Strasburgo, 14.3.2023

COM(2023) 147 final

2023/0076(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare
la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato
dell'energia all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2023) 58 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

1.1.Contesto politico

Nel corso del 2021 e del 2022 i prezzi dell'energia sono aumentati significativamente. Ciò è riconducibile alle riduzioni dell'approvvigionamento di gas, in particolare dopo l'inizio della guerra della Russia contro l'Ucraina e alla strumentalizzazione dell'energia, nonché a carenze interne nell'energia idroelettrica e nucleare. L'aumento dei prezzi è dovuto anche all'aumento della domanda di energia, con la ripresa dell'economia mondiale dopo la pandemia di COVID-19. Tale aumento dei prezzi è stato ben presto avvertito in tutta l'Unione dalle famiglie, dall'industria e dalle imprese e i governi hanno immediatamente adottato misure volte ad attenuarli. A livello europeo, per far fronte ai prezzi elevati, l'UE ha rapidamente definito un pacchetto di misure sui prezzi dell'energia 1 (tra cui sostegno al reddito, sgravi fiscali, misure di risparmio e stoccaggio del gas), a favore soprattutto dei consumatori più vulnerabili, nonché il piano REPowerEU 2 con ulteriori misure e finanziamenti volti a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi. A tutto ciò ha fatto seguito l'istituzione di un regime temporaneo di aiuti di Stato 3 per consentire determinate misure volte ad attenuare l'impatto dei prezzi elevati, un solido regime di stoccaggio del gas 4 , misure efficaci di riduzione della domanda di gas 5 ed elettricità 6 7 , processi di autorizzazione delle energie rinnovabili e delle reti più veloci e regimi di limitazione dei prezzi per evitare utili straordinari sui mercati del gas e dell'elettricità 8 .

Dette misure a breve termine hanno aiutato gli Stati membri a parare le conseguenze immediate della crisi energetica. Tuttavia la crisi ha anche dimostrato quanto siano esposti i consumatori e le industrie e quanto scarsa sia la nostra resilienza alle impennate dei prezzi dell'energia. L'impatto della generazione a partire da combustibili fossili sulla fissazione dei prezzi dell'energia elettrica è stato considerato eccessivo dalle imprese e dai cittadini, mentre la capacità degli Stati membri di attutire l'effetto dei prezzi a breve termine con contratti a più lungo termine è risultata inadeguata. Per questo motivo, nel discorso sullo stato dell'Unione del 2022 9 la presidente della Commissione europea ha annunciato la necessità di una riforma radicale dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.

Sebbene il mercato interno dell'energia dell'UE generi enormi vantaggi e crescita in tutta Europa, la recente crisi energetica ha evidenziato che l'orientamento a breve termine del suo assetto può distogliere da obiettivi più ampi e a più lungo termine. La ripercussione dei prezzi a breve termine sulle bollette dei consumatori ha determinato una crisi dei prezzi in cui molti consumatori hanno visto le proprie bollette energetiche triplicare o quadruplicare, anche se i costi dell'energia eolica e solare erano in calo; l'improvvisa esposizione a prezzi elevati e volatili ha provocato il fallimento di alcuni fornitori; molte imprese industriali in settori ad alta intensità energetica sono state costrette a chiudere. La proposta comprende pertanto una serie di misure che possano fungere da ammortizzatore tra i mercati a breve termine e le bollette dell'energia elettrica in carico ai consumatori, in particolare incentivando i contratti a più lungo termine, migliorare il funzionamento dei mercati a breve termine per integrare meglio le energie rinnovabili e rafforzare il ruolo della flessibilità nonché responsabilizzare e proteggere i consumatori.

La recente volatilità dei prezzi ha inoltre evidenziato la mancanza di flessibilità della rete elettrica, con prezzi troppo spesso fissati dalla generazione a partire dal gas e con una generale mancanza di flessibilità dell'offerta, gestione della domanda e stoccaggio dell'energia a basse emissioni di carbonio. Con il progressivo aumento dell'energia eolica e solare nel sistema, saranno necessarie tecnologie flessibili a basse emissioni di carbonio per bilanciare l'offerta variabile con la domanda variabile. Parallelamente alla presente proposta, la Commissione sta formulando raccomandazioni per il progresso dell'innovazione, delle tecnologie e delle capacità di stoccaggio.

Più in generale, la sensibilità del prezzo dell'energia elettrica ai prezzi dei combustibili fossili ha evidenziato la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili insieme alla flessibilità del sistema energetico per sostituire i combustibili fossili. REPowerEU promuove le energie rinnovabili e con esse la crescita economica e la creazione di occupazione di qualità. Si basa sulla volontà del Green Deal europeo di migliorare la competitività europea attraverso l'innovazione e la transizione verso un'economia a zero emissioni nette ed è strettamente allineato al piano industriale del Green Deal della Commissione. Per agevolare gli investimenti necessari a far fronte alla recente volatilità dei prezzi, alla mancanza di coordinamento degli interventi normativi e agli ostacoli normativi e di rete all'ingresso, è necessaria una riforma radicale. Infine, nella relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini hanno chiesto alle istituzioni dell'UE di adottare misure per "rafforzare la sicurezza energetica europea e conseguire l'indipendenza energetica dell'UE" e per "ridurre la dipendenza dell'UE dagli attori stranieri nei settori economicamente strategici", compreso quello energetico. 10

1.2.Obiettivi della proposta

La proposta affronta le preoccupazioni dei consumatori, dell'industria e degli investitori in merito all'esposizione alla volatilità dei prezzi a breve termine, dovuta ai prezzi elevati dei combustibili fossili. Essa ottimizzerà l'assetto del mercato dell'energia elettrica e integrerà i mercati a breve termine conferendo un ruolo maggiore agli strumenti a più lungo termine, consentendo ai consumatori di beneficiare di più contratti a prezzo fisso e agevolando gli investimenti nelle tecnologie pulite. In ultima analisi, ciò comporterà una minore necessità di produzione basata su combustibili fossili e determinerà prezzi più bassi per i consumatori durante le crisi future dei combustibili fossili, grazie ai bassi costi operativi delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

La proposta presenta misure per proteggere i consumatori da tale volatilità, conferire loro una maggiore scelta contrattuale e un accesso più diretto alle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Per migliorare le condizioni di investimento per le imprese, in particolare quelle che perseguono percorsi di decarbonizzazione, propone misure volte a contrastare l'esposizione a impennate dei prezzi a breve termine attraverso accordi di compravendita di energia elettrica e obblighi più prudenziali per i fornitori di energia. Propone inoltre misure volte a migliorare le modalità di integrazione nel mercato a breve termine dell'energia da fonti rinnovabili variabili e dell'energia a basse emissioni di carbonio. Ciò comprende misure che promuovono l'uso della gestione della domanda e dello stoccaggio, tra le altre forme di flessibilità non fossile. La proposta migliora e chiarisce inoltre l'accesso ai contratti a più lungo termine per gli sviluppatori (sia sostenuti dallo Stato, come i contratti per differenza, sia privati, come gli accordi di compravendita di energia elettrica), al fine di garantire ricavi stabili e sicuri per gli sviluppatori di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e ridurre il rischio e i costi di capitale, evitando nel contempo utili straordinari in periodi di prezzi elevati.

Se per molti decenni l'attuale assetto del mercato ha permesso di realizzare un mercato efficiente e sempre più integrato, la crisi energetica ha messo in luce una serie di carenze relative a: i) strumenti insufficienti per proteggere i consumatori, comprese le imprese, dai prezzi elevati a breve termine; ii) eccessiva influenza dei prezzi dei combustibili fossili sui prezzi dell'energia elettrica e incapacità di rispecchiare maggiormente le energie rinnovabili a basso costo e a basse emissioni di carbonio nelle bollette dell'energia elettrica; iii) impatto dell'estrema volatilità dei prezzi e degli interventi normativi sugli investimenti; iv) mancanza di sufficiente flessibilità non fossile (come lo stoccaggio o la gestione della domanda) che potrebbe ridurre la dipendenza dalla generazione a partire dal gas; v) scelta limitata dei tipi di contratto dei fornitori; vi) difficoltà di accesso diretto alle energie rinnovabili attraverso la condivisione dell'energia; e vii) necessità di un solido monitoraggio del mercato dell'energia per una migliore protezione dagli abusi di mercato.

Per proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi, la proposta prevede il diritto a contratti a prezzo fisso e a prezzo dinamico, il diritto a contratti multipli e a informazioni contrattuali migliori e più chiare. Ai consumatori saranno offerti vari contratti che meglio si adattano alla loro situazione. In tal modo, i consumatori, comprese le piccole imprese, possono bloccare prezzi sicuri a lungo termine per attenuare l'impatto di sobbalzi improvvisi e/o scegliere contratti a prezzo dinamico con i fornitori se desiderano approfittare della variabilità dei prezzi per utilizzare l'energia elettrica quando è meno costosa (ad esempio, ricaricare auto elettriche o utilizzare pompe di calore). La combinazione di prezzi dinamici e fissi consente di mantenere gli incentivi di mercato per i consumatori affinché adeguino la loro domanda di energia elettrica, garantendo al contempo maggiore certezza anche a coloro che desiderano investire in fonti energetiche rinnovabili (ad esempio pannelli solari sui tetti) e stabilità dei costi. Oltre all'attuale quadro di protezione per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, la proposta fornirà anche accesso a prezzi al dettaglio regolamentati per le famiglie e le PMI in caso di crisi e stabilizzerà il settore dell'approvvigionamento imponendo ai fornitori di compiere maggiori sforzi per premunirsi contro le impennate dei prezzi ricorrendo maggiormente ai contratti a termine con i generatori (blocco dei prezzi futuri) e imponendo agli Stati membri di istituire un regime di fornitori di ultima istanza. La proposta responsabilizzerà i consumatori istituendo il diritto di condividere direttamente le energie rinnovabili, senza la necessità di creare comunità energetiche. Una maggiore condivisione dell'energia (ad esempio, la condivisione con un vicino dell'energia elettrica solare in eccesso prodotta sul tetto) può migliorare l'uso delle energie rinnovabili a basso costo e fornire un maggiore accesso al loro uso diretto a consumatori che altrimenti potrebbero non averlo.

Per migliorare la stabilità e la prevedibilità del costo dell'energia, contribuendo in tal modo alla competitività dell'economia dell'UE che si trova confrontata a prezzi eccessivamente volatili, la proposta intende migliorare l'accesso a contratti e mercati a più lungo termine e più stabili. Gli accordi di compravendita di energia elettrica — contratti privati a lungo termine tra un generatore (in genere da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio) e un consumatore — possono tutelare dalla volatilità dei prezzi, ma attualmente sono per lo più disponibili solo per i grandi consumatori di energia in pochissimi Stati membri. Un ostacolo alla crescita di questo mercato è il rischio di credito associato al fatto che un consumatore possa non essere sempre in grado di acquistare l'energia elettrica per l'intero periodo. Per far fronte a questo problema, gli Stati membri dovrebbero garantire che le imprese che incontrano ostacoli all'ingresso sul mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica e che non si trovano in difficoltà finanziarie abbiano accesso a strumenti volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nell'ambito degli accordi di compravendita di energia elettrica, compresi i regimi di garanzia a prezzi di mercato. Per stimolare la crescita del mercato di detti accordi, i promotori di progetti di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio che partecipano a una gara per ricevere sostegno pubblico dovrebbero essere autorizzati a riservare una quota della generazione alla vendita mediante accordo di compravendita. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per applicare in alcune di tali gare criteri di valutazione volti a incentivare l'accesso al mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica per i clienti che incontrano ostacoli all'ingresso. Anche l'obbligo per i fornitori di garantire una copertura adeguata potrebbe incrementare la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica (che costituiscono un modo per bloccare i prezzi futuri).

