Bruxelles, 16.3.2023

COM(2023) 161 final

2023/0081(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e la corrispondente revisione del sistema energetico dell'Unione offrono notevoli opportunità per quanto riguarda lo sviluppo dei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, la creazione di posti di lavoro di qualità e la crescita. Si prevede che il mercato mondiale delle tecnologie chiave a zero emissioni nette prodotte in serie diverrà tre volte più grande entro il 2030, raggiungendo un valore annuo di circa 600 miliardi di EUR 1 . I partner e concorrenti dell'Unione hanno colto questa opportunità e stanno adottando misure ambiziose per accaparrarsi parti significative di questo nuovo mercato. Tali sviluppi sono dovuti anche a fattori legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. La resilienza dei futuri sistemi energetici dipenderà in particolare dalla garanzia di un accesso sicuro alle tecnologie che alimenteranno tali sistemi, quali turbine eoliche, elettrolizzatori, batterie, pannelli solari fotovoltaici, pompe di calore ecc. A sua volta, un approvvigionamento energetico sicuro sarà essenziale per garantire una crescita economica sostenibile e, in ultima analisi, l'ordine pubblico e la sicurezza.

In tale contesto, nella sua comunicazione del 1º febbraio 2023 sul piano industriale del Green Deal 2 la Commissione ha presentato un piano globale per rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano d'azione si fonda sui quattro pilastri seguenti: i) un contesto normativo prevedibile e semplificato; ii) un accesso più rapido ai finanziamenti; iii) il miglioramento delle competenze; e iv) un commercio aperto per catene di approvvigionamento resilienti.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette rientra tra le azioni annunciate in tale contesto e volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il contesto degli investimenti nella capacità di produzione nell'Unione di tecnologie fondamentali per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e garantire la resilienza del sistema energetico decarbonizzato dell'Unione, contribuendo nel contempo a ridurre l'inquinamento, a beneficio della salute pubblica e del buono stato dell'ambiente in tutto il mondo.

La produzione mondiale di veicoli elettrici aumenterà di 15 volte entro il 2050, mentre la diffusione delle energie rinnovabili arriverà quasi a quadruplicarsi. Rispetto ad oggi la diffusione delle pompe di calore aumenterà di oltre sei volte entro il 2050 e nello stesso anno la produzione di idrogeno da elettrolisi o di idrogeno a base di gas naturale con cattura e stoccaggio del carbonio raggiungerà 450 Mt. Ciò si tradurrà in investimenti cumulativi mondiali nel settore manifatturiero pari a 1 200 miliardi di USD che saranno necessari per assicurare capacità sufficienti a conseguire gli obiettivi globali per il 2030 3 . La Cina è responsabile del 90 % degli investimenti in impianti di produzione.

L'Europa è attualmente un importatore netto di tecnologie energetiche a zero emissioni nette, considerando che importa circa un quarto delle automobili elettriche e delle batterie e quasi tutti i moduli solari fotovoltaici e le celle a combustibile, principalmente dalla Cina. Per quanto riguarda le tecnologie solari fotovoltaiche e i relativi componenti, tale dipendenza supera il 90 % dei prodotti in taluni segmenti a monte della catena del valore, quali lingotti e wafer. In altri settori in cui l'industria dell'UE è ancora solida, come quelli delle turbine eoliche e delle pompe di calore, la bilancia commerciale dell'Unione si sta deteriorando e i produttori dell'UE si confrontano con un aumento dei costi dell'energia e dei fattori produttivi. Inoltre nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio la creazione di una catena del valore delle pertinenti tecnologie nell'Unione è attualmente ostacolata dalla mancanza di siti di stoccaggio di CO2.

Allo stesso tempo le tecnologie energetiche a zero emissioni nette sono oggetto di forti interessi geostrategici e al centro della corsa tecnologica mondiale. Vari paesi desiderano garantire il proprio approvvigionamento delle tecnologie più avanzate per la produzione di energia e guidare la transizione pulita. Altre regioni del mondo stanno effettuando ingenti investimenti e attuando misure di sostegno per innovare e rafforzare le loro potenzialità produttive. La legge degli Stati Uniti sulla riduzione dell'inflazione (Inflation Reduction Act) mobiliterà oltre 360 miliardi di USD entro il 2032. I piani di trasformazione verde del Giappone mirano a raccogliere fino a 20 000 miliardi di JPY (circa 140 miliardi di EUR) per mezzo di obbligazioni "transizione verde". L'India ha presentato un regime di incentivi collegati alla produzione per rafforzare la competitività in settori quali quelli del solare fotovoltaico e delle batterie. Anche il Regno Unito, il Canada e molti altri paesi hanno elaborato piani di investimento a favore di tecnologie a zero emissioni nette.

Inoltre nell'ultimo anno molti settori europei, in particolare le industrie ad alta intensità energetica come quelle dei fertilizzanti, dell'acciaio e del cemento, sono stati duramente colpiti dalla crisi energetica. Per rimanere competitive e circolari, conseguendo nel contempo i loro obiettivi di decarbonizzazione e di azzeramento dell'inquinamento, tali industrie devono avere accesso a tecnologie a zero emissioni nette quali batterie, pompe di calore, pannelli solari, elettrolizzatori, celle a combustibile, turbine eoliche e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio. Tali tecnologie svolgono inoltre un ruolo chiave anche ai fini dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo l'accesso dei cittadini a un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. L'UE ha tutte le caratteristiche per diventare un leader industriale nel mercato delle tecnologie a zero emissioni nette del futuro: la normativa dell'Unione sul clima stabilisce un chiaro obiettivo a lungo termine; l'UE dispone di un'economia forte, in combinazione con una forza lavoro di talento e infrastrutture di prima classe. L'obiettivo non è solo ridurre le dipendenze, ma anche contribuire a dotare l'industria dell'Unione delle tecnologie necessarie per la decarbonizzazione e fornire energia pulita, sicura e a prezzi accessibili ai cittadini, compresi i consumatori e le famiglie vulnerabili a reddito basso e medio-basso. Nel 2021 l'ecosistema a zero emissioni nette dell'Unione valeva più di 100 miliardi di EUR, valore raddoppiato rispetto al 2020 4 .

La presente relazione accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di tecnologie energetiche a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette).

La proposta persegue l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di tecnologie energetiche a zero emissioni nette, delineato nella comunicazione della Commissione sul piano industriale del Green Deal.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette mira ad affrontare i seguenti aspetti fondamentali per gli investimenti nella produzione di tecnologie a zero emissioni nette:

migliorare la certezza, l'orientamento strategico e il coordinamento degli investimenti attraverso la definizione di obiettivi chiari e di meccanismi di monitoraggio;

ridurre gli oneri amministrativi gravanti sullo sviluppo dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, anche attraverso la razionalizzazione delle prescrizioni amministrative e l'agevolazione del rilascio delle autorizzazioni, l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa e la garanzia dell'accesso alle informazioni;

agevolare l'accesso ai mercati adottando misure specifiche concernenti la domanda del settore pubblico attraverso procedure di appalto e aste, nonché ricorrendo a regimi di sostegno alla domanda dei consumatori privati;

agevolare e consentire la realizzazione di progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio di CO2;

sostenere l'innovazione, anche attraverso spazi di sperimentazione normativa;

migliorare le competenze ai fini della creazione di posti di lavoro di qualità nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette;

coordinare i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La diffusione delle tecnologie energetiche pulite è un fattore determinante per la transizione verso la sostenibilità e può portare a nuovi prodotti e a modi più efficienti ed efficaci per produrre energia che contribuiscano agli obiettivi del Green Deal europeo 5 , promuovendo sia gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 sia l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Tali tecnologie sono essenziali anche per decarbonizzare l'industria dell'Unione e mantenerla in Europa.

Le perturbazioni dell'approvvigionamento e le dipendenze da altre regioni per la fornitura di tecnologie energetiche pulite possono rallentare la transizione dell'UE verso la sostenibilità e incidere su tutti i settori dell'economia. Per far fronte alle perturbazioni e alle dipendenze, la proposta rafforza la capacità di produzione di tecnologie energetiche a zero emissioni nette in Europa. Se del caso, gli impianti dovrebbero essere pienamente conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, ad esempio in materia di valutazione dell'impatto ambientale e di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, anche per quanto riguarda i rischi e la prevenzione di incidenti industriali, e cercare di garantire un'elevata efficienza energetica, idrica e delle risorse. La proposta è inoltre in linea con la normativa sulle materie prime critiche proposta parallelamente al presente regolamento 6 .

La proposta è coerente con la comunicazione della Commissione del maggio 2021 dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020" 7 , che individua ambiti in cui si rilevano dipendenze strategiche che potrebbero comportare vulnerabilità, come la carenza di forniture. Il regolamento proposto è inoltre pienamente in linea con le proposte figuranti nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa.

La proposta viene presentata alla luce delle possibilità offerte dal Fondo per l'innovazione, dal programma InvestEU 8 , dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, da Orizzonte Europa e dai programmi della politica di coesione, che offriranno opportunità per sostenere gli obiettivi del regolamento proposto.

Infine, la presente iniziativa è coerente anche con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (tassonomia) 9 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta contribuisce agli obiettivi delle parti del pacchetto "Pronti per il 55 %" incentrate sulla decarbonizzazione dell'industria dell'UE, in particolare nei settori in cui è difficile abbattere le emissioni, sull'aumento dell'elettrificazione e sulla promozione di veicoli e combustibili più puliti in modo tecnologicamente neutro 10 . La revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei furgoni nuovi punta a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di tali veicoli, delineando un percorso chiaro e realistico verso una mobilità a zero emissioni. La domanda di veicoli a zero emissioni, come i veicoli a ricarica elettrica, da parte dei consumatori è già in aumento 11 e può anche generare benefici collaterali significativi per il conseguimento dell'obiettivo "inquinamento zero" 12 .

Le misure proposte contribuiranno inoltre alla resilienza e all'autonomia strategica aperta dell'UE, garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento delle tecnologie energetiche chiave, che è fondamentale sia per sostenere lo sviluppo di altri settori dell'economia sia per salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza.

La proposta è coerente con l'approccio dell'UE volto a realizzare una transizione verde equa e giusta 13 . È inoltre coerente con le azioni previste nel contesto dell'anno europeo delle competenze 2023 e con le iniziative in corso nell'ambito del patto dell'UE per le competenze e dei relativi partenariati su vasta scala per le competenze, nonché con altre politiche esistenti in materia di competenze, come i piani per la cooperazione settoriale sulle competenze. La valutazione, il monitoraggio e la previsione del fabbisogno di competenze si baseranno tra l'altro sulle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e dell'Autorità europea del lavoro (ELA) e ne terranno pienamente conto. La rete europea di servizi per l'impiego (EURES) agevola l'inserimento professionale e sul suo portale sono disponibili in media oltre 3 milioni di offerte di posti di lavoro. Data la varietà delle offerte e dei datori di lavoro e a fronte dell'uso di uno strumento che abbina automaticamente domanda e offerta sulla base delle competenze, gli inserimenti professionali agevolati dalla rete EURES e dal portale EURES forniscono anche risultati concreti per quanto riguarda i posti di lavoro inerenti all'industria a zero emissioni nette. Per stimolare maggiori investimenti nella formazione riguardante le nuove tecnologie e i nuovi processi di produzione a zero emissioni nette, la Commissione ha annunciato tra l'altro nel suo piano industriale del Green Deal che il massimale del regolamento generale di esenzione per categoria per gli aiuti alle PMI destinati alla formazione aumenterà da 2 milioni di EUR a 3 milioni di EUR, che nella valutazione degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) si terrà conto delle misure in materia di competenze e che la Commissione valuterà la possibilità di trattare le spese di formazione sostenute dalle imprese alla stregua di investimento piuttosto che come una spesa o un costo operativo.

La proposta è coerente con la comunicazione "Utilizzo dei talenti nelle regioni d'Europa", in quanto mira alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro europea, anche nelle regioni che sono cadute o rischiano di cadere nelle "trappole" che impediscono lo sviluppo dei talenti. Terrà conto tra l'altro del meccanismo di incentivazione dei talenti messo a punto per sostenere le regioni dell'UE interessate da un calo accelerato della popolazione in età lavorativa. La proposta è inoltre coerente con le azioni intraprese nell'ambito della nuova agenda europea per l'innovazione, che comprende un'iniziativa faro volta a promuovere, attirare e trattenere i talenti deep tech, che si propone di raggiungere un milione di talenti in settori a contenuto tecnologico estremamente avanzato nell'arco di tre anni in tutti gli Stati membri 14 .

La proposta promuove lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nelle regioni meno sviluppate e in transizione, prevedendo la possibilità di assegnare loro lo status di progetti strategici in maniera semplice e automatica. La proposta persegue pertanto obiettivi di coesione e contribuisce alla convergenza di dette regioni, creando risorse economiche sostenibili e adeguate alle esigenze future. Predisponendo un quadro per la produzione di specifiche tecnologie a zero emissioni nette, la proposta integra tutte le prescrizioni applicabili a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile 15 , nonché della relativa proposta di modifica 16 e delle corrispondenti misure di attuazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il regolamento proposto persegue l'obiettivo generale di istituire un quadro giuridico che favorisca lo sviluppo della produzione di tecnologie energetiche a zero emissioni nette nell'Unione, al fine di sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell'Unione.

Tale obiettivo generale si traduce negli obiettivi specifici di agevolare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette (primo pilastro), ridurre le emissioni di CO2 (secondo pilastro), agevolare l'accesso ai mercati (terzo pilastro), migliorare le competenze ai fini della creazione di posti di lavoro di qualità nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette (quarto pilastro), sostenere l'innovazione (quinto pilastro) e creare una struttura specifica per la realizzazione dei suddetti obiettivi in termini sia di governance che di monitoraggio (sesto e settimo pilastro).

La base giuridica appropriata è pertanto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), che consente all'Unione di adottare misure che aumentino l'armonizzazione, al fine di creare condizioni di parità all'interno dell'Unione affinché la produzione di tecnologie a zero emissioni nette possa prosperare, favorendo così l'innovazione e agevolando la transizione verde.

In primo luogo, l'obiettivo specifico di garantire il corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate per incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione consentirà di far fronte all'attuale frammentazione del mercato interno per quanto riguarda elementi essenziali quali, ad esempio, le procedure di rilascio delle autorizzazioni ai produttori di tecnologie a zero emissioni nette. Si avrà inoltre un rafforzamento della certezza del diritto e una semplificazione degli oneri amministrativi per i produttori che desiderano costruire nuovi impianti di produzione o potenziare quelli esistenti all'interno dell'Unione, creando nel contempo le condizioni per agevolare l'accesso ai finanziamenti. La base giuridica di questo pilastro è pertanto l'articolo 114 del trattato, che prevede l'adozione di misure volte ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Per contribuire a ridurre le emissioni di CO2 nell'UE, nell'ambito del secondo pilastro viene definito un obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, unitamente alle misure necessarie per conseguirlo.

Ai fini dell'obiettivo specifico di agevolare l'accesso delle tecnologie a zero emissioni nette al mercato unico, contemplato dal terzo pilastro, occorre incentivare la domanda di prodotti sostenibili da parte dei settori pubblico e privato, anche provvedendo affinché gli acquirenti pubblici applichino in modo coerente criteri volti a garantire un elevato livello di sostenibilità e resilienza dei prodotti a zero emissioni nette che acquistano.

Il quarto obiettivo specifico mira a creare sinergie tra gli Stati membri e ad armonizzare la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e versatile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai cambiamenti economici nell'ambito della transizione verso l'energia pulita. 

Anche il sostegno all'innovazione nell'ambito del quinto pilastro richiede un coordinamento tra gli Stati membri per la creazione di spazi di sperimentazione, in modo da garantire condizioni di parità per la sperimentazione all'interno dell'Unione e prevedere esenzioni analoghe dal diritto dell'Unione.

Infine, nell'ambito del sesto e del settimo pilastro vengono predisposte una struttura di governance armonizzata e prescrizioni uniformi in materia di monitoraggio al fine di valutare i progressi compiuti verso l'obiettivo comune di incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di natura transfrontaliera e non sono limitati a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari.

Per fornire una risposta globale alla crisi energetica che colpisce l'UE occorre un'azione congiunta rapida e coordinata da parte di diversi portatori di interessi, in collaborazione con gli Stati membri. Inoltre, date le sfide collegate all'accelerazione della diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette, l'intervento a livello dell'Unione contribuisce al coordinamento delle risposte volte a far fronte al fabbisogno dell'Unione di capacità supplementari di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e a prevenire dipendenze strutturali. Inoltre la cattura e lo stoccaggio del carbonio richiedono un approccio transfrontaliero basato sul mercato unico per poter rappresentare una soluzione efficace per le industrie di tutti gli Stati membri, compresi quelli privi di capacità di stoccaggio di CO2, ed è dunque preferibile affrontare la questione in modo coordinato a livello dell'UE.

L'azione a livello dell'Unione può indubbiamente indirizzare i vari attori europei verso una visione e una strategia di attuazione comuni. Ciò è fondamentale per generare economie di scala e di diversificazione e per raggiungere la massa critica necessaria a incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'UE, limitando nel contempo la frammentazione degli sforzi e controproducenti corse alle sovvenzioni tra gli Stati membri.

Gli ambiti che la presente proposta affronta attraverso i suoi diversi pilastri richiedono un'azione dell'Unione.

Per quanto riguarda il primo pilastro ("agevolare gli investimenti"), l'iniziativa sosterrà la creazione di capacità tecnologiche su larga scala in tutta l'Unione per consentire lo sviluppo e la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nell'ottica di promuovere la realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi progetti strategici, razionalizzando le procedure amministrativi e di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine è necessaria un'azione dell'Unione volta a garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico.

Per conseguire l'obiettivo relativo alla capacità di iniezione di CO2 nell'UE nell'ambito del secondo pilastro, è necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione a sostegno degli sforzi compiuti a livello nazionale.

Per quanto riguarda il terzo pilastro ("accesso ai mercati"), le azioni volte ad accelerare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette possono essere adeguatamente concepite e attuate solo a livello dell'Unione, data la portata degli investimenti necessari e poiché gli impianti di produzione possono contribuire a rifornire il mercato interno, rafforzare l'intero ecosistema e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Nell'ambito del quarto pilastro ("migliorare le competenze ai fini della creazione di posti di lavoro di qualità nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette") vengono coordinati gli sforzi volti a garantire la disponibilità di una forza lavoro qualificata, necessaria per lo sviluppo dell'industria a zero emissioni nette in Europa, sostenendo la creazione di accademie di competenze specialistiche e istituendo una piattaforma "Europa a zero emissioni nette".

Per quanto riguarda il quinto pilastro ("innovazione"), la creazione di spazi di sperimentazione normativa mira a creare condizioni di parità per l'innovazione in materia di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e a garantire esenzioni mirate dal diritto dell'Unione, ove necessario e senza compromettere altri obiettivi normativi.

Nell'ambito del sesto pilastro ("governance"), la creazione di una struttura unica a livello dell'Unione, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", consentirà alla Commissione di coordinare le suddette azioni congiuntamente agli Stati membri, al fine di garantire un'applicazione uniforme del regolamento in tutta l'Unione e la condivisione delle conoscenze.

Per quanto riguarda il settimo pilastro ("monitoraggio"), il rafforzamento della cooperazione a livello dell'Unione garantirà la raccolta delle informazioni necessarie in un formato comparabile. Ciò consentirà agli Stati membri e alla Commissione di prevedere e prevenire le carenze e di mettere in atto le misure necessarie per rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di tecnologie energetiche pulite in maniera più efficace rispetto a un mosaico di misure nazionali.

