COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.2.2023
COM(2023) 89 final
2023/0040(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (la "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
In applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell'11 maggio 2020, l'Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 65 000 EUR.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare la soglia della misura vigente summenzionata, portandola da 65 000 EUR a 85 000 EUR, dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera dell'8 dicembre 2022 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Italia.
Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.
La possibilità di applicare norme speciali in materia di IVA, comprese esenzioni o riduzioni decrescenti dell'imposta, alle piccole imprese è stata introdotta inizialmente con l'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà prevista da tale disposizione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 77/388/CEE, divenuto, dopo la rifusione, il primo comma dell'articolo 285 della direttiva IVA, in seguito hanno potuto esentare dall'IVA soltanto i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.
L'Italia non si è mai avvalsa della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio. Nel 2007 ha chiesto l'autorizzazione a derogare all'articolo 285, primo comma, esentando dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superava 30 000 EUR. Tale richiesta è stata motivata dalla struttura economica italiana, costituita in gran parte da microimprese con un numero molto ridotto di dipendenti, e dalla volontà dell'Italia di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e di agevolare la riscossione dell'IVA per l'amministrazione fiscale nazionale. La misura di deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2010 in virtù della decisione 2008/737/CE del Consiglio. La misura aveva carattere facoltativo, consentendo alle piccole imprese di optare per il regime normale di applicazione dell'IVA.
L'Italia è stata in seguito autorizzata a prorogare la data di scadenza della misura di deroga fino al 31 dicembre 2013, con la decisione di esecuzione 2010/688/UE del Consiglio, quindi fino al 31 dicembre 2016, con la decisione di esecuzione 2013/678/UE del Consiglio, che ha anche innalzato la soglia massima di esenzione da 30 000 EUR a 65 000 EUR, e poi fino al 31 dicembre 2019, con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio. Infine, con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
L'innalzamento della soglia chiesto dall'Italia può essere considerato una misura che ridurrà ulteriormente gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le imprese ammissibili, in particolare per le microimprese, esentandole dagli obblighi in materia di IVA nell'ambito del regime normale di applicazione dell'IVA, come tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA.
L'applicazione della misura speciale consentirà all'Italia di concentrare le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità e di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA e al rafforzamento dell'applicazione dell'attuale sistema IVA. Inoltre, l'Italia afferma che la misura speciale costituisce un incentivo significativo per le start-up e il consolidamento della loro attività economica.
La misura speciale, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea per le piccole imprese, come indicato nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" - Uno "Small Business Act" per l'Europa.
La misura speciale è facoltativa per i soggetti passivi. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avrebbero ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il regime normale dell'IVA.
L'Italia ha comunicato che, stando alle dichiarazioni presentate nel 2020 per l'esercizio finanziario 2019, le imprese in Italia sono 5 580 863. L'Italia ha dichiarato che solo 63 441 dei 229 563 soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è compreso tra 65 001 EUR e 85 000 EUR potrebbero aderire al regime alle condizioni giuridiche applicabili. La misura riguarderebbe quindi poco più dell'1,1 % del numero totale di imprese.
Sulla scorta delle stime comunicate dall'Italia, l'introduzione della misura speciale comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa, quindi avrebbe un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale.
Alla luce di quanto sopra, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La misura di deroga è in linea con la filosofia della direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA, e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.
Inoltre la soglia di 85 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).
Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi e al Belgio è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; al Lussemburgo una soglia di 35 000 EUR; alla Polonia, alla Lettonia e all'Estonia è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; all'Ungheria una soglia di 48 000 EUR; alla Lituania una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia una soglia di 45 000 EUR; a Malta una soglia di 30 000 EUR; alla Slovenia una soglia di 50 000 EUR; alla Cechia una soglia di 85 000 EUR; e alla Romania una soglia di 88 500 EUR.
Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dall'Italia, è inoltre coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285.
Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.
La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che quelli di conformità sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Italia e concerne solo questo Stato membro.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione da 65 000 EUR a 85 000 EUR. Tale incremento della soglia costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 85 000 EUR. Essa avrà pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza un'incidenza significativa sul gettito IVA complessivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto della misura sarà comunque circoscritto.
Attualmente, stando ai dati disponibili del 2020, l'incremento della soglia a 85 000 EUR andrebbe a beneficio di circa 63 441 imprese supplementari e comporterebbe un calo del gettito IVA dello 0,06 % circa.
La misura di deroga sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha stimato l'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA per il 2023 a circa 80,8 milioni di EUR (0,06 % delle entrate totali IVA), importo che può essere ritenuto trascurabile.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, l'Italia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
2023/0040 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 65 000 EUR.
(2)Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR ("misura speciale").
(3)Con lettera dell'8 dicembre 2022 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell'Italia, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.
(4)La misura speciale è coerente con la direttiva 2006/112/CE modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, che mira a ridurre l'onere di conformità IVA per le piccole imprese e ad attenuare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(5)La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(6)Stando alle informazioni trasmesse dall'Italia, la misura speciale avrà un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
(7)A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, l'Italia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
(8)Tenuto conto della prevista incidenza positiva della misura speciale sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell'effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale.
(9)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
(10)È opportuno pertanto abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/647,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2020/647 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il