Alcune forme di sostegno pubblico garantiscono al produttore di energia un prezzo minimo grazie all'intervento del governo, mentre gli consentono di ottenere comunque l'intero prezzo di mercato quando questo è molto elevato. Con il recente aumento dei prezzi, molta dell'energia (economica) che gode di sostegno pubblico ha beneficiato dei prezzi di mercato elevati. Per arginare questo fenomeno e stabilizzare i prezzi, il sostegno agli investimenti dovrebbe essere strutturato come "bidirezionale" (contratto bidirezionale per differenza), con un prezzo minimo ma anche un prezzo massimo, in modo da restituire eventuali ricavi superiori al massimale. La proposta si applicherà ai nuovi investimenti per la produzione di energia elettrica, che comprendono investimenti in nuovi impianti di generazione di energia, investimenti per la revisione della potenza degli impianti di generazione esistenti, investimenti volti ad ampliare gli impianti di generazione esistenti o a prolungarne il ciclo di vita. Inoltre la proposta prevede che tali fondi siano poi convogliati per sostenere tutti i consumatori di energia elettrica in proporzione al loro consumo, al fine di attenuare l'effetto dei prezzi elevati.

Un altro mezzo per tutelarsi dall'eccessiva volatilità dei prezzi sono i contratti a lungo termine che bloccano i prezzi futuri ("contratti a termine"). Tale mercato presenta scarsa liquidità in molti Stati membri, ma potrebbe essere potenziato in tutta l'UE, in modo che un maggior numero di fornitori o consumatori possa premunirsi contro l'eccessiva volatilità dei prezzi su periodi di tempo più lunghi. La proposta creerà prezzi di riferimento regionali attraverso un hub per aumentare la trasparenza dei prezzi e obbligherà i gestori dei sistemi a concedere i diritti di trasmissione per un periodo superiore a un anno, in modo che, se un contratto a termine è concluso tra parti situate in regioni o paesi diversi, esse possano garantire la trasmissione dell'energia elettrica.

Infine, per garantire la competitività dei mercati e prezzi fissati in modo trasparente, sarà rafforzata la capacità dei regolatori di monitorare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia.

Il terzo obiettivo è stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, al fine di garantire il triplicarsi della loro diffusione, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Tale obiettivo in parte sarà conseguito migliorando i mercati dei contratti a lungo termine. Gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti per differenza non solo offrono ai consumatori prezzi stabili, ma forniscono anche ricavi affidabili ai fornitori di energia rinnovabile. Ciò diminuisce per loro il rischio finanziario e riduce notevolmente il costo del capitale. Inoltre crea un circolo virtuoso in cui ricavi stabili riducono i costi e stimolano la domanda di energia rinnovabile.

L'energia rinnovabile rappresenta inoltre un investimento migliore quando la sua capacità di produrre energia elettrica non viene ridotta a causa di limiti tecnici del sistema. Quanto più flessibile è il sistema (possibilità di attivare e disattivare rapidamente la generazione, stoccaggio in grado di assorbire o immettere energia nel sistema o consumatori reattivi che possono aumentare o ridurre la loro domanda di energia elettrica) tanto più stabili possono essere i prezzi e maggiore l'energia rinnovabile che il sistema può integrare. Per questo motivo, la proposta impone agli Stati membri di valutare le loro esigenze di flessibilità del sistema energetico e di fissare obiettivi per soddisfare tali esigenze. Gli Stati membri possono anche delineare o ridelineare meccanismi di capacità al fine di promuovere la flessibilità a basse emissioni di carbonio. La proposta offre agli Stati membri la possibilità di introdurre nuovi regimi di sostegno per la flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio.

I gestori dei sistemi dovrebbero inoltre svolgere un ruolo rafforzato nell'integrazione delle energie rinnovabili nella rete, in parte aumentando la trasparenza in merito alla disponibilità delle capacità di connessione alla rete. Tali informazioni più chiare, in primo luogo rafforzerebbero la capacità degli sviluppatori di energia rinnovabile di operare in tal senso nelle zone in cui la rete è meno congestionata. In secondo luogo, l'energia rinnovabile può essere scambiata in modo più efficiente e bilanciata nel sistema se gli scambi tra gli operatori del mercato possono avvicinarsi al "tempo reale". Se le offerte di fornitura di energia elettrica sono presentate poco prima del consumo piuttosto che ore prima, le offerte dei produttori di energia eolica e solare sono più accurate, è possibile consumare più energia eolica e solare e ridurre i "costi di sbilanciamento" del sistema. In tal modo i termini di scambio si avvicineranno al tempo reale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'iniziativa proposta è strettamente collegata e complementare alle proposte legislative presentate nel contesto del pacchetto Green Deal europeo e ad accelerare gli obiettivi di decarbonizzazione definiti nel piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda la proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili ("RED II"), che è il principale strumento dell'UE per la promozione delle energie rinnovabili. L'iniziativa proposta è complementare in quanto mira ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. La proposta mira a garantire fonti di ricavi più stabili a lungo termine per favorire ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, migliorando nel contempo il funzionamento dei mercati a breve termine, che sono fondamentali per l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico. Inoltre la proposta punta a consentire la condivisione dell'energia per permettere ai consumatori di partecipare al mercato e contribuire ad accelerare la transizione energetica.

Ridurre il consumo di energia attraverso segnali di prezzo, misure di efficienza energetica o sforzi volontari può spesso essere il modo più economico, sicuro e pulito per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre le bollette energetiche. La proposta agevolerà la partecipazione attiva dei consumatori al mercato e lo sviluppo della loro gestione della domanda. Consentirà inoltre alla flessibilità non dipendente da fonti fossili, come la flessibilità sul versante della domanda e lo stoccaggio, di competere in condizioni di parità, in modo da ridurre progressivamente il ruolo del gas naturale a fini di flessibilità nel mercato a breve termine. La proposta è pertanto in linea con la proposta di aumentare al 13 % il traguardo al 2030 sul versante dell'efficienza energetica, come indicato nelle proposte di modifica della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva sull'efficienza energetica 11 che accompagnano il piano REPowerEU 12 .

Esiste inoltre un collegamento importante tra la proposta e la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che è il principale strumento dell'UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi di costruzione e di ristrutturazione stabiliti nel Green Deal europeo. La proposta è strettamente collegata, in particolare, alle disposizioni in materia di ripartizione delle spese in base alle misurazioni e di gestione della domanda in aggiunta alla proposta della Commissione, nell'ambito del pacchetto Green Deal europeo ed espressa nell'ambito della comunicazione sulla strategia solare dell'UE, sulla graduale integrazione obbligatoria del solare fotovoltaico al fine di rendere gli edifici pubblici, commerciali e residenziali climaticamente neutri.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Gli obiettivi della proposta di proteggere e responsabilizzare i consumatori, migliorare la competitività dell'industria dell'UE e stimolare gli investimenti nelle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio sono pienamente coerenti con il quadro del Green Deal europeo e compatibili e complementari alle iniziative in corso, compresa la proposta legislativa relativa a una "legge sull'industria a zero emissioni nette", che viene adottata in parallelo. Trovano così risposta i problemi individuati nella comunicazione della Commissione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", pubblicata il 1º febbraio 2023 13 , secondo cui gli alti prezzi dell'energia hanno gravemente indebolito la competitività di molte imprese e i contratti a lungo termine sui prezzi potrebbero avere un ruolo importante per consentire a tutti gli utenti di energia elettrica di beneficiare di costi più prevedibili e più bassi dell'energia rinnovabile. Infine la proposta legislativa è complementare alla revisione in corso della pertinente normativa sui mercati finanziari, come il regolamento sugli abusi di mercato 14 . La proposta si basa inoltre sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, in cui gli Stati membri sono invitati a continuare a mobilitare il sostegno finanziario pubblico e privato per l'investimento nelle energie rinnovabili, affrontare le difficoltà di mobilità e promuovere opportunità di risparmio nel settore dell'economia circolare 15 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che fornisce la base giuridica per proporre misure volte, tra l'altro, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili 16 . Nel settore dell'energia, l'UE ha una competenza concorrente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera i), TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

La necessità di un intervento dell'UE

La natura senza precedenti della crisi dei prezzi dell'energia ha attirato l'attenzione sui mercati dell'energia elettrica dell'UE. Nonostante le quote crescenti di energia elettrica da fonti rinnovabili a basso costo in tutta l'UE, l'energia elettrica prodotta da combustibili fossili continua a influire sulle bollette energetiche complessive. Durante la crisi, famiglie e imprese in tutta l'Unione hanno subito l'impennata dei prezzi dell'energia.

Si tratta di un problema rilevante a livello dell'Unione che può essere affrontato solo con un intervento dell'UE. La maggiore integrazione dei mercati dell'energia elettrica dell'UE richiede un più stretto coordinamento tra gli attori nazionali, anche nel contesto del monitoraggio e della vigilanza del mercato. Gli interventi strategici nazionali nel settore dell'energia elettrica hanno un impatto diretto sugli Stati membri confinanti a causa dell'interdipendenza energetica, delle interconnessioni di rete e dell'integrazione del mercato dell'energia elettrica attualmente in corso. Per preservare il funzionamento del sistema elettrico nonché gli scambi e gli investimenti transfrontalieri e per accelerare, in modo coordinato, la transizione energetica verso un sistema energetico più integrato e più efficiente sotto il profilo energetico, basato sulla produzione di energia rinnovabile, è necessario un approccio comune.

Le modifiche proposte definiscono un equilibrio tra gli obblighi e la flessibilità lasciata agli Stati membri su come conseguire i principali obiettivi perseguiti, ossia garantire che il minor costo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili sia rispecchiato nelle bollette dei consumatori e promuovere la diffusione dell'energia rinnovabile.

Inoltre l'obiettivo delle misure proposte può essere conseguito solo attraverso un intervento a livello dell'UE e non dei singoli Stati membri, poiché l'intervento proposto richiede modifiche al quadro in vigore a livello dell'UE relativo all'assetto del mercato dell'energia elettrica, di cui al regolamento (UE) 2019/943 sull'energia elettrica e alla direttiva (UE) 2019/944 sull'energia elettrica, nonché all'attuale quadro REMIT.

Valore aggiunto europeo

L'intervento dell'UE volto ad affrontare le carenze dell'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica apporta un valore aggiunto in quanto è più efficiente ed efficace degli interventi dei singoli Stati membri, evitando in tal modo un approccio frammentato. Le misure proposte per ovviare alle carenze individuate saranno più ambiziose ed efficaci sotto il profilo dei costi se guidate da un quadro giuridico e politico comune. Inoltre un intervento a livello degli Stati membri sarebbe possibile solo entro i limiti del quadro vigente a livello dell'UE relativo all'assetto del mercato dell'energia elettrica, di cui al regolamento sull'energia elettrica e alla direttiva sull'energia elettrica nonché al regolamento REMIT, e non sarebbe in grado di apportare le necessarie modifiche a tale quadro. Di conseguenza, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti solo dai singoli Stati membri e questo è il caso in cui un intervento a livello dell'UE apporta un valore aggiunto.

Proporzionalità

Le modifiche proposte al regolamento sull'energia elettrica, alla direttiva sull'energia elettrica, al regolamento REMIT e al regolamento ACER sono considerate proporzionate.

Le misure proposte per incentivare il ricorso a contratti a lungo termine come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti bidirezionali per differenza possono comportare un aumento dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni nazionali. Tuttavia gli impatti economici previsti sono necessari e proporzionati per conseguire l'obiettivo di incentivare l'uso di tali contratti a lungo termine e garantire che le bollette energetiche delle famiglie e delle imprese europee nonché le entrate delle tecnologie non basate su combustibili fossili con bassi costi variabili diventino più indipendenti dalla fluttuazione dei prezzi sui mercati a breve termine e quindi più stabili su periodi di tempo più lunghi.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l'integrazione dei mercati possono anche avere un impatto a breve termine sulle imprese, che dovrebbero adattarsi ai nuovi accordi di scambio. Esse sono tuttavia ritenute necessarie per conseguire gli obiettivi previsti di garantire una migliore integrazione delle energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per motivi di flessibilità e, in ultima analisi, per il raggiungimento della neutralità carbonica nell'Unione con costi inferiori per i consumatori. Sono inoltre proporzionate a tali obiettivi, in quanto l'impatto sulle imprese appare minimo rispetto al quadro attuale e i vantaggi economici della riforma supererebbero ampiamente qualsiasi riorganizzazione amministrativa a breve o a lungo termine.

