COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.3.2023
COM(2023) 127 final
2023/0053(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SEC(2023) 350 final} - {SWD(2023) 128 final} - {SWD(2023) 129 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda una revisione di ampia portata delle norme dell'Unione in materia di patenti di guida. Costituisce la terza revisione di tali norme, introdotte per la prima volta nel 1980 dalla direttiva 80/1263/CEE, seguita dalla direttiva 91/439/CEE (seconda direttiva concernente la patente di guida) e dalla direttiva 2006/126/CE, (terza direttiva concernente la patente di guida).
•Motivi e obiettivi della proposta
La sicurezza stradale nell'UE è migliorata in misura alquanto significativa negli ultimi 20 anni. Il numero di vittime della strada è diminuito del 61,5 %, passando da circa 51 400 nel 2001 a circa 19 800 nel 2021. Il miglioramento della sicurezza stradale tuttavia è stato meno deciso di quanto fosse necessario. Il rallentamento della riduzione del numero di vittime della strada, iniziato nel 2014, ha indotto i ministri dei Trasporti dell'UE a rilasciare una dichiarazione ministeriale sulla sicurezza stradale in occasione della riunione informale del Consiglio "Trasporti" tenutasi a La Valletta nel marzo 2017, in cui gli Stati membri hanno invitato la Commissione a esaminare la possibilità di rafforzare il quadro giuridico dell'UE in materia di sicurezza stradale per far sì che un minor numero di persone perda la vita in incidenti stradali.
Nell'ambito del suo terzo pacchetto sulla mobilità del maggio 2018, la Commissione ha pubblicato un "Piano d'azione strategico sulla sicurezza stradale", in cui ha chiesto un nuovo approccio per contrastare la tendenza alla stagnazione dei dati sulla sicurezza stradale nell'UE e avvicinarsi all'obiettivo a lungo termine di "zero vittime" nell'UE entro il 2050 ("Vision Zero"). Nel giugno 2019 la Commissione ha pubblicato il Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime". In tale contesto la Commissione ha proposto nuovi obiettivi intermedi relativi alla riduzione del 50 % del numero di vittime sulle strade tra il 2020 e il 2030 e alla riduzione del 50 % del numero di feriti gravi nello stesso periodo, come raccomandato dalla dichiarazione di La Valletta.
Nella sua strategia per una mobilità sostenibile e intelligente del 2020, la Commissione ha ribadito l'obiettivo di azzerare il numero di vittime in tutti i modi di trasporto entro il 2050 e ha annunciato la revisione della direttiva concernente la patente di guida, tra l'altro per tenere conto dell'innovazione tecnologica, comprese le patenti di guida mobili, nell'ambito dell'iniziativa faro 10 "Rafforzare la sicurezza dei trasporti". Nell'ottobre 2021 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, invitando la Commissione a promuovere ulteriormente la sicurezza stradale, in particolare attraverso standard più elevati in termini di formazione dei conducenti.
La presente proposta è stata annunciata nell'allegato II (iniziative REFIT) del programma di lavoro della Commissione per il 2022, sotto il titolo "Un nuovo slancio per la democrazia europea", e tiene fede al programma "Legiferare meglio" garantendo che la legislazione in vigore sia più semplice e chiara, non crei oneri superflui e tenga il passo con gli sviluppi politici, sociali e tecnologici.
Nell'UE e negli altri Stati membri del SEE è in vigore ed è applicato uno dei quadri più avanzati al mondo in materia di patenti di guida, che nel complesso interessa più di 250 milioni di conducenti. Elemento fondamentale di tale quadro è la direttiva concernente la patente di guida, che stabilisce misure giuridiche comuni per il riconoscimento e il rilascio delle patenti di guida nell'Unione europea. I suoi obiettivi sono il miglioramento della sicurezza stradale e l'agevolazione della libera circolazione dei cittadini all'interno dell'UE. Con la libera circolazione istituita dal mercato unico europeo, le norme dell'UE sulle patenti di guida hanno contribuito a facilitare i viaggi transfrontalieri e ad agevolare il cambio di residenza per i cittadini che si stabiliscono in un altro Stato membro. Ciononostante i cittadini devono ancora far fronte a incoerenze tra gli approcci nazionali, che a loro volta incidono sui loro diritti di guida. Si trovano inoltre ad affrontare carenze e difficoltà nell'attuazione della direttiva.
La presente iniziativa si basa sulla direttiva 2006/126/CE, che mirava a migliorare la sicurezza stradale e ad agevolare la libera circolazione attraverso:
·l'introduzione di un modello unico di patente di guida dell'Unione europea obbligatorio per tutti i conducenti a partire dal 2033, al fine di garantire una maggiore protezione contro la frode e la falsificazione;
·la suddivisione in categorie delle patenti di guida in base ai tipi di veicoli e all'età minima per guidarli;
·il rinnovo amministrativo obbligatorio di tutte le nuove patenti di guida ogni 10 anni;
·una semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sui conducenti che trasferiscono il loro luogo di residenza in un altro Stato membro;
·l'applicazione di norme minime comuni in materia di capacità, conoscenze e idoneità fisica e mentale dei conducenti;
·un accesso progressivo a motocicli potenti, sulla base dell'età minima e della precedente esperienza con motocicli meno potenti;
·la creazione di una rete per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida tra le autorità nazionali (RESPER).
La relazione sulla valutazione d'impatto ha confermato la necessità di un aggiornamento delle norme dell'UE che disciplinano le patenti di guida per sostenere gli sforzi volti a ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade e a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi e gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nell'UE. In molti incidenti gravi che causano decessi, gravi danni alla salute e lesioni non mortali, le capacità, le conoscenze, il comportamento e l'idoneità medica del conducente svolgono un ruolo importante e sulle strade dell'UE circolano ancora troppi titolari di patenti di guida che rappresentano un rischio a causa della loro mancanza di idoneità alla guida. Dalla valutazione ex post è emerso che l'attuale screening basato sull'età non è più percepito come il più pertinente. Sebbene vi siano prove di un potenziale deterioramento fisico dovuto all'età, alcuni studi hanno concluso che condizioni mediche specifiche, quali l'abuso di sostanze, le malattie mentali, l'epilessia e il diabete, le patologie cardiache e l'apnea notturna, sono fattori non necessariamente collegati all'età, che rivestono però maggiore importanza per l'idoneità medica alla guida.
Le capacità, le conoscenze, la consapevolezza dei rischi e l'esperienza dei conducenti rimangono limitate, in particolare per i conducenti inesperti. Il tasso più elevato di incidenti e vittime tra i conducenti inesperti indica che i requisiti per il rilascio delle patenti di guida non sono pienamente adeguati agli obiettivi di sicurezza stradale. Inoltre la progressiva introduzione di nuove tecnologie, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida e, in futuro, i veicoli automatizzati, avrà un impatto sostanziale sull'uso dei veicoli. Pur avendo il potenziale per migliorare la sicurezza stradale e contribuire a una mobilità più inclusiva, tali tecnologie comportano anche nuove sfide per i conducenti in termini di capacità e conoscenza delle nuove funzionalità, che non sono contemplate dall'attuale direttiva.
Per quanto riguarda gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, restano in vigore procedure inutili o ingiustificate per ottenere la patente o esercitare o mantenere i diritti di guida in un altro paese dell'UE quando i conducenti ottengono, utilizzano, sostituiscono, rinnovano o convertono le patenti di guida. Ciò ostacola in ultima analisi la loro circolazione all'interno dell'UE. Secondo la valutazione, alcune misure della direttiva (come il concetto di residenza normale) sono state di difficile applicazione e possono aver comportato un elevato onere amministrativo o ostacoli alla libera circolazione. In pratica i cittadini con diritti di guida ben documentati che si trovano ad affrontare tali ostacoli possono rimanere senza patente di guida anche per sei mesi o più a lungo. Inoltre, in alcuni casi, l'attuale direttiva può impedire ai cittadini dell'UE di ottenere una patente di guida nei paesi dell'UE in cui la loro conoscenza della lingua locale è insufficiente e in cui non è autorizzata la presenza di un interprete durante gli esami. Oltre a ciò, non esistono norme comuni per la conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi quando il titolare stabilisce la propria residenza nell'Unione europea, e le patenti UE ottenute in uno Stato membro in seguito a conversione della patente di un paese terzo possono cessare di essere valide nel caso in cui la persona trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro.
Infine diversi Stati membri hanno introdotto, o prevedono di introdurre, patenti di guida mobili (digitali) nazionali non accompagnate dal rilascio di un documento fisico (tessera). Poiché l'attuale direttiva stabilisce il principio del riconoscimento reciproco solo per le patenti fisiche, le patenti di guida mobili rimarranno valide soltanto nel territorio dello Stato di rilascio. Di conseguenza il quadro attuale impedisce di cogliere i vantaggi della trasformazione digitale dei trasporti su strada a livello europeo e ostacola la libera circolazione in tutta l'UE.
La nuova proposta di direttiva concernente la patente di guida si basa sugli obiettivi della direttiva precedente, vale a dire migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione, ma risponde anche alla necessità di una maggiore sostenibilità e trasformazione digitale dei trasporti su strada. La proposta è anche fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare contribuisce a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili entro il 2030 e a garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile. Presta inoltre particolare attenzione alle esigenze di sicurezza stradale di tutti i gruppi della società, in particolare gli utenti della strada vulnerabili come i pedoni, i ciclisti, gli utenti di veicoli a motore a due ruote, gli utenti di dispositivi per la mobilità personale e le persone con disabilità o capacità di orientamento e mobilità ridotte. Includendo nuove norme sul cambio automatico e aumentando la massa massima della maggior parte dei veicoli a emissioni zero della categoria B, la proposta faciliterà la diffusione di tali veicoli, contribuendo in tal modo agli obiettivi della normativa europea sul clima e all'obiettivo "inquinamento zero" del
Green Deal europeo
che mira ad avere un ambiente privo di inquinamento nocivo entro il 2050.
La nuova proposta di direttiva concernente la patente di guida è coerente con il regolamento sullo sportello digitale unico, che fornisce accesso in linea a informazioni, servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e procedure di governo elettronico attraverso il portale "Your Europe". Le informazioni disciplinate dalla proposta sono già incluse nell'allegato I del regolamento sullo sportello digitale unico. Per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, l'allegato II della direttiva concernente la patente di guida sarà modificato al fine di garantire che la procedura amministrativa offerta ai cittadini e ai residenti sia interamente online.
L'obiettivo dell'iniziativa è pertanto migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'Unione europea, contribuendo nel contempo a trasporti su strada sostenibili e alla loro trasformazione digitale attraverso:
–il miglioramento delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza di guida e la riduzione e punizione dei comportamenti pericolosi. Le norme relative alla formazione, agli esami e ai periodi di prova dei conducenti garantiranno che soprattutto i conducenti giovani e inesperti acquisiscano le capacità, le conoscenze, l'esperienza e la consapevolezza dei rischi necessarie per guidare in sicurezza. Inoltre tutti i conducenti dovrebbero beneficiare di migliori capacità e conoscenze sulle tecnologie avanzate, così da sfruttare appieno il potenziale di sicurezza e ambientale dell'innovazione, nonché sulla garanzia di una coesistenza sicura del traffico motorizzato e dei modi di trasporto attivi. I conducenti dovrebbero essere chiamati a rispondere del loro comportamento pericoloso alla guida in tutti gli Stati membri, al fine di creare un ambiente favorevole al miglioramento della sicurezza stradale;
–la garanzia di un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE. Le norme relative all'idoneità fisica e mentale alla guida dei conducenti non professionisti saranno migliorate e aggiornate in funzione dei più recenti sviluppi tecnologici e in linea con il modello di disabilità basato sui diritti umani. Inoltre il processo di screening medico in tutta l'UE sarà potenziato per contribuire meglio al conseguimento degli obiettivi in materia di sicurezza stradale;
–l'eliminazione degli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida. Permangono diversi ostacoli all'accesso dei conducenti alle patenti e al riconoscimento dei loro diritti di guida, che a loro volta ostacolano la libera circolazione nell'UE: difficoltà legate agli esami di guida derivanti dalla mancanza di conoscenze linguistiche, norme diverse per determinare la residenza normale dei residenti nell'UE o l'assenza di continuità di alcuni diritti di guida quando si viaggia e quando si cambia residenza nell'UE. Si prevede inoltre che l'eliminazione di tali ostacoli contribuirà ad affrontare l'attuale carenza di conducenti, in particolare dei conducenti di autocarri, senza compromettere la sicurezza stradale. È altresì opportuno perseguire un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda la validità delle patenti di guida e delle patenti mobili.
Informazioni più dettagliate sulle modalità con cui l'iniziativa affronta gli obiettivi sopra indicati e i problemi ad essi correlati sono presentate nel capitolo 3 della presente relazione.
Per garantire un approccio coerente in materia di sicurezza stradale per quanto riguarda l'applicazione transfrontaliera della normativa stradale, è stato realizzato un pacchetto negoziale che comprende tre iniziative: oltre alla presente proposta, contiene anche una proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ("direttiva CBE"), e una proposta di direttiva sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è coerente con altre normative dell'UE in materia di sicurezza stradale: la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, la direttiva (UE) 2015/413 e il cosiddetto "regolamento sulla sicurezza generale". È inoltre coerente con il Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo "zero vittime".
L'iniziativa è inoltre allineata con la direttiva CBE. Nel contesto dell'assistenza reciproca (articolo 15), la direttiva concernente la patente di guida prevede anche una rete per lo scambio di informazioni relative alle patenti di guida (RESPER) che può essere utilizzata per attuare la direttiva stessa, la direttiva sulla qualificazione e formazione dei conducenti professionisti e la direttiva CBE, e per controllarne il rispetto. Attualmente vi è incertezza giuridica sulla possibilità di utilizzare RESPER ai fini della direttiva CBE (che si basa su Eucaris) a causa della formulazione dell'articolo 15 della direttiva concernente la patente di guida e del fatto che l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva CBE impone agli Stati membri di assicurare che lo scambio di informazioni a norma della direttiva CBE sia effettuato "senza scambio di dati provenienti da altre banche dati non utilizzati ai fini della presente direttiva". Di conseguenza la stragrande maggioranza delle autorità incaricate dell'applicazione delle norme non utilizza RESPER a fini di controllo.
La direttiva CBE è in corso di revisione parallelamente alla revisione della direttiva concernente la patente di guida, sia per motivi giuridici che per motivi di coerenza. In tale contesto si sta valutando l'eliminazione delle restrizioni all'uso di altre banche dati. L'accesso a RESPER ai fini dell'applicazione delle norme sarà possibile alle condizioni specificate dalla direttiva concernente la patente di guida e di conseguenza si prevede un aumento del numero di infrazioni oggetto di indagini con esito positivo. Inoltre la revisione della direttiva concernente la patente di guida fornirà chiarimenti su tutti i casi d'uso che richiedono l'accesso a RESPER nel contesto delle attività di applicazione delle norme, al fine di eliminare completamente le incertezze giuridiche.
Si propone che le disposizioni relative all'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida siano oggetto di un atto separato. Quest'ultimo riguarderà l'applicazione transfrontaliera di tali decisioni, mentre le conseguenze sul rilascio continueranno a essere trattate nella presente iniziativa.
La proposta fa anche parte dell'Anno europeo delle competenze, che mira a promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, rafforzare la competitività delle imprese dell'UE e sostenere la transizione verde e digitale in modo socialmente equo.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La direttiva concernente la patente di guida disciplina i diritti di guida in funzione delle categorie di veicoli. Talune categorie sono definite in riferimento alle norme dell'UE:
·la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, che consente di identificare i tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi;
·il regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, che consente di identificare i tipi di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli.
La direttiva stabilisce l'età minima per l'ottenimento della patente di guida da parte dei futuri conducenti professionisti, soggetti alla direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
Inoltre anche allo scambio di informazioni relative alle patenti di guida si applicano le norme sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il 3 giugno 2021 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea. Questo nuovo quadro fornisce elementi costitutivi pertinenti per le patenti di guida mobili. In particolare l'identità elettronica e, potenzialmente, le funzioni del portafoglio elettronico possono essere utilizzate per mettere a punto una soluzione interoperabile per le patenti di guida mobili dell'UE.
La presente proposta è coerente con l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro dell'UE per il conseguimento della neutralità climatica, e contribuisce al conseguimento di tale obiettivo.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE stabilisce che l'Unione europea ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'Unione ha già competenza in materia di patenti di guida in virtù della direttiva 2006/126/CE. Le questioni relative alle patenti di guida comprendono aspetti transnazionali che non possono essere trattati dai singoli Stati membri da soli. La direttiva concernente la patente di guida, che rappresenta un passo importante nel processo di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida e contribuisce all'attuazione delle politiche dell'UE, è stata finora modificata undici volte per armonizzare le norme e i requisiti comuni e per adeguare le norme ai progressi scientifici e tecnici compiuti dal 2006. Le nuove norme che la presente proposta intende introdurre rimangono nell'ambito delle competenze conferite all'Unione in applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1, TFUE e, dato il loro collegamento con il quadro già esistente in materia di patenti di guida, possono essere realizzate in modo adeguato solo a livello di Unione.
Alla luce degli obiettivi dell'UE in materia di sicurezza stradale e dei progressi insufficienti previsti nella riduzione del numero di vittime e feriti gravi sulle strade, è necessaria un'ulteriore azione da parte dell'UE per conseguire gli obiettivi fissati. Ad esempio la lotta contro i comportamenti pericolosi sulle strade può essere pienamente efficace solo se gli autori di infrazioni stradali non residenti subiscono conseguenze per il loro comportamento, alle stesse condizioni dei residenti. Questi obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, data la dimensione transfrontaliera di tali questioni.
È inoltre necessaria un'ulteriore azione a livello di UE per eliminare gli ostacoli inutili e ingiustificati alla libera circolazione delle persone dovuti a procedure non ottimali per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida. Questi problemi devono essere affrontati a livello di UE perché hanno anche una dimensione transfrontaliera. Per quanto riguarda il caso specifico delle patenti di guida mobili, esse possono essere riconosciute reciprocamente in tutta l'UE solo se le soluzioni utilizzate dagli Stati membri sono armonizzate e interoperabili.
Senza l'intervento dell'UE, la cooperazione tra gli Stati membri in materia di patenti di guida sarebbe proseguita mediante accordi bilaterali o multilaterali che, a loro volta, avrebbero comportato una maggiore complessità del sistema di rilascio delle patenti e maggiori oneri amministrativi per i titolari delle stesse e per le amministrazioni. I conducenti potrebbero anche incontrare problemi di natura amministrativa quando si recano in Stati membri che non sono parti contraenti della convenzione di Vienna, ad esempio l'obbligo di essere in possesso di un permesso di guida internazionale. Infine, quando cambiano residenza nell'UE, i titolari di patenti di guida dell'UE dovrebbero ottenere una nuova patente di guida rilasciata dal nuovo paese di residenza, mediante conversione amministrativa o superando l'esame di guida come qualsiasi altro richiedente. In assenza di un intervento dell'UE, l'integrazione dei conducenti professionisti stranieri nel settore dei trasporti su strada dell'UE resterà limitata a causa delle difficoltà amministrative incontrate dai conducenti stranieri nel mantenere i loro diritti di guida. L'eliminazione di questo ostacolo, insieme ad altre azioni aggiuntive alla presente misura concernenti, ad esempio, le qualifiche dei conducenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le sfide strutturali, potrebbe contribuire ad affrontare il problema della carenza di conducenti nell'UE.
•Proporzionalità
La proposta è necessaria e proporzionata all'obiettivo di agevolare la libera circolazione attraverso ulteriori norme armonizzate sulle patenti di guida, in quanto gli Stati membri da soli non possono garantire il riconoscimento senza soluzione di continuità del diritto di guidare conferito da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire un migliore livello di sicurezza stradale e di agevolare la libera circolazione, in quanto le opzioni strategiche adottate offrono comunque un adeguato livello di flessibilità agli Stati membri. Per le patenti di guida mobili sono previste solo prescrizioni minime di armonizzazione, le norme sui periodi di prova consentono agli Stati membri di applicare ai conducenti inesperti condizioni o limitazioni nazionali aggiuntive e le norme sulla conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi sono definite in modo limitato.
È pertanto necessario un approccio trasparente, efficiente e coordinato che garantisca la parità di trattamento degli utenti della strada nell'UE, soprattutto in quanto condizione abilitante del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida, e la proposta prevista rispetta il principio di proporzionalità.
