Bruxelles, 23.2.2023

COM(2023) 94 final

2023/0046(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit)

{SEC(2023) 96 final} - {SWD(2023) 46 final} - {SWD(2023) 47 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Un'infrastruttura digitale di qualità elevata costituisce un elemento portante sempre più significativo per l'intera economia, che sta conquistando il suo posto insieme alle reti dell'elettricità, del gas, dell'acqua e dei trasporti. Una connettività eccellente e sicura per chiunque e ovunque nell'Unione sta diventando un presupposto per fornire vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a servizi online moderni e a collegamenti internet veloci.

Visti i rapidi progressi compiuti nel contesto delle tecnologie digitali, sono necessari ingenti investimenti nelle reti per tenere il passo con le crescenti richieste di larghezza di banda. Nella comunicazione del 2020 "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" 1 è stato stimato che, per le sole infrastrutture e reti digitali, l'UE ha una carenza di investimenti pari a 65 miliardi di EUR l'anno. In tale contesto la Commissione ha annunciato una revisione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga del 2014 2 .

Una parte importante dei costi di installazione delle reti può essere attribuita a: i) inefficienze nel processo di installazione legate all'utilizzo di infrastrutture passive esistenti (quali cavidotti, centraline e installazioni di antenne); ii) difficoltà nel coordinamento delle opere di genio civile; iii) procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni; e iv) strozzature nell'installazione delle infrastrutture fisiche interne all'edificio. Al fine di facilitare e incentivare la diffusione delle reti, nel 2013 la Commissione ha proposto la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga contenente misure armonizzate destinate a ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità 3 .

Nel frattempo gli obiettivi dell'agenda digitale su cui si basava la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga sono stati per lo più conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90,1 % nel 2021. Tuttavia, data la crescente necessità di connettività fissa e mobile ad altissima capacità da parte di imprese e cittadini, la disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future. Inoltre non è allineata ai nuovi obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/1972 (codice europeo delle comunicazioni elettroniche – "codice") 4 volti a garantire la connettività e la disponibilità diffusa di reti ad altissima capacità (VHCN). Inoltre, nelle conclusioni "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", del 9 giugno 2020, il Consiglio ha sottolineato che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la maggiore necessità di una connettività rapida e universale. Ha invitato a presentare un pacchetto di misure supplementari a sostegno delle esigenze attuali e future legate all'installazione delle reti, nonché a potenziare le misure previste dalla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga. Di conseguenza, nella comunicazione "Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale" 5 , la Commissione ha fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro. Tali obiettivi si sono poi rispecchiati e sono stati perfezionati nel programma strategico per il decennio digitale 6 . Tale programma definisce una struttura di governance, che comprende il monitoraggio e un meccanismo di stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri per garantire che l'UE consegua le sue finalità generali e i suoi obiettivi digitali entro il 2030.

La presente proposta di normativa sull' infrastruttura Gigabit, che è un'iniziativa del programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) 7 , mira a colmare le carenze della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e a contribuire all'installazione tempestiva ed efficiente in termini di costi delle VHCN necessarie per soddisfare le crescenti esigenze di connettività dell'UE 8 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta si inserisce nel contesto del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche ed è coerente con gli altri strumenti legislativi e non legislativi che fanno parte di tale quadro 9 . In particolare la proposta è coerente con altri strumenti che sostengono il conseguimento degli obiettivi di connettività fissa e mobile nell'UE (ad esempio il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). Mentre, fatti salvi casi specifici, il codice prevede principalmente la possibilità di imporre obblighi agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una posizione dominante, ossia un significativo potere di mercato, in un determinato mercato delle comunicazioni elettroniche, la presente proposta si rivolge alle imprese che gestiscono reti di comunicazione elettronica o pubblici servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal fatto che detengano o meno un tale significativo potere di mercato.

La presente proposta è altresì in linea con la raccomandazione relativa a un pacchetto di strumenti per la connettività adottata nel settembre 2020, che mira a ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso tempestivo allo spettro radio 5G. Il conseguente pacchetto di strumenti per la connettività 10 concordato dagli Stati membri nel marzo 2021 comprende 22 migliori pratiche destinate a contribuire alla riduzione dei costi di rete, che sono state ampiamente prese in considerazione nelle misure proposte in questa sede.

Inoltre la presente proposta è coerente con la recente proposta della Commissione per un programma dell'Unione per una connettività sicura 11 , che intende facilitare l'accesso a banda larga tramite satellite per le zone che si trovano al di fuori della portata di altre infrastrutture di rete fissa e mobile di comunicazione elettronica.

Infine la proposta è coerente con le iniziative di finanziamento volte a sostenere lo sviluppo di reti a banda larga nelle zone rurali, remote e meno servite, tra cui la parte digitale del meccanismo per collegare l'Europa (MCE e MCE Digitale) 12 , i fondi per la ripresa in seguito alla COVID-19 13 e le iniziative nazionali in materia di aiuti di Stato 14 . Anche i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per le reti a banda larga 15 , adottati di recente, contribuiscono ad accelerare ed estendere l'installazione della banda larga, chiarendo quando il sostegno pubblico è in linea con le norme in materia di concorrenza.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con gli obiettivi climatici del Green Deal europeo 16 , sanciti nel giugno 2021 nella normativa europea sul clima 17 dal Consiglio e dal Parlamento. L'infrastruttura di connettività digitale è essenziale ai fini dell'attuazione della duplice transizione digitale e verde, che sono le principali priorità della Commissione. Le infrastrutture digitali svolgeranno un ruolo cruciale nella transizione verso un'economia verde, in quanto costituiscono fattori abilitanti importanti per l'efficienza energetica in altri settori. Inoltre la grande ondata di ristrutturazioni degli edifici 18 entro il 2030, innescata dagli obiettivi del Green Deal, rappresenta un'enorme opportunità per conseguire sinergie e garantire prestazioni elevate nelle infrastrutture interne agli edifici, comprese le infrastrutture fisiche predisposte per la fibra e i cablaggi della fibra. Ciò ridurrà i disagi per i proprietari e/o i locatari degli edifici e garantirà un uso più efficiente dei fondi nazionali e dell'UE disponibili per le ristrutturazioni profonde del parco immobiliare.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Si tratta della medesima base giuridica della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, che la presente proposta abroga. Ciò è giustificato dall'obiettivo dell'attuale proposta di armonizzare ulteriormente i mercati delle comunicazioni elettroniche dell'UE e di migliorare le condizioni per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga ha dimostrato che l'obiettivo di fornire all'UE una copertura completa della banda larga ad alta velocità non può essere conseguito né da una direttiva né dai soli Stati membri in tempi ragionevoli e ricorrendo all'uso più efficiente possibile di investimenti pubblici e privati. Inoltre talune disposizioni del codice, in particolare l'articolo 44, si sovrappongono parzialmente alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, ed è necessario razionalizzare le norme. Il conseguimento della copertura Gigabit entro il 2030 richiede altresì sforzi concertati da parte di tutti gli Stati membri. Le misure adottate finora dagli Stati membri per incentivare l'installazione delle reti e, in particolare, per ridurre i costi e i tempi di installazione sono molto diverse, a volte anche all'interno del medesimo Stato membro. Inoltre il valore aggiunto atteso dell'UE è stato ridotto in modo significativo dal considerevole margine di esclusioni o esenzioni in numerose circostanze diverse e in Stati membri diversi nonché dalla mancanza di orientamenti preliminari o principi comuni sulle diverse misure stabilite nella direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.

L'attuale mosaico di norme crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri. Ciò limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica. Incide inoltre sul funzionamento del mercato interno, in particolare per le applicazioni transfrontaliere intrinseche, quali la guida connessa e autonoma, che necessitano di reti ad altissima capacità estese. La situazione attuale rende inoltre molto difficile per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche e gli altri portatori di interessi (fabbricanti di apparecchiature, imprese di genio civile, ecc.) realizzare economie di scala. I problemi incontrati nell'accelerare l'installazione della banda larga ad alta velocità o le installazioni future delle reti ad altissima capacità sono condivisi dalla maggior parte degli Stati membri, se non da tutti. Anche la riduzione dei costi e lo snellimento delle procedure amministrative sono misure comuni essenziali per affrontare tali problemi. La presente proposta non pregiudica l'autonomia procedurale degli Stati membri nell'assegnazione delle competenze a livello interno.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità ed è un'azione strategica mirata avente un'intensità proporzionata ai suoi obiettivi di promozione delle reti ad altissima capacità in linea con il codice nonché di conseguimento dell'obiettivo per il 2030 del decennio digitale relativo alla copertura con reti senza fili ad alta velocità di prossima generazione aventi prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti 5G e Gigabit 19 . Il principale vantaggio della presente proposta consiste nel fatto che consentirà processi di pianificazione e di attuazione degli investimenti più efficienti (e quindi economie di scala molto consistenti) per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica. Inoltre le economie di scala e i risparmi associati andranno oltre il settore delle comunicazioni elettroniche e si estenderanno ad altri settori (ad esempio: fabbricanti di apparecchiature, imprese di costruzione).

Tali vantaggi sono possibili a fronte di un onere amministrativo minimo. Gli obblighi sono limitati ad alcune parti dell'infrastruttura di rete per le quali si possono prevedere risparmi significativi (ad esempio i cavi sono esclusi dalla definizione di infrastruttura fisica e pertanto dagli obblighi di accesso e trasparenza previsti dalla presente proposta) 20 . Le norme proposte introducono inoltre adeguamenti proporzionati (ad esempio, la possibilità di rifiutare richieste di accesso nel rispetto di condizioni specifiche). Inoltre la presente proposta prevede eccezioni secondo le quali taluni obblighi non si applicano in determinate circostanze (ad esempio l'accesso a determinate categorie di edifici di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure la fornitura di informazioni su tali edifici). Tali eccezioni contribuiscono a garantire la proporzionalità della proposta e offrono la flessibilità adeguata per tenere conto delle circostanze nazionali. Inoltre le misure proposte per la digitalizzazione delle procedure amministrative pertinenti consentono agli Stati membri di riutilizzare e ampliare i servizi e le piattaforme digitali esistenti a livello locale, regionale o nazionale che hanno il medesimo scopo e sono conformi al presente regolamento.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento proposto è un regolamento. Tale scelta si basa sull'esperienza acquisita con il recepimento e l'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e sui suoi limiti dimostrati nell'affrontare i problemi persistenti individuati, derivanti non soltanto dal suo approccio di armonizzazione minima, ma anche dal basso livello di armonizzazione perseguito (ad esempio numerose disposizioni sono rimaste facoltative e altre, quali quelle concernenti la trasparenza, hanno armonizzato soltanto un numero minimo di elementi), nonché dal recepimento lento e inefficace.

Un regolamento costituisce la soluzione migliore per accelerare l'installazione delle reti necessaria per rendere l'Europa pronta per l'era digitale. Avrà il massimo impatto nel promuovere l'installazione delle reti Gigabit essendo direttamente applicabile a tutti gli Stati membri. In un'economia digitale in rapida evoluzione, è fondamentale attuare rapidamente misure che riducano gli oneri per le imprese e le autorità pubbliche. Al contrario una direttiva richiederebbe tempo per il recepimento da parte degli Stati membri nel diritto nazionale, una circostanza questa che ritarderebbe l'entrata in applicazione delle norme proposte e metterebbe a rischio il conseguimento degli obiettivi previsti per il 2030. A differenza di una direttiva, un regolamento ha un effetto diretto, il che è importante per le norme che si applicano principalmente nei rapporti commerciali tra fornitori di reti di comunicazione elettronica e operatori di rete.

La Commissione presenta quindi una proposta di regolamento, la normativa sulle infrastrutture Gigabit, al fine di evitare ulteriori divergenze che ostacolano la fornitura dei servizi pertinenti nel mercato interno nonché di garantire gli stessi diritti e obblighi per le imprese. Ciò è necessario al fine di assicurare certezza del diritto e trasparenza per tutti i soggetti economici coinvolti.

La proposta abroga la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga che, in ragione delle carenze di cui sopra, ha portato a un'attuazione molto frammentata e minima. Un regolamento che copra tutti i settori di sostanza con norme più semplici e un livello di armonizzazione complessivamente più elevato dovrebbe colmare tali carenze rimanendo proporzionato e lasciando comunque agli Stati membri una certa flessibilità in merito alle disposizioni specifiche al fine di rispecchiare le particolari circostanze nazionali.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dalla relazione di valutazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, che accompagna la presente proposta, emerge che la direttiva è stata solo parzialmente efficace ed efficiente nel conseguire i suoi obiettivi generali e specifici, che tuttavia restano comunque pertinenti. Sul versante dell'attuazione, i risultati ad oggi sono buoni sugli altri tre criteri analizzati: pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE.