Proporzionalità

La proposta è intesa a rafforzare l'ecosistema europeo della produzione di tecnologie a zero emissioni nette attraverso misure volte ad agevolare gli investimenti, a incentivare la domanda e a riqualificare la forza lavoro europea e migliorarne il livello delle competenze.

Pur comportando vantaggi per un'ampia gamma di tecnologie a zero emissioni nette, la proposta pone l'accento soprattutto sulle componenti dell'ecosistema delle tecnologie a zero emissioni nette che contribuiscono maggiormente agli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030. L'attenzione rivolta all'energia solare, alle batterie/allo stoccaggio, all'energia eolica, agli elettrolizzatori e alle celle a combustibile, alle pompe di calore, al biometano, alle reti e alla cattura e lo stoccaggio del carbonio ha lo scopo di incentrare le azioni su prodotti e componenti strategici a zero emissioni nette, nell'ottica di garantire la realizzazione della transizione verde in Europa.

I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette predispongono i meccanismi necessari per garantire la competitività e la capacità di innovazione a lungo termine dell'industria europea attraverso le potenzialità produttive, gli ambienti pilota per l'esecuzione di prove e la sperimentazione, le disposizioni sulla capacità di stoccaggio di CO2, la riduzione dei rischi degli investimenti in progetti strategici e da parte di start-up, scale-up e PMI. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni per tali progetti di produzione siano rilasciate attraverso procedure più rapide e meno farraginose, sia per accelerare l'installazione di nuove capacità di produzione in risposta alla crisi energetica dell'Unione sia per ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese che desiderano potenziare le loro capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite in Europa.

Entro il 2030 dovrebbe inoltre essere resa disponibile, nell'ambito del secondo pilastro, una sufficiente capacità di iniezione di CO2, in quanto la mancanza delle pertinenti infrastrutture costituisce il principale ostacolo alla concretizzazione degli investimenti nella cattura di CO2, anche da parte dei settori in cui è difficile abbattere le emissioni. I produttori di petrolio e gas dispongono delle attività, delle risorse e delle competenze necessarie per rendere disponibile tale capacità. Lavorando insieme, saranno in grado di individuare i progetti più efficaci in rapporto ai costi per rendere disponibile la capacità di iniezione necessaria prima che sorga la domanda.

Gli incentivi nell'ambito del terzo pilastro sono concepiti per garantire una domanda stabile di tecnologie a zero emissioni nette, che renderà economicamente interessante per le imprese incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzate su misura e connotate da elevate prestazioni in termini di sostenibilità. Tali incentivi garantiranno inoltre che il regolamento promuova la destinazione di fondi pubblici alle suddette tecnologie. Solo attraverso la rapida diffusione delle tecnologie sostenibili a zero emissioni nette l'UE sarà in grado di realizzare le proprie ambizioni in materia di clima per il 2030.

Le azioni in materia di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette contemplate dal quarto pilastro consentiranno all'Unione di mettere la sua forza lavoro nelle condizioni di contribuire al meglio alla transizione verso l'energia pulita.

La creazione di spazi di sperimentazione normativa nell'ambito del quinto pilastro è soggetta a opportune garanzie affinché qualsiasi esenzione dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale sia accompagnata da adeguate misure di attenuazione volte ad assicurare il conseguimento di altri obiettivi normativi di pari importanza, sostenendo nel contempo l'innovazione.

Affinché le misure descritte possano funzionare al meglio, nell'ambito del sesto pilastro viene istituita una struttura di governance che riunisce gli Stati membri e la Commissione al fine di coordinare le azioni volte a conseguire i loro obiettivi comuni relativi alla sicurezza energetica e alla transizione verde dell'Europa.

Infine, il monitoraggio nell'ambito del settimo pilastro è necessario per garantire il conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e degli obiettivi in materia di stoccaggio di CO2, nonché, più in generale, per assicurare l'applicazione del presente regolamento e lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri e dell'Unione, nell'ottica di prevenire eventuali perturbazioni delle catene di approvvigionamento.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta è presentata in forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo è infatti l'atto giuridico più adatto per il primo pilastro, data la necessità di un'applicazione uniforme delle nuove norme, in particolare della definizione di "progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette", e di una procedura uniforme per il loro riconoscimento, nonché a fronte dell'esigenza di sostenere un settore industriale in tutto il mercato interno, consentendo nel contempo la creazione di intere catene del valore della produzione rispondendo alle esigenze degli operatori del mercato dell'intera UE. La scelta di un regolamento come atto giuridico per il secondo e il terzo pilastro è giustificata dal fatto che solo un regolamento, con le sue disposizioni giuridiche direttamente applicabili, può garantire il grado di uniformità necessario per la riduzione delle emissioni di CO2 e per la creazione e il funzionamento di un'iniziativa dell'Unione volta a incentivare la domanda in modo omogeneo in tutto il mercato interno. Anche per conseguire gli obiettivi del quarto pilastro lo strumento migliore è un regolamento che sostenga uno sviluppo uniforme delle competenze in tutta l'Unione. Un regolamento è inoltre l'atto giuridico più adatto per il quinto pilastro a sostegno dell'innovazione nel mercato interno, nonché per il sesto pilastro, volto a creare una struttura di governance che consenta agli Stati membri e alla Commissione di coordinare le loro azioni, e per il settimo pilastro, nell'ambito del quale vengono istituiti meccanismi di monitoraggio uniformi. Il meccanismo non richiede il recepimento mediante misure nazionali ed è direttamente applicabile.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta apporta un'ulteriore armonizzazione e costituisce il primo quadro giuridico coerente a livello dell'UE per le tecnologie energetiche pulite. Non è pertanto sostenuta da valutazioni ex post.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 17 gennaio 2023 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato l'elaborazione di una normativa sull'industria a zero emissioni nette in occasione del Forum economico mondiale di Davos 17 . Il primo pilastro riguarda la velocità. È necessario creare un contesto normativo che consenta un incremento rapido della produzione e la creazione di condizioni favorevoli per i settori cruciali per l'azzeramento delle emissioni nette, tra cui i settori dell'energia eolica, delle pompe di calore, dell'energia solare, dell'idrogeno pulito, dello stoccaggio e altri, nei quali la domanda è stimolata dai piani NextGenerationEU e REPowerEU. Per contribuire a realizzare tale obiettivo, verrà presentata una nuova normativa sull'industria a zero emissioni nette, che seguirà il modello della normativa sui chip. La nuova normativa sull'industria a zero emissioni nette individuerà obiettivi chiari per le tecnologie pulite europee da raggiungere entro il 2030. Lo scopo sarà concentrare gli investimenti su progetti strategici lungo l'intera catena di approvvigionamento. In particolare, verrà prestata particolare attenzione alle modalità per semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione di tecnologie pulite. Data l'urgente necessità di agire, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto e non è stata prevista alcuna consultazione pubblica online. L'analisi e tutti i documenti giustificativi saranno illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà pubblicato al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta.

In occasione della prima riunione della piattaforma Clean Tech Europe, organizzata dalla Commissione il 30 novembre 2022, si sono tenute una discussione ad alto livello e una prima tornata di consultazioni con gli Stati membri e i portatori di interessi dell'industria a zero emissioni nette. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di alto livello di 23 Stati membri, insieme a rappresentanti delle industrie e delle catene di approvvigionamento dell'energia eolica, delle batterie, della rete elettrica, delle pompe di calore e dell'energia solare fotovoltaica. Nel corso della riunione i partecipanti hanno sottolineato l'urgente necessità di incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette in risposta alla guerra di aggressione intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina e alla concorrenza normativa mondiale nel settore, ad esempio alla luce della legge degli Stati Uniti sulla riduzione dell'inflazione. I rappresentanti dell'industria hanno richiamato l'attenzione su diverse strozzature nell'Unione e in particolare sulla lunghezza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per la creazione o il potenziamento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, che intralcerebbe anche la mobilitazione di investimenti privati, nonché sulla carenza di personale qualificato.

Oltre a scambi regolari e duraturi con i portatori di interessi, nel febbraio 2023 è stata effettuata un'indagine supplementare mirata, volta a raccogliere entro un breve termine ulteriori contribuiti di un gruppo selezionato di organizzazioni di portatori di interessi industriali dei settori dell'energia eolica, dell'energia solare, delle batterie, delle pompe di calore e dell'idrogeno/degli elettrolizzatori. I portatori di interessi hanno messo in risalto le sfide seguenti:

(1)lunghi tempi di attesa e procedure farraginose per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti e l'incremento delle potenzialità produttive;

(2)mancanza di parità di condizioni rispetto ai concorrenti internazionali;

(3)perturbazioni e carenze di materiali;

(4)quadro normativo frammentario, poco chiaro o limitante a livello dell'Unione e/o nazionale;

(5)difficoltà a individuare siti di produzione e impiego adeguati;

(6)ostacoli connessi agli appalti pubblici;

(7)carenza di forza lavoro qualificata;

(8)produzione propria insufficiente e dipendenza dalle capacità di produzione dei componenti chiave;

(9)costi di produzione elevati.

Sono stati inoltre esaminati ulteriori contributi inerenti alle opzioni strategiche della proposta, raccolti in occasione delle riunioni tenute con i rappresentanti dell'industria e le autorità pubbliche nel contesto dell'attività delle alleanze industriali avviate dalla Commissione europea, in particolare l'alleanza europea per le batterie, l'alleanza europea per l'idrogeno pulito (compreso il relativo partenariato per gli elettrolizzatori), l'alleanza europea per le materie prime e l'alleanza europea per l'industria solare fotovoltaica. Inoltre il forum industriale europeo per l'energia pulita, organizzato sotto forma di riunioni periodiche nel corso del 2021 e del 2022, ha fornito un'ampia piattaforma di discussione sulle esigenze industriali. Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, al forum dell'UE sulla cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio del 2022 i portatori di interessi hanno stimato che la domanda di servizi di stoccaggio annuali nello Spazio economico europeo (SEE) aumenterà, partendo da una base molto bassa e arrivando a toccare 80 milioni di tonnellate di CO2 nel 2030 e almeno 300 milioni di tonnellate di CO2 nel 2040.

La raccolta di informazioni e riscontri pertinenti è stata inoltre possibile grazie a contatti regolari e duraturi con portatori di interessi dell'industria, Stati membri e associazioni di categoria.

Assunzione e uso di perizie

Contatti regolari e duraturi con portatori di interessi dell'industria, Stati membri, associazioni di categoria e associazioni degli utenti hanno consentito di raccogliere una quantità soddisfacente di informazioni e riscontri inerenti alla proposta.

Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi studi e relazioni sul settore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette, che ne hanno descritto le tendenze e hanno fornito i fatti e le cifre su cui si basa la proposta, tra cui:

1)Commissione europea, relazione sui progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia pulita (COM(2022) 643 final);

2)Commissione europea, relazione annuale del Centro comune di ricerca sul quadro di valutazione della competitività dell'industria europea a impatto climatico zero (CIndECS), 2021;

3)Osservatorio delle tecnologie dell'energia pulita (CETO), relazioni 2022;

4)Agenzia internazionale per l'energia, "Energy Technology Perspectives", 2023.

Valutazione d'impatto

La proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto formale. Considerata l'urgenza di intervenire per i motivi sopra illustrati, una valutazione d'impatto non avrebbe potuto essere realizzata nei tempi disponibili prima dell'adozione della proposta. L'analisi e tutti i documenti a suo sostegno saranno illustrati in un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà pubblicato al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione della proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta stabilisce misure volte a rafforzare l'ecosistema delle tecnologie a zero emissioni nette. Per le imprese che producono tecnologie energetiche pulite in Europa, la proposta aumenterà la certezza del diritto, faciliterà la creazione di nuovi impianti di produzione attraverso procedure semplificate e più rapide per il rilascio delle autorizzazioni, agevolerà l'accesso ai finanziamenti riducendo i rischi dei progetti e garantirà una forza lavoro ben formata nell'Unione. Per i fornitori di soluzioni tecnologiche a zero emissioni nette, la proposta garantirà una fonte stabile di domanda di apparecchiature, prodotti e componenti altamente sostenibili per l'energia pulita. Per le amministrazioni pubbliche nazionali, la proposta favorirà la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e rafforzerà il coordinamento (introducendo una piattaforma "Europa a zero emissioni nette"). Il quadro prevede inoltre misure specifiche a sostegno dell'innovazione, compresi spazi di sperimentazione normativa e un sostegno specifico per i fornitori e gli utenti su piccola scala di tecnologie sostenibili a zero emissioni nette di alta qualità, per aiutarli a individuare mercati di sbocco in Europa e a combinare le loro esigenze con quelle di altri partecipanti al mercato, in modo da creare intere catene del valore all'interno dell'UE.

La proposta mira inoltre a rafforzare specificamente la competitività e la base industriale dell'Europa nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette. È garantita la piena coerenza con la vigente normativa settoriale dell'Unione applicabile alle tecnologie a zero emissioni nette (ad esempio in materia di risparmio energetico, etichettatura energetica e diffusione), che apporterà maggiore chiarezza e semplificherà l'applicazione delle nuove norme, nonché con la normativa proposta sulle materie prime critiche.

Diritti fondamentali

L'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") stabilisce la libertà d'impresa. Le misure previste dalla proposta creano capacità di innovazione e promuovono la domanda di tecnologie energetiche pulite, il che può rafforzare la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Tuttavia alcune misure nell'ambito del secondo pilastro, necessarie per far fronte a gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, possono limitare temporaneamente la libertà d'impresa e contrattuale, tutelata dall'articolo 16, e il diritto di proprietà, tutelato dall'articolo 17 della Carta. Qualsiasi limitazione dell'esercizio di tali diritti contemplata dalla proposta, in conformità dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista per legge, rispetterà l'essenza di tali diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.

L'obbligo di comunicare informazioni specifiche alla Commissione, purché siano soddisfatte determinate condizioni, rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa senza pregiudicarla in modo sproporzionato (articolo 16 della Carta). Eventuali richieste di informazioni sono funzionali all'obiettivo di interesse generale dell'Unione di individuare potenziali misure di attenuazione delle crisi legate all'approvvigionamento energetico. Tali richieste di informazioni sono appropriate ed efficaci per conseguire l'obiettivo, in quanto forniscono i dati necessari per valutare la crisi in corso. La Commissione, in linea di principio, richiede solo le informazioni sollecitate da organizzazioni rappresentative e può rivolgersi alle singole imprese solo se necessario a titolo complementare. Poiché le informazioni sulla situazione dell'offerta non sono altrimenti disponibili, non esiste alcuna misura altrettanto efficace per ottenere le informazioni necessarie per consentire ai responsabili delle politiche europee di adottare misure di attenuazione. Date le gravi conseguenze economiche e sociali delle carenze di approvvigionamento energetico e la rispettiva importanza delle misure di attenuazione, le richieste di informazioni sono proporzionate all'obiettivo perseguito.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta istituisce una piattaforma "Europa a zero emissioni nette". La rubrica 7 del bilancio dell'UE finanzierà l'organizzazione di tale piattaforma con un importo complessivo di 5 130 milioni di EUR per sei funzionari. Ciò si traduce in una spesa annua di 1 026 milioni di EUR. Il personale sarà responsabile dello svolgimento dei compiti connessi alla piattaforma e alle accademie dell'industria a zero emissioni nette previsti dal regolamento proposto. Nella proposta vengono inoltre stimati costi aggiuntivi per i comitati per un importo di 125 000 EUR.

Il finanziamento dei costi operativi correlati all'iniziativa sarà a carico della linea di bilancio per il "funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi" nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale fino al 2027.

Al fine di effettuare ricerche e analisi dei dati per monitorare l'iniziativa e gli sviluppi del mercato e di ottenere dati aggiornati sulle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette per affrontare le questioni connesse al presente regolamento, è stanziata una dotazione di 720 000 EUR.

La proposta sosterrà le accademie dell'industria a zero emissioni nette con finanziamenti di avviamento d'importo pari a 3 milioni di EUR a valere sulla dotazione per l'impresa comune "Idrogeno pulito" e a 2,5 milioni di EUR a valere sul bilancio del programma per il mercato unico, pilastro relativo alle PMI.

Ulteriori informazioni dettagliate sono contenute nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione valuterà gli esiti, i risultati e gli effetti della presente proposta tre anni dopo la data di applicazione e successivamente ogni quattro anni. Le principali risultanze della valutazione saranno presentate in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che sarà resa pubblica.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

1.1. Capo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Il capo I definisce gli obiettivi del regolamento e il suo oggetto. Gli obiettivi del regolamento vengono quantificati in un parametro di riferimento generale volto a garantire che entro il 2030 la capacità di produzione nell'Unione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette figuranti nell'allegato si approssimi o equivalga almeno al 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione. Tale parametro di riferimento rispecchia l'ambizione politica generale di conseguire un'elevata resilienza per quanto riguarda tutte le tecnologie strategiche a zero emissioni nette e in tutto il sistema energetico, tenendo conto nel contempo della necessità di perseguire tale ambizione in modo flessibile e diversificato. Il livello del parametro di riferimento tiene conto degli obiettivi indicativi specifici per tecnologia di cui al considerando 16 della proposta, ma non equivale alla media di questi ultimi, dato che:

i)l'ambito di applicazione dell'allegato si estende oltre le cinque tecnologie per le quali sono stati individuati obiettivi indicativi specifici per tecnologia nel considerando 16;

ii)per alcune tecnologie strategiche a zero emissioni nette, come l'energia solare fotovoltaica, il 40 % rappresenta uno sforzo realistico ma ambizioso in termini di incremento della corrispondente capacità di produzione;

iii)il parametro di riferimento generale tiene conto della necessità di incrementare la capacità di produzione non solo dei prodotti finali, ma anche dei singoli componenti. Per alcuni di questi, ad esempio wafer, lingotti o celle solari nel caso dell'energia solare fotovoltaica o anodi e catodi per batterie, il raggiungimento del parametro di riferimento generale del 40 % rappresenta un obiettivo realistico ma molto ambizioso;

iv)il parametro di riferimento generale, combinato con le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 31, aiuterà a individuare precocemente le vulnerabilità o le sfide effettive o potenziali legate alla resilienza delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette e a intervenire, se del caso.

Il capo I chiarisce inoltre le definizioni dei termini utilizzati in tutto l'atto, compresa la nozione di tecnologie a zero emissioni nette. Il regolamento istituisce un quadro, costituito da sette "pilastri", per rafforzare la competitività dell'ecosistema europeo della produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Stabilisce in particolare le condizioni necessarie per promuovere progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, per razionalizzare le procedure amministrativi e di rilascio delle autorizzazioni e per individuare i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette (primo pilastro). Definisce le condizioni per incrementare la capacità di iniezione di CO2 (secondo pilastro) e per incentivare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette (terzo pilastro). Predispone inoltre un quadro per garantire una forza lavoro qualificata nel settore (quarto pilastro), promuove l'innovazione (quinto pilastro), mette a punto una struttura di governance (sesto pilastro) e stabilisce il quadro per il monitoraggio dell'attuazione delle suddette misure (settimo pilastro).