•Scelta dell'atto giuridico
Al fine di assicurare una redazione giuridica chiara e coerente, la soluzione giuridica più adeguata è una revisione completa della direttiva.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2022 la Commissione europea ha pubblicato una valutazione ex post della direttiva 2006/126/CE, sulla base dei principi per legiferare meglio. La valutazione ha dimostrato che l'azione combinata della direttiva 2006/126/CE e dei due atti precedenti ha portato a un livello più elevato di sicurezza per gli utenti della strada all'interno dell'Unione e ha facilitato la libera circolazione. La valutazione ha inoltre rilevato un effetto positivo della direttiva concernente la patente di guida sulla riduzione delle frodi e del turismo delle patenti di guida. Ciò ha comportato una riduzione degli oneri amministrativi, in particolare per i titolari di patenti di guida. È emerso inoltre che vi sono margini per rafforzare ulteriormente sia il livello di sicurezza sia l'efficienza e la proporzionalità di alcuni dei requisiti normativi. La valutazione ha riconosciuto che il sistema dei trasporti dell'UE sta cambiando rapidamente a causa dell'impatto della digitalizzazione, di una crescente enfasi sui modi attivi nel trasporto urbano, dell'emergere di nuove forme di mobilità, degli sviluppi in materia di connettività e automazione e del ruolo crescente dell'intelligenza artificiale, nonché della diffusione di veicoli a basse e a zero emissioni, e ha concluso che l'attuale quadro legislativo deve essere adattato non solo per rispondere alle esigenze attuali, ma anche per affrontare le sfide future.
La valutazione ha altresì concluso che non sono state sufficientemente esaminate le soluzioni digitali, tra cui le patenti di guida mobili e RESPER. Ha inoltre rilevato che le norme in materia di capacità e conoscenze di guida non riflettono a sufficienza le nuove soluzioni tecnologiche, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida, la guida semiautomatizzata e automatizzata, l'uso di simulatori e l'adozione di soluzioni di micromobilità e di veicoli a basse e a zero emissioni con cambio automatico.
In più, alcune disposizioni non sono ottimali in termini di agevolazione della libera circolazione delle persone, come quelle relative allo stabilimento della residenza normale, al riconoscimento delle patenti di guida straniere e ai periodi di validità. Inoltre la direttiva non è del tutto complementare alla direttiva (UE) 2015/413 per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni per questo tipo di infrazioni e necessita anche di un migliore allineamento con il regolamento sulla sicurezza generale.
•Consultazioni dei portatori di interessi
In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, si sono svolte consultazioni dei portatori di interessi durante la valutazione ex post e la valutazione d'impatto.
Nel corso della valutazione ex post, il 16 ottobre 2020 ha avuto luogo un seminario con i portatori di interessi finalizzato ad acquisire elementi di prova, confermare le risultanze individuate, ottenere riscontri sulle risultanze emergenti e raccogliere opinioni.
Tra il 28 ottobre 2020 e il 20 gennaio 2021 si è quindi tenuta una consultazione pubblica aperta, che ha consentito al pubblico interessato e ai portatori di interessi di esprimere il loro parere sulle norme in vigore.
Durante la fase preparatoria della valutazione d'impatto, le parti interessate hanno avuto la possibilità di fornire un riscontro sulla valutazione d'impatto iniziale (secondo trimestre 2021). Successivamente sono state svolte le seguenti attività di consultazione mirata:
–due cicli di colloqui:
·interviste esplorative durante la fase iniziale (primo e secondo trimestre 2022);
·interviste approfondite per colmare le lacune informative e valutare gli effetti previsti delle misure politiche (secondo e terzo trimestre 2021);
–due cicli di indagini:
·un'indagine a sostegno dell'analisi del problema (secondo trimestre 2022);
·un'indagine per valutare l'impatto delle misure politiche (secondo e terzo trimestre 2022).
Infine, nel terzo trimestre del 2022, si è svolta una nuova consultazione pubblica aperta.
•Assunzione e uso di perizie
Nel corso della valutazione d'impatto si sono svolti i tre seminari di esperti seguenti:
–formazione, esami e categorie di veicoli, nel primo trimestre del 2022;
–rilascio e riconoscimento reciproco delle patenti di guida, nel secondo trimestre del 2022;
–conseguenze delle infrazioni stradali e idoneità medica, secondo trimestre del 2022.
Il lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto è stato integrato da uno studio di sostegno esterno realizzato dal consorzio indipendente formato da COWI, Ecorys e NTUA.
Durante la fase preparatoria della valutazione ex post e della valutazione d'impatto il comitato per la patente di guida istituito a norma dell'articolo 9 dell'attuale direttiva, composto essenzialmente da esperti degli Stati membri, è stato regolarmente informato e consultato.
•Valutazione d'impatto
La presente proposta di revisione della direttiva concernente la patente di guida è accompagnata da una relazione sulla valutazione d'impatto, il cui progetto è stato presentato al comitato per il controllo normativo il 12 ottobre 2022. Il 18 novembre 2022 il comitato ha emesso parere positivo. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata rivista in linea con le raccomandazioni del comitato per il controllo normativo e si è tenuto conto anche delle osservazioni tecniche più dettagliate formulate da quest'ultimo. La relazione sulla valutazione d'impatto comprende una descrizione dettagliata delle opzioni strategiche, inclusa nella sezione 5, mentre un'analisi completa dell'impatto di tutte le opzioni è illustrata nella sezione 6. Le opzioni strategiche analizzate possono essere riassunte come segue.
Opzione strategica A
L'opzione A comprende misure politiche comuni a tutte e tre le opzioni strategiche. Le misure previste dall'opzione A mirano ad allineare la direttiva concernente la patente di guida agli sviluppi tecnologici, scientifici e sociali nell'UE, migliorando le sue disposizioni principali e tenendo conto delle esigenze e delle opportunità del mercato.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, aumenta la gamma delle questioni oggetto di esame. Migliora inoltre i mezzi tecnici (RESPER) a sostegno della cooperazione tra le autorità competenti nel contesto della lotta contro la frode e la falsificazione. Adegua le norme per tener conto dell'aumento dei veicoli alimentati con combustibili alternativi nel parco veicoli dell'UE. Infine aggiorna anche le norme in materia di idoneità fisica e mentale alla guida e istituisce una nuova piattaforma dedicata per la condivisione delle informazioni per consentire una più ampia diffusione delle conoscenze tra le autorità.
Per quanto riguarda la libera circolazione, introduce la stessa validità amministrativa delle patenti di guida per le categorie A e B da applicare in tutti gli Stati membri e chiarisce i casi in cui la validità può essere ridotta o prorogata. Stabilisce inoltre il riconoscimento reciproco delle equivalenze facoltative, chiarisce alcuni aspetti relativi all'attuazione del concetto di residenza normale e introduce ulteriori equivalenze. Infine introduce la patente di guida mobile dell'UE e la possibilità di apporre un codice QR sulla patente di guida fisica.
Opzione strategica B
L'opzione B rappresenta un aumento dell'intervento politico per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché la riduzione degli oneri amministrativi per alcune categorie di conducenti.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, oltre alle misure incluse nell'opzione A, introduce nuove norme in materia di formazione e periodi di prova. Integra le norme sull'idoneità fisica e mentale alla guida con orientamenti non vincolanti per il controllo della vista dei richiedenti e con uno screening obbligatorio basato su un'autovalutazione. Sarà istituito un programma di formazione per i medici di medicina generale.
Per quanto riguarda la libera circolazione, oltre alle misure incluse nell'opzione A, le norme in materia di rilascio sono semplificate con la possibilità per i cittadini dell'UE di ottenere la prima patente di guida nel paese di cittadinanza quando incontrano ostacoli legati alla lingua d'esame. Per attenuare la carenza di conducenti professionisti, sono semplificate anche le norme vigenti per i conducenti di autobus e autocarri e sono introdotte norme sulla conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi. Infine, per affrontare le questioni relative alla mobilità nelle zone isolate, gli Stati membri potranno estendere i diritti di guida dei titolari di una patente di guida di categoria B1 consentendo loro di guidare veicoli di massa superiore con una velocità massima di 45 km/h, ma solo sul territorio nazionale dello Stato membro interessato.
Opzione strategica C
L'opzione C aumenta ulteriormente l'armonizzazione ed estende l'ambito di applicazione rispetto all'opzione B.
Per quanto riguarda la sicurezza stradale, oltre alle misure incluse nelle opzioni A e B, le categorie di veicoli per le quali è richiesta una patente di guida sono modificate al fine di 1) includere nuovi veicoli di micromobilità con velocità massima compresa tra 25 e 45 km/h, 2) consentire il riconoscimento reciproco delle patenti nazionali necessarie per guidare veicoli agricoli e 3) migliorare l'allineamento con le opportunità e le esigenze del mercato per gli autobus della categoria D1. Le norme in materia di idoneità fisica e mentale alla guida diventerebbero più rigorose.
Per quanto riguarda la libera circolazione, oltre alle misure incluse nelle opzioni A e B, la valutazione dell'idoneità fisica e mentale alla guida è riconosciuta reciprocamente e i precedenti titolari di patenti di guida straniere possono continuare a guidare quando trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro, a condizione che abbiano almeno cinque anni di trascorsi positivi in materia di sicurezza stradale.
Valutazione delle misure e delle opzioni strategiche
Le misure previste nell'ambito delle diverse opzioni strategiche sono state oggetto di una valutazione quantitativa e qualitativa in termini di effetti economici e sociali (sicurezza stradale) e sui diritti fondamentali. L'orizzonte temporale 2025-2050 è stato scelto per valutare gli effetti, in linea con le proiezioni di base. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, si stima che l'opzione A non sarà ottimale per raggiungere i corrispondenti obiettivi dell'UE. L'opzione B migliorerà maggiormente la sicurezza stradale e l'opzione C si spinge ancora oltre, ma si prevede che il suo rapporto costi-benefici sarà inferiore a quello dell'opzione B. Per quanto riguarda la libera circolazione e gli effetti economici, il contributo principale proverrà prevedibilmente dall'introduzione delle patenti di guida digitali e dall'armonizzazione della validità amministrativa a 15 anni per i conducenti del gruppo 1 (entrambe misure già contemplate nell'opzione A). Le misure aggiuntive introdotte dalle opzioni B e C risolveranno le questioni ostative che interessano alcuni gruppi specifici di conducenti, ma avranno effetti significativamente inferiori. Per quanto riguarda i diritti fondamentali, gli effetti continueranno a essere controllati mediante una rigorosa attuazione delle norme in materia di protezione dei dati, in particolare nell'ambito di RESPER.
Tutte le opzioni strategiche includevano pienamente il principio del "digitale per definizione", rispecchiando la comunicazione sulla bussola per il digitale 2030.
•Efficienza normativa e semplificazione
Questa iniziativa fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2022, dove figura nell'allegato II (iniziative REFIT) sotto il titolo "Un nuovo slancio per la democrazia europea". L'iniziativa presenta un'importante dimensione REFIT in termini di semplificazione e allineamento delle procedure applicate dagli Stati membri alle patenti di guida.
Un importante onere in termini di costi derivante dalla direttiva 2006/126/CE è rappresentato dalle procedure di rilascio e dalla produzione della patente di guida fisica, a causa dell'elevato numero di residenti nell'UE interessati. Una parte significativa della semplificazione e della relativa riduzione degli oneri sarà data dall'introduzione della patente di guida mobile dell'UE. Nello specifico sarà più facile ottenere, sostituire, rinnovare o convertire una patente di guida, dato che l'intera procedura potrà essere eseguita online. Inoltre l'armonizzazione della validità amministrativa delle patenti di guida per i conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE comporterebbe anche una minore interazione con l'amministrazione, in quanto la patente di guida dovrebbe essere rinnovata meno frequentemente (ogni 15 anni anziché 10 anni per gli Stati membri che attualmente applicano questa norma).
•Diritti fondamentali
Le norme sulle patenti di guida sono allineate con la legislazione applicabile dell'UE in materia di protezione dei dati. Si propone una definizione più chiara dei casi in cui è possibile utilizzare RESPER, eliminando le ambiguità giuridiche esistenti che costituiscono un rischio per la protezione dei dati personali dei conducenti. L'uso delle funzioni eIDAS per la patente di guida dell'UE, in particolare l'identità elettronica per l'iscrizione e il portafoglio dell'UE per la conservazione e lo scambio di dati, garantirà un livello elevato di sicurezza e riservatezza delle informazioni trattate.
Non si prevede che la transizione verso la patente di guida digitale dell'UE comporterà l'esclusione di alcune categorie della popolazione. Infatti, una volta che la patente di guida digitale sarà rilasciata automaticamente, tutti potranno ancora scegliere di ottenere una patente di guida fisica.
In termini di libera circolazione, il chiarimento del concetto di residenza normale dovrebbe risolvere il problema della determinazione dell'autorità che rilascia la patente subito dopo il trasferimento della residenza. La semplificazione delle norme sulla validità amministrativa porrà i titolari di patenti di guida dell'UE su un piano di parità, indipendentemente dal paese in cui richiedono la patente o prorogano la validità di quella in loro possesso. Il riconoscimento reciproco delle equivalenze facoltative consentirà ai titolari di patenti di guida di godere dei diritti conferiti da un'equivalenza facoltativa anche in altri Stati membri che applicano le stesse norme.
La direttiva proposta avrà inoltre un impatto positivo sul diritto alla non discriminazione, in quanto offrirà flessibilità per il primo rilascio delle patenti di guida in caso di restrizioni legate alla lingua, il che consentirà ai richiedenti di scegliere il luogo in cui sostenere gli esami.
La direttiva proposta garantirà il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, in linea con la Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE e tutti gli Stati membri sono parti.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le implicazioni per il bilancio dell'Unione riguardano principalmente la creazione di una piattaforma di informazione che consenta alle autorità di scambiare informazioni sull'idoneità fisica e mentale alla guida e lo sviluppo di un programma di formazione (online) per i medici di medicina generale, per un importo compreso tra 0,7 e 1,1 milioni di EUR.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
In caso di approvazione della proposta, gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito al numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, fornendo anche i dati sul rilascio e sull'uso delle patenti di guida mobili.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
La presente proposta non richiede documenti esplicativi in relazione al suo recepimento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le principali disposizioni che modificano in modo sostanziale la direttiva 2006/126/CE o vi aggiungono nuovi elementi sono elencate di seguito:
·l'articolo1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva, specificando i settori per i quali stabilisce norme comuni;
·l'articolo 2 introduce definizioni per tener conto dei nuovi concetti introdotti per motivi di chiarezza giuridica;
·l'articolo 3 introduce le norme fondamentali applicabili alle patenti di guida fisiche e mobili, in particolare per quanto riguarda il loro riconoscimento reciproco. I requisiti dettagliati sono specificati all'articolo 4 per le patenti di guida fisiche e all'articolo 5 per le patenti di guida mobili;
·gli articoli 6 e 7 sostituiscono il precedente articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, separando in due articoli specifici le norme in materia di 1) categorie di patente e 2) età minima;
·l'articolo 8 corrisponde al precedente articolo 5 della direttiva 2006/126/CE e chiarisce il legame tra i codici dell'Unione e le eventuali condizioni e limitazioni al diritto di guida;
·l'articolo 9 sostituisce il precedente articolo 6 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche:
ola soppressione dell'obbligo di patente di categoria C o D per ottenere una patente di categoria CE o DE;
ol'eliminazione del carattere facoltativo della precedente equivalenza di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c);
oil diritto di guidare veicoli della categoria D1E per i titolari di patenti di categoria D1 e C1E o D1 e CE;
ol'introduzione di un'equivalenza facoltativa che consenta la guida di determinati veicoli con patente di categoria B1; e
oil riconoscimento reciproco delle equivalenze facoltative;
·l'articolo 10 corrisponde al precedente articolo 7 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche:
ola validità amministrativa di 15 anni diventa la regola generale per i gruppi delle categorie A e B;
ola Commissione e gli Stati membri possono prorogare la validità amministrativa delle patenti di guida in circostanze eccezionali;
ola validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta per allinearsi alla durata dei permessi di soggiorno temporanei;
ola validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta in funzione dell'età del titolare solo a partire dai 70 anni;
·l'articolo 11 corrisponde ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 del precedente articolo 11 della direttiva 2006/126/CE;
·l'articolo 12 introduce nuove norme specifiche per la conversione delle patenti di guida rilasciate da un paese terzo ai titolari che acquisiscono la residenza normale nel territorio di uno Stato membro;
·l'articolo 13 comprende il precedente articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE e introduce alcune norme relative agli effetti della limitazione, della sospensione, della revoca o dell'annullamento di una patente di guida da parte di uno Stato membro;
·l'articolo 14 introduce il nuovo principio della guida accompagnata per i conducenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni;
·l'articolo 15 introduce un periodo di prova di almeno due anni durante il quale i conducenti inesperti sono soggetti a norme rigorose relative alla guida in stato di ebbrezza e a eventuali condizioni nazionali aggiuntive;
·l'articolo 16 corrisponde al precedente articolo 10 della direttiva 2006/126/CE;
·l'articolo 17 comprende il precedente articolo 12 della direttiva 2006/126/CE. Introduce inoltre alcune deroghe quando il titolare di una patente di guida non è in grado di dimostrare lo stabilimento della residenza normale o, in caso di primo rilascio di una patente di guida per la categoria B, quando i cittadini dell'UE non padroneggiano la lingua del loro Stato membro di residenza;
·l'articolo 18 corrisponde al precedente articolo 13 della direttiva 2006/126/CE e tiene conto delle informazioni pubblicate dalla Commissione in merito ai modelli standard di patente non UE;
·l'articolo 19 corrisponde al precedente articolo 15 della direttiva 2006/126/CE e chiarisce in particolare i casi in cui gli Stati membri dovrebbero assistersi reciprocamente;
·l'articolo 20 si basa sull'articolo 14 della direttiva 2006/126/CE e consente la raccolta di informazioni conformemente alle norme per legiferare meglio;
·l'articolo 21 contiene una disposizione standard che consente alla Commissione di adottare atti delegati in linea con talune disposizioni della direttiva;
·l'articolo 22 corrisponde al precedente articolo 9 della direttiva 2006/126/CE, che istituisce il comitato per la patente di guida, ed è aggiornato con i riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, consentendo l'adozione di atti di esecuzione ove necessario;
·l'articolo 23 aggiunge una lettera c) all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561, al fine di consentire la guida accompagnata per i conducenti con patenti di guida di categoria C che abbiano compiuto 17 anni di età;
·l'articolo 24 modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio;
·l'articolo 25 contiene una disposizione sul recepimento, in particolare tenendo conto della dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi;
·l'articolo 26 contiene una disposizione standard che stabilisce le condizioni di abrogazione della direttiva 2006/126/CE;
·l'articolo 27 contiene una disposizione standard che stabilisce l'entrata in vigore della direttiva;
·l'articolo 28 contiene una disposizione standard che stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva;
·l'allegato I corrisponde al precedente allegato I della direttiva 2006/126/CE. È stato aggiornato tenendo conto dei requisiti introdotti dal regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (parte B), delle specifiche tecniche per le patenti di guida mobili (parte C) e dell'introduzione di nuovi codici dell'Unione, ora specificati nella parte E;
·l'allegato II corrisponde al precedente allegato II della direttiva 2006/126/CE. È stato aggiornato per tenere conto
odella necessità che i nuovi aspiranti conducenti superino un esame di percezione del pericolo alla guida;
odell'obbligo di valutare la conoscenza dei fattori di rischio relativi ai mezzi di micromobilità, la sicurezza dei veicoli alimentati con combustibili alternativi, le capacità relative ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e altri aspetti dell'automazione di un veicolo;
odell'allentamento dei requisiti per i conducenti che hanno superato l'esame di guida con un cambio automatico quando chiedono di eliminare la relativa limitazione sulle loro patenti di guida;
·l'allegato III corrisponde al precedente allegato III della direttiva 2006/126/CE. È stato aggiornato con
ol'introduzione di uno screening obbligatorio mediante autovalutazione per i conducenti del gruppo 1;
ola riduzione della frequenza degli esami richiesti quando il conducente presenta problemi di salute legati al diabete mellito;
·gli allegati IV, V e VI riprendono quelli della direttiva 2006/126/CE senza modifiche sostanziali;
·l'allegato VIII contiene le informazioni standard relative all'abrogazione e al recepimento.
2023/0053 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire e agevolare la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Analogamente, l'ottenimento illegale di tale documento o del diritto di guidare, o la revoca di una patente di guida legittimamente ottenuta a seguito di un comportamento illecito, incide non solo sullo Stato membro in cui sono state commesse tali violazioni, ma anche sulla sicurezza stradale in tutta l'Unione.
(2)Il quadro attuale dovrebbe essere aggiornato per essere adeguato alla nuova era, sostenibile, inclusivo, intelligente e resiliente. Dovrebbe tenere conto della necessità di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti, della digitalizzazione, delle tendenze demografiche e degli sviluppi tecnologici per rafforzare la competitività dell'economia europea. È importante semplificare e digitalizzare le procedure amministrative, al fine di eliminare gli ostacoli rimanenti, quali gli oneri amministrativi, alla libera circolazione dei conducenti che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Un quadro armonizzato delle patenti di guida standard dell'Unione dovrebbe comprendere le patenti di guida sia fisiche che mobili e prevederne il riconoscimento reciproco, qualora siano state debitamente rilasciate in conformità della presente direttiva.
