017/2394 87 alle autorità per la tutela dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero disporre di una gamma minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di garantire l'osservanza della presente direttiva, cooperare in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori di mercato dal violare la presente direttiva. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del commercio elettronico e dell'ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori di mercato inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti potrebbero disporre di meno strumenti per contrastare le pratiche illecite.

(58)Le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare tutti i fatti e le circostanze del caso come elementi di prova a fini d'indagine.

(59)Allo scopo di evitare la diffusione di asserzioni ambientali esplicite ingannevoli e non attestate sul mercato dell'Unione, le autorità competenti dovrebbero procedere a controlli periodici delle asserzioni formulate e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati per verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni della presente direttiva.

(60)Qualora rilevino una violazione della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione, in esito alla quale dovrebbero notificare al professionista la violazione rilevata e imporgli di adottare misure correttive. Per ridurre al minimo l'effetto fuorviante dell'asserzione ambientale esplicita o del sistema di etichettatura ambientale non conforme sui consumatori, le autorità competenti dovrebbero imporre al professionista di agire con rapidità ed efficacia per porre rimedio alla violazione. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti deleteri attesi sui consumatori.

(61)Se la violazione non è limitata al loro territorio nazionale e l'asserzione ambientale esplicita si è propagata tra professionisti, le autorità competenti dovrebbero informare gli altri Stati membri degli esiti della valutazione effettuata e di eventuali azioni richieste al professionista responsabile.

(62)Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare controlli delle asserzioni ambientali esplicite sul mercato dell'Unione quando sono in possesso di informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni fondate sollevate da terzi, e sulla base di tali informazioni. I terzi che sollevano una preoccupazione dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto.

(63)Per dissuadere efficacemente i professionisti dal disattendere le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, è necessario stabilire criteri comuni non esaustivi per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.

(64)Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto il professionista non conforme del beneficio economico derivante dall'uso dell'asserzione ambientale esplicita ingannevole o non attestata o del sistema di etichettatura ambientale non conforme, segnatamente nei casi di violazione reiterata. Le misure previste dagli Stati membri in risposta alle violazioni dovrebbero pertanto contemplare anche la confisca al professionista del prodotto in questione o dei proventi percepiti dalle transazioni interessate dalla violazione, oppure l'esclusione temporanea dal mercato dell'Unione o il divieto temporaneo di immettervi prodotti o mettervi a disposizione servizi. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle sanzioni dovrebbe essere dissuasivo e pari almeno al 4 % del fatturato annuo totale del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati in caso di infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale che sono oggetto di misure di indagine e di esecuzione coordinate a norma del regolamento (UE) 2017/2394 88 .

(65)Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 89 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(66)Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale.

(67)Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporne il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

(68)È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 90 vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione definirà i criteri pertinenti agli usi essenziali al fine di guidarne l'applicazione in tutta la pertinente legislazione dell'Unione.

(69)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente migliorare il funzionamento del mercato interno a vantaggio degli operatori in esso attivi e dei consumatori che fanno affidamento sulle asserzioni ambientali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(70)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 91 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(71)È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 92 per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra autorità competenti attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

(72)È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio 93 per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione della presente direttiva.

(73)È opportuno modificare l'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio 94 per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano tutelati gli interessi collettivi dei consumatori di cui a detta direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

2.La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di:

a)regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 95 ;

b)regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 96 ;

c)regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 97 ;

d)direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 98 ;

e)regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 99 ;

f)regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 100 ;

g)regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 101 ;

h)direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 102 ;

i)regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 103 ;

j)direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 104 ;

k)direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 105 ;

l)regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 106 ;

m)regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio 107 ;

n)direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 108 ;

o)direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 109 e altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;

p)altre norme vigenti o future dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(1)"asserzione ambientale": l'asserzione ambientale quale definita all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE;

(2)"asserzione ambientale esplicita": l'asserzione ambientale in forma testuale o riportata in un marchio ambientale;

(3)"professionista": il professionista quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE;

(4)"prodotto": il prodotto quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/29/CE;

(5)"consumatore": il consumatore quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2005/29/CE;

(6)"pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori": le pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE;

(7)"marchio di sostenibilità": il marchio di sostenibilità quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE;

(8)"marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda esclusivamente o prevalentemente aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

(9)"gruppo di prodotti": l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi o sono simili nell'uso o presentano analoghe proprietà funzionali;

(10)"sistema di certificazione": il sistema di certificazione quale definito all'articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE;

(11)"verifica": il processo di valutazione della conformità attuato da un verificatore per accertare se l'attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite o i sistemi di etichettatura ambientale sono conformi alla presente direttiva;

(12)"catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, compresa la rifabbricazione;

(13)"ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;

(14)"informazioni primarie": i dati misurati o le informazioni raccolte direttamente dal professionista in una o più strutture rappresentative delle sue attività;

(15)"informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;

(16)"pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, professionisti o gruppi;

(17)"prestazioni ambientali": le prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore;

(18)"aspetto ambientale": l'elemento delle attività di un professionista o di un settore o di un prodotto o gruppo di prodotti che interagisce o può interagire con l'ambiente;

(19)"impatto ambientale": qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita.

Articolo 3

Attestazione delle asserzioni ambientali esplicite

1.Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti effettuino una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Tale valutazione:

precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;

si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto delle norme internazionali applicabili;

dimostra che gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione sono significativi dal punto di vista del ciclo di vita;

nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;

dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;

fornisce informazioni che indichino se il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ottiene risultati significativamente migliori per quanto riguarda gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione rispetto ai prodotti del gruppo di prodotti interessato o ai professionisti del settore interessato;

valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

distingue eventuali compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzate dalle emissioni di gas a effetto serra comunicate come informazioni ambientali supplementari, specifica se tali compensazioni si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni e descrive in che modo le compensazioni utilizzate sono di elevata integrità e contabilizzate correttamente per riflettere l'impatto sul clima dichiarato;

include le informazioni primarie a disposizione del professionista per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono oggetto dell'asserzione;

qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

2.Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un altro aspetto tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.