Ciò è inoltre proporzionato agli obiettivi perseguiti di non prevedere misure che modifichino le disposizioni vigenti del regolamento sull'energia elettrica e della direttiva sull'energia elettrica qualora eventuali problemi individuati in relazione alle disposizioni esistenti possano essere risolti mediante le loro modalità applicative o attuative. Uno di questi casi riguarda le misure concernenti l'adeguatezza delle risorse di cui al capo IV del regolamento sull'energia elettrica, in particolare il processo di introduzione di meccanismi di capacità da parte degli Stati membri, che potrebbe essere semplificato senza modificare le disposizioni pertinenti.

Le misure previste per rafforzare la responsabilizzazione, i diritti e le tutele dei consumatori amplieranno i doveri e gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori di rete. Tuttavia gli oneri aggiuntivi sono necessari e proporzionati per conseguire l'obiettivo di garantire ai consumatori l'accesso a informazioni migliori e a una varietà di offerte, sganciando le bollette dell'energia elettrica dai movimenti a breve termine sui mercati dell'energia e riequilibrando il rischio tra fornitori e consumatori.

Le misure previste per migliorare il quadro REMIT potrebbero aumentare gli obblighi di comunicazione per gli operatori di mercato dato il più ampio ambito di applicazione del REMIT. Tali misure sono necessarie per conseguire gli obiettivi di aumentare la trasparenza e le capacità di monitoraggio nonché di permettere indagini e azioni di contrasto più efficaci nei casi transfrontalieri nell'UE, in modo che i consumatori e gli operatori di mercato acquistino fiducia nell'integrità dei mercati dell'energia, i prezzi rispecchino un'interazione equa e competitiva tra domanda e offerta e non sia possibile trarre profitto da abusi di mercato. Sono inoltre proporzionate all'obiettivo, in quanto i vantaggi in termini di qualità del monitoraggio e della vigilanza del mercato supererebbero gli eventuali costi amministrativi a breve o lungo termine.

Infine, il pacchetto complessivo di misure proposto è considerato adeguato alla luce dell'imperativo generale di conseguire la neutralità climatica al minor costo per i consumatori, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta modificherà il regolamento sull'energia elettrica, la direttiva sull'energia elettrica, il regolamento REMIT, il regolamento ACER e la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili. Dato che la proposta mira ad aggiungere una serie limitata di nuove disposizioni e a modificare una serie limitata di disposizioni presenti in tali strumenti, il ricorso a un atto modificativo è adeguato. Per lo stesso motivo, appare altresì opportuno utilizzare un regolamento modificativo come strumento per introdurre modifiche sia ai regolamenti sia alle direttive vigenti.

3.CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI E DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Consultazione dei portatori di interessi

In preparazione della presente iniziativa, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica dal 23 gennaio 2023 al 13 febbraio 2023. La consultazione era aperta a tutti.

La Commissione ha ricevuto 1 369 risposte alla consultazione. Oltre 700 di esse provengono da cittadini, circa 450 da imprese e associazioni di imprese, circa 40 da amministrazioni nazionali o locali o da regolatori nazionali e circa 70 da gestori di rete. Hanno inoltre partecipato circa 20 comunità energetiche, 15 sindacati e 20 organizzazioni di consumatori. Ha risposto anche un numero significativo di ONG, gruppi di riflessione e organizzazioni di ricerca o altre organizzazioni accademiche. Una panoramica dei pareri dei portatori di interessi è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente iniziativa legislativa.

Inoltre il 15 febbraio 2023 la Commissione ha organizzato una riunione online mirata di consultazione dei portatori di interessi con la partecipazione di circa 70 operatori del mercato, organizzazioni non governative, gestori di rete, dell'ACER nonché di regolatori nazionali, gruppi di riflessione e esponenti del mondo accademico. Nel complesso, la consultazione ha evidenziato che i portatori di interessi ritengono che:

I mercati a breve termine e il meccanismo di fissazione dei prezzi basato su prezzi marginali dovrebbero essere mantenuti, in quanto funzionano bene e forniscono i giusti segnali di prezzo. I mercati a breve termine (del giorno prima e infragiornaliero) sono ben sviluppati e sono il risultato di anni di attuazione della legislazione dell'UE in materia di energia.

I mercati a breve termine devono essere integrati da strumenti che incentivino i segnali di prezzo a più lungo termine, come quelli indicati nella consultazione dalla Commissione, in particolare gli accordi di compravendita di energia elettrica, i contratti per differenza e i mercati a termine potenziati. Occorre stabilire il giusto equilibrio tra i diversi strumenti. Tuttavia non dovrebbero esistere regimi obbligatori e dovrebbe essere preservata la libertà di scegliere i contratti pertinenti.

Sono stati riconosciuti i benefici di soluzioni di flessibilità non fossile, come la gestione della domanda e lo stoccaggio, in particolare nel contesto di un aumento della quota di energie rinnovabili. La loro partecipazione al mercato dovrebbe essere agevolata.

I mercati dell'energia elettrica futuri dovranno essere adattati a una quota elevata di energie rinnovabili. Inoltre occorre porre maggiormente l'accento sulla dimensione locale e sullo sviluppo delle reti. Queste sfide potrebbero essere affrontate con le soluzioni presentate nella consultazione pubblica.

La tutela dei consumatori è essenziale, così come l'accessibilità economica dell'energia, ma è altrettanto importante preservare i segnali per la gestione della domanda. Le soluzioni emergenti come le comunità energetiche, l'autoconsumo e la condivisione dell'energia dovrebbero essere rese possibili e incentivate.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

Data l'urgenza dell'iniziativa, è stato elaborato un documento di lavoro dei servizi della Commissione anziché una valutazione d'impatto. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione a sostegno della presente proposta illustra la spiegazione e la motivazione delle proposte della Commissione per una risposta strutturale agli elevati prezzi dell'energia subiti dalle famiglie e dalle imprese e per garantire in futuro un'energia sicura, pulita e a prezzi accessibili alle famiglie e alle imprese, oltre a presentare i dati disponibili pertinenti per le misure proposte.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione conclude che il pacchetto di riforme proposte dovrebbe migliorare significativamente la struttura e il funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica. Si tratta di un altro elemento fondamentale per consentire il conseguimento degli obiettivi del Green Deal e, inoltre, fa il punto sulle carenze emerse dalla crisi energetica e cerca di affrontarle.

Il documento mostra che la riforma contribuirà a tutelare e responsabilizzare i consumatori che attualmente devono far fronte a prezzi elevati e volatili frapponendo una protezione tra loro e i mercati a breve termine. La presente proposta sgancerà i prezzi elevati delle tecnologie basate sui combustibili fossili che operano nel mercato dell'energia elettrica dalle bollette energetiche dei consumatori e delle imprese. Maggiori opportunità di contratti a lungo termine sotto forma accordi di compravendita di energia elettrica, contratti per differenza e mercati a termine garantiranno una notevole riduzione della parte della bolletta dell'energia elettrica esposta ai mercati a breve termine. Inoltre l'obbligo di copertura per i fornitori e l'obbligo di offrire anche contratti a prezzo fisso aumenteranno notevolmente le opzioni di riduzione dell'esposizione delle bollette dell'energia elettrica alla volatilità dei prezzi. I consumatori disporranno inoltre di migliori informazioni sulle offerte prima dell'adesione e gli Stati membri avranno l'obbligo di stabilire fornitori di ultima istanza. Inoltre in caso di crisi potranno consentire l'accesso a prezzi al dettaglio regolamentati. Il diritto di condividere l'energia è un elemento nuovo che responsabilizzerà i consumatori e sosterrà la diffusione decentrata dell'energia rinnovabile, in quanto conferisce ai consumatori un maggiore controllo sulle bollette energetiche.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione spiega in che modo la riforma migliorerà anche la competitività dell'industria dell'UE in modo pienamente complementare alla legge sull'industria a zero emissioni nette. Gli Stati membri saranno tenuti a garantire la presenza delle giuste condizioni per lo sviluppo dei mercati degli accordi di compravendita di energia elettrica, garantendo in tal modo all'industria l'accesso a un'energia elettrica pulita e a prezzi abbordabili nel lungo periodo. I miglioramenti apportati ai mercati a termine offriranno alle industrie e ai fornitori un accesso molto più ampio alle energie rinnovabili transfrontaliere con un anticipo fino a tre anni, un miglioramento significativo rispetto alla situazione attuale. Nel complesso, i regimi di sostegno pubblico alle energie rinnovabili aumenteranno l'indipendenza energetica negli Stati membri e la penetrazione delle energie rinnovabili nel sistema, sostenendo nel contempo l'occupazione e le competenze locali.

Il documento dimostra che la presente riforma accelererà la diffusione delle energie rinnovabili e sfrutterà appieno il potenziale della capacità di generazione continua e delle soluzioni di flessibilità per consentire agli Stati membri di integrare livelli sempre più elevati di energie rinnovabili. La Commissione propone che gli Stati membri valutino la loro necessità di flessibilità del sistema energetico e consente l'introduzione di nuovi regimi di sostegno per la gestione della domanda e lo stoccaggio. La proposta introduce inoltre ulteriori possibilità di avvicinare i termini di scambio delle energie rinnovabili al tempo reale a livello transfrontaliero e nazionale. In tal modo, il mercato può sostenere meglio l'integrazione delle energie rinnovabili e la giustificazione economica di soluzioni di flessibilità in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Infine il documento di lavoro dei servizi della Commissione descrive in che modo la presente proposta risponde alla richiesta del Consiglio europeo di valutare le modalità di ottimizzazione del funzionamento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica nel contesto della crisi energetica. Lo scopo è tutelare i consumatori, frapponendo tra loro e i mercati dell'energia elettrica a breve termine una protezione costituita da contratti a più lungo termine, e migliorare l'efficienza di tali mercati a breve termine per le energie rinnovabili e le soluzioni di flessibilità, con una migliore vigilanza regolamentare. La presente proposta provvede a che le norme del mercato restino adeguate allo scopo di promuovere la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi del settore dell'energia elettrica e di aumentarne la resilienza rispetto alla volatilità dei prezzi dell'energia.

Assunzione e uso di perizie 

L'elaborazione della presente proposta legislativa e del documento di lavoro dei servizi della Commissione si basa su un ampio corpus di materiali, cui si fa riferimento nelle note in calce del documento di lavoro, e sulle risposte alla consultazione pubblica.

Diritti fondamentali 

La presente proposta può avere effetti negativi su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare: la libertà d'impresa (articolo 16) e il diritto di proprietà (articolo 17). Come spiegato in precedenza, tuttavia, nella misura in cui le misure proposte limitano l'esercizio di tali diritti, gli effetti negativi sono considerati necessari e proporzionati per conseguire gli obiettivi della proposta e costituiscono pertanto limitazioni legittime di tali diritti, come consentito dalla Carta.

D'altro canto, la proposta rafforza la tutela di diritti fondamentali, quali il rispetto della vita privata e familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8), il divieto di discriminazione (articolo 21), l'accesso ai servizi di interesse economico generale (articolo 36), l'integrazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente (articolo 37) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47), in particolare attraverso una serie di disposizioni relative alla responsabilizzazione, ai diritti e alla protezione dei consumatori.

Efficienza normativa e semplificazione

Le modifiche proposte alla direttiva sull'energia elettrica, al regolamento sull'energia elettrica, al regolamento REMIT e al regolamento ACER si concentrano su quanto ritenuto necessario per affrontare le carenze dell'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica nel contesto della crisi energetica e per contribuire in modo efficace sotto il profilo dei costi all'ambizione dell'Unione in materia di clima. Esse non costituiscono una revisione completa di tali strumenti.

