COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2023
COM(2023) 92 final
2023/0043(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato per la cooperazione marittima
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE-Filippine ("comitato misto") istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato specializzato per la cooperazione marittima.
Contesto della proposta
1.1.L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra
Obiettivo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("l'accordo"), è rafforzare le relazioni bilaterali delle parti, che si impegnano a intrattenere un dialogo globale e a estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2018.
1.2.Il comitato misto UE-Filippine
Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 48 dell'accordo. Esso è composto da rappresentanti di entrambe le parti dell'accordo e ne sorveglia l'attuazione. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
Il comitato misto può altresì formulare opportune raccomandazioni con il mutuo consenso delle parti.
A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati specializzati in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato misto determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali comitati o organismi. L'UE e le Filippine hanno entrambe espresso interesse a istituire un sottocomitato per la cooperazione marittima.
1.3.L'atto previsto del comitato misto
Si propone che il comitato misto adotti una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato per la cooperazione marittima, compresa l'adozione del suo mandato ("l'atto previsto"), a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo.
La finalità dell'atto previsto è istituire un sottocomitato specializzato in materia di cooperazione marittima al fine di assistere il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo tra le parti. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del suo regolamento interno, il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
2.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo in merito all'istituzione di un sottocomitato per la cooperazione marittima e all'adozione del suo mandato. L'UE e le Filippine hanno entrambe espresso interesse a istituire un sottocomitato specializzato per la cooperazione marittima.
La proposta di posizione dell'Unione si basa sul progetto di atto del comitato misto che figura nell'allegato della presente proposta di decisione del Consiglio.
3.Base giuridica
3.1.Base giuridica procedurale
3.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
3.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("accordo di partenariato e cooperazione UE-Filippine").
L'atto che il comitato misto deve adottare costituisce un atto avente effetti giuridici, in quanto la decisione, adottata di comune accordo dalle parti a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, consentirà la creazione di un sottocomitato per la cooperazione marittima.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
3.2.Base giuridica sostanziale
3.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. La decisione proposta riguarda il funzionamento degli organismi internazionali istituiti sulla base dell'accordo di partenariato. L'ambito di applicazione della decisione controversa deve essere determinato alla luce dell'accordo di partenariato nel suo complesso.
3.2.2.Applicazione al caso concreto
L'accordo di partenariato e cooperazione UE-Filippine è stato concluso sulla base giuridica sostanziale costituita dagli articoli 207 e 209, TFUE. L'obiettivo principale della decisione proposta è istituire, sulla base dell'accordo, un sottocomitato incaricato delle questioni relative al trasporto marittimo. L'articolo 27 dell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Filippine prevede la cooperazione nel settore del lavoro marittimo, dell'istruzione e della formazione, comprese la sicurezza sul luogo di lavoro e condizioni di lavoro dignitose, mentre l'articolo 38 dello stesso accordo definisce gli ambiti di cooperazione nel settore dei trasporti marittimi.
Il settore principale è quindi quello del trasporto marittimo. La base giuridica corrispondente ai sensi del TFUE è l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.
Poiché l'obiettivo dell'istituzione del suddetto sottocomitato è duplice, vale a dire promuovere gli obiettivi dell'accordo in modo generale, ma anche, in modo più specifico, creare un forum di cooperazione tra le parti nel settore dei trasporti marittimi, l'atto previsto persegue contemporaneamente una serie di obiettivi. È quindi giuridicamente giustificato includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti come basi giuridiche sostanziali.
Si tratta delle seguenti basi giuridiche: le basi giuridiche su cui si è fondata la conclusione dell'accordo nel suo complesso (articoli 207 e 209, TFUE), unitamente alla base giuridica necessaria per la cooperazione nel settore dei trasporti marittimi (articolo 100, paragrafo 2, TFUE). Le basi giuridiche sostanziali della decisione proposta comprendono pertanto le seguenti disposizioni: l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 207 e 209, TFUE.
3.3.Conclusioni
Le basi giuridiche della decisione proposta devono quindi essere costituite dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE e dagli articoli 207 e 209, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2023/0043 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato per la cooperazione marittima
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207 e l'articolo 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2017/2414 del Consiglio, del 25 settembre 2017, entrata in vigore il 1° marzo 2018, l'Unione ha concluso l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("accordo").
(2)A norma dell'articolo 48 dell'accordo, è istituito un comitato misto incaricato di vigilare sull'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o organismi specializzati in grado di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato misto determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati o organismi. L'UE e le Filippine hanno entrambe espresso interesse a istituire un sottocomitato per la cooperazione marittima al fine di facilitare un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione marittima UE-Filippine.
(3)Mediante procedura scritta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del suo regolamento interno, il comitato misto deve adottare una decisione relativa alla creazione del sottocomitato per la cooperazione marittima e all'adozione del suo mandato.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione mediante procedura scritta in sede di comitato misto si basa sul progetto di atto del comitato misto che figura nell'allegato della presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche minori del progetto di atto del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2023
COM(2023) 92 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato per la cooperazione marittima
ALLEGATO
Decisione n. [1]/2023 del comitato misto UE-Filippine relativa all'istituzione del sottocomitato per la cooperazione marittima e all'adozione del rispettivo mandato
IL COMITATO MISTO UE-FILIPPINE,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2017/2414 del Consiglio, del 25 settembre 2017, entrata in vigore il 1° marzo 2018, l'Unione ha concluso l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ("l'accordo").
(2)A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue funzioni e può decidere di istituire altri sottocomitati specializzati (come il sottocomitato per la cooperazione marittima) o organismi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e il funzionamento.
(3)Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione provvisoria dell'accordo è possibile istituire sottocomitati.
(4)Il comitato misto ha stabilito un elenco di sottocomitati e ne ha adottato i mandati con la decisione n. 2 [2020/2] del 28 gennaio 2020.
(5) L'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività dei singoli sottocomitati possono essere modificati previo ulteriore accordo delle parti.
(6)A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del suo regolamento interno, il comitato misto può adottare decisioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
(7)L'istituzione di un nuovo sottocomitato specializzato per la cooperazione marittima faciliterebbe un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione marittima UE‑Filippine e promuoverebbe l'effettiva attuazione dei programmi di cooperazione marittima tra le Filippine e l'UE.
(8)Il mandato di cui all'allegato B della decisione n. 2 [2020/02] del comitato misto, del 28 gennaio 2020, dovrebbe applicarsi anche al sottocomitato per la cooperazione marittima al momento della sua istituzione.
(9)Affinché tale sottocomitato sia rapidamente operativo, occorre adottare la presente decisione mediante procedura scritta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. È istituito il sottocomitato per la cooperazione marittima.
2. L'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato A della decisione n. 2 [2020/2] del comitato misto, del 28 gennaio 2020, è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
3. Il mandato di cui all'allegato B della decisione n. 2 [2020/2] del comitato misto, del 28 gennaio 2020, si applica anche al sottocomitato per la cooperazione marittima al momento della sua istituzione.
Fatto a
Per il comitato misto UE-Filippine
Il presidente
…
Allegato
Comitato misto UE-Filippine
Sottocomitati specializzati
Sottocomitato per la cooperazione allo sviluppo
Sottocomitato per il commercio, gli investimenti e la cooperazione economica
Sottocomitato per il buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani
Sottocomitato per la cooperazione marittima