3.Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 110 , a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

4.Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze creino ostacoli al funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

stabilendo le norme per valutare gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali e le prestazioni ambientali, anche definendo le attività, i processi, i materiali, le emissioni o l'uso di un prodotto che contribuiscono in modo significativo o non possono contribuire agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali rilevanti;

stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali devono essere fornite informazioni primarie e definendo i criteri che consentono di valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie; oppure

definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori.

5.Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:

a)le specificità dei settori e dei prodotti che richiedono un approccio metodologico specifico;

b)il contributo potenziale di specifici gruppi di prodotti o settori al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;

qualsiasi informazione pertinente derivante dalla normativa dell'Unione;

la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle piccole e medie imprese ("PMI").

Articolo 4

Attestazione delle asserzioni ambientali esplicite comparative

1.L'attestazione di asserzioni ambientali esplicite che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o prestazioni ambientali migliori rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali comparative") è conforme, oltre che all'articolo 3, alle disposizioni seguenti:

le informazioni e i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono generati o estrapolati con modalità equivalenti a quelle usate per i dati utilizzati per valutare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione;

la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali e delle prestazioni ambientali è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali e le prestazioni ambientali più significativi sono sempre presi in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti;

le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite con modalità equivalenti per i prodotti e i professionisti raffrontati.

2.Qualora un'asserzione ambientale comparativa riguardi un miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista, di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori, l'attestazione dell'asserzione spiega in che modo tale miglioramento incide su altri impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali rilevanti del prodotto oggetto dell'asserzione e indica chiaramente l'anno di riferimento per il raffronto.

3.Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 111 , a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

Articolo 5

Comunicazione di asserzioni ambientali esplicite

1.Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

2.Le asserzioni ambientali esplicite possono riguardare solo impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali attestati conformemente agli articoli 3, 4 e 5 e che sono identificati come significativi per il prodotto o il professionista interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d).

3.Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita include informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. Queste informazioni sono messe a disposizione unitamente all'asserzione.

4.Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

5.Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto dell'Unione.

6.Le informazioni sul prodotto o sul professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita e sull'attestazione sono messe a disposizione insieme all'asserzione in forma fisica o sotto forma di link, codice QR o equivalente.

Dette informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

gli aspetti ambientali, gli impatti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione;

le norme dell'Unione o internazionali applicabili, se del caso;

gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 112 ;

una breve spiegazione del modo in cui sono stati conseguiti i miglioramenti oggetto dell'asserzione;

il certificato di conformità di cui all'articolo 10 relativo all'attestazione dell'asserzione e i recapiti del verificatore che lo ha redatto;

per le asserzioni ambientali esplicite relative al clima che si basano su compensazioni delle emissioni di gas a effetto serra, le informazioni sulla misura in cui si basano su compensazioni e se queste ultime si riferiscono a riduzioni o assorbimenti delle emissioni;

una sintesi della valutazione che comprenda gli elementi elencati nel presente paragrafo, che sia chiara e comprensibile per i consumatori a cui è destinata l'asserzione e che sia disponibile almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è formulata l'asserzione.

7.Le prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 6 non si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a meno che questi non richiedano la verifica al fine di ottenere il certificato di conformità a norma dell'articolo 10.

8.Qualora l'attestazione di determinati impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c), la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite previste all'articolo 5, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali, in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

Articolo 6

Comunicazione di asserzioni ambientali comparative

Le asserzioni ambientali comparative non possono riguardare il miglioramento degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto agli impatti ambientali, agli aspetti ambientali o alle prestazioni ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista o di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori, salvo se si basano su elementi che dimostrano che il miglioramento è significativo ed è stato realizzato negli ultimi cinque anni.

Articolo 7

Marchi ambientali

1.Gli Stati membri provvedono affinché i marchi ambientali soddisfino le prescrizioni degli articoli da 3 a 6 e siano soggetti a verifica a norma dell'articolo 10. 

2.Solo i marchi ambientali assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'Unione possono attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista.

Articolo 8

Prescrizioni per i sistemi di etichettatura ambientale

1.Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

2.Il sistema di etichettatura ambientale deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;

le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;

le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

il sistema di etichettatura ambientale dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;

il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

3.Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

4.Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che i marchi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare la copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

5.Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

6.Per ottenere le approvazioni di cui ai paragrafi 4 e 5, gli operatori di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:

la logica alla base dello sviluppo del regime;

l'ambito di applicazione proposto per il regime;

elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato al paragrafo 4 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi o al paragrafo 5 per i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati;

una proposta di progetto di criteri e la metodologia utilizzata per sviluppare e assegnare il marchio ambientale unitamente agli impatti previsti sul mercato;

una descrizione dettagliata della titolarità e degli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale.

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

7.La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei marchi ambientali ufficialmente riconosciuti che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

8.Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 4 e 5;

precisare ulteriormente il formato e il contenuto dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 6;

stabilire norme dettagliate sulla procedura di approvazione di cui al paragrafo 4.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Articolo 9

Riesame dell'attestazione di asserzioni ambientali esplicite

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate dai professionisti se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione e in ogni caso entro cinque anni dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

L'asserzione ambientale esplicita aggiornata è soggetta a verifica a norma dell'articolo 10.

Articolo 10

Verifica e certificazione dell'attestazione e della comunicazione delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale

1.Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

2.Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8.

3.Le prescrizioni relative alla verifica e alla certificazione si applicano ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione solo su loro richiesta.

4.La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

5.Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale.

6.Al termine della verifica, il verificatore redige, se del caso, un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

7.Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Gli Stati membri notificano l'elenco dei certificati di conformità tramite il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

8.Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

9.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Articolo 11

Verificatore

1.Il verificatore è un organismo terzo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 113 .

2.L'accreditamento comprende, in particolare, la valutazione della conformità alle prescrizioni del paragrafo 3.