(3)L'Unione europea ha introdotto il primo "modello comunitario" di patente di guida fisica il 4 dicembre 1980. Da allora le norme relative a tale modello comunitario sono diventate l'elemento fondamentale delle strutture di rilascio della patente più avanzate al mondo, che interessano più di 250 milioni di conducenti. La presente direttiva dovrebbe pertanto basarsi sull'esperienza e sulla pratica maturate e stabilire norme armonizzate sugli standard dell'Unione in materia di patenti di guida fisiche. Le patenti di guida fisiche rilasciate nell'Unione dovrebbero, in particolare, offrire un livello elevato di protezione contro la frode e la falsificazione attraverso misure antifalsificazione e la possibilità di inserire in tali documenti microchip e codici QR.
(4)È opportuno garantire che il trattamento dei dati personali ai fini dell'attuazione della presente direttiva sia conforme al quadro dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)La presente direttiva stabilisce una base giuridica per la conservazione di una serie obbligatoria di dati personali nelle patenti di guida fisiche e nei relativi microchip o codici QR e nelle patenti di guida mobili, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'Unione e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, se del caso, dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per dimostrare il diritto di guidare di una persona, identificarla e verificarne i diritti di guida e l'identità. La presente direttiva prevede inoltre misure di salvaguardia supplementari per garantire la protezione dei dati personali comunicati durante il processo di verifica.
(6)Per assicurare la chiarezza giuridica e una transizione senza soluzione di continuità dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter conservare dati personali supplementari su un microchip, se ciò è previsto dalla legislazione nazionale conforme al regolamento (UE) 2016/679. La presente direttiva non funge tuttavia da base giuridica per l'inclusione di tali dati supplementari.
(7)Al contrario, il codice QR istituito dalla presente direttiva, che consente la verifica dell'autenticità delle informazioni stampate sulla patente di guida fisica, non dovrebbe consentire di conservare più informazioni di quelle riportate sulla patente di guida fisica.
(8)La presente direttiva non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri, che è una questione di diritto nazionale da trattare nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. Inoltre la presente direttiva non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata di dati biometrici a livello di Unione.
(9)Sono necessari ulteriori impegni per accelerare la lotta contro la falsificazione e la frode relative alle patenti di guida. È pertanto auspicabile anticipare la data originariamente fissata dalla direttiva 2006/126/CE entro la quale tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione devono soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione.
(10)La trasformazione digitale è una delle priorità dell'Unione. Nel caso dei trasporti su strada, contribuirà a eliminare i restanti ostacoli amministrativi, come quelli relativi alla durata della procedura di rilascio delle patenti di guida fisiche o alla libera circolazione delle persone. È pertanto opportuno stabilire uno standard dell'Unione distinto per le patenti di guida mobili rilasciate all'interno dell'Unione. Al fine di agevolare la trasformazione digitale, le patenti di guida mobili dovrebbero essere rilasciate automaticamente a decorrere dal [data-di-adozione+4 anni], fatto salvo il diritto del richiedente di acquisire una patente fisica o entrambe contemporaneamente.
(11)La patente di guida mobile dovrebbe contenere non solo le informazioni riportate sulla patente di guida fisica, ma anche informazioni che consentano di verificare l'autenticità dei dati e un puntatore monouso. Tuttavia è opportuno garantire che anche in tali casi la quantità di dati personali messi a disposizione sia limitata a quanto sarebbe riportato sulla patente di guida fisica e a quanto strettamente necessario per la verifica dell'autenticità di tali dati. Tali dati supplementari dovrebbero essere diversi qualora una persona sia titolare di più patenti di guida mobili, il che è possibile a condizione che esse siano rilasciate dallo stesso Stato membro.
(12)La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente definisce una visione che consente all'UE di migliorare in modo significativo la sostenibilità della mobilità e dei trasporti. Le emissioni prodotte dal settore dei trasporti su strada comprendono le emissioni di gas a effetto serra, gli inquinanti atmosferici, il rumore e le microplastiche derivanti dall'usura degli pneumatici e delle strade. Lo stile di guida influenza queste emissioni, con possibili ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana. Pertanto la formazione alla guida dovrebbe consentire ai conducenti di ridurre il loro impatto sulle emissioni e prepararli a guidare veicoli a emissioni zero.
(13)Al fine di consentire ai cittadini e ai residenti di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede l'accesso alle procedure in linea pertinenti per il funzionamento del mercato interno, anche per gli utenti transfrontalieri. Le informazioni contemplate dalla presente direttiva figurano già nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724. L'allegato II di tale regolamento dovrebbe essere modificato in modo da garantire che qualsiasi richiedente benefici di procedure interamente in linea.
(14)Le patenti di guida dovrebbero essere suddivise in categorie in base ai tipi di veicoli per i quali conferiscono il diritto di guidare. Ciò dovrebbe avvenire in modo chiaro e coerente e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche dei veicoli interessati e delle capacità necessarie per guidarli.
(15)Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, di cui l'UE è parte dal 21 gennaio 2011, è opportuno adottare disposizioni specifiche per facilitare la guida dei veicoli da parte delle persone con disabilità. Pertanto, previo accordo della Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a escludere dall'applicazione dell'articolo 6 determinati tipi specifici di veicoli a motore.
(16)L'età minima dei richiedenti per le diverse categorie di patenti di guida dovrebbe essere fissata a livello di Unione. Ciò nondimeno gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali, in particolare per consentire la guida dei veicoli dei vigili del fuoco e connessi al mantenimento dell'ordine pubblico o nell'ambito di progetti pilota relativi alle nuove tecnologie per i veicoli.
(17)È opportuno istituire un sistema di graduazione, che definisca l'ottenimento di una patente di guida di categoria B come condizione preliminare per l'idoneità di un richiedente a essere titolare di determinate altre categorie, e di equivalenze tra categorie. Tale sistema dovrebbe essere parzialmente vincolante per tutti gli Stati membri, ma dovrebbe anche dare agli Stati membri la possibilità di applicarlo tra loro nei rispettivi territori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a stabilire determinate equivalenze limitate solo al proprio territorio.
(18)Per motivi di sicurezza stradale è necessario stabilire i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida. È opportuno procedere a un'armonizzazione delle norme relative agli esami di guida nonché al rilascio della patente di guida. A tal fine è opportuno specificare le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, basare l'esame di guida su questi concetti e precisare le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.
(19)La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità delle norme nazionali sul rispetto delle norme minime contribuirebbe alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterebbe distorsioni della concorrenza e terrebbe maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri veicoli a motore. Per motivi di trasparenza tali esami dovrebbero coincidere con il rinnovo delle patenti di guida.
(20)Al fine di garantire diritti uniformi in tutta l'Unione, tenendo conto anche di considerazioni relative alla sicurezza stradale, le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B dovrebbero avere una validità amministrativa di 15 anni, mentre le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E hanno una validità amministrativa di cinque anni. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire un periodo più breve in casi eccezionali definiti dalla presente direttiva.
(21)Al fine di consentire agli Stati membri e, in casi debitamente giustificati, all'Unione nel suo insieme di reagire a crisi che impediscono alle autorità nazionali di rinnovare le patenti di guida la cui validità altrimenti scadrebbe, dovrebbe essere possibile prorogare la validità amministrativa di tali patenti di guida per la durata strettamente necessaria.
(22)Il principio "un titolare – una patente" dovrebbe impedire a chiunque di essere titolare di più di una patente di guida fisica. Ciò nondimeno, il principio dovrebbe anche essere esteso per tenere conto delle specificità tecniche delle patenti di guida mobili.
(23)Per motivi di sicurezza stradale è opportuno che gli Stati membri possano applicare le disposizioni nazionali in materia di revoca, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.
(24)I conducenti titolari di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro in cui risiedono a seguito della conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo dovrebbero essere abilitati a guidare in tutta l'Unione come se avessero originariamente ottenuto la patente all'interno dell'Unione. Tale conversione potrebbe avere effetti diversi sulla sicurezza stradale e sulla libera circolazione delle persone.
(25)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare una decisione che individui i paesi terzi che garantiscono un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione e dia ai titolari di patenti rilasciate da tali paesi la possibilità di convertire la loro patente di guida a condizioni analoghe a quelle applicabili alle patenti rilasciate da uno Stato membro. Tali condizioni dovrebbero essere specificate e ben definite per tutte le pertinenti categorie di patente di guida.
(26)Per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate da paesi terzi che non sono oggetto di una tale decisione della Commissione, o per le quali la suddetta decisione non autorizza né vieta esplicitamente la conversione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a convertirle conformemente alle loro norme nazionali, purché utilizzino il pertinente codice dell'Unione sulla patente convertita. Qualora il titolare di una tale patente trasferisca la propria residenza in un nuovo Stato membro, quest'ultimo non dovrebbe essere tenuto ad applicare il principio del riconoscimento reciproco alla suddetta patente.
(27)Il "turismo delle patenti di guida", vale a dire la pratica di trasferire la residenza al fine di ottenere una nuova patente per eludere gli effetti di una decisione di ritiro della patente di guida imposta in un altro Stato membro, è un fenomeno diffuso, che incide negativamente sulla sicurezza stradale. Il trasferimento di residenza non dovrebbe esentare i conducenti dall'obbligo di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida. Allo stesso tempo è opportuno chiarire che qualsiasi comportamento da parte dei cittadini dovrebbe comportare un divieto di guida a tempo indeterminato solo laddove ciò sia debitamente giustificato, e che tale decisione dovrebbe avere un effetto limitato unicamente al territorio dello Stato membro che l'ha emessa.
(28)È opportuno introdurre a livello di Unione un sistema di guida accompagnata per determinate categorie di patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Le norme di tale sistema dovrebbero prevedere la possibilità per i richiedenti di acquisire la patente di guida nelle categorie pertinenti prima del raggiungimento del limite minimo di età richiesto. Tuttavia l'uso di tali patenti di guida dovrebbe essere subordinato all'obbligo di essere accompagnati da un conducente esperto. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per motivi di sicurezza stradale, a definire condizioni e norme più rigorose nel loro territorio per quanto riguarda le patenti di guida da essi rilasciate.
(29)Il sistema di guida accompagnata, fatto salvo il suo obiettivo generale di migliorare la sicurezza stradale, dovrebbe rendere la professione di conducente di autocarri più accessibile e attraente per le giovani generazioni, al fine di ampliare le loro possibilità professionali e contribuire ad affrontare la carenza di conducenti nell'Unione. Dovrebbe pertanto riguardare le patenti di guida di categoria C e, in quanto condizione preliminare, le patenti di categoria B.
(30)È opportuno garantire che i conducenti che hanno da poco ottenuto la patente di guida di una determinata categoria non mettano a repentaglio la sicurezza stradale a causa della loro inesperienza. Per tali conducenti inesperti dovrebbe essere stabilito un periodo di prova di due anni, durante il quale dovrebbero essere soggetti a norme e sanzioni più rigorose a livello di Unione in caso di infrazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni applicabili a tali comportamenti dovrebbero essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e la loro severità dovrebbe tenere conto il più possibile degli obiettivi a medio e lungo termine dell'Unione di dimezzare e pressoché eliminare i decessi e i feriti gravi. Per quanto riguarda eventuali altre limitazioni per i conducenti inesperti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad attuare liberamente norme aggiuntive nel loro territorio.
(31)Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme minime e adeguarle a qualsiasi sviluppo tecnico, operativo o scientifico in questo settore, ove necessario.
(32)La nozione di residenza normale dovrebbe essere definita in modo da consentire di risolvere le questioni che sorgono quando non è possibile stabilire la residenza normale sulla base di legami professionali o familiari. È inoltre necessario prevedere la possibilità per i richiedenti di sostenere gli esami teorici o pratici nello Stato membro di cittadinanza nei casi in cui lo Stato membro di residenza normale non offra la possibilità di sostenere tali esami nella lingua ufficiale del primo. È opportuno stabilire norme specifiche per i diplomatici e le loro famiglie, qualora ai fini della loro missione debbano vivere all'estero per un periodo di tempo prolungato.
(33)È opportuno che gli Stati membri si assistano reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva. Ove possibile dovrebbero avvalersi della rete dell'UE delle patenti di guida per fornire tale assistenza. La rete dell'UE delle patenti di guida, comunemente denominata "RESPER", è un punto nodale per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili di rilasciare le patenti di guida, inteso ad agevolare l'attuazione della presente direttiva.
(34)La rete dell'UE per le patenti di guida mira a garantire il riconoscimento dei documenti e dei diritti acquisiti provenienti dagli Stati membri, a combattere la frode documentale, a evitare il rilascio di più patenti e a facilitare l'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di verificare sistematicamente che siano venuti meno i motivi che hanno portato alla precedente imposizione di limitazioni, sospensioni, revoche o annullamenti di una patente di guida o del diritto di guidare. L'uso di RESPER per l'attuazione di altri atti dell'Unione dovrebbe essere consentito solo a condizione che tali usi siano esplicitamente previsti dalla presente direttiva.
(35)Al fine di consentire l'elaborazione di relazioni significative sull'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe ricevere annualmente informazioni sul numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, compresi i dati sul rilascio e sull'uso delle patenti di guida mobili.
(36)Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare per adeguare i suoi allegati agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica delle parti A, B e D dell'allegato I che disciplina le specifiche delle patenti di guida fisiche; la modifica della parte C dell'allegato I che stabilisce le specifiche per le patenti di guida mobili; la modifica della parte E dell'allegato I che disciplina le norme relative ai codici nazionali e dell'Unione applicabili; la modifica degli allegati II, III, V e VI che specificano taluni requisiti minimi relativi al rilascio, alla validità e al rinnovo delle patenti di guida; e la modifica dell'allegato IV che stabilisce le norme minime per gli esaminatori. Tale potere dovrebbe essere conferito per un periodo di cinque anni, dato che nelle materie disciplinate da questi allegati si verificano di frequente sviluppi tecnici, operativi e scientifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(37)In un contesto di graduale digitalizzazione e automazione, di obblighi di riduzione delle emissioni dei trasporti su strada sempre più rigorosi, nonché di costanti progressi tecnologici dei veicoli a motore, è necessario tenere aggiornati tutti i conducenti per quanto riguarda le conoscenze in materia di sicurezza stradale e la sostenibilità. La promozione della formazione lungo tutto l'arco della vita può essere fondamentale per mantenere aggiornate le capacità dei conducenti esperti in termini di sicurezza stradale, nuove tecnologie, ecoguida, che migliora l'efficienza del carburante e riduce le emissioni, e gestione della velocità.
(38)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza applicabili ai codici QR inseriti nelle patenti di guida fisiche; le disposizioni relative all'interoperabilità, alla sicurezza e alle prove delle patenti di guida mobili; la proroga del periodo di validità amministrativa delle patenti di guida in tutta l'Unione in caso di crisi; il contenuto dell'autovalutazione sull'idoneità fisica e mentale da effettuare per i conducenti del gruppo 1; le condizioni per la conversione delle patenti di guida di paesi terzi con patenti di guida rilasciate dagli Stati membri senza annotare l'avvenuta conversione sulla patente di guida; nonché l'interoperabilità tra i sistemi nazionali connessi alla rete dell'UE delle patenti di guida e la protezione dei dati personali scambiati in tale contesto. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(39)Per motivi di coerenza, è opportuno modificare la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, che tratta alcune questioni contemplate dalla presente direttiva, e il regolamento (UE) 2018/1724.
(40)È opportuno abrogare la direttiva 126/2006/CE e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione.
(41)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme che disciplinano il rilascio, il rinnovo, la sostituzione e la conversione delle patenti di guida comporterebbero requisiti così diversi da non poter conseguire il livello di sicurezza stradale e di libera circolazione dei cittadini garantito da norme armonizzate, tali obiettivi sono conseguiti meglio a livello di Unione mediante la definizione di requisiti minimi. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data [GG/MM/AAAA].
(43)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:
a)i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida;
b)il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
c)taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, alla revoca, alla limitazione, alla sospensione e all'annullamento delle patenti di guida;
d)taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti.
2.La presente direttiva non si applica ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)"patente di guida": un documento elettronico o fisico che attesta il diritto di guidare veicoli a motore e indica le condizioni alle quali il titolare è autorizzato a guidare;
2)"patente di guida fisica": una patente di guida in formato fisico, rilasciata a norma dell'articolo 4;
3)"patente di guida mobile": una patente di guida in formato digitale, rilasciata a norma dell'articolo 5;
4)"veicolo a motore": ogni veicolo munito di un motore di propulsione che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
5)"veicolo a due ruote": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
6)"veicolo a tre ruote": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013;
7)"quadriciclo leggero": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013;
8)"motociclo": un veicolo a due ruote con o senza sidecar di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 168/2013;
9)"triciclo a motore": un veicolo munito di tre ruote simmetriche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 168/2013;
10)"autoveicolo": un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie;
11)"quadrimobile pesante": un veicolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 168/2013;
12)"decisione di ritiro della patente di guida": qualsiasi decisione che comporti la revoca, l'annullamento, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore e per la quale non sia più previsto il diritto di impugnazione. La misura può configurarsi come una sanzione principale, complementare o accessoria oppure come una misura di sicurezza.
Articolo 3
Specifiche standard dell'Unione in materia di patenti di guida e riconoscimento reciproco
1.Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo le disposizioni della presente direttiva e siano conformi alle specifiche standard dell'Unione e ad altri criteri a norma:
a)dell'articolo 4 per le patenti di guida fisiche;
b)dell'articolo 5 per le patenti di guida mobili.
2.Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona siano perfettamente equivalenti e indichino esattamente lo stesso insieme di diritti e condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare.
3.Gli Stati membri non impongono quale condizione preliminare il possesso di una patente di guida fisica o mobile da parte del richiedente al momento del rilascio, della sostituzione, del rinnovo o della conversione di una patente di guida nell'altro formato.
4.Entro il [data di adozione+quattro anni] gli Stati membri provvedono affinché siano rilasciate automaticamente solo patenti di guida mobili. Fino a tale data gli Stati membri possono decidere se rilasciare patenti di guida mobili.
5.In deroga al paragrafo 4, su richiesta del richiedente, gli Stati membri prevedono la possibilità di rilasciare una patente di guida fisica al posto di una patente di guida mobile o in combinazione con essa.
6.Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
7.In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri riconoscono reciprocamente solo le patenti di guida mobili rilasciate dopo il [data di adozione+tre anni] a norma dell'articolo 5. Le patenti di guida mobili rilasciate prima di tale data ma che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 sono riconosciute reciprocamente dopo tale data.
Articolo 4
Patenti di guida fisiche
1.Gli Stati membri rilasciano patenti di guida fisiche sulla base delle specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte A1.
2.Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.
La patente di guida fisica è protetta contro la falsificazione mediante le specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte A2. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
3.Allorché il titolare di una patente di guida fisica in corso di validità sprovvista di un periodo di validità amministrativa acquisisce la residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale patente di guida, lo Stato membro ospitante può, a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, rinnovando la patente di guida.
4.Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2030, tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
5.Gli Stati membri possono decidere di inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nella patente di guida fisica. Qualora decida di inserire un microchip nella patente di guida fisica, uno Stato membro può anche decidere, se previsto dalla legislazione nazionale in materia di patenti di guida, di memorizzare nel microchip dati supplementari rispetto a quanto specificato nell'allegato I, parte D.
Qualora prevedano l'inserimento del microchip nella patente di guida fisica, gli Stati membri applicano i requisiti tecnici di cui all'allegato I, parte B. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
Gli Stati membri informano la Commissione in caso di decisione relativa all'inserimento di un microchip nella patente di guida fisica, o di qualsiasi modifica relativa a tale decisione, entro tre mesi dall'adozione della stessa. Gli Stati membri che hanno già inserito un microchip nelle patenti di guida fisiche ne informano la Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
6.Se il microchip non è inserito nella patente di guida fisica, gli Stati membri possono anche decidere di stampare, nello spazio riservato a tale scopo, un codice QR sulle patenti di guida fisiche da essi rilasciate. Il codice QR consente di verificare l'autenticità delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica.
7.Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica non siano conservati dal verificatore e che l'autorità che rilascia la patente di guida non sia informata del processo di verifica.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza che i codici QR stampati sulle patenti di guida fisiche devono rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi misura volta all'inserimento di un codice QR nella patente di guida, o di qualsiasi modifica di tale misura, entro tre mesi dall'adozione della stessa.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parti A, B e D, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Articolo 5
Patenti di guida mobili
1.Gli Stati membri rilasciano patenti di guida mobili sulla base delle specifiche standard dell'Unione di cui all'allegato I, parte C.
2.Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni elettroniche istituite per le patenti di guida mobili, al fine di consentire la verifica dell'esistenza dei diritti di guida del titolare della patente di guida, siano accessibili gratuitamente alle persone che hanno la propria residenza normale nel loro territorio o alle persone altrimenti abilitate a essere in possesso di una patente di guida mobile da essi rilasciata.
Tali applicazioni si basano sui portafogli europei di identità digitale rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco delle applicazioni elettroniche disponibili, istituite e mantenute ai fini del presente articolo.
Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni elettroniche non contengano o, in caso di applicazione di un puntatore, non rendano disponibili più dati di quelli indicati nell'allegato I, parte D.
4.Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni necessarie per accedere ai sistemi nazionali di cui all'allegato I, parte C, utilizzati per la verifica delle patenti di guida mobili, e si tengono reciprocamente e regolarmente aggiornati in merito.
Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore e che l'autorità che rilascia la patente di guida tratti le informazioni ricevute mediante la notifica solo al fine di rispondere alla richiesta di verifica.
5.Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pertinenti sistemi nazionali autorizzati a rilasciare dati e puntatori per le patenti di guida mobili. La Commissione rende pubblico, attraverso un canale sicuro, l'elenco di tali sistemi nazionali degli Stati membri in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parte C, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
7.Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti l'interoperabilità, la sicurezza e le prove delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l'interfaccia con i sistemi nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 6
Categorie di patenti di guida
1.La patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie seguenti:
a)ciclomotori:
categoria AM:
–veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h);
–quadricicli leggeri;
b)motocicli e tricicli a motore:
i)
categoria A1:
–motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
–tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW;
ii)
categoria A2:
–motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza superiore a 70 kW;
iii)
categoria A:
–motocicli;
–tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;
c)autoveicoli:
i)
categoria B1:
–quadricicli pesanti.
La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli.
Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria esclusivamente per i veicoli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), e alle condizioni ivi previste. Se uno Stato membro decide in tal senso, lo indica sulla patente di guida utilizzando il codice dell'Unione 60.03;
ii)
categoria B:
–autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
–agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
–il completamento di una formazione; oppure
–il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E;
iii)
categoria BE:
–fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;
iv)
categoria C1:
–autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
–agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
v)
categoria C1E:
–fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
–fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;
vi)
categoria C:
–autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
–agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
vii)
categoria CE:
–fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
viii)
categoria D1:
–autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
–agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
ix)
categoria D1E:
–fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;
x)
categoria D:
–autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
xi)
categoria DE:
–fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.
2.Previo accordo della Commissione, che valuta l'impatto della misura proposta sulla sicurezza stradale, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità.
Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.
Articolo 7
Età minima
1.L'età minima per il rilascio della patente di guida è la seguente:
a)16 anni per le categorie AM, A1 e B1;
b)18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E;
c)per quanto riguarda la categoria A:
i)
20 anni per i motocicli. Tuttavia l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza di due anni può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;
ii)
21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;
d)21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E;
e)24 anni per le categorie D e DE.
2.Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:
a)abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;
b)innalzandola a 18 anni per la categoria B1;
c)innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i)
tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni;
ii)
è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i);
d)abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.
3.Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
a)i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;
b)i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.
4.Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1.
5.In deroga al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, se il candidato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2022/2561, l'età minima per il rilascio della patente di guida è la seguente:
a)per le categorie C e CE, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva (UE) 2022/2561;
b)per le categorie D1 e D1E, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, di tale direttiva;
c)per le categorie D e DE, l'età minima di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo comma, e punto ii), primo comma, e lettera b), di tale direttiva.
Qualora, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), secondo comma, o punto ii), secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2561, uno Stato membro autorizzi la guida nel suo territorio a partire da un'età inferiore, la validità della patente di guida è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto l'età minima di cui al primo comma del presente paragrafo e sia in possesso di un certificato di abilitazione professionale.
Articolo 8
Condizioni e limitazioni
1.Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate a una persona che è autorizzata a guidare a una o più condizioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i corrispondenti codici dell'Unione di cui all'allegato I, parte E. Essi possono anche utilizzare codici nazionali per le condizioni non contemplate dall'allegato I, parte E.
Se, a causa di un'incapacità fisica, la guida è autorizzata solo per determinati tipi di veicoli o per veicoli adattati al fine di compensare tali incapacità, la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è effettuata con un tale veicolo.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato I, parte E, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Articolo 9
Graduazione ed equivalenze tra categorie
1.Le patenti di guida per le categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B.
2.La validità delle patenti di guida è fissata come segue:
a)la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b)la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
c)la patente rilasciata per la categoria C1E o CE è valida per la categoria D1E purché il titolare sia già in possesso di patente per la categoria D1;
d)la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categorie C1E e D1E;
e)la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;
f)la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
g)la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1;
h)due anni dopo il primo rilascio, una patente di guida per la categoria B è valida per la guida dei veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio aventi una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg ma non superiore a 4 250 kg senza rimorchio.
3.Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:
a)i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
b)i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.
Le equivalenze di cui al primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno accordate.
Gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, salvo mediante i pertinenti codici dell'Unione di cui all'allegato I, parte E.
Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle equivalenze di cui al primo comma accordate sul loro territorio, compresi i codici nazionali eventualmente utilizzati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri al fine di agevolare l'applicazione del presente paragrafo.
4.Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida delle categorie di veicoli seguenti:
a)veicoli della categoria D1 aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, da parte di persone di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente e sempreché tali veicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b)veicoli aventi massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) tali veicoli sono destinati ad essere utilizzati, da fermi, solo per fini didattici o ricreativi;
ii) sono utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali;
iii) sono stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato;
c)veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata di 2 500 kg e una velocità massima fisicamente limitata a 45 km/h da parte di persone di età inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B1.
Gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, lettere a) e b), salvo mediante i pertinenti codici nazionali.
Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
Articolo 10
Rilascio, validità e rinnovo
1.Il rilascio della patente di guida è subordinato al soddisfacimento delle condizioni seguenti:
a)il superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica e il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b)per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di capacità e comportamento e di un esame medico per questa categoria.
Gli Stati membri possono imporre una prova di capacità e comportamento specifica per i veicoli a tre ruote e i quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;
c)per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, e a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2:
i) il superamento di una prova di capacità e comportamento soltanto; oppure
ii) il completamento di una formazione a norma dell'allegato VI;
d)il completamento di una formazione o il superamento di una prova di capacità e comportamento, oppure il completamento di una formazione e il superamento di una prova di capacità e comportamento a norma dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di un complesso di veicoli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), terzo comma;
e)la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2.La durata della validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la seguente:
a)15 anni per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE;
b)cinque anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.
La presenza di un microchip o di un codice QR a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6 rispettivamente, non è una condizione preliminare per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illeggibilità del microchip o del codice QR o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità della patente di guida.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri riducono a un massimo di cinque anni i periodi di validità amministrativa di cui al primo comma per le patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 70 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto si applica soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al presente paragrafo per le patenti di guida di persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano sul loro territorio della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. A tal fine, tale periodo di validità amministrativa ridotto è pari o inferiore alla validità amministrativa del permesso di soggiorno temporaneo o della protezione temporanea o della protezione adeguata.
3.Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato a entrambe le condizioni seguenti:
a)il continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III;
b)la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida al momento della presentazione della domanda.
4.In caso di crisi gli Stati membri possono prorogare per un massimo di sei mesi il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida che altrimenti scadrebbero. La proroga può essere rinnovata qualora la crisi persista.
Tale proroga è debitamente motivata e comunicata immediatamente alla Commissione. La Commissione pubblica immediatamente tali dati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri riconoscono la validità delle patenti di guida il cui periodo di validità amministrativa è stato prorogato a norma del presente paragrafo.
Qualora una crisi colpisca più Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di prorogare il periodo di validità amministrativa di tutte o di alcune categorie di patenti di guida che altrimenti scadrebbero. Tale proroga non può essere superiore a sei mesi e può essere rinnovata qualora la crisi persista. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
Qualora uno Stato membro non incontri, o non rischi di incontrare, difficoltà che rendono impraticabile il rinnovo delle patenti di guida a seguito della crisi di cui al terzo comma o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare l'impatto della crisi, tale Stato membro può decidere di non applicare la proroga introdotta dall'atto di esecuzione di cui al terzo comma, previa informazione della Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ai fini del presente paragrafo, per crisi si intende un evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifica all'interno o all'esterno dell'Unione, con un impatto diretto o indiretto significativo sul settore dei trasporti su strada e che inoltre impedisce o compromette in modo sostanziale la possibilità per i titolari di patenti di guida o le autorità nazionali competenti di espletare le procedure necessarie per il rinnovo delle stesse.
5.Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni nazionali relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.
6.Al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale alla guida di cui all'allegato III anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.
Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il contenuto dell'autovalutazione di cui all'allegato III, punto 3, e che riguardano tutte le incapacità di natura medica indicate in tale allegato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
7.Si può essere titolari di un'unica patente di guida fisica. Si può tuttavia essere titolari di più patenti di guida mobili, purché rilasciate dallo stesso Stato membro.
Non si può essere titolari di patenti di guida rilasciate da più di uno Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini dell'applicazione del terzo comma. Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o alla conversione di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida. A tal fine gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19.
Fermo restando l'articolo 3, paragrafo 6, uno Stato membro che rilascia una patente di guida applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti l'annullamento o la revoca della patente di guida o del diritto di guidare qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che tali requisiti fossero soddisfatti.
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare gli allegati II, III, V e VI, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Articolo 11
Conversione e sostituzione delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri
1.Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la conversione della propria patente di guida in una equivalente. Lo Stato membro che procede alla conversione verifica per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2.Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla conversione della patente.
3.Lo Stato membro che procede alla conversione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4.La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale. Queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base a un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.
Articolo 12
Conversione di patenti di guida rilasciate da paesi terzi
1.Se uno Stato membro prevede la conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo a un titolare che ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, tale Stato membro procede alla conversione della stessa conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2.Qualora uno Stato membro converta una patente di guida rilasciata da un paese terzo che non è stato oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, tale conversione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successivi, sono registrati sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro mediante apposizione del codice pertinente di cui all'allegato I, parte E. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito all'articolo 3, paragrafo 6.
Per tali conversioni gli Stati membri applicano le disposizioni della propria legislazione nazionale, conformemente alle condizioni previste dal presente paragrafo.
3.Se la patente di guida è rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, tale conversione non è registrata sulla patente di guida rilasciata dallo Stato membro interessato. In tali casi gli Stati membri convertono la patente di guida conformemente alle condizioni stabilite nella pertinente decisione di esecuzione.
4.Se una patente di guida rilasciata da uno Stato membro è stata convertita con una patente di guida rilasciata da un paese terzo, gli Stati membri non esigono il rispetto di condizioni aggiuntive diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), né registrano informazioni aggiuntive per la conversione di tale patente di guida con un'altra da essi rilasciata, per quanto riguarda le categorie della patente di guida originaria.
Nel caso di cui al primo comma, qualora il richiedente chieda la conversione di una patente di guida valida anche per le categorie per le quali ha acquisito il diritto di guidare in un paese terzo, si applicano le norme seguenti:
a)se la patente di guida è stata rilasciata per una categoria e da un paese terzo oggetto di una decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7, si applica il paragrafo 3;
b)in mancanza di tale decisione di esecuzione, si applica il paragrafo 2.
5.Le conversioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 hanno luogo solo se la patente di guida rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che effettua la conversione.
6.La Commissione può rilevare che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione, il che consente la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione senza che tale conversione sia registrata sulle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri, se necessario previo soddisfacimento di determinate condizioni prestabilite.
Qualora individui un tale paese terzo, la Commissione può valutarne il quadro dei trasporti su strada in cooperazione con gli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per esprimere il proprio parere sul quadro dei trasporti su strada in essere nel paese terzo individuato. La Commissione procede alla valutazione non appena riceve un parere da tutti gli Stati membri o, se posteriore, dopo la scadenza del termine per l'invio dei pareri.
Nel valutare il quadro dei trasporti su strada in essere in un paese terzo, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti:
a)i requisiti vigenti in materia di patente di guida, quali la classificazione delle categorie di patente di guida, i requisiti di età minima, i requisiti e le condizioni di formazione e degli esami di guida e le norme mediche per il rilascio della patente;
b)se il paese terzo rilascia patenti di guida mobili e, in caso affermativo, i dettagli tecnici e strutturali applicabili per il funzionamento del sistema;
c)il livello di circolazione di patenti di guida falsificate e le misure adottate al fine di impedire la falsificazione delle patenti di guida;
d)il periodo di validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo;
e)le condizioni di traffico nel paese terzo e la loro comparabilità con le condizioni di traffico sulle reti stradali dell'Unione;
f)le prestazioni in materia di sicurezza stradale del paese terzo.
7.La Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui al paragrafo 6 e mediante decisioni di esecuzione, può decidere che un paese terzo dispone di un quadro dei trasporti su strada che garantisce, in tutto o in parte, un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell'Unione, il che consente la conversione delle patenti di guida rilasciate dal paese terzo in questione senza che tale conversione sia registrata sulla patente di guida rilasciata da uno Stato membro.
Nella decisione di esecuzione figurano almeno:
a)le categorie di patenti di guida di cui all'articolo 6 per le quali può essere effettuata una conversione senza che ciò debba essere registrato sulla patente di guida rilasciata da uno Stato membro;
b)le date di rilascio delle patenti di guida del paese terzo a partire dalle quali può essere effettuata una conversione senza che ciò debba essere registrato sulla patente di guida rilasciata da uno Stato membro;
c)eventuali condizioni generali da soddisfare ai fini della verifica dell'autenticità del documento ufficiale da convertire;
d)le condizioni generali che il richiedente deve soddisfare per dimostrare la conformità alle norme mediche di cui all'allegato III prima della conversione.
Se la patente di guida del richiedente non consente il rispetto del secondo comma, lettere a) o b), del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di convertirla conformemente al paragrafo 2. Se il richiedente non è in grado di soddisfare il secondo comma, lettere c) o d), del presente paragrafo, gli Stati membri rifiutano di convertire la patente di guida. Qualsiasi condizione aggiuntiva che la decisione di esecuzione può contenere prevede l'applicabilità delle disposizioni nazionali dello Stato membro a norma del paragrafo 2 o il rifiuto della conversione della patente di guida, qualora tali condizioni non siano rispettate dal richiedente.
Le decisioni di esecuzione sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
8.La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7 prevede un riesame periodico, almeno ogni quattro anni, della situazione della sicurezza stradale nel paese terzo interessato. In funzione delle conclusioni del riesame, la Commissione mantiene, modifica o sospende, nella misura necessaria, o abroga la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 7.
9.La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web un elenco dei paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione di esecuzione a norma del paragrafo 7 e pubblica di conseguenza anche tutte le modifiche pertinenti apportate a norma del paragrafo 9.
10.La Commissione istituisce una rete di conoscenze per raggruppare, elaborare e diffondere conoscenze e informazioni sulle migliori pratiche per l'integrazione dei conducenti professionisti stranieri nel mercato interno. La rete comprende le autorità degli Stati membri, i centri di eccellenza, le università e i ricercatori e le parti sociali pertinenti e altri operatori pertinenti del settore dei trasporti su strada.
Articolo 13
Effetti della limitazione, della sospensione, della revoca o dell'annullamento del diritto di guidare o della patente di guida
1.Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa, revocata o annullata in un altro Stato membro.
2.Uno Stato membro rifiuta di riconoscere a una persona la cui patente o il cui diritto di guidare siano limitati, sospesi, revocati o annullati nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.
3.La patente di guida o il diritto di guidare sono considerati limitati, sospesi, revocati o annullati ai fini del presente articolo finché la persona interessata non soddisfa le condizioni imposte da uno Stato membro alle quali deve conformarsi per poter recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o per poterne chiedere una nuova.
Gli Stati membri si assicurano che le condizioni da essi imposte affinché il titolare possa recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o possa chiedere una nuova patente siano proporzionate, non discriminatorie per i titolari di patenti di guida rilasciate da qualsiasi altro Stato membro e non comportino, di per sé, un rifiuto a tempo indeterminato di rilasciare una patente di guida o di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
4.Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri vietino a una persona di guidare nel loro territorio a tempo indeterminato senza darle la possibilità di recuperare il diritto di guidare o la patente di guida o di poterne chiedere una nuova, qualora ciò sia giustificato dal suo comportamento.
Qualora, conformemente al presente paragrafo, abbia imposto un divieto di guida a tempo indeterminato, uno Stato membro può rifiutare di riconoscere sine die la validità di qualsiasi patente di guida rilasciata da un altro Stato membro nel suo rispettivo territorio. In deroga al paragrafo 1, altri Stati membri possono, previa consultazione dello Stato membro che impone il divieto di guida a tempo indeterminato, rilasciare una patente di guida a tale persona.
Articolo 14
Sistema di guida accompagnata
1.In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) rispettivamente, gli Stati membri rilasciano le patenti di guida, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per le categorie B e C contrassegnate con il codice dell'Unione 98.02 di cui all'allegato I, parte E, ai richiedenti che abbiano compiuto 17 anni di età.
2.I titolari di una patente di guida contrassegnata con il codice dell'Unione 98.02 che non abbiano compiuto 18 anni di età guidano solo se accompagnati da una persona che soddisfa le condizioni seguenti:
a)abbia un'età minima di 25 anni;
b)sia titolare di una patente di guida della categoria pertinente rilasciata da oltre cinque anni;
c)non sia stata oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida negli ultimi cinque anni;
d)non sia stata oggetto di una decisione nell'ambito del diritto penale derivante da un'infrazione del codice della strada;
e)nel caso di un veicolo di categoria C, possieda la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva (UE) 2022/2561.
3.Gli Stati membri possono esigere l'identificazione degli accompagnatori di cui al paragrafo 2 al fine di garantire il rispetto del presente articolo. Gli Stati membri possono limitare il numero di accompagnatori possibili.
4.Gli Stati membri possono applicare condizioni aggiuntive per il rilascio di una patente di guida contrassegnata con il codice dell'Unione 98.02 ai richiedenti che non abbiano compiuto 18 anni di età. Essi ne informano la Commissione. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.
Articolo 15
Periodo di prova
1.Il titolare di una patente di guida di una determinata categoria rilasciata per la prima volta è considerato un conducente inesperto ed è soggetto a un periodo di prova di almeno due anni.
2.Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni per i conducenti inesperti che guidano con un tasso alcolemico superiore a 0,0 g/ml e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
3.Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive applicabili sul loro territorio ai conducenti inesperti durante il periodo di prova al fine di migliorare la sicurezza stradale. Essi ne informano la Commissione.
4.Gli Stati membri contrassegnano le patenti di guida rilasciate durante il periodo di prova con il codice dell'Unione 98.01 di cui all'allegato I, parte E.
5.Il periodo di prova non si applica ai conducenti che ottengono una patente di guida di categoria A2 o A conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
Articolo 16
Esaminatori
1.Gli esaminatori di guida soddisfano le norme minime di cui all'allegato IV.
Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 21 per modificare l'allegato IV, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Articolo 17
Residenza normale
1.Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, la residenza normale è il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.
2.Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 11, paragrafo 4, la residenza normale del personale dei servizi diplomatici dell'Unione o dei suoi Stati membri, o dei componenti del loro nucleo familiare, si ritiene situata nel territorio degli Stati membri che hanno rilasciato le patenti di guida che vengono rinnovate o sostituite.
Ai fini del presente articolo, nei "servizi diplomatici dell'Unione" rientrano i funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri e qualsiasi altro dipendente o contraente che lavora per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'ambito della rappresentanza esterna e che, per poter svolgere le proprie mansioni contrattuali, deve vivere almeno 181 giorni nel territorio di uno o più paesi terzi nel corso di un anno civile.
3.Se non è in grado di provare che ha stabilito la sua residenza normale in un determinato Stato membro ai sensi del paragrafo 1, il titolare di una patente di guida può, come ultima risorsa, ottenere il rinnovo della stessa nello Stato membro che l'ha rilasciata originariamente.
4.In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e ai fini specifici del primo rilascio di una patente di guida di categoria B, un richiedente la cui residenza normale sia diversa dallo Stato membro di cittadinanza può ottenere il rilascio della patente di guida da quest'ultimo, qualora lo Stato membro di residenza normale non preveda la possibilità di superare le prove teoriche o pratiche in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di cittadinanza o con l'assistenza di un interprete.
Articolo 18
Equivalenze delle patenti non conformi al modello standard dell'Unione
1.Gli Stati membri applicano le equivalenze stabilite dalla decisione (UE) 2016/1945 della Commissione tra le abilitazioni ottenute anteriormente al 19 gennaio 2013 e le categorie di cui all'articolo 6 della presente direttiva.
2.Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 19
Assistenza reciproca
1.Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva. Essi si scambiano informazioni sulle patenti che hanno rilasciato, convertito, sostituito, rinnovato, limitato, sospeso, revocato o annullato, sulle decisioni di ritiro della patente di guida che hanno imposto o prevedono di imporre e si consultano al fine di verificare se il richiedente della patente di guida non sia stato oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per tali fini.
2.Gli Stati membri possono inoltre avvalersi della rete dell'UE delle patenti di guida al fine di scambiarsi informazioni per gli scopi seguenti:
a)consentire alle loro autorità di verificare la validità e l'autenticità di una patente di guida durante i controlli su strada o nell'ambito di misure antifalsificazione;
b)agevolare le indagini volte a individuare la persona responsabile delle infrazioni in materia di sicurezza stradale, conformemente alla direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c)prevenire, accertare e indagare i reati di cui al [RIFERIMENTO A PRÜM II];
d)applicare la direttiva (UE) 2022/2561;
e)attuare e applicare la [NUOVA DIRETTIVA SULL'EFFETTO A LIVELLO DI UNIONE DI DETERMINATE DECISIONI DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA].