1.2. Capo II – Condizioni favorevoli per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette

La sezione I istituisce procedure semplificate di autorizzazione per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Tutti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette trarranno vantaggio dalla designazione, da parte degli Stati membri, di un'autorità nazionale competente che fungerà da punto di contatto unico e che sarà incaricata di coordinare e agevolare il rilascio delle autorizzazioni, fornire indicazioni agli operatori economici e provvedere affinché le informazioni siano accessibili al pubblico e tutti i documenti possano essere trasmessi digitalmente. Il regolamento stabilisce tempistiche dettagliate per le procedure di rilascio delle autorizzazioni in funzione della natura del progetto sviluppato. La proposta è coerente con la normativa dell'Unione sul rilascio delle autorizzazioni, ad esempio con la direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili 18 , il regolamento RTE-E 19 , la direttiva sul gas 20 e il regolamento del Consiglio sulle autorizzazioni per la diffusione dell'energia rinnovabile 21 , nonché con le proposte di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili nell'ambito del piano REPowerEU 22 , la proposta di regolamento sui chip 23 e la proposta di regolamento sulle materie prime critiche. Procedure più rapide per il rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano le valutazioni e autorizzazioni ambientali previste dal diritto dell'UE.

La sezione II stabilisce le norme relative alla selezione e all'attuazione dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. I criteri di selezione dei progetti strategici riguarderanno il contributo del progetto alla resilienza tecnologica e industriale del sistema energetico dell'Unione e/o il contributo del progetto alla competitività della catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'UE. Il regolamento definisce le procedure per la presentazione delle domande e il riconoscimento dei progetti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette da parte degli Stati membri. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette saranno considerati prioritari onde garantire il rilascio delle autorizzazioni nel più breve tempo possibile, in linea con la normativa nazionale e dell'UE, e beneficeranno di tempistiche prevedibili per il rilascio di tali autorizzazioni. Potranno inoltre essere considerati di rilevante interesse pubblico ai fini del rilascio delle autorizzazioni, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal diritto dell'UE. Ferme restando le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri intraprenderanno attività per accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, così da velocizzarne l'attuazione. I promotori di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette potranno inoltre beneficiare della consulenza finanziaria della piattaforma "Europa a zero emissioni nette", istituita dal capo VII.

1.3. Capo III – Capacità di iniezione di CO2

Il capo III fissa un obiettivo a livello dell'Unione in materia di stoccaggio di CO2 che prevede il conseguimento di una capacità di iniezione annuale di 50 Mt di CO2 entro il 2030 e introduce misure per il suo conseguimento. Tali misure mirano a riunire le principali risorse pertinenti al fine di istituire un mercato unico dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2 di cui possono servirsi i grandi emettitori di CO2, compresi i settori industriali in cui è difficile abbattere le emissioni, per decarbonizzare le loro attività. A tal fine occorre tra l'altro rendere disponibili informazioni migliori sui dati geologici relativi ai siti di produzione di petrolio e gas, sui progetti di cattura di CO2 in corso o previsti nei cinque anni successivi e sulla stima del corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e stoccaggio. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette in materia di stoccaggio di CO2 che vengono realizzati nel territorio dell'Unione, che mirano a rendere operativamente disponibile una capacità di iniezione di CO2 al massimo entro il 2030 e che hanno chiesto un'autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva 2009/31/UE 24 saranno sostenuti dalle autorità degli Stati membri. Per conseguire l'obiettivo a livello dell'Unione per il 2030 sono previsti contributi dei produttori di petrolio e di gas che sono titolari di un'autorizzazione a norma della direttiva 94/22/CE 25 .

1.4. Capo IV – Accesso ai mercati

Il capo IV contiene azioni volte ad accelerare l'accesso delle tecnologie a zero emissioni nette ai mercati. A tal fine vengono introdotte in primo luogo misure volte ad aiutare le autorità pubbliche a creare e mantenere una domanda stabile di tecnologie a zero emissioni nette da parte del settore pubblico, che renderà economicamente interessante per le imprese incrementare la produzione di prodotti su misura per il mercato europeo, concepiti tenendo conto di rigorosi criteri di sostenibilità e resilienza. Tali misure riguardano innanzitutto le procedure di appalto e le aste volte alla diffusione di fonti energetiche rinnovabili, nell'ambito delle quali le autorità pubbliche devono tenere conto di criteri di sostenibilità e resilienza per l'aggiudicazione degli appalti o per la definizione della graduatoria delle offerte. In secondo luogo, il capo introduce misure volte a garantire che le altre forme di sostegno pubblico alla domanda privata contribuiscano al medesimo obiettivo.

1.5. Capo V – Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette

Il capo V propone misure volte a garantire la disponibilità della forza lavoro qualificata necessaria per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Le attuali carenze di competenze, di cui si prevede un aumento, e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze mettono a repentaglio l'ascesa delle industrie europee delle tecnologie a zero emissioni nette. La proposta punta a creare meccanismi volti a delineare le competenze necessarie e favorirne la diffusione, in modo da rispondere efficacemente alle esigenze delle industrie a zero emissioni nette a livello sia europeo che locale. A tal fine prevede che la Commissione sostenga la creazione di accademie europee di competenze specialistiche, ciascuna incentrata su una tecnologia a zero emissioni nette, collaborando con gli Stati membri, l'industria, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione per progettare e attuare corsi di istruzione e formazione volti alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze dei lavoratori necessari alle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" contribuirebbe alla disponibilità e alla diffusione di persone con le competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, espletando una serie di compiti stabiliti nel presente regolamento, anche ai fini dell'attivazione di un maggior numero di donne e giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo. Il regolamento proposto punta dunque a integrare una serie di azioni della Commissione volte a soddisfare il fabbisogno di competenze derivante dalla transizione verde dell'Unione, quali il patto dell'UE per le competenze, l'agenda per le competenze per l'Europa, i percorsi di transizione industriale e l'anno europeo delle competenze 2023.

1.6. Capo VI – Innovazione

Il capo VI istituisce spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette volti a promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette. La proposta introduce spazi di sperimentazione normativa per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette in un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato. Le tecnologie innovative che saranno oggetto degli spazi di sperimentazione potrebbero in ultima analisi risultare essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema energetico dell'Unione, e potrebbero di conseguenza rientrare nel settore delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette ai sensi del regolamento.

1.7. Capo VII – Governance

Il capo VII istituisce una struttura, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", che consente alla Commissione di coordinare le azioni sopra descritte congiuntamente agli Stati membri. La piattaforma è un organismo di riferimento in seno al quale la Commissione può discutere, scambiare informazioni e condividere le migliori pratiche su questioni inerenti al regolamento con gli Stati membri e ottenere contributi da terzi, quali esperti e rappresentanti, ad esempio, dell'industria a zero emissioni nette. Il lavoro può essere ripartito tra diversi sottogruppi permanenti o temporanei. Le attività di cui si occuperà la piattaforma sono delineate nei diversi articoli del regolamento e comprendono in particolare la razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, anche per quanto riguarda gli sportelli unici [articolo 4], i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette [articolo 11], il coordinamento dei finanziamenti [articolo 15], l'accesso ai mercati [articoli 19, 20 e 21], le competenze [articolo 25], gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie innovative a zero emissioni nette [articolo 26] e la fornitura di consulenza sull'elaborazione di relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 26 . In seno alla piattaforma la Commissione e gli Stati membri possono inoltre discutere dei partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette [articolo 28]. La Commissione e gli Stati membri possono anche attivarsi nell'ambito della piattaforma per promuovere contatti transfrontalieri tra imprese attive in settori a zero emissioni nette all'interno dell'Unione, in particolare avvalendosi delle attività delle alleanze industriali.

1.8. Capo VIII – Monitoraggio

Il capo VIII introduce disposizioni uniformi che consentono di monitorare le catene di approvvigionamento per individuare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 1 e i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo in materia di stoccaggio di CO2. Contiene inoltre disposizioni sul monitoraggio generale dell'applicazione del regolamento.

1.9. Capo IX – Disposizioni finali

Il capo IX contiene disposizioni sulla delega di potere, sulle modifiche di altri atti, tra cui il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 e la direttiva 2013/34/UE 28 , sull'obbligo per la Commissione di trasmettere periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione del regolamento, nonché sull'entrata in vigore e applicazione del medesimo.

1.10 Allegato – Tecnologie strategiche a zero emissioni nette

Le tecnologie elencate sono state incluse nell'allegato sulla base di tre criteri principali: 1) livello di maturità tecnologica; 2) contributo alla decarbonizzazione e alla competitività; e 3) rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento. Tali criteri sono stati selezionati alla luce degli obiettivi generali stabiliti dalla normativa sull'industria a zero emissioni nette per incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'UE, in particolare di quelle che sono disponibili sul mercato e presentano buone potenzialità di rapida diffusione.

Il primo criterio, relativo al livello di maturità tecnologica (technology readiness level, TRL), fa riferimento a un metodo di stima della maturità delle tecnologie e si basa sulla classificazione utilizzata dall'Agenzia internazionale per l'energia. L'ambito di applicazione del regolamento si estende in generale alle tecnologie a zero emissioni nette di livello TRL 8 (dimostrazione commerciale prima nel suo genere, impiego su scala reale nella forma definitiva) o superiore.

Il secondo criterio, relativo alla decarbonizzazione e alla competitività, individua le tecnologie a zero emissioni nette che, secondo le previsioni, apporteranno un contributo significativo all'obiettivo del pacchetto "Pronti per il 55 %" di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990.

Infine il terzo criterio, relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento, garantisce la resilienza tecnologica e industriale del sistema energetico dell'Unione incrementando la capacità di produzione di componenti o pezzi nella catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette in relazione ai quali l'Unione dipende fortemente o in misura crescente dalle importazioni, in particolare da quelle provenienti da un unico paese terzo.

Sulla base di tali criteri sono stati selezionati otto gruppi di tecnologie a zero emissioni nette. Inoltre i diversi gruppi di tecnologie a zero emissioni nette si riferiscono non solo ai prodotti tecnologici finali e ai loro assemblaggi, ma anche ai principali componenti a monte che costituiscono un elemento centrale delle rispettive tecnologie (ad esempio lingotti, wafer e celle solari per moduli solari; navicelle, torri e pale per turbine eoliche ecc.).

2023/0081 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia e a promuovere un'ambiziosa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili allo scopo di conseguire la neutralità climatica o l'azzeramento delle emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) entro il 2050. Tale obiettivo è al centro del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE aggiornata ed è in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi 31 . Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 stabilisce un obiettivo climatico vincolante per l'Unione al fine di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" 33 proposto mira a conseguire l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e rivede e aggiorna la normativa dell'Unione al riguardo.

(2)Il mercato unico offre il contesto adeguato per consentire l'accesso, nella misura e al ritmo opportuni, alle tecnologie necessarie per conseguire l'ambizione dell'Unione in materia di clima. Dati la complessità e il carattere transnazionale delle tecnologie a zero emissioni nette, l'attuazione non coordinata di misure nazionali volte a garantire l'accesso a tali tecnologie avrebbe elevate potenzialità di distorcere la concorrenza e di frammentare il mercato unico. Per salvaguardare il funzionamento del mercato unico, occorre pertanto istituire un quadro giuridico comune dell'Unione per affrontare collettivamente questa sfida cruciale, aumentando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nell'settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

(3)Per quanto riguarda gli aspetti esterni, in particolare in relazione ai mercati emergenti e alle economie in via di sviluppo, l'Unione si adopererà, nel quadro della strategia "Global Gateway", per instaurare partenariati vantaggiosi per tutte le parti coinvolte che contribuiranno alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e agli sforzi compiuti dai paesi partner per realizzare la duplice transizione e creare valore aggiunto a livello locale.

(4)Per adempiere ai suddetti impegni, l'Unione deve accelerare il ritmo della sua transizione verso l'energia pulita, aumentando in particolare l'efficienza energetica e la quota di fonti energetiche rinnovabili. Ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali per il 2030, ossia un tasso di occupazione pari almeno 78 % e una partecipazione alla formazione pari almeno al 60 % degli adulti, nonché a garantire che la transizione verde sia equa e giusta 34 .

(5)L'aumento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione militare ingiustificata e illegale della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina ha dato un forte impulso all'attuazione del Green Deal europeo e al rafforzamento della resilienza dell'Unione dell'energia, accelerando la transizione verso l'energia pulita e ponendo fine a ogni dipendenza dai combustibili fossili esportati dalla Federazione russa. Il piano REPowerEU 35 riveste un ruolo fondamentale nel rispondere alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa. Tale piano mira ad accelerare la transizione energetica nell'Unione europea, al fine di ridurre il consumo di gas e di elettricità dell'Unione e di stimolare gli investimenti nella diffusione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio. Il piano stabilisce tra l'altro obiettivi che prevedono di raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e di installarne 600 GW entro il 2030, di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore, di produrre internamente 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030 e di aumentare sensibilmente la produzione di biometano. Il piano stabilisce inoltre che, per conseguire gli obiettivi di REPowerEU, bisognerà diversificare l'approvvigionamento di apparecchiature per le energie a basse emissioni di carbonio e di materie prime critiche, ridurre le dipendenze settoriali, eliminare le strozzature nelle catene di approvvigionamento e incrementare la capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite nell'Unione. Nell'ambito dei suoi sforzi volti ad aumentare la quota delle fonti energetiche rinnovabili nella produzione di energia elettrica, nell'industria, nell'edilizia e nei trasporti, la Commissione propone di innalzare al 45 % l'obiettivo stabilito dalla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per il 2030 e di portare al 13 % l'obiettivo previsto dalla direttiva sull'efficienza energetica. In tal modo le capacità totali di produzione di energia rinnovabile raggiungerebbero 1 236 GW entro il 2030, rispetto ai 1 067 GW previsti per il 20303 nella proposta del 2021 e il fabbisogno di stoccaggio mediante batterie aumenterà per far fronte all'intermittenza della rete elettrica. Analogamente, le politiche connesse alla decarbonizzazione del settore stradale, come il regolamento (UE) 2019/631 e il regolamento (UE) 2019/1242, apporteranno un importante contributo a un'ulteriore elettrificazione del settore del trasporto su strada e di conseguenza a un aumento della domanda di batterie.

(6)La trasformazione a zero emissioni nette sta già comportando enormi mutamenti di natura industriale, economica e geopolitica in tutto il mondo, che diventeranno sempre più pronunciati man mano che il pianeta progredirà nei propri sforzi di decarbonizzazione. Il percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette genera grandi opportunità di potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, sfruttando la forza del mercato unico attraverso la promozione degli investimenti nel settore delle tecnologie per le energie rinnovabili, delle tecnologie di stoccaggio dell'energia elettrica e del calore, delle pompe di calore, delle tecnologie di rete, dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, degli elettrolizzatori e delle celle a combustibile, della fusione, dei piccoli reattori modulari e dei relativi combustibili della migliore qualità, delle tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio e delle tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico nonché nelle pertinenti catene di approvvigionamento, consentendo la decarbonizzazione dei settori economici dell'Unione, dall'approvvigionamento energetico ai trasporti, all'edilizia e all'industria. Una solida industria a zero emissioni nette nell'Unione europea può contribuire in misura significativa all'efficace conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e al sostegno di altri obiettivi del Green Deal, generando nel contempo posti di lavoro e crescita.

(7)Per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 occorre dare priorità all'efficienza energetica. Risparmiare energia è il modo più economico, sicuro e pulito per raggiungere tali obiettivi. "L'efficienza energetica al primo posto" è un principio generale della politica energetica dell'Unione ed è importante sia per le sue applicazioni pratiche che nelle decisioni politiche e di investimento. È pertanto essenziale incrementare la capacità di produzione dell'Unione relativa a tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, come le pompe di calore e le tecnologie di rete intelligenti, che aiutano l'UE a ridurre e controllare il proprio consumo di energia.

(8)Gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la digitalizzazione del sistema energetico e l'elettrificazione della domanda, ad esempio per quanto riguarda la mobilità e la necessità di punti di ricarica rapida, richiedono un enorme potenziamento delle reti elettriche nell'Unione, sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione. A livello di trasmissione sono necessari sistemi a corrente continua ad alta tensione (HVDC) per connettere le energie rinnovabili offshore, mentre a livello di distribuzione la connessione dei fornitori di energia elettrica e la gestione della flessibilità sul versante della domanda si basano su investimenti in tecnologie di rete innovative, quali la ricarica intelligente dei veicoli elettrici (EVSC), l'automazione e i controlli intelligenti per l'efficienza energetica nell'edilizia e nell'industria, l'infrastruttura dei contatori avanzati (AMI) e i sistemi di gestione dell'energia domestica (HEMS). La rete elettrica deve interagire con numerosi soggetti o dispositivi sulla base di un livello dettagliato di osservabilità e quindi di disponibilità dei dati per garantire flessibilità, la ricarica intelligente e gli edifici intelligenti dotati di reti elettriche intelligenti il che consentirà la gestione della domanda dei consumatori e l'adozione delle energie rinnovabili. Per collegare le tecnologie a zero emissioni nette alla rete dell'Unione europea è necessario incrementare sensibilmente la capacità di produzione per le reti elettriche in settori quali i cavi offshore e onshore, le sottostazioni e i trasformatori.

(9)Sono necessari ulteriori sforzi politici per sostenere le tecnologie disponibili sul mercato che hanno buone potenzialità di rapida diffusione al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima per il 2030, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento e salvaguardare o rafforzare la resilienza e la competitività complessive del sistema energetico dell'Unione. A tal fine occorre garantire, tra l'altro, l'accesso a una fonte sicura e sostenibile di combustibili della migliore qualità, come indicato al considerando 8 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

(10)Per conseguire gli obiettivi per il 2030 è necessario prestare particolare attenzione ad alcune tecnologie a zero emissioni nette, anche in considerazione del loro contributo significativo al processo che porterà all'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Tali tecnologie comprendono le tecnologie solari fotovoltaiche e termiche, le tecnologie delle energie rinnovabili onshore e offshore, le tecnologie delle batterie/di stoccaggio, le pompe di calore e le tecnologie dell'energia geotermica, gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, il biogas/biometano sostenibile, le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e le tecnologie di rete. Queste tecnologie svolgono un ruolo chiave ai fini dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo l'accesso dei cittadini a un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. Dato il loro ruolo, tali tecnologie dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione ancora più rapide, ottenere lo status di massima rilevanza nazionale possibile a norma del diritto nazionale e ricevere un sostegno supplementare volto ad attrarre gli investimenti.

(11)Per garantire la resilienza del futuro sistema energetico dell'Unione, l'intera catena di approvvigionamento delle tecnologie in questione dovrebbe essere potenziata, in piena complementarità con la normativa sulle materie prime critiche.

(12)Nel 2020 la Commissione europea ha adottato una strategia dell'Unione per l'integrazione del sistema energetico, che delinea una visione delle modalità per accelerare la transizione verso un sistema energetico più integrato a sostegno di un'economia climaticamente neutra al minor costo possibile in tutti i settori. La strategia comprende tre concetti complementari e sinergici: in primo luogo, un sistema energetico più "circolare", incentrato sull'efficienza energetica; in secondo luogo, una maggiore elettrificazione diretta dei settori d'uso finale; in terzo luogo, l'uso di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno, per applicazioni finali in cui il riscaldamento o l'elettrificazione diretti non sono realizzabili, non sono efficienti o hanno costi più elevati. Le considerazioni relative all'integrazione del sistema energetico fanno riferimento a soluzioni volte a integrare pienamente tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico in generale. Ciò implica ad esempio l'adozione di soluzioni tecniche che consentano l'integrazione dell'energia elettrica in eccesso prodotta dagli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche attraverso lo stoccaggio in varie forme e la gestione della domanda.