Nel complesso la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga ha contribuito all'installazione della banda larga ad alta velocità (sono stati riutilizzati quasi 100 000 km di cavidotti e infrastrutture aeree). Se applicata efficacemente, la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga può accelerare di diversi mesi l'attuazione di progetti relativi alla banda larga ad alta velocità, far risparmiare tra il 10 % e il 30 % dei costi di installazione e aumentare proporzionalmente la copertura di rete.

La maggior parte dei progressi è stata compiuta per quanto concerne l'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e le relative misure di trasparenza, mentre si sono registrati progressi più esigui per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni, il coordinamento delle opere di genio civile e l'accesso alle infrastrutture interne agli edifici. Inoltre i risultati sono disomogenei a livello di UE e, persino nei settori di intervento più efficaci 21 , non soddisfano appieno l'esigenza di un'installazione più rapida ed efficiente delle reti di comunicazione elettronica, che incidono sul funzionamento del mercato interno.

Le attuali disposizioni della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga devono essere rafforzate affinché possano essere meglio allineate alle esigenze di connettività attuali e future nonché alle priorità dell'UE e siano in grado di rispecchiare pienamente gli sviluppi tecnologici e di mercato. La continua presenza di ostacoli alla diffusione delle reti di comunicazione elettronica, la mancanza di procedure amministrative uniformi e digitalizzate e l'insufficiente efficacia degli sportelli unici continuano ad ostacolare i vantaggi potenziali generati dalle misure di riduzione dei costi che potrebbero favorire un'installazione più rapida e più efficiente in termini di costi delle reti in tutta l'UE. Gli elevati costi di installazione delle reti ad altissima capacità, tra cui la fibra ottica fino all'abitazione e il 5G in banda media, compromettono gli incentivi all'installazione e la redditività delle nuove installazioni. L'installazione di reti in tutta l'UE è stata notevolmente rallentata dalla mancanza di coordinamento tra le diverse autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, dalla varietà di autorizzazioni necessarie per l'installazione delle reti, dalla mancanza di procedure elettroniche per le domande di autorizzazione e dal generale mancato rispetto delle scadenze per il rilascio delle autorizzazioni di installazione, comprese quelle per i diritti di passaggio.

Consultazioni dei portatori di interessi

Le fonti di informazione di base per la preparazione della presente proposta sono state un riesame della letteratura, informazioni sull'attuazione delle politiche attuali, analisi delle attività e delle relazioni di monitoraggio e valutazione precedenti, contributi da parte dei portatori di interessi e studi di sostegno dedicati.

Inoltre i portatori di interessi sono stati consultati attraverso:

un invito a presentare osservazioni in merito alla tabella di marcia/valutazione d'impatto iniziale (dal 19 giugno 2020 al 17 luglio 2020);

una consultazione pubblica (dal 2 dicembre 2020 al 2 marzo 2021) basata su un ampio questionario concernente tanto aspetti retrospettivi quanto aspetti previsionali;

seminari partecipativi tematici online rivolti ai portatori di interessi, tenutisi a gennaio e febbraio 2021;

il parere dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC 22 ) sulla revisione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga concernente tanto aspetti retrospettivi quanto aspetti previsionali;

incontri bilaterali, anche con i portatori di interessi del mercato e le loro associazioni, nonché con le autorità locali e regionali;

seminari dedicati, organizzati dai consulenti che hanno preparato lo studio di sostegno, nel giugno 2021 e nel gennaio 2022, nonché indagini/consultazioni ad hoc.

In generale i portatori di interessi sottolineano che una connettività di qualità elevata ha svolto un ruolo fondamentale durante la pandemia e la ripresa economica.

Un ampio gruppo di operatori e la maggior parte delle associazioni di imprese sottolineano la necessità di un'ulteriore armonizzazione e regolamentazione a livello UE, in particolare per quanto riguarda le procedure amministrative quali il rilascio di autorizzazioni, per superare la frammentazione del mercato. Tuttavia un numero inferiore di operatori indica la necessità di lasciare agli Stati membri un margine di manovra per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione della normativa UE. Le autorità pubbliche, tra cui il BEREC, favoriscono misure a livello UE. Chiedono che l'armonizzazione faccia soltanto ciò che è necessario al fine di conseguire gli obiettivi e indicano talune aree nelle quali misure nazionali sarebbero più adatte (ad esempio orientamenti in merito alle condizioni di accesso). Alcune autorità pubbliche hanno espresso determinate riserve in merito agli oneri e ai costi aggiuntivi legati alle misure di trasparenza e digitalizzazione.

La maggior parte di coloro che hanno partecipato alle consultazioni rivolte ai portatori di interessi ritiene che la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga abbia creato un buon quadro di riferimento per rendere più efficiente l'installazione delle reti di comunicazione elettronica e percepisce le misure previste dalla direttiva come pertinenti. Tuttavia i portatori di interessi hanno opinioni diverse circa l'efficacia di tale direttiva nel conseguire il suo obiettivo generale di ridurre i costi e aumentare la velocità di installazione delle reti.

I portatori di interessi sottolineano l'importanza della disponibilità di infrastrutture fisiche adeguate, compresi gli elementi non appartenenti alle reti posseduti o controllati dalle autorità pubbliche, ai fini dell'installazione delle reti in modo efficiente, in particolare per le reti 5G. I portatori di interessi chiedono inoltre orientamenti in merito a condizioni eque e ragionevoli, nonché ai criteri per rifiutare le richieste di accesso. Ciò contribuirebbe ad evitare rifiuti ingiustificati sulla base della disponibilità di altri mezzi di accesso validi.

La maggior parte dei portatori di interessi concorda sul fatto che il coordinamento delle opere di genio civile può ridurre i costi di installazione. Sebbene il BEREC ritenga vantaggioso estendere l'obbligo di coordinamento a tutti i progetti di installazione di reti (finanziati a livello pubblico e privato), numerosi portatori di interessi si sono detti contrari a tale estensione.

La maggior parte dei portatori di interessi ritiene che la disponibilità di informazioni minime regolarmente aggiornate sulle informazioni fisiche esistenti o sulle opere di genio civile programmate, comprese le ubicazioni e i percorsi georeferenziati, tramite gli sportelli unici sia pertinente per l'installazione delle reti. Le autorità pubbliche, comprese quelle locali, chiedono flessibilità nel riutilizzo e nel miglioramento di strumenti digitali consolidati già in uso in vari Stati membri, alcuni dei quali servono anche altri settori.

La maggior parte dei portatori di interessi, compresi gli operatori di rete, concordano sul fatto che la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, compresa la presentazione elettronica delle domande di autorizzazione, favorirebbe lo sviluppo delle reti.

I portatori di interessi chiedono inoltre il rafforzamento delle norme attuali sull'infrastruttura all'interno degli edifici, in particolare aumentando l'ambizione dall'alta velocità alle reti ad altissima capacità/in fibra e proponendo l'obbligo per i proprietari degli edifici di installare e fornire accesso al cablaggio della fibra interno all'edificio.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è basata su un apposito studio di sostegno preparato da ICF SA, Wavestone SA e il CEPS (Center for European Policy Study) con l'assistenza di WIK Consult GMBH ed EcoAct 23 . Tale studio ha valutato gli effetti delle misure adottate nel contesto della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e ha preso in considerazione, se del caso, gli effetti delle misure nazionali adottate per ridurre i costi dell'installazione della banda larga ad alta velocità. Lo studio ha sostenuto inoltre la preparazione di una valutazione d'impatto sulle possibili opzioni strategiche destinate ad accompagnare la presente iniziativa. Inoltre le tabelle di marcia nazionali e le relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri nel contesto del pacchetto di strumenti per la connettività 24 , che comprendeva una serie di 39 migliori pratiche volte a migliorare l'installazione delle reti e l'accesso immediato allo spettro 5G, hanno fornito informazioni preziose sulle misure più appropriate e sul loro utilizzo. Infine la Commissione si è basata su altre fonti di informazione individuate attraverso un riesame della letteratura, tra cui diversi studi 25 e numerose relazioni 26 .

Valutazione d'impatto

La sintesi della valutazione d'impatto e il parere positivo del comitato per il controllo normativo sono disponibili sul sito web della Commissione 27 . Nella valutazione d'impatto sono state prese in considerazione le opzioni strategiche seguenti.

Opzione 0: scenario di base

Si mantiene la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga senza misure supplementari oltre a quelle vigenti. La direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga attualmente in vigore e i relativi strumenti normativi e non normativi continuano a essere attuati come avviene ora. Tale approccio potrebbe essere integrato dalla condivisione di buone pratiche, stimolata da iniziative di scambio (ad esempio pacchetto di strumenti per la connettività). Si ipotizza che, nel contesto di questa opzione, l'installazione delle reti continuerebbe, ma la frammentazione rilevata persisterebbe; inoltre l'installazione delle reti non sarebbe efficace ed efficiente come potrebbe essere e gli obiettivi di connettività per il 2030 sarebbero a rischio.

Opzione 1: aggiornamento, chiarimento e allineamento (approccio minimo)

Questa opzione propone di allineare la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga al codice (ambito di applicazione incentrato sulle reti ad altissima capacità anziché sulle reti ad alta velocità), di rendere obbligatorie alcune misure attualmente facoltative (trasparenza, rilascio di autorizzazioni) e di chiarire alcune disposizioni per allineare le diverse interpretazioni degli Stati membri (quali quelle relative ad autorizzazioni, progetti finanziati con fondi pubblici soggetti al coordinamento delle opere di genio civile e il fatto che gli attivi soggetti a obblighi relativi al significativo potere di mercato o ad aiuti di Stato siano esclusi dagli obblighi paralleli di accesso di cui alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga). Questa opzione si basa sulla considerazione secondo cui una direttiva leggermente riveduta, associata all'attuazione delle migliori pratiche del pacchetto di strumenti per la connettività e del resto del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, ne migliorerebbe l'attuazione. In particolare tale miglioramento si otterrebbe affrontando in parte i problemi legati alla mancanza o all'incompletezza di informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti e ai ritardi e ai costi elevati delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.

Non verrebbero attuate altre misure destinate a eliminare ulteriori ostacoli, che porterebbero quindi a un'installazione più rapida ed efficiente delle reti di comunicazione elettronica, come individuate nella relazione di valutazione e nella consultazione pubblica.

Opzione 2: estensione e rafforzamento delle misure rispetto alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, esclusione delle reti ad altissima capacità dagli obblighi

Questa opzione comprende quanto proposto nell'opzione 1, ma sotto forma di un regolamento. Inoltre estende l'ambito di applicazione degli obblighi di accesso alle infrastrutture fisiche (non appartenenti alle reti) controllate da/di proprietà di soggetti pubblici (fatto salvo il caso in cui ciò sarebbe sproporzionato) e rafforza gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni (ad esempio scadenze intermedie, esenzioni dalle autorizzazioni nazionali e trattamento parallelo di autorizzazioni e diritti di passaggio). A differenza delle opzioni 3 e 4, questa opzione esenta le reti ad altissima capacità dagli obblighi di accesso e di coordinamento delle opere di genio civile al fine di risolvere i problemi di incentivazione degli investimenti (ad esempio la non redditizia duplicazione di reti).

Opzione 3 (opzione prescelta): estensione e rafforzamento delle misure rispetto alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga con parziale armonizzazione

L'opzione 3 manterrebbe in gran parte le misure incluse nell'opzione 2 e assumerebbe anch'essa la forma di un regolamento (comprese l'estensione dell'ambito di applicazione dell'obbligo di concedere l'accesso ad attivi di proprietà pubblica non appartenenti alle reti e le misure in materia di autorizzazione). Tuttavia, anziché prevedere un'esenzione per l'infrastruttura delle reti ad altissima capacità, la proposta stabilirebbe norme più chiare in merito ad aspetti chiave dell'accesso all'infrastruttura fisica e del coordinamento delle opere di genio civile (come condizioni di accesso "eque e ragionevoli", mezzi alternativi di accesso e la ripartizione dei costi per le opere di genio civile coordinate). Questa opzione affronterebbe il problema della duplicazione di reti, non redditizia, specificando meglio i motivi del rifiuto dell'accesso all'infrastruttura fisica o i casi in cui richieste di coordinamento delle opere di genio civile potrebbero essere considerate irragionevoli, limitando tali casi a circostanze più specifiche rispetto all'opzione 2. Tali norme sarebbero accompagnate da orientamenti a livello UE destinati a garantire un'applicazione coerente e un approccio armonizzato a problemi analoghi. Questa opzione prevedrebbe inoltre che le norme e le procedure per il rilascio di autorizzazioni siano coerenti a livello nazionale, sostenute da uno "sportello unico" attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale, stabilirebbe che le autorizzazioni dovrebbero essere approvate tacitamente, ove possibile, e limiterebbe le tariffe relative alle autorizzazioni ai costi amministrativi. Le installazioni soggette a esenzioni dalle autorizzazioni verrebbero specificate a livello UE e la coerenza dei processi di autorizzazione verrebbe garantita a livello nazionale. Tale approccio più armonizzato risolverebbe i problemi legati all'elevata complessità, alle lunghe tempistiche e ai costi elevati di ottenimento delle autorizzazioni.