3.L'accesso alla rete è protetto. La rete prevede scambi di informazioni sincroni (in tempo reale) e asincroni, nonché l'invio e la ricezione di messaggi, notifiche e allegati protetti.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni scambiate attraverso la rete siano aggiornate.
Gli Stati membri possono consentire l'accesso alla rete solo alle autorità competenti per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2.
4.Gli Stati membri si assistono reciprocamente anche nell'attuazione della patente di guida mobile, in particolare per garantire l'interoperabilità senza soluzione di continuità tra le applicazioni e le funzioni di verifica di cui all'allegato I, parte C.
5.Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi nazionali connessi alla rete dell'UE delle patenti di guida e la protezione dei dati personali scambiati in tale contesto, la Commissione adotta, entro il 6 giugno 2026, atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio i requisiti operativi, di interfaccia e tecnici della rete dell'UE delle patenti di guida. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
6.Gli Stati membri possono cooperare nell'applicazione di qualsiasi limitazione, sospensione, revoca o annullamento parziale del diritto di guidare o di una patente di guida, in particolare se le rispettive misure sono limitate a determinate categorie di patenti di guida o al territorio di taluni Stati membri, in particolare mediante menzioni sulle patenti di guida da essi rilasciate.
Articolo 20
Riesame
Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito al numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, fornendo anche i dati sul rilascio e sull'uso delle patenti di guida mobili.
Entro [entrata in vigore+cinque anni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compreso il suo impatto sulla sicurezza stradale.
Articolo 21
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 8, e all'articolo 16, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 8, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 8, e dell'articolo 16, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 22
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Se il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta l'atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 23
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2561
All'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561 è aggiunta la lettera c) seguente:
"c) a partire dai 17 anni di età, veicoli della categoria di patenti di guida C, a condizione di essere titolare di un CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e solo alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva [RIFERIMENTO ALLA PRESENTE DIRETTIVA]."
Articolo 24
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724
L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:
a)nella seconda colonna, in corrispondenza alla riga "Trasferimento", è aggiunta la cella seguente: "Ottenimento e rinnovo di una patente di guida";
b)nella terza colonna, in corrispondenza alla riga "Trasferimento", è aggiunta la cella seguente: "Rilascio, conversione e sostituzione delle patenti di guida dell'UE".
Articolo 25
Recepimento
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+due anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal [data di adozione+tre anni].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 26
Abrogazione
1.La direttiva 2006/126/CE è abrogata a decorrere dal [data di adozione+tre anni].
I riferimenti alla direttiva 2006/126/CE si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
2.Il regolamento (UE) n. 383/2012 è abrogato a decorrere dal [data di adozione+tre anni].
3.I riferimenti al regolamento (UE) n. 383/2012 si intendono fatti all'allegato I, parte B, della presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Articolo 27
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 28
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione.
1.2.Settore/settori interessati
Trasporti, sicurezza stradale.
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
X la proroga di un'azione esistente
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi generali
Gli obiettivi generali sono migliorare la sicurezza stradale e facilitare la libera circolazione delle persone.
1.4.2.Obiettivi specifici
–Migliorare le capacità, le conoscenze e l'esperienza di guida e ridurre e punire i comportamenti pericolosi;
–garantire un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE;
–eliminare gli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e i titolari di patenti di guida.
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Si prevedono effetti sociali positivi in termini di incidenza sulla sicurezza stradale e sulla libera circolazione delle persone. Si stima che nel periodo 2025-2050 saranno salvate circa 1 153 vite umane e saranno evitati 11 020 feriti gravi rispetto allo scenario di riferimento, migliorando le capacità e le conoscenze dei conducenti e riducendo il numero di conducenti sulle strade dell'Unione che mettono in atto comportamenti pericolosi o che sono inidonei alla guida dal punto di vista medico. In termini monetari, rispetto allo scenario di riferimento la riduzione dei costi esterni degli incidenti è stimata a circa 7,1 miliardi di EUR, espressi come valore attuale, nel periodo 2025-2050. Si prevede inoltre che le misure elimineranno gli ostacoli ingiustificati o inutili all'ottenimento, al riconoscimento o al rinnovo dei diritti di guida, in particolare per i residenti nell'Unione europea e i titolari di patenti di guida straniere ottenute in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, i conducenti di furgoni e camper alimentati con combustibili alternativi, le persone affette da diabete mellito e i conducenti professionisti.
Si prevede infine che, rispetto allo scenario di riferimento, nel periodo 2025-2050 si avranno effetti positivi per le amministrazioni pubbliche (risparmi sui costi pari a 4,8 miliardi di EUR), per il settore privato (risparmi sui costi pari a 1,5 miliardi di EUR) e per i cittadini (risparmi sui costi pari a 6,6 miliardi di EUR), espressi in valore attuale, in particolare grazie alla completa armonizzazione della validità amministrativa e all'introduzione della patente di guida mobile dell'UE.
1.4.4.Indicatori di prestazione
Poiché l'obiettivo generale è il miglioramento della sicurezza stradale, l'indicatore fondamentale per misurare il successo dell'iniziativa sarebbe la riduzione del numero di vittime della strada e del numero di feriti gravi in incidenti dei quali il conducente è considerato una delle cause. A tal fine, il numero di incidenti sarà considerato nel suo complesso e se sussistono determinate condizioni (ad esempio, quando è coinvolto un solo veicolo o quando il conducente era inesperto o fisicamente/mentalmente inidoneo alla guida). L'indicatore dovrà inoltre considerare gli sviluppi globali in materia di sicurezza stradale nonché l'evoluzione della circolazione stradale e del numero di patenti in ciascuno Stato membro (per tener conto di altri possibili fattori).
Per quanto riguarda il secondo obiettivo generale di facilitare la libera circolazione delle persone, l'indicatore fondamentale per misurare il successo dell'iniziativa sarebbe la riduzione del numero di reclami e procedimenti giudiziari connessi alle procedure relative alle patenti di guida.
Gli indicatori relativi a entrambi gli obiettivi continueranno tuttavia a essere relativamente difficili da valutare in ragione delle molteplici cause alla base degli incidenti, dell'indisponibilità di dati e del numero limitato di reclami e procedimenti giudiziari connessi alle procedure relative alle patenti di guida.
Per quanto riguarda l'obiettivo "Migliorare le capacità, le conoscenze e l'esperienza di guida e ridurre e punire i comportamenti pericolosi", la misura del successo sarà data dall'armonizzazione delle norme in materia di capacità, conoscenze e periodi di prova da rispettare per il primo rilascio della patente di guida e dal sanzionamento dei comportamenti pericolosi indipendentemente dalla residenza del trasgressore.
Per quanto riguarda l'"idoneità alla guida", la percentuale di conducenti sottoposti a controlli medici periodici, in funzione dello stato di salute e dell'età, rappresenterà una misura del successo. Per l'eliminazione degli ostacoli che hanno ripercussioni sui richiedenti e i titolari di patenti di guida, una misura del successo sarà costituita dal numero di Stati membri che rilasciano patenti di guida mobili e/o riconoscono le patenti di guida mobili dell'UE, come pure da un numero limitato di reclami e procedimenti giudiziari nei quali la residenza normale costituisce un ostacolo al riconoscimento dei diritti di guida esistenti.
La Commissione monitorerà l'attuazione e l'efficacia della presente iniziativa attraverso diverse azioni e una serie di indicatori fondamentali che misureranno i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi operativi. Cinque anni dopo la scadenza del periodo di recepimento dell'atto legislativo, è opportuno che i servizi della Commissione effettuino una valutazione al fine di verificare in che misura gli obiettivi dell'iniziativa sono stati raggiunti.
Gli strumenti di monitoraggio già istituiti (ad esempio la banca dati CARE) saranno utilizzati per monitorare la correlazione tra incidenti stradali e patenti di guida. Le relazioni conterranno informazioni sul numero di incidenti con feriti e/o morti, nonché sui conducenti coinvolti, quali l'età, la validità e la data di rilascio delle patenti di guida e i risultati dei test antidroga/alcolemici. Per poter distinguere, quanto più possibile, gli effetti della direttiva riveduta da altri fattori, saranno ricavate dagli Stati membri statistiche sul numero di patenti di guida rilasciate. Ciò dovrebbe consentire di valutare l'evoluzione relativa della sicurezza stradale per i principali gruppi di conducenti interessati dalla revisione (ad esempio i conducenti inesperti e i conducenti con patologie).
La Commissione continuerà inoltre a produrre statistiche sull'uso della rete RESPER per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida, istituita a norma dell'articolo 15 della direttiva 2006/126/CE. La Commissione potrebbe anche valutare la possibilità di integrare tali informazioni con le statistiche prodotte da EUCARIS, l'applicazione utilizzata da diversi Stati membri per connettersi a RESPER.
Per quanto riguarda l'interoperabilità della patente di guida mobile dell'UE, un apposito gruppo di lavoro nell'ambito del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva monitorerà i progressi compiuti con l'obiettivo di individuare e risolvere potenziali problemi.
La Commissione inviterà inoltre gli Stati membri a condividere le statistiche acquisite dai registri nazionali, come è stato fatto nell'ambito dello studio di sostegno alla presente valutazione d'impatto, sul numero di patenti rilasciate per categoria, per genere e per fascia di età.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
La presente iniziativa introduce la quarta serie consecutiva di norme dell'Unione che disciplinano le patenti di guida (introdotte per la prima volta nel 1980 dalla direttiva 80/1263/CEE). Tali norme hanno contribuito a ridurre del 61,5 % il numero di vittime della strada, che è passato da circa 51 400 nel 2001 a circa 19 800 nel 2021. Il miglioramento della sicurezza stradale tuttavia è stato meno deciso di quanto fosse necessario.
Per ridurre ulteriormente il numero di vittime e feriti sulle strade dell'UE, la proposta prevede diverse misure quali l'aumento della digitalizzazione, compresa l'introduzione delle patenti di guida digitali, e l'aggiornamento delle norme per tenere conto dei progressi tecnologici come i sistemi di guida automatizzata e della sostenibilità. Una delle modifiche dovute all'elettrificazione dell'attuale parco auto europeo consiste nel fatto che i cambi automatici diventeranno la norma nella formazione e negli esami di guida, con la conseguente riformulazione della limitazione del codice 78.
Sono inoltre aggiornati i requisiti di formazione, anche con l'utilizzo di strumenti digitali, nonché i metodi per verificare e garantire un'adeguata idoneità alla guida. Si sta inoltre valutando l'introduzione di un sistema di formazione basato sulla guida accompagnata, secondo il quale i conducenti inesperti dovrebbero guidare accompagnati per un maggior numero di chilometri prima di ottenere la patente di guida. Tale sistema non inciderebbe sull'età minima per guidare non accompagnati, ma rifletterebbe le migliori pratiche adottate da diversi Stati membri.
La proposta attinge inoltre dall'esperienza acquisita in diversi Stati membri per quanto riguarda i periodi di prova e introduce un periodo di due anni in cui i conducenti inesperti sono soggetti a norme più severe. La proposta migliora anche l'accessibilità sicura alle patenti di guida da parte di tutti i cittadini dell'UE e dei paesi terzi ed esaminerà soluzioni che diano maggiori possibilità agli Stati membri di ridurre il numero di conducenti pericolosi sulle strade dell'UE.
1.5.2.Valore aggiunto
Senza questo intervento dell'UE, la cooperazione tra gli Stati membri in materia di patenti di guida sarebbe garantita mediante accordi bilaterali o multilaterali, che comporterebbero una maggiore complessità del sistema di rilascio delle patenti e maggiori oneri amministrativi per i titolari delle stesse. Inoltre alcuni dei problemi che ancora permangono sono riconducibili alle diverse modalità di attuazione della direttiva negli Stati membri.
I conducenti potrebbero anche incontrare problemi di natura amministrativa quando si recano in Stati membri che non sono parti contraenti della convenzione di Vienna, ad esempio l'obbligo di essere in possesso di un permesso di guida internazionale. Infine, quando cambiano residenza nell'UE, i titolari di patenti di guida dell'UE dovrebbero ottenere una nuova patente di guida rilasciata dal nuovo paese di residenza, mediante conversione amministrativa o superando l'esame di guida come qualsiasi altro richiedente.
Inoltre le condizioni per ottenere una patente di guida sarebbero diverse, il che comporterebbe una disparità di trattamento dei cittadini dell'UE e una minore efficacia in termini di sicurezza stradale.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Come indicato al punto 1.5.1, la revisione della direttiva concernente la patente di guida porterà all'adozione di un quarto atto su questo tema. Le prime tre direttive hanno già contribuito in modo significativo a migliorare la sicurezza stradale e la libera circolazione delle persone, facendo sì che i conducenti siano più qualificati e competenti e più idonei a guidare. Inoltre l'impunità degli autori di infrazioni stradali è stata ridotta con l'introduzione di una patente di guida unica nell'UE e l'istituzione della rete RESPER.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti
La proposta di revisione della direttiva concernente la patente di guida è coerente con altri strumenti dell'UE e con le politiche dell'UE pertinenti, nonché con gli obblighi internazionali (convenzioni UNECE di Ginevra (1949) e Vienna (1968) sulla circolazione stradale). La direttiva disciplina i diritti di guida in funzione delle categorie di veicoli. Talune categorie sono definite in riferimento alle norme dell'UE, in particolare:
–il regolamento (UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, che consente di identificare i tipi di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli;
–la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, che consente di identificare i tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi.
La direttiva stabilisce inoltre l'età minima per l'ottenimento della patente di guida da parte dei (futuri) conducenti professionisti, soggetti alla direttiva (UE) 2022/2561 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
Inoltre per lo scambio di informazioni relative alle patenti di guida si applicano anche le norme sulla protezione dei dati personali, in particolare:
–il regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea e sulla libera circolazione di tali dati;
–il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("regolamento generale sulla protezione dei dati") e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Infine, il 3 giugno 2021 la Commissione ha adottato una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea. Questo nuovo quadro fornisce elementi costitutivi pertinenti per le patenti di guida mobili. In particolare l'identità elettronica e, potenzialmente, le funzioni del portafoglio elettronico possono essere utilizzate per mettere a punto una soluzione interoperabile per le patenti di guida mobili dell'UE.
Per garantire la coerenza della direttiva concernente la patente di guida con gli altri strumenti giuridici riguardanti aspetti relativi all'applicazione della normativa stradale, è stato realizzato un pacchetto negoziale che comprende tre iniziative: oltre alla presente proposta di una nuova direttiva concernente la patente di guida, contiene anche una proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e una proposta di direttiva sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
I costi una tantum nel 2025 e i costi di adeguamento correnti fino al 2050 a carico della Commissione riguardano principalmente la creazione di un gruppo di esperti per consentire alle autorità di condividere informazioni e migliori pratiche in relazione all'idoneità fisica e mentale alla guida e lo sviluppo di un programma di formazione online sull'idoneità alla guida per i medici di medicina generale. La realizzazione di queste due iniziative non richiede un aumento delle risorse umane.
1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa
durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento
X durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti
X Gestione diretta a opera della Commissione
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
–
a opera delle agenzie esecutive
Gestione concorrente con gli Stati membri
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– agli organismi o alle persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicati nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
L'attuazione della proposta richiede l'istituzione e il mantenimento di un gruppo di esperti per consentire alle autorità di condividere informazioni e migliori pratiche in relazione all'idoneità fisica e mentale alla guida e lo sviluppo di un programma di formazione online sull'idoneità alla guida per i medici di medicina generale. La realizzazione di tali iniziative non richiede un aumento delle risorse umane.
-
i costi di adeguamento ricorrenti tra il 2025 e il 2028 sostenuti per l'istituzione del gruppo di esperti per consentire alle autorità di condividere informazioni e migliori pratiche in relazione all'idoneità fisica e mentale alla guida sono stimati a 30 000 EUR l'anno;
-
i costi di adeguamento non ricorrenti (una tantum) di 80 000 EUR sono previsti nel 2025 per l'istituzione e lo sviluppo di un programma di formazione online sull'idoneità alla guida per i medici di medicina generale;
-
i costi di adeguamento correnti (aggiornamento del programma di formazione online sull'idoneità alla guida per i medici di medicina generale) sono stimati a circa 80 000 EUR ogni cinque anni.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
I compiti svolti direttamente dalla DG MOVE seguiranno il ciclo annuale di pianificazione e monitoraggio attuato dalla Commissione e dalle agenzie esecutive, compresa la comunicazione dei risultati attraverso la relazione annuale di attività della DG MOVE.
Ai sensi dell'articolo 20 della direttiva concernente la patente di guida, gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito al numero di patenti di guida rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria, fornendo anche i dati sul rilascio e sull'uso delle patenti di guida mobili.
La Commissione valuterà anche il corretto recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
L'unità della DG MOVE incaricata del settore gestirà l'attuazione della direttiva.
La spesa sarà eseguita in regime di gestione diretta, in piena applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario. La strategia di controllo per gli appalti e le sovvenzioni in seno alla DG MOVE prevede controlli giuridici, operativi e finanziari specifici ex ante delle procedure (compreso, per gli appalti, un esame a cura del comitato consultivo per gli appalti e i contratti) e della firma dei contratti e degli accordi. Inoltre le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi sono soggette a controlli ex ante e, se necessario, a controlli ex post e finanziari.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Per quanto riguarda l'attuazione dei compiti relativi all'istituzione del meccanismo, i rischi individuati sono legati al ricorso alle procedure di appalto: ritardi, disponibilità dei dati, invio tempestivo di informazioni al mercato ecc. Questi rischi sono presi in considerazione dal regolamento finanziario e mitigati dalla serie di controlli interni posti in essere dalla DG MOVE per gli appalti di questo valore.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
La DG MOVE riferisce annualmente, nella relazione annuale di attività, in merito ai costi legati al controllo delle sue attività. Il profilo di rischio e il costo dei controlli per le attività di appalto sono in linea con i requisiti.
L'aumento di bilancio richiesto riguarda la creazione e il mantenimento di una piattaforma di informazione che consenta alle autorità di scambiare informazioni sull'idoneità fisica e mentale alla guida e lo sviluppo di un programma di formazione (online) per i medici di medicina generale. Per quanto riguarda le attività di controllo relative ai sistemi informatici sviluppati o gestiti dalla direzione responsabile della proposta, il comitato direttivo per l'informatica monitora regolarmente le banche dati della direzione e i progressi compiuti, tenendo conto della semplificazione e dell'efficienza in termini di costi delle risorse informatiche della Commissione.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
Si applicherebbero regolarmente le misure di prevenzione e protezione della Commissione, in particolare:
- il controllo dei pagamenti per tutti i servizi viene effettuato dal personale della Commissione prima del pagamento stesso, tenendo conto degli obblighi contrattuali, dei principi economici e delle prassi finanziarie o di sana gestione. Disposizioni antifrode (sorveglianza, obbligo di presentare relazioni ecc.) saranno inserite in tutti gli accordi e i contratti stipulati tra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti;
- nella lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illegali si applicano senza limitazioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Nel 2020 la DG MOVE ha adottato una strategia antifrode riveduta. La strategia antifrode della DG MOVE si basa sulla strategia antifrode della Commissione e su una specifica valutazione dei rischi effettuata internamente per individuare i settori più vulnerabili alle frodi, i controlli già effettuati e le azioni necessarie per migliorare la capacità della DG MOVE di prevenire, individuare e rettificare le frodi.
Le disposizioni contrattuali applicabili agli appalti pubblici garantiscono che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, applicando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
01
|
02.200401
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–X
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Non saranno necessari stanziamenti aggiuntivi. Gli importi necessari per finanziare il progetto saranno riassegnati dagli stanziamenti già programmati nella programmazione finanziaria ufficiale nell'ambito delle voci di bilancio specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
01
|
Mercato unico, innovazione e agenda digitale
|
|
DG: MOVE
|
|
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Anno
2028
|
TOTALE
2025-2028
|
|
□ Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio 02.200401
|
Impegni
|
(1a)
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
|
|
|
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG MOVE
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b
+3
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
□ TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
|
□ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA <01>
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
=4+6
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,110
|
0,030
|
0,030
|
0,030
|
0,200
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:
|
□ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Impegni
|
=4+6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
=5+6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell'
allegato della scheda finanziaria legislativa
(allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
DG: <…….>
|
|
□ Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□ Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti
per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–X
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
|
□ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 01 02 03 (delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 xx yy zz
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–X
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Gli importi necessari per finanziare il progetto saranno riassegnati dalla linea di bilancio 02.200401.
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.
–
comporta una revisione del QFP.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–X non prevede cofinanziamenti da terzi
–
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–X La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.3.2023
COM(2023) 127 final
ALLEGATI
della
proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione
{SEC(2023) 350 final} - {SWD(2023) 128 final} - {SWD(2023) 129 final}
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DAGLI STATI MEMBRI
PARTE A1: SPECIFICHE GENERALI RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA
(1)Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda è fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.
(2)La patente si compone di due facciate ed è conforme al modello di cui alla figura 1.