(13)Lo sviluppo di soluzioni di cattura e stoccaggio del carbonio per l'industria è ostacolato da problemi di coordinamento. Da un lato, il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione offre incentivi crescenti in termini di prezzo della CO2 affinché l'industria investa nella cattura delle emissioni di carbonio, rendendo tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, dall'altro, l'industria è esposta al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. D'altro canto, quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO2 devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO2 in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito ai dati geologici esistenti, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito ai progressi compiuti nello sviluppo dei siti di stoccaggio di CO2 e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2.

(14)Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO2 in Europa, che sono alla base degli incentivi previsti dalla direttiva 2003/87/CE. Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO2 autorizzati a norma della direttiva 2009/31/UE 36 . Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore europea del trasporto e dello stoccaggio di CO2 a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO2 in previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette 37 , anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questa prima capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO2 e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo SEE, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030 sarà opportunamente adeguato.

(15)Definendo i siti di stoccaggio di CO2 che contribuiscono all'obiettivo dell'Unione per il 2030 come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è possibile accelerare e agevolare lo sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 e indirizzare la crescente domanda industriale di tali siti verso quelli più efficienti sotto il profilo dei costi. Un numero crescente di giacimenti di gas e petrolio in esaurimento che potrebbero essere convertiti in siti sicuri di stoccaggio di CO2 si trova al termine del proprio ciclo di vita. L'industria del petrolio e del gas ha inoltre manifestato la volontà di intraprendere una transizione energetica e dispone delle risorse, delle competenze e delle conoscenze necessarie per esplorare e sviluppare ulteriori siti di stoccaggio. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, il settore deve unire le forze per rendere disponibile la cattura e lo stoccaggio del carbonio come soluzione climatica a monte della domanda. Al fine di garantire uno sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi a livello dell'Unione, conformemente all'obiettivo dell'UE in materia di capacità di iniezione, i titolari di licenze di prodizione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero contribuire all'obiettivo in misura proporzionale alla loro capacità di produzione di petrolio e gas, assicurando nel contempo flessibilità per collaborare e tenere conto di altri contributi di terzi.

(16)L'Unione ha contribuito a costruire un sistema economico mondiale che si fonda su scambi commerciali aperti e basati su regole, ha sostenuto il rispetto e la promozione delle norme di sostenibilità sociale e ambientale ed è pienamente impegnata a favore di tali valori.

(17)Per rispondere ai problemi di sicurezza dell'approvvigionamento e contribuire a sostenere la resilienza del sistema energetico dell'Unione e gli sforzi di decarbonizzazione e modernizzazione, è necessario incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. I produttori di tecnologie solari fotovoltaiche dell'Unione devono aumentare il loro vantaggio competitivo e migliorare le prospettive della sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a raggiungere entro il 2030 una capacità operativa di produzione di energia solare fotovoltaica di almeno 30 GW lungo l'intera catena del valore del fotovoltaico, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, sostenuta nell'ambito della strategia dell'UE per l'energia solare 38 . I produttori di tecnologie eoliche e di pompe di calore dell'Unione devono consolidare il loro vantaggio competitivo e mantenere o espandere le loro attuali quote di mercato nell'arco del decennio in corso, in linea con le proiezioni dell'Unione sulla diffusione delle tecnologie che consentono il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 39 . Ciò si traduce per l'Unione in una capacità di produzione di almeno 36 GW per l'energia eolica e di almeno 31 GW per le pompe di calore nel 2030. I produttori di batterie ed elettrolizzatori dell'Unione devono consolidare la loro leadership tecnologica e contribuire attivamente a plasmare tali mercati. Per quanto riguarda le tecnologie delle batterie, ciò significherebbe contribuire agli obiettivi dell'alleanza europea per le batterie e mirare a soddisfare quasi il 90 % della domanda annua di batterie dell'Unione attraverso i produttori di batterie dell'UE, il che si tradurrebbe in una capacità di produzione dell'Unione pari ad almeno 550 GWh nel 2030. Per i produttori di elettrolizzatori dell'Unione, il piano REPowerEU prevede entro il 2030 una produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile, e l'importazione di altri 10 milioni di tonnellate. Per garantire che la leadership tecnologica dell'Unione si traduca in una leadership commerciale, obiettivo sostenuto dalla dichiarazione congiunta sugli elettrolizzatori della Commissione e dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito, i produttori di elettrolizzatori dell'Unione dovrebbero incrementare ulteriormente la loro capacità, in modo che la capacità totale di elettrolizzatori installati in fase operativa raggiunga almeno 100 GW di idrogeno entro il 2030.

(18)Considerando congiuntamente tali obiettivi e tenendo conto anche della bassa capacità di produzione di alcuni elementi della catena di approvvigionamento nell'Unione (come gli invertitori, nonché le celle solari, i wafer e i lingotti per il solare fotovoltaico o i catodi e gli anodi per batterie), l'Unione dovrebbe mirare a raggiungere entro il 2030 una capacità annua di produzione che si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento annuo complessivo pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo di diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'allegato.

(19)L'incremento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione agevolerà inoltre l'approvvigionamento mondiale di tali tecnologie e la transizione verso fonti energetiche pulite su scala mondiale.

(20)Allo stesso tempo, i prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza e alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia pulita nell'Unione. L'approvvigionamento sicuro di energia pulita è un presupposto dello sviluppo economico, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. I prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette apporteranno vantaggi anche in altri settori economici di importanza strategica, come l'agricoltura e la produzione alimentare, garantendo l'accesso a energia e a macchinari puliti a prezzi competitivi, contribuendo così in modo sostenibile alla sicurezza alimentare dell'Unione e a offrire alle alternative di origine biologica crescenti possibilità di sbocco attraverso l'economia circolare. Allo stesso modo, il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima genererà sia crescita economica che benessere sociale.

(21)Al fine di mantenere la competitività e ridurre le attuali dipendenze strategiche dalle importazioni dei prodotti chiave per le tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, evitando nel contempo la formazione di nuove dipendenze, l'Unione deve continuare a rafforzare la propria base industriale a zero emissioni nette e diventare più competitiva e incline all'innovazione. L'Unione deve consentire uno sviluppo più rapido, semplice e prevedibile delle capacità di produzione.

(22)Nel giugno 2023 è opportuno che gli Stati membri presentino proposte aggiornate di piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 40 . Come sottolineato negli orientamenti della Commissione agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 41 , i piani aggiornati dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per agevolare l'incremento all'interno del loro territorio di progetti di produzione di tecnologie, attrezzature e componenti chiave efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio disponibili sul mercato. Tali piani dovrebbero inoltre descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per realizzare tale incremento attraverso sforzi di diversificazione nei paesi terzi e per consentire alle loro industrie di catturare e immagazzinare permanentemente le emissioni di CO2 in siti di stoccaggio geologico.

(23)La comunicazione sul piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette 42 definisce inoltre un approccio globale a sostegno dell'incremento delle tecnologie energetiche pulite che si basa su quattro pilastri. Il primo pilastro mira a creare un contesto normativo volto a semplificare e velocizzare il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione e di assemblaggio di tecnologie a zero emissioni nette e ad agevolare il potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Il secondo pilastro del piano consiste nello stimolare gli investimenti e i finanziamenti a favore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette attraverso il quadro temporaneo di crisi e transizione riveduto, adottato nel marzo 2023 e la creazione di un fondo per la sovranità europea volto a preservare il vantaggio competitivo europeo in relazione alle tecnologie critiche ed emergenti pertinenti per le transizioni verde e digitale. Il terzo pilastro riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la realizzazione della transizione e l'aumento del numero dei lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie energetiche pulite. Il quarto pilastro è incentrato sul commercio e sulla diversificazione della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e comprende la creazione di un club per le materie prime critiche, la collaborazione con partner che condividono gli stessi principi per rafforzare collettivamente le catene di approvvigionamento e la diversificazione dell'approvvigionamento dei fattori produttivi critici per ridurre le dipendenze da singoli fornitori.

(24)Nell'ambito del primo pilastro, l'Unione dovrebbe sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di soluzioni per le tecnologie a zero emissioni nette allo scopo di garantire il proprio approvvigionamento energetico, rispettando nel contempo i propri obiettivi in materia di neutralità climatica. Per sostenere tale obiettivo ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il presente regolamento contiene disposizioni volte a incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti. 

(25)Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE consentono già alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti che aggiudicano contratti mediante procedure di appalto di basarsi, oltre che sul prezzo o sul costo, su criteri supplementari per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali criteri riguardano ad esempio la qualità dell'offerta, comprese le caratteristiche sociali, ambientali e innovative. Nell'aggiudicare contratti riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette mediante procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare attentamente il contributo delle offerte alla sostenibilità e alla resilienza sulla base di una serie di criteri relativi alla sostenibilità ambientale dell'offerta, all'innovazione, all'integrazione dei sistemi e alla resilienza.

(26)Nell'ambito della normativa vigente è già possibile applicare criteri di sostenibilità sociale, che possono riguardare tra l'altro condizioni di lavoro e una contrattazione collettiva in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero contribuire alla sostenibilità sociale adottando misure idonee a garantire che, nell'esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE, nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE 43 .

(27)Fatta salva la normativa dell'Unione applicabile a una tecnologia specifica, anche nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 44  e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie 45 , e salvo diversa indicazione ivi contenuta, nel valutare la sostenibilità ambientale delle soluzioni a zero emissioni nette acquisite sulla base del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono tenere conto di vari elementi che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente. Possono rientrarvi ad esempio la durata e l'affidabilità della soluzione, la facilità di riparazione e di manutenzione, la facilità di aggiornamento e ricondizionamento, la facilità e la qualità del riciclaggio, l'uso di sostanze, il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, il peso e il volume del prodotto e del suo imballaggio, l'incorporazione di componenti usati, la quantità, le caratteristiche e la disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita, l'impronta di carbonio del prodotto, il rilascio di microplastiche, le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, la quantità di rifiuti prodotti e le condizioni d'uso.

(28)Al fine di tenere conto, nell'ambito di una procedura di appalto, della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette per ridurre le dipendenze da singole fonti a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando oltre il 65 % della domanda di una specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte.

(29)Al fine di istituire regimi a favore delle famiglie o dei consumatori che incentivino l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato quando oltre il 65 % della domanda totale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte. Per garantire un'applicazione coerente, la Commissione dovrebbe pubblicare, a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, un elenco annuale della distribuzione dell'origine dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nella suddetta categoria, ripartito in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente da diverse fonti nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati.

(30)La decisione 2014/115/CE del Consiglio ha approvato in particolare la modifica dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici ("AAP") 46 . Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativa all'Unione europea, nonché da altri accordi internazionali pertinenti ai quali l'Unione è vincolata, compresi gli accordi di libero scambio e l'articolo III, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda gli appalti indetti da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini di rivendita o di uso nella produzione di merci a fini commerciali, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero applicare le prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), agli operatori economici connessi alle fonti di approvvigionamento che sono firmatari degli accordi.

(31)L'applicazione delle disposizioni sulla resilienza nelle procedure di appalto di cui all'articolo 19 dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 47 e degli articoli 43 e 85 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 48 , conformemente agli orientamenti della Commissione del 2019 49 . Analogamente, ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 19 dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di appalti pubblici, compresi l'articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE e le eventuali misure di esecuzione derivanti dalla proposta di regolamento che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

(32)La ponderazione dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza in relazione alle procedure di appalto non pregiudica la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di fissare una soglia più elevata per i criteri relativi alla sostenibilità ambientale e all'innovazione, in linea con l'articolo 41, paragrafo 3, e il considerando 64 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , l'articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 82, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE.

(33)Al fine di limitare gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di tenere conto dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza, in particolare per quanto riguarda gli acquirenti pubblici più piccoli e i contratti di minor valore che non hanno un impatto rilevante sul mercato, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento agli acquirenti pubblici che non sono centrali di committenza e ai contratti di valore inferiore a 25 milioni di EUR dovrebbe essere differita di due anni.

(34)Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici a norma dell'articolo 19, se un prodotto è disciplinato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 , le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero acquistare solo i prodotti conformi all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

(35)Le famiglie e i consumatori finali sono una componente essenziale della domanda dell'Unione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e i regimi di sostegno pubblico che incentivano l'acquisto di tali prodotti da parte delle famiglie, in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, sono strumenti importanti per accelerare la transizione verde. Nell'ambito dell'iniziativa per i tetti solari annunciata nel contesto della strategia dell'UE per l'energia solare 52 , gli Stati membri dovrebbero ad esempio istituire programmi nazionali a sostegno della diffusione su larga scala dell'energia solare sui tetti. Nel piano REPowerEU, la Commissione ha invitato gli Stati membri a ricorrere pienamente alle misure di sostegno che incentivano il passaggio alle pompe di calore.Tali regimi di sostegno istituiti a livello nazionale dagli Stati membri o a livello locale dagli enti locali o regionali dovrebbero altresì contribuire a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero ad esempio riconoscere ai beneficiari una compensazione finanziaria più elevata per l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che apporteranno un maggiore contributo alla resilienza nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero inoltre garantire che i loro regimi siano aperti, trasparenti e non discriminatori, in modo da contribuire a incrementare la domanda di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero altresì circoscrivere la compensazione finanziaria supplementare per tali prodotti, in modo da non rallentare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Per aumentare l'efficienza di detti regimi, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia i consumatori che i produttori di tecnologie a zero emissioni nette possano accedere facilmente alle informazioni su un sito web liberamente accessibile. Il ricorso da parte delle autorità pubbliche al contributo alla sostenibilità e alla resilienza nei regimi destinati ai consumatori o alle famiglie dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato e le norme dell'OMC sulle sovvenzioni.

(36)Nel progettare i regimi a favore delle famiglie o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'allegato, gli Stati membri, gli enti regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico dovrebbero garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, anche assicurando che i regimi non raggiungano un'entità tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei membri dell'OMC.

(37)La Commissione dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nella progettazione dei regimi destinati alle famiglie e ai consumatori al fine di creare di sinergie e scambiare le migliori pratiche. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe inoltre svolgere un ruolo importante nell'accelerare l'attuazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza da parte degli Stati membri e delle autorità pubbliche nelle loro pratiche in materia di appalti pubblici e aste. Dovrebbe altresì pubblicare orientamenti e individuare le migliori pratiche sull'e modalità per definire il contributo e utilizzarlo, fornendo esempi concreti e specifici.

(38)Per consentire all'industria di adeguare la produzione in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero informare in anticipo il mercato delle loro esigenze stimate di acquisizione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette. 

(39)Come indicato nella comunicazione sul piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette, pubblicata il 1º febbraio 2023, le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono fortemente sotto pressione a causa di sovvenzioni erogate in paesi terzi che compromettono la parità di condizioni. Ne deriva la necessità di una reazione rapida e ambiziosa da parte dell'Unione al fine di modernizzare il suo quadro giuridico.

(40)L'accesso ai finanziamenti è fondamentale per garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione e per creare una solida base per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e per le relative catene di approvvigionamento in tutta l'Unione. La maggior parte degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Green Deal proverrà dai capitali privati 53 attratti dalle potenzialità di crescita dell'ecosistema a zero emissioni nette. Mercati dei capitali ben funzionanti, profondi e integrati saranno pertanto essenziali per mobilitare e convogliare i fondi necessari per la transizione verde e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Sono pertanto necessari rapidi progressi verso l'unione dei mercati dei capitali affinché l'UE consegua i suoi obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette. Anche l'agenda per la finanza sostenibile (e i finanziamenti misti) svolge un ruolo cruciale nell'incrementare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette, garantendo nel contempo la competitività del settore.

(41)Qualora i soli investimenti privati non siano sufficienti, l'effettiva realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette può richiedere un sostegno pubblico sotto forma di aiuti di Stato. Gli aiuti devono avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, che sono stati recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offrono ampie possibilità di sostenere gli investimenti a favore dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri possono svolgere un ruolo importante nell'agevolare l'accesso ai finanziamenti per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, rimediando ai fallimenti del mercato attraverso la concessione di un sostegno mirato sotto forma di aiuti di Stato. Il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023 mira a garantire condizioni di parità nel mercato interno, segnatamente nei settori in cui è stato individuato un rischio di delocalizzazione in paesi terzi, e ad assicurare la proporzionalità dell'importo degli aiuti. Il quadro consentirebbe agli Stati membri di istituire misure volte a sostenere nuovi investimenti in impianti di produzione in specifici settori strategici a zero emissioni nette, anche tramite agevolazioni fiscali. L'intensità e i massimali degli aiuti possono essere modulati in modo da autorizzare maggiori importi per gli investimenti in zone assistite, al fine di contribuire all'obiettivo della convergenza tra Stati membri e tra regioni. Sono necessarie condizioni adeguate per verificare se esistono rischi concreti di sviamento dell'investimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e prevenire qualsiasi rischio di delocalizzazione all'interno del SEE. Per mobilitare risorse nazionali a tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una parte dei proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione che gli Stati membri sono tenuti ad assegnare a finalità legate al clima.

(42)Diversi programmi di finanziamento dell'Unione, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, InvestEU, i programmi della politica di coesione o il Fondo per l'innovazione, permettono anche di finanziare investimenti in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

(43)Il regolamento modificato sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 54 ha messo a disposizione degli Stati membri un ulteriore sostegno non rimborsabile di 20 miliardi di EUR per promuovere l'efficienza energetica e sostituire i combustibili fossili, tra l'altro attraverso progetti dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione sui capitoli REPowerEU 55 , gli Stati membri sono incoraggiati a includere nel capitolo dedicato a REPowerEU dei loro piani per la ripresa e la resilienza misure a sostegno degli investimenti nella produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e nell'innovazione industriale, conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 56 .

(44)InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti e assistenza tecnica, ad esempio attraverso meccanismi di finanziamento misto. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a contribuire al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU per sostenere i prodotti finanziari disponibili per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

(45)Gli Stati membri possono fornire sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione in linea con le norme applicabili del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 , per incoraggiare l'adozione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nelle regioni meno sviluppate e in transizione, attraverso pacchetti di investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi nell'innovazione, nelle capacità di produzione delle PMI, nei servizi e nelle misure di formazione e miglioramento del livello delle competenze, compreso il sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche e dei promotori. I tassi di cofinanziamento applicabili stabiliti nei programmi possono arrivare fino all'85 % per le regioni meno sviluppate e fino al 60 % o al 70 % per le regioni in transizione, a seconda del fondo interessato e dello status della regione, ma gli Stati membri possono superare tali massimali a livello del progetto in questione, se le norme in materia di aiuti di Stato lo consentono. Lo strumento di sostegno tecnico può aiutare gli Stati membri e le regioni a elaborare strategie di crescita a zero emissioni nette, migliorare il contesto imprenditoriale, ridurre la burocrazia e accelerare il rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la sostenibilità dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette mediante l'integrazione di tali investimenti nelle catene del valore europee, avvalendosi in particolare delle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera.

(46)Anche il Fondo per l'innovazione fornisce una modalità molto promettente ed efficiente sotto il profilo dei costi per sostenere l'aumento della produzione e della diffusione dell'idrogeno rinnovabile e di altre tecnologie strategiche a zero emissioni nette in Europa, rafforzando in tal modo la sovranità europea per quanto riguarda le tecnologie chiave per l'azione per il clima e la sicurezza energetica.

(47)Un Fondo per la sovranità europea fornirebbe una risposta strutturale al fabbisogno di investimenti, contribuendo a preservare il vantaggio competitivo europeo nel settore delle tecnologie critiche ed emergenti pertinenti per le transizioni verde e digitale, comprese le tecnologie a zero emissioni nette. Questo strumento strutturale si baserà sull'esperienza di progetti multinazionali coordinati nell'ambito degli IPCEI, cui si cercherà di migliorare l'accesso per tutti gli Stati membri in modo da salvaguardare la coesione e il mercato unico contro i rischi causati dalla disparità nella disponibilità di aiuti di Stato.

