Bruxelles, 14.2.2023

COM(2023) 90 final

2023/0041(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ("il comitato per il commercio") in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ("l'accordo") per quanto riguarda il ravvicinamento normativo al fine di includere gli atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di associazione

L'accordo mira a creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e a sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017. L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione europea per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento "mercato interno" ai fini dei servizi di roaming. La concessione del trattamento "mercato interno" richiede il ravvicinamento all'acquis dell'UE in materia di roaming, nonché la piena adozione e la piena e completa attuazione dello stesso nel diritto ucraino.

2.2.Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

A norma dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo sono affrontate in sede di comitato per il commercio. Conformemente all'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, detto comitato può decidere di modificare l'allegato XVII. A norma dell'articolo 465, paragrafo 3, queste decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato per il commercio adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.

2.3.L'atto previsto del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare una decisione volta a modificare l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII per quanto riguarda il ravvicinamento normativo ("l'atto previsto").

La finalità dell'atto previsto è modificare la suddetta appendice dell'allegato XVII per includere i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. Ciò è conforme all'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'acquis dell'Unione enunciato nel preambolo e nell'articolo 124 dell'accordo, concernente nello specifico il ravvicinamento normativo nelle comunicazioni elettroniche.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 11 dell'allegato XVII, il quale recita: "Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII". L'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo inoltre recita: "Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti". 

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nel sostenere l'adozione dell'atto previsto dal comitato per il commercio.

La modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è necessaria per aggiungere all'acquis dell'UE relativo ai servizi di telecomunicazione già incluso nell'appendice i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. Gli atti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili sono i seguenti: direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ("EECC"), regolamento (UE) 2022/612 relativo al roaming, regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per le deroghe a fini di sostenibilità, regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione che definisce tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione e regolamento (UE) 2018/1971 relativo al BEREC. Poiché l'EECC è già incluso nell'appendice XVII-3, è necessario aggiungere i restanti quattro atti pertinenti dell'UE relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

La presente decisione attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale e candidato, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo di associazione. È coerente con l'obiettivo del graduale ravvicinamento normativo dell'Ucraina all'acquis dell'Unione enunciato nel preambolo dell'accordo.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo di associazione. La decisione che il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 465, paragrafo 3, dell'accordo. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'articolo 207 TFUE è la base giuridica della politica commerciale comune dell'Unione. L'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE in particolare fornisce la base giuridica per gli scambi di servizi, ad eccezione dei servizi di trasporto, in relazione ai paesi terzi, comprese le prescrizioni sulle condizioni del quadro normativo per la prestazione di tali servizi.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune dell'Unione poiché l'atto riguarda gli scambi nei servizi di telecomunicazione con l'Ucraina. La base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione del Consiglio proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

Poiché la decisione del comitato di associazione apporterà modifiche all'accordo è opportuno che essa venga pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2023/0041 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra 2 ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)A norma dell'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" può modificare l'allegato XVII di tale accordo.

(3)Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è chiamato ad adottare l'atto previsto relativo alla modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) nel corso del 2023.

(4)Come indicato nel preambolo dell'accordo e in conformità all'articolo 124 del medesimo, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea, il che significa che l'Ucraina deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.

(5)L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione europea per quanto riguarda il settore del roaming, in particolare attraverso il trattamento "mercato interno" ai fini dei servizi di roaming.

(6)Considerando che l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo dovrebbe essere integrata dai pertinenti atti dell'Unione europea relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, è necessario modificare l'appendice aggiungendovi il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione 4 , il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione 5 e il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 . La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 è già compresa nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo.

(7)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché l'atto previsto che modifica l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso del 2023 in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo si baserà sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
(2)    GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(3)    Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).
(4)    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).
(5)    Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1)
(6)    Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(7)    Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Bruxelles, 14.2.2023

COM(2023) 90 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Cosiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII di tale accordo


ALLEGATO

PROGETTO di
DECISIONE N. X/2023 
DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

del xxx 2023

che modifica l'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione)  
dell'allegato XVII dell'accordo di associazione  
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica  
e i loro Stati membri, da una parte,  
e l'Ucraina, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO" (di seguito denominato "comitato per il commercio"),

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 465, paragrafo 3, e l'articolo 11 dell'allegato XVII,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (l'"accordo"), è entrato in vigore il 1° settembre 2017.

(2)A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo, quest'ultimo persegue, tra l'altro, la finalità di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione

(3)All'articolo 124 dell'accordo, le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea nel settore dei servizi delle telecomunicazioni. L'Ucraina si è impegnata a fare in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE. Tale ravvicinamento dovrebbe estendersi progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 dell'allegato XVII dell'accordo e, una volta che siano rispettate tutte le relative condizioni, portare alla graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, in particolare mediante la reciproca concessione del trattamento "mercato interno", a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(4)L'Ucraina ha chiesto un'ulteriore integrazione nell'Unione europea per quanto riguarda il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, in particolare il trattamento "mercato interno" ai fini del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(5)Le norme applicabili al roaming rientrano nell'acquis, dell'UE sulle telecomunicazioni, ma non sono state incluse nell'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo. L'appendice XVII-3 dovrebbe pertanto essere integrata dai pertinenti atti dell'Unione europea relativi al roaming sulle reti pubbliche di telecomunicazioni mobili.

(6)Allo stadio attuale di sviluppo economico e giuridico del mercato interno dell'UE in relazione ai servizi di telecomunicazione, gli atti pertinenti dell'Unione europea relativi al roaming sono i seguenti: direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche 1 (EECC), regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione 2 , regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione 3 , regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione 4 .