Facciata 1
Facciata 2
1. Cognome, 2. Nome, 3. Data e luogo di nascita, 4a. Data del rilascio, 4b. Data di scadenza, 4c. Rilasciata da, 5. Numero della patente, 10. Valida dal, 11. Valida fino al, 12. Codici
Figura 1: modello di patente di guida UE
(3)Nella patente figurano le informazioni specificate nella parte D come indicato di seguito.
La facciata 1 contiene:
(a)la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
(b)la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
(c)la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da 12 stelle gialle, come precisato nella parte D, punto 1;
(d)le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata (campi da 1 a 9) di cui alla parte D, punto 3;
(e)la dicitura "modello UE" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente, come precisato nella parte D, punto 2.
La facciata 2 contiene:
(a)le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata (campi da 9 a 12) di cui alla parte D, punto 4;
(b)le informazioni specifiche relative alla gestione della patente (campi da 13 a 14), di cui alla parte D, punto 5;
(c)la spiegazione dei seguenti campi numerati che figurano sulle facciate 1 e 2 della patente: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 e 12.
Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microchip o un altro dispositivo informatizzato equivalente o per potervi eventualmente stampare un codice QR.
I colori di riferimento sono i seguenti:
–blu: Pantone Reflex Blue;
–giallo: Pantone Yellow.
(4)Disposizioni particolari
(a)Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
(b)Gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Gli Stati membri ne informano la Commissione.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
(c)Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per i campi da 9 a 12 sulla facciata 2.
PARTE A2: SPECIFICHE ANTIFALSIFICAZIONE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA FISICA
(1)La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
(a)produzione di schede false: attraverso la creazione di un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
(b)contraffazione: attraverso la modifica delle proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
(2)La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nella procedura di domanda, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
(3)Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):
(a)schede insensibili ai raggi UV;
(b)fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;
(c)elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
(d)incisione laser;
(e)nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa devono sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).
(4)Inoltre il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni attraverso l'uso di almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):
(a)inchiostri a variazione cromatica*;
(b)inchiostro termocromatico*;
(c)ologrammi su misura*;
(d)immagini variabili incise al laser*;
(e)inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
(f)stampa iridescente;
(g)filigrana digitale sullo sfondo;
(h)pigmenti infrarossi o fosforescenti;
(i)caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto*.
(5)Gli Stati membri possono introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di norma le tecniche contrassegnate da un asterisco sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità del documento senza utilizzare alcun sistema particolare.
PARTE B: SPECIFICHE RELATIVE AL MICROCHIP INSERITO NELLA PATENTE DI GUIDA FISICA
(1)Il microchip e i dati contenuti nel microchip, comprese le informazioni supplementari previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro in materia di patenti di guida, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte B1.
(2)Nella parte B2 sono elencate le norme applicabili alle patenti di guida dotate di microchip.
(3)Le patenti di guida dotate di microchip sono sottoposte a una procedura di omologazione UE in conformità delle disposizioni di cui alla parte B3.
(4)Se sono state rispettate tutte le disposizioni applicabili all'omologazione UE per quanto attiene a una patente di guida dotata di microchip in conformità dei punti da 1 a 3, gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo rappresentante un certificato di omologazione UE.
(5)All'occorrenza, in particolare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla presente parte, uno Stato membro può ritirare l'omologazione UE da esso rilasciata.
(6)I certificati di omologazione UE e la notifica del loro ritiro sono conformi al modello che figura nella parte B4.
(7)La Commissione è informata di tutti i certificati di omologazione UE rilasciati o ritirati. In caso di ritiro si presenta una motivazione dettagliata.
La Commissione comunica agli Stati membri il ritiro di ogni omologazione UE.
(8)I certificati di omologazione UE rilasciati dagli Stati membri sono riconosciuti reciprocamente dai medesimi.
(9)Se uno Stato membro constata che un numero significativo di patenti di guida dotate di microchip è risultato ripetutamente non conforme alla presente parte dell'allegato I, ne informa la Commissione. Lo Stato membro indica il numero di certificato di omologazione UE relativo alle patenti di guida interessate e descrive la non conformità. La Commissione informa senza indebito ritardo tutti gli altri Stati membri di quanto le è stato comunicato in base al presente punto.
(10)Gli Stati membri che hanno rilasciato dette patenti di guida esaminano prontamente il problema e intervengono con le opportune misure correttive, anche ritirando il certificato di omologazione UE, se del caso.
PARTE B1: requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip
I requisiti generali per le patenti di guida dotate di microchip illustrati nel presente allegato si basano su norme internazionali, in particolare le norme della serie ISO/IEC 18013. Essi contemplano i seguenti aspetti:
(a)le specifiche del microchip e la struttura logica dei dati del microchip;
(b)le specifiche dei dati armonizzati e supplementari da memorizzare;
(c)le specifiche relative ai meccanismi di protezione dei dati per i dati memorizzati in formato digitale nel microchip.
1.ABBREVIAZIONI
|
Abbreviazione
|
Significato
|
|
AID
|
Identificatore di applicazione (Application Identifier)
|
|
BAP
|
Protezione d'accesso di base (Basic Access Protection)
|
|
DG
|
Gruppo di dati (Data Group)
|
|
EAL 4+
|
Livello 4 aumentato di garanzia della valutazione (Evaluation Assurance Level 4 Augmented)
|
|
EF
|
File elementare (Elementary File)
|
|
EFID
|
Identificatore del file elementare (Elementary File Identifier)
|
|
eMRTD
|
Documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents)
|
|
ICC
|
Carta a circuito integrato (Integrated Circuit Card)
|
|
ISO
|
Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Standard Organisation)
|
|
LDS
|
Struttura logica dei dati (Logical Data Structure)
|
|
PICC
|
Carta di prossimità a circuito integrato (Proximity Integrated Circuit Card)
|
|
PIX
|
Estensione dell'identificatore di applicazione esclusivo (Proprietary Application Identifier Extension)
|
|
RID
|
Identificatore di applicazione registrato (Registered Application Identifier)
|
|
SOd
|
Oggetto di sicurezza del documento (Document Security Object)
|
2.DATI CONTENUTI NEL MICROCHIP
(1)Dati armonizzati obbligatori e facoltativi della patente di guida
Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui alla parte D. Se uno Stato membro decide di inserire nella patente di guida dati indicati come facoltativi nella parte D, tali dati sono memorizzati nel microchip.
(2)Dati supplementari
Gli Stati membri possono memorizzare nel microchip dati supplementari previsti dalla rispettiva legislazione nazionale in materia di patenti di guida. Essi ne informano la Commissione.
3.MICROCHIP
(1)Tipo di supporto di memorizzazione
Il supporto di memorizzazione per i dati della patente di guida è un microchip provvisto di interfaccia a contatto, senza contatto oppure duplice (con e senza contatto), come precisato nella parte B2, voce 1.
(2)Applicazioni
Tutti i dati di un microchip sono memorizzati in applicazioni elettroniche. Tutte le applicazioni del microchip sono identificate con un codice unico denominato AID (Application Identifier — Identificatore di applicazione), come indicato nella parte B2, voce 2.
(a)Applicazione per patenti di guida UE
I dati obbligatori e facoltativi della patente di guida di cui all'allegato I, parte D, sono memorizzati nell'apposita applicazione per la patente di guida UE. L'AID dell'applicazione per la patente di guida UE è il seguente:
"A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31",
composto da:
–RID della Commissione europea: "A0 00 00 04 56";
–PIX dell'applicazione per la patente di guida UE: "45 44 4C 2D 30 31" (EDL-01).
I dati, raggruppati in gruppi di dati (DG), fanno parte di una struttura logica dei dati (LDS).
I DG sono memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sotto forma di file elementari (EF) e sono protetti in conformità della parte B2, voce 3.
(b)Altre applicazioni
Gli altri dati supplementari sono memorizzati in una o più applicazioni apposite, diverse dall'applicazione per la patente di guida UE. Ciascuna di queste applicazioni è identificata con un AID unico.
4.STRUTTURA LOGICA DEI DATI DELL'APPLICAZIONE PER LA PATENTE DI GUIDA UE
(1)Struttura logica dei dati (Logical Data Structure)
I dati della patente di guida inseriti nel microchip sono contenuti in una struttura logica dei dati (LDS), di cui alla parte B2, voce 4. Il presente punto precisa quali sono i requisiti supplementari per i DG obbligatori e supplementari.
Ogni DG è memorizzato in un EF. Gli EF da utilizzare per l'applicazione per la patente di guida UE sono identificati con identificatori appositi (EFID — Elementary File Identifiers), nella forma estesa o abbreviata, come indicato nella parte B2, voce 5.
(2)Gruppi di dati obbligatori
Gli elementi di dati obbligatori e facoltativi sono memorizzati nei seguenti DG:
(a)DG 1: tutti gli elementi di dati obbligatori e facoltativi come figurano sul documento, eccetto l'immagine del volto e l'immagine della firma;
(b)DG 5: immagine della firma del titolare della patente;
(c)DG 6: immagine del volto del titolare della patente.
I dati del DG 1 sono organizzati secondo quanto indicato al punto 6 e nella parte B2, voce 6. I dati contenuti nei DG 5 e 6 sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 7.
(3)Gruppi di dati supplementari
Gli elementi di dati supplementari, se previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri in materia di patenti di guida, sono inseriti nei DG seguenti:
(a)DG 2: informazioni sul titolare della patente, eccetto i dati biometrici;
(b)DG 3: informazioni sull'autorità che rilascia la patente;
(c)DG 4: immagine ritratto;
(d)DG 7: dati biometrici delle impronte digitali del titolare della patente;
(e)DG 8: dati biometrici dell'iride del titolare della patente;
(f)DG 11: altre informazioni, come il nome per esteso del titolare nei caratteri nazionali.
I dati contenuti in tali DG sono memorizzati conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 8.
5.MECCANISMI DI SICUREZZA DEI DATI
Si utilizzano meccanismi adeguati per convalidare l'autenticità e l'integrità del microchip e dei dati in esso contenuti e per limitare l'accesso ai dati della patente di guida.
I dati del microchip sono protetti conformemente alle specifiche di cui alla parte B2, voce 3. La presente sezione precisa i requisiti supplementari da rispettare.
(1)Verifica dell'autenticità
(a)Autenticazione passiva obbligatoria
Tutti i DG memorizzati nell'applicazione per la patente di guida UE sono protetti da un'autenticazione passiva.
I dati relativi all'autenticazione passiva sono conformi ai requisiti di cui alla parte B2, voce 9.
(b)Autenticazione attiva facoltativa
Si applicano meccanismi di autenticazione attiva facoltativa per garantire che il microchip originale non sia stato sostituito.
(1)Restrizione dell'accesso
(a)Protezione d'accesso di base (Basic Access Protection) obbligatoria
Si applica il meccanismo di protezione dell'accesso di base (BAP) per tutti i dati contenuti nell'applicazione per la patente di guida UE. Ai fini dell'interoperabilità con sistemi esistenti, quale il sistema che impiega documenti di viaggio a lettura ottica (eMRTD), è d'obbligo utilizzare la zona per la lettura automatica (MRZ) a una riga, di cui alla parte B2, voce 10.
La chiave del documento Kdoc utilizzata per accedere al chip è generata dall'MRZ a una riga, che può essere immessa manualmente oppure utilizzando un lettore ottico di caratteri (OCR). Si applica la configurazione BAP 1 definita per l'MRZ a una riga, indicata nella parte B2, voce 10.
(b)Controllo dell'accesso esteso condizionato (Conditional Extended Access Control)
Quando sono memorizzati nel microchip dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, si adottano misure supplementari per limitare l'accesso a tali dati.
I meccanismi di controllo dell'accesso esteso sono conformi alle specifiche di cui alla parte B2, voce 11.
(2)Infrastruttura a chiave pubblica (PKI) per le patenti di guida dotate di microchip
Gli Stati membri stabiliscono le modalità nazionali necessarie alla gestione delle chiavi pubbliche, in conformità dell'allegato A della norma ISO 18013_3.
6.PRESENTAZIONE DEI DATI
(1)Formato dei dati nel DG 1
|
Codice
|
L
|
Valore
|
Codifica
|
O/F
|
|
61
|
V
|
Elementi dei dati del DG 1 (annidati)
|
|
|
|
|
|
Codice
|
L
|
Valore
|
|
|
|
|
|
5F 01
|
V
|
Numero di omologazione
|
ans
|
O
|
|
|
|
5F 02
|
V
|
Oggetto di dati costruito relativo a elementi di dati demografici
|
|
O
|
|
|
|
|
|
Codice
|
L
|
Valore
|
|
|
|
|
|
|
|
5F 03
|
3
|
Stato membro emittente
|
a3
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 04
|
V
|
Cognome(i) del titolare
|
as
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 05
|
V
|
Altro(i) nome(i) del titolare
|
as
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 06
|
4
|
Data di nascita (ggmmaaaa)
|
n8
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 07
|
V
|
Luogo di nascita
|
ans
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 08
|
3
|
Nazionalità
|
a3
|
F
|
|
|
|
|
|
5F 09
|
1
|
Sesso
|
M/F/U
|
F
|
|
|
|
|
|
5F 0A
|
4
|
Data di rilascio della patente (ggmmaaaa)
|
n8
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 0B
|
4
|
Data di scadenza della patente (ggmmaaaa)
|
n8
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 0C
|
V
|
Autorità emittente
|
ans
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 0D
|
V
|
Numero amministrativo (diverso dal numero del documento)
|
ans
|
F
|
|
|
|
|
|
5F 0E
|
V
|
Numero del documento
|
an
|
O
|
|
|
|
|
|
5F 0F
|
V
|
Residenza, domicilio permanente o recapito postale
|
ans
|
F
|
|
|
|
7F 63
|
V
|
Oggetto di dati costruito relativo alle categorie veicoli/restrizioni/condizioni
|
|
O
|
|
|
|
|
|
Codice
|
L
|
Valore (codificato come indicato di seguito)
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
1
|
Numero di categorie/restrizioni/condizioni
|
N
|
O
|
|
|
|
|
|
87
|
V
|
Categoria/restrizione/condizione
|
ans
|
O
|
|
|
|
|
|
87
|
V
|
Categoria/restrizione/condizione
|
ans
|
F
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
87
|
V
|
Categoria/restrizione/condizione
|
ans
|
F
|
(2)Formato di registrazione logica
Le categorie riguardanti i veicoli, le restrizioni o le condizioni sono riunite in un oggetto di dati in base alla struttura indicata nella tabella seguente:
|
Codice categoria veicolo
|
Data di rilascio
|
Data di scadenza
|
Codice
|
Segno
|
Valore
|
dove:
(a)i codici delle categorie dei veicoli sono presentati come indicato nell'articolo 6 (ad esempio AM, A1, A2, A, B1, B ecc.);
(b)la data di rilascio si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;
(c)la data di scadenza si presenta come GGMMAAAA (due cifre a indicazione del giorno, seguite da due cifre a indicazione del mese, seguite da quattro cifre a indicazione dell'anno) per la categoria di veicoli;
(d)il codice, il segno e il valore si riferiscono alle informazioni o alle restrizioni supplementari relative alla categoria di veicoli o al conducente.
PARTE B2: elenco delle norme applicabili alle patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione
|
Voce
|
Oggetto
|
Requisito
|
Applicabile a
|
|
1
|
Interfaccia, organizzazione e comandi del supporto di memorizzazione
|
Serie ISO/IEC 7816 (a contatto), serie ISO/IEC 14443 (senza contatto) di cui all'allegato C della norma ISO/IEC 18013-2:2008
|
Parte B1, punto 3.1)
|
|
2
|
Identificatore di applicazione
|
ISO/IEC 7816-5:2004
|
Parte B1, punto 3.2)
|
|
3
|
Meccanismi di sicurezza dei dati
|
ISO/IEC 18013-3:2009
|
Parte B1, punto 3.2), lettera a)
Parte B1, punto 5
|
|
4
|
Struttura logica dei dati
|
ISO/IEC 18013-2:2008
|
Parte B1, punto 4.1)
|
|
5
|
Identificatori del file elementare
|
ISO/IEC 18013-2:2008 Tabella C.2
|
Parte B1, punto 4.1)
|
|
6
|
Presentazione dei dati per il DG 1
|
ISO 18013-2:2008, allegato C.3.8
|
Parte B1, punto 4.2)
Parte B1, punto 6.1)
|
|
7
|
Presentazione dei dati obbligatori per il DG 5 e il DG 6
|
ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C.6.6 e allegato C.6.7, immagine del volto e immagine della firma da memorizzare in formato JPEG o JPEG2000
|
Parte B1, punto 4.2)
|
|
8
|
Presentazione dei dati facoltativi e supplementari
|
ISO/IEC 18013-2:2008, allegato C
|
Parte B1, punto 4.3)
|
|
9
|
Autenticazione passiva
|
ISO/IEC 18013-3:2009, punto 8.1, dati da memorizzare in EF.SOd (oggetto di sicurezza del documento) nell'LDS
|
Parte B1, punto 5.1), lettera a)
|
|
10
|
Restrizione dell'accesso di base
|
ISO/IEC 18013-3:2009 e prima modifica
|
Parte B1, punto 5.2), lettera a)
|
|
|
Configurazione della restrizione dell'accesso di base
|
ISO/IEC 18013-3:2009, allegato B.8
|
|
|
11
|
Restrizione dell'accesso estesa
|
Technical Guideline TR-03110, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents — Extended Access Control (EAC), versione 1.11
|
Parte B1, punto 5.2), lettera b)
|
|
12
|
Metodi di prova
|
ISO 18013-4:2011
|
Parte B3, punto 1.
|
|
13
|
Certificato di sicurezza
|
EAL 4+ o equivalente
|
Parte B3, punto 2.
|
|
14
|
Certificato funzionale
|
Prove delle schede intelligenti in base alle norme delle serie ISO 10373
|
Parte B3, punto 3.
|
PARTE B3: procedura di omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip
1.DISPOSIZIONI GENERALI
I fabbricanti che chiedono l'omologazione UE delle patenti di guida dotate di microchip presentano un certificato di sicurezza e un certificato funzionale.
Qualsiasi modifica pianificata del processo di produzione, anche del software, è previamente notificata all'autorità che ha accordato l'omologazione. L'autorità può richiedere informazioni e prove supplementari prima di accettare la modifica.
Le prove sono condotte in base ai metodi di cui alla parte B2, voce 12.
2.CERTIFICATO DI SICUREZZA
Per quanto concerne la valutazione della sicurezza, i microchip delle patenti di guida sono valutati in base ai criteri di cui alla parte B2, voce 13.
Il certificato di sicurezza è rilasciato unicamente in seguito a una valutazione positiva della capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.
3.CERTIFICATO FUNZIONALE
La valutazione funzionale delle patenti di guida dotate di microchip avviene in base a prove di laboratorio conformemente ai criteri di cui alla parte B2, voce 14.
Gli Stati membri che integrano un microchip nelle patenti di guida provvedono a che siano rispettati le norme funzionali e i requisiti di cui alla parte B1.
Il certificato funzionale è rilasciato al fabbricante quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
–il microchip è accompagnato da un certificato di sicurezza valido;
–è dimostrata la conformità con i requisiti di cui alla parte B2;
–le prove funzionali sono state condotte con esito positivo.
Spetta all'autorità competente dello Stato membro rilasciare il certificato funzionale. Il certificato funzionale reca l'identità dell'autorità che lo rilascia, l'identità del richiedente, l'identificazione del microchip e un elenco dettagliato delle prove condotte con relativi risultati.
4.CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UE
(1)Modello di certificato
Gli Stati membri rilasciano il certificato di omologazione UE dietro presentazione del certificato di sicurezza e di quello funzionale previsti nel presente allegato. I certificati di omologazione UE sono conformi al modello di cui alla parte B4.
(2)Sistema di numerazione
Il sistema di numerazione dell'omologazione UE consiste:
(a)della lettera "e" seguita da un numero corrispondente allo Stato membro che ha concesso l'omologazione UE:
1
per la Germania;
2
per la Francia;
3
per l'Italia;
4
per i Paesi Bassi;
5
per la Svezia;
6
per il Belgio;
7
per l'Ungheria;
8
per la Repubblica ceca;
9
per la Spagna;
12
per l'Austria;
13
per il Lussemburgo;
17
per la Finlandia;
18
per la Danimarca;
19
per la Romania;
20
per la Polonia;
21
per il Portogallo;
23
per la Grecia;
24
per l'Irlanda;
25
per la Croazia;
26
per la Slovenia;
27
per la Slovacchia;
29
per l'Estonia;
32
per la Lettonia;
34
per la Bulgaria;
36
per la Lituania;
49
per Cipro;
50
per Malta;
(b)delle lettere DL precedute da un trattino e seguite da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito al presente allegato o all'ultima modifica tecnica di rilievo apportata al presente allegato. Per il presente allegato, il numero progressivo è 00;
(c)un numero di identificazione unico dell'omologazione UE assegnato dallo Stato membro emittente.
Esempio di sistema di numerazione dell'omologazione UE: e50-DL00 12345
Il numero di omologazione è memorizzato nel microchip nel DG 1 per ciascuna patente di guida dotata di tale microchip.