(48)Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione degli sforzi di investimento pubblici e privati e agevolare l'integrazione e la redditività degli investimenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, nonché migliorare il coordinamento e la collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'assicurare una visione globale delle possibilità di finanziamento disponibili e pertinenti e nel discutere sul fabbisogno specifico di finanziamenti dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

(49)Per poter realizzare o ampliare il più rapidamente possibile i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tali tecnologie, è importante garantire la certezza della pianificazione e degli investimenti, limitando al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. Per questo motivo è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, garantendo nel contempo che tali progetti siano sicuri,, efficienti sotto il profilo ambientale e conformi alle prescrizioni ambientali, sociali e di sicurezza. La normativa ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente. Il riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette non dovrebbe pregiudicare le condizioni applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle previste nella direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 58 , nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio 59 , nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 60 , nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 61 e nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 62 .

(50)Allo stesso tempo, l'imprevedibilità, la complessità e talvolta l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare procedure semplificate e prevedibili per il rilascio delle autorizzazioni. Ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbe essere inoltre attribuito uno status prioritario a livello nazionale che garantisca loro un trattamento amministrativo rapido e un trattamento d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, senza impedire alle autorità competenti di razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che non sono progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o di altri progetti in generale.

(51), Le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni dovrebbero considerare di interesse pubblico i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE di tecnologie a zero emissioni nette e del loro contributo all'autonomia strategica aperta dell'Unione e alla transizione verde e digitale. Sulla base di una valutazione caso per caso, l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dal progetto prevale sugli interessi pubblici connessi alla tutela della natura e dell'ambiente e che di conseguenza il progetto può essere autorizzato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 2000/60/CE, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE 63

(52)Al fine di ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza, i promotori di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero poter interagire con un'unica autorità nazionale, che sia responsabile del coordinamento dell'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e dell'adozione di una decisione globale entro il termine applicabile. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale competente. In funzione dell'organizzazione interna di uno Stato membro, dovrebbe essere possibile delegare i compiti dell'autorità nazionale competente a un'autorità diversa, alle stesse condizioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare la propria autorità nazionale competente, o l'autorità che agisce per suo conto, di personale e risorse sufficienti affinché possa assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

(53)Per assicurare chiarezza in merito allo status dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per quanto riguarda la loro autorizzazione e limitare l'efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere alla tempestiva risoluzione di ogni eventuale controversia riguardante la procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire ai richiedenti e ai promotori di progetti l'accesso a una procedura semplice di risoluzione delle controversie e ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette un trattamento d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti della difesa. 

(54)Al fine di consentire alle imprese e ai promotori di progetti, compresi i progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 stabilisce norme generali per la disponibilità online di procedure pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Le informazioni che occorre presentare alle autorità nazionali competenti nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento dovranno essere incluse nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 a seguito della modifica dello stesso apportata dal presente regolamento, e le procedure correlate sono incluse nell'allegato II del medesimo, in modo da garantire che i promotori di progetti possano avvalersi di procedure interamente online e del sistema tecnico una tantum. Le autorità nazionali competenti che fungono da sportello unico a norma del presente regolamento sono incluse nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1724.

(55)I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono soggetti a procedure lunghe e complesse di rilascio delle autorizzazioni, la cui durata spazia dai due ai sette anni a seconda dello Stato membro, della tecnologia e del segmento della catena del valore. Data l'entità degli investimenti necessari, in particolare per i progetti che richiedono la creazione di gigafabbriche per poter realizzare le economie di scala previste, l'inadeguatezza delle procedure di autorizzazione comporta un ulteriore ostacolo, che spesso pregiudica l'aumento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Al fine di garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per tali progetti non si protragga oltre i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 12 mesi per gli impianti con una produzione annua superiore a 1 GW e nove mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Per tutti gli altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 18 mesi per gli impianti con una produzione annua superiore a 1 GW e 12 mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali i gigawatt non costituiscono l'unità di misura pertinente, come le reti e le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e utilizzo del carbonio, dovrebbero applicarsi i termini più lunghi tra i suddetti. Per l'ampliamento delle linee di produzione esistenti, ciascuno dei suddetti termini dovrebbe essere dimezzato.

(56)Data inoltre l'importanza dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, alcune restrizioni amministrative dovrebbero essere parzialmente revocate o semplificate per accelerarne l'attuazione.

(57)Le valutazioni e autorizzazioni ambientali richieste a norma del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, la biodiversità e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello di protezione ambientale. A tale proposito è opportuno provvedere all'aggregazione delle valutazioni necessarie, onde evitare inutili sovrapposizioni, e garantire che i promotori di progetti e le autorità responsabili concordino esplicitamente la portata della valutazione aggregata prima della sua esecuzione, al fine di evitare follow-up superflui.

(58)I conflitti legati alla destinazione del suolo possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a equilibrare beni e interessi pubblici, riducendo le potenzialità di conflitto e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Nel redigere i piani pertinenti, le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l'inclusione di disposizioni riguardanti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

(59)I dati e i servizi spaziali derivanti dal programma spaziale dell'UE e in particolare da Copernicus devono essere utilizzati nella misura del possibile per fornire informazioni sulla geologia, la biologia, l'ecologia, lo sviluppo socioeconomico e la disponibilità di risorse per le valutazioni e autorizzazioni ambientali; tali dati e servizi, segnatamente la capacità di monitoraggio e verifica delle emissioni antropogeniche di CO2 di Copernicus, sono molto importanti per valutare l'impatto dei progetti industriali e gli effetti dei pozzi di CO2 antropogenica sulle concentrazioni e sui flussi di gas a effetto serra a livello mondiale.

(60)La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

(61)I distretti dell'idrogeno con applicazioni industriali finali svolgono un ruolo importante nella decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. REPowerEU ha stabilito l'obiettivo di raddoppiare il numero dei distretti dell'idrogeno nell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero accelerare il rilascio delle autorizzazioni, prendere in considerazione la creazione di spazi di sperimentazione normativa e dare priorità all'accesso ai finanziamenti. Per rafforzare la resilienza dell'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero garantire l'interconnessione dei distretti dell'idrogeno al di là delle frontiere dell'Unione. Gli impianti industriali che producono la propria energia e che possono fornire un contributo positivo alla produzione di energia elettrica dovrebbero essere incoraggiati a contribuire alla rete elettrica intelligente come produttori di energia mediante una semplificazione delle prescrizioni normative.

(62)Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette possono rappresentare uno strumento importante per promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e dell'apprendimento normativo. L'innovazione deve essere promossa attraverso spazi di sperimentazione, in quanto è necessario testare i risultati scientifici in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato. È opportuno introdurre spazi di sperimentazione normativa per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette in un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato. È inoltre necessario trovare un equilibrio tra la certezza del diritto per i partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e il conseguimento degli obiettivi del diritto dell'Unione. Poiché gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette devono in ogni caso rispettare le prescrizioni essenziali riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette stabilite dal diritto dell'Unione e nazionale, è opportuno provvedere affinché i partecipanti che rispettano le condizioni di ammissibilità agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e che si attengono in buona fede alle indicazioni fornite dalle autorità competenti e alle condizioni del piano con esse concordato non siano soggetti ad alcuna sanzione amministrativa o di altra natura. Ciò è giustificato dal fatto che le garanzie previste assicureranno, in linea di principio, l'effettivo rispetto del diritto dell'Unione o degli Stati membri per quanto riguarda le tecnologie a zero emissioni nette che saranno oggetto degli spazi di sperimentazione normativa. Come annunciato nella nuova agenda europea per l'innovazione, nel 2023 la Commissione pubblicherà un documento di orientamento per gli spazi di sperimentazione volto ad aiutare gli Stati membri a predisporre tali spazi per le tecnologie a zero emissioni nette. Tali tecnologie innovative potrebbero in ultima analisi risultare essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema energetico dell'Unione, e potrebbero di conseguenza rientrare nel settore delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette.

(63)In relazione alla produzione dei prodotti chiave per le tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono proposti un parametro di riferimento generale e obiettivi indicativi, al fine di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in merito alla dipendenza dalle importazioni e alla vulnerabilità e di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima.

(64)Il potenziamento delle industrie europee delle tecnologie a zero emissioni nette richiede un numero significativo di lavoratori qualificati supplementari, il che determina un notevole fabbisogno di investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze, anche nel settore dell'istruzione e formazione professionale. Ciò dovrebbe contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità in linea con gli obiettivi in materia di occupazione e formazione del pilastro europeo dei diritti sociali. La transizione energetica richiederà un aumento significativo del numero di lavoratori qualificati in vari settori, tra cui l'energia rinnovabile e lo stoccaggio dell'energia, e presenta notevoli potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro di qualità. Secondo il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche della Commissione 65 , entro il 2030 il fabbisogno di competenze nel sottosettore dell'idrogeno per le celle a combustibile secondo le stime sarà pari a 180 000 lavoratori qualificati, tecnici e ingegneri solo per quanto riguarda la produzione. Nel settore dell'energia solare fotovoltaica, solo la produzione richiederebbe fino a 66 000 posti di lavoro. La rete europea di servizi per l'impiego (EURES) fornisce informazioni, consulenza e servizi di assunzione o collocamento a vantaggio dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche al di là delle frontiere del mercato interno.

(65)Poiché non sarà possibile rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie chiave a zero emissioni nette nell'Unione senza un'importante forza lavoro qualificata, è necessario introdurre misure volte a promuovere l'attivazione di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne e giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), anche ricorrendo ad approcci basati sul primato delle competenze a integrazione dell'assunzione basata sulle qualifiche. Inoltre, conformemente agli obiettivi della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, è importante offrire ai lavoratori nei settori ormai obsoleti e in declino un sostegno specifico per la transizione da un posto di lavoro all'altro. A tal fine occorre investire nelle competenze e nella creazione di posti di lavoro di qualità necessari per le tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Basandosi sulle iniziative esistenti quali il patto europeo per le competenze, le attività a livello dell'Unione in materia di analisi e previsione del fabbisogno di competenze, svolte ad esempio dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e dall'Autorità europea del lavoro, e i piani per la cooperazione settoriale sulle competenze, e tenendone pienamente conto, l'obiettivo consiste nel mobilitare tutti i soggetti pertinenti: le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali e l'industria, in particolare le PMI, al fine di individuare le esigenze in termini di competenze, sviluppare programmi di istruzione e formazione e realizzarli su vasta scala in modo rapido e operativo. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette hanno un ruolo fondamentale da svolgere a tale riguardo. Gli Stati membri e la Commissione possono garantire un sostegno finanziario anche sfruttando le possibilità offerte dal bilancio dell'Unione attraverso strumenti quali il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione, REPowerEU e il programma per il mercato unico.

(66)Sulla base di esperienze precedenti, come il patto europeo per le competenze e l'alleanza europea delle batterie, le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette dovrebbero sviluppare e diffondere contenuti di istruzione e formazione volti al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori necessari per le catene del valore chiave delle tecnologie a zero emissioni nette, come le tecnologie solari fotovoltaiche e termiche, le tecnologie dell'idrogeno rinnovabile e le materie prime. Le accademie avrebbero l'obiettivo di provvedere alla formazione e all'istruzione di 100 000 discenti ciascuna entro tre anni dalla loro istituzione, e di contribuire alla disponibilità delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, anche nelle piccole e medie imprese. I pertinenti contenuti dovrebbero essere sviluppati e diffusi insieme agli erogatori di istruzione e formazione degli Stati membri, alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti sociali. Gli erogatori di istruzione e formazione, l'industria e gli altri soggetti coinvolti nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione negli Stati membri, come i servizi pubblici per l'impiego, dovrebbero rendere disponibili i contenuti prodotti dalle accademie. Per garantire la trasparenza e la portabilità delle competenze e la mobilità dei lavoratori, le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette svilupperanno e introdurranno certificati riguardanti i risultati dell'apprendimento, comprese microcredenziali, che dovrebbero essere rilasciati nel formato delle certificazioni europee dell'apprendimento e potrebbero essere integrati in Europass e, se del caso, inclusi nei quadri nazionali delle qualifiche. Gli Stati membri sono esortati a sostenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze continui proposti attraverso le accademie e i pertinenti erogatori di istruzione e formazione nei loro territori mediante programmi nazionali e finanziamenti dell'Unione, anche a titolo del Fondo sociale europeo Plus, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del meccanismo per una transizione giusta, del Fondo per la modernizzazione e dello strumento di sostegno tecnico. La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" dovrebbe contribuire a orientare le attività delle accademie e a garantire una supervisione.

(67)Sebbene, in assenza di disposizioni specifiche del diritto dell'Unione che introducono requisiti minimi di formazione per l'accesso a una professione regolamentata o per il suo esercizio, spetti agli Stati membri decidere se e come regolamentare una professione, le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non devono costituire un ostacolo ingiustificato o sproporzionato all'esercizio di tali diritti fondamentali. La competenza di regolamentazione dell'accesso a una professione deve essere esercitata entro i limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, conformemente alla direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Nella loro valutazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli eventuali effetti negativi che la regolamentazione o le professioni possono avere sulla disponibilità di competenze nell'industria a zero emissioni nette e adoperarsi per limitare il più possibile la regolamentazione in tali settori. 

(68)Qualora i programmi di apprendimento sviluppati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette comportino a certificazioni che sarebbero utili per le persone che intendono accedere a una professione regolamentata, gli Stati membri dovrebbero accettare tali certificazioni come una prova sufficiente delle conoscenze, abilità e competenze ivi attestate, al fine di agevolare la mobilità nelle professioni strategiche dell'industria a zero emissioni nette.

(69)A livello dell'Unione dovrebbe essere istituita una piattaforma "Europa a zero emissioni nette", composta dagli Stati membri e presieduta dalla Commissione. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni specifiche e fungere da organismo di riferimento nell'ambito del quale la Commissione e gli Stati membri coordinano le azioni e agevolano lo scambio di informazioni su questioni inerenti al presente regolamento. La piattaforma dovrebbe inoltre svolgere i compiti indicati nei diversi articoli del presente regolamento, in particolare in relazione al rilascio delle autorizzazioni, anche per quanto riguarda gli sportelli unici, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento dei finanziamenti, l'accesso ai mercati e le competenze, nonché gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie innovative a zero emissioni nette. Se necessario, la piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei e invitare terzi, quali esperti o rappresentanti delle industrie a zero emissioni nette.

(70)Nell'ambito del piano industriale del Green Deal, la Commissione ha annunciato l'intenzione di concludere partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, di promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale e di sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita. La Commissione e gli Stati membri possono coordinare i partenariati nell'ambito della piattaforma, discutendo sui partenariati e sui processi pertinenti già in essere, quali i partenariati verdi, i dialoghi sull'energia e le altre forme di accordi contrattuali bilaterali esistenti, nonché sulle potenziali sinergie con i pertinenti accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi.

(71)L'Unione dovrebbe puntare a diversificare il commercio internazionale e gli investimenti in tecnologie a zero emissioni nette e a promuovere norme sociali e ambientali rigorose a livello mondiale, in collaborazione e d'intesa con i paesi che condividono gli stessi principi. Analogamente, è opportuno intensificare gli sforzi di ricerca e innovazione volti a sviluppare e diffondere tecnologie a zero emissioni nette in stretta collaborazione con i paesi partner, adottando un approccio aperto ma assertivo.

(72)Qualora a norma del presente regolamento sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(73)Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

(74)Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce un quadro di misure volte a innovare e incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione al fine di sostenere l'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990 e l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119, nonché al fine di garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, necessarie a salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell'Unione e a contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.

2.Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento prevede misure volte a garantire:

a)che entro il 2030 la capacità di produzione nell'Unione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette figuranti nell'allegato si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda le pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030;

b)la libera circolazione delle tecnologie a zero emissioni nette immesse sul mercato unico.

3.Laddove, sulla base della relazione di cui all'articolo 35, la Commissione concluda che l'Unione non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, essa valuta la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure o dell'esercizio delle sue competenze a livello dell'Unione per garantire il conseguimento di tali obiettivi.

Articolo 2
Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette, ad eccezione degli articoli 26 e 27, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette. Le materie prime, i materiali trasformati o i componenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE).../... [aggiungere nota a piè di pagina con i riferimenti alla pubblicazione del regolamento sulle materie prime critiche] sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3
Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(a)"tecnologie a zero emissioni nette": tecnologie delle energie rinnovabili 66 ; tecnologie di stoccaggio dell'energia elettrica e del calore; pompe di calore; tecnologie di rete; tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica; tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili 67 ; elettrolizzatori e celle a combustibile; tecnologie avanzate per la produzione di energia mediante processi nucleari con una quantità minima di scorie durante il ciclo del combustibile, piccoli reattori modulari e i relativi combustibili della migliore qualità; tecnologie di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio; e tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico. La nozione fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti specifici e ai macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti. Le tecnologie in questione devono aver raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8;

(b)"componente": una piccola parte di una tecnologia a zero emissioni nette prodotta e commercializzata da un'impresa a partire da materiali trasformati;

(c)"tecnologie innovative a zero emissioni nette": tecnologie che rispettano la definizione di "tecnologie a zero emissioni nette", salvo per il fatto che non hanno raggiunto un livello di maturità tecnologica pari almeno a 8 e comportano un'autentica innovazione, che non sono attualmente disponibili sul mercato ma sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

(d)"progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette": un impianto industriale previsto o l'ampliamento o la riconversione di un impianto esistente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

(e)"progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette": un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzato nell'Unione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 10;

(f)"procedura di rilascio delle autorizzazioni": una procedura riguardante tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione, all'ampliamento e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure amministrative dal riconoscimento della validità della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente;

(g)"decisione globale": la decisione o l'insieme di decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri, esclusi gli organi giurisdizionali, che determina se il promotore del progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, senza pregiudicare alcuna decisione presa nel contesto di un ricorso amministrativo;

(h)"promotore del progetto": un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette;

(i)"spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette": un sistema che consente alle imprese di testare tecnologie innovative a zero emissioni nette in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato, nell'ambito di uno specifico piano elaborato e monitorato da un'autorità competente;

(j)"livello di maturità tecnologica": livello determinato da un metodo di stima della maturità delle tecnologie, secondo la classificazione utilizzata dall'Agenzia internazionale per l'energia;

(k)"autorità interessata": un'autorità che, in base al diritto nazionale, è competente a rilasciare permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche;

(l)"procedura di appalto": una delle procedure seguenti:

i)qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

ii)una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

(m)"amministrazione aggiudicatrice" nell'ambito delle procedure di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

(n)"ente aggiudicatore" nell'ambito delle procedure di appalto, l'ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

(o)"appalto" nell'ambito delle procedure di appalto, un appalto pubblico quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli "appalti" ai sensi della definizione di "appalti di lavori, forniture e servizi" di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE e le "concessioni" quali definite all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

(p)"asta": un meccanismo per le procedure di gara che non rientra nella definizione di "concessioni" di cui all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

(q)"capacità di iniezione di CO2": il quantitativo annuo di CO2 che può essere iniettato in un sito di stoccaggio geologico operativo autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE al fine di ridurre le emissioni o aumentare gli assorbimenti di carbonio, derivante in particolare da impianti industriali di grandi dimensioni e calcolato in tonnellate annue;

(r)"integrazione del sistema energetico": soluzioni per la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici che non ricorrono a combustibili fossili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società;

(s)"capacità di produzione": volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione. Se il progetto di produzione non produce prodotti finali, bensì componenti specifici o macchinari specifici utilizzati primariamente per la produzione di tali prodotti, la capacità di produzione si riferisce alla capacità di produrre il prodotto finale che utilizzerebbe i componenti o i macchinari specifici da produrre.