Al fine di migliorare la trasparenza e l'accesso alle informazioni, l'opzione 3 amplierebbe gli obblighi di informazione sulle infrastrutture fisiche esistenti, fatto salvo il caso in cui essi siano sproporzionati, nonché sulle opere di genio civile programmate (notifica proattiva di tutte le opere di genio civile programmate). Le due serie di informazioni dovrebbero essere disponibili in formato digitale sulle piattaforme e, se possibile, dovrebbero essere interconnesse. Infine, per ovviare alla mancanza e all'impossibilità di accesso a un'infrastruttura adeguata all'interno degli edifici, questa opzione imporrebbe l'installazione di un'infrastruttura predisposta per la fibra all'interno degli edifici e la presenza della fibra all'interno degli edifici in ogni abitazione nuova (o sottoposta a una ristrutturazione importante). Questa opzione prevedrebbe altresì la normazione delle infrastrutture fisiche all'interno degli edifici a livello nazionale nonché orientamenti sull'accesso alle infrastrutture all'interno degli edifici a livello UE.

Opzione 4: estensione e rafforzamento, piena applicazione ad attivi privati, e piena armonizzazione

L'opzione 4 introdurrebbe la massima armonizzazione a livello UE. Il regolamento includerebbe tutte le misure di cui all'opzione 3. Inoltre estenderebbe gli obblighi di accesso e trasparenza agli attivi di operatori privati non appartenenti alla rete (ad esempio edifici commerciali) e gli obblighi di coordinamento delle opere di genio civile ai progetti non finanziati con fondi pubblici. Questa opzione prevedrebbe la creazione di un'unica piattaforma digitale per le infrastrutture fisiche esistenti, le opere di genio civile programmate e, facoltativamente, le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Infine questa opzione imporrebbe la normazione dell'infrastruttura fisica interna all'edificio a livello UE (rispetto alla normazione a livello nazionale di cui all'opzione 3).

Considerando tutti i criteri di valutazione, è probabile che l'opzione 3 soddisfi meglio gli obiettivi strategici. Inoltre fornisce il massimo valore aggiunto dell'UE, garantendo nel contempo agli Stati membri un ruolo nell'individuare i casi specifici nei quali gli obblighi potrebbero non essere applicati (ad esempio perché rientrerebbero all'interno di categorie stabilite dal regolamento alle quali gli obblighi possono non essere applicati per diversi motivi o perché finirebbero per essere sproporzionati). L'opzione 3 sembra quindi bilanciare al meglio i costi di attuazione a breve termine con i vantaggi a medio termine e limitare gli oneri normativi non necessari.

Efficienza normativa e semplificazione

Le misure proposte sostengono il programma REFIT e rispondono agli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Numerose delle modifiche proposte mirano a rendere le norme e le procedure più chiare, snelle e semplici, ad aiutare le parti a comprendere facilmente i propri diritti e obblighi, nonché a promuovere le sinergie (ad esempio per quanto riguarda il coordinamento proposto per la ristrutturazione degli edifici ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche). La proposta prevede altresì orientamenti a livello UE (accesso all'infrastruttura fisica, compresa l'infrastruttura fisica interna all'edificio, e alcuni criteri per l'accesso e le norme di coordinamento delle opere di genio civile). Tali orientamenti dovrebbero facilitare l'applicazione coerente delle norme nonché la risoluzione di potenziali controversie.

La presente proposta comporta alcuni costi complessivi a breve termine, soprattutto per le amministrazioni. Tali costi sono legati alla creazione di procedure coerenti per il rilascio di autorizzazioni e di punti di accesso/piattaforme digitali per l'elaborazione delle autorizzazioni e per la fornitura e la concessione dell'accesso alle informazioni. Tuttavia, una volta creati tali elementi, si prevede che il regolamento generi un risparmio annuale sui costi amministrativi per gli operatori di reti di comunicazione elettronica (stimato ammontare a circa 40 milioni di EUR l'anno). Tali risparmi deriveranno da un migliore accesso alle infrastrutture fisiche di rete e pubbliche non appartenenti alla rete (circa 24 milioni di EUR l'anno) e dal trattamento delle domande di autorizzazione (circa 15 milioni di EUR l'anno). Vi saranno altresì risparmi per le autorità pubbliche, compresi i comuni (stime non disponibili). Tali vantaggi possono essere estesi ad altri settori (oltre a quello delle comunicazioni elettroniche) se le piattaforme di autorizzazione vengono attuate e utilizzate da tali settori, come già avviene in diversi Stati membri. Inoltre le imprese di costruzione beneficerebbero di norme sull'infrastruttura e sul cablaggio interni all'edificio, che dovrebbero garantire un'installazione più efficiente della "fibra ottica fino all'abitazione" negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a profonde ristrutturazioni (stime non disponibili) 28 .

Diritti fondamentali

La proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le misure proposte sono coerenti con l'articolo 16 (libertà d'impresa), l'articolo 17 (diritto di proprietà) e l'articolo 37 (tutela dell'ambiente).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio dell'attuazione si baserà su una relazione sull'attuazione del regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio 5 anni dopo la data di entrata in vigore. Tale relazione comprenderà una sintesi dell'impatto delle misure e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nel programma strategico per il decennio digitale 2030. A tal fine la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri sulla base di indicatori pertinenti e di un meccanismo di raccolta periodica di dati, che sarà elaborato dal comitato per le comunicazioni istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 aggiorna l'ambito di applicazione della direttiva del 2014 sull'installazione di reti di comunicazione elettronica, passando dall'alta velocità alle reti ad altissima capacità, al fine di rispondere alle nuove ambizioni del codice e agli obiettivi di connettività del decennio digitale.

Articolo 2 – Definizioni

Tale articolo contiene definizioni che si aggiungono a quelle specificate nel codice, tra cui quella del termine "rete ad altissima capacità". Estende il concetto di "infrastruttura fisica" al fine di includere attivi pubblici non appartenenti alla rete e introduce una nuova definizione di "cablaggio in fibra interno all'edificio", oltre a una modifica da un'infrastruttura fisica interna all'edificio "predisposta per l'alta velocità" a una detta infrastruttura "predisposta per la fibra". Inoltre, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" è estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventano così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa. Inoltre modifica la definizione di "autorizzazione" al fine di rispecchiare i molteplici livelli decisionali che talvolta esistono per il rilascio delle autorizzazioni e chiarisce che le opere di genio civile si riferiscono alla "installazione di elementi di reti ad altissima capacità" al fine di facilitare il riferimento in tutto il testo.

Articolo 3 – Accesso all'infrastruttura fisica esistente

L'articolo 3 estende l'obbligo di accesso alle infrastrutture fisiche che non fanno parte di una rete ma sono di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici. Prevede inoltre eccezioni per alcune categorie di edifici (ad esempio per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica) e introduce la possibilità per gli Stati membri di istituire un organismo incaricato di coordinare l'accesso ad attivi pubblici.

Chiarisce i motivi del rifiuto dell'accesso ed evita la duplicazione degli obblighi di accesso quando questi sono già imposti ai sensi del codice e di norme in materia di aiuti di Stato in relazione ai medesimi attivi.

Il testo prevede la possibilità per la Commissione di pubblicare orientamenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di accesso.

Questo articolo si basa altresì sul precedente stabilito nell'articolo 57 del codice per quanto concerne l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.

Articolo 4 – Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

L'articolo 4 prevede l'obbligo, per gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche, di fornire, in formato elettronico, attraverso gli sportelli unici, informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti comprese informazioni georeferenziate.

L'accesso a tali informazioni minime potrebbe essere limitato ad esempio per motivi di sicurezza o per determinate categorie di edifici. Analogamente l'obbligo di fornire informazioni minime non si applicherebbe quando sarebbe sproporzionato sulla base di un'analisi costi-benefici.

Articolo 5 – Coordinamento delle opere di genio civile

L'articolo 5 chiarisce che l'obbligo di coordinamento delle opere di genio civile riguarda le opere di genio civile "finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche".

Stabilisce che le domande di coordinamento delle opere di genio civile dovrebbero essere presentate almeno due mesi prima della presentazione del progetto definitivo e specifica quando una richiesta di coordinamento delle opere di genio civile può essere considerata irragionevole.

Prevede la possibilità per la Commissione di pubblicare orientamenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile.

Articolo 6 – Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

L'articolo 6 prevede il diritto di accesso, in formato elettronico, alle informazioni minime per tutte le opere di genio civile (pubbliche e private) programmate dagli operatori di rete attraverso gli sportelli unici, comprese le informazioni georeferenziate.

Tale accesso potrebbe essere limitato ad esempio per motivi connessi alla sicurezza delle reti, alla sicurezza nazionale o a segreti commerciali. L'obbligo di trasparenza non si applicherebbe in determinate circostanze, ad esempio in caso di emergenza o per motivi di sicurezza nazionale.

Prevede la fornitura anticipata e proattiva di informazioni minime in merito alle opere di genio civile pubbliche programmate da parte di tutti gli operatori di rete tramite gli sportelli unici, al fine di facilitare il potenziale coordinamento di tali opere.

Articolo 7 – Procedure per il rilascio di autorizzazioni, compresa la concessione di diritti di passaggio

L'articolo 7 introduce un nuovo principio di coerenza nazionale delle norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio di autorizzazioni, nonché per la concessione di diritti di passaggio. Rende obbligatoria la presentazione delle domande in formato elettronico tramite gli sportelli unici.

Incarica la Commissione di specificare le categorie di installazioni che saranno esentate dalle autorizzazioni mediante un atto di esecuzione.

Rafforza la trasparenza non considerando ammissibili le domande di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime di cui all'articolo 6 non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico.

Introduce diverse misure destinate a garantire che le domande di autorizzazione, nonché di concessione di diritti di passaggio, siano trattate entro i termini di legge, ad esempio un periodo più breve per considerare la domanda completa, l'approvazione tacita o il risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto dei termini.

Infine, stabilisce che le tariffe e gli oneri per le autorizzazioni, nonché le concessioni di diritti di passaggio, non possono essere eccedere la copertura degli oneri amministrativi.

Articolo 8 – Infrastruttura fisica interna all'edificio e cablaggio in fibra

L'articolo 8 impone la presenza dell'infrastruttura fisica interna all'edificio, di punti di accesso e del cablaggio in fibra interno all'edificio per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a profonde ristrutturazioni. Rientrano in tale contesto gli edifici presso la sede dell'utente finale quando vengono ristrutturati per migliorare l'efficienza energetica. Le esenzioni sono ampliate al fine di affrontare l'eventuale mancanza di proporzionalità per luoghi specifici sulla base di un'analisi costi-benefici.

Introduce l'obbligo per gli Stati membri di adottare norme/specifiche tecniche e meccanismi di certificazione nazionali pertinenti. Tramite tali meccanismi di certificazione, le imprese possono dimostrare la conformità rispetto a dette norme/specifiche tecniche e qualificarsi per beneficiare dell'etichetta "predisposizione per la fibra" ora obbligatoria, che costituisce un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione edilizia.

Articolo 9 – Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

L'articolo 9 stabilisce il diritto dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di terminare le loro reti fino al punto di accesso e di accedere alle infrastrutture fisiche interne agli edifici esistenti. Inoltre prevede il rifiuto dell'accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio qualora l'accesso al cablaggio in fibra interno all'edificio sia fornito in conformità agli obblighi imposti dal codice o sia reso disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo.

Prevede la possibilità per la Commissione di pubblicare orientamenti sull'applicazione delle disposizioni in materia di accesso all'infrastruttura interna all'edificio.