PARTE B4: modello di certificato di omologazione UE per le patenti di guida dotate di microchip
Nome dell'autorità competente: …
Notifica riguardante (
*
):
— omologazione
— ritiro dell'omologazione
di una patente di guida UE dotata di microchip
Omologazione n.: …
1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale: …
2. Nome del modello: …
3. Nome del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: …
…
4. Indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante, se del caso: …
…
5. Verbali delle prove di laboratorio:
5.1 Certificato di sicurezza n.: … Data: …
Rilasciato da: …
5.2 Certificato funzionale n.: … Data: …
Rilasciato da: …
6. Data dell'omologazione: …
7. Data del ritiro dell'omologazione: …
8. Luogo: …
9. Data: …
10. Documentazione illustrativa in allegato: …
11. Firma: …
(*) Barrare la casella che interessa.
PARTE C: SPECIFICHE RELATIVE ALLA PATENTE DI GUIDA MOBILE
(1)Le applicazioni per la patente di guida mobile sono disponibili per i più comuni sistemi operativi per dispositivi mobili e mettono a disposizione delle persone autorizzate almeno le funzioni seguenti:
(a)estrazione e memorizzazione di dati o di un puntatore che consentono di dimostrare i diritti di guida di una persona;
(b)visualizzazione e trasmissione di tali dati o di tale puntatore.
(2)L'applicazione e gli altri sistemi pertinenti sono conformi alla norma ISO/IEC 18013-5 sulle patenti di guida mobili e al regolamento (UE) n. 910/2014.
(3)Ai fini del presente allegato, il titolare di una patente di guida mobile rilasciata a norma della presente direttiva è considerato utente autorizzato solo se è identificato come tale. Il mezzo di identificazione primario è l'identificazione elettronica. Ai fini dell'identificazione elettronica di dette persone, sono accettati quantomeno tutti i mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
(4)Il sistema nazionale pertinente è il registro competente delle patenti di guida dello Stato membro in cui il titolare della patente di guida ha stabilito la propria residenza normale.
(5)L'applicazione consente al titolare della patente di guida di estrarre dal sistema nazionale pertinente dati verificabili contenenti le informazioni elencate nella parte D e un token monouso. Se una parte delle informazioni di cui alla parte D non è disponibile nel sistema nazionale, il titolare della patente di guida può estrarre gli elementi di dati mancanti con altri mezzi sicuri (ad es. la fotografia del titolare della patente può essere estratta dal suo passaporto biometrico mediante comunicazione in prossimità (Near Field Communication)).
L'applicazione deve consentire di aggiornare automaticamente o manualmente i dati verificabili (i dati del titolare contenuti nella patente di guida di cui alla parte D) estratti dal sistema nazionale pertinente dello Stato membro di residenza normale. L'applicazione non consente di modificare con altri mezzi i dati estratti.
L'applicazione consente al titolare della patente di guida di visualizzare o trasmettere a terzi, in tutto o in parte, i dati contenuti nella patente di guida mobile. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate a estrarre i dati contenuti nella patente di guida mobile per poter accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida (verifica).
L'applicazione consente al titolare della patente di guida di trasmettere a terzi un token monouso estratto da un sistema nazionale. Il token può essere utilizzato dalla parte ricevente per estrarre le informazioni di cui alla parte D dal sistema nazionale pertinente, ove la parte ricevente sia stata autorizzata dallo Stato membro interessato. Le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad accedere ai sistemi nazionali degli altri Stati membri. Gli Stati membri garantiscono che, una volta verificati i dati del titolare della patente, i dati trasmessi non siano conservati.
Le informazioni trasmesse direttamente dall'applicazione o estratte utilizzando il token monouso consentono alle autorità competenti di accertare i diritti di guida del titolare della patente di guida mobile (verifica), comprese eventuali restrizioni applicabili nell'Unione o nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri non considerano validi i dati qualora siano stati estratti oltre sette giorni prima del momento della verifica o se il numero della patente di guida è incluso nell'elenco delle revoche gestito dallo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida mobile. L'elenco delle revoche contiene informazioni su tutte le patenti di guida che non consentono più ai rispettivi titolari di esercitare il diritto di guidare.
(6)In deroga al regolamento (UE) n. 910/2014 e al solo scopo di dare al titolare di una patente di guida mobile la possibilità di dimostrare la sussistenza del proprio diritto di guidare in tali situazioni, le funzioni di visualizzazione e trasmissione dei dati o di un token monouso restano disponibili nel caso in cui i dati di identificazione personale associati ai portafogli europei di identità digitale di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento non siano validi.
(7)I sistemi nazionali non conservano né trattano le richieste basate sul suddetto token monouso per finalità diverse dall'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine è possibile ricorrere alla rete dell'UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19.
(8)I titolari di patenti di guida mobili hanno la possibilità di rinnovare, sostituire o convertire la propria patente di guida nell'Unione attraverso l'applicazione o mediante un apposito portale di servizi digitali messo a disposizione dagli Stati membri.
PARTE D: DATI DA INSERIRE NELLA PATENTE DI GUIDA DELL'UE
(1)Le sigle distintive degli Stati membri che rilasciano la patente sono le seguenti:
B : Belgio
BG : Bulgaria
CZ : Repubblica ceca
DK : Danimarca
D : Germania
EST : Estonia
GR : Grecia
E : Spagna
F : Francia
HR : Croazia
IRL : Irlanda
I : Italia
CY : Cipro
LV : Lettonia
LT : Lituania
L : Lussemburgo
H : Ungheria
M : Malta
NL : Paesi Bassi
A : Austria
PL : Polonia
P : Portogallo
RO : Romania
SLO : Slovenia
SK : Slovacchia
FIN : Finlandia
S : Svezia
(2)La dicitura "patente di guida" da stampare sulle patenti di guida nella lingua o nelle lingue degli Stati membri è la seguente:
Свидетелство за управление на МПС
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Kørekort
Führerschein
Juhiluba
Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Vozačka dozvola
Patente di guida
Vadītāja apliecība
Vairuotojo pažymėjimas
Vezetői engedély
Liċenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Condução
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort
(3)Le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono le seguenti:
|
Campo
|
Informazione
|
|
1
|
cognome del titolare
|
|
2
|
altro(i) nome(i) del titolare
|
|
3
|
luogo e data di nascita
|
|
4a
|
data di rilascio della patente
|
|
4b
|
data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma
|
|
4c
|
designazione dell'autorità che rilascia la patente
|
|
4d
|
un numero diverso da quello di cui al campo 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa)
|
|
5
|
numero della patente
|
|
6
|
fotografia del titolare
|
|
7
|
firma del titolare
|
|
8
|
residenza, domicilio permanente o recapito postale (menzione facoltativa)
|
|
9
|
categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)
|
(4)Le informazioni specifiche relative alle categorie della patente rilasciata sono le seguenti:
|
Campo
|
Informazione
|
|
9
|
categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate)
|
|
10
|
data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o conversione); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)
|
|
11
|
data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA)
|
|
12
|
eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata, come precisato nella parte E
|
Se un codice specificato nella parte E si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto i campi 9, 10 e 11.
(5)Le informazioni specifiche relative alla gestione della patente rilasciata sono le seguenti:
|
Campo
|
Informazione
|
|
13
|
eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente, nel quadro dell'applicazione della parte A1, punto 4, lettera a);
|
|
14
|
eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in un campo definito nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero del campo corrispondente.
Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo campo anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.
|
PARTE E: CODICI DELL'UNIONE E NAZIONALI
I codici da 01 a 99 sono codici armonizzati dell'Unione europea.
CONDUCENTE (motivi medici)
|
01
|
.
|
Correzione della vista e/o protezione degli occhi
|
|
|
01.01.
|
Occhiali
|
|
|
01.02.
|
Lenti a contatto
|
|
|
01.05.
|
Occlusore oculare
|
|
|
01.06.
|
Occhiali o lenti a contatto
|
|
|
01.07.
|
Aiuto ottico specifico
|
|
02
|
|
Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
|
|
03
|
|
Protesi/ortosi per gli arti
|
|
|
03.01.
|
Protesi/ortosi per gli arti superiori
|
|
|
03.02.
|
Protesi/ortosi per gli arti inferiori
|
MODIFICHE DEL VEICOLO
|
10
|
|
Cambio di velocità modificato
|
|
|
10.02.
|
Selezione automatica del rapporto di trasmissione
|
|
|
10.04.
|
Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
|
|
15
|
|
Frizione modificata
|
|
|
15.01.
|
Pedale della frizione adattato
|
|
|
15.02.
|
Frizione manuale
|
|
|
15.03.
|
Frizione automatica
|
|
|
15.04.
|
Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
|
|
20
|
|
Dispositivi di frenatura modificati
|
|
|
20.01.
|
Pedale del freno adattato
|
|
|
20.03.
|
Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
|
|
|
20.04.
|
Pedale del freno a scorrimento
|
|
|
20.05.
|
Pedale del freno basculante
|
|
|
20.06.
|
Freno manuale
|
|
|
20.07.
|
Azionamento del freno con una forza massima di … N (ad esempio "20.07(300N)")
|
|
|
20.09.
|
Freno di stazionamento adattato
|
|
|
20.12.
|
Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
|
|
|
20.13.
|
Freno a ginocchio
|
|
|
20.14.
|
Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
|
|
25
|
|
Dispositivo di accelerazione modificato
|
|
|
25.01.
|
Pedale dell'acceleratore adattato
|
|
|
25.03.
|
Pedale dell'acceleratore basculante
|
|
|
25.04.
|
Acceleratore manuale
|
|
|
25.05.
|
Acceleratore a ginocchio
|
|
|
25.06.
|
Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
|
|
|
25.08.
|
Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
|
|
|
25.09.
|
Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
|
|
31
|
|
Adattamenti e protezioni dei pedali
|
|
|
31.01.
|
Set supplementare di pedali paralleli
|
|
|
31.02.
|
Pedali sullo stesso livello (o quasi)
|
|
|
31.03.
|
Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
|
|
|
31.04.
|
Fondo rialzato
|
|
32
|
|
Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
|
|
|
32.01.
|
Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
|
|
|
32.02.
|
Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
|
|
33
|
|
Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
|
|
|
33.01.
|
Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano
|
|
|
33.02.
|
Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
|
|
35
|
|
Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
|
|
|
35.02.
|
Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
|
|
|
35.03.
|
Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
|
|
|
35.04.
|
Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
|
|
|
35.05.
|
Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
|
|
40
|
|
Sterzo modificato
|
|
|
40.01.
|
Sterzo con forza massima di azionamento di … N (ad esempio "40.01(140N)")
|
|
|
40.05.
|
Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
|
|
|
40.06.
|
Posizione adattata del volante
|
|
|
40.09.
|
Sterzo controllato tramite piede
|
|
|
40.11.
|
Dispositivo di assistenza al volante
|
|
|
40.14.
|
Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio
|
|
|
40.15.
|
Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
|
|
42
|
|
Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
|
|
|
42.01.
|
Dispositivo retrovisore adattato
|
|
|
42.03.
|
Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
|
|
|
42.05.
|
Dispositivo di visione degli angoli ciechi
|
|
43
|
|
Posizione del sedile del conducente
|
|
|
43.01.
|
Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
|
|
|
43.02.
|
Sedile conducente adattato alla forma del corpo
|
|
|
43.03.
|
Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
|
|
|
43.04.
|
Sedile conducente dotato di braccioli
|
|
|
43.06.
|
Adattamento della cintura di sicurezza
|
|
|
43.07.
|
Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
|
|
44
|
|
Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
|
|
|
44.01.
|
Impianto frenante su una sola leva
|
|
|
44.02.
|
Freno della ruota anteriore adattato
|
|
|
44.03.
|
Freno della ruota posteriore adattato
|
|
|
44.04.
|
Acceleratore adattato
|
|
|
44.08.
|
Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
|
|
|
44.09.
|
Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N (ad esempio "44.09(140N)")
|
|
|
44.10.
|
Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N (ad esempio "44.10(240N)")
|
|
|
44.11.
|
Poggiapiedi adattato
|
|
|
44.12.
|
Manubrio adattato
|
|
45
|
|
Solo per motocicli con sidecar
|
|
46
|
|
Solo per tricicli
|
|
47
|
|
Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento
|
|
50
|
|
Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
|
Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:
a
sinistra
b
destra
c
mano
d
piede
e
nel mezzo
f
braccio
g
pollice
CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO
|
60
|
|
Equivalenze facoltative
|
|
|
60.01.
|
Al titolare è concessa l'equivalenza facoltativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a)
|
|
|
60.02.
|
Al titolare è concessa l'equivalenza facoltativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b)
|
|
|
60.03.
|
I diritti di guida conferiti dalla categoria B1 sono limitati ai veicoli specificati all'articolo 9, paragrafo 4, lettera c)
|
|
61
|
|
Guida in orario diurno (ad esempio: un'ora dopo l'alba e un'ora prima del tramonto)
|
|
62
|
|
Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione
|
|
63
|
|
Guida senza passeggeri
|
|
64
|
|
Velocità di guida limitata a… km/h
|
|
65
|
|
Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente
|
|
66
|
|
Guida senza rimorchio
|
|
67
|
|
Guida non autorizzata in autostrada
|
|
68
|
|
Niente alcol
|
|
69
|
|
Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69(1.1.2016)")
|
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
|
70
|
|
Conversione della patente n. … rilasciata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")
|
|
71
|
|
Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")
|
|
73
|
|
Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)
|
|
78
|
|
Limitata a veicoli con cambio automatico
|
|
79
|
|
Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 19 della presente direttiva
|
|
|
79.01.
|
Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car
|
|
|
79.02.
|
Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero
|
|
|
79.03.
|
Limitata a tricicli
|
|
|
79.04.
|
Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg
|
|
|
79.05.
|
Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg
|
|
|
79.06.
|
Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg
|
|
80
|
|
Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni
|
|
81
|
|
Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni
|
|
95
|
|
Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva (UE) 2022/2561 fino a … (ad esempio: "95(1.1.12)")
|
|
96
|
|
Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg
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|
97
|
|
Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
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|
98
|
|
|
|
|
98.01
|
Il conducente è considerato inesperto ed è soggetto alle condizioni relative al periodo di prova. In caso di conversione, rinnovo o sostituzione della patente, al codice è aggiunta la data di conclusione del periodo di prova (ad esempio 98.01.13.04.2028)
|
|
|
98.02
|
Il titolare deve soddisfare le condizioni del sistema di guida accompagnata fino al raggiungimento dei 18 anni di età
|
I codici 100 e superiori sono codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.
ALLEGATO II
REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA E CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore. A tal fine devono essere effettuate le seguenti prove di controllo:
–una prova teorica;
–a seguito dell'esito positivo della prova teorica, una prova di capacità e comportamento.
Le prove sono effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A.
PROVA TEORICA
1.Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
2.Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
Devono essere formulate domande riguardanti tutti gli argomenti di cui ai punti seguenti; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:
(a)le norme che regolano la circolazione stradale:
–in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
(b)il conducente:
–importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada, compresi gli utenti di mezzi di micromobilità;
–percezione generale, compresa la percezione dei pericoli, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcol, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
(c)la strada:
–principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
–fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada, compresa la percezione e l'anticipazione dei pericoli, in particolare alla luce del loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
–caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
–guida sicura nelle gallerie stradali;
(d)gli altri utenti della strada:
–fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, in particolare degli utenti della strada vulnerabili che godono di un livello di protezione inferiore nel traffico rispetto agli utenti di autoveicoli quali automobili, autobus e autocarri e che sono direttamente esposti alle forze in atto nelle collisioni. Tale categoria comprende pedoni, ciclisti, utenti di veicoli a motore a due ruote, utenti di dispositivi di mobilità personale e persone con disabilità o con mobilità e orientamento ridotti;
–rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e al relativo campo visivo del conducente, compresi i veicoli con sistemi avanzati di assistenza alla guida e altre caratteristiche di automazione;
(e)norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
–formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
–regole generali di comportamento del conducente in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
–fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
–conoscenza di aspetti relativi alla sicurezza dei veicoli alimentati con combustibili alternativi;
(f)precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
(g)elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
(h)sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare impiego delle cinture di sicurezza, dei poggiatesta e delle dotazioni per la sicurezza dei bambini e ricarica dei veicoli elettrici;
(i)regole e aspetti dell'uso dei veicoli legati all'ambiente, anche per quanto riguarda i veicoli elettrici: corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante/energia, limitazione delle emissioni (emissioni di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici, rumore e microplastiche derivanti dall'usura degli pneumatici e della strada ecc.).
3.Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A
Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
(a)impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;
(b)percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
(c)fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
(d)elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.
4.Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
(1)Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
(a)disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014;
(b)disposizioni che regolano il pertinente tipo di trasporto: merci o passeggeri;
(c)documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di merci o passeggeri sia a livello nazionale che internazionale;
(d)comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
(e)precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
(f)disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
(g)limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
(h)lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo);
(i)fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1 e C1E);
(j)responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea e a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali ecc.) (solo categorie D, DE, D1 e D1E);
(k)gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 165/2014, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate al punto 4.1), lettere da a) a c).
(2)Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:
(a)nozioni sulla costruzione e il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio ecc.);
(b)lubrificazione e protezione dal gelo;
(c)nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione degli pneumatici;
(d)freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
(e)frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE e DE);
(f)metodi per individuare le cause dei guasti;
(g)manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e esecuzione delle opportune riparazioni ordinarie;
(h)responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C e CE).
B.
PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5.Il veicolo e le sue dotazioni
(1)Cambio del veicolo
(a)Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Per "veicolo con cambio manuale" si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.
(b)I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1), lettera a), sono considerati dotati di cambio automatico.
Fatto salvo il punto 5.1), lettera c), se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto è indicato con il pertinente codice dell'Unione di cui all'allegato I, parte E, sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.
(c)Il codice dell'Unione indicato su una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1, B e BE rilasciata in seguito a una prova di capacità e comportamento effettuata su un veicolo dotato di cambio automatico è rimosso se il titolare supera una prova specifica di capacità e comportamento o se porta a termine un'apposita formazione.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
i) approvare e supervisionare l'apposita formazione; o
ii) organizzare la prova specifica di capacità e comportamento.
I veicoli utilizzati per la formazione o per la prova di cui al presente punto devono essere dotati di cambio manuale e rientrare nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
La durata della prova di capacità e comportamento e la distanza percorsa devono essere sufficienti a valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo.
La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 o 7 del presente allegato, prestando particolare attenzione all'utilizzo del cambio del veicolo. Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche. La durata della formazione è di almeno 7 ore.
(d)Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente di guida di un veicolo della categoria BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E di cui al punto 5.1), lettera b), purché il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e abbia eseguito le manovre descritte al punto 8.4) durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
(2)I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.
(a)Categoria A1:
motociclo di categoria A1 senza sidecar, con potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 120 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.
(b)Categoria A2:
motociclo senza sidecar, con potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 250 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.
(c)Categoria A:
motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.
Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è di almeno 600 cm3.
Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
(d)Categoria B:
veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
(e)Categoria BE:
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dell'autoveicolo; il cassone può anche essere leggermente meno largo dell'autoveicolo, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
(f)Categoria B1:
veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
(g)Categoria C:
veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m e larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
(h)Categoria CE:
autoarticolato o insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 m e la larghezza pari o superiore a 2,4 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; l'autoarticolato o l'insieme deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
(i)Categoria C1:
veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg e lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.
(j)Categoria C1E:
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore a 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni dell'autoveicolo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
(k)Categoria D:
veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.
(l)Categoria DE:
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,4 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
(m)Categoria D1:
veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS ed essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.
(n)Categoria D1E:
insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
6.Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A
(1)Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
(a)indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
(b)effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
(2)Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
(a)mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
(b)parcheggiare il motociclo sul cavalletto;
(c)eseguire almeno due manovre a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi;
(d)eseguire almeno due manovre ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una al fine di evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata e la tecnica di cambio delle marce;
(e)frenare: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.
(3)Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
(a)partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
(b)guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
(c)guida in curva;
(d)incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
(e)cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;
(f)ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
(g)sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
(h)elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
(i)reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori;
(j)rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
7.Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE
(1)Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
(a)regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
(b)regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;
(c)controllare la chiusura delle porte;
(d)effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
(e)controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);
(f)controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).
(2)Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
(a)marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
(b)inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
(c)parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
(d)frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.
(3)Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
(a)aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
(b)marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
(c)parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
(4)Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
(a)partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
(b)guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
(c)guida in curva;
(d)incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
(e)cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;
(f)ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
(g)sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
(h)elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
(i)rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo;
(j)reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori.
8.Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E
(1)Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
(a)regolare il sedile nella corretta posizione di guida;
(b)regolare gli specchietti retrovisori, le cinture di sicurezza e l'eventuale poggiatesta;
(c)effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
(d)controllare il servofreno e il servosterzo; controllare le condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri ecc.); controllare e utilizzare la strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. Quest'ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento;
(e)controllare la pressione dell'aria, il serbatoio dell'aria compressa e le sospensioni;
(f)controllare i fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);
(g)controllare frizione e freno, nonché i collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);
(h)adottare misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllare la struttura esterna, le aperture di servizio, le uscite di emergenza, la cassetta di pronto soccorso, gli estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E);
(i)leggere una cartina stradale, calcolare un itinerario, anche con l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).