Capo II
Condizioni favorevoli per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette

Sezione I
Razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 4
Sportello unico

1.Entro... [3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente incaricata di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire consulenza sulla riduzione degli oneri amministrativi, conformemente all'articolo 5.

2.Nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni che porta all'adozione di una decisione globale in merito a un determinato progetto, l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto e coordina la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

3.Le responsabilità dell'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 o i compiti ad essa associati possono essere delegati o svolti da un'altra autorità, per qualsiasi progetto, a condizione che:

a)l'autorità nazionale competente informi di tale delega il promotore del progetto;

b)di ciascun progetto sia responsabile un'unica autorità;

c)un'unica autorità coordini la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti.

4.I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmette la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5.L'autorità nazionale competente prende in considerazione tutti gli studi validi effettuati e i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto prima dell'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al presente articolo e non richiede la duplicazione di studi e permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione.

6.L'autorità nazionale competente garantisce che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni e alle procedure per la risoluzione delle controversie relative alla procedura di autorizzazione e al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione o l'ampliamento di progetti, compresi se del caso i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

7.Gli Stati membri assicurano che l'autorità nazionale competente per l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, disponga di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, tra l'altro per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possa svolgere efficacemente i compiti che le spettano a norma del presente regolamento.

8.La piattaforma di cui agli articoli 28 e 29 discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e degli articoli 12 e 13 e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione delle autorità nazionali competenti e l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 5
Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono online e in modo centralizzato e facilmente accessibile le informazioni seguenti sulle procedure amministrative inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette:

(a)la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

(b)i servizi di finanziamento e investimento;

(c)le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

(d)i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.

Articolo 6
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

(a)12 mesi per la realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua inferiore a 1 GW;

(b)18 mesi per la realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua superiore a 1 GW.

2.Per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità produttiva annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre un termine di 18 mesi.

3.Per l'incremento della capacità di produzione di impianti di produzione esistenti, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati.

4.In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedano, le autorità competenti possono prorogare caso per caso i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 di un massimo di un mese prima della loro scadenza.

Ove le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di adeguate misure di salvaguardia, le autorità competenti possono prorogare caso per caso i suddetti termini di altri sei mesi prima della loro scadenza.

5.In entrambi i casi, l'autorità competente informa il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione globale è attesa per iscritto.

6.Entro un mese dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, le autorità competenti convalidano la domanda o, se il promotore del progetto non ha trasmesso tutte le informazioni necessarie per la suo trattamento, chiedono al promotore del progetto di presentare una domanda completa entro 14 giorni dalla richiesta. La data di riconoscimento della validità della domanda da parte dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

7.Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda, l'autorità nazionale competente redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, pubblica il calendario su un sito web liberamente accessibile.

8.I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati dinanzi a organi giurisdizionali.

9.I termini stabiliti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

Articolo 7
Valutazioni e autorizzazioni ambientali

1.Qualora debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto interessato richiede all'autorità competente di cui all'articolo 4 un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. L'autorità nazionale competente garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta.

2.Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, dalla direttiva 92/43/CEE, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 68 , dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 69 , dalla direttiva 2010/75/UE o dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 70 , l'autorità nazionale competente prevede procedure coordinate o comuni per ottemperare alle disposizioni dei suddetti atti normativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente normativa dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, l'autorità nazionale competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione.

3.L'autorità nazionale competente garantisce che le autorità interessate formulino una conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/EU sulla valutazione dell'impatto ambientale entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.

4.I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/EU non superano i 45 giorni. Nei casi contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, tale periodo è esteso a 90 giorni.

Articolo 8
Pianificazione

1.Nella fase di elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, le autorità nazionali, regionali e locali vi includono, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. La priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e, se del caso, ai siti incontaminati non utilizzabili per l'agricoltura e la silvicoltura.

2.Qualora i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Se del caso, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se il piano rischia di impedire a un corpo idrico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale o di causare un deterioramento dello stato o del potenziale di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE o se rischia di ostacolare il conseguimento di un buono stato o di un buon potenziale di un corpo idrico. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE, la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti.

Articolo 9 
Applicabilità delle convenzioni UNECE

1.Le disposizioni di cui al presente regolamento non pregiudicano gli obblighi previsti agli articoli 6 e 7 della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991.

2.Tutte le decisioni adottate a norma della presente sezione e degli articoli 12 e 13 sono rese pubbliche.

Sezione II
Progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

Articolo 10
Criteri di selezione

1.Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia figurante nell'allegato e realizzati nell'Unione, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

a)il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale del sistema energetico dell'Unione incrementando la capacità di produzione di componenti o parti della catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette in relazione ai quali l'Unione dipende fortemente da importazioni provenienti da un unico paese terzo;

b)il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, che si estende oltre il promotore del progetto e gli Stati membri interessati, e contribuisce alla competitività e alla creazione di posti di lavoro di qualità nella catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, in base ad almeno tre dei criteri seguenti:

i)incrementa notevolmente la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione;

ii)produce tecnologie con sostenibilità e prestazioni migliorate;

iii)attua misure volte ad attrarre la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, in stretta collaborazione con le parti sociali;

iv)adotta pratiche di produzione circolari e a basse emissioni di carbonio, compreso il recupero del calore di scarto.

2.Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di stoccaggio di CO2 che soddisfano i criteri cumulativi seguenti:

a)il sito di stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

b)il progetto di stoccaggio di CO2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 18;

c)il progetto di stoccaggio di CO2 è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità alla direttiva 2009/31/CE.

3.I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia figurante nell'allegato e realizzati nelle "regioni meno sviluppate e in transizione" e nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta e ammissibili ai finanziamenti a titolo delle norme della politica di coesione sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, su richiesta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

4.I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette realizzati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, quando i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione di una tecnologia figurante nell'allegato, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, su richiesta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11
Domanda e riconoscimento

1.La domanda di riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.

2.La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutti gli elementi seguenti:

a)prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o 2;

b)un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità.

3.Gli Stati membri valutano entro un mese la domanda di cui al paragrafo 1 mediante una procedura equa e trasparente. La mancanza di una decisione da parte degli Stati membri entro tale termine equivale a un'approvazione del progetto.

4.La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi.

5.Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute il progetto in questione.

6.Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1 o 3, o se il suo riconoscimento si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione che ha accordato a un progetto lo status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

7.I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

8.La Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 12

Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1.I promotori di progetti e tutte le autorità che a norma del diritto nazionale sono competenti a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili, comprese le infrastrutture energetiche, provvedono affinché le pertinenti procedure relative ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette si svolgano nel modo più rapido possibile, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

2.Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri concedono ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove il diritto nazionale preveda tale status, e accordano loro un congruo trattamento nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le procedure relative alle valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, le procedure di pianificazione territoriale.

3.Si considera che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie strategiche a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli impatti ambientali di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1,I della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono considerati di interesse pubblico e possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in dette direttive.

4.Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette partecipano, se del caso, a dette procedure d'urgenza.

Articolo 13
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1.La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

a)nove mesi per la realizzazione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua inferiore a 1 GW;

b)12 mesi per la realizzazione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità produttiva annua superiore a 1 GW;

c)18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità alla direttiva 2009/31/CE.

2.Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità produttiva annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre un termine di 12 mesi.

3.Per l'incremento della capacità di produzione di impianti di produzione esistenti, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dimezzati.

4.Le autorità nazionali competenti garantiscono che, in assenza di risposta da parte degli organismi amministrativi competenti entro i termini applicabili di cui al presente articolo, le specifiche fasi intermedie si considerino approvate, tranne nel caso in cui il progetto in questione sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2010/75/UE, della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2012/18/UE o nel caso in cui occorra stabilire se detta valutazione dell'impatto ambientale è necessaria e non siano ancora state effettuate le pertinenti valutazioni, o qualora il principio della tacita approvazione amministrativa non sia previsto nell'ordinamento giuridico nazionale. La presente disposizione non si applica alle decisioni definitive sull'esito della procedura, che devono essere esplicite. Tutte le decisioni sono rese pubbliche.

Articolo 14 
Accelerazione dell'attuazione

1.La Commissione e gli Stati membri adottano misure volte ad accelerare e incentivare gli investimenti privati a favore dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, tali misure possono includere l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

2.Gli Stati membri possono fornire sostegno amministrativo ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette al fine di agevolarne un'attuazione rapida ed efficace, anche prestando:

a)assistenza per garantire il rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b)assistenza ai promotori dei progetti per promuovere ulteriormente l'accettazione del progetto da parte del pubblico.

Articolo 15
Coordinamento dei finanziamenti

1.La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" istituita all'articolo 28 discute in merito alle esigenze finanziarie e alle strozzature dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e alle potenziali migliori pratiche, segnatamente per sviluppare le catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione, in particolare sulla base di scambi periodici con le pertinenti alleanze industriali.

2.Su richiesta del promotore di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute e fornisce consulenza sulle modalità per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti: 

a)fonti di finanziamento private supplementari;

b)un sostegno attraverso le risorse del Gruppo Banca europea per gli investimenti o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c)strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle banche e degli istituti di promozione nazionali;

d)pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

Capo III
Capacità di iniezione di CO
2

Articolo 16
Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2

Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 in siti di stoccaggio situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

Articolo 17
Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2

1.Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri:

a)mettono a disposizione del pubblico dati sulle zone del loro territorio in cui possono essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2;

b)obbligano i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 71 sul loro territorio a mettere a disposizione del pubblico tutti i dati geologici relativi ai siti di produzione che sono stati disattivati o la cui disattivazione è stata notificata all'autorità competente;

c)ai fini della lettera a), i dati comprendono almeno le informazioni richieste nella comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030.

2.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che descrive:

a)i progetti di cattura di CO2 in corso e una stima del corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e stoccaggio;

b)i progetti di stoccaggio di CO2 in corso nel suo territorio, compreso lo stato delle autorizzazioni a norma della direttiva 2009/31/CE, le date previste per la decisione finale di investimento e l'entrata in funzione;

c)le misure nazionali di sostegno che potrebbero essere adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 18
Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas

1.Ciascun titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 16. Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e disponibile sul mercato entro il 2030.

2.Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri individuano e comunicano alla Commissione europea i soggetti di cui al paragrafo 1 e i loro volumi di produzione di petrolio greggio e gas naturale dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

3.Dopo aver ricevuto le relazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, specifica la quota del contributo dei soggetti di cui al paragrafo 1 all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.

4.Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione un piano che descriva in dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Tali piani:

a)confermano il contributo del soggetto, espresso in termini di volume previsto della nuova capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 da rendere disponibile entro il 2030;

b)specificano i mezzi e le tappe principali per raggiungere il volume previsto.

5.Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono compiere una o più delle azioni seguenti:

a)sviluppare progetti di stoccaggio di CO2 autonomamente o in collaborazione con altri;

b)concludere accordi con altri soggetti di cui al paragrafo 1;

c)concludere accordi con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.

6.Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione che descrive in dettaglio i progressi compiuti al fine di apportare il loro contributo. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

7.A norma dell'articolo 32 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:

a)le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui al paragrafo 1 e gli investimenti nella capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

b)il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 6.

Capo IV
Accesso ai mercati

Articolo 19
Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto

1.Nell'ambito di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori basano l'aggiudicazione degli appalti concernenti le tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'allegato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la quale presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto almeno del contributo dell'offerta alla sostenibilità e resilienza, in conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE e alla normativa settoriale applicabile, nonché agli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e gli altri accordi internazionali cui l'UE è vincolata.

2.Il contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza si basa sui seguenti criteri cumulativi, che sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori:

a)una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dalla normativa applicabile;

b)ove sia necessario sviluppare una soluzione innovativa, l'impatto e la qualità del piano di attuazione, comprese le misure di gestione del rischio;

c)se del caso, il contributo dell'offerta all'integrazione del sistema energetico;

d)il contributo dell'offerta alla resilienza, tenendo conto della percentuale di prodotti originari di un'unica fonte di approvvigionamento, determinata in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 72 , da cui deriva oltre il 65 % dell'approvvigionamento nell'Unione di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati al momento dello svolgimento della procedura di appalto.

3.Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori attribuiscono al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza una ponderazione compresa tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 67, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 82, paragrafo 5, della direttiva 2014/25/UE per l'attribuzione di una ponderazione più elevata ai criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4.L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non è tenuto ad applicare le considerazioni relative al contributo delle tecnologie a zero emissioni nette alla sostenibilità e alla resilienza se tale applicazione obbligherebbe l'autorità o l'ente ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o caratteristiche tecniche diverse da quelle delle attrezzature esistenti, con conseguenti incompatibilità e difficoltà tecniche di utilizzo e di manutenzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo che superano il 10 % siano sproporzionate. Tale disposizione non pregiudica la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE e lascia impregiudicati gli altri criteri di aggiudicazione conformi alla normativa dell'UE, compresi gli aspetti sociali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 36, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 20
Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili

1.Fatti salvi l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 e gli articoli 107 e 108 del trattato, nonché gli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e altri accordi internazionali cui l'UE è vincolata, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico valutano il contributo alla sostenibilità e alla resilienza di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento in sede di definizione dei criteri da utilizzare per stabilire la graduatoria delle offerte nell'ambito delle aste, il cui fine è sostenere la produzione o il consumo di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001.

2.Al contributo alla sostenibilità e alla resilienza è attribuita una ponderazione compresa tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione, ferma restando la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b), ove pertinente in base alla normativa dell'Unione, e fatti salvi eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

3.Gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico non sono tenuti ad applicare le considerazioni relative al contributo delle tecnologie a zero emissioni nette alla sostenibilità e alla resilienza se tale applicazione li obbligherebbe ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o caratteristiche tecniche diverse da quelle delle attrezzature esistenti, con conseguenti incompatibilità e difficoltà tecniche di utilizzo e di manutenzione. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo che superano il 10 % siano sproporzionate.

Articolo 21
Altre forme di intervento pubblico

1.Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato e l'articolo 4 della direttiva 2018/2001 73 e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire regimi a favore delle famiglie o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'allegato, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico li concepiscono in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che forniscono un elevato contribuito alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata.

2.La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 a motivo dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b), c) e d), non supera il 5 % del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore.

3.Quando concepisce e attua un regime di cui al paragrafo 1, l'autorità ricorre a una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente per valutare il contributo dei prodotti disponibili sul mercato alla resilienza e alla sostenibilità. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.

4.Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per ciascun prodotto delle tecnologie a zero emissioni nette pertinente.

Articolo 22
Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati

1.Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti sui criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità dei prodotti disponibili che sono oggetto delle forme di intervento pubblico di cui agli articoli 19, 20 e 21.

2.La Commissione mette a disposizione e aggiorna periodicamente un elenco di tutti i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'allegato, ripartiti in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente dai diversi paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati.

3.La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli articoli 19 e 21 e scambiare le migliori pratiche, in relazione tra l'altro all'uso pratico dei criteri che definiscono il contributo alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambito degli appalti pubblici o dei sistemi che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.

Capo V
Miglioramento delle competenze per la creazione di posti di lavoro di qualità

Articolo 23
Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

1.La Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette i cui obiettivi sono i seguenti:

(a)elaborare programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione riguardanti lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette e le materie prime, nonché a sostegno delle capacità delle autorità pubbliche competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II e delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al capo IV del presente regolamento;

(b)consentire e promuovere l'uso dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri, tra l'altro attraverso la formazione dei formatori, e sviluppare meccanismi volti a garantire la qualità della formazione offerta dagli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri sulla base di detti programmi, contenuti e materiali di apprendimento;

(c)sviluppare e diffondere certificati, comprese microcredenziali, al fine di favorire la trasparenza delle competenze acquisite e migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS.

2.Le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette combattono gli stereotipi di genere e prestano particolare attenzione alla necessità di promuovere l'attività di un maggior numero di donne e giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo.

Articolo 24

Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali

1.Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri valutano se i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni siano resi pubblici e facilmente accessibili online.

2.Se uno Stato membro conclude che vi è equivalenza ai sensi del primo comma del presente articolo, esso agevola il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione sulla base dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie a norma del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 74 , accettando tali certificati come prova sufficiente delle qualifiche formali, ogniqualvolta i titolari di detti certificati richiedano l'accesso a una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE che sia di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette.

3.Se l'accesso a una professione di particolare rilevanza per l'industria a zero emissioni nette è regolamentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri si adoperano per sviluppare un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione specifica, al fine di istituire un quadro comune di formazione di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da consentire il riconoscimento automatico delle qualifiche. Anche la piattaforma dell'industria a zero emissioni nette può presentare suggerimenti al riguardo, conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 25
Piattaforma "Europa a zero emissioni nette" e competenze

La piattaforma "Europa a zero emissioni nette" di cui all'articolo 28 favorisce la disponibilità e la diffusione di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché presso le autorità competenti e le amministrazioni aggiudicatrici di cui ai capi II e IV, svolgendo i compiti seguenti:

1)assistere la Commissione nel valutare, monitorare costantemente e prevedere la domanda e l'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché la disponibilità e la diffusione delle pertinenti opportunità di istruzione e formazione, fornendo informazioni, se del caso, sulle attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

2)monitorare l'attività delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e degli erogatori di istruzione e formazione che propongono i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie, promuovere sinergie con altre iniziative e progetti nazionali e dell'Unione in materia di competenze e garantire una supervisione;

3)favorire la mobilitazione dei portatori di interessi, tra cui l'industria, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione, per l'introduzione dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

4)sostenere la diffusione e il riconoscimento dei certificati di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette negli Stati membri, al fine di promuovere il riconoscimento delle competenze e l'incontro tra domanda e offerta di competenze e di lavoro, favorendo tra l'altro la validità e l'accettazione dei certificati in tutto il mercato del lavoro dell'Unione;

5)agevolare lo sviluppo di profili professionali europei costituiti da un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze per le professioni chiave nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, basandosi tra l'altro sui programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette e, se del caso, utilizzando la terminologia prevista dalla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per favorire la trasparenza e la mobilità tra posti di lavoro e oltre le frontiere del mercato interno;

6)promuovere condizioni di lavoro adeguate nei posti di lavoro disponibili nelle industrie di tecnologie a zero emissioni nette, l'attività dei giovani, delle donne e degli anziani nel mercato del lavoro delle industrie dei tecnologie a zero emissioni nette e l'attrattività di questo mercato per i lavoratori qualificati dei paesi terzi, per disporre in tal modo una di forza lavoro maggiormente diversificata;

7)agevolare un più stretto coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di migliorare la disponibilità di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo anche alle politiche dell'Unione e degli Stati membri volte ad attrarre nuovi talenti da paesi terzi.

Capo VI
Innovazione

Articolo 26
Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette

1.Gli Stati membri possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette che consentano lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di tecnologie innovative a zero emissioni nette in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio, rafforzando in tal modo l'apprendimento normativo e il loro potenziale di ampliamento e maggiore diffusione. Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 4, lettera a), e che sia stata selezionata dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 4, lettera b).