3.I verificatori soddisfano le prescrizioni seguenti:

a)il verificatore è indipendente dal prodotto che reca l'asserzione ambientale o dal professionista ad essa associato;

b)il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di verifica;

c)il verificatore e il suo personale svolgono le attività di verifica con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono liberi da qualsiasi pressione o incentivo, in particolare pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di verifica;

d)il verificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di verifica per le quali è stato accreditato;

e)il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

f)il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica;

g)qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto.

Articolo 12

Piccole e medie imprese

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono anche prevedere:

a)sostegno finanziario;

b)accesso a finanziamenti;

c)formazione specializzata per i dirigenti e il personale;

d)assistenza tecnica e organizzativa.

Articolo 13

Designazione delle autorità competenti e meccanismo di coordinamento

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva.

2.Ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, gli Stati membri possono designare le autorità o gli organi giurisdizionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. In tal caso, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva e applicare le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE.

3.Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.

4.Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri quali sono le autorità competenti nel proprio territorio e i rispettivi settori di competenza.

Articolo 14

Poteri delle autorità competenti

1.Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto della presente direttiva.

2.I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

a)il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;

b)il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni della presente direttiva e i dettagli di tale violazione;

c)il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni delle prescrizioni della presente direttiva;

d)il potere di imporre ai professionisti di adottare misure correttive adeguate ed efficaci e di prendere provvedimenti appropriati per porre fine a una violazione della presente direttiva;

e)il potere di adottare, se del caso, provvedimenti ingiuntivi in relazione alle violazioni della presente direttiva;

f)il potere di imporre sanzioni in caso di violazioni della presente direttiva a norma dell'articolo 17.

3.Ai fini delle loro indagini le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o informazione di altro tipo, a prescindere dal loro formato e dal supporto di memorizzazione.

Articolo 15

Misure di monitoraggio della conformità

1.Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13 effettuano controlli periodici sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che illustrano in dettaglio i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.

2.Qualora rilevino la violazione di un obbligo stabilito dalla presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro effettuano una valutazione concernente tutte le disposizioni applicabili stabilite dalla presente direttiva.

3.Qualora, a seguito della valutazione di cui al primo comma, concludano che l'attestazione e la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti notificano al professionista responsabile dell'asserzione la non conformità e gli impongono di adottare tutte le misure correttive del caso entro 30 giorni per rendere l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. Tale azione deve essere quanto più efficace e rapida possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati.

Articolo 16

Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

1.Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse legittimo ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

2.Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.

3.Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.

4.Quanto prima, e comunque conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e indicano i motivi della decisione.

5.Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della presente direttiva, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso giurisdizionale devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.

6.Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Articolo 17

Sanzioni

1.Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE 114 , gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto di quanto segue:

a)natura, gravità, entità e durata della violazione;

b)carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio, se del caso;

c)la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;

d)i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione;

e)eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;

f)eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

g)sanzioni inflitte al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394, se del caso.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni e le misure in caso di violazione della presente direttiva comprendano:

a)ammende che di fatto privino i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni commesse e il cui importo sia aumentato in caso di infrazioni ripetute;

b)confisca dei proventi percepiti dal professionista da una transazione con i prodotti interessati;

c)esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni.

Ai fini della lettera a), gli Stati membri provvedono affinché, quando devono essere irrogate sanzioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 115 , l'importo massimo di tali sanzioni pecuniarie sia almeno pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Monitoraggio

1.Gli Stati membri monitorano regolarmente l'applicazione della presente direttiva sulla base di:

a)una panoramica delle tipologie di asserzioni ambientali esplicite e di sistemi di etichettatura ambientale che sono stati oggetto di reclami motivati a norma dell'articolo 16;

b)una panoramica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale per i quali le autorità competenti hanno chiesto al professionista di adottare misure correttive, a norma dell'articolo 15, o hanno irrogato sanzioni, a norma dell'articolo 17.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 specificano l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale, la natura della presunta violazione, la natura e la durata dell'azione correttiva e, se del caso, la sanzione irrogata.

3.Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

4.Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 3 e delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e, se necessario, di ulteriori consultazioni con le autorità competenti, l'Agenzia europea dell'ambiente pubblica ogni due anni una relazione contenente una valutazione dell'evoluzione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale in ciascuno Stato membro e per l'Unione nel suo insieme. La relazione consente di operare una distinzione in funzione delle dimensioni del professionista che presenta l'asserzione e della qualità dell'attestazione.

Articolo 21

Valutazione e riesame

1.Entro il [OP: inserire la data corrispondete a cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

2.La relazione di cui al paragrafo 1 valuta se la presente direttiva ha raggiunto il suo obiettivo, in particolare per quanto riguarda:

a)garantire che le asserzioni ambientali esplicite sulle prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista si basino su informazioni attendibili, comparabili e verificabili;

b)garantire che i sistemi di etichettatura ambientale si basino su sistemi di certificazione e soddisfino le prescrizioni pertinenti dell'articolo 8;

c)garantire che i nuovi sistemi privati di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri solo se forniscono un valore aggiunto rispetto a questi ultimi;

d)stabilire le norme per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite sul mercato dell'Unione ed evitare la duplicazione dei costi al momento della comunicazione di tali asserzioni;

e)rafforzare il funzionamento del mercato interno.

3.Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta normativa di modifica delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, anche prendendo in considerazione ulteriori disposizioni riguardanti:

a)l'accesso a nuove opportunità per l'economia circolare, la bioeconomia e l'economia verde valutando se sia appropriato e fattibile imporre l'uso di un metodo comune per attestare le asserzioni ambientali che, ove opportuno, sia basato sul ciclo di vita;

b)l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

c)l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di specifiche asserzioni ambientali su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

"X. [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (GU L ... del [...], pag. [...]): articolo 13, paragrafo 3, e articolo 15".

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394

Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

"X. [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite ( GU L ... del [...], pag. [...] )."

Articolo 24

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

"X) [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite ( GU L ... del [...], pag. [...] ).".