(2)Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
(a)aggancio e sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE e D1E);
(b)marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
(c)parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1 e C1E);
(d)parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E).
(3)Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:
(a)partenza da fermi: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
(b)guida su strada rettilinea; superamento di veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
(c)guida in curva;
(d)incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
(e)cambiamento di direzione: svolta a destra e a sinistra; cambio di corsia;
(f)ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
(g)sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli, ad esempio vetture posteggiate; essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
(h)elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
(i)rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
(4)Guida sicura e attenta al risparmio energetico:
(a)guidare con uno stile tale da garantire la sicurezza e ridurre il consumo di carburante/energia e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa;
(b)reagire alle situazioni pericolose e anticiparle, con l'ausilio di simulatori.
9.Valutazione della prova di capacità e comportamento
(1)Per ciascuna delle situazioni di guida di cui ai punti 6, 7 e 8, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba essere portata a termine o meno.
Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori siano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.
(2)Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico e degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare gli utenti della strada vulnerabili), anticipandone le mosse.
(3)L'esaminatore deve inoltre valutare se il candidato:
(a)controlla il veicolo, tenendo conto degli aspetti seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse e a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE e D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1 e D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
(b)ha uno stile di guida attento ai consumi e all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E);
(c)rispetta le regole di osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
(d)rispetta le precedenze: precedenze agli incroci e ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre particolari);
(e)si posiziona correttamente sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
(f)mantiene le distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada, in particolare dagli utenti della strada vulnerabili;
(g)rispetta i limiti e le indicazioni di velocità: rispetto del limite massimo di velocità; adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida a una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
(h)rispetta i semafori, la segnaletica stradale e altre indicazioni: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
(i)rispetta le segnalazioni: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
(j)controlla la frenata e l'arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate e arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D e DE).
10.Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla sezione B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE e a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo della prova
La parte della prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte della prova volta a esaminare il comportamento nel traffico deve essere effettuata, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade e autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.
II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:
–riconoscere e anticipare i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
–avere la padronanza del proprio veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;
–rispettare il codice della strada e in particolare le disposizioni che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;
–individuare i difetti tecnici più importanti del proprio veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;
–tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento al volante (ad esempio alcol, fatica, difetti della vista ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida;
–contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli vulnerabili, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo;
–avere una conoscenza sufficiente dei fattori di rischio legati ai mezzi di micromobilità;
–disporre di conoscenze sufficienti in materia di sicurezza in relazione all'uso di veicoli alimentati con combustibili alternativi;
–disporre di conoscenze sufficienti sull'uso dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e su altri aspetti dell'automazione di un veicolo.
Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità e i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità e continuino ad adottare i comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore.
ALLEGATO III
NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE
DEFINIZIONI
1.Ai fini del presente allegato i conducenti sono classificati in due gruppi:
(1)Gruppo 1 conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE;
(2)Gruppo 2 conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
(3)La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2.Per analogia i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.
ESAMI MEDICI
3.Gruppo 1
I candidati devono effettuare un'autovalutazione della loro idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore.
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, dall'autovalutazione della loro idoneità fisica e mentale, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono probabilmente colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.
I conducenti sono soggetti alla stessa procedura al momento del rinnovo della patente di guida.
4.Gruppo 2
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.
5.Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.
VISTA
6.Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva e del suo campo visivo con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.
Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo o l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali", ove vi siano motivi di ritenere che il rilascio di una patente di guida al candidato non pregiudichi la sicurezza stradale; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un'autorità medica competente per dimostrare l'assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un'autorità competente.
Gruppo 1
(1)Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.
Inoltre il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi e l'estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale.
Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.
(2)Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio (ad esempio in caso di diplopia) deve avere una acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al punto 6.1).
(3)A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.
Gruppo 2
(4)Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,1 per l'occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie, o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.
Inoltre il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi e l'estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da alterazione della sensibilità al contrasto o da diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (ad es. sei mesi) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.
UDITO
7.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.
PERSONE CON DISABILITÀ FISICHE
8.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con affezioni o disabilità del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
(1)La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente con disabilità fisiche. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o della disabilità in questione ed eventualmente su una prova pratica. Deve inoltre essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.
(2)La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente con un'affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità fisica si sia stabilizzata.
Gruppo 2
(3)L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9.Le patologie o le affezioni cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire limitazioni temporanee o permanenti alla guida.
(1)Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica:
(a)bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
(b)bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
(c)tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con
–malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o
–TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
(d)sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
(e)impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);
(f)impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
(g)sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
(h)sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
(i)angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
(j)angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
(k)bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
(l)ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
(m)stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
(n)diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
(o)insufficienza cardiaca:
–classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1);
–classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35 % (si applica solo al gruppo 2);
(p)trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);
(q)dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
(r)chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
(s)ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);
(t)ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
(u)cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
(v)cardiomiopatia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
(w)sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
(2)Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:
(a)impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
(b)malattie vascolari periferiche — aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
(c)insufficienza cardiaca:
–classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1);
–classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
(d)dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
(e)valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
(f)valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
(g)cardiomiopatie strutturali ed elettriche – cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);
(h)sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
(i)sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
(3)Altre cardiomiopatie
È necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia.
(4)Gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari.
DIABETE MELLITO
10.Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:
"ipoglicemia grave": condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona;
"ipoglicemia ricorrente": manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.
Gruppo 1
(1)La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a 10 anni.
(2)Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all'ultimo episodio.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.
Gruppo 2
(3)Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:
(a)assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti;
(b)il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;
(c)il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione mediante sensori glicemici, pompe insuliniche, penne insuliniche e/o sistemi ibridi ad ansa chiusa (HCL), almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida;
(d)il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;
(e)assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.
Inoltre in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.
(4)Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalata e seguita da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.
MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO
11.Le norme seguenti si applicano ai candidati affetti da malattie neurologiche e da sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
MALATTIE NEUROLOGICHE
(1)La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine i disturbi neurologici dovuti ad affezioni o ad interventi chirurgici che incidono sul sistema nervoso centrale o periferico, che danno luogo a menomazioni sensoriali o motorie e perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione dei loro effetti funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato a esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO
(2)Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:
"sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata": una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora;
"sindrome da apnea ostruttiva notturna grave": un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30; entrambe sono associate a un'eccessiva sonnolenza notturna.
(3)Il candidato o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.
(4)La patente di guida può essere rilasciata ai candidati o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.
(5)I candidati o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.
EPILESSIA
12.Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Ai fini dei punti figuranti in appresso si applicano le definizioni seguenti:
"epilessia": condizione medica in cui la persona interessata ha avuto due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra;
"crisi epilettica provocata": crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.
Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.
È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di crisi della persona interessata per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.
Gruppo 1
(1)La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché la persona interessata non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente.
(2)Crisi epilettica provocata: il candidato che presenta tale condizione a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di comorbilità).
(3)Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
(4)Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
(5)Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.
(6)Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).
(7)Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia" al punto 12.5)).
(8)Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
(9)Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: cfr. "Epilessia" al punto 12.5).
Gruppo 2
(10)Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il periodo senza crisi prescritto. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un esame neurologico approfondito non deve aver rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l'elettroencefalogramma (EEG) non deve aver registrato alcuna attività epilettiforme. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
(11)Crisi epilettica provocata: il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ricorrenza durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto occorre eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all'anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell'allegato III (ad esempio in caso di uso di alcol).
(12)Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione neurologica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
(13)Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.
(14)Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l'assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".
Determinati disturbi (ad esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un'autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all'anno.
DISABILITÀ MENTALI
13.Le norme seguenti si applicano ai candidati o conducenti con disabilità mentali o intellettive.
Gruppo 1
(1)La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente con:
(a)disabilità mentali gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
(b)disabilità intellettive gravi;
(c)problemi comportamentali gravi, disturbi del comportamento legati alla senescenza o turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento o di adattamento connesse a disturbi della personalità,
salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.
Gruppo 2
(2)L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
ALCOL
14.Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
Gruppo 1
(1)La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol, a meno che non siano applicate limitazioni adeguate ricorrendo a tecnologie che consentano di sopperire alla dipendenza (ad esempio mediante l'uso obbligatorio di un dispositivo di tipo alcolock).
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata senza ulteriori limitazioni al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcol, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.
Gruppo 2
(2)L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15.Le norme seguenti si applicano alle droghe e ai medicinali.
Abuso
(1)La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
Consumo regolare
Gruppo 1
(2)La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.
Gruppo 2
(3)L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
16.Le norme seguenti si applicano ai candidati con affezioni renali.
Gruppo 1
(1)La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.
Gruppo 2
(2)La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.
DISPOSIZIONI VARIE
17.Le disposizioni seguenti sono considerate varie.
Gruppo 1
(1)La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici regolari.
Gruppo 2
(2)L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
In generale la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente affetto da un'affezione non indicata nei punti del presente allegato che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato e, se opportuno, a condizione che siano effettuati controlli medici periodici.
ALLEGATO IV
NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA
1.Competenze richieste all'esaminatore di guida
(1)La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2) a 1.6).
(2)Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.
(3)Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:
(a)teoria del comportamento al volante;
(b)guida previdente e prevenzione degli incidenti;
(c)programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;
(d)requisiti dell'esame di guida;
(e)pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'Unione e quella nazionale e le linee guida interpretative;
(f)teoria e tecniche di valutazione;
(g)guida prudente.
(4)Capacità di valutazione:
(a)capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:
(b)riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;
(c)accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;
(d)raggiungimento di competenze e riconoscimento degli errori;
(e)uniformità e coerenza della valutazione;
(f)assimilazione rapida delle informazioni ed estrapolazione dei punti fondamentali;
(g)lungimiranza, individuazione dei problemi potenziali e sviluppo di strategie per affrontarli;
(h)offerta di un feedback tempestivo e costruttivo.
(5)Capacità personali di guida:
la persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.
(6)Qualità del servizio:
(a)stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;
(b)comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile e il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e rispondere alle domande dei candidati;
(c)fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;
(d)trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.
(7)Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:
(a)conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;
(b)sicurezza di carico;
(c)conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.
(8)Guida attenta ai consumi di carburante/energia e rispettosa dell'ambiente.
2.Condizioni generali
(1)Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:
(a)deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni;
(b)deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
(c)deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
(d)deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED);
(e)non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
(2)Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:
(a)deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata qualifica professionale;
(b)deve aver conseguito la qualificazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;
(c)deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore possa dimostrare:
i) di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o
ii) in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;
(d)deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 quale definito dalla classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED);
(e)non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.
(3)Equivalenze
(a)Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
(b)Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
(c)Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore a condurre esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualificazione iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.
3.Qualificazione iniziale
(1)Formazione iniziale
(a)Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.
(b)Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato programma di formazione sarà connesso all'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.
(2)Esami
(a)Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.
(b)Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4). La procedura d'esame deve essere accessibile e comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso si può fare ricorso a una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.
(c)Gli Stati membri stabiliscono se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una o più categorie di patente di guida.
4.Garanzia di qualità e formazione continua
(1)Garanzia di qualità
(a)Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.
(b)I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere il controllo degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi condotti.
(c)Gli Stati membri provvedono a che ogni esaminatore sia oggetto di un controllo annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1), lettera b). Gli Stati membri provvedono inoltre a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che effettua il controllo deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.
(d)Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di controllo con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.
(e)La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.
(2)Formazione periodica
(a)Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:
i) una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni complessivi per periodo di due anni, al fine di:
- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;
- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;
- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;
ii) una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni al fine di:
- sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.
(b)Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.
(c)La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.
(d)Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato a condurre esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2), lettera e).
(e)Gli esaminatori che non abbiano condotto esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati a condurre esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2), lettera a).
5.Diritti acquisiti
(1)Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate a condurre esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE di continuare a condurre esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.
(2)Tali esaminatori sono tuttavia soggetti ai controlli periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.
ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C), SECONDO TRATTINO, SECONDO COMMA
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
(a)approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d); o
(b)organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).
2La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.
3.Programma di formazione dei conducenti
La formazione del conducente verte sulle conoscenze, le capacità e i comportamenti descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Occorre prestare particolare attenzione alla dinamica di guida, ai criteri di sicurezza, alla motrice e al rimorchio (meccanismo di aggancio), al corretto caricamento e agli accessori di sicurezza.
La parte pratica comprende i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dall'autoveicolo e riaggancio allo stesso, parcheggio.
Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.
Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
4.Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3.
ALLEGATO VI
REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)
1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:
(a)approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c); o
(b)organizzare la prova di capacità e comportamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
2.La durata della formazione del conducente è di almeno 7 ore.
3.Programma di formazione dei conducenti
La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.
Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strade pubbliche.
I motocicli utilizzati per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.
4.Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Direttiva 2006/126/CE
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Regolamento (UE) n. 383/2012
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Nuova direttiva
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-
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Articolo 1
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-
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Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 12
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-
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Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7
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Articolo 1, paragrafo 1
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Articolo 4, paragrafo 1
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Articolo 1, paragrafo 2
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Articolo 4, paragrafo 5, primo comma
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Articolo 1, paragrafo 3, primo comma
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Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, prima frase
|
|
Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma
|
|
Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, seconda frase
|
|
Articolo 1, paragrafo 3, terzo comma
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Articolo 4, paragrafo 8
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Articolo 1, paragrafo 4
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-
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Articolo 2, paragrafo 1
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Articolo 3, paragrafo 6
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Articolo 2, paragrafo 2
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Articolo 4, paragrafo 3
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Articolo 3, paragrafo 1
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Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
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Articolo 3, paragrafo 2
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|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma
|
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
|
Articolo 4, paragrafo 4
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|
-
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|
Articolo 4, paragrafo 6, e articolo 4, paragrafo 7, primo e secondo comma
|
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|
-
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|
Articolo 5
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|
Articolo 4, paragrafo 1, prima frase
|
|
Articolo 6, paragrafo 1
|
|
Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase
|
|
Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), parte introduttiva
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo comma
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino
Articolo 2, paragrafi 5 e 6
|
|
Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, parte introduttiva
|
|
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino
|
|
Articolo 2, paragrafo 8
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino
|
|
Articolo 2, paragrafo 9
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo e secondo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto i), primo e secondo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), primo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto ii), parte introduttiva
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii), primo trattino
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto iii), secondo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i), primo trattino
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto i)
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|
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto ii), primo trattino
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, parte introduttiva
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), parte introduttiva
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino
|
|
Articolo 2, paragrafo 10
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino
|
|
-
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), parte introduttiva
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), parte introduttiva
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino
Articolo 2, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i)
Articolo 2, paragrafo 11
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), terzo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma
|
|
-
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), terzo comma
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), commi da primo a quarto
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), commi da primo a quarto
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iv)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), primo e secondo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto v)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto v), primo e secondo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto vi)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto vii), primo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto viii)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ix)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera j)
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto x)
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), parte introduttiva
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), primo trattino
|
|
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto xi)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto xi), primo trattino
|
|
Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino
|
|
Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)
|
|
Articolo 4, paragrafo 5
|
|
Articolo 6, paragrafo 2
|
|
Articolo 4, paragrafo 6, primo comma
|
|
Articolo 7, paragrafo 2
|
|
Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma
|
|
Articolo 7, paragrafo 3
|
|
Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma
|
|
Articolo 7, paragrafo 4
|
|
Articolo 4, paragrafo 7
|
|
Articolo 7, paragrafo 5
|
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1
|
|
Articolo 8, paragrafo 1
|
|
Articolo 5, paragrafo 2
|
|
Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma
|
|
|
|
|
|
Articolo 6, paragrafo 1
|
|
Articolo 9, paragrafo 1
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, parte introduttiva
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, parte introduttiva
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
|
|
-
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera e)
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera f)
|
|
Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera g)
|
|
-
|
|
Articolo 9, paragrafo 2, lettera h)
|
|
Articolo 6, paragrafo 3
|
|
Articolo 9, paragrafo 3
|
|
Articolo 6, paragrafo 4
|
|
Articolo 9, paragrafo 4
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1
|
|
Articolo 10, paragrafo 1
|
|
Articolo 7, paragrafo 2
|
|
Articolo 10, paragrafo 2
|
|
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
|
|
Articolo 7, paragrafo 3, parte introduttiva
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva
Articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b)
|
|
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma
|
|
Articolo 10, paragrafo 6
|
|
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma
|
|
Articolo 10, paragrafo 3, primo comma
|
|
Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, terzo comma
|
|
Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, quinto comma
|
|
-
|
|
Articolo 10, paragrafo 2, settimo comma
|
|
-
|
|
Articolo 10, paragrafo 4
|
|
Articolo 7, paragrafo 4
|
|
Articolo 10, paragrafo 5
|
|
Articolo 7, paragrafo 5
|
|
Articolo 10, paragrafo 7
|
|
|
|
|
|
Articolo 8
|
|
Articolo 4, paragrafo 8, e articolo 8, paragrafo 2, per l'allegato I
Articolo 10, paragrafo 8, per gli allegati II, III, V e VI
Articolo 16, paragrafo 2, per l'allegato IV
|
|
|
|
|
|
Articolo 9
|
|
Articolo 22
|
|
|
|
|
|
Articolo 10
|
|
Articolo 16, paragrafo 1
|
|
|
|
|
|
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3
|
|
Articolo 11, paragrafo 4, primo e terzo comma
|
|
Articolo 13, paragrafo 1
|
|
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma
|
|
Articolo 13, paragrafo 2
|
|
-
|
|
Articolo 13, paragrafi 3 e 4
|
|
Articolo 11, paragrafo 5
|
|
Articolo 11, paragrafo 4
|
|
Articolo 11, paragrafo 6, primo comma
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, prima frase
|
|
Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, prima frase
|
|
Articolo 12, paragrafo 5
|
|
Articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase
|
|
Articolo 12, paragrafo 2, seconda frase
|
|
-
|
|
Articolo 12, paragrafi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Articolo 14
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Articolo 15
|
|
|
|
|
|
Articolo 12
|
|
Articolo 17, paragrafo 1
|
|
-
|
|
Articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4
|
|
|
|
|
|
Articolo 13
|
|
Articolo 18
|
|
|
|
|
|
Articolo 14
|
|
Articolo 20
|
|
|
|
|
|
Articolo 15, paragrafo 1
|
|
Articolo 19, paragrafo 1
|
|
Articolo 15, paragrafo 2
|
|
Articolo 19, paragrafo 2
|
|
Articolo 15, paragrafo 3
|
|
-
|
|
Articolo 15, paragrafo 4, prima frase
|
|
Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, prima frase
|
|
-
|
|
Articolo 19, paragrafo 3, primo comma, seconda frase
Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma
|
|
Articolo 15, paragrafo 4, seconda frase
|
|
Articolo 19, paragrafo 3, terzo comma
|
|
-
|
|
Articolo 19, paragrafi 4 e 5
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Articolo 22
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Articolo 24
|
|
|
|
|
|
Articolo 16
|
|
Articolo 25
|
|
|
|
|
|
Articolo 17
|
|
Articolo 26
|
|
|
|
|
|
Articolo 18
|
|
Articolo 27
|
|
|
|
|
|
Articolo 19
|
|
Articolo 28
|
|
|
|
|
|
Allegato I
|
|
Allegato I, parti A1 e A2
Allegato I, parte D
Allegato I, parte E
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 1
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 1
|
Allegato I, parte B, punto 1)
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 2
|
Allegato I, parte B1, punto 2.1)
|
|
|
Articolo 2, paragrafo 3
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 3
|
Allegato I, parte B, punto 2)
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 4
|
Allegato I, parte B, punto 3)
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 1
|
Allegato I, parte B, punto 4)
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 2
|
Allegato I, parte B, punto 5)
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 3
|
Allegato I, parte B, punto 6)
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 4
|
Allegato I, parte B, punto 7)
|
|
|
Articolo 5, paragrafo 5
|
Allegato I, parte B, punto 8)
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 6
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 1
|
Allegato I, parte B, punto 9)
|
|
|
Articolo 7, paragrafo 2
|
Allegato I, parte B, punto 10)
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 8
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Allegato I
|
Allegato I, parte B1
|
|
|
|
|
|
|
Allegato II
|
Allegato I, parte B2
|
|
|
|
|
|
|
Allegato III
|
Allegato I, parte B3
|
|
|
|
|
|
|
Allegato IV
|
Allegato I, parte B4
|
|
|
|
|
|
-
|
|
Allegato I, parte C
|
|
|
|
|
|
Allegato II
|
|
Allegato II
|
|
|
|
|
|
Allegato III
|
|
Allegato III
|
|
|
|
|
|
Allegato IV
|
|
Allegato IV
|
|
|
|
|
|
Allegato V
|
|
Allegato V
|
|
|
|
|
|
Allegato VI
|
|
Allegato VI
|
|
|
|
|
|
Allegato VII
|
|
-
|
|
|
|
|
|
Allegato VIII
|
|
Allegato VII
|