(7)L'EECC è già incluso nell'appendice XVII-3 dell'allegato XVII dell'accordo. Occorre inserire in tale appendice gli altri atti relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di consentire la progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nel settore delle telecomunicazioni e in particolare in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili.

(8)Una valutazione positiva della legislazione ucraina, della sua attuazione e della sua applicazione in linea con i principi di cui all'allegato XVII dell'accordo costituisce un presupposto necessario per qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento "mercato interno" a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII in un particolare settore. Nel contesto dell'acquis dell'UE concernente il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, il requisito di conseguire la piena adozione e la piena e completa attuazione prima dell'adozione della decisione sul trattamento "mercato interno" a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII non è da intendersi come comprensivo dell'applicazione, tra le Parti dell'accordo, dei limiti di salvaguardia per le tariffe medie all'ingrosso per la fornitura di servizi regolamentati relativi al roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili. Lo stesso vale per le tariffe massime regolamentate di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete. Si tratta di concessioni reciproche tra le Parti dell'accordo che devono essere accordate a partire dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per il roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

(9)La progressiva integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, in particolare per i servizi di telecomunicazione, richiederà tra l'altro la piena e completa attuazione del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, in linea con gli obiettivi di tale regolamento. Attualmente l'Ucraina non ha la possibilità di recepire e attuare pienamente le tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione ai fini dei servizi di terminazione nazionali in Ucraina. L'applicazione delle tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione anche ai fini dei servizi di terminazione per le chiamate vocali nazionali in Ucraina tuttavia non è indispensabile per l'ulteriore integrazione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. È pertanto previsto un diverso calendario di attuazione per tale aspetto del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, riguardo al quale l'Ucraina si impegna alla piena attuazione entro tre anni da una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per il roaming su reti pubbliche di comunicazioni mobili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(10)Il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si applica, a determinate condizioni, anche alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi, con l'obiettivo di applicare le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria, nonché di limitare l'esclusione delle chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi a quanto strettamente necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del mercato interno e assicurare la proporzionalità. Attualmente l'Ucraina non ha la possibilità di recepire e attuare pienamente le tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione per le chiamate effettuate da numeri di paesi terzi. Benché l'applicazione delle tariffe uniche massime di terminazione a livello dell'Unione anche ai fini della terminazione da numeri di paesi terzi non sia indispensabile per l'ulteriore integrazione in materia di roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili, la piena adozione e la piena e completa applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione da parte dell'Ucraina sarebbero necessarie per garantire l'allineamento alle norme applicabili nel mercato interno dell'UE per i servizi di telecomunicazione. È pertanto previsto un diverso calendario di attuazione per tale aspetto del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, riguardo al quale l'Ucraina si impegna alla piena attuazione prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per i sevizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII dell'accordo.

(11)L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/612 e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si riferiscono a tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Attualmente la Banca centrale europea non pubblica tassi di cambio per la hrivna ucraina. È pertanto necessario un adeguamento di tali disposizioni per prevedere l'utilizzo dei tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina.

(12)L'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo autorizza il comitato per il commercio ad aggiungere i restanti quattro atti dell'Unione europea all'allegato XVII dell'accordo mediante una modifica delle sue disposizioni.

(13)Quando ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato promulgato e attuato correttamente, l'Ucraina trasmette le tabelle di recepimento pertinenti, unitamente a una traduzione ufficiale in lingua inglese dell'atto giuridico ucraino di esecuzione, al co-segretario UE del comitato per il commercio, affinché la Commissione europea proceda alla valutazione globale di cui all'appendice XVII-6 dell'allegato XVII dell'accordo.

(14)In considerazione della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina attualmente in corso, l'attuazione degli obblighi stabiliti nella presente decisione può risultare oggettivamente impossibile o estremamente difficoltosa entro i termini previsti. In tal caso, l'Ucraina dovrebbe sottoporre la questione al comitato per il commercio, a norma dell'articolo 11 dell'allegato XVII dell'accordo, che considera la questione in conformità all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'allegato XVII dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'allegato XVII dell'accordo è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, [data]

Per il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Léon DELVAUX

Rikke MENGEL-JØRGENSEN

Oleksandra NECHYPORENKO

Il presidente

Le segretarie



ALLEGATO

L'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificata aggiungendo alla sezione "A. Politica globale europea in materia di comunicazioni elettroniche" e dopo la voce "Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità" quanto segue:

"Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.

Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di:

Articolo 7 - Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità, paragrafi da 1 a 3. L'eccezione riguardante l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, non pregiudica l'obbligo dell'Ucraina di attuare atti di esecuzione concernenti l'applicazione di politiche di utilizzo corretto, la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione della sostenibilità.

Articolo 20 - Procedura di comitato

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [x/2023].

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [x/2023].

Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.

Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima del regolamento (UE) 2022/612 ed entro 11 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [x/2023], con le eccezioni seguenti:

-per quanto riguarda le chiamate nazionali effettuate da e destinate a numeri dell'Ucraina, si applica l'articolo 1, paragrafo 3, entro tre anni dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per il roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

-l'articolo 1, paragrafo 4, è attuato prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento "mercato interno" per i servizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC: l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto e alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell'UE, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina nello svolgimento dei suoi compiti.

L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [x/2023].

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(1)    GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
(2)    GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1.
(3)    GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46.
(4)    GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1.