Articolo 25

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Asserzioni ambientali: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite

1.2.Settore/settori interessati 

09 - Ambiente e azione per il clima 116

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 117  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo della presente iniziativa è aumentare il livello di tutela dell'ambiente e contribuire ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'UE, proteggere i consumatori e le imprese dal greenwashing e consentire ai consumatori di contribuire all'accelerazione della transizione verde prendendo decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili, migliorare la certezza del diritto per quanto riguarda le asserzioni ambientali e le condizioni di parità nel mercato interno, stimolare la competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività e offrire soluzioni meno onerose per coloro che operano a livello transfrontaliero.     
Essa integra le modifiche proposte per la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

1.4.2.Obiettivi specifici

Stabilire norme dell'UE in materia di autodichiarazioni ambientali volontarie, applicabili ai professionisti che operano nell'Unione europea (a eccezione delle microimprese, esenti da alcune disposizioni), relativamente all'attestazione, alla comunicazione e alla verifica delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Il raggiungimento di obiettivi specifici consentirebbe a più operatori del mercato di integrare informazioni ambientali attendibili nel loro processo decisionale (ad esempio le decisioni di acquisto, la scelta dei fornitori o la cooperazione con fornitori e partner commerciali, la progettazione dei prodotti e le decisioni in materia di appalti).

I consumatori troverebbero asserzioni ambientali attendibili sui prodotti che acquistano, che consentirebbero loro di considerare gli aspetti ambientali in modo più sistematico nelle loro decisioni di acquisto.

Ciò determinerebbe una maggiore domanda per prodotti e soluzioni più verdi e dunque la crescita dei mercati verdi. La catena di approvvigionamento si aprirebbe alla possibilità di una maggiore efficienza e migliori prestazioni ambientali. Ciò contribuirebbe poi all'obiettivo generale di creare opportunità per l'economia circolare e verde. L'istituzione di un approccio a livello dell'UE in materia di asserzioni ambientali risponderebbe all'obiettivo generale di rafforzare il funzionamento del mercato interno, in particolare dei mercati verdi.

Un approccio comune dell'UE che risponda all'obiettivo dell'attendibilità, della comparabilità e della verificabilità faciliterebbe il controllo delle asserzioni da parte dei soggetti preposti all'applicazione della normativa, potenziandone ulteriormente l'effetto, e imprimerebbe inoltre ulteriore slancio al miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei professionisti, contribuendo agli obiettivi del Green Deal europeo.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

1. Attendibilità, comparabilità e verificabilità delle asserzioni ambientali relative ai prodotti e alle imprese: aumento della percentuale di asserzioni ambientali attendibili e conseguente riduzione della percentuale di asserzioni ambientali ingannevoli, monitorati mediante:

o il numero di asserzioni ambientali conformi o meno alle prescrizioni dell'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali;

o l'attuazione effettiva dell'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali;

o la percentuale di autorità nazionali che ritengono che la direttiva abbia facilitato la lotta al greenwashing.

2. Fiducia nelle informazioni di tipo ambientale da parte dei fruitori: maggiore fiducia da parte dei fruitori delle informazioni (consumatori, imprese, investitori, amministrazioni pubbliche e ONG) nelle asserzioni ambientali, monitorata mediante:

o grado di fiducia dei consumatori nelle asserzioni ambientali;

o grado di fiducia dei consumatori nei marchi di sostenibilità;

o grado di fiducia degli altri fruitori delle informazioni (imprese, investitori, amministrazioni pubbliche e ONG) nelle asserzioni ambientali considerate.

3. Miglioramento delle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni: evoluzione positiva dei valori di riferimento di cui alle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e risultati del profilo dell'impronta ambientale del prodotto e dell'impronta ambientale dell'organizzazione che mostrano una tendenza verso prodotti e organizzazioni più verdi; riduzione dell'impronta dei consumi dell'UE (in base all' indicatore dell'impronta dei consumi sviluppato dal JRC ), relativa a tutti e 16 gli impatti ambientali considerati dai metodi dell'impronta ambientale. Tutto ciò sarà monitorato attraverso gli indicatori seguenti:

o evoluzione dei valori di riferimento delle PEFCR;

o evoluzione dei risultati del profilo dell'impronta ambientale del prodotto e dell'organizzazione nel tempo;

o evoluzione dell'impronta dei consumi nell'UE.

4. Riduzione degli ostacoli ai mercati verdi: riduzione degli ostacoli relativi alla conformità a più metodi e alla fornitura di informazioni ambientali. Tutto ciò sarà monitorato attraverso gli indicatori seguenti:

o percezione delle imprese nel mercato interno dei prodotti verdi.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Necessità nel breve termine

Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva. La presente proposta è intimamente legata alla revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, proposta dalla Commissione a marzo 2022, e si prevede che le due direttive possano essere recepite congiuntamente.

Oltre al recepimento delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali, gli Stati membri dovranno istituire una procedura intesa a verificare l'attestazione delle asserzioni ambientali relative a prodotti/professionisti immesse sul mercato, nonché dei sistemi di assegnazione dei marchi di qualità ecologica, designare le autorità competenti e istituire un meccanismo di coordinamento.

La proposta prevede che le asserzioni ambientali volontarie siano attestate sulla base di una valutazione che osservi gli obblighi specifici di cui all'articolo 3. Nei casi in cui la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono norme basate sul ciclo di vita per specifici gruppi di prodotti o settori, gli operatori economici potranno attestare le asserzioni specifiche sugli impatti ambientali sulla base di tali atti.

A sostegno dell'attuazione della presente direttiva, e subito dopo la sua entrata in vigore, la Commissione adotterà un atto di esecuzione al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alla forma del certificato rilasciato dal verificatore delle asserzioni ambientali ai sensi dell'articolo 12.

Necessità attuali

Le autorità competenti saranno tenute a eseguire controlli regolari delle asserzioni ambientali utilizzate nel mercato dell'UE.