La proposta potrebbe aumentare gli obblighi amministrativi per le amministrazioni e le imprese nazionali, anche se in modo proporzionato, come spiegato in precedenza. Ad esempio, le misure proposte per incentivare il ricorso a contratti a lungo termine come gli accordi di compravendita di energia elettrica e i contratti bidirezionali per differenza possono comportare un aumento dei costi e degli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni nazionali. Tuttavia gli effetti economici previsti apporteranno benefici alle imprese e ai consumatori.

Le misure previste per migliorare la liquidità e l'integrazione dei mercati possono anche avere un impatto a breve termine sulle imprese, che dovrebbero adattarsi ai nuovi accordi di scambio. Tuttavia l'impatto è ritenuto minimo rispetto al quadro attuale, dato che i vantaggi economici della riforma supererebbero ampiamente qualsiasi riorganizzazione amministrativa a breve o a lungo termine.

Le misure previste per rafforzare la responsabilizzazione, i diritti e le tutele dei consumatori amplieranno i doveri e gli obblighi imposti ai fornitori e ai gestori di rete con l'obiettivo di migliorare la scelta, aumentare la tutela e agevolare la partecipazione attiva al mercato dei consumatori, in particolare delle famiglie. Tuttavia gli oneri aggiuntivi sono minimi in quanto tali quadri sono in fase di introduzione in tutta Europa ed è pertanto necessaria una razionalizzazione delle norme.

Le misure previste per migliorare il quadro REMIT potrebbero aumentare gli obblighi di comunicazione di taluni operatori di mercato, anche se in modo proporzionato. Sono tuttavia considerati minimi rispetto al quadro attuale, in quanto i miglioramenti in termini di qualità del monitoraggio e della vigilanza del mercato supererebbero gli eventuali costi amministrativi a breve o lungo termine.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della proposta sul miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE riguarda le risorse dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e della DG Energia, descritte nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta. In sostanza, per i nuovi compiti che l'ACER dovrà svolgere a partire dal 2025 saranno necessari 4 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari per l'ACER, nonché le corrispondenti risorse finanziarie. Il carico di lavoro della DG Energia aumenterà di 3 ETP.

L'incidenza sul bilancio della proposta di modifica del REMIT riguarda le risorse dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e della DG Energia, descritte nella scheda finanziaria legislativa che accompagna la proposta. In sostanza, i nuovi compiti che l'ACER dovrà svolgere, in particolare per quanto riguarda i poteri di indagine rafforzati, richiederanno l'introduzione graduale di 25 equivalenti a tempo pieno (ETP) supplementari in seno all'ACER a partire dal 2025, nonché le corrispondenti risorse finanziarie, anche se la maggior parte del personale supplementare sarà finanziata con le tasse. A tal fine, la decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all'ACER per i compiti a norma del REMIT dovrà essere adattata. Il carico di lavoro della DG Energia aumenterà di 2 ETP.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà il recepimento da parte degli Stati membri e di altri attori delle misure che saranno infine adottate e la conformità alle stesse, ed emanerà provvedimenti esecutivi, se e ove necessario. Ai fini del monitoraggio e dell'attuazione, la Commissione sarà coadiuvata soprattutto dall'ACER, in particolare in relazione al regolamento REMIT. Opererà d'intesa con l'ACER e le autorità nazionali di regolazione in merito al regolamento sull'energia elettrica e alla direttiva sull'energia elettrica.

Inoltre, per facilitare l'attuazione, la Commissione sarà disponibile per riunioni bilaterali e call con gli Stati membri in caso di domande specifiche.

Illustrazione delle singole disposizioni delle proposte 

Le modifiche relative al regolamento sull'energia elettrica forniscono chiarimenti sull'ambito di applicazione e sull'oggetto del regolamento, sottolineando l'importanza di segnali di mercato esenti da distorsioni per fornire una maggiore flessibilità nonché del ruolo degli investimenti a lungo termine per attenuare la volatilità dei prezzi di mercato a breve termine sulle bollette dell'energia elettrica dei consumatori, comprese le industrie ad alta intensità energetica, le PMI e le famiglie. Esse chiariscono alcuni principi fondamentali per le negoziazioni nei mercati del giorno prima e infragiornaliero. Prevedono nuove norme relative all'acquisizione, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, della gestione della domanda sotto forma di un prodotto di livellamento delle punte di carico e norme che consentono ai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione di utilizzare i dati provenienti da dispositivi di misurazione dedicati. Esse stabiliscono nuove norme relative ai mercati a termine dell'energia elettrica, al fine di migliorarne la liquidità. Comprendono nuove norme volte a chiarire e incentivare il ruolo e l'uso di contratti a più lungo termine sotto forma di accordi di compravendita di energia elettrica e di contratti bidirezionali per differenza. Prevedono nuove norme riguardanti la valutazione delle esigenze di flessibilità da parte degli Stati membri, la possibilità per questi ultimi di introdurre regimi di sostegno alla flessibilità e principi di concezione per tali regimi. Introducono inoltre nuovi requisiti di trasparenza per i gestori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda la capacità disponibile per nuove connessioni nella rete.

Le modifiche relative alla direttiva sull'energia elettrica prevedono nuove norme sulla protezione e la responsabilizzazione dei consumatori. La modifica relativa alla libera scelta del fornitore introduce nuovi requisiti per garantire che i clienti possano avere più di un fornitore nei loro locali, consentendo più contatori (talvolta denominati sotto-contatori) per un unico punto di connessione.

Le modifiche relative alla responsabilizzazione e alla tutela dei consumatori garantiscono che ai clienti sia offerta una varietà di contratti che meglio si adattano alla loro situazione, garantendo a tutti i clienti almeno un'offerta a tempo determinato e a prezzo fisso. Inoltre i clienti devono ricevere informazioni precontrattuali chiare in relazione a tali offerte.

È inoltre istituito il nuovo diritto per le famiglie e per le piccole e medie imprese di partecipare alla condivisione dell'energia, vale a dire l'autoconsumo da parte dei clienti attivi di energia rinnovabile generata o stoccata extra loco da impianti che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte o che è stata loro trasferita da un altro cliente attivo.

Sono inoltre introdotte nuove importanti tutele per i clienti volte a garantire la fornitura continua di energia elettrica, compreso l'obbligo per gli Stati membri di nominare fornitori di ultima istanza che si assumano la responsabilità dei clienti dei fornitori falliti e la protezione contro l'interruzione della fornitura per i clienti vulnerabili. I fornitori saranno inoltre tenuti a mettere in atto una gestione del rischio per limitare il rischio di fallimento, attuando adeguate strategie di copertura che saranno supervisionate dalle autorità nazionali di regolazione.

Le modifiche alla direttiva sull'energia elettrica introducono nuovi requisiti di trasparenza per i gestori dei sistemi di distribuzione per quanto riguarda la capacità disponibile per le nuove connessioni nella rete. Chiariscono il ruolo delle autorità di regolazione per quanto riguarda la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719.

Le modifiche al regolamento REMIT adattano l'ambito di applicazione del REMIT all'attuale e mutevole situazione del mercato, tra l'altro ampliando l'ambito di applicazione della comunicazione dei dati ai nuovi mercati di bilanciamento dell'energia elettrica e ai mercati accoppiati, nonché alla negoziazione algoritmica. Garantiscono una cooperazione più forte, consolidata e sistematica tra i regolatori dell'energia e le autorità di regolamentazione finanziaria, comprese l'ACER e l'ESMA, per quanto riguarda i derivati energetici all'ingrosso. Miglioreranno il processo di raccolta delle informazioni privilegiate e la trasparenza del mercato rafforzando la vigilanza dell'ACER e l'adeguamento della definizione di informazione privilegiata. Le modifiche del regolamento REMIT rafforzano la vigilanza delle parti che comunicano i dati, quali i meccanismi di comunicazione registrati e le persone che predispongono operazioni a titolo professionale. Migliorano le possibilità di condivisione dei dati tra l'ACER, le autorità nazionali competenti e la Commissione. Introducono un ruolo più incisivo per l'ACER nelle indagini sui casi transfrontalieri significativi ai fini del contrasto delle violazioni del REMIT. Tracciano infine il quadro per l'armonizzazione delle ammende stabilite dalle autorità di regolazione a livello nazionale.

Le modifiche relative al regolamento ACER mirano a chiarire il ruolo dell'ACER per quanto riguarda la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 e per quanto riguarda le nuove norme introdotte nel regolamento sull'energia elettrica sui mercati a termine e i regimi di sostegno alla flessibilità. Chiariscono inoltre il ruolo e le competenze dell'ACER conformemente alla modifica del regolamento REMIT. La modifica alla RED II mira a chiarire l'ambito di applicazione delle norme relative ai tipi di regimi di sostegno diretto ai prezzi per le fonti energetiche rinnovabili che gli Stati membri possono introdurre.

 

2023/0076 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare
la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato

dell'energia all'ingrosso


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Una concorrenza aperta e leale nei mercati interni dell'energia elettrica e del gas e la parità di condizioni tra gli operatori di mercato richiedono integrità e trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un quadro globale ("REMIT") a tal fine. Per rafforzare la fiducia dei cittadini nel funzionamento dei mercati dell'energia e proteggere efficacemente l'Unione dai tentativi di manipolazione del mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1227/2011 per aumentare ulteriormente la trasparenza e le capacità di monitoraggio, laddove insufficienti, e per garantire indagini e azioni di contrasto più efficaci nei potenziali casi transfrontalieri di abuso di mercato colmando le carenze individuate nel quadro attuale.

(2)Gli strumenti finanziari negoziati sui mercati dell'energia, compresi i derivati energetici, assumono un'importanza sempre maggiore. Data l'interrelazione sempre più stretta tra i mercati finanziari e i mercati dell'energia all'ingrosso, è opportuno allineare meglio il regolamento (UE) n. 1227/2011 alla normativa sui mercati finanziari, come il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , anche per quanto riguarda, rispettivamente, le definizioni di manipolazione del mercato e di informazione privilegiata. Più nello specifico è opportuno apportare modifiche minori alla definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 per adeguarla all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014. A tal fine la definizione di manipolazione del mercato nel regolamento (UE) n. 1227/2011 dovrebbe essere modificata in modo da comprendere la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita, ma anche l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che: i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso; ii) consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso; o iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.

(3)La definizione di informazione privilegiata dovrebbe essere adeguata per rispecchiare il regolamento (UE) n. 596/2014. In particolare, se l'informazione privilegiata concerne un processo che si articola in più tappe, ciascuna di esse, come pure il processo nel suo insieme, può costituire informazione privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato può di per sé essere costituita da una serie di circostanze o un evento che è già in essere o che, sulla base di una valutazione globale dei fattori che sussistono in quel momento, realisticamente esisterà o si verificherà. Tuttavia questa nozione non implica la necessità di prendere in considerazione l'entità dell'effetto della serie di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una tappa intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri pertinenti stabiliti nel presente regolamento.

(4) Il presente regolamento lascia impregiudicati i regolamenti (UE) n. 596/2014, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 648/2012 e la direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.

(5)La condivisione di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità finanziarie nazionali competenti è un aspetto centrale della cooperazione e dell'individuazione di potenziali violazioni sia nei mercati dell'energia all'ingrosso sia nei mercati finanziari. Alla luce dello scambio di informazioni tra autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 a livello nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero condividere le informazioni pertinenti ricevute con le autorità nazionali finanziarie e garanti della concorrenza.

(6)Quando le informazioni non sono, o non sono più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("l'Agenzia" o "ACER") le dovrebbe poter mettere a disposizione degli operatori di mercato e del pubblico al fine di contribuire a una migliore conoscenza del mercato. Ciò dovrebbe includere la possibilità per l'Agenzia di pubblicare informazioni sui mercati organizzati, sulle piattaforme per le informazioni privilegiate e sui meccanismi di segnalazione registrati conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, in un'ottica di maggiore trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che ciò non provochi distorsioni della concorrenza in tali mercati.

(7)I mercati organizzati che svolgono attività relative alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso che sono strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE devono essere debitamente autorizzati nel rispetto dei requisiti di tale direttiva.

(8)Le tecnologie di negoziazione hanno subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio e sono sempre più utilizzate nei mercati dell'energia all'ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. È opportuno che il regolamento (UE) n. 1227/2011 affronti i rischi derivanti da tali pratiche.