Articolo 10 – Digitalizzazione

L'articolo 10 prevede un unico punto di accesso digitale nazionale e un solo accesso agli strumenti digitali, in particolare quando esiste più di uno sportello unico o quando le informazioni sono collocate altrove, consentendo l'esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie

Questa disposizione garantisce che qualsiasi parte abbia il diritto di deferire una controversia a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie, il quale deve risolvere la controversia entro tempi abbreviati (rispetto alle disposizioni attuali di cui alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga) ed emettere una decisione vincolante.

Articolo 12 – Organismi competenti

L'articolo 12 introduce ulteriori prescrizioni ispirate alle disposizioni istituzionali del codice. Tra queste figurano: i) l'imparzialità e l'indipendenza degli enti pubblici che possiedono/controllano le infrastrutture fisiche; ii) la separazione strutturale degli organismi di risoluzione delle controversie e degli sportelli unici; iii) l'esercizio dei poteri e la gestione delle risorse delle autorità competenti; e iv) il rendere più trasparenti i compiti degli organismi competenti.

Inoltre prevede prescrizioni più dettagliate sul diritto di ricorso, prendendo spunto da disposizioni analoghe contenute nel codice.

Articolo 13 – Procedura di comitato

L'articolo 13 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

Articoli da 14 a 18 – Disposizioni finali

Gli articoli 14 e 15 contengono disposizioni finali, tra cui le sanzioni e gli obblighi di monitoraggio e informazione. Gli indicatori pertinenti e un meccanismo di raccolta dei dati saranno elaborati dal comitato per le comunicazioni.

L'articolo 16 prevede misure transitorie laddove necessario (continuazione dell'applicazione di alcune disposizioni attuali della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga) in vista dell'ampliamento dell'ambito di applicazione alle reti ad altissima capacità e dell'applicazione differita di talune disposizioni del presente regolamento. Gli articoli 17 e 18 contengono disposizioni per l'abrogazione della direttiva 2014/61/UE e per l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.

2023/0046 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 29 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 30 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel corso dell'ultimo decennio l'economia digitale ha cambiato profondamente il mercato interno. L'Unione crede in un'economia digitale capace di generare vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a una connettività eccellente e sicura per tutti e ovunque in Europa. Un'infrastruttura digitale di qualità elevata basata su reti ad altissima capacità sta alla base di quasi tutti i settori di un'economia moderna e innovativa. È di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale e, in generale, per la competitività e la leadership digitale dell'Unione. Per questo si dovrebbe dare a tutte le persone nonché al settore pubblico e a quello privato la possibilità di essere protagonisti dell'economia digitale.

(2)La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un'ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati dall'agenda digitale nel 2010 31 sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 che prevedono di garantire la connettività e l'ampia disponibilità di reti ad altissima capacità. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , l'UE ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete gigabit e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte dal 5G.

(3)Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare e abbattere i costi dell'installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull'intero territorio dell'Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi.

(4)La direttiva 2014/61/UE, adottata in risposta alla necessità di attuare politiche capaci di abbattere i costi di installazione della banda larga, conteneva misure sulla condivisione delle infrastrutture, sul coordinamento delle opere di genio civile e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Al fine di facilitare ulteriormente la diffusione delle reti ad altissima capacità, tra cui la fibra ottica e il 5G, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 9 giugno 2020, ha invitato ad elaborare un pacchetto di misure aggiuntive a sostegno delle esigenze attuali ed emergenti di installazione di reti, anche attraverso il riesame della direttiva 2014/61/UE.

(5)L'installazione di reti ad altissima capacità (come definite nella direttiva (UE) 2018/1972) in tutta l'Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di genio civile. La condivisione delle infrastrutture fisiche limiterebbe la necessità di costose opere di genio civile e farebbe progredire in modo più efficace l'installazione della banda larga.

(6)Una parte preponderante dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità è imputabile a inefficienze nel processo di installazione concernenti: i) l'uso dell'infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto); ii) rallentamenti legati al coordinamento delle opere di genio civile; iii) procedure amministrative farraginose di rilascio delle autorizzazioni; e iv) strozzature per l'installazione delle reti all'interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari, in particolare nelle zone rurali.

(7)La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , adottata in risposta alla necessità di abbattere i costi di installazione della banda larga, conteneva misure sulla condivisione delle infrastrutture, sul coordinamento delle opere di genio civile e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Al fine di facilitare ulteriormente la diffusione di reti ad altissima capacità, tra cui la fibra ottica e il 5G, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" del 9 giugno 2020, ha invitato ad elaborare un pacchetto di misure aggiuntive a sostegno delle esigenze attuali ed emergenti di installazione di reti, anche attraverso il riesame della direttiva 2014/61/UE.

(8)Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l'installazione delle reti.

(9)Le misure intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un'installazione rapida e vasta delle reti ad altissima capacità. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell'infrastruttura esistente.

(10)Alcuni Stati membri hanno adottato misure di riduzione dei costi dell'installazione della banda larga, andando persino oltre quanto disposto nella direttiva 2014/61/UE. Tuttavia tali misure sono comunque molto diverse tra gli Stati membri e hanno portato a risultati diversi in tutta l'Unione. La diffusione di alcune di tali misure in tutta l'Unione e l'adozione di nuove misure rafforzate permetterebbe di contribuire considerevolmente a un migliore funzionamento del mercato interno digitale. Inoltre le differenze nei requisiti normativi e l'attuazione incoerente delle norme dell'Unione impediscono talvolta la cooperazione tra le imprese che forniscono servizi pubblici. Tali differenze possono altresì costituire ostacoli all'ingresso da parte di nuove imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate ("operatori"), come definite nella direttiva (UE) 2018/1972. Dette differenze possono inoltre precludere nuove opportunità commerciali, ostacolando lo sviluppo di un mercato interno per l'uso e l'installazione di infrastrutture fisiche per reti ad altissima capacità. Inoltre le misure notificate nelle tabelle di marcia nazionali e nelle relazioni di attuazione adottate dagli Stati membri ai sensi della raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione 35 non coprono tutti gli ambiti della direttiva 2014/61/UE né affrontano tutte le questioni in modo coerente e completo. Ciò si verifica nonostante sia fondamentale intervenire nell'intero processo di installazione delle reti e a livello intersettoriale se si vuole che l'impatto sia rilevante e coerente.

(11)Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l'Unione al fine di accelerare l'installazione delle reti ad altissima capacità e il coordinamento intersettoriale. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche in singoli mercati nazionali, le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. Ciò può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l'Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce l'adozione di misure nazionali conformi al diritto dell'Unione destinate a promuovere l'uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove, integrando i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Ad esempio gli Stati membri potrebbero estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, a condizione di non violare il diritto dell'Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.

(12)Al fine di garantire la certezza del diritto, anche per quanto concerne le misure di regolamentazione specifiche imposte dalla direttiva (UE) 2018/1972, al titolo II, capi da II a IV, e dalla direttiva 2002/77/CE 36 , le disposizioni di cui a tali direttive dovrebbero prevalere sul presente regolamento.

(13)Per gli operatori, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare reti ad altissima capacità o risorse correlate. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l'entità delle opere di genio civile necessarie per l'installazione di reti ad altissima capacità. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l'inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto agli operatori, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi.

(14)Ai fini del miglioramento dell'installazione delle reti ad altissima capacità nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell'accesso all'infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. L'obbligo di dare accesso all'infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell'edificio in cui l'infrastruttura è situata.

(15)In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo dei fornitori di infrastrutture fisiche senza fili, come le "società delle torri", e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di "operatore di rete" dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che diventerebbero così soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all'infrastruttura fisica interna all'edificio e all'accesso alla stessa.

(16)Dato che presentano uno scarso livello di differenziazione, le strutture fisiche di una rete spesso possono ospitare tutta una serie di elementi delle reti di comunicazione elettronica contemporaneamente, senza ripercussioni sul servizio principale prestato e con costi di adattamento minimi. Tali elementi comprendono quelli in grado di garantire servizi di accesso alla banda larga alla velocità di almeno 100 Mbps in linea con il principio della neutralità tecnologica. Pertanto, in linea di massima si può utilizzare un'infrastruttura fisica esclusivamente destinata a ospitare altri elementi di una rete senza che diventi essa stessa un elemento attivo della rete, come nel caso della fibra inattiva, per far passare cavi, apparecchiature o qualsiasi altro elemento di una rete di comunicazioni elettroniche, indipendentemente da chi ne sia l'utilizzatore attuale o il proprietario, da timori per la sicurezza o pregiudizio ai futuri interessi commerciali del proprietario dell'infrastruttura. In linea di principio, l'infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere utilizzata anche per ospitare elementi di altre reti. Di conseguenza, in casi adeguati, gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica possono concedere l'accesso alle loro reti per consentire l'installazione di altre reti. Fermo restando il perseguimento dell'interesse generale specificamente connesso alla fornitura del servizio principale, nel contempo è opportuno incoraggiare sinergie tra gli operatori di rete per contribuire al conseguimento degli obiettivi digitali di cui alla decisione (UE) 2022/2481

(17)In assenza di un'eccezione giustificata, gli elementi dell'infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un'infrastruttura fisica sono gli edifici, gli accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Spetta agli Stati membri individuare edifici specifici posseduti o controllati da enti pubblici nel loro territorio ai quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico.

(18)Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza e la sanità pubblica, l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare quella delle infrastrutture critiche, come definite dal diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito dall'operatore di rete, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l'accesso alle infrastrutture fisiche con le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso alle infrastrutture fisiche. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall'accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità al vigente diritto dell'Unione.

(19)Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare oneri sproporzionati per gli operatori di rete derivanti dall'applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l'infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o a obblighi di accesso derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un'autorità nazionale di regolamentazione ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l'uso che può essere fatto dell'infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando un operatore che intende collegare stazioni di base richiede l'accesso all'infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell'accesso alla capacità dedicata all'ingrosso 37 .

(20)Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un'infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non adatta a causa di particolari circostanze oppure in ragione della mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d'investimento pubblicamente disponibili. Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico può rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l'accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un'infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l'accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi delle reti ad altissima capacità che deriva da decisioni prese dall'impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre reti ad altissima capacità nella zona interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell'infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l'integrità della rete e la sua sicurezza, compresa quella delle infrastrutture critiche o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l'operatore di rete già offra un valido mezzo alternativo di accesso fisico all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l'accesso, quali la fibra inattiva o l'accesso disaggregato alla fibra, l'accesso all'infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all'ingrosso, e sugli incentivi a investire. Ciò può altresì rischiare di generare una duplicazione inefficiente di elementi di rete. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all'ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l'altro, del modello commerciale sottostante dell'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l'accesso, nonché della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti.

(21)Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l'accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un'offerta per l'uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l'accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l'accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell'accesso. Tra questi figurano: i) eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento; ii) l'adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l'integrità della rete; iii) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; iv) l'uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell'infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dalla legge nazionale in conformità del diritto dell'Unione; v) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; e vi) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

(22)Gli investimenti nell'infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate dovrebbero contribuire direttamente agli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 ed evitare comportamenti opportunistici. Di conseguenza qualsiasi obbligo di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti o di coordinamento delle opere di genio civile dovrebbe tenere pienamente conto di una serie di fattori quali: i) la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio; ii) l'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento; iii) l'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento; iv) il deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso; v) gli argomenti economici alla base dell'investimento, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di servizi di reti ad altissima capacità; e vi) l'eventuale possibilità precedentemente offerta al richiedente di compartecipare all'installazione.

(23)Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell'esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con gli operatori sull'accesso. Al fine di facilitare l'accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si potrebbe nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L'organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l'esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d'aiuto anche in caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.

(24)Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.

(25)Gli operatori dovrebbero avere accesso a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l'installazione di reti ad altissima capacità e di garantire l'uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all'installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d'uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte (che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate) così come per facilitare l'accesso a tali informazioni (a livello intersettoriale e transfrontaliero), gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero fornire e mantenere tali informazioni minime in modo proattivo (piuttosto che su richiesta) attraverso uno sportello unico. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere fornite attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l'operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessarie autorizzazioni, non più tardi di tre mesi prima che la domanda di autorizzazione sia presentata per la prima volta alle autorità competenti.