2.Le modalità e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente regolamento sono adottate mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 36. Le modalità e le condizioni assicurano, nella misura del possibile, flessibilità alle autorità nazionali competenti nell'istituzione e nella gestione dei loro spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, promuovono l'innovazione e l'apprendimento normativo e tengono conto in particolare delle circostanze e capacità specifiche delle PMI partecipanti, comprese le start-up. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 includono principi fondamentali comuni sulle questioni seguenti:

a)l'ammissibilità e la selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

b)la procedura di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, compresi il piano dello spazio di sperimentazione e la relazione d'uscita;

c)i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.

3.La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione. La sperimentazione, lo sviluppo e la convalida delle tecnologie innovative a zero emissioni nette si svolgono sotto la vigilanza diretta e la guida delle autorità competenti. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza in modo flessibile entro i limiti della normativa pertinente, adattando le prassi normative esistenti ed esercitando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche e nella loro applicazione a uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, al fine di eliminare gli ostacoli, alleviare gli oneri normativi, ridurre l'incertezza normativa e sostenere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

4.Se del caso, per conseguire l'obiettivo del presente articolo le autorità competenti valutano la possibilità di concedere deroghe o esenzioni nella misura consentita dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Le autorità competenti provvedono affinché il piano dello spazio di sperimentazione garantisca il rispetto degli obiettivi chiave e delle prescrizioni essenziali della normativa dell'Unione e nazionale. Le autorità competenti si assicurano che tutti i rischi significativi per la salute, la sicurezza o l'ambiente individuati durante lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a zero emissioni nette siano comunicati al pubblico e determinino la sospensione immediata del processo di sviluppo e di sperimentazione fino a quando tali rischi non siano stati attenuati. Qualora le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della popolazione in generale o dell'ambiente, in particolare in quanto prevede processi di sperimentazione, sviluppo o convalida che comportano l'uso di sostanze particolarmente tossiche, esse approvano il piano dello spazio di sperimentazione solo dopo aver accertato la predisposizione di garanzie adeguate commisurate ai rischi eccezionali individuati.

5.A condizione che i partecipanti rispettino il piano dello spazio di sperimentazione e i termini e le condizioni di partecipazione stabiliti in conformità al presente articolo e specificati al paragrafo 2 e seguano in buona fede gli orientamenti forniti dalle autorità, queste ultime non impongono alcune sanzione amministrativa o di altra natura per violazione della normativa applicabile dell'Unione o degli Stati membri relativa alla tecnologia a zero emissioni nette sottoposta a vigilanza nello spazio di sperimentazione normativa.

6.I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette restano responsabili ai sensi della normativa applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione normativa.

7.La durata dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette può essere prolungata attraverso la medesima procedura, previo accordo dell'autorità nazionale competente. 

8.Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette sono concepiti e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette coordinano le loro attività e collaborano nel quadro della piattaforma "Europa a zero emissioni nette" al fine di condividere le informazioni pertinenti. Essi inviano ogni anno alla Commissione una relazione sui risultati dell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa, compresi buone pratiche, insegnamenti appresi e raccomandazioni sulla loro istituzione e, se del caso, sull'applicazione del presente regolamento e di altre norme dell'Unione nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa, con modalità adattate alle sue finalità.

Articolo 27
Misure a favore delle piccole e medie imprese 

1.Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti:

a)forniscono alle piccole e medie imprese un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie innovative a zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 26;

b)organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle piccole e medie imprese agli spazi di sperimentazione normativa;

c)se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le piccole e medie imprese al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'articolo 26.

2.Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle piccole e medie imprese e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato, gli Stati membri dovrebbero informare le piccole e medie imprese del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa.

Capo VII
Governance

Articolo 28
Istituzione e compiti della piattaforma "Europa a zero emissioni nette"

1.È istituita la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" ("la piattaforma").

2.La piattaforma svolge i compiti definiti nel presente regolamento.

3.La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri in relazione alle misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al capo I del presente regolamento, tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 75 .

4.La Commissione e gli Stati membri possono coordinarsi nell'ambito della piattaforma per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, nonché con i paesi terzi interessati, per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale e sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, in linea con gli obiettivi generali del presente regolamento derivanti dall'articolo 1 del presente regolamento. La piattaforma può discutere periodicamente sugli aspetti seguenti:

(a)il modo per migliorare la collaborazione tra l'Unione e i paesi terzi lungo la catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette;

(b)il modo per far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione;

(c)i paesi terzi ai quali dovrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti:

i)il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

ii)eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione.

5.Gli Stati membri coadiuvano la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione previste dal partenariato industriale per tecnologie a zero emissioni nette. I partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette hanno l'obiettivo di agevolare gli scambi tra i partecipanti, in particolare favorendo gli investimenti necessari all'interno dell'Unione e nei paesi terzi, rafforzando la resilienza e la sostenibilità delle catene del valore che li sostengono e garantendo condizioni di parità.

Articolo 29
Struttura e funzionamento della piattaforma "Europa a zero emissioni nette"

1.La piattaforma è composta dagli Stati membri e dalla Commissione. È presieduta da un rappresentante della Commissione.

2.Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno alla piattaforma. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti correlati all'attività della piattaforma. Ciascun membro della piattaforma ha un supplente.

3.Su proposta della Commissione, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.La piattaforma si riunisce a intervalli regolari per garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti definiti nel presente regolamento. Se necessario, la piattaforma si riunisce su richiesta motivata della Commissione o della maggioranza semplice dei suoi membri.

5.La Commissione assiste la piattaforma attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.

6.La piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici. 

7.La piattaforma invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6. 

8.Se del caso, la piattaforma o la Commissione può invitare esperti e altri soggetti terzi a partecipare alle riunioni della piattaforma e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti.

9.La piattaforma adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

10.La piattaforma si adopera per raggiungere un consenso.

11.La piattaforma si coordina e collabora con le alleanze industriali esistenti.

Articolo 30
Articolazione con i piani nazionali per l'energia e il clima

Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti, presentati a norma degli articoli 3, 9 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999, in particolare per quanto riguarda la dimensione "ricerca, innovazione e competitività" dell'Unione dell'energia, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17 di detto regolamento.

Capo VIII
Monitoraggio

Articolo 31
Monitoraggio

1.La Commissione assicura un monitoraggio costante di quanto segue:

a)i progressi dell'Unione rispetto ai suoi obiettivi di cui all'articolo 1 e l'impatto del presente regolamento su di essi;

b)i progressi compiuti rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'articolo 16.

2.Gli Stati membri e le autorità nazionali da essi designate a tal fine raccolgono e forniscono i dati e gli altri elementi di prova necessari a norma del paragrafo 1, lettere a) e b). In particolare, raccolgono e comunicano ogni anno alla Commissione dati riguardanti:

a)gli sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e le tendenze del mercato, compresi i costi medi degli investimenti nella produzione e i costi medi di produzione, nonché i prezzi di mercato delle rispettive tecnologie a zero emissioni nette;

b)la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e le attività correlate, compresi dati sull'occupazione e sulle competenze, nonché i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 di cui al considerando 13;

c)il valore e il volume delle importazioni nell'Unione e delle esportazioni al di fuori dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette;

d)la durata media delle procedure di autorizzazione a norma del presente regolamento;

e)le tipologie e il numero delle autorizzazioni rilasciate a livello nazionale negli ultimi 12 mesi;

f)il numero delle procedure di rilascio delle autorizzazioni completate, bloccate o annullate negli ultimi 12 mesi e i tipi di ostacoli incontrati in caso di interruzione o annullamento;

g)il numero di spazi di sperimentazione istituiti negli ultimi 12 mesi;

h)la quantità di CO2 immagazzinata permanentemente nel sottosuolo conformemente alla direttiva 2009/31/CE.

3.I dati comprendono almeno le informazioni richieste nella comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030.

4.La prima relazione è trasmessa alla Commissione da ciascuno Stato membro alla fine di maggio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le relazioni successive sono trasmesse entro la fine di maggio di ogni anno.

5.Gli Stati membri trasmettono altresì i dati raccolti a norma del paragrafo 2 del presente articolo agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat ai fini della compilazione e della pubblicazione di statistiche, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 76 . Gli Stati membri designano l'autorità nazionale responsabile della trasmissione dei dati agli istituti nazionali di statistica e a Eurostat.

6.Sulla base delle relazioni presentate a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione assicura un monitoraggio dei progressi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), e pubblica ogni anno le correlate raccomandazioni nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999.

7.Sulla base dei progetti di domanda di autorizzazione presentati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/31/CE e delle relazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafi 4 e 6, del presente regolamento, la Commissione monitora i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Capo IX
Disposizioni finali

Articolo 32
Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di modificare le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e gli investimenti in capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione ai fini del contributo individuale di cui all'articolo 18, paragrafo 5, nonché il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 6.

Articolo 33
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di applicazione]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 34 
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 35
Valutazione

1.Entro [tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.La valutazione esamina se gli obiettivi del presente regolamento stabiliti all'articolo 1 sono stati conseguiti e i relativi effetti sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché sugli obiettivi del Green Deal europeo.

3.La valutazione tiene conto dei risultati del processo di monitoraggio di cui all'articolo 31.

4.Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 36
Trattamento delle informazioni riservate

1.Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalle pertinenti normative dell'Unione e nazionale.

2.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.

3.Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

4.Se uno Stato membro ritiene che la presentazione di informazioni aggregate nel contesto dell'articolo 18 possa comunque pregiudicare i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, può opporsi alla presentazione della Commissione mediante una comunicazione motivata.

5.La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della piattaforma a norma dell'articolo 29.

Articolo 37
Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1)nell'allegato I, prima colonna, è aggiunta la nuova riga "R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette";

2)nell'allegato I, seconda colonna, riga "R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", sono aggiunti i punti seguenti:

"1. Informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni";

"2. Servizi di finanziamento e investimento";

"3. Possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri";

"4. Servizi di sostegno alle imprese per quanto riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro";

3)nell'allegato II, prima colonna, è aggiunta la nuova riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette";

4)nell'allegato II, seconda colonna, riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", sono aggiunti i punti seguenti:

"Procedure relative a tutte le autorizzazioni amministrative inerenti alla pianificazione, alla realizzazione, all'ampliamento e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprendono tutte le domande e le procedure amministrative";

5)nell'allegato II, terza colonna, riga "Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette", è aggiunto il punto seguente:

"Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della validità della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte dell'autorità nazionale competente";

6)all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"8) Autorità nazionali competenti che fungono da sportello unico a norma dell'articolo 4 del regolamento [normativa sull'industria a zero emissioni nette]".

Articolo 38
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Esso si applica a decorrere dal [data di entrata in vigore]. Fino al [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], l'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c), si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)

1.2.Settore/settori interessati 

Mercato unico

Un Green Deal europeo

Un'Europa pronta per l'era digitale

Un'Europa più forte nel mondo

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 77  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

Il piano industriale del Green Deal definisce un approccio globale per favorire la diffusione delle tecnologie energetiche pulite sulla base di quattro pilastri. Il primo pilastro, su cui è imperniata la presente normativa sull'industria a zero emissioni nette, mira a creare un contesto normativo che semplifichi e velocizzi il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e agevoli il potenziamento dell'industria europea a zero emissioni nette.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette mira ad aumentare la resilienza dell'UE e a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, nonché a promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di nuove forme di energia rinnovabile.

L'obiettivo generale della normativa sull'industria a zero emissioni nette è predisporre le condizioni per incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, favorire il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell'Unione.

L'obiettivo generale della proposta si traduce in primo luogo nell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate per l'installazione di capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione.

1.4.2.Obiettivi specifici

Il regolamento istituisce un quadro per aumentare la competitività della base industriale dell'Unione nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette e rafforzare il contributo dell'UE alla transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette a livello mondiale, accelerando nel contempo la transizione dell'Unione verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, anche mediante la decarbonizzazione delle industrie pesanti.

Il regolamento contiene misure volte a conseguire l'obiettivo specifico di garantire che entro il 2030 la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo dell'UE delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette mira a incrementare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e ad aumentare la competitività della base industriale nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette. Di conseguenza la presente iniziativa rafforzerà la resilienza e la competitività del futuro sistema energetico decarbonizzato dell'Unione.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette mira ad affrontare i seguenti aspetti fondamentali per gli investimenti nella produzione di tecnologie a zero emissioni nette:

   migliorare la certezza, l'orientamento strategico e il coordinamento degli investimenti attraverso la definizione di obiettivi chiari e di meccanismi di monitoraggio;

   ridurre gli oneri amministrativi gravanti sullo sviluppo dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, anche attraverso la razionalizzazione delle prescrizioni amministrative e l'agevolazione del rilascio delle autorizzazioni, l'istituzione di spazi di sperimentazione normativa e la garanzia dell'accesso alle informazioni;

   agevolare l'accesso ai mercati adottando misure specifiche concernenti la domanda del settore pubblico attraverso procedure di appalto e aste, nonché ricorrendo a regimi di sostegno alla domanda dei consumatori privati;

   agevolare e consentire la realizzazione di progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, anche aumentando la disponibilità di siti di stoccaggio di CO2;

   sostenere l'innovazione, anche attraverso spazi di sperimentazione normativa;

   migliorare le competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, promuovendo in tal modo la creazione di posti di lavoro di qualità;

   coordinare i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Il regolamento prevede un pilastro dedicato al monitoraggio dell'iniziativa. Una cooperazione rafforzata all'interno dell'Unione garantirà la raccolta delle informazioni e dei dati necessari in un formato comparabile.

La Commissione monitorerà gli sviluppi e le tendenze nel conseguimento dei diversi obiettivi in materia di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione stabiliti nel regolamento. La Commissione valuterà gli esiti, i risultati e gli effetti dell'iniziativa dopo tre anni. I principali risultati della valutazione saranno presentati in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione sarà inoltre resa pubblica.

La Commissione istituirà altresì un programma dettagliato per il monitoraggio degli esiti, dei risultati e degli effetti del regolamento attraverso un programma di monitoraggio che stabilirà i mezzi e la periodicità della raccolta dei dati.

La Commissione monitorerà gli sviluppi tecnologici, le tendenze del mercato e la competitività delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione, nonché l'impatto del presente regolamento. I risultati di tale monitoraggio e le relative raccomandazioni saranno pubblicati con cadenza annuale nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite.

La Commissione collaborerà con gli Stati membri per rafforzare la vigilanza del mercato sulle prescrizioni specifiche per prodotto, in modo da garantire che siano immessi sul mercato solo prodotti conformi alla normativa dell'Unione, garantendo condizioni di parità sia a livello interno sia a livello mondiale.

Per conseguire l'obiettivo relativo alla capacità di iniezione di CO2 annuale nei siti di stoccaggio, la Commissione monitorerà i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 e riferirà annualmente in merito.

Gli obiettivi descritti saranno rivalutati e la Commissione monitorerà i progressi compiuti con l'assistenza costante della piattaforma "Europa a zero emissioni nette", la quale monitorerà le prestazioni e contribuirà alla valutazione. La piattaforma rivestirà un ruolo rilavante nella raccolta dei dati forniti dall'industria e dagli Stati membri dell'Unione e nella definizione e attuazione del sostegno strategico alle catene di approvvigionamento delle tecnologie energetiche pulite. Svolgerà inoltre un ruolo importante per il monitoraggio del miglioramento delle competenze attraverso il monitoraggio delle accademie dell'industria a zero emissioni nette e l'analisi della domanda e dell'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nelle industrie a zero emissioni nette.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, oltre al monitoraggio di base effettuato dalla piattaforma, può essere misurata anche l'evoluzione degli elementi seguenti nelle industrie a zero emissioni nette:

   il numero di soggetti giuridici coinvolti (suddivisi per dimensione, tipo e paese di costituzione) nelle azioni sostenute dall'iniziativa;

   l'importo totale degli investimenti nelle industrie a zero emissioni nette, compreso l'effetto leva dei finanziamenti del settore sia pubblico che privato;

   l'importo degli investimenti effettuati dalle imprese, tenendo conto del segmento della catena del valore in cui operano;

   il monitoraggio dei dati sull'evoluzione dei progetti e sull'andamento della domanda e dell'offerta;

   gli appalti aggiudicati sulla base di criteri relativi alla sostenibilità ambientale, all'innovazione e all'integrazione dei sistemi;

   il monitoraggio delle attività di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze svolte dalle accademie dell'industria a zero emissioni nette con il sostegno della piattaforma "Europa a zero emissioni nette", compresi il numero dei discenti e i relativi investimenti; il monitoraggio della creazione di ulteriori posti di lavoro nelle industrie a zero emissioni nette e le loro principali caratteristiche qualitative, anche in relazione ai salari, alle condizioni di lavoro e alle relazioni industriali.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È opportuno che il regolamento sia pienamente applicabile subito dopo la sua adozione, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia gli elementi iniziali saranno realizzati prima; ad esempio, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" è stata istituita nel novembre 2022. La normativa sull'industria a zero emissioni nette definisce ulteriormente la struttura di governance della piattaforma.

A seguito di una valutazione approfondita degli effetti e della consultazione dei portatori di interessi, sarà possibile adottare atti delegati per tenere conto dei cambiamenti tecnologici e degli sviluppi del mercato, in linea con gli obiettivi e i criteri dell'iniziativa.

La raccolta delle informazioni fornite dalle organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici di tecnologie pulite dovrebbe essere già in corso e gli Stati membri hanno già discusso con la Commissione una serie di possibili misure volte a sostenere le industrie delle tecnologie pulite e a zero emissioni nette in Europa e a monitorare le loro catene del valore.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il piano industriale del Green Deal si basa su quattro pilastri, il primo dei quali è costituito dalla presente iniziativa, la normativa sull'industria a zero emissioni nette. Il regolamento crea un contesto normativo volto a semplificare e velocizzare il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione di tecnologie energetiche pulite e agevola il potenziamento dell'industria europea a zero emissioni nette.

Aumentare la diffusione delle tecnologie energetiche pulite e a zero emissioni nette è essenziale per aiutare l'UE a conseguire l'obiettivo di onorare gli impegni assunti nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %" per un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili è inoltre fondamentale per assicurare all'Unione un approvvigionamento energetico stabile a sostegno della sua industria e, in ultima analisi, del suo ruolo di garante della sicurezza nazionale degli Stati membri e contribuisce dunque alla spinta dell'UE verso un'autonomia strategica aperta.

Nell'ultimo anno in Europa si sono verificate perturbazioni delle catene di approvvigionamento delle tecnologie delle energie rinnovabili e a zero emissioni nette, che hanno determinato carenze in molteplici settori economici e conseguenze potenzialmente gravi per la società.

Nell'ecosistema delle tecnologie a zero emissioni nette, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è relativamente limitata e per alcuni prodotti si registra un'elevata dipendenza dalle esportazioni di paesi terzi. Le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono fortemente sotto pressione a causa di sovvenzioni erogate nei paesi terzi che compromettono la parità di condizioni. L'iniziativa consentirà lo sviluppo di condizioni favorevoli attraverso una serie di misure volte ad esempio a ridurre le tempistiche del rilascio delle autorizzazioni e a incrementare la domanda del settore pubblico, aiutando così le industrie europee ad attrarre finanziamenti a favore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Aumentare gli investimenti nella produzione europea di tecnologie a zero emissioni nette è fondamentale per creare una solida base industriale per le tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento in tutta l'Unione.

L'obiettivo non è solo ridurre le dipendenze, ma anche cogliere le opportunità economiche derivanti dal mercato mondiale delle tecnologie dell'industria a zero emissioni nette, che secondo le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia raggiungerà un valore annuo di circa 600 miliardi di EUR entro il 2030, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta. Il regolamento aumenterà inoltre la competitività dell'ecosistema europeo dell'industria a zero emissioni nette e dell'industria europea in generale attraverso la fornitura di prodotti innovativi ai cittadini europei. L'Unione ha le risorse per diventare un leader industriale nel mercato delle tecnologie energetiche pulite e a zero emissioni nette del futuro.