(9)Il rispetto degli obblighi di segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 e la qualità dei dati ricevuti dall'Agenzia sono della massima importanza per garantire un monitoraggio efficace e l'individuazione di potenziali violazioni e conseguire così l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le differenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati sulle negoziazioni hanno ripercussioni negative sulla trasparenza, sulla protezione dei consumatori e sull'efficienza del mercato. È essenziale che le informazioni ricevute dall'Agenzia siano accurate e complete affinché questa possa svolgere efficacemente i suoi compiti e le sue funzioni.

(10)Occorre potenziare l'attuale sistema di segnalazione per migliorare il monitoraggio del mercato da parte dell'Agenzia e la completezza della raccolta dati. È opportuno ampliare i dati raccolti per colmare le lacune includendo i mercati accoppiati, i nuovi mercati di bilanciamento, i contratti per i mercati del bilanciamento e i prodotti con potenziale consegna nell'Unione. I mercati organizzati dovrebbero essere tenuti a fornire all'Agenzia l'insieme completo dei dati del book di negoziazione. Inoltre i fornitori di book di negoziazione dovrebbero essere designati come persone che predispongono operazioni a titolo professionale soggette all'obbligo di monitorare e segnalare presunte violazioni.

(11)Le piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini di una pubblicazione efficace e tempestiva delle informazioni privilegiate. Dovrebbe essere obbligatorio pubblicare le informazioni privilegiate su piattaforme apposite al fine di agevolare la consultazione e migliorare la trasparenza. Per garantire la fiducia nelle IIP, esse dovrebbero essere autorizzate e registrate.

(12)Al fine di razionalizzare e rendere più efficace la comunicazione dei dati all'Agenzia, le informazioni dovrebbero essere fornite mediante meccanismi di segnalazione registrati (RRM) la cui attività dovrebbe essere autorizzata dall'Agenzia. Gli RRM dovrebbero sempre rispettare le condizioni di autorizzazione e le norme in materia di protezione dei dati. L'Agenzia dovrebbe inoltre istituire un registro di tutti gli RRM registrati dell'Unione. 

(13)Al fine di facilitare il monitoraggio teso a individuare potenziali negoziazioni basate su informazioni privilegiate, nonché il monitoraggio della qualità dei dati, la raccolta di informazioni privilegiate deve essere allineata alle attuali procedure di segnalazione dei dati sulle negoziazioni.

(14)Le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale hanno l'obbligo di segnalare le operazioni in presunta violazione delle disposizioni in materia di insider trading e manipolazione del mercato. Per aumentare la possibilità di perseguire tali violazioni, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale dovrebbero anche essere tenute a segnalare gli ordini sospetti e le potenziali inadempienze dell'obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate. Coloro che forniscono accesso elettronico diretto e i fornitori di book di negoziazione condivisi dovrebbero essere considerati persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale.

(15)Il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione prevede la possibilità di partecipazione di paesi terzi al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione nel settore dell'energia elettrica. Poiché il gestore del market coupling utilizza un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acquisto, è possibile che un ordine di compravendita emesso in un paese terzo che partecipa al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione porti a un contratto di fornitura di energia elettrica con consegna nell'Unione. L'emissione di ordini di compravendita in paesi terzi partecipanti al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell'Unione che può portare a una consegna nell'Unione dovrebbe rientrare nella definizione di prodotto energetico all'ingrosso di cui al presente regolamento.

(16)Per ottenere una valutazione accurata, obiettiva e affidabile del prezzo delle forniture di GNL nell'Unione, l'Agenzia dovrebbe raccogliere tutti i dati di mercato del GNL necessari per stabilire una valutazione giornaliera del prezzo del GNL. La valutazione del prezzo dovrebbe essere effettuata sulla base di tutte le operazioni relative al GNL fornito all'Unione. È opportuno conferire all'Agenzia il potere di raccogliere tali dati di mercato da tutti gli operatori che prendono parte alla fornitura di GNL all'Unione. Tutti questi operatori dovrebbero essere tenuti a comunicare all'Agenzia dati completi relativi al mercato del GNL quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, dopo aver concluso un'operazione o depositato un'offerta o un'offerta di acquisto per concludere un'operazione. La valutazione del prezzo dell'Agenzia dovrebbe comprendere la serie di dati più completa possibile, tra cui i prezzi delle operazioni e, a decorrere dal 31 marzo 2023, i prezzi delle offerte e delle offerte di acquisto per le forniture di GNL all'Unione. La pubblicazione giornaliera di questa valutazione obiettiva del prezzo e del differenziale stabilito rispetto ad altri prezzi di riferimento sul mercato sotto forma di parametro di riferimento per il GNL apre la strada alla sua adozione volontaria da parte degli operatori di mercato come prezzo di riferimento nei loro contratti e operazioni. Una volta fissati, la valutazione del prezzo del GNL e il parametro di riferimento per il GNL potrebbero anche diventare un tasso di riferimento per i contratti derivati utilizzati per coprire il prezzo del GNL o la differenza di prezzo tra il GNL e altri gas.

(17)La delega di compiti e responsabilità può essere uno strumento efficace per limitare la duplicazione dei compiti, promuovere la cooperazione e ridurre gli oneri imposti agli operatori di mercato. È pertanto opportuno prevedere una base giuridica chiara per tale delega. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter delegare compiti e responsabilità a un'altra autorità nazionale di regolamentazione. Dovrebbe essere possibile introdurre condizioni specifiche e limitare la portata della delega a quanto necessario per una vigilanza efficace degli operatori o dei gruppi di operatori di mercato transfrontalieri. Le deleghe dovrebbero essere guidate dal principio dell'attribuzione di competenza all'autorità che si trova nella posizione migliore per intervenire sulla questione.

(18)È necessario un quadro uniforme e più solido per prevenire la manipolazione del mercato e altre violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 negli Stati membri. Le sanzioni in caso di violazione del regolamento dovrebbero essere proporzionate, efficaci e dissuasive e tenere conto del tipo di infrazione, nel rispetto del principio del ne bis in idem. Sanzioni amministrative, penalità di mora e misure di vigilanza sono elementi complementari di un regime efficace di applicazione delle norme. Una vigilanza armonizzata del mercato dell'energia all'ingrosso richiede un approccio coerente da parte di tutte le autorità nazionali di regolamentazione. 

(19)A oggi la vigilanza delle attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 1227/2011 e l'applicazione delle norme pertinenti sono di competenza degli Stati membri. I comportamenti di abuso di mercato sono di natura sempre più transfrontaliera e spesso interessano diversi Stati membri. L'azione di contrasto degli abusi di mercato transfrontalieri può porre problemi di competenza connessi all'individuazione dell'autorità nazionale di regolamentazione nella posizione migliore per portare avanti l'indagine.

(20)I casi di abusi di mercato con molteplici elementi transfrontalieri e operatori di mercato stabiliti al di fuori dell'Unione sono particolarmente difficili anche dal punto di vista dell'applicazione delle norme. L'attuale assetto di vigilanza non è adeguato al livello auspicato di integrazione del mercato. Occorre rimediare all'assenza di un meccanismo che garantisca che siano prese le migliori decisioni possibili in materia di vigilanza nei casi transfrontalieri, in cui l'azione congiunta delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia comporta attualmente modalità complesse e in cui coesistono più regimi di vigilanza. Per questo tipo di casi di abuso di mercato è pertanto necessario istituire un regime di vigilanza e di indagine efficiente ed efficace che, date le caratteristiche di dimensione unionale, non può essere lasciato all'azione isolata degli Stati membri.

(21)Le indagini sulle violazioni del presente regolamento aventi una dimensione transfrontaliera dovrebbero seguire una procedura uniforme a livello dell'Unione. La complessità dei casi transfrontalieri e la necessità di dedicarvi risorse sufficienti richiedono il coinvolgimento dell'Agenzia, in particolare in un mercato dell'energia più integrato. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Agenzia ha acquisito una notevole esperienza nel monitoraggio e nella raccolta di dati sui mercati dell'energia all'ingrosso nell'Unione per garantirne l'integrità e la trasparenza. Forte di questa esperienza, l'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini per contrastare le violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011. Essa dovrebbe svolgere tali indagini in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione al fine di sostenere e integrare le loro attività di applicazione delle norme. Analogamente, se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione competenti dovrebbero cooperare per coadiuvare l'Agenzia nelle sue indagini.

(22)L'Agenzia dovrebbe avere il potere di svolgere indagini conducendo ispezioni in loco e presentando richieste di informazioni alle persone indagate, in particolare qualora le presunte violazioni del regolamento (UE) n. 1227/2011 abbiano una chiara dimensione transfrontaliera. Nell'effettuare le ispezioni in loco e nel presentare le richieste di informazioni alle persone indagate, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente e attivamente con le autorità nazionali di regolamentazione competenti, che a loro volta dovrebbero prestare all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, anche nel caso in cui una persona rifiuti di sottoporsi all'ispezione o di fornire le informazioni richieste. È importante che le garanzie procedurali e i diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini dell'Agenzia siano pienamente rispettati. È opportuno garantire la riservatezza delle informazioni presentate dalle persone indagate conformemente alle norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati. 

(23)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1227/2011

Il regolamento (UE) n. 1227/2011 è così modificato:

[1] l'articolo 1 è così modificato:

[a] il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto europeo della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.";

[b] all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto il secondo comma seguente:

"L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano, in particolare, informazioni e dati pertinenti su base regolare, almeno trimestrale, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.";

[2] l'articolo 2 è così modificato:

[a] il punto 1) è così modificato:

al secondo comma è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) le informazioni trasmesse da un cliente, o da altre persone che agiscono per suo conto, e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso del cliente, aventi un carattere preciso e concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso.";

[b] il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri. 

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate. 

Ai fini del primo comma, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;";

[c] al punto 2), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"2)    per "manipolazioni del mercato" s'intendono:

a)    la conclusione di qualsiasi operazione, l'emissione di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:

i)    fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

ii)    consenta, o è probabile che consenta, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi; o

iii)    utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;

o";

[d] al punto 2), è aggiunta la lettera c) seguente, preceduta dalla parola "o" alla fine della lettera b):

"c) la trasmissione di informazioni false o tendenziose o la comunicazione di dati falsi o tendenziosi in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o tendenziosi, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un indice di riferimento."; 

[e] alla fine del punto 2) è aggiunto il comma seguente:

"La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, ma anche, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;"; 

[f] al punto 4), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"4) "prodotti energetici all'ingrosso", i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

a)    i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale la cui consegna avviene nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale cui può conseguire la consegna nell'Unione;";

[g] il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7)    "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione e le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale quando negoziano per conto proprio, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;";

[h] è inserito il nuovo punto 8 bis) seguente:

"8 bis) "persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;";

[i] è inserito il nuovo punto 10 bis) seguente:

"10 bis) "l'Agenzia", l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);";

[j] sono aggiunti i punti seguenti:

"16) "meccanismo di segnalazione registrato" o "RRM" (registered reporting mechanism), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per segnalare all'Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali;

17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona registrata ai sensi del presente regolamento per gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;

18) "negoziazione algoritmica", la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;

19) "accesso elettronico diretto", un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente al mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);

20) "mercato organizzato", borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale, compresi i fornitori di book comuni di negoziazione, ma escluse le negoziazioni puramente bilaterali in cui due persone fisiche effettuano ciascuna negoziazione per proprio conto;

21) "negoziazione di GNL", offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL: a) che specificano la consegna nell'Unione; o b) cui consegue la consegna nell'Unione, o c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;

22) "dati di mercato del GNL", registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione;

23) "operatore di mercato del GNL", una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;

24) "valutazione del prezzo del GNL", determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;

25) "parametro di riferimento per il GNL", determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.";

[3] all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

"È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.";

[4] l'articolo 4 è così modificato:

[a] al paragrafo 1 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido, anche attraverso interfacce chiare di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.";

[b] il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione al pubblico in modo completo ed efficace ma non necessariamente in tempo utile ai sensi del paragrafo 1.";

[5] è inserito l'articolo 4 bis seguente:

"Articolo 4 bis

Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) 

1.Le IIP si registrano presso l'Agenzia. L'IIP svolge la propria attività solo dopo che l'Agenzia ha valutato se soddisfa i requisiti del presente articolo e l'ha autorizzata a svolgerla. Il registro delle IPP è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali le IIP sono registrate. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità delle IIP al presente regolamento. Se l'Agenzia ha revocato la registrazione a norma del paragrafo 5, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della revoca.

