Bruxelles, 24.2.2023

COM(2023) 95 final

2023/0047(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE


(Concimi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione di una decisione del Comitato misto concernente la modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

2.2.Il Comitato misto SEE

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE. 

2.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 1 .

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE consente agli Stati EFTA-SEE di continuare ad applicare al cadmio nei concimi fosfatici i valori limite nazionali vigenti alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE, fino a quando non saranno applicabili nello Spazio economico europeo valori limite armonizzati pari o inferiori a quelli nazionali.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009, è opportuno basare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo SEE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché l'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche agli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0047 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE


(Concimi)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 4 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121).

Bruxelles, 24.2.2023

COM(2023) 95 final

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
















(Concimi)


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 1 , quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE 2 .

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi 3 .

(4)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici 4 .

(5)Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici 5 .

(6)Occorre integrare nell'accordo SEE la comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

(7)Il regolamento (UE) 2019/1009 abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)La deroga che consente agli Stati EFTA di limitare la commercializzazione dei concimi sui loro mercati a causa del tenore di cadmio è in vigore nell'accordo SEE sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo nel 1994. Per quanto concerne gli Stati membri dell'UE ai quali sono state concesse le stesse deroghe con riguardo al tenore di cadmio nei concimi, le circostanze di fatto che hanno reso necessaria tale deroga rimangono valide.

(9)I regolamenti della Commissione (CE) n. 2076/2004 8 , (CE) n. 162/2007 9 , (CE) n. 1107/2008 10 , (CE) n. 1020/2009 11 , (UE) n. 137/2011 12 , (UE) n. 223/2012 13 , (UE) n. 463/2013 14 , (UE) n. 1257/2014 15 , (UE) 2016/1618 16 , (UE) 2019/1102 17 , (UE) 2020/1666 18 e (UE) 2021/862 19 , che sono integrati nell'accordo SEE, sono diventati obsoleti e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10)La presente decisione prevede disposizioni relative alle questioni veterinarie. La normativa relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capitolo I, parte 7.1 dell'accordo SEE, al punto 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

"-32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.".

Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.nel capitolo XIV, il testo del punto 1 (Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

"32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, modificato da:

-32021 R 1768: Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)    gli Stati EFTA sono liberi di continuare ad applicare al cadmio nei concimi fosfatici i valori limite nazionali vigenti alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione], fino a quando non saranno applicabili nello Spazio economico europeo valori limite armonizzati pari o inferiori a quelli nazionali;

b)    all'articolo 1, paragrafo 2, dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere seguenti:

"q)    la legislazione fitosanitaria nazionale degli Stati EFTA;

r)    la legislazione nazionale sulle specie esotiche invasive degli Stati EFTA.";

c)    all'articolo 52, per gli Stati EFTA i termini "oppure, se successivo, del giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [la presente decisione]" sono inseriti dopo i termini "del 16 luglio 2022".";

2.nel capitolo XIV, dopo il punto 5 (Decisione 2006/390/CE della Commissione) è inserito il testo seguente:

"6.32020 D 1178: Decisione (UE) 2020/1178 della Commissione, del 27 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Danimarca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14).

7.32022 D 1184: Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione, del 17 luglio 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dall'Ungheria a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42).

8.32020 D 1205: Decisione (UE) 2020/1205 della Commissione, del 6 agosto 2020, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica slovacca a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici (GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7).

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto degli atti seguenti:

1.52021XC0407(04): Comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1).";

3.nel capitolo XV, il punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i)è aggiunto il trattino seguente:

"-32019 R 1009: Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121.";

ii)gli adattamenti i) e j) sono rinominati adattamenti j) e k) rispettivamente;

iii)dopo l'adattamento h) è inserito l'adattamento seguente:

"i)    all'articolo 80, paragrafo 8, per gli Stati EFTA anziché "al 15 luglio 2019" leggasi "alla data in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]"."

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/1009, quale rettificato in GU L 302 del 22.11.2019, pag. 129, GU L 382 del 28.10.2021, pag. 59, e GU L 161 del 16.6.2022, pag. 121, del regolamento delegato (UE) 2021/1768, delle decisioni (UE) 2020/1178, (UE) 2020/1184 e (UE) 2020/1205 e della comunicazione della Commissione relativa all'aspetto dell'etichettatura dei prodotti fertilizzanti dell'UE di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 20*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

   Per il Comitato misto SEE

   Il presidente

   […]

   I segretari

   del Comitato misto SEE

   […]

(1)    GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
(2)    GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8.
(3)    GU L 259 del 10.8.2020, pag. 14.
(4)    GU L 261 dell'11.8.2020, pag. 42.
(5)    GU L 270 del 18.8.2020, pag. 7.
(6)    GU C 119 del 7.4.2021, pag. 1.
(7)    GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(8)    GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25.
(9)    GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7.
(10)    GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 13.
(11)    GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7.
(12)    GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1.
(13)    GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12.
(14)    GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1.
(15)    GU L 337 del 25.11.2014, pag. 53.
(16)    GU L 242 del 9.9.2016, pag. 24.
(17)    GU L 175 del 28.6.2019, pag. 25.
(18)    GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 3.
(19)    GU L 190 del 31.5.2021, pag. 74.
(20) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]