L'intervento a livello dell'UE evita inoltre la frammentazione derivante dall'adozione di 27 approcci normativi e agevolerà il conseguimento delle ambizioni climatiche a livello dell'Unione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" del gennaio 2023 illustra i motivi per cui è necessaria una solida risposta comune europea per promuovere l'industria a zero emissioni nette. Nell'ambito del piano industriale del Green Deal, la Commissione propone di presentare una normativa sull'industria a zero emissioni nette per sostenere la competitività industriale delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione.

Il punto di partenza del piano è la necessità di imprimere una forte accelerazione allo sviluppo tecnologico, alla produzione e all'installazione di tecnologie dell'industria a zero emissioni nette nel prossimo decennio, nonché il valore aggiunto insito in un approccio a livello dell'UE per affrontare insieme questa sfida. La competizione a livello mondiale per materie prime e personale qualificato aggiunge ulteriori difficoltà. Il piano mira a raccogliere questa duplice sfida concentrandosi sui settori in cui l'Europa può fare la differenza. Occorre anche evitare il rischio di scambiare la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi con altre dipendenze strategiche che potrebbero ostacolare l'accesso a tecnologie e fattori produttivi fondamentali per la transizione verde, mediante un mix di diversificazione e sviluppo e produzione propri. Il piano integrerà gli sforzi di trasformazione dell'industria in corso nell'ambito del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, in particolare con il piano d'azione per l'economia circolare. Rimangono una priorità assoluta anche la modernizzazione e la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, così come la gestione delle transizioni professionali e la creazione di posti di lavoro di qualità attraverso la formazione e l'istruzione.

L'UE si è tradizionalmente avvalsa di un solido contesto normativo per creare condizioni favorevoli alle imprese e garantire posti di lavoro di qualità per i lavoratori e un elevato livello di protezione dell'ambiente. Queste tre dimensioni possono rafforzarsi a vicenda se la regolamentazione è equilibrata e concepita in modo intelligente, ma ciò richiede un'attenzione continua. Per questo motivo la Commissione ha introdotto un "controllo della competitività" su tutte le nuove normative, per garantire che tutti i potenziali impatti sulla competitività siano presi in considerazione. Per promuovere gli investimenti è fondamentale disporre di un contesto normativo semplice, prevedibile e chiaro.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La Commissione e gli Stati membri devono intraprendere attività volte ad agevolare la creazione di condizioni idonee a promuovere gli investimenti nella catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Tali attività si concentreranno in particolare sull'accelerazione degli investimenti in progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

La piattaforma dell'industria a zero emissioni nette aiuterà la Commissione e gli Stati membri a individuare le strozzature e le potenziali migliori pratiche, in particolare sulla base di scambi periodici con le pertinenti alleanze industriali, quali le alleanze per le batterie e per i pannelli solari e il partenariato per gli elettrolizzatori.

L'iniziativa intende favorire la mobilitazione di fondi che rientrano nei seguenti titoli del quadro finanziario pluriennale:

Rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale": titolo 2 "Investimenti strategici europei"

_Fondo InvestEU

Rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale": titolo 3 "Mercato unico"

_Programma per il mercato unico

Rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori": titolo 5 "Sviluppo regionale e coesione"

_Fondo europeo di sviluppo regionale

Rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori": titolo 6 "Ripresa e resilienza"

_Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori": titolo 7 "Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori"

_Fondo sociale europeo

Rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente": titolo 9 "Ambiente e azione per il clima"

_Fondo per una transizione giusta

Nell'ambito di NextGenerationEU, i 27 piani nazionali finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza mettono già a disposizione 250 miliardi di EUR per misure verdi, che comprendono investimenti a sostegno della decarbonizzazione dell'industria. Orizzonte Europa destina 40 miliardi di EUR alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del Green Deal, anche in partenariato con l'industria. Le politiche di coesione mettono a disposizione della transizione verde circa 85 miliardi di EUR, anche tramite il Fondo per una transizione giusta. La Commissione agevolerà ulteriormente la rapida mobilitazione degli investimenti nel settore della coesione a sostegno del piano industriale del Green Deal, anche accelerando la progettazione e i rimborsi per progetti di efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso regimi di rimborso ordinari. Finora queste fonti di finanziamento dell'UE hanno sostenuto prevalentemente la ricerca, l'innovazione e la diffusione delle energie rinnovabili e delle relative infrastrutture, anziché concentrarsi sulla capacità produttiva del settore. È possibile aumentare la portata e la velocità dei finanziamenti per le catene del valore industriali a zero emissioni nette. Tuttavia, per evitare una frammentazione del mercato unico dovuta a diversi livelli di sostegno nazionale – e a diverse capacità di concedere tale sostegno – occorre anche disporre di finanziamenti adeguati a livello dell'UE per facilitare lo sviluppo di queste catene del valore industriali in tutta l'Unione.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'iniziativa rientra nell'ambito del piano industriale del Green Deal, che prevede un sostegno a favore dell'industria europea a zero emissioni nette. Le possibilità di finanziamento illustrate nella sezione non dipendono dalla proposta, ma sono attuabili in virtù di norme preesistenti collegate all'iniziativa.

La proposta mira a rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e a sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Il piano mira a creare un contesto più favorevole all'aumento della capacità industriale dell'UE per le tecnologie e i prodotti a zero emissioni nette, necessari per conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Europa. Il piano si fonda su iniziative precedenti e si basa sui punti di forza del mercato unico dell'UE, integrando gli sforzi in atto nell'ambito del Green Deal europeo, che riconosce i vantaggi di investire nella sostenibilità competitiva dell'Unione, costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. Il piano integra inoltre gli sforzi compiuti nell'ambito di REPowerEU, che ha costituito la risposta dell'Unione alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, con l'obiettivo di trasformare il sistema energetico europeo ponendo fine alla dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e facendo fronte alla crisi climatica. Nel complesso, ciò determinerà maggiori risparmi di energia, la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e una più rapida diffusione dell'energia a basse emissioni di carbonio.

Nel piano la Commissione ha annunciato l'intenzione di concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità per quanto riguarda la concessione temporanea di aiuti di Stato circoscritti a settori attentamente definiti. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, nel piano si spiega che la politica della concorrenza dell'UE fornisce strumenti per sostenere, anche mediante la formazione, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie d'avanguardia fondamentali che hanno un'importanza strategica per le transizioni verde e digitale, preservando nel contempo l'integrità del mercato unico e rispettando gli obblighi internazionali dell'Unione.

La Commissione consulterà gli Stati membri su una proposta di adeguamento temporaneo (fino alla fine del 2025) delle norme in materia di aiuti di Stato, al fine di accelerarli e semplificarli ulteriormente, con calcoli e procedure più semplici e approvazioni accelerate. Queste modifiche aiuteranno inoltre gli Stati membri a realizzare progetti specifici nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa. Nel piano si spiega inoltre che, per accelerare la messa in campo di nuovi progetti, l'approvazione di progetti connessi agli IPCEI sarà ulteriormente snellita e semplificata.

Esistono diversi strumenti collegati alla normativa sull'industria a zero emissioni nette che possono essere attuati sulla base della normativa vigente.

Fondo InvestEU

InvestEU è il programma ideale per stimolare gli investimenti a zero emissioni nette nell'UE, perché è lo strumento dell'Unione inteso a catalizzare gli investimenti privati nei suoi settori prioritari. Attraverso la BEI, il FEI, la BERS e altri 14 partner esecutivi, l'UE sostiene gli investimenti pubblici e privati a favore dell'innovazione industriale e tecnologica a zero emissioni nette.

Fondo per l'innovazione 

Il Fondo per l'innovazione sostiene lo sviluppo e la diffusione iniziale di tecnologie e soluzioni che decarbonizzano le industrie ad alta intensità energetica, promuovono l'energia rinnovabile e lo stoccaggio dell'energia (comprese le batterie e l'idrogeno) e rafforzano le catene di approvvigionamento a zero emissioni nette mediante il sostegno alla fabbricazione di componenti critici per batterie, impianti eolici e solari, elettrolizzatori, celle a combustibile e pompe di calore.

Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)

Considerati gli effetti di ricaduta positivi, gli IPCEI possono rappresentare un importante contributo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione; consentono di riunire gli Stati membri e le parti interessate dell'Unione per ovviare a gravi fallimenti del mercato o sistemici e a sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontate.

Fondo per la sovranità europea

A medio termine, la Commissione intende fornire una risposta strutturale al fabbisogno di investimenti, proponendo un fondo per la sovranità europea nel contesto della revisione del quadro finanziario pluriennale prima dell'estate 2023. La Commissione sta inoltre valutando in che modo i finanziamenti complessivi per InvestEU potrebbero essere aumentati, in particolare per il periodo 2024-2027.

Per porre rimedio alla carenza di investimenti nella transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette, le iniziative mirano ad attrarre finanziamenti privati integrativi per il conseguimento degli obiettivi.

Come illustrato di seguito, l'attuazione dell'atto legislativo richiederà risorse umane supplementari e anche alcune spese di sostegno.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA;

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 78  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

La presente scheda finanziaria legislativa comprende le spese per il personale, gli appalti ed eventualmente le disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese. La Commissione valuterà gli esiti, i risultati e gli effetti della presente proposta tre anni dopo la data di applicazione. Per effettuare la valutazione, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniranno informazioni alla Commissione su sua richiesta.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La modalità di gestione dell'iniziativa è la gestione diretta a opera della Commissione. La Commissione sarà assistita dall'organo direttivo, che è la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", con rappresentanti degli Stati membri e portatori di interessi. In sintesi, l'iniziativa comporta spese per il personale, appalti ed eventualmente disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Nel complesso, l'iniziativa comporta spese per il personale, spese per studi e attività di ricerca, finanziamenti di avviamento a sostegno della creazione e del funzionamento delle accademie dell'industria a zero emissioni nette e altre disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

Gran parte degli aspetti dell'iniziativa segue procedure standard per l'acquisizione di sostegno tecnico, il coinvolgimento dei portatori di interessi e l'adozione del diritto derivato. Il rischio principale, già illustrato in passato, è l'insufficienza di risorse umane per attuare i piani di lavoro.

La proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto formale. Considerata l'urgenza di intervenire per i motivi sopra illustrati, una valutazione d'impatto non avrebbe potuto essere realizzata nei tempi disponibili prima dell'adozione della proposta. L'analisi è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione del fabbisogno di investimenti e la disponibilità di finanziamenti per rafforzare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'UE, che accompagna la proposta. La preparazione della presente iniziativa ha comportato una consultazione mirata dei portatori di interessi e contatti regolari e duraturi con i portatori di interessi del settore, gli Stati membri e le associazioni di categoria, che hanno consentito di raccogliere un'adeguata quantità di informazioni e riscontri pertinenti alla proposta. Nonostante l'esame dei contributi inerenti alle opzioni strategiche contemplate dalla proposta, in futuro potrebbero ancora manifestarsi conseguenze ed effetti non intenzionali derivanti dalla presente iniziativa. La Commissione si impegna a individuarli non appena dovessero verificarsi, attraverso le solide procedure di monitoraggio previste dal regolamento, e affronterà eventuali conseguenze non intenzionali con azioni e mezzi adeguati.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Complessivamente l'iniziativa comporta spese per il personale ed eventualmente appalti e disposizioni amministrative. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio la strategia antifrode.

La Commissione garantirà che la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" applichi, in veste di organo direttivo, procedure di lotta alle frodi in tutte le fasi del processo di gestione.

La Commissione provvederà affinché siano adottati provvedimenti adeguati volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma dei pertinenti atti, tenuto conto della normativa sull'industria a zero emissioni nette, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati con l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, in relazione al programma. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici interessati direttamente o indirettamente da un finanziamento di questo tipo, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell'Unione. Occorre che le imprese comuni aderiscano anche all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle inchieste interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La Procura europea (EPPO) può effettuare indagini conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, al fine di indagare su reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss. 79

di paesi EFTA 80

di paesi candidati e potenziali candidati 81

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

1

03.02.01.01

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

/NO

/NO

1

03.02.02.00

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

/NO

/NO

1

01.02.02.54

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

/NO

/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Contributo

Numero 

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

DG: GROW

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 82 03 02 01 01 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi

Impegni

(1a)

0,180

0,180

0,180

0,180

0,720

Pagamenti

(2a)

0,060

0,180

0,180

0,180

0,120

0,720

Linea di bilancio 03 02 02 00 – Programma per il mercato unico, pilastro relativo alle PMI

Impegni

(1b)

2,500

2,500

Pagamenti

(2b)

0,500

2,000

2,500

Linea di bilancio 01 02 02 54 – Impresa comune "Idrogeno pulito"

Impegni

(1b)

3,000

3,000

Pagamenti

(2b)

0,750

2,250

3,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 83  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG GROW

Impegni

=1a+1b+3

5,500

0,180

0,180

0,180

0,180

6,220

Pagamenti

=2a+2b

+3

1,25

4,310

0,180

0,180

0,180

0,120

6,220



TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

5,500

0,180

0,180

0,180

0,180

6,220

Pagamenti

(5)

1,250

4,310

0,180

0,180

0,180

0,120

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 1 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

5,500

0,180

0,180

0,180

0,180

6,220

Pagamenti

=5+6

1,250

4,310

0,180

0,180

0,180

0,120

6,220

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6

Pagamenti

=5+6




Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: GROW

• Risorse umane

0,513

0,513

0,513

0,513

0,513

2,565

• Altre spese amministrative

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,125

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

0,538

0,538

0,538

0,538

0,538

2,69

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: ENER

• Risorse umane

0,513

0,513

0,513

0,513

0,513

2,565

• Altre spese amministrative

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0,513

0,513

0,513

0,513

0,513

2,565

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,051

1,051

1,051

1,051

1,051

5,255

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2023

Anno 
2024 84

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

5,500

1,231

1,231

1,231

1,231

1,051

11,457

Pagamenti

1,250

5,361

1,231

1,231

1,231

1,171

11,457

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 85

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 86

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

2023

Anno 
2024 87

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,026

1,026

1,026

1,026

1,026

5,13

Altre spese amministrative

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,125

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,051

1,051

1,051

1,051

1,051

5,255

Esclusa la RUBRICA 7 88  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
di natura amministrativa

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 89  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese 
di natura amministrativa

Totale parziale 
esclusa la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1,051

1,051

1,051

1,051

1,051

5,255

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

6

6

6

6

6

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE) 90

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz 91

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

6

6

6

6

6

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

I tre funzionari della DG GROW previsti dal presente atto saranno incaricati di coordinare e organizzare la piattaforma "Europa a zero emissioni nette". Le responsabilità della piattaforma sono definite nell'atto. Ciò favorirà l'attuazione delle misure previste dalla presente iniziativa, nonché il controllo e il monitoraggio degli sviluppi della base produttiva delle tecnologie a zero emissioni nette.

I tre funzionari della DG ENER parteciperanno ai lavori della piattaforma, forniranno un riscontro sui progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e contribuiranno al monitoraggio dell'atto attraverso le relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP)

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 92

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 93

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).



(1)    "Energy Technology Perspectives" (2023), Agenzia internazionale per l'energia.
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023) 62 final dell'1.2.2023).
(3)    "Energy Technology Perspectives" (2023), Agenzia internazionale per l'energia.
(4)    " The rise of European Clean Tech – Report ", https://dealroom.co/uploaded/2022/04/Dealroom-Talis-Climate-Tech-Europe-2022.pdf .
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).
(6)    GU: inserire nel testo il numero del regolamento sulle materie prime critiche e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.
(7)    Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 del 5.5.2021).
(8)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(9)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni ""Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica" (COM(2021) 550 del 14.7.2021).
(11)    Ad esempio, la quota di auto elettriche tra le nuove vendite in Europa sta aumentando e si prevede che costituirà il 14 % nel 2021.
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"" (COM(2021) 400 final del 12.5.2021).
(13)    Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova agenda europea per l'innovazione" (COM(2022) 332 final del 5.7.2022).
(15)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(16)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 142 final del 30.3.2022).
(17)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_23_232 .
(18)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018. pag. 82).
(19)    Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).
(20)    Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(21)    Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36).
(22)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2022) 222 final del 18.5.2022).
(23)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) (COM(2022) 46 final dell'8.2.2022).
(24)    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(25)    Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).
(26)    Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia a norma dell'articolo 35 del regolamento proposto e dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999.
(27)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(28)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(29)    GU C […] del […], pag. […].
(30)    GU C […] del […], pag. […].
(31)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(32)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(33)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni ""Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica" (COM(2021) 550 del 14.7.2021).
(34)    Raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, adottata il 16 giugno 2022 nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %".
(35)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano REPowerEU" (COM(2022) 230 final del 18.5.2022).
(36)    Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(37)    Analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione COM(2018) 773 "Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra".
(38)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per l'energia solare" (SWD(2022) 148 final del 18.5.2022).
(39)    Conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano REPowerEU (COM(2022) 230 final) e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Attuazione del piano d'azione REPowerEU: fabbisogno di investimenti, acceleratore dell'idrogeno e conseguimento degli obiettivi per il biometano" che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano REPowerEU" (SWD(2022) 230 final del 18.5.2022).
(40)    Gli Stati membri aggiornano i loro piani nazionali per il periodo 2021-2030 entro giugno 2023 (proposte di piani) e giugno 2024 (piani definitivi). Cfr. l'articolo 14 e le prescrizioni di cui al capo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999.
(41)     Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (2022/C 495/02) (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
(42)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023) 62 final dell'1.2.2023).
(43)    Comunicazione della Commissione "Acquisti sociali – Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)" (C(2021) 3573 final).
(44)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 142 final del 30.3.2022).
(45)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2020) 798 final del 10.12.2020).
(46)    Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).
(47)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(48)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(49)    Comunicazione della Commissione "Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE" (C(2019) 5494 final del 24.7.2019).
(50)    Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(51)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(52)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per l'energia solare" (COM(2022) 221 final del 18.5.2022).
(53)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Identificare le necessità dell'Europa per la ripresa" che accompagna la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" (SWD(2020) 98 final del 27.5.2020).
(54)    Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).
(55)    Comunicazione della Commissione "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU" (2023/C 80/01) (GU C 80 del 3.3.2023, pag. 1).
(56)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(57)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(58)    Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(59)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(60)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(61)    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(62)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(63)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(64)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(65)    Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Centro comune di ricerca, "Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET)", Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2777/04888.
(66)    Per "energia rinnovabile" si intende l'energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
(67)    Per "combustibili alternativi sostenibili" si intendono i combustibili contemplati dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (COM(2021) 561 final) e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (COM(2021) 562 final).
(68)    Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(69)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(70)    Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
(71)    Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).
(72)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(73)    Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
(74)    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(75)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(76)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(77)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(78)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(79)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(80)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(81)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(82)    Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.
(83)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(84)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.
(85)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(86)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(87)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.
(88)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(89)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(90)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(91)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(92)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021) e così per gli anni a seguire.
(93)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 16.3.2023

COM(2023) 161 final

ALLEGATO

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette (normativa sull'industria a zero emissioni nette)


ALLEGATO

Tecnologie strategiche a zero emissioni nette

1.

Tecnologie solari fotovoltaiche e termiche

2.

Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore

3.

Tecnologie delle batterie/di stoccaggio

4.

Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica

5.

Elettrolizzatori e celle a combustibile

6.

Tecnologie del biogas/biometano sostenibile

7.

Tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio

8.

Tecnologie di rete