2.Le IIP adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono messe a disposizione a tutti gli effetti gratuitamente. Le IIP diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni privilegiate con dati simili provenienti da altre fonti.

3.Le informazioni privilegiate rese pubbliche dalle IIP conformemente al paragrafo 2 indicano quantomeno gli aspetti seguenti secondo il tipo di informazione privilegiata:

(a)l'identificativo del messaggio e lo stato dell'evento;

(b)la data di pubblicazione, l'ora, l'inizio e la fine dell'evento;

(c)il nome e l'identificazione dell'operatore di mercato;

(d)la zona di offerta o di bilanciamento interessata;

(e)e, se del caso:

(f)il tipo di indisponibilità e il tipo di evento;

(g)l'unità di misura;

(h)la capacità indisponibile e disponibile, e la capacità installata o tecnica;

(i)il motivo dell'indisponibilità;

(j)il tipo di combustibile;

(k)l'attivo interessato o l'unità interessata e il relativo codice identificativo.

4.L'IIP adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'IIP che operi anche come gestore od operatore di mercato tratta tutte le informazioni privilegiate raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

L'IIP adotta efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni privilegiate, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni privilegiate prima della pubblicazione. L'IIP mantiene risorse adeguate e si dota di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

L'IIP si avvale di sistemi che permettono di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle informazioni privilegiate, identificare omissioni ed errori palesi e chiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

5.L'Agenzia può revocare la registrazione dell'IIP qualora quest'ultima:

(a)non usi l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;

(b)abbia ottenuto la registrazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c)non soddisfi più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

(d)abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

L'IIP cui sia stata revocata la registrazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altre IIP. 

L'Agenzia notifica immediatamente all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'IIP è stabilita la decisione di revoca della registrazione dell'IIP.

6.La Commissione precisa mediante atti di esecuzione:

(a)i mezzi con i quali le IIP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 2;

(b)il contenuto delle informazioni privilegiate pubblicate a norma del paragrafo 2, al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;

(c)i requisiti organizzativi concreti per l'attuazione del paragrafo 4.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

[6] è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Negoziazione algoritmica

1.Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere sistemi e controlli del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche sistemi e controlli del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole del mercato organizzato a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

2.L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica alle autorità nazionali di regolamentazione del suo Stato membro e all'Agenzia.

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro dell'operatore di mercato può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione. 

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento. 

3.L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un mercato organizzato lo notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro di origine e all'Agenzia. 

L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro d'origine dell'operatore di mercato può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne documenti l'effettiva applicazione. 

L'operatore di mercato conserva le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di controllare il rispetto del presente regolamento.

4.Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE.";

[7] all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.";

[] sono inseriti i nuovi articoli da 7 bis a 7 quinquies seguenti:

"Articolo 7 bis

Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e
ai parametri di riferimento

1. L'Agenzia elabora e pubblica con urgenza una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL, iniziando al più tardi il 13 gennaio 2023. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.

2. Non oltre il 31 marzo 2023 l'Agenzia elabora e pubblica un parametro di riferimento quotidiano per il GNL determinato dal differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera. Ai fini del parametro di riferimento per il GNL l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente tutti i dati di mercato del GNL.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi e i divieti imposti agli operatori di mercato dal presente regolamento si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all'Agenzia a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.

Articolo 7 ter

Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento

1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18.00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Entro il 31 marzo 2023, oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'Agenzia pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19.00 CET o non appena tecnicamente possibile.

2. Ai fini del presente articolo l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.

Articolo 7 quater

Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL

1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'Agenzia i dati di mercato del GNL conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18.00 CET).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29.

3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'Agenzia emana orientamenti su quanto segue:

a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e

b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL necessari.

4. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono all'Agenzia i dati di mercato del GNL necessari attraverso i canali istituiti da quest'ultima e a titolo gratuito, se possibile utilizzando procedure già esistenti e disponibili.

Articolo 7 quinquies

Continuità operativa

L'Agenzia riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.";

[8] l'articolo 8 è così modificato:

[a] è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, effettuate, concluse o eseguite in mercati organizzati, tali mercati mettono a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione o, su richiesta dell'Agenzia, le danno accesso al book di negoziazione in modo da consentirle di monitorare le negoziazioni."; 

[b] al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.";

[c] al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.";

[d] il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;";

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

"Le informazioni sono fornite mediante meccanismi di segnalazione registrati.";

[e] il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.    Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, unitamente alle informazioni privilegiate rese pubbliche in conformità dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.";

[9] all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti. Gli operatori di mercato residenti o stabiliti in un paese terzo dichiarano un ufficio in uno Stato membro in cui sono attivi e si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro."; 

[10] è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)

1.L'attività di RRM è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia conformemente al presente articolo. 

L'Agenzia autorizza le parti a fungere da RRM se:

(a)l'RRM è una persona giuridica stabilita nell'Unione; e

(b)l'RRM soddisfa i requisiti di cui al presente articolo.

L'autorizzazione a fungere da RRM è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente all'RRM di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione. 

L'RRM autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni di autorizzazione di cui al presente articolo. L'RRM autorizzato notifica immediatamente all'Agenzia ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.

L'Agenzia istituisce un registro di tutti gli RRM nell'Unione. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali gli RRM sono autorizzati ed è aggiornato regolarmente. Se l'Agenzia ha revocato l'autorizzazione dell'RRM a norma del paragrafo 4, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della revoca.

2.L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità degli RRM al presente regolamento. A tal fine, gli RRM riferiscono annualmente all'Agenzia le attività svolte.

3.Gli RRM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all'articolo 8 il più rapidamente possibile e comunque al più tardi entro il termine stabilito negli atti di esecuzione adottati in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo. 

Gli RRM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'RRM che sia anche un mercato organizzato o un operatore di mercato tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

Gli RRM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelandone in ogni momento la riservatezza. Gli RRM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi secondo i tempi stabiliti negli atti di esecuzione adottati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6.

Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere la ritrasmissione delle segnalazioni errate.

Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'Agenzia segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

4.L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'RRM qualora questo:

(a)non usi l'autorizzazione entro 18 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi precedenti;

(b)abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c)non soddisfi più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;

(d)abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

L'RRM cui sia stata revocata l'autorizzazione provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altri RRM. 

L'Agenzia, se del caso, notifica immediatamente all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'RRM è stabilito la decisione di revoca dell'autorizzazione dell'RRM.

5.La Commissione precisa mediante atti di esecuzione:

(a)i mezzi con i quali gli RRM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e 

(b)i requisiti organizzativi concreti per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

[11] l'articolo 10 è così modificato:

[a] il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità competenti dei mercati finanziari, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta dette autorità.";

[b] è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità competenti dei mercati finanziari, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali, EUROFISC e altre autorità competenti a livello nazionale. Prima di istituire tali meccanismi, le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e dette parti.";

[c] è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 bis solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.";

[13] l'articolo 12 è così modificato:

[a] al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali ed EUROFISC, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10 e mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni, anche in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.";

[b] il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L'Agenzia ha facoltà di pubblicare informazioni su mercati organizzati, piattaforme per le informazioni privilegiate (IIP) o meccanismi di segnalazione registrati in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.";

[14] l'articolo 13 è così modificato:

[a] il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e degli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 15.

Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento in tali mercati, indipendentemente dal luogo in cui è residente o stabilito l'operatore di mercato registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, che compie gli atti. 

Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.

Tali poteri possono essere esercitati:

(a)direttamente;

(b)in collaborazione con altre autorità; o

(c)tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).";

[b] sono aggiunti i paragrafi da 3 a 9 seguenti:

"3. Al fine di combattere le violazioni del presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli 13 bis e 13 ter, in conformità di detti articoli.

4. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e degli obblighi di cui all'articolo 4 se:

(a)sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno tre Stati membri; o

(b)sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri e almeno una delle persone fisiche o giuridiche che compiono o hanno compiuto tali atti è residente o stabilita in un paese terzo ma registrata a norma dell'articolo 9, paragrafo 1; o

(c)l'autorità nazionale di regolamentazione competente non adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5; o

(d)le informazioni pertinenti come definite all'articolo 2, punto 1), possono incidere significativamente sui prezzi di prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno tre Stati membri.

5. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15 se le persone predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno tre Stati membri.

6. Nell'esercizio dei propri poteri, l'Agenzia tiene conto delle indagini in corso o già svolte in relazione agli stessi casi da un'autorità nazionale di regolamentazione a norma del presente regolamento, nonché dell'impatto transfrontaliero dell'indagine.

7. Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente al paragrafo 4, l'Agenzia redige una relazione. La relazione è pubblicata tenendo conto degli obblighi di riservatezza. Se l'Agenzia conclude che si è verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede che la violazione sia punita conformemente all'articolo 18. L'Agenzia può raccomandare determinate attività di follow-up alle autorità nazionali di regolamentazione competenti e, se necessario, informare la Commissione."; 

[15] sono inseriti gli articoli da 13 bis a 13 quinquies seguenti:

"Articolo 13 bis 

Ispezioni in loco da parte dell'Agenzia

1.L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro interessato.

2.Per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, l'Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali delle persone oggetto dell'indagine. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. 

3.I funzionari e le altre persone autorizzate dall'Agenzia a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6 e possono esercitare tutti i poteri di cui al presente articolo. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, le proprietà e i libri e la documentazione per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento. 

4.In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'Agenzia avvisa l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l'autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse. 

5.I funzionari e altre persone autorizzate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione. 

6.Le persone di cui al presente articolo si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, specifica la data d'inizio e indica i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) 2019/942 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione.

7.I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

8.Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

9.Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e 8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.

10.Se l'Agenzia richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 9 l'autorità giudiziaria nazionale verifica che:

(a)la decisione dell'Agenzia sia autentica; e

(b)le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all'oggetto dell'ispezione. 

Ai fini del primo comma, lettera b), l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della presunta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.

Articolo 13 ter

Richiesta di informazioni

1.Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma del presente regolamento. Nella richiesta l'Agenzia:

(a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

(b)dichiara la finalità della richiesta;

(c)specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;

(d)stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

(e)informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante. 

2.Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1, l'Agenzia ha il potere di emanare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre a quanto prescritto dal paragrafo 1, indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'Agenzia e di chiederne il riesame da parte della Corte di giustizia, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

3.Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti forniscono le informazioni richieste. Dette persone sono pienamente responsabili della completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.

4.Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3, anche imponendo sanzioni conformemente al diritto nazionale applicabile.

5.Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.

6.L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati. 

Articolo 13 quater

Garanzie procedurali

1.L'Agenzia svolge ispezioni in loco e richiede informazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali degli operatori di mercato, tra cui:

(a)il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;

(b)il diritto di essere assistiti da una persona di loro scelta;

(c)il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;

(d)il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano;

(e)il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.

2.L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro l'operatore di mercato, svolge le ispezioni in loco e richiede informazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.

3.L'Agenzia svolge le ispezioni in loco e richiede informazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 13 quinquies

Assistenza reciproca

1.Per garantire la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca.";

[15] l'articolo 15 è così modificato:

"Articolo 15

Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale

Le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso avvertono immediatamente l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, configuri una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.