(26)Le informazioni minime dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente attraverso lo sportello unico, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, affinché gli operatori possano presentare le loro richieste di informazioni. Lo sportello unico dovrebbe consistere in un archivio di informazioni in formato elettronico, presso il quale è possibile accedere alle informazioni e formulare richieste online utilizzando strumenti digitali, quali pagine web, applicazioni digitali e piattaforme digitali. Le informazioni rese disponibili possono essere limitate al fine di garantire la sicurezza e l'integrità della rete, in particolare quella delle infrastrutture critiche, nonché la sicurezza nazionale oppure al fine di proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali. Lo sportello unico non deve necessariamente ospitare le informazioni, purché garantisca la disponibilità di collegamenti ad altri strumenti digitali, quali portali web, piattaforme digitali o applicazioni digitali, presso i quali vengono conservate le informazioni. Lo sportello unico può fornire funzionalità aggiuntive, quali l'accesso a informazioni supplementari o il sostegno per il processo di richiesta di accesso a infrastrutture fisiche esistenti oppure per il coordinamento di opere di genio civile.

(27)Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario condividere le infrastrutture fisiche esistenti o coordinare opere di genio civile, è opportuno garantire agli operatori la possibilità di effettuare ispezioni in loco e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per garantire la sicurezza e l'integrità della rete, la protezione della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali.

(28)Attraverso gli sportelli unici dovrebbe essere incentivata la trasparenza avanzata delle opere di genio civile programmate. Tale obiettivo può essere conseguito reindirizzando facilmente gli operatori verso tali informazioni, qualora disponibili. La trasparenza dovrebbe essere garantita anche subordinando il rilascio di autorizzazioni alla preventiva pubblicazione tramite uno sportello unico delle informazioni sulle opere di genio civile programmate.

(29)La discrezionalità che gli Stati membri mantengono nell'assegnare le funzioni degli sportelli unici a più di un organismo competente non dovrebbe incidere sulla loro capacità di adempiere efficacemente tali funzioni. Nel caso in cui in uno Stato membro siano istituiti più sportelli unici, un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un'interfaccia utente comune, dovrebbe garantire un accesso agevole a tutti gli sportelli unici per via elettronica. Lo sportello unico dovrebbe essere completamente digitalizzato e fornire un facile accesso agli strumenti digitali pertinenti. Ciò consentirà agli operatori di rete e agli enti pubblici di esercitare i loro diritti e di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento. Rientrano in tale contesto un accesso rapido alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate, le procedure amministrative elettroniche per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio nonché le condizioni e procedure applicabili. Nel contesto di tali informazioni minime, lo sportello unico dovrebbe fornire accesso a informazioni georeferenziate sull'ubicazione delle infrastrutture fisiche esistenti e delle opere di genio civile programmate. A tale fine gli Stati membri dovrebbero fornire strumenti digitali automatizzati per la presentazione delle informazioni georeferenziate e strumenti di conversione per i formati di dati supportati. Tali strumenti potrebbero essere messi a disposizione degli operatori di rete e degli enti pubblici competenti per la fornitura di tali informazioni attraverso lo sportello unico. Inoltre, laddove i dati georeferenziati sull'ubicazione siano disponibili attraverso altri strumenti digitali, quali il geoportale Inspire di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 , lo sportello unico potrebbe fornire un accesso di facile utilizzo a tali informazioni.

(30)Al fine di garantire la proporzionalità e la sicurezza, l'obbligo di fornire informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico non deve essere applicato per i medesimi motivi che giustificano il rifiuto di una richiesta di accesso. Inoltre, in casi molto specifici, fornire informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso lo sportello unico potrebbe essere oneroso o sproporzionato per gli operatori di rete e gli enti pubblici. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio quando la mappatura degli attivi pertinenti non è ancora disponibile e sarebbe molto costosa da realizzare o quando si prevede che le richieste di accesso siano molto esigue in alcune zone di uno Stato membro o in relazione a determinate infrastrutture fisiche specifiche. Qualora sulla base di un'analisi costi-benefici dettagliata si constati che fornire informazioni sia sproporzionato, gli operatori di rete e gli enti pubblici non dovrebbero essere tenuti a fornire tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero condurre un'analisi costi-benefici dettagliata sulla base di una consultazione con le parti interessate in merito alla domanda di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, e tale analisi dovrebbe essere aggiornata periodicamente. Il processo di consultazione e il suo esito dovrebbero essere resi pubblici e le specifiche infrastrutture fisiche da esentare dall'obbligo in questione dovrebbero essere notificate alla Commissione.

(31)Al fine di garantire la coerenza, gli organismi competenti che svolgono le funzioni di sportello unico, le autorità nazionali di regolamentazione che svolgono i loro compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o altre autorità competenti, quali le autorità nazionali, regionali o locali competenti per la gestione del catasto o l'attuazione della direttiva 2007/2/CE (Inspire), a seconda dei casi, dovrebbero consultarsi e cooperare tra loro. Tale cooperazione dovrebbe mirare a ridurre al minimo gli sforzi per adempiere gli obblighi di trasparenza imposti agli operatori di rete e agli enti pubblici, comprese le imprese designate con significativo potere di mercato (operatori con significativo potere di mercato), al fine di rendere disponibili le informazioni sulle loro infrastrutture fisiche. Qualora sia richiesto un set di dati diverso sull'infrastruttura fisica dell'operatore con significativo potere di mercato, tale cooperazione dovrebbe portare alla creazione di interconnessioni e sinergie utili tra la banca dati relativa al significativo potere di mercato e lo sportello unico, nonché a pratiche comuni proporzionate di raccolta e fornitura dei dati al fine di ottenere risultati facilmente comparabili. La cooperazione dovrebbe inoltre mirare a facilitare l'accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche, alla luce delle circostanze nazionali. Se gli obblighi di regolamentazione vengono modificati o revocati, le parti interessate dovrebbero essere in grado di concordare le soluzioni migliori per adattare la raccolta e la fornitura di dati sulle infrastrutture fisiche ai nuovi requisiti normativi applicabili.

(32)L'obbligo di trasparenza per il coordinamento delle opere di genio civile non si applica alle opere di genio civile per motivi di sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Ciò potrebbe verificarsi per le opere di genio civile realizzate se esiste un rischio di pericolo pubblico a seguito di processi di degrado delle opere di genio civile e delle installazioni associate, causati da fattori distruttivi naturali o generati dall'uomo, e che sono necessarie per garantirne la sicurezza o la demolizione. Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i tipi di opere di genio civile che rientrano in tali circostanze e pubblicarli attraverso uno sportello unico.

(33)Al fine di garantire risparmi significativi e ridurre al minimo i disagi per la zona interessata dall'installazione di nuove reti di comunicazione elettronica, dovrebbero essere vietati vincoli normativi che impediscono, come norma generale, la negoziazione tra operatori di rete di accordi per il coordinamento delle opere di genio civile per l'installazione di reti ad altissima capacità. Se le opere di genio civile non sono finanziate con fondi pubblici, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità degli operatori di rete di concludere accordi di coordinamento di opere di genio civile in funzione dei propri progetti di investimento e piani di impresa e del calendario che intendono seguire.

(34)Gli Stati membri dovrebbero massimizzare i risultati delle opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell'installazione di reti ad altissima capacità. La finalità principale delle opere di genio civile finanziate con fondi pubblici non dovrebbe essere compromessa. Tuttavia le richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità dovrebbero essere soddisfatte dall'operatore di rete che esegue le opere di genio civile in questione direttamente o indirettamente (ad esempio, tramite un subappaltatore) a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Ad esempio l'operatore richiedente dovrebbe sostenere eventuali costi aggiuntivi, compresi quelli causati da ritardi e ridurre al minimo le modifiche ai piani originari. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di riservare capacità per le reti di comunicazione elettronica anche in assenza di richieste specifiche. Ciò consentirà agli Stati membri di soddisfare la futura domanda di infrastrutture fisiche massimizzando il valore delle opere di genio civile oppure di adottare misure che conferiscano diritti analoghi agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell'elettricità, al fine di coordinare dette opere.

(35)In alcuni casi, in particolare per le installazioni in zone rurali, remote o scarsamente popolate, l'obbligo di coordinare le opere di genio civile potrebbe compromettere la sostenibilità finanziaria di tali installazioni e finire per disincentivare gli investimenti effettuati a condizioni di mercato. Di conseguenza la richiesta presentata a un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica di coordinare opere di genio civile potrebbe essere considerata irragionevole in determinate circostanze. Ciò dovrebbe avvenire in particolare se l'impresa richiedente che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica non ha dichiarato la propria intenzione di installare reti ad altissima capacità in tale zona (sotto forma di installazione nuova oppure di aggiornamento o estensione di una rete) e se vi è stata una previsione o vi è stato un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità in aree designate (ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972) o una consultazione pubblica ai sensi delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Qualora si siano verificati più inviti, previsioni e/o consultazioni pubbliche, si dovrebbe considerare soltanto la mancanza di una manifestazione di interesse nell'occasione più recente relativa al periodo in cui viene presentata la richiesta di coordinamento delle opere di genio civile. Al fine di garantire la possibilità di accedere all'infrastruttura installata in futuro, l'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che esegue le opere di genio civile dovrebbe garantire l'installazione di un'infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente, tenendo conto degli orientamenti forniti dalla Commissione. Ciò non pregiudica le norme e le condizioni legate all'assegnazione di fondi pubblici e all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(36)Al fine di garantire la coerenza degli approcci la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, potrebbe fornire orientamenti sull'applicazione delle disposizioni relative a coordinamento delle opere di genio civile, anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla ripartizione dei costi. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.

(37)Un coordinamento efficace può contribuire a ridurre i costi e i ritardi, nonché le interruzioni dell'installazione che possono essere causate da problemi in loco. Un esempio in cui il coordinamento delle opere di genio civile può fornire chiari vantaggi è rappresentato dai progetti intersettoriali per l'installazione di corridoi 5G lungo i percorsi di trasporto, quali strade, ferrovie e vie di navigazione interna. Spesso tali progetti richiedono altresì un coordinamento della progettazione o una co-progettazione basata su una cooperazione precoce tra i partecipanti al progetto. Nel contesto della co-progettazione, le parti interessate possono concordare in anticipo i percorsi di installazione delle infrastrutture fisiche e la tecnologia e le apparecchiature da utilizzare, prima del coordinamento delle opere di genio civile. Di conseguenza la richiesta di coordinamento delle opere di genio civile dovrebbe essere presentata il prima possibile.

(38)Per l'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di autorizzazioni diverse al fine di proteggere gli interessi generali nazionali e dell'Unione. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di autorizzazioni e diritti di passaggio necessari per l'installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell'installazione potrebbero comportare l'applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell'installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l'installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale. Fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità al principio di sussidiarietà, tutte le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere disponibili attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l'efficienza e la trasparenza, per tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro richieste di autorizzazioni e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro richieste e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

(39)Le procedure di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbero costituire un ostacolo agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione. Ciò non pregiudica altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, applicabili alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in conformità al diritto nazionale o dell'Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di autorizzazione prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

(40)Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti devono accertare la completezza della richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal suo ricevimento. La richiesta di autorizzazione dovrebbe essere considerata completa, fatto salvo il caso in cui l'autorità competente inviti il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti non dovrebbero considerare ammissibili le richieste di autorizzazione per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico entro tre mesi prima della presentazione della prima richiesta di autorizzazione alle autorità competenti. Qualora, oltre alle autorizzazioni, siano necessari diritti di passaggio per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, in deroga all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con le autorizzazioni per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità all'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972. Gli operatori che subiscono danni a causa del ritardo di un'autorità competente nel rilasciare autorizzazioni o concedere diritti di passaggio entro i termini previsti dovrebbero avere diritto a un risarcimento.

(41)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 7 del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 . Le esenzioni dall'obbligo di disporre di autorizzazioni stabilite a livello di Unione mediante un atto di esecuzione potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavi sotterranei) a determinate condizioni specifiche, per le quali potrebbero essere inizialmente richieste autorizzazioni edilizie, autorizzazioni di scavo o altri tipi di autorizzazione. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di opere o installazioni di manutenzione esistenti, alle opere di genio civile su piccola scala, quali le realizzazioni di trincee, nonché ai rinnovi di autorizzazioni.

(42)Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali autorizzazioni e di concessione di tali diritti di passaggio siano completate entro termini ragionevoli, come risulta da alcune pratiche amministrative di modernizzazione e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò dovrebbe comprendere, tra l'altro, la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva ai casi in cui è essenziale e l'introduzione di un'approvazione tacita da parte delle autorità competenti una volta trascorso un determinato periodo di tempo. Inoltre le categorie di installazioni esentate da autorizzazioni ai sensi del diritto dell'Unione non dovrebbero più essere soggette ad autorizzazioni ai sensi del diritto nazionale.