Gli Stati membri saranno tenuti a monitorare regolarmente l'applicazione della direttiva sulla base di una panoramica delle asserzioni ambientali notificate alle autorità di contrasto; una panoramica delle asserzioni ambientali nei confronti delle quali le autorità di contrasto hanno richiesto all'organizzazione responsabile di intraprendere azioni correttive e, se del caso, hanno adottato misure di esecuzione. Gli Stati membri trasmetteranno tali informazioni alla Commissione su base annuale.

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della stessa alla luce degli obiettivi che persegue e presenta una relazione sui risultati principali e, se del caso, una proposta legislativa di modifica delle disposizioni pertinenti.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, intesi a specificare ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. Si tratterà di un processo continuo inteso a sviluppare ulteriori metodi finalizzati a tale attestazione.

Alla Commissione sarà conferito anche il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al fine di integrare le prescrizioni in materia di sistemi di etichettatura ambientale in linea con l'articolo 8, paragrafi 8 e 9.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

È fondamentale garantire condizioni di parità per gli operatori economici in termini di obblighi da rispettare al momento della formulazione di un'asserzione ambientale, comprese le prescrizioni relative alle informazioni e ai dati da utilizzare, mettendo in atto un insieme comune di norme nel mercato interno dell'UE.

Allo stato attuale, se gli Stati membri dovessero agire individualmente, esiste il rischio elevato di ritrovarsi con molti sistemi diversi in concorrenza tra loro, basati su metodi e approcci diversi e non comparabili, che porterebbero a un mercato interno frammentato, soprattutto per i prodotti transfrontalieri commercializzati nel mercato interno, aumentando il rischio di avere livelli disomogenei di consapevolezza e di informazione sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni in tutta l'UE, nonché costi aggiuntivi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere (in particolare qualora debbano utilizzare metodi diversi o conformarsi a sistemi di etichettatura diversi).

In assenza di un'azione a livello dell'UE, gli operatori del mercato continueranno a trovarsi di fronte a informazioni ingannevoli sugli aspetti ambientali, mentre gli ostacoli presenti nel mercato interno impedirebbero alle imprese di operare in condizioni equivalenti. Inoltre alcuni aspetti, come lo sviluppo di metodi per corroborare specifiche asserzioni e l'istituzione di relative banche dati, ove necessario, non possono essere realizzati a livello nazionale data la loro portata in termini di prodotti, settori o regioni geografiche interessati.

La definizione di prescrizioni comuni a livello dell'UE apporta un chiaro valore aggiunto, in quanto un mercato interno dell'UE armonizzato e ben funzionante creerebbe condizioni di parità per le imprese che vi operano.

Si prevede che, in seguito all'intervento a livello dell'UE, agli Stati membri non sarà consentito di introdurre unilateralmente misure specifiche e che la direttiva ridurrà il rischio di frammentazione giuridica del mercato unico, con conseguenti risparmi per i governi e il settore privato.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa integra le modifiche proposte per la proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali presentate dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e sulla necessità di norme specifiche sull'attestazione delle autodichiarazioni ambientali esplicite, nonché in materia di comunicazione e verifica. L'iniziativa trae inoltre insegnamento dalla proliferazione dei sistemi di assegnazione dei marchi di qualità ecologica. Altri insegnamenti appresi riguardano l'elaborazione dell'Ecolabel UE, dell'EMAS e dei metodi dell'impronta ambientale.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo, che orienta la strategia di ripresa dell'UE. Il Green Deal riconosce i vantaggi di investire nella nostra sostenibilità competitiva costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale.

L'iniziativa è finanziata a titolo della rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale. Come descritto di seguito, l'attuazione implicherà l'uso di risorse umane aggiuntive, costi nell'ambito del programma LIFE e alcune spese di sostegno per l'AEA. Il corrispondente incremento della sovvenzione dell'AEA sarà compensato dal programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

Altri settori di intervento potrebbero fornire sostegno alle imprese nell'attuazione degli obblighi di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali, ad esempio come stabilito negli atti delegati ai sensi dell'articolo 3, in particolare i finanziamenti dell'UE erogati per l'innovazione e gli investimenti destinati alle imprese, in particolare alle PMI. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, attraverso la specializzazione intelligente, LIFE e Orizzonte Europa, integra i finanziamenti privati all'innovazione e sostiene l'intero ciclo dell'innovazione allo scopo di proporre soluzioni al mercato. Nel 2022 il programma Europa digitale ha avviato l'azione concertata CIRPASS con l'obiettivo di creare opportunità per i flussi di lavoro innovativi, in particolare per favorire la circolarità del flusso di beni materiali, ma anche di informare i consumatori, definendo un modello di dati di prodotto intersettoriale per il passaporto digitale del prodotto avente un'utilità dimostrata per l'economia circolare.

Il Fondo per l'innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento a livello mondiale nel campo della dimostrazione di soluzioni e tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Nel decennio 2020-2030 erogherà un sostegno di circa 10 miliardi di EUR al fine di portare sul mercato soluzioni industriali volte a decarbonizzare l'Europa e favorirne la transizione verso la neutralità climatica.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Sono state valutate diverse opzioni, tra cui la copertura da parte dei soli servizi ENV combinando l'appalto di servizi per le serie di dati e la possibile cooperazione con altri servizi e agenzie. L'opzione migliore prescelta combina l'appalto di servizi per le serie di dati forniti dalla DG ENV e un contributo all'AEA inteso a sfruttare la competenza del suo personale.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 118  

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le iniziative prevedono appalti, accordi amministrativi con il JRC, l'aumento del contributo all'AEA e incidono sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A — cfr. sopra.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A — cfr. sopra.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/A — cfr. sopra.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N/A — cfr. sopra.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss 119 .

di paesi EFTA 120

di paesi candidati e potenziali candidati 121

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

3

09 02 02 Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

NO

3

09 10 02 Agenzia europea dell'ambiente

Diss.