Le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso istituiscono e mantengono provvedimenti e procedure efficaci per:

a)     individuare le violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5;

b)    garantire che i loro dipendenti che svolgono attività di vigilanza ai fini del presente articolo rimangano estranei a qualunque conflitto di interessi e agiscano in modo indipendente.";

[16] l'articolo 16 è così modificato:

[a] al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità tributarie nazionali di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziare e in materia di concorrenza.";

[b] al paragrafo 2 è aggiunto il terzo comma seguente:

"Al più tardi 30 giorni prima dell'adozione di una decisione definitiva in merito a una violazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione informano l'Agenzia e le forniscono una sintesi del caso e la decisione prevista. L'Agenzia tiene un elenco pubblico di tali decisioni a norma del presente regolamento, nel quale sono indicati la data della decisione, il nome delle persone sanzionate, l'articolo del presente regolamento oggetto di violazione e la sanzione applicata. Ai fini di tale pubblicazione, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono dette informazioni all'Agenzia entro sette giorni dall'emanazione della decisione.";

[c] al paragrafo 3 è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità tributarie nazionali competenti ed EUROFISC qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che potrebbero configurare una frode fiscale.";

[16] sono inseriti gli articoli 16 bis e 16 ter seguenti:

"Articolo 16 bis

Delega di compiti e responsabilità

1.Le autorità nazionali di regolamentazione, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità ad altre autorità nazionali di regolamentazione alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità nazionali di regolamentazione sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli operatori o gruppi di operatori di mercato. 

2.Le autorità nazionali di regolamentazione informano l'Agenzia degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Agenzia.

3.L'Agenzia può esprimere un parere sull'accordo di delega previsto entro un mese dalla data in cui è stata informata.

4.L'Agenzia pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità nazionali di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 16 ter

Orientamenti e raccomandazioni

1.Per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Agenzia formula orientamenti e raccomandazioni rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato e raccomandazioni rivolte a una o più autorità nazionali di regolamentazione o a uno o più operatori di mercato in merito all'applicazione degli articoli 4 bis, 8 e 9 bis. 

2.L'Agenzia effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.

3.Le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori di mercato compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

4.Entro due mesi dalla formulazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione conferma se vi è conforme o intende conformarvisi. Qualora non sia conforme o non intenda conformarsi, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia indicando il motivo.

5.L'Agenzia rende noto che l'autorità nazionale di regolamentazione non è conforme o non intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. L'Agenzia può anche decidere di rendere pubblici i motivi addotti dall'autorità nazionale di regolamentazione per la mancata conformità. L'autorità nazionale di regolamentazione riceve notifica preventiva di tale pubblicazione.

6.Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione, gli operatori di mercato riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se vi si conformano.

7.L'Agenzia include gli orientamenti e le raccomandazioni emanati nella relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2019/942.";

[18] all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi pertinenti dell'Unione.";

[19] l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicar in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, dissuasive e proporzionate e riflettere la natura, la durata e la gravità dell'infrazione, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

Fatti salvi eventuali sanzioni penali e i poteri di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 13, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Gli Stati membri comunicano nel dettaglio tali disposizioni alla Commissione e all'Agenzia e le informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e al principio del ne bis in idem, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di ricorrere almeno alle seguenti sanzioni amministrative e misure amministrative in caso di violazione del presente regolamento:

(a)adozione di una decisione che imponga all'interessato di porre fine alla violazione;

(b)restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati; 

(c)diramazione di comunicazioni o avvisi pubblici;

(d)adozione di una decisione che imponga penalità di mora;

(e)adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie; 

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i.    il 15 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;

ii.    il 2 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;

iii.    l'1 % del fatturato totale dell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9;

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i.    5 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;

ii.    1 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15;

iii.    500 000 EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.

Fatta salva la lettera e), l'importo della sanzione non supera il 20 % del fatturato annuale della persona giuridica interessata nell'esercizio precedente. Nel caso delle persone fisiche, l'importo della sanzione non supera il 20 % del reddito annuo nell'anno civile precedente. Qualora la persona abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa rendere pubbliche le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

[1] all'articolo 6, il paragrafo 8 è soppresso;

[2] all'articolo 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) svolge e coordina le indagini in conformità degli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.";

[3] all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le tasse sono dovute all'ACER per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate da operatori di mercato o da soggetti che effettuano la comunicazione per loro conto a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 e per la divulgazione delle informazioni privilegiate a norma degli articoli 4 e 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le tasse sono pagate dai meccanismi di segnalazione registrati e dalle piattaforme per le informazioni privilegiate. Le entrate derivanti dalle tasse possono anche coprire i costi sostenuti dall'ACER per l'esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli 13, 13 bis, 13 ter e 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione è così modificato:

[1] è aggiunto l'articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Qualità dei dati di mercato del GNL

1.I dati di mercato del GNL comprendono:

(a)parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto/vendita;

(b)parte che segnala i dati;

(c)prezzo dell'operazione;

(d)quantitativi oggetto del contratto;

(e)valore del contratto;

(f)finestra temporale di arrivo del carico di GNL;

(g)condizioni di consegna;

(h)punti di consegna;

(i)marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:

i)    data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;

ii)    data e ora dell'operazione;

iii)    data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;

iv)    ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'ACER.

2.L'operatore di mercato del GNL fornisce all'ACER i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:

(a)il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;

(b)i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;

(c)la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;

(d)il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'ACER figurante nell'elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di segnalazione conformemente al regolamento (UE) n. 1227/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC; (da sostituire con riferimenti incrociati, se del caso)

(e)se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza. 

3.L'ACER emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.".

Articolo 4
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

 
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "AGENZIE"

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1227/2011 e il regolamento (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'UE dalle manipolazioni del mercato.

 

1.2.Settore/settori interessati

Settore: energia

Attività: Green Deal europeo

1.3.La proposta riguarda 

X una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 18  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

Si rimanda alla relazione.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Cfr. la sezione "Motivazione della proposta/iniziativa".

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le risorse supplementari consentiranno all'ACER e alla DG Energia di svolgere i compiti necessari all'adempimento del loro mandato ai sensi della legislazione dell'UE, conformemente ai requisiti previsti dalla presente proposta.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Si rimanda alla relazione per quanto riguarda il monitoraggio dei progressi e dei risultati dell'iniziativa.

a)    Efficacia e tempestività: gli indicatori dovrebbero permettere di monitorare le prestazioni fornendo regolarmente informazioni sui progressi e sui risultati nell'arco del periodo di programmazione.

b)    Efficienza: si dovrebbero ottimizzare i processi di raccolta e trattamento dei dati, evitando richieste di informazioni superflue o duplici.

c)    Pertinenza degli indicatori e necessità di limitare gli oneri amministrativi connessi.

d)    Limpidezza: gli indicatori dovrebbero essere comunicati in forma chiara e comprensibile, corroborati da metadati e in una forma che consenta di interpretarli adeguatamente e di comunicarli in maniera significativa.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

ACER 

Obiettivo specifico 1: poteri di autorizzazione e di vigilanza sui meccanismi di segnalazione registrati e sulle piattaforme per la comunicazione di informazioni privilegiate 

Nell'ambito di questa proposta legislativa, l'ACER sarà responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione registrati che vanno oltre gli attuali compiti di registrazione di tali entità.

I compiti di vigilanza consisterebbero nell'autorizzazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione registrati nonché nella vigilanza quotidiana e sarebbero quindi allineati ai poteri di vigilanza dell'ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni, sui meccanismi di segnalazione autorizzati e su altri servizi di comunicazione dei dati. L'ACER disporrà inoltre di poteri d'indagine diretti nei confronti delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione registrati e riceverà ulteriori poteri relativi all'emanazione di orientamenti e raccomandazioni volti a chiarire il perimetro della raccolta dei dati.

Le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione registrati sono strutture relativamente nuove e il numero di registrazioni dovrebbe essere elevato. Dato l'elevato numero di meccanismi di segnalazione registrati (104 al 1º gennaio 2023) e di piattaforme per le informazioni privilegiate (19 al 1º gennaio 2023) e a seguito del nuovo quadro giuridico, l'ACER dovrà intensificare gli sforzi di vigilanza per le nuove attività di cui sopra. Pertanto, l'Agenzia assumerà personale specializzato supplementare da destinare alla vigilanza di tali entità. Il fabbisogno in termini di risorse umane può essere stimato a 5 ETP (tra cui 1 esperto informatico addetto alla gestione dei relativi sistemi informatici dell'Agenzia e alla loro cibersicurezza).

Obiettivo specifico 2: centralizzazione della raccolta di STOR a livello dell'UE presso l'ACER e monitoraggio delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni a livello dell'UE presso l'ACER 

L'attuale articolo 15 del REMIT ha portato a un decentramento della conoscenza di potenziali situazioni di abuso di mercato in tutta l'UE, in quanto le autorità nazionali di regolazione non sono obbligate a condividere le segnalazioni di operazioni e ordini sospetti (STOR) che ricevono a norma dell'articolo 15 con altre autorità nazionali di regolazione o con l'ACER (sebbene alcune di esse lo facciano). Allo stesso tempo, non ha consentito al gruppo di sorveglianza dell'ACER di beneficiare delle conoscenze incluse in tali STOR al fine di sviluppare una strategia di monitoraggio a livello dell'UE.

Le proposte di modifica al REMIT attribuiranno all'ACER la raccolta di tutte le STOR provenienti da tutte le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni in tutta Europa (ACER come hub centrale).

Al fine di calcolare le risorse umane necessarie per tale attività, l'ACER ha stimato il numero di STOR che prevede di ricevere dal 2024 al 2026, partendo dal numero di STOR di cui è a conoscenza per l'anno 2022 (per la maggior parte STOR incluse nei casi notificati all'Agenzia) e modificandolo in base all'ambito di applicazione ampliato dell'articolo 15 (che include ora le sospette violazioni dell'articolo 4 e tutte le STOR). L'ACER ha stimato che il numero di STOR dovrebbe aumentare a 2/3 della crescita annua osservata negli ultimi 6 anni. Il numero di STOR ricevute dall'ACER è stato quindi stimato a 236 nel 2024, a 248 nel 2025 e a 260 nel 2026.

Per svolgere i compiti secondari associati a tale attività, l'ACER prevede la necessità di disporre di 2 ETP supplementari.

Per quanto riguarda le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni, l'ACER avrà la responsabilità di verificare se le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni che operano a livello dell'UE (ossia che offrono prodotti per tre o più zone di consegna in diversi Stati membri) mantengono dispositivi e procedure efficaci per individuare le violazioni degli articoli 3, 4 e 5 del REMIT.

Al fine di calcolare le risorse umane necessarie per questa attività, l'ACER ha stimato il numero di persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni che dovrebbe monitorare dal 2025 al 2027. L'ACER è partita dall'elenco delle attuali persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni e ha individuato quelle che soddisfano i criteri di cui al nuovo articolo 15 (ossia le persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni in almeno tre Stati membri). L'ACER prevede quindi di monitorare 34 persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni (ossia meno del 30 % del numero totale di persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni).

Per svolgere i compiti secondari associati a questa attività (audit e coordinamento delle persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni), si stima che sia necessario 1 ETP supplementare.

Obiettivo specifico 3: poteri complementari dell'ACER relativi all'indagine e all'applicazione di potenziali casi di violazioni del REMIT. 

Il REMIT è modificato in modo che l'ACER, in circostanze specifiche (siano interessati almeno tre prodotti consegnati in diversi Stati membri); oppure due o più prodotti consegnati in Stati membri diversi sono interessati e la persona fisica o giuridica che commette gli atti è registrata o stabilita in un terzo Stato membro o al di fuori dell'UE), possa garantire l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 3 e all'articolo 5 e degli obblighi di cui all'articolo 4.

Tali poteri si tradurranno in una nuova serie di compiti per l'Agenzia, compresi tutti i compiti procedurali relativi all'avvio delle indagini, alla raccolta di informazioni (elaborazione delle richieste di informazioni, audizioni orali e organizzazione di ispezioni, ecc.), all'analisi delle informazioni e alle conclusioni preliminari sulle violazioni (relazioni).