(43)Al fine di facilitare l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, qualsiasi tariffa relativa a un'autorizzazione, diversa dai diritti di passaggio, dovrebbe essere limitata ai costi amministrativi legati al trattamento della richiesta di autorizzazione secondo i principi di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972. Nel caso dei diritti di passaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 43 della direttiva (UE) 2018/1972.

(44)Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 è necessario che entro il 2030 la rete Gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica. La fornitura di reti Gigabit fino all'utente finale dovrebbe essere facilitata, in particolare attraverso infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra. Prevedere l'inclusione di mini-cavidotti durante la costruzione di un edificio comporta soltanto un costo incrementale limitato, invece dotare gli edifici di infrastrutture Gigabit può rappresentare una parte significativa del costo di installazione di una rete Gigabit. Di conseguenza tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di infrastrutture fisiche e di cablaggi in fibra interni agli edifici che consentano di collegare gli utenti finali a velocità Gigabit. I condomini nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero inoltre essere dotati di un punto di accesso, accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica. Inoltre i promotori immobiliari dovrebbero prevedere la presenza di cavidotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con un punto di accesso situato all'interno o all'esterno del condominio. Le ristrutturazioni profonde di edifici esistenti presso la sede dell'utente finale destinate a migliorare le prestazioni energetiche (ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 40 ) offrono inoltre l'opportunità di dotare tali edifici di infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, di cablaggi in fibra interni agli edifici e, per i condomini, di un punto di accesso.

(45)La prospettiva di dotare un edificio di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un punto di accesso o di un cablaggio in fibra interno all'edificio può essere considerata sproporzionata in termini di costi, in particolare per le abitazioni singole nuove o per gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante. Tale constatazione può basarsi su motivi oggettivi, quali stime personalizzate dei costi, motivi economici legati all'ubicazione oppure motivi di conservazione del patrimonio urbano o ambientali (ad esempio per specifiche categorie di monumenti).

(46)I potenziali acquirenti e locatari dovrebbero essere in grado di individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all'edificio e che quindi presentano un notevole potenziale di risparmio sui costi. Occorre inoltre promuovere la predisposizione per la fibra degli edifici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un'etichetta obbligatoria "predisposizione per la fibra" per gli edifici dotati di tale infrastruttura, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all'edificio, conformemente al presente regolamento.

(47)Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che installano reti Gigabit in una determinata zona potrebbero ottenere significative economie di scala se potessero terminare la loro rete presso il punto di accesso degli edifici utilizzando l'infrastruttura fisica esistente e ripristinando la zona interessata. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso un interesse esplicito per il servizio in quel momento preciso e a condizione che l'impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo.Quando la rete termina al punto di accesso, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l'accesso ad un segmento verticale predisposto per la fibra all'interno dell'edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto quando l'edificio stesso è già dotato di una rete Gigabit cui è dato l'accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell'edificio secondo condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò potrebbe verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure a norma dell'articolo 44 della direttiva (UE) 2018/1972.

(48)Al fine di contribuire a garantire la disponibilità di reti Gigabit fino agli utenti finali, gli edifici nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un cablaggio in fibra interno all'edificio e, nel caso di condomini, di un punto di accesso. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità nel conseguire tale obiettivo. Il presente regolamento non mira pertanto ad armonizzare le norme relative ai costi correlati, comprese quelle relative al recupero dei costi per dotare gli edifici di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, di un cablaggio in fibra interno all'edificio e di un punto di accesso.

(49)In linea con il principio di sussidiarietà e al fine di tenere conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare le norme o le specifiche tecniche necessarie per dotare gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio della fibra interno all'edificio; nonché dotare di un punto di accesso i condomini nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante. Tali norme o specifiche tecniche dovrebbero stabilire quanto meno: le specifiche per il punto di accesso dell'edificio; le specifiche dell'interfaccia per la fibra; le specifiche per i cavi; le specifiche per le prese; le specifiche per i tubi o i micro-cavidotti; le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico e il raggio di curvatura minimo. Gli Stati membri dovrebbero subordinare il rilascio delle autorizzazioni edilizie alla conformità del progetto della nuova costruzione o della ristrutturazione importante che richiede un'autorizzazione edilizia rispetto alle norme o alle specifiche tecniche, sulla base di un verbale di prova certificato. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche nonché di certificare la qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione per la fibra". Inoltre, con l'obiettivo di evitare un aumento della burocrazia relativa al sistema di certificazione istituito ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei requisiti procedurali applicati ai sistemi di certificazione ai sensi della direttiva 2010/31/UE e considerare anche la possibilità di consentire l'avvio combinato di entrambe le procedure di richiesta.

(50)Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall'inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell'installazione di reti ad altissima capacità, nei casi in cui non esista un'infrastruttura né passiva né attiva predisposta per la fibra che serva i locali degli utenti finali, né esistano alternative per la fornitura di reti ad altissima capacità ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l'impatto sulla proprietà privata sia ridotta al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l'infrastruttura fisica esistente disponibile nell'edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.

(51)Le richieste di accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, mentre le richieste di accesso al cablaggio della fibra devono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/1972. Inoltre l'accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio potrebbe essere rifiutato se l'accesso al cablaggio della fibra interno all'edificio è reso disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo.

(52)Al fine di garantire la coerenza degli approcci, la Commissione, in stretta collaborazione con il BEREC, potrebbe fornire orientamenti sulle applicazioni delle disposizioni relative all'accesso alle infrastrutture fisiche interne agli edifici nonché, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulle condizioni corrispondenti. I pareri delle parti interessate e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti.

(53)Per favorire la modernizzazione e l'agilità delle procedure amministrative e ridurre i costi e i tempi delle procedure per l'installazione di reti ad altissima capacità, i servizi degli sportelli unici dovrebbero essere svolti completamente online. A tal fine gli sportelli unici dovrebbero fornire un facile accesso agli strumenti digitali necessari, quali portali web, piattaforme digitali e applicazioni digitali. Tali strumenti dovrebbero consentire di accedere in modo efficiente alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate nonché offrire la possibilità di richiedere informazioni. Tali strumenti digitali dovrebbero fornire inoltre accesso alle procedure amministrative elettroniche per il rilascio di autorizzazioni e la concessione di diritti di passaggio, nonché alle relative informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili. Nel caso in cui in uno Stato membro sia istituito più di uno sportello unico, tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente e agevolmente accessibili, per via elettronica, attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale. Tale punto di accesso dovrebbe disporre di un'interfaccia utente comune che garantisca l'accesso agli sportelli unici online. Detto unico punto di accesso digitale nazionale dovrebbe facilitare l'interazione tra gli operatori e le autorità competenti che adempiono le funzioni degli sportelli unici.

(54)Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fare affidamento su strumenti digitali, quali portali web, piattaforme digitali e applicazioni digitali eventualmente già disponibili a livello locale, regionale o nazionale e, se necessario, a migliorarli, al fine di offrire le funzioni dello sportello unico, a condizione che rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento. Rientrano in tale contesto l'accesso attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale e la disponibilità di tutte le funzionalità stabilite nel presente regolamento. Ai fini del rispetto dei principi di minimizzazione e accuratezza dei dati forniti "una tantum", gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a integrare, nella misura opportuna, più piattaforme o applicazioni digitali a sostegno degli sportelli unici. Ad esempio le piattaforme digitali o le applicazioni che sostengono gli sportelli unici in materia di infrastrutture fisiche esistenti potrebbero essere interconnesse o totalmente o parzialmente integrate con quelle per le opere di genio civile programmate e per il rilascio di autorizzazioni.

(55)Al fine di garantire l'efficacia degli sportelli unici previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire risorse adeguate e informazioni pertinenti prontamente disponibili in merito a una zona geografica specifica. Le informazioni dovrebbero essere presentate con il giusto livello di dettaglio al fine di massimizzare l'efficienza in vista dei compiti assegnati, anche al catasto locale. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero valutare le possibili sinergie e le economie di scala con gli sportelli unici ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 o di altre soluzioni di e-government progettate o esistenti al fine di utilizzare le strutture esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli utenti. Analogamente lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 dovrebbe collegarsi agli sportelli unici.

(56)I costi per la creazione dell'unico punto di accesso digitale nazionale, degli sportelli unici e degli strumenti digitali necessari per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento potrebbero essere interamente o parzialmente ammissibili al sostegno finanziario nel contesto di fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale - obiettivo specifico: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) a livello regionale 43 ; il programma Europa digitale 44 - obiettivo specifico: implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità; e il dispositivo per la ripresa e la resilienza 45 - pilastri relativi alla trasformazione digitale e alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti, a condizione che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità ivi previsti.

(57)In caso di disaccordo sulle condizioni tecniche e commerciali durante le trattative commerciali in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, ciascuna parte dovrebbe poter ricorrere a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie affinché imponga una soluzione alle parti in modo da evitare rifiuti ingiustificati di soddisfare la richiesta o l'imposizione di condizioni irragionevoli. Nel fissare i prezzi per la concessione dell'accesso o la condivisione dei costi per le opere di genio civile coordinate, l'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe garantire che il fornitore di accesso e gli operatori di rete che programmano tali opere dispongano di un'equa opportunità di recuperare i costi da loro sostenuti per fornire l'accesso alla loro infrastruttura fisica o per coordinare le opere di genio civile programmate. In tale contesto si dovrebbe tenere conto degli opportuni orientamenti della Commissione, di eventuali condizioni nazionali specifiche, di eventuali strutture tariffarie messe in atto e di eventuali precedenti imposizioni di misure correttive da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione. L'organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe altresì tener conto dell'impatto dell'accesso richiesto o del coordinamento delle opere di genio civile programmate sul piano d'impresa del fornitore di accesso o degli operatori che programmano dette opere, compresi gli investimenti effettuati o previsti da tali soggetti, in particolare gli investimenti effettuati nell'infrastruttura pubblica a cui la richiesta fa riferimento.

(58)Al fine di evitare ritardi nelle installazioni delle reti, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe comporre la controversia in modo tempestivo e, in ogni caso, al massimo entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di risoluzione della controversia nel caso di controversie concernenti l'accesso all'infrastruttura fisica esistente e un mese quando si tratta della trasparenza in merito all'infrastruttura fisica, del coordinamento delle opere di genio civile programmate e della trasparenza in merito a dette opere. Circostanze eccezionali che giustificano un ritardo nella risoluzione di una controversia potrebbero essere al di fuori del controllo degli organismi competenti per la risoluzione delle controversie, come ad esempio l'insufficienza delle informazioni o della documentazione necessarie per prendere una decisione, compresi i pareri di altre autorità competenti che devono essere consultate o l'elevata complessità della pratica.

(59)In caso di controversie in merito all'accesso alle infrastrutture fisiche, ad opere di genio civile programmate o a informazioni a tale proposito allo scopo di installare reti ad altissima capacità, l'organismo competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe disporre della facoltà di comporre la controversia con una decisione vincolante. In ogni caso le decisioni di tale organismo non dovrebbero pregiudicare la possibilità di una qualsiasi delle parti di deferire il caso a un organo giurisdizionale o di avviare un meccanismo di conciliazione preliminare o parallelo alla risoluzione formale della controversia, che potrebbe assumere la forma di una mediazione o di un ulteriore ciclo di scambi.

(60)In linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento dovrebbe far salva la possibilità per gli Stati membri di assegnare i compiti di regolamentazione alle autorità più idonee ad assolverli, in conformità dei rispettivi sistemi costituzionali nazionali per l'attribuzione di competenze e poteri e delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a nominare un organismo esistente o a mantenere gli organismi competenti già nominati ai sensi della direttiva (UE) 2014/61/UE. Le informazioni sui compiti assegnati all'organismo o agli organismi competenti dovrebbero essere pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione, fatto salvo il caso in cui ciò sia già stato fatto ai sensi della direttiva (UE) 2014/61/UE. La discrezionalità che gli Stati membri mantengono nell'assegnare le funzioni di sportello unico a più di un organismo competente non dovrebbe incidere sulla loro capacità di adempiere efficacemente tali funzioni.

(61)L'organismo nazionale designato per la risoluzione delle controversie e l'organismo competente per lo svolgimento delle funzioni di sportello unico dovrebbero garantire imparzialità, indipendenza e separazione strutturale nei confronti delle parti coinvolte, esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo; nonché disporre di competenze e risorse adeguate.

