Bruxelles, 20.2.2023

COM(2023) 89 final

2023/0040(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647


RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

In applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell'11 maggio 2020 2 , l'Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 65 000 EUR.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare la soglia della misura vigente summenzionata, portandola da 65 000 EUR a 85 000 EUR, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera dell'8 dicembre 2022 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Italia.
Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

La possibilità di applicare norme speciali in materia di IVA, comprese esenzioni o riduzioni decrescenti dell'imposta, alle piccole imprese è stata introdotta inizialmente con l'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio 3 . Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE 4 , divenuto, dopo la rifusione, il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, in seguito hanno potuto esentare dall'IVA soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

L'Italia non si è mai avvalsa della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Nel 2007 ha chiesto l'autorizzazione a derogare all'articolo 285, primo comma, esentando dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava 30 000 EUR. Tale richiesta è stata motivata dalla struttura economica italiana, costituita in gran parte da microimprese con un numero molto ridotto di dipendenti, e dalla volontà dell'Italia di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e di agevolare la riscossione dell'IVA per l'amministrazione fiscale nazionale. La misura di deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010 in virtù della decisione 2008/737/CE del Consiglio 5 . La misura aveva carattere facoltativo, consentendo alle piccole imprese di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA.

L'Italia è stata in seguito autorizzata a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2013, con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio 6 , quindi fino al 31 dicembre 2016, con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio 7 , che ha anche innalzato la soglia massima di esenzione da 30 000 EUR a 65 000 EUR, e poi fino al 31 dicembre 2019, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio 8 . Infine, con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

L'innalzamento della soglia chiesto dall'Italia può essere considerato una misura che ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese ammissibili, in particolare per le microimprese, esentandole dagli obblighi in materia di IVA nell'ambito del regime normale di applicazione dell'IVA, come tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA.

L'applicazione della misura speciale consentirà all'Italia di concentrare le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità e di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA e al rafforzamento dell'applicazione dell'attuale sistema IVA. Inoltre, l'Italia afferma che la misura speciale costituisce un incentivo significativo per le start-up e il consolidamento della loro attività economica.

La misura speciale, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea per le piccole imprese, come indicato nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" - Uno "Small Business Act" per l'Europa.

La misura speciale è facoltativa per i soggetti passivi. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avrebbero ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il regime normale dell'IVA.

L'Italia ha comunicato che, stando alle dichiarazioni presentate nel 2020 per l'esercizio finanziario 2019, le imprese in Italia sono 5 580 863. L'Italia ha dichiarato che solo 63 441 dei 229 563 soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è compreso tra 65 001 EUR e 85 000 EUR potrebbero aderire al regime alle condizioni giuridiche applicabili. La misura riguarderebbe quindi poco più dell'1,1 % del numero totale di imprese.

Sulla scorta delle stime comunicate dall'Italia, l'introduzione della misura speciale comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa, quindi avrebbe un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La misura di deroga è in linea con la filosofia della direttiva (UE) 2020/285 9 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA 10 , e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.

Inoltre la soglia di 85 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi 11 e al Belgio 12 è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; al Lussemburgo 13 una soglia di 35 000 EUR; alla Polonia 14 , alla Lettonia 15 e all'Estonia 16 è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; all'Ungheria 17 una soglia di 48 000 EUR; alla Lituania 18 una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia 19 una soglia di 45 000 EUR; a Malta 20 una soglia di 30 000 EUR; alla Slovenia 21 una soglia di 50 000 EUR; alla Cechia 22 una soglia di 85 000 EUR; e alla Romania 23 una soglia di 88 500 EUR.

Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dall'Italia, è inoltre coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285. 
Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale 24 , in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 25 , che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che quelli di conformità sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

Proporzionalità

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Italia e concerne solo questo Stato membro.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione da 65 000 EUR a 85 000 EUR. Tale incremento della soglia costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 85 000 EUR. Essa avrà pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza un'incidenza significativa sul gettito IVA complessivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto della misura sarà comunque circoscritto.

Attualmente, stando ai dati disponibili del 2020, l'incremento della soglia a 85 000 EUR andrebbe a beneficio di circa 63 441 imprese supplementari e comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa.

La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha stimato l'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA per il 2023 a circa 80,8 milioni di EUR (0,06 % delle entrate totali IVA), importo che può essere ritenuto trascurabile.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto 26 , l'Italia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

2023/0040 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 27 , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio 28 , l'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 65 000 EUR.

(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR ("misura speciale").

(3)Con lettera dell'8 dicembre 2022 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell'Italia, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

(4)La misura speciale è coerente con la direttiva 2006/112/CE modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio 29 , che mira a ridurre l'onere di conformità IVA per le piccole imprese e ad attenuare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(5)La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(6)Stando alle informazioni trasmesse dall'Italia, la misura speciale avrà un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(7)A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio 30 , l'Italia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

(8)Tenuto conto della prevista incidenza positiva della misura speciale sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale.

(9)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

(10)È opportuno pertanto abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/647,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/647 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dell'11 maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 7).
(3)    Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303).
(4)    Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).
(5)    Decisione 2008/737/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 13).
(6)    Decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, del 15 ottobre 2010, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 294 del 12.11.2010, pag. 12).
(7)    Decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Repubblica italiana a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 35).
(8)    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 306 del 15.11.2016, pag. 11).
(9)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(10)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte (COM(2016) 148 final).
(11)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1904 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 310 del 6.12.2018, pag. 25).
(12)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/88 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/53/UE per quanto riguarda l'autorizzazione concessa al Regno del Belgio ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 23).
(13)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/2210 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 155).
(14)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1780 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 122).
(15)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 4).
(16)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/358 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 69 del 26.2.2021, pag. 4).    
(17)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l'autorizzazione concessa all'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).
(18)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/86 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 30 del 28.1.2021, pag. 2).
(19)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1661 del Consiglio, del 3 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 4).
(20)    Decisione di esecuzione (UE) 2021/753 del Consiglio, del 6 maggio 2021, che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/279 (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 1).
(21)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/464 del Consiglio, del 21 marzo 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/54/UE relativamente all'autorizzazione concessa alla Repubblica di Slovenia di continuare ad applicare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 94 del 23.3.2022, pag. 4).
(22)    Decisione di esecuzione (UE) 2022/865 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza la Repubblica ceca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 66).
(23)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio, del 4 settembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 296 del 10.9.2020, pag. 1).
(24)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020) 103 final).    
(25)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final).    
(26)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).    
(27)    GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(28)    Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dell'11 maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 7).
(29)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(30)    Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).