NO

NO

7

20 01 02 01 – Retribuzione e indennità

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 03 – Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02 – Riunioni, gruppi di esperti

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

N/A

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

DG: ENV

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

□ Stanziamenti operativi

09 02 02 Economia circolare e qualità della vita

Impegni

(1)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

Pagamenti

(2)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

TOTALE stanziamenti 
per la DG ENV

Impegni

=(1)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

Pagamenti

=(2)

2,540

6,964

5,264

5,214

19,982

L'importo sopra riportato sarà necessario per finanziare le azioni seguenti:

·l'acquisizione di serie di dati secondarie sull'impronta ambientale, che forniscono importanti dati medi sul consumo di risorse e sulle emissioni per processi chiave utili a molte imprese per valutare le proprie catene del valore, l'acquisizione e lo sviluppo di dati per colmare eventuali lacune, i costi di sviluppo di una piattaforma informatica per la banca dati sull'impronta ambientale e la manutenzione della banca dati per il periodo 2026-2027 (10,095 milioni di EUR). L'accesso alle serie di dati sull'impronta ambientale aiuterà le imprese, in particolare le PMI, a rispettare le prescrizioni della direttiva sulle autodichiarazioni ambientali in modo più efficiente sotto il profilo dei costi e meno oneroso. Il facile accesso a dati di alta qualità relativi alle prestazioni ambientali dei prodotti sarà un fattore chiave che consentirà a tutte le imprese, in particolare alle PMI, di attestare le proprie asserzioni ambientali in modo solido, indipendentemente dalla presenza o meno di atti delegati basati sull'articolo 3 della presente proposta sulle asserzioni ambientali. L'accesso alle serie di dati sull'impronta ambientale sosterrà inoltre l'attuazione di altre politiche dell'UE in materia di sostenibilità ambientale e di aiuto ai consumatori nel prendere le giuste decisioni, come la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 122 . Il regolamento introduce la possibilità di stabilire degli obblighi di informazione, che possono anche essere collegati alle prescrizioni in materia di etichettatura, e porterà a un miglioramento dei flussi di informazione attraverso i passaporti digitali dei prodotti. Le serie di dati sull'impronta ambientale sosterranno il calcolo e la definizione degli obblighi di informazione e di prestazione, ad esempio relativi all'impronta di carbonio e all'impronta ambientale, come previsto dalla proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, sulla base di una serie armonizzata di dati secondari di alta qualità;

·l'appalto di studi e indagini riguardanti l'uso dei metodi intesi ad attestare le asserzioni da parte dei portatori di interessi e la valutazione della direttiva sulle autodichiarazioni ambientali (0,150 milioni di EUR);

·il JRC svolgerà un ruolo chiave nel sostenere la Commissione per una parte del lavoro tecnico necessario. Si prevede che gli accordi amministrativi rappresenteranno una spesa di circa 1,700 milioni di EUR;

·un'altra spesa importante sarà costituita dal sostegno amministrativo e tecnico per la preparazione degli atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, intesi a specificare ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite che stabiliscono norme basate sul ciclo di vita per gruppi di prodotti o settori specifici. Questa linea di bilancio prevede la preparazione di sei atti delegati di questo tipo (6,827 milioni di EUR);

·misure di accompagnamento per aiutare le PMI ad adattarsi alla direttiva, compreso lo sviluppo di strumenti di calcolo basati sui requisiti descritti negli atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 (1,210 milioni di EUR).

Agenzia: AEA

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: spese per il personale

Impegni

(1a)

0,180

0,367

0,375

0,922

Pagamenti

(2a)

0,180

0,367

0,375

0,922

Titolo 2: infrastruttura

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Titolo 3: spese operative

Impegni

(1c)

0,095

0,065

0,065

0,225

Pagamenti

(2c)

0,095

0,065

0,065

0,225

TOTALE stanziamenti 
per l'AEA

Impegni

=1a+1b +1c

0,275

0,432

0,440

1,147

Pagamenti

=2a+2b +2c

0,275

0,432

0,440

1,147

Le spese dell'AEA includono il costo di due ETP aggiuntivi (un agente temporaneo e un agente contrattuale), oltre alle spese operative, ai fini del monitoraggio delle asserzioni ambientali immesse sul mercato dell'UE in seguito all'attuazione della direttiva conformemente all'articolo 20, paragrafo 4. L'Agenzia sarà incaricata di effettuare un'analisi dettagliata delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, e di pubblicare relazioni contenenti una valutazione dell'evoluzione delle autodichiarazioni ambientali nell'UE ogni due anni. Tale stima include la maggior parte dei dati utili alla stesura delle relazioni biennali che gli Stati membri sono tenuti a produrre e a comunicare a livello europeo tramite questionari. L'AEA proporrà i questionari in accordo con la DG ENV e li renderà disponibili attraverso uno strumento elettronico standard. Le informazioni comunicate dagli Stati membri consisteranno in una combinazione di statistiche relative alle asserzioni nei rispettivi mercati nazionali e una descrizione qualitativa della natura delle asserzioni false e delle azioni correttive attuate. I compiti del personale, di natura permanente, consisteranno nella comunicazione delle informazioni relative ai paesi e nella produzione della relazione di analisi ogni due anni, oltre che nei compiti di sostegno contestualmente necessari (amministrazione, comunicazione, sviluppo informatico, sostegno alle imprese ecc.).



□ TOTALE stanziamenti operativi

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Impegni

(4)

2,540

7,239

5,696

5,654

21,129

Pagamenti

(5)

2,540

7,239

5,696

5,654

21,129

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 3

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4

2,540

7,239

5,696

5,654

21,129

 




Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

DG: ENV

□ Risorse umane

0,606

0,606

0,606

0,606

2,424

□ Altre spese amministrative

0,180

0,180

0,180

0,180

0,720

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Attualmente il personale della DG ENV comprende due funzionari ETP (AD) che si occupano di questioni di carattere strategico e due funzionari ETP (AD) che si occupano di questioni metodologiche. Queste figure saranno ancora fondamentali in futuro e si prevede che i compiti loro assegnati saranno i seguenti:

·attività legate all'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali, come il coordinamento strategico, il piano di lavoro dell'iniziativa (incluso, in parte, lo sviluppo di ulteriori prescrizioni relative ad autodichiarazioni specifiche), il coordinamento del team, il monitoraggio e i rapporti con i portatori di interessi. Tali attività necessitano dell'impiego di due funzionari ETP;