(62)Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del presente regolamento o di una decisione vincolante adottata dagli organismi competenti, compresi i casi in cui un operatore di rete o un ente pubblico fornisca deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete attraverso uno sportello unico.

(63)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, destinato ad agevolare l'installazione di infrastrutture fisiche adatte alle reti ad altissima capacità in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in ragione di persistenti approcci divergenti nonché di un recepimento lento e inefficace della direttiva 2014/61/UE, ma, a motivo della portata delle installazioni delle reti e degli investimenti richiesti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(64)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente esso cerca di garantire la piena osservanza del diritto al rispetto della vita privata, della tutela dei segreti commerciali, della libertà d'impresa, del diritto di proprietà e del diritto a un ricorso effettivo. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(65)Il presente regolamento contiene disposizioni che coprono tutte le materie trattate dalla direttiva 2014/61/UE, che dovrebbe pertanto essere abrogata.

(66)Un periodo di sei mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione mira a concedere un tempo sufficiente agli Stati membri per garantire che la loro legislazione nazionale non contenga ostacoli all'applicazione uniforme ed efficace del presente regolamento. Tale termine di sei mesi non pregiudica le norme specifiche di cui al presente regolamento sull'applicazione differita di disposizioni specifiche, come specificato nello stesso. Entro l'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri devono revocare le disposizioni nazionali che si sovrappongono al presente atto o che lo contraddicono. Per quanto concerne l'adozione di nuovi atti legislativi durante tale periodo, dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE risulta che gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente al fine di non intraprendere azioni che sarebbero in conflitto con le future norme giuridiche dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l'installazione di reti ad altissima capacità promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi e da accelerare la diffusione di tali reti.

2. In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione della direttiva (UE) 2018/1972 o della direttiva 2002/77/CE, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.

3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che contengano disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento, qualora servano a promuovere l'uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un'installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri non mantengono né introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 6, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 7 e 8.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

(1)"operatore di rete" si intende:

(a)un operatore quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972;

(b)un'impresa che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

i) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

-    gas;

-    elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

-    riscaldamento;

-    acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

ii) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

(2)"infrastruttura fisica":

(a)tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici o accessi a edifici, compreso qualsiasi altro attivo tra cui gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana;

(b)laddove non siano parte di una rete e siano di proprietà o controllati da enti pubblici: edifici o accessi a edifici, e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana.

I cavi, compresa la fibra inattiva, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio 46 , non sono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;

3) "opere di genio civile": il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un'infrastruttura fisica;

4) "ente pubblico": un'autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

5) "organismi di diritto pubblico": gli organismi che hanno tutte le caratteristiche seguenti:

(a)sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

(b)sono dotati di personalità giuridica;

(c)sono finanziati, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

6) "infrastruttura fisica interna all'edificio": l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

7) "cablaggio in fibra interno all'edificio": i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

8) "infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra": l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;

9) "opere di ristrutturazione importante": lavori edilizi o di genio civile nella sede dell'utente finale che comportano modifiche strutturali dell'intera infrastruttura fisica interna all'edificio o di una parte significativa di essa e richiedono un'autorizzazione edilizia;

(10)    "autorizzazione": una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti richieste affinché un'impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità;

(11)    "punto di accesso": punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a una o più imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra.

Articolo 3

Accesso all'infrastruttura fisica esistente

1. Su richiesta scritta di un operatore, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o gli operatori di rete soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

2. Nel fissare i prezzi nel contesto di condizioni eque e ragionevoli per la concessione dell'accesso, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche tengono conto di quanto segue:

(a)la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un'equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un'autorità nazionale di regolamentazione;

(b)l'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell'infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso;

(c)nel caso specifico dell'accesso a infrastrutture fisiche di operatori, la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, all'orizzonte temporale previsto per il ritorno dell'investimento, all'impatto dell'accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell'investimento, al deprezzamento degli attivi della rete al momento della richiesta di accesso, agli argomenti economici alla base dell'investimento al momento della sua realizzazione, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la fornitura di connettività, nonché a qualsiasi possibilità precedentemente offerta al richiedente di coinvestire nell'installazione dell'infrastruttura fisica ai sensi dell'articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente.

3. Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle condizioni seguenti:

(a)mancanza di idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità di cui al paragrafo 2;

(b)mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate di cui al paragrafo 2, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso rete che siano sufficientemente dimostrate;

(c)esistenza di questioni di sicurezza e sanità pubblica;

(d)preoccupazioni in merito all'integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

(e)il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; o

(f)la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso fisico alle reti di comunicazione elettronica forniti dal medesimo operatore di rete e adatti alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

In caso di rifiuto a fornire tale accesso, l'operatore di rete o l'ente pubblico che possiede o controlla l'infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l'accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.

4. Gli Stati membri possono istituire un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all'articolo 10.

5. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o derivanti dall'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.

6. Gli enti pubblici che possiedono o controllano edifici o determinate categorie di edifici possono non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 a tali edifici o categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica, sanità pubblica. Gli Stati membri individuano tali edifici o categorie di edifici nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali edifici o categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

7. Gli operatori hanno il diritto di offrire accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate.

8. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui l'operatore di rete o l'ente pubblico non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.

9. Dopo aver consultato le parti interessate, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e altri organismi o agenzie dell'Unione competenti nei settori pertinenti la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), può fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

1. Al fine di richiedere l'accesso alle infrastrutture fisiche in conformità all'articolo 3, ogni operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, alle informazioni minime seguenti sulle infrastrutture fisiche esistenti in formato elettronico attraverso uno sportello unico:

(a)ubicazione e tracciato georeferenziati;

(b)tipo e uso attuale dell'infrastruttura;

(c)un punto di contatto.

Tali informazioni minime sono tempestivamente accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta di informazioni.

Ogni operatore che richiede l'accesso alle informazioni ai sensi del presente articolo specifica la zona nella quale prevede di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate.

L'accesso alle informazioni minime può essere limitato soltanto qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza di determinati edifici posseduti o controllati da enti pubblici, la sicurezza e l'integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.

2. Gli operatori di rete e gli enti pubblici mettono a disposizione le informazioni minime di cui al paragrafo 1, attraverso lo sportello unico e in formato elettronico, entro [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI]. Alle stesse condizioni, gli operatori di rete e gli enti pubblici rendono tempestivamente disponibili eventuali aggiornamenti di tali informazioni e informazioni minime nuove di cui al paragrafo 1.

3. Gli operatori di rete e gli enti pubblici soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta specifica di un operatore. Tali richieste specificano gli elementi dell'infrastruttura fisica interessati ai fini dell'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate. Le ispezioni in loco degli elementi specificati dell'infrastruttura fisica sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 1, quarto comma.

4. Non è necessaria l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 alle infrastrutture critiche nazionali come definite dal diritto nazionale.

I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano:

(a)nel caso di infrastrutture fisiche che non sono tecnicamente adatte all'installazione di reti ad altissima capacità o di risorse correlate; o

(b)in casi specifici nei quali l'obbligo di fornire informazioni in merito a determinate infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un'analisi costi-benefici dettagliata condotta dagli Stati membri e basata sulla consultazione delle parti interessate.

Tali eccezioni sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

5. Gli operatori che ottengono accesso alle informazioni a norma del presente articolo, adottano misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

Articolo 5

Coordinamento delle opere di genio civile

1. Ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate.

2. Qualsiasi operatore di rete che esegua o preveda di eseguire direttamente o indirettamente opere di genio civile, finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici, soddisfa qualsiasi ragionevole domanda scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da operatori al fine di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate.

Tali richieste sono accolte a condizione che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

(a)tale circostanza non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l'operatore di rete che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità di concordare la ripartizione dei costi tra le parti interessate;

(b)l'operatore di rete che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori;

(c)la domanda di coordinamento è presentata al più presto e, quando è necessaria un'autorizzazione, almeno due mesi prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

3. Una domanda di coordinamento di opere di genio civile formulata da un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(a)la domanda riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti:

(i)una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972;

(ii)un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972;

(iii)una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

(b)l'impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare reti ad altissima capacità nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento.

Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo paragrafo, l'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che rifiuta il coordinamento di opere di genio civile installa un'infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi.

4. Non è necessaria l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 alle opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, oppure alle infrastrutture critiche nazionali. Gli Stati membri individuano il tipo di opere di genio civile considerate di portata limitata o connesse a infrastrutture critiche nazionali sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni su tali tipi di opere di genio civile sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

5. Dopo aver consultato le parti interessate, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e altri organismi o agenzie dell'Unione competenti nei settori pertinenti la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), può fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

1. Al fine di negoziare gli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all'articolo 5, ogni operatore di rete mette a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni minime seguenti:

(a)l'ubicazione georeferenziata e il tipo di opere;

(b)gli elementi di rete interessati;

(c)la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;

(d)la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni, se del caso;

(e)un punto di contatto.

L'operatore di rete mette a disposizione le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica. Ciò deve avvenire non appena l'operatore di rete dispone delle informazioni e, in ogni caso e qualora sia prevista un'autorizzazione, non oltre tre mesi prima della prima presentazione della richiesta di autorizzazione alle autorità competenti.

Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta, attraverso lo sportello unico. La richiesta di accesso alle informazioni specifica la zona in cui l'operatore richiedente prevede di installare elementi di reti ad altissima capacità o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti entro una settimana dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni. L'accesso alle informazioni minime può essere limitato soltanto nella misura necessaria a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, la riservatezza o i segreti tecnici e commerciali.

2. Non è necessaria l'applicazione del paragrafo 1 alle informazioni concernenti opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, nel caso di infrastrutture critiche nazionali, oppure per motivi di sicurezza nazionale o in caso di emergenza. Gli Stati membri individuano, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, le opere di genio civile che sarebbero considerate di portata limitata o che riguardano infrastrutture critiche nazionali, nonché le emergenze o i motivi di sicurezza nazionale che giustificherebbero il mancato rispetto dell'obbligo di fornire informazioni. Le informazioni in merito a tali opere di genio civile escluse dagli obblighi di trasparenza sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

Articolo 7

Procedura per il rilascio di autorizzazioni, compresa la concessione di diritti di passaggio

1. Le autorità competenti non limitano, ostacolano o rendono meno attraente dal punto di vista economico, indebitamente, l'installazione di alcun elemento delle reti ad altissima capacità o delle risorse correlate. Gli Stati membri provvedono affinché le norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio delle autorizzazioni, compresi i diritti di passaggio, necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate siano coerenti in tutto il territorio nazionale.

2. Le autorità competenti mettono a disposizione, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, tutte le informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili per il rilascio di autorizzazioni, nonché per la concessione di diritti di passaggio, comprese le informazioni concernenti le esenzioni relative ad alcune o a tutte le autorizzazioni obbligatorie o ad alcuni o tutti i diritti di passaggio obbligatori ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione.

3. Ogni operatore ha il diritto di presentare, tramite uno sportello unico in formato elettronico, domande per ottenere autorizzazioni o diritti di passaggio e acquisire informazioni sullo stato della propria domanda.

4. Entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento, le autorità competenti respingono le domande di autorizzazione, anche per diritti di passaggio, per le quali l'operatore stesso che richiede l'autorizzazione in questione non ha reso disponibili le informazioni minime attraverso uno sportello unico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma.

5. Le autorità competenti concedono o rifiutano le autorizzazioni, diverse dai diritti di passaggio, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa di autorizzazione.

La completezza della domanda per l'ottenimento di autorizzazioni o diritti di passaggio è accertata dalle autorità competenti entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Fatto salvo il caso in cui le autorità competenti abbiano invitato il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine, la domanda si considera completa.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini od obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di autorizzazioni, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione.

In via eccezionale e sulla base di un motivo giustificato indicato da uno Stato membro, il termine di quattro mesi di cui al primo comma e al paragrafo 6 può essere prorogato d'ufficio dall'autorità competente. Qualsiasi proroga è mantenuta più breve possibile. Gli Stati membri stabiliscono i motivi che giustificano tale proroga, li pubblicano anticipatamente attraverso gli sportelli unici e li notificano alla Commissione.

Qualsiasi rifiuto di un'autorizzazione o di un diritto di passaggio è debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

6. In deroga all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, se per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate sono necessari diritti di passaggio al di sopra o al di sotto di proprietà pubbliche o private, oltre alle autorizzazioni, le autorità competenti concedono tali diritti di passaggio entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda.