Alla fine del 2022 i casi registrati che soddisfacevano questo criterio erano 13 (circa il 3,7 % del totale di casi), di cui 9 notificati nel 2022. Il tasso di crescita annuo del numero di nuovi casi di competenza dell'ACER per il periodo 2024-2026 è stato stimato a 13,6 % all'anno, pari a due terzi del tasso di crescita annuo osservato tra il 2017 e il 2022 per lo stesso tipo di casi. Sulla base di tali ipotesi, il totale dei casi di competenza dell'ACER può quindi essere stimato a 19 nel 2024, 21 nel 2025 e 24 nel 2026. Allo stesso tempo l'ACER avrà anche la facoltà di indagare sui casi più significativi tra quelli che soddisfano i criteri di cui sopra.

Sulla base dell'esperienza acquisita con compiti analoghi svolti dalla DG COMP, si stima che l'ACER necessiti di 11 ETP supplementari per svolgere i compiti secondari associati a quest'attività.

Tenendo conto delle possibili difficoltà nell'assunzione di personale qualificato, i complessivi 19 ETP supplementari saranno introdotti gradualmente tra il 2025 e il 2027.

Spese generali 

Gli ETP aggiuntivi di cui sopra non comprendono le spese generali. Secondo una percentuale sulle spese generali del 30 %, ciò corrisponde a 6 ETP supplementari, sotto forma di 3 AST e 3 AST/SC preferibilmente in sostituzione del personale interinale. Tali ETP supplementari sono necessari, tra l'altro, per l'assunzione del personale supplementare e sono pertanto necessari a partire dal 2025.

ENER 

Attualmente meno di 0,5 ETP sono addetti al REMIT presso la DG Energia. Dato il ruolo più importante del REMIT nel contesto dell'attuale crisi energetica, il carico di lavoro di ENER è aumentato, per cui sono necessari circa 2 ETP.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Si rimanda alla relazione.

 

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'esperienza acquisita con le precedenti proposte legislative ha dimostrato che il fabbisogno di personale dell'ACER è facilmente sottovalutato. Al fine di evitare il ripetersi dell'esperienza del terzo pacchetto per il mercato interno del 2009, in cui la sottovalutazione del fabbisogno di personale ha comportato una carenza strutturale di personale (risolta completamente solo con il bilancio dell'UE per il 2022), per la presente proposta la stima del fabbisogno di personale si riferisce a diversi anni futuri.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa è inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2023 nell'ambito del Green Deal europeo.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Gli ETP sono necessari per compiti supplementari, mentre quelli esistenti non diminuiranno nel prossimo futuro. La proposta prevede inoltre l'estensione permanente dei poteri dell'ACER relativi all'attuazione del parametro di riferimento per il GNL (5 ETP nell'ambito dell'indagine sulle forze di lavoro che accompagna la proposta della Commissione COM(2022) 549 del 18.10.2022).

Per quanto possibile dal punto di vista giuridico, gli ETP supplementari saranno finanziati dall'attuale regime di tassazione per i compiti dell'ACER ai sensi del REMIT. A tal fine la proposta estende i poteri di riscossione delle tasse dell'ACER alle piattaforme per le informazioni privilegiate di recente introduzione e chiarisce che anche i costi per l'esercizio dei poteri rafforzati di indagine e di applicazione dell'ACER sono ammissibili al finanziamento mediante le tasse. La soppressione dell'attuale lettera a) dell'articolo 32, paragrafo 1, non riduce le entrate dell'ACER, dal momento che finora non è stato fatto alcun uso di tale clausola, poiché a causa del basso numero di casi i costi amministrativi per l'istituzione e l'attuazione di un regime di tassazione sarebbero sproporzionati.

Fatta salva la revisione della decisione sulle tasse 19 , si stima che circa 2/3 ETP supplementari sarebbero coperti dalle tasse.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

X durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti 20  

X Gestione diretta a opera della Commissione tramite

   agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base.

Osservazioni

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Conformemente al suo regolamento finanziario, l'ACER è tenuta a fornire, nell'ambito del suo documento di programmazione, un programma di lavoro annuale contenente informazioni dettagliate sulle risorse, sia finanziarie che umane, per ciascuna delle attività svolte.

L'ACER riferisce mensilmente alla DG ENER in merito all'esecuzione del bilancio, impegni compresi, ai pagamenti per titolo di bilancio e ai tassi di posti vacanti per tipologia di personale.

La DG ENER è rappresentata direttamente negli organi di governance dell'ACER. Attraverso i suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione la DG ENER sarà informata dell'uso del bilancio e della tabella dell'organico in ciascuna delle riunioni dell'Agenzia nel corso dell'anno.

Infine, sempre in linea con la regolamentazione finanziaria, l'ACER è soggetta a obblighi annuali di comunicazione sulle attività e sull'uso delle risorse attraverso il consiglio di amministrazione e la sua relazione annuale di attività.

I compiti svolti direttamente dalla DG ENER seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG ENER.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Anche se l'ACER dovrà sviluppare nuove competenze, la soluzione più efficace sotto il profilo dei costi è comunque quella di assegnare i nuovi compiti previsti dalla presente proposta a un'agenzia esistente che già svolge compiti analoghi.

La DG ENER ha definito una strategia di controllo per la gestione delle sue relazioni con l'ACER che rientra nel quadro di controllo interno della Commissione per il 2017. L'ACER ha rivisto e adottato il proprio quadro di controllo interno nel dicembre 2018.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio principale è rappresentato da stime errate per quanto riguarda il carico di lavoro creato dalla presente proposta, dato che essa introduce nuovi compiti. Tale rischio deve essere accettato in quanto, come l'esperienza dimostra, se il fabbisogno di risorse supplementari non è incluso nella proposta iniziale, è molto difficile ovviare alla situazione in un momento successivo.

Il fatto che la proposta preveda diversi nuovi compiti attenua tale rischio, dato che, se da un lato il carico di lavoro per alcuni compiti futuri può essere sottostimato, dall'altro può essere sovrastimato per altri compiti, lasciando così spazio per un'eventuale futura riassegnazione.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'assegnazione di compiti supplementari nell'attuale mandato dell'ACER non dovrebbe generare controlli aggiuntivi specifici presso l'ACER; pertanto il rapporto tra i costi del controllo e il valore dei fondi gestiti rimarrà invariato.

Analogamente, i compiti assegnati alla DG ENER non comporteranno controlli aggiuntivi né modifiche nel rapporto dei costi del controllo.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'ACER applica i principi antifrode delle agenzie decentrate dell'UE, in linea con l'approccio della Commissione.

Nel marzo 2019 l'ACER ha adottato una nuova strategia antifrode che abroga la decisione 13/2014 del consiglio di amministrazione dell'ACER. La nuova strategia, che si estende su un periodo di tre anni, si basa sugli elementi seguenti: una valutazione annuale dei rischi, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse, le norme interne in materia di denuncia delle irregolarità, la politica e la procedura per la gestione di funzioni sensibili, nonché misure in materia di etica e integrità.

Nel 2020 la DG ENER ha inoltre adottato una strategia antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG ENER si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG ENER di prevenire, individuare e rettificare le frodi.

Sia il regolamento dell'ACER sia le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.


3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 21 .

Di paesi EFTA 22

Di paesi candidati e potenziali candidati 23

Di altri paesi terzi

Altre entrate con destinazione specifica

02

02 10 06 e linea di bilancio ITER

Diss./Non diss.

SÌ/NO

/NO

/NO

/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss.

Di paesi EFTA

Di paesi candidati e potenziali candidati

Di altri paesi terzi

Altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

01

[Mercato unico, innovazione e agenda digitale

ACER

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Titolo 1 24 :

Impegni

(1)

0,684

0,946

1,288

2,918

Pagamenti

(2)

0,684

0,946

1,288

2,918

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3 25 :

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE stanziamenti 
per l'ACER

Impegni

=1+1a+3a

0,684

0,946

1,288

2,918

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,684

0,946

1,288

2,918

 





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: ENER

□ Risorse umane

0,342

0,342

0,342

1,026

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG ENER

Stanziamenti

0,342

0,342

0,342

1,026

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 26  
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,342

0,342

0,342

1,026

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024 27

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1,026

1,288

1,630

3,944

Pagamenti

1,026

1,288

1,630

3,944

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ACER 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Importi in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 28

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costi totali

OBIETTIVO SPECIFICO 1 29

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTI TOTALI

Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e oneri).

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ACER 

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale) Se del caso, gli importi riflettono la somma del contributo dell'Unione all'agenzia e di altre entrate dell'agenzia (diritti e oneri).

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,855

1,710

2,565

5,130

Agenti temporanei (gradi AST)

0,513

0,513

0,513

1,539

Agenti temporanei (gradi AST/SC)

0,513

0,513

0,513

1,539

Agenti contrattuali

0,091

0,273

0,364

0,728

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1,972

3,009

3,955

8,936

Fabbisogno di personale (ETP):

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0

5

10

15

15

Agenti temporanei (gradi AST)

0

3

3

3

3

Agenti temporanei (gradi AST/SC)

3

3

3

3

Agenti contrattuali

0

1

3

4

4

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

12

19

25

25

La data di assunzione prevista per gli ETP è il 1º gennaio dell'anno corrispondente.

Di cui finanziati dal contributo dell'UE (ETP) 30 :

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0

2

3

5

5

Agenti temporanei (gradi AST)

1

1

1

1

Agenti temporanei (gradi AST/SC)

1

1

1

1

Agenti contrattuali

1

1

1

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0

4

6

8

8

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

2

2

2

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 31

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare)  32

- in sede 33  

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

2

2

2

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

X    La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

L'iniziativa è stata determinata dall'attuale crisi energetica e pertanto non è stata presa in considerazione in sede di calcolo delle rubriche del QFP. Trattandosi di una nuova iniziativa specifica, sarà necessario riprogrammare sia la linea del contributo all'ACER sia la linea che sosterrà il lavoro supplementare in seno alla DG ENER. Nella misura in cui non può essere coperta tramite tasse, l'incidenza di bilancio sull'ACER di cui alla presente scheda finanziaria legislativa sarà compensata da una riduzione compensativa della spesa programmata nella linea di bilancio ITER.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 34 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche 

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 35

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno (COM(2021) 660 final).
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano REPowerEU, COM(2022) 230.
(3)    Comunicazione della Commissione, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" 2022/C 131 I/01, C/2022/1890.
(4)    Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, GU L 173 del 10.6.2022, pag. 17.
(5)    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1.
(6)    Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, GU L 261 del 7.10.2022, pag. 1.
(7)    Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36.
(8)    Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, GU L 261 del 7.10.2022, pag. 1.
(9)    SPEECH/22/5493.
(10)     Relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa - Proposte 3 e 17.
(11)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, COM(2022) 222 final.
(12)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano REPowerEU, COM(2022) 230 final.
(13)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette (COM(2023) 62 final) .
(14)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(15)    Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 (2022/C 243/04).
(16)    Articolo 194, paragrafo 1, TFUE.
(17)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (regolamento sugli abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(18)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b) del regolamento finanziario.
(19)    Decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che fissa le tasse dovute all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(20)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(21)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(22)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(23)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(24)    Le spese di cui al titolo 1 corrispondono al personale da finanziare a titolo del contributo dell'UE. I restanti due terzi del personale necessario dovrebbero essere finanziati mediante tasse e oneri.
(25)    Le spese previste nell'ambito del titolo 3, pari a 4,2 milioni di EUR nel periodo 2025-2027, dovrebbero essere finanziate mediante tasse e oneri.
(26)    Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
(27)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(28)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(29)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(30)    Ogni anno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/2152 della Commissione, l'ACER individua i costi, compresi quelli per il personale, ammissibili al finanziamento tramite tasse e presenta il risultato nel suo progetto di documento di programmazione. A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942, la Commissione formula un parere sul progetto di documento di programmazione dell'ACER, comprese le proposte dell'Agenzia per quanto riguarda i costi considerati ammissibili al finanziamento tramite tasse e la possibilità di ridurre in tal modo l'onere a carico del bilancio dell'UE.
(31)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale delle agenzie (interinale); JPD = giovane professionista in delegazione.
(32)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(33)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(34)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(35)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.