·ulteriore sviluppo dei metodi dell'impronta ambientale e di altri metodi intesi ad attestare le autodichiarazioni ambientali ai sensi dell'articolo 3: gestione di gruppi di esperti, gestione della fase di transizione per le PEFCR/OEFSR (compreso il compito aggiuntivo dell'adozione da parte della Commissione europea di parti incorporate in atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, che specificano ulteriormente le prescrizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite in futuro). Tali attività necessitano dell'impiego di un funzionario ETP;

·gestione dei dati secondari sull'impronta ambientale: gestione di contratti, controllo dei dati, realizzazione di banche dati, ecc. Tali attività necessitano dell'impiego di un funzionario ETP;

I compiti relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA), come lo sviluppo di metodi e dati, e quelli legati allo sviluppo di metodi e dati intesi ad attestare le autodichiarazioni ambientali generalmente necessitano di una conoscenza specialistica tecnica/scientifica, di un'istruzione scientifica a livello di dottorato e di anni di esperienza nel settore. Non è possibile attrarre questo tipo di personale con condizioni da agente contrattuale. Pertanto tali compiti dovrebbero essere previsti dai ruoli di funzionario che, qualora internamente non fosse disponibile personale specializzato, dovrebbero essere aperti ai posti di agente temporaneo.

La DG ENV necessita dunque di personale aggiuntivo (tre AD e un END, secondo la distribuzione delle posizioni riportata di seguito) che dovrà:

·preparare circa 6-7 atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, che specifichino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite (al fine di regolamentare le asserzioni specifiche quali quelle relative alla riparabilità, alla riciclabilità e alla durabilità), o che stabiliscano norme specifiche basate sul ciclo di vita per determinati gruppi di prodotti e settori;

·preparare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure pertinenti per l'approvazione di nuovi sistemi privati di etichettatura da parte delle autorità nazionali e il formato del certificato di conformità delle asserzioni e dei sistemi di etichettatura;

·preparare atti delegati che specifichino ulteriormente i criteri di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale di cui all'articolo 8, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione;

·valutare i sistemi di etichettatura ambientale notificati istituiti dalle autorità pubbliche dei paesi terzi che intendono operare nel mercato dell'Unione e preparare le relative decisioni di approvazione da parte della Commissione al fine di garantire che tali sistemi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, e che rispettino le prescrizioni della presente direttiva;

·supervisionare gli studi preparatori e di revisione, e altri studi in preparazione degli atti delegati;

·sviluppare e gestire la banca dati dell'impronta ambientale relativa a questa e ad altre politiche, come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, il regolamento sulle batterie o sulla tassonomia.

Inoltre sono presenti due gruppi di esperti coinvolti in questa politica e il budget dovrebbe coprire tre riunioni all'anno per ciascuno di essi.

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

3,326

8,025

6,482

6,440

24,273

Pagamenti

3,326

8,025

6,482

6,440

24,273

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 123

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 124

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2…

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi di AEA e Commissione

3.2.3.1.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,117

0,240

0,244

0,602

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,063

0,128

0,130

0,320

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,180

0,367

0,375

0,922

Fabbisogno di personale (ETP)

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

1

1

1

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

1

1

1

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

2

2

2

3.2.3.2. Fabbisogno previsto sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

3.2.3.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

     La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

 La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,606

0,606

0,606

0,606

2,424

Altre spese amministrative

0,180

0,180

0,180

0,180

0,720

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Esclusa la RUBRICA 7 125  
del quadro finanziario pluriennale

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTALE

0,786

0,786

0,786

0,786

3,144

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2024

2025

2026

2027 e oltre

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

3

3

3

3

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

1

1

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  126

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

4

4

4

4

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Cfr. spiegazione fornita per la rubrica 7 alla sezione 3.2.1.

Personale esterno

Cfr. spiegazione fornita per la rubrica 7 alla sezione 3.2.1.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La dotazione LIFE (linee di bilancio 09.02.02) sarà utilizzata per compensare l'incremento delle sovvenzioni erogate all'AEA;

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP;

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 127

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche 

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 128

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    Commissione europea, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final), consultabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0143&from=EN .
(2)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22), modificata.
(3)    SWD(2022) 85 final; EUR-Lex - 52022SC0085 - EN - EUR-Lex (europa.eu) .
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640) .
(5)    COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.
(6)    COM(2020) 696 final del 13 novembre 2020. 
(7)    COM(2023) 62 final dell'1 febbraio 2023.
(8)    Conclusioni del Consiglio 14167/20.
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 febbraio 2021, sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).
(10)     Conferenza sul futuro dell'Europa, relazione sul risultato finale, maggio 2022 .
(11)    COM(2022) 404 final.
(12)    Commissione europea, Behavioural Study on Consumers' engagement in the circular economy, 2018, pag. 10.
(13)    Commissione europea, Valutazione d'impatto iniziale: responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, 2020.
(14)    Sul sito web "Di' la tua" della Commissione europea è disponibile una sintesi della consultazione pubblica aperta:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12467-Empowering-the-consumer-for -the-green-transition_it .
(15)     Prestazioni ambientali di prodotti e imprese - dimostrare la veridicità delle affermazioni (europa.eu) .
(16)    Commissione europea, Consumer Market Study on Environmental Claims for Non-Food Products , 2014.
(17)    Commissione europea, Environmental claims in the EU: Inventory and reliability assessment Final report, 2020. Disponibile all'indirizzo:     https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2020_Greenclaims_inventory.zip.
(18)    2020 – sweep on misleading sustainability claims,  Sweeps (europa.eu) .
(19)    "Greenwashing": lo screening dei siti web rivela che la metà delle affermazioni ecologiche è priva di fondamento, disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_269 .
(20)    SWD(2022) 85 final, Allegato 2, pag. 66.
(21)    Risposte fornite su scale Likert da 1 a 5. Al fine di agevolare una presentazione uniforme dei dati e di riportare correttamente il grado di accordo, queste sono state convertite in punti. Le risposte "Non lo so" hanno registrato zero punti e le risposte "Per niente interessato" o "Per niente efficace" hanno registrato un punto, mentre le risposte "Molto interessato" o "Sempre" hanno registrato quattro punti.
(22)    Per asserzione su un professionista si intende un'asserzione formulata dal professionista relativa a esso in quanto organizzazione e non a uno dei suoi prodotti (beni o servizi).
(23)    Preparatory study to gather evidence on ways to empower consumers to play an active role in the green transition, ottobre 2021. Disponibile sulla pagina della proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e allegato (europa.eu) .
(24)    Commissione europea, Valutazione d'impatto iniziale: responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, 2020 - panoramica delle consultazioni all'allegato 2 della valutazione d'impatto, pag. 69.
(25)    Maggiori informazioni sulle conseguenze delle problematiche per il mercato al consumo e l'ambiente sono disponibili all'allegato 12 del documento SWD(2022) 85 final. 
(26)    Articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(27)    Allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(28)    COM(2022) 672 final.
(29)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, L 285/10.
(30)    COM(2022) 142 final.
(31)    Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(32)    COM(2020) 798 final.
(33)    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(34)    Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(36)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(37)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(38)     https://environment.ec.europa.eu/strategy/zero-pollution-action-plan_it .
(39)    COM(2020) 380 final.
(40)     COM(2020) 381 final .
(41)    COM(2021) 82.
(42)