7. In assenza di una risposta da parte dell'autorità competente entro il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, e fatto salvo il caso in cui tale termine venga prorogato a norma del paragrafo 5, quarto comma, l'autorizzazione si considera rilasciata. Ciò si applica anche nel caso dei diritti di passaggio di cui al paragrafo 6.

8. Mediante un atto di esecuzione la Commissione specifica le categorie di installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate che non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di autorizzazioni ai sensi del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13.

9. Le autorità competenti non subordinano l'installazione degli elementi di cui al paragrafo 8 ad alcuna autorizzazione urbanistica individuale o ad altre autorizzazioni preventive individuali. In deroga a quanto sopra, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate in edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico protetti in conformità alla legislazione nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica.

10. Le autorizzazioni, diversi dai diritti di passaggio, necessarie per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate non sono soggette a tariffe od oneri che vadano oltre i costi amministrativi previsti, mutatis mutandis, dall'articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972.

11. Qualsiasi operatore che abbia subito danni a causa del mancato rispetto dei termini applicabili in virtù dei paragrafi 5 e 6 riceve un risarcimento del danno subito, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Articolo 8

Infrastruttura fisica interna all'edificio e cablaggio in fibra

1. Tutti gli edifici presso la sede dell'utente finale, compresi gli elementi soggetti a comproprietà, di nuova costruzione o sottoposti a opere di ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate richieste di autorizzazioni edilizie dopo il [ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], sono dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra ai punti terminali di rete, così come di un cablaggio in fibra interno all'edificio.

2. Tutti i condomini di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il [ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], sono dotati di un punto di accesso.

3. Entro il [ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], tutti gli edifici presso la sede dell'utente finale, compresi gli elementi soggetti a comproprietà, sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per la fibra, fino ai punti terminali di rete, nonché di un cablaggio in fibra interno all'edificio. Anche tutti i condomini sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un punto di accesso.

4. Gli Stati membri adottano le norme o le specifiche tecniche pertinenti necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3 prima del [ENTRATA IN VIGORE + 9 mesi]. Tali norme o specifiche tecniche stabiliscono quanto meno:

(a)le specifiche per il punto di accesso dell'edificio e le specifiche dell'interfaccia per la fibra;

(b)le specifiche per i cavi;

(c)le specifiche per le prese;

(d)le specifiche per i tubi o i micro-cavidotti;

(e)le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;

(f)il raggio di curvatura minimo.

5. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo sono ammissibili a beneficiare dell'etichetta "predisposizione alla fibra".

6. Gli Stati membri istituiscono sistemi di certificazione al fine di dimostrare la conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4, nonché di certificare la qualifica per beneficiare dell'etichetta "predisposizione alla fibra" di cui al paragrafo 5 prima del [ENTRATA IN VIGORE + 12 mesi]. Gli Stati membri subordinano il rilascio delle autorizzazioni edilizie di cui ai paragrafi 1 e 2 alla conformità rispetto alle norme o alle specifiche tecniche di cui al presente paragrafo sulla base di un verbale di prova certificato.

7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a determinate categorie di edifici, in particolare agli edifici costituiti da abitazioni singole, qualora il rispetto di tali paragrafi risulti sproporzionato, in particolare in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi.

8. I paragrafi 1, 2 e 3 non devono applicarsi necessariamente a determinati tipi di edifici, quali specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici utilizzati per fini di sicurezza nazionale, come definiti dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. Le informazioni in merito a tali categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione.

Articolo 9

Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

1. Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di installare la propria rete a proprie spese, fino al punto di accesso.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare elementi di reti ad altissima capacità se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico.

3. Qualsiasi titolare di un diritto d'uso del punto di accesso e dell'infrastruttura fisica interna all'edificio soddisfa tutte le richieste ragionevoli di accesso relative al punto di accesso e all'infrastruttura fisica interna all'edificio presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica secondo condizioni eque e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo, se del caso.

Qualsiasi titolare di un diritto d'uso del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio può rifiutare l'accesso se l'accesso al cablaggio della fibra interno all'edificio in fibra è fornito in conformità agli obblighi imposti dal titolo II, capi da II a IV, della direttiva (UE) 2018/1972 o se reso disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo.

4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per la fibra, tutti i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

5. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

6. Dopo aver consultato le parti interessate, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e altri organismi o agenzie dell'Unione competenti nei settori pertinenti la Commissione, in stretta collaborazione con l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), può fornire orientamenti sull'applicazione del presente articolo.

Articolo 10

Digitalizzazione degli sportelli unici

1. Gli sportelli unici mettono a disposizione strumenti digitali adeguati, ad esempio sotto forma di portali web, piattaforme digitali o applicazioni digitali, per consentire l'esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri, se del caso, possono interconnettere o integrare totalmente o parzialmente più strumenti digitali a sostegno degli sportelli unici di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri istituiscono un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un'interfaccia utente comune che garantisca un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati.

Articolo 11

Risoluzione delle controversie

1. Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 12 una controversia che potrebbe sorgere:

(a)in caso di rifiuto dell'accesso a un'infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 3;

(b)in relazione a diritti ed obblighi di cui agli articoli 4 e 6, anche nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 ed entro una settimana dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 6;

(c)in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o

(d)in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull'accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio di cui all'articolo 9, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso.

2. Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità e dei principi stabiliti negli orientamenti della Commissione, l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia al più tardi:

(a)entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a);

(b)entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali.

3. Per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), la decisione dell'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può consistere, se del caso, nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo.

Nel caso in cui la controversia riguardi l'accesso all'infrastruttura di un operatore e l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l'autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.

4. Le norme stabilite nel presente articolo integrano e non pregiudicano i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 47 .

Articolo 12

Organismi competenti

1. Ciascuno dei compiti assegnati all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è esercitato da uno o più organismi competenti, che possono essere un organismo esistente.

2. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore di rete e da qualsiasi ente pubblico che possieda o controlli l'infrastruttura fisica oggetto della controversia. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori di rete garantiscono un'efficace separazione strutturale delle funzioni relative alle procedure nazionali di risoluzione delle controversie e a quelle dello sportello unico rispetto alle attività associate alla proprietà o al controllo.

3. L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può addebitare tariffe destinate a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.

4. Tutte le parti interessate dalla controversia prestano piena cooperazione all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

5. Le funzioni di uno sportello unico di cui agli articoli da 3 a 8 e 10 sono svolte da uno o più organismi competenti nominati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, possono essere imposte tariffe per l'uso degli sportelli unici.

6. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis agli organismi competenti che svolgono le funzioni di uno sportello unico.

7. Gli organismi competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che detti organismi dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

8. Gli Stati membri rendono pubblici i compiti rispettivi esercitati da ciascun organismo competente tramite uno sportello unico, in particolare qualora tali compiti siano assegnati a più organismi o qualora i compiti assegnati siano mutati. Se del caso, gli organismi competenti si consultano e collaborano tra loro in merito a questioni di interesse comune.

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l'esecuzione delle funzioni previste dal presente regolamento, nonché le loro rispettive competente, entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE] e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.

10. Qualsiasi decisione presa da un organismo competente è soggetta a ricorso, in conformità con la legislazione nazionale, dinanzi un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale. L'articolo 31 della direttiva (UE) 2018/1972 si applica mutatis mutandis a qualsiasi ricorso ai sensi del presente paragrafo.

Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Sanzioni e risarcimento

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all'articolo 12 e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri definiscono norme relative ad un risarcimento finanziario adeguato delle persone che abbiano subito danni a seguito dell'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento.

Articolo 15

Relazioni e monitoraggio

1. Entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 5 ANNI], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure di cui al presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nella decisione che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

2. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che sono trasmesse senza ritardi ingiustificati. In particolare, entro il [DATA DI ENTRATA IN VIGORE + 12 MESI], gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972, definiscono indicatori per monitorare adeguatamente l'applicazione del presente regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Le misure nazionali che specificano le categorie di installazione di elementi di reti ad altissima capacità o di risorse correlate non soggette a procedure di rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 7 e che sono state adottate dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/61/UE o prima della sua entrata in vigore, ma in linea con essa, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del presente regolamento.

Articolo 17

Abrogazione

1. La direttiva 2014/61/UE è abrogata.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal [6 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare il futuro digitale dell'Europa ( COM(2020) 67 final ).
(2)    Direttiva 2014/61/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(3)    Reti in grado di fornire servizi di accesso a banda larga di almeno 30 Mbps.
(4)    Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).
(6)    Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
(7)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-High-speed-broadband-in-the-EU-review-of-rules_it .
(8)    L'offerta di mercato ha risposto a una crescente domanda di internet di qualità e veloce portando la fibra ottica sempre più vicino all'utente, e le attuali e persino future "reti ad altissima capacità" richiedono parametri di prestazione equivalenti a quelli che può fornire una rete basata su elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito.
(9)    Oltre al codice, il quadro di riferimento è integrato dai documenti seguenti: la raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23), la raccomandazione della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (2010/572/UE) (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 35) e la raccomandazione della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (2013/466/UE) (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13). Gli ultimi due documenti sono attualmente in fase di revisione.
(10)    Il pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per la connettività di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 33).
(11)     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (COM(2022) 57 final) (2022/0039(COD)), in merito alla quale è stato raggiunto un accordo politico il 17 novembre 2022.
(12)     https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_it .
(13)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_it#example-of-component-of-reforms-and-investments .
(14)    Relazione sull'attuazione di aiuti di Stato a sostegno della banda larga, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/d6b8368d-f3dd-11ea-991b-01aa75ed71a1 .
(15)    Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga del 12 dicembre 2022 (C(2022)9343).
(16)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo ( COM(2019) 640 final ).
(17)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(18)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita ( COM/2020/662 final ).
(19)    Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del programma strategico per il decennio digitale: "la rete gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica".
(20)    L'importanza dell'infrastruttura fisica (spesso definita infrastruttura di ingegneria civile) per l'installazione di reti emerge anche nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il cui articolo 73 prevede che l'imposizione di obblighi in materia di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile ai sensi dell'articolo 72 (accesso alle infrastrutture di ingegneria civile) possa essere considerata dall'autorità nazionale di regolamentazione come un mezzo proporzionato per promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
(21)    Ad esempio dalla relazione di valutazione (documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD) di valutazione) emerge che i progressi maggiori riguardano l'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e le relative misure di trasparenza. Taluni Stati membri sono andati oltre le disposizioni della direttiva e hanno esteso le informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti.
(22)    Il BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) è composto dai capi o dai rappresentanti di alto livello designati delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE. Il BEREC è stato istituito dal regolamento (UE) n. 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(23)

   Studio a sostegno della valutazione delle misure attuali a livello europeo e nazionale per ridurre i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica e per la preparazione di una valutazione d'impatto che accompagni un'iniziativa dell'UE per il riesame della direttiva 2014/61/UE.

(24)     Pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per la connettività .
(25)    Quali lo studio sull'attuazione e il monitoraggio delle misure di cui alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (SMART 2015/0066) (non disponibile in IT) ; e il documento White paper on EU broadband Plan challenges and opportunities, Analysis Mason 2019 .
(26)    Quali la relazione di sintesi 2020 sulle migliori pratiche: esito della fase 1 del lavoro del gruppo speciale per lo sviluppo di un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per la connettività (solo in EN); la relazione della Commissione europea del 2018 sull'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga ; la relazione del BEREC sull'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (solo in EN); la relazione del BEREC sulla determinazione dei prezzi per l'accesso alle infrastrutture e alle opere di genio civile secondo la direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (solo in EN).
(27)    La valutazione d'impatto e il parere del comitato per il controllo normativo sono pubblicati sul sito web EUR-Lex .
(28)

   Allegato 1 dello studio di sostegno preparato da ICF SA, Wavestone SA e CEPS con l'assistenza di WIK Consult GMBH ed EcoAct (cfr. nota 22), in particolare le sezioni 1.3, 2.3 e 4.3.

(29)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(30)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(31)    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un'agenda digitale europea (COM(2010) 245 final del 19.5.2010).
(32)    Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(33)    Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
(34)    Direttiva 2014/61/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(35)    Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione, del 18 settembre 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 33).
(36)    Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ( GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21 ).
(37)    Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).
(38)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(39)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(40)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(41)    Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36 ).
(42)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1 ).
(43)    Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(44)    Articolo 8 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).
(45)    Articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(46)    Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(47)    Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

Bruxelles, 23.2.2023

COM(2023) 94 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit)

{SEC(2023) 96 final} - {SWD(2023) 46 final} - {SWD(2023) 47 final}


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2014/61/UE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

-

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 11

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 18