   La panoramica di tutte le consultazioni condotte nell'ambito della valutazione d'impatto è disponibile all'allegato 2 del documento COM(2022) 85 final.

(43)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1740-Towards-an-EU-Product-Policy-Framework-contributing-to-the-Circular-Economy_it . 
(44)     https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/EF_stakeholdercons19.pdf . 
(45)

   Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo    : https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm .

(46)    SWD(2022) 85 final.
(47)    SEC(2022) 165.
(48)    La presente proposta non dedica particolare considerazione agli strumenti digitali di informazione, i quali costituiscono l'oggetto della proposta sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. 
(49)    SWD(2022) 85 final, sezione 7: opzioni strategiche prescelte, pag. 59.
(50)    SWD(2022) 85 final, pagg. 29-30.
(51)    SWD(2022) 85 final, pagg. 31-32.
(52)    Ulteriori informazioni sui metodi e sulla fase pilota durante la quale questi sono stati testati sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ .
(53)    Cambiamento climatico, riduzione dello strato di ozono, tossicità umana (in presenza o assenza di un tumore), particolato atmosferico, radiazione ionizzante (salute umana), formazione di ozono fotochimico (salute umana), acidificazione, eutrofizzazione (terrestre), eutrofizzazione (acqua dolce), eutrofizzazione (marina), ecotossicità (acqua dolce), uso del suolo, uso dell'acqua, uso delle risorse (minerali e metalli), uso delle risorse (fossili).
(54)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 ).
(55)    Per la percentuale molto ridotta di rimanenze di prodotti ancora presenti poco prima dell'approvazione dell'opzione, si presume che le asserzioni vengano rimosse dal venditore (ad esempio, coprendole con un adesivo). Ciò comporterà alcuni costi nei primi due anni dall'attuazione dell'opzione, dopodiché si ipotizza che tutte le rimanenze saranno state vendute.
(56)    Stima interna per una particolare asserzione relativa a un singolo impatto (ad esempio la percentuale di contenuto a base biologica o riciclato di un prodotto) direttamente comprovabile, ossia un'asserzione che può essere attestata tramite informazioni/documenti prontamente disponibili sui materiali usati nella produzione.
(57)    Stima interna relativa alla validazione di un'asserzione sull'impronta ambientale dell'intera organizzazione. Valori medi basati su un'indagine mirata aggiuntiva svolta dalla DG ENV con il contributo di sette dei consulenti principali che hanno sostenuto l'elaborazione delle PEFCR/OEFSR, confrontati con altre fonti della letteratura.
(58)    I dettagli relativi alla ripartizione dei costi amministrativi sono disponibili nel documento SWD(2022) 85 final, pag. 200.
(59)    SWD(2022) 85 final.
(60)     GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 .
(61)    SWD(2022) 85 final, pag. 50: "Per quanto riguarda il sottoproblema 1.1 (mancanza di informazioni attendibili sulle caratteristiche ambientali del prodotto presso il punto vendita), tutte le opzioni sono state scartate in una fase precoce data l'impossibilità di dimostrarne il valore aggiunto e si prevede che le misure adottate ai sensi dell'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali e dell'iniziativa sui prodotti sostenibili ridurranno tale sottoproblema in modo significativo".
(62)    Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU C 526 del 29.12.2021, pag. 1).
(63)    Allegato della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).
(64)    Ovvero non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti dalle autorità pubbliche.
(65)    Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(66)    In linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(67)    GU C del , pag. .
(68)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).
(69)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(70)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM(2022) 143 final).
(71)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).
(72)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 132 final).
(73)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(74)     https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/agri-market-brief-20-organic-farming-eu_en_1.pdf .
(75)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(76)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(77)    COM(2022) 132 final.
(78)    Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).
(79)    Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).
(80)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(81)    […].
(82)    Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(83)    Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
(84)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22) e successive modifiche.
(85)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(86)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(87)    Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1). 
(88)    Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).
(89)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(90)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(91)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(92)    Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(93)    GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.
(94)    Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).
(95)    Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).
(96)    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(97)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(98)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(99)    Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(100)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(101)    Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(102)    Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16);
(103)    Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(104)    Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(105)    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(106)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(107)    Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (GU L...).
(108)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(109)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(110)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 ).
(111)    Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36 ).
(112)    Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(113)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(114)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(115)    GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.
(116)    Per le autodichiarazioni (o asserzioni) ambientali la base giuridica dell'iniziativa è il mercato unico, mentre le risorse di bilancio sono riferite al settore 09 - Ambiente e azione per il clima.
(117)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(118)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(119)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(120)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(121)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(122)    Disponibile all'indirizzo: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_it .
(123)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(124)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..." 
(125)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(126)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(127)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(128)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.